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32.2017.203

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 ottobre 2018Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

i contatti né con lei né con il dr. med. __________ a causa del suo grave stato

depressivo. Solo gli infermieri del servizio a domicilio hanno avuto un

contatto continuativo con l’assicurato e hanno riscontrato negli ultimi tempi

un peggioramento del quadro depressivo a causa del recente suicidio del figlio.

La specialista ha affermato di essere riuscita a visitarlo soltanto quel

giorno, certificando la permanenza di un quadro depressivo grave e una completa

inabilità lavorativa, oltre a una difficoltà a deambulare dovuta a

un’importante coxartrosi.

Il dr. med. __________, FMH

psichiatria e psicoterapia, ha analizzato l’intera documentazione medica e il 4

gennaio 2018 (doc. VIII/1) si è espresso sul caso, evidenziando che emergeva

chiaramente una storia di disagio sociale di lunga data, di uso di sostanze, di

assenza praticamente da sempre di un’occupazione minimamente stabile, di assenza

di una presa a carico specialistica anche presso la dr.ssa med. __________,

tanto che essa stessa aveva visto per l’ultima volta l’assicurato il 15

febbraio 2017 e poi fino al 25 ottobre 2017 alcun contatto e nessuna notizia

oggettiva. In quell’occasione la collega ha riscontrato un paziente molto

depresso e totalmente inabile al lavoro. Tuttavia, la specialista non ha descritto

uno status clinico che permettesse di oggettivare le sue affermazioni: il

riferimento alle preoccupazioni degli infermieri non faceva altro che

confermare il disagio sociale dell’assicurato e la necessità di attivare gli

aiuti sociali necessari, che almeno fino a quel momento, 25 ottobre 2017, non

erano stati messi in atto.

Infatti, secondo il medico SMR,

risultava che l’assicurato fosse in grado di gestire la sua quotidianità e non

erano state segnalate limitazioni mediche, non correlate ad abuso di sostanze,

che impedivano all’assicurato, che non aveva una formazione professionale, di

svolgere attività molto semplici e ripetitive in un ambiente tranquillo e poco

stressante. Egli concordava che era necessario l’aiuto degli enti preposti

stante il grave degrado sociale, ma per quanto concerne l’aspetto

medico-assicurativo non erano oggettivate limitazioni di sorta in un ambiente

lavorativo tranquillo, senza compiti di responsabilità e con contatti

interpersonali ridotti, se non per il periodo di ospedalizzazione.

Il dottor __________ ha

certificato il 9 febbraio 2018 (doc. XIII) un peggioramento dello stato di

salute dell’assicurato, diagnosticando: cirrosi epatica su pregresso abuso

etilico ed epatite B cronica; grave sindrome depressiva con recente

peggioramento dopo il decesso del figlio in ottobre 2017; ipertensione

arteriosa essenziale; grave coxartrosi destra invalidante con: 12.2017

infiltrazione con anestetico cortisone e 29.12.2017 protesi totale dell’anca

non cementata MATHYS.

Il curante ha indicato di

conoscere l’assicurato dal febbraio 2017 per cirrosi epatica e che già allora

lamentava dolori all’anca.

A seguito del suicidio del

figlio nell’ottobre 2017, le condizioni generali del paziente erano molto

peggiorate, perciò è stato necessario sottoporlo a un ricovero ospedaliero. In

occasione dell’ultimo ricovero nel novembre 2017 è stato programmato, e poi

eseguito a fine dicembre 2017, l’intervento di protesi dell’anca destra, con

difficile fase post chirurgica che causava forti dolori e difficoltà a

camminare. Alla visita del 9 febbraio 2018 il paziente si muoveva infatti ancora

con la sedia a rotelle, accompagnato dall’infermiere domiciliare, e continuava

con la fisioterapia.

Il curante si è infine detto

preoccupato dell’esito dell’evoluzione clinica vista la precaria situazione

sociale in cui viveva l’assicurato e stante l’ipotesi che venisse espulso dalla

Svizzera verso un Paese dove non aveva una rete di cura, dei contatti sociali e

una fonte di sostentamento.

La dr.ssa med. __________ di __________

si è pronunciata il 2 marzo 2018 (doc. XX) affermando che dalla maggiore

regolarità con cui ha visto il paziente ha constatato un grave stato

depressivo. Dal suicidio del figlio l’assicurato non ha presentato una

fisiologica reazione al lutto. Egli si è presentato a tutti i colloqui

accompagnato dall’infermiere che lo seguiva al domicilio, il contenuto del

discorso era caratterizzato da perdita di speranza, disperazione, sensi di

colpa; il tono dell’umore era deflesso per tutta la giornata. C’era una perdita

di interesse e piacere, si sentiva in colpa, aveva poca capacità di riflessione

ed era piuttosto ripetitivo nei contenuti; faceva fatica a modulare il tono di

voce, a tratti quasi gridava. Passava il tempo ritirato in casa ed era sempre

da solo. Era da stimolare nell’igiene e non aveva una rete sociale.

L’assicurato non era in grado

di svolgere qualsiasi attività lavorativa, iniziare e/o portare a termine

qualsiasi progetto.

2.4. Per

costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter

graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di

un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati

oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,

che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato

approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del

contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non

è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale

perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25

aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid.

3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),

bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA

ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove

definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e

perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la

giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi

dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a

disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un

punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non

fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni

contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti

validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti

citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio

2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V

31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in

sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che

l'allora TFA, nella decisione del 24 agosto 2006 (I 938/05) concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni

espresse dai medici del Servizio Medico Regionale nell'ambito dell'assicurazione

per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In

quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

3.2 L'on ne saurait

certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux

des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès

lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer

celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical

régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique

pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,

du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur

l'impartialité de ceux-ci. La recourante

ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…).”.

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile

2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

L'Alta Corte, nella sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto

ribadito ancora nella STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese

-, per quanto riguarda le divergenze di opinioni tra medici curanti e periti

interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha precisato quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence

d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière

générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur

probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a

p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard,

il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la

jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I

170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références

[arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise

ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles

investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une

opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants

font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre

de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les

conclusions de l'expert. (…)".

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile

Considerandi

2007).

Da ultimo, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294; D. Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle

assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG, Lugano e Helbing

& Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 203 e segg. (249-254).

Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista

in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione

riconosciuto scientificamente (STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; STF I

384/06 del 4 luglio 2007; DTF 131 V 49; DTF 130 V 396; DTF 127 V 294; Mosimann, Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 segg.).

Il medico deve inoltre pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e

deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività

lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto

psicosociale della persona esaminata.

Del resto, il rifiuto del carattere invalidante deve

ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori

descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui

descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti

divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti

dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto

insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente

psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).

2.5

Va ancora ricordato che per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino

intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977

pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984

pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des

Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98).

Al riguardo, nella STFA I 166/03 del 30 giugno 2004 al consid. 3.2

l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,

possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono

essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le

anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno

stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di

quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102.

V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF

127.

V 298 consid. 4c in fine). (…)".

Secondo la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra

l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le

nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre

1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

Per l’Alta Corte, le tossicomanie (sindromi da dipendenza quali per

esempio l'alcolismo [RCC 1989 pag. 283, 1969 pag. 236], la dipendenza da

medicamenti [RCC 1964 pag. 115] o da droghe [RCC 1992 pag. 180, 1987 pag. 467,

1973.

pag. 600], l'abuso di nicotina oppure l'obesità [RCC 1984 pag. 359]) non

giustificano di per sé un'incapacità al lavoro. Esse possono tuttavia avere

l'effetto di un danno alla salute invalidante se sono la conseguenza o

il sintomo di un danno invalidante alla salute mentale o fisica, oppure hanno

causato un notevole danno fisico e/o mentale quale una durevole lesione

cerebro-organico-neurologica oppure un irreversibile mutamento di natura

organica della personalità affettiva (DTF 124 V 265, consid. 3c, pag. 268; vedi

anche STF 9C_395/2007 del 15 aprile 2008 consid. 2, I 870/07 del 20 novembre

2007.

consid. 3, I 556/06 del 13 settembre 2007 consid. 3.1, I 384/06 del 4

luglio 2007 consid. 4 e I 56/05 del 31 gennaio 2007 consid. 4 tutte con

riferimenti). Occorre pertanto verificare se la tossicodipendenza è la conseguenza

di un danno alla salute fisica o mentale di natura patologica preesistente

oppure se la dipendenza è la ragione di un susseguente danno alla salute

suscettibile di diminuire la capacità al guadagno in maniera permanente o di

lunga durata (Pratique VSI 2001, pagg. 227-228, consid. 5 e 6; vedi anche STF

9C_620/2017 del 10 aprile 2018 consid. 2.2.1 e 8C_582/2015 dell’8 ottobre 2015

consid. 2.2.1 pubblicata in SVR 2016 IV Nr. 3 pag. 7).

2.6

Nell’evenienza

concreta, si tratta di stabilire da quando e per quanto tempo l’assicurato è

stato incapace al lavoro.

La dr.ssa med. __________, FMH

psichiatria e psicoterapia, ha avuto in cura l’assicurato dal 21 dicembre 2016,

quando ne ha disposto il ricovero presso la Clinica __________ di __________.

Nel maggio 2017 ha indicato che l’inabilità lavorativa come traslocatore era

del 100% e ciò “da diversi mesi” (doc. 17).

Nel successivo certificato del

25.

ottobre 2017 la psichiatra, che però non vedeva l’assicurato dal 15 febbraio

2017, ha supposto che l’incapacità lavorativa completa fosse “verosimilmente

(…) antecedente al ricovero e sicuramente comprende tutti i mesi successivi e

permane tutt’ora.” (doc. I). In quell’occasione essa ha ipotizzato che il

quadro clinico risalisse al giugno 2016, quando il ricorrente si è separato

dalla moglie e ha iniziato a vivere per strada.

Da parte sua il dr. med. __________,

che dal 21 febbraio 2017, ossia successivamente alla dimissione dal ricovero

per problemi psichici, si occupava dei disturbi fisici dell’assicurato e che

l’aveva visto l’ultima volta il 7 marzo 2017, l’11 luglio 2017 (doc. 24) ha

certificato che l’inabilità lavorativa del 100% era presente dal gennaio 2017 a

causa delle difficoltà a deambulare, ai dolori all’anca e alle difficoltà di

concentrazione.

Nel mese di novembre 2017

l’assicurato è stato nuovamente ricoverato e il 29 dicembre 2017 è stato sottoposto

a un intervento di protesi all’anca destra, con difficile fase post chirurgica

gravata da dolore cronico e difficoltà a riprendere la deambulazione. In

quest’ultimo certificato medico il curante non si è più espresso sulla capacità

lavorativa (doc. XIII).

Va poi considerato il referto

del dr. med. __________, redatto il 10 agosto 2017 (doc. 30) su formulario E 213

su invito dello stesso Ufficio assicurazione invalidità. Quel giorno, il medico

specialista FMH medicina interna e generale ha attestato che l’assicurato non

era più in grado di svolgere a tempo pieno il suo ultimo lavoro di pittore e

nemmeno un lavoro adeguato alle sue condizioni a causa della deambulazione

deficitaria. Per questi motivi, egli poteva svolgere dei lavori leggeri che non

prevedessero frequenti flessioni, il trasporto e il sollevamento di pesi oppure

di salire le scale. L’interessato poteva lavorare soltanto da seduto. A dire

dell’esperto, tutte queste limitazioni erano presenti dal 17 novembre 2015 e sarebbero

perdurate fino al 26 ottobre 2017 con rivalutazione.

In primo luogo, la scrivente

Corte evidenzia che non è chiaro su quali basi il medico incaricato

dall’Ufficio AI abbia stabilito questo lasso di tempo di inabilità lavorativa

totale.

Inoltre, benché l’abbia posta

come diagnosi e sebbene non sia specialista in materia, il dr. __________ non

ha comunque rilevato un’inabilità lavorativa dovuta alla sindrome ansioso

depressiva con consumo di etile pregresso, ma si è limitato ad indicare che la

deambulazione deficitaria impediva all’assicurato di essere autonomo

nell’esercizio della sua attività professionale di pittore che non poteva più

svolgere a tempo pieno, così come altre attività adeguate.

Tuttavia, secondo il TCA tale

conclusione contrasta con l’affermazione che il ricorrente era però in grado di

svolgere regolarmente dei lavori leggeri da seduto, che non implicassero

frequenti flessioni, il trasporto e il sollevamento di pesi così come salire su

scale e piani inclinati.

Pertanto, o l’interessato non

poteva svolgere altre attività adeguate alle sue condizioni di salute oppure

poteva effettuare dei lavori che tenessero conto delle limitazioni indicate.

Oltretutto, questa valutazione

segue di soli due giorni quella resa l’8 agosto 2017 dal Servizio Medico

Regionale e trae conclusioni sostanzialmente diverse.

Ciò nonostante, l’Ufficio AI ha

emanato lo stesso 10 agosto 2017 il progetto di decisione basandosi unicamente

sul rapporto finale del Servizio Medico Regionale, secondo cui dal 9 (recte:

8) febbraio 2017 era presente una piena abilità lavorativa in attività

semplici e ripetitive, non essendo verosimilmente ancora arrivato all’Ufficio

AI il formulario E 213 del dottor __________.

Tuttavia, nella decisione

formale del 26 settembre 2017 che ne è seguita, l’amministrazione non ha

minimamente accennato al rapporto medico del dr. med. __________ che essa

stessa ha incaricato di valutare lo stato di salute dell’assicurato.

La “perizia medica

particolareggiata” resa su apposito formulario E 213 non è infatti stata

trasmessa al Servizio Medico Regionale per una presa di posizione, soprattutto

vista la discrepanza delle conclusioni tratte, ritenuto come il dr. med. __________

si sia riferito unicamente a disturbi psichici, mentre il dr. med. __________

abbia fatto presente come la deambulazione claudicante fosse pregiudizievole

all’assicurato nell’esercitare una qualsiasi attività lucrativa e ciò

addirittura dal novembre 2015.

Non solo, quindi, non è chiaro

quali affezioni – fisiche e/o psichiche - limitassero la capacità lavorativa

del ricorrente, ma anche a partire da quando era presente un’inabilità

lavorativa.

Non va infatti dimenticato che,

dal profilo psichico, la dr.ssa med. __________ ha ipotizzato che l’inabilità

lavorativa sia sorta nel giugno 2016 con la separazione dalla moglie.

Resta inoltre l’incognita dello

stato di salute del ricorrente dalla dimissione dalla Clinica __________

avvenuta l’8 febbraio 2017 all’incontro del 25 ottobre 2017 con la psichiatra,

periodo in cui l’assicurato non si è mai presentato ai colloqui con la specialista

ed è stato visto l’ultima volta il 7 marzo 2017 dal dr. __________.

Non v’è quindi alcuna prova

delle condizioni di salute del ricorrente in quel lasso di tempo, se non la

valutazione del dottor __________ che, come visto, presenta però delle

contraddizioni.

L’affermazione che gli

infermieri a domicilio erano gli unici testimoni del suo stato non aiuta

l’assicurato, giacché essi non sono specialisti in materia e quindi le loro

eventuali dichiarazioni al riguardo non avrebbero comunque pieno valore

probatorio (sul principio secondo cui la valutazione di medico non specialista

in materia non può per giurisprudenza avere pieno valore probatorio, cfr. STF 9C_18/ 2010 del 7 ottobre 2010, consid. 5.3.2; STF 9C_53/2009 del

29.

maggio 2009, consid. 4.2 e i riferimenti; fra le ultime: STCA 32.2017.172

del 28 maggio 2018; STCA 32.2017.124 del 22 febbraio 2018; STCA 32.2016.59 del

30.

marzo 2017).

2.7

Di norma,

l'incarto può essere rinviato all'Ufficio AI (DTF 137 V 210) o perché vi sono accertamenti peritali svolti dall'amministrazione

che necessitano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi sono carenze negli accertamenti peritali svolti

dall'amministrazione (“Eine

Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der

notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht

(unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”;

cfr. STCA 32.2017.129 del 3 aprile 2018; STCA 32.2014.134 del 21 luglio 2015; STCA

32.2011.115

del 27 ottobre 2011).

Ricordato che determinante è il momento dell’emanazione della

decisione impugnata, che limita il potere cognitivo temporale del giudice delle

assicurazioni sociali (citata STF 8C_329/2017 consid. 3.2), questo Tribunale,

riscontrata quindi una lacuna istruttoria che non permette di pronunciarsi

sullo stato di salute del ricorrente e sulla sua capacità lavorativa, e di conseguenza

sulla decorrenza dell’anno di attesa in virtù dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI, ritiene

che la situazione debba dunque essere meglio chiarita e, semmai, ulteriormente

indagata da specialisti del ramo.

Stante quanto esposto, in virtù delle carenze

evidenziate, e meglio della necessità di completare la valutazione psichiatrica

e somatica dell’assicurato aggiornando l’esame alla luce delle nuove

valutazioni mediche che sono successivamente intervenute al rapporto finale SMR,

si giustifica l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli

atti all’Ufficio AI, affinché innanzitutto il Servizio Medico Regionale si

pronunci sulla predetta “perizia medica particolareggiata” del 10 agosto 2017

resa su formulario E 213.

In seguito, una volta che l’SMR si sarà espresso di nuovo,

l’amministrazione dovrà rivalutare la situazione medica del ricorrente alla

luce di tutti gli atti medici in suo possesso e, qualora lo ritenesse

opportuno, effettuando ulteriori accertamenti medici.

L’Ufficio AI si dovrà infine pronunciare nuovamente

sulla domanda di prestazioni, senza cagionare un pregiudizio non altrimenti

riparabile al ricorrente (DTF 139 V 99) che ha chiesto di indagare la

problematica psichiatrica e somatica.

2.8

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in

caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è

determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile

2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza,

le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell’amministrazione.

Al ricorrente, malgrado sia vincente in causa, non essendo

rappresentato non vanno riconosciute delle ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione

impugnata è annullata e gli atti vanno rinviati all’Ufficio AI per il

completamento istruttorio indicato e per l’emanazione di una nuova decisione.

2. Le

spese di Fr. 500.- sono poste a carico dell'Ufficio AI.

Non si assegnano ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti