32.2017.192
Confermata la decisione di sospensione in via provvisionale della rendita
7 marzo 2018Italiano29 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2017.192
FS
Lugano
7 marzo 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 ottobre 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 18 settembre 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata il __________
1955, dal 1. novembre 1997 è beneficiaria di una rendita AI intera (vedi
la delibera del 22 febbraio 1999 con la quale il diritto alla rendita è stato
riconosciuto dal 1. febbraio 1997 e il versamento della prestazione dal 1.
novembre 1999 essendo la domanda tardiva con la relativa decisione del 29
luglio 1999 [doc. AI 46/148-150 e 47/151-152] e le comunicazioni del 26 ottobre
2001, del 13 febbraio 2006, del 18 febbraio 2010 e del 13 ottobre 2016 [doc. AI
51/157, 64/181-182, 75/204-205 e 85/280-281]).
1.2. Con lettera raccomandata del
17 agosto 2017 “Avviso di sospensione provvisionale della rendita” –
osservato come nelle comunicazioni del 26 ottobre 2001, del 13 febbraio 2006,
del 18 febbraio 2010 e del 13 ottobre 2016 è stata debitamente resa edotta
della portata del suo obbligo d’informare, richiamati il cpv. 1 dell’articolo
31 LPGA che regola la notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni
rispettivamente l’art. 77 OAI che regola l’obbligo d’informare e indicato come
una revisione d’ufficio è stata innescata a seguito della ricezione di
segnalazioni anonime del 16 marzo e del 12 aprile 2017 che hanno permesso
all’amministrazione di apprendere che dal 2008 in poi ha rivestito e ricopre
tuttora delle importanti cariche in diverse società – l’Ufficio AI ha
comunicato all’assicurata che “(…) nel corso del colloquio 26 luglio 2017,
così come da informazioni acquisite presso la Cassa cantonale di compensazione è
emerso che lei – nonostante un'inabilità lavorativa del 100% – ha svolto, a suo
dire senza ricevere remunerazione in denaro, dei lavori amministrativi.
Ora, gli elementi sin qui raccolti lasciano presuppore che le prestazioni
correnti siano state versate senza valido titolo giuridico. Per tale ragione, lo
scrivente Ufficio Al – sino al termine degli ulteriori accertamenti medici
(compatibilità tra l'attività prestata e la completa inabilità lavorativa) ed
economici (remunerazioni ottenute o che avrebbero potuto essere richieste in
virtù dell'obbligo di ridurre il danno ex art. 16 LPGA) da effettuarsi – ritiene
adempiuti i presupposti per procedere alla sospensione provvisionale della
rendita sino ad ora corrisposta (art. 55 cpv. 1 LPGA e 56 della Legge
federale sulla procedura amministrativa). Alla luce di quanto precede, a
garanzia del suo diritto di essere sentita, le viene concesso un termine
scadente il giorno di lunedì 11 settembre 2017, per presentare eventuali
osservazioni sull'intenzione dell'amministrazione di emettere il citato
provvedimento cautelare. Scaduto infruttuoso tale termine, l’UAI emetterà senza
indugio una decisione incidentale immediatamente esecutiva. (…)” (doc. AI
123/437-438 = doc. B2).
1.3. Con decisione del 18
settembre 2017, oggetto della presente vertenza, l’Ufficio AI ha sospeso in via
provvisionale il diritto alla rendita con effetto dal 30 settembre 2017 e tolto
l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso ai sensi dei combinati articoli 66
LAI e 97 LAVS).
1.4. Il 16 ottobre 2017 il TCA ha
ricevuto uno scritto con il quale l’assicurata prendeva posizione in merito
alla succitata lettera raccomandata del 17 agosto 2017 dell’Ufficio AI (I).
Appurato che con detto
scritto l’assicurata intendeva impugnare la decisione del 18 settembre 2017
(III), gli atti sono stati notificati all’Ufficio AI per la risposta di causa
(IV).
1.5. Con la risposta
l’amministrazione, descritta la cronistoria dell’incarto, ha osservato che “(…)
in occasione del colloquio in sede dell'UAl del 26 luglio 2017 (doc. 115
incarto AI), l'assicurata ha affermato che l'unica responsabilità che
ricopriva era quella del controllo del pagamento dei contributi AVS nelle
società ove erano presenti dei dipendenti (cfr. R11 e R12) e che si occupava
unicamente di gestire quanto di sua spettanza telefonicamente (cfr. R14, R15 e
R20). Quale remunerazione l'assicurata ha asserito di aver ricevuto di tanto in
tanto dei benefici in natura (cfr. R23 e R24). Per l'esame di tali
dichiarazioni, lo scrivente Ufficio Al rinvia integralmente alla valutazione 9
agosto 2017 dell'ispettrice AI __________ (doc. 121 incarto AI) stante
cui, in sunto, l’assicurata ha speso del tempo per apporre le proprie firme nei
documenti formali e per gestire la corrispondenza per le società non attive o i
cui proprietari risiedono all'estero e che quindi, con alta verosimiglianza, la
stessa ha conseguito delle prestazioni in natura di una certa regolarità (cfr.
gli art. 5 cpv. 2 LAVS, art. 7 let. f OAVS e 25 cpv. 1 OAI, nonché i doc.
119 e 122 incarto AI). (…)” (VI, pag. 2) e ha indicato che sta
procedendo il più celermente possibile con gli accertamenti necessari per
pronunciarsi sul diritto alla rendita.
Rilevato che “(…) l'UAl
– ritenendo di aver raccolto indizi seri e concreti lascianti presagire una
capacità di guadagno dell'assicurata e di aver sufficientemente dimostrato la
violazione colpevole dell'obbligo di informare della stessa sull'inizio di
attività (trasgressione che è sanzionata anche per lieve negligenza; cfr. STF
8C 127/2013 del 22 aprile 2013 consid. 4.1 e 9C 570/2010 consid. 3) – reputa di
aver fondatamente emesso la decisione in questa sede impugnata e di essere in
possesso di un interesse pubblico preponderante al non versamento delle
prestazioni all'interessata sino al termine della revisione d'ufficio ad oggi
pendente. L'assicurata del resto – rammentato che la sospensione provvisoria
del versamento di una rendita pecuniaria, sebbene causi all'interessata un
discapito economico, non implica in principio un pregiudizio irreparabile (cfr.
STF 9C 867/2012 consid. 2) – non ha addotto motivazioni circa l’erroneità nel
merito del provvedimento contestato. (…)” (VI, pag . 3), l’Ufficio AI ha
chiesto di respingere il ricorso (VI).
1.6. In sede di replica, tramite
l’avv. RA 1 e dopo proroga del termine (VIII, IX, X e XI), l’insorgente ha
postulato il ripristino del versamento della rendita intera e chiesto di essere
posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (XII).
Invocata la buona fede (“(…)
la buona fede della signora RI 1 si mostra anche dagli scritti successivi al
colloquio effettuato all’UAI, nei quali richiede di essere “tolta” quale AU o
gerente delle società. La signora RI 1 è stata iscritta a RC dal ex compagno
che le ha chiesto di aiutarlo. Lei, ignorando i problemi che ciò le avrebbe
causato, ha accettato, anche perché per quanto a lei noto non avrebbe dovuto
fare nulla. (…)” (XII, pag. 2)), sostenuta una violazione del diritto
di essere sentito (“(…) quale avviso, l’UAI emana il proprio scritto
del 17.8.2017, con il quale viene assegnato un termine sino al 11.9.2017 per
eventuali osservazioni. La signora RI 1 ha ritirato l’avviso dell’assicuratore
in data 16.9.2017, quindi dopo il termine assegnato. […] Prima dell’emanazione
della decisione l’assicuratore sociale avrebbe dovuto assicurarsi che la
signora RI 1 avesse ritirato lo scritto per tempo e avesse la possibilità di
esprimersi. […] Da notare, inoltre, come nell’avviso manchi l’avvertimento
delle conseguenze giuridiche della decisione che l’UAI si prestava a prendere.
(…)” (XII, pag. 3)) e osservato che le attività svolte nelle società
erano a titolo gratuito, l’insorgente ha rilevato che “(…) il semplice fatto
di risultare iscritti a RC quale amministratore formale di società non
significa – a maggiore ragione nel caso di specie – che sia stata messa in
campo una qualsiasi capacità lavorativa. (…)” (XII, pag. 4). Ella ha
inoltre fatto valere che, avendo quale unica entrata la rendita AI e la
prestazione complementare, la decisione impugnata le causa un grave dispendio
economico.
Il 29 gennaio 2019
l’insorgente ha trasmesso al TCA la documentazione relativa alla domanda di
assistenza giudiziaria (XIV e allegato XIV/bis).
