32.2017.195
Decisione di non entrata nel merito di una nuova domanda di prestazioni dell'assicurato. TCA conferma
13 luglio 2018Italiano38 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2017.195
FC/sc
Lugano
13 luglio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 13 novembre 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 11 ottobre 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI
1, nato nel __________, di formazione impiegato di commercio, da ultimo attivo
quale responsabile dello smistamento della posta presso una banca, ha presentato
una prima domanda di prestazioni nel dicembre 2012. L’Ufficio AI, dopo aver
accordato all’assicurato il diritto a provvedimenti di intervento tempestivo sotto
forma di finanziamento di due mezzi ausiliari, con decisione del 22 aprile
2013, ha respinto la domanda di prestazioni, negando il diritto alla rendita e
a provvedimenti professionali, avendo l’amministrazione stabilito l’assenza di
inabilità lavorativa e, quindi, di invalidità (doc. AI 29).
Una
nuova domanda di prestazioni, con la quale l’assicurato ha fatto valere anche
l’insorgenza di dolori cervicali, è stata presentata il 30 agosto 2017 (doc. AI
31). Esaminata la documentazione medica prodotta, dopo aver interpellato il
SMR, con progetto del 1 settembre 2017 e decisione dell’11 ottobre 2017,
stabilita una situazione sostanzialmente invariata, con assenza di una
problematica clinica che giustifichi un’inabilità lavorativa e, quindi,
un’entrata in materia, l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova
richiesta di prestazioni (doc. AI 41).
1.2. Contro
suddetta decisione insorge l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1,
chiedendo in sostanza l’entrata nel merito della domanda e, quindi il riconoscimento
di provvedimenti professionali d’intervento tempestivo. Ritiene in sostanza che
la documentazione allegata attesti sufficientemente l’intervento di un sensibile
peggioramento delle condizioni di salute, tale da giustificare almeno il riconoscimento
di misure reintegrative nell’ambito della protezione verso una minaccia di
invalidità ai sensi degli art. 8 LAI e 1 novies OAI (doc. I).
1.3. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso, non avendo
l’assicurato reso plausibile che la sua capacità lavorativa si sia modificata,
segnatamente ridotta in modo rilevante e duraturo né avendo comprovato il
rischio dell’insorgere di un’incapacità lavorativa duratura o di un’incapacità
al guadagno tale da giustificare un intervento tempestivo (doc. IV).
1.4. In
seguito il ricorrente si è riconfermato nelle sue posizioni, facendo rilevare
di aver previsto per il 15 gennaio 2018 un nuovo consulto reumatologico presso
il dr. __________ (doc. VI). L’amministrazione, con scritto 22 dicembre 2017,
si è ribadita nelle sue allegazioni (doc. VIII).
considerato, in diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 e 8C_855/2010
dell’11 luglio 2011).
2.2. Con
il querelato provvedimento l’amministrazione ha deciso la non entrata nel
merito della nuova domanda di prestazioni presentata nell’agosto 2017. Oggetto
del presente giudizio può e deve pertanto essere unicamente la legittimità di
un siffatto provvedimento (DTF 125 V 413, 116 V 265; SVR 2002 IV n. 10; cfr.
anche di seguito ai consid. 2.3 e 2.4). Nella misura in cui l’insorgente, nel
contestarne la fondatezza, postula l’entrata nel merito e, quindi, l’assegnazione
di provvedimenti professionali, il suo gravame deve quindi essere dichiarato
irricevibile.
Nel
merito
2.3. Secondo
l’art. 87 cpv. 2 OAI se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve
dimostrare che il grado d'invalidità o di grande invalidità o il bisogno di assistenza
o di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato in misura rilevante per il diritto
alle prestazioni.
Qualora
la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il contributo per l'assistenza
siano stati negati perché il grado d'invalidità era insufficiente, perché non è
stata riconosciuta una grande invalidità o perché il bisogno di aiuto era
troppo esiguo per avere diritto al contributo per l'assistenza, una nuova
richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel
capoverso 2 (art. 87 cpv. 3 OAI).
Il
Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale,
TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda
presentata dopo l’asse-gnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo,
ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la
nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI (si
tratta dell’attuale art. 87 cpv. 2 e 3 OAI in vigore dal 1. gennaio 2012).
Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba
costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la
prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione
cresciuta in giudicato (DTF 130 V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b con
riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra
nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è
resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto
alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della
richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; 117 V 198 consid. 4b; 109 V
108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der
Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg
Schweiz, 2003, pagg. 84-86). Se l'amministrazione entra nel merito della
nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in
particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile
dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso
applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso
(art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 41 vLAI, art. 87segg. OAI; Pratique
VSI 1999 pag. 84; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von
Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von
Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des
Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,
pag. 15; DTF 117 V 198). In particolare, la costante giurisprudenza ha
stabilito che qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibili
di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può
fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione
non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche
qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo
esso stato rimasto immutato, abbiano subìto una modificazione notevole (DTF 130
V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e
390 consid. 1b). Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto,
che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione
ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Per
stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto
di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento
della decisione formale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della
nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Nella DTF 133 V 108, modificando
la giurisprudenza, l’Alta Corte ha stabilito che il punto di partenza per la
valutazione di una modifica del grado d’invalidità suscettivo di incidere
notevolmente sul diritto alle prestazioni è, dal profilo temporale, l’ultima
decisione cresciuta in giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del
diritto alla rendita dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti,
apprezzamento delle prove e confronto dei redditi. Da questo punto di vista un
provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è
rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262,
105 V 30; in argomento vedi anche Meyer/Reich-muth, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 30/31, pag. 430-433).
Il
TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante
cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il
giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere
applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di
revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo
tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora
prodotti o da richiedere dall’amministra-zione, quest’ultima deve impartire
all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con
l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF
130 V 64 consid. 5.2.5).
Se
l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia,
il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di
entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova
richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia,
ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile
dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF
116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).
La
giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore
della LPGA il 1° gennaio 2003, il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1°
marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130
V 343 consid. 3.5) e l’entrata in vigore il 1. gennaio 2012 dei cpv. 2 e 3
dell’art. 87 OAI corrispondenti ai precedenti cpv. 3 e 4 dello stesso articolo.
2.4. Nell’ambito
dell’art. 87 cpv. 2 e 3 OAI è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento
e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida
nell’ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova
piena per convincere l’amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento
rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente
che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la
possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in
realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 aprile 2015; STF 8C_716/2011
del 5 gennaio 2012; STF 9C_667/2010 del 28 aprile 2011, STF 9C_688/2007 del 22
gennaio 2008 tutte con riferimenti). Più la precedente decisione è distante nel
tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 2 e 3 OAI
del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu
berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit
zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger
hohe Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264
Erw. 3, je mit Hinweisen) (…)”, riportato nella STFA I 619/04 del 10 febbraio
2005, consid. 3). In questo
senso nella succitata STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 il TF ha, in particolare,
rilevato che “(…) adita con una nuova domanda, l'amministrazione
deve cosi cominciare con l'esaminare se le allegazioni dell'assicurato sono, in
maniera generale, plausibili. Se ciò non è il caso, può liquidare l'istanza
senza ulteriori indagini con un rifiuto di entrata in materia. A tal proposito
occorre precisare che quanto più breve è il lasso di tempo trascorso dalla
decisione precedente, tanto più rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la
plausibilità delle allegazioni dell'assicurato. Su questo aspetto, essa dispone
di un certo potere di apprezzamento che il giudice è di principio tenuto a
rispettare (DTF 109 V 108 consid. 2b pag. 114; cfr. pure SVR 2003 IV no. 25
pag. 76, consid. 2.2). (…).” (STF 8C_716/2011
del 5 gennaio 2012, consid. 2.3).
2.5. Nel
caso in esame, una prima domanda di prestazioni del 19 dicembre 2012 è stata
respinta mediante una decisione del 22 aprile 2013, con la quale
l’amministrazione aveva stabilito che l’assicurato non aveva presentato alcun periodo
d’inabilità nella sua abituale attività lavorativa con un conseguente grado di
invalidità nullo, potendo svolgere in misura completa la sua abituale attività
lavorativa (doc. AI 29). Mediante comunicazione del 28 febbraio 2013 l’Ufficio
AI aveva in ogni modo riconosciuto un provvedimento d’intervento tempestivo
nella forma di valutazione ergonomica sul posto di lavoro e, quindi, mezzi
ausiliari quali una sedia ergonomica e un cuscino per sostegno lombare (doc. AI
25).
La
decisione del 22 aprile 2013 teneva conto delle seguenti evenienze.
Nell’ambito
della prima domanda di prestazioni l’assicurato aveva evidenziato la presenza
di una sindrome lombovertebrale cronica. L’amministrazione aveva quindi
interpellato i curanti e acquisito la necessaria documentazione medica. Il 19
marzo 2012 la dr.ssa __________ aveva attestato la presenza di una “Sindrome
lombovertebrale cronica recidivante in alterazioni degenerative plurisegmentali
del rachide lombare, disturbi statici del rachide (scoliosi-sinistro convessa
lombare), dismetria arti inferiori per esiti di frattura femore sinistro
trattata conservativamente nel 1972 e varismo del ginocchio sinistro.” La
curante non aveva attestato alcuna inabilità lavorativa pur sconsigliando al
paziente sia lavori di tipo statico sia attività che richiedono movimenti
ripetitivi di anteflessione e rotazione del tronco, rispettivamente
l'estensione prolungata del rachide, così come lavori considerati di tipo
pesante ed il sollevamento ripetuto di pesi superiori ai 15kg (doc. AI 14).
Dal canto
suo il 10 dicembre 2012 il dr. __________, reumatologo curante, aveva attestato
che il problema era costituito dal fatto che il paziente sul posto di lavoro
doveva eseguire delle mansioni non adatte ad una patologia degenerativa sintomatica
al cinto lombosacrale, con ovviamente possibilità di riacutizzazione dei
sintomi (doc. AI 14).
Richiesto in
merito, il datore di lavoro aveva dal canto suo affermato che l’assicurato non
aveva mai presentato un'inabilità lavorativa dovuta ai problemi di salute da
lui addotti (doc. AI 20). Infine, l’ergoterapista __________ il 6 febbraio 2013
aveva indicato i diversi problemi che l’assicurato incontrava durante la sua
attività lavorativa, suggerendo le disposizioni da seguire sul luogo di lavoro.
Tutto ben
valutato quindi il medico SMR, nel rapporto finale del 5 marzo 2013, poste le
diagnosi di “Sindrome lombovertebrale cronica recidivante in: alterazioni
degenerative plurisegmentali del rachide lombare, disturbi statici del rachide
(scoliosi-sinistro convessa lombare), dismetria arti inferiori per esiti di
frattura femore sinistro trattata conservativamente nel 1972, varismo del
ginocchio sinistro”, ha riassunto come segue la situazione:
" Procedura IT.
L'A. è in
attività in qualità di impiegato di banca.
Il
19.03.12 la dottoressa __________ attesta: al paziente sono sconsigliati sia
lavori di tipo statico sia attività che richiedono movimenti ripetitivi di
anteflessione e rotazione del tronco, rispettivamente l'estensione prolungata
del rachide. Sono inoltre sconsigliati tutti i lavori considerati di tipo
pesante ed il sollevamento ripetuto di pesi che superano i 15kg.
II
10.12.12 il dottor __________ reumatologo curante attesta: il problema
principale del paziente è il suo posto di lavoro dove deve eseguire delle
mansioni non adatte ad una patologia degenerativa sintomatica al cinto
lombosacrale, con ovviamente possibilità di riacutizzazione dei sintomi.
1122.01.13
il DL invia questionario in cui annota: In questi anni di collaborazione con il
nostro Istituto, il dipendente non ha mai presentato un'inabilità lavorativa
dovuta ai problemi di salute da lui addotti.
II
06.02.13 __________ ergoterapista annota: I'A. riferisce di non pensare ai
problemi della zona lombare della schiena e di non avere un'attività specifica
che acutizza i dolori. Ma questi quando si presentano sono costanti e lo
limitano in tutte le attività che deve svolgere. Le maggiori difficoltà si
presentano nel mantenere una certa postura per un certo periodo di tempo o
quando vi sono dei pesi da trasportare all'ultimo piano dello stabile che non è
raggiungibile con l'ascensore o contenitori da caricare/scaricare in auto di un
peso non superiore ai 20 kg. Durante le attività al computer la postura del
Signor RI 1 non è ergonomica. L'A. consegna anche la posta nelle altre sedi del
__________ e questo prevede degli spostamenti in automobile, il sedile
dell'auto non da un grande sostegno lombare. Le mansioni sono molteplici e non
si svolgono in un'unica postazione per questo ho istruito l'A. su come
abbassarsi, sollevare dei pesi e consigliato di suddividere i carichi quando
questi richiedono troppo sforzo. 'Ho inoltre consigliato di sedersi in una
maniera più ergonomica in attesa della sedia.
Possibili
mezzi ausiliari: sedia ergonomica: per favorire una seduta corretta, con un
buon sostegno lombare, cuscino di sostegno Iombare da utilizzare durante gli spostamenti
in auto e per sostenere la zona lombare.
Il 27.02.2013
l’UAl conferma l'acquisto di una sedia ergonomica e di un cuscino per il
sostegno lombare. (doc. AI 27)
Ha
quindi concluso che non vi era alcuna inabilità lavorativa certificata.
All’assicurato erano quindi sconsigliati “posizioni statiche prolungate,
attività che richiedono movimenti ripetitivi di anteflessione e rotazione del
tronco rispettivamente I'estensione prolungata del rachide, tutti i lavori considerati
di tipo pesante, il sollevamento ripetuto di pesi che superano i 15kg”. A
titolo conclusivo il medico SMR ha osservato che “l’assenza di IL
certificata e l’attestazione dell’A di non avere un’attività specifica che
acutizza i dolori, dovrebbero rendere sufficienti le istruzioni suggerite
dall’ergoterapista e l’utilizzo dei mezzi ausiliari forniti a ridurre le
problematiche riferite”(doc. AI 27).
Sulla
base di questa valutazione l’amministrazione ha respinto la domanda di
prestazioni, negando il diritto ad una rendita di invalidità e provvedimenti
professionali, con provvedimento del 22 aprile 2013, motivando:
" Esito degli accertamenti:
Dalla
documentazione medica raccolta in fase d'istruttoria, esaminata dal Servizio
Medico Regionale (SMR), abbiamo potuto appurare che lei non ha presentato alcun
periodo d'inabilità lavorativa nella sua abituale attività.
In
assenza di un'inabilità lavorativa certificata e l'utilizzo dei mezzi ausiliari
forniti
constatato
un grado Al nullo.
Decidiamo
pertanto:
Non
essendo assolta la condizione connessa all'anno d'incapacità lavorativa con una
media almeno del 40% senza notevoli interruzioni e con una conseguente perdita
di guadagno, presupposto indispensabile ai sensi dell'art. 28 cpv 1 lett. b LAI,
ii diritto ad una rendita d'invalidità non esiste.
In
assenza di un grado d'invalidità, e potendo svolgere in misura completa la sua
abituale attività lavorativa, non esistono neppure i presupposti per attuare
dei provvedimenti d'integrazione professionale.” (doc. AI 29)
In
occasione della nuova domanda di prestazioni del 30 agosto 2017 l’assicurato ha
segnalato l’insorgenza anche di problemi cervicali per i quali era in cura da
settembre 2016. In sede di osservazioni al progetto di decisione di non entrata
nel merito del 1 settembre 2017, ha fatto pervenire nuova documentazione medica,
segnatamente uno scritto indirizzatogli dal dr. __________ il 22 febbraio 2016
del seguente tenore:
" Sulla base di quanto discusso il 16 febbraio 2016,
posso confermarle che, anche dopo la rivalutazione anamnestica-clinica dei suoi
dolori lombari cronici recidivanti, l'attività lavorativa che può svolgere non
deve essere troppo statica, non può richiedere movimenti ripetitivi di
anteflessione e rotazione del tronco rispettivamente di estensione prolungata
del rachide; deve essere un lavoro che non sollecita a ripetizione la colonna
vertebrale lombare, per cui i carichi sollevati e trasportati devono risultare
leggeri, di media non dovrebbero superare i 1 0 kg.
Come
concordato ho inoltre richiesto una visita di seconda opinione presso un collega
reumatologo di grandissima esperienza, essendo da quasi 25 anni a capo del policlinico
di reumatologia dell'ospedale __________ di __________; si tratta del Dr. __________
del quale le avevo parlato e che dovrebbe convocarla nel corso delle prossime
settimane; il Dr. __________ padroneggia abbastanza bene l'italiano, per cui le
sarei molto grato se potesse, al momento del consulto, formulargli tutte le domande
che le stanno a cuore, in modo da avere il massimo da questa visita oltre Gottardo.
Ovviamente dovrà portare tutta la documentazione radiologica finora allestita
alla visita menzionata.” (doc. AI 33)
Il dr. __________, reumatologo,
dopo aver visitato l’assicurato il 24 maggio 2016, ha dal canto suo attestato:
" Diagnosen
1. Lumbalbetontes
paravertebrales Syndrom bei
. Wirbelsäulenfehlform
(Flachrücken) mit Haltungsinsuffizienz
. segmentalen
Dysfunktionen
. geringen degenerativen
Veränderungen
Beurteilung
Aufgrund
der Anamnese, der klinischen Befunde und der vorgängigen Abklärungen kann ich
die Diagnose eines lumbalbetonten Panvertebralsyndroms nur bestatigen. Prädisponierend
besteht eine Wirbelsäulenfehlform mit entsprechender Haltungsinsuffizienz und
segmentalen Dysfunktionen zervikal, costovertebral und lumbal.
Die
Einlagen mit Erhöhung zum Ausgleich eines angeblichen Beckenschiefstandes sínd
unnötig, da keine klinisch relevante Beinlängendifferenz besteht.
Nach
manueller Mobilisation aller Wirbelsäulenabschnitte, war die Beweglichkeit
schmerzfrei, zur Kräftigung ohne Mobilisation wurden Obungen zur Kräftigung der
Abdominalmuskulatur und und mittels Theraband der Nacken- Schultergürtelmuskulatur
instruiert.
Es
wäre günstig, wenn bei segmentalen Dysfunktionen jemand mittels manueller
Mobilisation diese deblockieren könnte, der Patient wird dies bei der nächsten
Kontrolle bei dir nachfragen.” (doc. AI
33)
L’assicurato ha inoltre
prodotto un rapporto allestito il 17 luglio 2017 dal chiropratico dr. __________
del seguente tenore:
" Al 1.9.2016 il summenzionato paziente si presentò nel
mio ambulatorio accusando dolori e rigidità cervicali e dolori lombosacrali.
È stato
in cura dal Dr. __________ e alla Clinica Universitaria __________ a __________.
Le cure eseguite consistevano in esercizi e manipolazioni.
Il mio
esame ha confermato una rigidità cervicale, specialmente nella rotazione verso
la sinistra con dolore nella fase estrema del movimento. Riflessi tendinei
delle estremità superiori normo vivaci, forza e sensibilità intatte.
Dolenza
alla palpazione dell'articolazione lombosacrale, Lasègue e Fabere normali.
La mia
cura con manipolazioni cervicali CO-C2 e L5-S1 hanno dato un buon esito. La
cura fu chiusa al 10.10.2016. L'esame ha rilevato tensioni muscolari ai
trapezii e levatores scapulae. La mobilità cervicale era intatta.
Ho
ripreso le manipolazioni cervicali che però non sembravano d dar esito positivo
come l'anno scorso. Ho richiesto un esame radiologico cervicale dal Radiologo
Dr. __________. Come si legge sul suo rapporto non esistono alterazioni o
patologie che potrebbero impedire una buona guarigione. Perciò ho continuato la
cura aggiungendo la trazione intermittente cervicale. Al 19.6.2017 abbiamo
chiuso il caso con un buon esito.
Al
13.7.2017 il paziente si presentò di nuovo con disturbi cervicali, più nella
parte inferiore della colonna, sempre quando va in bici e anche qualche
episodio doloroso lombosacrale. Ho trovato qualche dolenza ai segmenti C7 e D1.
Ho
suggerito di cambiare l'altezza della guida della bicicletta per cambiare la
postura mentre fa il suo sport La mia cura adesso è diretta verso la
muscolatura e colonne cervicale inferiore. Spero che abbia entro la fine del
mese di nuovo sollievo dalle sue sofferenze. Suggerirei dopo un controllo
regolare mensile per qualche tempo per evitare recidive acute nel futuro.”
(pag. 130-131 incarto AI)
Ha pure prodotto uno
scritto inviatogli dal dr. __________ il 28 agosto 2017 del seguente tenore:
" Egregio Signor RI 1
Le
riassumo l'esame reumatologico del 25.8.2017.
Diagnosi:
Sindrome
cervicospondilogena cronica recidivante prevalentemente a sinistra, in
- Alterazioni
degenerative plurisegmentali
- Disturbi
statici del rachide
- Sbilancio
muscolare
Valutazione
/ Decorso:
Rammento
di averla da ultimo avuto in cura per una sindrome lombovertebrale cronica
recidivante, in alterazioni degenerative plurisegmentali del rachide lombare, disturbi
statici della colonna vertebrale, decondizionamento e sbilancio muscolare;
quest'ultima sintomatologia, alle misure chiropratiche praticate dal Dr. __________
a partire da settembre 2016, si è fortunatamente calmata, premesso che non
debba fare sforzi; purtroppo a partire da settembre 2016 sono insorti dolori
cervicali, soprattutto andando in bicicletta nel corso dei mese di
giugno-luglio 2017, nel frattempo manifesti anche senza questa attività sportiva;
li risente stiranti bilaterali, soprattutto a sinistra, proiettanti nucali
rispettivamente verso le scapole accentuati rialzandosi dal letto, girando la
testa verso destra, tendenzialmente in aumento da sdraiato, presenti anche da
seduto e in piedi.
All'esame
clinico trovo una colonna cervicale priva di zone d'irritazione, minimamente
ridotta alle lateroflessioni passive bilaterali come pure alle rotazioni
globali passive dalle due parti, con dolori a fine corsa alla muscolatura del
trapezio alla lateroflessione passiva verso sinistra; la colonna lombare appare
libera ai movimenti attivi e passivi in ogni direzione. Sono assenti deficit cervicolomboradicolari.
La mobilità passiva delle spalle e delle anche ä libera dalle due parti, senza
comparsa di dolori. Ho preso atto delle radiografie della colonna cervicale in
2 proiezioni ap e laterali richieste dal Dr. __________ il 13.3.2017
evidenzianti corpi vertebrali normoconfigurati e normoallineati, senza quindi
segni di macroinstabilità, vedo alterazioni degenerative soprattutto ai
segmenti cervicali caudali ai sensi di una condrosi rispettivamente osteocondrosi
dorsale C5/C6, un'osteocondrosi C6/C7 con spondilosi anteriore, inoltre uncartrosi
e spondilartrosi in più segmenti. Giungiamo dunque alle diagnosi sopramenzionate.
Come
discusso le ho consigliato, visto l'esito favorevole, di riprendere contatto
con il suo chiropratico curante.” (pag. 133-134 incarto AI)
Esaminata
questa documentazione il dr. __________ del SMR, nell’Annotazione 14 settembre
2017, ha concluso che dalla documentazione presente agli atti non emergeva “una
problematica clinica che giustifichi una IL e quindi un'entrata in materia”,
rimandando a quanto attestato dal reumatologo curante dr. __________ il data 28
agosto 2017 (doc. AI 35).
Di
conseguenza, mediante decisione dell’11 ottobre 2017, l’am-ministrazione ha confermato
la non entrata in materia della richiesta di prestazioni, motivando:
" Considerazioni:
La richiesta
di prestazioni è stata rifiutata in 22 aprile 2013.
II 31
agosto 2017 abbiamo ricevuto la nuova richiesta. Tale richiesta può essere
esaminata unicamente se la situazione medica o professionale si è modificata in
modo importante. Da quanto trasmessoci non abbiamo potuto constatare tali
modifiche (per esempio nessuna nuova diagnosi, nessun nuovo referto, ecc.).Per
questo motivo non possiamo entrare nel merito
della sua nuova richiesta.
Osservazioni
al progetto:
Abbiamo
preso atto dello scritto del 09.09.2017 e dei relativi rapporti medici allegati
(Dr. __________ 22.02.2016, Dr. __________ 24.05.2016, Dr. __________
17.07.2017, Dr. –__________ 13.03.2017,
Dr. __________ 28.08.2017), i quali sono stati sottoposti all'attenzione del
Servizio Medico Regionale (SMR).
Con
annotazione del 14 settembre 2017 l'SMR comunicava quanto segue:
Dalla
documentazione presente agli atti non emerge una problematica clinica che
giustifichi un'inabilità e quindi un'entrata in materia. ll reumatologo
curante, Dr. __________, in data 28 agosto
2017 certifica quanto segue:
“All'esame
clinico trovo una colonna cervicale priva di zone d'irritazione, minimamente ridotta
alle lateroflessioni passive bilaterali come pure alle rotazioni globali passive
dalle due parti, con dolori a fine corsa alla muscolatura del trapezio alla
lateroflessione passiva verso sinistra; la colonna lombare appare libera ai
movimenti attivi e passivi in ogni direzione. Sono assenti deficit
cervico-lombo-radicolari. La mobilità passiva delle spalle e delle anche è
libera dalle due parti, senza comparsa di dolori. Ho preso atto delle radiografie
della colonna cervicale in 2 proiezioni ap
e laterali richieste dal Dr. __________ il 13.3.2017 evidenzianti corpi vertebrali normoconfigurati e normoallineati, senza
quindi segni di macroinstabilità, vedo alterazioni degenerative soprattutto ai
segmenti cervicali caudali ai sensi di una condrosi rispettivamente osteocondrosi
dorsale C5/C6, un'osteocondrosi C6/C7 con spondilosi anteriore, inoltre uncartrosi
e spondilartrosi in più segmenti. Giungiamo dunque alle diagnosi sopramenzionate. Come
discusso le ho consigliato, visto l'esito favorevole, di riprendere contatto il
suo chiropratico curante.”
Visto
quanto sopra il progetto del 01.09.2017 viene confermato.” (doc. AI 41)
2.6. L’Alta
Corte, nella STF 9C_708/2007 dell’11 settembre 2008, ha confermato la decisione
dell’Ufficio AI di non entrata in materia su una nuova domanda di revisione
presentata da un assicurato, già al beneficio di una mezza rendita di invalidità,
alla luce dell’assenza di nuove diagnosi di rilievo, ammessa dallo stesso
medico curante dell’interessato.
Nella
STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012, confermando il giudizio di questo
Tribunale, il TF ha ritenuto corretto non entrare in materia ad una nuova domanda
visto il parere del medico SMR stante il quale il medico curante non aveva posto
alcuna diagnosi, non aveva documentato lo stato clinico della sua paziente e
nemmeno aveva allegato documentazione specialistica né alcun referto relativo
ad esami strumentali. In quell’evenienza l’Alta Corte ha concluso che “(…)
questo accertamento non è certamente manifestamente inesatto né viola il
diritto federale. Nello stringato scritto del 27 ottobre 2010, il medico
curante non pone alcuna diagnosi né documenta lo stato clinico della paziente.
Egli non allega documentazione specialistica né alcun referto relativo ad esami
strumentali. Nel documento in questione non viene pertanto oggettivato alcun
elemento che deponga per un peggioramento durevole dello stato di salute
dell’insorgente. (…)” (STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012, consid. 3.4).
Ad
un’analoga conclusione è giunta l’Alta Corte nella STF 9C_316/2011 del 20
febbraio 2012. In quell’occasione il TF ha confermato la decisione
amministrativa di non entrata in materia sulla nuova richiesta di prestazioni
presentata da un assicurato, ritenendo che quest’ultimo non avesse reso
plausibile, dal profilo medico, un peggioramento delle proprie condizioni di
salute con influsso sulla capacità lavorativa residua nello svolgimento di attività
adatte, tali da incidere sul suo diritto a prestazioni ribadendo che nel caso
in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il
principio inquisitorio non risulta essere applicabile: “(…) En outre, le principe inquisitoire ne s'appliquant pas à la procédure
de nouvelle demande, il appartenait au recourant de transmettre à l'administration
les avis médicaux permettant de rendre plausible que son état de santé s'était
détérioré de manière à influencer négativement sa capacité de travail résiduelle
dans une activité adaptée. A cet égard, le fait que le recourant ait produit
l'expertise du professeur D.________ ne suffisait pas; il aurait fallu que ce
spécialiste fasse état d'une aggravation des atteintes ayant une répercussion
négative sur la capacité de travail de l'assuré dans une activité adaptée.
Faute pour le recourant d'avoir apporté les éléments médicaux pertinents
permettant de rendre plausible que son degré d'invalidité s'était modifié,
l'intimé n'avait pas à entrer en matière sur sa nouvelle demande, ni partant à
élucider les faits en procédant à des mesures d'instruction complémentaires. (…)”
(STF 9C_316/2011 del 20 febbraio 2012 consid. 4.2).
Nella
STF 9C_959/2011 del 6 agosto 2012, il TF ha confermato la decisione di non
entrata in materia sulla nuova domanda di prestazioni presentata da un assicurato,
ritenendo che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente – il
quale aveva concluso che l’amministrazione, richiedendo un parere al proprio servizio
medico, era implicitamente entrata in materia – l’Ufficio assicurazione
invalidità aveva sì sottoposto la documentazione medica prodotta
dall’interessato al vaglio del proprio medico di fiducia, il quale si era
tuttavia limitato a verificare se il ricorrente avesse reso plausibile un
peggioramento del proprio stato di salute.
2.7. Nella
fattispecie concreta, conformemente alla succitata giurisprudenza, ritenuto
come nessuna delle varie certificazioni prodotte dall’assicurato con l’ultima domanda
di prestazioni del 30 agosto 2017 si è espressa sulla capacità lavorativa,
segnatamente certificando una qualsivoglia inabilità lavorativa, questo
Tribunale deve concludere che l’insorgente non ha reso verosimile una rilevante
modifica del suo stato di salute con influsso sulla capacità lavorativa. Sia
per quanto riguarda le diagnosi che la descrizione dei dati soggettivi, la
documentazione medica prodotta non contiene infatti elementi che consentano di
concludere, ai sensi della giurisprudenza, per un verosimile e rilevante
peggioramento delle condizioni di salute rispetto a quanto accertato, sulla
base anche delle relative valutazioni SMR, in occasione dell’ultima decisione
di diniego dell’Ufficio AI del 22 aprile 2013.
In
questo senso va condivisa la valutazione del medico SMR dr.
__________,
il quale, avuto riguardo alla succitata documentazione prodotta con la nuova domanda
di prestazioni rispettivamente a seguito del progetto di decisione del 1
settembre 2017, nell’An-notazione 14 settembre 2017 (doc. AI 35), dopo aver
constatato che nessun documento certificava una qualsivoglia, anche minima, inabilità
lavorativa, ha rilevato in sostanza che dalla documentazione agli atti non
emergeva una problematica clinica che giustificasse un’inabilità lavorativa e
quindi un'entrata in materia. Il medico SMR ha fatto riferimento a quanto
certificato dal reumatologo curante, dr. __________, il 28 agosto 2017, il
quale, poste le diagnosi di Sindrome cervicospondilogena cronica recidivante
prevalentemente a sinistra (in alterazioni degenerative plurisegmentali,
disturbi statici del rachide e sbilancio muscolare) non aveva attestato alcuna
inabilità lavorativa, ma riferendosi ai dolori cervicali di nuova insorgenza
aveva osservato di aver trovato “all'esame clinico una colonna cervicale
priva di zone d'irritazione, minimamente ridotta alle lateroflessioni passive
bilaterali come pure alle rotazioni globali passive dalle due parti, con dolori
a fine corsa alla muscolatura del trapezio alla lateroflessione passiva verso
sinistra”. Quanto alla colonna lombare la stessa appariva libera ai
movimenti attivi e passivi in ogni direzione, in assenza di deficit
cervico-lombo-radicolari. Inoltre, la mobilità passiva delle spalle e delle
anche era libera dalle due parti, senza comparsa di dolori. Del resto dette
conclusioni, con “esito favorevole”, erano confermate anche dalle
radiografie della colonna cervicale fatte eseguire dal dr. __________, le quali
evidenziavano “corpi vertebrali normoconfigurati e normoallineati, senza
quindi segni di macroinstabilità” oltre a alterazioni degenerative, a
sostanziale conferma delle predette diagnosi. Da notare che il dr. __________
non solo non ha attestato alcuna inabilità lavorativa, ma neppure ha prescritto
delle terapie, limitandosi a rimandare il paziente al suo chiropratico (doc. AI
35).
Ricordata
quindi la precitata giurisprudenza (cfr. la STF 9C_316/2011 del 20 febbraio
2012), questo Tribunale deve tutelare la decisione di non entrata in materia
sulla nuova richiesta di prestazioni presentata dall’assicurato, non avendo quest’ultimo
reso plausibile, dal profilo medico, un peggioramento delle condizioni di
salute con influsso sulla capacità lavorativa nello svolgimento di attività
adatte, tale da incidere sul suo diritto a prestazioni. Quanto da lui prodotto
in effetti non basta, nessuno dei certificati medici riferendo di un
aggravamento delle condizioni duraturo e avente una ripercussione negativa
sulla capacità lavorativa in un’attività idonea. Se in effetti da un lato sul
piano strettamente diagnostico risulta una modifica rispetto alle precedenti
valutazioni, segnatamente con la segnalazione dei problemi alla cervicale (che
in ogni modo hanno comportato un peggioramento tutt'al più solo transitorio
dello stato di salute), dalla documentazione agli atti non sono tuttavia
evincibili elementi in base ai quali sia possibile ammettere, con l’alta verosimiglianza
richiesta, un’incidenza di tale stato di salute sull’effettiva capacità
lavorativa, e di conseguenza di guadagno, diversa da quella accertata e
valutata in precedenza.
Dopo
l’emanazione della decisione impugnata, con il ricorso l’assicurato ha prodotto
nuova documentazione medica, segnatamente un certificato del 17 ottobre 2016
con il quale la dr.ssa __________ attesta un’inabilità lavorativa dal 12 al 16
ottobre 2016 e dal 17 al 31 ottobre 2016 per “malattia” (doc. I2), un
altro certificato della medesima curante del 22 febbraio 2017 con il quale
vengono poste le note diagnosi e consigliate attività idonee (doc. Q), due attestazioni
dei trattamenti subiti dal fisioterapista nel 2015 (doc. T) e dal chiropratico nel
2016 e 2017 (doc. U) e, infine, un certificato del 18 ottobre 2017 con il quale
il dr. __________, confermate le medesime diagnosi poste nel certificato del 24
maggio 2016 (doc. AI 33), ha ribadito integralmente la valutazione precedente,
rilevato come a seguito di una mobilizzazione manuale la mobilità era senza
dolori e come avesse quindi istruito l’assicurato agli esercizi finalizzati al
rinforzo della muscolatura addominale. Lo specialista ha quindi concluso che
dal punto di vista reumatologico l’assicurato era abile in misura completa “für
jede wechselnd belastende Tätigkeit” (doc. S).
Ora,
secondo la giurisprudenza, nell’ambito di una procedura giudiziaria di
non entrata in materia le prove addotte solo in sede di ricorso non possono
essere prese in considerazione in quanto tardive.
Infatti,
con sentenza 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 il TF ha confermato che, nell’ambito
di una nuova domanda di prestazioni, l’assicurato già nella nuova richiesta
deve rendere verosimile che il grado d’invalidità è modificato in misura rilevante
per il diritto alle prestazioni (o deve perlomeno far riferimento a mezzi di
prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere
dall’amministrazione atti a rendere verosimile l’asserita modifica. In questo secondo
caso l’amministrazione deve impartire all’interessato un termine per produrre
il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà
nel merito della domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2). Atti prodotti in sede di
ricorso sono invece, di massima, tardivi e da considerare nell’ambito di una
nuova domanda (STF 8C_457/2012 del 9 luglio 2012, consid. 3.2).
Nel
caso giudicato dall’Alta Corte si trattava di un assicurato al quale, con sentenza
6 gennaio 2005, era stato riconosciuto il diritto a una mezza rendita dal 1°
marzo 2004 e che il 19 febbraio 2008 aveva inoltrato una nuova domanda, respinta
dall’ammini-strazione il 19 maggio 2008 perché non aveva reso verosimile
nessuna modifica rilevante per il diritto alle prestazioni. Il TF ha giudicato
corretto l’agire del tribunale cantonale che non aveva preso in considerazione
un certificato medico 31 gennaio 2008 prodotto dall’assicurato solo in sede di
ricorso, considerato come l’interessato non avesse prodotto certificati medici
attuali né con la domanda di revisione del febbraio 2008, né nel termine assegnatogli
dall’amministrazione, cosicché non era stata sufficientemente comprovata una
modifica delle circostanze di fatto successiva all’ultimo esame materiale dei
suoi diritti avvenuto nel gennaio 2005.
Mediante
la pronuncia I 734/05 dell’8 marzo 2006, citata nella succitata pronunzia del
15 aprile 2010 (cfr. anche STF 8C_196/2008 del 5 giugno 2008), il TF aveva
accolto un r-corso di un Ufficio AI che si era lamentato del fatto che un tribunale
cantonale aveva preso in considerazione un certificato medico prodotto solo in
sede di ricorso. L’Alta Corte ha rammentato che se nella nuova domanda non
viene reso verosimile che il grado d’invalidità si è modificato in misura rilevante
per il diritto alle prestazioni, ciò non porta in tutti i casi all’obbligo per
l’ammini-strazione di fissare un termine all’assicurato per rendere verosimile
la modifica. Il termine va assegnato unicamente laddove l’assicurato non rende
verosimile la modifica rilevante per il diritto alle prestazioni, ma rinvia a
mezzi di prova supplementari, in particolare atti medici, che intende
trasmettere in un secondo tempo o che chiede all’amministrazione di acquisire
d’ufficio. Se, per contro, viene inoltrata una nuova domanda senza rinvio a
mezzi di prova supplementari, l’amministrazione deve decidere sulla base della
domanda e degli atti ivi prodotti. Nello spirito della normativa di cui
all’art. 87 cpv. 3 OAI, mezzi di prova che datano successivamente alla
decisione di non entrata in materia devono essere sempre prodotti nell’ambito
di una nuova domanda di prestazioni rispettivamente di revisione.
Nella
fattispecie, i menzionati certificati medici prodotti con il ricorso e, quindi,
tardivamente, non possono modificare l’esito della presente vertenza.
In
proposito va detto che gli stessi non appaiono comunque idonei a comprovare un’inabilità
lavorativa duratura e rilevante rispettivamente un quadro clinico compatibile
con un’incapacità al lavoro. In effetti l’unico certificato che attesta, in
modo oltremodo generico e succinto, un’inabilità lavorativa per una non ben precisata
“malattia è quello della dr.ssa __________ del 17 ottobre 2016; lo
stesso certifica tuttavia un’inabilità lavorativa limitata nel tempo, di
complessivi 20 giorni, senza precisare né una diagnosi né una descrizione dei
disturbi lamentati dal paziente. Gli altri documenti (certificati della dr.ssa __________
del 22 febbraio 2017, del dr. __________ del 28 agosto 2017, attestazioni del fisioterapista
e del chiropratico e certificato del dr. __________ del 18 ottobre 2017; doc.
Q, S, T) non attestano per contro alcuna inabilità lavorativa.
Nessuno
di questi documenti lascia quindi trasparire una modifica delle circostanze
di fatto successiva all’ultimo esame materiale dei diritti dell’assicurato. Del
resto il ricorrente non ha nemmeno fatto pervenire gli esiti della visita
medica che ha indicato essere stata preannunciata per il 15 gennaio 2018 presso
il dr. __________ (doc. VI).
In
conclusione non avendo l’assicurato reso validamente verosimile
una rilevante modifica del suo stato di salute prima dell’emanazione
della decisione qui impugnata, la non entrata in materia sancita con
quest’ultima merita conferma.
Per
quanto attiene alle ulteriori allegazioni formulate nel ricorso, segnatamente con
riferimento al fatto che nel frattempo l’assicu-rato ha perso il lavoro essendo
stato licenziato per la fine di ottobre 2017 (doc. J), e alla richiesta di “riaprire
o riaggiornare il caso già aperto nel 2012 in relazione alle misure di
intervento tempestivo”, le stesse non permettono di modificare suddette conclusioni.
In
effetti, per quanto riguarda al richiamato piano d’integrazione,
l’amministrazione ha con pertinenza ricordato che in occasione della prima domanda
di prestazioni, dopo aver appurato che l’assicurato non presentava alcuna
inabilità lavorativa, gli aveva concesso provvedimenti di ordine tempestivo nella
forma dell’adattamento del posto di lavoro, con valutazione ergonomica sul
posto di lavoro eseguita il 6 febbraio 2013 (doc. AI 21), dell’orientamento
professionale e della consulenza al fine di permettere la conservazione dell’impiego
(piano di integrazione del 14 gennaio 2013, doc. AI 17). Sono quindi stati
riconosciuti all’assicurato mezzi ausiliari quali una sedia ergonomia e un cuscino
per sostegno lombare (doc. AI 21, 25). Con valutazione del 5 marzo 2013 del
consulente professionale il diritto all’intervento tempestivo è quindi stato
chiuso in quanto l’interessato è stato considerato “debitamente reintegrato
nella sua attività abituale” (doc. AI 26). Mediante la decisione del 22
aprile 2013 – cresciuta incontestata in giudicato – l’amministrazione ha quindi
respinto la domanda di rendita e di ulteriori provvedimenti professionali in
assenza di qualsivoglia inabilità lavorativa e considerato come l’assicurato
poteva “svolgere in misura completa la sua abituale attività lavorativa”
e quindi non sussistevano i presupposti per attuare dei provvedimenti
d’integrazione professionale.
Ne
discende che ogni e qualsiasi censura sollevata in questa sede con riferimento
ad un presunto, peraltro non comprovato, mancato adempimento degli impegni presi
con il menzionato piano di integrazione, risulta oltre che del tutto pretestuosa
e non comprovata, ampiamente tardiva. Né del resto, come detto, l’assicurato ha
comprovato in qualche modo che successivamente alla decisione menzionata le sue
condizioni di salute siano cambiate in modo e misura rilevante ai fini non solo
del diritto ad una rendita, ma anche di eventuali provvedimenti professionali.
Sia
in effetti osservato che in occasione del primo diniego di prestazioni il SMR,
sulla base delle varie certificazioni agli atti, nel rapporto 5 marzo 2013,
aveva evidenziato che l’assicurato doveva evitare “posizioni statiche
prolungate, attività che richiedono movimenti ripetitivi di anteflessione e
rotazione del tronco rispettivamente I'estensione prolungata del rachide, tutti
Fatti
i lavori considerati di tipo pesante, il sollevamento ripetuto di pesi che superano
i 15kg”., consigliando altresì di osservare “le istruzioni suggerite
dall’ergoterapista e l’utilizzo dei mezzi ausiliari forniti” (doc. AI 27). In
occasione della nuova domanda di prestazioni dell’agosto 2017, le limitazioni
indicate nel certificato del dr. __________ del 22 febbraio 2016 erano
essenzialmente le stesse (doc. AI 33). Nessun ulteriore limite funzionale è
peraltro stato indicato dal dr. __________ nell’ulteriore certificazione del 28
agosto 2017, nel quale ha riferito dell’insorgenza dei dolori cervicali, concludendo
tuttavia per una situazione con “esito favorevole” (pag. 133-134 incarto
AI).
Del
resto, con pertinenza l’amministrazione ha fatto rilevare che dagli atti
risulta che vi è stata un’inabilità lavorativa unicamente nella specifica
attività presso __________ per i conflitti creatisi (inabilità lavorativa
iniziata nei medesimi giorni della prima disdetta del contratto di lavoro; cfr.
doc. H, I2 e I3) mentre che in attività adeguate il ricorrente ha sempre
mantenuto una completa abilità lavorativa, essendosi peraltro iscritto alla
disoccupazione (doc. AI 36).
Ciò
premesso a torto il ricorrente censura la mancata entrata in materia anche di
eventuali provvedimenti nell'ambito dell'intervento tempestivo, considerato
come egli non abbia minimamente comprovato l’esistenza di una minaccia di
invalidità ovvero di un rischio preponderante di insorgenza di un'incapacità
lavorativa duratura o di un'incapacità al guadagno.
Quanto
all’invocato aiuto al collocamento, secondo la Circolare sui provvedimenti
d’integrazione professionale (CPIP), è necessario che l’assicurato adempia
cumulativamente una serie di condizioni (cfr. STF 9C 594/2016 del 18 novembre
2016). In particolare l’assicurato deve presentare per l'esercizio
dell'attività svolta fino a quel momento un'incapacità lavorativa tale da ostacolarlo
notevolmente nella ricerca di un lavoro in termini quantitativi, qualitativi e
Considerandi
di tempo. Inoltre, nel caso in cui, nonostante la riduzione della capacità
lavorativa, l'assicurato può senz'altro svolgere lavori leggeri, per
giustificare il diritto al servizio di collocamento è necessaria una
limitazione specifica supplementare nella ricerca di un posto di lavoro
derivante dalla salute dell'assicurato.
Ora,
nella fattispecie l’assicurato non ha affatto reso verosimile che le sue condizioni
rendano in qualche modo problematica la ricerca di un posto di lavoro (cfr. STF
8C 641/2015 del 12 gennaio 2016, consid. 2). Sia detto di transenna che ciò è
il caso ad esempio quando l'assicurato non può sostenere un colloquio di assunzione
perché è muto o perché ha problemi di mobilità o quando non può spiegare a un
potenziale datore di lavoro le sue reali possibilità e i suoi limiti (ad es.
attività che riesce a svolgere nonostante sia ipovedente) e non ha quindi alcuna
possibilità di ottenere I'impiego auspicato (cfr. cifra marginale n. 5005 CPIP
e riferimenti a dottrina e giurisprudenza).
Nella
fattispecie il ricorrente non ha comprovato e nemmeno reso verosimile
l’adempimento di tali presupposti, considerato come dagli atti emerga che egli
può svolgere una vasta gamma di attività leggere, rispettose delle raccomandazioni
segnalate dai reumatologi curanti. L’amministrazione ha del resto a ragione
osservato che, nel caso in esame, l’eventuale difficoltà nel reperimento di
impieghi non è data dal problema alla salute, ma tutt’al più dalla congiuntura,
ossia dalla carenza di posti sul mercato del lavoro, fattore che tuttavia non
può essere preso a carico dall'Al (cifra marginale 5005 CPIP; cfr. VSI 2000
pagg. 70 e 71).
In conclusione non avendo l’assicurato reso
validamente verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute prima dell’emanazione
della decisione qui impugnata, la non entrata in materia sancita con
quest’ultima merita conferma e il ricorso va respinto.
2.8
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative
all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale
delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra
200.
-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo
al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- vanno poste a carico
del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Nella misura in cui è
ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Le spese per complessivi
fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente La
segretaria
giudice Raffaele Guffi Stefania
Cagni