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Decisione

32.2017.195

Decisione di non entrata nel merito di una nuova domanda di prestazioni dell'assicurato. TCA conferma

13 luglio 2018Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

i lavori considerati di tipo pesante, il sollevamento ripetuto di pesi che superano

i 15kg”., consigliando altresì di osservare “le istruzioni suggerite

dall’ergoterapista e l’utilizzo dei mezzi ausiliari forniti” (doc. AI 27). In

occasione della nuova domanda di prestazioni dell’agosto 2017, le limitazioni

indicate nel certificato del dr. __________ del 22 febbraio 2016 erano

essenzialmente le stesse (doc. AI 33). Nessun ulteriore limite funzionale è

peraltro stato indicato dal dr. __________ nell’ulteriore certificazione del 28

agosto 2017, nel quale ha riferito dell’insorgenza dei dolori cervicali, concludendo

tuttavia per una situazione con “esito favorevole” (pag. 133-134 incarto

AI).

Del

resto, con pertinenza l’amministrazione ha fatto rilevare che dagli atti

risulta che vi è stata un’inabilità lavorativa unicamente nella specifica

attività presso __________ per i conflitti creatisi (inabilità lavorativa

iniziata nei medesimi giorni della prima disdetta del contratto di lavoro; cfr.

doc. H, I2 e I3) mentre che in attività adeguate il ricorrente ha sempre

mantenuto una completa abilità lavorativa, essendosi peraltro iscritto alla

disoccupazione (doc. AI 36).

Ciò

premesso a torto il ricorrente censura la mancata entrata in materia anche di

eventuali provvedimenti nell'ambito dell'intervento tempestivo, considerato

come egli non abbia minimamente comprovato l’esistenza di una minaccia di

invalidità ovvero di un rischio preponderante di insorgenza di un'incapacità

lavorativa duratura o di un'incapacità al guadagno.

Quanto

all’invocato aiuto al collocamento, secondo la Circolare sui provvedimenti

d’integrazione professionale (CPIP), è necessario che l’assicurato adempia

cumulativamente una serie di condizioni (cfr. STF 9C 594/2016 del 18 novembre

2016). In particolare l’assicurato deve presentare per l'esercizio

dell'attività svolta fino a quel momento un'incapacità lavorativa tale da ostacolarlo

notevolmente nella ricerca di un lavoro in termini quantitativi, qualitativi e

Considerandi

di tempo. Inoltre, nel caso in cui, nonostante la riduzione della capacità

lavorativa, l'assicurato può senz'altro svolgere lavori leggeri, per

giustificare il diritto al servizio di collocamento è necessaria una

limitazione specifica supplementare nella ricerca di un posto di lavoro

derivante dalla salute dell'assicurato.

Ora,

nella fattispecie l’assicurato non ha affatto reso verosimile che le sue condizioni

rendano in qualche modo problematica la ricerca di un posto di lavoro (cfr. STF

8C 641/2015 del 12 gennaio 2016, consid. 2). Sia detto di transenna che ciò è

il caso ad esempio quando l'assicurato non può sostenere un colloquio di assunzione

perché è muto o perché ha problemi di mobilità o quando non può spiegare a un

potenziale datore di lavoro le sue reali possibilità e i suoi limiti (ad es.

attività che riesce a svolgere nonostante sia ipovedente) e non ha quindi alcuna

possibilità di ottenere I'impiego auspicato (cfr. cifra marginale n. 5005 CPIP

e riferimenti a dottrina e giurisprudenza).

Nella

fattispecie il ricorrente non ha comprovato e nemmeno reso verosimile

l’adempimento di tali presupposti, considerato come dagli atti emerga che egli

può svolgere una vasta gamma di attività leggere, rispettose delle raccomandazioni

segnalate dai reumatologi curanti. L’amministrazione ha del resto a ragione

osservato che, nel caso in esame, l’eventuale difficoltà nel reperimento di

impieghi non è data dal problema alla salute, ma tutt’al più dalla congiuntura,

ossia dalla carenza di posti sul mercato del lavoro, fattore che tuttavia non

può essere preso a carico dall'Al (cifra marginale 5005 CPIP; cfr. VSI 2000

pagg. 70 e 71).

In conclusione non avendo l’assicurato reso

validamente verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute prima dell’emanazione

della decisione qui impugnata, la non entrata in materia sancita con

quest’ultima merita conferma e il ricorso va respinto.

2.8

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra

200.

-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- vanno poste a carico

del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella misura in cui è

ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente La

segretaria

giudice Raffaele Guffi Stefania

Cagni