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Decisione

32.2017.194

Attribuzione di rendita temporanea.UAI richiama inc.LAINF e,data la visita medica di chiusura e i referti dei curanti,si affida alle conclusioni SMR basate su perito ass.inf. TF ha confermato lo stato

28 settembre 2018Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

i relativi atti medici richiamati anche dall’assicuratore infortuni che si è

assunto il caso, nel suo rapporto finale del 12 gennaio 2017 (doc. 120) il Servizio

Medico Regionale ha stabilito che dal 26 giugno 2014 l’assicurato non era più

in grado di lavorare come pizzaiolo, mentre in attività adeguate la capacità

era totale dal 3 luglio 2015 (giorno in cui l’assicuratore infortuni ha chiuso

il caso), fermo restando determinate limitazioni funzionali.

1.3. Con decisione del 2 settembre

2015 (doc. 67 incarto LAINF) la __________, che dal 1° agosto 2015 ha ritenuto

non più esigibile l’attività di pizzaiolo e ha fissato una capacità lavorativa

piena in attività adeguate, ha rifiutato all’assicurato una rendita di

invalidità (reddito da valido di Fr. 44'291.- e reddito da invalido di Fr.

53'090.-), mentre gli ha concesso un’indennità per menomazione dell’integrità

del 5%.

La decisione su opposizione del 27 ottobre 2016 ha confermato la

correttezza della valutazione dell’esigibilità lavorativa e del calcolo della

perdita di guadagno, accordandogli un’IMI del 15%.

Con STCA 35.2016.107 del 29 marzo 2017 (doc. 69 LAINF) questa

Corte ha confermato che l’assicurato era in grado di svolgere, a tempo pieno e

con un rendimento completo, un’attività lavorativa compatibile con le

limitazioni derivanti dal danno alla salute subito al pollice sinistro,

fissando nell’8% il grado di invalidità e quindi non concedendogli la rendita.

L’istanza di revisione del 17 agosto 2017 del giudizio cantonale è

stata dichiarata irricevibile dal TCA il 30 agosto seguente (35.2017.81).

Il ricorso al Tribunale federale contro il giudizio di merito è

stato anch’esso respinto (STF 8C_329/2017 del 5 settembre 2018).

1.4. Con decisione del 9 ottobre

2017 (doc. A), confermata anche dopo le osservazioni del 14 luglio 2017 (doc.

129) al progetto del 12 giugno 2017 (doc. 125), l’Ufficio assicurazione

invalidità ha attribuito all’assicurato una rendita intera di invalidità dal 1°

giugno 2015, ossia alla scadenza dell’anno d’attesa e fino a tre mesi dopo

l’avvenuto miglioramento, quindi fino al 31 ottobre 2015. Dal 3 luglio 2015 la

perdita di guadagno è infatti stata fissata nell’8% con una capacità lavorativa

residua del 100%.

1.5. Il 9 novembre 2017 (doc. I) RI

1, patrocinato dall’avv. RA 1, si è rivolto al TCA contestando l’attribuzione

di una rendita temporanea e gli accertamenti medici esperiti dall’Ufficio AI,

visto che, come rilevato dai suoi medici curanti, i disturbi al pollice e

all’arto superiore sinistro sono tuttora presenti e le cure terapeutiche ed

ergoterapiche permettono di attestare l’esistenza di circostanze suscettibili

di fare apparire insufficienti ed errati gli elementi posti alla base della

decisione impugnata. Il ricorrente si è inoltre lamentato che la sua situazione

medico-valetudinaria fosse oggettivamente peggiore rispetto a quella a suo

tempo accertata. Il suo stato avrebbe dovuto portare l’Ufficio AI a considerare

un’incapacità lavorativa perdurante oltre il mese di luglio 2015 e a non

ritenere una capacità lavorativa piena in attività adeguate, per le quali

contesta il carente accertamento e la descrizione di queste attività esigibili.

In queste circostanze, il suo grado di invalidità è superiore al 40%, ma per

certo al 20%, così da avere diritto a provvedimenti di reintegrazione.

1.6. Sentito il medico SMR che il

15 novembre 2017 (doc. IV/1) si è pronunciato sui nuovi referti medici prodotti

con il ricorso, il 20 novembre 2017 (doc. IV) l’amministrazione ha proposto

nella sua risposta di respingere il ricorso, confermando il suo operato.

L’Ufficio AI ha osservato che la nuova documentazione medica,

attentamente valutata dall’SMR unitamente all’intero incarto, non modificava le

concludenti risultanze del dr. med. __________ e quindi era da ritenere

dimostrato che l’assicurato risultava abile al lavoro al 100% dal 3 luglio 2015

in attività adeguate.

L’amministrazione ha inoltre confermato il calcolo del grado di

invalidità, che l’ha stabilita nell’8%.

Quanto alla richiesta del ricorrente di accedere a una riqualifica

professionale, l’Ufficio AI ha osservato come tale diritto gli sia precluso non

disponendo del grado minimo di invalidità del 20%. Ad ogni modo, la consulente

in integrazione professionale ha specificatamente rilevato che nel mercato del

lavoro vi sono delle professioni confacenti che non necessitano di competenze

specifiche. Resta invece sempre aperta la possibilità di chiedere un aiuto al

collocamento (doc. IV/2). Pertanto, all’assicurato può essere chiesto di

sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei settori d’attività che non

necessitano di conoscenze professionali specifiche, che gli permettono di

lavorare al 100% e che il consulente in integrazione professionale ha indicato.

È quindi corretto che gli sia stato negato il diritto a provvedimenti

professionali, ritenuto che il ricorrente gode di un ampio ventaglio di

professioni possibili che non richiedono particolari misure di reintegrazione

professionale.

A questo proposito, l’amministrazione ha altresì osservato che dal

settembre 2015 l’assicurato si è iscritto in disoccupazione dando la

disponibilità per un lavoro a tempo pieno.

1.7. Chiesta (doc. VI) e ottenuta

una proroga per presentare nuovi mezzi di prova (doc. VII), il 4 dicembre 2017

(doc. VIII) l’assicurato ha contestato la risposta dell’amministrazione e si è

riconfermato nel suo ricorso, indicando di avere avuto quel giorno una visita medica

con una specialista in chirurga della mano e che rimaneva quindi in attesa del

relativo rapporto, tuttavia mai prodotto al TCA.

L’Ufficio AI non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. IX).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è

sapere se, correttamente, l’Ufficio assicurazione invalidità ha attribuito

all’assicurato una rendita (intera) di invalidità temporanea per il periodo

intercorrente dal 1° giugno al 31 ottobre 2015, visto che dal 3 luglio 2015

sarebbe abile al lavoro al 100% in attività adeguate e dal calcolo della

perdita di guadagno risulterebbe un grado AI dell’8%.

2.2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al

guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla

salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno

alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché

il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità

(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité

sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro

s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso

d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione

anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6

LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente

esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in

media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo

anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi

almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla

rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha

rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,

ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29

cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1

LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita

un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale

definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione

dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30

consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non

tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione

professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC

1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura

dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla

situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per

la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due

redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,

vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere

calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR

1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato,

in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di

difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente

un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007:

TF] con sentenza U 156/05 del 14

luglio 2006, consid. 5).

2.3. Trattandosi in concreto

dell’attribuzione di una rendita limitata nel tempo, per costante

giurisprudenza, quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una

rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per

un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla

revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V

120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04

del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005;

I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del

beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la

rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su

richiesta.

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di

rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a

proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente

continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento

dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante

il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza

interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2

OAI).

Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione

della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una

prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e

STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI

è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il

diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita

(STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa

dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente

periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di

far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa

origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo

d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato

ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di

revisione né di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in

Plaidoyer 1/06, pag. 64).

2.4. Nel caso di specie, a seguito

della domanda di prestazioni dell’assicurato del 2014, dopo avere richiamato sia

gli atti medici ritenuti determinanti sia l’incarto dall’assicuratore infortuni

che si era assunto il caso, sentito il parere del Servizio Medico Regionale che

si è espresso sull’intera documentazione acquisita, l’Ufficio assicurazione

invalidità ha concluso che l’assicurato non poteva indubbiamente più esercitare

la sua professione di pizzaiolo, ma che era in grado di svolgere a tempo pieno altre

attività adatte al suo stato di salute tenuto però conto di determinate

limitazioni funzionali.

Dopo l’operazione di amputazione distale del pollice sinistro,

l’interessato è stato visto più volte dal dr. med. __________, chirurgo che

l’ha operato alla mano, per verificarne il decorso (docc. 59 e 63).

Durante il 2014 (docc. 56 e 62 LAINF) l’assicuratore infortuni __________

ha effettuato alcune visite al domicilio dell’assicurato per monitorare la

situazione post infortunio del 26 giugno 2014.

Il 3 luglio 2015 il dr. med. __________, specialista in chirurgia

generale e della mano FMH, ha effettuato una visita medica di chiusura su incarico

dell’assicuratore infortuni.

Nel rapporto del 10 luglio 2015 (doc. 118 pag. 317), basandosi

sulla documentazione medica l’esperto ha riassunto il decorso delle condizioni

di salute dell’assicurato a seguito dell’incidente alla mano sinistra

occorsogli sul posto di lavoro.

Lo specialista ha poi riportato le dichiarazioni dell’assicurato,

che ha precisato di non riuscire a flettere il pollice sinistro, che se lo

toccava era molto dolente e che v’era una tendenza a un peggioramento.

Specialmente la sera si gonfiava tutta la mano con difficoltà di flessione

anche delle dita lunghe, che assumeva una colorazione livida. L’assicurato

aveva difficoltà nelle attività della vita quotidiana e dolori alla spalla

sinistra; riusciva a guidare con l’ausilio dell’arto superiore destro.

Il chirurgo ha poi esaminato la mano sinistra e il pollice

sinistro, notando la mancata inflessione completa delle falangi distali del

dito 2 e 3 alla chiusura a pugno delle dita lunghe, un’importante iperpatia

palmare specialmente sul moncone della falange distale, dorsalmente nessuna

iperpatia e sensibilità normale. La forza era di 53kg nella mano destra e di

14-20kg nella sinistra.

La diagnosi era di amputazione della falange distale parziale del

pollice sinistro con lesione da strappo e piccole ferite alle dita 2, 3 e 4 e

trasversale all’avambraccio distale ulnare sinistro.

Da ultimo, al capitolo sull’apprezzamento complessivo dello stato

di salute dell’assicurato, l’esperto nominato dall’assicuratore infortuni ha

riassunto le dichiarazioni soggettive dell’assicurato, i reperti oggettivi e le

proposte diagnostiche e terapeutiche (continuazione della cura di ergoterapia e

desensibilizzazione).

Per quanto concerne gli aspetti medico-assicurativi, egli ha

precisato che in base all’ipofunzione del raggio 1 della mano sinistra

l’attività di pizzaiolo non era più esigibile. Veniva fissata invece

un’esigibilità lavorativa con capacità lavorativa nella misura massima

possibile a partire dal 1° agosto 2015.

Nell’esigere l’esecuzione di un lavoro l’interessato doveva

comunque prestare attenzione a determinate limitazioni: poteva sollevare molto

spesso pesi leggeri da 5 a 10kg fino all’altezza dei fianchi, poteva sollevare

oltre l’altezza del petto pesi fino a 10kg, maneggiare senza limitazione

attrezzi leggeri di precisione senza limitazione, medi in particolare con la

mano destra molto spesso, lavoro pesante manuale e rozzo mai, molto pesante

mai, rotazione delle due mani senza problemi. Lavori sopra la testa erano

possibili molto spesso, rotazione del tronco, posizione seduta inclinata in

avanti e in piedi inclinata in avanti senza limitazione, posizione

inginocchiata e di flessione delle ginocchia senza limitazione, così come in

posizione seduta e in piedi, gli spostamenti fino e oltre 50m per lunghi tratti

su terreno accidentato, salire su scale, mentre su scale a pioli di rado.

L’uso della mano sinistra era possibile senza movimenti ripetitivi,

non poteva effettuare l’effetto pinza con le dita lunghe, non poteva usare il

pollice per schiacciare pulsanti o altre attività ripetitive, poteva invece

afferrare oggetti del peso sopra indicato e di grandi dimensioni. Nessun

problema di equilibrio.

Basandosi su queste conclusioni mediche, l’assicuratore infortuni

ha deciso il 2 settembre 2015 (doc. 67 LAINF) di non attribuire all’assicurato

una rendita di invalidità, poiché i postumi infortunistici non influivano in

modo apprezzabile sull’incapacità al guadagno (grado AI inferiore a 10%,

calcolato a fronte di un reddito da valido di Fr. 44'291.- e di un reddito da

invalido di Fr. 53'090.-). Gli è invece stata concessa un’indennità per

menomazione dell’integrità del 5%.

Contro il rifiuto di concessione di una rendita di invalidità

l’assicurato si è rivolto allo scrivente Tribunale, che con STCA 35.2016.107 ha

confermato il 29 marzo 2017 (doc. 69 LAINF) che il ricorrente era in grado di

svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa

compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico

subìto al pollice della mano sinistra. Nel valutare le conseguenze economiche

del danno, il TCA ha ritenuto un reddito da valido di Fr. 44'291.-, pari al salario

minimo secondo il CCLN per il 2015 della __________, poiché dopo il primo

infortunio l’assicurato ha ripreso il lavoro. Paragonato al reddito da invalido

di Fr. 53'090.- determinato in base alle DPL, è risultato un grado di

invalidità dell’8% e quindi questa Corte ha confermato il rifiuto di accordare

al ricorrente una rendita di invalidità.

Il 5 settembre 2018 (STF 8C_329/2017) il Tribunale federale ha

respinto il ricorso dell’assicurato, confermando per intero le conclusioni del

TCA sia in ambito medico sia economico.

Due anni dopo l’incidente alla mano sinistra, il 27 aprile 2016

(doc. 118) il dr. med. __________, FMH medicina generale, ha riferito le

diagnosi di esiti algici e funzionali di infortunio al 26 giugno 2014 con

amputazione distale pollice sinistro con lesione da strappo, ferite alle dita

2, 3 e 4 e trasversale all’avambraccio distale ulnare sinistro; amputazione

distale pollice sinistro, debridement e ricostruzione con lembo palmare secondo

Moberg; esiti algici e funzionali di infortunio del 6 febbraio 2011 con

frattura pluri-frammentaria del trochite omerale sinistro, trauma cranico e

ferita lacero-contusa cute gomito sinistro; sindrome ansioso-depressiva cronica

(ICD-10: F41.2); esiti algici e funzionali di frattura complessa gomito sinistro

e frattura femore sinistro.

Nell’esporre l’anamnesi il medico curante ha ricordato

l’infortunio alla spalla sinistra del 6 febbraio 2011 e le successive visite

specialistiche, fino all’infortunio sul lavoro del 26 giugno 2014. Da allora l’assicurato

non lavora più e, nonostante vari trattamenti ergoterapici, sono proseguiti la

sintomatologia dolorosa cronica, gli edemi con disestesie all’eminenza tenar

della stessa mano e di fatto mancato uso dello stesso arto superiore, causa

anche negli ultimi mesi di dolori intensi irradianti prossimalmente fino al

gomito e alla spalla sinistra.

Nel descrivere lo stato clinico il curante ha indicato forti

Considerandi

stigmate ansiose permeate da preoccupazioni sia per il proprio futuro economico

sia dalla moltitudine dei sintomi lamentati dominanti alla mano sinistra. L’assicurato

lamentava inoltre perenne stanchezza, frequenti dimenticanze e stati

confusionali con difficoltà a controllare i pensieri, ricorrenza di cefalea,

insonnia con incubi, frequenti palpitazioni e gonfiore e dolori addominali.

Gomito sinistro con ipotrofia muscolare, importante crepitio articolare e

cicatrice cutanea retraente. Mano sinistra con discreto gonfiore e iperpatia

alla eminenza tenar, moncone pollice con blocco in flessione a 90° e piccolo

resto di unghia e dolore riferito irradiante dalla eminenza tenar della mano a

tutto l’arto superiore omonimo lungo il lato radiale. Spalla sinistra con abduzione

dolorosa riuscita fino a 95°. Mobilità assiale completa e dolorosa.

Il dr. med. __________ ha osservato che la prognosi restava di

fatto invalidante in toto sulle sequele infortunistiche multiple della mano

sinistra, della spalla sinistra e del gomito sinistro complicate da cronica ed

importante sindrome ansiosa e depressiva che inficiavano eventuali possibili

parziali tentativi di riformazione professionale. Per questo motivo, il curante

ha suggerito al paziente di chiedere prestazioni dall’assicurazione invalidità

e di continuare i controlli ortopedici con eventuali trattamenti riabilitativi

e presa a carico psichiatrica.

L’interessato risultava totalmente inabile in qualsiasi attività.

Con il ricorso l’assicurato ha prodotto dei certificati medici allestiti

successivamente al rapporto finale SMR del 12 gennaio 2017.

Il dr. med. __________, FMH chirurgia della mano e chirurgia

generale, ha visitato il 9 maggio 2017 l’assicurato e nel rapporto redatto il

giorno seguente (doc. C) ha valutato la situazione a livello del pollice

sinistro per gli esiti di una ricostruzione infausta. Il chirurgo ha infatti riscontrato

un recurvatum dell’unghia e un polpastrello totalmente iperpatico e quindi

inutilizzabile.

L’assicurato, per proteggerlo, portava regolarmente

l’articolazione MP in flessione e questa flessione prolungata portava a

un’anchilosi articolare e influenzava anche la mobilità delle dita lunghe.

A dire dell’esperto, non esisteva una soluzione univoca – si

poteva tentare con un’intensa desensibilizzazione - e nemmeno v’era una proposta

chirurgica univoca che garantisse realmente un risultato quantomeno soddisfacente

(revisione del moncone, ricostruzione con un altro lembo, artrodesi); l’interessato

voleva comunque evitare un nuovo intervento chirurgico.

La dr.ssa med. __________, FMH anestesiologia, terapia interventistica

del dolore, a cui il predetto chirurgo ha inviato il paziente per valutare un

eventuale approccio complementare medicamentoso di neuromodulazione, il 2

giugno 2017 (doc. D) ha riferito che per l’assicurato il dolore era costante a

carico del moncone del pollice nella regione del polpastrello al di sotto

dell’unghia residua, che il dolore peggiorava la sera, v’era bruciore e

occasionale formicolio, tanto da svegliarsi di notte per i forti dolori, che

non miglioravano con nessun provvedimento.

La specialista ha riscontrato un moncone arrossato e con modesto

edema, iperalgesia e disestesia importante, impossibilità al movimento del

moncone che appariva in flessione obbligata, con conseguente mal utilizzo anche

delle restanti dita che a quel momento non riusciva più a flettere completamente.

L’ergoterapia appena iniziata al fine di una desensibilizzazione non aveva dato

ancora risultati.

L’esperta ha giudicato che la situazione era complessa nell’ambito

di un dolore misto nocicettivo e neuropatico e che a quel momento era

impossibile ottenere un completo recupero, ma un tentativo di neuromodulazione

era fattibile, perciò ha impostato una terapia con Lyrica e cerotto anestetico

da applicare sul polpastrello.

Nel consulto del 30 giugno 2017 l’anestesista ha riscontrato che

il cerotto aveva complessivamente aiutato il paziente a tollerare meglio alcuni

movimenti e che gli creava una certa protezione, mentre il farmaco non è stato

tollerato e quindi è stato sospeso e sostituito da Cymbalta. L’ergoterapia non gli

dava un grande beneficio.

Al consulto dell’11 agosto 2017 l’interessato ha riferito un lieve

miglioramento durante la notte, non svegliandosi più con dolori intensi sebbene

abbia indicato una certa sonnolenza; il cerotto creava una barriera protettiva

con lieve alleviamento del dolore.

Secondo la specialista in anestesiologia, v’era solo margine di

miglioramento del dolore con analgesici di categoria superiore, ma a quel

momento l’assicurato ha preferito aspettare visti gli effetti collaterali anche

a lungo termine.

Il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale si è espresso

pendente causa su questi recenti referti medici, affermando il 15 novembre 2017

(doc. IV/2) che non modificavano le conclusioni del suo precedente rapporto

finale, in quanto essi descrivevano e discutevano in maniera differente un

medesimo stato clinico/ funzionale già valutato e considerato nelle conclusioni

del predetto rapporto finale (importante iperpatia e deficit funzionale al

pollice sinistro). Inoltre, l’SMR ha ribadito che i limiti funzionali erano

quelli descritti nel rapporto finale del 12 gennaio 2017.

Sempre il 15 novembre 2017 (doc. IV/1) lo stesso dr. __________ ha

allestito un nuovo rapporto finale SMR sostanzialmente identico al suo precedente

del 12 gennaio 2017, in cui ha precisato alcuni aspetti e integrato le sue osservazioni

sui referti dei medici curanti dottori __________ e __________.

Da ultimo, va segnalato che il preannunciato rapporto della dr.ssa

med. __________, specialista in chirurgia della mano, che avrebbe visitato il

ricorrente il 4 dicembre 2017, non è stato trasmesso al TCA.

2.5

Per costante giurisprudenza

(STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter

graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è

che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio

approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi

per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del

mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF

122.

V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle

perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha

stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati

riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e

sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che

indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V

161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK

1986.

pag. 189; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332).

In una sentenza

pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto

conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle

direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In

particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito

che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli

esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le

loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001.

pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25

aprile 2007; STFA U 329/01

ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (=

SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le

perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate

dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001.

pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del

24.

agosto 2006 (I 938/05) concernente

un caso di assicurazione per l'invalidità, ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito

dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza

tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere

ad una nuova perizia.

In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato la

seguente considerazione:

" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un

rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI)

- dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard

de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport

médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de

divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière

générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des

rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard

des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il

n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui

préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service

médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen

clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne

relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un

doute sur l'impartialité de ceux-ci. La

recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…).”.

Per quel che riguarda

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L'Alta Corte, nella sentenza

9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012

del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di

opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice,

ha precisato quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de

divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La

valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a

p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard,

il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la

jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I

170.

consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références

[arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise

ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles

investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une

opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants

font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre

de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les

conclusions de l'expert. (…)".

Infine, va ricordato

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui

egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.6

Il ricorrente ha contestato

gli accertamenti medici eseguiti dall’Ufficio assicurazione invalidità riguardo

alle sue condizioni di salute riferite alla mano sinistra, adducendo, a

comprova delle affezioni invalidanti di cui tuttora soffrirebbe, i certificati

medici allestiti nel corso del 2017 dai dr. med. __________ e __________.

La scrivente Corte rileva che il 5 settembre 2018 (8C_329/2017) il

Tribunale federale ha evaso il ricorso dell’assicurato in ambito di

assicurazione infortuni inoltrato contro la STCA 35.2016.107 del 29 marzo 2017 e

si è quindi pronunciato sugli effetti dell’incidente del 26 giugno 2014, che ha

toccato unicamente la mano e il pollice sinistri, ma non altre parti del corpo.

Nell’esprimersi sulle condizioni di salute del ricorrente, la

nostra Massima Istanza ha affermato che “le valutazioni dei Dr. med. __________

e Dr. med. __________ non solo sono conformi alle esigenze minime previste

dalla prassi, ma si confrontano puntualmente con i disturbi del ricorrente e in

maniera dettagliata sull’esigibilità lavorativa, che può essere pretesa dal

ricorrente. Infatti, nel rapporto del 10 luglio 2015 il dr. med. __________ ha

precisato le possibilità dell’assicurato a portare e sollevare pesi, il

maneggio di attrezzi, alle posizioni di lavoro come anche nell’uso della mano

sinistra. Lo scritto del 19 gennaio 2016 della Dr. med. __________ è estremamente

succinto e non si confronta puntualmente con le conclusioni del Dr. med. __________,

ma conclude soltanto in maniera perentoria che l’uso della mano e del braccio

sinistri sarebbe escluso. Anche in seguito all’esame della Dr. med. __________,

il ricorrente è stato ancora sottoposto all’esame del Dr. med. __________, il

quale il 25 luglio 2016 ha esaminato in maniera diffusa la mano e il pollice

sinistri e ha proceduto a riesaminare ancora la situazione, precisando che il

ricorrente poteva tenere oggetti nel palmo della mano, se non toccano la base

del pollice, e riesce a guidare la moto per più di tre quarti d’ora. Lo

specialista ha quindi concluso per una ridotta ma presente funzionalità.

L’esigibilità al lavoro è stata confermata come al referto del Dr. med. __________

con una modifica riguardante l’aspetto della mano sinistra secondo cui è

possibile l’uso delle dita da 2 a 5 con movimenti ripetitivi con peso ridotto.

Alla luce di queste circostanze le critiche del ricorrente cadono quindi nel

vuoto.”.

La nostra Massima Istanza ha quindi confermato la validità delle

valutazioni effettuate dai medici a cui l’assicuratore infortuni ha affidato l’analisi

dello stato della mano-pollice sinistra adominante dell’assicurato, e meglio

non solo con riferimento al primo rapporto del 10 luglio 2015 del dr. med. __________

su cui si è basato anche il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale,

ma anche sul successivo referto rilasciato il 25 luglio 2016 dal dr. med. __________

dopo avere esaminato in maniera diffusa la mano e il pollice sinistri

dell’interessato. Quest’ultimo parere concludeva per una ridotta, ma comunque

presente funzionalità e ha confermato il grado di esigibilità al lavoro

stabilita dal dr. __________, seppure con una modifica rispetto ai limiti

funzionali individuati da quest’ultimo.

Il Tribunale federale ha esaminato le condizioni della mano e del

pollice sinistri del ricorrente verificando i referti medici agli atti presenti

nell’incarto del TCA. I certificati medici allestiti nel 2017 e prodotti

davanti alla sede federale, siccome successivi al giudizio cantonale impugnato,

sono stati ritenuti inammissibili, essendo dei nova in senso proprio (art. 99

cpv. 1 LTF; DTF 140 V 543 consid. 3.2.2.2; citata STF 8C_329/2017 consid. 1.2).

Per contro, questo Tribunale deve tenerne conto nel suo giudizio,

così come ha correttamente proceduto l’Ufficio AI, che pendente causa ha

sottoposto i certificati emessi nel 2017 dal dr. med. __________ e dalla dr.ssa

med. __________ al vaglio del Servizio Medico Regionale. Infatti, determinante

è il momento dell’emanazione della decisione impugnata, che limita il potere

cognitivo temporale del giudice delle assicurazioni sociali (citata STF 8C_329/2017

consid. 3.2).

Nelle sue annotazioni del 15 novembre 2017 (doc. IV/2) il dr. med.

__________ li ha giudicati ininfluenti, giacché descrivono e discutono in

maniera differente un medesimo stato clinico/ funzionale già valutato e

considerato nelle conclusioni espresse nel rapporto finale dell’SMR del 12

gennaio 2017 e che lo stesso dottor __________ ha riproposto anche nel suo ultimo

rapporto finale SMR del 15 novembre 2017 (doc. IV/1).

Invero, anche il TCA ritiene che, non pronunciandosi nemmeno sulla

capacità lavorativa del ricorrente né nell’attività abituale né tanto meno in

altra adeguata, ma limitandosi a descrivere solo il disagio nell’utilizzo

dell’arto menomato e i dolori lamentati dall’assicurato, tali certificati non

vadano a modificare le chiare e pertinenti conclusioni tratte dal Servizio

Medico Regionale. Essi sono dunque ininfluenti per stabilire la capacità

lavorativa.

Alla luce di quanto precede, non essendovi elementi clinici

oggettivi per scostarsi sia dalla valutazione operata dal Tribunale federale

che si è basata sui referti medici a disposizione fino all’emanazione della

sentenza cantonale del 29 marzo 2017, sia dall’opinione dell’SMR del 15

novembre 2017 che ha considerato anche i referti dell’anestesista e del

chirurgo della mano che si sono pronunciati posteriormente al giudizio del TCA

in ambito infortunistico, nel caso di specie la scrivente Corte conferma dunque

la validità delle conclusioni tratte dal dottor __________ il 12 gennaio 2017,

che egli stesso ha ribadito il 15 novembre 2017.

Da quest’ultimo rapporto finale SMR risulta pertanto che il

ricorrente è stato inabile al lavoro come pizzaiolo per i disturbi alla spalla sinistra

dal 6 febbraio 2011 al 1° febbraio 2012 in ragione del 100%, poi del 50% fino al

25.

giugno 2014 e in seguito nuovamente al 100% a causa dell’incidente

comportante l’amputazione della falange distale parziale del pollice sinistro

con lesione da strappo e piccole ferite alle dita 2, 3 e 4.

In attività adeguate, l’assicurato è stato ritenuto totalmente

inabile al lavoro dal 6 febbraio 2011 al 1° febbraio 2012, poi abile al 50% dal

2.

febbraio al 30 aprile 2012 e al 100% fino al 25 giugno 2014. Dal secondo

infortunio l’inabilità lavorativa è stata nuovamente totale fino a quando il

dr. med. __________ l’ha visitato per conto dell’assicuratore infortuni e

quindi dal 3 luglio 2015 il dr. med. __________ l’ha ritenuto capace al 100%.

A quest’ultimo riguardo, il TCA rileva che in realtà lo

specialista della __________ ha stabilito che l’esigibilità lavorativa dell’assicurato

era massima a partire dal 1° agosto 2015, perciò va ritenuto questo dato,

sebbene non influisca sul risultato finale.

2.7

Per quanto concerne l’aspetto

economico, poiché esso non è stato contestato come tale dall’assicurato,

ciò porta il TCA a non verificare oltre il grado di invalidità dell’8% ritenuto

dall’Ufficio AI.

Va comunque al riguardo rilevato che nel suo summenzionato recente

giudizio il Tribunale federale, appoggiandosi sul principio secondo cui la

valutazione dell’invalidità viene calcolata di volta in volta senza che vi

siano vincoli a decisioni di altri assicuratori (DTF 133 V 549 consid. 6), si è

invece basato su altri parametri economici per stabilire il grado di invalidità

dell’assicurato a seguito dell’infortunio del 26 giugno 2014. Tuttavia, nel

caso concreto, partendo da un reddito da valido e da invalido differenti, il TF

è giunto a un uguale risultato avendo confermato il grado di invalidità dell’8%

stabilito dalla __________.

2.8

Per quanto concerne il reddito

da invalido, va qui rilevato che il consulente in integrazione professionale

si è espresso una prima volta il 24 marzo 2017 (doc. 122), quando ha stabilito

una riduzione globale del 20% dal reddito ipotetico da invalido, ossia 8% per

attività leggere e 12% per altri fattori di riduzione.

In un secondo momento, prima dell’emanazione del progetto di

decisione, il 23 maggio 2017 (doc. 123) il consulente in integrazione

professionale si è pronunciato riguardo alla possibilità per l’assicurato di

essere professionalmente reintegrato. Egli ha osservato che il mercato del

lavoro presenta un numero sufficiente di professioni compatibili con le

limitazioni indicate in sede medica e ha elencato le professioni semplici e

ripetitive che non richiedono conoscenze specifiche, quali per esempio

l’operaio addetto al controllo e alla qualità, l’aiuto magazziniere di merce

leggera, il sorvegliante, l’addetto alla consegna di merce (con furgone e

camion), ecc. L’assicurato sarebbe stato in grado di espletare queste attività

con la sua capacità lavorativa residua stabilita dal medico SMR.

Nel ricorso, l’assicurato si è limitato a contestare genericamente

“la descrizione di siffatte attività esigibili.” (doc. I).

Su tale lamentela si è espresso nuovamente il 16 novembre 2017

(doc. IV/3) il medesimo consulente in integrazione professionale che si era già

occupato del caso dell’assicurato, ribadendo che nel mercato del lavoro vi sono

un numero sufficiente di professioni confacenti che non necessitano delle

competenze specialistiche. Pertanto, l’assicurato potrebbe svolgere attività

sia come operaio non specializzato (addetto al controllo e alla qualità), aiuto

magazziniere per merce leggera, vendita merce leggera (ad esempio distributore

di benzina), service man in un garage, ecc.

Ciò stante, il consulente ha confermato quanto espresso nel suo

precedente rapporto, ricordando la possibilità per l’assicurato di richiedere

un sostegno nella ricerca di un impiego tramite il servizio di collocamento

dell’AI con la possibilità di beneficiare di un sostegno nella fase

introduttiva in vista di una possibile assunzione.

Pertanto, il Servizio integrazione professionale deve attenersi a

quanto emerso e valutare oggettivamente le risorse residue spendibili basandosi

sul principio di “semplice e adeguato” considerando, per adeguatezza e rispetto

delle limitazioni funzionali, la via più breve per ristabilire la capacità di

guadagno.

Da quanto precede discende che l’amministrazione ha valutato

attentamente non solo lo stato di salute del ricorrente, ma anche la sua

capacità lavorativa con attinenza alla possibilità concreta di esercitarla in

varie attività lucrative.

Infatti, il consulente in integrazione professionale, esperto in

materia, ha sapientemente vagliato i vari settori di attività in cui

l’assicurato, fermo restando le limitazioni funzionali individuate dal medico

SMR, è stato ritenuto in grado di lavorare al 100%.

Espressamente interpellato al riguardo, il funzionario preposto a

tale compito ha saputo contestualizzare e posizionare l’insorgente in un

determinato settore lavorativo, tenendo ben presenti le sue reali condizioni di

salute. Egli ha quindi vagliato i campi economici e le attività lucrative che

erano concretamente esigibili dal ricorrente, soluzioni che questo Tribunale

ritiene plausibili e che non ha quindi motivo di mettere in dubbio alla luce, soprattutto,

del fatto che il consulente è esperto in materia (STCA 32.207.71 del 23

novembre 2017; STCA 32.2017.63 del 6 novembre 2017; STCA 32.2017.46 del 12

ottobre 2017).

Non va infatti dimenticato che il consulente in

integrazione professionale, che era la persona più indicata per

verificare quali attività fossero ancora possibili alla luce delle indicazioni

mediche (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; Ulrich Meyer,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht, Bundesgesetz

über die Invalidenversicherung, 1997, pag. 228 seg.), aveva già tenuto conto

del profilo socio-professionale del ricorrente. E a prescindere da

questa considerazione, il solo fatto per l’assicurato di non credere

all'attendibilità di tale accertamento non basta ancora a farlo ritenere

manifestamente errato (per il resto, sulla possibilità di riconvertirsi

professionalmente in attività quali quelle indicate dal consulente, che non

richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure integrative,

cfr. sentenza 9C_753/2008 del 26 ottobre 2009 consid. 3.5) (STF 9C_673/2009 del

14.

aprile 2010 consid. 6.2; STCA 32.207.71 del 23 novembre 2017).

2.9

Secondo l'art. 29 cpv. 2

LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr.

500.

-vanno poste a carico dell'insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di Fr. 500.- sono

poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti