32.2017.2
Calcolo dell'indennità giornaliera durante un provvedimento professionale (formaziona ad hoc). In casu determinante il reddito statistico per attività semplice e ripetitiva
12 luglio 2017Italiano26 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2017.2
FS
Lugano
12 luglio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 29 novembre 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 28 ottobre 2016 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1986 –
a seguito delle conseguenze riportate dopo l’infortunio del 12 luglio 2013
(incidente in moto; cfr. incarto Lainf) –, il 21 agosto 2013 ha
inoltrato una domanda di prestazioni AI (doc. AI 3/5-10).
L’amministrazione non si è
finora pronunciata al riguardo essendo lo stato di salute dell’assicurato non
ancora stabilizzato (cfr. la nota del 17 ottobre 2016 sub doc. AI 161/380-381 nella
quale la consulente __________ ha chiesto una presa di posizione all’Ufficio
giuridico e la relativa annotazione del 22 novembre 2016 sub doc AI 170/396-397
dalla quale, tra l’altro, risulta che “(…) dato che è stata riconosciuta una
misura (formazione ad hoc), la quale è in corso e durerà fino al 30.01.2017,
non si ritiene di poter emanare al momento una decisione di rifiuto di
provvedimenti professionali, la quale sarebbe prematura. D’altra parte
l’avvocato non ha richiesto una decisione formale in tal senso. Si consiglia
quindi di attendere la stabilizzazione dello stato di salute dell’assicurato
(considerato che dovrà verosimilmente essere sottoposto ad ulteriori interventi
e non sappiamo se e quando recupererà una CL totale) e, nel caso in cui non si
dovessero riconoscere ulteriori provvedimenti professionali, emanare il rifiuto
contestualmente alla decisione finale relativa alla rendita. (…)”
In effetti, con
comunicazione del 6 ottobre 2016 – esaminato il diritto a provvedimenti
professionali e rinviando all’accordo circa il “Riconoscimento della
formazione ad hoc” (doc. AI 156/370-373) –, l’Ufficio AI ha assunto
Fatti
i costi del __________ dal 12 settembre 2016 al 30 gennaio 2017 e riconosciuto (oltre
ad un sostegno di complessivi fr. 1'500.-- per le ore di italiano e il
materiale scolastico nonché le spese di vitto, formazione e trasferta)
il diritto ad un’indennità giornaliera per la durata del provvedimento (doc. AI
157/374-376).
L’Ufficio AI – come
anticipato nella suddetta comunicazione: “(…) Per le indennità giornaliere,
sarà emanata una decisione separata. (…)” (doc. AI 157/374) –, con
decisione del 28 ottobre 2016 (oggetto della presente vertenza), ha stabilito
in fr. 145.60 l’importo dell’indennità di base (ovvero l’80% dell’indennità
giornaliera calcolata sulla base di un reddito giornaliero medio di fr. 182.--
corrispondente a un reddito determinante annuo di fr. 66'430.--; doc. AI
166/391-392).
1.2. Contro la decisione del 28
ottobre 2016 RI 1 ha inoltrato, il 29 novembre 2016 (doc. AI 172/399-400 = I), un
“reclamo” alla Cassa __________ (con c.p.c. all’Ufficio AI e all’avv. RA
1) con il quale – oltre a censurare che la decisione non è stata
preavvisata e motivata (totale assenza di indicazioni circa il calcolo
effettuato e la determinazione del reddito annuo) e a chiedere di essere
convocato personalmente per la discussione tramite l’avv. RA 1 – ha
postulato che “(…) per quanto attiene al pagamento, chiedo [ndr.: che]
l’importo previsto venga in ogni caso e come fino ad ora versato regolarmente
ogni mese, in quanto oggetto del presente reclamo è la verifica della
sussistenza delle premesse di un importo superiore; in quanto minimo in sé,
l’importo assegnato con la decisione non è quindi contestato e nulla osta al
suo pagamento come da prassi. (…)” (doc. AI 172/399).
L’Ufficio AI, con invio
raccomandato del 12 dicembre 2016, ha interpellato l’avv. RA 1 chiedendogli di
comunicare entro 10 giorni se lo scritto del 29 novembre 2016 di RI 1 (suo
rappresentato) “(…) è da intendersi quale ricorso alla decisione per le
indennità giornaliere del 28.10.2016. (…)” (doc. AI 173/401).
Con e-mail del 26 dicembre
2016 l’avv. RA 1 ha comunicato all’amministrazione che lo scritto del 29
novembre 2016 è da ritenersi quale ricorso e formulato delle censure (di cui si
dirà, se necessario, in seguito) circa il modo di operare dell’Ufficio AI (doc.
AI 176/405 = III).
Dall’annotazione per
l’incarto del 2 gennaio 2017 del funzionario __________ risulta che “(…) in
relazione allo scritto del 29.11.2016 ho preso contatto con il rappresentante
legale dell'A., avv. RA 1. Ho comunicato su che basi è stato definito il
reddito annuo che ha permesso alla CC di definire l'importo dell'indennità
giornaliera, dando la nostra disponibilità ad un incontro. A causa di un
problema tecnico la telefonata si è interrotta. A seguito dell'email del
26.12.2016 ho contattato nuovamente il legale facendo presente che eravamo
disposti a concedere un appuntamento. L'avv. RA 1 mi conferma che intende
comunque interporre ricorso alla dec. del 28.10.2016. Da parte nostra provvediamo
ad inviare il tutto al TCA. Ne consegue che la richiesta d'incontro decade.
(…)” (doc. AI 178/407).
Il 29 dicembre 2016
l’Ufficio AI ha trasmesso al TCA “(…) la documentazione relativa al calcolo
dell’importo di indennità giornaliera contro il quale viene interposto ricorso
da parte del rappresentante legale del Signor RI 1, Avv. RA 1, __________. (…)”
(IV).
1.3. Con la risposta –
osservato che “(…) con decisione del 28 ottobre 2016 l'amministrazione ha
determinato un'indennità giornaliera dell'Al di fr. 145.60 da versare al signor
RI 1 per il periodo di formazione riconosciutogli dal 12 settembre 2016 al 30
gennaio 2017 (inc. Al, doc. 166). La grande indennità giornaliera è stata
calcolata con riferimento al reddito determinante annuo stabilito in fr.
66'430.-, corrispondente al reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire
senza danno alla salute. Calcolato al giorno in fr. 182.-, l'indennità finale all'80%
ammonta in fr. 145.60. L'amministrazione ha definito il reddito determinante
annuo dell'assicurato sulla base del salario statistico RSS per attività
semplici e ripetitive come da tabella TA1, uomini, aggiornata al 2015 in fr.
66'413.- (doc. 1 e 2 annessi). Infatti, prima dell'incidente avvenuto nel 2013
l'assicurato non svolgeva alcuna attività lucrativa, era iscritto in assistenza,
indi in disoccupazione con prestazioni che gli sono state rifiutate (cfr.
decisione della Cassa competente del 22 maggio 2013, inc. Diso, doc. 1). La
situazione dell'assicurato precedente l'evento infortunistico è ben riassunta nell'annotazione
del 22 novembre 2016, al quale contenuto si rinvia (inc. Al, doc. 170). Si
precisa che la decisione impugnata indica un reddito annuo determinante
stabilito statisticamente in fr. 66'430.- corrispondente ad un reddito
giornaliero di fr. 182.-, e all'80% a fr. 145.60, mentre sulla base degli
annessi trasmessi con la presente, l'importo annuo è di fr. 66'413.- e
corrisponde ad un importo giornaliero all'80% di fr. 145.56, che arrotondato per
eccesso ammonta allo stesso importo. Sulla base delle considerazioni esposte,
spiegate al rappresentante legale del signor RI 1 prima del ricorso, lo
scrivente Ufficio Al non può che confermare la correttezza della decisione
resa. (…)” (VII) – l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso.
1.4. L’avv. RA 1, con scritto del
19 gennaio 2017 – contestate, con argomentazioni di cui si dirà se
necessario in seguito, le argomentazioni sviluppate dal servizio giuridico
nell’annotazione del 22 novembre 2016 (doc AI 170/396-397) e richiamato
l’e-mail del 9 settembre 2014 scritto dalla madre dell’insorgente del seguente
tenore: “(…) In risposta alla sua lettera del 03.09.2014 sollecitandomi
d'indicare l'attività che stavo svolgendo al momento in cui ho sofferto
l'incidente il 12.07.2013: In attesa di riprendere a settembre i miei studi
universitari presso l'università __________ a __________, avevo prenotato il
secondo corso di barman a __________ tra i giorni 15 a 21.07.13. Ma dovuto
l'accaduto non è stato possibile farlo. Comunque, al momento in cui è insorto
il danno alla mia salute, ero disoccupato. (…)” (doc. AI 28/78 e non 27
come indicato dall’avv. RA 1) –, ha
chiesto di porre il suo assistito al beneficio del gratuito patrocinio con
esenzione da tasse e spese (IX).
1.5. Con osservazioni del 2
febbraio 2017 – rilevato che visto
l’oggetto del contendere (importo dell’indennità giornaliera riconosciuta
durante il periodo della formazione ad hoc dal 12 settembre 2016 al 30 gennaio
2017) lo scritto del 19 gennaio 2017 dell’avv. RA 1 non contiene degli elementi
giustificanti una diversa valutazione del caso e, circa l’annotazione
dell’ufficio giuridico del 22 novembre 2016, precisato che “(…) la medesima
è parte integrante dell’incarto AI e concerne la valutazione di misure
professionali attuabili, aspetto sul quale l’amministrazione non si è ancora
pronunciata con decisione formale. (…)” (XI) – l’Ufficio AI si è confermato nella domanda di reiezione
del ricorso.
considerato in
diritto
2.1. Oggetto del contendere è la
decisione con la quale l’Ufficio AI ha fissato in fr. 145.60 l’importo
dell’indennità di base riconosciuta al ricorrente durante la formazione ad hoc
dal 12 settembre 2016 al 30 gennaio 2017 (cfr. consid. 1.1).
Quanto alla censura
secondo la quale la decisione impugnata non è stata preavvisata – “(…)
trattasi di decisione che non mi è mai stata sottoposta preventivamente e che
quindi è sfuggita a ogni possibile verifica (…)” (I) – né motivata
(cfr. consid. 1.2), il TCA rileva quanto segue.
L’art. 60 LAI regola i
compiti delle casse di compensazione. Il cpv. 1 lett. b stabilisce che il
calcolo delle indennità giornaliere rientra nei compiti della cassa di
compensazione.
Secondo l’art. 73bis
cpv. 1 OAI il preavviso di cui all'articolo 57a LAI concerne
unicamente questioni che secondo l'articolo 57 capoverso 1 lettere c-f LAI
rientrano nei compiti degli uffici AI.
La decisione impugnata (con
la quale, lo si ribadisce, l’Ufficio AI ha fissato l’importo dell’indennità
giornaliera da versare durante la formazione ad hoc dal 12 settembre 2016 al 30
gennaio 2017) rientrando nelle competenze della cassa di compensazione non
necessitava dunque di essere preavvisata ai sensi dell’art. 57a LAI.
In questo senso non può
essere seguito l’insorgente laddove sembrerebbe pretendere che la decisione
impugnata doveva essergli preventivamente sottoposta.
Quanto alla motivazione va
rilevato che nella decisione impugnata è indicato che il calcolo dell’indennità
giornaliera si basa su “(…) un reddito giornaliero medio di fr. 182.00
corrisponde a un reddito determinante annuo di fr. 66'430.00 (…)” (doc.
A/1).
Va qui rilevato che in
precedenza, con decisione del 31 marzo 2016 – decisione, questa,
cresciuta incontestata in giudicato ed emessa dopo lo scritto dell’11 marzo
2016 con cui l’Ufficio AI (richiamato l’art. 20sexies OAI) chiedeva alla cassa
cantonale di compensazione il riconoscimento delle indennità giornaliere
durante il periodo di accertamento professionale dal 22 febbraio al 18 marzo
2016 (doc. AI 106/270) –, l’Ufficio AI aveva già riconosciuto
all’assicurato il diritto ad un’indennità giornaliera di fr. 145.60 dal 22
febbraio al 18 marzo 2016 (doc. AI 108/282-283).
Anche la decisione del 30
giugno 2016 – emessa dopo che con comunicazioni del 15 e 21 giugno 2016
gli era stata garantita l’assunzione per due corsi di formazioni (doc. AI
124/309-311 e 126/314-315) –, con cui gli era stata riconosciuta l’indennità
giornaliera di fr. 145.60 per il periodo dal 6 giugno al 27 luglio 2016 (doc.
AI 132/323-324), non è stata impugnata.
Dall’annotazione del 2
gennaio 2017 (doc. AI 178/407) risulta che l’avv. RA 1 – dopo le conversazioni telefoniche in
relazione allo scritto del 29 novembre 2016 dell’assicurato e al suo e-mail del
26 dicembre 2016, nelle quali il funzionario __________ comunicava su che basi
era stato definito il reddito annuo che ha permesso la definizione
dell’indennità giornaliera e la disponibilità ad un incontro – ha affermato che in ogni caso avrebbe
interposto ricorso contro la decisione dell’Ufficio AI del 28 ottobre 2016 (“(…)
l’avv. RA 1 mi conferma che intende comunque interporre ricorso alla dec. del
28.10.2016. (…)” (doc. AI 178/407)).
In simili circostanze,
visto quanto precede, questo Tribunale ritiene che la decisione impugnata, anche
se succintamente (in forma scritta e in seguito oralmente prima dell’e-mail del
26 dicembre 2016 dell’avv. RA 1; III), è stata sufficientemente motivata.
Del resto non è dato di
capire per quali ragioni le decisioni di indennità giornaliere del 31 marzo e
del 30 giugno 2016 non siano state impugnate. In particolare questo vale per la
decisione del 30 giugno 2016 emanata dopo che l’avv. RA 1, con e-mail del 27
giugno 2016 (doc. AI 133/325-326), aveva già evidenziato che “(…) mi
permetto di ricordarle che il sig. RI 1 per mio tramite ha tuttora pendente
un reclamo/opposizione circa la determinazione dell’indennità
diaria/giornaliera per la partecipazione al __________ della scorsa
settimana, racc. datata 18.05.2016. (…)” (doc. AI 133/326). Al riguardo,
con lettera Raccomandata del 12 agosto 2016 indirizzata all’avv. RA 1,
l’Ufficio AI aveva sottolineato che “(…) in riferimento al suo scritto del
18.05.2016, entriamo nel merito della sua contestazione della base salariale di
calcolo dell'indennità giornaliera Al; per quanto concerne le altre sue
richieste riceverà risposta dall'ufficio competente. La decisione per le
indennità giornaliere del 31.03.2016 le è stata recapitata per raccomandata
allo sportello di __________ in data 01.04.2016 alle ore 11.18. Come indicato
nei rimedi giuridici (pag. 2 della decisione in oggetto), avrebbe potuto
impugnare tale decisione con ricorso, in forma scritta, entro trenta giorni
dalla notifica, al Tribunale cantonale delle assicurazioni. Per il futuro, la
invitiamo a prestare attenzione a quanto indicato nelle nostre comunicazioni e
decisioni, e se del caso procedere come da istruzioni e nel rispetto dei termini
in modo che si possa dar seguito alle sue eventuali richieste. In considerazione
di quanto sopra, la decisione per le indennità giornaliere del 31.03.2016 è da
considerarsi valida e definitiva per il periodo dal 22.02.2016 al 18.03.2016
durante l'accertamento professionale da lei svolto. (…)” (doc. AI 147/352).
Va qui ricordato che il
diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui
violazione implica l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere
dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 390 consid. 5.1; 127 V 437
consid. 3d/aa). Ai sensi della giurisprudenza, una violazione di tale diritto –
nella misura in cui essa non sia di particolare gravità – è tuttavia da
ritenersi sanata qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi
ad un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione.
In questo senso, se mai vi
fosse stata una violazione del diritto di essere sentito, la stessa può essere
sanata davanti a questo Tribunale che gode di un potere cognitivo pieno.
Vista infine la
trasmissione, il 29 dicembre 2016, degli atti al TCA per competenza (avvenuta immediatamente
dopo aver appurato che lo scritto del 29 novembre 2016 era da intendersi quale
ricorso contro la decisione dell’Ufficio AI del 28 ottobre 2016 e considerate
le risultanze delle conversazioni telefoniche di cui alla succitata annotazione
del 2 gennaio 2017), nemmeno può essere seguito l’avv. RA 1 laddove nell’e-mail
del 26 dicembre 2016 (affermando che nonostante gli fosse stato detto dalla
cassa di compensazione che lo avrebbero convocato per un appuntamento
chiarificatore) sostiene che “(…) a oggi purtroppo tale chiamata né
l'appuntamento più si sono manifestati, e, come prevedevo, subdolamente, si è
attesa la scadenza del termine per inviare la lettera 12.12.2016; per questo
copia della presente viene presentato al Tribunale cantonale delle
assicurazioni a valere quale ricorso per denegata giustizia, perché i giudici
mettano un punto a questo modo d'agire (e siamo al terzo tentativo !!), che
pure contrasta con il principio di trasparenza, vigente dell'amministrazione
cantonale ticinese (…)” (III).
Infatti non si vede come
Considerandi
possa essere ravvisata una denegata giustizia allorquando l’amministrazione si
è pronunciata con la decisione del 28 ottobre 2016 qui impugnata.
2.2
L’art. 22 cpv. 1 LAI prevede
che l’assicurato ha diritto a un'indennità giornaliera durante
l'esecuzione dei provvedimenti d'integrazione di cui all'articolo 8 capoverso 3
se questi provvedimenti gli impediscono di esercitare un'attività lucrativa per
almeno tre giorni consecutivi o se presenta, nella sua attività abituale,
un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 50 per cento.
Il
cpv. 2 stabilisce inoltre che l’indennità giornaliera consiste in
un'indennità di base, cui hanno diritto tutti gli assicurati, e in una
prestazione per i figli, per gli assicurati con figli.
I provvedimenti
professionali (orientamento, prima formazione professionale, riformazione
professionale, collocamento, aiuto in capitale) sono un provvedimento
d’integrazione ai sensi dell’art. 8 cpv. 3 lett. b LAI).
Secondo l’art. 23 cpv. 1
LAI l’indennità di base ammonta all'80 per cento del reddito
lavorativo conseguito dall'assicurato nell'ultimo periodo di attività lucrativa
esercitata senza limitazioni dovute a ragioni di salute; tuttavia, non deve superare
l'80 per cento dell'importo massimo dell'indennità giornaliera secondo
l'articolo 24 capoverso 1.
AI sensi dell’art. 24 cpv.
1.
LAI l’importo massimo dell'indennità giornaliera corrisponde
all'importo massimo del guadagno giornaliero assicurato secondo la legge
federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni.
Il Consiglio federale,
sulla base della delega di cui agli articoli 18 LPGA e 15 LAINF, ha emanato
l’art. 22 cpv. 1 OAINF secondo il quale l’importo massimo del guadagno
assicurato ammonta a 148’200 franchi all'anno e a 406 franchi al giorno.
L’art. 20sexies
OAI prevede che per assicurati che esercitano un’attività lucrativa si
intendono coloro che: a. immediatamente prima dell’insorgere della loro
incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) hanno esercitato un’attività lucrativa; b.
possono affermare plausibilmente che avrebbero successivamente intrapreso un’attività
lucrativa di una certa durata se non fosse insorta l’incapacità al lavoro.
Al riguardo nella
Circolare sulle indennità giornaliere dell’assicurazione per l’invalidità
(CIGAI, nella versione in concreto applicabile) figurano le seguenti
indicazioni:
" (…)
1003.1
Hanno
diritto all’indennità giornaliera gli assicurati che esercitavano un’attività
lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’incapacità al lavoro.
1003.2
Per
assicurati che esercitano un’attività lucrativa si intendono coloro che
immediatamente prima dell’insorgere dell’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
percepivano un reddito da attività lucrativa soggetto all’obbligo contributivo
AVS o rendono plausibile che avrebbero intrapreso un’attività lucrativa di
lunga durata se non fosse insorta l’incapacità al lavoro.
1003.3
Questa
affermazione è ritenuta plausibile se l’ufficio AI si convince che, se non fosse
insorta l’incapacità al lavoro, l’assicurato avrebbe molto probabilmente
intrapreso un’attività lucrativa di lunga durata.
1003.4
Sono
equiparati agli assicurati che esercitano un’attività lucrativa gli assicurati
che sono disoccupati al momento dell’insorgere dell’incapacità al lavoro e
hanno diritto a una prestazione dell’assicurazione svizzera contro la
disoccupazione o che hanno dovuto rinunciare alla loro attività lucrativa
esclusivamente per motivi di salute.
1003.5
Sono
equiparati agli assicurati che esercitano un’attività lucrativa gli assicurati
che seguono una prima formazione professionale e quelli che non hanno ancora
compiuto i 20 anni e non hanno ancora esercitato un’attività lucrativa, se
hanno perso interamente o in parte la loro capacità di guadagno (art. 22 cpv. 1bis LAI).
1003.6
Gli
assicurati che non soddisfano le succitate condizioni sono considerati senza
attività lucrativa e possono tutt’al più avere diritto all’indennità per spese
di custodia e d’assistenza.
1003.7
Per accertare
il diritto all’indennità per spese di custodia e d’assistenza, l’Ufficio AI
segnala agli assicurati che possono ricevere tale indennità, se essi sono in
grado di dimostrare che durante i provvedimenti d’integrazione devono sostenere
spese supplementari per la custodia dei figli o per l’assistenza ad altri
familiari. (…)" (CIGAI cifra 1003.1-7)
Le
direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non
sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (STF 9C_332/2016 del
20.
giugno 2016 consid. 1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag.
54, 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438, 137 V 82 consid. 5.5 pag. 88; 133 V 169
consid. 10.1 pag. 181 e 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125
tutte con riferimenti).
Quest’ultimo deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata
nel caso di specie.
Il giudice deve, invece,
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (DTF
130.
V 229 consid. 2.1 pag 232 con rinvio alla DTF 118 V 26 consid. 4b pag. 32
con riferimenti).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 132 V 121 consid. 4.4).
Il TF, nella STF 2C_105/2009
del 18 settembre 2009, a proposito delle direttive, ha ricordato che:
" (…)
Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del
diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e
non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli
amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa
tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime verificano
in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di legge e ne
tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed
adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non si scostano
senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la stessa
concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento a cui è
subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1;
133.
V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3). (…)"
(STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, consid. 6.4.1).
2.3
Nella presente fattispecie –
visto l’“Accordo Riconoscimento della formazione ad hoc” con il quale è
stata disciplinata l’attuazione del provvedimento professionale (doc. AI 156/370-373)
e conformemente alla Comunicazione del 6 ottobre 2016 di garanzia per il
relativo progetto IRIDE (doc. AI 157/374-376) – con la decisione
impugnata l’Ufficio AI ha fissato in fr. 145.60 l’indennità giornaliera
riconosciuta per il periodo dal 12 settembre 2016 al 30 gennaio 2017 (cfr. consid.
1.
).
Dagli atti di causa, circa
la situazione dell’insorgente prima dell’infortunio occorsogli nel luglio 2013,
risulta quanto segue:
• l’assicurato,
al beneficio dell’assistenza pubblica, si è iscritto al collocamento il 14
maggio 2013 su richiesta dell’USSI (cfr. il verbale del colloquio di consulenza
sub doc. AI 82//217-218);
• nel
formulario del 14 maggio 2013 della __________ l’assicurato ha dichiarato di
aver abbandonato gli studi dal giugno 2012, di essere in assistenza dal
febbraio 2013 e di essere disponibile ad un’attività lavorativa “(…) sempre
(…)” (doc. AI 83/219);
• con
decisione del 22 maggio 2013 l’amministrazione ha respinto la domanda
d’indennità di disoccupazione (doc. 1 dell’incarto disoccupazione);
• nell’e-mail
del 9 settembre 2014 si legge che “(…) al momento in cui è insorto il danno
alla salute, ero disoccupato. (….)” (doc. AI 28/78);
• dalla
lettera del 1. novembre 2015 (doc. AI 84/220-222) si evince che “(…) dal
mese di agosto di quell’anno [ndr.: 2008] mi sono avviato agli studi in economia
aziendale, __________, presso __________, Università __________, __________.
10.
Nel 2010 le condizioni di salute di mio padre peggiorarono e mia nonna
aveva ormai 83 anni: decisi quindi di venire in Europa, meglio a __________,
per stare vicino a loro. 11. Dapprima ho frequentato il corso di lingua
italiana alla __________ di __________ da ottobre 2010 per poi iscrivermi alla
Facoltà __________ dell’__________, che inizia nell’autunno 2011. […] Nel
frattempo, da metà maggio, avevo iniziato a cercare delle occupazioni
transitorie, iscrizione a __________ del 14.05.2013, risp. sussidiarie, cioè
complementari agli studi per potermi mantenere, contatti e colloqui con __________,
__________, con preferenza per il loro settore amministrativo. (…)” (doc.
AI 84/221-222);
• dall’attestato
note dell’__________ risulta che l’assicurato non ha passato gli esami del 1°
anno e che si è ritirato dalla facoltà in data 5 marzo 2013 (doc. AI 139/339);
• dall’e-mail
del 20 luglio 2016 del Decanato dell’__________ risulta che “(…) RI 1 è
stato immatricolato alla Facoltà __________ per l’anno accademico 2011-2012 (2
semestri). Un anno dopo è stato exmatricolato d’ufficio, conformemente all’art.
18.
del Regolamento per le ammissioni e le immatricolazioni perché non ha pagato
la tassa di immatricolazione. (…)” (doc. AI 140/340).
Da quanto esposto risulta
che al momento dell’insorgere del danno alla salute (luglio 2013) l’insorgente
aveva interrotto gli studi universitari (al beneficio della pubblica assistenza
si era iscritto al collocamento ed era disposto totalmente ad assumere
un’attività lavorativa) non essendo possibile, in base al grado della
verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali
(STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1; DTF 138 V 218 consid. 6 pag.
221; 129 V 177 consid. 3 pag. 181; 126 V 353 consid. 5b pag. 360 e 125 V 193
consid. 2 pag. 195), concludere che egli avrebbe ripreso gli studi universitari
presso l’__________.
È dunque a ragione che,
conformemente alla legge e alle succitate direttive (cfr. consid. 2.2),
l’Ufficio AI ha ritenuto determinante il reddito statistico conseguibile in
un’attività semplice e ripetitiva per fissare l’importo dell’indennità
giornaliera.
In questo senso –
già nell’ambito della succitata procedura che ha portato al riconoscimento
della necessità di un accertamento professionale con relativo diritto alle
indennità giornaliere dal 22 febbraio al 18 marzo 2016 (cfr. consid. 2.1) –
l’amministrazione (ritenuta la decisione di rifiuto delle prestazioni dell’8
marzo 2016 sub doc. AI 105/268-267) aveva scritto alla Cassa __________ una
lettera del seguente tenore: “(…) In base all'art. 20sexies OAI si chiede il
riconoscimento delle indennità giornaliere per questo assicurato. Agli atti
abbiamo uno scritto (iscrizione __________ - si veda allegato) in cui viene
indicato la disponibilità di RI 1 nel reperire un'attività lavorativa a tempo
pieno. Prima dell'infortunio l'assicurato era stato contattato dalla __________
per effettuare un incontro. Causa infortunio ciò non è stato possibile. Non si
sa quindi se sarebbe stato assunto. Si presuppone quindi che, senza il danno
alla salute, RI 1 avrebbe ricercato un'attività lavorativa. Per tale motivo si
chiede il riconoscimento delle indennità giornaliere basandosi su un salario
definito dalle tabelle RSS (attività semplice e ripetitiva senza formazione
ossia Fr. 66’170.00). (…)” (doc. AI 106/270).
Lo stesso insorgente non
contesta in sé l’aver ritenuto il reddito statistico conseguibile in
un’attività semplice e ripetitiva quale reddito determinante precisando che “(…)
per quanto attiene al pagamento, chiedo [ndr.: che] l’importo previsto
venga in ogni caso e come fino ad ora versato regolarmente ogni mese, in quanto
oggetto del presente reclamo è la verifica della sussistenza delle premesse di
un importo superiore; in quanto minimo in sé, l’importo assegnato con la
decisione non è quindi contestato e nulla osta al suo pagamento come da prassi.
(…)” (doc. AI 172/399).
Riguardo alle
argomentazioni sviluppate dall’avv. RA 1 nel suo scritto del 17 gennaio 2017
(III e IX) questo Tribunale può fare proprio quanto osservato dall’Ufficio AI
il 2 febbraio 2017 e meglio che “(…) in merito alla documentazione citata da
controparte (cfr. richiesta del Servizio integrazione professionale del 17
ottobre 2016 sottoposta al servizio giuridico, che ha reso l’annotazione del 22
novembre 2016), lo scrivente Ufficio precisa che la medesima è parte integrante
dell’incarto AI e concerne la valutazione di misure professionali attuabili,
aspetto sul quale l’amministrazione non si è ancora pronunciata con decisione
formale. (…)” (XI).
In questo senso non può
essere seguito l’avv. RA 1 laddove, nel medesimo scritto del 17 gennaio 2017,
conclude che “(…) il documento 170 [ndr.: trattasi dell’annotazione del 22
novembre 2016 sub. doc. AI 170/396-397] è sbagliato, va eliminato dall’incarto
dell’assicurato, anche per i motivi suindicati. (…)” (IX).
2.4
Nel 2016 – anno
determinante ritenuto il diritto all’indennità giornaliera per il periodo dal
12.
settembre 2016 al 30 gennaio 2017 (doc. AI 166/391-392) e considerato che la
decisione impugnata è del 28 ottobre 2016 – sulla base dei dati
statistici nazionali e dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2014,
edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla
tabella TA1 2014_tirage_skill_level Rami economici (NOGA08) (denominata Salario
mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di
competenze e il sesso; DTF 142 V 178), si osserva che il
salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per
un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze)
di 40 ore settimanali nel settore privato corrisponde ad un importo di fr.
63'744.-- (5'312.- x 12).
Riportando questo dato su
un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore (ultimo dato
disponibile) computabili nel 2015 (cfr. per questo
aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche sentenza
U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la Tabella sulla durata normale del lavoro nelle
aziende secondo la divisione economica, in ore per settimana [T
03.02.03.01.04
], pubblicata dall'Ufficio federale di statistica, aggiornata
al 2015) e adattandolo all'evoluzione dei salari
nominali (l’evoluzione dei salari nominali
fra il 2014 ed il 2016 in totale corrisponde, per gli uomini, a
una variazione annua dello 0.3% (2015) e 0.6% (2016) [Tabella T1.1.10
Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2016, pubblicata dall'Ufficio federale
di statistica]) si ottiene un reddito annuo per
un’attività semplice e ripetitiva pari a fr. 67'052.39 (63'744 aumentati dello
0.
% e dello 0.6% x 41.7 : 40).
Partendo da un reddito determinante
di fr. 67'052.39 l’indennità giornaliera si attesta quindi a fr.
147.
-- (67'052.39 : 365 x 80% = 146.96 arrotondato, per eccesso, a 147).
2.5
In simili circostanze, viste
tutto quanto precede, la decisione impugnata va annullata e riformata nel senso
che all’assicurato va riconosciuto il diritto ad un’indennità giornaliera di
fr. 147.00 dal 12 settembre 2016 al 30 gennaio 2017.
2.6
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis
LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della
vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
All’assicurato,
rappresentato dall’avv. RA 1, vanno inoltre riconosciute le ripetibili (art. 61
cpv. 1 lett. g LPGA) che appare giustificato quantificare (visto l’intervento
del legale dopo l’inoltro del ricorso del 29 novembre 2016), spese comprese, in
complessivi fr. 1'000.-- (IVA inclusa).
La domanda di assistenza
giudiziaria diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra
le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5;9C_335/2011 del 14
marzo 2012 consid. 5;9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ la
decisione impugnata va annullata e riformata nel senso che all’assicurato va
riconosciuto il diritto ad un’indennità giornaliera di fr. 147.-- dal 12
settembre 2016 al 30 gennaio 2017.
2. Le spese, per fr. 500.--,
sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà a RI 1 fr. 1'000.-- a
titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda
di assistenza giudiziaria.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti