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Decisione

32.2017.206

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 dicembre 2018Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

i valori relativi allo status oftalmologico erano più bassi, anche se in misura

leggera, rispetto alla valutazione del dr. med. __________. Valori che nella

delucidazione del 31 agosto 2018 il perito ritiene presenti già al momento

della perizia amministrativa (complemento peritale 15 ottobre 2018 punto a).

Egli non ha tuttavia escluso in futuro un peggioramento (risposta domanda no. 6

parte ricorrente) dovuta alla diminuzione dell’acuita visiva con aumento del

deficit compimetrico (risposa domanda no. 7 parte ricorrente).

Rilevante è poi che il

perito (sempre nel complemento peritale del 15 ottobre 2018, al punto b) ha ribadito

i motivi per cui si è discostato dalla valutazione del dr. med. __________, avendo

“preso in maggiore (rispetto alla perizia amministrativa n.d.r) considerazione

e motivato il perché il risultato del campo visivo, reputandolo significativo

grazie al grado di affidabilità (dell'esame) espresso dai valori numerici del

programma di ricerca degli errori incluso nella procedura dell'esame stesso”.

Inoltre, il dr. med. __________ ha pertinentemente spiegato il motivo per cui

non condivide la valutazione del suo collega, in quanto “ giudichiamo che un

ipovisus bilaterale associato ad un deficit compimetrico centrali comporti una

riduzione di rendimento superiore al 50% nell’attività lavorativa di impiegato

di banca svolta dal sig. RI 1” (risposta domanda no.2 della parte

convenuta).

Il

perito giudiziario ha poi esaustivamente e convincentemente spiegato le

differenze dei valori oftalmologici delle perizie, prendendo infine posizione sulle

conclusioni della giurista dell’AI (cfr. complemento peritale 15 ottobre 2018

punti c e d).

Va

poi rilevato che, alla stregua del med. __________, il perito giudiziario ha

avuto a disposizione il mansionario dell’assicurato, come pure la

documentazione fotografica della postazione di lavoro dello stesso.

Certo,

come ammesso dallo stesso perito nel citato complemento del 15 ottobre 2018, “la

valutazione della capacità lavorativa del peritando è di non facile valutazione

in quanto egli riesce a sopperire con capacità mnemoniche straordinarie quello

che la sua vista non gli permetterebbe normalmente di fare”, spiegando

tuttavia che “sulla base del campo visivo e sul genere di attività su

schermate complesse come quelle dei terminali economici” e ritenendo “più

che plausibile e giustificata una riduzione del rendimento del 55%.” A tale

spiegazione va data adesione.

Nondimeno,

volendo ritenere, come sostenuto dal SMR nelle annotazioni 2 ottobre 2018, che

si tratti di una diversa valutazione della stessa fattispecie, priorità va data

al perito giudiziario dalla cui valutazione non vi sono motivi per discostarsi.

Infine,

pur essendo vero che, come rilevato dall’amministrazione nelle osservazioni 5

novembre 2018, il datore di lavoro risulta essere il più indicato a valutare

l’effettivo rendimento dell’assicurato, lo stesso non è stato comunque preciso

nel quantificare l’esatta percentuale d’incapacità lavorativa, indicando un

differenziale tra il 40 – 50%. Inoltre, come risulta dalla nota telefonica 28

settembre 2016 il responsabile del personale della banca aveva invece valutato

un rendimento del 50% in un’attività al 100% (pag. 312 inc. AI).

In

queste circostanze, alla perizia giudiziaria del dr. med. __________ va

conferito valore probatorio pieno, senza che sia necessario, come sostenuto

dall’Ufficio AI, sottoporre le conclusioni peritali al dr. med. __________.

Ne consegue che RI 1, secondo il grado di

verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (fra le tante cfr.: DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221; 129

V 177 consid. 3 pag. 181; 126 V 353 consid. 5b pag. 360 e 125 V 193 consid. 2

pag. 195), è inabile al 50%

dal 26 luglio 2015, giorno dell’inoltro della domanda di prestazioni, sia nella

sua che in altre attività (a tale riguardo cfr. annotazioni 22 giugno 2017 del

SMR in doc. 197 inc. AI). Ritenuto che l’assicurato non può mettere a maggior

frutto la sua residua capacità lavorativa in altra attività, il ricorrente

presenta di conseguenza un discapito economico del 50% (cosiddetto raffronto

percentuale dei redditi; cfr. al riguardo: DTF 137 V 337 consid. 3.1.1

con riferimento a DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti).

Ne

consegue che, scaduto il termine di attesa, dal 1° luglio 2016 l’assicurato ha

diritto ad una mezza rendita.

Da

ultimo, visto l’esisto del ricorso, non è necessario indire una pubblica

udienza per esporre e discutere la fattispecie.

2.6. Visto l'esito favorevole del ricorso,

l'assicurato, rappresentato da un legale, ha diritto al versamento da parte

dell’Ufficio AI di fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili.

2.7. Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese di fr. 1’000.--, sono poste a carico

dell'Ufficio AI.

Per questi

motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La decisione impugnata è annullata.

§§ RI 1 ha diritto ad una mezza

rendita dal 1° luglio 2016.

Considerandi

2.

Le

spese per fr. 1'000.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al

ricorrente fr. 2’000.-- per ripetibili (IVA inclusa).

3.

Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti