32.2017.207
Nuova domanda di prestazioni respinta dall'Ufficio AI. Conferma della perizia pluridisciplinare. Applicazione dei parametri economici definiti dall'assicuratore LAINF, confermati dal TCA in una preced
10 ottobre 2018Italiano41 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2017.207
BS/sc
Lugano
10 ottobre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 novembre 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 20 ottobre 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1982, da ultimo
attivo quale scalpellino, il 4 settembre 2006 ha subito un incidente stradale
riportando una lesione all’avanbraccio sinistro (doc. 1 – 43 inc. LAINF). Il
caso è stato assunto dalla __________.
Per i postumi
infortunistici egli è stato considerato totalmente inabile nella sua originaria
professione, ma pienamente abile in attività adeguate rispecchianti le
limitazioni fisiche riscontrate (cfr. visita medica di chiusura del 2 maggio
2007; doc. 43 inc. LAINF).
Con decisione del 15
maggio 2013, cresciuta incontestata in giudicato, l’assicuratore contro gli infortuni
gli ha attribuito, per le conseguenze dell’infortunio del 4 settembre 2006,
un’indennità per menomazione dell’integrità del 5% (doc. 115,
inc.10.61207.06.2).
1.2. Nel maggio 2007 l’assicurato
ha inoltrato una domanda di prestazioni volta all’ottenimento di misure professionali
dell’AI (doc. 1 inc. AI).
Accertati i presupposti
per una riformazione professionale, l’Ufficio AI lo ho posto al beneficio di una
formazione quale venditore di automobili (cfr. comunicazione del 30 luglio 2007
doc. 41 inc. AI), finanziando i relativi corsi e corrispondendo le dovute
indennità giornaliere (doc. 15 – 63 inc. AI). Contemporaneamente, con decisione
dell’8 settembre 2008 l’amministrazione gli ha negato il diritto alla rendita
avendo determinato un grado d’invalidità del 22% (doc. 45 inc. AI).
Dopo aver con decisione 20
settembre 2010 negato la continuazione del provvedimento integrativo interrotto
(sui motivi cfr. doc. 113 inc. AI), l’amministrazione ha concesso una nuova
garanzia per una formazione professionale (cfr. comunicazione 6 ottobre 2010 in
doc. 116 inc. AI) avendo l’assicurato trovato un datore di lavoro disposto ad
assumerlo (cfr. rapporto 27 settembre 2010 del consulente IP, doc. 114 inc.
AI). Successivamente la riformazione professionale è stata definitivamente interrotta
(cfr. rapporto 14 gennaio 2011 del consulente IP, doc. 127 inc. AI).
1.3. Nel frattempo, il 12 luglio
2009 l’assicurato è rimasto vittima di un altro incidente della circolazione
stradale, procurandosi la frattura della parete posteriore dell’acetabolo a
sinistra e un trauma cranico (cfr. certificato del 27 luglio 2009 dell’Ospedale
__________ di __________, doc. 18).
Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 14 marzo 2014, la __________
ha indicato di non aver considerato i dolori craniali a sinistra causa mancanza
di causalità naturale e quelli di natura psichica, poiché non in relazione
causale adeguata con l’infortunio. L’amministrazione ha quindi attribuito
all’assicurato una rendita d’invalidità del 22% a decorrere dal 1° dicembre
2013 e un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 15% (doc. 160 inc.
AI).
A seguito dell’opposizione
inoltrata, con decisione del 12 maggio 2015 la __________, ritenendo
l’assicurato pienamente abile in attività adeguate, ha confermato la decisione contestata,
determinando un grado d’invalidità del 20,18% (reddito da valido: fr. 65'189;
reddito da invalido: fr. 52'034.--) (doc. 217 inc. AI).
Con sentenza 35.2015.59 del
4 febbraio 2016 questo TCA, respingendo il ricorso dall’assicurato, ha
confermato la succitata decisione su opposizione.
1.4. Nell’aprile 2014 l’assicurato
ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni (doc. 164 inc. AI).
Tenuto conto dell’istruttoria
svolta dall’assicuratore contro gli infortuni e della succitata decisione, con
preavviso dell’8 gennaio 2015 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di
prestazioni presentando l’assicurato un grado d’invalidità del 22% (doc. 189
inc. AI).
Viste le osservazioni
dell’assicurato al progetto di decisione (doc. 198 inc. AI), resasi conto che
vi sono affezioni invalidanti extra-infortunistiche, l’amministrazione ha incaricato
il __________ (__________) di svolgere una perizia psichiatrica. Con rapporto
27 aprile 2015 il citato centro peritale ha valutato un’inabilità lavorativa
del 30% in qualsiasi attività con effetto da marzo 2012 (doc. 214 inc. AI).
La perizia è stata
confermata dal SMR con rapporti del 7 maggio 205 e 22 luglio 2015; doc. 215 e
222 inc. AI).
Di conseguenza, con
progetto di decisione 28 luglio 2015, annullato quello precedente dell’8
gennaio 2015, l’Ufficio AI, determinato un grado d’invalidità del 32% (reddito
da valido di fr. 65'189.-- come stabilito dalla __________; reddito da invalido
fr. 44'096,95 per una capacità lavorativa del 70% e tenuto conto di un gap
salariale del 6.37% riconosciuto dall’assicuratore contro gli infortuni), ha
nuovamente respinto la domanda di prestazioni (doc. 227 incarto AI).
Avendo l’assicurato reso
verosimile un peggioramento (cfr. doc. 231 inc. AI), l’Ufficio AI ha ordinato
al CPAS una perizia di decorso, il quale con rapporto 23 febbraio 2016 ha
ritenuto un quadro clinico rimasto invariato rispetto alla precedente perizia (doc.
245 inc. AI).
Vista la nuova
documentazione medica, il SMR ha ritenuto necessaria una perizia
pluridisciplinare che è stata affidata al SAM (Servizio di accertamento medico
dell’AI) (cfr. doc. 276 e 277 inc. AI). Eseguite consultazioni in ambito
reumatologico, neurologico e psichiatrico, con rapporto 28 luglio 2017 il
citato centro peritale ha valutato un’abilità lavorativa del 60% quale
venditore di auto e del 70% in altre attività confacenti le limitazioni (doc.
292 inc. AI). La perizia è stata fatta propria dal SMR (cfr. annotazioni del 3
e 24 agosto 2017 in doc. 229 e 295 inc. AI).
Con un nuovo
preavviso del 25 agosto 2017 l’Ufficio AI ha accertato l’assenza del diritto ad
una rendita d’invalidità ed a provvedimenti professionali. Prendendo quale
reddito da valido l’importo di fr. 62'368.-- dichiarato dall’ex datore di
lavoro, raffrontato con fr. 41'865.-- di reddito da invalido (determinato sulla
base dei dati salariali statistici e ridotto del 30% per motivi medico-teorici
e del 10% per attività leggere e svantaggi salariati derivanti da contingenza particolari),
il grado d’invalidità è stato definito al 32.87% (doc. 297 inc. AI).
Il diniego
di prestazioni AI è stato confermato dall’Ufficio AI con decisione del 20
ottobre 2017, tenendo conto delle osservazioni 28 settembre 2017
dell’assicurato e dell’assenza di nuovi dati clinici oggettivi accertati dal
SMR (cfr. annotazioni del 9 ottobre 2017, doc. 303 inc. AI).
1.5. Contro
la succitata decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha
interposto il presente ricorso e chiesto il riconoscimento di una mezza rendita,
in via subordinata di un quarto di rendita.
In sintesi contesta la
valutazione medico-teorica operata dall’amministrazione, come pure il calcolo
del grado d’invalidità. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto
occorra, nel prosieguo.
1.6. Con la risposta di causa
l’Ufficio AI ha invece chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione
contestata, ritenendo corretta sia la valutazione medico-teorica che il calcolo
economico.
1.7. Il 12 novembre 2018 l’assicurato
ha inoltrato delle osservazioni alla risposta di causa (VIII).
1.8. Con scritto 23 febbraio 2018
l’Ufficio AI ha confermato la richiesta di reiezione del ricorso (X).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se l’Ufficio AI ha correttamente negato il diritto alla rendita
all’insorgente.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente
permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno
del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine
di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo la
giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.3. Qualora
l'amministrazione entri nel merito di una nuova domanda di prestazioni, essa
deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare
verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile
dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso
applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso
(art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8;
Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen,
in Schaffauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichungen
des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,
p. 15; DTF 117 V 198).
L’art.
17 cpv. 1 LPGA stabilisce che “se il grado d’invalidità del beneficiario della
rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su
richiesta".
Fatti
I principi
giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime
del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA
(DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
In particolare, la costante
giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non
solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso
sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto
invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un
cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid.
3 b, 105 V 30).
Se la capacità al guadagno
dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo
si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre
tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena
esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è
applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI).
2.4. Nella
presente fattispecie, nel dicembre 2016 l’Ufficio AI ha incaricato il __________
di eseguire una perizia pluridisciplinare.
Dal
referto datato 28 luglio 2017 (doc. 282 incarto AI) risulta che i periti hanno
fatto capo a consultazioni specialistiche esterne: reumatologica (dr. med. __________),
neurologica (dr. med. __________) e psichiatrica (dr. med. __________). Sulla
base delle risultanze dei singoli consulti e degli accertamenti eseguiti presso
il citato centro d’accertamento, i periti del __________ hanno posto le
seguenti diagnosi:
" (…)
5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
Episodio depressivo di grado medio (ICD-10 F 32.1).
Disturbo di personalità a forme miste (ICD-10 F 61.0).
Sindrome cervico-vertebrale parzialmente cervico-spondilogena
cronica e lombo-vertebrale cronica, in:
- disturbi
statici del rachide (ipercifosi della dorsale alta con protrazione del capo,
appiattimento della colonna dorsale intermedia, caudale e della colonna
lombare, con minima scoliosi sinistro-convessa dorsale);
- decondizionamento e sbilancio muscolare.
Algie croniche all'avambraccio sin., in:
- esiti
da ferite lacero-contuse profonde dorsali all'avambraccio sin, con sezione
dell'estensore carpo ulnare e lesione della muscolatura estensoria, il
4.9.2006;
- esiti
da sutura dell'estensore carpo ulnare, débridement e sutura delle ferite
all'avambraccio sin., il 4.9.2006;
- esiti
da esplorazione, trapianto del palmaris longus sull'abduttore lungo del pollice
e dell'estensore proprio dell'indice sull'estensore breve del pollice, per
insufficienza del tendine abduttore lungo del pollice e dell'estensore breve
del pollice sin.
Probabile coxartrosi secondaria con periartropatia, in:
- esiti
da frattura della parete posteriore dell'acetabolo sin., il 12.7.2009;
- esiti da osteosintesi dell'acetabolo sin., il
17.7.2009.
Gonartrosi con instabilità multidirezionale a sin., in:
- esiti
da artroscopia con rifissazione del legamento collaterale laterale, 18.10.2009;
- esiti
da artroscopia con débridement della cartilagine, microfratture della rotula,
resezione della plica medio-patellare, per piccola lesione condrale IV al bordo
mediale della rotula, il 16.2.2010;
- esiti
da artroscopia con accesso mediale, osteotomia di valgizzazione, osteosintesi
con placca Tomofix, prelievo del tendine semitendinoso, accesso laterale con
revisione laterale con plastica del legamento collaterale laterale, con
semitendinoso transfibulare e fissazione prossimale con vite di interferenza,
reinserzione del legamento collaterale laterale, per instabilità cronica
laterale e posterolaterale al ginocchio sin., il 9.12.2010;
- esiti
da revisione per infezione della ferita con Stafilococco epidermidis, il 17.2 e
19.2.2011;
- esiti
da rimozione della placca Tomofix dalla tibia sin, e plastica del legamento
crociato anteriore con il tendine patellare, il 22.11.2011.
Probabile gonartrosi a ds.
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:
Deficit sensitivo sul territorio del nervo occipitale maggiore a
sin.
Cefalee tensive.
Tabagismo cronico.
Sovrappeso con BMI 27 kg/m2. (…)” (pag. 726-727 incarto
AI)
Riportate le singole
conclusioni dei diversi specialisti esterni (cfr. perizia punto no. 6), dopo
una dettagliata ed esaustiva discussione globale, ritenute invalidanti
unicamente le affezioni psichiatriche e reumatologiche e riportate le singole
affezioni (parzialmente sommate, cfr. perizia punto no. 8.1.1), i periti hanno
concluso per un’abilità del 60% (intesa come riduzione di rendimento sull’arco
dell’intera giornata, cfr. perizia punto no. 8.1.2.1.; eventuali pause
supplementari incluse, cfr. perizia punto no. 8.1.2.3), nell’attività di
venditore di automobili (cfr. perizia punto no. 8.1.3).
In attività adeguate i
periti hanno concluso per una capacità lavorativa del 70% (cfr. perizia punto
no. 9.1.2.), motivando come segue:
" (…) ll nostro
consulente in reumatologia giudica, come lavoro adatto allo stato di salute
attuale, un'attività che tiene pienamente conto dei limiti funzionali e di
carico seguenti: l'A. put) molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg
fino all'altezza dei fianchi, talvolta tra 5-10 kg fino all'altezza dei
fianchi, di rado pesi tra 10-15 kg fino all'altezza dei fianchi, mai pesi oltre
i 15 kg fino all'altezza dei fianchi; l'A. può talvolta sollevare pesi fino a 5
kg sopra l'altezza del petto, di rado pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l'altezza
del petto. L'A. può molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, spesso
maneggiare attrezzi di media entità, talvolta attrezzi pesanti, mai maneggiare
attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale è normale. L'A. può spesso
effettuare lavori al di sopra della testa, spesso effettuare la rotazione del
tronco, talvolta assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, talvolta
la posizione in piedi ed inclinata in avanti, pub di rado assumere la posizione
inginocchiata, molto spesso effettuare la flessione delle ginocchia, di rado
assumere la posizione accovacciata. L'A. può assumere spesso la posizione
seduta di lunga durata, talvolta la posizione in piedi di lunga durata, dovendo
avere la possibilità di alternare le posizioni corporee al bisogno. L'A. può
molto spesso camminare fino a 50 metri, molto spesso oltre 50 metri, talvolta
camminare per lunghi tragitti, come pure talvolta camminare su terreno
accidentato, pub talvolta salire le scale, di rado salire su scale a pioli. In
un lavoro adatto allo stato di salute, giudica l'A. abile al lavoro sull'arco
di una giornata lavorativa normale di 8 - 9 ore, con rendimento massimo del 100
%, a parure dall'1.12.2013, come stabilito dalla __________.
Come già descritto in precedenza, dal punto di vista neurologico,
vi è una capacità lavorativa piena in qualunque attività senza limitazioni,
mentre invece dal punto di vista psichiatrico vi è una capacità lavorativa
nella misura del 70% in qualunque attività lucrativa, valutazione invariata
rispetto alla precedente perizia psichiatrica effettuata presso il CPAS del
23.2.2016. Le limitazioni funzionali constatate consistono in una diminuita
capacità di carico, in una ridotta tolleranza allo stress e in una diminuzione
globale delle capacità cognitive, limitazioni che nell'insieme si traducono in
una più generale riduzione della capacità di adattamento dell'A. e in una sua
ridotta tenuta e resistenza. (…)” (pag. 736 incarto AI)
Con il presente ricorso
l’assicurato, riproponendo i rapporti dei curanti, contestata la valutazione medico
teorica operata dai periti, sostenendo un’inabilità almeno del 50% in attività
adeguate.
2.5. Per
costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di
poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né
l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o
rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.
1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o
più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a
rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.6. Per quel che concerne
l’invalidità psichica, con due sentenze 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30
novembre, 2017 pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale
ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi
persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della
persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, troverà in
futuro applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa, in
particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che non avrà più il
medesimo significato il precedente criterio della “resistenza alle terapie”
come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI (cfr.
comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Nel
2015 il Tribunale federale aveva modificato la sua prassi per l’accertamento del
diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause
organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni
psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17
giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve
avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito,
occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla
persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di
diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione
(risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo.
Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei
sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie
come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie
associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della
persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi
ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona
assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale
federale del 14 dicembre 2017).
Nelle
due sentenze del 30 novembre 2017 il Tribunale federale è giunto alla
conclusione che la procedura appena descritta deve essere applicata in futuro
all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di
disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione
lieve fino a medio-grave.
Le
malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di
principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una
classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una
diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.
Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un
disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la
diagnosi non è più centrale.
Soltanto
da quell'elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative
della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie
psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori,
soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per
problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella valutazione
dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi scaturenti
dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un procedimento
probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o addirittura inadatto.
La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata secondo la necessità
probatoria concreta. La prova di un'invalidità pensionabile può in genere
essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame
complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità lavorativa
in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa comportare
conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una limitazione della
capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote conseguentemente a sfavore della
persona toccata.
Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale
riguardante le depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti
potevano essere considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una
"resistenza alle terapie". Con il cambiamento di prassi adottato dal
Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta.
Ora invece, come
nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona
interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo
la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità
di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a
medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente
nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia
conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale
del 14 dicembre 2017).
Con sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle
pronunzie 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid.
3.5.1., ha ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard
processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà
decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale.
Questa giurisprudenza è stata
confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144
V 50.
2.7. Questo Tribunale, richiamata
la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici,
Considerandi
non ha motivi che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti
i periti del SAM nel loro rapporto del 28 luglio 2017 (doc. 292 inc. AI).
Valutati
i dati soggettivi ed obiettivi, riportate le diagnosi con e senza influenza
sulla capacità lavorativa, il SAM ha proceduto alla discussione dei dati
medici, tenendo conto sia delle valutazioni specialistiche esterne che degli
accertamenti eseguiti durante la permanenza dell'assicurata presso il centro
peritale (nei giorni 22, 27 e 30 marzo, nonché 3 e 21 aprile 2017).
Essi
sono quindi giunti ad una conclusione logica e priva di contraddizioni che
stabilisce un’inabilità lavorativa (riduzione del rendimento) del 30% in
attività adeguate.
Né del resto l’insorgente
ha prodotto nuova documentazione in grado a mettere in dubbio la perizia
pluridisciplinare, limitandosi a riportare i rapporti dei curanti (pag. 7 del
ricorso) che sono stati già esaminati e valutati nella perizia SAM (cfr. pag.
703.
e 704 inc. AI).
In particolare per quel
che concerne la componente psichiatrica, non va dimenticato che i rapporti
dello psichiatra curante sono stati valutati dal CPAS sia nella prima perizia
del 27 aprile 2015 (doc. 214 inc. AI) che in quella del 23 febbraio 2016 (doc.
245.
inc. AI), perizie nelle quali sono state considerate le due degenze presso la
clinica psichiatrica Santa Croce di Orselina (dal 19.01.2015 al 20.02.2015 e
dal 3.06.2015 al 14.07-2015).
Discostandosi con valide
motivazioni dalla diagnosi di episodio depressivo medio con disturbo di
personalità (cfr. discussione perizia 2015, pagg. 507e e 508 inc. AI) e
sindrome depressiva ricorrente (cfr. discussione perizia 206 pag. 599) poste
dalla Clinica Santa Croce e riprese dallo psichiatra curante, la perita aveva
concluso:
" (…) Per
quanto riguarda la capacità lavorativa riconfermo che essa appare del 70%
(intesa come rendimento ridotto) a partire dal marzo 2012, quando era stato
valutato dalla Dr med __________ per conto della Suva, con un periodo
transitorio di capacità lavorativa dello 0% durante le due degenza presso la
Clinica __________ di __________ dal 19.01.2015 al 20.02.2015 e dal 03.06.2015
al 14.07.2015. La capacità lavorativa va intesa per la sua attività abituale di
venditore d'auto e come impiegato al dettaglio che per qualsiasi attività
medico teorica che rispettino le limitazioni somatiche. (…)” (pag. 601 incarto
ai)
Il successivo rapporto 19
aprile 2016 dello psichiatria curante (doc. M) è stato esaminato dal dr. med. __________
(cfr. pag 706 inc. AI), come pure il nuovo ricovero volontario psichiatrico dal
14.09.2016
al 12.10.2016. Il perito, dopo attenta visione degli atti, ha
ritenuto lo stato psichico dell’assicurato sostanzialmente invariato rispetto
alla precedente perizia __________ (cfr. perizia punto no. 11).
Infine,
in merito agli altri consulti specialistici (neurologico e reumatologico), non
vi sono motivi per non aderire alle rispettive conclusioni peritali. Né del
resto l’assicurato ha prodotto documentazione medica contraria.
Viste
quindi le affidabili e concludenti risultanze della perizia __________, alla
quale va conferito valore probatorio (cfr. consid. 2.4), richiamato inoltre
l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp.. 57, 551 e 572), il TCA ritiene
dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito
delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i
riferimenti ivi citati), che la ricorrente è abile al 70% in attività
adeguate.
Questo Tribunale ritiene
altresì che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e
sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino
all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi
necessario il rinvio degli atti all’Ufficio AI per l'esperimento di ulteriori
accertamenti.
Al riguardo, va fatto presente che se
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto
di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10
pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.8
Occorre ora procedere alla
graduazione dell’invalidità mediante il metodo ordinario (cfr. consid. 2.2), il
cui calcolo è stato esposto nella decisione impugnata.
2.8.1
Secondo giurisprudenza,
riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013, per determinare il reddito
ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire
quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio
dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza
preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali
e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere determinato il più
concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona
assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo
all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci
si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti
dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid.
4.3.1
pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora
dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale
dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde
manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni
verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio se l'assicurato, prima
di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in
disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali a causa del
deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora percepiva una
remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea
di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata prima
dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento determinante
della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF
9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).
Nel caso in esame, l’Ufficio
AI ha determinato il reddito da valido in fr. 62'368,80 corrispondente
al salario che l’assicurato avrebbe percepito da sano a tempo pieno nel 2015 così
come dichiarato dal suo ex datore di lavoro con scritto 9 luglio 2015
all’Ufficio AI (pag. 531 inc. AI).
Diverso è invece il
reddito da valido preso in considerazione dalla __________ nella decisione su
opposizione del 12 maggio 2015, confermata con STCA 4 febbraio 2016, cresciuta
in giudicato, della quale l’Ufficio AI non risulta aver avuto conoscenza (di
tale sentenza non vi è infatti traccia negli atti dell’AI, tranne della decisione
su opposizione del 12 maggio 2015; doc. 217 inc. AI).
Nella citata sentenza
questo Tribunale aveva evidenziato:
" Quando al reddito
da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, senza il danno
alla salute RI 1, quale scalpellino, nel 2013 avrebbe realizzato un reddito
annuo di fr. 65'189.-- (doc. 337, 346).
Questo dato, non contestato (doc. I), e desunto dalle informazioni
fornite direttamente dal datore di lavoro, può senz’altro essere fatto proprio
dal TCA.” (sottolineatura del redattore; STCA 4 febbraio 2016 consid. 2.9.1.
pag. 29).
Aggiornando i fr.
65'189.-- al 2015 (momento del diritto alla rendita; cfr. consid. 2.8.3),
il reddito da valido ammonta a fr. 65'645,30 (fr. 65'189 validi per il 2013,
aumentati, in base alla tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Uomini,
2011-2016, ramo economico 41-43 Costruzioni, dello 0,5% per il 2014 e dello 0,2%
per il 2015).
Sussiste quindi una discrepanza
con l’ammontare del reddito da valido preso in considerazione dall’Ufficio AI.
Non è tuttavia necessario
sapere quale dei due redditi da invalido dev’essere considerato, visto che in
entrambi i casi l’assicurato avrebbe comunque diritto ad un quarto di rendita
(cfr. consid. 2.8.3).
2.8.2
Per quel che concerne il
reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare
perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile,
il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione
del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici
ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli
stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76
consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che,
secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della
particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non
possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in
lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello
medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul
salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione
globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle
varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,
chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima
che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza
valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito
che sono esclusivamente applicabili, in difetto d’indicazioni economiche
concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori
in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5
settembre 2006).
Se una persona assicurata,
per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente
inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si
procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In
pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido
aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure
facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da
invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda
fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido
ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto
presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver
tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere
presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per
circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).
Quando il reddito da
valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello
specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi
ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che
se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario
statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai
sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag. 325 e può giustificare - soddisfatte
le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo
restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte
percentuale eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15
gennaio 2010 consid. 5.5).
Il parallelismo dei redditi
tiene quindi conto della circostanza che l'assicurato da invalido non è
realisticamente in grado di realizzare il salario statistico medio, per cui
occorre riconoscergli un salario da invalido conseguentemente più basso. Per
contro, laddove un reddito da invalido di fascia media è realisticamente
conseguibile, rispettivamente ragionevolmente esigibile, un reddito da valido
inferiore alla media (per motivi economici) non deve essere adattato al livello
medio di tale reddito (DTF 135 V 58 consid. 3.4.3 e 3.4.4).
In sostanza, nel parallelismo
dei redditi il confronto va effettuato tra quanto effettivamente realizzato
prima dell'evento assicurato e la media svizzera usuale nel settore specifico.
Inoltre, il parallelismo dei
redditi si giustifica non solo in ragione della differenza considerevole
(già una differenza del 5% è sufficiente per apparire considerevole) tra il
reddito effettivamente conseguito e quello mediamente realizzabile (a livello nazionale)
nel settore specifico, ma anche e soprattutto per l'involontarietà di questa
differenza. L'assicurato non può infatti fare ricadere sulla collettività degli
assicurati le conseguenze di una sua scelta personale. In simile evenienza
nessun intervento, anche solo parziale, può essere richiesto dall'AI (STF
9C_21/2014 del 2 aprile 2014 consid. 3; STF 9C_430/2013 del 22 luglio 2013).
Nel
caso in esame, conformemente alla citata giurisprudenza,
l’Ufficio AI ha utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella TA1
(stato 2014) elaborata dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad una
professione che presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore
privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel
settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg.
47ss.) per un salario mensile, aggiornato al 2015, di fr. 5’351.--. Riportando
tale dato su 41.7 ore di durata media lavorativa settimanale, il dato
statistico corrisponde a fr. 66’945.-- per un impiego a tempo pieno.
Considerata
un’inabilità del 30%, riconosciuta una riduzione totale del 10% per attività
leggere e per altri fattori di riduzione, il reddito da invalido è stato quantificato
in fr. 42’175.-- (stato 2015).
In sede LAINF, la __________,
sempre partendo dal dato salariale statistico, ritenuta una totale abilità
lavorativa in attività adeguate per le conseguenze infortunistiche, ha operato
una deduzione del 15% e tenuto conto di un gap salariale del 6,37 per giungere
ad un reddito da invalido di fr. 52’234,61 (cfr. STCA del 4 febbraio 2016
consid. 2.9 pag. 33).
Nel ricorso l’assicurato
ha postulato una riduzione sociale del 20% per via “delle gravi limitazioni
e la necessità di cambiare professione”. A tal riguardo nella STCA 4
febbraio 2016 questo Tribunale aveva sviluppato le seguenti considerazioni:
" Nella
concreta evenienza, l’Istituto assicuratore ha operato una decurtazione del 15%
sul reddito statistico da invalido (doc. 408, 409), mentre il ricorrente ha
postulato una riduzione del 20% “viste le gravi limitazioni e la necessità
di cambiare professione.”
(cfr. doc. I, pag. 10).
Tenuto conto del riserbo di cui deve dare
prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio
apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393
consid. 3.3), questo Tribunale ritiene che, operando una decurtazione del 15%,
l’Istituto assicuratore non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.
La necessità di cambiare professione non giustifica un’ulteriore
decurtazione, considerato che le attività adeguate entranti in linea di conto
(livello di qualifica 1, attività semplici di tipo fisico o manuale) non
richiedono un’esperienza professionale diversificata (cfr., in questo senso, la
DTF 137 V 71 consid. 5.3).”
Ne consegue che anche in
questa vertenza va applicata una riduzione del 15%, come valutato dalla __________
e confermato dal TCA.
Per quel che concerne il
gap salariale, nella risposta di causa l’Ufficio AI ha spiegato il motivo per cui
non ha applicato tale riduzione:
" (…) In
base al curriculum vitae agli atti (inc. AI, doc. 171, pag. 6) risulta che il
signor RI 1 ha terminato le scuole dell'obbligo in __________ senza concludere
una formazione specifica. Dal profilo lavorativo egli ha svolto l'attività di
cameriere e scalpellino in __________, l'attività stagionale di cameriere in
Svizzera per tre stagioni, indi nel 2004 si è trasferito in Svizzera avendo
trovato lavoro presso la __________ quale scalpellino, dove è stato attivo
dall'8 novembre 2004 al 30 aprile 2006. L'assicurato ha, quindi, disdetto il
rapporto lavorativo (risulterebbero esservi state discussioni con l'ex-datore
di lavoro, cfr. perizia del __________ del 23 febbraio 2016 a pag. 5),
riprendendo il medesimo genere di lavoro per alcuni mesi dal 2 maggio 2006
presso la __________ fino al danno alla salute. Considerato che l'assicurato ha
accettato il salario convenuto trattandosi di prima esperienza con contratto a
tempo indeterminato in Svizzera, accontentandosi della retribuzione
effettivamente percepita, ritenuto che lo stesso salario risultava, comunque,
superiore a quello statistico considerato per attività semplici e ripetitive,
dagli atti non sono desumibili elementi concreti giustificanti l'applicazione
al caso della riduzione per parallelismo dei redditi in assenza di motivi
estranei all'invalidità che potevano precludere la possibilità per l'assicurato
di percepire un salario nella media svizzera. (…)” (doc. IV)
Il ricorrente, invece, ha
sostenuto:
" (…) Come
evidenzia la risposta dell'Al si trattava di un primo impiego stabile per
l'assicurato e non poteva pretendere una retribuzione superiore. Infatti non
disponeva neppure di una formazione professionale. Nel caso concreto non si può
ritenere che l'assicurato si sia accontentato. Solo successivamente,
accumulando esperienza, egli avrebbe forse potuto ambire ad un salario
superiore.
Si giustifica quindi l'applicazione della riduzione per gap
Salariale, come già correttamente applicato dalla __________ per la medesima
fattispecie. (…)” (Doc. VIII)
Aderendo alle
argomentazioni dell’assicurato, sottolineato che egli ha lavorato presso la __________
solo qualche mese (dal 2 maggio 2006 sino al primo incidente del 4 settembre
2006; cfr. questionario del datore di lavoro compilato il 22 maggio 2007, doc.
4.
inc. AI) e che quindi egli non si è accontentato di una retribuzione bassa, questo
TCA non può che confermare il gap salariale riconosciuto in ambito LAINF
(consid. 2.9.3 pag. 32).
Del resto, nel progetto di
decisione del 28 luglio 2015 l’amministrazione aveva considerato un gap
salariale riconosciuto dalla __________ (doc. 227 inc. AI).
Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari
2014.
(cfr., a
proposito del 2012, la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF
142.
V 178, in particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di
statistica, più precisamente dalla
tabella TA1 2014 tirage_skill_level (NOGA08, RSS 2014; salario mensile lordo
[valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e il
sesso; cfr., per il 2012, la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016
pubblicata in DTF 142 V 178),
emerge che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini
per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia
il livello 1 di competenze; cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016
pubblicata in DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) di 40 ore settimanali nel settore privato (circa la
rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001
U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 63’744.- (fr. 5'312.- x 12 mesi).
Adattando all'evoluzione
dei salari nominali questo dato al 2015, si ottiene un salario di fr. 66'646.30
(fr. 66'453.12 : 103.2 x 103.5; cfr. Tabella T1.1.10 Indice dei salari
nominali, Uomini, 2011-2016, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica;
cfr. la sentenza 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014, consid. 4.2).
Tenendo in
considerazione il gap salariale del 6.37%, si ha un importo di fr.
62'401,30 (66'646.30 – 4'245).
Tenuto conto di
un’inabilità del 30% e di una riduzione sociale del 15% il reddito da invalido corrisponde
a fr. 37'128,75 [(62'401,30 – 30%) - 15%].
2.8.3
Dal raffronto dei redditi, applicando
il reddito da valido di fr. 65'645,30 preso in considerazione dalla __________,
risulta un grado d’invalidità del 43% ([fr. 65'645,30
– fr. 37'128,75] : fr. 65'645,30 x 100).
Partendo da un reddito da
valido di fr. 62'368.-- di cui alla decisione contestata, dal raffronto dei redditi
risulta un grado d’invalidità del 40.46% ([fr. 62'368 – fr. 37'128,75] : fr. 62'368 x 100).
In simili circostanze,
visto tutto quanto precede, l’assicurato ha diritto ad un quarto di rendita dal
1° gennaio 2015, ossia dopo un anno di attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI (cfr.
decisione impugnata).
La decisione contestata va
quindi annullata, mentre il ricorso è da accogliere.
2.9
Vincente
in causa, il ricorrente, patrocinato da un avvocato, ha diritto ad un’indennità
per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
2.10
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis
LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della
vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
RI 1 ha diritto ad un
quarto di rendita dal 1° gennaio 2015.
2. Le
spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al
ricorrente fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti