Lexipedia

Decisione

32.2017.20

Richiesta di una rendita AI. Rinvio degli atti all'UAI per l'allestimento di una perizia pluridisciplinare. Conferma dell'applicabilità del metodo misto nel caso di specie

8 settembre 2017Italiano56 min

Source ti.ch

Fatti

i figli o altri familiari

0

30

7. Altre attività (p.es. curare i malati, curare le

piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di

volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

0

50

* Va

escluso l'impiego del tempo libero (N. 3090)."

Mentre alle cifre 3087,

3088 e 3089 si legge ancora:

" Il totale

delle attività dev'essere sempre del 100% (Pratique VSI 1997 pag. 298).

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la

valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi

servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per

una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere

applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986

pag. 244).

In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona deve

contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità

lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e

apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3044 segg.) Deve cioè ripartire meglio

il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei membri della sua famiglia in misura

maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (decisione del TFA del 17

marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta questi

provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al

momento della valutazione dell’invalidità, della diminuzione della capacità di

lavoro nell’ambito domestico.

In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona attiva

nell’economia domestica deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a

migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente,

acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati, N. 1048 e 3044

segg.). La maggior mole di lavoro può essere presa in considerazione per il

calcolo dell’invalidità soltanto se l’assicurato non è in grado di svolgere la

totalità dei lavori domestici durante il normale orario di lavoro e necessita

dunque dell’aiuto di terzi (RCC 1984, pag. 143, consid. 5). L’interessato deve

ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei familiari in misura

maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (I 257/04 e DTF 130 V 97

consid. 3.3.3). Se non adotta i provvedimenti volti a ridurre il danno, al

momento della valutazione dell’invalidità non sarà tenuto conto della

diminuzione della capacità al lavoro nell’ambito domestico."

Al riguardo, il TFA (dal

1° gennaio 2007: TF) ha stabilito che – in linea di massima e senza valide

ragioni – non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste

effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori

specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste

(AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d; RCC 1984

pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001, consid. 4). Un

intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona

incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia

chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003

consid. 2).

L’allora TFA, in una

sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000 (citata anche al consid. 4.1 della STF

9C_896/2012 del 31 gennaio 2013), ha confermato la legittimità di queste

direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere

effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale

delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

Se, tuttavia, non è

possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento è

effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di

lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva

(RCC 1989 pag. 131 consid. 5b, 1984 pag. 144 consid. 5).

L’Alta Corte ha inoltre

precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima

sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se

le indicazioni dell'assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli

accertamenti medici (STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013; STF 8C_843/2011 del

29 maggio 2012; AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c), ritenuto tuttavia che una

presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole

mansioni accertate in sede d'inchiesta – strumento destinato soprattutto alla

valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica – è da

considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi

psichici (STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio 2003).

Con riferimento agli

assicurati che sono portatori di affezioni psichiche, cfr.9C_201/2011

del 5 settembre 2011, parzialmente pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 19 pag. 86, il

TF ha ribadito che, di massima, alla perizia specialistica in ambito

psichiatrico occorre dare maggiore valenza rispetto all’inchiesta economica per

le persone che si occupano dell’economia domestica, giacché per l’assistente

sociale è più difficile valutare le limitazioni derivanti dalla patologia

psichica.

Questa giurisprudenza è

stata più volte confermata (cfr., fra le altre, anche la STF 8C_843/2011 del 29

maggio 2012 in un caso in cui la ricorrente si lamentava del fatto che

l’istanza inferiore aveva preso in considerazione l’incapacità lavorativa del

9% derivante dall’inchiesta economica per le persone che si occupano

dell’economia domestica e non quella del 50% stabilita dallo psichiatra, il TF,

dopo aver rammentato la giurisprudenza valida in materia, ha nondimeno ritenuto

di dover riconoscere che, a differenza dello specialista, nell’inchiesta a

domicilio l’assistente sociale aveva meglio tenuto in considerazione anche

l’obbligo della persona assicurata di ridurre il danno e di far capo ai

famigliari nell’ambito delle mansioni domestiche).

In tale contesto va

segnalata anche la STF 9C_431/2016 del 7 dicembre 2016 nella quale il TF – chiamato a pronunciarsi in un caso in cui

l’ufficio AI contestava la conclusione dell’autorità giudiziaria secondo la

quale l’inizio del diritto alla rendita intera andava riconosciuto dal 1°

aprile 2009 (ovvero sei mesi dopo l’inoltro della domanda di prestazioni ex

art. 29 cpv. 1 e 3 LAI) –, premesso che poteva restare aperta la

questione riguardo allo status dell’assicurata (salariata al 100%, lavoratrice

a tempo parziale o casalinga a tempo pieno) dal 1° aprile 2009 al 31 luglio

2012 visto che il risultato non cambiava, dato che ella era già incapace in

misura del 70% in ambito domestico (cfr. consid. 6.2.3.).

2.11. Nella

presente fattispecie l'UAI ha incaricato l'assistente sociale di esperire

un'inchiesta, eseguita l’11 marzo 2016 (pag. 286 e seguenti incarto AI) e da

cui emerge una percentuale d’invalidità complessiva del 26.5%.

Considerandi

L’insorgente

contesta le conclusioni sostenendo che esse sono in contrasto con le

valutazioni del dr. med. __________ di una incapacità quale ausiliaria di

pulizie, lavoro simile a quello di casalinga, del 50%. Inoltre l’inchiesta è

stata effettuata nel marzo 2016 e retroagisce fino al 2012. Occorre pertanto

applicare le limitazioni accertate dai medici di un’incapacità del 100%,

rispettivamente del 50% in ambito domestico.

Le

censure vanno respinte.

Innanzitutto

va sottolineato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente

stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei

parametri di cui alle direttive (CIGI), attribuendo un valore complessivo del

100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito

dell'economia domestica.

Inoltre

va tenuto conto dell’obbligo di ridurre il danno e di reciproca (e accresciuta:

DTF 130 V 97 consid. 3.3.3 pag. 101 con riferimenti) assistenza familiare e va ricordato

che in linea di massima e senza valide ragioni non vi è motivo di mettere in

dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali in quanto

essi dispongono di collaboratori specializzati il cui compito consiste nel

procedere a tali inchieste.

Un

intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata

dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente

erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2).

In concreto non solo non

vi sono motivi per ritenere l’apprezzamento manifestamente erroneo, ma esso

trova conferma nelle motivazioni contenute nell’inchiesta medesima.

Stanti

le considerazioni esposte, esaminate singolarmente le valutazioni

dell'assistente sociale circa gli impedimenti dovuti all'invalidità, questo

Tribunale ritiene che non siano ravvisabili elementi che consentano di mettere

in dubbio l'attendibilità della valutazione operata dall'assistente sociale,

che risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti ed in

particolare alle indicazioni fornite dall'assicurata medesima nell'ambito

dell'inchiesta domiciliare. Inoltre, è da ritenere che le valutazioni degli

impedimenti relativi alle singole mansioni domestiche sono del tutto affidabili

e compatibili con gli impedimenti accertati in sede medica.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, tenuto conto di tutte le circostanze

concrete, questo TCA non può quindi che ritenere adeguati sia la percentuale di

importanza assegnata alle diverse attività domestiche, sia il grado

d'incapacità lavorativa nello svolgimento delle stesse mansioni casalinghe

stabiliti dall'Ufficio AI sulla base dell'accertamento domiciliare.

Tanto più che contrariamente a quanto ritiene l’insorgente, la valutazione

della consulente in integrazione professionale, che ha stabilito nel caso

concreto un’invalidità del 26.5%, non si scosta in maniera importante dalle

valutazioni mediche e meglio da quella del medico SMR, dr. med. __________, che

ha ritenuto un’incapacità media quale casalinga del 20-30% (pag. 279 incarto AI)

e del perito, dr. med. __________, che l’ha ritenuta abile al 70% quale

casalinga (pag. 267 incarto AI). La differente valutazione è dovuta sia alla

circostanza che la consulente ha potuto accertare concretamente le limitazioni

dell’interessata sia al fatto che, come visto, occorre prendere in

considerazione anche l’assistenza familiare.

Certo,

quale ausiliaria di pulizia il dr. med. __________ ha stabilito un’inabilità

del 50% (pag. 12 incarto AI). Tuttavia, l’invalidità delle persone che si

occupano dell’economia domestica è stabilita, di regola, confrontando le

singole attività ancora accessibili al richiedente la rendita AI con i lavori

che può eseguire una persona sana sulla base di quanto prevede anche la CIGI

(cfr. consid. 2.10). Ora, nell’ambito della valutazione complessiva

dell’attività di casalinga non si tiene in considerazione unicamente l’attività

di pulizia (cfr. consid. 2.10 e punto 3 marg. 3086 CIGI), dove peraltro la

consulente ha fissato una percentuale degli impedimenti del 60% (pag. 289

incarto AI), ossia ancora maggiore rispetto alla valutazione del perito, ma

vengono considerati anche altri lavori (conduzione dell’economica domestica,

alimentazione, spesa ed acquisti, bucato, confezione e riparazione indumenti,

ecc.) che non rientrano nell’ambito dell’attività di donna delle pulizie.

Per quanto concerne la circostanza che l’inchiesta è stata effettuata

nel 2016 e retroagisce al 2012, va evidenziato come la consulente ha preso in

considerazione l’evoluzione dello stato di salute della ricorrente, tenendo

conto che anche l’aiuto, esigibile, dei familiari, si è modificato nel corso

del tempo (cfr. pag. 289, punto 5.3: “ […] dal subentrare dei problemi di

salute, nel mese di agosto 2012, i lavori di pulizia più pesanti sono stati

delegati ai famigliari, le pulizie della casa sono tuttavia diminuite. Dopo

l’operazione all’anca destra avvenuta nel mese di maggio 2015, l’assicurata

riferisce di stare meglio e di riuscire a suddividere su più momenti della

settimana i lavori di pulizia leggeri […] stando al racconto dell’assicurata

gli impedimenti in questo ambito si sono ridotti dall’ultimo intervento

avvenuto nel maggio 2015. Secondo i limiti medici a dossier è giustificata una

riduzione della caricabilità, difficoltà a mantenere una posizione statica a lungo

e dolori lungo gli arti inferiori. Tuttavia, come indicato nelle CIGI al

marginale 3089, è esigibile che i famigliari si occupino dei lavori di pulizia

più pesanti”).

Ne segue che l’inchiesta va confermata.

Per il

periodo successivo alla perizia del dr. med. __________, spetterà all’UAI,

sulla base delle risultanze della nuova perizia, stabilire la necessità o meno

di una nuova inchiesta.

2.12

Stabilita la correttezza

complessiva delle valutazioni mediche e dell’inchiesta per l’economia domestica

perlomeno fino a fine 2015, rilevato che l’insorgente per il resto non contesta

il calcolo della media retrospettiva, questo TCA non ha motivo per non

confermare il diritto a mezza rendita (grado del 59%) dal 1° agosto 2013 (allo

scadere dell’anno di attesa [art. 28 cpv. 1 lett. b e c LAI]), aumentata a ¾ di

rendita (grado del 63%) dal 1° novembre 2013 (tre mesi dopo il peggioramento

dello stato di salute [art. 88a cpv. 2 OAI] e almeno fino al 30 aprile 2016 (tre

mesi dopo il miglioramento dello stato di salute [art. 88a cpv. 1 OAI], se esso

verrà confermato dalla perizia che l’UAI è chiamata ad allestire), conformemente

al calcolo esposto nella decisione impugnata.

2.13

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto il ricorso va parzialmente accolto, la decisione

impugnata va annullata e l’incarto rinviato all’UAI per l’allestimento di una

perizia pluridisciplinare (psichiatrica, reumatologica ed ortopedica) per il

periodo da gennaio 2016 e per eventuali ulteriori necessari accertamenti

derivanti dalle risultanze del nuovo referto.

Va

ancora rammentato che in DTF 137 V 314 il TF ha modificato la

propria giurisprudenza ed ha stabilito che alla parte ricorrente deve essere

concessa la possibilità di ritirare il ricorso anche nel caso in cui la

decisione che le riconosce una rendita (ad esempio un quarto di rendita) viene

annullata e la causa rinviata all'ufficio AI per ulteriori accertamenti

(consid. 3.2).

In concreto,

con la conferma del diritto a mezza rendita (grado del 59%) dal 1°

agosto 2013 e a ¾ di rendita (grado del 63%) dal 1° novembre 2013 e fino al 30

aprile 2016, non vi è spazio per una reformatio in peius (cfr.

anche la sentenza 9C_205/2011 del 10 novembre 2011, consid. 8.4, penultimo

paragrafo; cfr. sentenza 32.2016.120 del 10 maggio 2017, 32.2014.70 del 30

marzo 2015, sentenza 32.2014.126 del 27 luglio 2015).

2.14

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In

concreto, visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 500.-- vanno messe a

carico dell’UAI nella misura di fr. 400 e della ricorrente nella misura di fr.

100.

L’insorgente,

parzialmente vincente in causa e rappresentata da un avvocato, a diritto a

ripetibili parziali (art. 61 LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.Il ricorso è parzialmente

accolto ai sensi dei considerandi.

La decisione impugnata è

annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché

proceda conformemente ai considerandi, fermo restando il diritto a mezza

rendita (grado del 59%) dal 1° agosto 2013 al 31 ottobre 2013 e a ¾ di rendita

(grado del 63%) dal 1° novembre 2013 e fino al 30 aprile 2016.

2. Le spese, per complessivi

fr. 500.--, sono a carico dell’UAI nella misura di fr. 400.-- e della

ricorrente nella misura di fr. 100.--. L’UAI verserà fr. 1'800.-- alla

ricorrente a titolo di ripetibili (IVA inclusa se dovuta).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti