32.2017.21
Compensazione tra le rendite che retroattivamente un assicurato ha beneficiato a seguito di un aumento del grado d'invalidità e le prestazioni complementari risultanti di conseguenza versate in eccess
7 settembre 2017Italiano6 min
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Incarto
n.
Fatti
32.2017.21
BS
Lugano
7 settembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 febbraio 2017 di
RI 1
contro
la decisione del 9 febbraio 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l’invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. Nel
maggio 2012 RI 1, classe 1960, ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per
adulti, respinta dall’Ufficio AI con decisione 2 novembre 2012 (doc. AI 101).
In
accoglimento del ricorso inoltrato dall’assicurata contro la succitata decisione
amministrativa, con sentenza del 17 settembre 2013 questo Tribunale ha
stabilito il diritto ad una mezza rendita dal 1° marzo 2011 (inc. 32.2012.303).
Di conseguenza, con decisione 15 gennaio 2014 l’Ufficio AI ha fissato gli
importi della prestazione (inc. AI doc. 142).
1.2. Nell’ambito
della revisione della rendita, con tre decisioni del 9 febbraio 2017, preavvisate
il 29 novembre 2016, l’Ufficio AI ha posto l’assicurata al beneficio di una
rendita intera dal 1° aprile 2013, ridotta a metà rendita dal 1° novembre 2014
e nuovamente aumentata ad intera dal 1° agosto 2015. Contestualmente l’amministrazione
ha compensato le rendite AI arretrate con fr. 551,10 di contributi personali
AVS rimasti scoperti e fr. 33'804,90 di prestazioni complementari versate in
eccesso (incarto AI pagg. 492 - 497 oppure incarto Cassa pagg. 9 - 13).
1.3. Contro
la succitata decisione l’assicurata ha inoltrato il presente ricorso, completato
il 21 e 24 febbraio 2017, contestando la compensazione effettuata
dall’amministrazione.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso e la
conferma della decisione contestata.
1.5. Il
20 marzo 2017 la ricorrente ha preso posizione in merito alla risposta di causa
(XI).
1.6. Su richiesta del TCA,
il 10 agosto 2017 l’Ufficio AI ha trasmesso i giustificativi delle
compensazioni eseguite (XIV).
considerato in
diritto
In ordine
2.1
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
Considerandi
valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione
monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr., pro multis, STF 9C_699/2014
del 31 agosto 2015,9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011,9C_792/2007 del 7 novembre
2008).
Nel merito
2.2
Oggetto del
contendere è la compensazione delle rendite AI retroattive, rispettivamente il
relativo ammontare, con i contributi AVS e le prestazioni complementari.
2.3
Secondo l’art. 20
cpv. 2 LAVS, applicabile anche all'assicurazione invalidità (art. 50 cpv. 1
LAI), possono essere compensati con delle prestazioni scadute:
- i crediti
derivanti dalla LAVS/LAI/LIPG e AF nell’agricoltura
(lett. a );
- i crediti
derivanti dalle PC da restituire (lett. b);
- i crediti per la
restituzione di rendite e indennità della LAINF,
LAMF, LADI,
LAMAL (lett. c).
Questa norma di legge ha carattere obbligatorio e
l’ammini-strazione ha non solo il diritto ma anche il dovere, nel quadro delle
prescrizioni legali, di procedere alla compensazione con delle prestazioni
scadute (DTF 115 V 341 consid. 2a pag. 342 e riferimenti).
La possibilità di
compensare presuppone non solo la riunione delle qualità di debitore e
creditore nella medesima persona, ma anche un rapporto stretto dal punto di
vista giuridico o della tecnica assicurativa tra il diritto alla prestazione e
il credito invocato (DTF 130 V 505 consid. 2.4 pag. 510-512 e riferimenti; vedi
anche RCC 1983 pag. 69).
La compensazione
può essere esercitata in ogni momento, a condizione che il credito sia scaduto
e non sia prescritto (RCC 1977 pag. 477).
Come rettamente
spiegato in sede di risposta, con decisione 17 giugno 2014 l’assicurata è stata
posta al beneficio di prestazioni complementari, con effetto dal 1° marzo 2011,
determinate tenendo conto, quale entrata, della mezza rendita AI a quell’epoca percepita
(cfr. la decisione con le tabelle di calcolo in doc. A).
A seguito dell’aumento
del grado d’invalidità, con conseguente riconoscimento retroattivo di
prestazioni AI maggiori di quelle precedentemente versate, la Cassa __________
ha provveduto ad un nuovo calcolo dal quale è risultato che sono stati versati in
eccesso nel periodo 1° aprile 2013 - 28 febbraio 2017 fr. 34'316.-- di
prestazioni complementari, le quali sono quindi da restituire (cfr. decisione
14.
febbraio 2017 in doc. B).
La Cassa __________
ha rivendicato fr. 511,10 pari a contributi personali AVS rimasti (ancora) scoperti
(doc. D).
Di conseguenza, come
fatto presente in sede di risposta di causa, siccome è stata dapprima attivata
la compensazione riguardante i contributi AVS scoperti, l’Ufficio AI ha compensato
le rendite AI arretrate con le prestazioni complementari versate in eccesso limitatamente
all’importo di fr. 33'804,90 (34'316 - 511,10), così come risulta dal relativo calcolo
(doc. C).
Con riferimento a
quanto sostenuto dall’assicurata nel ricorso, ciò non significa che
l’amministrazione le abbia tolto dei soldi. L’Ufficio AI ha unicamente
proceduto, come imposto dalla legge, a compensare principalmente le prestazioni
complementari versate in eccesso a seguito del riconoscimento, con effetto
retroattivo, di rendite AI maggiori.
In conclusione,
richiamato l’art. 20 cpv. 2 LAVS, ritenuto inoltre che la compensazione
riguarda la medesima persona e il medesimo periodo, la decisione contestata va
integralmente confermata.
2.4
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio
2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative
all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale
delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra
200.
-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo
al valore litigioso.
Visto l’esito
della vertenza, le spese per fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese per
complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso,
in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice
Raffaele Guffi Gianluca Menghetti