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Decisione

32.2017.192

Confermata la decisione di sospensione in via provvisionale della rendita

7 marzo 2018Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

i contributi AVS ai dipendenti che lavorano in queste società. Ed è quello che

faccio. […] Sono ingegnere meccanico e ho studiato matematica ed economia

all’università; non faccio contabilità anche se in passato ho fatto dei corsi

di contabilità, per mio interesse personale. […] Forse all’inizio, quando mi

hanno cominciato a chiedere di fare l’amministratore. Non sono Svizzera, così

ho voluto sapere di più delle leggi svizzere. Questo è accaduto almeno 5-6 anni

fa. […] Avevo un compagno che aveva un ufficio e faceva questi lavori, aveva

anche una società, non una fiduciaria, una società che si occupava di gestione

amministrativa e costituzione di società; si tratta della __________ e della __________.

Stavo con lui – parlo al passato perché lui è deceduto cinque sei anni fa e si

chiama __________ – e lui lavorava in queste società; io ero curiosa del suo

lavoro e le persone che erano in contatto con lui si sono messe in contatto con

me. Si tratta di un passaparola per chi vuole aprire società abitando in

Italia; per essere amministratore deve avere il domicilio in Svizzere oppure la

nazionalità. (…)” (doc. AI 115/373; R3, R4, R5 e R6).

• Quanto

all’inizio della collaborazione, alle ragioni per le quali ha assunto le

cariche amministrative, ai compiti / competenze / responsabilità nei confronti

delle aziende e all’attività durante l’attività del compagno, l’insorgente ha

precisato: “(…) Penso che sia accaduto dopo che è deceduto. Poi è successo

che ha continuato a collaborare con queste persone. […] Una ragione era quella

di non cadere completamente in depressione ed avere contatti con le persone,

questo mi dava la possibilità di conoscere altre persone. C’è stato un momento

in cui ero chiusa e sotto medicamenti, attraversavo un momento buio e ho

cercato di non cadere nel baratro, anche perché volevo continuare a crescere

mio figlio che ora ha vent’anni. […] Come ho detto sopra, non ho orari di

lavoro, presenza; loro hanno i loro contabili che si occupano di tutta la parte

contabile, e ogni tanto vengo chiamata per controllare come stanno le cose. Chiamo

direttamente il proprietario e chiedo le informazioni, se sono pagati i

contributi. C’è una relazione di fiducia che fa sì che io creda alle parole del

proprietario. Per il proprietario stesso è importante versare i contributi

propri, se lavora nella società. I due dipendenti del Centro estetico sono

stati assunti da poco più di un anno e controllo anche i versamenti che vengono

fatti per loro, ma solo telefonicamente perché non c’è un ufficio. […] Ero

interessata a capire come funziona, lui sapeva tante cose e cercavo di

imparare. La vicinanza del mio compagno mi ha consentito di ottenere molte

informazioni. (…)” (doc. AI 115/374 e 376-377; R7, R8, R14 e R17).

• Quanto,

infine, alla modalità con la quale riesce ad instaurare una relazione dal

momento che le persone le sente solo al telefono, al possibile stipendio viste

le conoscenze l’importanza della funzione e la responsabilità e a come riesce

ad adempiere ai suoi compiti professionali/imprenditoriali risultando invalida

al 100%, l’insorgente ha indicato: “(…) Dipendiamo l’uno dall’altro, loro

hanno bisogno di me; qualche volta mi offrono piccoli favori, sono sempre

gentili, posso chiedere loro, per esempio, di portarmi a farmi la spesa. Sono

benefici in natura, piccoli favori, ogni tanto trattamenti estetici. Conosco

dove sono, una volta all’anno passo per vedere se sono ancora li oppure no e

per fare un trattamento. Se devo poi fare presenza non è nelle mie possibilità,

è un accordo di fare il minimo. […] Non c’è uno stipendio, è un accordo che si può

fare gratuito, potrebbe essere fr. 100.-- al mese o gratuito; è un accordo, il

proprietario chiede, lo vuoi fare, in certe situazioni si può chiedere una

cifra ma potrebbe essere anche a titolo gratuito. È sempre un accordo, uno

chiede e l’altro accetta oppure no. Qualsiasi persona lo può fare senza un

pagamento, talvolta capita che sia un parente. […] Il grado d’invalidità è

fisico perché ho avuto un incidente e non ero più in grado di muovermi;

l’incidente lo ha causato. Il mio grado d’inabilità era fisico, solo fisico e

continua ad essere tale. Ho avuto anche problemi psichiatrici che ci sono

ancora, sto prendendo antidepressivi. Mi segue la Dr.ssa __________ (medico di

famiglia) mentre non ricordo il nome della psichiatra che non vedo più

ultimamente, continuo con le cure che mi ha dato. (…)” (doc. AI

115/378-379; R23, R24 e R25).

Viste le suesposte

risultanze – in particolare, l’interesse verso l’attività del compagno,

la frequentazione di corsi di contabilità in concomitanza al momento in cui le è

stato chiesto di assumere l’amministrazione delle società e la continuazione

della collaborazione anche dopo il decesso del compagno – questo

Tribunale ritiene che, quantomeno in attività adeguate e se del caso

parzialmente, l’insorgente ha dimostrato una certa capacità lavorativa che non

giustificherebbe, nella misura in cui fosse confermata e a seconda del reddito

conseguito e/o conseguibile, il versamento della rendita intera finora erogata.

Questo vale a maggiore

ragione ricordato anche che, secondo giurisprudenza, gli amministratori di una

SA, i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non

pagamento dei contributi sociali e che ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5

CO ad ogni amministratore (così come al gerente di una Sagl; DTF 126 V 238 =

Pratique VSI 2000, pagg. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pagg. 177seg;

STFA H 20/01 del 21 giugno 2001) spetta l’alta vigilanza sulle persone

incaricate della gestione. Al riguardo va qui segnalato che, per una società

nel frattempo fallita, una decisione di risarcimento danni (cresciuta in

giudicato) nei confronti dell’insorgente è già stata emessa (cfr. doc. AI

118/424-425).

Nemmeno è possibile

concludere differentemente per il solo fatto che l’insorgente sostenga che l’attività

sarebbe stata svolta a titolo gratuito. Infatti, ai fini del diritto alla

rendita, quel che conta è l’abilità residua al lavoro e il reddito ipotetico da

invalido.

Quanto all’asserita buona

fede (cfr. consid. 1.6) questo Tribunale si limita a rilevare che l’insorgente,

seppur resa attenta circa l’obbligo d’informare (cfr. le comunicazioni del 26

ottobre 2001, del 13 febbraio 2006, del 18 febbraio 2010 e del 13 ottobre 2016 sub

doc. AI 51/157, 64/181-182, 75/204-205 e 85/280-281), non ha comunicato all’amministrazione

la collaborazione offerta a suo compagno e la continuazione di quella attività

anche dopo il suo decesso. Non solo, invitata espressamente a indicare se “(…)

a partire dal 29.07.1999, risulta iscritta a Registro di commercio in Sa o Sagl

(…)”, in un primo momento l’insorgente lo ha negato (cfr. doc. 97/302).

Va qui inoltre rilevato

che il funzionario __________, nell’inchiesta per indipendenti del 9 agosto

2017 (doc. AI 121/431-434), si è così espresso:

" (…)

VALUTAZIONE

Due sono gli aspetti importanti nell'ambito di questa valutazione

Considerandi

e sui quali vorrei soffermarmi: l'entità dell’impegno e i benefici ottenuti.

L'assicurata ha dichiarato di avere solo un contatto telefonico

con i proprietari delle società di cui è stata - ed è tuttora - gerente con

firma individuale; è evidente che in qualità di firmataria unica di una

società, e dunque nel ruolo di rappresentante della società stessa, ciò non è

possibile.

Un firmatario unico, amministratore o gerente, ha la

responsabilità diretta delle decisioni prese in seno alla società; quando si

tratta di atti formali non solo deve apporre una firma ma rappresenta la

società verso terzi, pertanto la sua presenza, se non il suo apporto diretto e

attivo, si rivela indispensabile. L'assicurata doveva necessariamente

recarsi nelle sedi delle società ogniqualvolta si rendeva necessario e apporre

la propria firma; né avrebbe potuto, per evidenti ragioni, fare ciò che ha

dichiarato, ovvero limitarsi ad una telefonata e "fidarsi" della

buona fede dei proprietari.

Alcune delle nove società di cui attualmente è gerente sono attive

mentre altre no; si può tuttavia supporre che come rappresentante e dato che

alcuni proprietari vivono all'estero, in particolare per le società che non

risultano attive, riceva la corrispondenza e debba gestire le varie

comunicazioni da e per la società stessa.

Non appare in alcun modo verosimile che il suo ruolo si possa

limitare alla sola verifica degli oneri contributivi. Ritengo invece che si

possa più verosimilmente valutare un impegno di carattere amministrativo di

almeno 2-3 ore alla settimana per ciascuna società, per la firma, la

corrispondenza e/o la rappresentanza verso terzi (davanti agli organi fiscali ad

esempio). D'altro canto è quanto è tenuto a fare qualunque altro gerente o amministratore

e per questa ragione riceve un compenso.

Arriviamo così al secondo punto, ovvero ai benefici economici.

L'affermazione dell'assicurata di ricevere unicamente benefici in

natura lascia adito perlomeno a perplessità.

Pur ammettendolo la responsabilità amministrativa di nove società

sia stata "barattata", per così dire, con regalie, trattamenti

estetici o simili, occorre tener conto dell'indotto monetario indiretto che

scaturisce da tali benefici. L'assicurata è beneficiaria di rendita intera e

prestazioni complementari; anche qualora non abbia ricevuto denaro in virtù del

suo ruolo amministrativo, ha ottenuto senza alcun dubbio significativi

vantaggi; purtroppo non ne possiamo provare l'ammontare, anche perché il

pagamento potrebbe essere cash.

In assenza di benefici non si spiega per quale ragione abbia

deciso di farsi carico del mandato. Nella R23 l’assicurata non è riuscita a

spiegare ma soprattutto convincere di come, nel desiderio di relazionarsi con

altre persone, si dovesse limitare a qualche telefonata.

PROPOSTA

Dall'istruttoria del caso e dalle considerazioni di cui sopra, si

evince ciò che l’assicurata ha dimostrato di saper fare ovvero essere la rappresentante

legale verso terzi di un considerevole numero di società; un ruolo che richiede

capacità e competenze in ambito contabile e amministrativo (che in parte ha

ammesso di avere). Un quadro del tutto non coerente con un grado di inabilità

al 100% quale le si è riconosciuto per anni e che va senz'altro rivalutato.

Come ho detto nella prima parte dell'annotazione, l'assicurata non

è mai stata sottoposta ad un esame peritale; per quanto l'opportunità di tale

esame spetti al Servizio medico regionale, chiedo che si prenda posizione

sull'attività amministrativa svolta dall'assicurata e la si valuti quale

capacità residua.

Come detto sopra, si può ragionevolmente ritenere che almeno il

50% del tempo di lavoro sia dedicato a mansioni di carattere amministrativo,

mansioni che richiedono competenze innegabili a molti livelli. Nell'ambito dell'esigibilità

si potrà tuttavia ritenere che la sua capacità residua sia maggiore, ma si

tratta di aspetti che lascio alla valutazione medica. (…)" (doc. AI

121/433-434)

Visto tutto quanto precede

e conformemente alla succitata giurisprudenza, questo Tribunale – ritenuto

che la conferma del diritto ad una rendita intera appare poco probabile e,

ribadito, che l'interesse dell'amministrazione è predominante quando il rischio

di non poter recuperare le prestazioni versate pendente causa è concreto –

deve dunque confermare la decisione impugnata.

2.5

Alla luce di quanto qui sopra

esposto, secondo il TCA, a ragione l’Ufficio AI ha sospeso in via provvisionale

il versamento della rendita intera a contare dal 30 settembre 2017.

2.6

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o

al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni

è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto l’esito della

vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà al prossimo

considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

2.7

L’assicurata ha formulato

istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. consid. 1.6).

Ai sensi dell’art. 61

lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il

diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente

può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia

sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in

vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva

garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza

giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del

diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base

del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta

al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG-Kommentar 3a ed., 2015, ad

art. 61, n. 173, pagg. 828-829).

A norma dell’art. 3 cpv. 1

della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (Lag), nel

tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si estende

all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e

spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al

vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 173 segg.) – sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se il processo non è

palesemente privo di esito positivo e se l’intervento dell’avvocato è

necessario o perlomeno indicato (DTF 125 V 202 consid. 4a e 372 consid 5b con

riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag).

Nella presente fattispecie

non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono

così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione,

rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI

1994.

pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame

forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza

appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di

esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

In effetti, l’insorgente, anche se patrocinata da un legale, non ha apportato

alcun valido elemento atto a contraddire o a mettere in dubbio le conclusioni a

cui è giunta l’amministrazione. In particolare si rinvia qui all’infondatezza

dell’asserita violazione del diritto di essere sentito (cfr. consid. 2.3) e al

fatto che, limitandosi a sostenere, dopo le risultanze del verbale di colloquio

del 26 luglio 2017 (cfr. consid. 2.4), che “(…) il semplice fatto di

risultare iscritti a RC quale amministratore formale di società non significa –

a maggiore ragione nel caso di specie – che sia stata messa in campo una

qualsiasi capacità lavorativa. (…)” (XII, pag. 4), l’insorgente non ha

addotto niente che potesse validamente mettere in dubbio le risultanze dalle

quali si poteva/doveva concludere che, quantomeno in attività adeguate e se del

caso parzialmente, ella ha dimostrato una certa capacità lavorativa.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda d’assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3. Le spese, per fr. 500.--,

sono poste a carico della ricorrente.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti