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Decisione

32.2017.201

Diritto alla rendita. Metodo misto. Rinvio atti per accertamenti (inchiesta per persone occupate nell'economia domestica)

16 marzo 2018Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i quali hanno evidenziato come “Frau RI 1 leidet an einer wahrscheinlich

kongenitalen Myopathie (aktuell nicht näher klassifiziebar) mit deutlich

eingeschränkter körperlicher Belastungsfähigkeit und prolongierten Myalgien

nach körperlicher Belastung. Aus ärztlichen Sich

ist Frau RI 1 bedingt durch die eingeschränkte körperlicher Belastung und

erhöhte Müdigkeit in ihrer Leistungsfähigkeit eingeschränkt. Insbesondere körperliche

Arbeiten im Haushalt sowie am Arbeitsplatz, welche mit einem wiederholten Bücken,

Kauern, Knien und Über-Kopf-Arbeiten einhergehen, sind für Frau RI 1 ermüdend

und schwierig durchführbar. Frau RI 1 ist dadurch sowohl im Haushalt als auch

an ihrem Arbeitsplatz zu 50% eingeschränkt.“ (doc.

C1) – la fattispecie, come da proposta dell’ amministrazione

condivisa dall’insorgente, necessita di essere ulteriormente indagata onde

stabilire, tramite inchiesta per persone occupate nell’economia domestica

(accertamento che sinora l’Ufficio ha ritenuto di non dover eseguire sulla base

di una asserita totale capacità nell’esercizio delle attività domestiche), gli

effettivi impedimenti che presenta l’as-sicurata (giudicata, come visto, dal

profilo medico-teorico incapace al 50%) nello svolgimento delle mansioni casalinghe.

Quo alla

censura relativa al metodo applicabile, l’interessata – né con le precedenti

osservazioni al progetto di decisione del 29 agosto 2017 [cfr. doc. AI 61] né

nelle more della presente procedura ricorsuale – non risulta aver reso verosimile

o fornito pertinenti elementi probatori o di valutazione (che potranno

tuttavia, se del caso, essere presentati in sede di rinvio) a sostegno

dell’invocata esclusiva applicazione del metodo ordinario di raffronto.

2.4 In STF

9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha

precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una

perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha

ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che

necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen

Ausführungen”; cfr STCA 32. 2011.107 del 27 ottobre

2011), o perchè vi erano delle carenze negli accertamenti svolti

dall’amministrazione (“Eine Rück-weisung an die IV-Stelle bleibt hingegen

möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig

Considerandi

ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht

(unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011. 115

del 27 ottobre 2011).

Nel

caso concreto, considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione

necessitino di essere completati, si giustifica il rinvio degli

atti ad essa affinché proceda nel senso sopra indicato. In

esito alla nuova istruttoria dovrà essere e-messa, nel rispetto dei dettami

dell’art. 57a LAI, una nuova decisione soggetta a ricorso ai

sensi degli artt. 56 e segg. LPGA nel cui ambito l’assicurato potrà far valere

rispettivamente riproporre ogni censura di fatto e di diritto.

Stante il

nuovo art. 27bis cpv. 2-4 OAI in vigore dal 1. genna-io 2018 e la relativa Disposizione

transitoria della modifica del 1. dicembre 2017, appare giustificato che in

sede di rinvio l’amministrazione proceda all’esame della fattispecie anche alla

luce della nuova normativa, ritenuto che, come precisato nella Lettera

circolare AI UFAS n. 372 del 9 gennaio 2018, “fi-no al 31 dicembre 2017 rimane

applicabile la regolamentazio-ne precedente” e che “per tutte le prime

richieste di presta-zioni pendenti inoltrate prima del 1° luglio 2017, il

diritto alla rendita fino al 31 dicembre 2017 verrà valutato in base al vec-chio

modello di calcolo e poi rivalutato in base al nuovo modello di calcolo con

effetto dal 1° gennaio 2018”.

2.5

Visto l’esito del

gravame può rimanere indecisa la questione – sollevata col gravame (cfr. supra

consid. 1.2) – a sapere se l’amministrazione abbia violato o meno il diritto di

essere sentita dell’assicurata.

2.6

Secondo gli

artt. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009;8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della

vertenza, le spese di procedura di fr. 500.- vengono accollate all'Ufficio AI.

La ricorrente,

patrocinata in causa da un avvocato, ha diritto – ancorché coperta da

un’assicurazione di protezione giuridica (DTF 135 V 473, 126 V 11, 117 Ia 295)

– ad un'indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca)

che appare equo quantificare, alla luce della nota d’onorario prodotta (cfr.

XII-2), in fr. 1'000.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è accolto.

§ La decisione del 17

ottobre 2017 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’Ufficio AI perchè proceda conformemente ai considerandi.

2.- Le spese di procedura di fr.

500.- sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà alla ricorrente fr.

1'000 (IVA inclusa) per ripetibili.

3.- Comunicazione agli interessati

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti