32.2017.200
Le conclusioni della perizia psichiatrica sono state scartate dall'SMR dopo che il test di validazione TOMM ha ipotizzato una tendenza a esagerare i sintomi. Questi pareri e la valutazione neuropsicol
13 agosto 2018Italiano54 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2017.200
TB
Lugano
13 agosto 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 novembre 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 17 ottobre 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Il 6 ottobre 2014 (doc. 4) RI
1, nato nel 1980, coniugato, da ultimo attivo come cuoco al 100%, ha chiesto prestazioni
dall’assicurazione invalidità lamentando che dalla caduta dalle scale avvenuta
il 9 maggio 2014 ha riportato dolori cranio-toraco-lombari con depressione,
ansia, paure e manie reattive (doc. 15). Con il tempo i disturbi somatici sono
scomparsi, mentre sono perdurate le patologie psichiche.
1.2. L’Ufficio AI ha raccolto la
documentazione medica necessaria, richiamandola anche dall’assicuratore infortuni,
il quale, sulla scorta delle risultanze delle valutazioni psichiatrica e
neurologica a cui ha sottoposto l’assicurato, dal 30 giugno 2015 ha cessato la
presa a carico delle conseguenze dell’infortunio non ritenendo i disturbi
psichici essere in relazione di causalità naturale con la caduta dalle scale
(doc. 45).
Basandosi sulle risultanze mediche, nel rapporto finale del 10
agosto 2015 (doc. 52) il Servizio Medico Regionale (dr. med. __________) ha
ritenuto l’assicurato totalmente inabile al lavoro dal 9 maggio 2014 al 21
aprile 2015, ossia fino a quando lo psichiatra interpellato dall’assicuratore
infortuni ha valutato l’interessato.
Con progetto di decisione del 30 settembre 2015 (doc. 63)
l’Ufficio assicurazione invalidità ha negato il diritto a una rendita non
essendo in presenza di un periodo di incapacità lavorativa di almeno un anno
secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.
Le osservazioni dell’assicurato (doc. 68) hanno dato luogo ad
ulteriori accertamenti presso lo psichiatra curante (doc. 77), a seguito dei
quali il dr. med. __________ dell’SMR, FMH psichiatria e psicoterapia, ha
disposto una perizia psichiatrica (doc. 80).
Preso atto delle risultanze del rapporto del 31 maggio 2016 (doc.
83) del dr. med. __________, stante la disparità diagnostica con lo psichiatra
curante il 17 agosto 2016 (doc. 84) l’SMR ha ritenuto opportuno procedere con
il test di validazione (test TOMM).
1.3. Sulla scorta del rapporto
finale SMR del 23 febbraio 2017 (doc. 112) reso dal dr. med. __________ e dei
pareri del dr. med. __________ con cui confermava le conclusioni del collega
sia il 14 marzo 2017 (doc. 115) dopo avere preso visione del rapporto di
degenza della clinica __________, sia il 7 giugno 2017 (doc. 120) alla luce
della valutazione neuropsicologica fatta esperire dallo psichiatra curante
(doc. 119), con progetto di decisione del 1° settembre 2017 (doc. 122), che
annullava e sostituiva il precedente del 2015, l’Ufficio AI ha rifiutato il
diritto alla rendita perché l’incapacità lavorativa era inferiore all’anno di
attesa.
Con decisione del 17 ottobre 2017 (doc. A) l’amministrazione,
sentito il 13 ottobre 2017 (doc. 130) il Servizio Medico Regionale (dr. __________)
che, esaminate le osservazioni dell’assicurato (doc. 129) e il referto del dr.
med. __________, ha confermato il rapporto finale del collega del 23 febbraio
2017, ha ribadito il rifiuto alla rendita di invalidità (art. 28 cpv. 1 lett. b
LAI).
1.4. Il 17 novembre 2017 (doc. I) RI
1, rappresentato da RA 1, ha chiesto al TCA di riconoscergli il diritto a una
rendita di invalidità e a provvedimenti professionali che l’Ufficio AI stesso
determinerà.
Il ricorrente ha contestato la valutazione medica effettuata
dall’amministrazione, ritenendo in sostanza che la perizia del dr. med. __________
sia chiara, completa e rispecchi il suo reale stato di salute, mentre la
valutazione del Servizio Medico Regionale, che si è appoggiato alle risultanze
del test psicodiagnostico TOMM, alla valutazione neuropsicologica e al parere
del dr. med. __________ dell’SMR, non sia pertinente.
L’assicurato ha infatti ricordato di essere totalmente inabile al
lavoro dal 9 maggio 2014, ossia da quando è caduto dalle scale: tanto il medico
curante quanto lo psichiatra curante hanno sin da subito attestato questa sua
incapacità lavorativa e perfino il dr. med. __________ ha certificato il 31
maggio 2016 che la sua capacità lavorativa non superava il 30%. È pertanto
errato ritenere che egli non abbia adempiuto l’anno di attesa.
È altresì indubbio che la perizia esperita dal Centro per le
assicurazioni sociali adempia ai requisiti giurisprudenziali e quindi sia da
ritenere valida per comprovare il suo stato di salute.
Per il ricorrente, la questione dell’aggravamento dei sintomi è il
punto di disaccordo fra gli specialisti intervenuti: da un lato v’è il parere
del dr. med. __________, psichiatra intervenuto nel 2015 per conto dell’assicuratore
infortuni, che ha ritenuto che accentuasse notevolmente i disturbi. D’altro
lato, v’è la valutazione del 2016 dr. med. __________, che ha espressamente
sottolineato che non sussisteva alcuna accentuazione della patologia.
Il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale si è fondato
sulle constatazioni del test TOMM del 2017 per trarre le proprie conclusioni ed
affermare che verosimilmente v’era una amplificazione dei sintomi di grado
elevato, perciò la perizia del CPAS non poteva essere ritenuta ai fini della
valutazione finale.
Da parte sua, l’insorgente ha contestato tanto le conclusioni e la
completezza della perizia del dr. __________ quanto l’esito del test TOMM.
In queste circostanze, considerata un’incapacità lavorativa di
almeno il 70% come stabilito dal dr. __________, ritenuta la difficoltà nel
quantificare con precisione il reddito da invalido per calcolare il grado di
invalidità non essendo mai stato precisato dal profilo medico il tipo di
ambiente protetto dove inserire l’assicurato e il reddito che ipoteticamente e
concretamente potrebbe conseguire, gli atti vanno rinviati all’Ufficio AI
affinché determini il reddito da invalido e calcoli il grado di invalidità.
1.5. Nella sua risposta del 13
dicembre 2017 (doc. IV) l’Ufficio AI ha proposto di respingere il ricorso,
ricordando di avere fondato la valutazione della capacità lavorativa residua
dell’assicurato dal lato psichiatrico sulla perizia del dr. med. __________,
sul test TOMM eseguito dalla psicologa, sulla valutazione neuropsicologica e
sulla valutazione finale del dr. med. __________ dell’SMR. Ricordato come
quest’ultimo abbia ritenuto maggiormente attendibile il parere del dr. med. __________
e come l’assicurato abbia manifestato un dissenso puramente soggettivo senza produrre,
in sede di ricorso, eventuali elementi oggettivi di natura medica,
l’amministrazione si è riconfermata nella decisione impugnata.
1.6. Il 25 gennaio 2018 (doc.
VIII) il ricorrente ha dettagliatamente analizzato la perizia del dottor __________
in merito ai deficit cognitivi riscontrati, concludendo che non v’erano deficit
importanti. Pertanto, l’assicurato non comprende per quale motivo l’SMR ha
ordinato il test TOMM, perciò esso non poteva che indicare un esito già
riscontrato dagli altri specialisti e quindi era inutile. Per di più, l’esito
di questo test non è stato reso noto al perito, malgrado abbia inficiato le sue
conclusioni. L’Ufficio AI avrebbe dovuto coinvolgere nuovamente il dr. med. __________
e analizzare maggiormente la discrepanza diagnostica con il dr. med. __________
e non fare esperire un inutile test di validazione.
Secondo l’insorgente, questo test ha convalidato l’esito della
perizia __________ in merito all’assenza di deficit cognitivi rilevanti.
Ad ogni modo, nessuno dei tre specialisti intervenuti (dr. __________,
__________ e __________) ha messo in dubbio la presenza di disturbi psichici e
che necessitasse di cure specialistiche; per di più, il perito ha in parte
ripreso le stesse patologie psichiche individuate dal medico fiduciario
dell’assicuratore infortuni.
Il test TOMM si è limitato ad ipotizzare che l’assicurato
abbia la tendenza ad esagerare l’espressione dei sintomi cognitivi, argomento
che è stato trattato chiaramente dal perito indicando in sette passaggi il motivo
per cui non vi fosse “una consapevole tendenza ad aggravare la
sintomatologia”. Il ricorrente si è chiesto il motivo per cui sia stato
esperito questo test e come esso possa inficiare le conclusioni approfondite
del perito.
Infine, l’interessato ha osservato come il rapporto del 23
febbraio 2017 del dr. med. __________ fosse “sconcertante laddove, senza
minimamente considerare la perizia __________, fa risorgere la perizia del Dr.
med. __________ del 2015, senza considerare le incongruenze rilevate dal Dr. __________
in merito a questa perizia.”.
Il dr. med. __________ non ha escluso la presenza di patologie
psichiche, ma ha ritenuto con verosimiglianza preponderante che non fossero
originate o conseguenza dell’infortunio del 2014
1.7. Nelle osservazioni dell’8
febbraio 2018 (doc. X) l’Ufficio AI ha riportato il parere del dottor __________
del Servizio Medico Regionale che si è pronunciato sulle censure sollevate dal
ricorrente (doc. X/1) e ha rilevato che la decisione dell’autorità regionale di
protezione del 2017 di istituire a favore dell’assicurato una curatela di
rappresentanza con amministrazione dei beni e una curatela di cooperazione,
essenzialmente basata sulla certificazione del medico curante, non era atta a
modificare la valutazione SMR.
1.8. Il 16 maggio 2018 (doc. XII)
l’insorgente ha contestato la conclusione dell’SMR sull’aggravamento volontario
dei sintomi psichiatrici, ricordando come il perito abbia invece specificato
che i comportamenti (istrionici, dissociativi, ecc.) manifestati dal ricorrente
durante le visite peritali erano del tutto inconsapevoli. Pertanto, non
v’era alcuna tendenza all’aggravamento conscio o volontario dei suoi disturbi,
perciò il test TOMM non può avere messo in rilevo, in maniera oggettiva e
semplice, sintomi che invece si sviluppano su base inconscia/involontaria.
Sentito nuovamente il dr. med. __________ (doc. XIV/1), il 25
maggio 2018 (doc. XIV) l’amministrazione ha respinto il ricorso.
L’assicurato non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. XV).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se è a giusta ragione che l’Ufficio assicurazione invalidità ha
rifiutato all’assicurato il diritto a una rendita di invalidità poiché, dopo la
valutazione psichiatrica effettuata dal Servizio Medico Regionale, dal profilo
medico è stata accertata un’inabilità lavorativa (soltanto) dal 9 maggio 2014
al 21 aprile 2015 e quindi inferiore all’anno, contrariamente a quanto
prescritto dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.
2.2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente
esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in
media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo
anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla
rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,
ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29
cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita
un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale
definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione
dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non
tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione
professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC
1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura
dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato,
in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di
difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente
un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007:
TF] con sentenza U 156/05 del 14
luglio 2006, consid. 5).
2.3. Nel caso di specie, a seguito
della domanda di prestazioni dell’assicurato del 2014, dopo avere richiamato
gli atti medici ritenuti determinanti e l’incarto dall’assicuratore infortuni
che si era assunto il caso sottoponendo l’assicurato anche a una visita medico
fiduciaria in ambito psichiatrico e neurologico, fatta a sua volta esperire una
perizia psichiatrica e un test di valutazione, sentito il parere del Servizio
Medico Regionale che si è espresso sull’intera documentazione acquisita,
l’Ufficio assicurazione invalidità ha concluso che l’assicurato è stato
incapace al lavoro di aiuto cuoco dal giorno in cui è caduto dalle scale (9
maggio 2014) fino al giorno precedente in cui il dr. med. __________ l’ha
visitato e l’ha ritenuto abile al 100% (22 aprile 2015).
In effetti, il 14 e il 22 aprile 2015 il dr. med. __________, FMH
in psichiatria e psicoterapia, su incarico dell’assicuratore infortuni ha avuto
modo di valutare l’assicurato basandosi sugli atti medici messi a sua disposizione,
sui colloqui telefonici che ha avuto con il dr. med. __________, precedente
psichiatra curante, con la psicoterapeuta __________, con la dottoressa della
Clinica __________ in cui l’interessato è stato degente dal 12 febbraio al 30
aprile 2015 e con il nuovo psichiatra curante dr. med. __________.
Nel rapporto del 5 maggio 2015 (doc. 1 incarto Cassa malati) lo
specialista ha esposto la situazione attuale e il decorso in base agli atti, le
dichiarazioni soggettive e l’esame clinico.
Il medico fiduciario ha posto la diagnosi di sviluppo di sintomi
somatici per motivi psichici (F68.0); disturbo di personalità misto con tratti
aggressivi-passivi, istrionici, conversivi, immaturi (F60.8); disturbo
dell’adattamento (F43.22) (anamnesticamente); disturbo somatoforme da dolore
persistente (F45.4).
Nella sua valutazione conclusiva, in base alle risultanze del suo
esame clinico, dopo avere sentito medici, psicoterapeutici e il neurologo che
ha peritato l’assicurato per conto dell’assicuratore infortuni, lo psichiatra
ha affermato che l’assicurato si sentiva limitato nel suo benessere da dolori,
soprattutto cefalee, che non variavano nella loro intensità e da stanchezza
persistente. Nessuna cura messa in atto fino a quel momento aveva sortito
effetti giudicati soddisfacenti dall’interessato. La genesi e l’insorgenza
delle cefalee erano legate, dal punto di vista temporale, all’infortunio del
maggio 2014, ma da quell’evento non erano stati tuttavia evidenziati residui
organici conseguenti.
Il dr. med. __________ ha ritenuto che non ci fossero le
condizioni e i sintomi più specifici per porre in modo affidabile la diagnosi
di disturbo post-traumatico da stress indicato dalla psicoterapeuta __________
e dal dr. med. __________, giacché l’evento traumatico non era stato di natura
eccezionalmente minacciosa o catastrofica.
L’esperto ha evidenziato che nel caso in esame c’erano vari
aspetti che deponevano per una massiccia tendenza ad aggravare i sintomi. In
particolare, i disturbi venivano esposti in modo esagerato e descritti in modo
vago e diffuso. I cosiddetti ricordi “intrusivi” venivano descritti senza segni
vegetativi e senza particolare partecipazione emotiva. Gli incubi o le
(pseudo)allucinazioni avevano sempre gli stessi contenuti (serpenti, occhio di
Dio), contrariamente alle allucinazioni “autentiche”. C’erano inoltre delle
evidenti discrepanze tra le affermazioni dell’assicurato e le informazioni
contenute negli atti.
Neppure si sono potuti evidenziare chiari deficit neuropsicologici
di rilevanza clinica o altri deficit di tipo neurologico, né all’esame clinico
effettuato dallo specialista dr. med. __________ nominato dall’assicuratore
infortuni e neppure dalla diagnosi per immagini (risonanza magnetica)
dell’ottobre 2014. Non erano date neppure le condizioni per riconoscere delle
cefalee croniche o acute di natura post-traumatica.
Lo psichiatra ha quindi concluso che l’infortunio, con grande
probabilità, non era atto a produrre i disturbi somato-psichici e le
conseguenti limitazioni lamentate dall’interessato. Non v’era quindi un nesso
di causalità naturale fra l’evento e tali disturbi.
Per comprendere i disturbi soggettivamente lamentati, appariva
plausibile la tesi formulata dal dottor __________, secondo cui il disagio
psicofisico e il disturbo emozionale fossero principalmente legati alla “paura
di perdere il tutto” visto che l’assicurato, con grande impegno, era riuscito a
costruirsi un’esistenza in Svizzera e che da lavapiatti era diventato pizzaiolo
e poi cuoco unico presso un grotto. Ma qualcosa non era andato secondo i suoi
piani ed era stato licenziato verbalmente il giorno precedente l’infortunio,
sebbene egli avesse sempre negato di avere avuto dei contrasti con l’ultimo
datore di lavoro. La sua estrazione culturale e la sua condizione di migrante costituivano,
con grande probabilità, dei fattori predisponenti importanti e aggiuntivi, per
cui dei sintomi fisici originariamente dovuti a un evento somatico accertato,
pur di entità lieve, venivano esagerati e prolungati a causa del suo stato
psicologico, soprattutto dopo il trauma del licenziamento.
Inoltre, nell’esame clinico l’esperto ha potuto osservare un
comportamento finalizzato non tanto al ripristino di un’attività professionale
confacente e al raggiungimento di un obiettivo riabilitativo, quanto piuttosto
al mantenimento del ruolo di malato e al diritto all’indennità. Egli ha potuto
evidenziare delle tendenze regressive di fronte ai compiti che normalmente
avrebbe dovuto affrontare nel quotidiano, con marcata tendenza a delegare la
responsabilità alla moglie. Il risultato era uno stato di dipendenza che
necessitava di un aiuto esterno sotto diverse forme.
Queste modalità di comportamento e di presentare i sintomi erano,
secondo il medico fiduciario, verosimilmente associabili a un disturbo di personalità
istrionico, passivo-aggressivo insieme al disturbo somatoforme da dolore
persistente (cefalee). Egli ha spiegato che un disturbo di personalità è
associato in circa il 50% dei casi a un disturbo somatoforme. La sindrome da
dolore somatoforme è inserita all’interno dei disturbi conversivi (ossia
nevrotici). I disturbi conversivi sono spesso associati anche a un cosiddetto
“beneficio primario o secondario” e ciò spiegava le tendenze aggravatorie
riscontrate.
Per l’esperto, era anche possibile che, dopo la comunicazione del
licenziamento, si fosse manifestato un disturbo da disadattamento che è sempre
anche in relazione alla predisposizione e alla vulnerabilità individuale. Ma un
disturbo dell’adattamento giustifica una limitazione della capacità lavorativa
tutt’al più per un breve periodo, ma in ogni caso ben delimitata nel tempo.
All’esame clinico lo psichiatra ha potuto evidenziare un tono
dell’umore a tratti disforico con emotività rapidamente mutevole e facilmente
influenzabile dal contesto. Non ha tuttavia constatato dei segni depressivi di
natura malinconica. Non c’era quindi un disturbo affettivo di entità media o
grave giustificante, di per sé, un’inabilità lavorativa parziale o completa.
In conclusione, per il dottor __________ si poteva complessivamente
parlare di un disturbo psicogeno disfunzionale inizialmente insorto nel
contesto del licenziamento e diagnosticamente inquadrabile in un disturbo
dell’adattamento insieme a una componente dissociativa-conversiva e somatoforme
che si era stabilizzata ed era mantenuta da una reazione psicogena
disfunzionale diagnosticamente inquadrabile in F68.0: elaborazione di sintomi
fisici per ragioni psicologiche. C’era probabilmente anche una motivazione
legata alla possibilità di compensi economici, in altre parole la sindrome era
legata al “fatto di essere assicurato”. Le persone, che già prima presentavano
stranezze comportamentali e personologiche e le persone provenienti da un
ambiente culturale e sociale poco privilegiato, sviluppano sovente questi quadri,
diagnosticamente difficilmente inquadrabili, come dimostrato dalle ipotesi
diagnostiche incerte e in parte contradditorie che sono state formulate in
questi ultimi anni da parte dei curanti.
Il medico fiduciario ha poi risposto al questionario medico LAINF
e da ultimo ha osservato che il disagio psicofisico dell’assicurato, dovuto
essenzialmente a fattori extrainfortunistici, avrebbe dovuto essere risolto con
misure di aiuto alla reintegrazione professionale tramite l’AI o gli uffici di
collocamento.
Nel rapporto del 26 giugno 2015 (doc. 2 incarto Cassa malati) il
dr. med. __________, FMH neurologia, anch’egli nominato dall’assicuratore
infortuni, ha riferito degli esiti dell’esame che ha effettuato l’8 aprile 2015
sull’interessato. Ha esposto l’anamnesi, i disturbi attuali soggettivi, le
constatazioni oggettive e la sua valutazione clinica.
La diagnosi era di disturbi dal carattere piuttosto psicotico con
sindrome regressiva, sviluppatosi dopo un trauma craniofacciale.
In merito alla causalità naturale, lo specialista ha evidenziato
che l’assicurato non ha subito danni cranio-cerebrali, né a livello del rachide
in conseguenza della caduta dalle scale. Possibili cefalee iniziali,
post-traumatiche, come si riscontrano di frequente nei primi mesi dopo un trauma
cranico. A quel momento le cefalee sembravano passate in secondo piano rispetto
alla problematica psichiatrica. Il neurologo non ha riscontrato deficit
sensitivo-motori o asimmetrie di riflessi che facessero sospettare una
problematica radicolare ai membri inferiori, nessuna sindrome lombo-vertebrale.
Dal punto di vista fisico lo stato dell’interessato era simile a
quello prima dell’infortunio. Pertanto, dal punto di vista neurologico e
neuropsicologico l’assicurato era abile al lavoro in misura del 100% in
particolare come cuoco-pizzaiolo.
Il 17 marzo 2016 (doc. 77) il dr. med. __________, FMH psichiatria
e psicoterapia, ha diagnosticato un disturbo schizotipico (ICD-10: F21); DD:
altra patologia dello spettro schizofrenico. Esordio della malattia nel maggio
2014, in coincidenza con l’infortunio che ha precipitato la situazione, senza
però esserne la causa.
Lo specialista, che ha in cura l’assicurato dal 4 dicembre 2014,
ha attestato che dalla fine del mese di luglio 2015 la condizione psichica era
andata lentamente e progressivamente stabilizzandosi, attestandosi a una
condizione di compenso relativo con un limitato miglioramento quantitativo e
non qualitativo del quadro psicopatologico. Si erano mediamente e
complessivamente affievoliti gli aspetti di tensione psichica e d’angoscia
psicotica e, in misura minore, gli aspetti deliranti e i fenomeni dispercettivi
e pseudoallucinatori. L’interessato aveva mostrato che dopo avere effettuato
dei soggiorni di due-tre settimane nel __________ presso la famiglia d’origine,
rientrando in Ticino era in una condizione migliore e di minor angoscia e
tensione psichica. Qui l’assicurato trascorreva la maggior parte del tempo in
casa, usciva il meno possibile necessitando di calma e silenzio allo scopo di
controllare la sua tensione e il suo stato di allerta paranoide. Lo psichiatra
aveva rilevato disturbi del corso e del contenuto del pensiero con allentamento
dei nessi associativi, spunti persecutori, intuizioni deliranti, pensiero
magico, difese pseudo-ossessive, esame di realtà non mantenuto, istinto vitale
diminuito in assenza di un’ideazione suicidaria, sonno tuttora disturbato ma
discretamente migliorato dopo l’introduzione di un farmaco, problemi nel
mantenere il focus dell’attenzione e rapida faticabilità della concentrazione,
angoscia e reazione d’ansia panica nel frequentare luoghi pubblici affollati, a
tratti ancora grave, ma non più costantemente tale da impedirgli ad esempio di
prendere il bus.
A suo dire, la prognosi era sfavorevole tanto dal punto di vista
psichiatrico quanto lavorativo. Era raccomandata la prosecuzione delle cure con
particolare attenzione agli aspetti sistemici, sociali ed etnopsichiatrici.
L’incapacità lavorativa come aiuto cuoco era totale dal maggio
2014; gli aspetti di angoscia persecutoria e di allerta paranoide rendevano
altamente complesso l’inserimento del paziente in un posto di lavoro; emergeva
inoltre una grave “fragilità narcisistica” per cui l’interessato mostrava
grande difficoltà nel tollerare la minima osservazione da parte di un collega o
un superiore. V’erano poi deficit di natura cognitiva con in particolare
disturbi dell’attenzione e rapida faticabilità della concentrazione, problemi
di organizzazione del lavoro, bassissima soglia di tolleranza allo stress e
alle frustrazioni con reazione psicotica (paranoide) e dispercettiva
(cenestopatia) e pseudoallucinatoria. Questi disturbi impedivano l’inserimento
lavorativo in un posto di lavoro non protetto e ne riducevano drasticamente la
produttività e la caricabilità. La capacità lavorativa era nulla, non essendo
immaginabile un’attività lucrativa non protetta.
Il dr. med. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia,
il 19 e il 27 maggio 2016 ha avuto dei colloqui personali con l’assicurato, per
un tempo totale di 210 minuti e negli ultimi 15 minuti del secondo colloquio vi
ha partecipato pure la moglie.
Il perito del Centro peritale per le assicurazioni sociali ha
altresì consultato tutta la documentazione messa a disposizione dall’Ufficio AI
e nel suo rapporto del 31 maggio 2016 (doc. 83) ne ha esposto alcuni estratti,
focalizzandosi sulla valutazione del 5 maggio 2015 del collega dr. med. __________
effettuata per conto dell’assicuratore infortuni, sul rapporto di dimissione
della Clinica __________ di __________ relativa alla degenza dell’assicurato
dal 12 febbraio al 30 aprile 2015, sui rapporti del 23 luglio 2015 e del 17
marzo 2016 del dr. med. __________, entrambi rilasciati all’indirizzo
dell’Ufficio AI.
Il perito ha poi esposto l’anamnesi, gli approfondimenti testali
effettuati (la valutazione psicodiagnostica non è stata portata a termine,
perché l’assicurato non è riuscito a svolgere il Trail Making Test), la
descrizione della giornata, il trattamento psichiatrico in atto, le
informazioni da terzi (contatto telefonico in data 31 maggio 2016 con il dr. __________,
in cui sono state riferite le conclusioni peritali sulle quali concordava. Il
curante ha sottolineato come un programma di reinserimento avrebbe dovuto
essere molto graduale e inizialmente in ambiente protetto; contatto telefonico
del 20 maggio 2015 con il dr. __________, che ha seguito l’assicurato prima
dell’infortunio del 2014.
Lo psichiatra ha affermato come non si trattava di simulazione o
di un massiccio aggravamento della sintomatologia, ma piuttosto di un quadro
con aspetti conversivi attribuibile a un disturbo misto della personalità viste
anche le numerose collateralità presentate ogniqualvolta gli venivano
prescritti dei farmaci. Inoltre, anche prima del 2014 erano presenti i sintomi
relativi alle percezioni rispetto “all’occhio di Dio”).
L’esperto ha quindi posto la diagnosi di sindrome somatoforme da
dolore persistente (F45.4); sindrome ossessivo compulsiva (F42.0); disturbo
della personalità misto (F61).
Egli ha poi lungamente discusso lo stato di salute dell’assicurato
valutandolo anche alla luce dei pareri dei colleghi __________ e __________,
aderendo in parte alle loro conclusioni e per la restante parte spiegando nel
dettaglio i motivi per cui se ne distanziava.
Nell’esporre le conseguenze sulla capacità lavorativa il perito si
è affidato alla descrizione delle risorse e dei deficit secondo lo schema MINI
ICF-APP.
Nelle sue conclusioni, lo psichiatra ha ritenuto che l’assicurato,
a parte il periodo di ricovero stazionario, abbia presentato per motivi
psichiatrici un’inabilità lavorativa stimabile in un 70% di diminuzione del
rendimento dal maggio 2014. Nell’attività equivalente a quella di casalinga, le
patologie obiettivabili non avrebbero dovuto teoricamente influire in misura
superiore a un 30%. Attraverso un trattamento psicoterapico, meglio se con
l’utilizzo di tecniche suggestive, e con misure di reinserimento professionale,
appariva verosimile che si potesse avere un ulteriore miglioramento della
capacità lavorativa nell’arco di un anno nella misura minima di un 20%. Era
molto verosimile che l’assicurato, a causa della tipologia dei disturbi (dolore
somatoforme e origine dissociativa della sintomatologia), continuasse a
ritenere la sua limitazione superiore a quanto oggettivabile su base clinica e
medico teorica. Per questi motivi, la reintroduzione nel mondo del lavoro
avrebbe dovuto essere molto graduale anche per avere più chance di successo
anche se, a suo avviso, l’inattività completa dell’assicurato come a quel
momento non faceva che peggiorare il quadro diminuendo le possibilità
riabilitative e di recupero funzionale. Lo specialista ha ribadito che non
aveva l’impressione di un quadro residuale senza possibilità di evoluzione
positiva anche se dubitava che si potesse ripristinare una capacità lavorativa
completa. Ha infine ribadito che, tuttavia, era controproducente sul piano
terapeutico assecondarlo nell’attuale pressoché completa regressione.
Alla luce di queste conclusioni, il dr. med. __________, FMH
psichiatria e psicoterapia, ha ritenuto necessario un test di validazione.
A dire del medico del Servizio Medico Regionale, il test TOMM era
necessario stante la disparità diagnostica con lo psichiatra curante che si era
espresso per un disturbo schizotipico.
Nel frattempo, il 27 settembre 2016 (doc. 92) il dr. med. __________
ha predisposto un ricovero volontario dell’assicurato, che aveva mostrato un
incremento della tensione psichica e parimenti un’intensificazione dei fenomeni
allucinatori e pseudoallucinatori che apparivano legati e proporzionali al
carico di angoscia e tensione creatisi. Da quel giorno e fino al 29 novembre
2016 l’interessato è stato degente presso la Clinica __________ di __________.
In seguito, il 2 febbraio 2017 __________ ha sottoposto l’assicurato
al test TOMM – comprensivo di tre prove e durato 40 minuti –, al fine di
valutare l’eventuale presenza di una sua tendenza ad amplificare le difficoltà
cognitive.
La psicologa FSP incaricata dall’Ufficio AI ha osservato che
ancora prima di iniziare il test, subito dopo la consegna presentatagli
dall’esaminatrice, l’assicurato ha anticipato le difficoltà che avrebbe
incontrato nello svolgere l’attività richiesta. Nonostante ciò, egli ha
comunque accettato di eseguire il test, che ha affrontato mantenendo un atteggiamento
globalmente collaborante e disponibile. Durante la somministrazione, a tratti
l’interessato si mostrava improvvisamente agitato, nervoso (quando ha visto
l’immagine di un serpente, quando ha visto che l’esaminatrice faticava a girare
immediatamente le pagine dei libretti oppure dopo la presentazione di un certo
numero di stimoli sia nella fase di memorizzazione sia in quella di
riconoscimento), per poi riuscire a ricomporsi rapidamente.
L’esperta ha poi esposto i dati per ciascuna delle tre fasi (trial),
concludendo che in tutte e tre le prove l’assicurato ha ottenuto un punteggio
al di sotto della media di campioni composti da soggetti con deficit cognitivi,
senza deficit cognitivi, con afasie, con trauma cranici o con demenza.
Pertanto, ha concluso che “in questo ambito si potrebbe ipotizzare una sua
tendenza ad esagerare l’espressione dei sintomi cognitivi.”.
Preso atto di tutte queste considerazioni specialistiche, nel suo
rapporto finale del 23 febbraio 2017 (doc. 112) il dr. med. __________, FMH
psichiatria e psicoterapia, ha concluso quanto segue:
" (…) Il
Test TOMM ha evidenziato una significativa tendenza all’aggravamento dei
sintomi che inficia sia le conclusioni della perizia CPAS sia le prese di
posizione dello psichiatra curante rispettivamente della Clinica __________.
Il presente rapporto conferma pertanto il rapporto SMR finale del
10.08.2015.”.
La diagnosi principale con influsso sulla capacità
lavorativa era dunque di disturbo dell’adattamento, anamnestico.
Ulteriori diagnosi con influsso erano lo sviluppo di
sintomi somatici per motivi psichici e il disturbo di personalità misto.
Quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa il
medico SMR ha posto il disturbo somatoforme da dolore persistente; rinite
iperplastica con broncopatia ostruttiva; acufeni cronici bilaterali.
Il Servizio Medico Regionale ha quindi stabilito al 100%
l’inabilità lavorativa dell’assicurato dal 9 maggio 2014 al 21 aprile 2015 in
qualsiasi attività, assenti limitazioni oggettivabili.
Nelle sue osservazioni conclusive il dottor __________ ha
affermato:
" Alla luce
della discrepanza diagnostica tra il perito Dr. __________ (disturbo
ossessivo-compulsivo), lo psichiatra curante Dr. __________ (sindrome
schizotipica o altra patologia dello spettro schizofrenico, l’assicurato è
stato sottoposto a Test TOMM che ha mostrato una significativa tendenza ad
aggravare la propria sintomatologia. Questo dato da un lato inficia le prese di
posizione riguardo la diagnosi e la capacità lavorativa degli specialisti
suddetti, dall’altro fa comprendere come gli stessi specialisti abbiano
osservato segni e sintomi appartenenti a patologie psichiatriche diverse
rispettivamente lo stesso psichiatra curante si sia mostrato incerto sulla
diagnosi.
Il TOMM è stato disegnato in origine per distinguere tra deficit
di memoria reali e simulati. Tuttavia, disturbi di memoria sono comuni in vari
disturbi psichiatrici. Il risultato positivo del TOMM associato alle differenti
presentazioni dell’assicurato in contesti diversi, curante, perito, clinica,
rende verosimile un’amplificazione dei sintomi di grado elevato al fine di
ottenere eventuali vantaggi secondari.
Pertanto, è del tutto verosimile giudicare come finale dal lato
psichiatrico la valutazione del Dr. __________ del 2015.”.
Preso atto del rapporto di dimissione dell’11 gennaio 2017 (doc.
113 e 114) della Clinica __________ di __________ riferito alla degenza
dell’assicurato dal 27 settembre al 29 novembre 2016, il dr. med. __________
del Servizio Medico Regionale, FMH in psichiatria e psicoterapia, ha confermato
il 14 marzo 2017 (doc. 115) il rapporto finale del 23 febbraio 2017 del collega
__________.
Stanti i risultati ottenuti dalle valutazioni dei colleghi e dal
test TOMM, il 14 aprile 2017 (doc. 116) lo psichiatra curante ha ritenuto
opportuna una valutazione neuropsicologica volta sia a determinare le reali
risorse presenti ed esprimibili in campo lavorativo, sia a dirimere la
questione di un’eventuale componente simulatoria evidenziata dal TOMM.
Nel rapporto del 12 maggio 2017 (doc. 119) il Servizio di
neurologia dell’Ospedale __________ di __________ ha riferito della valutazione
neuropsicologica ambulatoriale del 2 maggio 2017.
Al capitolo sulla diagnosi neuropsicologica gli specialisti hanno
indicato che la valutazione era inattendibile sul piano quantitativo. V’erano
severi deficit attentivi, frontali ed esecutivi in un quadro di grave patologia
psichiatrica nota, esacerbata probabilmente a partire dal trauma del 2014;
relativa preservazione della memoria ecologica e dell’orientamento personale.
Esposti l’anamnesi e i risultati del colloquio clinico, il dr.
med. __________ e lo psicologo FSP __________ hanno concluso che la valutazione
neuropsicologica non era da ritenersi attendibile a causa del forte impatto dei
disturbi psichiatrici e comportamentali sul livello attentivo del paziente. I
test di controllo eseguiti (Dot Counting, 15 Item di Rey) sono risultati
fortemente indicativi di un sospetto di accentuazione del deficit, confermando
quanto già rilevato in una precedente indagine svolta con il test TOMM.
Tuttavia, l’assoluta mancanza di una strategia cognitiva affidabile nello
svolgimento delle prove rendeva di dubbia interpretazione anche la volontarietà
del paziente di peggiorare intenzionalmente le proprie prestazioni. Gli
specialisti hanno rilevato che l’assicurato non ha mai cercato, durante la
valutazione, di approfittare dei disturbi per richiedere una rendita o ricavare
benefici secondari, ma anzi era apparso preoccupato di voler guarire,
attraverso i percorsi “medici” che riteneva più confacenti al suo caso e al suo
credo religioso.
Sul piano qualitativo, gli esperti hanno rilevato una residua
abilità di apprendimento verbale ed episodico, in quanto appariva relativamente
consapevole, orientato e in grado di descrivere con sufficiente accuratezza il
proprio iter medico, ovvero di criticare i propri deliri, riconoscendoli come
un problema; essi hanno collocato nella norma anche una semplice prova di
memoria ecologica. Al contrario, le funzioni esecutivo-frontali apparivano
marcatamente compromesse, con rigidità cognitiva, perseverazioni e gravi
deficit di memoria di lavoro, di pianificazione e di astrazione concettuale.
A quel momento, l’interessato non appariva in grado di gestire con
autonomia alcuna attività lavorativa strutturata. Avrebbe potuto essere
inserito in un foyer o in altra struttura diurna protetta dove potesse sentirsi
sufficientemente sicuro e ascoltato. Era dunque inabile al lavoro e alla guida.
Alla luce di questo rapporto, il 7 giugno 2017 (doc. 120) il dr.
med. __________ del Servizio Medico Regionale ha affermato:
" Il medico
stesso riconosce come la valutazione neuropsicologica effettuata non sia da
ritenersi attendibile a causa del forte impatto della sintomatologia dichiarata
dall’assicurato sul livello di attenzione. Inoltre i test di controllo eseguiti
(Dot counting, 15 item di Rey), risultano fortemente indicativi di una
accentuazione dei sintomi, come già rilevato nella precedente indagine con il
TOMM.
Si conferma il rapporto finale SMR del dr. med. __________ (GED
23.02.2017)”.
Il 2 agosto 2017 (doc. 121) all’Ufficio AI è pervenuta una
segnalazione telefonica anonima secondo cui l’assicurato non sarebbe affetto da
alcuna patologia e pertanto vivrebbe la sua vita normalmente. A comprova di ciò,
egli possiederebbe il porto d’armi. È solo quando deve sottoporsi a delle
visite mediche che metterebbe in atto degli stratagemmi per apparire malato e
trasandato. Inoltre, da alcuni mesi l’interessato risiederebbe in __________,
mentre la moglie, da cui vivrebbe separato, presso i propri genitori.
L’assicurato assumerebbe quindi determinati atteggiamenti volti all’ottenimento
di una fonte economica regolare e sicura come una rendita di invalidità.
Con le osservazioni del 5 ottobre 2017 (doc. 129) al progetto di
decisione del 1° settembre 2017 (doc. 122) di rifiuto di una rendita di
invalidità, l’assicurato ha inoltrato all’amministrazione un certificato
allestito in pari data dal dr. med. __________.
Lo psichiatra curante ha indicato che la condizione
psicopatologica e socio-relazionale del paziente stava risentendo assai
sfavorevolmente della modalità di trattamento e valutazione del suo caso da
parte dell’Ufficio AI. Egli stava presentando un incremento della tensione
psichica legata all’esacerbazione dell’allerta paranoide con cui era
confrontato, che stava lievitando nel senso dell’angoscia persecutoria (di
matrice psicotica) e legata anche alla riattualizzazione di una rabbia
narcisistica primitiva.
A suo dire, il progetto dell’Ufficio AI risultava quindi dannoso e
di intralcio al lavoro terapeutico-riabilitativo per due motivi.
Il primo, perché il paziente viveva questa decisione come
negazione della sua sofferenza personale e psichica e come effettiva negazione
delle conseguenze invalidanti della sua patologia psichiatrica sulla sua
capacità lavorativa. Di conseguenza, l’interessato presentava un incremento
della rabbia narcisistica e dell’angoscia persecutoria, elementi che
inevitabilmente potevano esitare in un incremento del rischio di agiti auto- ed
eterolesivi.
Il secondo, poiché il progetto di cura e riabilitazione, al quale
lo specialista lavorava da tempo, sarebbe stato di fatto impedito in un suo
elemento precipuo: il paziente ha sempre espresso il bisogno di una
reintegrazione socio-lavorativa e il progetto di cura condiviso con lui vedeva
a quel momento quale prossimo obiettivo principale quello di un suo inserimento
lavorativo in ambito protetto; tale percorso sarebbe stato affossato dalla
decisione. Dal punto di vista terapeutico-riabilitativo ciò avrebbe
rappresentato un danno di vastissima portata.
Preso visione il 13 ottobre 2017 (doc. 130) della segnalazione
anonima, del certificato del collega e delle osservazioni della patrocinatrice
dell’assicurato, il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale ha
concluso che non emergevano fatti nuovi o modificazioni significative di fatti
noti, perciò confermava il rapporto finale SMR del dr. med. __________ del 23
febbraio 2017.
Pendente causa l’Ufficio AI ha sottoposto all’SMR le censure
esposte dalla patrocinatrice del ricorrente sull’utilità e lo scopo del test
TOMM.
Al riguardo, il 7 febbraio 2018 (doc. X/1) il dr. med. __________
si è così espresso:
" Innanzitutto,
si tratta di un test di riconoscimento visivo che serve a distinguere tra un
disturbo di memoria reale e simulato. Il test non richiede alcuna nozione
culturale rispettivamente linguistica specifica: è stato validato in bambini di
5 anni e in pazienti affetti da demenza lieve: in entrambi i casi le risposte
sono state corrette per il 90%.
Un disturbo della memoria è comune a tutti i disturbi psichiatrici
maggiori, pertanto una valutazione di questo tipo non è inutile in caso di
disturbo di personalità misto, sindrome ossessivo-compulsiva, sindrome
somatoforme da dolore persistente (cito le diagnosi dalla perizia CPAS
pervenuta il 13.06.2016).
Il mancato riconoscimento visivo di oggetti che sono correttamente
riconosciuti da bambini in età prescolare e da pazienti con demenza lieve (il
termine demenza lieve implica tuttavia una significativa difficoltà nello
svolgere le comuni attività della vita quotidiana) rende verosimile una
tendenza significativa all’aggravamento di sintomi soggettivi che sarebbero
verosimilmente privi di influsso sulla capacità lavorativa.
Ribadisco pertanto la validità del test TOMM nell’evidenziare in
modo semplice ed oggettivo l’aggravamento volontario di sintomi psichiatrici.”.
Nello scritto del 24 maggio 2018 (doc. XIV/1) il dottor __________
si è nuovamente pronunciato sulle osservazioni della rappresentante legale
dell’assicurato sull’appropriatezza ed adeguatezza del test TOMM somministrato,
ribadendo le sue precedenti motivazioni, ossia che questo test non mette in
luce segni o sintomi di malattia psichiatrica, siano questi consapevoli o
inconsapevoli. Per contro, il mancato riconoscimento visivo di oggetti che sono
correttamente riconosciuti da bambini in età prescolare e da pazienti con
demenza lieve, indipendentemente dal livello sociale, culturale, scolastico,
etnico, rende verosimile una tendenza significativa all’aggravamento di
condizioni che sarebbero verosimilmente prive di influsso sulla capacità
lavorativa. Lo psichiatra non si è quindi scostato dalle sue precedenti prese
di posizione.
2.4. Per costante giurisprudenza
(STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter
graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è
necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività
professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è
che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio
approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena
conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia
chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi
per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del
mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF
122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle
perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha
stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati
riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e
sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che
indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V
161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK
1986 pag. 189; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332).
In una sentenza
pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto
conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle
direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In
particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito
che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli
esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le
loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25
aprile 2007; STFA U 329/01
ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (=
SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le
perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate
dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del
24 agosto 2006 concernente un caso di
assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha
evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito
dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza
tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere
ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha
sviluppato la seguente considerazione:
" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise
émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la
jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de
l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport
médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de
divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de
manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns
et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès
lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer
celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical
régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique
pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,
du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur
l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir
de tel." (…).
Per quel che riguarda
Fatti
i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L'Alta Corte, nella sentenza
9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012
del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di
opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice,
ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion
entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale,
nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des
rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard
des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent
de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de
rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un
mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175;
SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25
mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par
l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul
fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il
n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui
sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l'expert." (…).
Infine, va ricordato
che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere
la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui
egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Da ultimo, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294; D. Cattaneo, “La promozione
dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in
RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle
assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG, Lugano e Helbing
& Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 203 e segg. (249-254).
Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista
in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione
riconosciuto scientificamente (STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V
49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann,
Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999
pag. 105 segg.).
Il medico deve inoltre pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e
deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività
lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto
psicosociale della persona esaminata.
Del resto, il rifiuto del carattere invalidante deve
ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori
descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui
descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti
divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti
dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto
insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente
psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).
2.5. Va ancora ricordato che per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino
intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977
pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984
pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des
Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98).
Al riguardo, nella STFA I 166/03 del 30
giugno 2004 al consid. 3.2 l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,
possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono
essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le
anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno
stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF
127 V 298 consid. 4c in fine). (…)".
Secondo la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra
l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le
nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre
1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
Nella STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il
riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la
diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti
da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V
396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I
621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)”.
Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha
precisato i criteri per potere concludere che un disturbo da dolore somatoforme
(ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle
assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing
& Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 254-257).
Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V
49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di
un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della
situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono
considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di
prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Considerandi
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività
risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un
danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione.
Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra
i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato
afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago;
l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti
dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;
l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana,
nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich
zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische
Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio
approfondito di Winchkler e Foerster).
Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre
affezioni, come risulta dalla DTF 137 V 64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta
Corte si è così pronunciata:
" (…)
4.2
Diese im Bereich der somatoformen
Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der
Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4
S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.
45.
S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches
Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010
E. 2.3,9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008
E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.
April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE
136.
V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten
Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung
(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend
wirkt. (…)”.
Con la STF 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V
281, il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi
(cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di
lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono
stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare
e senza risultati predefiniti. In particolare, la presunzione secondo
cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di
volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
In due recenti sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e DTF
143.
V 418), il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova
procedura probatoria illustrata nella DTF 141 V 281 per i dolori somatoformi
persistenti, secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della
persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve ora essere
applicata non solo in caso di depressioni da lievi fino a medio-gravi
(DTF 143 V 409), ma anche per tutte
le malattie psichiche (DTF 143 V 418).
Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale
riguardante le depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr., fra
le ultime, STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.2; STF 8C_650/2016 del 9
marzo 2017 consid. 5.1.3 = SVR 2017 IV Nr. 62; STF 9C_434/2016 del 14 ottobre
2016.
consid. 6.3; DTF 140 V 193 consid. 3.3), le malattie corrispondenti
potevano essere considerate invalidanti solo se era dimostrata una “resistenza
alle terapie”, condizione necessaria per la concessione di una rendita AI. Con
il cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto non
vale più in maniera assoluta. Ora invece, come nelle altre malattie psichiche,
la questione decisiva è sapere se la persona interessata riesca a presentare,
sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’incapacità lavorativa
e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in
presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni
modo ancora essere considerata complessivamente nell’apprezzamento delle prove,
tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).
2.6
Questo Tribunale, chiamato a
verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato accuratamente
vagliato dall’Ufficio AI prima dell’emanazione della decisione impugnata, dopo
attenta analisi della documentazione medica agli atti non può confermare
l’operato dell’amministrazione.
Va infatti evidenziato che il Servizio Medico Regionale, basandosi
sulle sole conclusioni del test TOMM effettuato dalla psicologa FSP che lo
stesso dr. med. __________ ha nominato (doc. 84), il 23 febbraio 2017 (doc.
112) ha ritenuto che i risultati ottenuti dal test di validazione inficiassero
sia le conclusioni della perizia CPAS sia le prese di posizione dello
psichiatra curante e della Clinica __________ in cui a fine 2016 l’assicurato
era stato degente due mesi. Pertanto, il dr. med. __________ ha reputato di
doversi allineare alle conclusioni tratte il 10 agosto 2015 (doc. 52) dal dr.
med. __________ nel rapporto finale SMR, il quale ha stabilito la capacità
lavorativa dell’assicurato dopo avere preso atto non solo del rapporto di
degenza di due mesi e mezzo nella predetta Clinica, ma anche delle valutazioni
fiduciarie dei dr. med. __________ e __________ nominati dall’assicuratore
infortuni.
Il dr. med. __________, anch’egli specialista in psichiatria
attivo presso il Servizio Medico Regionale, il 7 giugno 2017 (doc. 120) ha
confermato le conclusioni formulate dal collega quattro mesi prima anche dopo
avere preso visione del rapporto del 12 maggio 2017 del dr. med. __________, il
quale ha effettuato una valutazione neuropsicologica del ricorrente.
Tuttavia, fa osservare questa Corte, né il test TOMM né il parere
del Servizio Medico Regionale del 23 febbraio 2017 e nemmeno l’esito della
valutazione neuropsicologica sono stati sottoposti al perito dr. med. __________
per una presa di posizione.
L’operato dall’amministrazione desta perplessità.
Una perizia di 28 pagine, che si esprime compiutamente anche sui
pareri dei colleghi dr. med. __________, __________ e __________, contestandoli
o confermandoli in parte, non può certo essere accantonata così in fretta ed
essere considerata nulla prima che il diretto interessato, ossia il perito del
Centro peritale per le assicurazioni sociali, abbia almeno avuto la possibilità
di conoscere le motivazioni per cui, a dire di terzi, la sua dettagliata e
chiara valutazione non aveva più alcuna valenza.
Pertanto, il parere della psicologa FSP, il rapporto finale SMR
del 23 febbraio 2017 del dr. med. __________ e l’esito della valutazione
neuropsicologica ambulatoriale del 2 maggio 2017, avrebbero dovuto, senza alcun
dubbio, essere sottoposti al dr. med. __________ per una sua presa di posizione
prima di potere trarre delle valide conclusioni sulle condizioni di salute
dell’assicurato.
Come visto, è sulla scorta del Test of Memory Malingering
che il dr. med. __________ ha ritenuto di scartare la perizia del collega.
A proposito della conclusione a cui è giunta la psicologa FSP, il
TCA si limita a rilevare che __________ ha affermato che “si potrebbe
ipotizzare una sua tendenza ad esagerare l’espressione dei sintomi cognitivi”,
mentre da parte sua il dr. med. __________ ha ritenuto che il test TOMM abbia
evidenziato “una significativa tendenza all’aggravamento dei sintomi”.
Questo Tribunale, riscontrata quindi una lacuna istruttoria che
non permette di pronunciarsi sullo stato di salute del ricorrente e sulla sua
capacità lavorativa, ritiene che la situazione debba dunque essere meglio
chiarita e, semmai, ulteriormente indagata da specialisti del ramo.
Stante quanto esposto, per questa ragione si giustifica
l’annulla-mento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’Ufficio
AI, affinché innanzitutto il perito del CPAS si pronunci sui predetti referti
medici.
In seguito, una volta che il dr. med. __________ si sarà espresso,
l’amministrazione dovrà rivalutare la situazione medica del ricorrente alla
luce di tutti gli atti medici in suoi possesso e, qualora lo ritenesse
opportuno, effettuando ulteriori accertamenti medici.
2.7
Di norma,
l'incarto può essere rinviato all'Ufficio AI (DTF 137 V 210) o perché vi sono accertamenti peritali svolti dall'amministrazione
che necessitano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi sono carenze negli accertamenti peritali svolti
dall'amministrazione (“Eine
Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der
notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht
(unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”;
cfr. STCA 32.2017.129 del 3 aprile 2018; STCA 32.2014.134 del 21 luglio 2015; STCA
32.2011.115
del 27 ottobre 2011).
In concreto, in virtù delle carenze evidenziate, e
meglio della necessità di completare la valutazione psichiatrica dell’assicurato
aggiornando l’esame peritale alla luce delle nuove valutazioni mediche che sono
intervenute successivamente, si impone un rinvio degli atti all'Ufficio AI che
si dovrà pronunciare nuovamente sulla domanda di prestazioni, senza cagionare
un pregiudizio non altrimenti riparabile al ricorrente (DTF 139 V 99) che ha
chiesto di indagare la problematica psichiatrica.
2.8
Secondo l'art. 29 cpv. 2
LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133
V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre
2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr.
500.
-vanno poste a carico dell'Ufficio AI.
Al ricorrente, vincente in causa e rappresentato da un sindacato,
vanno riconosciute delle ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione
impugnata è annullata e gli atti vanno rinviati all’Ufficio AI per il
completamento istruttorio indicato e per l’emanazione di una nuova decisione.
2. Le spese di Fr. 500.- sono
poste a carico dell'Ufficio AI, il quale dovrà versare al ricorrente l’importo
di Fr. 1'800.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa, se dovuta).
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti