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Decisione

32.2017.210

Nuova domanda. Peggioramento dal profilo PSI. TA1 2014, donne, aggiornata al 2016. GI: 38%. No provvedimenti professionali

12 settembre 2018Italiano88 min

Source ti.ch

Fatti

I medici del

SAM, tenuto conto delle singole affezioni invalidanti di cui l’assicurata era

affetto, hanno quindi concluso per una capacità lavorativa globale del 95%

(presenza durante tutto il giorno con rendimento ridotto del 5%, con pause

supplementari già conteggiate) come ausiliaria di pulizie ed in attività simili

dal giugno 2013 (cessazione dell'attività lavorativa) e per una capacità

lavorativa globale del 100% (8 ore, 8 ore e mezzo; con rendimento completo) in

un'attività semplice da svolgere in ambiente accogliente e rispettosa dei

limiti funzionali (risorse fisiche) descritti dal perito reumatologo dal giugno

2013 (pag. 172-175 incarto AI).

Tali considerazioni erano state fatte proprie anche dal medico SMR, dr.

med. __________, nell'annotazione del 29 maggio 2015 (pag. 223-226 incarto AI).

L’amministrazione aveva pertanto concluso che, dal punto di vista medico,

l'assicurata era in grado di svolgere la sua attività abituale di addetta alle

pulizie nella misura del 95%, un’attività leggera e adeguata rispettosa

dei limiti posti dal dr. med. __________ nella misura del 100% e l'attività di

casalinga al 100%

(pag. 245-246 incarto AI). Tale decisione è cresciuta in giudicato.

2.6. Con

la nuova richiesta di prestazioni del 24 agosto 2016 l’assicurata ha fatto

valere un peggioramento dal profilo somatico e psichiatrico.

Su

richiesta del medico SMR a fronte delle diverse patologie che affliggono

l'assicurata (diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di: "Sindrome lombospondilogena cronica con possibile

minima spondilartrosi L5/S1, fibromialgia, episodio depressivo di media gravità

F 32.1, sindrome somatoforme da dolore persistente F. 45.4" e senza

influsso sulla capacità lavorativa di: "lieve

sindrome tunnel carpale a sinistra, stato dopo operazione tunnel carpale a

destra, cefalea di tipo tensivo, pregresso Basedow"; pag. 450

incarto AI), il 12 dicembre 2016 l'UAI, con lo scopo di accertare in maniera

approfondita lo stato di salute dell’assicurata, ha dato mandato al SAM di

esperire una perizia pluridisciplinare con accertamento medico internistico,

neurologico, psichiatrico e psicoterapeutico, e reumatologico (pag. 456-457

incarto AI).

Nella

decisione dell'8 novembre 2017 (pag. 562-568 incarto AI), l’amministrazione ha

quindi respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurata fondandosi, dal

profilo medico, sulla perizia pluridisciplinare SAM del 22 giugno 2017 (pag.

464-517 incarto AI), sul rapporto finale del 5 luglio 2017 del medico SMR, dr.

med. __________ (pag. 520-522 incarto AI), sull'annotazione dell'11 ottobre

2017 del medico SMR, dr. med. __________ (pag. 557 e 558 incarto AI) e sul

complemento del 22 settembre 2017 del dr. med. __________, specialista FMH in

psichiatria e psicoterapia, che aveva visitato la ricorrente il 15 e 29 marzo 2017

nell'ambito della perizia pluridisciplinare del 22 giugno 2017 del SAM (pag.

561 incarto AI).

In

tale ambito i medici del SAM, dopo aver elencato gli atti (inclusi quelli da

loro richiesti/portati all'assicurato) ed esposto dettagliatamente l'anamnesi

(familiare, personale-sociale, professionale, patologica e sistemica), la

descrizione della giornata, le constatazioni soggettive ed obiettive, e i

reperti esami (ematologico, ematochimico, urine, screening tiroideo,

neurologici, ecc.), hanno valutato la patologia reumatologica (dr. med. __________)

e quella neurologica (dr. med. __________). Il richiedente è stato pure

sottoposto ad un consulto psichiatrico (dr. med. __________).

Globalmente,

nel rapporto peritale del 22 giugno 2017, i medici del SAM, sulla base delle

risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali del ricorrente

presso il citato centro d’accertamento, hanno posto la seguente:

"5

DIAGNOSI

5.1 Diagnosi con

influenza sulla capacità lavorativa:

Episodio depressivo di media gravità.

Fibromialgia.

Sindrome lombospondilogena con possibile minima spondilartrosi L5/S1.

5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

Sindrome somatoforme da dolore

persistente.

Sospetta iniziale DISH.

Cefalee tensive.

Stato da intervento decompressivo per sindrome del tunnel carpale a ds.

Pregressa sindrome del tunnel carpale a sin. attualmente non documentabile

all'esame ENG.

Ipertensione arteriosa in trattamento.

Noto morbo di Basedow nel 2008 attualmente in trattamento con Eutirox.

Obesità con BMI 38 kg/m2." (pag.

477 e 478 incarto AI)

Quanto alla capacità lavorativa medico-teorica globale, i medici del SAM

hanno ritenuto l’assicurata abile al lavoro nella misura del 60%

(presenza durante tutto il giorno con rendimento ridotto del 40%, con pause

supplementari già conteggiate) come ausiliaria di pulizie e custode-portinaia,

puntualizzando quanto segue:

" Conseguenze

sull'attuale capacità lavorativa derivano dalle patologie descritte in ambito

reumatologico e psichiatrico, mentre invece, come descritto nei capitoli

precedenti, dal punto di vista neurologico vi è una capacità lavorativa piena

in qualunque attività.

Dal punto di vista reumatologico l'A. nell'attività da ultimo

esercitata è ritenuta abile al lavoro a tempo pieno con una diminuzione del

rendimento nella misura del 5%. La minima diminuzione della capacità lavorativa

è legata alla presenza della fibromialgia, sindrome del dolore cronico

associata a insonnia e stanchezza, ai problemi a carico della colonna lombare e

alla sindrome del tunnel carpale a sin. Sono leggermente limitati movimenti

molto ripetitivi di flessione-estensione o rotazione del tronco, posizioni

statiche inergonomiche molto prolungate, lavori pesanti a mediamente pesanti.

Dal punto di vista psichiatrico, con ripercussione sulla capacità

lavorativa, il nostro consulente descrive un episodio depressivo di media

gravità valutando l'attuale capacità lavorativa, dal punto di vista

psichiatrico, nella misura del 60% in qualunque attività lucrativa. Le

limitazioni funzionali constatate consistono in una riduzione globale delle

funzioni cognitive, una vulnerabilità elevata allo stress, in un impoverimento

della capacità di reagire come effetto del quadro umorale di cui l'A. è affetta

che la porta ad una riduzione della tenuta, della resistenza, della caricabilità

psichica e della capacità di adattamento. Per quanto concerne invece la

diagnosi posta di sindrome somatoforme da dolore persistente essa per contro

non porta a suo avviso ad avere un influsso sulla capacità lavorativa in quanto

l'A. non presenta una qualche reale disabilità in relazione con la

sintomatologia algica da ella accusata la quale pertanto rimane il solo

criterio che la definisce come tale senza dunque esercitare una qualche

ripercussione sulla capacità valetudinaria dell'A.

Le incapacità lavorative descritte dai vari consulti non devono

essere sommate, integrandosi vicendevolmente con compensazioni reciproche,

essendo tutte all'origine di una riduzione del rendimento con rallentamento

d'esecuzione e diminuita caricabilità."

I medici del SAM hanno precisato anche che:

" Come

descritto dal nostro consulente in psichiatria, dal momento dell'inizio della

presa a carico specialistica psichiatrica il 15.7.2015 vi è un'incapacità

lavorativa totale con una evoluzione dello stato di salute che ha portato come

conseguenza del trattamento messo in atto ad un iniziale miglioramento del

quadro psicopatologico con inabilità lavorativa del 40% da ottobre 2015, a cui

ha fatto seguito un peggioramento della condizione clinica a partire da gennaio

2016 (con inabilità lavorativa totale) in concomitanza con il divorzio con poi

un progressivo miglioramento facente seguito al processo di elaborazione degli

eventi di vita che hanno causato le ferite emotive di cui l'A. tuttora comunque

soffre, con capacità lavorativa globale nella misura del 60% da aprile 2016 ad

oggi." (pag. 481-483 incarto AI).

Quanto alla capacità lavorativa medico-teorica globale, i medici del SAM

hanno ritenuto l’assicurata abile al lavoro nella misura del 60%

(presenza durante tutto il giorno con rendimento ridotto del 40%, con pause

supplementari già conteggiate) in attività leggere ed adeguate, puntualizzando

quanto segue:

" Come

descritto dal consulente in reumatologia in attività leggere e adatte l'A. è da

ritenere totalmente abile al lavoro: sono leggermente limitati movimenti molto

ripetitivi di flessione-estensione o rotazione del tronco, posizioni statiche

inergonomiche molto prolungate, lavori pesanti a mediamente pesanti (le risorse

fisiche sono descritte in modo dettagliato alla fine del consulto

reumatologico). Dal punto di vista neurologico l'A. è abile al lavoro al 100%

in qualunque attività senza limitazioni.

Come descritto nei capitoli precedenti, dal punto di vista

psichiatrico l'A. è ritenuta abile al lavoro nella misura del 60% in qualunque

attività."

Gli specialisti del SAM

hanno precisato anche che:

" Come

descritto dal nostro consulente in psichiatria, dal momento dell'inizio della

presa a carico specialistica psichiatrica il 15.7.2015 vi è un'incapacità

lavorativa totale con una evoluzione dello stato di salute che ha portato come

conseguenza del trattamento messo in atto ad un iniziale miglioramento del

quadro psicopatologico con inabilità lavorativa del 40% da ottobre 2015, a cui

ha fatto seguito un peggioramento della condizione clinica a partire da gennaio

2016 (con inabilità lavorativa totale) in concomitanza con il divorzio con poi

un progressivo miglioramento facente seguito al processo di elaborazione degli

eventi di vita che hanno causato le ferite emotive di cui l'A. tuttora comunque

soffre, con capacità lavorativa globale nella misura del 60% da aprile 2016 ad

oggi." (pag. 484-485 incarto AI)

Quanto alla capacità lavorativa medico-teorica globale, i medici del SAM

hanno ritenuto l’assicurata abile al lavoro nella misura del 90%

in ambito domestico (pag. 485 incarto AI).

I periti del SAM hanno concluso che: "Dal punto di vista reumatologico e neurologico viene

descritta una situazione invariata rispetto alla precedente perizia SAM del

2015.

Secondo il nostro consulente in

psichiatria invece lo stato psichico dell'A. dopo l'esecuzione della prima

perizia SAM è peggiorato motivo per cui l'A. ha iniziato a partire da luglio

2015 una presa a carico specialistica"

(pag. 486 incarto AI).

Tali considerazioni sono state fatte proprie anche dal medico SMR, dr.

med. __________, nel rapporto finale del 5 luglio 2017 (pag. 520-522 incarto

AI).

In

sede amministrativa, il rappresentante dell'assicurata ha versato agli atti il

certificato medico 3 agosto 2017 della dr.ssa med. __________, psichiatria

curante dell'assicurata, che, con espresso riferimento alla perizia

psichiatrica del dr. med. __________ - e dopo aver riportato integralmente

l'esame psichico, le conclusioni e le limitazioni funzionali dal lato

psichiatrico evidenziate dal collega -, ha osservato quanto segue:

" Concordo

pienamente con l'esame psichiatrico, la valutazione e i limiti funzionali

osservati dal college durante le visite in data 13.3.2017 e 29.3.2017. Per

quanto concerne la valutazione dell'incapacità lavorativa attuale, a mio parere

il 40% non corrisponde ai dati clinici e funzionali sopra riportati dal

collega. La valutazione clinica e funzionale del marzo 2017 riportata dal

collega corrisponde ad un episodio depressivo di entità moderata-grave e ad una

incapacità lavorativa per qualsiasi attività a scopo lucrativo di gran lunga

superiore al 40% attestata dal collega. Anche secondo la descrizione

nosografica del ICD-10: "un soggetto con un episodio depressivo di media

gravità presenterà generalmente una considerevole difficoltà a continuare le

attività sociali, lavorative e familiari".

Secondo l'ICD-10: nel caso di "un episodio depressivo grave A

molto improbabile che il soggetto sia in grado di continuare le attività

sociali, lavorative e domestiche tranne che in misura motto limitata".

Tra la “considerevole difficoltà" e il 'molto

improbabile" che un paziente possa svolgere una mansione a scopo

lucrativo, la traduzione in un 40% di inabilità lavorativa a mio avviso sembra

comunque troppo esigua, tenendo conto "della riduzione globale delle

funzioni cognitive", di "una elevata vulnerabilità allo stress",

di "un impoverimento della capacità di. reagire ...", della

"riduzione della tenuta, della resistenza, della caricabilità psichica e

della capacità di adattamento" ben descritti dal collega." (pag. 550 incarto AI)

L'UAI ha sottoposto il precitato certificato al dr. med. __________ che,

il 22 settembre 2017, ha rilevato quanto segue:

" (…) ho

preso in esame il rapporto medico del 03.08.2017 redatto dalla psichiatra

curante dell'A. Dr.ssa __________. Sulla base dei dati emersi non ho

evidenziato elementi psicopatologici discrepanti rispetto a quelli emersi nel

mio rapporto con tra l'altro un inquadramento diagnostico sovrapponibile a

quello da me posto. L'unico elemento che cambia pare essere dunque il diverso

apprezzamento che viene conferito dalla collega ad un medesimo quadro clinico

ma questo evidentemente non basta a modificare quanto da me riportato nella

valutazione specialistica effettuata nell'ambito della perizia SAM. Per quel

che riguarda le altre due domande rispondo come segue:

- ritengo che

il disturbo depressivo di cui l'A. è affetta possa essere suscettibile di un

ulteriore miglioramento clinico continuando ad adottare le misure terapeutiche

in corso;

- ritengo che

l'A. sia da considerare compliante rispetto alle misure terapeutiche

avanzate dalla sua psichiatra di riferimento." (pag. 561 incarto AI).

Il 10 ottobre 2017 il SAM ha trasmesso all'UAI la presa di posizione del

perito psichiatra, con cui si sono allineati, puntualizzando quanto segue:

" (…) In

conclusione, sulla base di quanto descritto sopra dal nostro consulente, la

nuova documentazione non apporta elementi tali da modificare le conclusioni

della perizia medica interdisciplinare del 22.6.2017 effettuata preso il Sam di

Bellinzona." (pag. 560 incarto AI).

Il medico SMR, dr. med. __________, nell'annotazione dell'11 ottobre 2017

ha rilevato che:

" in assenza

di una sostanziale modifica dello stato attuale si confermano le conclusioni

del RAF del 5.7.2017."

(pag. 558 incarto AI)

2.7. Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo

contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o

più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a

rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Infine va ricordato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. DTF 127 V

294). L’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta (cfr. in questo senso anche la STF 9C_815/2012 del

12 dicembre 2012 consid. 3 e le citate DTF 131 V 49 e 130 V 396) e pronunciarsi

sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della

ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve

tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione

psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un

eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia,

la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e

l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La

prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati

criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della

persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi

su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli

osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane

sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le

informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto

che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).

2.8. Per quel che concerne

l’invalidità psichica, con due sentenze 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30

novembre, 2017 pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale

ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi

persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della

persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, troverà in

futuro applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa, in

particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che non avrà più il

medesimo significato il precedente criterio della “resistenza alle terapie”

come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI (cfr. comunicato

stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nel

2015 il Tribunale federale aveva modificato la sua prassi per l’accertamento del

diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause

organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni

psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17

giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve

avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre

valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona

interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione

del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse)

in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come

indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi,

l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come

anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate,

sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona

interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti

della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata

sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del

14 dicembre 2017).

Nelle

due sentenze del 30 novembre 2017 il Tribunale federale è giunto alla

conclusione che la procedura appena descritta deve essere applicata in futuro

all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di

disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione

lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e

dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri

oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la

scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile

accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle

ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze

di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Soltanto

da quell'elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative

della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie

psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori,

soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per

problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella

valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi

scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un

procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o

addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata

secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità

pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione

della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale

indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare

una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote conseguentemente

a sfavore della persona toccata.

Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale

riguardante le depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti

potevano essere considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una

"resistenza alle terapie". Con il cambiamento di prassi adottato dal

Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta.

Ora invece, come

nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona

interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo

la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità

di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a

medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente

nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia

conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale

del 14 dicembre 2017).

Con sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle

pronunzie 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid.

3.5.1., ha ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard

processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà

decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del

22 febbraio 2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).

Questa giurisprudenza è stata

confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144

V 50

(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).

Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409

e 143 V 418 anche nelle recentissime STF 9 C-672/2017 dell'11 luglio 2018 al

consid. 3.3.1 e 3.3.2, STF 8 C-6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e

4.3, STF 8 C-309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9 C-77/2018 dell'8

agosto 2018 al consid. 2.2.

2.9. Nella concreta fattispecie,

chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute della ricorrente è

stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della decisione qui

impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, questo Tribunale,

non può che confermare l'operato dell'amministrazione.

2.9.1. Il TCA non ha motivo per

mettere in dubbio la perizia del 3 marzo 2017 del dr. med. __________ - che ha

confermato uno stato di salute dal profilo neurologico non modificato dal 2015

e, quindi, una capacità lavorativa del 100% in qualsiasi attività, abituale e

adatta, non trovando elementi che facessero sospettare un'esagerazione

volontaria dei sintomi (pag. 500-504 incarto AI) - da considerare dettagliata,

approfondita e quindi rispecchianti i parametri giurisprudenziali sopra

ricordati (cfr. consid. 2.7), e fatta propria dall'UAI. Tanto più che neppure

la ricorrente pretende il contrario.

Questa conclusione vale pure per la perizia del 20 febbraio 2017 del dr. med. __________.

Il perito reumatologo - dopo aver posto la diagnosi con influsso sulla

capacità lavorativa di fibromialgia (punti 18 secondo ACR 1990), sindrome

lombospondilogena cronica con possibile minima spondiloartrosi L5/S1 e una

lieve sindrome del tunnel carpale a sinistra con latenza motoria 4.8 msec (ENG

11.7.2013) rispettivamente senza influsso sulla capacità lavorativa di

sospetta iniziale DISH, stato dopo intervento per sindrome del tunnel carpale a

destra ca. 7 anni prima, stato di obesità, ipertensione arteriosa con

cardiopatia ipertensiva e malattia di Basedow - ha ritenuto la situazione

invariata rispetto al precedente consulto di reumatologia. Il dr. med. __________

ha quindi valutato la paziente abile al lavoro a tempo pieno con una

diminuzione di rendimento al massimo dell'ordine del 5% nella precedente

attività di ausiliaria di pulizie, senza prevedibili cambiamenti di rilievo a

medio-lungo termine, puntualizzando che "La

minima diminuzione della capacità lavorativa è legata alla presenza della

fibromialgia, sindrome del dolore cronico associata a insonnia e stanchezza, ai

problemi a carico della colonna lombare e alla sindrome del tunnel carpale a

sinistra. Sono leggermente limitati movimenti molto ripetitivi di

flessione-estensione o rotazione dei tronco, posizioni statiche inergonomiche

molto prolungate, lavori pesanti a mediamente pesanti" e che non vi

erano possibilità terapeutiche per migliorare lo stato di salute. Lo

specialista ha pure rilevato che "Da un

punto di vista reumatologico sarebbe possibile offrire all'assicurata

provvedimenti di integrazione professionale. Purtroppo si è sviluppata una

dinamica molto regressiva in famiglia per cui la paziente è esonerata da

qualunque lavoro domestico e parzialmente anche dalla cura del corpo. In questa

situazione difficilmente la paziente si sentirà in grado di riprendere

un'attività professionale. Vi è dunque una discordanza molto evidente tra le

risorse oggettive dell'assicurata che sono pressoché normali e la percezione

soggettiva da parte dell'assicurata stessa e della figlia dell'assicurata che

sembrano attribuirle una grave malattia. "

Per contro in attività leggere e adatte l'assicurata era totalmente abile al

lavoro da almeno 2 anni. Come casalinga l'assicurata era totalmente abile al

lavoro. Il perito reumatologo ha puntualizzato che il quadro clinico età

contraddistinto dalla massima discrepanza immaginabile tra i sintomi e

l'assenza di qualunque rilevante problema somatico che potesse spiegare almeno

in parte i sintomi, che fattori non assicurati giocavano un ruolo importante

nelle limitazioni funzionali soggettive e che era presente un'amplificazione

dei sintomi di grado elevato (pag. 493-495 incarto AI).

Malgrado la presenza di una fibromialgia (con influenza sulla capacità

lavorativa), nulla cambia, nel caso di specie, la già citata DTF 141 V 281. Al consid. 8 di quella sentenza, il TF ha infatti rammentato che, come

già spiegato in DTF 137 V 210, le perizie raccolte secondo il vecchio

standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto

si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale. In concreto, per i motivi appena esposti, non vi sono ragioni per

scostarsi dalla valutazione del dr. med. __________, non avendo del resto il

consulente applicato la presunzione secondo cui questi disturbi possono

generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente

esigibile, ma avendo fissato il grado di incapacità lavorativa per quel

disturbo al 5% (intesa come riduzione di rendimento) nella precedente

attività di ausiliaria di pulizie rispettivamente allo 0% in

attività adeguate e come casalinga.

2.9.2. La

problematica psichica è stata chiarita in modo soddisfacente dal dr. med. __________

nella perizia del 13 giugno 2017 e nel relativo complemento del 10 ottobre

2017.

Dalla descrizione della giornata di cui al punto 3.7 della perizia del SAM,

risulta che:

" Se la figlia

che vive con lei è a casa, l'A. trascorre la giornata al proprio domicilio,

altrimenti si reca alla Clinica psichiatrica diurna della Dr.ssa med. __________

(di regola dalle 9:30 alle 16:00 con possibilità di pranzare). Di regola non sta

in casa da sola. Di regola è la figlia che si occupa di tutte le attività

domestiche, della preparazione dei pasti, del bucato, delle incombenze

amministrative e dei pagamenti (l'A. non se ne occupa più da almeno 3-4 anni).

Quando è a casa, l'A. guarda spesso dei programmi alla TV, gira per casa,

riposa molto. Ogni tanto fa una corta passeggiata nei dintorni. Non ha hobby particolari.

Frequenti visite da parte dei figli. Cena di regola verso le 19:30 assieme alla

figlia, dopodiché guarda qualche programma alla TV, coricandosi verso le 22:00.

Non sono previsti grossi cambiamenti a corto termine." (pag. 475 incarto

AI)

Il

referto reso dal perito del SAM corrisponde alla necessità di stabilire i fatti

in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e

senza risultati predefiniti.

Il dr. med. __________, chiamato a stabilire la capacità lavorativa della

ricorrente, dopo aver visitato in due occasioni (il 15 e il 29 marzo 2017)

l’assicurata, ha descritto nei minimi particolari l’anamnesi e l’esame psichico

ed ha risposto alle questioni poste dall’AI, che tengono conto degli indicatori

standard posti dal Tribunale federale nella sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno

2015, pubblicata in DTF 141 V 281 (cfr. pag. 461-462 incarto AI) ed estesa con

sentenze 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143

V 409 e 143 V 418, a tutte le malattie psichiche.

In effetti, il perito psichiatra - dopo aver riportato l'anamnesi riassuntiva

(famigliare, professionale, sociale, patologia, personale psichiatrica, inclusi

i disturbi attuali dal lato psichico) - ha eseguito l'esame psichico,

osservando quanto segue:

" L'A.

appare sufficientemente curata nella persona e nell'abbigliamento. È lucida ed

orientata nei quattro parametri. L'espressione del viso è caratterizzata da una

facies depressiva con mimica semi bloccata. La gestualità appare ridotta. Si

osserva un impoverimento globale delle funzioni cognitive associato ad astenia

e segni di fatica mentale che appaiono al termine di entrambi i colloqui.

L'intelligenza è normale ma scarsamente investita. L'atteggiamento nei

confronti dell'intervista e dell'interlocutore è collaborante ma

tendenzialmente passivo e quasi inerte. Il comportamento è senza particolarità

rilevanti. Il contatto affettivo risulta impoverito. Emotività spenta che tende

a ravvivarsi qualora tocca tematiche che acuiscono la sofferenza morale

portandola con facilità al pianto. Comprensione intatta. L'eloquio è corretto

ma scarno ed espresso come tono di voce piuttosto basso. Le comunicazioni

scarse ma comunqué organizzate in maniera formalmente corretta vertono sulla

elencazione dei disturbi fisici e sulla sofferenza morale vissuta. Non si

constatano alterazioni della forma e del contenuto del pensiero né allentamenti

dei nessi associativi. La percezione sensoria è integra. La critica di malattia

è parziale. La presa sulla realtà 6 mantenuta. Il tono dell'umore è deflesso.

La sfera affettiva è appiattita. Lo slancio vitale è ridotto. Motivazione

assente. La quota ansiosa risulta incrementata. L'istinto vitale è conservato.

Non verbalizza intenzioni suicidali. Esprime idee di morte passive."

Lo

specialista ha rilevato che "I disturbi

depressivi di cui era affetta già da tempo sono stati a lungo negati dall'A,

temendo che il marito potesse reagire negativamente di fronte ad una condizione

clinica di dolore persistente generalizzato a carico dell'apparato locomotore

che egli non solo non accettava ma rifiutava drasticamente essendosi abituato

nell'ambito dell'intera durata del loro matrimonio .a vederla soltanto nelle

vesti della casalinga e della lavoratrice perfetta ed inesausta quale ella era

effettivamente riuscita ad essere per tanti anni. Questo ha portato

presumibilmente l'A. a ritardare l'inizio della presa a carico specialistica

che avvenuta solo due anni or sono quando invece era già da parecchio tempo che

ella non stava già più così bene dal lato psicoaffettivo e non solo fisico.

Subito dopo l'inizio della cura psichiatrica l'A. ha dovuto quindi confrontarsi

con il deciso rifiuto dei marito rimasto allibito/sconcertato dal prendere atto

del serio disturbo psichico dell'A. e senza nemmeno darle il tempo di almeno

cominciare un po' a respirare e cioè a riprendersi grazie al processo

terapeutico che da così poco tempo era-stato messo in atto (fornendo tra

l'altro incoraggianti risultati iniziali) ha chiesto il divorzio mettendo

ulteriormente in crisi l'A. che già versava in un equilibrio affettivo alquanto

precario. li rifiuto del marito l'ha portata a vedersi annullata nel suo valore

e a provare una freddezza emotiva legata alla ferita del rifiuto che le ha reso

vuota, non interessante e nemmeno degna di essere vissuta la sua vita".

Il dr. med. Dario Mari ha quindi posto la diagnosi con influsso sulla

capacità lavorativa di "Episodio depressivo

di media gravità (ICD10-F32.1)" e senza influsso sulla

capacità lavorativa di "Sindrome

somatoforme da dolore persistente (ICD 10-F45.4)". In quelle

condizioni il perito ha valutato che la sintomatologia depressiva accusata

dall'assicurata era di una portata tale da comportare una incapacità lavorativa

psichiatrica del 40%, puntualizzando quanto segue: "Dal momento dell'inizio della presa a carico

specialistica con incapacità lavorativa totale da luglio 2015, con una

evoluzione dello stato di salute che ha portato come conseguenza del trattamento

messo in atto ad un iniziale miglioramento del quadro psicopatologico con

incapacità lavorativa del 40% da ottobre 2015 a cui ha fatto seguito un

peggioramento della condizione clinica a partire da gennaio 2016 in

concomitanza con il divorzio con da allora incapacità lavorativa totale con poi

un progressivo miglioramento facente seguito al processo di elaborazione degli

eventi di vita che hanno causato le ferite emotive di cui l'A. tuttora comunque

soffre con nuovamente incapacità lavorativa del 40% da aprile 2016 fino ad oggi". Secondo lo specialista la prognosi, tenuto

conto della evoluzione del quadro clinico osservata, lasciava pensare ad una

possibilità di ulteriore miglioramento come conseguenza del procedo di elaborazione

degli eventi traumatici vissuti e le limitazioni funzionali constatate

consistevano in una riduzione globale delle funzioni cognitive, una

vulnerabilità elevata allo stress, in un impoverimento della capacità di

reagire come effetto del quadro umorale di cui l'assicurata era affetta che la

portava ad una riduzione della tenuta, della resistenza, della caricabilità

psichica e della capacità di adattamento. Per quanto concerneva invece la

diagnosi posta di sindrome somatoforme da dolore persistente, secondo il

perito, essa non portava ad avere un influsso sulla capacità lavorativa in

Considerandi

quanto l'assicurata non presentava una qualche reale disabilità in relazione

con la sintomatologia algica da ella accusata la quale pertanto rimaneva

"il solo criterio che la definisce come tale senza dunque esercitare una

qualche ripercussione sulla capacità valetudinaria dell'A." (pag. 511

incarto AI). Il dr. med. __________ ha rilevato che l'assicurata aveva mostrato

di aderire a tutte le misure terapeutiche che erano state avanzate dalla sua

psichiatra di riferimento con la quale aveva stabilito un legame terapeutico di

fiducia e che lo spirito collaborativo dimostrato dalla paziente durante le

terapie era stato sino ad allora ottimale. In attività l'assicurata era

abile al 60% da lato strettamente psichiatrico e come casalinga al 90%.

Rispetto alla prima perizia del SAM, il perito ha riscontrato uno stato

psichico peggiorato, motivo per cui l'assicurata aveva iniziato a partire da

luglio 2015 una presa a carico specialistica. Lo specialista ha puntualizzato

che le "Le limitazioni messe in evidenza

sono da mettere in relazione con il danno alla salute in questione mentre per

quel che riguarda i fattori legati a motivi estranei alla invalidità ho messo

in evidenza le difficoltà economiche in cui versa attualmente l'A."

e non ha evidenziato tendenze alla esagerazione né tantomeno alla simulazione

dei sintomi. Il dr. med. __________ ha osservato che il divorzio impostole dal

marito ma soprattutto la ferita del rifiuto della propria condizione di salute

da quegli arrecatole aveva messo a dura prova le risorse dell'assicurata,

rendendola fragile di fronte all'impatto e al successivo processo di

elaborazione degli eventi stressanti vissuti. Il perito ha ritenuto la terapia

adeguata, con possibilità di ulteriore miglioramento dello stato clinico della

paziente, e da proseguire per il mantenimento/miglioramento della condizione

clinica dell'assicurata (pag. 508-515 incarto AI).

Nel complesso, quindi, gli indicatori standard stabiliti dalla summenzionata

giurisprudenza, e ripresi dall’UAI nel suo “Mandato per una perizia medica”

sotto forma di “Questionario domande peritali” (pag. 454 e 455 incarto AI)

trasmesso al SAM ai fini dell’allestimento della perizia pluridisciplinare,

sono stati in concreto rispettati dallo psichiatra. Ne discende che la

valutazione psichiatrica del dr. med. __________ va ritenuta chiara, completa,

dettagliata e rispettosa dei più recenti dettami giurisprudenziali, perciò come

tale va posta alla base della determinazione della capacità lavorativa della ricorrente.

Val qui pure la pena di osservare che il perito del SAM non ha applicato la

presunzione secondo cui i disturbi psichiatrici possono generalmente

essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile e non si

è limitato a rilevare che le problematiche psichiatriche di cui soffre

l'assicurata non sono resistenti alla terapia, ma ha verificato l’incapacità

lavorativa di RI 1 sulla base di una valutazione puntuale ed oggettiva.

2.9.3

Del resto, la stessa

specialista curante della ricorrente concorda "pienamente con l'esame

psichiatrico, la valutazione e i limiti funzionali osservati" dal

perito del SAM (pag. 550 incarto AI). Le opinioni della dr.ssa med. __________,

specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, (in particolare, quelle del 3 agosto

2017: pag. 548-550) sono state debitamente prese in considerazione e analizzate

dal perito del SAM nel rapporto del 22 settembre 2017 (pag. 561 incarto AI).

D'altra parte la valutazione della psichiatra curante (cfr., in particolare,

pag. 548-550), seppur divergente per quanto riguarda la valutazione della

capacità lavorativa dell’insorgente ("incapacità lavorativa per

qualsiasi attività a scopo lucrativo di gran lunga superiore al 40% attestata

dal collega"; cfr. pag. 550 incarto AI), non apporta nuovi elementi

oggettivi ignorati dal perito psichiatra (ponendo una diagnosi pressoché

analoga, ovvero episodio depressivo di media gravita F 32.1 dal 15 luglio 2015

e sindrome somatoforme da dolore persistente F. 45.4 da diversi anni, ambedue con

influsso sulla capacità lavorativa, cfr. pag. 441 incarto AI; mentre il perito

del SAM ha posto la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di

episodio depressivo di media gravità F.32.1 e senza sulla capacità

lavorativa di sindrome somatoforme da dolore persistente F. 45.4, cfr. pag.

509.

incarto AI) e va quindi intesa nel senso di una diversa valutazione delle

conseguenze che le patologie dell’interessata hanno sulla sua capacità di

lavoro.

Il fatto che il curante giunga ad una conclusione diversa per quanto concerne

la graduazione dell’incapacità lavorativa non è un motivo per procedere con

un’ulteriore perizia. Va qui rammentato che il TF ha più volte

avuto l’occasione di ribadire che la differente valutazione medica tra

il curante ed il perito è spiegabile con la diversità degli incarichi assunti

(a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. sentenza 9C_697/2013 del

15.

novembre 2013 consid. 3.2, sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr.

anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29

settembre 2010).

Al ricorrente va

ugualmente ricordato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un'opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (cfr. ad esempio sentenza 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 consid.

4.4

con riferimento; sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2).

Anche perché il medico curante, che vede il proprio paziente quando il disturbo

si trova in una fase acuta, tende a farsi un'idea diversa della gravità del

danno alla salute rispetto al perito il cui esame invece non si focalizza sulla

necessità di cura in un dato momento (sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre

2013, consid. 3.2; SVR 2008 IV n. 15 pag. 43 consid. 2.2.1 [I 514/06]).

In tale contesto è

utile segnalare che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel

novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di

guadagno (STF 9C_990/2012 del 10 giugno 2013 consid. 1.2 con riferimenti; STCA

32.2013.114

del 17 marzo 2014 consid. 2.9; STCA 32.2008.216 del 17 giugno

2009).

Infine va ricordato che secondo la giurisprudenza federale, per

l’assicurazione invalidità non è importante la diagnosi ma le sue conseguenze

sulla capacità lavorativa (in argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012

consid. 6 con riferimenti) e che non spetta alla giurisdizione delle

assicurazioni sociali decidere su divergenze mediche scientifiche ma unicamente

di stabilire nel caso concreto il diritto alle prestazioni secondo le

circostanze e tenuto conto delle opinioni mediche (cfr. STF 8C_874/2011 del 20

gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3 pag. 234). Non

è dunque possibile trarre delle conclusioni sulla capacità lavorativa solo

sulla base delle diagnosi poste. A proposito della suddivisione dei compiti tra

l'autorità incaricata di applicare il diritto e la persona incaricata di

esaminare la situazione da un punto di vista medico nell'ambito della

valutazione dell'incapacità al lavoro come condizione del diritto alla rendita

d'invalidità vedi anche la DTF 140 V 193. Giova quindi ribadire che la

valutazione della psichiatra curante, divergente per quanto riguarda la

valutazione della capacità lavorativa dell’insorgente, non apporta nuovi

elementi oggettivi ignorati dal perito psichiatra del SAM e va quindi intesa

nel senso di una diversa valutazione delle conseguenze che la patologia

dell’interessata ha sulla sua capacità di lavoro.

2.9.4

Tenendo conto del fatto che le

perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé

il loro valore probatorio e che piuttosto si dovrà decidere nel contesto

dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e

delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente

sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no

conforme al diritto federale (cfr. DTF 144 V 50; STF 9C_845/2016 del 27 dicembre

2017.

consid. 3.5.1 con rinvio alla DTF 141 V 281 consid. 8), il TCA, alla luce

delle considerazioni sopra esposte ed in assenza di referti che contraddicano le

conclusioni peritali, non ha motivi per scostarsi dalle conclusioni degli

specialisti che si sono pronunciati nel 2017.

Le conclusioni peritali

sono state peraltro confermate anche dal SMR dell'Ufficio AI. Il 5 luglio 2017

il dr. med. __________, sulla base delle risposte del SAM e della

documentazione medica, ha così potuto stabilire che l’insorgente è stata

inabile al lavoro al 5% (intesa come riduzione di rendimento) sia nell'attività

abituale sia in attività adeguate sino al 14 luglio 2015, inabile al 100% dal

15.

luglio 2015 al settembre 2015 sia nell'attività abituale sia in attività adeguate,

inabile al 40% (intesa come riduzione di rendimento) da ottobre 2015 al

dicembre 2015 sia nell'attività abituale sia in attività adeguate, inabile al

100% dal gennaio 2016 al marzo 2016 sia nell'attività abituale sia in attività

adeguate e inabile al 40% (intesa come riduzione di rendimento) dall'aprile

2016.

e continua sia nell'attività abituale sia in attività adeguate,

rispettivamente inabile al 10% (intesa come riduzione di rendimento) quale

casalinga del luglio 2015 (senza nessuna limitazione di carico massimo in kg,

senza alternanza della postura al bisogno, senza difficoltà nello svolgere

lavori di precisione, senza necessità di pause supplementari; con riduzione

globale delle funzioni cognitive, ridotta tenuta e resistenza e caricabilità

ridotta; cfr. pag. 520-522 incarto AI).

Queste conclusioni sono

state confermate dal medesimo medico SMR l'11 ottobre 2017 (pag. 558 incarto

AI).

A proposito del medico

SMR, l’art. 59 cpv. 2bis LAI prevede che i servizi medici

regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni

mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di

esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e

senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni dell’SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

In simili circostanze

l’allestimento di una perizia medica giudiziaria si rivela superflua.

Va qui rammentato che

conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare

d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223

consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale

modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Alla

luce di quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe

all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze

del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,

400.

e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF

113.

V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da

ritenere dimostrato, secondo il grado della

verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle

assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6

pag. 221 con riferimenti), che

la ricorrente dal 15 luglio 2015 al settembre 2015 presentava un’incapacità

lavorativa del 100% mentre da ottobre 2015 al dicembre 2015 del 40%, dal

gennaio 2016 al marzo 2016 del 100%, dall'aprile 2016 in poi nella misura del

40%; in tutti i casi, questi gradi (intesi come riduzione di rendimento)

valevano sia nella precedente attività di ausiliaria di pulizie sia in altre

attività adeguate al suo stato di salute.

Nel rapporto finale del 25 luglio 2017 il consulente IP ha rilevato che

l'assicurata era reintegrabile nell'attività abituale di ausiliaria di pulizie

nella misura del 60%, rispettosa dei limiti funzionali dati, osservando che:

" (…) dovrà

solo evitare di caricare pesi continuamente che potrebbe evitare con mezzi

ausiliari adeguati (solitamente già messi a disposizione dal datore di lavoro)

e evitare l'utilizzo della macchina pulipavimenti industriale che risulta

troppo pesante nella sua manovrabilità" (pag. 528 incarto AI). Nel

rapporto aggiuntivo del 4 dicembre 2017 il consulente AI ha puntualizzato, a

titolo esemplificativo, che l'assicurata potrebbe pure svolgere le seguenti

attività adeguate (sempre nella misura massima del 60% e rispettose dei limiti

funzionali) di: "custode, addetta al controllo della qualità in fabbrica,

addetta alla produzione, attività generali semplici di manualità fine

(composizione di oggetti, tra cui p. es. orologi, gioielli, cassette, cestini

da regalo, pacchi a inviare, ecc.). Tutte queste attività rientrano nel livello

1.

della tabella TA1 - valore medio - donne. Le attività sopra elencate possono

essere svolte senza dover elargire provvedimenti professionali. È sufficiente una

breve spiegazione pratica sul posto di lavoro." (doc. VI-1)

Questa Corte concorda con

tali considerazioni.

Del resto la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già stabilito che

nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o

semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare

nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e

controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento

frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di

particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF

8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la

STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012;9C_635/2007 del 21 agosto 2008

consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).

Secondo la giurisprudenza,

se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,

all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze

esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di

fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va

rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad

attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio,

compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi fisici, che

consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono

necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione

professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione

prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata STF 8C_563/2012 del 23 agosto

2012, consid. 3.3 con riferimenti).

Si può,

quindi, senz'altro ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà concreta

di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda,

difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e

non dall’assicurazione contro l’invalidità (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991

pag. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 83) - che la ricorrente sia in grado di

mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali

idonee.

In concreto questo Tribunale ritiene che anche

nel caso di specie nel mercato generale del lavoro esistano delle occupazioni,

essenzialmente di controllo e di sorveglianza, che la ricorrente, nonostante i

disturbi che la interessano, sarebbe in grado di esercitare al 60% (100% con riduzione del rendimento del 40%), tenuto conto dei suoi

limiti funzionali.

Il consulente in integrazione professionale, sulla

scorta delle indicazioni e limitazioni mediche, valuta quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta difatti essenzialmente

al consulente professionale, che meglio di chiunque altro è in grado di

emettere una valutazione a proposito delle attività economiche entranti in

linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età (STF 9C_697/2013 del 15

novembre 2013 consid. 3.3,9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5; STF

9C_949/2010 del 5 luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274 consid. 4.3), e non al

medico, avuto riguardo alle indicazioni e limitazioni mediche, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (STF 9C_986/2010 dell'8

novembre 2011 consid. 3.5).

Stante quanto precede questo TCA non condivide le critiche mosse

dal rappresentante della ricorrente all'operato del CIP.

Rispetto alla valutazione

peritale precedente del 22 maggio 2015 del SAM (pag. 147 e ss.), a partire dal 15

luglio 2015 (ovvero dalla presa a carico psichiatrica da parte della dr.ssa

med. __________) vi è stato dunque un peggioramento dello stato di salute

psichico dell'assicurata dovuto all'insorgenza di un disagio psichiatrico.

2.10

Dal

profilo economico, per determinare il reddito ipotetico

conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da

valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante

(corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe,

secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129

V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev'essere

determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo

reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se

del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF

129.

V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere

conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda

simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile

il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza

l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag.

248.

consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui -

in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la

persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale,

continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U

400.

pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale

va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe

intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere

concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La

mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti

che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la

partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina

citata).

Un

salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che

lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi

pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base

a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto

che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare

la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali

adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,

ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

Nel caso concreto, visto

il tempo trascorso dalla cessazione dell’attività lavorativa (12 aprile 2013:

cfr. il rapporto della visita medico fiduciaria del 18 ottobre 2013 della

dr.ssa med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, per la __________,

pag. 12-18 incarto Lamal e disdetta del 7 gennaio 2015 del datore di lavoro con

effetto al 30 aprile 2015, pag. 360 incarto AI) a tempo parziale ("per

ca. 18.50 ore settimanali per ogni sostituzione richiesta. Il preciso orario

d'impegno dipende dal piano di lavoro" dal 1° settembre 2011: cfr.

pag. 359 incarto AI), che rende difficile stabilire in maniera attendibile il

reddito che avrebbe conseguito l’interessata senza il danno alla salute,

ritenuto inoltre che non vi sono indizi relativi a un eventuale piano di

carriera, in assenza di elementi concreti, occorre far capo ai dati statistici

(cfr. anche sentenza 9C_348/2016 del 7 dicembre 2016).

Circa i dati statistici, l’Alta Corte ha stabilito che sono

esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i

dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1

dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5

settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Con decisione dell'8

novembre 2017, l'UAI ha stabilito un "reddito da valido" di fr. 47'400.-,

fissato in base alla TA1 2014, divisione economica 77/82 (tranne 78) attività

dei servizi amministrativi e di supporto, livello di qualifica: attività

semplici e ripetitive, aggiornato al 2015 (pag. 562-568 incarto AI).

A questo proposito il TCA rileva

che dall'inchiesta svizzera sulla

struttura dei salari 2014, edita dall'Ufficio federale di

statistica, emerge che il

salario lordo mediamente percepito in quell'anno dalle donne per il settore 77,

79-82: attività amministrative e servizio di supporto, lavoro semplice di tipo

fisico o manuale, per 40 ore settimanali, corrisponde a fr. 45'036 (3'753 X 12 mesi, ritenuto che la quota di

tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999, U 274/98, pag. 5

consid. 3a). Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di

40.

ore alla settimana. Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro

settimanale nelle aziende della categoria 77, 79-82 (attività amministrative e

servizio di supporto, lavoro semplice di tipo fisico o manuale) di 42,1 ore

computabili nel 2014 (cfr. per

questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr.

anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella: “Durée normale du travail dans les

entreprises selon la division économique”), il salario lordo ammonta a Fr.

47'400.39 (Fr. 45'036 : 40 x 42,1).

Nel 2015 l’insorgente avrebbe potuto conseguire un reddito di Fr.

Fr. 47'354.68 (45'036.- x 42.1 [ore settimanali di lavoro nel

2015] : 40 aggiornati al 2015 [dividendo per 103.7 e moltiplicando per 103.6;

Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Donne, 2011-2016].

Nel 2016 l’insorgente avrebbe potuto conseguire un reddito di Fr.

Fr. 47'491.80 (45'036.- x 42.1 [ore settimanali di lavoro nel

2016] : 40 aggiornati al 2016 [dividendo per 103.7 e moltiplicando per 103.9;

Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Donne, 2011-2016]; STCA

32.2017.48

del 5 ottobre 2017, consid. 2.9.2).

Ne discende che il "reddito da valida" dell'assicurata è fissato in Fr.

47'354.68 nel 2015 e Fr. 47'491.80 nel 2016.

2.11

Il

reddito da invalido è determinato

sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a

condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la

capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività

effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Nel

2014, sulla base della tabella edita dall'Ufficio federale di

statistica, più precisamente dalla

tabella TA1 2014 tirage_skill_level (NOGA08, RSS 2014; salario mensile

lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e

il sesso), il salario lordo mediamente percepito dalle donne per un'attività semplice di tipo fisico o manuale considerando tutte le

professioni nella produzione e nei servizi (cfr. sentenza 9C_632/2015

del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) nel settore privato (circa la

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001

U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 51’600.-

(Fr. 4'300.- x 12 mesi).

Questi dati si riferiscono,

però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando queste cifre

su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili

nel 2014 (cfr. per questo

aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche

sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008

e la tabella: “Durée normale du travail dans les

entreprises selon la division économique”), il salario lordo medio

ipotetico nazionale da invalido per una donna ammonta a Fr.

53’793 (Fr. 51’600

: 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa

(STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a; STCA 32.2017.137 del 26

febbraio 2018, consid. 2.6).

Nel 2015 il reddito da invalido ammonterebbe invece a fr. 54'052.61

(51'600 x 41.7 [ore settimanali di lavoro nel 2015] : 40 aggiornati al

2015.

[dividendo per 103.6 e moltiplicando per 104.1; Tabella T1.1.10 Indice dei

salari nominali, Donne, 2011-2016]; STCA 32.2017.48 del 5 ottobre

2017, consid. 2.9.2).

Nel 2016 il reddito da invalido ammonterebbe invece a fr. 54'519.93

(51'600 x 41.7 [ore settimanali di lavoro nel 2016] : 40 aggiornati al

2015.

[dividendo per 103.6 e moltiplicando per 105.0; Tabella T1.1.10 Indice dei

salari nominali, Donne, 2011-2016]; STCA 32.2017.48 del 5 ottobre

2017, consid. 2.9.2).

Considerata la capacità lavorativa residua del 60% (cfr. consid.

2.9

), il reddito da invalido è di fr. 32'431.56 nel 2015 (60%

di 54'052.61) e di fr. 32'711.95 nel 2016 (60% di 54'519.93).

2.12

Secondo la giurisprudenza federale, per gli

assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale

(affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione, ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato,

al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 al consid. 5.4 il TF ha confermato

il principio posto dal TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve

avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di

tassi più frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni

sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente

verificabili in sede giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata

anche recentemente dal TF, segnatamente nella sentenza 9C_767/2015 del 19

aprile 2016 al consid. 4.6.

Con sentenza 8C_80/2013

del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato che non è necessario

procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione

come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la

categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre

piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di

apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto

conto dell’insieme delle circostanze concrete.

2.13

Nella concreta evenienza, con

decisione dell'8 novembre 2017 (pag. 562-568 incarto AI), l’UAI ha operato, in

ossequio alla precitata giurisprudenza, una decurtazione del 10% a titolo di

riduzione sociale sul reddito statistico da invalido, "dovuta alla

necessità di svolgere unicamente attività leggere e per altri fattori di

riduzione" (pag. 563 incarto AI) puntualizzando che "Non

possiamo applicare la deduzione massima del 25%, in quanto esse sono state

stabilite anche in fase di perizia pluridisciplinare, il 10% tiene pienamente

conto dei seguenti fattori: limitazioni addebitabili al danno alla salute, l'età,

la nazionalità, il grado di occupazione; di svantaggi salariali da contingenti

particolari" (pag. 565 incarto AI).

Nell'annotazione

del 4 dicembre 2017 il Capo gruppo __________ e l'addetto agli affiliati __________

hanno puntualizzato i motivi per cui ritengono assolutamente corretta la riduzione

globale del 10% operata dall'amministrazione sul salario statistico da invalido,

puntualizzando in particolare quanto segue:

" (…). Va in primo luogo osservato che - a dipendenza del danno

alla salute - l'assicurata stata giudicata in grado di esercitare un'attività

adeguata al 60%, precisando che si tratta della presenza durante tutto il

giorno, ma con una riduzione del rendimento del 40%. Alla luce di questa

precisazione, non si può quindi applicare (al reddito da invalido) alcuna

riduzione percentuale per tener conto del fatto che l'interessato è in grado di

svolgere un'attività adeguata unicamente a tempo parziale (per la questione

inerente il grado di occupazione, cfr. STF I 69/07 del 2 novembre 2007 come

pure STCA del 29.11.2010 incarto nr. 32.2010.112).

Per quanto riguarda gli eventuali impedimenti funzionali derivanti

dal danno alla salute, nel caso di specie non occorre applicare alcuna

riduzione supplementare rispetto al 5% (per attività leggera) già riconosciuto

dall'amministrazione. In effetti, i periti del SAM hanno altresì incluso nella

loro valutazione una riduzione del 40% (dal lato psichiatrico), considerando

l'assicurata abile al 60% da intendersi come rendimento ridotto in un'attività

adeguata svolta a tempo pieno. Per quanto attiene alla patologia reumatologica

non è stato constatato alcun peggioramento dello stato di salute rispetto alla

precedente valutazione per cui non giustificata una riduzione maggiore rispetto

a quella eseguita in precedenza. Del resto, occorre sottolineare che i limiti

funzionali - dal punto di vista reumatologico - sono assai modesti (cfr. in tal

senso la perizia SAM al punto 9.1.1 nonché il rapporto finale SMR datato

05.07

).

Oltre a ciò, dal punto 9.1.2.3 della perizia SAM emerge che

eventuali pause supplementari sono già state conteggiate.

La nazionalità (la Signora RI 1 è __________ ma risiede in

Svizzera dal 1990 ed ha prevalentemente lavorato nel nostro paese in qualità di

ausiliaria di pulizia dal 1994 al 2014 (cfr. il curriculum vitae sub. doc. 53

incarto Al)) e il tipo di permesso di soggiorno (in casu il permesso B)

permettono di applicare un'ulteriore decurtazione del 5% sul reddito statistico

da invalido, così come giustamente argomentato dall'amministrazione all'interno

della decisione impugnata (vedi "per altri fattori di riduzione").

Inoltre l'età (53 anni al momento della decisione amministrativa)

non solo non si ripercuote negativamente sul reddito ipotetico da invalido, ma

addirittura incide favorevolmente su di esso (cfr. ISS 2014, tabella TA9; STCA

del 19.9.2013, incarto nr. 32.2013.20).

(…). Infine, la circostanza che l'assicurata

abbia prevalentemente svolto in passato l'attività di ausiliaria di pulizia non

giustifica un'ulteriore decurtazione, considerato che le attività adeguate

entranti in linea di conto (livello di qualifica 1, semplici e ripetitive) non

richiedono un'esperienza professionale diversificata (cfr. in argomento la STCA

del 18.11.2015 a pag. 18, incarto nr. 35.2015.92). Alla luce di quanto precede,

è pertanto assolutamente corretta la riduzione globale del 10% operata

dall'amministrazione sul salario statistico da invalido." (cfr. doc. VI+2)

Dal canto suo il

rappresentante della ricorrente pretende che venga applicata al suo assistito

la deduzione sociale massima del 25%, tenuto conto della presenza di svariati

fattori di riduzione (età, grado di occupazione, cittadinanza straniera,

nessuna formazione specifica, tasso di disoccupazione elevato in Ticino ed in

continuo aumento) che non sono stati considerati né dal perito psichiatra, il

quale che ha considerato solamente le difficoltà economiche in cui versa

l'assicurata (doc. I, pag. 6-8).

Il patrocinatore della ricorrente stigmatizza pur l'operato dell'UAI per aver

precisato nella nota del 4 dicembre 2017 due singole decurtazioni del 5% (la

prima per attività leggere e la seconda per la nazionalità ed il permesso di

soggiorno) allorquando la giurisprudenza esige una valutazione globale nei

limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito

da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete.

Il rappresentante della ricorrente critica pure l'agire dell'UAI per

aver indicato nella decisione impugnata di aver considerato pure l'età della

ricorrente, mentre poi ha negato qualsivoglia rilevanza a questo fattore nella

precitata nota del 4 dicembre 2017 (cfr., in particolare, doc. I e doc. VIII).

Innanzitutto val qui la

pena di ribadire che la riduzione massima consentita ammonta al 25%,

percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che

possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid.

5b/cc). A questo proposito giova inoltre ricordare che, a detta della nostra

Massima Istanza, è soltanto il pieno adempimento di tutte le condizioni del

caso (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione), che giustifica

una riduzione pari al 25% (cfr. STF 9C_655/2012 del 29 novembre 2012, consid. 3; Meyer Ulrich/Riechmuth

Marco, in: Stauffer Hans-Ulrich/Cardinaux Basile, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung (IVG), Commentario, 3 Ed., Zurigo 2014, ad art. 28a n.

100.

e segg.).

Tenuto

conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali

nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF

137.

V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte ritiene che, operando una

decurtazione del 10%, l’Istituto assicuratore non abbia abusato del proprio

potere di apprezzamento. In particolare il TCA, ritiene che, mediante la

riduzione in questione, l'Istituto convenuto abbia tenuto debitamente

conto degli effetti legati al danno alla salute di cui è affetta l'assicurata.

Val comunque la pena di puntualizzare che il Tribunale

federale ha più volte negato la rilevanza del fattore "età" in relazione a lavoratori ausiliari, siccome essi “… auf dem

massgebenden hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 16 ATSG)

grundsätzlich altersunabhängig nachgefragt werden und sich das Alter bei

Männer-Hilfsarbeitertätigkeiten im Anforderungsniveau 4 (einfache und

repetitive Tätigkeiten) ab dem 40. Altersjahr bis zum Lebensalter 63/65 sogar

lohnerhöhend auswirkt (LSE 2002 Tabelle TA9 S. 55, LSE 2004 Tabelle TA9 S. 65;

vgl. auch AHI 1999 S. 237 E. 4c; Urteile U 11/07 vom 27. Februar 2008, E. 8.3,

und 8C_223/2007 vom 2. November 2007, E. 6.2.2)”. (STF 8C_319/2007 del 6 maggio

2008.

consid. 8.3; in questo senso, si vedano pure la STF 8C_712/2012 del 30

novembre 2012 consid. 4.2.3, la STF 8C_361/2011 del 20 luglio 2011, la STF

8C_373/2008 del 28 agosto 2008 consid. 5.2.2.2 e la STF 8C_292/2009 del 10

giugno 2009 consid. 5.2.1).

Va anche osservato che il fatto di avere una limitata formazione professionale

non giustifica ulteriori decurtazioni, considerato che le attività adeguate

entranti in linea di conto (livello di qualifica 4, semplici e ripetitive) non

richiedono né un’esperienza professionale diversificata, né un grado di

istruzione particolare (cfr. in questo senso la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR

2002.

n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del

3.

aprile 2009 consid. 2.3.).

Nella STF 8C_482/2016 del

15.

settembre 2016 pubblicata in SVR 2017 IV Nr. 17 l’Alta Corte ha ribadito che

in caso d’applicazione del livello di qualifiche 4 della RSS 2010 sono già

considerate le carenti conoscenze linguistiche. Trattandosi di lavori ausiliari

il fattore età non gioca imperativamente un effetto di riduzione sui salari

(cfr. STF 8C_482/2016 del 15 settembre 2016, consid. 5.4.2).

Nella STF 9C_359/2014 del

5.

settembre 2014 il TF ha ribadito che allorquando vi è una capacità lavorativa

a tempo pieno ma con una flessione del rendimento, quest’ultima viene presa in

considerazione nella fissazione della capacità lavorativa e non vi è motivo di

effettuare un ulteriore riduzione per la stessa ragione:

" (…) En ce qui concerne le taux d'abattement sur le salaire

statistique, la jurisprudence considère que lorsqu'un assuré est capable de

travailler à plein temps mais avec une diminution de rendement, celle-ci est

prise en considération dans la fixation de la capacité de travail et il n'y a

pas lieu, en sus, d'effectuer un abattement à ce titre (arrêts 9C_677/2012 du 3

juillet 2013 consid. 2.2;8C_93/2013 du 16 avril 2013 consid. 5.4 et les

références). (…)” (STF 9C_359/2014 del 5 settembre 2014 consid. 5.4)

L’Alta Corte si è

confermata in questa giurisprudenza anche nelle STF 9C_635/2016 del 14 dicembre

2016.

consid. 4.3 e 9C_603/2015 del 25 aprile 2016 consid. 8.1.

Il reddito da invalido di fr. 32'431.56 nel 2015 e di fr. 32'711.95 nel 2016 (cfr. consid. 2.11) tenuto conto di una decurtazione sociale del

10%, ammonta dunque a fr. 29'188.40 (fr. 32'431.56

meno 3'243.15) nel 2015 e a fr. 29'440.75 (fr. 32'711.95

meno 3'271.19) nel 2016.

2.14

Per il 2015, confrontando il

reddito da invalido di fr. 29'188.40

(cfr. consid. 2.13) con quello da valido di fr. 47'354.68 (cfr. consid. 2.10),

si ottiene un grado d’invalidità del 38% ([47'354.68 - 29'188.40] x 100

: 47'354.68 = 38.36% arrotondato al 38% secondo la giurisprudenza di cui alla

DTF 130 V 121) che non dà diritto a una rendita d’invalidità.

Per il 2016, confrontando il reddito da invalido di fr. 29'440.75

(cfr. consid. 2.13) con quello da valido di fr. 47'491.80 (cfr. consid. 2.10),

si ottiene un grado d’invalidità del 38% ([47'491.80 - 29'440.75] x 100

: 47'491.80 = 38%) che non dà parimenti diritto a una rendita

d’invalidità.

2.15

Essendo il grado di invalidità

dell'insorgente superiore al 20%, ella potrebbe teoricamente avere diritto ad

una riformazione professionale.

Secondo l’art. 17 cpv. 1 LAI l’assicurato ha diritto alla

formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la

riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere

presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.

Invalido

ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della

gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione

professionale, una perdita di guadagno pari a circa il 20% (STF 8C_689/2015 del

15.

gennaio 2016: “(…) von rund 20% voraussetzt, wobei es sich dabei lediglich

um einen Richtwert handelt.”; DTF 130 V 489 consid. 4.2; DTF 124 V 110 consid.

2b; STFA I 164/05 del 22 dicembre 2006 consid. 7; SVR 2010 IV Nr. 24; AHV

Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b). La soglia minima di diminuzione della capacità

di guadagno conferente diritto a provvedimenti di riformazione professionale è

quindi del 20%.

Nel caso di specie, va evidenziato che la ricorrente, pur avendo raggiunto il grado minimo d’invalidità del 20% richiesto (cfr. considerando 2.15), senza

dover intraprendere una specifica riqualifica professionale, può, per i motivi

già espressi in particolare al considerando 2.9.5, svolgere attività semplici e

ripetitive dal profilo fisico leggero (cfr. anche sentenza 32.2011.143 del 21

novembre 2011; cfr. per analogia sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010

consid. 6.2,9C_753/2008 del 26 ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28

ottobre 2003 consid. 3.3). Come già indicato al consid. 2.9.5, va qui ribadito

che all’assicurata può essere richiesto di sfruttare la sua residua capacità

lavorativa in quei settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati,

con mansioni semplici e ripetitive, che non richiedono una preparazione

professionale specifica ma possono essere esercitate dopo una semplice

introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio. Va qui

rilevato che specialmente nell’ambito industriale, ma anche nel settore delle

prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle attività di mera

sorveglianza, fisicamente assai leggere, che possono essere svolte sia in

posizione seduta che in piedi (per esempio attività d’incasso, d’assemblaggio,

di confezione prodotti, di controllo, ecc.) con la possibilità anche di variare

frequentemente la postura (cfr. STCA 32.2013.75 del 28 gennaio 2014 e

32.2011.143

del 21 novembre 2011). Ne segue che alla ricorrente non può essere

riconosciuto alcun diritto a provvedimenti professionali

(riqualifica/riformazione professionale), ritenuto che gode di un ampio

ventaglio di professioni possibili che non richiedono particolari misure di

reintegrazione professionale (cfr. anche le STCA 32.2015.83 del 4 maggio 2016,

32.2014.17

del 27 luglio 2015, 32.2014.95 del 21 maggio 2015, 32.2013.75 del 28

gennaio 2014).

Va comunque segnalato che nella decisione avversata,

l'amministrazione ha informato l'assicurata, che "Su richiesta

scritta da parte dell'Assicurato, rimane a disposizione per la valutazione di

un aiuto al collocamento" (pag. 564 incarto

AI).

2.16

In simili circostanze, visto

tutto quanto precede, la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso

va respinto.

2.17

Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca

e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra

200.

- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008

del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico

dell’assicurata.

Quest’ultima chiede

tuttavia di essere messa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il

gratuito patrocinio (doc. I, pag. 9).

Ai sensi dell’art. 61

lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il

diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente

può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia

sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in

vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso

doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza

giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del

diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base

del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta

al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag.

626).

A norma dell’art. 3 cpv. 1

della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel

tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si estende

all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e

spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o

perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo

(DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Ora, va rilevato che per

quanto riguarda la situazione medico-valetudinaria dell'assicurata come pure le

conseguenze economiche del danno alla salute (ed, in particolare, la richiesta

di applicazione di una deduzione sociale del 25% anziché del 10% come accordato

dall'UAI), sulle quali era focalizzato il gravame, alla luce della giurisprudenza

pubblicata sia nella Raccolta ufficiale che nel sito web della Confederazione,

rispettivamente in quello del Cantone Ticino (riportata in sentenza), doveva

apparire chiaro che il rischio di perdere il processo era palesemente maggiore

rispetto alle prospettive di un successo, ragione per la quale il requisito

della probabilità di esito favorevole va giudicato inadempiuto. In queste

condizioni, non essendo adempiuto uno dei tre presupposti cumulativi, la

domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.Il ricorso è respinto.

2. L'istanza tendente alla

concessione dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio è respinta.

3. Le

spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti