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Decisione

32.2017.191

Grado LAINF 3% (STCA 35.2017.109 del 13 giugno 2018) confermato in ambito AI. Dec. UAI di rendita temporanea confermata

14 agosto 2018Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di

rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a

proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in

caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento

determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi

senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a

cpv. 2 OAI).

Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione

della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una

prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e

STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI

è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il

diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una

rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa

dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente

periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di

far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa

origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo

d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato

ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di

revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005

pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64-65).

2.4. Va ricordato che la nozione

di invalidità in ambito AI coincide di massima con quella vigente in materia

LAINF (e di assicurazione militare), motivo per cui la determinazione della

stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore

sociale, addebitabile ad un medesimo danno alla salute, conduce in via generale

ad un uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con

riferimenti). Il TFA ha quindi ribadito la funzione coordinatrice del concetto

unitario dell’invalidità nei diversi settori delle assicurazioni sociali.

Questo per evitare che, in presenza della medesima fattispecie, diversi

assicuratori apprezzino in modo differente il grado d’incapacità al guadagno

(DTF 131 V 120).

Ciononostante,

il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado

d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri

accertamenti, dall’altra parte esso non può determinare il tasso

dell’incapacità al guadagno totalmente indipendentemente da quanto già deciso

da un altro assicuratore sociale, non essendo tuttavia escluse delle differenti

valutazioni (DTF 127 V 135; 126 V 292, 119 V 471).

In

tal senso, in una sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128ss

(cfr. anche Pratique VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di

precisare che quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve

in linea di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in

giudicato in ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi

pertinenti, può essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che

una valutazione diversa non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino

equivalente (DTF 131 V 123).

In

una decisione U183/98 dell'8 luglio 1999, il TFA ha stabilito che

l'assicuratore infortuni non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore

AI, fintanto che quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal

profilo medico che dal punto di vista professionale. Infine, gli organi dell'assicurazione

invalidità non sono vincolati e devono scostarsi dalla valutazione

dall’assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia

tralasciato di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 p. 170).

L'aspetto del coordinamento è

in seguito stato relativizzato in successive sentenze nelle quali il Tribunale

federale ha ritenuto non vincolante la valutazione dell'invalidità da parte

dell'assicurazione infortuni o dell'assicurazione invalidità per l'altro

assicuratore (DTF 131 V 362; VSI 2004 pag. 182 consid. 4.3 pag. 186 [I 564/02];

cfr. inoltre pure la sentenza U 148/06 del 28 agosto 2007, consid. 6,

pubblicata in DTF 133 V 549).

L’Alta

Corte ha infatti statuito che l'assicuratore infortuni non è legittimato ad

opporsi a una decisione o a ricorrere contro una decisione su opposizione

dell'Ufficio AI riguardante il diritto alla rendita in quanto tale o il grado

d'invalidità, e la valutazione dell'invalidità dell'assicurazione per

l'invalidità non esplica effetti vincolanti nei suoi confronti (DTF 131 V 367

consid. 2.2.).

Il

medesimo principio vale anche nei confronti dell’Ufficio AI con riferimento

alla valutazione effettuata dall’assicuratore infortuni (STF U 148/2006 del 28

agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 549).

Successivamente

il Tribunale federale ha ancora ribadito che, l’assicurazione per l’invalidità non

è vincolata alla valutazione dell’invalidità dell’assicurazione contro gli

infortuni (cfr. STF 9C_529/2010 del 24 gennaio 2011; DTF 133 V 549 consid. 6;

STCA 32.2015.160 del 5 ottobre 2016, consid. 2.6, STCA 32.2016.90 del 10 aprile

2017, consid. 2.2 e STCA 35.2017.35 del 30 agosto 2017, consid. 2.3; STCA

32.2017.60 del 19 febbraio 2018, consid. 2.4).

2.5. Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in

tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

E’ infine

utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice

non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i

motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al

riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che

raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto

di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle

carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio

2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 p.

35 consid. 4b).

2.6. Nel caso in esame, l’UAI ha

acquisito gli atti medici dell'assicuratore infortuni e dell'assicurazione

disoccupazione dai quali risulta che l'assicurato - inabile al lavoro al 100%

dal giorno dell'infortunio (ovvero, dal 27 novembre 2014) - è stato nuovamente

dichiarato abile al lavoro al 50% in lavori leggeri dal 1° aprile 2016

dal medico curante (del dr. med. Jaleel Al-Muaid, specialista FMH in chirurgia

generale e traumatologia), il quale ne ha attestato l'inabilità completa in lavori

pesanti a far tempo dal 1° maggio 2016 (pag. 107 e 108 incarto AI; pag. 17

e 28 incarto DISO).

Nell'incarto dell'assicuratore infortuni figura la valutazione del 15 luglio

2016 (pag. 174-191 incarto LAINF) del medico fiduciario dr. med. __________,

specialista FMH in medicina interna e medico perito assicurativo certificato

SIM, che aveva visitato personalmente RI 1 in data 8 luglio 2016 e che, dopo

aver ritenuto stabilizzato lo stato di salute dell'assicurato, ha definito la

seguente esigibilità lavorativa:

" (…) Non manipolare oggetti/utensili di lavoro sia nello

spostare che portare pesi > 10 kg. Non dovere avvitare o manipolare oggetti

specialmente se vibranti (…) Attività di tipo adeguata ergonomicamente sono

esigibili nella forma massimale. Si deve trattare di attività sedentarie e di

tipo leggero senza dover portare/sollevare pesi superiori a 5kg, non utilizzare

utensili vibranti o dove si deve usare cacciaviti/forbici regolarmente (…)"

(pag. 181 incarto LAINF).

Chiamato a definire la

capacità lavorativa globale dell'assicurato, nel rapporto finale del 3

gennaio 2017 il medico SMR (dr. med. __________; (pag. 120-122 incarto AI) ha

posto la diagnosi principale "con" influsso sulla capacità lavorativa

Considerandi

di:

"27.11.2014 politrauma

- frattura bi-ossea diafisaria distale pluriframmentaria ulnare e radiale

braccio destro, intervento di osteosintesi, - asportazione del materiale di osteosintesi

e riduzione della diastasi ulnare in data 27.03.2015, - asportazione del

materiale di osteosintesi 02.11.2015, - lesione del ramo superficiale nel n.

radiale destro;

- trauma cranico minore con piccolo distacco osseo del margine orbitale superiore

a sinistra e ferita lacerocontusa dell'emivolto sinistro di circa 15 cm

verticale; St. d. cefalee recidivanti dell'emicranio sinistro" e,

quale diagnosi "senza" influsso sulla capacità lavorativa, quella di

"S. lombospondilogena: duplice discopatia

grado medio L 3/4 e grado lieve L4/5, moderato versamento faccettario L3/4 e

L4/5 bilaterale, scoliosi destraconvessa, spondilosi iperostotica e riduzione

della lordosi fisiologica lombare; presbiopia bilaterale e neo della palpebra

inferiore a sinistra; St. d. erniaplastica inguinale destra; ipertensione

arteriosa trattata, calcificazioni ateromasiche dell'aorta addominale e dei

vasi iliaci" (pag. 120 incarto AI).

Il medico SMR ha quindi attestato, nell'attività abituale, una IL del 100% dal

27.

novembre 2014, una IL del 50% dal 1° aprile 2016 e nuovamente una IL del

100% dal 1° maggio 2016 mentre, in un'attività adeguata (ovvero che tenga conto

delle limitazioni funzionali - poste dal medico fiduciario e riprese dal medico

SMR - senza alternanza della postura al bisogno e senza necessità di pause

supplementari ma con difficoltà nello svolgere lavori di precisione inclusa),

una IL del 100% dal 27 novembre 2014, una IL del 50% dal 1° aprile 2016 e una

IL del 100% dall'8 luglio 2016 (data della visita medica fiduciaria). La

prognosi era da considerarsi "buona nei

limiti definiti" e non vi erano patologia invalidanti

extra-infortunistiche (pag. 121 e 122 incarto AI).

Nella STCA 35.2017.109 del 13 giugno 2018, cresciuta incontestata in giudicato,

al consid. 2.3.5 questo Tribunale ha riconosciuto al precitato parere del

medico fiduciario attribuita piena forza probante. Il TCA ha osservato che la

valutazione dello specialista della CO 1 non era stata smentita da certificati

medico-specialistici neppure in sede ricorsuale. I rapporti medici dell'11

novembre 2016 e del 14 marzo 2017 del dr. med. __________ (specialista FMH in

medicina interna) e del 28 febbraio 2017 del dr. med. __________ (specialista

FMH in chirurgia generale e traumatologia), non erano atti a

sollevare dubbi circa la fedefacenza della valutazione sviluppata il 15 luglio

2016.

dal dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna e medico

perito assicurativo certificato SIM e, pertanto, non apparivano suscettibili di

sminuire il valore probatorio attribuito al parere del dr. med. __________. Il

TCA ha pure puntualizzato che la valutazione dell'esigibilità lavorativa

espressa dallo specialista della CO 1 risultava plausibile anche alla luce dei

precedenti giurisprudenziali riportati di seguito, riguardanti assicurati che

accusavano limitazioni nell'utilizzo degli arti superiori (cfr. consid. 2.3.5).

In siffatte circostanze, questa Corte non ha motivo di scostarsi dalla

valutazione del 3 gennaio 2017 del medico SMR, dr. med. __________, (pag. 120-122

incarto AI) - che conferma sostanzialmente la valutazione sviluppata il 15

luglio 2016 dal dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna e

medico perito assicurativo certificato SIM (pag. 174-191 incarto LAINF) - a cui

va pertanto parimenti attribuita piena forza probante (cfr. consid. 2.5).

Stante quanto precede, il TCA ritiene dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente

applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI 1 è in grado di svolgere

un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla

salute infortunistico all'arto destro (dominante) al 50% (e con pieno

rendimento) dal 1° aprile 2016 e al 100% dall'8 luglio 2016 (cfr. altresì la

STCA 35.2017.109 del 13 giugno 2018, cresciuta incontestata in giudicato,

consid. 2.3.5, in fine).

Del resto lo stesso dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia generale

e traumatologia e medico curante dell'assicurato, l'ha dichiarato abile al

lavoro al 50% in lavori leggeri dal 1° aprile 2016 e inabile al lavoro

al 100% in lavori pesanti a far tempo dal 1° maggio 2016 (pag. 107 e 108

incarto AI; pag. 17 e 28 incarto DISO).

Detto questo, il 9 giugno 2017 il dr. med. __________, specialista FMH in

medicina interna nonché medico curante dell'assicurato, ha attestato che RI 1

"soffre di una grave sindrome depressiva

con idee suicidali per le conseguenze dell'infortunio del 27.11.2014. Per la

menomazione alla mano destra non riesce a lavorare, da ormai un anno non

percepisce nessuna indennità di salario, è sommerso dai debiti ed è disperato.

Dalle istituzioni non riceve alcun sostegno e non ha prospettive per il futuro"

(pag. 225 incarto AI). In medesima data il precitato medico ha prescritto

all'assicurato 10 mg/die di Sormuntil (pag. 226 incarto AI).

Il 29 luglio 2017 la dr.ssa med. __________, specialista FMH in psichiatria e

psicoterapia, dopo aver puntualizzato di aver in cura l'assicurato dal 12

giugno 2017 (che prima di allora non si era sottoposto ad alcun trattamento

psichiatrico), ha posto la diagnosi di "disturbo da dolore con fattori

somatici e psichici (ICD 10; GM F 45.41)". Dopo aver osservato era in

corso un "rimaneggiamento farmacologico" (da Sormuntil a 10

mg/die di Cipralex e 10 mg/die di Stilnox), ha evidenziato di non essere in

grado di esprimersi in merito alla capacità lavorativa del paziente, avendolo

visto in sole 2 occasioni (ovvero il 12 giugno e il 3 luglio 2017; pag. 233-238

incarto AI).

La nuova documentazione medica è stata sottoposta al vaglio del medico SMR, dr.

med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale,

nell'annotazione del 7 agosto 2017, ha rilevato quanto segue: "(…) giunge nozione di presa a carico specialistica; in

precedenza non vi era nozione di patologia psichiatrica. Ho preso nozione del

rapporto della psichiatra Dr.ssa __________ pervenuto il 02.08.2018: anche se

la specialista non prende posizione sull'eventuale inabilità lavorativa, dalla

descrizione di status riportata, emerge che verosimilmente i disturbi lamentati

dall'assicurato derivino dalla condizione somatica, approfondita in modo

esaustivo in precedenza al SMR. In assenza, pertanto, di chiare ed oggettive

limitazioni psichiche, che sarebbero risultate evidenti alla specialista anche

solo dopo due visite, in assenza di fatti oggetti nuovi rispettivamente di

modificazioni di fatti noti, il rapporto della Dr.ssa __________ non modifica

il precedente rapporto SMR finale del 03.01.2017" (pag. 239 incarto

AI),

Il TCA non ha motivo di

scostarsi neppure dalla valutazione del 7 agosto 2018 del medico SMR, dr. med. __________,

specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, a cui va pertanto parimenti

attribuita piena forza probante (cfr. consid. 2.5).

Tanto più che la dr.ssa med. __________ è specialista FMH in psichiatria e

psicoterapia, non ha attestato alcuna incapacità lavorativa del ricorrente

riconducibile a motivi psichiatrici mentre il dr. med. __________ (che

parimenti non ha attestato alcuna incapacità lavorativa del ricorrente per

motivi psichiatrici) è comunque specialista FMH in medicina interna e, quindi,

non nella materia che qui ci occupa.

Concludendo, RI 1 è in grado di svolgere un'attività lavorativa compatibile con

le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico all'arto destro

(dominante) al 50% (e con pieno rendimento) dal 1° aprile 2016 e al 100% dall'8

luglio 2016.

2.7

Si tratta ora

di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute.

Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il

raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto

alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella

causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01

pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid.

3.

, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa

S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G.

consid. 4.2, I 475/01).

Nel caso di specie sono quindi

determinanti i dati del 2016 (data di miglioramento della capacità lavorativa

dell'assicurato risale al 1° aprile 2016: cfr. consid. 2.6).

Nella STCA 35.2017.109 del 13 giugno 2018, questa Corte (dopo aver accertato

per il 2016 un reddito "da valido" di fr. 45'500.- e "da

invalido" di fr. 44'141.11) ha stabilito, in ambito LAINF, un grado

d’invalidità del 2,98% ([45'500 - 44'141.11] x 100 : 45'500) arrotondato al 3%

secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 (cfr. STCA 35.2017.109 del

13.

giugno 2018, consid. 2.8).

Ora, considerato che il danno alla salute del ricorrente è di natura

prettamente infortunistica (consid. 2.6) e che la STCA in ambito LAINF è

cresciuta incontestata in giudicato, il TCA ritiene di poter confermare anche

in questa sede il grado di invalidità del 3 %.

Da notare che, in ambito LAI, per quanto concerne l'aspetto economica, la

patrocinatrice dell'assicurato ha contestato unicamente la decurtazione sociale

del 25% applicata dall’amministrazione al reddito "da invalido"

anziché una deduzione sociale del 40% almeno come richiesto più volte dal suo

cliente. A questo proposito il TCA osserva, come già fatto in ambito LAINF, che

la riduzione massima consentita ammonta al 25% (cfr. STCA 35.2017.109

del 13 giugno 2018, 2.7.2). Il TCA rileva pure, come già fatto in ambito LAINF,

che globalmente, e tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, una decurtazione

sociale del 10% sarebbe adeguata e terrebbe debitamente conto degli

effetti legati al danno alla salute di cui è affetto l'assicurato. A questo

proposito, sempre in ambito LAINF, questa Corte ha fatto pure notare che l'Alta

Corte nella recentissima STF 8C_471/2017 del 16 aprile 2018 - riguardante

l'assicurato (destrimano) che non riusciva più a flettere 3 dita della mano

sinistra, in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento completo

attività leggere di sorveglianza o telesorveglianza - aveva confermato la

deduzione sociale del 10% (che era stata poi aumentata al 15% dalla Corte

cantonale) operata dalla Swica (cfr. STCA 35.2017.109 del 13 giugno 2018,

2.7

).

Il grado di invalidità accertato del 3 % non conferisce il diritto ad una

rendita d'invalidità (cfr. consid. 2.2).

Di conseguenza correttamente l'amministrazione ha soppresso la rendita intera

riconosciuta dal 1° novembre 2015 (ovvero scaduto l'anno di attesa di cui

all'art. 28 cpv. 1 LAI; cfr. consid. 2.2) dal 1° agosto 2016, ossia tre mesi

dopo il miglioramento della capacità lucrativa - fissato al mese di aprile 2016

(cfr. consid. 2.6) - come prescritto dall'art. 88a cpv. 1 OAI (cfr. consid.

2.

).

In conclusione, visto quanto sopra, la decisione contestata con cui l'UAI ha

riconosciuto all'assicurato una rendita intera temporanea dal 1° novembre 2015

al 31 luglio 2016 merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

2.8

Secondo l'art. 29 cpv. 2

Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è

determinata fra 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile

2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico

dell’assicurato.

Quest’ultimo chiede

tuttavia di essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il

gratuito patrocinio (doc. I, pag. 10 e 11).

Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve

essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale

norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2

lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva

che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se

del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio

che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si

esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa

indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art.

61, n. 86, pag. 626).

A norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria

e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011,

l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle

cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al

gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o

perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF

125.

V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Ora, va rilevato che per quanto riguarda la situazione medico-valetudinaria

dell'assicurato come pure le conseguenze economiche (ed, in

particolare, la richiesta di deduzione sociale del 40% almeno) del danno alla

salute (di natura prettamente infortunistica), sulle quali era

focalizzato il gravame, alla luce della giurisprudenza pubblicata sia nella

Raccolta ufficiale che nel sito web della Confederazione, rispettivamente in

quello del Cantone Ticino (riportata in sentenza), doveva apparire chiaro che

il rischio di perdere il processo era palesemente maggiore rispetto alle

prospettive di un successo, ragione per la quale il requisito della probabilità

di esito favorevole va giudicato inadempiuto. In queste condizioni, non essendo

adempiuto uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza

giudiziaria deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. L'istanza tendente alla

concessione dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio è respinta.

3. Le

spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari,

deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere

una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti