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Decisione

32.2017.207

Nuova domanda di prestazioni respinta dall'Ufficio AI. Conferma della perizia pluridisciplinare. Applicazione dei parametri economici definiti dall'assicuratore LAINF, confermati dal TCA in una preced

10 ottobre 2018Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

I principi

giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime

del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA

(DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

In particolare, la costante

giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non

solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso

sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto

invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un

cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid.

3 b, 105 V 30).

Se la capacità al guadagno

dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo

si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre

tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena

esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è

applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI).

2.4. Nella

presente fattispecie, nel dicembre 2016 l’Ufficio AI ha incaricato il __________

di eseguire una perizia pluridisciplinare.

Dal

referto datato 28 luglio 2017 (doc. 282 incarto AI) risulta che i periti hanno

fatto capo a consultazioni specialistiche esterne: reumatologica (dr. med. __________),

neurologica (dr. med. __________) e psichiatrica (dr. med. __________). Sulla

base delle risultanze dei singoli consulti e degli accertamenti eseguiti presso

il citato centro d’accertamento, i periti del __________ hanno posto le

seguenti diagnosi:

" (…)

5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

Episodio depressivo di grado medio (ICD-10 F 32.1).

Disturbo di personalità a forme miste (ICD-10 F 61.0).

Sindrome cervico-vertebrale parzialmente cervico-spondilogena

cronica e lombo-vertebrale cronica, in:

- disturbi

statici del rachide (ipercifosi della dorsale alta con protrazione del capo,

appiattimento della colonna dorsale intermedia, caudale e della colonna

lombare, con minima scoliosi sinistro-convessa dorsale);

- decondizionamento e sbilancio muscolare.

Algie croniche all'avambraccio sin., in:

- esiti

da ferite lacero-contuse profonde dorsali all'avambraccio sin, con sezione

dell'estensore carpo ulnare e lesione della muscolatura estensoria, il

4.9.2006;

- esiti

da sutura dell'estensore carpo ulnare, débridement e sutura delle ferite

all'avambraccio sin., il 4.9.2006;

- esiti

da esplorazione, trapianto del palmaris longus sull'abduttore lungo del pollice

e dell'estensore proprio dell'indice sull'estensore breve del pollice, per

insufficienza del tendine abduttore lungo del pollice e dell'estensore breve

del pollice sin.

Probabile coxartrosi secondaria con periartropatia, in:

- esiti

da frattura della parete posteriore dell'acetabolo sin., il 12.7.2009;

- esiti da osteosintesi dell'acetabolo sin., il

17.7.2009.

Gonartrosi con instabilità multidirezionale a sin., in:

- esiti

da artroscopia con rifissazione del legamento collaterale laterale, 18.10.2009;

- esiti

da artroscopia con débridement della cartilagine, microfratture della rotula,

resezione della plica medio-patellare, per piccola lesione condrale IV al bordo

mediale della rotula, il 16.2.2010;

- esiti

da artroscopia con accesso mediale, osteotomia di valgizzazione, osteosintesi

con placca Tomofix, prelievo del tendine semitendinoso, accesso laterale con

revisione laterale con plastica del legamento collaterale laterale, con

semitendinoso transfibulare e fissazione prossimale con vite di interferenza,

reinserzione del legamento collaterale laterale, per instabilità cronica

laterale e posterolaterale al ginocchio sin., il 9.12.2010;

- esiti

da revisione per infezione della ferita con Stafilococco epidermidis, il 17.2 e

19.2.2011;

- esiti

da rimozione della placca Tomofix dalla tibia sin, e plastica del legamento

crociato anteriore con il tendine patellare, il 22.11.2011.

Probabile gonartrosi a ds.

5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

Deficit sensitivo sul territorio del nervo occipitale maggiore a

sin.

Cefalee tensive.

Tabagismo cronico.

Sovrappeso con BMI 27 kg/m2. (…)” (pag. 726-727 incarto

AI)

Riportate le singole

conclusioni dei diversi specialisti esterni (cfr. perizia punto no. 6), dopo

una dettagliata ed esaustiva discussione globale, ritenute invalidanti

unicamente le affezioni psichiatriche e reumatologiche e riportate le singole

affezioni (parzialmente sommate, cfr. perizia punto no. 8.1.1), i periti hanno

concluso per un’abilità del 60% (intesa come riduzione di rendimento sull’arco

dell’intera giornata, cfr. perizia punto no. 8.1.2.1.; eventuali pause

supplementari incluse, cfr. perizia punto no. 8.1.2.3), nell’attività di

venditore di automobili (cfr. perizia punto no. 8.1.3).

In attività adeguate i

periti hanno concluso per una capacità lavorativa del 70% (cfr. perizia punto

no. 9.1.2.), motivando come segue:

" (…) ll nostro

consulente in reumatologia giudica, come lavoro adatto allo stato di salute

attuale, un'attività che tiene pienamente conto dei limiti funzionali e di

carico seguenti: l'A. put) molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg

fino all'altezza dei fianchi, talvolta tra 5-10 kg fino all'altezza dei

fianchi, di rado pesi tra 10-15 kg fino all'altezza dei fianchi, mai pesi oltre

i 15 kg fino all'altezza dei fianchi; l'A. può talvolta sollevare pesi fino a 5

kg sopra l'altezza del petto, di rado pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l'altezza

del petto. L'A. può molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, spesso

maneggiare attrezzi di media entità, talvolta attrezzi pesanti, mai maneggiare

attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale è normale. L'A. può spesso

effettuare lavori al di sopra della testa, spesso effettuare la rotazione del

tronco, talvolta assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, talvolta

la posizione in piedi ed inclinata in avanti, pub di rado assumere la posizione

inginocchiata, molto spesso effettuare la flessione delle ginocchia, di rado

assumere la posizione accovacciata. L'A. può assumere spesso la posizione

seduta di lunga durata, talvolta la posizione in piedi di lunga durata, dovendo

avere la possibilità di alternare le posizioni corporee al bisogno. L'A. può

molto spesso camminare fino a 50 metri, molto spesso oltre 50 metri, talvolta

camminare per lunghi tragitti, come pure talvolta camminare su terreno

accidentato, pub talvolta salire le scale, di rado salire su scale a pioli. In

un lavoro adatto allo stato di salute, giudica l'A. abile al lavoro sull'arco

di una giornata lavorativa normale di 8 - 9 ore, con rendimento massimo del 100

%, a parure dall'1.12.2013, come stabilito dalla __________.

Come già descritto in precedenza, dal punto di vista neurologico,

vi è una capacità lavorativa piena in qualunque attività senza limitazioni,

mentre invece dal punto di vista psichiatrico vi è una capacità lavorativa

nella misura del 70% in qualunque attività lucrativa, valutazione invariata

rispetto alla precedente perizia psichiatrica effettuata presso il CPAS del

23.2.2016. Le limitazioni funzionali constatate consistono in una diminuita

capacità di carico, in una ridotta tolleranza allo stress e in una diminuzione

globale delle capacità cognitive, limitazioni che nell'insieme si traducono in

una più generale riduzione della capacità di adattamento dell'A. e in una sua

ridotta tenuta e resistenza. (…)” (pag. 736 incarto AI)

Con il presente ricorso

l’assicurato, riproponendo i rapporti dei curanti, contestata la valutazione medico

teorica operata dai periti, sostenendo un’inabilità almeno del 50% in attività

adeguate.

2.5. Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né

l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o

rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.

1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o

più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a

rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.6. Per quel che concerne

l’invalidità psichica, con due sentenze 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30

novembre, 2017 pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale

ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi

persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della

persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, troverà in

futuro applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa, in

particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che non avrà più il

medesimo significato il precedente criterio della “resistenza alle terapie”

come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI (cfr.

comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nel

2015 il Tribunale federale aveva modificato la sua prassi per l’accertamento del

diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause

organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni

psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17

giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve

avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito,

occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla

persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di

diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione

(risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo.

Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei

sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie

come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie

associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della

persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi

ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona

assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale

federale del 14 dicembre 2017).

Nelle

due sentenze del 30 novembre 2017 il Tribunale federale è giunto alla

conclusione che la procedura appena descritta deve essere applicata in futuro

all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di

disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione

lieve fino a medio-grave.

Le

malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di

principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una

classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una

diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.

Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un

disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la

diagnosi non è più centrale.

Soltanto

da quell'elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative

della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie

psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori,

soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per

problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella valutazione

dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi scaturenti

dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un procedimento

probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o addirittura inadatto.

La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata secondo la necessità

probatoria concreta. La prova di un'invalidità pensionabile può in genere

essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame

complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità lavorativa

in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa comportare

conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una limitazione della

capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote conseguentemente a sfavore della

persona toccata.

Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale

riguardante le depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti

potevano essere considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una

"resistenza alle terapie". Con il cambiamento di prassi adottato dal

Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta.

Ora invece, come

nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona

interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo

la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità

di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a

medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente

nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia

conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale

del 14 dicembre 2017).

Con sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle

pronunzie 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid.

3.5.1., ha ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard

processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà

decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale.

Questa giurisprudenza è stata

confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144

V 50.

2.7. Questo Tribunale, richiamata

la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici,

Considerandi

non ha motivi che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti

i periti del SAM nel loro rapporto del 28 luglio 2017 (doc. 292 inc. AI).

Valutati

i dati soggettivi ed obiettivi, riportate le diagnosi con e senza influenza

sulla capacità lavorativa, il SAM ha proceduto alla discussione dei dati

medici, tenendo conto sia delle valutazioni specialistiche esterne che degli

accertamenti eseguiti durante la permanenza dell'assicurata presso il centro

peritale (nei giorni 22, 27 e 30 marzo, nonché 3 e 21 aprile 2017).

Essi

sono quindi giunti ad una conclusione logica e priva di contraddizioni che

stabilisce un’inabilità lavorativa (riduzione del rendimento) del 30% in

attività adeguate.

Né del resto l’insorgente

ha prodotto nuova documentazione in grado a mettere in dubbio la perizia

pluridisciplinare, limitandosi a riportare i rapporti dei curanti (pag. 7 del

ricorso) che sono stati già esaminati e valutati nella perizia SAM (cfr. pag.

703.

e 704 inc. AI).

In particolare per quel

che concerne la componente psichiatrica, non va dimenticato che i rapporti

dello psichiatra curante sono stati valutati dal CPAS sia nella prima perizia

del 27 aprile 2015 (doc. 214 inc. AI) che in quella del 23 febbraio 2016 (doc.

245.

inc. AI), perizie nelle quali sono state considerate le due degenze presso la

clinica psichiatrica Santa Croce di Orselina (dal 19.01.2015 al 20.02.2015 e

dal 3.06.2015 al 14.07-2015).

Discostandosi con valide

motivazioni dalla diagnosi di episodio depressivo medio con disturbo di

personalità (cfr. discussione perizia 2015, pagg. 507e e 508 inc. AI) e

sindrome depressiva ricorrente (cfr. discussione perizia 206 pag. 599) poste

dalla Clinica Santa Croce e riprese dallo psichiatra curante, la perita aveva

concluso:

" (…) Per

quanto riguarda la capacità lavorativa riconfermo che essa appare del 70%

(intesa come rendimento ridotto) a partire dal marzo 2012, quando era stato

valutato dalla Dr med __________ per conto della Suva, con un periodo

transitorio di capacità lavorativa dello 0% durante le due degenza presso la

Clinica __________ di __________ dal 19.01.2015 al 20.02.2015 e dal 03.06.2015

al 14.07.2015. La capacità lavorativa va intesa per la sua attività abituale di

venditore d'auto e come impiegato al dettaglio che per qualsiasi attività

medico teorica che rispettino le limitazioni somatiche. (…)” (pag. 601 incarto

ai)

Il successivo rapporto 19

aprile 2016 dello psichiatria curante (doc. M) è stato esaminato dal dr. med. __________

(cfr. pag 706 inc. AI), come pure il nuovo ricovero volontario psichiatrico dal

14.09.2016

al 12.10.2016. Il perito, dopo attenta visione degli atti, ha

ritenuto lo stato psichico dell’assicurato sostanzialmente invariato rispetto

alla precedente perizia __________ (cfr. perizia punto no. 11).

Infine,

in merito agli altri consulti specialistici (neurologico e reumatologico), non

vi sono motivi per non aderire alle rispettive conclusioni peritali. Né del

resto l’assicurato ha prodotto documentazione medica contraria.

Viste

quindi le affidabili e concludenti risultanze della perizia __________, alla

quale va conferito valore probatorio (cfr. consid. 2.4), richiamato inoltre

l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp.. 57, 551 e 572), il TCA ritiene

dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito

delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i

riferimenti ivi citati), che la ricorrente è abile al 70% in attività

adeguate.

Questo Tribunale ritiene

altresì che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e

sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino

all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi

necessario il rinvio degli atti all’Ufficio AI per l'esperimento di ulteriori

accertamenti.

Al riguardo, va fatto presente che se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto

di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10

pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.8

Occorre ora procedere alla

graduazione dell’invalidità mediante il metodo ordinario (cfr. consid. 2.2), il

cui calcolo è stato esposto nella decisione impugnata.

2.8.1

Secondo giurisprudenza,

riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013, per determinare il reddito

ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire

quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio

dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza

preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali

e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere determinato il più

concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona

assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo

all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci

si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti

dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid.

4.3.1

pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora

dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale

dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde

manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni

verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio se l'assicurato, prima

di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in

disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali a causa del

deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora percepiva una

remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea

di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata prima

dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento determinante

della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF

9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).

Nel caso in esame, l’Ufficio

AI ha determinato il reddito da valido in fr. 62'368,80 corrispondente

al salario che l’assicurato avrebbe percepito da sano a tempo pieno nel 2015 così

come dichiarato dal suo ex datore di lavoro con scritto 9 luglio 2015

all’Ufficio AI (pag. 531 inc. AI).

Diverso è invece il

reddito da valido preso in considerazione dalla __________ nella decisione su

opposizione del 12 maggio 2015, confermata con STCA 4 febbraio 2016, cresciuta

in giudicato, della quale l’Ufficio AI non risulta aver avuto conoscenza (di

tale sentenza non vi è infatti traccia negli atti dell’AI, tranne della decisione

su opposizione del 12 maggio 2015; doc. 217 inc. AI).

Nella citata sentenza

questo Tribunale aveva evidenziato:

" Quando al reddito

da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, senza il danno

alla salute RI 1, quale scalpellino, nel 2013 avrebbe realizzato un reddito

annuo di fr. 65'189.-- (doc. 337, 346).

Questo dato, non contestato (doc. I), e desunto dalle informazioni

fornite direttamente dal datore di lavoro, può senz’altro essere fatto proprio

dal TCA.” (sottolineatura del redattore; STCA 4 febbraio 2016 consid. 2.9.1.

pag. 29).

Aggiornando i fr.

65'189.-- al 2015 (momento del diritto alla rendita; cfr. consid. 2.8.3),

il reddito da valido ammonta a fr. 65'645,30 (fr. 65'189 validi per il 2013,

aumentati, in base alla tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Uomini,

2011-2016, ramo economico 41-43 Costruzioni, dello 0,5% per il 2014 e dello 0,2%

per il 2015).

Sussiste quindi una discrepanza

con l’ammontare del reddito da valido preso in considerazione dall’Ufficio AI.

Non è tuttavia necessario

sapere quale dei due redditi da invalido dev’essere considerato, visto che in

entrambi i casi l’assicurato avrebbe comunque diritto ad un quarto di rendita

(cfr. consid. 2.8.3).

2.8.2

Per quel che concerne il

reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare

perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile,

il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione

del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici

ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli

stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76

consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre, va rilevato che,

secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello

medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul

salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione

globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle

varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,

chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima

che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza

valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta Corte ha stabilito

che sono esclusivamente applicabili, in difetto d’indicazioni economiche

concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori

in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5

settembre 2006).

Se una persona assicurata,

per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente

inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si

procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In

pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido

aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure

facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da

invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda

fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido

ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto

presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver

tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere

presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per

circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).

Quando il reddito da

valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello

specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi

ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che

se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario

statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai

sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag. 325 e può giustificare - soddisfatte

le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo

restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte

percentuale eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15

gennaio 2010 consid. 5.5).

Il parallelismo dei redditi

tiene quindi conto della circostanza che l'assicurato da invalido non è

realisticamente in grado di realizzare il salario statistico medio, per cui

occorre riconoscergli un salario da invalido conseguentemente più basso. Per

contro, laddove un reddito da invalido di fascia media è realisticamente

conseguibile, rispettivamente ragionevolmente esigibile, un reddito da valido

inferiore alla media (per motivi economici) non deve essere adattato al livello

medio di tale reddito (DTF 135 V 58 consid. 3.4.3 e 3.4.4).

In sostanza, nel parallelismo

dei redditi il confronto va effettuato tra quanto effettivamente realizzato

prima dell'evento assicurato e la media svizzera usuale nel settore specifico.

Inoltre, il parallelismo dei

redditi si giustifica non solo in ragione della differenza considerevole

(già una differenza del 5% è sufficiente per apparire considerevole) tra il

reddito effettivamente conseguito e quello mediamente realizzabile (a livello nazionale)

nel settore specifico, ma anche e soprattutto per l'involontarietà di questa

differenza. L'assicurato non può infatti fare ricadere sulla collettività degli

assicurati le conseguenze di una sua scelta personale. In simile evenienza

nessun intervento, anche solo parziale, può essere richiesto dall'AI (STF

9C_21/2014 del 2 aprile 2014 consid. 3; STF 9C_430/2013 del 22 luglio 2013).

Nel

caso in esame, conformemente alla citata giurisprudenza,

l’Ufficio AI ha utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella TA1

(stato 2014) elaborata dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad una

professione che presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore

privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel

settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg.

47ss.) per un salario mensile, aggiornato al 2015, di fr. 5’351.--. Riportando

tale dato su 41.7 ore di durata media lavorativa settimanale, il dato

statistico corrisponde a fr. 66’945.-- per un impiego a tempo pieno.

Considerata

un’inabilità del 30%, riconosciuta una riduzione totale del 10% per attività

leggere e per altri fattori di riduzione, il reddito da invalido è stato quantificato

in fr. 42’175.-- (stato 2015).

In sede LAINF, la __________,

sempre partendo dal dato salariale statistico, ritenuta una totale abilità

lavorativa in attività adeguate per le conseguenze infortunistiche, ha operato

una deduzione del 15% e tenuto conto di un gap salariale del 6,37 per giungere

ad un reddito da invalido di fr. 52’234,61 (cfr. STCA del 4 febbraio 2016

consid. 2.9 pag. 33).

Nel ricorso l’assicurato

ha postulato una riduzione sociale del 20% per via “delle gravi limitazioni

e la necessità di cambiare professione”. A tal riguardo nella STCA 4

febbraio 2016 questo Tribunale aveva sviluppato le seguenti considerazioni:

" Nella

concreta evenienza, l’Istituto assicuratore ha operato una decurtazione del 15%

sul reddito statistico da invalido (doc. 408, 409), mentre il ricorrente ha

postulato una riduzione del 20% “viste le gravi limitazioni e la necessità

di cambiare professione.”

(cfr. doc. I, pag. 10).

Tenuto conto del riserbo di cui deve dare

prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio

apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393

consid. 3.3), questo Tribunale ritiene che, operando una decurtazione del 15%,

l’Istituto assicuratore non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.

La necessità di cambiare professione non giustifica un’ulteriore

decurtazione, considerato che le attività adeguate entranti in linea di conto

(livello di qualifica 1, attività semplici di tipo fisico o manuale) non

richiedono un’esperienza professionale diversificata (cfr., in questo senso, la

DTF 137 V 71 consid. 5.3).”

Ne consegue che anche in

questa vertenza va applicata una riduzione del 15%, come valutato dalla __________

e confermato dal TCA.

Per quel che concerne il

gap salariale, nella risposta di causa l’Ufficio AI ha spiegato il motivo per cui

non ha applicato tale riduzione:

" (…) In

base al curriculum vitae agli atti (inc. AI, doc. 171, pag. 6) risulta che il

signor RI 1 ha terminato le scuole dell'obbligo in __________ senza concludere

una formazione specifica. Dal profilo lavorativo egli ha svolto l'attività di

cameriere e scalpellino in __________, l'attività stagionale di cameriere in

Svizzera per tre stagioni, indi nel 2004 si è trasferito in Svizzera avendo

trovato lavoro presso la __________ quale scalpellino, dove è stato attivo

dall'8 novembre 2004 al 30 aprile 2006. L'assicurato ha, quindi, disdetto il

rapporto lavorativo (risulterebbero esservi state discussioni con l'ex-datore

di lavoro, cfr. perizia del __________ del 23 febbraio 2016 a pag. 5),

riprendendo il medesimo genere di lavoro per alcuni mesi dal 2 maggio 2006

presso la __________ fino al danno alla salute. Considerato che l'assicurato ha

accettato il salario convenuto trattandosi di prima esperienza con contratto a

tempo indeterminato in Svizzera, accontentandosi della retribuzione

effettivamente percepita, ritenuto che lo stesso salario risultava, comunque,

superiore a quello statistico considerato per attività semplici e ripetitive,

dagli atti non sono desumibili elementi concreti giustificanti l'applicazione

al caso della riduzione per parallelismo dei redditi in assenza di motivi

estranei all'invalidità che potevano precludere la possibilità per l'assicurato

di percepire un salario nella media svizzera. (…)” (doc. IV)

Il ricorrente, invece, ha

sostenuto:

" (…) Come

evidenzia la risposta dell'Al si trattava di un primo impiego stabile per

l'assicurato e non poteva pretendere una retribuzione superiore. Infatti non

disponeva neppure di una formazione professionale. Nel caso concreto non si può

ritenere che l'assicurato si sia accontentato. Solo successivamente,

accumulando esperienza, egli avrebbe forse potuto ambire ad un salario

superiore.

Si giustifica quindi l'applicazione della riduzione per gap

Salariale, come già correttamente applicato dalla __________ per la medesima

fattispecie. (…)” (Doc. VIII)

Aderendo alle

argomentazioni dell’assicurato, sottolineato che egli ha lavorato presso la __________

solo qualche mese (dal 2 maggio 2006 sino al primo incidente del 4 settembre

2006; cfr. questionario del datore di lavoro compilato il 22 maggio 2007, doc.

4.

inc. AI) e che quindi egli non si è accontentato di una retribuzione bassa, questo

TCA non può che confermare il gap salariale riconosciuto in ambito LAINF

(consid. 2.9.3 pag. 32).

Del resto, nel progetto di

decisione del 28 luglio 2015 l’amministrazione aveva considerato un gap

salariale riconosciuto dalla __________ (doc. 227 inc. AI).

Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari

2014.

(cfr., a

proposito del 2012, la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF

142.

V 178, in particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di

statistica, più precisamente dalla

tabella TA1 2014 tirage_skill_level (NOGA08, RSS 2014; salario mensile lordo

[valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e il

sesso; cfr., per il 2012, la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016

pubblicata in DTF 142 V 178),

emerge che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini

per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia

il livello 1 di competenze; cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016

pubblicata in DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) di 40 ore settimanali nel settore privato (circa la

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001

U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 63’744.- (fr. 5'312.- x 12 mesi).

Adattando all'evoluzione

dei salari nominali questo dato al 2015, si ottiene un salario di fr. 66'646.30

(fr. 66'453.12 : 103.2 x 103.5; cfr. Tabella T1.1.10 Indice dei salari

nominali, Uomini, 2011-2016, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica;

cfr. la sentenza 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014, consid. 4.2).

Tenendo in

considerazione il gap salariale del 6.37%, si ha un importo di fr.

62'401,30 (66'646.30 – 4'245).

Tenuto conto di

un’inabilità del 30% e di una riduzione sociale del 15% il reddito da invalido corrisponde

a fr. 37'128,75 [(62'401,30 – 30%) - 15%].

2.8.3

Dal raffronto dei redditi, applicando

il reddito da valido di fr. 65'645,30 preso in considerazione dalla __________,

risulta un grado d’invalidità del 43% ([fr. 65'645,30

– fr. 37'128,75] : fr. 65'645,30 x 100).

Partendo da un reddito da

valido di fr. 62'368.-- di cui alla decisione contestata, dal raffronto dei redditi

risulta un grado d’invalidità del 40.46% ([fr. 62'368 – fr. 37'128,75] : fr. 62'368 x 100).

In simili circostanze,

visto tutto quanto precede, l’assicurato ha diritto ad un quarto di rendita dal

1° gennaio 2015, ossia dopo un anno di attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI (cfr.

decisione impugnata).

La decisione contestata va

quindi annullata, mentre il ricorso è da accogliere.

2.9

Vincente

in causa, il ricorrente, patrocinato da un avvocato, ha diritto ad un’indennità

per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

2.10

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

RI 1 ha diritto ad un

quarto di rendita dal 1° gennaio 2015.

2. Le

spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al

ricorrente fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti