32.2017.201
Diritto alla rendita. Metodo misto. Rinvio atti per accertamenti (inchiesta per persone occupate nell'economia domestica)
16 marzo 2018Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto
n.
32.2017.201
rg/sc
Lugano
16 marzo 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 novembre 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 17 ottobre 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
1.1 Per decisione 17 ottobre 2017
l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni presentata da RI 1 nel marzo
2016 (doc. AI 4), il grado d’invalidità – calcolato in applicazione del metodo misto
– non attingendo il minimo pensionabile.
1.2. Contro suddetta decisione
s’aggrava al TCA l’assicurata patrocinata dall’avv. RA 1. Mette anzitutto in
discussione l’applicazione del metodo misto, postulando al riguardo l’e-sperimento
di ulteriori accertamenti volti a definire quale sia in concreto, tenendo conto
di tutte le circostanze del caso, il metodo corretto per determinare il grado
d’invalidità. Solleva parimenti censure in merito al calcolo dell’invalidità
per la parte salariata, segnatamente per quanto riguarda la determinazione del
reddito da valida, rimproverando pure all’amministra-zione, per la parte non
salariata, una non corretta valutazione delle capacità di svolgere le mansioni
domestiche. Lamentan-do infine una violazione del suo diritto di essere sentita
nel-l’ambito della procedura decisionale, l’insorgente conclude chiedendo che “…
si proceda al complemento dell’istruttoria, compresa un’inchiesta domiciliare,
che venga considerato un salario ipotetico adeguato alla sua formazione e che
quindi si proceda ad emanare una nuova decisione e che quindi le venga
riconosciuto un grado di invalidità pari a … %.” (doc. I pag. 10).
1.3 Con la risposta di causa
l’Ufficio AI ha ribadito di aver correttamente definito il grado d’invalidità in
applicazione del metodo misto e chiede pertanto la reiezione del gravame.
Con osservazioni 24 gennaio
2018 l’insorgente, producendo nuova documentazione medica (doc. C1), ha fatto
presente:
"
(…)
L’Ufficio dell’assicurazione invalidità ritiene che
un’inchiesta domiciliare non sia necessaria.
A loro modo di vedere, infatti, l’assicurata sarebbe
pienamente abile a svolgere le mansioni consuete. La piena abilità lavorativa
risulterebbe dagli atti.
In merito produciamo il doc. C, secondo cui
l’assicurata, anche nello svolgimento di mansioni consuete, risulta essere
parzialmente inabile.
Chiediamo pertanto, qualora questo Tribunale ritenesse
insufficiente il certificato medico di cui al doc. C, che un’inchiesta
domiciliare venga ordinata.
Preso atto del nuovo diritto in vigore a far tempo dal
1° gennaio 2018, a seguito della condanna della svizzera da parte della Corte
europea dei diritti umani nella causa Trizio c. Svizzera, informiamo questo
Tribunale che abbiamo proceduto in data odierna a chiedere una revisione della
decisione all’Ufficio AI. Alleghiamo copia della domanda di revisione.
La stessa si giustifica in virtù della disposizione
transitoria (OAI), secondo cui l’Ufficio dell’Assicurazione invalidità è tenuto
ad esaminare una nuova richiesta laddove l’applicazione del nuovo modello per
il calcolo del grado di invalidità determinerebbe presumibilmente il diritto a
una rendita.
A nostro modo di vedere nulla osta che codesto
Tribunale colmi la lacuna, rispettivamente rinvii gli atti per procedere ai
necessari accertamenti, come per altro già richiesto con il ricorso.” (doc.
VIII)
Con scritto 12 febbraio 2018
– sulla base dell’annotazione SMR dell’8 febbraio 2018 (cfr. X-1) – l’amministrazione,
reputando “opportuno verificare il grado d’invalidità finale in considerazione
dei modelli di calcolo vigenti prima e dopo il primo gennaio 2018 riferiti al
metodo misto”, postula il rinvio degli atti per “istruire il caso”
(cfr. X).
Con lettera 20 febbraio 2018
il rappresentante dell’insorgen-te, sostenendo come il summenzionato scritto 12
febbraio 2018 dell’Ufficio AI sia da considerare “come avvio di una
procedura di revisione”, ha dichiarato di aderire alla proposta
dell’amministrazione chiedendo la rifusione di adeguate ripeti-bili e
producendo al riguardo la nota d’onorario del suo patrocinatore di complessivi
fr. 999.65 (cfr. XII, XII-1).
2.1 La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 a-gosto 2015,8C_855/2010 dell’11 luglio
2011,9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2 Nel caso
concreto, come accennato, prendendo posizione sulla refertazione medica
prodotta pendente lite, il medico SMR ha evidenziato:
"
Domanda di prestazioni del
14 marzo 2016.
Formazione: disegnatrice tessile con attestato federale
di capacità
Attività abituale: venditrice (abbigliamento) fino al
31 dicembre 2015, in media annua 80%, dal 1° giugno 2016 collaboratrice presso
la __________ a __________ (18 ore settimanali).
Dipendente (80%) e casalinga (20%)
Diagnosi:
Sospetto di malattia di intolleranza sistemica allo
sforzo SEID
Miopatia verosimilmente congenitale non meglio
precisata
RAF 21.7.2017:
IL 50% in attività abituale/adatta
IL 0% quale casalinga
Ricorso:
Attuale nuova documentazione medica:
certificato dr.ssa __________ del 9.1.2018: impedimento
lavorativo quale casalinga pure del 50%.
Valutazione:
in considerazione del tipo di patologia e dell’attuale
certificazione specialistica concordo con un impedimento medico-teorico quale
casalinga del 50% (da verificare tramite inchiesta), rendimento ridotto,
impedimento dovuto all’aumentato affaticamento/ricupero rallentato.
Inizio della IL quale casalinga: 12.2015.” (doc. X/1)
2.3 Richiamati in
diritto gli artt. 8 cpv. 3 LPGA, 28a cpv. 2 e 3 LAI, 27 e 27bis OAI, v’è da
ritenere che, alla luce di quanto attestato dagli specialisti del __________ –
Fatti
i quali hanno evidenziato come “Frau RI 1 leidet an einer wahrscheinlich
kongenitalen Myopathie (aktuell nicht näher klassifiziebar) mit deutlich
eingeschränkter körperlicher Belastungsfähigkeit und prolongierten Myalgien
nach körperlicher Belastung. Aus ärztlichen Sich
ist Frau RI 1 bedingt durch die eingeschränkte körperlicher Belastung und
erhöhte Müdigkeit in ihrer Leistungsfähigkeit eingeschränkt. Insbesondere körperliche
Arbeiten im Haushalt sowie am Arbeitsplatz, welche mit einem wiederholten Bücken,
Kauern, Knien und Über-Kopf-Arbeiten einhergehen, sind für Frau RI 1 ermüdend
und schwierig durchführbar. Frau RI 1 ist dadurch sowohl im Haushalt als auch
an ihrem Arbeitsplatz zu 50% eingeschränkt.“ (doc.
C1) – la fattispecie, come da proposta dell’ amministrazione
condivisa dall’insorgente, necessita di essere ulteriormente indagata onde
stabilire, tramite inchiesta per persone occupate nell’economia domestica
(accertamento che sinora l’Ufficio ha ritenuto di non dover eseguire sulla base
di una asserita totale capacità nell’esercizio delle attività domestiche), gli
effettivi impedimenti che presenta l’as-sicurata (giudicata, come visto, dal
profilo medico-teorico incapace al 50%) nello svolgimento delle mansioni casalinghe.
Quo alla
censura relativa al metodo applicabile, l’interessata – né con le precedenti
osservazioni al progetto di decisione del 29 agosto 2017 [cfr. doc. AI 61] né
nelle more della presente procedura ricorsuale – non risulta aver reso verosimile
o fornito pertinenti elementi probatori o di valutazione (che potranno
tuttavia, se del caso, essere presentati in sede di rinvio) a sostegno
dell’invocata esclusiva applicazione del metodo ordinario di raffronto.
2.4 In STF
9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha
precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una
perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha
ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che
necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen
Ausführungen”; cfr STCA 32. 2011.107 del 27 ottobre
2011), o perchè vi erano delle carenze negli accertamenti svolti
dall’amministrazione (“Eine Rück-weisung an die IV-Stelle bleibt hingegen
möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig
Considerandi
ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht
(unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011. 115
del 27 ottobre 2011).
Nel
caso concreto, considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione
necessitino di essere completati, si giustifica il rinvio degli
atti ad essa affinché proceda nel senso sopra indicato. In
esito alla nuova istruttoria dovrà essere e-messa, nel rispetto dei dettami
dell’art. 57a LAI, una nuova decisione soggetta a ricorso ai
sensi degli artt. 56 e segg. LPGA nel cui ambito l’assicurato potrà far valere
rispettivamente riproporre ogni censura di fatto e di diritto.
Stante il
nuovo art. 27bis cpv. 2-4 OAI in vigore dal 1. genna-io 2018 e la relativa Disposizione
transitoria della modifica del 1. dicembre 2017, appare giustificato che in
sede di rinvio l’amministrazione proceda all’esame della fattispecie anche alla
luce della nuova normativa, ritenuto che, come precisato nella Lettera
circolare AI UFAS n. 372 del 9 gennaio 2018, “fi-no al 31 dicembre 2017 rimane
applicabile la regolamentazio-ne precedente” e che “per tutte le prime
richieste di presta-zioni pendenti inoltrate prima del 1° luglio 2017, il
diritto alla rendita fino al 31 dicembre 2017 verrà valutato in base al vec-chio
modello di calcolo e poi rivalutato in base al nuovo modello di calcolo con
effetto dal 1° gennaio 2018”.
2.5
Visto l’esito del
gravame può rimanere indecisa la questione – sollevata col gravame (cfr. supra
consid. 1.2) – a sapere se l’amministrazione abbia violato o meno il diritto di
essere sentita dell’assicurata.
2.6
Secondo gli
artt. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009;8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della
vertenza, le spese di procedura di fr. 500.- vengono accollate all'Ufficio AI.
La ricorrente,
patrocinata in causa da un avvocato, ha diritto – ancorché coperta da
un’assicurazione di protezione giuridica (DTF 135 V 473, 126 V 11, 117 Ia 295)
– ad un'indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca)
che appare equo quantificare, alla luce della nota d’onorario prodotta (cfr.
XII-2), in fr. 1'000.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione del 17
ottobre 2017 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’Ufficio AI perchè proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le spese di procedura di fr.
500.- sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà alla ricorrente fr.
1'000 (IVA inclusa) per ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti