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Decisione

32.2017.209

No violazione diritto di essere sentito. Reddito da valido non è stato calcolato in maniera corretta dall'UAI. All'assicurato spetta un quarto di rendita di invalidità per un periodo,poi da aumentare

10 settembre 2018Italiano45 min

Source ti.ch

Fatti

i redditi da porre a raffronto indicati nella decisione impugnata non siano di

immediata comprensione e verifica, dovendo essere desunti da dati statistici da

reperire nelle tabelle RSS di riferimento, accessibili in internet è vero, ma

poi da adeguare alle ore medie di categoria e all’evoluzione annua dei salari

lordi.

D’altronde, ciò è tanto più vero considerato che l’amministrazione

stessa, in sede di risposta di causa, ha proceduto ad una lunga disamina e

parziale rivalutazione dei parametri economici in questione, ad ulteriore

conferma delle difficoltà di comprensione della procedura di calcolo da operare

al fine della determinazione dei redditi da valido e da invalido.

Nonostante ciò, va comunque rammentato che una violazione del

diritto di essere sentito è sanabile se l'interessato, come in concreto, riceve

la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che gode del

pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 pag.

285; 124 V 180 consid. 4a pag. 183).

L’assicurato ha infatti potuto comprendere la

portata del progetto di decisione e impugnare la decisione, confrontarsi con il

suo contenuto e proporre le sue censure, facendo valere le sue ragioni

innanzi ad un'autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo, come

l'istanza precedente (DTF 133 I 201 consid. 2.2).

Il TCA dispone in effetti di un pieno potere di esame in tal senso

(cfr. anche sentenza 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in

applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene

necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).

Pertanto, in ogni caso, l'eventuale violazione del diritto di essere

sentito è stata comunque sanata in questa sede, dove l'insorgente ha potuto

esporre le sue motivazioni e produrre ulteriore documentazione (sentenza

9C_738/2007 del 29 agosto 2008; DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 127 V 431).

Non va poi dimenticato che il TF ha già avuto modo di stabilire

che è possibile prescindere da un rinvio della causa all'amministrazione se una

simile operazione si esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e procrastinerebbe

inutilmente il processo in contrasto con l'interesse - di pari rango del

diritto di essere sentito - della parte ad essere giudicata celermente (DTF 132

V 387 consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti, cfr. anche sentenza 9C_937/2011 del

9 luglio 2012, consid. 2.3).

2.2. In secondo

luogo, il legale dell’assicurato ha criticato l’agire dell’amministrazione, la

quale ha proceduto all’emanazione della decisione qui impugnata senza

previamente concedere all’interessato il diritto ad un incontro con i

responsabili del dossier, conformemente ad una facoltà peraltro espressamente

indicata nel progetto di decisione del 19 giugno 2017.

L'art.

57a cpv. 1 LAI stabilisce che “(…) l'Ufficio AI comunica all'assicurato, per

mezzo di un preavviso, la decisione prevista in merito alla domanda di

prestazione o alla soppressione o riduzione della prestazione già assegnata.

L'assicurato ha il diritto di essere sentito conformemente all'art. 42 LPGA.

(…)”.

Secondo l'art. 42 LPGA, le parti hanno diritto di essere sentite.

Non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili

mediante opposizione.

In ogni caso, al più tardi durante la procedura di opposizione l'amministrazione

deve dare la possibilità alla parte interessata di pronunciarsi sulle prove e

sulla procedura in forma sufficiente (DTF 132 V 368 consid. 6 pag. 374). L'audizione

delle parti, che costituisce un aspetto del diritto di essere sentito, non è

necessaria nella procedura d'istruzione che precede l'emanazione di decisioni

impugnabili mediante opposizione. La LPGA contiene a questo proposito una

regolamentazione esaustiva (cfr. DTF 132 V 368 consid. 6 pag. 374).

Con sentenza 9C_694/2008 del 7 ottobre 2009, il

Tribunale federale ha stabilito che:

" 3.2 Ora, è pacifico che il ricorrente ha avuto modo di fare valere la

sua posizione e pertanto di esprimersi quantomeno nell'ambito della procedura

di opposizione. In questo modo, il diritto di essere sentito è stato

salvaguardato. Resta tutt'al più da esaminare se il ricorrente poteva pretendere

di essere sentito oralmente in sede amministrativa.

3.3 Sennonché, l'art. 29 cpv. 2 Cost. non conferisce

il diritto di essere sentito oralmente, bensì limita la garanzia alla

possibilità di prendere posizione per iscritto, a meno che una norma non preveda

espressamente il diritto a un'audizione orale (sentenza del Tribunale federale

delle assicurazioni C 128/04 de 20 settembre 2005, in: SVR 2006 AIV no. 5 pag.

15, consid. 1.2 con riferimenti). Ora, né l'art. 42 LPGA, né la PA, né tanto

meno la LAVS prescrivono espressamente un simile diritto (cfr. del resto

sentenza citata C 128/04, ibidem). Insieme alla Corte cantonale si può pertanto

concludere che l'assicurato ha già avuto modo di esprimersi sufficientemente

sulla vertenza in sede amministrativa. E comunque, anche a prescindere da

queste considerazioni, il primo giudice ha giustamente ricordato che il

ricorrente ha in ogni caso avuto la possibilità di (ri)proporre le sue

argomentazioni dinanzi a un'autorità giudiziaria, quale il Tribunale cantonale delle

assicurazioni, dotata di pieno potere cognitivo. In tali condizioni, non vi è

spazio per ammettere una violazione del diritto di essere sentito.".

In un’altra sentenza 9C_647/2010 del 6 dicembre 2010,

al consid. 2.2, il Tribunale federale ha rilevato che:

" Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des

preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à

tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre. L'art. 29 al. 2 Cst.

ne confère cependant pas le droit d'être entendu oralement (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 et les références), pas

plus du reste que la seconde disposition citée par la recourante, l'art. 42

LPGA, qui s'applique à la procédure

administrative en matière d'assurances sociales (arrêt C 128/04 du 20 septembre

2005, in SVR 2006 ALV n° 5 p. 15).”

Alla

luce della citata giurisprudenza, la censura sollevata dal ricorrente va

respinta.

Nell’evenienza concreta, infatti, una volta terminato l'iter

amministrativo di accertamento delle condizioni di salute dell'interessato

(attraverso una perizia psichiatrica e una neurologica, poi avallate dal SMR) e

delle sue condizioni economiche (tramite valutazione del CIP), all’interessato

è stato inviato il progetto di decisione datato 19 giugno 2017 (doc. 176).

Il TCA evidenzia che l’assicurato ha avuto la possibilità di fare

valere la sua posizione per iscritto in sede di osservazioni al progetto di

decisione.

Egli, infatti, tramite il proprio legale, ha formulato le proprie

contestazioni e richiesto delle delucidazioni a proposito del calcolo del grado

di invalidità effettuato dall’amministrazione attraverso le osservazioni del 30

giugno 2017 (doc. 178)

A tale scritto, la cui evasione è stata sollecitata dall’avv. RA 1

in data 17 agosto 2017 con la richiesta di ottenere un incontro “inteso a

chiarire i punti controversi” (cfr. doc. 181), l’amministrazione ha

puntualmente risposto con lettera del 18 agosto 2017 (cfr. doc. 180).

Alla luce di quanto sopra, il TCA non ritiene criticabile l’operato

dell’amministrazione.

In tali condizioni, il diritto di essere sentito del

ricorrente non è stato violato e il TCA può pertanto entrare nel merito

del ricorso.

nel merito

2.3. Oggetto del contendere è

sapere se, correttamente, l’Ufficio assicurazione invalidità ha attribuito

all’assicurato un quarto di rendita di invalidità dal 1° gennaio 2014 o se,

come da lui preteso, egli ha diritto ad una mezza rendita di invalidità.

Secondo l'art. 4 cpv. 1

LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno

alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché

il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità

(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité

sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro

s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso

d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione

anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6

LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente

esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in

media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo

anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi

almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla

rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha

rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,

ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29

cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1

LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita

un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale

definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione

dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30

consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non

tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione

professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC

1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura

dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla

situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per

la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due

redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,

vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere

calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR

1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato,

in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di

difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente

un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007:

TF] con sentenza U 156/05 del 14

luglio 2006, consid. 5).

2.4. Per poter graduare l'invalidità,

l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre di documenti

che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti.

Il

compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF

9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse

dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né

l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o

rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007;

STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF

122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),

bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

2.5. Nel caso di specie, è

indubbio e non oggetto di contestazione tra le parti il fatto che l’assicurato

- come indicato dal dr. __________ del SMR nel rapporto finale SMR del 1° marzo

2017 (cfr. doc. 160), riassumendo le risultanze peritali di cui alla perizia

psichiatrica del CPAS del 3 febbraio 2017 (doc. 156) e alla perizia neurologica

del dr. __________ del 10 febbraio 2017 (doc. 157) - abbia presentato una

incapacità lavorativa del 100% a partire dal 28 giugno 2009, del 25% dal 1°

gennaio 2010 e del 50% a partire dal 1° gennaio 2012 in qualsiasi attività (cfr.

doc. 160).

Non occorre, quindi,

dilungarsi oltre sull’argomento.

2.6. Si tratta ora

di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

2.7. Per quel che concerne il reddito

da valido, nella decisione impugnata l’Ufficio AI ha osservato che

“considerando l’iter professionale del signor RI 1, i redditi di riferimento

sono stati estrapolati dalla tabella RSS (valori federali, settore maschile,

livello di qualifica inerente le attività semplici e ripetitive), divisioni

economiche 55 (servizi di alloggio) e 93 (attività sportive e ricreative),

aggiornati agli anni di interesse per la pratica del signor RI 1” (cfr. doc.

A).

Il patrocinatore del

ricorrente ha contestato il reddito da valido così calcolato dall’UAI, facendo

valere che l’amministrazione non avrebbe dovuto, da un canto, tener conto in

egual misura dell’impiego di bagnino (per un 50%) e di quello di cameriere (per

l’altro 50%), posto che l’attività preponderante era quella di bagnino (svolto

a suo parere nella misura dei 2/3) e, d’altro canto, utilizzare per entrambe le

professioni il livello di qualifica più basso (livello di competenza 1),

anziché quello superiore (livello di competenza 2), maggiormente corretto

ritenuta la responsabilità insita nell’attività di bagnino svolta

dall’assicurato (doc. I).

A fronte di tali critiche

la rappresentante legale dell’Ufficio AI, in sede di risposta di causa, ha

effettuato una rivalutazione di quanto a suo tempo valutato dal consulente IP,

ritenendo che l’attività di bagnino svolta dall’interessato possa essere

ricompresa interamente nel ramo economico 55.

La lic. iur. __________,

infatti, nella valutazione del 16 gennaio 2018 parte integrante della risposta

di causa, ha osservato che visto che l’assicurato, prima del danno alla salute,

“ha lavorato – tranne per pochi mesi al __________ di __________ – non

unicamente nella veste di bagnino (come suindicato, svolgeva diverse mansioni)

per esercizi pubblici nel settore della ristorazione (__________; __________; __________

e per il __________), la scrivente ritiene più appropriato che la categoria

delle ISS ritenuta sia la 55. La marginale 551 delle note esplicative della

Nomenclatura generale delle attività economiche (NOGA) spiega infatti che tale

divisione economica comprende le persone attive nella fornitura di servizi

legati all’alloggio e la gestione delle relative prestazioni aggiuntive erogate

(come appunto ad esempio, le piscine).Tale categoria permette di inglobare

anche le attività lavorative di cameriere svolte dall’assicurato prima del 2000”

(doc. VIII/3).

La lic. iur. __________ ha poi ritenuto che per la determinazione

del reddito da valido occorresse prendere in considerazione anche l’attività di

interprete svolta dall’assicurato - di cui non era stato tenuto conto nella

decisione impugnata - facendo riferimento anche per tale occupazione ai dati

statistici risultanti dall’ISS, categoria 74, visto che “è soggetta anch’essa a

forti variazioni” (doc. VIII/3).

Sulla base di queste considerazioni, la lic. iur. _________ dell’Ufficio

AI ha quindi concluso che “in virtù di quanto sopra esposto, va però modificata

la suddivisione tra attività di cui al precedente reddito da valido, per tenere

concretamente conto dell’attività di interprete”, ritenendo che “non disponendo

di dati certi sulla percentuale di ripartizione tra attività, la scrivente

propone di affidarsi alle dichiarazioni rese dall’insorgente nello scritto del

23 ottobre 2017 e nel ricorso del 27 novembre 2017, circa il fatto che

l’attività di bagnino e tuttofare andava tenuta in conto per almeno 2/3 di un

impiego al 100%. Di riflesso, si può stimare che l’assicurato svolgeva

l’attività di interprete per 1/3 di un impiego al 100% (valutazione che - visti

i redditi conseguiti in detta attività del CI (datore di lavoro: ___________)

per i 5 anni precedenti l’insorgere del danno alla salute e i salari indicati

nella categoria 74 dell’ISS – è favorevole all’assicurato)” (cfr. doc. VIII/3).

Con osservazioni del 31 gennaio 2018, il patrocinatore del

ricorrente ha contestato questa nuova valutazione eseguita dalla lic. iur. __________

dell’Ufficio AI, criticando in particolare la scelta di far rientrare

l’attività di bagnino interamente nella categoria ISS 55 “servizi di alloggio e

ristorazione”, in luogo di quella ISS 90-93 precedentemente considerata (doc.

X).

Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che la scelta di

far ricadere l’attività di bagnino nella categoria professionale 55 di cui

all’ISS proposta dall’Ufficio AI in sede di risposta di causa non possa essere

seguita, ma vada invece ricompresa nella categoria 90-93 correttamente utilizzata

nella decisione impugnata conformemente a quanto valutato nelle proprie

annotazioni del 6 giugno 2017 dal consulente IP (persona che, ai sensi della

giurisprudenza, meglio di chiunque altro è in grado di emettere

una simile valutazione (v. RtiD II-2008 pag. 274 [9C_13/2007] consid. 4.3)).

Quanto alla ripartizione da operare tra le diverse attività,

d’accordo con l’amministrazione, questo Tribunale ritiene di poter seguire

quanto proposto in sede ricorsuale dal patrocinatore del ricorrente, a mente

del quale l’attività di bagnino rivestiva un ruolo preponderante e avrebbe

dovuto essere presa in considerazione nella misura dei 2/3.

Quanto alla rimanente percentuale di 1/3, il TCA ritiene, invece,

che debba essere equamente ripartita per prendere in considerazione sia le

attività di cameriere e custode tuttofare rientranti nella categoria 55

dell’ISS (nella misura di 1/6), sia dell’impiego di traduttore di cui alla

categoria 74 dell’ISS (nella misura di 1/6).

Infine, nel calcolo del reddito statistico inerente i diversi

settori di attività, l’amministrazione ha fatto riferimento al livello di

competenza 1, mentre il patrocinatore del ricorrente ha chiesto l’utilizzo

perlomeno del livello 2, tenuto conto del fatto che nella sua veste di bagnino

l’assicurato aveva la responsabilità della sicurezza dei bagnanti (cfr. doc.

I).

Chiamato a giudicare, il TCA ritiene corretta la scelta operata dall’Ufficio

AI di fare riferimento al livello di competenza 1.

Al riguardo, in una sentenza 9C_901/2017 del 28 maggio 2018, il

Tribunale federale, esprimendosi proprio sul tema specifico dei livelli di

competenza, ha spiegato che:

" (…)

Considerandi

3.3

L'argumentation de l'administration est

fondée. Comme l'ont relevé tant le tribunal cantonal que l'office recourant,

l'ESS a été révisée dans sa version 2012 (sur les principaux changements, cf.

notamment ATF 142 V 178 consid. 2.5.3 p. 184 ss). Les emplois sont désormais classés par

profession en fonction du type de travail qui est généralement effectué et les

critères de base utilisés pour définir le système des différents groupes de

professions sont les niveaux et la spécialisation des compétences requis pour

effectuer les tâches inhérentes à la profession. Quatre niveaux de compétence

ont donc été définis en fonction des groupes de professions et du type de

travail qui y est généralement effectué. Il existe neuf groupes de professions:

les deux premiers regroupent les tâches qui exigent une capacité à résoudre des

problèmes complexes et à prendre des décisions fondées sur un vaste ensemble de

connaissances théoriques ou factuelles dans un domaine spécialisé (niveau de

compétence 4); le troisième regroupe les tâches pratiques complexes nécessitant

un vaste ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé (niveau de

compétence 3); les cinq suivants regroupent les tâches pratiques telles que la

vente, les soins, le traitement des données, les tâches administratives,

l'utilisation de machines et d'appareils électroniques, les services de

sécurité et la conduite de véhicules (niveau de compétence 2); le neuvième

regroupe les tâches physiques ou manuelles simples (niveau de compétence 1; cf.

ESS 2012, brochure éditée par l'Office fédéral de la statistique, p. 11 ss).

L'accent est donc désormais mis sur le type de tâches que l'assuré est

susceptible d'assumer en fonction de ses qualifications mais pas sur les

qualifications en elles-mêmes. (…).”

Nel caso di specie, alla luce della giurisprudenza federale appena

citata e visti i compiti dei quali si è sempre occupato l’assicurato, il TCA, nonostante

le critiche sollevate al riguardo dal patrocinatore del ricorrente, ritiene che

non si possa utilizzare un livello di competenza superiore al livello 1.

Pertanto, stante quanto

sopra esposto, il reddito da valido per l’attività di bagnino secondo la

divisione economica 90-93, livello di competenza 1, già calcolato dal CIP in

data 6 giugno 2017 per un’attività svolta al 100% e già comprensivo

dell’evoluzione annua dei salari lordi (cfr. doc. 167), rapportato però, come

spiegato in precedenza, alla percentuale dei 2/3, risulta essere pari a:

2010: ramo 90-93 al

100%=53’946, ponderazione 2/3=35’964

2011: ramo 90-93 al 100%=54’238, ponderazione 2/3=36’159

2012: ramo 90-93 al 100%=53’115, ponderazione 2/3=35’410

2013: ramo 90-93 al 100%=53’243, ponderazione 2/3=35’495

2014: ramo 90-93 al 100%=65’364, ponderazione 2/3=43’576

2015: ramo 90-93 al 100%=65’691, ponderazione 2/3=43’794

2016: ramo 90-93 al 100%=66’480, ponderazione 2/3=44’320

Il salario da valido relativo ai servizi di alloggio e di

ristorazione della divisione economica 55, livello di competenza 1, ammonta, secondo

quanto già calcolato dal CIP in data 18 gennaio 2018 per un’attività al 100% e

già tenendo già conto dell’evoluzione annua dei salari lordi (doc. VIII/4),

rapportato però alla percentuale di 1/6, a:

2010: ramo 55-56 al

100%=46’212, ponderazione 1/6=7’702

2011: ramo 55-56 al 100%=49’572, ponderazione 1/6=8’262

2012: ramo 55-56 al 100%=47’556, ponderazione 1/6=7’926

2013: ramo 55-56 al 100%=51'012, ponderazione 1/6=8’502

2014: ramo 55-56 al 100%=51'564, ponderazione 1/6=8’594

2015: ramo 55-56 al 100%=55'116, ponderazione 1/6=9’186

2016: ramo 55-56 al 100%=59'100, ponderazione 1/6=9’850

Infine, il salario da valido relativo all’attività di traduzione

rientrante nella divisione economica 74, livello di competenza 1, ammonta, secondo

quanto già calcolato dal CIP in data 18 gennaio 2018 per un’attività al 100% e

già tenendo già conto dell’evoluzione annua dei salari lordi (doc. VIII/4),

rapportato alla percentuale di 1/6, a:

2010: ramo 73-75 al

100%=61’656, ponderazione 1/6=10’276

2011: ramo 73-75 al 100%=64’728, ponderazione 1/6=10’788

2012: ramo 73-75 al 100%=57’216, ponderazione 1/6=9’536

2013: ramo 73-75 al 100%=59’796, ponderazione 1/6=9’966

2014: ramo 73-75 al 100%=67’920, ponderazione 1/6=11’320

2015: ramo 73-75 al 100%=70’896, ponderazione 1/6=11’816

2016: ramo 73-75 al 100%=71'544, ponderazione 1/6=11’924

Eseguendo dunque la somma degli importi sopra

indicati, i redditi da valido di riferimento risultano essere i seguenti:

2010:

35’964+7’702+10’276=53’942

2011: 36’159+8’262+10’788=55’209

2012: 35’410+7’926+9’536=52’872

2013: 35’495+8’502+9’966=53’963

2014: 43’576+8’594+11’320=63’490

2015: 43’794+9’186+11’816=64’796

2016: 44’320+9’850+11’924=66'094.

2.8

Per quanto riguarda il reddito

da invalido, va ricordato

che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa

e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante

dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario

sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

In una sentenza 8C_695/2015 del 19 novembre 2015, il Tribunale

federale ha applicato, per la determinazione dei redditi da raffrontare,

l’edizione 2012 della rilevazione della struttura dei salari

(RSS), senza alcuna particolare riserva (si vedano pure, ad esempio, le

sentenze UV.2014.00277 del 31 agosto 2015 consid. 3.2.2 del Tribunale delle

assicurazioni del Canton Zurigo e 200 2015 853 del 17 dicembre 2015 consid.

4.6.2

del Tribunale amministrativo del Canton Berna).

In una sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 3.4, il Tribunale

federale ha confermato l'applicazione da parte del Tribunale amministrativo

federale, per la determinazione dei redditi da raffrontare, dell'edizione 2010

della rilevazione della struttura dei salari (RSS), considerato

che la decisione amministrativa litigiosa era stata emessa il 4 gennaio 2013 e

l'UAIE non poteva pertanto disporre dei dati del 2012, la cui

pubblicazione era avvenuta solo nel corso del mese di ottobre 2014 (cfr.

lettera circolare AI n. 328 dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali,

UFAS, del 22 ottobre 2014), consolidando così la giurisprudenza secondo la

quale sono determinanti i dati statistici più attuali a disposizione al momento

della decisione di rendita (cfr. STF 8C_78/2015 del 10 luglio 2015 consid 4 e

9C_526/2015 dell'11 settembre 2015 consid. 3.2.2).

Nel caso di

specie, l’amministrazione ha correttamente proceduto alla determinazione del

reddito da invalido in applicazione delle tabelle TA1 relative ai diversi anni

di riferimento (2010, 2012, 2014), poi adeguate in base all’evoluzione dei

salari nominali.

Il

TCA non ha motivo per distanziarsi dagli importi calcolati sulla base delle

suddette tabelle, di per sé neppure contestati dal patrocinatore del ricorrente

(il quale ha solo chiesto di conoscere il ragionamento seguito

dall’amministrazione per giungere ai risultati in oggetto, cfr. doc. I).

In applicazione della

giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165),

utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2010 elaborata dall'Ufficio

federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2010 una professione che

presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,

p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un

salario mensile lordo pari a fr. 4’901.--.

Riportando questo dato su

41.6

ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie

économique, 9-2011, p. 94), esso ammonta a fr. 5'097.-- mensili

oppure a fr. 61'164.50 per l'intero anno (fr. 5'097.-- x 12, ritenuto che la

quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa

B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Dopo adeguamento

all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2011, un

reddito mensile di fr. 5'148 oppure di fr. 61'776 per l'intero anno (fr. 5'148 x 12).

Applicando

poi i dati di cui all’edizione 2012 della rilevazione della

struttura dei salari (RSS) (cfr. STF 8C_695/2015 del 19 novembre

2015), il ricorrente, svolgendo nel 2012 una professione che presuppone

qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza

delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss.

e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario

mensile lordo pari a fr. 5'210.--.

Riportando

questo dato su 41.7 ore (cfr. dati pubblicati sul sito web

dell’UFS; a questo proposito, si veda la STF 8C_480/2010 del 10 marzo 2012

consid. 3.1.1), esso ammonta a fr. 5'431.42 mensili oppure a fr. 65'177.04 per

l'intero anno (fr. 5'431.42 x 12).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali da quantificare in +0.7% per il 2013

(cfr. la relativa tabella pubblicata sul sito web dell’UFS), si ottiene, per il

2013, un reddito annuo di fr. 65'633.30.

Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari

2014.

(cfr., a proposito del 2012, la sentenza 9C_632/2015

del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7),

edita dall'Ufficio federale di statistica,

più precisamente dalla tabella TA1 2014 tirage_skill_level (NOGA08, RSS 2014;

salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello

di competenze e il sesso; cfr., per il 2012, la sentenza 9C_632/2015 del

4.

aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178),

emerge che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini

per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di

competenze; cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in

DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) di 40 ore

settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle

condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347

segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde

ad un importo di Fr. 63’744.- (Fr. 5'312.- x 12 mesi).

Questi

dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.

Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende

di 41,7 ore computabili nel 2014 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21

luglio 2003, consid. 4.4; vedi anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la

tabella: “Durée normale du travail dans les entreprises selon la division

économique”), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un

uomo ammonta a fr. 66'453.12 (fr. 63’744:

40.

x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98

del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

Adattando

all'evoluzione dei salari nominali questo dato fino al 2016, si ottiene un

salario di fr. 66'646.30 per il 2015 e di fr. 67'133 per

il 2016 ([63'744.-- : 103.2 x 104.1; Tabella T1.1.10 Indice dei salari

nominali, Uomini, 2011-2016]; riportati all’orario medio di lavoro settimanale

nelle aziende di 41.7 per quell’anno).

2.9

Inoltre, va rilevato che, secondo la

giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico.

L’Alta

Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido

motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In

concreto l’Ufficio AI, con la decisione impugnata, ha applicato una riduzione

percentuale del “5% per attività leggere” (cfr. doc. 167).

A

fronte delle contestazioni del patrocinatore del ricorrente (a mente del quale

la riduzione percentuale avrebbe dovuto essere superiore al 5% per tenere conto

di tutte le specificità del caso, cfr. doc. I), nella rivalutazione del 16

gennaio 2018 allegata alla risposta di causa, la lic. iur. __________ ha ritenuto

che la riduzione del 5% per attività leggera applicata al reddito statistico da

invalido non vada riconosciuta in quanto “il limite di caricabilità di 15 kg

(limitazione funzionale che nella decisione impugnata aveva motivato la

riduzione del 5% per attività leggera) permette del resto all’assicurato di

accedere, in un mercato del lavoro supposto in equilibrio, ad attività

semi-pesanti, onde e per cui detta riduzione non era – a mente di chi scrive –

comunque giustificata” (cfr. doc. VIII/3).

La

lic. iur. __________ ha inoltre aggiunto che “gli altri fattori di riduzione

(componenti una lista esaustiva) non possono invece entrare in linea di conto”,

ritenendo in particolare che “la suindicata riduzione del rendimento della

capacità lavorativa stabilita a livello medico-teorico per un’attività adeguata

svolta a tempo pieno non giustifica un’ulteriore riduzione del reddito da

invalido per attività svolta a tempo parziale” (cfr. doc. VIII/3).

Chiamato

a pronunciarsi, questo Tribunale - che, di massima, non può senza motivi

pertinenti sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione

(cfr. DTF 137 V 71, consid. 5.2) – ritiene che la riduzione del 5% accordata dal

consulente IP nella decisione impugnata vada confermata.

Sebbene,

infatti, come osservato dalla lic. iur. __________, la limitazione della

caricabilità posta a 15 kg non giustifichi una riduzione per attività leggera,

questo Tribunale evidenzia che, contrariamente a quanto sostenuto

dall’amministrazione, nella valutazione peritale psichiatrica del 3 febbraio

2017.

gli specialisti del CPAS hanno espressamente considerato che la riduzione

della capacità lavorativa del 50% è da intendere come “diminuzione del tempo”

(cfr. doc. 156 pag. 34, corsivo della redattrice).

Pertanto,

alla luce di questa circostanza, il TCA non ritiene condivisibile la proposta

avanzata dalla lic. iur. __________ dell’Ufficio AI in sede di risposta di

causa di non applicare alcuna riduzione al reddito da invalido, ritenendo che

la riduzione del rendimento è già stata considerata dal profilo medico e

non può quindi dar luogo, secondo la giurisprudenza federale, ad una

(ulteriore) riduzione del reddito da invalido per tenere conto della possibilità

di svolgere un’attività solo a tempo parziale (cfr. sentenza

9C_149/2015 del 22 marzo 2016 consid. 4.1 con riferimento alle sentenze

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 5;9C_980/2008 del 4 marzo 2009 consid.

3.1.2

e 9C_344/2008 del 5 giugno 2008 consid. 4).

Pertanto,

passando al raffronto dei redditi da valido e da invalido dal 2010 in poi, alla

luce dei gradi di incapacità lavorativa del 25% dal 1° gennaio 2010 e del 50%

dal 1° gennaio 2012, risultano i seguenti gradi di invalidità:

per

il 2010, dal raffronto tra il reddito da valido di fr. 53'942 (cfr.

consid. 2.7.) e da invalido di fr. 43’580 (ossia fr. 61'164.50,

cfr. consid. 2.8., cui applicare una riduzione per ragioni mediche del

25% e del 5% per altre ragioni) risulta un grado di

invalidità del 19% (arrotondato conformemente alla DTF 130 V 121 consid. 3.2) che

non dà diritto ad alcuna rendita di invalidità;

per

il 2011, dal raffronto tra il reddito da

valido di fr. 55'209 (cfr. consid. 2.7.) e da invalido di fr. 44'015.40

(ossia fr. 61'776, cfr. consid. 2.8., cui applicare una riduzione

per ragioni mediche del 25% e del 5% per altre ragioni)

risulta un grado di invalidità del 20% (arrotondato conformemente alla DTF 130

V 121 consid. 3.2) che non dà diritto ad alcuna rendita di invalidità;

per il 2012, dal raffronto tra il

reddito da valido di fr. 52'872 (cfr. consid. 2.7.) e da invalido di fr.

30’959 (ossia fr. 65'177, cfr. consid. 2.8., cui applicare una riduzione

per ragioni mediche del 50% e del 5% per altre ragioni)

risulta un grado di invalidità del 41.44%, arrotondato al 41% (DTF 130 V 121

consid. 3.2), che dà diritto ad un quarto di rendita di invalidità;

per il 2013, dal raffronto tra il

reddito da valido di fr. 53'963 (cfr. consid. 2.7.) e da invalido di fr.

31’175.80 (ossia fr. 65'633.30, cfr. consid. 2.8., cui applicare

una riduzione per ragioni mediche del 50% e del 5% per altre ragioni) risulta un grado di invalidità del 42.22%, arrotondato al

42% (DTF 130 V 121 consid. 3.2), che dà diritto ad un quarto di rendita di

invalidità;

per il 2014, dal raffronto tra il

reddito da valido di fr. 63'490 (cfr. consid. 2.7.) e da invalido di fr.

31'565.20 (ossia fr. 66'453.12, cfr. consid. 2.8., cui applicare

una riduzione per ragioni mediche del 50% e del 5% per altre ragioni) risulta un grado di invalidità del 50.3%, arrotondato al

50% (DTF 130 V 121 consid. 3.2), che dà diritto ad una mezza rendita di

invalidità;

per il 2015, dal raffronto tra il

reddito da valido di fr. 64'796 (cfr. consid. 2.7.) e da invalido di fr.

31’657 (ossia fr. 66'646.30, cfr. consid. 2.8., cui applicare una

riduzione per ragioni mediche del 50% e del 5% per altre ragioni) risulta un grado di invalidità del 51.1%, arrotondato al

51% (DTF 130 V 121 consid. 3.2), che dà diritto ad una mezza rendita di

invalidità;

per il 2016, dal raffronto tra il reddito da valido di fr. 66'094

(cfr. consid. 2.7.) e da e da invalido di fr. 31'888.20 (ossia fr. 67’133, cfr. consid. 2.8., cui applicare una riduzione per

ragioni mediche del 50% e del 5% per altre ragioni) risulta

un grado di invalidità del 51.75%, arrotondato al 52% (DTF 130 V 121 consid.

3.

), che dà diritto ad una mezza rendita di invalidità.

Per

l’art. 28 cpv. 1 LAI l’assicurato ha diritto a una rendita se la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere mansioni consuete non può esse

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d’integrazione

ragionevolmente esigibili (lett. a), ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6

LPGA) almeno del 40 per cento in media durante un anno e senza notevole

interruzione (lett. b) e al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA)

almeno al 40 per cento (lett. c).

In

concreto l’insorgente adempie alle condizioni sopra esposte dal 2012.

Per

l’art. 29 cpv. 3 LAI la rendita è versata dall’inizio del mese in cui nasce il

diritto. Tuttavia secondo l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al

più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il

diritto alle prestazioni conformemente all’articolo 29 capoverso 1 LPGA.

In

concreto la domanda, come indicato dall’Ufficio AI (cfr. doc. VIII/3), è stata

inoltrata dall’assicurato nel mese di maggio 2012 (doc. 6 e doc. 30).

Ne

segue che dal 1° novembre 2012 (6 mesi dopo l’inoltro della domanda [art. 29

cpv. 1]) l’insorgente ha diritto ad ¼ di rendita, da aumentare poi ad una mezza

rendita di invalidità a decorrere dal 1° aprile 2014 (art. 88a cpv. 2 OAI).

Il ricorso va di conseguenza

parzialmente accolto.

2.10

Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca

e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra

200.

-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In concreto, visto l’esito

del ricorso, le spese per fr. 500.-- vanno poste per metà a carico del

ricorrente e per l’altra metà a carico dell’UAI.

L’insorgente chiede

tuttavia di essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio dell’avv. RA 1.

Ritenuti l’esito della

lite e il diritto a ripetibili parziali, tale richiesta, per quanto attiene

alla parte per la quale l’insorgente è vincente in causa, è divenuta priva di

oggetto (cfr. DTF 124 V 310 consid. 6; sentenza 164/02 del 9 aprile 2003). Per

la parte del ricorso in cui l’assicurato è soccombente, l’interessato può

invece essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria, sempre che

adempia le relative condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).

Ai sensi dell’art. 61

lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il

diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente

può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale disposto mantiene il principio

che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si

esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa

indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362).

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al

vecchio diritto – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se

l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo

non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 e 372 con

riferimenti).

Il diritto all’assistenza

giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal pagamento delle tasse di

giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in cui necessario - il

diritto al gratuito patrocinio.

L’istante va considerato

indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei

suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento e

a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.;

DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione

i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento

nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori). L’obbligo dello

Stato di accordare l’assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario

all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia

11ss.).

Il limite per ammettere

uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza giudiziaria è

superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto esecutivo (SVR

1998.

IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). All’importo base LEF va

applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (cfr. sentenza U 102/04

del 20 settembre 2004).

2.11

In concreto secondo i dati

indicati nel certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria emerge che

l’interessato, coniugato, dispone di entrate annuali proprie di fr. 21'445 e di

fr. 29'293.05 (assicurazione disoccupazione e salario della moglie), pari ad un

ammontare mensile di fr. 4’228 (doc. V/1).

Non ha indicato di

possedere della sostanza a parte un’auto acquistata nel 2009 (doc. V/1).

Egli deve inoltre pagare

un affitto di fr. 1’200 mensili (comprensivi di spese) e fr. 506 di premi LAMal

per i coniugi (già dedotti i sussidi, cfr. doc. V/6). Quali altri oneri ha

indicato il pagamento delle spesi legali dell’avv. __________ (fr. 500 mensili

secondo la proposta di pagamento rateale di cui al doc. V/3) e le imposte.

Secondo la Tabella per il

calcolo del minimo d’esistenza agli effetti del diritto esecutivo allestita

dalla Camera di esecuzione e fallimento CEF, quale autorità di vigilanza

cantonale, in vigore dal 1° settembre 2009, l’importo base mensile per le

persone coniugate è di fr. 1'700, cui può essere aggiunto il supplemento del

25%, ossia fr. 425, per un totale di fr. 2’125.

Le entrate mensili medie

di fr. 4'228 non consentono all’assicurato di coprire le spese (pari a fr.

4’331 senza considerare le imposte).

L’indigenza deve quindi

essere riconosciuta.

Considerato che

l’interessato non dispone delle necessarie conoscenze giuridiche, per cui l'intervento

di un legale appare senz'altro giustificato e che le argomentazioni non erano

palesemente destituite di esito favorevole, il TCA ritiene che nella fattispecie

siano soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione dell'assistenza

giudiziaria a favore dell'assicurato, riservato l'eventuale obbligo di

rimborso, qualora la situazione economica dell’insorgente dovesse in futuro

migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; sentenza 32.2011.202 del 16 maggio 2012;

STFA del 15 luglio 2003, I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002, U

234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid.

6).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ RI 1 è

posto al beneficio di ¼ di rendita AI a far tempo dal 1° novembre 2012 e di

mezza rendita di invalidità a decorrere dal 1° aprile 2014.

2. L’istanza tendente alla

concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, nella misura

in cui non è divenuta priva di oggetto, è accolta.

Di conseguenza RI 1 è

ammesso al gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.

3.Le spese, per

complessivi fr. 500.--, sono a carico dell’Ufficio AI nella misura di fr.

250.-- e del ricorrente in ragione di fr. 250.--. A seguito della concessione

dell'assistenza giudiziaria le spese dovute dal ricorrente sono per il momento

assunte dallo Stato. L’Ufficio AI verserà a RI 1 fr. 1'500.-- (IVA inclusa, se

dovuta) a titolo di ripetibili parziali.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti