32.2017.196
Nuova domanda di prestazioni dopo precedente rifiuto, ancora respinta, dopo perizia SAM. TCA annulla e rinvia per ulteriori accertamenti
20 settembre 2018Italiano76 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2017.196
FC/sc
Lugano
20 settembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 novembre 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione dell’11 ottobre 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. Con una decisione del 4
ottobre 2010 l’Ufficio AI ha respinto una prima domanda di prestazioni
presentata da RI 1, nato nel 1966, di professione meccanico di macchine per
scrivere, considerato come l’assicurato presentava una completa abilità
lavorativa in attività adeguate con un conseguente grado di invalidità del 9%,
insufficiente per la concessione di una rendita (doc. AI 57).
Nel febbraio 2014
l’assicurato ha presentato una nuova domanda di prestazioni AI per adulti allegando
diverse problematiche alla salute, segnatamente di natura internistica e
reumatologica (doc. AI 3).
1.2. Esperiti i necessari
accertamenti medici, comprendenti anche una perizia multidisciplinare eseguita
dal SAM, (cfr. rapporto 27 giugno 2016, doc. AI 131), fatta effettuare una
valutazione professionale (doc. AI 138), l’amministrazione, con progetto di
decisione 7 novembre 2016, considerato l’assicurato inabile completamente nella
precedente attività lavorativa, ma abile nella misura del 70% in un’attività
adeguata, ha concluso che l’assicurato non aveva diritto a una rendita di
invalidità, stante un grado AI del 38% e, quindi, inferiore al 40% (doc. AI
49). Il progetto di decisione è però stato annullato a favore di un accertamento
professionale presso il CAP previsto dal 14 novembre al 13 dicembre 2016 (doc.
AI 146),ma poi interrotto dopo pochi giorni a causa delle addotte condizioni di
salute dell’assicurato (doc. AI 153, 154). Il 24 maggio 2017 l’amministrazione
ha quindi reso un nuovo progetto di decisione con il quale ha confermato il
precedente (doc. AI 160).
Con osservazioni del 18 luglio 2017
l’assicurato, rappresentato dall’avv. __________ della RA 1, si è opposto al
progetto sulla base di nuovi certificati medici. Con decisione 11 ottobre 2017
l’amministrazione, sentito il medico SMR, ha respinto la richiesta di
prestazioni confermando il grado di invalidità del 38% (doc. AI 62).
1.3. Contro il succitato provvedimento
l’interessato, rappresentato dal suo legale, ha interposto il presente
tempestivo ricorso, postulandone l’annullamento ed il riconoscimento di una rendita
intera o, in via subordinata, il rinvio degli atti all’amministrazione per
effettuare ulteriori accertamenti medici ed economici. Contesta in particolare
la valutazione medico-teorica operata dall’Ufficio AI e la determinazione dei
redditi imputabili nel calcolo del grado di invalidità.
1.4. Con la risposta di causa del 21
novembre 2017 l’Ufficio AI, confermando la correttezza della valutazione medica
e di quella economica, ha chiesto la reiezione del gravame.
Con scritti 28 febbraio e
1. marzo 2018 il ricorrente, tramite il suo rappresentante, ha prodotto nuove certificazioni
mediche (doc. C, D; doc. XIII/2 e 3), sulle quali si sono espressi il SMR il 6
marzo 2018 (doc. XV/1) e l’amministrazione il 13 marzo 2018 (doc. XV). Con
scritto 16 aprile 2018 il ricorrente si è riconfermato nelle proprie domande e
allegazioni, ribadendo l’intervento di un notevole peggioramento delle sue
condizioni di salute rispetto a quanto accertato dal SAM (doc. XVIII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se è a giusta ragione che l’UAI ha rifiutato di concedere una rendita,
poiché dagli accertamenti medici ed economici effettuati era risultato che
l’assicurato presentava una capacità lavorativa medico teorica del 70% in
un’attività adeguata con conseguente grado di invalidità del 38%. In sostanza, l’amministrazione
non misconosce che rispetto alla prima decisione del 4 ottobre 2010 (che aveva
rifiutato il diritto a prestazioni considerato come a fronte di un’abilità
lavorativa completa in attività adeguate risultava un grado di invalidità del
9%; doc. AI 57), sia subentrato un peggioramento delle condizioni di salute, con
un’abilità lavorativa in attività adeguate del 70%, ma nega il diritto a
prestazioni non essendo raggiunto il grado di invalidità minimo del 40%.
2.2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente
esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in
media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo
anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla
rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,
ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29
cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita
un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale
definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione
dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non
tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione
professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC
1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura
dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la
Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta
a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente
formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non
riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora
TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
2.3. Qualora una prima richiesta
di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o
perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è
riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di
invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 2 e 3 OAI, fino al 31 dicembre 2011 cpv. 3 e 4 OAI).
Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova
domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel
tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale
evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv.
2 e 3 OAI. Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione
debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la
prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione
cresciuta in giudicato (DTF 130 V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b con
riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra
nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è
resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto
alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della
richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; 117 V 198 consid. 4b; 109 V
108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der
Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg
Schweiz, 2003, pagg. 84-86). Se l'amministrazione entra nel merito della
nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in
particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile
dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso
applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art.
17 cpv. 1 LPGA, art. 41 vLAI, art. 87segg. OAI; Pratique VSI
1999 pag. 84; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von
Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von
Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des
Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,
pag. 15; DTF 117 V 198). La giurisprudenza sopra menzionata va applicata
anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003, il nuovo tenore
dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007,
consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5) e l’entrata in vigore il
1. gennaio 2012 dei cpv. 2 e 3 dell’art. 87 OAI corrispondenti ai precedenti
cpv. 3 e 4 dello stesso articolo.
2.4. Se il grado d'invalidità del
beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante
sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). Qualsiasi
cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione
giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere
oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello
stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di
guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una
modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi
pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione
diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,
non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372
consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una
situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108).
Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima
decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30;
Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).
Se la capacità al guadagno
dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo
si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a
cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,
occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non
appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2
OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della
rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione
limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
Va ancora rilevato che con
sentenza 8C_237/2014 del 21 gennaio 2015 pubblicata in DTF 141 V 9 e SVR 4/5
2015 IV Nr. 21, pag. 62, il Tribunale federale ha stabilito che se
Fatti
i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono
modificati a tal punto da lasciar apparire una notevole modificazione dello
stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve
essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e
completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198
consid. 4b pag. 200; sentenze 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2;
9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova
valutazione dello stato di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla
spalla aggiuntivo al quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una
rendita (consid. 5 e 6).
2.5. Per quanto riguarda in
particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha
stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di gravità tale da non
poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c). Al riguardo
l'Alta Corte ha sottolineato che:
"
(…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,
possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono
essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le
anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno
stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF
127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004,
consid. 3.2).
Secondo la giurisprudenza
del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni
dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la
farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999;
STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a
con riferimenti).
In una sentenza I 384/06
del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla
salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno
specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13
luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
In una sentenza pubblicata
in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che
un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di
guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in: Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008 p. 254-257).
Con una pronuncia del 16
dicembre 2004 (I 770/03), pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, confermato
che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme
richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri
summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a
sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione
per l'invalidità.
Pertanto, se le
limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei
sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una
notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.
Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Questa giurisprudenza è
poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la DTF 137 V 64
sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:
" (…)
4.2 Diese im Bereich
der somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden
rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von
Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und
Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic
Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie
(Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3,9C_98/2010 vom 28. April 2010
E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen
Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog
angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich
ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung
beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung
(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend
wirkt. (…)”
In una sentenza
9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il Tribunale federale
ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche,
compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno
2015, in: www.bger.ch). La capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito
di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla
luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. In
particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente
essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata
abbandonata.
In tale ambito, occorre
valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona
interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione
del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse)
in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come
indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi,
l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come
anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate,
sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona
interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti
della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata
sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del
14 dicembre 2017).
Infine, in due recenti
sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e 143 V 418), il Tribunale
federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF
141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è
richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche
nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr. comunicato
stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).
Alla luce di questa nuova
prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese le depressioni da
lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura probatoria fondata
su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica della precedente
giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi fino a medio-gravi
erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata dimostrata una
“resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva, per tutte le
affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata riesca a
presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di
un’inabilità lavorativa invalidante.
Le malattie psichiche
possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in
maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è
necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo
giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la
questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione
delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Soltanto da quell'elemento
non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona
toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve
essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in
presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi
probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella
valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi
scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un procedimento
probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o addirittura inadatto.
La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata secondo la necessità
probatoria concreta. La prova di un'invalidità pensionabile può in genere
essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un
quadro coerente di limitazione della capacità lavorativa in tutti gli ambiti
della vita. La mancanza di tale indicazione fa comportare conseguentemente
l'assenza di prova atta a dimostrare una limitazione della capacità lavorativa,
aspetto che si ripercuote conseguentemente a sfavore della persona toccata.
Secondo la giurisprudenza
precedente del Tribunale federale riguardante le depressioni da lievi a medio
gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo
se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il
cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto non vale
più in maniera assoluta.
Ora invece, come nelle
altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata
riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di
un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia,
in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad
ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle
prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr.
comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
2.6. In concreto, ricevuta la
domanda di prestazioni, valutata la documentazione medica agli atti e
interpellati i curanti, allo scopo di accertare in maniera approfondita lo
stato di salute dell’insorgente, l’UAI ha ordinato una perizia pluridisciplinare
a cura del Servizio Accertamento Medico. Dalla perizia SAM del 27 giugno 2016,
risulta che i periti, eseguiti esami di laboratorio, radiologici e neurologici,
hanno fatto capo a tre consultazioni di natura psichiatrica (dr. __________),
neurologica (dr. __________) e reumatologica (dr. __________). Sulla base delle
risultanze dei singoli consulti specialistici ambulatoriali, i periti hanno
posto le seguenti diagnosi:
" 5.1
Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
Sindrome panvertebrale con componente spondilogena, cronica, in:
. alterazioni
degenerative della colonna cervicale (piccola ernia discale C5-C6 mediana
paramediana a ds. a contatto con la radice di C6 a ds.), della dorsale (nota
ernia discale D1 0-D11 ) e lombare (bulging discale L3-L4, protrusione discale
L5.S1),
. esiti da morbo di Scheuermann,
. disturbi
statici del rachide (ipercifosi della dorsale con protrazione del capo,
iperlordosi lombare, scoliosi sinistro-convessa toracolombare, destro-convessa
lombare terminale),
. Decondizionamento e sbilancio muscolare.
Polineuropatia sensitiva assonomielinica
d'entità moderata, presumibilmente nell'ambito della nota epatite C.
Sindrome ansioso-depressiva (ICD-10 F 41.2) DD: distimia (ICD-10 F
34.1).
Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F 45.4).
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:
Paresi periferica residuale di entità moderata del nervo facciale
ds.
Ex tossicodipendenza in trattamento metadonico
Sovrappeso con BMI 29 kg/m2.” (doc. AI 131/pag. 312)
I periti hanno quindi espresso
la seguente valutazione circa le conseguenze sulla capacità lavorativa e
d’integrazione:
"
7 VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE
DELL'ATTUALE CAPACITA' LAVORATIVA
L'attuale grado di capacità lavorativa medico-teorica globale
dell'A., nell'attività da ultimo esercitata di tecnico addetto
all'assistenza-montatore di elettrodomestici, è considerata nella misura dello
0%.
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
8.1 Capacità di lavoro nell'attività abituale
8.1.1 A quali deficit funzionali ä dovuta un'eventuale riduzione
della capacità lavorativa?
Conseguenze sull'attuale capacità lavorativa derivano dalle
patologie reumatologiche, neurologiche e psichiatriche descritte.
Dal punto di vista reumatologico sulla base degli atti,
dell'anamnesi richiesta e dell'esame clinico, il nostro consulente pone le
diagnosi di sindrome panvertebrale con componente spondilogena, cronica, in
alterazioni degenerative della colonna cervicale (piccola ernia discale C5-C6
mediana paramediana a ds. a contatto con la radice di C6 a ds.), della dorsale
(nota ernia discale D1O-D11) e lombare (bulging discale L3-L4, protrusione
discale L5-S1), esiti da morbo di Scheuermann, disturbi statici del rachide
(ipercifosi della dorsale con protrazione del capo, iperlordosi lombare,
scoliosi sinistro-convessa toracolombare, destro-convessa lombare terminale),
decondizionamento e sbilancio muscolare.
Sulla base di queste patologie vi sono delle limitazioni per
quanto riguarda il sollevamento e trasporto di pesi sino all'altezza dei
fianchi, il sollevamento di pesi sopra l'altezza del petto, il maneggiare
attrezzi, l'effettuare lavori al disopra della testa, la rotazione del tronco,
l'assunzione di determinate posizioni e la deambulazione. Sulla base di queste
constatazioni il nostro consulente valuta l'attuale grado di capacità
lavorativa dell'A., dal punto di vista reumatologico, nell'attività da ultimo
esercitata, nella misura dello 0%.
Dal punto di vista neurologico, sulla base del quadro clinico e
del referto all'esame ENG/EMG, il nostro consulente descrive la presenza di una
polineuropatia sensitiva assonomielinica di entità moderata the ben spiega i
sintomi accusati dall'A. a livello degli arti inferiori sotto forma di bruciori
e disestesie, fastidio evocato per esempio dal tocco del lenzuolo ecc. Inoltre
vi 6 una paresi periferica residuale del nervo facciale ds. globalmente
d'entità moderata con forza muscolare residuale di ca. M3 di tutti i muscoli
innervati del nervo facciale ds. Dalla paresi periferica del nervo facciale ds.
non deriva un'incapacità lavorativa, invece la polineuropatia da origine ad
un'incapacità lavorativa in tutti i lavori pesanti da effettuare principalmente
in piedi e per lavori che richiedono di stare costantemente in piedi o di
camminare costantemente. Sulla base di queste constatazioni, per l'ultimo
lavoro effettuato di tecnico addetto all'assistenza/montatore di
elettrodomestici, in base ai compiti descritti dal datore di lavoro, vi 6, dal
lato neurologico, a causa della polineuropatia, un'incapacità lavorativa nella
misura del 50%.
Dal punto di vista psichiatrico il nostro consulente con
ripercussione sulla capacità lavorativa descrive una sindrome
ansioso-depressiva (DD: distimia) ed una sindrome somatoforme da dolore
persistente, valutando l'attuale grado di capacità lavorativa dal punto di
vista psichiatrico, nella misura del 70% in qualunque attività lucrativa. Le
limitazioni funzionali consistono in una perdita della capacità di infondere
forza alle proprie iniziative e questo a causa della delusione e della
demotivazione profonda venutasi a creare nell'A. dopo l'interruzione forzata
della sua attività lavorativa dalla quale riusciva ad ottenere un
rispecchiamento positivo che lo aiutava a procedere nella sua vita mantenendo
un buon equilibrio psichico.
(…).
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
9.1 Capacità di lavoro in un'attività adeguata
9.1.1 Quali caratteristiche medico-teoriche dovrebbe avere
un'attività adeguata? (nel caso di una malattia fisica indicare sempre il
carico massimo in kg senza limitazioni e se vi sia un'eventuale difficoltà in
lavori di precisione)
Dal punto di vista reumatologico, per quanto riguarda la capacità
funzionale e di carico residua, l'A., tenendo esclusivamente conto delle
patologie strutturalmente spiegabili, può molto spesso sollevare e portare pesi
fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, molto spesso tra 5-10 kg fino
all'altezza dei fianchi, talvolta tra 10-15 kg fino all'altezza dei fianchi, di
rado oltre 15 kg fino all'altezza dei fianchi; l'A. pub molto spesso sollevare
pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, di rado pesi oltrepassanti i 5 kg
sopra l'altezza del petto. L'A. può molto spesso maneggiare attrezzi di
precisione, molto spesso maneggiare attrezzi di media entità, di rado attrezzi
pesanti, mai maneggiare attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale normale.
L'A. pub di rado effettuare lavori al di sopra della testa, talvolta effettuare
la rotazione del tronco, molto spesso assumere la posizione seduta ed inclinata
in avanti, talvolta la posizione in piedi ed inclinata in avanti, pub talvolta
assumere la posizione inginocchiata, molto spesso effettuare la flessione delle
ginocchia, di rado assumere la posizione accovacciata. L'A. pub assumere
talvolta la posizione seduta di lunga durata, talvolta la posizione in piedi di
lunga durata. L'A. pub molto spesso camminare fino a 50 metri, molto spesso
oltre 50 metri, talvolta camminare per lunghi tragitti, come pure spesso
camminare su terreno accidentato, pub talvolta salire le scale, di rado salire
su scale a pioli.
In un lavoro adatto allo stato di salute, il nostro consulente
giudica l'A. abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa di otto-nove
ore, con rendimento massimo del 100%, a decorrere dal 7.8.2013.
Secondo il nostro consulente in neurologia dalla paresi periferica
del nervo facciale ds. non deriva un'incapacità lavorativa. Invece la
polineuropatia dell'A. da origine ad un'incapacità lavorativa in tutti i lavori
pesanti da effettuare principalmente in piedi e per i lavori che richiedono di
stare costantemente in piedi o di camminare costantemente. Per questi lavori vi
è un'incapacità lavorativa del 100%. Invece per i lavori da effettuare
principalmente da seduto, permettendo comunque di cambiare la posizione di
tanto in tanto e che richiedono sforzi con gli arti superiori d'entità da lieve
a moderato non vi è dal lato neurologico un'incapacità lavorativa.
Come già descritto nei capitoli precedenti, dal punto di vista
psichiatrico vi è una capacità lavorativa nella misura del 70% in qualunque
attività lucrativa.
9.1.2 Indicare la capacità lavorativa per attività adeguata, in
percentuale oppure in ore al giorno.
In considerazione di quanto descritto al punto 9.1.1, l'attuale
capacità lavorativa globale in un'attività adeguata è considerata nella misura
del 70%.
9.1.2.1 Se la capacità lavorativa è stata espressa in percentuale,
indicare se tale percentuale va intesa come tempo di presenza
oppure come rendimento globalmente ridotto nell'arco dell'intera giornata
lavorativa.
Va inteso come riduzione del rendimento sull'arco di un'intera
giornata lavorativa.
(…).
9.3 Obbligo di diminuire il danno da parte dell'A.
9.3.1 Come giudica l'aderenza terapeutica dimostrata dall'A. nel
corso degli anni?
Secondo il nostro consulente in psichiatria lo spirito
collaborativo dell'A. può essere scemato, l'incapacità di aderire alla terapia
può essere dovuta alla malattia dell'A, ed in modo particolare agli effetti
causati dalla sua demotivazione profonda.
9.3.2 Adeguatezza della terapia attuale secondo le linee guida?
Eventuali proposte terapeutiche?
Secondo il nostro consulente in reumatologia è sicuramente
auspicabile un calo ponderale, rivolto a diminuire il carico sul passaggio
lombosacrale rispettivamente sulle articolazioni alle estremità inferiori,
facilitando nel contempo il riequilibrio e ricondizionamento del corsetto
muscolare lomboaddominale, importante per permettere all'A. di stabilizzare
maggiormente il rachide lombare. Le misure terapeutiche menzionate, sono in
grado di migliorare la qualità di vita dell'A., ma non necessariamente la sua
capacità funzionale e di carico residua. Secondo il nostro consulente in
neurologia la prognosi per quanto riguarda la polineuropatia appare incerta,
dipende se vi è effettivamente una crioglobulinemia, e se si riesce a
trattarla, almeno per evitare un peggioramento della stessa. Altrimenti
comunque una progressione di questa polineuropatia appare possibile in futuro.
Per quanto riguarda invece il nervo facciale ds. il nostro consulente
ritiene-la-situazione attuale-definitiva, non-si aspetta in futuro miglioramenti
della stessa.
Secondo il nostro consulente in psichiatria e importante che l'A.
rimanga in trattamento ambulatoriale presso lo psichiatra di riferimento
beneficiando soprattutto dei colloqui motivazionali con la psicologa delegata
che l'ha seguito finora. I colloqui di sostegno psicologico possono infatti
giovargli sia come momento di ascolto delle proprie emozioni sia come spazio di
chiarimento personale. A livello farmacologico essendo prevalente in questo
momento una problematica legata all’anedonia pub, secondo il nostro consulente,
entrare in linea di conto anche una prescrizione di agomelatina, sostanza
indicata in queste situazioni in quanto in grado di sostenere la capacità di
ripresa di contatto vitale con la realtà. La prognosi propende per una
evoluzione piuttosto cronica dei disturbi psichici accusati dall'A.
Il nostro consulente in psichiatria ricorda che dall'età
giovanile, sino all'età di 35 anni l'A. è stato politossicodipendente, mentre
in seguito ha completamente sospeso l'assunzione di droghe mantenendo comunque
costante il trattamento sostitutivo metadonico. La sindrome da dipendenza non
ha causato un disturbo della salute irreversibile.
9.3.3 Quale miglioramento funzionale (in percentuale) ci si pub
verosimilmente aspettare con una terapia adeguata e in quanto tempo,
indipendentemente dal grado dl motivazione dell'A.?
Vedasi risposta al quesito precedente 9.3.2.
9.3.4 Altri suggerimenti per aumentare la capacità lavorativa (es.
adeguamento del posto di lavoro, mezzi ausiliari, ecc.)
10 COERENZA
10.1 Descrivere in modo critico eventuali discrepanze evidenziate
tra i sintomi descritti dall'A., l'anamnesi e la valutazione clinica durante la
visita.
Il nostro consulente in psichiatria non ha constatato discrepanze
o segni di aggravazione dei sintomi. Il nostro consulente in reumatologia
osserva che i dolori lamentati dall'A., aventi connotazioni in parte estreme,
non trovano una chiara spiegazione nelle alterazioni strutturali dimostrate
all'esame clinico, rispettivamente negli accertamenti antecedenti la visita.” (doc.
AI 131/317-323)
Le conclusioni della
perizia sono state fatte integralmente proprie dal medico SMR nel rapporto
finale del 28 giugno 2016 (doc. AI 129). Effettuato un incontro dell’assicurato
con il consulente professionale e quindi reso il Rapporto finale SIP il 12
settembre 2016 (doc. AI 138), reso un primo progetto di decisione il 7 novembre
2016 (con il quale la richiesta di prestazioni era respinta considerato come a
fronte di un’abilità lavorativa del 70% in attività adeguate emergeva un grado
di invalidità del 38%; doc. AI 139), a seguito delle osservazioni
dell’assicurato detto provvedimento è stato annullato e ordinato un
accertamento professionale presso il CAP, da svolgersi dal 14 novembre al 13
dicembre 2016 (doc. AI 146). Con rapporto conclusivo del 19 dicembre 2016 il
responsabile del CAP ha preso atto delle ripetute assenze dell’assicurato durante
l’accertamento a causa dell’aggravarsi delle problematiche sia fisiche che
psichiche (doc. AI 153). Nel frattempo, il 14 dicembre 2016, lo psichiatra
curante dr. __________ ha segnalato l’intervento di un peggioramento delle
condizioni dell’assicurato (doc. AI 151). Con rapporto finale 26 gennaio 2017
il consulente professionale ha confermato di ritenere l’assicurato “reintegrabile
in un mercato in equilibrio in un’attività di tipo leggera e semplice, nella
misura massima del 70%, rispettosa dei suoi limiti funzionali” (doc. AI
154). L’amministrazione ha quindi interpellato nuovamente lo psichiatra curante
dell’assicurato, il quale, il 1 marzo 2017, ha attestato un’inabilità
lavorativa completa (doc. AI 156). In proposito, il SMR, con annotazione 15
maggio 2017, ha affermato che dallo stesso non risultava “una sostanziale
modifica dello stato di salute con presenza però di una IL soggettiva completa
che rende difficile l’attuazione di provvedimenti professionali” (doc. AI
159). Di conseguenza in data 24 maggio 2017 l’amministrazione ha reso un nuovo progetto
di decisione - sostanzialmente analogo al precedente - con il quale ha respinto
la domanda di prestazioni considerato un grado di abilità lavorativa del 70% in
attività adeguate e un conseguente grado di invalidità del 38% (doc. AI 139).
Rappresentato dal suo legale
l’assicurato ha contestato le conclusioni dell’amministrazione, facendo
segnatamente valere un peggioramento delle sue condizioni di salute susseguente
al fallimento dell’accertamento professionale, come del resto attestato da uno
scritto dell’11 giugno 2017 del dr. Del Don (doc. AI 171). Ha inoltre prodotto
uno scritto del 2 agosto 2017
del dr. __________, internista,
che pure ha segnalato un peggioramento delle condizioni e inviato il paziente
dalla neurologa (doc. AI 175), oltre a referti radiologici del 25 novembre e 12
dicembre 2016 e uno scritto reso dall’__________ relativo ad una visita del 18
luglio 2016 (doc. AI 175).
L’amministrazione ha quindi
nuovamente interpellato il dr. __________, il quale, nel rapporto del 25
settembre 2017, confermate le diagnosi di “spondilartrosi ed ernia cervicale
C5-C6 con radicolopatia, ernia D10-11 e discopatia L5-S1/esito termofrequenza
cronica , sindrome di Ramsay Hunt a dx ed instabilità posturale, meningoradicolite
da herpes zoster dx, stato depressivo” ha attestato una situazione
invariata e concluso nuovamente per una totale inabilità lavorativa (doc. AI
181).
Interpellato il consulente
professionale (doc. AI 183), l’amministrazione ha respinto la domanda di
prestazione con la decisione contestata dell’11 ottobre 2017 del seguente
tenore:
" (…)
Decidiamo pertanto:
La richiesta di prestazioni è respinta.
Esito degli accertamenti:
Esaminati gli atti in sede d'istruttoria, segnatamente sotto il profilo
medico-teorico, con particolare riferimento alla perizia pluridisciplinare alla
quale l'Assicurato è stato sottoposto presso il Servizio d'Accertamento Medico
(SAM), dopo attenta valutazione il nostro Servizio Medico Regionale (SMR) ha
riconosciuto che il danno alla salute gli comporta i seguenti periodi di
inabilità lavorativa:
Attività abituale quale meccanico per macchine da scrivere
100% dal 07.08.2013 e continua
Attività adeguate
30% dal 07.08.2013 al 03.12.2013
100% dal 04.12.2013 al 15.04.2014
30% dal 16.04.2014 e continua (da intendere come riduzione del
rendimento)
Qui di seguito viene illustrato il metodo utilizzato per calcolare
il grado d'invalidità per il 2015, i redditi utilizzati sono gli ultimi dati
salariali forniti dall'Ufficio federale di statistica (Tabelle RSS TAI).
Reddito da valido
Dal momento che le macchine da scrivere sono state rimpiazzate in
massa dai computer, l'attività di meccanico per macchine da scrivere è
diventata un'attività di nicchia.
Pertanto, chi eseguiva la summenzionata attività si è man mano
convertito ad eseguire altre attività, tra cui l'attività di riparatore di
fotocopiatrici o quella di meccanico di precisione.
Per questo motivo abbiamo dovuto rivedere il reddito da valido del
Signor RI 1, dal momento che senza il danno alla salute non avrebbe molto
verosimilmente continuato la suddetta attività.
Si ritiene che in assenza del danno alla salute, il Signor RI 1
avrebbe potuto percepire un salario annuo lordo di CHF 67'802.00 (fonte:
reddito statistico, tabella RSS, divisione economica 31/33: riparazione ed
installazione di macchine).
Reddito da invalido
Dal profilo salariale, la giurisprudenza imposta dall'Alta Corte
federale indica che sono esclusivamente applicabili, in difetto d'indicazioni
economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di
riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio
federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che
riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (STFA 12 ottobre 2006
nella causa S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Sempre in base alla giurisprudenza federale, tali redditi possono
ancora essere diminuiti nella misura massima del 25%, e ciò al fine di
considerare quei fattori che nel caso di specie sono suscettibili di
influenzare il reddito che l'assicurato potrebbe percepire, quali ad esempio le
limitazioni addebitabili al danno alla salute, l'età, la nazionalità, il grado
di occupazione (cfr. DTF 126V 75).
Malgrado il danno alla salute e con una capacità lavorativa del
70% in attività adeguate, potrebbe conseguire CHF 42'303.00 (tabella RSS
elaborata dall'Ufficio federale di statistica; attività semplici e ripetitive
valore mediano) inclusa una riduzione complessiva del 10% dovuta alla necessità
di svolgere unicamente attività leggere e per altri fattori di riduzione.
Il calcolo utilizzato è mostrato qui di seguito:
Confronto dei redditi:
senza invalidità CHF 67'802.00
con invalidità CHF 42'303.00
perdita di guadagno CHF 25'499.00= 38% grado invalidità
considerato che il grado d’invalidità è del 38%, quindi inferiore
al 40%, il diritto ad una rendita AI non sussiste.
In considerazione del fatto che il percorso professionale
organizzato al Centro d'accertamento -Professionale (CAP) non è andato a buon
fine e nonostante il grado d'invalidità superiore al 20%, il nostro Servizio
d'integrazione professionale (SIP) attualmente non ritiene sia opportuno
mettere in atto provvedimenti di ordine professionale. Il dossier viene
comunque attribuito al nostro consulente per la valutazione di un eventuale
aiuto al collocamento.
Osservazioni al progetto di decisione del 24.05.2017
In data 09.08.2017 abbiamo ricevuto le vostre osservazioni avverso
il summenzionato progetto; nelle stesse vi era allegata documentazione medica
redatta dai seguenti dottori:
- Dr. __________
- Dr. __________ (servizio di radiologia __________)
- Dr. __________ (__________ di __________)
Tale documentazione è stata sottoposta per competenza al vaglio
del Servizio Medico Regionale (SM R).
Dopo attenta valutazione e dopo ulteriori accertamenti, il SMR
indica che quanto giunto in fase di audizione non apporta nuovi elementi medici
atti ad attestare una situazione diversa da quanto valutato in passato nella
perizia pluridisciplinare alla quale il Signor RI 1 è stato sottoposto nei mesi
di marzo, aprile e maggio del 2016. Di conseguenza, il medico SMR conferma uno
stato clinico invariato e stazionario e una capacità lavorativa del 70% in
attività adeguate.
Per quanto attiene la contestazione del reddito da valido si
ricorda che l'Assicurato fu licenziato dalla ditta __________ in data 31.7.2009
per motivi congiunturali, per cui anche in assenza del danno alla salute non
possiamo con certezza dire che avrebbe continuato suddetta attività. Il calcolo
del nuovo reddito da valido è stato esposto sulla pagina precedente. Visto
quanto sopra esposto si conferma il rifiuto di prestazioni.” (doc. AI 184)
Nel corso della procedura ricorsuale
l’assicurato ha prodotto una certificazione della dr.ssa __________, neurologa,
che il 27 febbraio 2018 ha sottolineato la complessità del quadro con patologie
varie, di natura neurologica, reumatologica e psichiatrica e una del dr. __________,
del 20 novembre 2017, in cui lo psichiatra ha ribadito la conclusione di
completa inabilità lavorativa (doc. C; cfr. in esteso al consid. 2.8.2).
2.7. Per poter graduare
l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre
di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri
specialisti.
Il compito del medico
consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale
misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire
un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008;
DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag.
134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).
Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni
sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente
ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza
probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti
siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su
esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che
sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha
valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (STF 8C_828/2007 del 23
aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25
febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid. 1c).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati
concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano
indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM)
dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che
se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono
essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA
(consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il
profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi
vedi la DTF 136 V 376.
Nella DTF 137 V 210 il TF
ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una
decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM
nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
In una sentenza
9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il
TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e
l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del
SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto
senza aver visitato personalmente l’assicurato.
Al riguardo, l’Alta Corte,
nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:
" (…) Per il
nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008 e - almeno in parte
- applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono a disposizione degli
uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni,
stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI
secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le
mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti
per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del nuovo
disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli
uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti
sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche
conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità
Considerandi
funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara
separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla
base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con
riferimenti).
(…)" (STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 2)
Tuttavia, nel caso in cui
sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei
pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali
rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con riferimenti, in
particolare, alla DTF 139 V 225 e 135 V 465).
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF
9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017
consid. 4.2;8C_947/2011 del 27 gennaio 2012;8C_5/2011 del 27 giugno 2011;
8C_790/2010 del 15 febbraio 2011;8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc); Meyer/Reichmuth, op.
cit., ad art. 28a, pag. 398) e che il solo fatto che uno o più medici
curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in
discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre
nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010
del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi
menzionati).
Se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 5.3).
Per quanto riguarda la nuova giurisprudenza in materia di accertamento delle
affezioni psichiche si rinvia a quanto già esposto al consid. 2.5, ove peraltro
si ribadisca che con sentenza
9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie 8C_841/2016
e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le
perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé
il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame
del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle
critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui
mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme
al diritto federale.
2.8
Nel caso concreto, questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della
decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli
atti, non può concordare con la conclusione dell’Ufficio AI, ma ritiene
indispensabile che vengano preliminarmente messi in atto ulteriori
approfondimenti medico-specialistici prima di poter esprimere un giudizio in
merito al diritto a prestazioni.
In effetti, la documentazione
medica agli atti non consente con la necessaria chiarezza di giungere a
conclusioni complete sull’effettiva capacità lavorativa, non permettendo in
particolare di stabilire chiaramente l’evoluzione nel tempo delle ripercussioni
delle diagnosticate patologie sull’idoneità al lavoro.
Se
infatti questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale
del SAM del 27 giugno 2016, da considerare dettagliata e rispecchiante i
parametri giurisprudenziali ricordati al considerando precedente, le
certificazioni mediche prodotte in seguito non permettono di escludere un
peggioramento delle condizioni dell’assicurato avvenuto successivamente alla
perizia, ma precedentemente alla decisione contestata. Questo per i motivi che
seguono.
2.8.1
Dal fascicolo risulta che il
SAM ha considerato compiutamente tutta la documentazione medica agli atti e ha
precisato debitamente le ragioni per le quali andava ammessa una capacità
lavorativa in un’attività idonea del 70%, intesa come rendimento globalmente
ridotto nell’arco di una giornata lavorativa completa. Come meglio si vedrà nel
seguito, la valutazione dei periti non è stata validamente contestata o messa in
dubbio da altro medico specialista. I periti hanno in effetti esposto
sufficientemente che le conseguenze sulla capacità lavorativa derivavano dalle
patologie reumatologiche, neurologiche e psichiatriche descritte.
In particolare dal punto
di vista reumatologico, sulla base degli atti, dell'anamnesi richiesta e
dell'esame clinico, il dr. __________ aveva posto le diagnosi di sindrome
panvertebrale con componente spondilogena, cronica, in alterazioni degenerative
della colonna cervicale (piccola ernia discale C5-C6 mediana paramediana a ds.
a contatto con la radice di C6 a ds.), della dorsale (nota ernia discale
D1O-D11) e lombare (bulging discale L3-L4, protrusione discale L5-S1), esiti da
morbo di Scheuermann, disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale
con protrazione del capo, iperlordosi lombare, scoliosi sinistro-convessa
toracolombare, destro-convessa lombare terminale), decondizionamento e
sbilancio muscolare. Sulla base di queste patologie vi erano delle limitazioni
per quanto riguardava il sollevamento e trasporto di pesi sino all'altezza dei
fianchi, il sollevamento di pesi sopra l'altezza del petto, il maneggiare
attrezzi, l'effettuare lavori al disopra della testa, la rotazione del tronco,
l'assunzione di determinate posizioni e la deambulazione. Il perito ha quindi
concluso che l’assicurato era da considerare inabile totalmente nell'attività
da ultimo esercitata. Per quanto riguardava la capacità funzionale e di carico
residua, l'assicurato poteva “molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5
kg fino all'altezza dei fianchi, molto spesso tra 5-10 kg fino all'altezza dei
fianchi, talvolta tra 10-15 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado oltre 15
kg fino all'altezza dei fianchi; l'A. pub molto spesso sollevare pesi fino a 5 kg
sopra l'altezza del petto, di rado pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l'altezza
del petto; molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, molto spesso
maneggiare attrezzi di media entità, di rado attrezzi pesanti, mai maneggiare
attrezzi molto pesanti”. Anche la rotazione manuale era possibile in modo
normale. Inoltre l’assicurato poteva “di rado effettuare lavori al di sopra
della testa, talvolta effettuare la rotazione del tronco, molto spesso assumere
la posizione seduta ed inclinata in avanti, talvolta la posizione in piedi ed
inclinata in avanti, può talvolta assumere la posizione inginocchiata, molto
spesso effettuare la flessione delle ginocchia, di rado assumere la posizione
accovacciata. L'A. pub assumere talvolta la posizione seduta di lunga durata,
talvolta la posizione in piedi di lunga durata. L'A. pub molto spesso camminare
fino a 50 metri, molto spesso oltre 50 metri, talvolta camminare per lunghi
tragitti, come pure spesso camminare su terreno accidentato, pub talvolta
salire le scale, di rado salire su scale a pioli”. Tutto ben considerato
quindi secondo il perito reumatologo, l’assicurato, in un lavoro adatto allo
stato di salute, rispettoso delle elencate limitazioni, era da ritenere abile
al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa di otto-nove ore, con rendimento
massimo. Da tali conclusioni, basate su motivazioni approfondite e pertinenti,
questo Tribunale non ha motivo di scostarsi.
Quanto alle problematiche neurologiche,
il dr. __________ ha descritto la presenza di una polineuropatia sensitiva
assonomielinica di entità moderata. Inoltre vi era una paresi periferica
residuale del nervo facciale destro globalmente d'entità moderata con forza
muscolare residuale di ca. M3 di tutti i muscoli innervati del nervo facciale
ds. Dalla paresi periferica del nervo facciale destro non derivava alcuna incapacità
lavorativa, mentre che la polineuropatia escludeva l’esecuzione di lavori
pesanti da effettuare principalmente in piedi e lavori che richiedono di stare
costantemente in piedi o di camminare costantemente. Sulla base di queste
constatazioni, nell’attività da ultimo esercitata vi era un'incapacità
lavorativa nella misura del 50%. Per contro per “lavori da effettuare
principalmente da seduto, permettendo comunque di cambiare la posizione di
tanto in tanto e che richiedono sforzi con gli arti superiori d'entità da lieve
a moderato” non vi era dal lato neurologico alcuna incapacità lavorativa. Anche
tali conclusioni, che peraltro il ricorrente nemmeno censura, sono convincenti
e non prestano il fianco a critica alcuna.
Dal punto di vista psichiatrico
infine il perito dr. __________, descritta quale diagnosi con ripercussione
sulla capacità lavorativa una sindrome ansioso-depressiva (DD: distimia) ed una
sindrome somatoforme da dolore persistente, ha valutato il grado di capacità lavorativa
dal punto di vista psichiatrico, nella misura del 70% in qualunque attività
lucrativa. Le limitazioni funzionali consistevano in una perdita della capacità
di infondere forza alle proprie iniziative e questo a causa della delusione e
della demotivazione profonda venutasi a creare nell’assicurato “dopo
l'interruzione forzata della sua attività lavorativa dalla quale riusciva ad
ottenere un rispecchiamento positivo che lo aiutava a procedere nella sua vita mantenendo
un buon equilibrio psichico”. Anche a tale valutazione, che non ha
tralasciato elementi di rilievo, si deve aderire. Il dr. __________ infatti,
dopo aver visitato il ricorrente in due occasioni, eseguiti gli esami più
appropriati e studiata la documentazione agli atti, ha descritto nei minimi
particolari l’anamnesi e l’esame psichico ed ha risposto alle questioni poste
dall’AI, che tengono conto degli indicatori standard posti dal Tribunale
federale nella sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V
281.
ed estesa con sentenze del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e
143.
V 418, a tutte le malattie psichiche.
Alla luce di tali
dettagliati consulti specialistici, il SAM ha concluso che a fronte di una
completa inabilità lavorativa nella professione da ultimo esercitata, in
un’attività adeguata la capacità lavorativa era del 70 %, intesa come
rendimento globalmente ridotto nell'arco di una giornata lavorativa completa,
ritenuto che la riduzione era dovuta a deficit funzionali nell'ambito
psichiatrico reumatologico e neurologico. La riduzione della capacità
lavorativa era da considerare dal mese di agosto 2013. Esprimendosi sulla
tipologia di attività adeguata, il SAM ha concluso che la stessa doveva rispettare
i limiti funzionali dettati dai consulenti in reumatologia e neurologia. Dal
punto di vista psichiatrico bisognava tener conto che la diminuzione della
capacità era da ascrivere alla perdita della capacità di infondere forza alle
proprie iniziative (doc. AI 131).
Tenendo conto del fatto
che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di
per sé il loro valore probatorio e che piuttosto si dovrà decidere nel contesto
dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e
delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente
sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no
conforme al diritto federale (cfr. sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017
consid. 3.5.1 con rinvio alla DTF 141 V 281 consid. 8), questo TCA, alla luce
delle considerazioni sopra esposte, deve confermare le valutazioni peritali.
Del resto, come meglio si dirà in seguito, il ricorrente non ha sostanzialmente
contestato queste conclusioni, sostenendo tuttavia che le sue condizioni
sarebbero peggiorate successivamente alla resa della perizia.
2.8.2
Dette conclusioni parrebbero
in effetti quantomeno poter essere messe in forse, per quanto segnatamente
riguarda il periodo successivo al novembre 2016, dalle certificazioni mediche
prodotte successivamente dal ricorrente, che sembrano attestare una diversa
situazione valetudinaria nel senso di un peggioramento successivo alla resa
della perizia SAM e in particolare al tentativo di accertamento professionale
presso il Centro d’accertamento professionale __________ (CAP), ma precedente alla
resa della decisione contestata (ritenuto come per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni
sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento del
provvedimento contestato; DTF 132 V 220 consid. 3.1.1, 130 V 138 consid.
2).
In effetti, a far tempo dal 14
novembre 2016 l’assicurato ha iniziato un accertamento professionale presso il CAP,
della durata di 20 giorni, che tuttavia ha dovuto essere interrotto dopo solo
una settimana a causa dell’”aggravarsi delle problematiche sia fisiche che
psichiche” (doc. AI 153). Nel rapporto allestito dai responsabili del CAP
il 19 dicembre 2016 si legge:
" (….)
Il sig. RI 1 è stato presente unicamente durante la prima
settimana. La seconda settimana si è verificato un aggravarsi delle
problematiche sia fisiche che psichiche definite in sede medica (vedi i
certificati medici in allegato). Si è atteso l'invio di un certificato medico
che definisse meglio la situazione. Alla fine della seconda settimana è stata
confermata l'inabilità lavorativa del 100% che ha portato all'interruzione del
periodo di accertamento.
Osservazione e valutazione delle attività pratico-manuali
Attitudini
L'A. si è mostrato piuttosto tranquillo e silenzioso, non ha
allacciato relazioni particolari con i colleghi di gruppo e anche con i
Consulenti si è mostrato piuttosto passivo: era solito attendere di essere
sollecitato piuttosto che attivarsi di sua iniziativa.
Abilità
Negli unici due lavori svolti I'A. ha compreso le indicazioni
ricevute e le ha applicate correttamente ma in modo molto lento e discontinuo a
livello esecutivo. A tratti è sembrato estraniarsi da quanto stava svolgendo,
restando inattivo per alcuni istanti con lo sguardo fisso nel vuoto. Ha chiesto
di evitare lavori concettuali in quanto fatica a mantenere attenzione e concentrazione.
Sono stati pertanto proposti due lavori pratico-manuali dove si è potuta
osservare una sufficiente manualità fine e capacità di precisione.
Funzionalità
L'A. ha lavorato sempre seduto, facendo ogni tanto qualche
sospensione per cambiare posizione. Ha lamentato dolori diversi (gambe, schiena,
braccia) e stanchezza, in particolare difficoltà a concentrarsi e alla vista.
La tenuta della giornata è stata possibile per intero (08.15-16.45) solo i primi
due giorni. Da metà settimana in poi al pomeriggio I'A. si è assentato per
andarsi a sdraiare, spiegando di sentirsi molto stanco e di aver bisogno di dormire.
Orientamento e bilancio
ll sig. RI 1 è stato segnalato per un accertamento classico, il
cui scopo era di verificare la tenuta e definire delle opzioni eventuali per un
reinserimento professionale.
In sede di accertamento si è osservata la necessità di fare delle
pause, soprattutto nelle seconda parte della settimana. L'A. si è recato in
camera per potersi sdraiare.
La breve permanenza presso il CAP (quattro giorni e mezzo) ha
evidenziato difficoltà sia fisiche (tenuta delle posizioni, esigenza di pause,
ecc.) che psichiche (difficoltà di concentrazione, passività, attitudine
distaccata, ecc.). l tempi esecutivi sono apparsi decisamente dilatati.
ll discorso di orientamento professionale non è stato di fatto
affrontato visto la breve permanenza. L'unico incontro è stato infatti piuttosto
conoscitivo e si è concentrato sull'esperienze professionali pregresse.
Conclusioni e proposte
In base a quanto osservato e valutato durante il breve periodo di
accertamento professionale e in relazione alle domande poste, si esprimono le
seguenti considerazioni.
ll sig. RI 1 è stato presente unicamente durante la prima
settimana presso il CAP, periodo in cui sono emerse le difficoltà sia fisiche
che psichiche definite in sede medica.
Le limitazioni fisiche e psichiche hanno portato a ripetute interruzioni
ed è stato all'origine di tempistiche esecutive decisamente dilatate. La tenuta
è apparsa in definitiva limitata.
ll discorso di orientamento professionale non è stato affrontato
tenuto conto della breve permanenza dei sig. RI 1.
L'accertamento professionale è stato interrotto in anticipo a
causa dell'aggravarsi della problematiche sia fisiche che psichiche definite in
sede medica (vedi í certificati medici in allegato).” (doc. AI 153)
Con
scritto all’Ufficio AI del 14 dicembre 2016 lo psichiatra curante dr. __________
aveva del resto attestato una completa inabilità lavorativa, affermando che “lo
status psichiatrico del paziente succitato appare aggravato. Denotando
esacerbazione della sintomatologia epifenomenica ogni qual volta le sue
controrappresentazioni interne divengono sollecitate esageratamente, gravando
sulla già precaria omeostasi delle controeccitazioni disfunzionali e sintone al
proprio ego. Come del resto si è potuto notare in seguito al mancato
adattamento al contesto ambientale relativo al recente percorso di accertamento
professionale, denotando in tal modo alterazione significativa inerente il
proprio funzionamento generale” (doc. AI 151). Richiesto dall’Ufficio AI,
detto psichiatra, il 1. marzo 2017 ha confermato le già note diagnosi di “Sindrome
mista ansioso depressiva (F41.2); Sindrome di dipendenze, controllata
clinicamente (F10.22); Sindrome somatoforme da dolore persistente (F45.4)”
aggiungendo tuttavia anche quella di “Disturbi di personalità misti, tratti
evitanti o pacifici-aggressivi (F61.0),”, e certificato una completa
inabilità lavorativa. Ha affermato che si registrava un deterioramento
psicofisico con “passività, umore deflesso, affettività congrua, scadimenti
di autovalutazione, senso d’inutilità”, con un stato depressivo-ansioso “importante”
con una prognosi sfavorevole (doc. AI 156).
Ora,
malgrado la segnalazione del peggioramento delle condizioni intervenuto
contestualmente all’accertamento professionale svoltosi (parzialmente) presso
il CAP a far tempo dal 14 novembre 2016, e verosimilmente a causa
dell’insuccesso del medesimo, e la nuova diagnosi di “Disturbo di
personalità forme miste (F61.0) posta dallo psichiatra, il medico SMR dr. __________,
generalista, e quindi non specialista in psichiatria, nell’annotazione del 15
maggio 2017 ha brevemente escluso che la nuova documentazione attestasse una
modifica dello stato di salute (doc. AI 159). Di conseguenza, il progetto di
decisione 24 maggio 2017 ha paventato il rifiuto delle prestazioni (doc. AI
160).
Tuttavia,
contestualmente alle osservazioni a tale progetto il richiedente ha ribadito il
peggioramento, chiedendo quantomeno un complemento peritale in ambito
psichiatrico (doc. AI 171) e producendo una nuova certificazione dell’11 giugno
2017, con la quale lo psicologo dr. __________ e il dr. __________ hanno
insistito nel far valer un deterioramento delle condizioni del paziente e la
conseguente inabilità lavorativa in ogni attività, affermando:
" (…) la
presente in risposta al Suo scritto del 07.06.2017 al fine di esplicitare che,
lo status psichico del paziente succitato appare compromesso definitivamente e
senza possibilità alcuna di miglioramento sul piano clinico, psicopatologico e
valetudinario.
Essendo le Sue capacità residue totalmente estinte ed esaurite,
come del resto si è potuto denotare in seguito al mancato adattamento al
contesto ambientale relativo al recente percorso di accertamento professionale.
Il quale a nostro avviso oltre ad aver esacerbato ancor più la già alterata
omeostasi psicofisica, ha determinato ulteriore disgregazione di quanto di
residuo poteva ancora essere parzialmente ristrutturato.
Denotando a tal motivo come esso sia stato deleterio e dannoso per
l'intera struttura psichica del paziente apprezzando tutte le condizioni
necessarie e sufficienti per il riconoscimento di una rendita intera di invalidità,
manifestando un livello di inabilità lavorativa nella misura del 100% a tempo indeterminato
verso la totalità delle professioni.” (doc. AI 171/A)
Nuovamente interpellato, il dr.
__________ del SMR ha ribadito che tale certificato non permetteva di mettere
in forse le conclusioni peritali (doc. AI 172). L’assicurato ha inoltre
prodotto uno scritto del 2 agosto 2017 del dr. __________, internista, che pure
ha segnalato un “chiaro peggioramento” delle condizioni e inviato il
paziente per valutazione dalla neurologa (doc. AI 175), oltre a referti
radiologici del 25 novembre e 12 dicembre 2016 e uno scritto reso dall’__________
relativo ad una visita del 18 luglio 2016 (doc. AI 175). Interpellato dall’amministrazione,
il dr. __________, nel rapporto del 25 settembre 2017, confermate le diagnosi
di “spondilartrosi ed ernia cervicale C5-C6 con radicolopatia, ernia D10-11
e discopatia L5-S1/esito termofrequenza cronica, sindrome di Ramsay Hunt a dx
ed instabilità posturale, meningoradicolite da herpes zoster dx, stato
depressivo” ha concluso per una totale inabilità lavorativa, dal maggio
2013.
(doc. AI 181).
Sentito il SMR (doc. AI 178),
l’amministrazione ha quindi reso la contestata decisione dell’11 ottobre 2017.
Nel corso della procedura
ricorsuale l’assicurato, che contesta nuovamente la valutazione medico-teorica
della residua capacità lavorativa insistendo per l’intervento di un
peggioramento notevole delle sue condizioni dal novembre 2016, ha prodotto una
certificazione della dr.ssa __________, neurologa, del 27 febbraio 2018 affermante:
" (…) Si
tratta quindi di un paziente piuttosto complesso, che si porta dietro il
retaggio di dipendenza da droghe pesanti, da qui la sintomatologia da
alterazione dei recettori oppiacei, che ha portato a una sindrome del dolore
cronico, che è poi il principale sintomo del paziente. Con il continuo utilizzo
di notevoli dosi di oppiacei, come il Ketalgin, la produzione di endorfine
endogene nel cervello diminuisce e il sistema circuitale dei centri del dolore
si attiva. Tale continuo dolore cronico diffuso gli impedisce di avere una vita
di relazione adeguata, tanto da non avere nemmeno il desiderio di cercare
relazioni sentimentali ormai da diversi anni.
Il dolore, così intenso, profondo, indefinito, caratterizzato da
allodinia e iperestesia, sembrerebbe con caratteristiche tipicamente
fibromialgico, lo assilla sia di giorno che di nette, con una lieve remissione
sotto l'effetto del Ketalgin, che comunque nelle prime ore pomeridiane cessa di
dare il suo beneficio e quindi il paziente ritorna ad avere un livello di
dolore molto elevato, soprattutto nelle ore serali. Il dolore persiste anche
durante la notte.
Ma questo reperto di dolore cronico non pub essere considerato una
fibromialgia, deve essere inquadrato in una sindrome più ampia. Tale complessa
sintomatologia pub essere inquadrata piuttosto in un effetto a lungo termine
della dipendenza da oppiacei, che come noto porta non solo a disturbi organici
epatici, respiratori, cardiaci, circolatori, del trofismo cutaneo e
intestinale, disfunzione sessuale, (segni per lo più tutti presenti in tale
caso), ma anche e soprattutto un profondo rimaneggiamento dei circuiti
antidolorifici endogeni e dopaminergici centrali con attivazione dei circuiti
del dolore, per alterazione recettoriale nella biochimica delle endorfine.
Al corteo di sintomi fisici si associa uno stato continuo
d'ipervigilanza, di disturbo dell'attenzione e mancanza di concentrazione.
Sul quadro di fondo, già piuttosto compromesso, si sovrappone
anche una sindrome panvertebrale, che è un po' il "locus minons
resistentiae" del corpo del paziente, per cui il rachide diventa il luogo
elettivo dove si concentrano tutte le focalità di dolore neuropatico che la
sindrome a lungo termine da dipendenza si porta dietro.
La patologia vertebrale è ben documentata dalla RM che abbiamo
voluto ripetere, aggiungendo anche il segmento cervicale (vedi allegato). Vi è
la presenza di dati sufficientemente obiettivi di sofferenza articolare e di
conflitto neuro radicolare su più livelli. La limitazione sul rachide, il
dolore rachideo, associati allo stato disaffettivo e allo stato cognitivo
compromesso, dati i disturbi di memoria recente, riferiti dal paziente, configurano
uno stato clinico di difficile risoluzione.
Ci ripromettiamo nelle prossime visite di testare meglio il
livello cognitivo. Nel frattempo, consigliamo al paziente di attenersi
scrupolosamente alle prescrizioni farmacologiche, di poco variate rispetto
all'ingresso.
Concorderemo con lo Psichiatra che lo segue, una copertura con
oppiacei più distribuita nel ritmo circadiano ed eventualmente uno shifting su
molecole agoniste del circuito endorfinico endogeno.
A questi tentativi di farmacoterapia, dovranno associarsi percorsi
regolari di psicoterapia cognitivo/comportamentale e le usuali raccomandazioni
di buone prassi come attività fisica regolare, alimentazione ordinata e ricca,
sufficiente riposo notturno.
Restiamo a disposizione sul caso e richiediamo ai Colleghi,
qualora lo ritengano opportuno, un incontro multidisciplinare, con definizione
di obiettivi terapeutici a breve, medio e lungo termine.” (doc. D)
Dal canto suo il dr. __________,
il 20 novembre 2017, premettendo di esprimersi ad “integrazione” del
precedente certificato del 11 giugno 2017, ha fatto valere:
" (…) Il
paziente risulta disponibile e collaborativo alla terapia, lo stato
psicopatologico caratterizzato da un evidente trascuratezza verso la propria
persona e verso l'igiene. La mimica e la gestualità appaiono prevalentemente
improntate nel lasciar trasparire importanti stati di angoscia, tristezza e
annichilimento. L'orientamento verso i tre domini conservato. Le capacità di
critica e di giudizio risultano alterate e, accompagnate da importante
diminuzione dell'efficienza cognitiva secondaria alla gravosa deflessione
timica in essere. L'intelligenza appare adeguata allo sviluppo socio-culturale.
Il linguaggio, l'eloquio e i suoi contenuti risultano alternati, subendo
alterazione ogni qual volta si affrontano tematiche inerenti la propria
condizione esistenziale.
Il flusso del pensiero appare pervaso da contenuti inclini
all'ossessione con marcata perseverazione delle idee e rimuginazioni, impernate
alla problematiche di eziologia organica e socio-relazionale. L'umore è
altamente deflesso, coadiuvato ad importante labilità affettiva, astenia,
autostima debilitata, pensieri autosvalutativi e preoccupazioni generalizzate.
In una struttura mentale debilitata dalla percezione di impotenza e passività,
con una progettualità e spinta generativa logore ed alterata. Debilitando a tal
motivo la partecipazione affettiva alle circostanze della vita, la quale
risulta anch'essa sensibilmente alterata.
L'ansia appare libera e generalizzata, pervasiva alla pluralità
degli aspetti della vita, sviluppando congiuntamente ad essa invalidanti
reazioni di tipologia istero-conversiva. La tolleranza alla frustrazione e le
capacità di resilienza appaiono fortemente logorate. Anche il ritmo sonno
veglia risulta alterato.
Il funzionamento sociale, pervaso dalla gravosa struttura di
personalità, accompagnata alla severa deflessione timica risulta anch'esso
marcatamente alterato, generando elevata alterazione dell'intero funzionamento
generale. Non si denota presenza di sintomi afferenti alla sfera psicotica.
Benché il paziente abbia sviluppato ideazioni di tipologia
anticonservativa, le stesse risultano sotto monitoraggio e trattamento
positivo, giacché attualmente non si denota presenza di auto o etero aggressività.
L'istinto vitale è conservato.
La farmacoterapia attualmente in vigore è:
• Lyrica 300 mg 1-0-1-0;
• Efxor 75 mg 1-0-0-0;
• Cymbalta 60 mg 1-0-0-0;
• Stilnox 12,5 mg 0-0-0-1;
• Tramall gett. 40 al bisogno.
Avvalendoci come referente teorico dell'ICD-10 si promuove
diagnosi di:
• Sindrome mista ansioso depressiva (F41.2);
• Sindrome di dipendenza (F10.22);
• Disturbo somatoforme da dolore persistente (F45.4);
• Disturbo di personalità forme miste (F61.0), tratti evitanti e
passivo aggressivi.
La CL appare totalmente compromessa-con un IL totale a tempo
indeterminato verso la totalità delle professioni.” (doc. C)
Ora, alla luce di questa
documentazione, la conclusione dell’amministrazione circa l’assenza di un
peggioramento delle condizioni dell’assicurato intervenuto successivamente alla
perizia SAM del 27 giugno 2016 e meglio contestualmente all’accertamento
professionale presso il CAP nel novembre 2016 (doc. AI 131 e 146), tratta sulla
base delle valutazioni del medico SMR, non appare sufficientemente supportata
da elementi probatori concludenti che permettano di escludere con la
sufficiente tranquillità e contro ogni ragionevole dubbio che le condizioni
valetudinarie dell’assicurato non siano effettivamente peggiorate, come lui
sostiene, successivamente alla perizia SAM e entro la data della decisione
contestata.
Deve essere peraltro
osservato che le attestazioni di peggioramento prodotte dall’assicurato,
segnatamente quelle del dr. __________ e del dr. __________ (oltre a quelle
della dr.ssa __________) non sono state sottoposte al SAM per valutazione. Specie
per quanto riguarda la situazione psichiatrica non può essere ignorato che il
dr. __________ non solo ha riferito di un notevole aggravamento dello status
psichiatrico del paziente, da ricondurre segnatamente al fallimento, accompagnato
anche dal mancato adattamento al relativo contesto ambientale,
dell’accertamento professionale intrapreso, ma ha pure aggiunto la diagnosi di
“Disturbi di personalità misti, tratti evitanti o pacifici-aggressivi
(F61.0)”. A questo proposito va detto che il peggioramento denunciato dal
dr. __________ appare quantomeno credibile se si considera che egli conosce
bene il suo paziente, avendolo in cura dal giugno 2015 (doc. AI 100) e che egli
già si era in passato, segnatamente nelle certificazioni del 27 luglio 2015 e 4
febbraio 2016 (doc. AI 100 e 118), pronunciato sulla capacità lavorativa
dell’assicurato e sulle diagnosi invalidanti. Nel rapporto medico del 27 luglio
2015.
aveva in effetti riferito di un “quadro psicopatologico caratterizzato
da umore depresso, stati ansiosi, preoccupazioni circa il futuro e sentimenti
di fallimento e inutilità” osservando tuttavia che il trattamento
ambulatoriale in corso avrebbe potuto garantirgli un sollievo a livello dei
sintomi, per poi concludere limitando la sua conclusione di inabilità
lavorativa alla professione svolta di montatore di elettrodomestici (doc. AI
100). Del resto in quel periodo lo psichiatra curante definiva le capacità di
comprensione dell’assicurato come “illimitate” (doc. AI 100), mentre che
il 20 novembre 2017 (laddove si è espresso tuttavia ad integrazione di quanto
già attestato l’11 giugno 2017; cfr. doc. C) ha affermato che l’efficienza
cognitiva era fortemente diminuita. Inoltre, mentre in data 4 febbraio 2016 lo
psichiatra curante aveva ancora definito lo stato del paziente “stabile”
(doc. AI 100 e 118), la descrizione del quadro valetudinario è apparsa sostanzialmente
mutata nei successivi certificati del 14 dicembre 2016, 1° marzo e 11 giugno 2017,
laddove lo psichiatra segnalava un rilevante peggioramento con inabilità
lavorativa completa ”verso la totalità delle professioni”, con “passività,
umore deflesso, affettività congrua, scadimenti di autovalutazione, senso d’inutilità”,
con un stato depressivo-ansioso “importante” e una prognosi divenuta a
questo punto sfavorevole e una farmacologia modificata (doc. AI 156, 100).
Nella dianzi citata
certificazione del 11 giugno 2017 lo psichiatra definiva in effetti le “capacità
residue totalmente estinte ed esaurite”, ciò che era stato evidenziato a
seguito del “mancato adattamento al contesto ambientale relativo al recente
percorso di accertamento professionale, il quale a nostro avviso oltre ad aver esacerbato
ancor più la già alterata omeostasi psicofisica, ha determinato ulteriore disgregazione
di quanto di residuo poteva ancora essere parzialmente ristrutturato” (doc.
AI 171).
Alla luce di queste
certificazioni non può essere escluso (anzi semmai pare vero proprio il
contrario) che contestualmente all’accertamento professionale tentato nel novembre
2016.
sia subentrato un peggioramento significativo delle condizioni
psichiatriche del ricorrente che hanno peraltro portato lo psichiatra curante
ad aggiungere la diagnosi di disturbo di personalità forme miste (F61.0). Detta
circostanza avrebbe quantomeno dovuto venir convenientemente indagata, segnatamente
interpellando nuovamente il SAM che avrebbe potuto, se del caso, procedere ad
un aggiornamento atti. Sia peraltro osservato che la perizia SAM si è basata su
consultazioni tenutesi nel mese di aprile e maggio 2016, mentre che il
denunciato peggioramento risalirebbe ad un periodo successivo, ossia al mese di
novembre 2016, in concomitanza con l’accertamento professionale, che ne è
verosimilmente stata la causa scatenante. A fronte dell’insistenza con la quale
l’interessato ha fatto valere l’intervento di un peggioramento, certificandolo con
attestati medici, l’amministrazione non avrebbe dovuto dunque limitarsi a far
visionare i certificati al solo medico SMR, che peraltro nemmeno è specialista in
psichiatria. E questo a maggior ragione ove si consideri che il dr. __________,
in sede di perizia del SAM, già aveva indicato quale prognosi un’evoluzione
cronica dei disturbi psichici, non escludendo implicitamente l’ipotesi di un
aggravamento futuro. A tal proposito si rileva che anche dalla descrizione
delle condizioni dell’assicurato che emerge dal rapporto peritale del dr. ___________
del 9 maggio 2016 (basato su consulti del 20 aprile e 4 maggio 2016) emergono
elementi che sembrano evidenziare, rispetto a quanto attestato dal dr. __________
successivamente (cfr. in particolare la certificazione 20 novembre 2017, che,
come detto, è stata resa espressamente “a integrazione“ di quella
dell’11 giugno 2017, doc. C) la presenza di una situazione diversa. Mentre ad
esempio il dr. __________ definiva l’assicurato sufficientemente curato nella
persona e nell’abbigliamento, lo psichiatra curante ne ha evidenziato la
trascuratezza. Inoltre, a fronte di un’assenza di “deficit grossolani a
carico della funzione cognitiva” rispettivamente di un umore “sub
deflesso” (cioè in sostanza a tratti e solo lievemente deflesso), come
attestato dal perito SAM, il dr. __________ ha evidenziato “un’importante
diminuzione dell’efficienza cognitiva” rispettivamente un umore “altamente
deflesso” (cfr. doc. AI 131, pag. 343 e doc. C).
Del resto, la necessità di
effettuare delle verifiche ulteriori sulle condizioni dell’assicurato avrebbe potuto
emergere anche da quanto attestato dal responsabile del CAP, il quale, nel
rapporto del 19 dicembre 2016, aveva riferito del verificarsi di “un
aggravarsi delle problematiche sia fisiche che psichiche”, attestate dai
certificati medici che avevano portato all’interruzione dello stage. Aveva pure
segnalato un atteggiamento passivo e inattivo, con difficoltà di concentrazione
e dolori diversi (gambe, schiena, braccia) e stanchezza, in particolare
difficoltà a concentrarsi e alla vista. La conclusione era stata quindi che
“la breve permanenza presso il CAP (quattro giorni e mezzo)” aveva
evidenziato “difficoltà sia fisiche (tenuta delle posizioni, esigenza di
pause, ecc.) che psichiche (difficoltà di concentrazione, passività, attitudine
distaccata, ecc.)”. Inoltre, secondo il medesimo, tali limitazioni fisiche
e psichiche avevano di fatto portato a ripetute interruzioni (doc. AI 153).
Inoltre, l’interessato ha pure fatto
valere che successivamente alla perizia SAM si sono pure manifestate delle
problematiche a livello organico (peggioramento della neuropatia con aumento
dei medicinali assunti), così come del resto rilevato anche dal consulente
presso il CAP, che in effetti hanno spinto il 2 agosto 2017 - e quindi oltre un
anno dopo l’effettuazione della perizia SAM - il dr. __________ a segnalare un
“chiaro peggioramento” delle condizioni e ordinare ulteriori
accertamenti (doc. AI 175).
Dal canto suo la neurologa
curante dr.ssa __________ il 27 febbraio 2018 ha attestato una sindrome di
dolore cronico da inquadrare in una sindrome complessa, in cui sono presenti diversi
sintomi fisici (panvertebrali e neuropatici, sofferenza articolare al rachide)
e psichici. Inoltra a suo avviso vi sarebbe un continuo stato di ipervigilanza,
di disturbo dell’attenzione e di mancanza concentrazione che del resto erano
stati evidenziati proprio dal responsabile del CAP (doc. D).
A livello neurologico, il
ricorrente ha del resto evidenziato come la risonanza magnetica eseguita il 14
febbraio 2018 abbia evidenziato una discopatia nel segmento C4-C7, più marcata
a livello C5-C6 associata a diverse erniazioni. Queste ultime non sembrano
essere state prese in considerazione in sede peritale dal dr. med. __________,
ritenuto che lo stesso si era basato su un controllo e sui referti eseguiti presso
l'Ospedale __________ il 3 febbraio 2015 (doc. AI 131 pag. 337). A detta del ricorrente
del resto sarebbe stato proprio il segmento della cervicale in cui è stata
evidenziata l'ernia a comportare in maggior misura il peggioramento dello stato
di salute psico-fisico, con ripercussioni a tutto il braccio destro.
La stessa Dr.ssa med. __________
ha peraltro indicato la presenza di un quadro complesso “di difficile
risoluzione” con da un lato i disturbi e le limitazioni sul rachide e
dall’altro la compromissione dello stadio disaffettivo e dello stato cognitivo,
con disturbi di memoria recente.
Ora, se è vero che la
certificazione della neurologa è datata 27 febbraio 2018 ed è quindi successiva
alla decisione impugnata, quanto attestato si riferisce verosimilmente alla situazione
precedente alla decisione impugnata, ove si rilevi che le consultazioni presso
la neurologa, predisposte dal curante dr. __________ il 2 agosto 2017 (doc. AI
175), si sono svolte a partire dal 13 settembre 2017. Nella sua certificazione
la dr.ssa __________ ha del resto espressamente fatto riferimento ad una “obiettività
neurologica sia a settembre 2017 che al controllo di gennaio 2018” e
indicato che i forti dolori diffusi in tutto il corpo e i disturbi lamentati
dal paziente erano i medesimi sia il 13 settembre 2017 che nelle consultazioni
successive, il paziente indicando che la descritta sintomatologia era presente “da
molti mesi” (doc. XIII/1).
Va peraltro infine osservato
che nell’annotazione del 6 marzo 2018 il medico SMR sembra ammettere la
possibilità di un peggioramento delle condizioni dell’assicurato, limitandosi
tuttavia a definirlo “possibile” e “intercorrente” e
addebitandolo alla “ricaduta dell’abuso di sostanza” (doc. XV/1).
Tutto
ben considerato quindi, se appare sostanzialmente non controverso che quantomeno
sino all’epoca della perizia SAM l’assicurato andava considerato completamente
inabile nella sua attività lavorativa, ma abile al 70% in un’attività idonea, non
appare sufficientemente chiaro come sia evoluta la capacità lavorativa in
seguito, segnatamente successivamente al novembre 2016.
Le
conclusioni del medico SMR, che ha escluso una modifica delle condizioni
dell’assicurato successivamente alla data della perizia SAM anche dopo visione
dei certificati medici del dr. __________ e del dr. __________, senza peraltro aver
mai visitato personalmente l’interessato, appaiono affrettate e non sufficientemente
suffragate da riscontri clinici e diagnostici.
Alla
luce di quanto sopra esposto, il TCA ritiene quindi indispensabile che vengano
esperiti accertamenti medici ulteriori in ambito sia psichiatrico che
neurologico/reumatologico, che valutino attentamente l’insieme delle patologie,
la loro evoluzione nel tempo e la ripercussione delle stesse sulla capacità
lavorativa del ricorrente.
2.9
Quanto
alla valutazione economica, la stessa appare prematura visto che l’evoluzione
della capacità lavorativa deve ancora essere compiutamente acclarata. Alla luce
del rinvio della causa non occorre pertanto pronunciarsi sul calcolo del grado
di invalidità.
Sia in questa sede soltanto
ricordato che per determinare il reddito ipotetico
conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da
valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante
(corrispondente all’inizio dell’eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe,
secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana. il TF
nella sentenza 9C_ 501/2013 del 28 novembre 2013 ha rilevato che occorre
stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di
verosimiglianza preponderante, quale persona sana, tenuto conto delle sue
capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev’essere
determinato il più concretamente possibile.
Determinante
è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto
delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un
prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,
l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in
merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.
U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che
senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente
attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al
rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p.
381.
e riferimenti).
Il
reddito da invalido, secondo la giurisprudenza, è invece determinato
sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a
condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la
capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività
effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece
non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha
intrapreso un’attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da
contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità,
può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio
federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali
regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332
consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b). Inoltre, va rilevato che, secondo la
giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare
situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e
tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale
massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie
particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,
chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima
che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza
valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).
Per
la giurisprudenza, sono determinanti i dati statistici più attuali a
disposizione al momento della decisione di rendita (cfr. STF 8C_78/2015 del 10
luglio 2015 consid 4 e 9C_526/2015 dell'11 settembre 2015 consid. 3.2.2).
Per
quanto riguarda il caso particolare, questo Tribunale si limita a rilevare che
alla luce degli accertamenti medici che verranno completati e delle relative
conclusioni sulla capacità lavorativa, sia nella sua attività che in altra
attività, il competente servizio professionale dovrà valutare concretamente
quali professioni alternative potrebbero effettivamente entrare in linea di
conto per l’assicurato, richiamato in ogni modo sin d’ora l'obbligo che incombe
all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per
ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla
salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi
citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp.
57, 551 e 572).
2.10
Il TCA, di norma, rinvia l’incarto all’Ufficio AI o perché vi sono carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione o perché
vi sono accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che
necessitano di un complemento (“Eine Rückweisung an die
IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung
einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der
Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine
Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
erforderlich ist”; cfr. DTF 137 V 210; STCA
32.2011.115
del 27 ottobre 2011).
In
una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella
pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli
infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF
135.
V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di
rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero
di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare
gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo
la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein
Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine
Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471)." (STF
8C_59/2011 consid. 5.2)
L’Alta
Corte è giunta alla stessa conclusione in una sentenza ancor più recente,
8C_943/2010 del 9 novembre 2011, concernente una fattispecie in cui l’aspetto
della residua capacità lavorativa era stato oggetto di valutazioni discordanti
tra il medico fiduciario dell’assicuratore infortuni ed i sanitari della
clinica di riabilitazione dove l’assicurato aveva soggiornato tempo prima. In
quella pronunzia, il TF ha rinviato la causa all’amministrazione affinché
disponesse un complemento istruttorio da parte di un medico indipendente
ossequiando la procedura di cui all’art. 44 LPGA.
Nel
caso di specie, l’UAI, come visto in precedenza, ha fondato la sua decisione
sulla perizia SAM e sul parere del SMR, trascurando tuttavia un’approfondita
valutazione delle circostanze segnalate dai curanti.
Sono
pertanto realizzati i presupposti per un rinvio degli atti all’amministrazione
(cfr. la giurisprudenza appena citata).
Visto
tutto quanto sopra esposto la decisione impugnata va annullata e gli atti
rinviati all’amministrazione affinché effettui gli accertamenti medici ed
economici necessari.
Quindi,
in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà
nuovamente sul diritto a prestazioni dell’assicurato.
2.11
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico
dell’Ufficio AI, il quale verserà pure al ricorrente, patrocinato in causa, fr.
1'500 di ripetibili (IVA inclusa; art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto
ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata dell’11 ottobre 2017 è
annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato nei
considerandi 2.8 e 2.9.
2. Le spese per complessivi
fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente
la somma di fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli interessati
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti