Lexipedia

Decisione

32.2017.21

Compensazione tra le rendite che retroattivamente un assicurato ha beneficiato a seguito di un aumento del grado d'invalidità e le prestazioni complementari risultanti di conseguenza versate in eccess

7 settembre 2017Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

32.2017.21

BS

Lugano

7 settembre 2017

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 febbraio 2017 di

RI 1

contro

la decisione del 9 febbraio 2017 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l’invalidità

ritenuto in

fatto

1.1. Nel

maggio 2012 RI 1, classe 1960, ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per

adulti, respinta dall’Ufficio AI con decisione 2 novembre 2012 (doc. AI 101).

In

accoglimento del ricorso inoltrato dall’assicurata contro la succitata decisione

amministrativa, con sentenza del 17 settembre 2013 questo Tribunale ha

stabilito il diritto ad una mezza rendita dal 1° marzo 2011 (inc. 32.2012.303).

Di conseguenza, con decisione 15 gennaio 2014 l’Ufficio AI ha fissato gli

importi della prestazione (inc. AI doc. 142).

1.2. Nell’ambito

della revisione della rendita, con tre decisioni del 9 febbraio 2017, preavvisate

il 29 novembre 2016, l’Ufficio AI ha posto l’assicurata al beneficio di una

rendita intera dal 1° aprile 2013, ridotta a metà rendita dal 1° novembre 2014

e nuovamente aumentata ad intera dal 1° agosto 2015. Contestualmente l’amministrazione

ha compensato le rendite AI arretrate con fr. 551,10 di contributi personali

AVS rimasti scoperti e fr. 33'804,90 di prestazioni complementari versate in

eccesso (incarto AI pagg. 492 - 497 oppure incarto Cassa pagg. 9 - 13).

1.3. Contro

la succitata decisione l’assicurata ha inoltrato il presente ricorso, completato

il 21 e 24 febbraio 2017, contestando la compensazione effettuata

dall’amministrazione.

1.4. Con

la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso e la

conferma della decisione contestata.

1.5. Il

20 marzo 2017 la ricorrente ha preso posizione in merito alla risposta di causa

(XI).

1.6. Su richiesta del TCA,

il 10 agosto 2017 l’Ufficio AI ha trasmesso i giustificativi delle

compensazioni eseguite (XIV).

considerato in

diritto

In ordine

2.1

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della

Considerandi

valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione

monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr., pro multis, STF 9C_699/2014

del 31 agosto 2015,9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011,9C_792/2007 del 7 novembre

2008).

Nel merito

2.2

Oggetto del

contendere è la compensazione delle rendite AI retroattive, rispettivamente il

relativo ammontare, con i contributi AVS e le prestazioni complementari.

2.3

Secondo l’art. 20

cpv. 2 LAVS, applicabile anche all'assicurazione invalidità (art. 50 cpv. 1

LAI), possono essere compensati con delle prestazioni scadute:

- i crediti

derivanti dalla LAVS/LAI/LIPG e AF nell’agricoltura

(lett. a );

- i crediti

derivanti dalle PC da restituire (lett. b);

- i crediti per la

restituzione di rendite e indennità della LAINF,

LAMF, LADI,

LAMAL (lett. c).

Questa norma di legge ha carattere obbligatorio e

l’ammini-strazione ha non solo il diritto ma anche il dovere, nel quadro delle

prescrizioni legali, di procedere alla compensazione con delle prestazioni

scadute (DTF 115 V 341 consid. 2a pag. 342 e riferimenti).

La possibilità di

compensare presuppone non solo la riunione delle qualità di debitore e

creditore nella medesima persona, ma anche un rapporto stretto dal punto di

vista giuridico o della tecnica assicurativa tra il diritto alla prestazione e

il credito invocato (DTF 130 V 505 consid. 2.4 pag. 510-512 e riferimenti; vedi

anche RCC 1983 pag. 69).

La compensazione

può essere esercitata in ogni momento, a condizione che il credito sia scaduto

e non sia prescritto (RCC 1977 pag. 477).

Come rettamente

spiegato in sede di risposta, con decisione 17 giugno 2014 l’assicurata è stata

posta al beneficio di prestazioni complementari, con effetto dal 1° marzo 2011,

determinate tenendo conto, quale entrata, della mezza rendita AI a quell’epoca percepita

(cfr. la decisione con le tabelle di calcolo in doc. A).

A seguito dell’aumento

del grado d’invalidità, con conseguente riconoscimento retroattivo di

prestazioni AI maggiori di quelle precedentemente versate, la Cassa __________

ha provveduto ad un nuovo calcolo dal quale è risultato che sono stati versati in

eccesso nel periodo 1° aprile 2013 - 28 febbraio 2017 fr. 34'316.-- di

prestazioni complementari, le quali sono quindi da restituire (cfr. decisione

14.

febbraio 2017 in doc. B).

La Cassa __________

ha rivendicato fr. 511,10 pari a contributi personali AVS rimasti (ancora) scoperti

(doc. D).

Di conseguenza, come

fatto presente in sede di risposta di causa, siccome è stata dapprima attivata

la compensazione riguardante i contributi AVS scoperti, l’Ufficio AI ha compensato

le rendite AI arretrate con le prestazioni complementari versate in eccesso limitatamente

all’importo di fr. 33'804,90 (34'316 - 511,10), così come risulta dal relativo calcolo

(doc. C).

Con riferimento a

quanto sostenuto dall’assicurata nel ricorso, ciò non significa che

l’amministrazione le abbia tolto dei soldi. L’Ufficio AI ha unicamente

proceduto, come imposto dalla legge, a compensare principalmente le prestazioni

complementari versate in eccesso a seguito del riconoscimento, con effetto

retroattivo, di rendite AI maggiori.

In conclusione,

richiamato l’art. 20 cpv. 2 LAVS, ritenuto inoltre che la compensazione

riguarda la medesima persona e il medesimo periodo, la decisione contestata va

integralmente confermata.

2.4

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio

2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra

200.

-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso.

Visto l’esito

della vertenza, le spese per fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese per

complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso,

in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella

impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o

del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice

Raffaele Guffi Gianluca Menghetti