1.7. La replica è stata trasmessa
all’Ufficio AI che è rimasto silente (XIII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se la decisione impugnata, con la quale l’Ufficio AI ha sospeso in via
provvisionale il diritto alla rendita intera con effetto dal 30 settembre 2017,
è conforme o meno alla legislazione federale.
2.2. L'art. 1 cpv. 1 LAI
stabilisce che le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili
all'assicurazione per l’invalidità (art. 1a-26bis e 28-70) sempre
che la presente legge non preveda espressamente una deroga.
Secondo l’art. 55 cpv. 1
LPGA le procedure che negli articoli 27–54 o nelle singole leggi non sono
fissate in modo esaustivo sono disciplinate conformemente alla legge federale
del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA).
L’amministrazione può
ordinare la sospensione del diritto ad una prestazione quale provvedimento
cautelare in applicazione analogica dell’art. 56 PA (avente il seguente tenore:
“Dopo il deposito del ricorso, l’autorità adita, il suo presidente o il
giudice dell’istruzione può prendere, d’ufficio o a domanda di una parte, altri
provvedimenti d’urgenza per conservare uno stato di fatto o salvaguardare
provvisoriamente interessi minacciati”) (STF 9C_45/2010 del 12 aprile 2010
consid. 2 = SVR 2011 IV Nr. 12 pagg. 33-34; STF 9C_463/2009
dell’8 luglio 2009 consid. 1; DTF 121 V 112 pagg. 115-116; Müller, Das
Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, 2010, § 30, note marginali
2323 – 2340, pagg. 453-456 e riferimenti).
Secondo
dottrina e giurisprudenza (riassunti in Müller, op. cit., note marginali 2336 –
2339, pagg. 455-456), l’amministrazione può ordinare misure cautelari se sussiste
un’urgenza di mettere subito in atto il provvedimento preso, se rispetta il
principio della proporzionalità (ponderazione degli interessi) e se è
giustificato dal probabile esito della procedura principale.
Nel caso di una decisione
cautelare va salvaguardato il diritto di essere sentito e il provvedimento deve
essere motivato (STF 9C_45/2010 del 12 aprile 2010 consid. 2.1 e Müller, op.
cit., note marginali 2378 – 2382, pagg. 463-464 e riferimenti).
Nella fattispecie concreta
(come si vedrà al prossimo considerando), prima dell’emanazione della querelata
decisione, il diritto di essere sentito è stato rispettato.
Inoltre, siccome la
decisione impugnata con cui l’Ufficio AI ha sospeso in via provvisionale il
diritto alla rendita intera non configura una decisione finale, l’art. 57a LAI
che regola la procedura del preavviso non è applicabile (Müller, op. cit., §
29, note marginali 2078-2093, pagg. 411-412). Pertanto, correttamente
l’amministrazione ha emesso la presente pronunzia, senza precederla da un
preavviso.
2.3. L’insorgente ha fatto valere
una violazione del diritto di essere sentito (cfr. consid. 1.6).
Secondo l’art. 38 cpv.
2bis LPGA una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o
di un’altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi
il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito.
Il TF ha stabilito che si
tratta di una presunzione legale del tutto indipendente dal termine di ritiro
fissato dall’ufficio postale: la scadenza di sette giorni è inderogabile (DTF
134 V 49 consid. 4 e STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014).
Tale notificazione
fittizia vale anche nel caso di ordine di trattenuta della
corrispondenza presso l'ufficio postale, a maggior ragione laddove l’assicurato
doveva prevedere l’invio di atti giudiziari (DTF 134 V 49, consid. 4 pagg. 51 e
52; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014 e 8C_89/2011 del 24 febbraio 2011).
L’invio si considera
notificato il settimo giorno del termine di giacenza, anche nel caso in cui non
si tratti di un giorno lavorativo (STF 9C_657/2008 del 9 dicembre 2008 consid.
1.1 e 2.2 con riferimenti ivi menzionati).
Generalmente un secondo
invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi sono giuridicamente
irrilevanti (STFA K 125/00 del 13 settembre 2000 e DTF 119 V 94 consid. 4b/aa
con riferimenti).
Questa finzione di
notifica vale, tuttavia, nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto debba
ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona fede, l'intimazione
di un atto (DTF 134 V 49, consid. 4 pag. 52).
Pertanto chi si assenta,
pendente una procedura, dal proprio domicilio deve fare in modo che gli atti
connessi possano essergli agevolmente notificati, comunicando correttamente e
tempestivamente il suo nuovo recapito (DTF 127 I 31 consid. 2;
119 V 94 consid. 4b/aa; 117 V 132 consid. 4a; 116 Ia 92 consid. 2a e la
STFA H 61/00 del 9 agosto 2001).
Secondo costante
giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto notificato, non
è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente
che l’atto entri nella sua sfera d’azione (DTF 122 I 139 consid. 1, pag.
142-144).
In DTF 141 II 429 il TF ha
stabilito che in presenza di un ordine di trattenere gli invii, un atto giudiziario
è ritenuto essere recapitato l’ultimo giorno del termine di sette giorni dalla
ricezione dell’invio da parte dell’ufficio postale del domicilio del
destinatario. Nell’ambito della revisione totale dell’organizzazione
giudiziaria federale, il legislatore non ha inteso modificare questa
presunzione; i principi dedotti dalla giurisprudenza federale anteriore
rimangono (consid. 3.3). Spetta a colui che sa di essere parte in una procedura
giudiziaria adottare, in caso di assenza, le disposizioni necessarie affinché
le comunicazioni giudiziarie gli pervengano o per lo meno d’informare
l’autorità della sua assenza; una domanda di trattenere la corrispondenza non
costituisce una misura sufficiente (consid. 3.1 e 3.2).
Nella presente vertenza,
dal tracciamento dell’invio dell’“Avviso di sospensione provvisionale della
rendita”, emerge che l’avviso, datato 17 agosto 2017 (doc. AI 123/437-438),
è stato spedito, lo stesso giorno, dall’Ufficio AI tramite raccomandata (doc.
AI 124/439 e 125/440). Il 18 agosto 2017 l’invio è arrivato presso il punto di “ritiro/ufficio
di recapito __________” ed è stato avvisato per il ritiro (invito di ritiro)
con scadenza il 25 agosto 2017 (doc. AI 125/440). Il destinatario ha a più
riprese acquisito l’ordine “Prolungare il termine di ritiro” e
prolungato il termine di giacenza fino al 22 settembre 2017.
L’assicurata afferma che
ha ritirato l’avviso il 16 settembre 2017 (I e XII).
In concreto l’insorgente
era al corrente della circostanza che era in corso una procedura di revisione.
Ella è stata infatti interpellata il 17 marzo 2017 dall’Ufficio AI che
necessitava ulteriori informazioni finanziarie per l’istruzione della pratica “(…)
in merito alla rendita di cui lei beneficia (…)” (doc. AI 88/285) e con
lettera del 4 luglio 2014 è stata convocata presso gli uffici
dell’amministrazione per un colloquio tenutosi il 26 luglio 2017 (doc. AI
106/350 e 115/371-383).
L'assicurata
doveva, quindi, aspettarsi, secondo il principio della buona fede, la notifica
di invii raccomandati e non. Di conseguenza ella avrebbe dovuto provvedere
affinché la sua corrispondenza potesse esserle notificata tempestivamente e
senza particolari impedimenti.
L’“Avviso di
sospensione provvisionale della rendita” del 17 agosto 2017 può pertanto
essere ritenuto notificato al destinatario l’ultimo dei sette giorni di
giacenza, ovvero il 25 agosto 2017 (doc. AI 127/440) e l’assicurata, a quel
momento, poteva e doveva esercitare il diritto di essere sentito entro il
termine assegnatole con l’avviso e meglio l’11 settembre 2017.
In questo senso a torto
l’avv. RA 1 pretende che “(…) prima dell’emanazione della decisione
l’assicuratore sociale avrebbe dovuto assicurarsi che la signora RI 1 avesse
ritirato lo scritto per tempo e avesse la possibilità di esprimersi. (…)”
(XII, pag. 3).
Nemmeno può essere seguito
il patrocinatore dell’assicurata laddove, richiamando l’art. 43 cpv. 3 LPGA,
sostiene che “(…) nell’avviso manchi l’avvertimento delle conseguenze
giuridiche della decisione che l’UAI si prestava a prendere. (…)” (XII,
pag. 3).
In effetti – a
differenza dell’art. 43 LPGA che regola l’accertamento e il cui cpv. 3 indica
come procedere in caso di mancata collaborazione –, nella presente
fattispecie l’Ufficio AI, in ossequio al diritto di essere sentito dell’interessato,
con lettera raccomandata del 17 agosto 2017 ha avvisato l’assicurata circa la
sua intenzione di procedere ad una sospensione provvisionale della rendita e le
ha assegnato un termine per potersi esprimere in merito.
2.4. Come accennato (cfr. consid.
2.2) l’amministrazione può ordinare misure cautelari se, tra l’altro, il
provvedimento preso è giustificato dal probabile esito della procedura
principale.
In concreto, questo
Tribunale ritiene che il probabile esito della procedura principale (ovvero la
revisione intrapresa d’ufficio) al momento della resa del provvedimento qui
impugnato giustifica l’adozione di misure provvisionali.
Va qui ricordato che, in
analogia alla giurisprudenza sviluppata nell’ambito della concessione di
provvedimenti cautelari, nella ponderazione degli interessi in conflitto hanno
una certa importanza le prospettive chiare sull'esito finale della vertenza
principale (DTF 117 V 191; RCC 1991 pagg. 524 seg.). Allorché non è possibile
stabilire sin dall'inizio l'esito finale della vertenza occorre ritenere che,
per principio, l'interesse dell'amministrazione è predominante quando il
rischio di non poter recuperare le prestazioni versate pendente causa è
concreto. Questo rischio è infatti prioritario rispetto all'interesse
dell'assicurato di poter beneficiare delle prestazioni assicurative durante la
procedura ricorsuale, al fine di non dover far capo all'assistenza (SVR 1994 IV
Nr. 31; ZAK 1990 pag. 152; cfr. anche Zünd/Pfiffner
Rauber, Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2009, §
17 n. 33, pag. 188). L'interesse dell'assicurato prevale quindi su quello
generale quando si può ammettere con grande verosimiglianza che egli risulterà
vincente nella procedura principale (DTF 105 V 262 consid. 2 pagg. 268-269) e
meglio quando la decisione risulta palesemente errata (SVR 1994 IV Nr. 31). Le
previsioni sull'esito del processo, per quanto concerne il merito, possono
quindi essere considerate solo se univoche (DTF 124 V 82 consid. 6a pagg.
88-89, 105 V 262 consid. 2 pagg. 268-269; STFA I 231/06 del 24 maggio 2006, SVR
1999 IV Nr. 18 consid. 4; Scartazzini, Zum Institut der
aufschiebenden Wirkung der Beschwerde in der Sozialversicherungspflege, in SZS
1993, pag. 334).
Nella
presente fattispecie, dopo esame degli atti, va rilevato che, pur essendo al
beneficio di una rendita intera dal novembre 1997 (cfr. consid. 1.1), dal
verbale di colloquio del 26 luglio 2017 (doc. AI 115/371-384), da lei sottoscritto,
risulta quanto segue:
• Invitata
– visto che nel formulario “Reddito Personale” alla domanda se “(…)
a partire dal 29.07.1999, risulta iscritta a Registro di commercio in Sa o Sagl
(…)” (doc. AI 97/302) ha risposto negativamente – a indicare se
esercita attività lucrativa o se è iscritta a Registro di commercio in SA o
Sagl, l’insorgente ha risposto che “(…) ho prestato il mio nome a società
come amministratore, a volte con firma individuale a volte con firma a due, nel
caso in cui vi siano persone che sono proprietarie della società e che abitano
all’estero. (…)” (doc. AI 115/372, R2).
• Rispondendo
– visto anche il numero delle società nelle quali appare il suo nominativo a
registro di commercio – alle domande circa il motivo per cui ha negato
l’assunzione delle cariche, alla sua formazione specifica, al momento in cui ha
frequentato dei corsi di contabilità e a chi l’ha contattata, l’assicurata ha
addotto: “(…) Perché avevo capito che si intendesse come azionista della
società, pensavo che ci fosse una differenza. Lo chiamano prestanome
nell’ambito delle società e la responsabilità di questo amministratore è che
alla fine dell’anno la società versa i contributi di AVS. Il mio ruolo è
controllare che alla fine dell’anno i proprietari della società abbiano versato
Fatti
i contributi AVS ai dipendenti che lavorano in queste società. Ed è quello che
faccio. […] Sono ingegnere meccanico e ho studiato matematica ed economia
all’università; non faccio contabilità anche se in passato ho fatto dei corsi
di contabilità, per mio interesse personale. […] Forse all’inizio, quando mi
hanno cominciato a chiedere di fare l’amministratore. Non sono Svizzera, così
ho voluto sapere di più delle leggi svizzere. Questo è accaduto almeno 5-6 anni
fa. […] Avevo un compagno che aveva un ufficio e faceva questi lavori, aveva
anche una società, non una fiduciaria, una società che si occupava di gestione
amministrativa e costituzione di società; si tratta della __________ e della __________.
Stavo con lui – parlo al passato perché lui è deceduto cinque sei anni fa e si
chiama __________ – e lui lavorava in queste società; io ero curiosa del suo
lavoro e le persone che erano in contatto con lui si sono messe in contatto con
me. Si tratta di un passaparola per chi vuole aprire società abitando in
Italia; per essere amministratore deve avere il domicilio in Svizzere oppure la
nazionalità. (…)” (doc. AI 115/373; R3, R4, R5 e R6).
• Quanto
all’inizio della collaborazione, alle ragioni per le quali ha assunto le
cariche amministrative, ai compiti / competenze / responsabilità nei confronti
delle aziende e all’attività durante l’attività del compagno, l’insorgente ha
precisato: “(…) Penso che sia accaduto dopo che è deceduto. Poi è successo
che ha continuato a collaborare con queste persone. […] Una ragione era quella
di non cadere completamente in depressione ed avere contatti con le persone,
questo mi dava la possibilità di conoscere altre persone. C’è stato un momento
in cui ero chiusa e sotto medicamenti, attraversavo un momento buio e ho
cercato di non cadere nel baratro, anche perché volevo continuare a crescere
mio figlio che ora ha vent’anni. […] Come ho detto sopra, non ho orari di
lavoro, presenza; loro hanno i loro contabili che si occupano di tutta la parte
contabile, e ogni tanto vengo chiamata per controllare come stanno le cose. Chiamo
direttamente il proprietario e chiedo le informazioni, se sono pagati i
contributi. C’è una relazione di fiducia che fa sì che io creda alle parole del
proprietario. Per il proprietario stesso è importante versare i contributi
propri, se lavora nella società. I due dipendenti del Centro estetico sono
stati assunti da poco più di un anno e controllo anche i versamenti che vengono
fatti per loro, ma solo telefonicamente perché non c’è un ufficio. […] Ero
interessata a capire come funziona, lui sapeva tante cose e cercavo di
imparare. La vicinanza del mio compagno mi ha consentito di ottenere molte
informazioni. (…)” (doc. AI 115/374 e 376-377; R7, R8, R14 e R17).
• Quanto,
infine, alla modalità con la quale riesce ad instaurare una relazione dal
momento che le persone le sente solo al telefono, al possibile stipendio viste
le conoscenze l’importanza della funzione e la responsabilità e a come riesce
ad adempiere ai suoi compiti professionali/imprenditoriali risultando invalida
al 100%, l’insorgente ha indicato: “(…) Dipendiamo l’uno dall’altro, loro
hanno bisogno di me; qualche volta mi offrono piccoli favori, sono sempre
gentili, posso chiedere loro, per esempio, di portarmi a farmi la spesa. Sono
benefici in natura, piccoli favori, ogni tanto trattamenti estetici. Conosco
dove sono, una volta all’anno passo per vedere se sono ancora li oppure no e
per fare un trattamento. Se devo poi fare presenza non è nelle mie possibilità,
è un accordo di fare il minimo. […] Non c’è uno stipendio, è un accordo che si può
fare gratuito, potrebbe essere fr. 100.-- al mese o gratuito; è un accordo, il
proprietario chiede, lo vuoi fare, in certe situazioni si può chiedere una
cifra ma potrebbe essere anche a titolo gratuito. È sempre un accordo, uno
chiede e l’altro accetta oppure no. Qualsiasi persona lo può fare senza un
pagamento, talvolta capita che sia un parente. […] Il grado d’invalidità è
fisico perché ho avuto un incidente e non ero più in grado di muovermi;
l’incidente lo ha causato. Il mio grado d’inabilità era fisico, solo fisico e
continua ad essere tale. Ho avuto anche problemi psichiatrici che ci sono
ancora, sto prendendo antidepressivi. Mi segue la Dr.ssa __________ (medico di
famiglia) mentre non ricordo il nome della psichiatra che non vedo più
ultimamente, continuo con le cure che mi ha dato. (…)” (doc. AI
115/378-379; R23, R24 e R25).
Viste le suesposte
risultanze – in particolare, l’interesse verso l’attività del compagno,
la frequentazione di corsi di contabilità in concomitanza al momento in cui le è
stato chiesto di assumere l’amministrazione delle società e la continuazione
della collaborazione anche dopo il decesso del compagno – questo
Tribunale ritiene che, quantomeno in attività adeguate e se del caso
parzialmente, l’insorgente ha dimostrato una certa capacità lavorativa che non
giustificherebbe, nella misura in cui fosse confermata e a seconda del reddito
conseguito e/o conseguibile, il versamento della rendita intera finora erogata.
Questo vale a maggiore
ragione ricordato anche che, secondo giurisprudenza, gli amministratori di una
SA, i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non
pagamento dei contributi sociali e che ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5
CO ad ogni amministratore (così come al gerente di una Sagl; DTF 126 V 238 =
Pratique VSI 2000, pagg. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pagg. 177seg;
STFA H 20/01 del 21 giugno 2001) spetta l’alta vigilanza sulle persone
incaricate della gestione. Al riguardo va qui segnalato che, per una società
nel frattempo fallita, una decisione di risarcimento danni (cresciuta in
giudicato) nei confronti dell’insorgente è già stata emessa (cfr. doc. AI
118/424-425).
Nemmeno è possibile
concludere differentemente per il solo fatto che l’insorgente sostenga che l’attività
sarebbe stata svolta a titolo gratuito. Infatti, ai fini del diritto alla
rendita, quel che conta è l’abilità residua al lavoro e il reddito ipotetico da
invalido.
Quanto all’asserita buona
fede (cfr. consid. 1.6) questo Tribunale si limita a rilevare che l’insorgente,
seppur resa attenta circa l’obbligo d’informare (cfr. le comunicazioni del 26
ottobre 2001, del 13 febbraio 2006, del 18 febbraio 2010 e del 13 ottobre 2016 sub
doc. AI 51/157, 64/181-182, 75/204-205 e 85/280-281), non ha comunicato all’amministrazione
la collaborazione offerta a suo compagno e la continuazione di quella attività
anche dopo il suo decesso. Non solo, invitata espressamente a indicare se “(…)
a partire dal 29.07.1999, risulta iscritta a Registro di commercio in Sa o Sagl
(…)”, in un primo momento l’insorgente lo ha negato (cfr. doc. 97/302).
Va qui inoltre rilevato
che il funzionario __________, nell’inchiesta per indipendenti del 9 agosto
2017 (doc. AI 121/431-434), si è così espresso:
" (…)
VALUTAZIONE
Due sono gli aspetti importanti nell'ambito di questa valutazione
Considerandi
e sui quali vorrei soffermarmi: l'entità dell’impegno e i benefici ottenuti.
L'assicurata ha dichiarato di avere solo un contatto telefonico
con i proprietari delle società di cui è stata - ed è tuttora - gerente con
firma individuale; è evidente che in qualità di firmataria unica di una
società, e dunque nel ruolo di rappresentante della società stessa, ciò non è
possibile.
Un firmatario unico, amministratore o gerente, ha la
responsabilità diretta delle decisioni prese in seno alla società; quando si
tratta di atti formali non solo deve apporre una firma ma rappresenta la
società verso terzi, pertanto la sua presenza, se non il suo apporto diretto e
attivo, si rivela indispensabile. L'assicurata doveva necessariamente
recarsi nelle sedi delle società ogniqualvolta si rendeva necessario e apporre
la propria firma; né avrebbe potuto, per evidenti ragioni, fare ciò che ha
dichiarato, ovvero limitarsi ad una telefonata e "fidarsi" della
buona fede dei proprietari.
Alcune delle nove società di cui attualmente è gerente sono attive
mentre altre no; si può tuttavia supporre che come rappresentante e dato che
alcuni proprietari vivono all'estero, in particolare per le società che non
risultano attive, riceva la corrispondenza e debba gestire le varie
comunicazioni da e per la società stessa.
Non appare in alcun modo verosimile che il suo ruolo si possa
limitare alla sola verifica degli oneri contributivi. Ritengo invece che si
possa più verosimilmente valutare un impegno di carattere amministrativo di
almeno 2-3 ore alla settimana per ciascuna società, per la firma, la
corrispondenza e/o la rappresentanza verso terzi (davanti agli organi fiscali ad
esempio). D'altro canto è quanto è tenuto a fare qualunque altro gerente o amministratore
e per questa ragione riceve un compenso.
Arriviamo così al secondo punto, ovvero ai benefici economici.
L'affermazione dell'assicurata di ricevere unicamente benefici in
natura lascia adito perlomeno a perplessità.
Pur ammettendolo la responsabilità amministrativa di nove società
sia stata "barattata", per così dire, con regalie, trattamenti
estetici o simili, occorre tener conto dell'indotto monetario indiretto che
scaturisce da tali benefici. L'assicurata è beneficiaria di rendita intera e
prestazioni complementari; anche qualora non abbia ricevuto denaro in virtù del
suo ruolo amministrativo, ha ottenuto senza alcun dubbio significativi
vantaggi; purtroppo non ne possiamo provare l'ammontare, anche perché il
pagamento potrebbe essere cash.
In assenza di benefici non si spiega per quale ragione abbia
deciso di farsi carico del mandato. Nella R23 l’assicurata non è riuscita a
spiegare ma soprattutto convincere di come, nel desiderio di relazionarsi con
altre persone, si dovesse limitare a qualche telefonata.
PROPOSTA
Dall'istruttoria del caso e dalle considerazioni di cui sopra, si
evince ciò che l’assicurata ha dimostrato di saper fare ovvero essere la rappresentante
legale verso terzi di un considerevole numero di società; un ruolo che richiede
capacità e competenze in ambito contabile e amministrativo (che in parte ha
ammesso di avere). Un quadro del tutto non coerente con un grado di inabilità
al 100% quale le si è riconosciuto per anni e che va senz'altro rivalutato.
Come ho detto nella prima parte dell'annotazione, l'assicurata non
è mai stata sottoposta ad un esame peritale; per quanto l'opportunità di tale
esame spetti al Servizio medico regionale, chiedo che si prenda posizione
sull'attività amministrativa svolta dall'assicurata e la si valuti quale
capacità residua.
Come detto sopra, si può ragionevolmente ritenere che almeno il
50% del tempo di lavoro sia dedicato a mansioni di carattere amministrativo,
mansioni che richiedono competenze innegabili a molti livelli. Nell'ambito dell'esigibilità
si potrà tuttavia ritenere che la sua capacità residua sia maggiore, ma si
tratta di aspetti che lascio alla valutazione medica. (…)" (doc. AI
121/433-434)
Visto tutto quanto precede
e conformemente alla succitata giurisprudenza, questo Tribunale – ritenuto
che la conferma del diritto ad una rendita intera appare poco probabile e,
ribadito, che l'interesse dell'amministrazione è predominante quando il rischio
di non poter recuperare le prestazioni versate pendente causa è concreto –
deve dunque confermare la decisione impugnata.
2.5
Alla luce di quanto qui sopra
esposto, secondo il TCA, a ragione l’Ufficio AI ha sospeso in via provvisionale
il versamento della rendita intera a contare dal 30 settembre 2017.
2.6
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis
LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o
al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni
è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso.
Visto l’esito della
vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà al prossimo
considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
2.7
L’assicurata ha formulato
istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. consid. 1.6).
Ai sensi dell’art. 61
lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il
diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente
può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia
sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in
vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva
garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza
giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del
diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base
del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta
al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG-Kommentar 3a ed., 2015, ad
art. 61, n. 173, pagg. 828-829).
A norma dell’art. 3 cpv. 1
della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (Lag), nel
tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si estende
all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e
spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi)
per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al
vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 173 segg.) – sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se il processo non è
palesemente privo di esito positivo e se l’intervento dell’avvocato è
necessario o perlomeno indicato (DTF 125 V 202 consid. 4a e 372 consid 5b con
riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag).
Nella presente fattispecie
non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono
così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione,
rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI
1994.
pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame
forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza
appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di
esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.
In effetti, l’insorgente, anche se patrocinata da un legale, non ha apportato
alcun valido elemento atto a contraddire o a mettere in dubbio le conclusioni a
cui è giunta l’amministrazione. In particolare si rinvia qui all’infondatezza
dell’asserita violazione del diritto di essere sentito (cfr. consid. 2.3) e al
fatto che, limitandosi a sostenere, dopo le risultanze del verbale di colloquio
del 26 luglio 2017 (cfr. consid. 2.4), che “(…) il semplice fatto di
risultare iscritti a RC quale amministratore formale di società non significa –
a maggiore ragione nel caso di specie – che sia stata messa in campo una
qualsiasi capacità lavorativa. (…)” (XII, pag. 4), l’insorgente non ha
addotto niente che potesse validamente mettere in dubbio le risultanze dalle
quali si poteva/doveva concludere che, quantomeno in attività adeguate e se del
caso parzialmente, ella ha dimostrato una certa capacità lavorativa.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda d’assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3. Le spese, per fr. 500.--,
sono poste a carico della ricorrente.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti