32.2017.202
Con la revisione d'ufficio l'UAI ha ridotto il D alla rendita di una salariata/casalinga.Il TCA conferma la perizia pluridisciplinare:nessuna problematica psichica,solo fisica.La valutazione dell'assi
14 settembre 2018Italiano120 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2017.202
TB
Lugano
14 settembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 novembre 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 27 ottobre 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. A fine 1990 (doc. 1) RI 1,
nata nel 1961, attiva nel ramo delle pulizie (15%) fino a dicembre 1989 e come
casalinga (85%), ha chiesto prestazioni AI a causa del tumore al ginocchio
sinistro apparso nell’ottobre 1989 e asportato chirurgicamente, che l’ha resa
inabile al lavoro prima al 100% poi al 50% come casalinga (doc. 6) e al 100%
come donna delle pulizie (doc. 16).
Con decisione del 25 luglio 1991 (doc. 11) l’Ufficio assicurazione
invalidità le ha attribuito una mezza rendita di invalidità, che questo
Tribunale ha confermato il 21 novembre 1991 (doc. 20).
1.2. Le revisioni che sono seguite
hanno confermato il diritto alla mezza rendita di invalidità il 5 agosto 1992
(doc. 27), il 30 luglio 1993 (doc. 35), il 12 luglio 1994 (doc. 42) e il 2
ottobre 1996 (doc. 51).
La revisione avviata d’ufficio il 3 settembre 1999 (doc. 53) dall’amministrazione
è sfociata nella conferma, il 13 luglio 2001 (doc. 75), del grado di invalidità
del 50%, ma a seguito di nuovi rapporti medici e di una nuova inchiesta
economica (doc. 94) è stato accertato un peggioramento, che ha portato l’Ufficio
AI ad attribuire all’assicurata l’11 luglio 2003 (doc. 98) una rendita intera
(grado AI 71%) dal 1° febbraio 2002 (doc. 99), confermata con la decisione su
opposizione del 15 aprile 2004 (doc. 106).
Una nuova revisione d’ufficio del giugno 2007 (doc. 108) ha
confermato poco dopo (doc. 116) questo diritto alla rendita, così come quella
avviata (doc. 137) e conclusa nel 2013 (doc. 144).
1.3. Con l’ultima revisione
d’ufficio, iniziata nell’ottobre 2014 (doc. 145), l’Ufficio AI ha disposto una
perizia pluridisciplinare, che ha avuto luogo a fine 2015, volta alla
determinazione della capacità funzionale residua in attività adeguata e come
casalinga, sia sul piano somatico che su quello psichico. Preso atto del
referto del 3 marzo 2016 (doc. 173) reso dal Servizio Accertamento Medico, del
rapporto finale dell’8 marzo 2016 (doc. 175) del Servizio Medico Regionale,
dell’esito dell’inchiesta economica per le persone che si occupano
dell’economia domestica esperita nel mese di ottobre 2016 (doc. 177), condivisa
dall’SMR (doc. 179) anche dopo l’invio di ulteriore documentazione medica (doc.
196), e del parere del consulente in integrazione professionale che l’ha
ritenuta non reintegrabile per la parte salariata del 15% (doc. 199), con
decisione del 27 ottobre 2017 (doc. A2), che ribadiva il progetto di decisione
del 27 giugno 2017 (doc. 200) anche a seguito dei nuovi attestati medici che
l’assicurata ha trasmesso con le sue osservazioni (doc. 203) e che hanno dato
luogo l’11 ottobre 2017 (doc. 215) a una valutazione diretta da parte del dr.
med. __________ dell’SMR che l’ha ritenuta inabile al lavoro sostanzialmente in
ragione del 50% in attività adeguate, l’Ufficio AI ha ridotto la rendita intera
di invalidità fissandola a un quarto, stante un grado AI globale del 44% (grado
di invalidità del 29% come casalinga + grado AI del 15% come salariata).
1.4. Il 20 novembre 2017 (doc. I) RI
1, patrocinata dall’avv. RA 1, ha chiesto di annullare la decisione
dell’Ufficio AI e quindi di ripristinare il suo diritto alla rendita intera di
invalidità.
La ricorrente ha contestato che il suo stato di salute sia
migliorato rispetto alla valutazione su cui si era fondata a suo tempo
l’amministrazione per concederle la rendita intera. Anzi. Da un lato, gli
ultimi traumi fisici subiti hanno ulteriormente ridotto la sua capacità fisica
e, d’altro lato, essa soffre pure di ansia, attacchi di panico e tachicardia,
ciò che la limita pure dal profilo psichico.
L’insorgente ha inoltre chiesto al TCA di verificare la
correttezza del metodo misto adottato dall’amministrazione, essendo stata “giustamente”
considerata come non reintegrabile nel mondo del lavoro, mentre ha espresso dei
dubbi sulla valutazione come casalinga effettuata dall’assistente sociale, sia
per la durata della visita sia per gli impedimenti stabiliti dalla stessa che
vanno sicuramente aumentati, per giungere a un grado di invalidità parziale del
71% rispettivamente a un grado AI globale dell’86%, con conseguente
riconoscimento di una rendita intera.
A suo dire, va dunque fatta allestire una perizia “su quel che effettivamente
la Signora RI 1 è in grado di fare quale casalinga.”.
1.5. Con risposta del 29 novembre
2017 (doc. IV) l’Ufficio assicurazione invalidità, interpellata l’assistente
sociale (doc. IV/1), ha proposto di respingere il ricorso e di confermare la
soppressione della rendita, giacché dal profilo medico le valutazioni peritali
erano valide e andavano ratificate.
L’amministrazione ha riassunto l’intero iter assicurativo che l’ha
portata dapprima a concedere alla ricorrente una mezza rendita di invalidità
dal 1991, poi una rendita intera (grado AI 71%) dal 1° febbraio 2002 e infine,
con la revisione d’ufficio del 2014, a ridurle il diritto a un quarto.
L’Ufficio AI ha ricordato che dalla perizia pluridisciplinare eseguita dal SAM
è emerso che dal mese di maggio 2015, in seguito all’avvenuto miglioramento del
suo stato di salute, l’assicurata era abile al lavoro in ragione del 50% in
attività adeguate rispettivamente del 70% come casalinga. A questa perizia va
conferita piena forza probatoria, giungendo gli specialisti a una conclusione
logica e priva di contraddizioni, che è stata pure avallata dal dr. med. __________
del Servizio Medico Regionale. Sul trauma contusivo del 5 giugno 2017 si è espresso
il dr. med. __________ dell’SMR che ha visitato l’assicurata l’11 ottobre 2017,
il quale ha concluso che lo stato clinico generale era stabile.
Per quanto concerne l’aspetto economico, la contestazione delle
risultanze dell’inchiesta domiciliare realizzata dall’assistente sociale non
può essere tutelata, poiché quest’ultima ha valutato attentamente le difficoltà
e le esigenze di ogni singola mansione.
Peraltro, il grado di impedimento globale del 34%, su cui si è di
nuovo espressa nel dettaglio l’assistente sociale, si allinea a quello del 30%
stabilito dai periti del SAM come inabilità al lavoro come casalinga. Ne
discende che la valutazione del 19 ottobre 2016, fatta propria anche dal dr.
med. __________ del Servizio Medico Regionale, va integralmente confermata,
così come il grado di invalidità globale del 43,9%, che dà diritto a un quarto
di rendita.
1.6. Il 14 dicembre 2017 (doc. VI)
la ricorrente ha trasmesso al TCA il preannunciato certificato del dr. med. __________
allestito il giorno precedente, a comprova del fatto che la sua situazione
psichica era peggiorata rispetto alla valutazione al domicilio del mese di ottobre
2016. Ella ha inoltre chiesto al Tribunale di sospendere la procedura sino alla
produzione di un certificato medico definitivo da parte del suo psichiatra e ha
nuovamente contestato le risultanze dell’inchiesta domiciliare, in particolare
il calcolo delle diverse percentuali di impedimento segnatamente in relazione
alla preparazione dei pasti che può effettuare unicamente da seduta e con
operazioni che non richiedono più di pochi minuti. La ricorrente ha altresì
confermato di servirsi dell’automobile, ma solo poiché è automatica, e ha
precisato che ricorre a tutti gli effetti all’aiuto dei familiari (marito e
figlia), ma ciò non giustifica assolutamente il grado di impedimento stabilito dall’assistente
sociale, visto che comunque è costretta a fare capo pure a un aiuto domestico
esterno.
1.7. Sentito il dr. med. __________
dell’SMR (doc. VIII/1), che ha precisato non esservi nozione di psicopatologie
eventualmente invalidanti fino alla data della decisione impugnata, l’8 gennaio
2018 (doc. VIII) l’amministrazione ha affermato che la documentazione medica
prodotta, posteriore alla data della decisione impugnata, non è atta a
modificare la decisione resa. Anche la valutazione dell’inchiesta domiciliare,
che ha rilevato l’esigibilità di una maggiore collaborazione da parte dei
famigliari, va confermata alla luce delle concludenti spiegazioni fornite
dall’assistente sociale su ogni singolo impedimento. Infine, l’Ufficio AI ha
rilevato che l’insorgente non può ora rimettere in discussione quanto a suo
tempo dichiarato in merito alla preparazione dei pasti e che l’assistente
sociale ha annotato nel suo rapporto.
1.8. Rifacendosi al parere del suo
psichiatra, il 15 gennaio 2018 (doc. X) l’insorgente ha contestato che i
problemi psichici siano sorti soltanto dopo la decisione impugnata, ribadendo
comunque la necessità di attendere un suo rapporto medico completo. Visto poi che
lavorano, i familiari collaborano già quanto possono.
Il nuovo referto del 1° marzo 2018 (docc. A6-A8) del medico
curante attestante un’osteoporosi severa e del 15 marzo 2018 (doc. A5) dello
psichiatra curante che ribadiva una sindrome depressiva ricorrente, attuale
episodio di entità media (ICD-10; F33.1) e una sindrome da attacchi di panico
(ICD-10; F41.0), sono stati sottoposti all’attenzione dello psichiatra dell’SMR
(dr. med. __________), sulle cui osservazioni (doc. XIV) l’Ufficio AI si è
basato il 29 marzo 2018 (doc. XIV) per confermare la decisione impugnata,
essendo il potere cognitivo del TCA delimitato al 27 ottobre 2017. Pertanto, a
suo dire, la questione di un eventuale peggioramento dello stato di salute
della ricorrente dovrà se del caso formare oggetto di un nuovo provvedimento
amministrativo.
L’insorgente non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. XV).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se è a giusta ragione che, nell’ambito di una revisione d’ufficio, l’Ufficio
assicurazione invalidità ha ridotto a un quarto il diritto alla rendita intera (grado
AI 71%) riconosciuto all’assicurata nel 2004 con effetto dal 2002 poiché, sulla
base della perizia pluridisciplinare di fine 2015 e dell’inchiesta domiciliare
dell’ottobre 2016, dal profilo medico è stato riscontrato un miglioramento dello
stato di salute dell’assicurata in ambito psichico, la quale sarebbe abile al
lavoro al 50% in attività adeguate dal 1° gennaio 2015 (intesa come riduzione
del rendimento), mentre in ragione del 70% come casalinga dal 1° maggio 2015. Dal
calcolo effettuato con il metodo misto di raffronto risulterebbe un grado AI
del 44%.
2.2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente
esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in
media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo
anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla
rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,
ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29
cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività
lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il
reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non
tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione
professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC
1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura
dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato,
in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di
difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione
(giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza
U 156/05 del 14 luglio 2006,
consid. 5).
2.3. Se, però, un assicurato
maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido,
l'applicazione nei suoi confronti del concetto di incapacità di guadagno non è
possibile, poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una
vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere
da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica
l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al
guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr.
76 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136).
In questo senso, l'art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità
dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ma svolge
le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che
intraprenda un'attività lucrativa è valutata, in deroga all'articolo 16 LPGA,
in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete.
L’art. 27 cpv. 1 prima frase OAI, nel tenore in vigore fino al 31
dicembre 2017, precisa a sua volta che per mansioni consuete di una persona
senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica s'intendono in
particolare gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le
attività artistiche e di pubblica utilità.
Secondo la prassi amministrativa, per il confronto si considerano
soltanto attività assimilabili a quelle lucrative (come il lavoro domestico,
amministrazione di patrimoni, attività benevole gratuite, ecc.). Sono quindi
escluse le attività del tempo libero (N. 3082 delle Direttive concernenti
l'invalidità e la grande invalidità (CIGI), edite dall'UFAS, in vigore dal 2015
nel tenore in essere fino al 31 dicembre 2017). L'invalidità viene così
valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare
mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158
consid. 3c). Si paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato prima
della sopravvenienza del danno alla salute con quelle che può svolgere
posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag.
139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, 1995, pag. 458; Maurer,
Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145).
Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità
se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente,
le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia essere
rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente
esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può
eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della
persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura
familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze
locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella
con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un
coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
Va qui segnalato che nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio
2018, l’art. 27 cpv. 1 OAI prevede che per mansioni
consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di assicurati occupati
nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici nonché la cura
e l'assistenza ai familiari.
Il nuovo art. 27 cpv. 2 OAI stabilisce che per
mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di membri di comunità di
religiosi s'intende ogni attività svolta nella comunità.
Con la modifica dell’Ordinanza sono state adeguate
le attività nell’ambito delle mansioni consuete svolte dalle persone occupate
nell’economia domestica (cfr. R.
Leuenberger - G. Mauro, “Changements dans la méthode mixte”, in Sécurité
sociale 1/2018 pag. 40 seg (45-46)).
Come emerge dalle spiegazioni pubblicate
dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali alla Modifica dell’ordinanza
del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI) – Valutazione
dell’invalidità per gli assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo
parziale (metodo misto) – in merito agli adeguamenti dal 1° gennaio 2018
concernenti l’applicazione del metodo misto in seguito alla sentenza 7186/09
della Corte europea dei diritto dell’uomo del 2 febbraio 2016, si è dunque
posto l’accento sulle attività che possono essere equiparate a un’attività
lucrativa ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 LAI.
Si tratta delle attività che soddisfano il criterio
dei terzi, vale a dire che, in caso di impossibilità dell’assicurato di
svolgerle da sé, possono essere tipicamente eseguite da terzi dietro pagamento.
Le attività volontarie svolte al di fuori dell’economia domestica, come le
attività artistiche o di pubblica utilità, non possono invece essere equiparate
a un’attività lucrativa e quindi riconosciute come mansioni consuete, se non in
casi speciali (DTF 130 V 360 consid. 3.3.2). Queste occupazioni non vanno
dunque disciplinate in modo generale dall’OAI e pertanto non sono più
espressamente menzionate nell’Ordinanza (cfr. punto 1.2 pag. 6 delle citate
spiegazioni dell’UFAS).
Come evidenziato dall’Ufficio federale sugli
adeguamenti del metodo misto (cfr. punto III pag. 9), dal 1° gennaio 2018 il
nuovo art. 27 OAI pone quindi l’accento sui lavori domestici necessari che
possono essere equiparati ad un’attività lucrativa.
Per stabilire se un’attività nell’ambito delle
mansioni consuete possa essere equiparata a un’attività lucrativa, è
determinante il criterio dei terzi e quindi bisogna chiedersi se si tratti di
un’attività che può essere eseguita da terzi (persone o ditte) dietro
pagamento.
È per esempio il caso di lavori domestici necessari
come la pianificazione e l’organizzazione della conduzione dell’economia
domestica, la preparazione dei pasti (inclusa la pulizia della cucina), la
pulizia dell’abitazione, gli acquisti e le altre mansioni nonché il bucato e la
manutenzione dei vestiti. Se non possono essere ripartite tra gli altri
familiari nel quadro dell’obbligo di ridurre il danno, infatti, queste attività
dovranno essere affidate a servizi esterni a pagamento (persone di servizio).
Oltre ai citati classici lavori domestici, va
considerata anche la cura e l’assistenza ai familiari; rilevante è però che
essi vivano nella stessa economia domestica dell’assicurato.
Va ancora osservato che sia per i lavori domestici
che per la cura e l’assistenza ai familiari, non si tiene però conto delle
attività che vengono già svolte da terzi. Sono infatti prese in considerazione
esclusivamente le attività che vengono affidate a terzi a proprie spese solo dopo
l’insorgere del danno alla salute. Se, per contro, l’assicurato ricorreva a
prestazioni di terzi a proprie spese già prima dell’insorgere del danno
alla salute, allora per queste attività non v’è una limitazione di cui tenere
conto, dato che continuano ad essere svolte da terzi come prima.
Ritenuto come la modifica riguardante le mansioni
consuete nell’economia domestica ha dunque lo scopo di porre l’accento sulle
attività fondamentali di ogni economia domestica, le attività puramente
ricreative – le attività artistiche e di pubblica utilità vanno qualificate
quali attività puramente ricreative, se non possono essere eseguite da terzi
dietro pagamento - non rientrano tra le attività da considerare nell’ambito
delle mansioni consuete (DTF 125 V 157 consid. 5c/bb).
Le nuove norme dell’Ordinanza hanno comportato la
modifica della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione
per l’invalidità (CIGI) la quale, valida dal 1° gennaio 2015 e nella versione
in vigore dal 1° gennaio 2018, ai NN. 3081 segg. spiega come deve procedere l’assistente sociale nella sua inchiesta domiciliare per calcolare il
grado di invalidità in generale.
Per ciò che concerne il caso in esame, di regola si ritiene che i
lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica comprendono queste
cinque attività usuali: pasti, pulizia e ordino dell’alloggio, acquisti e altre
commissioni, bucato e cura dei vestiti, cura e assistenza ai figli e/o ai
familiari, per le quali è assegnato un rispettivo limite massimo (N. 3087
CIGI).
Il grado di disabilità per ogni singola attività risulta dal
confronto percentuale tra la ponderazione senza disabilità – stabilita
dall’assistente sociale (N. 3083 CIGI) - e la limitazione dovuta alla
disabilità (N. 3085 CIGI).
2.4. Nel
caso in cui, invece, l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza
dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna
applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato
esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente
nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo
l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per
questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita
nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e
valutare il grado d'invalidità nei due ambiti.
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo
misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal
TFA in DTF 125 V 146.
Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo
misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a
tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all'attività casalinga, è
conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata
una violazione dell'art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006,
parzialmente pubblicata in Plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del
13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).
Questa giurisprudenza è stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137
V 334, DTF 133 V 504 e DTF 133 V 477.
In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9, l'Alta Corte ha precisato
la propria giurisprudenza e ha ammesso la possibilità di prendere in
considerazione gli influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello
svolgimento di mansioni consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo
misto. Una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o
dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI) in seguito a maggiori
sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in
considerazione solo a determinate condizioni.
Ricordato che il metodo misto è previsto per le persone che
esercitano un’attività lucrativa e che oltre a questa conducono un’economia
domestica o svolgono altre mansioni ai sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA (art. 5
cpv. 1 vLAI nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002), secondo
giurisprudenza la riduzione del tasso di occupazione esigibile in un’attività
lucrativa senza che questo tempo libero venga consacrato allo svolgimento delle
mansioni consuete è irrilevante ai fini del metodo di valutazione dell’invalidità.
In quest’ultima fattispecie è applicabile il metodo ordinario (DTF 131 V
51).
Chiamata a pronunciarsi in un caso in cui si trattava di valutare l'invalidità per gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa a
tempo parziale senza consacrare il loro tempo libero allo svolgimento delle
mansioni consuete, l’Alta Corte, nella DTF 142 V 290, ha stabilito che la giurisprudenza secondo DTF 131 V 51, che concerne il metodo di
confronto dei redditi applicabile alle persone che esercitano un'attività
lucrativa a tempo parziale senza consacrare il loro tempo libero allo
svolgimento delle mansioni consuete, deve essere precisata, nel senso che la
limitazione nell'ambito lucrativo - in funzione dell'estensione del tasso
ipotetico d'attività lucrativa parziale - deve essere considerata in modo proporzionale
(cfr., al riguardo, STCA 32.2015.119 e STCA 32.2015.120, entrambe del 2 agosto
2016).
Ancorché non applicabile alla presente fattispecie, va ricordata
la giurisprudenza sviluppata dal TF dopo la sentenza 7186_09 del 2 febbraio
2016 nella causa Di Trizio contro Svizzera - divenuta definitiva a seguito del
rifiuto, in data 4 luglio 2016, da parte della Grande Camera della Corte
europea dei diritti dell’uomo, della richiesta avanzata dalla Svizzera di un
riesame della stessa -, nella quale la seconda sezione della Corte europea dei
diritti dell’uomo, chiamata a pronunciarsi in una fattispecie in cui il TF
aveva confermato la soppressione del diritto alla rendita nel caso di
un’assicurata che, dopo la nascita di due gemelli, con l’applicazione del
metodo misto non raggiungeva più un grado di invalidità pensionabile (STF
9C_49/2008 del 28 luglio 2008), ha tuttavia dichiarato (per 4 voti contro 3)
che vi è stata una violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 8 CEDU, che non
va esaminata separatamente la violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 6
CEDU e che non va esaminata separatamente neppure la violazione dell’art. 8
CEDU preso da solo.
La Corte europea - ricordato che non incombe a lei annullare e/o
abrogare delle disposizioni di diritto interno riconosciute contrarie alla CEDU
e che le sue sentenze hanno essenzialmente un carattere declaratorio - ha
precisato che la Svizzera può scegliere liberamente, nella misura in cui queste
soluzioni siano compatibili con le conclusioni di questo giudizio, in quale
maniera conformarsi all’art. 46 CEDU evidenziando che, avuto riguardo
all’insieme delle circostanze e al principio della sicurezza del diritto, la
violazione della CEDU ravvisata nel caso esaminato non esige che si rimettano
in discussione gli atti o le situazioni giuridiche analoghe stabilite
precedentemente a questa sentenza (sul tema vedi pure la STCA 32.2015.66 del 17
marzo 2016).
Nella STF 9F_8/2016 del 20 dicembre 2016, pubblicata in DTF 143 I
50, pronunciandosi sulla domanda di revisione della STF 9C_49/2008 del 20
luglio 2008 a seguito della succitata sentenza 7186_09 del 2 febbraio 2016
della Corte europea dei diritti dell’uomo, la nostra Massima istanza ha
evidenziato che la pronuncia della Corte europea concerneva un’assicurata che,
al beneficio del diritto ad una rendita quale salariata al 100%, si è vista in
seguito negare il diritto alle prestazioni solo perché, ritenuta la nascita dei
figli e la conseguente riduzione del grado di occupazione, è stata considerata
come una lavoratrice a tempo parziale con mansioni consuete (conduzione di
un’economia domestica).
Questo nuovo status, essendo un motivo di revisione, ha avuto come
conseguenza il cambiamento del metodo da applicare per il calcolo del grado di
invalidità - dal metodo ordinario del confronto dei redditi (valido nei casi di
assicurati con un’occupazione a tempo pieno) si è passati al metodo misto
(valido nei casi di attività a tempo parziale e svolgimento di mansioni
consuete) - che, nel caso concreto, ha portato alla soppressione della rendita
in via di revisione rispettivamente alla limitazione temporale del diritto alla
rendita riconosciuta con effetto retroattivo.
L’Alta Corte ha perciò concluso che vi è una violazione dell’art.
14 combinato con l’art. 8 CEDU allorquando le scelte (rientranti nella sfera di
protezione dell’art. 8 CEDU) prese dalla persona assicurata costituiscono la sola
causa del cambiamento di status e a seguito dell’applicazione del nuovo metodo
di calcolo del grado d’invalidità (metodo misto) risulta la soppressione
della rendita in via di revisione rispettivamente la limitazione temporale del
diritto alla rendita riconosciuta con effetto retroattivo.
In una tale costellazione, allorquando questa è riconducibile unicamente
ad un cambiamento di status e meglio al passaggio da assicurato con
un’occupazione a tempo pieno a quella di assicurato attivo parzialmente con
mansioni consuete, per ristabilire uno stato conforme alla CEDU bisogna
rinunciare alla soppressione della rendita ai sensi dell’art. 17 LPGA.
Il Tribunale federale ha pertanto concluso che in questo
caso la soppressione del diritto ad una rendita non è conforme alla CEDU. Per
la ricorrente ciò ha significato che il diritto alla mezza rendita andava
ripristinato anche dopo il 31 agosto 2004.
La nostra Massima istanza - rilevato che le precedenti considerazioni
portavano all’accoglimento della domanda di revisione della STF 9C_49/2008 del
28 luglio 2008 e rinviando alla Lettera circolare n. 355 del 31 ottobre 2016
dell’UFAS - ha infine specificato che il giudizio del 2 febbraio 2016 della
Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo, all’infuori della
costellazione descritta al considerando 4.1, nulla mutava all’applicabilità del
metodo misto (STCA 32.2016.21 del 17 febbraio 2017).
L’interpretazione data dal Tribunale federale nella DTF 143 I 50
(STF 9F_8/2016 del 20 dicembre 2016) è stata criticata dalla dottrina (u. Kieser, Gemischte Methode: ein Blick
auf die bisherige Rechtsprechung, in: HAVE 2016 pag. 471 seg. (474);
A. Mengis, IV Mutloser Entscheid
des Bundesgerichts, in: Plädoyer 1/17 pag. 12 seg.).
Con sentenza 9C_604/2016 del 1° febbraio 2017, pubblicata in DTF
143 I 60, il Tribunale federale ha confermato il contenuto della DTF 143 I 50,
aggiungendo al considerando 3.3.3 che la stessa non si applica soltanto nel
caso di soppressione di una rendita in caso di revisione allorquando questa è
riconducibile unicamente ad un cambiamento di status e meglio al passaggio da
assicurato con un’occupazione a tempo pieno a quella di assicurato attivo
parzialmente con mansioni consuete, ma anche nel caso di riduzione della
prestazione in caso di revisione.
Nella STF 9C_525/2016 del 15 marzo 2017 il TF ha sottolineato come
l'UFAS medesimo nella direttiva n. 355 del 31 ottobre 2016 ha segnalato che il
Consiglio federale sta cercando di trovare una soluzione adeguata al problema (sull’argomento
vedi la STCA 32.2017.53 del 13 novembre 2017 e la STCA 32.2016.86 del 15 maggio
2017).
Come detto, il 1° gennaio 2018 sono entrati in vigore gli articoli
27 e 27bis cpv. 2-4 OAI nel loro nuovo tenore (cfr. RU N. 107 del 19
dicembre 2017, pagg. 7581-7582). Al riguardo, dal comunicato stampa del 1°
dicembre 2017 dell’UFAS intitolato “Maggiore equità nel calcolo del grado
d’invalidità dei lavoratori a tempo parziale”, risulta che “(…) il
Consiglio federale introduce un nuovo modello di calcolo per determinare il
grado d'invalidità dei lavoratori a tempo parziale, che contribuisce a
migliorare la conciliabilità tra famiglia e lavoro e soddisfa anche le
richieste della Corte europea dei diritti dell'uomo. Nella sua seduta del 1°
dicembre 2017, il Consiglio federale ha fissato l'entrata in vigore della
relativa modifica d'ordinanza al 1° gennaio 2018. (…)”.
Detti articoli non possono tuttavia essere applicati alla presente
fattispecie visto che, per consolidata prassi (STF 2C_471/2009 del 23 luglio
2010 consid. 5.3), in caso di modifica delle basi legali e in mancanza, come si
avvera in concreto, di regolamentazione transitoria contraria, si applicano le
disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che
deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (cfr.
anche la DTF 132 V 215 consid. 3.1.1). Per contro le norme procedurali, in assenza
di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione. Su questo
argomento si veda anche la STF 9C_553/2017 del 18 dicembre 2017 e la Lettera
circolare AI n. 372 dell’UFAS del 9 gennaio 2018.
2.5. Al fine di determinare il
metodo di calcolo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità, si deve
anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente
prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi
sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del
danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa.
Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa
immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità e se l'assicurato che non
esercitava un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non
fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve essere attribuita
all'attività che veniva svolta al momento dell'intervento del danno alla salute
invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non hanno subìto modifiche
rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da considerare sono tutte
le circostanze del caso concreto, segnatamente le condizioni finanziarie,
familiari, l'età dell'assicurato, la sua situazione professionale, le affinità
e la personalità dell'assicurato.
A nessuno di questi elementi va tuttavia attribuita un'importanza
decisiva, per esempio nemmeno al mancato raggiungimento del minimo d'esistenza
nel caso del mancato esercizio di un'attività lucrativa rispettivamente alla
necessità economica di una simile attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996
AI Nr. 76; DTF 117 V 195; in argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30
agosto 2012 consid. 3 e la giurisprudenza ivi citata; vedi inoltre Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, 2014, ad art. 5, pagg. 54-58 e 61-62 e Blanc,
La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190).
Questa valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la
volontà ipotetica dell’assicurato che, in quanto fatto interno, deve essere in
regola generale dedotta da indizi esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012
consid. 5.2; STFA I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).
Va ancora rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato. Ad
ogni revisione si deve infatti accertare quale sarebbe stata l'attività
esercitata dall'assicurato se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF
117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo
parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150; Meyer,
op. cit., pag. 288; Blanc, op.
cit., pag. 190-191).
2.6. Occorre
inoltre segnalare che se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce
una notevole modifica, che incide quindi in modo rilevante sul diritto alla rendita,
questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio
o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze
suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita,
può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
Fatti
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di
rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche all’art.
17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
La revisione avviene d'ufficio quando, in
previsione di una possibile modifica importante del grado d’invalidità o della
grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di
aiuto dovuto all'invalidità, è stato stabilito un termine al momento
della fissazione della rendita, dell’assegno per grandi invalidi o del contributo per l'assistenza (art. 87 cpv. 1 lett. a OAI);
o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare
una notevole modifica del grado d’invalidità, della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità (art. 87 cpv. 1 lett. b OAI). Invece, se è fatta domanda di
revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o di grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto
all'invalidità è cambiato in misura rilevante per
il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 OAI). Infine, qualora
la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il contributo per l'assistenza
siano stati negati perché il grado d'invalidità era insufficiente, perché non è
stata riconosciuta una grande invalidità o perché il bisogno di aiuto era
troppo esiguo per avere diritto al contributo per l'assistenza, una nuova
richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel
capoverso 2 (art. 87 cpv. 3 OAI).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,
occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non
appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2
OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione
della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una
prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e
STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità
che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre
2012, consid. 5.3).
Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa
dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente
periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di
far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa
origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo
d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.
Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato
ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di
revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005
pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64-65).
Quanto agli effetti della revisione di una rendita, per l’art.
88bis cpv. 2 OAI la riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto,
al più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della
decisione (lett. a).
Essa può però intervenire anche retroattivamente dalla data
in cui avvenne la modificazione determinante, se l’erogazione illecita è causa
dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato oppure se
quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente
dall’art. 77 (lett. b).
L’art. 88bis OAI è applicabile non solo in caso di revisione, ma
anche in caso di modifica del diritto alla rendita stabilito in via di riesame
(riconsiderazione) (Meyer,
Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 2a edizione 2010, ad art. 30/31 (17
ATSG), pag. 395; Müller, Die
materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,
2003, pag. 95).
Condizione necessaria per l’applicazione dell’art. 88bis OAI è che
l'errore giustificante una riconsiderazione concerna un argomento specifico
dell’AI. La riduzione o soppressione della rendita a seguito di
riconsiderazione avviene quindi di principio, giusta l’art. 88bis cpv. 2 lett.
a OAI, con effetto pro futuro, eccezion fatta per i casi in cui l’assicurato
ha violato il suo obbligo di informare, nel qual caso una modifica ha effetto ex
tunc (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330, 119 V 432; Müller, op. cit., pag. 95 segg.). Il TFA
ha pure stabilito che l’inizio della soppressione con effetto ex nunc
della rendita va stabilito in applicazione analogica dell’art. 88bis cpv. 2
lett. a OAI (DTF 111 V 197).
2.7. La costante giurisprudenza ha
stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di
modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività
lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue
conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subìto un cambiamento importante
(DTF 130 V 349 consid. 3.5; DTF 113 V 275 consid. 1a; DTF 112 V 372 consid. 2b e
390 consid. 1b; DTF 109 V 116; DTF 105 V 30; RCC 1989 p. 323).
Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque
necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano
subìto una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. Una semplice valutazione
diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,
non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 351;
DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione,
da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti
al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della
pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF
133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare
una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109
V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).
A proposito della notevole modifica del grado
d'invalidità quale condizione di revisione prevista dall’art. 17 cpv. 1 LPGA,
nella DTF 133 V 545 la nostra Massima Istanza ha precisato che per le rendite
dell'assicurazione invalidità, anche una modifica di poco conto nello stato di
fatto determinante può dare luogo a una revisione se tale modifica determina un
superamento (per eccesso o per difetto) di una soglia minima (cfr. consid. 6).
La revisione si occupa di modifiche nella situazione
personale della persona assicurata (stato di salute, fattore economico).
Modifiche di poco conto dei dati statistici non giustificano per contro una
revisione di una rendita d'invalidità, nemmeno se a seguito di queste modifiche
il valore soglia viene superato (per eccesso o per difetto; cfr. consid. 7).
Nella STF 9C_158/2012 del 5 aprile 2013 il Tribunale federale ha
rammentato che una riduzione o soppressione può essere adottata quando le
circostanze di fatto (di natura valetudinaria e/o economica) rilevanti per il
diritto alla rendita si sono modificate in maniera considerevole (cfr. DTF 130
V 343 consid. 3.5 pag. 349 con riferimenti).
Secondo il principio dell’onere probatorio materiale, la
situazione giuridica precedente deve permanere se una modifica rilevante della
fattispecie non è dimostrabile con il grado della verosimiglianza preponderante
(SVR 2012 IV n. 18 pag. 81, STF 9C_418/2010, consid. 3.1; cfr. anche sentenza
9C_32/2012 del 23 gennaio 2013, consid. 2).
Inoltre, nella successiva STF 9C_745/2012 del 30 aprile 2013,
l’Alta Corte ha ricordato che a differenza di quanto prescritto dall'art. 17
cpv. 2 LPGA per le altre prestazioni durevoli, l'art. 17 cpv. 1 LPGA non esige
in relazione alla revisione di una rendita d'invalidità una modifica notevole
dello stato di fatto, ma (solo) una modifica notevole del grado d'invalidità.
Questa modifica può risiedere sia in un cambiamento dello stato di salute sia
in una modifica della componente lucrativa (STF 9C_886/2011 del 29 giugno 2012
consid. 3.1; DTF 133 V 545 consid. 6.1-6.3).
Da ultimo, nella DTF 141 V 9 (SVR 2015 IV Nr. 21) il Tribunale
federale ha stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita
si sono modificati a tal punto da lasciare apparire una notevole modificazione
dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve
essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e
completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198
consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017 consid. 4.1; STF
9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF 9C_226/2013 del 4 settembre
2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di
salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro
clinico esistente non osta alla soppressione di una rendita (cfr. consid. 5 e
6).
2.8. Nel caso di specie, dopo
avere richiamato gli atti medici ritenuti determinanti e sentito il parere del
Servizio Medico Regionale che ha ritenuto necessario sottoporre l’assicurata a
una perizia pluridisciplinare, l’Ufficio assicurazione invalidità l’ha affidata
al Servizio Accertamento Medico.
La perizia è stata allestita il 3 marzo 2016 (doc. 173) dopo che il
Servizio Accertamento Medico ha avuto modo di visitare l’assicurata i giorni 27
ottobre, 3, 7, 10, 24 e 25 novembre 2015, nonché il 5 dicembre 2015 per accertamenti pluridisciplinari ambulatoriali. Riassunti i
certificati medici messi a sua disposizione dal 1990 al 2015, il SAM ha esposto
l’anamnesi familiare, personale-sociale e professionale, patologica, sistemica,
le affezioni attuali, la descrizione della giornata e la terapia.
Nelle constatazioni obiettive il perito ha descritto lo status
dell’assicurata, gli esiti degli esami di laboratorio effettuati il 24 novembre
2015, degli esami radiologici del 3 e del 25 novembre 2015, di quelli
cardiologici anch’essi del 25 novembre 2015 e degli esami neurologici del 10
novembre 2015.
Il 3 novembre 2015 il dr. med. __________, specialista FMH in
reumatologia e riabilitazione, ha sottoposto l’assicurata a una valutazione e
nel suo rapporto del 6 novembre seguente ha esposto l’anamnesi familiare,
personale remota, sociale e professionale, quali dati soggettivi l’anamnesi
attuale e l’affezione attuale, mentre quali dati oggettivi lo status
reumatologico e gli esami radiologici della colonna toracale e lombare, come
pure del ginocchio destro e sinistro.
Lo specialista ha posto la diagnosi con ripercussione sulla
capacità lavorativa di contrattura con deficit funzionale al ginocchio sinistro
in stato dopo protesi totale nel 1990 per un tumore gigantocellulare grado II,
nonché reintervento nel 1993 con revisione della protesi e sostituzione del
trapianto osseo con del cemento a seguito di instabilità; periartropatia
omero-scapolare tendinopatica in parte anchilosante con capsulite retrattile
alla spalla sinistra; fibromialgia di tipo primario.
Quale diagnosi senza ripercussione sulla capacità
lavorativa il reumatologo ha individuato una cervico-toracolombalgia
nell’ambito di alterazioni statiche e iniziali alterazioni di tipo
degenerativo, prevalentemente alla colonna toracale; sindrome del tunnel
carpale bilaterale e stato dopo tendinite stenosante del flessore del pollice
destro infiltrata nel 2014; dolori alla pianta del piede e ai metatarsi
bilateralmente; gonalgia a destra su ginocchia valga.
Nello stabilire le limitazioni funzionali, il perito ha osservato
che l’assicurata era limitata prevalentemente dalla patologia al ginocchio
sinistro con un’anchilosi sub-totale, che le impediva una deambulazione
corretta, di salire e scendere le scale alternando la gamba sinistra con la
gamba destra e le rendeva impossibile potersi inginocchiare con il ginocchio
sinistro. Anche il mantenere delle posizioni per lungo tempo seduta era
piuttosto associato a dei disturbi e doveva continuamente cambiare di
angolazione del proprio ginocchio per potere sopportare di più i dolori. La
messa in moto era problematica quando deve alzarsi o la mattina quando deve
vestirsi. V’erano inoltre delle limitazioni per quanto riguardava il braccio
sinistro, con una limitazione nell’abduzione di 80° così come l’elevazione e
per quanto riguardava la rotazione esterna di 45°. L’assicurata non riusciva nella
rotazione interna a raggiungere il gluteo sinistro, era limitata nell’alzare
dei pesi sopra l’orizzontale con le braccia; il braccio sinistro non è il
braccio dominante. Le altre patologie, sia quella alla colonna vertebrale come
pure al ginocchio destro e alla pianta dei piedi bilateralmente, non erano
determinanti per una limitazione funzionale. L’assicurata poteva alzare pesi
fino a 10kg raramente da terra, poteva portarli e alzarli fino al massimo
all’altezza del corpo; con più frequenza poteva portare pesi fino a 5kg. Poteva
rimanere seduta per almeno due ore, mantenersi in piedi cambiando appoggio e
muovendosi per circa due ore; era limitata nella deambulazione per un’ora, nel
camminare su terreni sconnessi o in salita e discesa e nel fare le scale. Non
poteva alzare pesi sopra l’orizzontale con il braccio sinistro, non era
limitata nell’utilizzo delle mani in attività manuali fini, neppure
nell’utilizzo di attrezzi se non troppo pesanti, non doveva fare forza con il
braccio sinistro o lavorare contro resistenza.
Nello stabilire il grado di incapacità lavorativa dell’assicurata,
il reumatologo l’ha ritenuta dal 1° febbraio 2002 inabile al lavoro al 100%
nell’ultima attività esercitata di ausiliaria di pulizie, mentre nell’attività
di casalinga l’incapacità era del 20%, intesa come riduzione della
redditività sul posto di lavoro. Per quanto riguardava un’attività lavorativa
adeguata, che tenesse conto delle limitazioni indicate, il perito ha ritenuto
che dal 2002 l’assicurata presentasse una capacità lavorativa del 50%,
intesa come riduzione della redditività sul posto di lavoro. La prognosi era
piuttosto negativa per i disturbi lamentati dall’interessata, non erano inoltre
indicati provvedimenti di riqualifica professionale, mentre lo era un tentativo
di reinserimento professionale in un’attività lavorativa adatta. Lo specialista
ha precisato che l’incapacità lavorativa determinata in attività adatta poteva
solo in parte essere sommata a un’eventuale incapacità professionale dal punto
di vista psichiatrico, ritenuto che il grado del 50% determinato teneva già in
considerazione la sintomatologia dolorosa a carattere diffuso di cui
l’assicurata soffriva in ambito fibromialgico. Infine, egli ha osservato che
con delle fisioterapie intensive, con la biorisonanza e con eventualmente delle
infiltrazioni si sarebbero potuti migliorare ulteriormente i disturbi alla
spalla sinistra, ma comunque un miglioramento significativo della capacità
professionale in attività adatta non sarebbe stato raggiungibile, tenendo in
considerazione le altre due patologie: la fibromialgia primaria e la patologia
al ginocchio sinistro.
Il 10 novembre 2015 il dr. med. __________, specialista FMH
neurologia, che aveva già visitato l’assicurata nel 1995 e nel 2002 per delle
brachialgie parestetiche, l’ha esaminata ora sia dal punto di vista clinico che
elettroneurografico e nel suo referto steso il giorno seguente il perito ha
esposto l’anamnesi, lo stato neurologico e l’esame elettroneurografico.
La diagnosi posta è stata di compressione cronica dei due nervi
mediani nei canali carpali, prevalente a sinistra; esiti di lesione del nervo
peroneo sinistro; emicrania senza aura.
Nella sua valutazione l’esperto ha evidenziato che l’assicurata
presentava un quadro di compressione cronica dei due nervi mediani nei canali
carpali e brachialgie sinistre in parte legate anche alla periatropatia
anchilosante della spalla, con limitazione funzionale soprattutto
all’elevazione e nell’abduzione, non deficit per il muscolo sottospinato. Nei
membri inferiori esiti di lesione del nervo peroneo sinistro, attualmente ben
recuperato, senza problemi maggiori alla marcia, nessuna sindrome
cervico-vertebrale o lombo-vertebrale, problematiche piuttosto ortopediche e
reumatologiche dei membri inferiori e del bacino, eventualmente anche a livello
lombare su alterazioni statiche secondarie. La problematica neurologica
maggiore era a quel momento la sofferenza del nervo mediano a sinistra nel
canale carpale, meno anche del destro e quindi l’assicurata era impedita nelle
sue attività manuali. Accusava inoltre delle cefalee dal carattere emicranico
1-2 volte alla settimana, che non sembravano essere motivo di incapacità
lavorativa. Attiva ormai da 25 anni solo come casalinga, non riusciva più a
praticare attività nemmeno di cucito a causa della problematica alle mani.
Questo problema poteva però essere risolto chirurgicamente.
Per la capacità lavorativa, in considerazione della problematica
alle due mani e al piede sinistro, il neurologo l’ha valutata essere del 70%,
da integrare e non sommare ad altri gradi di incapacità lavorativa di origine
ortopedica, reumatologica, psichiatrica e internistica.
Nel suo complemento del 12 febbraio 2016 il perito ha precisato
che l’incapacità lavorativa del 30% era valida sia come casalinga sia in
un’attività adeguata, dove l’uso delle braccia non fosse continuo e ripetitivo.
I disturbi alle braccia sono presenti dal 1995 tanto che già allora era stata
dichiarata inabile di lavorare in attività pesanti e in casa doveva essere
aiutata dal marito e da terzi. La riduzione della capacità lavorativa era da
intendere sia come diminuzione del rendimento che come anche un allungamento
dei tempi di esecuzione delle attività, quindi anche del tempo di lavoro. Non
erano possibili provvedimenti di integrazione, mentre l’assicurata poteva
lavorare come sorvegliante, venditrice di oggetti non pesanti.
Dal punto di vista clinico la situazione non si era
particolarmente modificata: al contrario, si notava un netto peggioramento
della conduzione sensitivo-motoria del nervo mediano sinistro del canale carpale
fra l’esame del 2015 e quello del 2002, situazione che poteva essere risolta
chirurgicamente, perciò non era definitiva e dal punto di vista neurologico
v’era la possibilità di miglioramento per la compressione dei nervi mediani nei
canali carpali e anche l’emicrania poteva regredire di frequenza con il passare
degli anni dopo la menopausa.
Una visita cardiologica è stata effettuata il 25 novembre 2015 da
parte del dr. med. __________, specialista FMH in cardiologia, il quale nel
referto di pari data ha raccolto l’anamnesi ed esposto l’esame obiettivo con
l’esito dell’ECG, della ecocardiografia e dell’Holter 24 ore.
Il perito ha osservato che l’esame cardiovascolare era nei limiti
di norma, non si sono evidenziate patologie a carico della sfera cardiaca. Le
palpitazioni lamentate che in parte potevano essere dovute a delle tachicardie
atriali di brevissima durata non rivestivano un’importanza clinica e la
prognosi era molto buona. La capacità funzionale dell’assicurata non ha potuto
essere valutata, in quanto quest’ultima ha preferito evitare la prova da sforzo
per dolori articolari e in particolare al ginocchio. Tuttavia, poiché
l’interessata riusciva a camminare in pianura e anche in salita, la sua capacità
funzionale poteva essere definibile come almeno nei limiti di norma. D’avviso
del perito, una malattia coronarica emodinamicamente significativa non era
presente.
Il cardiologo ha posto la diagnosi di palpitazioni in parte dovute
a rare tachicardie atriali non sostenute con esame ecocardiografico nei limiti
di norma e ECG normale.
Nel valutare la capacità lavorativa egli ha ritenuto che, dal
profilo strettamente cardiologico, l’assicurata era abile al 100% nella attività
di ausiliaria di pulizie, in altre e così pure come casalinga.
Infine, l’interessata è stata pure sottoposta a una valutazione
psichiatrica da parte della dr.ssa med. __________, specialista in psichiatria,
con cui ha avuto due colloqui clinici il 7 novembre (di 60 minuti) e il 5
dicembre 2015 (durato 30 minuti).
Il rapporto peritale dell’11 dicembre 2015 espone un’introduzione
in cui vengono riassunti i precedenti certificati medici attinenti a diagnosi
psichiche, l’anamnesi personale e patologica (nel corso degli anni l’assicurata
è stata seguita da diversi psichiatri, ma da anni non assumeva più alcuna
terapia farmacologica di interesse psichiatrico; dall’aprile 2014 era seguita
da una psicoterapeuta con sedute ogni 15-20 giorni), i dati clinici soggettivi,
la farmacoterapia (solo farmaci erboristici) e lo status psichico.
La psichiatra non ha posto alcuna diagnosi psichica con
influsso sulla capacità lavorativa, mentre senza ripercussione ha
indicato una sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10; F41.2) e una sindrome
somatoforme da dolore persistente (ICD-10; F45.4).
La perita ha altresì evidenziato che i criteri di Förster non
erano positivi: il quadro algico appariva sì cronico e poco rispondente alle
terapie organiche, ma l’assicurata non manifestava una compromissione del
funzionamento biopsicosociale, né franco ritiro o funzionamento regredito. Il
quadro somatoforme non si associava a rilevante diagnosi psichiatrica altra.
L’esperta ha sottolineato che l’assicurata aveva una presa a carico
psicologica, ma nessuna terapia farmacologica psichiatrica salvo quanto
registrato nell’area fitoterapica. Da anni non assumeva alcun antidepressivo
per supposti effetti collaterali.
Nelle sue conclusioni, l’esperta ha evidenziato che, dall’esordio,
il quadro ha mantenuto una qualità espressiva nell’area mista
ansioso-depressiva con note di ansia acuta più o meno presenti a seconda delle
fasi contingenti di vita. Non si evidenziavano elementi compatibili con un
franco episodio depressivo né nessuno lo aveva mai certificato in precedenza.
Il quadro algico, che era anche stato denominato fibromialgico, poteva essere
inteso in tal senso soprattutto per la diffusione dei sintomi dolorosi ad altri
distretti, per la persistenza, la scarsa risposta ai trattamenti. Non
risultavano però positivi i criteri di Förster riferiti ad eventuale
comorbidità psichiatrica di rilievo, non si registrava regressione del
funzionamento e ritiro sociale. Il quadro espressivo della sindrome mista
dall’esordio fino a quel momento appariva migliorato nell’espressività, tanto
che da molti anni l’assicurata non ha più dovuto tentare di assumere farmaci
psichiatrici, ma ha potuto giovarsi di terapie con piante ed altre tecniche
psicologiche anche tipo rilassamento. Pertanto, a dire della perita, il quadro
espressivo riscontrato non poteva sostenere alcuna percentuale di incapacità
lavorativa per motivi psichici: abile quindi al 100% per l’attività di
casalinga, nell’attività da ultimo svolta così come per tutte le altre
teoricamente esigibili adatte alla situazione fisica.
Da ultimo, la psichiatra ha osservato che già nel ricovero a __________
del 2002 si era richiamata l’attenzione sul fatto che il limite della capacità
lavorativa anche come casalinga fosse da riferirsi ad aspetti somatici. Infine,
non era possibile definire a posteriori un’epoca precisa di netto
miglioramento, però il quadro riscontrato all’esame era così espresso da tempo.
Essa ha quindi affermato che almeno da sei mesi prima della sua visita peritale
il quadro fosse stabile e invariato.
Il 29 febbraio 2016 alle ore 11.30 i periti del Servizio
Accertamento Medico e il dr. med. __________ e il dr. med. __________ hanno
avuto modo di discutere del caso in teleconferenza in modo esaustivo. Alla luce
delle consultazioni dei quattro specialisti, il SAM ha posto le diagnosi con
e senza influsso sulla capacità lavorativa stabilite dai singoli
esperti.
Nella valutazione medico-teorica globale dell’attuale
capacità lavorativa della ricorrente nella precedente attività, gli esperti
hanno ritenuto che dal 1° febbraio 2002 l’assicurata presentava una capacità
lavorativa nulla come ausiliaria di pulizie a causa della patologia
reumatologica prevalentemente a carico del ginocchio sinistro, che le comportava
un’anchilosi subtotale e determinate limitazioni funzionali.
La sua capacità lavorativa in attività adeguate, tenendo conto
delle limitazioni funzionali elencate dal perito reumatologo, era del 50%
a causa prevalentemente della patologia reumatologica; in questa riduzione sono
state considerate sia le limitazioni funzionali determinate dalle problematiche
somatiche sia la sintomatologia dolorosa a carattere generalizzato nell’ambito
del quadro di tipo fibromialgico. Inoltre, essendo la problematica della spalla
sinistra di insorgenza più recente rispetto ai problemi del ginocchio che
risalgono agli inizi del 2000, tale problematica doveva essere tenuta in
considerazione nella ricerca di un’attività adatta, con idoneità per attività
non ripetitive con le braccia, non sollevamento di pesi e non sollevamento del
braccio sinistro sopra l’orizzontale.
Dal punto di vista neurologico esisteva un’incapacità lavorativa
del 30%, che i periti hanno integrato nell’incapacità lavorativa del 50%
dal punto di vista reumatologico; per la patologia neurologica è stata
consigliata un’attività dove l’uso delle braccia non fosse continuo e
ripetitivo.
Le varie incapacità lavorative non andavano dunque sommate, ma
integrate, in quanto i limiti funzionali sia agli arti superiori che inferiori
erano gli stessi da entrambi i consulenti. La riduzione al 50%, valida
da maggio 2015 quando è subentrato un miglioramento del quadro clinico dal lato
psicoaffettivo, era da intendersi come riduzione del rendimento sul posto di
lavoro, che comportava un allungamento dei tempi di esecuzione delle attività.
Per il periodo precedente faceva stato quanto deciso dall’Ufficio AI nelle
varie revisioni.
Come casalinga l’assicurata risultava inabile al lavoro in ragione
del 20% (intesa come riduzione del rendimento) dal punto di vista
reumatologico, mentre per la patologia neurologica concernente in primo luogo
la sindrome del tunnel carpale era stata ritenuta inabile al 30%. L’incapacità
lavorativa complessiva in attività di casalinga era dunque del 30%.
Per i periti non risultavano indicati dei provvedimenti di
riqualifica professionale. Per la patologia reumatologica la prognosi era
piuttosto negativa, giacché la fibromialgia primaria, come pure la patologia al
ginocchio sinistro, non erano in grado di portare all’assicurata un
miglioramento significativo della capacità professionale in attività lavorativa
adatta. Dal lato neurologico esisteva la possibilità di miglioramento con
intervento chirurgico.
Gli specialisti intervenuti hanno riconosciuto un quadro di
stabilità dal punto di vista somatico e un quadro migliorato dal lato
psichiatrico. Era difficile dire a partire da quando il quadro psichico fosse
migliorato; stanti le prese a carico precedenti e l’assenza di una terapia
psicofarmacologica, il SAM ha ritenuto che la capacità lavorativa totale dal
lato psichiatrico era sicuramente presente da almeno sei mesi prima della
valutazione della dr.ssa __________, ossia dal 7 maggio 2015 in poi.
Sulla scorta di questa perizia pluridisciplinare, l’8 marzo 2016
(doc. 175) il dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, attivo
presso il Servizio Medico Regionale, nel rapporto finale SMR ha confermato le
diagnosi stabilite dagli esperti del Servizio Accertamento Medico, così come i
gradi di incapacità lavorativa (100% dal novembre 2001 in qualsiasi
attività, 50% dal maggio 2015 in attività adeguate intesa come riduzione
del rendimento fermo restando determinate limitazioni funzionali), osservando
che il miglioramento della patologia psichiatrica anamnestico era avvenuto
almeno sei mesi prima della valutazione della dr.ssa __________ del novembre
2015. Non era infatti più presente l’importante sindrome depressiva che era
stata diagnosticata nel gennaio 2002 presso la Clinica di riabilitazione di __________.
Nelle sue osservazioni, il dr. med. __________ ha affermato:
" All’epoca
della decisione del maggio 2003, per comorbidità: somatica + psichiatrica
(depressione) + sindrome non oggettivabile (fibromialgia/somatoforme) avevamo
giudicato IL 100% in qualsiasi attività.
Parallelamente, mediante inchiesta casalinghe avevamo stabilito
limitazione 67% nei lavori domestici.
Ora viene a cadere completamente la patologia psichiatrica
Permane la patologia non oggettivabile e la limitazione somatica.
Per il livello salariata abbiamo definito il limite dal punto di
vista esclusivamente somatico.
Per il livello casalinga dobbiamo aggiornare l’inchiesta e
verificare se siano mutate le condizioni abitative e gli aiuti.”.
Il medico SMR ha concluso che le terapie raccomandate nella
perizia erano solo proponibili, ma non esigibili e che la componente di dolori
non oggettivabile lasciava dubbi sull’esito effettivo di qualsiasi intervento
invasivo. Per la parte psichiatrica, non essendovi patologia invalidante, non
era necessario diffidare a particolari terapie.
Il 19 ottobre 2016 un’assistente sociale ha quindi valutato le
capacità dell’assicurata nello svolgimento di mansioni consuete.
Il dr. med. __________ dell’SMR, FMH psichiatria e psicoterapia, l’8
novembre 2016 (doc. 179) ha affermato che l’inchiesta a domicilio era completa
ed esaustiva e pienamente condivisibile dal lato medico-psichiatrico (limitazione
del 34%).
Il 2 dicembre 2016 il dr. med. __________, medico curante
dell’assicurata, ha trasmesso all’Ufficio AI la lettera di uscita del 23 marzo
2016 (doc. 184) relativa alla consultazione avuta presso la Clinic a di
riabilitazione di __________ due giorni prima.
Il dr. med. __________ aveva in sostanza posto come diagnosi principali:
1. dolore e limitazioni alla spalla sinistra su problematica della cuffia dei
rotatori con segni per impingement; 2. Disturbi di deambulazione a sinistra con
dolore e limitazione funzionale del ginocchio sinistro; 3. Brachialgia sinistra;
4. Cervico-dorsalgia su disturbo di postura e componente miofasciale; 5. Lombalgia
cronica su disturbo di postura e insufficienza del corsetto muscolare; 6.
Dolore cronico con fibromialgia. Quali diagnosi secondarie: 7. Sindrome
ansioso-depressiva con attacchi di panico; 8. Intolleranze alimentari multiple;
9. Allergia alla penicillina e ai derivati di Dafalgan.
Dall’esame oggettivo è emersa una deambulazione con zoppia a
sinistra, un’importante sindrome miofasciale del cingolo omero-scapolare
bilateralmente, mobilità della spalla sinistra attiva con elevazione di 90°,
abduzione 80° con ritmo scapolo-dorsale patologico e dolore a fine movimento; segni
per impingement positivi. Mobilità del ginocchio sinistro molto limitata con
flessione a 70° e deficit di estensione di 20° con dolori a fine movimento.
Deficit di estensione attiva del ginocchio sinistro per forti dolori in zona anteriore.
Passaggi posturali in autonomia, l’assicurata si svestiva nella parte superiore
con fatica.
Nella sua valutazione lo specialista ha indicato che si trattava
di una sintomatologia complessa e multidistrettuale con due problemi locali e
un quadro di sindrome fibromialgica diffusa. Da una parte l’assicurata
presentava un’importante sindrome miofasciale del cingolo omero-scapolare di
sinistra, associato a dei segni di impingement della spalla sinistra.
Dall’altra parte l’interessata presentava un disturbo della deambulazione con
la gamba sinistra in esiti di intervento per tumore gigantocellulare e caduta
nel 2012 con dei disturbi persistenti dopo questa caduta e delle nette
limitazioni della mobilità articolare del ginocchio sinistro, associato a un’importante
amiotrofia dei quadricipiti bilateralmente. All’assicurata è stata proposta una
riabilitazione interdisciplinare focalizzata a un miglioramento della
funzionalità dell’arto superiore sinistro e della deambulazione associata a un
programma con una componente psicosomatica con dei colloqui con uno psicologo e
uno psichiatra.
A seguito della degenza dal 12 maggio all’8 giugno 2016 presso la
medesima Clinica, è stata redatta la lettera di uscita del 6 luglio 2016 in cui
le diagnosi poste sono state essenzialmente le medesime – quali diagnosi
secondarie sono state aggiunte l’obesità classe I, gli acufeni e vertigini
ricorrenti di natura da definire e il disturbo ansioso -, così come le
constatazioni oggettive. Dato seguito al progetto riabilitativo e stante un
decorso senza complicanze maggiori, alla dimissione la paziente presentava
condizioni cliniche generali stabili, soggettivamente era contenta dei
risultati ottenuti, soprattutto del miglioramento della mobilità del braccio
destro, dell’aumento della forza degli arti inferiori e del recupero della
resistenza globale allo sforzo. In generale si muoveva meglio e i dolori
generalizzati erano leggermente diminuiti. Per contro, la sintomatologia e la
mobilità del ginocchio sinistro erano invariate. Oggettivamente era migliorata
la mobilità della spalla (elevazione ed abduzione attiva 130°) e la fluidità
nei movimenti, mentre quella del ginocchio sinistro era rimasta invariata.
Pronunciatosi sulla prima lettera di uscita dalla Clinica, il 27
febbraio 2017 (doc. 196) il dr. med. __________ dell’SMR ha ritenuto che la
stessa non modificava sostanzialmente né il rapporto finale dell’8 marzo 2016,
né il contenuto dell’inchiesta domiciliare e neppure la conferma dell’8
novembre 2016.
L’Ufficio AI ha quindi fatto proprie le conclusioni del medico SMR
per emettere il progetto di decisione del 27 giugno 2017 (doc. 200), con cui ha
stabilito che la limitazione del 100% come salariata portava a un grado di
invalidità parziale del 15% e che la limitazione del 34% come casalinga
comportava un’invalidità parziale del 28,90%, per un’invalidità complessiva del
44%.
L’assicurata ha formulato il 10 luglio 2017 (doc. 203) delle
osservazioni a questo progetto, contestando che il suo stato di salute fosse
migliorato per il solo fatto che era in grado di cucinare o di fare piccole
mansioni in casa, tanto che doveva fare capo a terze persone, oltre che al
marito, per svolgere i lavori più pesanti.
Ha prodotto un referto del pronto soccorso che attestava che il 5
giugno 2017 il ginocchio sinistro ha subito un trauma contusivo, presentava
algie e importante tumefazione in ragione mediale, abrasione in regione rotulea
2x2cm, non deficit neurovascolari.
Il referto del 4 luglio 2017 (doc. 205) reso dal chirurgo ortopedico
dr. med. __________ indicava che v’era stato un netto miglioramento della
sintomatologia dolorosa nella parte posteriore della coscia e della gamba e che
poiché il quadro clinico non era eccellente la paziente necessitava ancora di rimanere
in inabilità lavorativa, anche se il ginocchio appariva stabile in stress
varo-valgo.
Nel suo successivo rapporto del 7 agosto 2017 (doc. 210) raccolto
dall’Ufficio AI, lo specialista ha indicato che l’interessata stava effettuando
fisiokinesiterapia con un buon recupero della funzionalità residua e una netta
diminuzione della sintomatologia dolorosa, consigliandole di proseguire con
questa terapia stante la persistenza di dolore a livello della parte muscolare
flessoria della gamba.
Analizzati i referti medici del 5 giugno, del 4 luglio 2017 e del
7 agosto 2017, il 3 ottobre 2017 (doc. 211) il dr. med. __________ del Servizio
Medico Regionale ha affermato che quest’ultimo non conteneva alcuna
informazione di carattere clinico-funzionale utile a una corretta valutazione
dello stato attuale. Pertanto, ha ritenuto opportuno convocare l’assicurata
presso l’SMR per una valutazione clinica dello stato funzionale attuale.
Durante la visita dell’11 ottobre 2017 durata dalle 9.30 alle 12,
il medico ha esposto l’anamnesi con i disturbi soggettivi, la terapia
farmacologica in atto e lo status, con particolare riferimento alla marcia, al
mantenimento della posizione eretta, alle condizioni del ginocchio sinistro,
che presentava un deficit di estensione di 40°, non modificabile, e un deficit
di flessione pari a 65°.
La diagnosi posta era di deficit importante e permanente di
flesso-estensione a carico del ginocchio sinistro con dolore evocabile ai
movimenti e al carico su/con: trauma diretto da caduta in giugno 2017;
contrattura con deficit funzionale al ginocchio in stato dopo PTG nel 1990 per
tumore giganto-cellulare di grado II, nonché reintervento nel 1993 per
revisione protesi e sostituzione del trapianto osseo del cemento a seguito di
instabilità.
Il dr. med. __________ ha quindi potuto rilevare la persistenza dell’importante
deficit di flesso-estensione a carico del ginocchio sinistro nonché la perdita
di forza e di resistenza muscolare che, in ultima analisi, inficiava la
deambulazione e la stabilità posturale alla luce anche della pressoché totale
perdita di massa muscolare a carico della muscolatura della coscia e in
particolare del quadricipite femorale, perdita che trovava la sua espressione
massima nel vasto mediale, praticamente assente.
Il medico ha rilevato che l’assicurata si era sottoposta a
numerosi cicli di fisioterapia sia in ambito ambulatoriale che stazionario
ottenendo dei risultati soltanto parziali che, considerando gli oltre 20 anni
di decorso, non avevano margine di miglioramento.
Lo stato clinico generale era stabile rispetto alle altre
limitazioni note e valutate in ambito peritale SAM. Pertanto, il dottor __________
ha confermato l’inabilità lavorativa completa in attività abituale da
novembre 2001 e continua; l’incapacità lavorativa completa in attività
adeguata da novembre 2001 ad aprile 2015; del 50% intesa come riduzione
del rendimento da maggio 2015 al 4 giugno 2017; l’incapacità lavorativa completa
dal 5 giugno al 4 luglio 2017 e infine nuovamente del 50% dal 5 luglio
2017 in poi.
Come casalinga l’inabilità era del 30% per gli stessi periodi.
Basandosi su queste conclusioni, con decisione del 27 ottobre 2017
(doc. A2) l’Ufficio AI ha ritenuto l’assicurata inabile al 100% dal
novembre 2001 in qualsiasi attività, dal maggio 2015 inabile al 50% in
attività adeguate e, sempre da quel momento, al 30% come casalinga,
intese come riduzione del rendimento.
Con il ricorso del 20 novembre 2017 l’assicurata ha preannunciato
al TCA che avrebbe trasmesso un certificato dello psichiatra curante.
Nel referto del 13 dicembre 2017 (doc. A4) il dr. med. __________,
FMH psichiatria e psicoterapia, ha precisato di avere in cura l’assicurata dal
22 novembre 2017. Esposta l’anamnesi con particolare attenzione agli aspetti
psichici di cui si sono occupati altri colleghi, lo specialista ha posto la
diagnosi di sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di entità media
(ICD-10; F33.1) e di sindrome da attacchi di panico (ICD-10; F41.0).
Dopo due colloqui lo psichiatra ha osservato che l’assicurata ha
vissuto una vita fatta di stenti e di difficoltà e all’interno di una
vulnerabilità genetica per la depressione. Questi fattori di rischio hanno
creato l’insorgenza di episodi depressivi già durante il periodo giovanile,
tanto che già nel 1992 è stata messa al beneficio di una rendita di invalidità.
I disturbi depressivi e gli attacchi di panico sono continuati anche negli anni
successivi, tanto che è stata in cura da diversi psichiatri. Egli ha concluso
affermando che “la conoscenza della Signora RI 1 è ancora agli inizi, ma
emergerebbero gli elementi per confermare la sindrome depressiva ricorrente, di
entità media e i disturbi di attacco di panico, che sicuramente non le
permettono di poter rientrare nel mondo del lavoro.”.
Nelle more istruttorie l’Ufficio AI ha reinterpellato il dr. med. __________,
FMH psichiatria e psicoterapia del Servizio Medico Regionale, il quale il 18
dicembre 2017 (doc. VIII/1) si è così pronunciato:
" Ho preso
attenta nozione del complesso della documentazione in dossier, inclusa la
perizia pluridisciplinare restituita il 04.03.2016. Non è presente alcuna
affezione psichiatrica in atto e questo fino al momento della decisione del
27.10.2017.
Correttamente il Dr. __________, che ha visitato l’assicurata il
11.10.2017, non riporta alcuna diagnosi psichiatrica con o senza influsso sulla
capacità lavorativa nel rapporto SMR finale del 25.10.2017.
Nozione di patologia psichica con eventuale influsso sulla
capacità lavorativa si ha attualmente solo con la lettura del rapporto del Dr. __________
che ha in cura l’assicurata dal 22.11.2017.
Fino alla data della decisione impugnata, 27.10.2017, non vi è
dunque nozione di psicopatologia eventualmente invalidante. Rimangono valide le
precedenti prese di posizione SMR.”.
Pendente causa la ricorrente ha prodotto il certificato medico del
1° marzo 2018 (doc. A6) del curante dr. med. __________, FMH medicina interna
generale, il quale ha indicato che l’assicurata è affetta da tiroidite e
gastrite autoimmune così pure da una osteoporosi severa. Quest’ultima affezione
comporta l’assunzione di un trattamento combinato con calcio e vitamina D a
vita e con bifosfonato a tempo indeterminato.
Il rapporto medico del 15 marzo 2018 (doc. A5) steso dal dr. med. __________
riprende per intero il suo precedente referto, tanto nell’anamnesi quanto nella
diagnosi e nella valutazione. Poi completa quest’ultimo paragrafo come segue:
" (…)
Dal punto di vista psichiatrico la presa a carico della Signora RI
1, è iniziata il 22 di Novembre del 2017 ed è tutt’ora in corso. La valutazione
psichiatrica ha messo in evidenza la presenza di una sindrome depressiva
ricorrente e disturbi di attacco di panico, che non le permettono di poter
rientrare nel mondo del lavoro. L’inabilità lavorativa in ogni attività
lavorativa è del 100%.
Come casalinga nelle attività di pianificazione, organizzazione,
ripartizione del lavoro e controllo presenta un impedimento che tocca il 50%,
così come anche nella preparazione dei pasti, pulizia della cucina. Per quanto
riguarda la pulizia dei pavimenti, dei vetri e rifare i letti il suo
impedimento è maggiore, arrivando ad una percentuale di almeno l’80%. In
relazione alla gestione dell’economia domestica quale acquisti spese, relazioni
con enti ufficiali e assicurazioni, la sua incapacità è almeno del 50/60%, così
come anche per i lavori un po’ più impegnativi quale stirare, cucire stendere e
lavorare l’inabilità lavorativa tocca almeno il 60/70%. Pertanto l’inabilità
lavorativa come casalinga è da rivedere, toccando una percentuale almeno
attorno al 55/60%.”.
Il dottor __________ ha preso atto di questa nuova documentazione
medica il 26 marzo 2018 (doc. XIV/1), affermando che quanto trasmesso dal dr.
med. __________ non presentava nuove informazioni dal profilo somatico, mentre
il referto del collega __________ conferma che la prima nozione di affezione
psichica risale al 22 novembre 2017. Pertanto, lo psichiatra ha confermato le
prese di posizione SMR fino alla data della decisione impugnata (27 ottobre
2017).
2.9. Per costante giurisprudenza
(STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter
graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è
necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività
professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è
che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio
approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena
conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia
chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi
per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del
mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF
122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle
perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha
stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati
riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e
sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che
indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V
161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK
1986 pag. 189; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332).
In una sentenza
pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto
conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle
direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In
particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito
che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli
esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le
loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25
aprile 2007; STFA U 329/01
ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (=
SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le
perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate
dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del
24 agosto 2006 concernente un caso di
assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha
evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito
dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza
tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere
ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha
sviluppato la seguente considerazione:
" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise
émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la
jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de
l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport
médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de
divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de
manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns
et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès
lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer
celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical
régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique
pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,
du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur
l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir
de tel." (…).
Per quel che riguarda
i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L'Alta Corte, nella sentenza
9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012
del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di
opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice,
ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion
entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale,
nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des
rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard
des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent
de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de
rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un
mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175;
SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25
mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par
l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul
fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il
n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui
sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l'expert." (…).
Infine, va ricordato
che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere
la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui
egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Da ultimo, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294; D. Cattaneo, “La promozione
dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in
RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle
assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG, Lugano e Helbing
& Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 203 e segg. (249-254).
Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista
in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione
riconosciuto scientificamente (STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V
49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann,
Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999
pag. 105 segg.).
Il medico deve inoltre pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e
deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività
lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto
psicosociale della persona esaminata.
Del resto, il rifiuto del carattere invalidante deve
ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori
descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui
descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti
divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti
dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto
insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente
psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).
2.10. Va ancora ricordato che per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino
intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977
pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984
pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des
Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98).
Al riguardo, nella STFA I 166/03 del 30
giugno 2004 al consid. 3.2 l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,
possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono
essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le
anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno
stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF
127 V 298 consid. 4c in fine). (…)".
Secondo la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra
l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le
nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre
1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
Nella STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il
riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la
diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti
da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V
396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I
621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)”.
Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha
precisato i criteri per potere concludere che un disturbo da dolore somatoforme
(ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle
assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing
& Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 254-257).
Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V
49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di
un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della
situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono
considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di
prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività
risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un
danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione.
Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra
i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato
afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago;
l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti
dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;
l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana,
nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich
zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische
Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio
approfondito di Winchkler e Foerster).
Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre
affezioni, come risulta dalla DTF 137 V 64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta
Corte si è così pronunciata:
" (…)
4.2 Diese im Bereich der somatoformen
Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der
Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4
S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.
45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches
Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010
E. 2.3,9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008
E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.
April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE
136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten
Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung
(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend
wirkt. (…)”.
Con la STF 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V
281, il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi
(cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di
lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono
stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare
e senza risultati predefiniti. In particolare, la presunzione secondo
cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di
volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
In due recenti sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e DTF
143 V 418), il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova
procedura probatoria illustrata nella DTF 141 V 281 per i dolori somatoformi
persistenti, secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della
persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve ora essere
applicata non solo in caso di depressioni da lievi fino a medio-gravi
(DTF 143 V 409), ma anche per tutte
le malattie psichiche (DTF 143 V 418).
Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale
riguardante le depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr., fra
le ultime, STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.2; STF 8C_650/2016 del 9
marzo 2017 consid. 5.1.3 = SVR 2017 IV Nr. 62; STF 9C_434/2016 del 14 ottobre
2016 consid. 6.3; DTF 140 V 193 consid. 3.3), le malattie corrispondenti
potevano essere considerate invalidanti solo se era dimostrata una “resistenza
alle terapie”, condizione necessaria per la concessione di una rendita AI. Con
il cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto non
vale più in maniera assoluta. Ora invece, come nelle altre malattie psichiche,
la questione decisiva è sapere se la persona interessata riesca a presentare,
sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’incapacità lavorativa
e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in
presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni
modo ancora essere considerata complessivamente nell’apprezzamento delle prove,
tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).
2.11. Questo Tribunale, chiamato a
verificare se lo stato di salute della ricorrente sia stato accuratamente
vagliato dall’Ufficio AI prima dell’emanazione della decisione impugnata, dopo
attenta analisi della documentazione medica agli atti non può che confermare l’operato
dell’amministrazione.
Con la revisione del 2014 l’Ufficio AI ha debitamente interpellato
i medici curanti dell’assicurata e ha trasmesso i nuovi referti medici raccolti
al Servizio Medico Regionale, il quale ha ritenuto necessario, al fine di
aggiornare la situazione, sottoporre la ricorrente a una nuova perizia
specialistica in ambito psichiatrico, reumatologico, neurologico e
cardiologico, compito che è stato affidato al Servizio Accertamento Medico.
Inoltre, a seguito della caduta del 5 giugno 2017, il dr. med. __________
dell’SMR ha convocato l’assicurata per una visita diretta e in quell’occasione
ha potuto confermare le conclusioni a cui erano giunti i periti del SAM.
Il TCA evidenzia innanzitutto che, nel caso in esame, la
valutazione medica delle condizioni di salute della ricorrente ha un’influenza unicamente
sulla sua condizione di casalinga, e meglio sulla sua capacità ad esercitare le
mansioni consuete.
Per contro, l’abilità lavorativa dell’interessata a svolgere un’attività
lucrativa non ha alcuna importanza, giacché il 22 giugno 2017 (doc. 199) il consulente
in integrazione si è così pronunciato sulla possibilità per l’assicurata di lavorare
ancora:
" (…) rimango
scettico sull’esigibilità pratica e oggettiva del 15% di CL ipotetica. Se è
vero che in linea puramente teorica ci troviamo di fronte una persona che
potrebbe verosimilmente sfruttare alcune risorse residue dobbiamo altresì
considerare che l’A.ta 56enne è assente dal mercato libero del lavoro da 26
anni, che prima di ciò ha esercitato la professione di ausiliaria di pulizie
per un solo anno, nel 1989, e in misura ridotta – professione nella quale è ora
considerata inabile al 100%.”.
Pertanto, ritenendo molto difficile che l’assicurata potesse
realisticamente ristabilire la sua capacità di guadagno, l’ha quindi ritenuta
non reintegrabile per la quota parte salariata del 15%.
L’Ufficio AI ha di conseguenza semplicemente considerato nella
decisione impugnata una limitazione medica del 100% per la quota parte
salariata.
Questa soluzione, peraltro non contestata dall’insorgente, va
confermata dal TCA.
La ricorrente ha invece criticato che il suo stato di salute sia
migliorato, sia alla luce della caduta del 5 giugno 2017 in cui ha urtato il
già malandato ginocchio sia dell’ansia, degli attacchi di panico e della
tachicardia che necessitano di un supporto specialistico nella persona del dr.
med. __________.
Per quanto concerne l’aspetto somatico, i periti del Servizio
Accertamento Medico hanno avuto modo di esaminare l’assicurata mediante esami
di laboratorio, radiologici, neurologici, cardiologici e clinici. Essi si sono
basati sulla documentazione medica risalente alla prima attribuzione di una
rendita di invalidità fino ad arrivare ai giorni in cui hanno valutato di
persona la ricorrente.
Dall’esame diretto dell’interessata è emerso un deficit funzionale
del ginocchio sinistro dovuto al tumore gigantocellulare di grado II che è
stato asportato nel 1990 e sostituito dall’impianto di una protesi, una
periartropatia omeroscapolare tendinopatica alla spalla sinistra nel contesto
di una fibromialgia di tipo primario e una sindrome del tunnel carpale
bilaterale.
Sostanzialmente, l’assicurata risultava limitata prevalentemente
dalla patologia al ginocchio sinistro che le impediva una deambulazione
corretta, di salire e scendere le scale e di potersi inginocchiare con il
ginocchio sinistro.
Dal profilo neurologico, l’impedimento maggiore era dovuto alla
sindrome del tunnel carpale, che comunque poteva essere facilmente risolto con
un intervento di decompressione chirurgica. La lesione postoperatoria del nervo
peroneo sinistro influiva sulla capacità lavorativa, comportando una
persistenza di disestesie sul dorso del piede.
Nessuna patologia cardiologica è stata rilevata dallo specialista.
In merito ai disturbi al ginocchio, che secondo la ricorrente sono
peggiorati nel giugno 2017 con la caduta, va qui rilevato che essi sono stati
esaminati nel dettaglio e compiutamente dal perito reumatologo nell’autunno
2015.
Il dr. med. __________ ha riconosciuto che il deficit funzionale
al ginocchio limitava l’assicurata nello svolgere attività lucrative in ragione
del 50%, mentre in attività consuete al 20%.
La caduta accidentale del 5 giugno 2017 è stata oggetto di alcuni
referti del dr. med. __________, che ha avuto modo di visitarla pochi giorni
dopo l’evento consigliandole di attendere qualsiasi tipo di manipolazione o
trattamento fisioterapico per un mese ed in effetti, poi, v’è stato un netto
miglioramento della sintomatologia dolorosa e il ginocchio risultava stabile in
stress varo-valgo, con possibilità di proseguire con la fisiokinesiterapia. Nell’ultimo
controllo del 7 agosto 2017 è stato rilevato un buon recupero della
funzionalità residua e una netta diminuzione della sintomatologia dolorosa,
presente però ancora a livello della parte muscolare flessoria della gamba,
circostanza che ha portato il chirurgo ortopedico a consigliare alla paziente
di ancora proseguire con la fisiokinesiterapia.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, da questo ultimo
rapporto non emerge dunque una situazione peggiore rispetto a quella valutata
dal perito reumatologo quasi due anni prima. Inoltre, l’esame diretto che il
dr. med. __________ dell’SMR ha effettuato l’11 ottobre 2017 proprio per
definire gli aspetti valetudinari dell’interessata dopo il trauma del giugno
2017, non ha individuato una situazione peggiore di quella attestata dai periti
del SAM nel rapporto del 3 marzo 2016, fatto salvo il periodo di inabilità
lavorativa totale dal 5 giugno 2017 al 4 luglio 2017. Il medico del Servizio
Medico Regionale ha infatti rilevato una situazione clinica generale stabile
rispetto alle altre limitazioni note e già valutate dal SAM, osservando che in
oltre venti anni i numerosi cicli di fisioterapia di cui l’assicurata ha
beneficiato hanno portato a risultati soltanto parziali che non hanno un
margine di miglioramento. Pertanto, egli ha confermato i gradi di incapacità
lavorativa già stabiliti nel 2016.
Di conseguenza, d’avviso della scrivente Corte, anche la più
recente valutazione effettuata dal Servizio Medico Regionale deve essere
avallata, siccome ha potuto esaminare clinicamente l’assicurata durante tre ore
e mezzo, ha considerato tutti gli aspetti clinici presenti e ha tenuto conto degli
ultimi referti del curante concernenti la caduta. D’altronde, lo stesso dr. __________,
a due mesi di distanza dal trauma, non ha più riscontrato particolari disturbi
al ginocchio sinistro dell’interessata, se non quelli già conosciuti da oltre
venti anni a causa del tumore.
Per quanto concerne l’aspetto psichiatrico, va qui rilevato che
con il ricorso, datato 20 novembre 2017, l’assicurata ha affermato che avrebbe
prodotto “un certificato del Dr. Med. __________, presso il cui studio essa
è in cura.” (doc. I).
Tuttavia, nel suo referto del 13 dicembre 2017 prodotto pendente
causa, lo psichiatra ha indicato che l’assicurata è “afferita al mio studio
per la prima volta il 22 novembre del 2017.” (doc. A4) e ha riconfermato
questa data anche nel seguente rapporto del 15 marzo 2018 (doc. A5).
Al riguardo va rilevato che il potere cognitivo del TCA è limitato alla valutazione della legalità
della decisione deferitale sulla base dei fatti intervenuti fino al momento in
cui essa è stata emanata (DTF 121 V 366; STFA U 29/04 dell’8 novembre 2005).
Un eventuale aggravamento dello
stato di salute dell'assicurata intervenuto in epoca posteriore alla decisione
impugnata può, se del caso, giustificare una nuova domanda (STFA I 816/02 del 4
maggio 2004; STF I 560/05 del 31 gennaio 2007).
La scrivente Corte non si può quindi qui esimere dall’evidenziare
che, al momento in cui è stato introdotto il ricorso rispettivamente in cui è
stata presa la decisione impugnata, l’assicurata non era ancora, in realtà, in
cura da uno specialista.
Questa circostanza, peraltro, è ben emersa dal rapporto peritale
della dr.ssa med. __________, che ha indicato che in passato la ricorrente era
stata seguita da psichiatri, ma che dall’aprile 2014 beneficava di colloqui con
una psicoterapeuta, prima a cadenza settimanale e poi ogni 15-20 giorni.
Inoltre, da molti anni non ha più assunto farmaci psichiatrici, ma ha potuto
giovarsi di terapie con piante e altre tecniche psicologiche anche tipo
rilassamento.
La stessa psichiatra del SAM aveva individuato, dopo avere
valutato di persona la ricorrente in due occasioni per un totale di 90 minuti e
ciò anche alla luce di tutti i referti dei medici curanti che sono stati messi
a sua disposizione e che l’esperta ha minuziosamente esposto nel suo rapporto
peritale dell’11 dicembre 2015, una sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10;
F41.2) e una sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10; F45.4).
Tuttavia, a suo dire, queste patologie non risultavano avere una ripercussione
sulla capacità lavorativa, apparendo il quadro espressivo della sindrome mista
dall’esordio a oggi migliorato nell’espressività tanto da non dovere più
assumere farmaci psichiatrici.
Non risultavano inoltre positivi i criteri di Förster riferiti a
un’eventuale comorbidità psichiatrica di rilevo, né si registrava una
regressione del funzionamento e del ritiro sociale. Non erano stati evidenziati
nemmeno elementi compatibili con un franco episodio depressivo né era mai stato
certificato da altri in precedenza.
Va pure evidenziato che neppure gli altri periti del SAM nel 2015
e il medico SMR nell’ottobre 2017, seppure non specialisti in materia, hanno
segnalato delle patologie psichiatriche a danno dell’assicurata.
Il dottor ____________________che in entrambe le occasioni in cui
è intervenuto ha esposto l’anamnesi e la diagnosi di sindrome depressiva
ricorrente, attuale episodio di entità media (ICD-10; F33.1) e di sindrome da
attacchi di panico (ICD-10; F41.0), ha evidenziato che il vissuto dell’assicurata
ha creato l’insorgenza di episodi depressivi già in giovane età e che i
disturbi depressivi e gli attacchi di panico sono continuati anche negli anni
seguenti, tanto da dovere essere seguita da diversi psichiatri.
Come visto, questa circostanza è stata riconosciuta anche dalla
perita, la quale ha però evidenziato che da anni non v’era più la necessità di
un supporto specialistico e nemmeno di tipo farmacologico, limitandosi
l’interessata a dei colloqui con una psicoterapeuta e ad assumere (solo) fito e
non più psicofarmaci. Questi colloqui sono poi terminati nell’aprile 2016 (doc.
177).
Se è vero che la valutazione della dr.ssa med. __________ risale a
fine 2015 e quella del dr. med. __________ a fine 2017, va qui osservato che,
nei due anni che separano queste due valutazioni specialistiche, non ve ne sono
altre di tenore simile.
In altre parole, le affermazioni della ricorrente di soffrire di
ansia, attacchi di panico e tachicardia non sono corroborate da referti medici
resi da psichiatri nel lasso di tempo intercorrente fra gli altri due appena
menzionati. Se ne deduce che, se dati, i disturbi psichici lamentati con il
ricorso sono semmai sopraggiunti solo dopo l’emanazione della decisione
impugnata e quindi, come tali, sono ininfluenti per la soluzione della
controversia in esame, che ha come oggetto la decisione del 27 ottobre 2017.
Alla luce di queste considerazioni vanno dunque confermate le
conclusioni mediche a cui è giunto il Servizio Accertamento Medico il 3 marzo
2016 e che sono state corroborate l’11 ottobre 2017 dal Servizio Medico Regionale
dopo valutazione diretta.
A loro volta, sono state in seguito ribadite in due occasioni pendente
causa dal dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, anche dopo esame
della più recente documentazione medica prodotta dalla ricorrente.
I gradi di inabilità lavorativa così determinati vanno dunque
posti alla base del presente giudizio, tanto nell’attività di ausiliaria di
pulizie quanto in attività adeguate e pure come casalinga.
Dalla documentazione agli atti emerge pertanto che lo stato di
salute della ricorrente era migliorato dal maggio 2015, nel senso che era
possibile ritenerla abile al 50% in attività adeguate e al 70% come casalinga,
fermo restando il mese di inabilità lavorativa totale a causa del trauma al
ginocchio sinistro.
2.12. Riconosciuto quindi il valore
invalidante delle affezioni reumatologiche e neurologiche di cui soffre la
ricorrente, occorre ora verificare, dal profilo economico, le conseguenze del
danno alla salute subìto e se essa ha ancora diritto a una rendita.
L’interessata pretende infatti il riconoscimento di una rendita
intera come in passato e quindi l’annullamento della decisione di riduzione del
grado di invalidità, portato dal 71% al 44%, con conseguente attribuzione di un
quarto di rendita.
Nel caso di specie, al fine di stabilire il grado di
invalidità, l’amministrazione ha considerato l’assicurata salariata al 15%
(1,5 ore al giorno rispettivamente 6 ore e mezza alla settimana su 44 ore
settimanali presso la ditta in cui era impiegata come ausiliaria di pulizie nel
1989, doc. 18) ed esercitante mansioni consuete all’85% perciò, sin dal 1991
così come confermato dal TCA il 21 novembre 1991 (doc. 20), ha applicato il
metodo misto di calcolo (doc. A2).
Sebbene l’attività lucrativa svolta dalla ricorrente si sia
protratta soltanto da metà 1987 a fine 1989 (docc. 4 e 5) e per poche ore alla
settimana, essa determina comunque la suddivisione del tempo – antecedente la
sopravvenienza del danno alla salute - così come effettuata dall’Ufficio AI,
che va dunque confermata.
Quanto all’utilizzazione del metodo misto, considerato che nella
fattispecie concreta si tratta di statuire su una decisione con la quale è
stato ridotto il diritto a una rendita, non trattandosi quindi di una
costellazione come quella descritta nelle DTF 143 I 50 e DTF 143 I 60, in virtù
della suesposta giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.4) nulla osta qui alla
sua applicazione (STCA 32.2016.21 del 17 febbraio 2017 consid. 2.7).
2.13 Grado d’invalidità per la
parte lucrativa
Per calcolare il grado d’invalidità l’Ufficio AI è partito dalle
conclusioni tratte dal consulente in integrazione professionale, secondo cui,
come visto (cfr. consid. 2.11), l’assicurata non era più reintegrabile nel
mondo del lavoro, perciò non c’è stato bisogno di calcolare, come da prassi
secondo l’art. 16 LPGA, la perdita di guadagno paragonando i redditi da valida
e da invalida dell’assicurata.
In altre parole, la valutazione medico-teorica della
capacità lavorativa della ricorrente (inabile al 50% in qualsiasi attività) è
stata superata dalla impossibilità totale concreta di esercitare
un’attività lucrativa nel mercato libero del lavoro.
Tale modo di procedere è corretto e va dunque ritenuta una
limitazione del 100% per la quota parte salariata del 15%, che dà di
conseguenza un grado di invalidità parziale del 15% (15% x 100%).
2.14. Grado
d’invalidità per la parte casalinga
In applicazione del cosiddetto metodo misto, visto
che l’invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o
parzialmente) dell’economia domestica è stabilita confrontando le singole
attività nell'economia domestica ancora accessibili al richiedente la rendita
AI con i lavori che può eseguire una persona sana, l’invalidità
dell’assicurata è da stabilire seguendo questo metodo e secondo le regole
stabilite dalla prassi amministrativa.
Con il ricorso l’assicurata ha evidenziato che, a causa della
difficoltà ad utilizzare le mani correttamente mancandole la forza e quindi
essendo impedita nel sollevare la pentola piena d’acqua da portare a
ebollizione per cucinare oppure una teglia da mettere in forno o ancora aprire
i vasetti e le bottiglie, così come non potendo stare sempre seduta per evitare
che la gamba sinistra le si addormentasse, rimaneva inabile nella preparazione
dei pasti e della pulizia della cucina in ragione di almeno il 60% in luogo del
20% stabilito dall’assistente sociale, limitandosi infatti soltanto a pulire il
piano cottura e a mettere le stoviglie nella lavastoviglie. Tutte le altre
attività di pulizia venivano svolte o dalla figlia o dall’aiuto domestico a cui
faceva capo un paio di ore alla settimana.
Per il rispolvero, la pulizia dei pavimenti e dei vetri così come
nel rifare i letti, il suo impedimento era invece totale in luogo del 60%
stabilito dall’inchiesta domiciliare.
L’assenza della forza necessaria e i dolori provocati dai diversi
movimenti la bloccavano in tutte queste attività, che venivano svolte dai
familiari o, in via eccezionale, dall’aiuto domestico.
Per gli stessi motivi, non essendo in grado né di sollevare pesi
né di spingere il carrello insorgendo dolori alla schiena a causa della
fibromialgia acuta che le impediva di reggersi in piedi correttamente, la
limitazione nella spesa e negli acquisti, nei pagamenti e nelle trattative con
le assicurazioni, andava stabilito in almeno il 60% anziché nel 30%. Queste
ultime attività, stante lo stato d’ansia e di panico, venivano svolte dal
marito.
Infine, anche per lavare, stendere, stirare, cucire e lavorare a
maglia sarebbe stato fissato un impedimento troppo esiguo (50%), dovendo essere
invece ritenuto almeno del 90%. Era il marito a riempire la lavatrice, mentre
la biancheria veniva stesa dalla figlia e/o dal marito; dello stiro si occupava
per contro l’aiuto domestico. L’assicurata non poteva cucire, poiché dopo pochi
minuti la sensibilità nei polpastrelli svaniva e le mani diventavano rigide.
Di conseguenza, a suo dire il grado di invalidità parziale come
casalinga doveva essere fissato nel 71%.
L’Ufficio AI, per stabilire la capacità dell’assicurata quale
casalinga, ha fatto esperire un’inchiesta domiciliare il 19 ottobre 2016 e, sulla
base degli accertamenti rilevati presso il domicilio dell’interessata, dopo
aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione domestica, nel rapporto
del giorno seguente (doc. 177) l’assistente sociale ha stabilito una limitazione
totale del 34%.
2.15. Va qui ricordato che nella
Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per
l’invalidità (CIGI), nel tenore valido dal 1° gennaio 2015, stato 1° gennaio
2015 nella versione in italiano – i NN. 3081-3090 concernenti gli assicurati
occupati nell’economia domestica sono stati modificati, come visto, dal 1°
gennaio 2018, ma non sono qui applicabili siccome l’inchiesta domiciliare è
avvenuta nel 2016 -, secondo il N. 3083 CIGI l’ufficio AI rileva il grado
d’invalidità con un accertamento sul posto. Il funzionario incaricato indica le
attività che l’assicurato non può più esercitare e quelle nelle quali è
notevolmente impedito e da quando. Fornisce indicazioni sul grado delle
limitazioni dovute all’invalidità e su un eventuale maggiore dispendio di tempo
(quest’ultimo va preso in considerazione se non è già stato incluso nell’ambito
della soppressione di un ambito d’attività). Valuta anche in che misura la
persona beneficia dell’aiuto di terzi (familiari, vicini, personale ausiliario)
per compiere le sue attività (DTF 130 V 97).
Il N. 3084 CIGI specifica che per mansioni consuete nell’economia
domestica si intendono in generale le attività riportate al N. 3086.
Allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la
Svizzera è prevista una ripartizione delle singole attività domestiche sulla
base di un minimo ed un massimo attribuibile a ciascuna di esse.
Al riguardo, il N. 3086 prevede che:
"
Di regola, si ammette che i lavori
di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti
percentuali della sua attività complessiva:
Attività
Minimo %
Massimo %
1. Conduzione dell'economia domestica
(pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)
Considerandi
2.
2
5.
5
2.
Alimentazione (preparare i pasti, cucinare,
apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)
10.
50.
3.
Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare
l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)
5.
5.
20.
4.
Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni,
uffici)
5.
10.
5.
Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e
raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)
5.
20.
6.
Accudire i figli o altri
familiari
0.
30.
7.
Altre attività (p.es. curare i malati, curare le
piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di
volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*
0.
50.
* Va escluso l'impiego del tempo
libero (N. 3090).".
Mentre ai NN. 3087, 3088 e 3089 si legge ancora:
"
Il totale delle attività dev'essere
sempre del 100% (Pratique VSI 1997 pag. 298).
Di norma, vanno applicate la
ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095.
l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero
ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli casi.
Un'altra valutazione può essere
applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986
pag. 244).
In virtù dell’obbligo di ridurre il
danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a
migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente,
acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3044 segg.)
Deve cioè ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei membri della
sua famiglia in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute
(decisione del TFA del 17 marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3).
Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà
tenuto conto, al momento della valutazione dell’invalidità, della diminuzione
della capacità di lavoro nell’ambito domestico.
In virtù dell’obbligo di ridurre il
danno, una persona attiva nell’economia domestica deve contribuire quanto
ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es.
metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici
adeguati, N. 1048 e 3044 segg.). La maggior mole di lavoro può essere presa in
considerazione per il calcolo dell’invalidità soltanto se l’assicurato non è in
grado di svolgere la totalità dei lavori domestici durante il normale orario di
lavoro e necessita dunque dell’aiuto di terzi (RCC 1984, pag. 143, consid. 5).
L’interessato deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei
familiari in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (I 257/04
e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta i provvedimenti volti a ridurre il
danno, al momento della valutazione dell’invalidità non sarà tenuto conto della
diminuzione della capacità al lavoro nell’ambito domestico.".
Al riguardo, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha stabilito che –
in linea di massima e senza valide ragioni – non vi è motivo di mettere in
dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto
essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel
procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag.
235.
consid. 2d; RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001,
consid. 4). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento
da parte della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei
casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I
681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2).
L’allora Tribunale federale delle assicurazioni, nella sentenza I
102/00 del 22 agosto 2000 (citata anche al considerando 4.1 della STF
9C_896/2012 del 31 gennaio 2013), ha confermato la legittimità di queste
direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità giusta l’art. 27 OAI deve
essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza
percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.
Se, tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza
che l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui
l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa
risulta decisiva (RCC 1989 pag. 131 consid. 5b, 1984 pag. 144 consid. 5).
L’Alta Corte ha inoltre precisato che si deve far capo ad un
medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in
casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell'assicurata appaiono
inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (STF 9C_896/2012 del 31
gennaio 2013; STF 8C_843/2011 del 29 maggio 2012; AHI-Praxis 2001 pag. 161
consid. 3c), ritenuto tuttavia che una presa di posizione da parte di uno
specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede
d'inchiesta – strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti
dovuti ad un danno alla salute fisica – è da considerarsi in ogni caso
necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA I 681/02 dell’11
agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio 2003).
Nella già citata DTF 128 V 93, a proposito del valore probatorio di
un rapporto d'inchiesta dell'Ufficio AI, il TFA ha rilevato quanto segue:
“(…)
4.
Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene
Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des
Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind -
analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V
352.
Erw. 3a mit Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist
wesentlich, dass als Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche
Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens
der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und
Behinderungen der pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die
Pflege Leistenden zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der
Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss
plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage
stehenden Massnahmen der Behandlungs- und Grundpflege sein und in
Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all
dies zu, ist der Abklärungsbericht voll beweiskräftig. Das Gericht greift,
sofern der Bericht eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage im eben
umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen der die Abklärung tätigenden
Person nur ein, wenn klar feststellbare Fehleinschätzungen vorliegen. Das
gebietet insbesondere der Umstand, dass die fachlich kompetente
Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das im Beschwerdefall
zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die Beurteilung des
Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf die
Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine
strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten
Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung
vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des
Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit
gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl. -generell-
BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im
Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4.
September 2001, I 175/01).(…)".
Con riferimento agli assicurati che sono portatori di affezioni
psichiche, nella sentenza 9C_201/2011 del 5 settembre 2011, parzialmente
pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 19 pag. 86 e ripresa al N. 3083.1 CIGI, il Tribunale
federale ha ribadito che, di massima, alla perizia specialistica in ambito
psichiatrico occorre dare maggiore valenza rispetto all’inchiesta economica per
le persone che si occupano dell’economia domestica, giacché per l’assistente
sociale è più difficile valutare le limitazioni derivanti dalla patologia
psichica.
2.16
Nel caso concreto, nel
rapporto del 20 ottobre 2016 l'assistente sociale ha accertato quanto segue:
"
(…)
5.
ATTIVITÀ - descrizione
degli impedimenti dovuti all'invalidità
5.1
Conduzione dell'economia domestica
pianificazione,
organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo
importanza assegnata
5%
percentuale
degli impedimenti
0%
percentuale
di invalidità
0%
Non vengono indicati impedimenti.
Medicalmente non vengono del resto rilevate patologie
psichiatriche invalidanti.
5.2
Alimentazione
preparazione
dei pasti, pulizia della cucina, riserve
importanza assegnata
45%
percentuale
degli impedimenti
20.
%
percentuale
di invalidità
9%
L’assicurata riferisce di trovare molta soddisfazione
nella preparazione dei pasti giornalieri. Questa è l’unica attività casalinga
in cui si sente autosufficiente. L’unico compito che sa di poter affrontare da
sola dall’inizio fino alla fine. Sul ripiano di cucina, in bella vista, sono
esposti vari macchinari, di cui la signora RI 1 si è dotata nel corso degli
anni per mantenere integra la propria autonomia. Queste apparecchiature le
consentono di impastare, affettare e frullare gli alimenti, evitando le
operazioni più laboriose e prolungate con le mani e le braccia. Anche per aprire
bottiglie e vasetti si è dotata di appositi utensili, non riuscendo ad
esercitare molta forza con le mani. Sbucciare frutta e verdura le risulta
ancora problematico e in assenza di ausili specifici suddivide tale attività su
più momenti, in modo da non sollecitare oltremodo le mani.
La signora RI 1 si impegna ad apparecchiare e sparecchiare
la tavola, a caricare e scaricare la lavastoviglie e a riordinare giornalmente
il piano di lavoro, attività che esegue al proprio ritmo, alternando i compiti
a pause di riposo.
Le pulizie a fondo del locale, aperto sul soggiorno,
sono delegate da tempo a terze persone, oggi a marito e figlia, in ragione del
complessivo stato di salute.
Per quanto riferito, compatibile a mio avviso con le
risultanze peritali, valuto in misura del 20% la percentuale di impedimento in
questo ambito domestico, per gli impedimenti nell’affrontare compiti
fisicamente impegnativi, come le pulizie a fondo del locale cucina. La
collaborazione dei familiari è inoltre da ritenersi almeno in parte esigibile.
5.3
Pulizia dell'appartamento
rispolvero,
pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc
importanza assegnata
20%
percentuale
degli impedimenti
60%
percentuale
di invalidità
12%
L’assicurata dichiara di limitarsi al rifacimento del
letto matrimoniale (il cambio delle lenzuola è invece effettuato in
collaborazione con il marito), allo spolvero ad altezza della mobilia, alla
pulizia superficiale delle vaschette e al riordino giornaliero dei locali.
La figlia __________ garantisce in sua vece la pulizia
regolare dei pavimenti e dei bagni e collabora con il papà in occasione dei
grandi lavori stagionali. Da un mese a questa parte l’assicurata ha dovuto
rinunciare alla collaboratrice domestica, per difficoltà nel rinnovo del suo
permesso di lavoro, ed è quindi costretta a rivolgersi all’aiuto di familiari
per le attività di pulizia della casa più onerose e impegnative.
Per quanto riferito, a mio avviso compatibile con le
risultanze peritali e l’indicazione di inabilità completa nell’attività
lucrativa precedentemente esercitata (donna delle pulizie), valuto in misura
del 60% la percentuale di impedimento in questo ambito domestico.
La collaborazione dei familiari è da ritenersi almeno
in parte esigibile.
5.4
Spesa e acquisti diversi
compresi
pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali
importanza assegnata
10%
percentuale
degli impedimenti
30%
percentuale
di invalidità
3%
L’assicurata guida un veicolo automatico di cui si
serve per recarsi anche ai negozi per le piccole necessità quotidiane, di peso
contenuto.
La spesa settimanale è invece eseguita il sabato in
presenza e con la collaborazione del marito, che si fa in questo caso intero
carico delle borse pesanti fin dentro casa. Insieme ripongono poi i vari
articoli al loro posto.
La signora RI 1 si fa accompagnare nei negozi dalle
figlie o dalle sorelle, quando deve acquistare capi d’abbigliamento che vanno
necessariamente provati. I familiari in questi casi l’aiutano nell’indossare e
togliere i vestiti, per difficoltà di mobilizzazione soprattutto del braccio
sinistro.
L’assicurata esce con piacere di casa e mantiene buone
relazioni sociali, ma la sua autonomia di spostamento a piedi è piuttosto
limitata (un’ora al massimo). La signora RI 1 cammina a piccoli passi e
lentamente.
La gestione burocratico-amministrativa è da tempo
delegata interamente al marito. L’assicurata teme di dimenticare scadenze e
appuntamenti.
Per quanto riferito, compatibile a mio avviso con le
risultanze peritali, valuto in misura del 30% la percentuale di impedimento in
questo ambito domestico, per le limitazioni in particolare nel camminare su
lunghi tratti e nel sollevare pesi.
La collaborazione del marito alla spesa settimanale è da
ritenersi esigibile.
5.5
Bucato, confezione e riparazioni di indumenti
lavare,
stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc
importanza assegnata
20%
percentuale
degli impedimenti
50%
percentuale
di invalidità
10%
Grazie alla vicinanza del locale lavanderia ad uso
esclusivo, collocato sullo stesso piano dell’abitazione, l’assicurata si dice
in grado di eseguire autonomamente il bucato delle piccole cose, che inserisce
di persona in lavatrice e asciugatrice. Può se del caso anche appendere i panni
sui fili che, grazie a un apposito meccanismo messo a punto dal marito, la
signora RI 1 può abbassare e rialzare al bisogno.
Per togliere invece dalla lavatrice i capi ingombranti
e di peso l’assicurata ricorre all’aiuto dei familiari che poi li trasferiscono
in sua vece nell’asciugatrice o li stendono sui fili.
Una volta asciutti i panni vengono per quanto possibile
semplicemente piegati e riposti negli armadi.
L’attività di stiro le risulta preclusa per il
compromesso stato di entrambe le mani (l’assicurata è destrimane) ed è pertanto
affidato oggi interamente alla figlia __________ (in precedenza era delegato
alla collaboratrice domestica).
Nessuna possibile ripresa dell’attività di ricamo, cui
in passato la signora RI 1 dedicava con passione e perizia.
Per quanto riferito, a mio avviso compatibile con le
risultanze peritali, valuto in misura del 50% la percentuale di impedimento in
questo ambito domestico, per gli impedimenti in particolare nell‘attività di
stiro.
La collaborazione dei familiari al momento del bucato,
per trasportare e stendere panni ingombranti e di peso, è da considerarsi
senz’altro esigibile.
5.6
Cura dei bambini e di altri membri della famiglia
Compresa
educazione, attività comuni, compiti, ecc.
importanza assegnata
0.
%
percentuale
degli impedimenti
0.
%
percentuale
di invalidità
0%
5.7
Diversi
cura
delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica,
creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato
importanza assegnata
0.
%
percentuale
degli impedimenti
0.
%
percentuale
di invalidità
0%
Non sono segnalate attività extra-domestiche.
Valutazione
dell'assistente sociale
totale
delle attività
100%
percentuale
di invalidità
34%
·
Chi esegue i lavori, che a causa della
sua invalidità, l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia
domestica?
Indicare il nome, l'indirizzo, il grado di parentela,
genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e salario orario
versato
Al momento, unicamente marito e
figlia.".
Il dr. med. __________ dell’SMR, FMH psichiatria e psicoterapia,
l’8 novembre 2016 (doc. 179) ha ritenuto completa, esaustiva e pienamente
condivisibile dal lato medico-psichiatrico l’inchiesta a domicilio.
Il TCA evidenzia che, a seguito delle osservazioni dell’assicurata
del 10 luglio 2017 (doc. 203) al progetto di decisione, e meglio al fatto che
doveva affidarsi a terze persone per svolgere i lavori più pesanti e che a
causa del ginocchio doveva fare attenzione quando camminava, essa è stata
oggetto di una valutazione diretta da parte del Servizio Medico Regionale, che
ha ribadito le conclusioni tratte dai periti del Servizio Accertamento Medico
(inabile al 30% come casalinga).
Con il ricorso, come visto, l’interessata ha contestato tutti i gradi
di impedimento stabiliti dall’assistente sociale, ritenendoli invece almeno
pari al 60% per quasi ogni singola mansione, e rilevando come la visita a
domicilio, una soltanto, sia durata solo 45 minuti.
L’Ufficio AI ha sottoposto il caso nuovamente all’assistente
sociale, la quale il 27 novembre 2017 (doc. IV/1) ha affermato quanto segue:
" Il
rapporto d’inchiesta del 20 ottobre 2016 è stato redatto sulla base delle
informazioni fornite dalla signora RI 1 in occasione dell’incontro a domicilio
del 19 ottobre 2016 così come della documentazione medica presente all’incarto,
delle risultanze peritali (perizia pluridisciplinare pervenuta al nostro
ufficio il 4 marzo 2016) e dell’esigibilità della collaborazione da parte dei
familiari, conviventi, alle diverse mansioni domestiche.
Le conclusioni dell’inchiesta domiciliare sono state sottoposte
anche al vaglio del servizio medico-regionale che le ha considerate
condivisibili dal profilo medico-psichiatrico (vd annotazione SMR
dell’8.11.2016).
La documentazione presentata dall’assicurata e dai suoi medici
curanti successivamente all’inchiesta domiciliare non è stata considerata dal
Servizio Medico Regionale atta a modificarne i contenuti e di conseguenza il
risultato.
Con lo scritto del 20 novembre 2017 l’avv. RA 1 contesta la
percentuale di impedimento attribuita alle diverse mansioni domestiche e
descrive una situazione molto diversa rispetto a quella riferita dalla signora RI
1.
in occasione dell’incontro a domicilio. La situazione descritta dalla signora
RI 1 in occasione dell’inchiesta domiciliare, specie riguardo l’alimentazione e
la pulizia dell’appartamento, trova però conferma nella perizia
pluridisciplinare, in particolare al punto “descrizione della giornata” (a pag.
26), dove viene riferita dall’assicurata stessa una buona autonomia per quanto
riguarda la preparazione dei pasti giornalieri e la necessità di ricorrere a
terzi unicamente per le faccende domestiche pesanti.
Nella “descrizione della giornata” viene pure riferita la capacità
dell’assicurata di servirsi anche autonomamente dell’automobile con cambio
automatico
L’avv. RA 1 nella sua personale valutazione del grado di
impedimento non tiene inoltre conto dell’esigibilità della collaborazione da
parte del marito e della figlia alle diverse mansioni domestiche, in
applicazione del marg 3089 CIGI.
In assenza di elementi che possano permettermi una diversa
valutazione del caso, confermo pertanto integralmente il contenuto e le
conclusioni del mio rapporto d’inchiesta.”.
L’insorgente ha ribadito di contestare le conclusioni
dell’inchiesta economica e che la determinazione delle diverse percentuali di
impedimento sia frutto di un’interpretazione non corretta.
Per esempio, in merito alla preparazione dei pasti, l’assicurata è
sicura di avere riferito all’assistente sociale di potere unicamente agire da
seduta e con operazioni che non richiedono più di pochi minuti. Inoltre,
utilizzava l’automobile con cambio automatico avendo problemi con la gamba
destra (recte: sinistra). Infine, l’interessata ricorreva sì all’aiuto
dei familiari, ma il grado di impedimento stabilito non era comunque corretto,
ritenuto altresì che essa doveva ricorrere pure a un aiuto domestico.
2.17
Alla luce delle spiegazioni
date dall’ispettrice sui singoli impedimenti criticati dalla ricorrente
rispettivamente dall’Ufficio AI sulle differenti dichiarazioni iniziali
dell’assicurata e sull’aiuto dei suoi familiari onde potere ottemperare alle
mansioni consuete fermo restando il suo obbligo di ridurre il danno, la
valutazione dell’inchiesta domiciliare deve essere confermata dal TCA, non solo
per quanto concerne le attività pesanti contestate dall’assicurata, ma anche
per le altre mansioni domestiche.
Va sottolineato che nell’inchiesta economica in questione è stata
correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel
rispetto dei parametri di cui alle direttive (CIGI), attribuendo un valore
complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata
nell'ambito dell'economia domestica.
Nel caso concreto non solo non vi sono motivi per ritenere
manifestamente erroneo l’apprezzamento operato dall’assistente sociale che ha
concluso in un grado di invalidità del 34%, ma esso viene in sostanza
confermato dalla percentuale del 30% di incapacità lavorativa posta il 3 marzo
2016, ossia sette mesi prima dell’inchiesta domiciliare, dal medico del
Servizio Medico Regionale __________, FMH psichiatria e psicoterapia, e in
seguito confermata anche dal dr. med. __________, medico generalista, il 27 febbraio
2017, e poi ancora (implicitamente) da quest’ultimo con la valutazione
personale dell’11 ottobre 2017.
A sostegno della sua tesi, secondo cui gli impedimenti nelle
mansioni casalinghe sarebbero di gran lunga superiori a quelli stabiliti
dall’assistente sociale, la ricorrente ha prodotto al TCA il recente
parere del dr. med. __________, psichiatra che l’ha in cura dal 22 novembre
2017.
Il referto del 15 marzo 2018 (doc. A5) indica che come
casalinga nelle attività di pianificazione, organizzazione, ripartizione del
lavoro e controllo l’assicurata presentava un impedimento che toccava il 50%,
così come anche nella preparazione dei pasti e nella pulizia della cucina.
Per quanto riguarda la pulizia dei pavimenti, dei vetri e rifare i
letti il suo impedimento era maggiore, arrivando l’assicurata a una percentuale
di almeno l’80%. In relazione alla gestione dell’economia domestica quale
acquisti spese, relazioni con enti ufficiali e assicurazioni, l’incapacità era
almeno del 50-60%, così come anche per i lavori un po’ più impegnativi quale
stirare, cucire stendere e lavorare l’inabilità lavorativa toccava almeno il 60-70%.
Pertanto, l’inabilità lavorativa come casalinga toccava una percentuale complessiva
almeno attorno al 55-60%.
La scrivente Corte rileva, in primo luogo, che il parere dello
psichiatra curante differisce dalle censure sollevate inizialmente
dall’assicurata, laddove nel suo ricorso aveva preteso che nella pulizia della
casa l’impedimento fosse addirittura del 100% e nel lavare, stendere e stirare
del 90%.
Secondo i periti che hanno esaminato le condizioni
di salute dell’assicurata, la limitazione fisica era sostanzialmente circoscritta
al ginocchio sinistro e al braccio sinistro, tanto che il reumatologo aveva
indicato quali fossero i limiti funzionali correlati a un’attività adeguata:
portare pesi fino a 5kg, rimanere seduta per 2 ore, stare in piedi cambiando
appoggio e muovendosi per circa 2 ore, deambulare per massimo un’ora, limitazione
nel camminare su terreni sconnessi o in salita e discesa e nel fare le scale,
non alzare pesi sopra l’orizzontale con il braccio sinistro, non limitazione
nell’utilizzo delle mani in attività manuali fini, né nell’utilizzo di attrezzi
se non troppo pesanti, non fare forza con il braccio sinistro.
Tenendo conto di queste limitazioni funzionali, la
capacità lavorativa medico-teorica globale nell’attività di casalinga era stata
giudicata essere del 70%.
Alla luce di queste precisazioni, del fatto che la
ricorrente dispone di un locale lavanderia a uso esclusivo con asciugatrice sul
medesimo piano dell’appartamento in cui abita, che guidava un’automobile con
cambio automatico e che poteva fare capo all’aiuto sia del marito sia della
figlia, la quale, peraltro, al momento in cui è stata effettuata l’inchiesta
domiciliare – e tale circostanza non è stata corretta in seguito – lavorava
come donna delle pulizie presso privati, il TCA ritiene credibile che la
ricorrente dovesse appoggiarsi a terzi solo per alcune attività pesanti, mentre
tutte le altre mansioni casalinghe leggere, normali e consuete, erano escluse
dai problemi legati al braccio e alla gamba sinistri dell’assicurata e quindi
risultavano di regola medicalmente esigibili, senza alcun impedimento di sorta.
Si poteva per esempio ritenere esigibile che l’assicurata
riempisse e svuotasse la lavatrice e l’asciugatrice, così come in effetti
avveniva, pretendendo l’aiuto di terzi soltanto per togliere i panni
ingombranti e pesanti dalla lavatrice, mentre per il bucato delle piccole cose essa
era in grado di stenderli autonomamente su dei fili mediante un apposito
Dispositivo
dispositivo.
Considerato dunque che il marito l’aiutava in questi
compiti, non è possibile riconoscere il grado di impedimento del 90% richiesto
dalla ricorrente, di gran lunga maggiore, e non giustificato, rispetto a quello
stabilito dall’inchiesta (50%), soltanto perché l’interessata doveva fare capo
alla figlia per stirare alcuni panni – in precedenza all’aiuto domestico -,
visto che altri capi venivano, per quanto possibile, semplicemente piegati e
posti nell’armadio una volta asciutti. Nemmeno il parere dello psichiatra
curante, che ha stabilito l’inabilità lavorativa dell’interessata in queste
faccende nel 60-70%, può essere avallato.
L’assistente sociale ha indicato che l’assicurata
cucinava ancora con piacere per i suoi familiari e che si sentiva
autosufficiente in questa attività, riuscendo ad iniziarla e a portarla a
termine autonomamente, facendo all’occasione uso dei numerosi utensili e apparecchi
presenti in cucina che le facilitavano il lavoro, quale impastare, affettare,
frullare, aprire bottiglie e vasetti. In caso di difficoltà, per esempio nello
sbucciare gli alimenti, l’insorgente faceva delle pause e suddivideva quindi
l’attività in più momenti. Anche nel preparare la tavola e nello sparecchiare
si arrangiava da sola, così come nel caricare e svuotare la lavastoviglie e nel
riordinare il piano di lavoro della cucina.
In queste circostanze, la limitazione del 20%
stabilita dall’esperta risulta adeguata e, come tale, contrasta con il grado
del 50-60% suggerito dalla ricorrente, che però non può essere ammesso.
Per quanto concerne invece i lavori pesanti, come la
pulizia regolare dei pavimenti e dei bagni, va ricordato che la ricorrente li
delegava ai familiari – in precedenza all’aiuto domestico – non essendo più in
grado di svolgerli e di questo l’esperta ne ha tenuto conto nel suo rapporto,
quando ha stabilito nel 60% l’impedimento nelle pulizie dell’appartamento.
Di conseguenza, non è giustificato riconoscere una
percentuale di impedimento dell’80% o addirittura del 100% come richiesto dalla
ricorrente, poiché in tal modo non si considererebbe che l’assicurata era
comunque in grado di provvedere al riordino giornaliero dei locali, allo
spolvero ad altezza della mobilia e alla pulizia superficiale dei lavandini e
che comunque era esigibile la collaborazione dei familiari.
L’assistente sociale ha altresì considerato che
l’assicurata si faceva aiutare nel trasporto dei pesi dal marito quando si
recavano insieme al sabato a fare la spesa settimanale, mentre essa era in
grado di spostarsi da sola in automobile per le piccole necessità quotidiane e
per gli acquisti leggeri. L’accompagnamento di parenti era pure necessario in
occasione di acquisti di vestiti, avendo difficoltà nel vestirsi/svestirsi. Considerato
però che quest’ultima esigenza non si può definire essere regolare, la
limitazione del 30% fissata dall’esperta va confermata dalla scrivente Corte,
anche alla luce del fatto che era ormai da tempo che il marito si occupava
delle questioni amministrative della famiglia, temendo l’assicurata di
dimenticare delle scadenze.
Ne discende che un impedimento del 60% come preteso dallo
psichiatra curante e dalla ricorrente stessa risulta fuori luogo.
Restava sempre riservata la possibilità di scaglionare
sull’arco della settimana queste incombenze casalinghe e di effettuare delle
pause quando meglio le aggradava.
Infatti, la ricorrente poteva inoltre gestire l’attività domestica
dedicandosi alle mansioni consuete quando meglio le aggradava e poteva seguire
i suoi ritmi compatibilmente con il suo stato di salute, che le creava una
facile affaticabilità.
Non va poi dimenticato che nel caso concreto l’assistente sociale
ha debitamente considerato l’esigibilità di una collaborazione da parte del
marito e della figlia per stabilire il grado di impedimento della moglie nelle
mansioni consuete, visto che durante l’inchiesta domiciliare è stato
espressamente indicato che il marito - e/o la figlia - faceva la spesa
settimanale portando i pesi, l’aiutava a rifare i letti, a pulire la casa nelle
mansioni pesanti, a togliere il bucato pesante e ingombrante dalla lavatrice, a
metterlo nell’asciugatrice o a stenderlo sui fili e si occupava perfino dell’amministrazione
della casa.
La giurisprudenza prevede infatti che occorre prendere in
considerazione l’aiuto dei familiari nelle faccende domestiche. Va al riguardo
ricordato l’obbligo per l’assicurata di diminuire il danno (DTF 115 V 53) e che
anche le persone occupate nell’economia domestica devono contribuire, di loro
propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile, al miglioramento
della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio le incombenze e
in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura usuale secondo le
particolari circostanze (DTF 133 V 504 consid. 4.2; sentenze del TFA I 407/92 e
I 35/00).
Nella DTF 133 V 504 il Tribunale federale ha rammentato che se la
persona assicurata, a causa della sua inabilità, può svolgere determinate
mansioni domestiche solo con difficoltà e con un impegno temporale assai più
elevato, deve riorganizzare il proprio lavoro e, nella misura usuale, ricorrere
all'aiuto dei familiari.
Questo concetto è stato ancora di recente ribadito nella STF
9C_701/2016 del 1° marzo 2017.
Tenuto conto dell’obbligo di ridurre il danno e di reciproca (e
accresciuta: DTF 130 V 97 consid. 3.3.3) assistenza familiare e ricordato che
in linea di massima e senza valide ragioni non vi è motivo di mettere in dubbio
le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali in quanto essi
dispongono di collaboratori specializzati il cui compito consiste nel procedere
a tali inchieste, la valutazione di cui al rapporto del 20 ottobre 2016 deve
dunque essere confermata.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono e
analizzate tutte le circostanze concrete, questo TCA non può quindi che
ritenere adeguati sia la percentuale di importanza assegnata alle diverse
attività domestiche, sia il grado di incapacità lavorativa nello svolgimento
delle stesse mansioni casalinghe stabiliti dall'Ufficio AI sulla base
dell'accertamento domiciliare, che il medico del Servizio Medico Regionale ha
avallato.
Non possono quindi essere ritenute delle percentuali maggiori a
quelle stabilite dall’assistente sociale.
2.18. Stanti le considerazioni esposte,
esaminate singolarmente le valutazioni effettuate dall'assistente
sociale circa gli impedimenti dovuti all'invalidità, questo Tribunale ritiene
che non siano ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio
l'attendibilità della valutazione operata dall'assistente sociale, che non
appare arbitraria e risulta conforme alle circostanze e ai riscontri concreti
ed in particolare alle indicazioni fornite dall'assicurata medesima nell'ambito
dell'inchiesta domiciliare effettuata nell’ottobre 2016, le
quali risultano del tutto attendibili.
Ammettere qui che l’assistente sociale, che peraltro aveva già
effettuato un’inchiesta al domicilio della ricorrente il 10 settembre 1996
(doc. 48) e il 25 febbraio 2003 (doc. 94) - e che pertanto vanta indubbiamente
una lunga esperienza in materia, oltre ad avere esaminato l’assicurata in ben
due altre occasioni -, “non abbia riportato con la necessaria precisazione e
completezza quanto illustratole dalla ricorrente” (doc. X), non è sostenibile.
La scrivente Corte evidenzia inoltre che, contrariamente a quanto
ritenuto dalla ricorrente, i disturbi di cui ella soffre sono stati comunque
presi in considerazione nell'ambito della determinazione del suo grado di
incapacità di guadagno.
In effetti, nella valutazione degli impedimenti dovuti
all'invalidità, l'assistente sociale ha tenuto conto delle sue difficoltà in
ognuna delle attività tipiche come casalinga, giungendo così ad un grado
d'invalidità per ognuna di queste attività rispettivamente nel complesso.
Infine, è da ritenere che le valutazioni degli
impedimenti relativi alle singole mansioni domestiche siano pienamente
affidabili e compatibili con le limitazioni accertate in sede medica.
Ribadita dunque l'attendibilità riconosciuta dalla giurisprudenza
per quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate
nell'economia domestica e delle conclusioni delle inchieste effettuate dai
servizi sociali, siccome essi dispongono di collaboratori specializzati il cui
compito consiste nel procedere a tali inchieste, non vi sono pertanto validi
motivi per scostarsi dalla valutazione espressa dall'assistente sociale.
Occorre poi ricordare che, per giurisprudenza, un intervento da
parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta,
munita di formazione ed esperienza specifica, si giustifica unicamente nei casi
in cui essa appaia chiaramente erronea (DTF 128 V 93 consid. 4).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, tenuto conto di
tutte le circostanze concrete, questo TCA non può quindi che ritenere adeguati
sia la percentuale di importanza assegnata alle diverse attività domestiche,
sia il grado d'incapacità lavorativa nello svolgimento delle stesse mansioni
casalinghe, stabiliti dall'Ufficio AI sulla base dell’esposto accertamento
domiciliare.
Di conseguenza, pure la limitazione del 34% deve essere posta alla
base del presente giudizio, non essendoci nessun motivo (fattuale e medico) per
mettere in discussione la scelta di basarsi su quanto accertato in sede di inchiesta
domiciliare da una persona esperta in materia.
Da quanto precede discende che una nuova valutazione dello stato
di salute dell’assicurata nell’ambito casalingo, così come da essa richiesta,
non è affatto necessaria.
Infatti, per quanto concerne il periodo in esame, si deve ritenere
che la documentazione a disposizione del TCA è chiara e sufficiente per
l'evasione della presente fattispecie, senza che si renda quindi necessario
l'esperimento di ulteriori accertamenti, segnatamente l’allestimento di una
perizia giudiziaria atta a stabilire le effettive capacità dell’assicurata
nell’esercizio delle mansioni consuete tipiche di una casalinga rispettivamente
l’audizione della figlia, del marito e dell’aiuto esterno.
La fattispecie risulta già adeguatamente accertata da esperti.
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad
assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39
n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120
Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere
non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile
dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d,
119 V 344 consid. 3c).
Non si giustifica neppure l'audizione delle persone indicate.
Il TCA rileva che le audizioni richieste possono essere
rifiutate senza per questo ledere il diritto d'essere sentito, sancito
dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.
Infatti, secondo la costante giurisprudenza federale
ribadita nella recente STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, l'obbligo di
organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU presuppone
una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di
assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di
interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non
bastano per creare un simile obbligo (STF I 472/06 consid. 2 del 21
agosto 2007; DTF 124 V 90 consid. 6; DTF 122 V 47). È quindi
necessario che il ricorrente chieda al Tribunale esplicitamente e in maniera
chiara l’indizione di un pubblico dibattimento (DTF 136 I 279 consid. 1).
Nel caso di specie, nel suo ricorso l’assicurata non ha chiesto
alcun dibattimento. Ella si è limitata a chiedere quali mezzi di prova
l’audizione della figlia e del marito, così come dell’aiuto domestico, senza
tuttavia pretendere l’indizione di un pubblico dibattimento per permettere a
questi testimoni di esprimere il proprio punto di vista sullo stato di salute
della ricorrente.
La sua richiesta è dunque volta all’insuccesso.
Alla luce di ciò, la scrivente Corte non può che confermare le
limitazioni dell’insorgente così come valutato dall’assistente sociale nel suo
rapporto del 20 ottobre 2016 e ribadito il 27 novembre 2017 anche dopo avere
preso atto delle lamentele dell’assicurata.
Ne discende, dunque, che il grado di invalidità parziale come
casalinga va stabilito nel 28,90% (85% x 34%).
2.19. Stante quanto precede, in
virtù del metodo misto da adottare per individuare il grado d'invalidità
globale dell'insorgente, ritenuta la suddivisione del tempo dedicato
all'attività salariata (15%) e alle mansioni casalinghe (85%) accertate nel
presente giudizio, come pure gli impedimenti nell'eseguire queste attività a
causa del danno invalidante stabiliti dal grado di incapacità di guadagno come
salariata (100%) e casalinga (34%), il grado di invalidità globale va
fissato al 43,90% (15% [grado di invalidità parziale per la parte salariata] +
28,90% [grado di invalidità parziale nelle mansioni consuete]), e meglio al 44%
(DTF 130 V 121 consid. 3.2),
grado che dà diritto alla ricorrente a un quarto di rendita di invalidità.
La decisione impugnata deve pertanto essere confermata e il
ricorso integralmente respinto.
2.20. Secondo
l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in
caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI
dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è
determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e
senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile
2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza,
le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di Fr. 500.- sono
poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta
in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti