32.2017.206
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
5 dicembre 2018Italiano35 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2017.206
BS/sc
Lugano
5 dicembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 novembre 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 27 ottobre 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1972, attivo a
tempo pieno in una banca quale gestore di portafoglio e procuratore, nel luglio
2015 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti indicando, quale
danno alla salute, “una capacità visiva estremamente limitata dovuta a danno
corticale occipitale probabilmente perinatale” (doc. 151 incarto AI). Nell’allegato
scritto datato 1° agosto 2015, intitolato “dichiarazione concernente la mia
invalidità”, riassunta la sua situazione medico-professionale (a causa della
sua affezione agli occhi presente dalla nascita ha beneficiato di diversi
provvedimenti professionali e sanitari elencati nelle pagg. 202 – 205 inc. AI),
egli ha postulato un adeguamento del posto di lavoro per via della sua
problematica agli occhi e chiesto di “mettersi in relazione con il mio
datore di lavoro (…) per valutare la mia attuale invalidità e definire il
percento” (doc. 149 inc. AI).
Durante l’istruttoria
l’Ufficio AI ha in particolare ricevuto il rapporto datato 25 agosto 2015 del
prof. dr. med. __________, padre dell’assicurato e medico curante, dove ha indicato
gli impedimenti nell’attività lavorativa riscontrati da suo figlio ipovedente
dalla nascita (“lentezza e rischio di errore nell’elaborazione di tabulati,
nella presa di dati da schermate di PC, difficoltà nell’ortografia e nella
sintassi derivanti da scarso esercizio della lettura durante la scolarizzazione”),
facendo presente che lo stesso può svolgere senza limiti la sua professione
durante un’intera giornata ma con limitazioni nella velocità e nel rendimento
(pag. 243 inc. AI).
Con rapporto 18 settembre
2015 il dr. med. __________, oftalmologo curante, dopo aver attestato la
presenza di nistagmo a oscillazione irregolare, assenza di visione stereoscopica
e presenza di un’atrofia bilaterale del nervo ottico, ha valutato come segue
l’abilità lavorativa dell’assicurato:
" (…) L’importante
riduzione della funzione visiva è per il paziente causa di notevole difficoltà
nella lettura di caratteri normali e rende necessario l’uso di un mezzo
d’ingrandimento per poter distinguere con sicurezza cifre o caratteri di stampa
su monitor di computer o anche su carta quando l.lluminazione e il contrato
non sono ottimali.
Sotto questo aspetto è sicuramente giustificato l’aumento delle
difficoltà intervenute con l’introduzione di nuovi programmi di gestione di
conti con caratteri più piccoli e tabelle più grandi.
La situazione oftalmologica del paziente riduce sicuramente
almeno del 50% la capacità di elaborazione di dati numerici o di testo
presenti su uno schermo PC.” (sottolineatura del redattore; incarto AI pag.
256-257)
L’Ufficio AI ha proceduto
ad una valutazione ergonomica sul posto di lavoro tramite __________ (cfr. doc.
162 e doc. 175 inc. AI), fornendo successivamente, quale provvedimento di
intervento tempestivo sotto forma di adeguamenti sul posto di lavoro, dei mezzi
ausiliari (monitor e braccio per monitor) (cfr. comunicazione del 22 marzo
2016, doc. 181 inc. AI).
Nel frattempo
l’amministrazione ha riconosciuto il diritto ad un assegno per grandi invalidi
di grado esiguo (cfr. decisione 8 marzo 2016 e motivazioni in doc. 176 e 180
inc. AI).
Con scritto 17 ottobre
2016 il datore di lavoro, descritto il mansionario dell’assicurato, ha concluso
che “ il grado d’incapacità al lavoro, nel normale svolgimento delle sue
funzioni, potrebbe essere quantificato attorno al 40-50%, se rapportato
ai Colleghi che svolgono le stesse mansioni” (sottolineatura del redattore;
doc. 187 inc. AI).
Su richiesta del proprio
servizio medico (SMR), l’Ufficio AI ha affidato al dr. med. __________
l’allestimento di una perizia oftalmologica (cfr. doc. 189 inc. AI). Con rapporto
8 giugno 2017 il citato specialista in oftalmologia e oftalmochirurgia ha
concluso che “dallo status oculare attuale e, malgrado l’utilizzo di mezzi
ausiliari, la capacità lavorativa dell’assicurato è del 50 - 60%. Il 40-50%
mancante è inteso come riduzione del rendimento” (sottolineatura del
redattore; pag. 325 inc. AI).
Con rapporto finale 20
giugno 2017 il dr. med. __________ del SMR ha indicato un’incapacità lavorativa
del 50% dall’8 giugno 2017 (doc. 196 inc. AI), valutazione che, a seguito della
richiesta di delucidazioni da parte del funzionario incaricato della pratica
(doc. 194 inc. AI), è stata modificata:
" (...) La
IL in ogni attività è pari al 45% essendo valore intermedio tra quelli
attestati dal perito oftalmologico.
Per quanto riguarda l’inizio dell’IL, in data 01.08.15
contestualmente alla presentazione della domanda di prestazioni, l’A. inviava
nota all’UAI in cui attestata: “ora è stato introdotto un programma di gestione
dei conti con un font più piccolo e le difficoltà aumentano”. In conclusione
possiamo affermare che all’inizio dell’IL coincida con la presentazione della
domanda di prestazioni ossia il 26.07.15.” (Sottolineatura del redattore; pag. 335
inc. AI)
Dopo aver sottoposto gli
atti al consulente integrazione professionale (cfr. rapporto 18 luglio 2017;
doc. 198 inc. AI), con decisione del 27 ottobre 2017, preavvisata il 19 luglio
2017 (doc. 199 inc. AI), l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto
ad un quarto di rendita (grado d’invalidità del 45%) con effetto dal 1° luglio
2016 (doc. 203 inc. AI; per le motivazioni cfr. doc. 201 inc. AI).
1.2. Contro la succitata decisione
l’assicurato è insorto dinanzi a questo Tribunale postulando che “si
riconosca nessun grado d’invalidità” in quanto l’attribuzione di una
rendita, con conseguente riduzione del suo stipendio in percentuale al grado
d’invalidità, gli causerebbe una perdita di guadagno (I).
Con scritto del 30
novembre 2017 il padre dell’assicurato ha segnatamente spiegato che suo figlio aveva
inoltrato una domanda AI dietro richiesta del datore di lavoro essendo il suo rendimento
limitato dall’handicap alla vista. Rileva che suo figlio è rimasto turbato una
volta costatato che a seguito del riconoscimento della rendita il suo datore di
lavoro ha proceduto ad una riduzione proporzionale al grado d’invalidità dello
stipendio (cfr. a tale riguardo lo scritto del 1° novembre 2017 del datore di
lavoro in doc. A2), avendo sempre lavorato a tempo pieno con piena
soddisfazione della banca. Per questo motivo suo figlio si è opposto alla
decisione di rendita “affermando tra le altre cose di rifiutarsi di essere
considerato invalido”. Il padre dell’assicurato rileva infine di aver preso
contatto con i dirigenti della banca, i quali hanno confermato le difficoltà riscontrate
da suo figlio nello svolgimento delle sue mansioni pur apprendendone la
diligenza e solerzia con cui le stesse sono state eseguite. Per questi motivi
ha chiesto al TCA “un’udienza per dirimere questa questione e valutare se
ritirare un’opposizione forse intempestiva a condizione di una nuova e più adeguata
valutazione dell’effettiva invalidità” (IV).
1.3. Con la risposta di causa, ricapitolando
le misure intraprese dopo l’inoltro della domanda di prestazioni dell’agosto
2015, l’Ufficio AI ha in particolare evidenziato:
" (…) Ora,
l’amministrazione, sulla base di quanto indicato dal perito Dr. __________ e
dal datore di lavoro dell’assicurato, ha definito una riduzione del rendimento
pari al 45%, corrispondente al grado AI in applicazione del raffronto
percentuale dei redditi (Prozentvergleich).
Di tutta evidenza, l’assicurato non si aspettava di percepire, a
seguito della decisione di rendita AI, un importo inferiore a quanto da lui
percepito quale salario da parte del datore di lavoro. Va da sé che l’importo
di una rendita d’invalidità non può essere completamente equivalente a quanto
percepito a titolo di salario, tuttavia non si può negare che la problematica
visiva di cui soffre l’assicurato comporti inevitabilmente una riduzione del
rendimento e che di conseguenza il reddito percepito dalla __________
costituiva di fatto almeno in parte un salario sociale.
Visto quanto precede, lo scrivente Ufficio non può che confermare
l’operato dell’amministrazione e la conseguente decisione resa al termine di
un’istruttoria completa e precisa, ma non si oppone certamente ad un’eventuale reformatio
in pejus nel caso codesto lodevole Tribunale la riterrà opportuna.
Tuttavia giova rilevare che, con il ricorso, l’assicurato non ha
apportato alcun elemento concreto e oggettivato, né a livello medico, né da
parte del datore di lavoro, che permetta di modificare la valutazione della
diminuzione del rendimento operata dall’UAI.” (doc. VI)
1.4. In data 6 febbraio 2018 l’assicurato,
rappresentato dall’avv. RA 1 (cfr. procura sub doc. X), ha inoltrato delle osservazioni
alla risposta di causa. Modificando il petitum del ricorso, ha contestato la
valutazione dell’incapacità lavorativa inferiore al 50% operata
dall’amministrazione e chiesto l’annullamento della decisione del 27 ottobre
2017, con protesta di spese e ripetibili. Evidenziando una discrepanza tra i
rapporti dell’oftalmologo curante ed il perito, postula l’allestimento di una
perizia oftalmologica giudiziaria. Chiede inoltre che venga indetta una
pubblica udienza per esporre e discutere la fattispecie.
1.5. Con decreto 18 maggio 2018 il
Vicepresidente del TCA ha ordinato una perizia oftalmologica a cura del dr. med.
__________ (XV).
In data 23 luglio 2018 il
succitato specialista ha prodotto il rapporto peritale in cui ha concluso per
un’inabilità lavorativa del 55% (XVI). Le parti hanno inoltrato le loro prese
di posizione: l’assicurato con scritto del 22 agosto 2018 (XVIII), quelle
dell’Ufficio AI sono del 4 settembre 2018 (XX).
Con scritto 27 agosto 2018
questo TCA, così come da indicazioni del legale dell’assicurato (cfr. le
succitate osservazioni 22 agosto 2018), ha chiesto al perito delucidazioni
riguardo al momento del peggioramento riscontrato, ricevendo risposta il 31
agosto 2018 (XXII). Il 4 ottobre 2018 l’Ufficio AI ha sollevato diverse
perplessità sulla fedefacenza della perizia (XXVIII) che sono state trasmesse
al perito per una presa di posizione, ricevuta il 15 ottobre 2018 (XXXII).
Esaminato il complemento peritale, con scritto del 5 novembre 2018 il
ricorrente ha sostenuto la validità della perizia giudiziaria (XXXVII), mentre
l’Ufficio AI ritiene la perizia amministrativa più affidabile (XXXVIII).
considerato in
diritto
in ordine
2.1. Oggetto del contendere è
sapere, come esplicitato nelle osservazioni 6 febbraio 2018, se correttamente
l’Ufficio AI ha posto l’assicurato al beneficio di un quarto di rendita,
ancorché inizialmente egli non era d’accordo che gli fosse stato riconosciuto
un grado d’invalidità per i motivi suesposti.
A tale riguardo va
ricordato che, secondo l’art. 61 lett. d prima frase LPGA, il giudice delle
assicurazioni sociali non è legato alle conclusioni delle parti. Egli può
pertanto, nell’ambito della massima d’ufficio, esaminare l’insieme degli aspetti
del rapporto giudico litigioso, compresi pure quelli non contestati (Métral, in
Commentaire sur la LPGA, 2018, art. 61 n.75, pag. 752). Per questi motivi nulla
osta a che il ricorrente abbia cambiato petitum. Del resto, sempre nell’ambito
della massima d’ufficio, il giudice delle assicurazioni sociali non può
ignorare le censure sollevate tardivamente dalla parte ricorrente purché siano
state inoltrate prima della pronuncia giudiziaria (Métral, op. cit., art. 61
n.74, pag. 752), ciò che questo Tribunale ha fatto tenendo conto delle citate
osservazioni del 6 febbraio 2018.
Determinante, ai fini
delle ricevibilità del ricorso ai sensi dell’art. 59 LPGA, è che sin
dall’inizio l’assicurato ha contestato la decisione amministrativa, seppur
cambiando motivazione.
nel merito
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag.
1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 1
LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16
LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito
del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e
dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato
che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA,
dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del
diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della
decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e
suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01
del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid.
4.1).
2.3. Nella presente fattispecie, come
visto, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia oftalmologica a cura del dr. med. __________.
Nel rapporto 8 giugno 2017
il citato specialista ha riscontrato il seguente status oculare:
" (…) Acuità
visiva: OD inferiore a 0,1 non migliorabile; OS 0,2 parziale non migliorabile.
Segmento anteriore bilaterale: congiuntiva calma, cornea chiara,
fluonegativa, camera anteriore profonda, cellule negative, Tyndall negativo,
pupilla tonda, cristallino chiaro.
Fondo dell’occhio bilaterale: papilla pallida, C/D 0,5; albero
vascolare normale, retina periferia senza particolarità. Pressione endooculare
12 mmHg a destra; 10 mmHg a sinistra.
Motilità libera, senza limitazione, exotropia OD residua di 5°.
La perimetria dinamica Octopus, difficilmente realizzabile, mostra
importanti scotomi. (…)” (incarto AI pag. 323)
In merito all’anamnesi
lavorativa, il perito ha in particolare evidenziato:
" (…) Da
oltre dieci anni il paziente lavora nell’ambito ________.
Attualmente la sua attività lavorativa è supportata con schermi di
computer più grandi, adatti alla sua ipovisione.
Il signor RI 1 si trova molto ben integrato nell’ambiente
lavorativo e non vuole una riduzione del tempo di lavoro. Durante l’attività
giornaliera si trova spesso a dover leggere e interpretare schermate su
computer e a causa del suo handicap, necessita di maggior tempo, in particolare
quanto si tratta di nuove schermate che non ha l’abitudine di utilizzare. La
comunicazione tramite email è gestita abbastanza bene ma con alcuni errori
dovute all’handicap visivo, mentre la lettura di giornali e articoli è molto
complicata. Per le ragioni elencate la sua capacità lavorativa è rallentata in
quanto impiega più tempo nello svolgere i suoi compiti.
Nel caso di bisogno viene spesso aiutato da colleghi, familiari e
conoscenti. (…)” (incarto AI pag. 324)
Diagnosticata, con
ripercussione della capacità lavorativa, un’atrofia bilaterale del nervo ottico
e nistagmo a oscillazione irregolare, ed uno stato dopo intervento per
strabismo divergente non invalidante, il perito ha valutato, malgrado
l’utilizzo di mezzi ausiliari, nell’abituale professione ed in un’attività
adeguata una capacità lavorativa del 50-60%, inteso come una riduzione di
rendimento in un’attività a tempo pieno.
La perizia è stata fatta
propria dal SMR con rapporto finale del 20 giugno 2017 (doc. 196 inc. AI).
Tale valutazione si scosta,
come visto, da quella dell‘oftalmologo curante dr. __________, il quale nel suo
rapporto 18 settembre 2015 ha valutato “ad almeno del 50% la capacità di
elaborazione di dati numerici o di testo presenti su uno schermo un’incapacità
del 50% “ (pag. 257 inc. AI).
Viste
le divergenze in merito alla valutazione oftalmologica, questo TCA ha conferito
mandato al dr. med. __________, primario del Servizio di Oftalmologia e
Oftalmchirurgia all’Ospedale __________ di __________, di eseguire una perizia
specialistica.
2.4. Per costante giurisprudenza
(cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare
l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è
necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo
contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
In
caso di perizia medico-giudiziaria, il giudice – di principio – non si scosta,
senza ragioni imperative, dalle conclusioni del perito medico, il cui compito è
proprio quello di mettere a disposizione della giustizia le sue specifiche
conoscenze allo scopo di chiarire gli aspetti sanitari di una determinata
fattispecie (STF 8C_524/2008 del 2 aprile 2009 consid. 7.2 e 8C_103/2008 del 7
gennaio 2009 consid. 9, entrambe con riferimenti).
Ragioni
che possono indurre a non fondarsi su tale referto sono ad esempio la presenza
di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia o altri
rapporti contenenti validi motivi per farlo (DTF 125 V 351, consid. 3b/aa, pag.
352 e sentenze ivi citate; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b/aa e
riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01
del 25 febbraio 2003).
Deve
tuttavia essere sottolineato che il perito giudiziario –contrariamente al
perito di parte o allo specialista che si esprime sotto un’altra veste – ha
uno statuto speciale nel senso ch’egli esercita, in virtù del mandato
giudiziario che lo sottopone alla comminatoria secondo l'art. 307 del Codice
penale, una funzione qualificata al servizio della giustizia (STFA U 288/99 del
15 gennaio 2001, consid. 3a, nonché dottrina e giurisprudenza ivi citate).
Quindi, nell'ambito del libero apprezzamento delle prove, una perizia
amministrativa riveste un valore probatorio limitato rispetto ad una perizia
giudiziaria (STFA del 15 gennaio 2001 succitata, consid. 3a:
"Ein Administrativgutachten lässt sich somit hinsichtlich seines
Stellenwerts im Rahmen der Beweiswürdigung und Rechtsfindung nur sehr
beschränkt mit einer gerichtlich angeordneten Expertise vergleichen").
Le perizie affidate
dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di
Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF
132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di
rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione
conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio
delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo
e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo
di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola
fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001
pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in:
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art.
28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano
un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una
perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi
accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29
settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi
menzionati).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
2.5. Con
rapporto 23 luglio 2018 il dr. med. __________ ha accertato il seguente status
oftalmologico:
" (…)
Status Oftalmologico del 16.07.18:
Visus OD: 0.063 sc non migliorabile.
Visus OS: 0.1 non migliorabile.
Visus da vicino: csc (+2.50) 0.05 all’OD, 0.2 all’OS.
Tono BIL: 12 mmHg.
Segmento anteriore BIL: congiuntiva calma, cornea chiara, fluo-,
camera anteriore profonda e calma, pupilla isociclica isocorica normoreagente
c/d 0.6, macula senza particolarità, retina periferica adesa.
Motilità oculare nei limiti della norma in tutte le posizioni di
sguardo, nistagmo a scosse, maggiore in lateroversione, exotropia OD 8C,
convergenza scarsa, stereopsi assente.
Esami complementari:
OCT macula: nei limiti della norma bilateralmente, papilla:
atrofia papillare bilaterale con assottigliamento del RNFL.
Campimetria OD: deficit campimetrico centrale nel settore temporale.
Campimetria OS; deficit campimetrico paracentrale (risparmio
foveale) e nel settore temporale. (…)” (doc. XVI)
Il perito, concorde
con la diagnosi posta dal dr. med. __________ (cfr. riposta domanda no. 1 parte
convenuta), ha diagnosticato un’atrofia bilaterale del nervo ottico, nistagmo a
oscillazione irregolare, ipovisus bilaterale, esiti d’intervento chirurgico per
strabismo divergente nel 2004 (cfr. riposta domanda no. 3 parte ricorrente).
In
merito al danno alla salute, egli ha in particolare evidenziato:
" (…) Il
paziente presenta un ipovisus bilaterale significativo con un’acuità visiva
all’occhio destro di 0.06, all’occhio sinistro di 0.1, in lieve diminuzione
rispetto all’esame eseguito il 08.06.2017 dal Dr. __________, in presenza di
nistagmo. Inoltre l’esame campimetrico eseguito presso il nostro ambulatorio
oggettiva la presenza di un deficit nel campo visivo centrale e temporale
all’occhio destro mentre all’occhio sinistro si evidenzia un deficit
paracentrale (con risparmio foveale) e temporale. Nella visione da vicino, con
l’utilizzo dei propri occhiali, il visus è di 0.05 all’OS (corrispondenti a
caratteri con font size di 18 all’OD), e di 0.2 all’occhio sinistro. (…)” (risposta
domanda no. 1 parte ricorrente)
Il
dr. med. __________, tenuto conto della formazione specialistica
dell’assicurato e del suo handicap visivo, non ha ritenuto che l’interessato
possa svolgere altre attività a lui adeguate, rilevando che può svolgere “il
proprio lavoro con l’utilizzo degli ausili attualmente in uso con un impegno
del tempo maggiorato rispetto ai colleghi che svolgono la medesima mansione”
(cfr. risposta no. 3 della parte convenuta).
In
merito alla residua capacità lavorativa, discostandosi dalla valutazione del
dr. med. __________, il perito ha evidenziato:
" A seguito
dell’esame clinico associato ad un’accurata anamnesi ed una attenta valutazione
della documentazione fotografica inerente il posto di lavoro del sig. RI 1,
riteniamo che la capacità lavorativa del 55% sull’arco di un’intera giornata
lavorativa.
Ci dissociamo dalle precedenti perizie poiché giudichiamo che un ipovisus
bilaterale associato ad un deficit compimetrico centrali comporti una riduzione
di rendimento superiore al 50% nell’attività lavorativa di impiegato di banca svolta
dal sig. RI 1”(risposta domanda no.2 della parte convenuta).
Non ritenendo possibile un’opzione
terapeutica (sia medica che chirurgica), il perito ha confermato la
determinazione e la volontà dell’assicurato nel continuare a svolgere le
proprie mansioni lavorative, dimostrando autonomia e riconoscimento sociale
(cfr. riposta domanda no. 4 della parte convenuta), concludendo:
" Per le
ragioni sopraelencate, la capacità lavorativa del signor RI 1 è rallentata
rispetto ai colleghi che seguono le stesse mansioni. Per tale ragione riteniamo
che la capacità lavorativa sia del 45%. Malgrado una precisa previsione futura
della capacità lavorativa del sig. RI 1 appaia difficile valutazione,
consideriamo plausibile una progressiva e lenta diminuzioni della capacità
lavorativa negli anni a venire in parallelo ad un peggioramento dello status
oftalmologico attuale.” (risposta domanda no. 6 parte ricorrente)
Il perito, rispondendo
alla domanda no. 1 del TCA, ha rilevato che “la problematica oftalmologica influisce
sulla capacità lavorativa dell’assicurato dall’inizio del periodo lavorativo,
trattandosi di una patologia visiva peri o prenatale”.
Alla domanda no. 2 del
Tribunale – a sapere se “Rispetto alla perizia del Dr. med. __________ vi è
un peggioramento dello status oftalmologico? Se sì, da quando e in che misura
percentuale incide sulla capacità lavorativa dell’assicurato nell’abituale
attività ad in attività adeguate?” – il dr. med. __________ ha risposto:
" (…) Rispetto
alla perizia effettuata dal Dr. __________ il 08.06.2016, vi è un peggioramento
dello status oftalmologico con un lieve calo visivo bilaterale e la presenza di
un deficit campimetrico. Riteniamo che tale peggioramento incida sulla capacità
lavorativa dell’assicurato in misura tale da giustificare un aumento della
incapacità lavorativa al 55%.” (doc. XVI)
Invitato
a fornire delucidazioni in merito al peggioramento dal punto di vista temporale
(cfr. scritto 22 agosto 2018), con scritto del 31 agosto 2018 il perito ha
rilevato:
" (…) riteniamo
che il deficit campimetrico da noi oggettivato con la campimetria in data
23.07.18, fosse già presente al momento della perizia del Dr. med. __________.
Reputiamo che questo deficit sia stato definito in modo più
preciso da parte del paziente come si evince dai parametri di affidabilità
ottenuti con il nostro esame, superiori a quelli ottenuti all’esame con il Dr.
med. __________. Supponiamo che il deficit sussistesse nella stessa misura già
all’epoca.
In merito all’acuita visiva, trattandosi di un dato anch’esso
soggettivo che può subire minime oscillazioni, difficilmente attribuibili a
parametri oggettivi, abbiamo riscontrato valori più bassi bilateralmente
rispetto al controllo clinico eseguito dal Dr. __________.
Questa costatazione, da noi definita come un peggioramento del
visus, bilaterale, non ha un riscontro tempistico anamnestico per cui si può
dedurre che fosse già a questo livello al momento della perizia del collega.” (Doc.
XXI)
Con
osservazioni 28 settembre 2018 il legale dell’assicurato ha evidenziato che la
perizia, rispettivamente il succitato complemento, “conferma le ragioni del
mio cliente e che vi si evince come la data d’insorgenza del diritto alla
rendita debba essere, come minimo, quella dell’esame medico effettuato a suo
tempo (6/206) dal dott. __________. Infatti, il maggior grado di incapacità
indicato dal perito dott. __________ sussisteva già allora, come lo stesso
medico ha chiarito” (XXVII).
Di
diverso avviso è invece la presa di posizione dell’Ufficio AI, Con scritto del 4
ottobre 2018 la giurista dell’AI ha in primo luogo fatto riferimento alle
annotazioni 2 ottobre 2018 del dr. __________ del SMR, il quale ha sostenuto
che le delucidazioni del 31 agosto 2018 “fanno escludere che risulti
oggettivamente documentato un peggioramento della patologia visiva
dell’assicurato; trattandosi piuttosto di un diverso apprezzamento del medesimo
quadro clinico” (XXVIII/1).
La
giurista dell’amministrazione ha poi evidenziato:
" (…) Va qui
rilevato che il Dr. __________ ha indicato in prima battuta che vi è stato un
peggioramento del visus ("II paziente presenta un ipovisus bilaterale
significativo con un'acuità visiva all'occhio destro di 0.06, all'occhio
sinistro di 0.1, in lieve diminuzione rispetto all'esame eseguito il
08.06.2017 dal Dr. __________ […]”, sottolineatura della
scrivente).
A seguito della domanda di delucidazioni da parte del ricorrente,
il perito giudiziario ha precisato (o meglio, rettificato) la propria
valutazione indicando che non si è verificato un peggioramento oggettivo dello
stato visivo dell'assicurato, quanto piuttosto che egli ha operato una migliore
valutazione delle condizioni cliniche dell'assicurato rispetto al Dr. __________.
Tuttavia, questa differenza di valutazione si basa su delle descrizioni soggettive
fornite dall'assicurato ("[...] reputiamo che questo deficit sia stato
definito in modo più preciso da parte del paziente [...]” e "In
merito all'acuità visiva, trattandosi di un dato anch'esso soggettivo [...]”).
Il Dr. __________ si discosta dalla valutazione del Dr. __________
senza indicare compiutamente il motivo per cui tale perizia non sarebbe
affidabile e formulando mere supposizioni circa il fatto che la condizione
clinica da lui rilevata fosse già presente al momento della precedente perizia
del Dr. __________. Non è dato a sapere a tal proposito quali siano i
"parametri di affidabilità superiori" da cui si possa evincere che il
paziente abbia (soggettivamente) definito in modo più preciso il deficit
rispetto a quanto fatto in occasione della precedente perizia.
Se ne conclude che le contraddizioni nelle affermazioni del perito
portano a dubitare dell'attendibilità della sua valutazione e, di conseguenza,
si ritiene che la perizia giudiziaria non sia concludente.
Lo scrivente Ufficio rileva inoltre che il Dr. __________ ha
indicato nella sua perizia il seguente stato oculare (sottolineature della
scrivente):
" acuità
visiva: OD inferiore a 0.1 non migliorabile; OS 0.2 parziale non
migliorabile.
Segmento anteriore bilaterale:
congiuntiva calma, cornea chiara, fluoronegativa, camera anteriore profonda,
cellule negative, Tyndall negativo, pupilla tonda, cristallino chiaro. Fondo
dell'occhio bilaterale: papilla pallida, C/D 0.5; albero vascolare
normale, retina periferia senza particolarità. Pressione endooculare
12mmHg a destra; 10mmHg a sinistra.
Motilità libera, senza limitazione, exotropia OD residua
di 5°.
La perimetria dinamica Octopus,
difficilmente realizzabile, mostra importanti scotomi."
mentre il Dr. __________ nella perizia giudiziaria ha rilevato
quanto segue (sottolineature della scrivente):
"Status Oftalmologico del 16.07.18:
Visus OD: 0.063 Sc non migliorabile.
Visus OS: 0.1 non migliorabile.
Visus da vicino: csc (+2.50) 0.05 all'OD, 0.2 all'OS.
Tono BIL: 12mmHq
Segmento anteriore BIL: congiuntiva
calma, corna chiara, fluo-, camera anteriore profonda e calma, pupilla
isociclica isocorica normoreagente, cristallino chiaro.
Fondo BIL: papilla pallida, escavazione
c/d 0.6, macula senza particolarità, retina periferica adesa.
Motilità oculare nei limiti della
norma in tutte le posizioni di sguardo, nistagmo a scosse, maggiore in latero
versione, exotropia OD 8D, convergenza scarsa, stereopsi assente.".
All'occhio di un profano appaiono dunque evidenti molteplici differenze
(sottolineate dalla scrivente) tra le due valutazioni. Le stesse sono
suscettibili di oggettivare un effettivo peggioramento dello stato visivo
dell'assicurato, considerato che la patologia degenerativa e malgrado quanto
indicato dal medico generico del SMR nella sua nota del 02.10.2018, il quale si
è limitato a riprendere acriticamente quanto affermato dal Dr. __________ nel
complemento del 31.08.2018. Trattandosi di dati relativi a misurazioni
altamente specialistiche, si ritiene che le conclusioni del Dr. __________
debbano essere sottoposte direttamente al Dr. __________, affinché egli possa
compiutamente prendere posizione in merito e rispondere inoltre alle
contestazioni mosse contro la sua valutazione peritale.” (doc. XXVIII)
Chiamato
dal TCA a prendere posizione in merito alle succitate critiche, con scritto 15
ottobre 2018 il perito, premettendo di aver nuovamente esaminato l’incarto per
rispondere compiutamente ed in modo definitivo, ha evidenziato:
" (…)
a. Fermo restando
che ho precisato, e non rettificato, il concetto di peggioramento,
maldestramente espresso in sede di stesura della perizia all'ultimo capoverso.
Nella precisazione ho enfatizzato il concetto che la valutazione delle capacità
visive del peritando si basano su misurazioni di funzioni soggettive che
possono variare a causa di diversi fattori difficilmente standardizzabili e
identici tra un esaminatore e l'altro. Per cui ho precisato che abbiamo
constatato valori leggermente più bassi del precedente Perito, aggiungerei
senza che vi sia da parte del collega alcun errore.
b. Rispetto alla
perizia del Dott. __________ abbiamo preso in maggiore considerazione e
motivato il perché il risultato del campo visivo, reputandolo significativo
grazie al grado di affidabilità (dell'esame) espresso dai valori numerici del
programma di ricerca degli errori incluso nella procedura dell'esame stesso.
c. In merito ai
dettagli delle due perizie sottolineate dai giuristi vorrei precisare quanto
segue, in particolar modo sulla misura dell'acuità visiva (AV) e a supporto
della nostra affermazione che le condizioni visive del peritando non sono
cambiate rispetto a quelle presenti al momento della perizia del Dott. __________.
A questo proposito vorrei fare una breve premessa ponendo l'attenzione sul certificato
del medico curante Dr. __________ del 15.01.2016. In quella occasione il medico
curante dichiarava una AV in OD di 0.05 non migliorabile e una AV in OS 0.1 non
migliorabile. Questa constatazione è congruente sia con la nostra ( OD 0.063 OS
0.1 ) e congruente con quella di Roberti, più vaga mi permetto di sottolineare,
di AV OD inferiore a 0.1 e AV OS 0.2 parziale. Le altre sottolineature non
meritano commento in quanto ancillari e non importanti per la valutazione del
caso. La nostra conclusione che la situazione funzionale del peritando fosse
tale anche durante la perizia del Dr. __________ è suffragata da queste
constatazioni e dalla conoscenza della patologia in atto.
d. Sulla base di
quanto sopra mi permetto di dissentire dall'opinione della giurista in merito
alle conclusioni espresse dal Dott. __________ nella nota del 02.10.2018, a mio
parere perfettamente congruenti con il nostro pensiero espresso in modo più
chiaro e dettagliato in sede di precisazione. Esse non sono certamente di natura
acritica bensì semmai deduttiva sulla base della conoscenza del tipo di
malattia in questione. Essa infatti non è di tipo degenerativo ma determinato
da una causa precisa, l'anossia cerebrale intervenuta in sede peri-natale. Un
eventuale "peggioramento" interverrà sulla base dell'invecchiamento del
soggetto con lo sviluppo delle patologie abituali che ne derivano ma che
avranno forse maggiore incidenza su un paziente già affetto da grave deficit
visivo.
In conclusione confermo quanto espresso nella precisazione del
31.08.2018.
Sulla base di quanto sopra e di quanto espresso nella perizia
confermo che la valutazione della capacità lavorativa del peritando è di non
facile valutazione in quanto egli riesce a sopperire con capacità mnemoniche
straordinarie quello che la sua vista non gli permetterebbe normalmente di
fare. In tale contesto si spiega anche il perché la sua incapacità lavorativa
sia stata espressa in modo così vago sia dal medico curante (almeno del 50%) e
dal perito iniziale (40-50).
A fronte di questa esitazione, sulla base del campo visivo e sul
genere di attività su schermate complesse come quelle dei terminali economici,
ci pare più che plausibile e giustificata una riduzione del rendimento del
55%.” (doc. XXXII)
Con
scritto del 5 novembre 2018 l’Ufficio AI ha rilevato:
" (…) con
riferimento a quanto in oggetto, si osserva che il perito conferma che la
differenza di valutazione tra il Dr. __________ e la propria si basa unicamente
su delle descrizioni soggettive fornite dall'assicurato.
Considerato che la diminuzione del rendimento è influenzata anche
da altri fattori che, come affermato anche dal Dr. __________, rendono
difficile la valutazione della stessa, tra cui le straordinarie capacità
mnemoniche sviluppate dall'assicurato, nonché gli strumenti operativi
utilizzati per lo svolgimento dell'attività lavorativa, il datore di lavoro
stesso risulta essere il più indicato a valutare l'effettivo rendimento che
l'assicurato presenta. Egli infatti è l'unico in grado di poter comparare sul
campo il lavoro svolto dall'assicurato con quello dei suoi colleghi. In tal
senso, la valutazione del Dr. __________ ha tenuto conto anche delle
indicazioni fornite dal datore di lavoro e si ritiene pertanto che la stessa
sia da considerarsi la più affidabile.
Si ritiene quindi di dover insistere nel chiedere la reiezione del
ricorso.” (doc. XXXVIII)
Mediante
scritto del medesimo giorno parte ricorrente ha invece sostanzialmente ribadito
la validità della perizia giudiziaria (XXXVII).
Orbene, visto quanto
sopra, non vi sono motivi per discostarsi dalla perizia giudiziaria, frutto di
un’accurata e approfondita visita dell’assicurato.
In primo luogo occorre
rilevare che nel complemento peritale del 15 ottobre 2018 il dr. med. __________
ha pertinentemente ed esaustivamente preso posizione in merito alle singole
censure sollevate dall’Ufficio AI.
In particolare, al
“peggioramento” di cui alla risposta no. 2 delle domande TCA, il perito,
ammettendo di aver maldestramente utilizzato tale termine, ha ben spiegato che
Fatti
i valori relativi allo status oftalmologico erano più bassi, anche se in misura
leggera, rispetto alla valutazione del dr. med. __________. Valori che nella
delucidazione del 31 agosto 2018 il perito ritiene presenti già al momento
della perizia amministrativa (complemento peritale 15 ottobre 2018 punto a).
Egli non ha tuttavia escluso in futuro un peggioramento (risposta domanda no. 6
parte ricorrente) dovuta alla diminuzione dell’acuita visiva con aumento del
deficit compimetrico (risposa domanda no. 7 parte ricorrente).
Rilevante è poi che il
perito (sempre nel complemento peritale del 15 ottobre 2018, al punto b) ha ribadito
i motivi per cui si è discostato dalla valutazione del dr. med. __________, avendo
“preso in maggiore (rispetto alla perizia amministrativa n.d.r) considerazione
e motivato il perché il risultato del campo visivo, reputandolo significativo
grazie al grado di affidabilità (dell'esame) espresso dai valori numerici del
programma di ricerca degli errori incluso nella procedura dell'esame stesso”.
Inoltre, il dr. med. __________ ha pertinentemente spiegato il motivo per cui
non condivide la valutazione del suo collega, in quanto “ giudichiamo che un
ipovisus bilaterale associato ad un deficit compimetrico centrali comporti una
riduzione di rendimento superiore al 50% nell’attività lavorativa di impiegato
di banca svolta dal sig. RI 1” (risposta domanda no.2 della parte
convenuta).
Il
perito giudiziario ha poi esaustivamente e convincentemente spiegato le
differenze dei valori oftalmologici delle perizie, prendendo infine posizione sulle
conclusioni della giurista dell’AI (cfr. complemento peritale 15 ottobre 2018
punti c e d).
Va
poi rilevato che, alla stregua del med. __________, il perito giudiziario ha
avuto a disposizione il mansionario dell’assicurato, come pure la
documentazione fotografica della postazione di lavoro dello stesso.
Certo,
come ammesso dallo stesso perito nel citato complemento del 15 ottobre 2018, “la
valutazione della capacità lavorativa del peritando è di non facile valutazione
in quanto egli riesce a sopperire con capacità mnemoniche straordinarie quello
che la sua vista non gli permetterebbe normalmente di fare”, spiegando
tuttavia che “sulla base del campo visivo e sul genere di attività su
schermate complesse come quelle dei terminali economici” e ritenendo “più
che plausibile e giustificata una riduzione del rendimento del 55%.” A tale
spiegazione va data adesione.
Nondimeno,
volendo ritenere, come sostenuto dal SMR nelle annotazioni 2 ottobre 2018, che
si tratti di una diversa valutazione della stessa fattispecie, priorità va data
al perito giudiziario dalla cui valutazione non vi sono motivi per discostarsi.
Infine,
pur essendo vero che, come rilevato dall’amministrazione nelle osservazioni 5
novembre 2018, il datore di lavoro risulta essere il più indicato a valutare
l’effettivo rendimento dell’assicurato, lo stesso non è stato comunque preciso
nel quantificare l’esatta percentuale d’incapacità lavorativa, indicando un
differenziale tra il 40 – 50%. Inoltre, come risulta dalla nota telefonica 28
settembre 2016 il responsabile del personale della banca aveva invece valutato
un rendimento del 50% in un’attività al 100% (pag. 312 inc. AI).
In
queste circostanze, alla perizia giudiziaria del dr. med. __________ va
conferito valore probatorio pieno, senza che sia necessario, come sostenuto
dall’Ufficio AI, sottoporre le conclusioni peritali al dr. med. __________.
Ne consegue che RI 1, secondo il grado di
verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (fra le tante cfr.: DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221; 129
V 177 consid. 3 pag. 181; 126 V 353 consid. 5b pag. 360 e 125 V 193 consid. 2
pag. 195), è inabile al 50%
dal 26 luglio 2015, giorno dell’inoltro della domanda di prestazioni, sia nella
sua che in altre attività (a tale riguardo cfr. annotazioni 22 giugno 2017 del
SMR in doc. 197 inc. AI). Ritenuto che l’assicurato non può mettere a maggior
frutto la sua residua capacità lavorativa in altra attività, il ricorrente
presenta di conseguenza un discapito economico del 50% (cosiddetto raffronto
percentuale dei redditi; cfr. al riguardo: DTF 137 V 337 consid. 3.1.1
con riferimento a DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti).
Ne
consegue che, scaduto il termine di attesa, dal 1° luglio 2016 l’assicurato ha
diritto ad una mezza rendita.
Da
ultimo, visto l’esisto del ricorso, non è necessario indire una pubblica
udienza per esporre e discutere la fattispecie.
2.6. Visto l'esito favorevole del ricorso,
l'assicurato, rappresentato da un legale, ha diritto al versamento da parte
dell’Ufficio AI di fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili.
2.7. Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7
aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l'esito della vertenza, le spese di fr. 1’000.--, sono poste a carico
dell'Ufficio AI.
Per questi
motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ La decisione impugnata è annullata.
§§ RI 1 ha diritto ad una mezza
rendita dal 1° luglio 2016.
Considerandi
2.
Le
spese per fr. 1'000.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al
ricorrente fr. 2’000.-- per ripetibili (IVA inclusa).
3.
Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti