32.2017.20
Richiesta di una rendita AI. Rinvio degli atti all'UAI per l'allestimento di una perizia pluridisciplinare. Conferma dell'applicabilità del metodo misto nel caso di specie
8 settembre 2017Italiano56 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2017.20
cs
Lugano
8 settembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’8 febbraio 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 5 gennaio 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1961, il 4
febbraio 2013 ha inoltrato una domanda tendente all’ottenimento di prestazioni
dell’AI.
1.2. Dopo aver acquisito la perizia
oncologica del dr. med. __________ del 10 gennaio 2015, la perizia psichiatrica
del 17 aprile 2015 della dr.ssa med. __________ del __________ __________, la
perizia reumatologica del 18 gennaio 2016 del dr. med. __________, il rapporto
finale dell’SMR del 29 gennaio 2016, il rapporto della consulente in
integrazione professionale del 23 febbraio 2016 ed il rapporto d’inchiesta per
le persone che si occupano dell’economia domestica del 24 marzo 2016, con
progetto di decisione del 31 marzo 2016, confermato dalla decisione formale del
5 gennaio 2017, l’UAI ha posto RI 1 al beneficio di una mezza rendita (grado
del 59%) dal 1° agosto 2013 al 31 ottobre 2013 e di ¾ di rendita (grado del
63%) dal 1° novembre 2013 al 30 aprile 2016. Dal 1° maggio 2016 non è più stato
riconosciuto alcun diritto ad una prestazione poiché il grado d’invalidità è
pari al 28%.
1.3. RI 1, rappresentata dall’avv.
RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione formale, chiedendo in via
principale il riconoscimento di una rendita intera dal mese di agosto 2013,
subordinatamente una rendita intera sino a maggio 2016 ed in seguito ¾ di
rendita. In via subordinata chiede l’annullamento degli atti ed il rinvio dei
medesimi all’UAI per accertamenti (doc. I).
L’interessata, che
richiama l’incarto AI e chiede l’allestimento di una perizia pluridisciplinare,
sostiene che il metodo misto non può essere applicato, dovendosi utilizzare il
metodo ordinario, che la decisione è contraria a quanto sancito nella sentenza
“Di Trizio”, che non sono state considerate tutte le affezioni di cui
soffre e quelle considerate lo sono state in maniera troppo blanda e difforme
dalla realtà, che non vi è stato alcun miglioramento della situazione
medico-valetudinaria dell’assicurata dopo il marzo 2016, che l’incapacità
lavorativa è superiore al 30% anche dopo il marzo 2016 e che l’interessata è
inabile in misura superiore al 26.5% in attività domestiche.
1.4. Con risposta del 7 marzo 2017,
cui ha allegato l’intera documentazione, l’UAI propone la reiezione del ricorso
con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di
motivazione (doc. IV).
1.5. Dopo aver chiesto (doc. VI),
ed ottenuto (doc. VII), una proroga, l’insorgente ha prodotto ulteriore
documentazione medica (doc. VIII), su cui l’UAI si è espresso il 25 aprile
2017, chiedendo il rinvio degli atti a causa della necessità di esperire altri
accertamenti medici (doc. X).
1.6. Il 16 maggio 2017 la
ricorrente ha trasmesso al TCA un referto del 12 aprile 2017 della __________ di
__________ (doc. XII/C), chiedendo a questo Tribunale, “conformemente a
quanto sancito dalla giurisprudenza” che sia allestita “una perizia
medica pluridisciplinare (compresa quella psichiatrica) di natura giudiziaria”
(doc. XII).
1.7. Il 22 maggio 2017 l’UAI ha
confermato “la necessità di procedere ad una perizia pluridisciplinare”,
rimettendosi al giudizio del TCA circa “l’opportunità di allestire una
perizia giudiziaria” (doc. XIV).
1.8. Con scritto del 12 luglio
2017 la ricorrente ha allegato un referto del 23 giugno 2017 della __________
di __________ (doc. XVI/D), per comprovare il peggioramento dello stato di
salute complessivo a livello reumatologico-ortopedico (doc. XVI).
1.9. Il 18 luglio 2017 l’amministrazione
ha ribadito “la necessità di procedere ad una rivalutazione peritale
pluridisciplinare, così come indicato dal Dr. __________ del SMR nella sua nota
24.04.2017” (doc. XVIII).
2.1. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).
Secondo
l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié
pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
2.2. Se
il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta
(art. 17 cpv. 1 LPGA). Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze
suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla
rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano
subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.
1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art.
17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per
stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto
di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento
della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della
pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF
133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a
confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V
262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010,
p. 379).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità
al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole
(art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di
revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di
una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC
1984 p. 137).
2.3. Va ancora rammentato che se
un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere
invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di
guadagno non è possibile poiché – in simili condizioni – l'invalidità non può
cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non
si può esigere da questi l'esercizio di un’attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8
cpv. 3 LPGA parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete
all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR
1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V
136). In questo senso l’art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità
dell’assicurato che non esercita un’attività lucrativa ma svolge le mansioni
consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda
un’attività lucrativa è valutata, in deroga all’articolo 16 LPGA, in funzione
dell’incapacità di svolgere le mansioni consuete.
A sua volta, l'art. 27
cpv. 1 OAI precisa che per mansioni consuete di una persona senza attività
lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli
usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e
di pubblica utilità e che per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni
attività svolta dalla comunità.
L’invalidità viene così
valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare
mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158
consid. 3c). Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della
sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere
posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag.
139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; Maurer,
Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145). Di regola si presume che non
vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella
sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo
concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito
che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa
eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire
personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che
si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla
situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si
distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o
altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge
collabora nell'impresa dell'altro.
2.4. Nel caso in cui, invece,
l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori
invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna applicabile l’art.
28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato esercita un'attività
lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge,
l'invalidità per questa attività è valutata secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolge
anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è determinata
secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività
lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte
dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei
due ambiti.
Questo metodo di
graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato
ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
Anche in altre occasioni
l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che
svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il
resto del loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla legge e alla
volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8
CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in
Plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005,
pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).
Questa giurisprudenza è
stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334, 133 V 504 e 133 V 477.
In una sentenza pubblicata
in DTF 134 V 9, l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza e ha
ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi
dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito
dell'applicazione del metodo misto. Una eventuale ridotta capacità nell'ambito
professionale o nell'ambito dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo
l'art. 27 OAI) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore
d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.
Ricordato che il metodo
misto è previsto per le persone che esercitano un’attività lucrativa e che
oltre a questa conducono un’economia domestica o svolgono altre mansioni ai
sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA (art. 5 cpv. 1 vLAI nel tenore in vigore sino al
31 dicembre 2002), secondo giurisprudenza la riduzione del tasso di occupazione
esigibile in un’attività lucrativa senza che questo tempo libero venga
consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è irrilevante ai fini del
metodo di valutazione dell’invalidità. In quest’ultima fattispecie è
applicabile il metodo ordinario (DTF 131 V 51).
Chiamata a pronunciarsi in
un caso in cui si trattava di valutare l'invalidità per gli
assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale senza
consacrare il loro tempo libero allo svolgimento delle mansioni consuete,
l’Alta Corte, nella DTF 142 V 290, ha stabilito che “(…)
la giurisprudenza secondo DTF 131 V 51, che concerne il metodo di confronto dei
redditi applicabile alle persone che esercitano un'attività lucrativa a tempo
parziale senza consacrare il loro tempo libero allo svolgimento delle mansioni
consuete, deve essere precisata nel senso che la limitazione nell'ambito
lucrativo - in funzione dell'estensione del tasso ipotetico d'attività
lucrativa parziale - deve essere considerata in modo proporzionale (consid. 7.
(…)” (regesto della DTV 142 V 290).
Nella sentenza 7186_09 del
2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro Svizzera – divenuta
definitiva a seguito del rifiuto, in data 4 luglio 2016, da parte della Grande
Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo, della richiesta avanzata
dalla Svizzera di un riesame della stessa –, la seconda sezione della
Corte europea dei diritti dell’uomo, chiamata a pronunciarsi in una fattispecie
in cui il TF aveva confermato la soppressione del diritto alla rendita nel caso
di un’assicurata che, dopo la nascita di due gemelli, con l’applicazione del
metodo misto non raggiungeva più un grado d’invalidità pensionabile (STF
9C_49/2008 del 28 luglio 2008), ha tuttavia dichiarato (per 4 voti contro 3)
che vi è stata una violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 8 CEDU, che non
va esaminata separatamente la violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 6
CEDU e che non va esaminata separatamente neppure la violazione dell’art. 8
CEDU preso da solo.
La Corte europea – ricordato
che non incombe a lei di annullare e/o abrogare delle disposizioni di diritto
interno riconosciute contrarie alla CEDU e che le sue sentenze hanno essenzialmente
un carattere declaratorio – ha precisato che la Svizzera può scegliere
liberamente, nella misura in cui queste soluzioni siano compatibili con le
conclusioni di questo giudizio, in quale maniera conformarsi all’art. 46 CEDU
evidenziando che, avuto riguardo all’insieme delle circostanze e al principio
della sicurezza del diritto, la violazione della CEDU ravvisata nel caso
esaminato non esige che si rimettano in discussione gli atti o le situazioni
giuridiche analoghe stabilite precedentemente a questa sentenza (sul tema vedi
pure la STCA 32.2015.66 del 17 marzo 2016).
Nella STF 9F_8/2016 del 20
dicembre 2016, pubblicata in DTF 143 I 50, il TF ha dovuto pronunciarsi sulla
domanda di revisione della STF 9C_49/2008 del 20 luglio 2008 a seguito della
succitata sentenza 7186_09 del 2 febbraio 2016 della Corte europea dei diritti
dell’uomo.
La nostra Massima istanza – analizzati i presupposti per poter
procedere ad una revisione di una sentenza del TF per violazione della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo ai sensi dell’art. 122 LTF e esposte
le motivazioni per le quali è stato ritenuto violato l’art. 14 (Divieto di
discriminazione) in combinato disposto con l’art. 8 (Diritto al rispetto della
vita privata e familiare) della CEDU (cfr. i consid. 1, 2 e 3 della STF
9F_8/2016 del 20 dicembre 2016) –
ha evidenziato che la pronuncia della Corte europea concerneva un’assicurata
che, al beneficio del diritto ad una rendita quale salariata al 100%, si è
vista in seguito negare il diritto alle prestazioni solo perché, ritenuta la
nascita dei figli e la conseguente riduzione del grado di occupazione, è stata
considerata una lavoratrice a tempo parziale con mansioni consuete (conduzione
di un’economia domestica).
Questo nuovo status,
motivo di revisione, ha avuto come conseguenza il cambiamento del metodo da
applicare per il calcolo del grado d’invalidità – dal metodo ordinario
del confronto dei redditi (valido nei casi di assicurati con un’occupazione a
tempo pieno) si è passati al metodo misto (valido nei casi di attività a tempo
parziale e svolgimento di mansioni consuete) – che, nel caso concreto,
ha portato alla soppressione della rendita in via di revisione rispettivamente
alla limitazione temporale del diritto alla rendita riconosciuta con effetto
retroattivo.
Il TF ha perciò concluso
che vi è una violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 8 CEDU allorquando le
scelte (rientranti nella sfera di protezione dell’art. 8 CEDU) prese dalla
persona assicurata costituiscono la sola causa del cambiamento di status
e a seguito dell’applicazione del nuovo metodo di calcolo del grado
d’invalidità (metodo misto) risulta la soppressione della rendita in via di
revisione rispettivamente la limitazione temporale del diritto alla rendita
riconosciuta con effetto retroattivo (“(…) Als
Verletzung von Art. 14 in Verbindung mit Art. 8 EMRK ist demnach zu betrachten,
wenn die von der versicherten Person getroffenen, in den Schutzbereich des Art.
8 EMRK fallenden Dispositionen - die Geburt von Kindern und die damit
(hypothetisch) verbundene teilweise Aufgabe der Erwerbstätigkeit - die einzige
Grundlage des Statuswechsels bilden und aus der Änderung der Invaliditätsbemessungs-methode
(Anwendbarkeit der gemischten statt der Einkommensvergleichsmethode) die
revisionsweise Aufhebung der Invalidenrente (bzw. die Befristung der
rückwirkend zugesprochenen Rente) resultiert. (…)”
(STF 9F_8/2016 del 20 dicembre 2016, consid. 4.1)).
In una tale costellazione,
allorquando questa è riconducibile unicamente ad un cambiamento di status e
meglio al passaggio da assicurato con un’occupazione a tempo pieno a quella di
assicurato attivo parzialmente con mansioni consuete, per ristabilire uno stato
conforme alla CEDU bisogna rinunciare alla soppressione della rendita ai sensi
dell’art. 17 LPGA.
Il TF ha pertanto concluso
che in questo caso la soppressione del diritto ad una rendita non è
conforme alla CEDU.
Per la ricorrente ciò ha
significato che il diritto alla mezza rendita andava ripristinato anche dopo il
31 agosto 2004.
La nostra Massima istanza –
rilevato che le precedenti considerazioni portavano all’accoglimento della
domanda di revisione della STF 9C_49/2008 del 28 luglio 2008 e rinviando alla
Lettera circolare n. 355 del 31 ottobre 2016 dell’UFAS – ha infine
specificato che il giudizio del 2 febbraio 2016 della Grande Camera della Corte
europea dei diritti dell’uomo, all’infuori della costellazione descritta al
considerando 4.1, nulla mutava all’applicabilità del metodo misto: “(…) Es bleibt darauf hinzuweisen, dass das EGMR-Urteil vom 2. Februar 2016
unter der geltenden Rechtslage nichts daran ändert, dass die gemischte Methode
in Fällen, welche ausserhalb der in E. 4.1 beschriebenen Konstellation (vgl.
IV-Rundschreiben Nr. 355 des BSV vom 31. Oktober 2016) liegen, weiterhin
Anwendung finden kann. Zu denken ist beispielsweise an eine versicherte Person,
deren Statusfestsetzung als Teilerwerbstätige mit einem Aufgabenbereich nicht
familiär bedingt ist (Urteile 9C_179/2016 vom 11. August 2016 E. 5 und
9C_650/2015 vom 11. August 2016 E. 5.5), oder an die erstmalige Rentenzusprache
an eine während des ganzen massgebenden Beurteilungszeitraums als
teilerwerbstätig mit Aufgabenbereich zu qualifizierende versicherte Person (in
diesem Sinne auch Urteil 8C_633/2015 vom 12. Februar 2016 E. 4.3). (…)”
(STF 9F_8/2016 del 20 dicembre 2016, consid. 4.4).
Con sentenza 9C_604/2016 del 1° febbraio 2017, pubblicata in DTF 143 I 60, il
TF ha confermato il contenuto della sentenza 9F_8/2016 del 20 dicembre 2016,
pubblicata in DTF 143 I 50, aggiungendo che essa non si applica solo nel caso
di soppressione di una rendita in caso di revisione allorquando questa è
riconducibile unicamente ad un cambiamento di status e meglio al passaggio da
assicurato con un’occupazione a tempo pieno a quella di assicurato attivo
parzialmente con mansioni consuete, ma anche nel caso di riduzione della
prestazione in caso di revisione (consid. 3.3.3: “Wie im Sachverhalt, der dem Urteil des EGMR vom 2. Februar 2016
zugrunde lag, sprechen auch im Falle der Beschwerdeführerin allein familiäre
Gründe (die Geburt eines Kindes und die damit einhergehende Reduktion des
Erwerbspensums) für den erwähnten Statuswechsel und führt auch bei ihr die neu
anstelle des Einkommensvergleichs angewendete gemischte Methode zu einem
tieferen Invaliditätsgrad. Die beiden Fälle unterscheiden sich lediglich
insofern, als es im bereits entschiedenen um eine revisionsweise
Rentenaufhebung ging (neu ermittelter Invaliditätsgrad von weniger als 40 %)
und hier - weil der neu ermittelte Invaliditätsgrad (43.7 % gemäss
angefochtenem Entscheid) über der anspruchserheblichen Schwelle von 40 % (Art.
28 Abs. 2 IVG) liegt - eine revisionsweise Rentenherabsetzung in Frage steht.
Dabei handelt es sich um einen rein quantitativen Unterschied. Das im Urteil
9F_8/2016 vom 20. Dezember 2016 zur revisionsweisen Rentenaufhebung bei
allein familiär bedingtem Statuswechsel von "vollerwerbstätig"
zu "teilerwerbstätig mit Aufgabenbereich" Gesagte verliert deswegen
nicht seine Gültigkeit (vgl. in diesem Sinne wohl auch IV-Rundschreiben Nr. 355
des BSV vom 31. Oktober 2016)”).
Il TCA, in una sentenza 32.2016.39 del 9 marzo 2017, ha sviluppato le seguenti
considerazioni:
" La
soluzione contenuta nella Lettera circolare N° 355 del 31 ottobre 2016
dell’UFAS e fatta propria dal Tribunale federale (cfr. STF 9F_8/2016 del 20
dicembre 2016 consid. 4.4; STF 9C_473/2016 del 25 gennaio 2017 consid. 4) è
insoddisfacente (cfr. al riguardo STCA 32.2015.170 del 16 novembre 2016 consid.
2.13).
Essa non tiene conto delle numerose critiche formulate dalla
grande maggioranza della dottrina nei confronti della più recente
giurisprudenza federale (cfr. sentenza Di Trizio n. 71) concernente l’applicazione
del metodo misto, in particolare quella relativa alla fissazione del grado
d’invalidità per la parte salariata (sul tema cfr. DTF 137 V 334 consid. 5.1 pag. 341; U. Kieser, “Gemischte Methode: ein Blick auf die
bisherige Rechtsprechung” in HAVE 2016 pag. 471 seg. (474);
A. Mengis, “IV: Mutloser Entscheid des Brundesgerichts” in plädoyer 1/17 pag.
12 seg. (in particolare pag. 17 : “(…) weil sie den Teilzeitfaktor doppelt
berücksichtigt und deshalb zu tieferen Invaliditätsgraden führt”); Procap, “Le
Tribunal fédéral corrige son arrêt sur le travail à temps partiel”. Comunicato
del 15 febbraio 2017; D. Cattaneo, “Novità legislative e giurisprudenziali in
materia di assicurazioni sociali” in RtiD II-2016 pag. 325 seg. (345-348)) e
crea nuove disuguaglianze di trattamento tra chi è vittima di un evento
invalidante prima di avere avuto dei figli e chi invece ne è colpito dopo avere
già avuto dei figli (ed avere a quel momento già ridotto la propria attività
lucrativa salariata per dedicarsi alla famiglia; sul tema cfr. sentenza Di
Trizio n. 62, n. 80, n. 88, n. 89 e n. 96-102).
Sta dunque al Consiglio federale o al Parlamento risolvere
adeguatamente il problema (cfr. STCA 32.2015.170 del 16 novembre 2016 consid.
2.14 in fine; A. Mengis, art. cit. pag. 17; U. Kieser, art. cit. pag. 473; A.
S. Dupont, “Arrêt Di Trizio c. Suisse - une appréciation” in HAVE 2016 pag. 463
seg. (479)), come peraltro sottolineato dallo stesso Tribunale federale già nel
2011 (cfr. DTF 137 V 334 consid. 7.2 pag. 351 e sentenza Di Trizio n. 99)."
In una sentenza
9C_525/2016 del 15 marzo 2017 il Tribunale federale ha sottolineato come l'UFAS
medesimo nella direttiva n. 355 del 31 ottobre 2016 ha segnalato che il
Consiglio federale sta cercando di trovare una soluzione adeguata al problema
(consid. 4.2.2: “Im
IV-Rundschreiben Nr. 355 des BSV vom 31. Oktober 2016 wird das weitere Vorgehen
nach dem Urteil des EGMR vom 2. Februar 2016, soweit nicht eine "'Di
Trizio' ähnliche Ausgangslage" vorliegt, was namentlich einen familiär
bedingten Grund für die Reduktion der Arbeitszeit voraussetzt, wie folgt
umschrieben: "Wie der Bundesrat bereits in seinem Bericht [vom 1. Juli
2015 (Beantwortung des Postulates Jans [12.3960 "Schlechterstellung von
Teilerwerbstätigen bei der Invalidenversicherung"])] festgehalten hat,
kann eine Verbesserung für teilerwerbstätige Personen mit einem entsprechend
angepassten Berechnungsmodell realisiert werden. Der Bundesrat beabsichtigt
nun, ein solches Berechnungsmodell für die gemischte Methode einzuführen. Bis zum
Inkrafttreten dieser neuen, generell-abstrakten Regelung wird es im Hinblick
auf eine einheitliche und rechtsgleiche Behandlung der Versicherten notwendig
sein, dass das bisherige Recht soweit als möglich weiterhin zur Anwendung
gelangt. Dementsprechend ist beispielsweise bei einer erstmaligen
Rentenzusprache bei einer Person, die bereits vor der Rentenprüfung einer
Teilerwerbstätigkeit nachgegangen ist, das bisherige Recht und das bisherige
Berechnungsmodell der gemischten Methode anzuwenden".
Das Bundesgericht ist in den bisherigen nach
Eintritt der Rechtskraft des Urteils des EGMR in Sachen Di Trizio gegen die
Schweiz (7186/09) vom 2. Februar 2016 gefällten Entscheiden im Sinne des
IV-Rundschreibens Nr. 355 vom 31. Oktober 2016, welches den Charakter einer
Verwaltungsweisung (zu deren Verbindlichkeit für die
Sozialversicherungsgerichte: BGE 136 V 16 E. 5.1.2 in fine S. 20 und 133 V 257 E. 3.2 S. 258) hat,
vorgegangen (vgl. etwa Urteile 9C_473/2016 vom 25. Januar 2017,9C_514/2016 und
9C_399/2016, je vom 18. Januar 2017 sowie 9C_179/2016 vom 11. August 2016). Es
besteht kein Anlass, es vorliegend anders zu halten (zu den Voraussetzungen für
eine Praxisänderung BGE 141 II 297 E. 5.5.1 S. 303; 137 V 417 E. 2.2.2 S. 422; je mit Hinweisen). Insofern kann die
vorinstanzlich bestätigte Invaliditätsbemessung der Beschwerdegegnerin nicht
als bundesrechtswidrig bezeichnet werden)”).
Va infine evidenziato che nel frattempo il Consiglio federale ha
messo in consultazione una modifica dell’OAI, la cui entrata in vigore è
prevista per il 1° gennaio 2018, al fine di „soddisfare la richiesta della
Corte EDU d’impostare il metodo misto in modo non discriminante, consentendo
inoltre di migliorare la conciliabilità tra famiglia e lavoro, di chiarire in
tempi brevi la situazione giuridica nonché di garantire un’applicazione
uniforme del metodo misto“ (cfr. pag. 4 del commento alla modifica
dell’OAI, Adeguamenti concernenti l’applicazione del metodo misto in seguito
alla sentenza 7186/09 della Corte europea dei diritti dell’uomo del 2 febbraio
2016).
2.5. Al
fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità,
si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa
immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in seguito
verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente,
in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato
un'attività lavorativa. Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno
un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità e se
l'assicurato che non esercitava un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una
in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve
essere attribuita all'attività che veniva svolta al momento dell'intervento del
danno alla salute invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non
hanno subìto modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da
considerare sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le
condizioni finanziarie, familiari, l'età dell'assicurato, la sua situazione
professionale, le affinità e la personalità dell'assicurato. A nessuno di
questi elementi va tuttavia attribuita un'importanza decisiva, per esempio
nemmeno al mancato raggiungimento del minimo d'esistenza nel caso del mancato
esercizio di un'attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di
una simile attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V
195; in argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid. 3 e
la giurisprudenza ivi citata; vedi inoltre Meyer/Reichmuth, Rechtssprechung des
Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 5, pagg. 54-58 e 60-62 e Blanc, La
procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190).
Questa valutazione deve ugualmente
prendere in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurato che, in quanto
fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi esterni (STF
9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid. 5.2; STFA I 693/06 del 20 dicembre 2006,
consid. 4.1.).
Va ancora rilevato che il
metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti
accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata dall'assicurato se non
fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994
pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120
V 150; Meyer/Reichmuth, op. cit., pagg. 312-313; Blanc, op. cit., pag. 190-191).
2.6. Nel caso di specie,
l’amministrazione ha considerato l’assicurata salariata al 50% (segretaria
presso la __________ di cui il marito è amministratore unico con diritto di
firma individuale) e casalinga al 50%.
Tale ripartizione è
contestata dalla ricorrente.
L’interessata ritiene di
dover essere considerata salariata al 100%, avendo dovuto
lavorare al 50% perché da anni impedita ed impossibilitata per motivi di salute
dallo svolgere l’attività lavorativa a tempo pieno. Dal 1999 avrebbe voluto
cercare un’attività lavorativa in misura superiore al 50% per estenderla poi al
100% una volta divenuti i figli (nati nel 1984 [dal primo matrimonio], 1993 e
1998 [dal secondo matrimonio]) maggiormente autonomi, ma ciò non sarebbe stato
possibile a causa degli importanti danni alla salute di cui soffriva e ha
sofferto negli anni e che si sono accentuati a causa degli infortuni subiti e
per l’apparizione di nuove gravi malattie. Negli anni avrebbe esteso la propria
attività per poi giungere a lavorare nella misura del 100% dal 2011-2012 in
poi. Essa fa riferimento a problemi alla caviglia avuti nel 2002 cui sarebbero
subentrati danni al ginocchio sinistro e alla colonna lombare dal 2006, ad
un’operazione per sinusite ed alla sofferenza alla spalla dal 2008 sfociata
nella ricostruzione della cuffia dei rotatori nel 2010. Successivamente sono
sorte le note patologie che hanno indotto l’UAI ha riconoscerle una rendita
perlomeno fino al 30 aprile 2016.
La tesi
della ricorrente non può essere seguita.
Innanzitutto
l’incapacità lavorativa è insorta nel corso del 2012 (cfr. rapporto finale SMR
del 29 gennaio 2016 [pag. 279 incarto AI: incapacità lavorativa al 100% dal 13
agosto 2012]). Nell’inchiesta economica per le persone che si occupano
dell’economia domestica figura del resto che la ricorrente “fa risalire il
danno alla salute al mese di agosto 2012 […]” (pag. 286 incarto AI). Anche
dalle parole del perito dr. med. ______________________________, FMH medicina
interna e malattie reumatiche (cfr. anche pag. 369 incarto AI), emerge come la
patologia invalidante è insorta nel 2012:
“(…)
3. DATI SOGGETTIVI DELL’ASSICURATA
La signora RI 1 riferisce di avere sempre
lamentato dolori sin dalla gioventù. Ricorda come già da ragazza avesse
sofferto di dolori alle spalle ed alla colonna cervicale ed avesse inoltre a
lungo lamentato forti emicranie. Nel febbraio 2010 era stata operata dal dr. __________
per una lesione della cuffia alla spalla dx con buone risultato. Le emicranie
sono notevolmente migliorate dopo i due interventi eseguiti nella seconda metà
degli anni 2000 per un’importante sinusite cronica. Negli anni aveva già
eseguito vari trattamenti fisioterapici per i suoi problemi muscolo-scheletrici,
soprattutto alla colonna vertebrale. A livello lombare ha già presentato a più
riprese dei blocchi, i quali si sono sempre risolti spontaneamente. Gli
esami radiologici già eseguiti non avrebbero comunque evidenziato patologie di
rilievo. Ricorda poi di un infortunio domestico avuto nel 2012, quando era
malamente caduta nella tromba delle scale a chiocciola di casa, procurandosi
delle contusioni multiple (…) (pag. 261 incarto AI, sottolineatura del
redattore)
e
(…)
Come è possibile comprendere dall’anamnesi
e dall’attuale stato clinico, si tratta di un’assicurata che presenta una
complessa patologia caratterizzata da cronici dolori al sistema
muscolo-scheletrico di origine sicuramente multifattoriale. La patologia che
però è ben oggettivabile e che ha causato la prolungata incapacità lavorativa
nel corso degli ultimi anni è imputabile all’anca dx, dove è stata
diagnosticata una lesione del labbro acetabolare, operata nel maggio 2015 a __________
(…) (pag. 266 incarto AI)
In secondo luogo,
sempre nell’ambito della medesima inchiesta dell’11 marzo 2016, ossia diversi
anni dopo l’insorgere della patologia invalidante, alla questione di sapere “se
non fosse intervenuto il danno alla salute, l’assicurata eserciterebbe oggi
un’attività lucrativa?”, l’insorgente, prima di conoscere l’esito della
procedura, ha risposto inequivocabilmente che “continuerebbe a lavorare al
50% presso la ditta del marito” (pag. 287 incarto AI).
Va qui
rammentato che il principio della priorità
della dichiarazione della prima ora prevede che in presenza di due versioni
differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che
l'assicurato ha dato nella prima ora, quando egli ne ignorava le conseguenze
giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le
prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (DTF 121
V 45 consid. 2a; SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 pag. 546). Tale principio non è
applicabile se dall'istruttoria della causa siano da attendersi nuovi elementi
cognitivi (RAMI 2004 U 524, p. 546 consid. 3.3.4; STFA U 236/98 del 3 gennaio
2000; STFA U 430/00 del 18 luglio 2001). Nulla impedisce pertanto di attenersi
a una mutata versione dei fatti se essa risulta maggiormente convincente e
corroborata da altri elementi probatori che il richiedente è riuscito a
dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza
(DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b).
Occorre poi fondarsi sulla seconda versione
quando questa si limita a completare e non contraddice la prima versione (STF U
33/07 del 20 marzo 2007).
In concreto non vi è alcun motivo per scostarsi
da quanto affermato dalla medesima ricorrente quando ancora ne ignorava le
conseguenze giuridiche. Ella ha in sostanza confermato, nel 2016, quando i
figli, nati nel 1984, 1993 e 1998 erano già grandi, che essa, senza il danno
alla salute, avrebbe continuato a lavorare al 50% per l’azienda del marito. Del
resto non risulta che l’assicurata, in precedenza, si sia iscritta in
disoccupazione come persona occupata al 50% alla ricerca di un posto di lavoro
a tempo parziale o pieno. Né tantomeno essa pretende il contrario.
Alla luce di quanto appena
esposto, la suddivisione operata dall'UAI (salariata al 50% e casalinga al 50%)
deve essere confermata dal TCA che ritiene dimostrato, con
il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti
ivi citati), che l'insorgente ha lavorato a tempo parziale, segnatamente al 50%
in modo costante per lo meno dal 1° gennaio 1999 (pag. 6 incarto AI), per scelta
propria e non per motivi medici e avrebbe continuato a lavorare part time
(50%) anche negli anni successivi al 2012.
Considerato che nella
fattispecie concreta si tratta di statuire su una decisione con la quale è
stata riconosciuta una rendita limitata nel tempo nell’ambito di una prima
domanda, non trattandosi quindi di una costellazione come quella descritta
nelle STF 9F_8/2016 del 20 dicembre 2016 (= DTF 143 I 50) e STF 9C_604/2016 del
1° febbraio 2017 (= DTF 143 I 60), in concreto infatti la soppressione della
rendita deriva dall’asserito miglioramento dello stato di salute e non da un
eventuale cambiamento dello “status familiare”, conformemente alla
succitata giurisprudenza federale, nulla osta all’applicazione del metodo misto
(cfr. anche sentenza 9C_552/2016 del 9 marzo 2017).
2.7. In concreto, per quanto
concerne l’aspetto medico, dopo aver acquisito il referto del dr. med. __________
del 10 gennaio 2015, la perizia psichiatrica del 17 aprile 2015 della dr.ssa
med. __________ del __________, la perizia reumatologica del 18 gennaio 2016
del dr. med. __________, il 29 gennaio 2016 il medico SMR, dr. med. __________,
posta la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di coxalgia cronica a
destra (stato dopo lesione del labbro acetabolare, verosimilmente a seguito
dell’infortunio avuto nel 2012; stato dopo correzione chirurgica della lesione
del labbro eseguita presso la __________ di __________ il 21 maggio 2015),
gonartrosi a sinistra, soprattutto in sede mediale (stato dopo due interventi
artroscopici al ginocchio per lesione meniscale, il primo nel 2002 ed il
secondo nel 2011), sindrome del dolore cronico di origine multifattoriale (DD;
sindrome fibromialgica primaria) e sindrome cervico-/e lombovertebrale
cronico-recidivante su modiche alterazioni degenerative a livello C5-C6 e
C6-C7, DD: nell’ambito della diagnosi 3, oltre a ulteriori diagnosi senza
influsso sulla capacità lavorativa, ha stabilito che l’interessata è stata
completamente inabile al lavoro in qualsiasi attività dal 13 agosto 2012, al 50%
dal 4 febbraio 2013 al 31 marzo 2013, al 100% dal 1° aprile 2013, al 50% dal 1°
settembre 2013 al 31 dicembre 2013, al 100% dal 1° gennaio 2014, al 30% dal 1°
gennaio 2016, quale casalinga inabile al 20-30% dal mese di agosto 2012 (pag.
278-279 incarto AI).
Nelle
more processuali il medico SMR, dr. med. __________, il 6 marzo 2017, dopo aver
preso atto della presa di posizione del perito reumatologo, dr. med. __________
del 23 febbraio 2017 che ha esaminato il referto del 24 gennaio 2017 della
dr.ssa __________, caposervizio della __________ di __________, ha confermato
la sua valutazione (doc. IV/1+2).
Pendente
causa la ricorrente ha prodotto un referto del 20 febbraio 2017 della dr.ssa
med. __________, psichiatria e psicoterapia FMH (doc. B1) e un referto del 21
marzo 2017 della __________ di __________ (doc. B2).
Con
annotazione del 24 aprile 2017 il medico SMR, dr. med. __________, ha affermato
che “dalle nuove precisazioni psichiatriche __________ pervenute agli atti,
rispettivamente della dr.ssa med. __________ del 13.04.2017 (ndr: non allegate
dal medico SMR e non presenti agli atti), emerge la necessità della
rivalutazione dello stato di salute psichico dell’A.. Inoltre è lecito notare
che l’ultima valutazione reumatologica dell’A. è avvenuta il 18.01.2016 da
parte del dr. med. __________. Per cui per una oggettiva ed attuale valutazione
medica è necessaria una perizia pluridisciplinare avente lo scopo di valutare
l’evoluzione dello stato di salute dell’A. dal 2016 ad oggi, rispettivamente la
CL per l’abituale attività e per attività adeguate, da quando possono essere
considerate tali, con menzione delle limitazioni funzionali residue” (doc.
X/1).
L’interessata
ha prodotto ulteriori referti della __________ di __________ del 12 aprile 2017
(doc. C) e del 23 giugno 2017 (doc. D).
2.8. Per
poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di
ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti.
Il
compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF
9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag.
261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156
consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività
professionali siano concretamente ipotizzabili.
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto
(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U
329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160
consid. 1c).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di
Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF
132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di
rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione
conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio
delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo
e della parità delle armi: cfr. DTF 136 V 376.
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
In
una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56,
pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici
regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un
rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è
stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato (cfr. anche sentenza
9C_524/2010 del 27 ottobre 2010).
Tuttavia,
nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla
concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile
fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con
riferimenti, in particolare, alla DTF 139 V 225 e 135 V 465).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo
di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola
fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
9C_757/2016 del 10 febbraio 2017 consid. 4.2;8C_947/2011 del 27 gennaio 2012;
8C_5/2011 del 27 giugno 2011;8C_790/2010 del 15 febbraio 2011;8C_828/2007 del
23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109
consid. 3a)cc); Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 398) e che
il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, consid. 5.3).
2.9. Nel
caso di specie, alla luce della documentazione medica prodotta nelle more
processuali e delle valutazioni espresse dal medico SMR, dr. med. __________,
in data 24 aprile 2017 (doc. X/1), questo TCA non può confermare la decisione
impugnata.
Infatti,
sia lo stesso medico SMR, sia l’amministrazione ritengono necessario procedere
con ulteriori accertamenti medici, e meglio l’allestimento di una perizia
pluridisciplinare, per stabilire se vi è stato un peggioramento dello stato di
salute dopo l’allestimento della perizia del 18 gennaio 2016 del dr. med. __________
(pag. 256 e seguenti incarto AI) ed in seguito alla presa a carico psichiatrica
ad opera della dr.ssa med. __________ (doc. B1).
A
quest’ultimo proposito, il 20 febbraio 2017 la dr.ssa med. __________, FMH
psichiatria e psicoterapia, ha rilevato di aver in cura l’insorgente dal 14
luglio 2016 a causa di uno stato ansioso depressivo in relazione ad una
complessa problematica fisica e, dopo aver descritto lo stato valetudinario
dell’insorgente, ha attestato un’incapacità lavorativa del 50% in qualsiasi
professione.
Ritenuto che nella
precedente perizia psichiatrica del 17 aprile 2015 della dr.ssa med __________ (pag.
195 e seguenti incarto AI) non era stata accertata alcuna patologia psichica
(pag. 201 incarto AI: “[…] Nessuna diagnosi secondo criteri ICD 10 […]”),
come indicato dal medico SMR, dr. med. __________, in data 24 aprile 2017 (doc.
X/1), e a prescindere dalla circostanza che quest’ultimo non ha prodotto la
presa di posizione della dr.ssa med. __________ del 13 aprile 2017 da cui emergerebbe
la necessità di una rivalutazione dello stato psichico della ricorrente, alla
luce delle considerazioni della dr.ssa med. __________ occorre stabilire se vi
è stato un peggioramento dello stato valetudinario dell’interessata. Ciò vale a
maggior ragione se si pon mente al fatto che il 23 febbraio 2017 il perito
reumatologo, dr. med. __________, circa le ultime valutazioni della __________
di __________ ha evidenziato come “le molte diagnosi riportate dalla collega
__________ possano venire riassunte con la diagnosi di sindrome fibromialgica o
di una sindrome del dolore cronico” (pag. 464 incarto AI) e che nella DTF
141 V 281 il TF ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni
psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi, stabilendo che la
capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i
fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze
del caso particolare e senza risultati predefiniti.
Un
nuovo accertamento medico è ancor più necessario ritenuto come lo stesso medico
SMR, alla luce della documentazione medica redatta dagli specialisti della __________
di __________, ha rilevato come l’ultima valutazione reumatologica risale al 18
gennaio 2016 e che per una oggettiva ed attuale valutazione medica è necessaria
una perizia pluridisciplinare (e dunque non solo bidisciplinare) avente quale
scopo l’evoluzione dello stato di salute dell’interessata dal gennaio 2016 ad
oggi, rispettivamente la capacità lavorativa in attività abituale ed adeguata
(doc. X/1).
A proposito del medico SMR
non va dimenticato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi
medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni
mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale
dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di
esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e
senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per
gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti
sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche
conoscenze medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la capacità
funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara
separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla
base delle indicazioni dell’SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in
SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Alla luce di
quanto sopra esposto e delle valutazioni del medico SMR, dr. med. __________,
anche questo TCA ritiene necessario procedere con una perizia pluridisciplinare,
che dovrà portare sull’aspetto psichiatrico, reumatologico ed ortopedico e
dovrà stabilire se dal mese di gennaio 2016 va confermato un miglioramento
dello stato valetudinario della ricorrente, se non vi sono state modifiche o
se, al contrario, vi è stato un peggioramento del suo stato di salute.
Per il
periodo precedente deve invece essere confermata la valutazione del medico SMR
che si fonda sulla documentazione medica agli atti da cui non vi è motivo di
scostarsi.
La stessa
insorgente contesta infatti, dal punto di vista medico, il periodo successivo
(doc. I, pag. 4: “ […] La perizia del Dr. __________ non considera tutte le
patologie accertate e diagnosticate nell’agosto e novembre 2016 dal dr. __________
della clinica __________. (…) Inoltre la perizia del 18.1.2016 riferisce di
limitazioni soggettive lamentate dall’assicurata senza porre in essere una loro
valutazione. Il medico ritiene l’assicurata abile al 70% (rendimento limitato
su tutta la giornata) in attività medio-leggera quale quella di segretaria a
partire dal gennaio 2016, ovvero sei mesi dall’intervento all’anca. Il medico
non spiega però perché a sei mesi dall’intervento vi sarebbe stato questo
significativo miglioramento (…) A ciò si aggiunga che la perizia risulta datata
di un anno rispetto al momento in cui è stata resa la decisione (…)
l’accertamento dei fatti è stato quindi parziale, sicché l’incapacità
lavorativa deve essere considerata in misura superiore al 60% in ogni ambito
(compreso quello casalingo) anche dopo il gennaio 2016”,
sottolineatura del redattore).
La
ricorrente chiede che venga allestita una perizia giudiziaria.
Questo
TCA rileva in primo luogo che la medesima insorgente, con il ricorso, aveva
inizialmente chiesto in via subordinata l’annullamento della decisione
impugnata ed il rinvio degli atti all’UAI per accertamenti e nuova decisione
(doc. I, pag. 6).
In secondo luogo va
rammentato che nella DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il
Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in
quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento
istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già
avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che
vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di
un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”;
cfr STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016) o perché vi erano
delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine
Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der
notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der
Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine
Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6
giugno 2016).
Ora,
rilevato come ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso, che
necessitano di un complemento, per quanto concerne il periodo dal gennaio 2016 –
ribadita la necessità dell’allestimento di una perizia pluridisciplinare in
ambito psichiatrico, reumatologico e ortopedico - si giustifica
il rinvio degli atti all’amministrazione affinché metta in atto gli
accertamenti necessari.
2.10. Per quel che riguarda
l'attività di casalinga, va rammentato che l'invalidità delle persone
che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è
stabilita confrontando le singole attività ancora accessibili al richiedente la
rendita AI con i lavori che può eseguire una persona sana.
Nella Circolare
concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità
(CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2015, allo scopo di garantire
un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera è prevista una ripartizione
delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo
attribuibile a ciascuna di esse. In particolare la cifra 3086 prevede:
"
Di regola, si ammette che i lavori
di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti
percentuali della sua attività complessiva:
Attività
Minimo
%
Massimo
%
1. Conduzione dell'economia domestica
(pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)
2 2
5 5
2. Alimentazione (preparare i pasti, cucinare,
apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)
10
50
3. Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare
l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)
5
5
20
4. Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni,
uffici)
5
10
5. Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e
raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)
5
20
6. Accudire
Fatti
i figli o altri familiari
0
30
7. Altre attività (p.es. curare i malati, curare le
piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di
volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*
0
50
* Va
escluso l'impiego del tempo libero (N. 3090)."
Mentre alle cifre 3087,
3088 e 3089 si legge ancora:
" Il totale
delle attività dev'essere sempre del 100% (Pratique VSI 1997 pag. 298).
Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la
valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi
servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per
una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere
applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986
pag. 244).
In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona deve
contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità
lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e
apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3044 segg.) Deve cioè ripartire meglio
il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei membri della sua famiglia in misura
maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (decisione del TFA del 17
marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta questi
provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al
momento della valutazione dell’invalidità, della diminuzione della capacità di
lavoro nell’ambito domestico.
In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona attiva
nell’economia domestica deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a
migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente,
acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati, N. 1048 e 3044
segg.). La maggior mole di lavoro può essere presa in considerazione per il
calcolo dell’invalidità soltanto se l’assicurato non è in grado di svolgere la
totalità dei lavori domestici durante il normale orario di lavoro e necessita
dunque dell’aiuto di terzi (RCC 1984, pag. 143, consid. 5). L’interessato deve
ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei familiari in misura
maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (I 257/04 e DTF 130 V 97
consid. 3.3.3). Se non adotta i provvedimenti volti a ridurre il danno, al
momento della valutazione dell’invalidità non sarà tenuto conto della
diminuzione della capacità al lavoro nell’ambito domestico."
Al riguardo, il TFA (dal
1° gennaio 2007: TF) ha stabilito che – in linea di massima e senza valide
ragioni – non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste
effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori
specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste
(AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d; RCC 1984
pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001, consid. 4). Un
intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona
incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia
chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003
consid. 2).
L’allora TFA, in una
sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000 (citata anche al consid. 4.1 della STF
9C_896/2012 del 31 gennaio 2013), ha confermato la legittimità di queste
direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere
effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale
delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.
Se, tuttavia, non è
possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento è
effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di
lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva
(RCC 1989 pag. 131 consid. 5b, 1984 pag. 144 consid. 5).
L’Alta Corte ha inoltre
precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima
sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se
le indicazioni dell'assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli
accertamenti medici (STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013; STF 8C_843/2011 del
29 maggio 2012; AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c), ritenuto tuttavia che una
presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole
mansioni accertate in sede d'inchiesta – strumento destinato soprattutto alla
valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica – è da
considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi
psichici (STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio 2003).
Con riferimento agli
assicurati che sono portatori di affezioni psichiche, cfr.9C_201/2011
del 5 settembre 2011, parzialmente pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 19 pag. 86, il
TF ha ribadito che, di massima, alla perizia specialistica in ambito
psichiatrico occorre dare maggiore valenza rispetto all’inchiesta economica per
le persone che si occupano dell’economia domestica, giacché per l’assistente
sociale è più difficile valutare le limitazioni derivanti dalla patologia
psichica.
Questa giurisprudenza è
stata più volte confermata (cfr., fra le altre, anche la STF 8C_843/2011 del 29
maggio 2012 in un caso in cui la ricorrente si lamentava del fatto che
l’istanza inferiore aveva preso in considerazione l’incapacità lavorativa del
9% derivante dall’inchiesta economica per le persone che si occupano
dell’economia domestica e non quella del 50% stabilita dallo psichiatra, il TF,
dopo aver rammentato la giurisprudenza valida in materia, ha nondimeno ritenuto
di dover riconoscere che, a differenza dello specialista, nell’inchiesta a
domicilio l’assistente sociale aveva meglio tenuto in considerazione anche
l’obbligo della persona assicurata di ridurre il danno e di far capo ai
famigliari nell’ambito delle mansioni domestiche).
In tale contesto va
segnalata anche la STF 9C_431/2016 del 7 dicembre 2016 nella quale il TF – chiamato a pronunciarsi in un caso in cui
l’ufficio AI contestava la conclusione dell’autorità giudiziaria secondo la
quale l’inizio del diritto alla rendita intera andava riconosciuto dal 1°
aprile 2009 (ovvero sei mesi dopo l’inoltro della domanda di prestazioni ex
art. 29 cpv. 1 e 3 LAI) –, premesso che poteva restare aperta la
questione riguardo allo status dell’assicurata (salariata al 100%, lavoratrice
a tempo parziale o casalinga a tempo pieno) dal 1° aprile 2009 al 31 luglio
2012 visto che il risultato non cambiava, dato che ella era già incapace in
misura del 70% in ambito domestico (cfr. consid. 6.2.3.).
2.11. Nella
presente fattispecie l'UAI ha incaricato l'assistente sociale di esperire
un'inchiesta, eseguita l’11 marzo 2016 (pag. 286 e seguenti incarto AI) e da
cui emerge una percentuale d’invalidità complessiva del 26.5%.
Considerandi
L’insorgente
contesta le conclusioni sostenendo che esse sono in contrasto con le
valutazioni del dr. med. __________ di una incapacità quale ausiliaria di
pulizie, lavoro simile a quello di casalinga, del 50%. Inoltre l’inchiesta è
stata effettuata nel marzo 2016 e retroagisce fino al 2012. Occorre pertanto
applicare le limitazioni accertate dai medici di un’incapacità del 100%,
rispettivamente del 50% in ambito domestico.
Le
censure vanno respinte.
Innanzitutto
va sottolineato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente
stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei
parametri di cui alle direttive (CIGI), attribuendo un valore complessivo del
100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito
dell'economia domestica.
Inoltre
va tenuto conto dell’obbligo di ridurre il danno e di reciproca (e accresciuta:
DTF 130 V 97 consid. 3.3.3 pag. 101 con riferimenti) assistenza familiare e va ricordato
che in linea di massima e senza valide ragioni non vi è motivo di mettere in
dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali in quanto
essi dispongono di collaboratori specializzati il cui compito consiste nel
procedere a tali inchieste.
Un
intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata
dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente
erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2).
In concreto non solo non
vi sono motivi per ritenere l’apprezzamento manifestamente erroneo, ma esso
trova conferma nelle motivazioni contenute nell’inchiesta medesima.
Stanti
le considerazioni esposte, esaminate singolarmente le valutazioni
dell'assistente sociale circa gli impedimenti dovuti all'invalidità, questo
Tribunale ritiene che non siano ravvisabili elementi che consentano di mettere
in dubbio l'attendibilità della valutazione operata dall'assistente sociale,
che risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti ed in
particolare alle indicazioni fornite dall'assicurata medesima nell'ambito
dell'inchiesta domiciliare. Inoltre, è da ritenere che le valutazioni degli
impedimenti relativi alle singole mansioni domestiche sono del tutto affidabili
e compatibili con gli impedimenti accertati in sede medica.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, tenuto conto di tutte le circostanze
concrete, questo TCA non può quindi che ritenere adeguati sia la percentuale di
importanza assegnata alle diverse attività domestiche, sia il grado
d'incapacità lavorativa nello svolgimento delle stesse mansioni casalinghe
stabiliti dall'Ufficio AI sulla base dell'accertamento domiciliare.
Tanto più che contrariamente a quanto ritiene l’insorgente, la valutazione
della consulente in integrazione professionale, che ha stabilito nel caso
concreto un’invalidità del 26.5%, non si scosta in maniera importante dalle
valutazioni mediche e meglio da quella del medico SMR, dr. med. __________, che
ha ritenuto un’incapacità media quale casalinga del 20-30% (pag. 279 incarto AI)
e del perito, dr. med. __________, che l’ha ritenuta abile al 70% quale
casalinga (pag. 267 incarto AI). La differente valutazione è dovuta sia alla
circostanza che la consulente ha potuto accertare concretamente le limitazioni
dell’interessata sia al fatto che, come visto, occorre prendere in
considerazione anche l’assistenza familiare.
Certo,
quale ausiliaria di pulizia il dr. med. __________ ha stabilito un’inabilità
del 50% (pag. 12 incarto AI). Tuttavia, l’invalidità delle persone che si
occupano dell’economia domestica è stabilita, di regola, confrontando le
singole attività ancora accessibili al richiedente la rendita AI con i lavori
che può eseguire una persona sana sulla base di quanto prevede anche la CIGI
(cfr. consid. 2.10). Ora, nell’ambito della valutazione complessiva
dell’attività di casalinga non si tiene in considerazione unicamente l’attività
di pulizia (cfr. consid. 2.10 e punto 3 marg. 3086 CIGI), dove peraltro la
consulente ha fissato una percentuale degli impedimenti del 60% (pag. 289
incarto AI), ossia ancora maggiore rispetto alla valutazione del perito, ma
vengono considerati anche altri lavori (conduzione dell’economica domestica,
alimentazione, spesa ed acquisti, bucato, confezione e riparazione indumenti,
ecc.) che non rientrano nell’ambito dell’attività di donna delle pulizie.
Per quanto concerne la circostanza che l’inchiesta è stata effettuata
nel 2016 e retroagisce al 2012, va evidenziato come la consulente ha preso in
considerazione l’evoluzione dello stato di salute della ricorrente, tenendo
conto che anche l’aiuto, esigibile, dei familiari, si è modificato nel corso
del tempo (cfr. pag. 289, punto 5.3: “ […] dal subentrare dei problemi di
salute, nel mese di agosto 2012, i lavori di pulizia più pesanti sono stati
delegati ai famigliari, le pulizie della casa sono tuttavia diminuite. Dopo
l’operazione all’anca destra avvenuta nel mese di maggio 2015, l’assicurata
riferisce di stare meglio e di riuscire a suddividere su più momenti della
settimana i lavori di pulizia leggeri […] stando al racconto dell’assicurata
gli impedimenti in questo ambito si sono ridotti dall’ultimo intervento
avvenuto nel maggio 2015. Secondo i limiti medici a dossier è giustificata una
riduzione della caricabilità, difficoltà a mantenere una posizione statica a lungo
e dolori lungo gli arti inferiori. Tuttavia, come indicato nelle CIGI al
marginale 3089, è esigibile che i famigliari si occupino dei lavori di pulizia
più pesanti”).
Ne segue che l’inchiesta va confermata.
Per il
periodo successivo alla perizia del dr. med. __________, spetterà all’UAI,
sulla base delle risultanze della nuova perizia, stabilire la necessità o meno
di una nuova inchiesta.
2.12
Stabilita la correttezza
complessiva delle valutazioni mediche e dell’inchiesta per l’economia domestica
perlomeno fino a fine 2015, rilevato che l’insorgente per il resto non contesta
il calcolo della media retrospettiva, questo TCA non ha motivo per non
confermare il diritto a mezza rendita (grado del 59%) dal 1° agosto 2013 (allo
scadere dell’anno di attesa [art. 28 cpv. 1 lett. b e c LAI]), aumentata a ¾ di
rendita (grado del 63%) dal 1° novembre 2013 (tre mesi dopo il peggioramento
dello stato di salute [art. 88a cpv. 2 OAI] e almeno fino al 30 aprile 2016 (tre
mesi dopo il miglioramento dello stato di salute [art. 88a cpv. 1 OAI], se esso
verrà confermato dalla perizia che l’UAI è chiamata ad allestire), conformemente
al calcolo esposto nella decisione impugnata.
2.13
Alla
luce di tutto quanto sopra esposto il ricorso va parzialmente accolto, la decisione
impugnata va annullata e l’incarto rinviato all’UAI per l’allestimento di una
perizia pluridisciplinare (psichiatrica, reumatologica ed ortopedica) per il
periodo da gennaio 2016 e per eventuali ulteriori necessari accertamenti
derivanti dalle risultanze del nuovo referto.
Va
ancora rammentato che in DTF 137 V 314 il TF ha modificato la
propria giurisprudenza ed ha stabilito che alla parte ricorrente deve essere
concessa la possibilità di ritirare il ricorso anche nel caso in cui la
decisione che le riconosce una rendita (ad esempio un quarto di rendita) viene
annullata e la causa rinviata all'ufficio AI per ulteriori accertamenti
(consid. 3.2).
In concreto,
con la conferma del diritto a mezza rendita (grado del 59%) dal 1°
agosto 2013 e a ¾ di rendita (grado del 63%) dal 1° novembre 2013 e fino al 30
aprile 2016, non vi è spazio per una reformatio in peius (cfr.
anche la sentenza 9C_205/2011 del 10 novembre 2011, consid. 8.4, penultimo
paragrafo; cfr. sentenza 32.2016.120 del 10 maggio 2017, 32.2014.70 del 30
marzo 2015, sentenza 32.2014.126 del 27 luglio 2015).
2.14
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
In
concreto, visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 500.-- vanno messe a
carico dell’UAI nella misura di fr. 400 e della ricorrente nella misura di fr.
100.
L’insorgente,
parzialmente vincente in causa e rappresentata da un avvocato, a diritto a
ripetibili parziali (art. 61 LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso è parzialmente
accolto ai sensi dei considerandi.
La decisione impugnata è
annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché
proceda conformemente ai considerandi, fermo restando il diritto a mezza
rendita (grado del 59%) dal 1° agosto 2013 al 31 ottobre 2013 e a ¾ di rendita
(grado del 63%) dal 1° novembre 2013 e fino al 30 aprile 2016.
2. Le spese, per complessivi
fr. 500.--, sono a carico dell’UAI nella misura di fr. 400.-- e della
ricorrente nella misura di fr. 100.--. L’UAI verserà fr. 1'800.-- alla
ricorrente a titolo di ripetibili (IVA inclusa se dovuta).
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti