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Decisione

32.2017.193

Nuova domanda di prestazioni. Viste le risultanze mediche e considerato che le stesse non sono modificate rispetto all'ultima decisione cresciuta incontestata in giudicato con cui il diritto ad una re

13 agosto 2018Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

I

problemi che ostacolano il reinserimento sono dovuti al quadro clinico stesso

nella misura del 40%.

9.2.4 Se in corso di revisione si constata uno stato di salute invariato,

definire se è presente un potenziale di integrazione professionale che può

essere valorizzato attraverso misure di riallenamento progressivo al lavoro.

E' presente un

potenziale d'integrazione professionale che può essere facilitato da misure di

riallenamento progressivo al lavoro.

9.3 Obbligo di

diminuire il danno da parte dell'A.

9.3.1 Come giudica l’aderenza terapeutica dimostrata dall’A. nel corso

degli anni?

Buona

9.3.2 Adeguatezza della terapia attuale secondo le linee guida? Eventuali

proposte terapeutiche?

Dal punto di

vista reumatologico teoricamente è possibile effettuare una decompressione del

neuroforame L5 a sin., come proposto dal PD Dr. med. __________. Nel contesto

di una sindrome da dolore cronico questo intervento difficilmente porterà un

cambiamento significativo alla situazione dell'A. Ricordiamo inoltre che dal

lato neurologico abbiamo potuto escludere una radicolopatia lombare maggiore.

Non abbiamo nemmeno potuto confermare una sicura irritazione radicolare lombare.

Un piano di riabilitazione è teoricamente possibile.

Dal lato

psichiatrico una presa a carico psicologica potrebbe aiutare l'A. nel processo

di accettazione della propria condizione di salute. Potrebbero anche molto

giovare sullo stato di salute delle misure farmacologiche a base di

antidepressivi, come per esempio Duloxetina al dosaggio di 30-60 mg/die, volte

ad alterare la soglia di percezione del dolore.

9.3.3 Quale miglioramento funzionale (in percentuale) ci si può verosimilmente

aspettare con una terapia adeguata e in quanto tempo, indipendentemente dalla

motivazione dell’A.?

Dal punto di

vista reumatologico risulta difficile esprimersi sulla prognosi. Difficilmente

la situazione potrà migliorare in futuro, anche qualora venissero eseguiti altri

interventi chirurgici.

Dal lato

psichiatrico la prognosi, nel caso di una permanenza della condizione clinica

di cui l'A. è affetta, propende per una cronicizzazione del quadro psicopatologico

messo in evidenza.

Dal punto di

vista neurologico la prognosi risulta buona.

9.3.4 Altri suggerimenti per aumentare la capacità lavorativa (es. adeguamento

del posto di lavoro, mezzi ausiliari ecc.)

Consigliamo una

valutazione ergonomica e adattamenti ergonomici al posto di lavoro e al

domicilio.

10 COERENZA

10.1 Descrivere

in modo critico eventuali discrepanze evidenziate tra i sintomi descritti

dall’A., l’anamnesi e la valutazione clinica durante la visita.

Dal

punto di vista reumatologico abbiamo notato una certa discordanza tra i sintomi

e la valutazione clinica, senza una sicura amplificazione di sintomi. Dal lato

psichiatrico non abbiamo evidenziato tendenze all'esagerazione, né tanto meno

alla simulazione dei sintomi.

11 OSSERVAZIONI

e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI

11.1 Altri

quesiti del medico SMR.

Non fa al caso.

11.2

Si chiede al perito di rispondere ad eventuali domande poste dall'A. o dal suo

rappresentante legale.

Non fa al

caso.

Consigliamo al

Servizio Medico Regionale, rispettivamente all'Ufficio Al, d'inviare copia

della nostra perizia al medico curante, Dr. med. __________, specialista medicina

generale, __________, affinché sia informato sulle conclusioni peritali e sui

consigli terapeutici dei nostri consulenti. Al medico curante chiediamo di sostituire

il deficit di vitamina D. (…)" (doc. AI 213/759-765)

Il

dr. __________, nel rapporto finale SMR del 21 agosto 2017 (doc. AI 214/813-816),

ha confermato le valutazioni del SAM e, circa lo stato di salute invariato, ha

addotto: “(…) Situazione clinica invariata rispetto alla precedente perizia

dr. __________, vale quindi l’esigibilità lavorativa come da decisione del

18.11.2015. (…)” (doc. AI 214/816).

L’Ufficio

AI, viste le risultanze mediche suenunciate, con decisione del 5 ottobre 2017

ha negato all’assicurata il diritto a prestazioni (cfr. consid. 1.3).

2.6. Per

poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso)

deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti.

Il

compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF

9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag.

261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156

consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung

des Bundes-gerichts zum IVG, 3a edizione 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto

(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid.

1c).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento

Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha

rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una

perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti

dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie

SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della

parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure

giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea

(consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre

ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo

(assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia;

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento

dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9)

quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di

ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo

devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono

posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e

4.4.2).

In

una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56,

pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici

regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un

rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato

redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato (cfr. anche la STF

9C_524/2010 del 27 ottobre 2010).

Tuttavia,

nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla

concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile

fondarsi su tali rapporti (STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3 e STF

8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 entrambe con riferimenti, in particolare,

alla DTF 139 V 225 e 135 V 465).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di

trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare

sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15

gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla

luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante

attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

9C_757/2016 del 10 febbraio 2017 consid. 4.2;8C_947/2011 del 27 gennaio 2012;

8C_5/2011 del 27 giugno 2011;8C_790/2010 del 15 febbraio 2011;8C_828/2007 del

23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc); Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 398) e che

il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria

non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008, consid. 5.3).

2.7. Ritornando

al caso concreto, dopo attento esame della documentazione medica agli atti,

questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute è stato accuratamente

vagliato dall’Ufficio AI prima dell’emissione della decisione impugnata, non ha

motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale del SAM, da considerare

dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali

ricordati al considerando precedente.

Dall’elenco

atti (cfr. doc. AI 213/728-741) risulta infatti che il SAM ha considerato

compiutamente tutta la documentazione medica e che – esposta dettagliatamente

l’anamnesi e le constatazioni obiettive – ha precisato debitamente le

ragioni per le quali ha concluso che, al più tardi sei mesi dopo l’intervento

neurochirurgico sul rachide del 10 dicembre 2012, la capacità lavorativa

globale tanto nell’attività abituale quanto in un’altra attività adeguata è del

60% (flessione del rendimento). In particolare i periti hanno evidenziato che “(…)

l'attuale valutazione della capacità lavorativa risulta leggermente differente

rispetto alla perizia del Dr. med. __________ del 2014. Si tratta di una

diversa valutazione della stessa situazione clinica, che in ogni caso non

risulta peggiorata rispetto al quadro clinico descritto dal Dr. med. __________

e nemmeno dopo la caduta dell'A. in data 12.2.2016. (…)” (doc. AI

213/760-761, la sottolineatura è del redattore).

In

questo senso a ragione l’amministrazione ha rilevato che“(…) iI Dr. __________

nella sua perizia del 27.01 .2014 aveva determinato che l'assicurata era in

grado di lavorare 4 ore al giorno con una riduzione del rendimento del 10%,

quindi presentava una capacità lavorativa residua pari al 45% (IL 55%) in

qualsivoglia attività (abituale e adeguate). Dunque il perito del SAM descrive

una capacità lavorativa maggiore sia nell'attività abituale che in (altre)

attività adeguate, confermando però chiaramente che lo stato valetudinario è

invariato rispetto alla valutazione del Dr. __________. Trattasi dunque di

una diversa valutazione della capacità lavorativa in presenza di uno stato di

salute immutato. (…)” (IV, pag. 3).

La

valutazione dei periti del SAM, confermata anche dal SMR (cfr. il rapporto

finale SMR del 21 agosto 2017 sub doc. AI 214/813-816), non è inoltre stata

contestata validamente e tantomeno messa in dubbio da nessun medico, né

generico né specialista.

Va osservato che il principio inquisitorio che regge la procedura

davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo

correlato nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo non può

tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di controparte

senza addurre degli elementi oggettivi – segnatamente di natura medica – a

sostegno delle proprie argomentazioni. Non è dunque sufficiente lasciare

all'autorità giudiziaria rispettivamente all'amministrazione l'onere di

determinare le condizioni di salute dell’assicurato attuando un nuovo esame

medico rispettivamente richiamando dei referti medici – magari addirittura in

possesso dell’interessato medesimo –, quando alla base della lamentela del

ricorrente vi sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo riguardo

ad un presunto peggioramento del suo stato di salute (cfr. STCA 32.2017.174 del

18 luglio 2018, consid. 2.7 con riferimenti).

Nella

fattispecie concreta è a giusto titolo che l’Ufficio AI ha addotto che “(…)

l’assicurata ha manifestato un dissenso puramente soggettivo nei confronti della

valutazione operata dall’amministrazione senza tuttavia produrre – in sede di ricorso

– eventuali elementi oggettivi, segnatamente di natura medica, a sostegno delle

proprie argomentazioni. (…)” (IV, pag. 3).

Visto

tutto quanto sopra esposto e conformemente alla giurisprudenza in materia di

valore probatorio di rapporti medici (cfr. consid. 2.6), questo Tribunale

ritiene che – senza che sia necessario esperire ulteriori accertamenti – la valutazione

del SAM vada confermata.

In

questo senso la domanda di “(…) audizione quale testimone del proprio medico

curante Dr. med. __________, __________, il quale potrà confermare il danno

[ndr.: alla] salute dell’assicurata, le conseguenze sulla capacità lavorativa,

la diminuzione di rendimento e il peggioramento della situazione della

medesima. (…)” (VIII), va respinta.

In

effetti, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione

o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato,

si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre

2010 consid. 5.4; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti).

Va

qui osservato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal

principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono

essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo

principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere

delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid.

1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di

collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ove

ciò fosse ragionevolmente esigibile le prove necessarie, avuto riguardo alla

natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di

dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid.

3b con riferimenti).

In

concreto, lo si ribadisce ancora una volta, l’insorgente non ha prodotto alcun

atto medico specialistico che si sia confrontato compiutamente con le valutazioni

del SAM.

2.8. L’Ufficio

AI, come accennato (cfr. consid. 1.2), con decisione del 18 novembre 2015

cresciuta incontestata in giudicato (doc. AI 123/447-451) – dando seguito

alla STCA di rinvio del 20 maggio 2015 (cfr. consid. 1.1) –, ha negato

il diritto a prestazioni dopo il 30 aprile 2014.

Ritenuto

che da allora, per i motivi sopra esposti (cfr. consid. 2.7), non vi è stato

alcun peggioramento della situazione medico valetudinaria (stato di salute

invariato) e conformemente alla giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.4), è dunque

a ragione che l’Ufficio AI ha respinto il diritto a prestazioni postulato con

la nuova domanda del febbraio 2016 oggetto della presente vertenza (cfr.

consid. 1.3).

In

questo senso a ragione l’amministrazione ha rilevato che “(…) siamo pertanto

confrontati con una capacità al lavoro, al guadagno e nello svolgimento delle

mansioni domestiche sovrapponibile alle precedenti domande dal quale [ndr.

recte: dalle quali], dopo i dovuti calcoli economici e inchiesta casalinga,

scaturiva un grado AI del 25% (decisione del 18.11.2015) non pensionabile in

quanto inferiore al minimo del 40%. (…)” (doc. AI 222/831).

Quanto

alla pretesa di almeno un quarto di rendita vista la diminuzione del rendimento

del 40% in qualsiasi attività attestata dai periti del SAM, questo Tribunale

può fare proprio quanto osservato dall’Ufficio AI nella decisione impugnata, e

meglio che “(…) il grado d’invalidità è un concetto economico dato [ndr.:

dal] raffronto tra il reddito da attività con e senza il danno alla salute (inchiesta

indipendenti). L’inabilità al lavoro non conferisce il diritto a rendita di

pari entità. (…)” (doc. AI 222/830; in argomento vedi anche il consid.

2.3).

2.9. In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione

impugnata confermata.

2.10. Secondo

l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in

caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità

delle spese è determinata fra fr. 200.-- e fr. 1'000.-- in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico

dell'insorgente.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il

Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele

Guffi Gianluca Menghetti