32.2017.199
Negato a ragione da UAI il diritto ad una rendita di invalidità in mancanza di un sufficiente grado di invalidità. No parallelismo dei redditi. AG
24 settembre 2018Italiano62 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2017.199
cr
Lugano
24 settembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 novembre 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 12 ottobre 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1961, in
precedenza titolare di una ditta di manutenzione e pulizia di tappeti, nel
frattempo fallita, in data 16 febbraio 2011 aveva presentato una richiesta di
prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “problemi alla testa, alla
faccia, alla cervicale e alle due braccia, perdita di memoria, vertigini” (doc.
3).
Dopo avere esperito gli
accertamenti medici ed economici del caso e, in particolare, una perizia
pluridisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione
Invalidità (SAM) (doc. 38), con progetto di decisione del 26 giugno 2012 (doc.
56), poi confermato con decisione del 21 novembre 2012 (doc. 76), l’Ufficio AI
ha rifiutato all’interessato il diritto ad una rendita e a provvedimenti
professionali, ritenuto un grado di invalidità del 6% insufficiente per
ottenere il diritto a prestazioni.
Tale decisione
dell’amministrazione è stata confermata da questo Tribunale con STCA 32.2013.4
del 18 settembre 2013 (doc. 91) ed è cresciuta in giudicato a seguito della
sentenza 9C_770/2013 del 12 novembre 2013, con la quale il Tribunale federale
ha ritenuto inammissibile il ricorso, di natura meramente appellatoria,
presentato dall’assicurato contro la pronuncia cantonale (doc. 93).
1.2. In data 16 ottobre 2014, RI 1
ha presentato una nuova domanda di prestazioni, adducendo un peggioramento
delle proprie condizioni di salute “dal 2010 ad ora”, con disturbi riguardanti
“blocchi colonna cervicale e lombare su discalgie + cefalee + dolori articolari
diffusi + perdita di forza agli arti inferiori + paranoia” (doc. 96/1-6).
Dopo avere sottoposto i
referti medici prodotti dall’assicurato al vaglio del SMR - il quale ha
ritenuto che non sia stato documentato un peggioramento duraturo dello stato di
salute dell’interessato (doc. 100) - con progetto di decisione del 22 dicembre
2014 (doc. 101), poi confermato con decisione del 19 febbraio 2015 intitolata
“Decisione di non entrata in materia sulla nuova richiesta di prestazioni”,
l’Ufficio AI ha stabilito la non entrata in materia sulla nuova richiesta di
prestazioni (doc. 105).
Con STCA 32.2015.46 del 16
dicembre 2015, questo Tribunale, accogliendo il ricorso dell’assicurato, ha
ritenuto che lo stesso avesse reso plausibile, ai sensi dell'art. 87 cpv. 3
OAI, il verificarsi di una rilevante modifica del suo stato di salute,
suscettibile di influenzare il diritto alla rendita, motivo per il quale
l’Ufficio AI avrebbe dovuto entrare nel merito della nuova domanda di
prestazioni.
Per tali ragioni, il TCA
ha annullato la decisione di non entrata in materia dell’amministrazione e
rinviato gli atti all’Ufficio AI perché entrasse nel merito della
nuova domanda di prestazioni ed esaminasse, attraverso la realizzazione di una
perizia che tenesse conto di tutte le patologie dell’interessato, ivi comprese
quelle attestate nella documentazione medica
trasmessa dall’assicurato al TCA sia unitamente al ricorso, sia in corso di
causa, se la modifica delle circostanze resa attendibile incidesse
e, nell’affermativa, in che misura, sui presupposti del diritto a prestazioni e
sulla capacità di guadagno dell’assicurato (cfr. doc. 119).
1.3. Esperiti gli accertamenti
medici ed economici del caso, in particolare tramite la messa in atto di una
perizia pluridisciplinare affidata ai medici del SAM (doc. 158), con progetto
di decisione del 21 luglio 2017, l’Ufficio AI ha nuovamente negato il diritto a
prestazioni, in assenza di un sufficiente grado AI giustificante il diritto ad
una rendita d’invalidità (doc. 164).
A fronte delle critiche
sollevate contro tale progetto di decisione da parte del dr. __________ - il
quale chiedeva chiarimenti sul mancato riconoscimento di un’indennità per
menomazione dell’integrità (cfr. doc. 168) - con decisione del 12 ottobre 2017
l’Ufficio AI ha ribadito il rifiuto di accordare una rendita di invalidità, rilevando
come l’IMI sia una prestazione di natura meramente infortunistica, non prevista
dalla legge sull’assicurazione per l’invalidità (doc. B).
1.4. Con tempestivo ricorso del 13
novembre 2017 l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto
l’annullamento della decisione impugnata e l’attribuzione per lo meno di un
quarto di rendita di invalidità.
La rappresentante legale
dell’assicurato ha inoltre postulato la concessione dall’assistenza giudiziaria
con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale (doc. I).
A sostegno delle proprie
pretese, la patrocinatrice del ricorrente ha addotto la circostanza che
l’amministrazione non avrebbe determinato in maniera corretta il reddito da
invalido, non avendo tenuto conto del gap salariale (del 30%) tra il reddito
realmente realizzato dall’interessato e quanto percepito invece secondo i dati
salariali statistici di cui alle RSS 2010, settore 95, posizione 2,
rispettivamente 3.
A suo parere, calcolando
correttamente il reddito da invalido – vale a dire applicando ai dati statistici
utilizzati dall’UAI una riduzione del 25% per tenere conto del gap salariale (pari
al 30%, percentuale dalla quale va però dedotta la soglia del 5% secondo la
giurisprudenza); del 40% in ragione dell’esigibilità medica e del 5% per
attività leggere e svantaggi salariali da contingenze particolari - si giunge
ad un importo di fr. 23'177, il quale, raffrontato al reddito da valido di fr.
51'796, porta ad un grado di invalidità del 44.75% (doc. I).
1.5. In data 23 novembre 2017, la
legale del ricorrente ha trasmesso al TCA il certificato municipale per
l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la relativa documentazione (doc. V + 1-2).
1.6. Con la risposta di causa del
22 novembre 2017, l’Ufficio AI - dopo avere richiesto una presa di posizione
sia al SMR, che al consulente IP incaricato (cfr. doc. VI)/1-2) - ha confermato
la propria decisione, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (doc. VI).
1.7. In data 6 dicembre 2017, la
rappresentante del ricorrente ha contestato la valutazione globale di una
capacità lavorativa complessiva dell’interessato del 60% nello svolgimento di
attività adatte posta dai medici del SAM, rilevando come gli specialisti del
SAM abbiano proceduto ad un cumulo parziale in maniera estremamente ridotta
delle percentuali di incapacità lavorativa valutate rispettivamente in ambito
reumatologico e psichiatrico.
Quanto agli aspetti
economici, l’avv. RA 1, dopo avere ribadito che l’amministrazione, a torto, non
ha calcolato il cosiddetto gap salariale, ha pure criticato l’entità della
riduzione percentuale del 5% accordata, la quale non tiene in considerazione
“le ridotte capacità di concentrazione e memorizzazione che non solo
influiscono sulla produttività (e quindi sulla capacità di guadagno in quanto
tale), ma anche sulla capacità di imparare un nuovo mestiere” (doc. VIII).
1.8. Con osservazioni del 19
dicembre 2017 l’amministrazione ha ribadito i contenuti della propria decisione
del 12 ottobre 2017, rispettivamente della risposta di causa del 22 novembre
2017.
In particolare, l’UAI ha
nuovamente rilevato che, nel caso di specie, non “è assolutamente applicabile”
un parallelismo dei redditi, aggiungendo che quand’anche si volesse, per pura
ipotesi di lavoro, tenerne conto, il gap salariale andrebbe calcolato facendo riferimento
ai dati statistici salariali di cui alla tabella TA1 2014, categoria 96, così
come precisato dal consulente IP incaricato (doc. X).
1.9. In data 18 giugno 2018, la
patrocinatrice del ricorrente ha trasmesso al TCA ulteriore documentazione medica
(doc. XII + I1-7).
1.10. Con osservazioni del 2 luglio
2018 l’Ufficio AI, dopo avere richiesto (e ottenuto) una presa di posizione al
SMR (cfr. doc. XIV/1), ha confermato ancora una volta la correttezza della
decisione impugnata, sottolineando che “un eventuale peggioramento dello stato
di salute del signor RI 1 (a far tempo da inizio 2018; cfr. a tal proposito
l’annotazione SMR summenzionata) esula comunque dalla presente disputa davanti
al TCA e dovrà formare oggetto di un nuovo provvedimento amministrativo” (doc.
XIV).
Queste considerazioni
dell’amministrazione sono state trasmesse al ricorrente (doc. XV), per
conoscenza.
1.11. In corso di causa, il TCA ha
chiesto alcune precisazioni al consulente IP incaricato (cfr. doc. XVI).
Quest’ultimo ha risposto
tramite scritto del 7 agosto 2018 (cfr. doc. XVII), il quale è stato
immediatamente trasmesso alle parti per una presa di posizione (cfr. doc. XVIII).
1.12. Con osservazioni del 24 agosto
2018 l’Ufficio AI ha riconfermato la correttezza della decisione impugnata,
chiedendo la reiezione del ricorso (doc. XXI).
L’avv. RA 1, dal canto
suo, con scritto del 10 settembre 2018, ha contestato quanto valutato dal CIP,
sottolineando come gli aspetti legati alla manutenzione e alla riparazione dei
tappeti fossero più importanti e maggiormente redditizi per l’assicurato
rispetto a quelli concernenti il lavaggio, ribadendo quindi l’applicazione dei
dati statistici di cui alla categoria 95 (doc. XXII).
1.13. Con scritti del 18 settembre
2018 l’Ufficio AI e la patrocinatrice dell’assicurato hanno riconfermato le
loro rispettive posizioni (cfr. doc. XXV e XXVI)
Tali prese di posizione
sono state trasmesse alla corrispettiva controparte per conoscenza (doc. XXVII,
XXVIII).
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto
a prestazioni.
L’insorgente postula
l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento del diritto ad un
quarto di rendita (cfr. consid. 1.4.).
Secondo l'art. 4 cpv. 1
LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente
esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in
media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo
anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla
rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,
ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29
cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita
un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale
definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione
dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non
tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione
professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC
1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura
dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati
sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato,
in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di
difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente
un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007:
TF] con sentenza U 156/05 del 14
luglio 2006, consid. 5).
2.2. Inoltre, trattandosi di una
nuova domanda di prestazioni AI, va ricordato che giusta l’art. 87 cpv. 3 OAI,
qualora la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il
contributo per l'assistenza siano stati negati perché il grado d'invalidità era
insufficiente, perché non è stata riconosciuta una grande invalidità o perché
il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere diritto al contributo per
l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le
condizioni previste nel capoverso 2, che prevede che se è fatta domanda di
revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o di
grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è
cambiato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni.
Se tale condizione non è soddisfatta, l'amministrazione non entra
nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è
resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto
alla rendita, l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della
richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108
consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der
Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitäts-verlag Freiburg
Schweiz, 2003, pagg. 84-86; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270).
Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda, deve
esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare
verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile
dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso
applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso.
L’art. 17 cpv. 1 LPGA si applica infatti per analogia anche in caso di nuova
domanda facente seguito al rifiuto di una rendita per difetto di invalidità
pensionabile (DTF 130 V 71 consid. 3.2; DTF 117 V 198 consid. 3a;
STF 9C_916/2009 consid. 5.2; art. 41 vLAI; Pratique VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die
Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in
Schaffauer/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des
Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,
pag. 15).
In particolare, la costante giurisprudenza ha
stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di
modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività
lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue
conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante
(STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323,
consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3b, 105 V 30).
Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque
necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito
una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte la
modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma
piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione
della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della
decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non
basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata
in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile
1991 nella causa G.C., consid. 4).
Nella DTF 141 V 9, al considerando 6.1 il Tribunale
federale ha precisato che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita
si sono modificati a tal punto da lasciare apparire una notevole modificazione
dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve
essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e
completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117
V 198 consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017
consid. 4.1;9C_718/2016 del 14 febbraio 2017 consid. 6.2; STF 9C_378/ 2014 del
21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF 9C_226/2013 del 4 settembre 2013).
2.3. Nella fattispecie in esame, conformemente
a quanto stabilito da questo Tribunale nella sentenza di rinvio STCA 32.2015.46
del 16 dicembre 2015 (cfr. consid. 1.2.), l’Ufficio AI ha incaricato il SAM di eseguire una perizia
pluridisciplinare.
Dal
referto peritale 9 maggio 2017 risulta che i periti hanno fatto capo a
consultazioni specialistiche esterne: psichiatrica (dr.ssa __________), neurologica
(dr. __________), reumatologica (dr. __________) e endocrinologica (dr. __________).
Sulla
base delle risultanze dei singoli consulti e degli accertamenti eseguiti presso
il citato centro d’accertamento, i periti del SAM hanno posto quali diagnosi
con ripercussioni sulla capacità lavorativa quelle di “episodio depressivo di
media gravità (ICD-10 F32.1); disturbo somatoforme da dolore persistente
(ICD-10 F45.4); sindrome cervicovertebrale con componente cervicobrachiale a
sin. più accentuata che a destra su alterazioni statiche e degenerative della
colonna cervicale in particolar modo con una osteocondrosi C5-C6 e C6-C7;
sindrome fibromialgica di tipo primario”, mentre quali diagnosi senza
ripercussioni sulla capacità lavorativa hanno individuato quelle di “pregressa
tiroidite granulomatosa subacuta (De Quervain) nel 2014 con normalizzazione dei
parametri infiammatori a decorrere da aprile 2015; lombalgie dal carattere
cronico nell’ambito della descritta fibromialgia e su minime alterazioni
statiche, possibile spondilolisi bilaterale senza listesi e minime discopatie a
livello dei segmenti L2-L3 e L3-L4; piede piatto bilaterale; ginocchia vare
bilaterali; sindrome vertiginosa cronica soggettiva di origine verosimilmente
funzionale; lievissima sindrome del tunnel carpale a sin; meralgia parestetica
sin; cefalee tensive senza evoluzione cronica; tratti di personalità paranoidei
con convinzioni ed esperienze inusuali; esiti di traumi craniofacciali occorsi
in data 2.1.2010 e 6.7.2012 con frattura delle ossa nasali; dislipidemia non
trattata; ipertensione arteriosa limite” (pag. 591-592 incarto AI).
Dopo avere sottolineato
che, rispetto al precedente esame peritale SAM del dicembre 2011, vi è stato un
peggioramento per quanto concerne gli aspetti psichici, gli specialisti del SAM
hanno considerato l’assicurato globalmente abile al lavoro al 55% nella
precedente attività di artigiano manutentore e addetto al lavaggio di tappeti,
mentre in attività adatte, rispettose delle sue limitazioni funzionali, hanno
ritenuto l’interessato abile al lavoro nella misura del 60% (pag. 599 e 601
incarto AI).
2.4. Per costante giurisprudenza
(STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter
graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è
necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività
professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è
che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio
approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF
122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle
perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha
stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati
riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e
sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che
indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V
161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK
1986 pag. 189; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332).
In una sentenza
pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto
conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle
direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In
particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito
che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli
esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le
loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25
aprile 2007; STFA U 329/01
ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (=
SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le
perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate
dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del
24 agosto 2006 concernente un caso di
assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha
evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito
dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza
tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere
ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha
sviluppato la seguente considerazione:
" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise
émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la
jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de
l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport
médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de
divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de
manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns
et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès
lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer
celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical
régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique
pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,
du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur
l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir
de tel." (…).
Per quel che riguarda
Fatti
i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L'Alta Corte, nella sentenza
9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012
del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di
opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice,
ha precisato quanto segue:
" (…) On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins
traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre
une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des
autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
(ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine
valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence
consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat
d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid.
2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait
remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et
procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins
traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces
médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été
ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour
remettre en cause les conclusions de l'expert." (…).
Infine, va ricordato
che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere
la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui
egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Da ultimo, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294; D. Cattaneo, “La promozione
dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in
RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle
assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG, Lugano e Helbing
& Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 203 e segg. (249-254).
Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista
in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione
riconosciuto scientificamente (STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V
49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann,
Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999
pag. 105 segg.).
Il medico deve inoltre pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e
deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività
lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali
il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la
perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il
carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con
sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti
medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in
base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto
psicosociale della persona esaminata.
Del resto, il rifiuto del carattere invalidante deve
ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori
descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui
descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti
divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti
dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto
insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente
psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).
2.5. Per quel che concerne
l’invalidità psichica, in due sentenze 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30
novembre, 2017 pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale
ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi
persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della
persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, troverà in
futuro applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa, in
particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che non avrà più il
medesimo significato il precedente criterio della “resistenza alle terapie”
come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI (cfr. comunicato
stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Nel
2015 il Tribunale federale aveva modificato la sua prassi per l’accertamento del
diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause
organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni
psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17
giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve
avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito,
occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla
persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di
diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione
(risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo.
Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei
sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie
come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie
associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della
persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi
ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata
sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del
14 dicembre 2017).
Nelle
due sentenze del 30 novembre 2017 il Tribunale federale è giunto alla
conclusione che la procedura appena descritta deve essere applicata in futuro
all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di
disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione
lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e
dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri
oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la
scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile
accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle
ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze
di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Soltanto
da quell'elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative
della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie
psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori,
soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per
problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella
valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi
scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un
procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o
addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata
secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità
pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione
della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale
indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare
una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote
conseguentemente a sfavore della persona toccata.
Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale
riguardante le depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti
potevano essere considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una
"resistenza alle terapie". Con il cambiamento di prassi adottato dal
Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta.
Ora invece, come
nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona
interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo
la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità
di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a
medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente
nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia
conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale
del 14 dicembre 2017).
Con sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle
pronunzie 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid.
3.5.1., ha ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard
processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà
decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del
22 febbraio 2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).
Questa giurisprudenza è stata
confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144
V 50
(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).
Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409
e 143 V 418 anche nelle recentissime STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al
consid. 3.3.1 e 3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3,
STF 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto
2018 al consid. 2.2.
2.6. Nella concreta fattispecie,
chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute del ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della
decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli
atti, questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale
effettuata dagli specialisti del SAM, da considerare dettagliata, approfondita
e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati, e fatte
proprie all'Ufficio AI.
2.6.1. Per quanto riguarda la
patologia reumatologica, il TCA non ha ragioni per scostarsi dalla valutazione
peritale del 22 febbraio 2017 con la quale il dr. __________, peraltro
dichiarandosi d’accordo con quanto già valutato nella precedente perizia SAM
del dicembre 2011 da parte del dr. __________, ha ritenuto l’assicurato inabile
al lavoro nella misura del 20% sia nella sua precedente professione, sia in
altre attività adeguate, a causa dei suoi disturbi di tipo fibromialgico per i
quali egli “necessita di pause più prolungate e momenti di riposo più frequenti”
(cfr. pag. 647 incarto AI).
Questa motivata
valutazione del dr. __________ non può essere rimessa in discussione dalla documentazione
medica prodotta in sede ricorsuale dalla patrocinatrice del ricorrente.
Al
riguardo, infatti, nelle
annotazioni del 21 novembre 2017, il dr. __________ del SMR ha osservato che “dalla
documentazione non risulta una sostanziale modifica dello stato di salute. Una
lieve sindrome delle apnee notturne non riveste patologia invalidante, inoltre
è previsto un trattamento tramite tonsillectomia, intervento che comporta una
IL completa breve di circa 2 settimane” (doc. VI/1).
Il TCA non ha motivo per
scostarsi da queste considerazioni.
Quanto all’ulteriore
documentazione medica trasmessa in corso di causa al TCA dalla patrocinatrice
del ricorrente (cfr. doc. XII/I1-7), questo Tribunale rileva che il dr. __________
del SMR, nelle annotazioni del 25 giugno 2018, ha messo in rilievo che
“dall’attuale documentazione medica risulta quale nuova patologia una
lussazione del coccige su caduta sulla neve inizio gennaio 2018. Tale patologia
può comportare una IL di 6-8 settimane” (cfr. doc. XIV/1).
Ora, a tale proposito,
essendo il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali limitato temporalmente dalla data della
decisione impugnata (cfr. STF 9C_32/2017 del 31 ottobre 2017
consid. 4.3.2.; STF 8C_661/2013 del 22 settembre 2014 consid. 3.1.2.; STF
9C_5/2012 del 31 gennaio 2012; DTF 132 V 215 consid.
3.1.1.), è a ragione che nelle osservazioni del 2 luglio 2018
l’amministrazione ha indicato che un eventuale peggioramento dello stato di
salute dell’assicurato “esula dalla presente disputa davanti al TCA e dovrà
formare oggetto di un nuovo provvedimento amministrativo” (cfr. doc. XIV).
Tale documentazione medica
viene quindi trasmessa all’UAI affinché la tratti alla stregua di una nuova
domanda di prestazioni e renda nel merito, dopo aver proceduto ai necessari
accertamenti, una nuova decisione.
2.6.2. Per quanto riguarda la
patologia psichiatrica, nel referto peritale del 3 aprile 2017, posta la
diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “disturbo somatoforme
da dolore persistente (ICD-10 GM F45.4); episodio depressivo di media gravità (ICD-10
GM F32.1)”, mentre, quale diagnosi senza ripercussioni sulla capacità
lavorativa quella di “tratto di personalità paranoideo con convinzioni ed
esperienze inusuali”, la dr.ssa __________, ha valutato l’esistenza di una
capacità lavorativa per motivi psichiatrici del 65% nell’attività di manutentore
di tappeti e in qualsiasi altra.
La specialista in
psichiatrica ha sottolineato che vi è stata un’evoluzione negativa rispetto al
2011, passando da una capacità lavorativa dell’80% ad una del 65%.
Ella ha precisato che la
diminuzione della capacità psichica (come limitazione del rendimento) porta ad
una ridotta concentrazione e memorizzazione, debolezza, fiacchezza, rapido
esaurimento fisico e mentale e malessere fisico, disforia, aspetti paranoidei e
non consapevolezza di malattia psichica, ritiro sociale e dolore cronico in un
disturbo psichiatrico somatoforme (pag. 630 incarto AI).
Il
TCA non ha motivo per distanziarsi dalle convincenti e ben motivate considerazioni
espresse dall’esperta in psichiatria, rispettose dei più recenti dettami
giurisprudenziali, che, del resto, non sono state smentite tramite la
presentazione di referti medico-specialistici di senso contrario.
2.6.3. Dal profilo neurologico, così
come già in occasione della precedente valutazione specialistica SAM del 2011,
l’assicurato non presenta alcuna patologia invalidante.
Nel referto peritale del
15 febbraio 2017, il dr. __________ ha spiegato che la sintomatologia risentita
dall’interessato è di natura principalmente soggettiva, senza corrispondenti
reperti oggettivi riscontrabili all’esame clinico.
Per tali ragioni, in
assenza di diagnosi o reperti determinanti un’incapacità lavorativa, il dr. __________
ha considerato l’assicurato pienamente abile al lavoro (pag. 616 incarto AI).
Questo Tribunale non può
che condividere tali valutazioni dello specialista in neurologia, rimaste,
peraltro, incontestate.
2.6.4. Anche dal profilo
endocrinologico, nel referto peritale del 10 febbraio 2017 il dr. __________ ha
considerato l’assicurato pienamente abile al lavoro, sottolineando come la
diagnosi di pregressa tiroidite De Quervain sia “guarita in integrum”, con una
perfetta eutireosi attuale (pag. 611 incarto AI).
Tali conclusioni, incontestate,
non possono che venire condivise da parte di questo Tribunale.
2.6.5. Nel referto peritale del 9
maggio 2017, tenuto conto dell’insieme degli apprezzamenti specialistici, i
medici del SAM, procedendo ad un cumulo parziale delle limitazioni derivanti
dagli aspetti reumatologici e psichiatrici, hanno quindi posto la valutazione
globale di una capacità lavorativa complessiva dell’assicurato nella misura del
55% nella precedente attività di manutentore di tappeti (pag. 599 incarto AI) e
del 60% nello svolgimento di attività adatte (pag. 601 incarto AI).
La patrocinatrice del
ricorrente, in corso di causa, ha contestato il grado di capacità lavorativa
globale calcolato dai medici del SAM, ritenendo che gli stessi abbiano
proceduto ad un cumulo parziale estremamente ridotto.
Ora, al riguardo, questo
Tribunale non ha motivo per mettere in discussione l’operato degli specialisti
del SAM.
Essi, infatti,
conformemente alla giurisprudenza federale - la quale prevede che per determinare
il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse
patologie, non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si
deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione
plenaria fra tutti gli esperti interessati (cfr. STF 9C_330/2012 del 7
settembre 2012; STF 9C_913/2012 del 9 aprile 2013; SVR 2008 IV Nr. 15) - hanno
proceduto alla valutazione della capacità lavorativa residua in esito ad
“un’esauriente discussione tra i medici periti del SAM e tra il dr. __________
e la dr.ssa __________ tramite teleconferenza” (pag. 592 incarto AI).
Inoltre, come ben
illustrato nel referto peritale, i medici del SAM hanno giustificato le ragioni
che hanno portato alla scelta di operare un cumulo parziale delle limitazioni evidenziate
in ambito psichiatrico e reumatologico.
Essi hanno, difatti,
considerato l’assicurato abile al lavoro al 55% nell’attività abituale,
osservando che “in considerazione del fatto che dal lato psichiatrico vi è una
riduzione del rendimento lavorativo e dal lato somatico la necessità di pause
più prolungate e momenti di riposo più frequenti, riteniamo opportuno cumulare
parzialmente le limitazioni sopra descritte. In effetti durante l’orario di
lavoro normale il rendimento dell’A. è ridotto dall’affezione psichiatrica e
inoltre, sempre durante questo orario di lavoro, l’A. necessita di pause e
momenti di riposo, motivo per il quale le limitazioni si potenziano” (pag. 599
incarto AI).
I periti hanno esposto
analoghe considerazioni a proposito della capacità lavorativa globale del 60%
in attività adatte, precisando tuttavia che il potenziamento delle limitazioni
illustrato con riferimento all’attività abituale risulta meno evidente in
un’attività meglio adatta alle sue condizioni di salute (pag. 601 incarto AI).
Il TCA non ha motivo per
dubitare di queste motivate riflessioni.
2.6.6. In conclusione, stante quanto sopra esposto, sulla base delle
affidabili e concludenti risultanze mediche agli atti, richiamato inoltre l'obbligo
che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid.
2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer
Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da
ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante
abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218
consid. 6 con riferimenti), che l’assicurato è inabile al lavoro al 45% nella
sua precedente attività, ma abile al lavoro al 60% nello svolgimento di
attività adatte, rispettose delle sue limitazioni funzionali, in modo
continuativo dal 1° gennaio 2016 (pag. 672 incarto AI).
2.7. Occorre ora procedere alla
graduazione dell’invalidità, raffrontando i redditi da valido e da invalido con
riferimento al momento del peggioramento dello stato di salute (2016). Occorre
quindi procedere all’adeguamento dei redditi utilizzati dall’amministrazione, i
quali si riferiscono al 2015.
2.7.1. Secondo giurisprudenza,
riassunta nella STF 9C_501/2013 del 28 novembre 2013, per determinare il
reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido),
occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente
all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado
di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue
capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere
determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo
reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se
del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di
circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai
dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1
pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo
sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti
l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui
percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in
grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per
esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace
al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà
professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o
ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra
ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della
persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più
al momento determinante della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322
consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).
Nel caso in esame,
l’Ufficio AI ha fissato in fr. 51'796.00 il reddito da valido, così calcolato: “salario
annuo lordo di CHF 51'796.00 nel 2015 (fonte: reddito da valido descritto nella
decisione del 21 novembre 2012, cresciuto in giudicato e successivamente
aggiornato)” (doc. B).
Il TCA, visto quanto già
stabilito nella STCA 32.2013.4 del 18 settembre 2013, confermata con STF
9C_770/2013 del 12 novembre 2013, non ha motivo per discostarsi dal reddito
così calcolato, il quale, del resto, non è stato contestato dalla
patrocinatrice del ricorrente.
Aggiornato al 2016 esso
ammonta a fr. 52'159.
2.7.2. Per quanto riguarda il reddito
da invalido, va ricordato
che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta
dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa
e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante
dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario
sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).
In una sentenza 8C_695/2015 del 19 novembre 2015, il Tribunale
federale ha applicato, per la determinazione dei redditi da raffrontare,
l’edizione 2012 della rilevazione della struttura dei salari
(RSS), senza alcuna particolare riserva (si vedano pure, ad esempio, le
sentenze UV.2014.00277 del 31 agosto 2015 consid. 3.2.2 del Tribunale delle
assicurazioni del Canton Zurigo e 200 2015 853 del 17 dicembre 2015 consid.
4.6.2 del Tribunale amministrativo del Canton Berna).
In una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario
da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al
salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da
invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,
art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
In un’altra sentenza
8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la
questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore
fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di
regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45
consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).
La questione è stata
definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza
8C_44/2009 del 3 giugno 2009, pubblicata in DTF 135 V 297, ha ricordato che:
" 3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr: cfr. DTF 135 V 297), il
Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che
quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto
al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso
deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della
DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti -
giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo
parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale
eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella
stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si
dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in
considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze
personali e professionali."
Nel caso di
specie, l’amministrazione ha correttamente proceduto alla determinazione del
reddito da invalido in applicazione della tabella TA1.
Il
TCA non ha motivo per distanziarsi dagli importi calcolati sulla base della
suddetta tabella, di per sé neppure contestati dalla patrocinatrice del
ricorrente (la quale ha solo indicato di non riuscire “come al solito a
verificare”, cfr. doc. I).
Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari
2014 (cfr., a proposito del 2012, la sentenza 9C_632/2015
del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7),
edita dall'Ufficio federale di statistica,
più precisamente dalla tabella TA1 2014 tirage_skill_level (NOGA08, RSS 2014;
salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello
di competenze e il sesso; cfr., per il 2012, la sentenza 9C_632/2015 del
4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178),
emerge che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini
per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di
competenze; cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in
DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) di 40 ore
settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle
condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347
segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde
ad un importo di Fr. 63’744.- (Fr. 5'312.- x 12 mesi).
Questi
dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.
Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende
di 41,7 ore computabili nel 2014 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21
luglio 2003, consid. 4.4; vedi anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la
tabella: “Durée normale du travail dans les entreprises selon la division
économique”), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un
uomo ammonta a fr. 66'453.12 (fr. 63’744:
40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98
del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
Adattando all'evoluzione
dei salari nominali questo dato, si ottiene un salario di fr. 66'646.30 per il
2015 e di fr. 67'133 per il 2016 ([63'744.-- :
103.2 x 104.1; Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2016];
riportati all’orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41.7 per
quell’anno).
La patrocinatrice del
ricorrente ha contestato il fatto che l’amministrazione non abbia proceduto,
come invece avrebbe dovuto (a suo modo di vedere), ad un parallelismo dei
redditi, applicando al reddito da invalido un gap salariale, per tenere conto
del fatto che il reddito effettivamente guadagnato dall’assicurato è inferiore
del 25%-30% rispetto ai dati statistici nazionali del settore. Ella ha,
infatti, ritenuto che il reddito dell’interessato è notevolmente inferiore al
dato risultante dalla tabella TA1, settore 95, uomini, senza funzione di
quadro, pari a fr. 71'316, rispettivamente a fr. 66'324 per i quadri inferiori
(cfr. doc. I).
In sede di
risposta di causa, l’amministrazione ha innanzitutto rilevato che “il Tribunale
federale ha stabilito che, di regola, il parallelismo dei redditi per gli
indipendenti non va attuato”, aggiungendo che “se l’assicurato, anche quando la
sua capacità lavorativa non era ancora ridotta, si è accontentato per diversi
anni di un reddito modesto proveniente da un’attività lucrativa indipendente,
questo reddito è determinante per la fissazione del reddito senza invalidità,
anche se vi sarebbero state possibilità di svolgere attività meglio
retribuite”.
Nel caso di
specie, l’Ufficio AI ha considerato che l’assicurato, attivo per oltre
diciassette anni nel medesimo settore professionale, dapprima come dipendente e
poi come indipendente, conseguendo sempre il medesimo livello salariale, si sia
accontentato del proprio reddito più modesto, ciò che quindi impedisce di
attuare un parallelismo dei redditi.
L’UAI ha,
infatti, rilevato che l’assicurato, “benché proveniente dallo __________, è
cittadino svizzero dal 2001 e ha lavorato - nel settore del lavaggio,
riparazioni, trattamenti e orlatura dei tappeti, lavaggio poltrone e divani –
dal 1993 al 2004 presso la ditta __________ di __________ e dal 6.12.2007 (data
di iscrizione) al 17.8.2011 (data di radiazione) nella propria ditta
individuale __________. Egli ha pertanto lavorato nel settore summenzionato per
almeno 17 anni (il danno alla salute è infatti insorto nel gennaio 2010). Dal
rapporto d’inchiesta per l’attività professionale indipendente sub doc. 54
incarto AI emerge altresì che l’assicurato – dal 2007 – si è messo in proprio
(rilevando l’attività della ditta __________) rispettivamente che “quale
reddito da valido si può utilizzare quello del 2008 (dato CI), che ammonta a
fr. 48'500.- lordi. Si tratta di un reddito in linea con quanto l’assicurato
aveva già guadagnato in precedenza quale salariato della ditta __________ che
ha poi rilevato”. Pertanto queste circostanze portano a concludere che
l’assicurato si è sempre accontentato del reddito che ha guadagnato (sia come
dipendente, che in qualità di indipendente) in tutti questi anni. Una diversa
conclusione non può quindi essere tratta, dato che non risulta che l’assicurato
abbia messo in atto sforzi particolari, nel corso di tutti questi anni, per
cambiare attività ed ottenere in questo modo un salario superiore” (cfr. doc.
VI).
Il TCA
concorda con queste considerazioni espresse dall’amministrazione. Ai sensi
della giurisprudenza federale, difatti, il solo fatto che l’assicurato prima
del danno alla salute svolgesse un’attività indipendente non è, di per sé,
sufficiente per escludere, a priori, l’applicazione del parallelismo dei
redditi. Quest’ultimo tuttavia, come nel caso dei lavoratori dipendenti, può
essere preso in considerazione solo nel caso in cui è comprovato che
l’assicurato non intendeva accontentarsi di un introito limitato (cfr. STF
9C_205/2011 del 10 novembre 2011).
Nel caso di specie, ritenuto come l’assicurato abbia
svolto per innumerevoli anni la medesima attività, dapprima come dipendente e,
poi, come indipendente, continuando a percepire sempre il medesimo livello salariale,
questo Tribunale condivide la scelta di considerare che il ricorrente,
per motivi estranei all'invalidità, si sia deliberatamente accontentato del
proprio reddito, come affermato dall’amministrazione.
Inoltre,
come correttamente indicato dall’UAI in sede di risposta di causa, anche
volendo, per pura ipotesi di lavoro, seguire il ragionamento della
patrocinatrice del ricorrente e attuare, pertanto, il parallelismo dei redditi,
il risultato non cambierebbe.
Procedendo,
infatti, al calcolo del gap salariale, questo Tribunale non ritiene
condivisibile il ragionamento illustrato dalla patrocinatrice del ricorrente in
sede ricorsuale – la quale ha fatto riferimento al settore 95 della TA1,
livello di competenza superiore al livello 1 – ma ritiene maggiormente
appropriata la disamina eseguita al riguardo dal consulente IP incaricato di
occuparsi della pratica.
Quest’ultimo,
tramite messaggio di posta elettronica del 21 novembre 2017 in risposta ad una
richiesta di precisazioni da parte del giurista dell’UAI, ha rilevato che nel
caso di specie andrebbe presa in considerazione la categoria 96 pulizia (9601 lavanderia e pulitura a secco di articoli tessili
e pellicce).
La patrocinatrice del
ricorrente ha contestato tale classificazione, sostenendo che “l’assicurato non
era attivo nel settore della lavanderia e pulitura di articoli tessili e
pellicce, pulitura a secco, ma nel “lavaggio, riparazioni, trattamenti e
orlatura tappeti e moquettes. Lavaggio poltrone e divani” (v. estratto RC)”,
ritenendo dunque che l’impiego in questione “è più vicino alla “rifoderatura,
la rifinitura, la riparazione ed il restauro di mobili per la casa e oggetti di
arredamento, inclusi i mobili per ufficio” (note esplicative NOGA 08, p. 236),
ritenuto che l’aspetto del lavaggio è solo una parte, mentre prevale l’aspetto
della riparazione, trattamento e orlatura tappeti, per cui l’attività sembra
piuttosto rientrare nella categoria 95” (cfr. doc. VIII).
Al fine di chiarire la
questione controversa, in corso di causa il TCA ha interpellato il consulente
IP incaricato, chiedendogli, tenuto conto delle motivate critiche sollevate
dalla patrocinatrice del ricorrente, di indicare con precisione in quale
categoria della tabella TA1 vada classificata l’attività dell’assicurato (cfr.
doc. XVI).
Con risposta del 7 agosto
2018, il consulente IP ha precisato quanto segue:
" (…)
1 . Si conferma che la categoria 96 risulta essere la più
appropriata; infatti l'attività principale della ditta del signor RI 1 risulta
essere quella del lavaggio:
"Scopo: lavaggio, riparazioni, trattamenti e orlatura tappeti
e moquettes. Lavaggio poltrone e divani."
Oltre a ciò, i salari dichiarati nel corso degli anni
dall'assicurato sono sempre stati in linea con quelli della categoria 96 che
abbiamo preso in considerazione.
Considerandi
2.
Non si può prendere la categoria 95 in quanto si tratta di
attività di nicchia e non dispone pertanto di dati salariali statistici
attendibili, coefficiente di variazione superiore a 5%, valore incerto a livello
statistico (vedi tabella TA1 tirage skill level anno 2014).
3.
A titolo puramente abbondanziale, si sottolinea che anche
volendo prendere - per ipotesi di lavoro - la media delle categorie 94-96
(riconoscendo la parte di lavoro di riparazione), il risultato finale non
cambierebbe (nel senso che il GAP salariale non troverebbe
comunque applicazione).
In tale evenienza, la differenza percentuale fra il reddito da
valido (CHF 51'607.-) e quello mediamente percepito nel 2014 per le categorie
94-96 (ovverossia CHF 53'872.-; 4'296 :40 x 41 .8 x
12) è infatti pari al 4,2%.
Si giustifica la scelta di applicare la media di categoria dal
fatto che gran parte delle attività della categoria 94 alzano la media
salariale, non hanno nulla a che fare con l'attività svolta dall'assicurato
e sono prevalentemente attività legate ad organizzazioni.
In conclusione si conferma che l'usuale attività svolta
dall'assicurato va inserita nella categoria 96 e che nel caso concreto il gap
salariale non trova applicazione.” (Doc. XVII)
Nonostante tali considerazioni, motivate, fornite
dal consulente IP, la patrocinatrice del ricorrente, con scritto del 10
settembre 2018, ha ancora una volta ribadito le proprie tesi ricorsuali,
osservando che “quando l’assicurato svolgeva l’attività di manutentore tappeti,
la riparazione e manutenzione dei tappeti era più importante dei lavaggi e
l’assicurato preferiva questo lavoro proprio anche perché rendeva maggiormente,
per cui trova applicazione la categoria 95 in quanto vi si situa l’attività preponderante
svolta da valido” (doc. XXII).
Chiamato a pronunciarsi, il TCA ritiene convincenti
le spiegazioni fornite dal consulente IP in data 7 agosto 2018 riguardo alla categoria
professionale dell’ISS nella quale inserire l’attività usuale svolta dall’interessato.
A tale riguardo va, innanzitutto ricordato che, ai
sensi della giurisprudenza federale, il consulente IP rappresenta
la persona che meglio di chiunque altro è in grado di emettere una simile
valutazione (v. RtiD II-2008 pag. 274 [9C_13/2007] consid. 4.3).
Nel caso di specie, le giustificazioni, ben
motivate, addotte dal CIP al fine di dimostrare come la scelta di far ricadere
l’attività usualmente svolta dall’interessato nella categoria 96 sia
maggiormente opportuna, rispetto a quella della categoria 95 pretesa dalla
patrocinatrice del ricorrente, appaiono appropriate e possono quindi essere
fatte proprie da questa Corte.
Quanto al fatto che l’assicurato, come evidenziato dall’avv. RA 1,
preferisse occuparsi della manutenzione e della riparazione dei tappeti
rispetto alle attività di lavaggio, in quanto maggiormente redditizia, pur
essendo del tutto comprensibile, non è tale da mettere in discussione l’analisi
fatta dal consulente IP, alla luce dello scopo della ditta e dall’entità dei
salari dichiarati dall’interessato nel corso degli anni, in linea con quelli
della categoria 96.
Il TCA considera corretta
anche la scelta operata dal CIP di utilizzare i dati statistici relativi al
livello di competenza 1 della categoria 96, e non uno superiore come preteso
invece da patrocinatrice, dato che nonostante la grande esperienza
dell’interessato (avendo lavorato per 17 anni nel settore) egli non dispone di
un certificato di capacità (cfr. nello stesso senso STF 9C_710/2016 del 18
aprile 2017, nella quale il TF ha confermato l’utilizzo del livello di
qualifica inferiore nonostante 40 anni di esperienza dell’assicurato).
Inoltre, in una sentenza
9C_901/2017 del 28 maggio 2018, il Tribunale federale, esprimendosi proprio sul
tema specifico dei livelli di competenza, ha spiegato che:
" (…)
3.3
L'argumentation de l'administration est
fondée. Comme l'ont relevé tant le tribunal cantonal que l'office recourant,
l'ESS a été révisée dans sa version 2012 (sur les principaux changements, cf.
notamment ATF 142 V 178
consid. 2.5.3 p. 184 ss). Les emplois sont désormais classés par profession en
fonction du type de travail qui est généralement effectué et les critères de
base utilisés pour définir le système des différents groupes de professions
sont les niveaux et la spécialisation des compétences requis pour effectuer les
tâches inhérentes à la profession. Quatre niveaux de compétence ont donc été
définis en fonction des groupes de professions et du type de travail qui y est
généralement effectué. Il existe neuf groupes de professions: les deux premiers
regroupent les tâches qui exigent une capacité à résoudre des problèmes
complexes et à prendre des décisions fondées sur un vaste ensemble de connaissances
théoriques ou factuelles dans un domaine spécialisé (niveau de compétence 4);
le troisième regroupe les tâches pratiques complexes nécessitant un vaste
ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé (niveau de compétence 3);
les cinq suivants regroupent les tâches pratiques telles que la vente, les
soins, le traitement des données, les tâches administratives, l'utilisation de
machines et d'appareils électroniques, les services de sécurité et la conduite
de véhicules (niveau de compétence 2); le neuvième regroupe les tâches
physiques ou manuelles simples (niveau de compétence 1; cf. ESS 2012, brochure
éditée par l'Office fédéral de la statistique, p. 11 ss). L'accent est donc
désormais mis sur le type de tâches que l'assuré est susceptible d'assumer en
fonction de ses qualifications mais pas sur les qualifications en elles-mêmes. (…).”
Nel caso di specie, alla luce della giurisprudenza federale appena
citata e visti i compiti dei quali si è sempre occupato l’assicurato, il TCA,
nonostante le critiche sollevate al riguardo dalla patrocinatrice del
ricorrente, ritiene che non si possa utilizzare un livello di competenza
superiore al livello 1.
Pertanto, stante quanto
sopra esposto, anche volendo calcolare il gap salariale, tenendo conto - per ipotesi
di lavoro - della media delle categorie 94-96 così da riconoscere anche la
parte di lavoro di riparazione dell’attività dell’assicurato (come indicato dal
CIP nella risposta ai chiarimenti richiesti dal TCA), il risultato finale non cambierebbe
(cfr., al riguardo, il calcolo eseguito con riferimento al 2014 dal CIP nello
scritto del 7 agosto 2018, doc. XVII), arrivando comunque ad una differenza
salariale percentuale tra reddito da valido e reddito da invalido statistico
mediamente percepito nelle categorie 94-96 inferiore alla soglia del 5%
necessaria per applicare un GAP salariale (DTF 135 V 297).
Ritenuto che, come visto in precedenza, da un punto di vista medico,
l’assicurato può esercitare un’attività adeguata alle sue condizioni di salute
al 60%, il reddito statistico citato va ridotto del 40% e ammonta a fr. 40'279.80
(fr. 67'133 ridotti del 40%).
2.7.3
Inoltre, va rilevato che, secondo la
giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare
situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e
tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico.
L’Alta
Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido
motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Con
sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del
salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il TF ha affermato:
"
5.4
Contrariamente al potere di
apprezzamento del Tribunale federale, quello dell’autorità giudiziaria di primo
grado non è per contro limitato alla violazione del diritto (compreso l’eccesso
e l’abuso del potere di apprezzamento), ma si estende ugualmente all’esame di
adeguatezza della decisione amministrativa (“Angemessenheits-kontrolle”). In
tale contesto l’esame verte sulla questione di sapere se un’altra soluzione non
sarebbe stata più opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto,
dall’autorità nell’ambito del proprio potere di apprezzamento e pur nel
rispetto dei principi generali del diritto. A tal proposito, il giudice delle
assicurazioni sociali non può, senza valido motivo, sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione; deve piuttosto fondarsi
su circostanze tali da fare apparire il proprio apprezzamento come quello
maggiormente appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid.
5.2
pag. 73 seg.).
5.5
La decisione del Tribunale cantonale di
distanziarsi dalla deduzione operata dall’UAI a titolo di circostanze
particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un
eccesso nell’esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido
motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi
il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni
dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare – a causa
dell’ininfluenza del calcolo per l’esito della valutazione – il giudizio
dell’istanza precedente. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe
invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente
concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria
(cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversi-cherung [IVG], in:
Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). (…)"
In
una sentenza pubblicata in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la
questione del potere d'esame del Tribunale federale e dei tribunali cantonali
delle assicurazioni qualora si tratti di verificare, in materia di
assicurazione per l'invalidità, l'estensione della riduzione operata sul
reddito da invalido accertato sulla base dei dati statistici conformemente alla
DTF 126 V 75.
L'Alta
Corte al consid. 5.2 si è così espressa:
"
Contrairement au pouvoir
d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première
instance n'est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit
(y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également
à l'opportunité de la décision administrative
("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne l'opportunité de la
décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution
que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son
pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit,
n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des
assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre
appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des
circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la
mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6
p. 81).”
Va
poi rilevato che nella sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 il TF ha
rammentato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni
fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni
di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il
tasso d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale,
nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul
reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete
(consid. 4.2 “[…] Or, il sied de rappeler qu'il n'y a pas lieu
de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en
considération comme les limitations liées au handicap, l'âge, les années de
service, la nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux
d'occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les
limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide,
compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126 V 75
consid. 5b/bb p. 80; arrêt 9C_751/2011 du 30 avril
2012.
consid. 4.2.1). […]”). Con sentenza 9C_211/2016
del 18 ottobre 2016 al consid. 6.2.1 il TF ha ribadito questo concetto (“[…]
La deduzione va valutata complessivamente – e non separatamente, in maniera
schematica, sommando i singoli fattori di deduzione – tenendo conto di tutte le
circostanze del singolo caso, ma non può superare il 25% (DTF 126 V 75 consid.
5b/aa in fine pag. 80). Di conseguenza, l’agire della ricorrente che è partita
dal 10% stabilito dall’UAI - e ritenuto corretto dal Tribunale cantonale – cui
ha aggiunto separatamente in modo schematico per due volte il 5% è contrario a
quanto stabilito dalla giurisprudenza e dunque già solo per questo motivo non
merita accoglimento […]”).
Nel
caso di specie l’Ufficio AI ha applicato una riduzione del 5% giustificata
dalla necessità per l’assicurato di svolgere unicamente attività leggere (cfr.
doc. B).
La patrocinatrice del
ricorrente ha chiesto che tale percentuale venga innalzata, in quanto non tiene
conto delle “ridotte capacità di concentrazione e memorizzazione che non solo
influiscono sulla produttività (e quindi sulla capacità di guadagno in quanto
tale), ma anche sulla capacità di imparare un nuovo mestiere” (doc. VIII).
A mente del TCA, tali
limitazioni funzionali, già prese in considerazione a livello medico nella
quantificazione della capacità lavorativa residua (cfr. perizia psichiatrica in
cui si evidenzia che “la diminuzione della capacità psichica nell’attività
precedentemente svolta ed anche in altre è determinata dalla patologia psichica
depressiva quale ridotta concentrazione e memorizzazione…”, pag. 630
incarto AI, sottolineatura della redattrice), non sono tali da dover essere
ulteriormente considerate nella valutazione delle deduzioni del salario
statistico (cfr. STF 9C_481/2017 del 1° dicembre 2017). In effetti quest’ultimo
è stato calcolato con riferimento ad attività semplici e ripetitive, non
qualificate, che non presuppongono una formazione particolare (cfr. STF 9C_444/2010 del 20 dicembre 2010).
Pertanto,
anche tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle
assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello
dell’amministrazione (DTF 137 V 71 e 132 V 393 consid. 3.3), questo Tribunale
non può quindi che confermare la riduzione del 5% applicata dall’Ufficio AI.
Procedendo
quindi al raffronto dei redditi, partendo da un salario da invalido di fr. 67'133,
ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del 40% e applicando una riduzione
del 5%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonterebbe, quindi, a fr. 38'265.81. Confrontando ora questo dato con
l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 52'158.60 (consid.
2.7.1
), risulta un grado di invalidità del 26.6% arrotondato
al 27% secondo la giurisprudenza di
cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale
che non dà diritto ad una rendita di invalidità, come deciso
dall’amministrazione.
2.8
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’assicurato ricorrente.
Quest’ultimo ha, tuttavia,
chiesto di essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il
gratuito patrocinio (doc. I).
I presupposti (cumulativi)
per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se
l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o
perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo
(DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
In concreto, emerge dagli
atti di causa (cfr. doc. V e allegati) che l’assicurato vive grazie all’aiuto
dell’assistenza pubblica.
In queste condizioni,
l’indigenza deve essere ammessa.
Visto che anche le altre
due condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono adempiute, l'istanza
tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria va accolta riservato l'eventuale
obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse
più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; U. Kieser, op. cit., ad art.
61, n. 93; art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura
davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 4 maggio 2004 nella causa S.,
K 146/03, consid. 7.1.; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02,
consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a,
parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).
Ne consegue che il
ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese processuali che
sarebbero a suo carico (STF I 885/06 del 20 giugno 2007).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso è respinto.
§
Gli atti sono trasmessi all’UAI affinché proceda agli accertamenti indicati al
consid. 2.6.1.
2. L'istanza tendente
alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.
3. Le spese di procedura per
fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente. A seguito della
concessione dell’assistenza giudiziaria le spese a suo carico sono per il
momento assunte dallo Stato
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti