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Decisione

32.2017.196

Nuova domanda di prestazioni dopo precedente rifiuto, ancora respinta, dopo perizia SAM. TCA annulla e rinvia per ulteriori accertamenti

20 settembre 2018Italiano76 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono

modificati a tal punto da lasciar apparire una notevole modificazione dello

stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve

essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e

completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198

consid. 4b pag. 200; sentenze 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2;

9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova

valutazione dello stato di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla

spalla aggiuntivo al quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una

rendita (consid. 5 e 6).

2.5. Per quanto riguarda in

particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha

stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di gravità tale da non

poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c). Al riguardo

l'Alta Corte ha sottolineato che:

"

(…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,

possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono

essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le

anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno

stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di

quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF

127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004,

consid. 3.2).

Secondo la giurisprudenza

del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni

dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la

farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999;

STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a

con riferimenti).

In una sentenza I 384/06

del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla

salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno

specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di

classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.

pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13

luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

In una sentenza pubblicata

in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che

un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di

guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in: Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 p. 254-257).

Con una pronuncia del 16

dicembre 2004 (I 770/03), pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, confermato

che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme

richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri

summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a

sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione

per l'invalidità.

Pertanto, se le

limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei

sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.

Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Questa giurisprudenza è

poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la DTF 137 V 64

sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:

" (…)

4.2 Diese im Bereich

der somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden

rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von

Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und

Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic

Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie

(Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3,9C_98/2010 vom 28. April 2010

E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen

Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog

angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich

ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung

beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung

(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend

wirkt. (…)”

In una sentenza

9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il Tribunale federale

ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche,

compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno

2015, in: www.bger.ch). La capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito

di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla

luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. In

particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente

essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata

abbandonata.

In tale ambito, occorre

valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona

interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione

del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse)

in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come

indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi,

l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come

anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate,

sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona

interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti

della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata

sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del

14 dicembre 2017).

Infine, in due recenti

sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e 143 V 418), il Tribunale

federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF

141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è

richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche

nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr. comunicato

stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

Alla luce di questa nuova

prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese le depressioni da

lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura probatoria fondata

su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica della precedente

giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi fino a medio-gravi

erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata dimostrata una

“resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva, per tutte le

affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata riesca a

presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di

un’inabilità lavorativa invalidante.

Le malattie psichiche

possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in

maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è

necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo

giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la

questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione

delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Soltanto da quell'elemento

non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona

toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve

essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in

presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi

probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella

valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi

scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un procedimento

probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o addirittura inadatto.

La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata secondo la necessità

probatoria concreta. La prova di un'invalidità pensionabile può in genere

essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un

quadro coerente di limitazione della capacità lavorativa in tutti gli ambiti

della vita. La mancanza di tale indicazione fa comportare conseguentemente

l'assenza di prova atta a dimostrare una limitazione della capacità lavorativa,

aspetto che si ripercuote conseguentemente a sfavore della persona toccata.

Secondo la giurisprudenza

precedente del Tribunale federale riguardante le depressioni da lievi a medio

gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo

se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il

cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto non vale

più in maniera assoluta.

Ora invece, come nelle

altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata

riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di

un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia,

in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad

ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle

prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr.

comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

2.6. In concreto, ricevuta la

domanda di prestazioni, valutata la documentazione medica agli atti e

interpellati i curanti, allo scopo di accertare in maniera approfondita lo

stato di salute dell’insorgente, l’UAI ha ordinato una perizia pluridisciplinare

a cura del Servizio Accertamento Medico. Dalla perizia SAM del 27 giugno 2016,

risulta che i periti, eseguiti esami di laboratorio, radiologici e neurologici,

hanno fatto capo a tre consultazioni di natura psichiatrica (dr. __________),

neurologica (dr. __________) e reumatologica (dr. __________). Sulla base delle

risultanze dei singoli consulti specialistici ambulatoriali, i periti hanno

posto le seguenti diagnosi:

" 5.1

Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

Sindrome panvertebrale con componente spondilogena, cronica, in:

. alterazioni

degenerative della colonna cervicale (piccola ernia discale C5-C6 mediana

paramediana a ds. a contatto con la radice di C6 a ds.), della dorsale (nota

ernia discale D1 0-D11 ) e lombare (bulging discale L3-L4, protrusione discale

L5.S1),

. esiti da morbo di Scheuermann,

. disturbi

statici del rachide (ipercifosi della dorsale con protrazione del capo,

iperlordosi lombare, scoliosi sinistro-convessa toracolombare, destro-convessa

lombare terminale),

. Decondizionamento e sbilancio muscolare.

Polineuropatia sensitiva assonomielinica

d'entità moderata, presumibilmente nell'ambito della nota epatite C.

Sindrome ansioso-depressiva (ICD-10 F 41.2) DD: distimia (ICD-10 F

34.1).

Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F 45.4).

5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

Paresi periferica residuale di entità moderata del nervo facciale

ds.

Ex tossicodipendenza in trattamento metadonico

Sovrappeso con BMI 29 kg/m2.” (doc. AI 131/pag. 312)

I periti hanno quindi espresso

la seguente valutazione circa le conseguenze sulla capacità lavorativa e

d’integrazione:

"

7 VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE

DELL'ATTUALE CAPACITA' LAVORATIVA

L'attuale grado di capacità lavorativa medico-teorica globale

dell'A., nell'attività da ultimo esercitata di tecnico addetto

all'assistenza-montatore di elettrodomestici, è considerata nella misura dello

0%.

8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

8.1 Capacità di lavoro nell'attività abituale

8.1.1 A quali deficit funzionali ä dovuta un'eventuale riduzione

della capacità lavorativa?

Conseguenze sull'attuale capacità lavorativa derivano dalle

patologie reumatologiche, neurologiche e psichiatriche descritte.

Dal punto di vista reumatologico sulla base degli atti,

dell'anamnesi richiesta e dell'esame clinico, il nostro consulente pone le

diagnosi di sindrome panvertebrale con componente spondilogena, cronica, in

alterazioni degenerative della colonna cervicale (piccola ernia discale C5-C6

mediana paramediana a ds. a contatto con la radice di C6 a ds.), della dorsale

(nota ernia discale D1O-D11) e lombare (bulging discale L3-L4, protrusione

discale L5-S1), esiti da morbo di Scheuermann, disturbi statici del rachide

(ipercifosi della dorsale con protrazione del capo, iperlordosi lombare,

scoliosi sinistro-convessa toracolombare, destro-convessa lombare terminale),

decondizionamento e sbilancio muscolare.

Sulla base di queste patologie vi sono delle limitazioni per

quanto riguarda il sollevamento e trasporto di pesi sino all'altezza dei

fianchi, il sollevamento di pesi sopra l'altezza del petto, il maneggiare

attrezzi, l'effettuare lavori al disopra della testa, la rotazione del tronco,

l'assunzione di determinate posizioni e la deambulazione. Sulla base di queste

constatazioni il nostro consulente valuta l'attuale grado di capacità

lavorativa dell'A., dal punto di vista reumatologico, nell'attività da ultimo

esercitata, nella misura dello 0%.

Dal punto di vista neurologico, sulla base del quadro clinico e

del referto all'esame ENG/EMG, il nostro consulente descrive la presenza di una

polineuropatia sensitiva assonomielinica di entità moderata the ben spiega i

sintomi accusati dall'A. a livello degli arti inferiori sotto forma di bruciori

e disestesie, fastidio evocato per esempio dal tocco del lenzuolo ecc. Inoltre

vi 6 una paresi periferica residuale del nervo facciale ds. globalmente

d'entità moderata con forza muscolare residuale di ca. M3 di tutti i muscoli

innervati del nervo facciale ds. Dalla paresi periferica del nervo facciale ds.

non deriva un'incapacità lavorativa, invece la polineuropatia da origine ad

un'incapacità lavorativa in tutti i lavori pesanti da effettuare principalmente

in piedi e per lavori che richiedono di stare costantemente in piedi o di

camminare costantemente. Sulla base di queste constatazioni, per l'ultimo

lavoro effettuato di tecnico addetto all'assistenza/montatore di

elettrodomestici, in base ai compiti descritti dal datore di lavoro, vi 6, dal

lato neurologico, a causa della polineuropatia, un'incapacità lavorativa nella

misura del 50%.

Dal punto di vista psichiatrico il nostro consulente con

ripercussione sulla capacità lavorativa descrive una sindrome

ansioso-depressiva (DD: distimia) ed una sindrome somatoforme da dolore

persistente, valutando l'attuale grado di capacità lavorativa dal punto di

vista psichiatrico, nella misura del 70% in qualunque attività lucrativa. Le

limitazioni funzionali consistono in una perdita della capacità di infondere

forza alle proprie iniziative e questo a causa della delusione e della

demotivazione profonda venutasi a creare nell'A. dopo l'interruzione forzata

della sua attività lavorativa dalla quale riusciva ad ottenere un

rispecchiamento positivo che lo aiutava a procedere nella sua vita mantenendo

un buon equilibrio psichico.

(…).

9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

9.1 Capacità di lavoro in un'attività adeguata

9.1.1 Quali caratteristiche medico-teoriche dovrebbe avere

un'attività adeguata? (nel caso di una malattia fisica indicare sempre il

carico massimo in kg senza limitazioni e se vi sia un'eventuale difficoltà in

lavori di precisione)

Dal punto di vista reumatologico, per quanto riguarda la capacità

funzionale e di carico residua, l'A., tenendo esclusivamente conto delle

patologie strutturalmente spiegabili, può molto spesso sollevare e portare pesi

fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, molto spesso tra 5-10 kg fino

all'altezza dei fianchi, talvolta tra 10-15 kg fino all'altezza dei fianchi, di

rado oltre 15 kg fino all'altezza dei fianchi; l'A. pub molto spesso sollevare

pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, di rado pesi oltrepassanti i 5 kg

sopra l'altezza del petto. L'A. può molto spesso maneggiare attrezzi di

precisione, molto spesso maneggiare attrezzi di media entità, di rado attrezzi

pesanti, mai maneggiare attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale normale.

L'A. pub di rado effettuare lavori al di sopra della testa, talvolta effettuare

la rotazione del tronco, molto spesso assumere la posizione seduta ed inclinata

in avanti, talvolta la posizione in piedi ed inclinata in avanti, pub talvolta

assumere la posizione inginocchiata, molto spesso effettuare la flessione delle

ginocchia, di rado assumere la posizione accovacciata. L'A. pub assumere

talvolta la posizione seduta di lunga durata, talvolta la posizione in piedi di

lunga durata. L'A. pub molto spesso camminare fino a 50 metri, molto spesso

oltre 50 metri, talvolta camminare per lunghi tragitti, come pure spesso

camminare su terreno accidentato, pub talvolta salire le scale, di rado salire

su scale a pioli.

In un lavoro adatto allo stato di salute, il nostro consulente

giudica l'A. abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa di otto-nove

ore, con rendimento massimo del 100%, a decorrere dal 7.8.2013.

Secondo il nostro consulente in neurologia dalla paresi periferica

del nervo facciale ds. non deriva un'incapacità lavorativa. Invece la

polineuropatia dell'A. da origine ad un'incapacità lavorativa in tutti i lavori

pesanti da effettuare principalmente in piedi e per i lavori che richiedono di

stare costantemente in piedi o di camminare costantemente. Per questi lavori vi

è un'incapacità lavorativa del 100%. Invece per i lavori da effettuare

principalmente da seduto, permettendo comunque di cambiare la posizione di

tanto in tanto e che richiedono sforzi con gli arti superiori d'entità da lieve

a moderato non vi è dal lato neurologico un'incapacità lavorativa.

Come già descritto nei capitoli precedenti, dal punto di vista

psichiatrico vi è una capacità lavorativa nella misura del 70% in qualunque

attività lucrativa.

9.1.2 Indicare la capacità lavorativa per attività adeguata, in

percentuale oppure in ore al giorno.

In considerazione di quanto descritto al punto 9.1.1, l'attuale

capacità lavorativa globale in un'attività adeguata è considerata nella misura

del 70%.

9.1.2.1 Se la capacità lavorativa è stata espressa in percentuale,

indicare se tale percentuale va intesa come tempo di presenza

oppure come rendimento globalmente ridotto nell'arco dell'intera giornata

lavorativa.

Va inteso come riduzione del rendimento sull'arco di un'intera

giornata lavorativa.

(…).

9.3 Obbligo di diminuire il danno da parte dell'A.

9.3.1 Come giudica l'aderenza terapeutica dimostrata dall'A. nel

corso degli anni?

Secondo il nostro consulente in psichiatria lo spirito

collaborativo dell'A. può essere scemato, l'incapacità di aderire alla terapia

può essere dovuta alla malattia dell'A, ed in modo particolare agli effetti

causati dalla sua demotivazione profonda.

9.3.2 Adeguatezza della terapia attuale secondo le linee guida?

Eventuali proposte terapeutiche?

Secondo il nostro consulente in reumatologia è sicuramente

auspicabile un calo ponderale, rivolto a diminuire il carico sul passaggio

lombosacrale rispettivamente sulle articolazioni alle estremità inferiori,

facilitando nel contempo il riequilibrio e ricondizionamento del corsetto

muscolare lomboaddominale, importante per permettere all'A. di stabilizzare

maggiormente il rachide lombare. Le misure terapeutiche menzionate, sono in

grado di migliorare la qualità di vita dell'A., ma non necessariamente la sua

capacità funzionale e di carico residua. Secondo il nostro consulente in

neurologia la prognosi per quanto riguarda la polineuropatia appare incerta,

dipende se vi è effettivamente una crioglobulinemia, e se si riesce a

trattarla, almeno per evitare un peggioramento della stessa. Altrimenti

comunque una progressione di questa polineuropatia appare possibile in futuro.

Per quanto riguarda invece il nervo facciale ds. il nostro consulente

ritiene-la-situazione attuale-definitiva, non-si aspetta in futuro miglioramenti

della stessa.

Secondo il nostro consulente in psichiatria e importante che l'A.

rimanga in trattamento ambulatoriale presso lo psichiatra di riferimento

beneficiando soprattutto dei colloqui motivazionali con la psicologa delegata

che l'ha seguito finora. I colloqui di sostegno psicologico possono infatti

giovargli sia come momento di ascolto delle proprie emozioni sia come spazio di

chiarimento personale. A livello farmacologico essendo prevalente in questo

momento una problematica legata all’anedonia pub, secondo il nostro consulente,

entrare in linea di conto anche una prescrizione di agomelatina, sostanza

indicata in queste situazioni in quanto in grado di sostenere la capacità di

ripresa di contatto vitale con la realtà. La prognosi propende per una

evoluzione piuttosto cronica dei disturbi psichici accusati dall'A.

Il nostro consulente in psichiatria ricorda che dall'età

giovanile, sino all'età di 35 anni l'A. è stato politossicodipendente, mentre

in seguito ha completamente sospeso l'assunzione di droghe mantenendo comunque

costante il trattamento sostitutivo metadonico. La sindrome da dipendenza non

ha causato un disturbo della salute irreversibile.

9.3.3 Quale miglioramento funzionale (in percentuale) ci si pub

verosimilmente aspettare con una terapia adeguata e in quanto tempo,

indipendentemente dal grado dl motivazione dell'A.?

Vedasi risposta al quesito precedente 9.3.2.

9.3.4 Altri suggerimenti per aumentare la capacità lavorativa (es.

adeguamento del posto di lavoro, mezzi ausiliari, ecc.)

10 COERENZA

10.1 Descrivere in modo critico eventuali discrepanze evidenziate

tra i sintomi descritti dall'A., l'anamnesi e la valutazione clinica durante la

visita.

Il nostro consulente in psichiatria non ha constatato discrepanze

o segni di aggravazione dei sintomi. Il nostro consulente in reumatologia

osserva che i dolori lamentati dall'A., aventi connotazioni in parte estreme,

non trovano una chiara spiegazione nelle alterazioni strutturali dimostrate

all'esame clinico, rispettivamente negli accertamenti antecedenti la visita.” (doc.

AI 131/317-323)

Le conclusioni della

perizia sono state fatte integralmente proprie dal medico SMR nel rapporto

finale del 28 giugno 2016 (doc. AI 129). Effettuato un incontro dell’assicurato

con il consulente professionale e quindi reso il Rapporto finale SIP il 12

settembre 2016 (doc. AI 138), reso un primo progetto di decisione il 7 novembre

2016 (con il quale la richiesta di prestazioni era respinta considerato come a

fronte di un’abilità lavorativa del 70% in attività adeguate emergeva un grado

di invalidità del 38%; doc. AI 139), a seguito delle osservazioni

dell’assicurato detto provvedimento è stato annullato e ordinato un

accertamento professionale presso il CAP, da svolgersi dal 14 novembre al 13

dicembre 2016 (doc. AI 146). Con rapporto conclusivo del 19 dicembre 2016 il

responsabile del CAP ha preso atto delle ripetute assenze dell’assicurato durante

l’accertamento a causa dell’aggravarsi delle problematiche sia fisiche che

psichiche (doc. AI 153). Nel frattempo, il 14 dicembre 2016, lo psichiatra

curante dr. __________ ha segnalato l’intervento di un peggioramento delle

condizioni dell’assicurato (doc. AI 151). Con rapporto finale 26 gennaio 2017

il consulente professionale ha confermato di ritenere l’assicurato “reintegrabile

in un mercato in equilibrio in un’attività di tipo leggera e semplice, nella

misura massima del 70%, rispettosa dei suoi limiti funzionali” (doc. AI

154). L’amministrazione ha quindi interpellato nuovamente lo psichiatra curante

dell’assicurato, il quale, il 1 marzo 2017, ha attestato un’inabilità

lavorativa completa (doc. AI 156). In proposito, il SMR, con annotazione 15

maggio 2017, ha affermato che dallo stesso non risultava “una sostanziale

modifica dello stato di salute con presenza però di una IL soggettiva completa

che rende difficile l’attuazione di provvedimenti professionali” (doc. AI

159). Di conseguenza in data 24 maggio 2017 l’amministrazione ha reso un nuovo progetto

di decisione - sostanzialmente analogo al precedente - con il quale ha respinto

la domanda di prestazioni considerato un grado di abilità lavorativa del 70% in

attività adeguate e un conseguente grado di invalidità del 38% (doc. AI 139).

Rappresentato dal suo legale

l’assicurato ha contestato le conclusioni dell’amministrazione, facendo

segnatamente valere un peggioramento delle sue condizioni di salute susseguente

al fallimento dell’accertamento professionale, come del resto attestato da uno

scritto dell’11 giugno 2017 del dr. Del Don (doc. AI 171). Ha inoltre prodotto

uno scritto del 2 agosto 2017

del dr. __________, internista,

che pure ha segnalato un peggioramento delle condizioni e inviato il paziente

dalla neurologa (doc. AI 175), oltre a referti radiologici del 25 novembre e 12

dicembre 2016 e uno scritto reso dall’__________ relativo ad una visita del 18

luglio 2016 (doc. AI 175).

L’amministrazione ha quindi

nuovamente interpellato il dr. __________, il quale, nel rapporto del 25

settembre 2017, confermate le diagnosi di “spondilartrosi ed ernia cervicale

C5-C6 con radicolopatia, ernia D10-11 e discopatia L5-S1/esito termofrequenza

cronica , sindrome di Ramsay Hunt a dx ed instabilità posturale, meningoradicolite

da herpes zoster dx, stato depressivo” ha attestato una situazione

invariata e concluso nuovamente per una totale inabilità lavorativa (doc. AI

181).

Interpellato il consulente

professionale (doc. AI 183), l’amministrazione ha respinto la domanda di

prestazione con la decisione contestata dell’11 ottobre 2017 del seguente

tenore:

" (…)

Decidiamo pertanto:

La richiesta di prestazioni è respinta.

Esito degli accertamenti:

Esaminati gli atti in sede d'istruttoria, segnatamente sotto il profilo

medico-teorico, con particolare riferimento alla perizia pluridisciplinare alla

quale l'Assicurato è stato sottoposto presso il Servizio d'Accertamento Medico

(SAM), dopo attenta valutazione il nostro Servizio Medico Regionale (SMR) ha

riconosciuto che il danno alla salute gli comporta i seguenti periodi di

inabilità lavorativa:

Attività abituale quale meccanico per macchine da scrivere

100% dal 07.08.2013 e continua

Attività adeguate

30% dal 07.08.2013 al 03.12.2013

100% dal 04.12.2013 al 15.04.2014

30% dal 16.04.2014 e continua (da intendere come riduzione del

rendimento)

Qui di seguito viene illustrato il metodo utilizzato per calcolare

il grado d'invalidità per il 2015, i redditi utilizzati sono gli ultimi dati

salariali forniti dall'Ufficio federale di statistica (Tabelle RSS TAI).

Reddito da valido

Dal momento che le macchine da scrivere sono state rimpiazzate in

massa dai computer, l'attività di meccanico per macchine da scrivere è

diventata un'attività di nicchia.

Pertanto, chi eseguiva la summenzionata attività si è man mano

convertito ad eseguire altre attività, tra cui l'attività di riparatore di

fotocopiatrici o quella di meccanico di precisione.

Per questo motivo abbiamo dovuto rivedere il reddito da valido del

Signor RI 1, dal momento che senza il danno alla salute non avrebbe molto

verosimilmente continuato la suddetta attività.

Si ritiene che in assenza del danno alla salute, il Signor RI 1

avrebbe potuto percepire un salario annuo lordo di CHF 67'802.00 (fonte:

reddito statistico, tabella RSS, divisione economica 31/33: riparazione ed

installazione di macchine).

Reddito da invalido

Dal profilo salariale, la giurisprudenza imposta dall'Alta Corte

federale indica che sono esclusivamente applicabili, in difetto d'indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di

riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio

federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che

riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (STFA 12 ottobre 2006

nella causa S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Sempre in base alla giurisprudenza federale, tali redditi possono

ancora essere diminuiti nella misura massima del 25%, e ciò al fine di

considerare quei fattori che nel caso di specie sono suscettibili di

influenzare il reddito che l'assicurato potrebbe percepire, quali ad esempio le

limitazioni addebitabili al danno alla salute, l'età, la nazionalità, il grado

di occupazione (cfr. DTF 126V 75).

Malgrado il danno alla salute e con una capacità lavorativa del

70% in attività adeguate, potrebbe conseguire CHF 42'303.00 (tabella RSS

elaborata dall'Ufficio federale di statistica; attività semplici e ripetitive

valore mediano) inclusa una riduzione complessiva del 10% dovuta alla necessità

di svolgere unicamente attività leggere e per altri fattori di riduzione.

Il calcolo utilizzato è mostrato qui di seguito:

Confronto dei redditi:

senza invalidità CHF 67'802.00

con invalidità CHF 42'303.00

perdita di guadagno CHF 25'499.00= 38% grado invalidità

considerato che il grado d’invalidità è del 38%, quindi inferiore

al 40%, il diritto ad una rendita AI non sussiste.

In considerazione del fatto che il percorso professionale

organizzato al Centro d'accertamento -Professionale (CAP) non è andato a buon

fine e nonostante il grado d'invalidità superiore al 20%, il nostro Servizio

d'integrazione professionale (SIP) attualmente non ritiene sia opportuno

mettere in atto provvedimenti di ordine professionale. Il dossier viene

comunque attribuito al nostro consulente per la valutazione di un eventuale

aiuto al collocamento.

Osservazioni al progetto di decisione del 24.05.2017

In data 09.08.2017 abbiamo ricevuto le vostre osservazioni avverso

il summenzionato progetto; nelle stesse vi era allegata documentazione medica

redatta dai seguenti dottori:

- Dr. __________

- Dr. __________ (servizio di radiologia __________)

- Dr. __________ (__________ di __________)

Tale documentazione è stata sottoposta per competenza al vaglio

del Servizio Medico Regionale (SM R).

Dopo attenta valutazione e dopo ulteriori accertamenti, il SMR

indica che quanto giunto in fase di audizione non apporta nuovi elementi medici

atti ad attestare una situazione diversa da quanto valutato in passato nella

perizia pluridisciplinare alla quale il Signor RI 1 è stato sottoposto nei mesi

di marzo, aprile e maggio del 2016. Di conseguenza, il medico SMR conferma uno

stato clinico invariato e stazionario e una capacità lavorativa del 70% in

attività adeguate.

Per quanto attiene la contestazione del reddito da valido si

ricorda che l'Assicurato fu licenziato dalla ditta __________ in data 31.7.2009

per motivi congiunturali, per cui anche in assenza del danno alla salute non

possiamo con certezza dire che avrebbe continuato suddetta attività. Il calcolo

del nuovo reddito da valido è stato esposto sulla pagina precedente. Visto

quanto sopra esposto si conferma il rifiuto di prestazioni.” (doc. AI 184)

Nel corso della procedura ricorsuale

l’assicurato ha prodotto una certificazione della dr.ssa __________, neurologa,

che il 27 febbraio 2018 ha sottolineato la complessità del quadro con patologie

varie, di natura neurologica, reumatologica e psichiatrica e una del dr. __________,

del 20 novembre 2017, in cui lo psichiatra ha ribadito la conclusione di

completa inabilità lavorativa (doc. C; cfr. in esteso al consid. 2.8.2).

2.7. Per poter graduare

l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre

di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri

specialisti.

Il compito del medico

consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale

misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire

un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008;

DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag.

134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).

Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni

sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente

ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla valenza

probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti

siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su

esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che

sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (STF 8C_828/2007 del 23

aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25

febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid. 1c).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati

concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano

indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM)

dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che

se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono

essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA

(consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il

profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi

vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF 137 V 210 il TF

ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una

decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM

nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

In una sentenza

9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il

TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e

l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del

SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto

senza aver visitato personalmente l’assicurato.

Al riguardo, l’Alta Corte,

nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:

" (…) Per il

nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008 e - almeno in parte

- applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono a disposizione degli

uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni,

stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI

secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le

mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti

per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del nuovo

disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli

uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità

Considerandi

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con

riferimenti).

(…)" (STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 2)

Tuttavia, nel caso in cui

sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei

pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali

rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con riferimenti, in

particolare, alla DTF 139 V 225 e 135 V 465).

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF

9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di

fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017

consid. 4.2;8C_947/2011 del 27 gennaio 2012;8C_5/2011 del 27 giugno 2011;

8C_790/2010 del 15 febbraio 2011;8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc); Meyer/Reichmuth, op.

cit., ad art. 28a, pag. 398) e che il solo fatto che uno o più medici

curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in

discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre

nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010

del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 5.3).

Per quanto riguarda la nuova giurisprudenza in materia di accertamento delle

affezioni psichiche si rinvia a quanto già esposto al consid. 2.5, ove peraltro

si ribadisca che con sentenza

9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie 8C_841/2016

e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le

perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé

il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame

del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle

critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui

mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme

al diritto federale.

2.8

Nel caso concreto, questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della

decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli

atti, non può concordare con la conclusione dell’Ufficio AI, ma ritiene

indispensabile che vengano preliminarmente messi in atto ulteriori

approfondimenti medico-specialistici prima di poter esprimere un giudizio in

merito al diritto a prestazioni.

In effetti, la documentazione

medica agli atti non consente con la necessaria chiarezza di giungere a

conclusioni complete sull’effettiva capacità lavorativa, non permettendo in

particolare di stabilire chiaramente l’evoluzione nel tempo delle ripercussioni

delle diagnosticate patologie sull’idoneità al lavoro.

Se

infatti questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale

del SAM del 27 giugno 2016, da considerare dettagliata e rispecchiante i

parametri giurisprudenziali ricordati al considerando precedente, le

certificazioni mediche prodotte in seguito non permettono di escludere un

peggioramento delle condizioni dell’assicurato avvenuto successivamente alla

perizia, ma precedentemente alla decisione contestata. Questo per i motivi che

seguono.

2.8.1

Dal fascicolo risulta che il

SAM ha considerato compiutamente tutta la documentazione medica agli atti e ha

precisato debitamente le ragioni per le quali andava ammessa una capacità

lavorativa in un’attività idonea del 70%, intesa come rendimento globalmente

ridotto nell’arco di una giornata lavorativa completa. Come meglio si vedrà nel

seguito, la valutazione dei periti non è stata validamente contestata o messa in

dubbio da altro medico specialista. I periti hanno in effetti esposto

sufficientemente che le conseguenze sulla capacità lavorativa derivavano dalle

patologie reumatologiche, neurologiche e psichiatriche descritte.

In particolare dal punto

di vista reumatologico, sulla base degli atti, dell'anamnesi richiesta e

dell'esame clinico, il dr. __________ aveva posto le diagnosi di sindrome

panvertebrale con componente spondilogena, cronica, in alterazioni degenerative

della colonna cervicale (piccola ernia discale C5-C6 mediana paramediana a ds.

a contatto con la radice di C6 a ds.), della dorsale (nota ernia discale

D1O-D11) e lombare (bulging discale L3-L4, protrusione discale L5-S1), esiti da

morbo di Scheuermann, disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale

con protrazione del capo, iperlordosi lombare, scoliosi sinistro-convessa

toracolombare, destro-convessa lombare terminale), decondizionamento e

sbilancio muscolare. Sulla base di queste patologie vi erano delle limitazioni

per quanto riguardava il sollevamento e trasporto di pesi sino all'altezza dei

fianchi, il sollevamento di pesi sopra l'altezza del petto, il maneggiare

attrezzi, l'effettuare lavori al disopra della testa, la rotazione del tronco,

l'assunzione di determinate posizioni e la deambulazione. Il perito ha quindi

concluso che l’assicurato era da considerare inabile totalmente nell'attività

da ultimo esercitata. Per quanto riguardava la capacità funzionale e di carico

residua, l'assicurato poteva “molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5

kg fino all'altezza dei fianchi, molto spesso tra 5-10 kg fino all'altezza dei

fianchi, talvolta tra 10-15 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado oltre 15

kg fino all'altezza dei fianchi; l'A. pub molto spesso sollevare pesi fino a 5 kg

sopra l'altezza del petto, di rado pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l'altezza

del petto; molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, molto spesso

maneggiare attrezzi di media entità, di rado attrezzi pesanti, mai maneggiare

attrezzi molto pesanti”. Anche la rotazione manuale era possibile in modo

normale. Inoltre l’assicurato poteva “di rado effettuare lavori al di sopra

della testa, talvolta effettuare la rotazione del tronco, molto spesso assumere

la posizione seduta ed inclinata in avanti, talvolta la posizione in piedi ed

inclinata in avanti, può talvolta assumere la posizione inginocchiata, molto

spesso effettuare la flessione delle ginocchia, di rado assumere la posizione

accovacciata. L'A. pub assumere talvolta la posizione seduta di lunga durata,

talvolta la posizione in piedi di lunga durata. L'A. pub molto spesso camminare

fino a 50 metri, molto spesso oltre 50 metri, talvolta camminare per lunghi

tragitti, come pure spesso camminare su terreno accidentato, pub talvolta

salire le scale, di rado salire su scale a pioli”. Tutto ben considerato

quindi secondo il perito reumatologo, l’assicurato, in un lavoro adatto allo

stato di salute, rispettoso delle elencate limitazioni, era da ritenere abile

al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa di otto-nove ore, con rendimento

massimo. Da tali conclusioni, basate su motivazioni approfondite e pertinenti,

questo Tribunale non ha motivo di scostarsi.

Quanto alle problematiche neurologiche,

il dr. __________ ha descritto la presenza di una polineuropatia sensitiva

assonomielinica di entità moderata. Inoltre vi era una paresi periferica

residuale del nervo facciale destro globalmente d'entità moderata con forza

muscolare residuale di ca. M3 di tutti i muscoli innervati del nervo facciale

ds. Dalla paresi periferica del nervo facciale destro non derivava alcuna incapacità

lavorativa, mentre che la polineuropatia escludeva l’esecuzione di lavori

pesanti da effettuare principalmente in piedi e lavori che richiedono di stare

costantemente in piedi o di camminare costantemente. Sulla base di queste

constatazioni, nell’attività da ultimo esercitata vi era un'incapacità

lavorativa nella misura del 50%. Per contro per “lavori da effettuare

principalmente da seduto, permettendo comunque di cambiare la posizione di

tanto in tanto e che richiedono sforzi con gli arti superiori d'entità da lieve

a moderato” non vi era dal lato neurologico alcuna incapacità lavorativa. Anche

tali conclusioni, che peraltro il ricorrente nemmeno censura, sono convincenti

e non prestano il fianco a critica alcuna.

Dal punto di vista psichiatrico

infine il perito dr. __________, descritta quale diagnosi con ripercussione

sulla capacità lavorativa una sindrome ansioso-depressiva (DD: distimia) ed una

sindrome somatoforme da dolore persistente, ha valutato il grado di capacità lavorativa

dal punto di vista psichiatrico, nella misura del 70% in qualunque attività

lucrativa. Le limitazioni funzionali consistevano in una perdita della capacità

di infondere forza alle proprie iniziative e questo a causa della delusione e

della demotivazione profonda venutasi a creare nell’assicurato “dopo

l'interruzione forzata della sua attività lavorativa dalla quale riusciva ad

ottenere un rispecchiamento positivo che lo aiutava a procedere nella sua vita mantenendo

un buon equilibrio psichico”. Anche a tale valutazione, che non ha

tralasciato elementi di rilievo, si deve aderire. Il dr. __________ infatti,

dopo aver visitato il ricorrente in due occasioni, eseguiti gli esami più

appropriati e studiata la documentazione agli atti, ha descritto nei minimi

particolari l’anamnesi e l’esame psichico ed ha risposto alle questioni poste

dall’AI, che tengono conto degli indicatori standard posti dal Tribunale

federale nella sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V

281.

ed estesa con sentenze del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e

143.

V 418, a tutte le malattie psichiche.

Alla luce di tali

dettagliati consulti specialistici, il SAM ha concluso che a fronte di una

completa inabilità lavorativa nella professione da ultimo esercitata, in

un’attività adeguata la capacità lavorativa era del 70 %, intesa come

rendimento globalmente ridotto nell'arco di una giornata lavorativa completa,

ritenuto che la riduzione era dovuta a deficit funzionali nell'ambito

psichiatrico reumatologico e neurologico. La riduzione della capacità

lavorativa era da considerare dal mese di agosto 2013. Esprimendosi sulla

tipologia di attività adeguata, il SAM ha concluso che la stessa doveva rispettare

i limiti funzionali dettati dai consulenti in reumatologia e neurologia. Dal

punto di vista psichiatrico bisognava tener conto che la diminuzione della

capacità era da ascrivere alla perdita della capacità di infondere forza alle

proprie iniziative (doc. AI 131).

Tenendo conto del fatto

che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di

per sé il loro valore probatorio e che piuttosto si dovrà decidere nel contesto

dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e

delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente

sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no

conforme al diritto federale (cfr. sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017

consid. 3.5.1 con rinvio alla DTF 141 V 281 consid. 8), questo TCA, alla luce

delle considerazioni sopra esposte, deve confermare le valutazioni peritali.

Del resto, come meglio si dirà in seguito, il ricorrente non ha sostanzialmente

contestato queste conclusioni, sostenendo tuttavia che le sue condizioni

sarebbero peggiorate successivamente alla resa della perizia.

2.8.2

Dette conclusioni parrebbero

in effetti quantomeno poter essere messe in forse, per quanto segnatamente

riguarda il periodo successivo al novembre 2016, dalle certificazioni mediche

prodotte successivamente dal ricorrente, che sembrano attestare una diversa

situazione valetudinaria nel senso di un peggioramento successivo alla resa

della perizia SAM e in particolare al tentativo di accertamento professionale

presso il Centro d’accertamento professionale __________ (CAP), ma precedente alla

resa della decisione contestata (ritenuto come per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni

sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento del

provvedimento contestato; DTF 132 V 220 consid. 3.1.1, 130 V 138 consid.

2).

In effetti, a far tempo dal 14

novembre 2016 l’assicurato ha iniziato un accertamento professionale presso il CAP,

della durata di 20 giorni, che tuttavia ha dovuto essere interrotto dopo solo

una settimana a causa dell’”aggravarsi delle problematiche sia fisiche che

psichiche” (doc. AI 153). Nel rapporto allestito dai responsabili del CAP

il 19 dicembre 2016 si legge:

" (….)

Il sig. RI 1 è stato presente unicamente durante la prima

settimana. La seconda settimana si è verificato un aggravarsi delle

problematiche sia fisiche che psichiche definite in sede medica (vedi i

certificati medici in allegato). Si è atteso l'invio di un certificato medico

che definisse meglio la situazione. Alla fine della seconda settimana è stata

confermata l'inabilità lavorativa del 100% che ha portato all'interruzione del

periodo di accertamento.

Osservazione e valutazione delle attività pratico-manuali

Attitudini

L'A. si è mostrato piuttosto tranquillo e silenzioso, non ha

allacciato relazioni particolari con i colleghi di gruppo e anche con i

Consulenti si è mostrato piuttosto passivo: era solito attendere di essere

sollecitato piuttosto che attivarsi di sua iniziativa.

Abilità

Negli unici due lavori svolti I'A. ha compreso le indicazioni

ricevute e le ha applicate correttamente ma in modo molto lento e discontinuo a

livello esecutivo. A tratti è sembrato estraniarsi da quanto stava svolgendo,

restando inattivo per alcuni istanti con lo sguardo fisso nel vuoto. Ha chiesto

di evitare lavori concettuali in quanto fatica a mantenere attenzione e concentrazione.

Sono stati pertanto proposti due lavori pratico-manuali dove si è potuta

osservare una sufficiente manualità fine e capacità di precisione.

Funzionalità

L'A. ha lavorato sempre seduto, facendo ogni tanto qualche

sospensione per cambiare posizione. Ha lamentato dolori diversi (gambe, schiena,

braccia) e stanchezza, in particolare difficoltà a concentrarsi e alla vista.

La tenuta della giornata è stata possibile per intero (08.15-16.45) solo i primi

due giorni. Da metà settimana in poi al pomeriggio I'A. si è assentato per

andarsi a sdraiare, spiegando di sentirsi molto stanco e di aver bisogno di dormire.

Orientamento e bilancio

ll sig. RI 1 è stato segnalato per un accertamento classico, il

cui scopo era di verificare la tenuta e definire delle opzioni eventuali per un

reinserimento professionale.

In sede di accertamento si è osservata la necessità di fare delle

pause, soprattutto nelle seconda parte della settimana. L'A. si è recato in

camera per potersi sdraiare.

La breve permanenza presso il CAP (quattro giorni e mezzo) ha

evidenziato difficoltà sia fisiche (tenuta delle posizioni, esigenza di pause,

ecc.) che psichiche (difficoltà di concentrazione, passività, attitudine

distaccata, ecc.). l tempi esecutivi sono apparsi decisamente dilatati.

ll discorso di orientamento professionale non è stato di fatto

affrontato visto la breve permanenza. L'unico incontro è stato infatti piuttosto

conoscitivo e si è concentrato sull'esperienze professionali pregresse.

Conclusioni e proposte

In base a quanto osservato e valutato durante il breve periodo di

accertamento professionale e in relazione alle domande poste, si esprimono le

seguenti considerazioni.

ll sig. RI 1 è stato presente unicamente durante la prima

settimana presso il CAP, periodo in cui sono emerse le difficoltà sia fisiche

che psichiche definite in sede medica.

Le limitazioni fisiche e psichiche hanno portato a ripetute interruzioni

ed è stato all'origine di tempistiche esecutive decisamente dilatate. La tenuta

è apparsa in definitiva limitata.

ll discorso di orientamento professionale non è stato affrontato

tenuto conto della breve permanenza dei sig. RI 1.

L'accertamento professionale è stato interrotto in anticipo a

causa dell'aggravarsi della problematiche sia fisiche che psichiche definite in

sede medica (vedi í certificati medici in allegato).” (doc. AI 153)

Con

scritto all’Ufficio AI del 14 dicembre 2016 lo psichiatra curante dr. __________

aveva del resto attestato una completa inabilità lavorativa, affermando che “lo

status psichiatrico del paziente succitato appare aggravato. Denotando

esacerbazione della sintomatologia epifenomenica ogni qual volta le sue

controrappresentazioni interne divengono sollecitate esageratamente, gravando

sulla già precaria omeostasi delle controeccitazioni disfunzionali e sintone al

proprio ego. Come del resto si è potuto notare in seguito al mancato

adattamento al contesto ambientale relativo al recente percorso di accertamento

professionale, denotando in tal modo alterazione significativa inerente il

proprio funzionamento generale” (doc. AI 151). Richiesto dall’Ufficio AI,

detto psichiatra, il 1. marzo 2017 ha confermato le già note diagnosi di “Sindrome

mista ansioso depressiva (F41.2); Sindrome di dipendenze, controllata

clinicamente (F10.22); Sindrome somatoforme da dolore persistente (F45.4)”

aggiungendo tuttavia anche quella di “Disturbi di personalità misti, tratti

evitanti o pacifici-aggressivi (F61.0),”, e certificato una completa

inabilità lavorativa. Ha affermato che si registrava un deterioramento

psicofisico con “passività, umore deflesso, affettività congrua, scadimenti

di autovalutazione, senso d’inutilità”, con un stato depressivo-ansioso “importante”

con una prognosi sfavorevole (doc. AI 156).

Ora,

malgrado la segnalazione del peggioramento delle condizioni intervenuto

contestualmente all’accertamento professionale svoltosi (parzialmente) presso

il CAP a far tempo dal 14 novembre 2016, e verosimilmente a causa

dell’insuccesso del medesimo, e la nuova diagnosi di “Disturbo di

personalità forme miste (F61.0) posta dallo psichiatra, il medico SMR dr. __________,

generalista, e quindi non specialista in psichiatria, nell’annotazione del 15

maggio 2017 ha brevemente escluso che la nuova documentazione attestasse una

modifica dello stato di salute (doc. AI 159). Di conseguenza, il progetto di

decisione 24 maggio 2017 ha paventato il rifiuto delle prestazioni (doc. AI

160).

Tuttavia,

contestualmente alle osservazioni a tale progetto il richiedente ha ribadito il

peggioramento, chiedendo quantomeno un complemento peritale in ambito

psichiatrico (doc. AI 171) e producendo una nuova certificazione dell’11 giugno

2017, con la quale lo psicologo dr. __________ e il dr. __________ hanno

insistito nel far valer un deterioramento delle condizioni del paziente e la

conseguente inabilità lavorativa in ogni attività, affermando:

" (…) la

presente in risposta al Suo scritto del 07.06.2017 al fine di esplicitare che,

lo status psichico del paziente succitato appare compromesso definitivamente e

senza possibilità alcuna di miglioramento sul piano clinico, psicopatologico e

valetudinario.

Essendo le Sue capacità residue totalmente estinte ed esaurite,

come del resto si è potuto denotare in seguito al mancato adattamento al

contesto ambientale relativo al recente percorso di accertamento professionale.

Il quale a nostro avviso oltre ad aver esacerbato ancor più la già alterata

omeostasi psicofisica, ha determinato ulteriore disgregazione di quanto di

residuo poteva ancora essere parzialmente ristrutturato.

Denotando a tal motivo come esso sia stato deleterio e dannoso per

l'intera struttura psichica del paziente apprezzando tutte le condizioni

necessarie e sufficienti per il riconoscimento di una rendita intera di invalidità,

manifestando un livello di inabilità lavorativa nella misura del 100% a tempo indeterminato

verso la totalità delle professioni.” (doc. AI 171/A)

Nuovamente interpellato, il dr.

__________ del SMR ha ribadito che tale certificato non permetteva di mettere

in forse le conclusioni peritali (doc. AI 172). L’assicurato ha inoltre

prodotto uno scritto del 2 agosto 2017 del dr. __________, internista, che pure

ha segnalato un “chiaro peggioramento” delle condizioni e inviato il

paziente per valutazione dalla neurologa (doc. AI 175), oltre a referti

radiologici del 25 novembre e 12 dicembre 2016 e uno scritto reso dall’__________

relativo ad una visita del 18 luglio 2016 (doc. AI 175). Interpellato dall’amministrazione,

il dr. __________, nel rapporto del 25 settembre 2017, confermate le diagnosi

di “spondilartrosi ed ernia cervicale C5-C6 con radicolopatia, ernia D10-11

e discopatia L5-S1/esito termofrequenza cronica, sindrome di Ramsay Hunt a dx

ed instabilità posturale, meningoradicolite da herpes zoster dx, stato

depressivo” ha concluso per una totale inabilità lavorativa, dal maggio

2013.

(doc. AI 181).

Sentito il SMR (doc. AI 178),

l’amministrazione ha quindi reso la contestata decisione dell’11 ottobre 2017.

Nel corso della procedura

ricorsuale l’assicurato, che contesta nuovamente la valutazione medico-teorica

della residua capacità lavorativa insistendo per l’intervento di un

peggioramento notevole delle sue condizioni dal novembre 2016, ha prodotto una

certificazione della dr.ssa __________, neurologa, del 27 febbraio 2018 affermante:

" (…) Si

tratta quindi di un paziente piuttosto complesso, che si porta dietro il

retaggio di dipendenza da droghe pesanti, da qui la sintomatologia da

alterazione dei recettori oppiacei, che ha portato a una sindrome del dolore

cronico, che è poi il principale sintomo del paziente. Con il continuo utilizzo

di notevoli dosi di oppiacei, come il Ketalgin, la produzione di endorfine

endogene nel cervello diminuisce e il sistema circuitale dei centri del dolore

si attiva. Tale continuo dolore cronico diffuso gli impedisce di avere una vita

di relazione adeguata, tanto da non avere nemmeno il desiderio di cercare

relazioni sentimentali ormai da diversi anni.

Il dolore, così intenso, profondo, indefinito, caratterizzato da

allodinia e iperestesia, sembrerebbe con caratteristiche tipicamente

fibromialgico, lo assilla sia di giorno che di nette, con una lieve remissione

sotto l'effetto del Ketalgin, che comunque nelle prime ore pomeridiane cessa di

dare il suo beneficio e quindi il paziente ritorna ad avere un livello di

dolore molto elevato, soprattutto nelle ore serali. Il dolore persiste anche

durante la notte.

Ma questo reperto di dolore cronico non pub essere considerato una

fibromialgia, deve essere inquadrato in una sindrome più ampia. Tale complessa

sintomatologia pub essere inquadrata piuttosto in un effetto a lungo termine

della dipendenza da oppiacei, che come noto porta non solo a disturbi organici

epatici, respiratori, cardiaci, circolatori, del trofismo cutaneo e

intestinale, disfunzione sessuale, (segni per lo più tutti presenti in tale

caso), ma anche e soprattutto un profondo rimaneggiamento dei circuiti

antidolorifici endogeni e dopaminergici centrali con attivazione dei circuiti

del dolore, per alterazione recettoriale nella biochimica delle endorfine.

Al corteo di sintomi fisici si associa uno stato continuo

d'ipervigilanza, di disturbo dell'attenzione e mancanza di concentrazione.

Sul quadro di fondo, già piuttosto compromesso, si sovrappone

anche una sindrome panvertebrale, che è un po' il "locus minons

resistentiae" del corpo del paziente, per cui il rachide diventa il luogo

elettivo dove si concentrano tutte le focalità di dolore neuropatico che la

sindrome a lungo termine da dipendenza si porta dietro.

La patologia vertebrale è ben documentata dalla RM che abbiamo

voluto ripetere, aggiungendo anche il segmento cervicale (vedi allegato). Vi è

la presenza di dati sufficientemente obiettivi di sofferenza articolare e di

conflitto neuro radicolare su più livelli. La limitazione sul rachide, il

dolore rachideo, associati allo stato disaffettivo e allo stato cognitivo

compromesso, dati i disturbi di memoria recente, riferiti dal paziente, configurano

uno stato clinico di difficile risoluzione.

Ci ripromettiamo nelle prossime visite di testare meglio il

livello cognitivo. Nel frattempo, consigliamo al paziente di attenersi

scrupolosamente alle prescrizioni farmacologiche, di poco variate rispetto

all'ingresso.

Concorderemo con lo Psichiatra che lo segue, una copertura con

oppiacei più distribuita nel ritmo circadiano ed eventualmente uno shifting su

molecole agoniste del circuito endorfinico endogeno.

A questi tentativi di farmacoterapia, dovranno associarsi percorsi

regolari di psicoterapia cognitivo/comportamentale e le usuali raccomandazioni

di buone prassi come attività fisica regolare, alimentazione ordinata e ricca,

sufficiente riposo notturno.

Restiamo a disposizione sul caso e richiediamo ai Colleghi,

qualora lo ritengano opportuno, un incontro multidisciplinare, con definizione

di obiettivi terapeutici a breve, medio e lungo termine.” (doc. D)

Dal canto suo il dr. __________,

il 20 novembre 2017, premettendo di esprimersi ad “integrazione” del

precedente certificato del 11 giugno 2017, ha fatto valere:

" (…) Il

paziente risulta disponibile e collaborativo alla terapia, lo stato

psicopatologico caratterizzato da un evidente trascuratezza verso la propria

persona e verso l'igiene. La mimica e la gestualità appaiono prevalentemente

improntate nel lasciar trasparire importanti stati di angoscia, tristezza e

annichilimento. L'orientamento verso i tre domini conservato. Le capacità di

critica e di giudizio risultano alterate e, accompagnate da importante

diminuzione dell'efficienza cognitiva secondaria alla gravosa deflessione

timica in essere. L'intelligenza appare adeguata allo sviluppo socio-culturale.

Il linguaggio, l'eloquio e i suoi contenuti risultano alternati, subendo

alterazione ogni qual volta si affrontano tematiche inerenti la propria

condizione esistenziale.

Il flusso del pensiero appare pervaso da contenuti inclini

all'ossessione con marcata perseverazione delle idee e rimuginazioni, impernate

alla problematiche di eziologia organica e socio-relazionale. L'umore è

altamente deflesso, coadiuvato ad importante labilità affettiva, astenia,

autostima debilitata, pensieri autosvalutativi e preoccupazioni generalizzate.

In una struttura mentale debilitata dalla percezione di impotenza e passività,

con una progettualità e spinta generativa logore ed alterata. Debilitando a tal

motivo la partecipazione affettiva alle circostanze della vita, la quale

risulta anch'essa sensibilmente alterata.

L'ansia appare libera e generalizzata, pervasiva alla pluralità

degli aspetti della vita, sviluppando congiuntamente ad essa invalidanti

reazioni di tipologia istero-conversiva. La tolleranza alla frustrazione e le

capacità di resilienza appaiono fortemente logorate. Anche il ritmo sonno

veglia risulta alterato.

Il funzionamento sociale, pervaso dalla gravosa struttura di

personalità, accompagnata alla severa deflessione timica risulta anch'esso

marcatamente alterato, generando elevata alterazione dell'intero funzionamento

generale. Non si denota presenza di sintomi afferenti alla sfera psicotica.

Benché il paziente abbia sviluppato ideazioni di tipologia

anticonservativa, le stesse risultano sotto monitoraggio e trattamento

positivo, giacché attualmente non si denota presenza di auto o etero aggressività.

L'istinto vitale è conservato.

La farmacoterapia attualmente in vigore è:

• Lyrica 300 mg 1-0-1-0;

• Efxor 75 mg 1-0-0-0;

• Cymbalta 60 mg 1-0-0-0;

• Stilnox 12,5 mg 0-0-0-1;

• Tramall gett. 40 al bisogno.

Avvalendoci come referente teorico dell'ICD-10 si promuove

diagnosi di:

• Sindrome mista ansioso depressiva (F41.2);

• Sindrome di dipendenza (F10.22);

• Disturbo somatoforme da dolore persistente (F45.4);

• Disturbo di personalità forme miste (F61.0), tratti evitanti e

passivo aggressivi.

La CL appare totalmente compromessa-con un IL totale a tempo

indeterminato verso la totalità delle professioni.” (doc. C)

Ora, alla luce di questa

documentazione, la conclusione dell’amministrazione circa l’assenza di un

peggioramento delle condizioni dell’assicurato intervenuto successivamente alla

perizia SAM del 27 giugno 2016 e meglio contestualmente all’accertamento

professionale presso il CAP nel novembre 2016 (doc. AI 131 e 146), tratta sulla

base delle valutazioni del medico SMR, non appare sufficientemente supportata

da elementi probatori concludenti che permettano di escludere con la

sufficiente tranquillità e contro ogni ragionevole dubbio che le condizioni

valetudinarie dell’assicurato non siano effettivamente peggiorate, come lui

sostiene, successivamente alla perizia SAM e entro la data della decisione

contestata.

Deve essere peraltro

osservato che le attestazioni di peggioramento prodotte dall’assicurato,

segnatamente quelle del dr. __________ e del dr. __________ (oltre a quelle

della dr.ssa __________) non sono state sottoposte al SAM per valutazione. Specie

per quanto riguarda la situazione psichiatrica non può essere ignorato che il

dr. __________ non solo ha riferito di un notevole aggravamento dello status

psichiatrico del paziente, da ricondurre segnatamente al fallimento, accompagnato

anche dal mancato adattamento al relativo contesto ambientale,

dell’accertamento professionale intrapreso, ma ha pure aggiunto la diagnosi di

“Disturbi di personalità misti, tratti evitanti o pacifici-aggressivi

(F61.0)”. A questo proposito va detto che il peggioramento denunciato dal

dr. __________ appare quantomeno credibile se si considera che egli conosce

bene il suo paziente, avendolo in cura dal giugno 2015 (doc. AI 100) e che egli

già si era in passato, segnatamente nelle certificazioni del 27 luglio 2015 e 4

febbraio 2016 (doc. AI 100 e 118), pronunciato sulla capacità lavorativa

dell’assicurato e sulle diagnosi invalidanti. Nel rapporto medico del 27 luglio

2015.

aveva in effetti riferito di un “quadro psicopatologico caratterizzato

da umore depresso, stati ansiosi, preoccupazioni circa il futuro e sentimenti

di fallimento e inutilità” osservando tuttavia che il trattamento

ambulatoriale in corso avrebbe potuto garantirgli un sollievo a livello dei

sintomi, per poi concludere limitando la sua conclusione di inabilità

lavorativa alla professione svolta di montatore di elettrodomestici (doc. AI

100). Del resto in quel periodo lo psichiatra curante definiva le capacità di

comprensione dell’assicurato come “illimitate” (doc. AI 100), mentre che

il 20 novembre 2017 (laddove si è espresso tuttavia ad integrazione di quanto

già attestato l’11 giugno 2017; cfr. doc. C) ha affermato che l’efficienza

cognitiva era fortemente diminuita. Inoltre, mentre in data 4 febbraio 2016 lo

psichiatra curante aveva ancora definito lo stato del paziente “stabile”

(doc. AI 100 e 118), la descrizione del quadro valetudinario è apparsa sostanzialmente

mutata nei successivi certificati del 14 dicembre 2016, 1° marzo e 11 giugno 2017,

laddove lo psichiatra segnalava un rilevante peggioramento con inabilità

lavorativa completa ”verso la totalità delle professioni”, con “passività,

umore deflesso, affettività congrua, scadimenti di autovalutazione, senso d’inutilità”,

con un stato depressivo-ansioso “importante” e una prognosi divenuta a

questo punto sfavorevole e una farmacologia modificata (doc. AI 156, 100).

Nella dianzi citata

certificazione del 11 giugno 2017 lo psichiatra definiva in effetti le “capacità

residue totalmente estinte ed esaurite”, ciò che era stato evidenziato a

seguito del “mancato adattamento al contesto ambientale relativo al recente

percorso di accertamento professionale, il quale a nostro avviso oltre ad aver esacerbato

ancor più la già alterata omeostasi psicofisica, ha determinato ulteriore disgregazione

di quanto di residuo poteva ancora essere parzialmente ristrutturato” (doc.

AI 171).

Alla luce di queste

certificazioni non può essere escluso (anzi semmai pare vero proprio il

contrario) che contestualmente all’accertamento professionale tentato nel novembre

2016.

sia subentrato un peggioramento significativo delle condizioni

psichiatriche del ricorrente che hanno peraltro portato lo psichiatra curante

ad aggiungere la diagnosi di disturbo di personalità forme miste (F61.0). Detta

circostanza avrebbe quantomeno dovuto venir convenientemente indagata, segnatamente

interpellando nuovamente il SAM che avrebbe potuto, se del caso, procedere ad

un aggiornamento atti. Sia peraltro osservato che la perizia SAM si è basata su

consultazioni tenutesi nel mese di aprile e maggio 2016, mentre che il

denunciato peggioramento risalirebbe ad un periodo successivo, ossia al mese di

novembre 2016, in concomitanza con l’accertamento professionale, che ne è

verosimilmente stata la causa scatenante. A fronte dell’insistenza con la quale

l’interessato ha fatto valere l’intervento di un peggioramento, certificandolo con

attestati medici, l’amministrazione non avrebbe dovuto dunque limitarsi a far

visionare i certificati al solo medico SMR, che peraltro nemmeno è specialista in

psichiatria. E questo a maggior ragione ove si consideri che il dr. __________,

in sede di perizia del SAM, già aveva indicato quale prognosi un’evoluzione

cronica dei disturbi psichici, non escludendo implicitamente l’ipotesi di un

aggravamento futuro. A tal proposito si rileva che anche dalla descrizione

delle condizioni dell’assicurato che emerge dal rapporto peritale del dr. ___________

del 9 maggio 2016 (basato su consulti del 20 aprile e 4 maggio 2016) emergono

elementi che sembrano evidenziare, rispetto a quanto attestato dal dr. __________

successivamente (cfr. in particolare la certificazione 20 novembre 2017, che,

come detto, è stata resa espressamente “a integrazione“ di quella

dell’11 giugno 2017, doc. C) la presenza di una situazione diversa. Mentre ad

esempio il dr. __________ definiva l’assicurato sufficientemente curato nella

persona e nell’abbigliamento, lo psichiatra curante ne ha evidenziato la

trascuratezza. Inoltre, a fronte di un’assenza di “deficit grossolani a

carico della funzione cognitiva” rispettivamente di un umore “sub

deflesso” (cioè in sostanza a tratti e solo lievemente deflesso), come

attestato dal perito SAM, il dr. __________ ha evidenziato “un’importante

diminuzione dell’efficienza cognitiva” rispettivamente un umore “altamente

deflesso” (cfr. doc. AI 131, pag. 343 e doc. C).

Del resto, la necessità di

effettuare delle verifiche ulteriori sulle condizioni dell’assicurato avrebbe potuto

emergere anche da quanto attestato dal responsabile del CAP, il quale, nel

rapporto del 19 dicembre 2016, aveva riferito del verificarsi di “un

aggravarsi delle problematiche sia fisiche che psichiche”, attestate dai

certificati medici che avevano portato all’interruzione dello stage. Aveva pure

segnalato un atteggiamento passivo e inattivo, con difficoltà di concentrazione

e dolori diversi (gambe, schiena, braccia) e stanchezza, in particolare

difficoltà a concentrarsi e alla vista. La conclusione era stata quindi che

“la breve permanenza presso il CAP (quattro giorni e mezzo)” aveva

evidenziato “difficoltà sia fisiche (tenuta delle posizioni, esigenza di

pause, ecc.) che psichiche (difficoltà di concentrazione, passività, attitudine

distaccata, ecc.)”. Inoltre, secondo il medesimo, tali limitazioni fisiche

e psichiche avevano di fatto portato a ripetute interruzioni (doc. AI 153).

Inoltre, l’interessato ha pure fatto

valere che successivamente alla perizia SAM si sono pure manifestate delle

problematiche a livello organico (peggioramento della neuropatia con aumento

dei medicinali assunti), così come del resto rilevato anche dal consulente

presso il CAP, che in effetti hanno spinto il 2 agosto 2017 - e quindi oltre un

anno dopo l’effettuazione della perizia SAM - il dr. __________ a segnalare un

“chiaro peggioramento” delle condizioni e ordinare ulteriori

accertamenti (doc. AI 175).

Dal canto suo la neurologa

curante dr.ssa __________ il 27 febbraio 2018 ha attestato una sindrome di

dolore cronico da inquadrare in una sindrome complessa, in cui sono presenti diversi

sintomi fisici (panvertebrali e neuropatici, sofferenza articolare al rachide)

e psichici. Inoltra a suo avviso vi sarebbe un continuo stato di ipervigilanza,

di disturbo dell’attenzione e di mancanza concentrazione che del resto erano

stati evidenziati proprio dal responsabile del CAP (doc. D).

A livello neurologico, il

ricorrente ha del resto evidenziato come la risonanza magnetica eseguita il 14

febbraio 2018 abbia evidenziato una discopatia nel segmento C4-C7, più marcata

a livello C5-C6 associata a diverse erniazioni. Queste ultime non sembrano

essere state prese in considerazione in sede peritale dal dr. med. __________,

ritenuto che lo stesso si era basato su un controllo e sui referti eseguiti presso

l'Ospedale __________ il 3 febbraio 2015 (doc. AI 131 pag. 337). A detta del ricorrente

del resto sarebbe stato proprio il segmento della cervicale in cui è stata

evidenziata l'ernia a comportare in maggior misura il peggioramento dello stato

di salute psico-fisico, con ripercussioni a tutto il braccio destro.

La stessa Dr.ssa med. __________

ha peraltro indicato la presenza di un quadro complesso “di difficile

risoluzione” con da un lato i disturbi e le limitazioni sul rachide e

dall’altro la compromissione dello stadio disaffettivo e dello stato cognitivo,

con disturbi di memoria recente.

Ora, se è vero che la

certificazione della neurologa è datata 27 febbraio 2018 ed è quindi successiva

alla decisione impugnata, quanto attestato si riferisce verosimilmente alla situazione

precedente alla decisione impugnata, ove si rilevi che le consultazioni presso

la neurologa, predisposte dal curante dr. __________ il 2 agosto 2017 (doc. AI

175), si sono svolte a partire dal 13 settembre 2017. Nella sua certificazione

la dr.ssa __________ ha del resto espressamente fatto riferimento ad una “obiettività

neurologica sia a settembre 2017 che al controllo di gennaio 2018” e

indicato che i forti dolori diffusi in tutto il corpo e i disturbi lamentati

dal paziente erano i medesimi sia il 13 settembre 2017 che nelle consultazioni

successive, il paziente indicando che la descritta sintomatologia era presente “da

molti mesi” (doc. XIII/1).

Va peraltro infine osservato

che nell’annotazione del 6 marzo 2018 il medico SMR sembra ammettere la

possibilità di un peggioramento delle condizioni dell’assicurato, limitandosi

tuttavia a definirlo “possibile” e “intercorrente” e

addebitandolo alla “ricaduta dell’abuso di sostanza” (doc. XV/1).

Tutto

ben considerato quindi, se appare sostanzialmente non controverso che quantomeno

sino all’epoca della perizia SAM l’assicurato andava considerato completamente

inabile nella sua attività lavorativa, ma abile al 70% in un’attività idonea, non

appare sufficientemente chiaro come sia evoluta la capacità lavorativa in

seguito, segnatamente successivamente al novembre 2016.

Le

conclusioni del medico SMR, che ha escluso una modifica delle condizioni

dell’assicurato successivamente alla data della perizia SAM anche dopo visione

dei certificati medici del dr. __________ e del dr. __________, senza peraltro aver

mai visitato personalmente l’interessato, appaiono affrettate e non sufficientemente

suffragate da riscontri clinici e diagnostici.

Alla

luce di quanto sopra esposto, il TCA ritiene quindi indispensabile che vengano

esperiti accertamenti medici ulteriori in ambito sia psichiatrico che

neurologico/reumatologico, che valutino attentamente l’insieme delle patologie,

la loro evoluzione nel tempo e la ripercussione delle stesse sulla capacità

lavorativa del ricorrente.

2.9

Quanto

alla valutazione economica, la stessa appare prematura visto che l’evoluzione

della capacità lavorativa deve ancora essere compiutamente acclarata. Alla luce

del rinvio della causa non occorre pertanto pronunciarsi sul calcolo del grado

di invalidità.

Sia in questa sede soltanto

ricordato che per determinare il reddito ipotetico

conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da

valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante

(corrispondente all’inizio dell’eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe,

secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana. il TF

nella sentenza 9C_ 501/2013 del 28 novembre 2013 ha rilevato che occorre

stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio

dell’eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di

verosimiglianza preponderante, quale persona sana, tenuto conto delle sue

capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev’essere

determinato il più concretamente possibile.

Determinante

è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto

delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un

prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,

l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in

merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.

U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che

senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente

attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al

rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p.

381.

e riferimenti).

Il

reddito da invalido, secondo la giurisprudenza, è invece determinato

sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a

condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la

capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività

effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece

non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha

intrapreso un’attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da

contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità,

può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio

federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali

regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332

consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b). Inoltre, va rilevato che, secondo la

giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale

massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie

particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,

chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima

che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza

valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

Per

la giurisprudenza, sono determinanti i dati statistici più attuali a

disposizione al momento della decisione di rendita (cfr. STF 8C_78/2015 del 10

luglio 2015 consid 4 e 9C_526/2015 dell'11 settembre 2015 consid. 3.2.2).

Per

quanto riguarda il caso particolare, questo Tribunale si limita a rilevare che

alla luce degli accertamenti medici che verranno completati e delle relative

conclusioni sulla capacità lavorativa, sia nella sua attività che in altra

attività, il competente servizio professionale dovrà valutare concretamente

quali professioni alternative potrebbero effettivamente entrare in linea di

conto per l’assicurato, richiamato in ogni modo sin d’ora l'obbligo che incombe

all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per

ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla

salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi

citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp.

57, 551 e 572).

2.10

Il TCA, di norma, rinvia l’incarto all’Ufficio AI o perché vi sono carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione o perché

vi sono accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che

necessitano di un complemento (“Eine Rückweisung an die

IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung

einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist”; cfr. DTF 137 V 210; STCA

32.2011.115

del 27 ottobre 2011).

In

una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella

pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli

infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF

135.

V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di

rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero

di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare

gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo

la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein

Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine

Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471)." (STF

8C_59/2011 consid. 5.2)

L’Alta

Corte è giunta alla stessa conclusione in una sentenza ancor più recente,

8C_943/2010 del 9 novembre 2011, concernente una fattispecie in cui l’aspetto

della residua capacità lavorativa era stato oggetto di valutazioni discordanti

tra il medico fiduciario dell’assicuratore infortuni ed i sanitari della

clinica di riabilitazione dove l’assicurato aveva soggiornato tempo prima. In

quella pronunzia, il TF ha rinviato la causa all’amministrazione affinché

disponesse un complemento istruttorio da parte di un medico indipendente

ossequiando la procedura di cui all’art. 44 LPGA.

Nel

caso di specie, l’UAI, come visto in precedenza, ha fondato la sua decisione

sulla perizia SAM e sul parere del SMR, trascurando tuttavia un’approfondita

valutazione delle circostanze segnalate dai curanti.

Sono

pertanto realizzati i presupposti per un rinvio degli atti all’amministrazione

(cfr. la giurisprudenza appena citata).

Visto

tutto quanto sopra esposto la decisione impugnata va annullata e gli atti

rinviati all’amministrazione affinché effettui gli accertamenti medici ed

economici necessari.

Quindi,

in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà

nuovamente sul diritto a prestazioni dell’assicurato.

2.11

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico

dell’Ufficio AI, il quale verserà pure al ricorrente, patrocinato in causa, fr.

1'500 di ripetibili (IVA inclusa; art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata dell’11 ottobre 2017 è

annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato nei

considerandi 2.8 e 2.9.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente

la somma di fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli interessati

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti