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Decisione

32.2017.190

Prima domanda di rendita. Conferma della valutazione medico-teorica e di un grado d'invalidità non pensionabile. Accolta istanza esonero dalla spese giudiziarie

14 agosto 2018Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

I succitati rapporti sono

stati acquisiti dall’Ufficio AI.

Con rapporto 2 marzo 2017

il medico curante, dr.ssa __________, riportate le diagnosi invalidanti di sindrome

ansioso depressiva, tendinite adduttori anca destra, stato dopo AMO su intervento

correzione alluce valgo destro e, quali diagnosi senza influsso sulla capacità

lavorativa, quelle di gonartrosi sinistra e di lieve sindrome da tunnel carpale,

ha concluso per un’incapacità lavorativa del 50% dal 1° giugno 2016 (doc. 163

inc. AI).

Con rapporto finale 21

luglio 2017 il dr. __________ del SMR, esaminato il succitato rapporto nonché

la documentazione ivi allegata, ha confermato le due succitate perizie e di

conseguenza l’assenza di un’inabilità lavorativa dal 16 novembre 2015 (doc. 171

inc. AI). Tale rapporto è stato confermato – dopo ricezione di ulteriori atti

medici – con annotazioni 4 ottobre 2017 (doc. 179 inc. AI).

L’assicurata sostiene come

successivamente alle perizie del 2015 sia intervenuto un peggioramento delle proprie

condizioni di salute producendo pendente causa diversa documentazione medica,

esaminata dall’Ufficio AI (cfr. consid. 1.4), di cui si dirà nella misura in

cui la stessa rilevante ai fini del giudizio.

2.5. Da un attento esame della

fattispecie questo TCA non può che concludere che successivamente alla perizie

2015 e sino alla decisione contestata del 5 ottobre 2017, che

delimita dal punto di vista temporale il potere cognitivo del giudice delle

assicurazioni sociali (DTF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con

rinvii; 129 V consid. 1.2), non vi è stata una rilevante modifica della

situazione valetudinaria.

2.5.1. Per quel che concerne la

problematica somatica, va fatto riferimento al rapporto 19 aprile 2018 della

Clinica __________ (doc. XXXII/1), il quale anche se illustra una situazione dopo

la decisione contestata, permette tuttavia, come verrà detto nel prosieguo, di escludere

un’incapacità lavorativa.

Tale rapporto è stato

esaminato dal dr. __________ del SMR il 17 luglio 2018, il quale ha evidenziato:

" (…)

Attuale nuova documentazione medica:

rapporto __________ del 19.4.2018:

- Assenza di patologia infiammatoria.

- Lievi

dolori a livello della caviglia e del ginocchio sinistro, dell'anca, a livello

lombare e delle dita senza riscontro di patologie degenerative avanzate.

- Si

consiglia continuazione della fisioterapia di rinforzo e stabilizzazione.

Valutazione:

l'esame clinico descritto nel rapporto del __________ non

evidenzia limitazioni funzionali di rilievo, il quadro clinico è ben

compatibile con il quadro di fibromialgia descritto nei vari rapporti medici

precedenti e nella visita fiduciaria dr. __________ nell'ormai lontano 2015.” (doc.

XXXVII/1)

Come correttamente

valutato dal SMR, le affezioni riscontrate non comportano importanti

limitazioni alla capacità lavorativa. Infatti i medici

zurighesi non hanno ravvisato una patologia

infiammatoria (“Insgesamt findet sich anamnestisch, klinisch sowie auch Labor

vom Februar 2018 (von Hausärtzin) kein Hinweis für eine entzündliche Ursache

der Beschwerden“). Hanno valutato come lieve, senza riscontro di patologie

degenerative avanzate, la sintomalogia alla caviglia („Die Vorfussschmerzen sind aktuell nicht im Vordergrund, hier scheint

die Patientin doch von den Schuheinlagen zu profitieren“), al ginocchio sinistro („Im Bereich des linken Knies finden sich aktuell im Untersuch

ebenfalls keine ausgeprägten Schmerzen, eher fällt rechtsseitig ein

deutliches Patellaschnappen auf mit dann auch leichten Schmerzen dort“),

all’anca (“Im

Bereich der Hüfte hat die Patientin von der 2. Infiltration gut profitiert“), a livello lombare („Bezüglich der lumbalen Rückenschmerzen .. hier findet sich

bildgebend keine deutliche degenerative oder entzündete Veränderungen…. Die leichte

Sensibilitätmilderegung … Eine weiterführende

Abklärung mittels MRI der LWS ist aktuell aufgrund nur milder Schmerzsymtomatik

aus unserer Sicht nicht notwendig …“) ed alle dita („Finger-/Handgelenksbeschwerden …leichtgradige degenerative Veränderung… „). (Sottolineature del redattore).

Quindi

rettamente il SMR ha concluso che, non essendo state evidenziate limitazioni

funzionali di rilievo, dal punto di vista clinico fa (ancora) stato la perizia

del dr. med. __________ del 2015.

2.5.2. Per quel che concerne la

problematica psichiatrica successiva alla perizia del dr. __________, alla

quale va conferito valore probatorio pieno (cfr. 2.3), con scritti 10 luglio

2016 e 15 marzo 2017 il medico curante ha sostenuto che da sola la

sintomatologia depressiva ed ansiosa causa un’inabilità totale sino al 31 marzo

2016 e successivamente del 50% (doc. A6). Questa conclusione non può essere

avvallata, visto che con rapporto 10 giugno 2016 la psichiatra curante, diagnosticati

un episodio depressivo di media gravità senza sintomi biologici (IDC 10: F32.1)

attualmente in remissione ed una sindrome ansiosa generalizzata attualmente

controllata farmacolgicamente, non ha riscontrato un’inabilità lavorativa e

Considerandi

consigliato la continuazione della presa a carico psico-farmacologica (doc. AI

150.

incarto AI).

Il beneficio terapeutico è

stato confermato dal medico curante con scritto 5 marzo 2018:

" (…)

Per quanto riguarda la problematica psichiatrica rilevo un

importante miglioramento dello stato di ansia, della qualità del sonno e della

sintomatologia depressiva con trattamento farmacologico e psicoterapico

(Psichiatra Dr.ssa __________, psicologo Dr. __________), la cui sospensione

porta a recrudescenza della sintomatologia. La paziente ha già ripreso contatto

con la specialista che ha reintrodotto la farmaco-terapia, il cui effetto

possiamo aspettarci nelle prossime settimane.” (doc. XXIV/1)

In effetti il

peggioramento, dovuto alla cessazione della cura, è stato descritto dalla

psichiatra curante nel certificato del 26 marzo 2018:

" La

presente per comunicare un peggioramento dello stato psicopatologico

della signora RI 1, ritornata dalla sottoscritta con una riacutizzazione della

patologia di base.

L'ho rivista in data 23 febbraio 2018, dopo quasi un anno dal nostro

ultimo incontro (avvenuto nell'aprile 2017. La signora, avendo ritrovato un

discreto equilibrio aveva cercato di continuare la presa a carico unicamente a

livello psicoterapico con esito negativo.

Oltre all'aver sospeso le terapie prescritte che sono state

prontamente ripristinate e potenziate, la sua situazione di dolorabilità

diffusa, non riconosciuta e solo parzialmente giustificata dagli accertamenti

sin qui effettuati è sempre meno sopportata; quest'ultima (oltre ad altri

fattori concomitanti) incide negativamente con conseguenti stati di ansia

importanti nell'ambito del disturbo depressivo,

La curante, la dr.ssa __________, che ci legge in copia, ha

pertanto già organizzato un consulto reumatologico alla clinica __________ per

il 19.4.2018.

Onde aver un quadro completo ed esaustivo dello stato generale

psico-fisico, sarebbe opportuno, prima di stralciare il ricorso, attendere il

rapporto dei colleghi della clinica di __________ e valutare l'ulteriore

evoluzione dello stato psicologico attualmente ancora non in equilibrio e non

compatibile in maniera totale ad una qualsivoglia attività lavorativa.” (Sottolineature

del redattore; doc. XXVIII/1)

Ora, come correttamente

evidenziato dall’Ufficio AI nelle osservazioni 30 marzo 2018 (XXX), quanto

riportato nel succitato rapporto rileva una situazione posteriore alla

decisione impugnata e quindi non rilevante ai fini della presente vertenza. L’eventuale

recrudescenza duratura della componente psichiatrica dell’assicurata dovuta

dalla problematica somatica, la quale – come visto al consid. 2.5.1 – è stata

nel frattempo valutata nel succitato rapporto della clinica __________, potrà

essere presa in considerazione nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni debitamente

correlata da documentazione medica.

2.5.3

In conclusione, visto quanto

sopra e in base al grado della verosimiglianza preponderante

valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (fra le tante cfr. DTF 138 V 218

consid. 6 pag. 221; 129 V 177 consid. 3 pag. 181; 126 V 353 consid. 5b pag. 360

e 125 V 193 consid. 2 pag. 195), dal mese di novembre 2015 l’assicurata non

presenta affezioni invalidanti.

Ritenuto che,

come spiegato nella decisione contestata, il diritto alla rendita dovuto alle

precedenti incapacità lavorative nasceva al più presto il 1° dicembre 2015 (sei

mesi dopo l’inoltro della domanda di prestazioni il 3 giugno 2015 ex art. 29

cpv. 1 LAI) e che dal novembre 2015 non sussiste (più) un’incapacità lavorativa,

l’Ufficio AI ha di conseguenza

correttamente negato il diritto alla rendita.

Ne consegue che la

decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

2.6

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente, la

quale ha chiesto di essere esentata da tale versamento.

L’assicurata ha chiesto

l’esonero dal pagamento di tasse e spese processuali (cfr. art. 3 cpv. 1 della

Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore

in vigore dal 1° gennaio 2011).

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o

perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo

(DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti). Va da sé che nel caso

in esame non occorre esaminare il presupposto della necessità dell’intervento dell’avvocato,

l’insorgente non essendo patrocinato in causa.

Nel caso concreto, dalla

documentazione prodotta risulta che l’assicurata percepisce prestazioni dell’assistenza

sociale.

Ne consegue che l’istante

dev’essere considerata indigente.

Di primo acchito il

ricorso non pareva essere privo di fondamento.

L’esonero delle spese di

procedura va di conseguenza ammesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso,

qualora la situazione economica dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61

lett. f LPGA; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA

del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente

pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

Ne consegue che la ricorrente

è per il momento esonerata dal pagamento delle spese processuali (STF I 885/06

del 20 giugno 2007).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L’istanza tendente

all’esonero delle spese di procedura è accolta.

3. Le spese, per complessivi

fr. 500.--, sono a carico della ricorrente. Esse sono per il momento assunte

dallo Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti