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Decisione

32.2017.211

Revisione d'ufficio.Riduzione della rendita AI.Perizia pluridisciplinare contestata dalla ricorrente.Il TCA ha esaminato attentamente tutti i certificati medici e ha confermato le conclusioni a cui so

25 ottobre 2018Italiano83 min

Source ti.ch

Fatti

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di

rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche all’art.

17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

La revisione avviene d'ufficio quando, in

previsione di una possibile modifica importante del grado d’invalidità o della

grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di

aiuto dovuto all'invalidità, è stato stabilito un termine al momento

della fissazione della rendita, dell’assegno per grandi invalidi o del contributo per l'assistenza (art. 87 cpv. 1 lett. a OAI);

o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare

una notevole modifica del grado d’invalidità, della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità (art. 87 cpv. 1 lett. b OAI). Invece, se è fatta domanda di

revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o di grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto

all'invalidità è cambiato in misura rilevante per

il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 OAI). Infine, qualora

la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il contributo per l'assistenza

siano stati negati perché il grado d'invalidità era insufficiente, perché non è

stata riconosciuta una grande invalidità o perché il bisogno di aiuto era

troppo esiguo per avere diritto al contributo per l'assistenza, una nuova

richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel

capoverso 2 (art. 87 cpv. 3 OAI).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI).

Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,

occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non

appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2

OAI).

Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione

della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una

prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e

STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità

che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre

2012, consid. 5.3).

Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa

dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente

periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di

far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa

origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo

d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato

ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di

revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005

pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64-65).

Quanto agli effetti della revisione di una rendita, per l’art.

88bis cpv. 2 OAI la riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto,

al più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della

decisione (lett. a).

Essa può però intervenire anche retroattivamente dalla data

in cui avvenne la modificazione determinante, se l’erogazione illecita è causa

dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato oppure se

quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente

dall’art. 77 (lett. b).

L’art. 88bis OAI è applicabile non solo in caso di revisione, ma

anche in caso di modifica del diritto alla rendita stabilito in via di riesame

(riconsiderazione) (Meyer,

Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 2a edizione 2010, ad art. 30/31 (17

ATSG), pag. 395; Müller, Die

materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,

2003, pag. 95).

Condizione necessaria per l’applicazione dell’art. 88bis OAI è che

l'errore giustificante una riconsiderazione concerna un argomento specifico

dell’AI. La riduzione o soppressione della rendita a seguito di

riconsiderazione avviene quindi di principio, giusta l’art. 88bis cpv. 2 lett.

a OAI, con effetto pro futuro, eccezion fatta per i casi in cui

l’assicurato ha violato il suo obbligo di informare, nel qual caso una modifica

ha effetto ex tunc (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330,

119 V 432; Müller, op. cit., pag.

95 segg.). Il TFA ha pure stabilito che l’inizio della soppressione con effetto

ex nunc della rendita va stabilito in applicazione analogica dell’art.

88bis cpv. 2 lett. a OAI (DTF 111 V 197).

2.4. La costante giurisprudenza ha

stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di

modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività

lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue

conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subìto un cambiamento importante

(DTF 130 V 349 consid. 3.5; DTF 113 V 275 consid. 1a; DTF 112 V 372 consid. 2b e

390 consid. 1b; DTF 109 V 116; DTF 105 V 30; RCC 1989 p. 323).

Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque

necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano

subìto una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. Una semplice valutazione

diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,

non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 351;

DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione,

da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti

al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della

pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF

133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare

una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109

V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).

A proposito della notevole modifica del grado

d'invalidità quale condizione di revisione prevista dall’art. 17 cpv. 1 LPGA,

nella DTF 133 V 545 la nostra Massima Istanza ha precisato che per le rendite

dell'assicurazione invalidità, anche una modifica di poco conto nello stato di

fatto determinante può dare luogo a una revisione se tale modifica determina un

superamento (per eccesso o per difetto) di una soglia minima (cfr. consid. 6).

La revisione si occupa di modifiche nella situazione

personale della persona assicurata (stato di salute, fattore economico).

Modifiche di poco conto dei dati statistici non giustificano per contro una

revisione di una rendita d'invalidità, nemmeno se a seguito di queste modifiche

il valore soglia viene superato (per eccesso o per difetto; cfr. consid. 7).

Nella STF 9C_158/2012 del 5 aprile 2013 il Tribunale federale ha

rammentato che una riduzione o soppressione può essere adottata quando le

circostanze di fatto (di natura valetudinaria e/o economica) rilevanti per il

diritto alla rendita si sono modificate in maniera considerevole (DTF 130 V 343

consid. 3.5 pag. 349 con riferimenti).

Secondo il principio dell’onere probatorio materiale, la

situazione giuridica precedente deve permanere se una modifica rilevante della

fattispecie non è dimostrabile con il grado della verosimiglianza preponderante

(SVR 2012 IV n. 18 pag. 81, STF 9C_418/2010, consid. 3.1; cfr. anche sentenza

9C_32/2012 del 23 gennaio 2013, consid. 2).

Inoltre, nella successiva STF 9C_745/2012 del 30 aprile 2013,

l’Alta Corte ha ricordato che a differenza di quanto prescritto dall'art. 17

cpv. 2 LPGA per le altre prestazioni durevoli, l'art. 17 cpv. 1 LPGA non esige

in relazione alla revisione di una rendita d'invalidità una modifica notevole

dello stato di fatto, ma (solo) una modifica notevole del grado d'invalidità.

Questa modifica può risiedere sia in un cambiamento dello stato di salute sia

in una modifica della componente lucrativa (STF 9C_886/2011 del 29 giugno 2012

consid. 3.1; DTF 133 V 545 consid. 6.1-6.3).

Da ultimo, nella DTF 141 V 9 (SVR 2015 IV Nr. 21) il Tribunale

federale ha stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita

si sono modificati a tal punto da lasciare apparire una notevole modificazione

dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve

essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e

completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198

consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017 consid. 4.1; STF

9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF 9C_226/2013 del 4 settembre

2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di

salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro

clinico esistente non osta alla soppressione di una rendita (cfr. consid. 5 e

6).

2.5. Nel caso di specie, dopo avere

richiamato gli atti medici ritenuti determinanti e sentito il parere del

Servizio Medico Regionale che il 12 febbraio 2015 (doc. 184) ha ritenuto

necessario sottoporre l’assicurata a una perizia pluridisciplinare, il mandato

è stato aleatoriamente affidato al Servizio Accertamento Medico il 23 ottobre

2015 (doc. 195) e il 16 novembre 2015 (doc. 202) ne è stata data comunicazione

all’assicurata.

La perizia è stata allestita il 12 settembre 2016 (doc. 213) dopo

che il Servizio Accertamento Medico ha avuto modo di visitare l’assicurata i

giorni 11, 16, 17, 18, 22 e 25 febbraio nonché il 10 marzo 2016 per

accertamenti pluridisciplinari ambulatoriali.

Riassunti i certificati medici messi a sua disposizione dal 2008

al 2015, il SAM ha esposto l’anamnesi familiare, personale-sociale,

professionale, patologica (inserendo anche quelle della prima perizia SAM del

2008 e della seconda perizia SAM del 2011), sistemica, le affezioni attuali, la

descrizione della giornata e la terapia.

Nelle constatazioni obiettive il perito ha descritto lo status,

gli esiti degli esami di laboratorio effettuati l’11 febbraio 2016, degli esami

radiologici svolti in passato e valutati ora dal reumatologo e dal neurologo, di

quelli neuropsicologici del 22 febbraio 2016 e degli esami cardiologici del 18

febbraio 2016.

Sono poi stati riassunti i consulti specialistici, esposti di

seguito.

Il 16 febbraio 2016 il dr. med. __________, specialista FMH

reumatologia e medicina interna, ha sottoposto l’assicurata a una valutazione e

nel suo rapporto del giorno seguente ha esposto l’anamnesi attuale, per

sistemi, sociale recente, le limitazioni soggettive, l’analisi dello status e

gli esiti dei referti radiologici eseguiti nel 2013 e nel 2015.

Rispondendo ai quesiti sottopostigli, il perito reumatologo ha

posto la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di sindrome

lombospondilogena cronica su stato dopo voluminosa ernia discale L5/S1 a

sinistra all’origine di una sindrome radicolare irritativa (TAC 4.2013),

regressione dell’ernia (IRM 27.11.2013) e incipiente osteocondrosi L4/L5,

osteocondrosi L5/S1 con piccola ernia residua senza neurocompressione (IRM

17.4.2015). Quale diagnosi senza ripercussioni, una lieve sindrome

cervicospondilogena intermittente su sinostosi C2/C3 e lievi disturbi della

statica in presenza di lievi alterazioni degenerative.

Nella discussione lo specialista ha affermato che il problema

reumatologico principale si era manifestato per la prima volta nell’aprile 2013

sotto forma di una sindrome radicolare irritativa S1 a sinistra presa a carico

conservativamente e regredita. Anche radiologicamente le dimensioni dell’ernia

erano regredite. Al momento persisteva un quadro di dolori lombari irradianti

al sacro (sindrome lombospondilogena) senza più alcuna evidenza clinica o radiologica

per una neurocompressione. L’assicurata presentava lievi cervicalgie

intermittenti; l’esame clinico era normale; le immagini mostravano modiche

alterazioni degenerative, modiche alterazioni della statica e una sinostosi tra

C2 e C3.

Come infermiera l’assicurata era inabile al lavoro a lungo termine

nella misura del 25% dall’aprile 2013, intesa come riduzione del rendimento.

L’incapacità lavorativa come infermiera è stata totale dal 1°

aprile al 1° luglio 2013 (primo episodio acuto), dal 1° marzo al 1° maggio

2014 (secondo episodio acuto) e dal 1° settembre al 1° novembre 2015 (terzo

evento acuto). Per gli altri periodi, il perito ha precisato che la capacità

lavorativa come infermiera e in altre attività corrispondeva a quella attuale.

Non erano inoltre da prevedere cambiamenti di rilievo a

medio-lungo termine.

La diminuzione della capacità lavorativa era dovuta alle

alterazioni degenerative a carico della colonna lombare. L’assicurata era

limitata soprattutto in lavori pesanti a mediamente pesanti, ma anche in lavori

ripetitivi di flessione-estensione o rotazione del tronco, lavori con il tronco

piegato in avanti, lavori attorno e sopra l’orizzontale e posizioni

inergonomiche prolungate.

Secondo il perito non v’erano possibilità terapeutiche per migliorare

lo stato di salute, non erano indicati interventi neurochirurgici, mentre erano

auspicabili un piano di riabilitazione e dei provvedimenti di integrazione

professionale vista la giovane età dell’assicurata e l’importante capacità

funzionale residua.

Per lo specialista, l’interessata era in grado di svolgere il

proprio lavoro di infermiera a tempo pieno e con un rendimento ridotto nella

misura del 25%. Anche altre attività manuali che comportano un impegno simile

avevano una simile limitazione del rendimento. In attività leggere e adatte che

tengono conto delle limitazioni espresse in precedenza l’assicurata era

totalmente abile al lavoro da un punto di vista reumatologico, così come

casalinga.

Il perito non ha riscontrato una discrepanza tra i sintomi

descritti dall’interessata e la sua valutazione clinica, non v’era una

esagerazione dei sintomi.

Rispondendo alla domanda se era subentrato un peggioramento o un

miglioramento rispetto alla situazione precedente la revisione, il reumatologo

ha affermato che dalla prima manifestazione dei problemi alla schiena la

situazione era senz’altro notevolmente migliorata pur attraversando alcuni

temporanei peggioramenti. Generalmente l’evoluzione naturale di un’ernia

discale comporta una guarigione nel 95% dei pazienti a distanza di un anno

dall’episodio acuto. Il restante 5% può ancora migliorare in seguito. Misure di

riallenamento progressivo al lavoro erano auspicabili nel caso concreto.

Quali limitazioni il perito ha indicato che l’assicurata poteva

talvolta sollevare e portare pesi pesanti fino all’altezza dei fianchi, mentre

sovente sopra l’altezza del petto, maneggiare talvolta attrezzi pesanti,

sovente effettuare lavori sopra l’altezza del capo, stare in rotazione, in

posizione seduta/eretta chinata, molto sovente inginocchiata e in flessione

delle ginocchia. L’assicurata era inoltre in grado di stare molto spesso a

lungo seduta e in posizione eretta, camminare per lunghi tragitti, salire le

scale e camminare su terreni dissestati. L’equilibrio, infine, non era

limitato.

L’assicurata è stata visitata il 17 febbraio 2016 dal dr. med. __________,

specialista FMH in neurologia, che nel rapporto del 19 febbraio seguente ha

esposto l’anamnesi, lo stato neurologico e gli esiti della documentazione

radiologica del 2013 e del 2015.

Nella sua valutazione il perito ha riassunto le diagnosi poste

nell’ottobre 2010 in occasione di un’altra valutazione neurologica nell’ambito

di una perizia pluridisciplinare, osservando che da allora la situazione

sembrava essere piuttosto migliorata. Dal 2013 erano apparsi soprattutto dei

sintomi riferibili a una problematica della colonna lombare e in parte

cervicale. Al momento l’assicurata non aveva dolori rilevanti irradianti agli

arti superiori e inferiori da settembre 2015. Talvolta aveva dolori cervicali o

lombari che gestiva con l’assunzione di analgesici. L’esame neurologico

dettagliato era normale al momento della perizia e lo specialista non ha

trovato assolutamente reperti sospetti per una lesione delle strutture nervose

centrali o periferiche, in particolare non v’erano segni per lesioni radicolari

sia agli arti inferiori sia superiori. Anche la documentazione radiologica non

mostrava reperti rilevanti in sede cervicale, a livello lombare v’era

soprattutto una stenosi foraminale L3/L4 a destra che avrebbe potuto in passato

determinare un’irritazione radicolare L3, che a quel momento non era comunque

rilevabile all’esame clinico.

La diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa era

dunque di sindrome lombovertebrale recidivante, senza deficit neurologici

associati di tipo radicolare, sindrome cervicale recidivante senza deficit

neurologici associati; emicrania senza aura; pregressa sindrome del tunnel

carpale attualmente non sintomatica; pregressi episodi sincopali-lipotimici non

spiegati da patologia neurologica.

Nel rispondere alle domande l’esperto ha quindi ritenuto

l’assicurata abile al 100% in qualsiasi attività, ha indicato che la prognosi

neurologica era complessivamente favorevole anche a medio e lungo termine, che

non v’erano proposte terapeutiche, che era possibile effettuare provvedimenti

di integrazione professionale e non v’erano esagerazioni dei sintomi.

Il 18 febbraio 2016 il dr. med. __________, FMH medicina interna e

cardiologia, ha visitato l’assicurata e nel suo rapporto del 22 aprile seguente

ha in primo luogo posto la diagnosi di: 1. Tachicardia atriale ectopica con/su

pregressa ablazione per flutter atriale 08.1999, studio elettrofisiologico CHUV

29.06.1999, studio elettrofisiologico CHUV 19.08.1999 con ablazione

cavo-tricuspidale, studio elettrofisiologico CHUV 06.12.2001, studio

elettrofisiologico e ablazione di focolaio atriale 09.08.2004, studio

elettrofisiologico, non inducibilità di tachicardia rapida 03.2006, studio

elettrofisiologico e ablazione di tachicardia auricolare (3 focolai nell’atrio

destro e 2 focolai postero-settali), HUG 23.03.2008, ventricolo sinistro di

dimensioni e FE normali; 2. Lipotimia e sincopi recidivante di causa

probabilmente vaso-vagale e/o ipotensiva nell’ambito probabilmente di una

disregolazione neurovegetativa; 3. Sindrome depressiva ricorrente e disturbo

misto di personalità; 4. Sindrome lombo-vertebrale.

Il perito ha esposto per esteso l’intera anamnesi, rilevando che a

quel momento l’interessata lamentava degli attacchi di tachicardia soprattutto

sotto sforzo, più raramente di notte, circa tre volte alla settimana, della

durata di 10-30 minuti, con frequenza sui 140/min. V’erano inoltre dei dolori

ricorrenti al rachide lombare irradianti alle gambe, in particolare a sinistra,

ultimamente migliorati. Lo stile di vita era diventato sedentario, ma nel

complesso la capacità di sforzo era da definirsi buona senza dolori toracici.

Ha fatto poi seguito l’indicazione della terapia, dell’esito

dell’esame clinico, della cicloergometria, dell’ecocardiografia-doppler e

dell’ECG dinamico delle 24 ore (Holter) che mostrava una registrazione a tratti

disturbata, il ritmo sinusale normo-cardico aveva una frequenza massima

127/min, media 79/min, minima 48/min.

Nella sua valutazione il perito ha rilevato che la capacità di

sforzo appariva leggermente inferiore alla media, nessun segno di ischemia

significativa e anche l’Holter aveva dato un risultato blando: a tratti brevi e

lievi accelerazioni del ritmo che appariva sinusale, senza tuttavia raggiungere

frequenze elevate, verosimilmente da ritenersi ancora nell’ambito del

fisiologico. Da numerosi anni l’interessata soffre di una tachicardia

parossistica atriale già sottoposta a plurimi esami elettrofisiologici e anche

ad alcune ablazioni. Nel corso degli ultimi anni l’evoluzione clinica era stata

caratterizzata da un certo miglioramento, diversi monitoraggi non avevano più

mostrato patologie di particolare rilievo. Nessuna particolare bradicardia. Nel

complesso era dunque difficile valutare quanto grande fosse il carico aritmico

sotto l’attuale trattamento farmacologico. La paziente stimava 3 attacchi alla

settimana di 10-30 minuti. Era inoltre possibile che il trattamento

farmacologico potesse essere in parte responsabile della astenia presente già

da tempo. Il cardiologo ha poi indicato le possibili vie da adottare per

trovare una soluzione definitiva al problema aritmico, quale un monitoraggio

sotto cute e, se indicato, un nuovo studio elettrofisiologico. Dal profilo

cardiaco la prognosi era da definirsi tendenzialmente favorevole.

Per quel che concerne l’inabilità lavorativa la situazione era da

ritenersi invariata rispetto alle valutazioni precedenti e quindi la capacità

lavorativa era del 100% per attività lievi-moderate e l’inabilità era al 100%

per attività moderate-pesanti. Per l’attività di infermiera l’assicurata era da

considerarsi inabile al 50%, era invece abile al 75% come casalinga. Dal 30

giugno 2009 la riduzione della capacità lavorativa ha avuto un decorso più o

meno stabile, che era limitata dagli attacchi di tachicardia.

Infine, la dr.ssa med. __________, medico chirurgo specialista in

psichiatria, ha avuto due colloqui con l’assicurata in data 25 febbraio (75

minuti) e 10 marzo 2016 (32 minuti).

Nel rapporto del 25 luglio 2016 ha riassunto gli atti medici

significativi dal profilo psichiatrico, ha esposto i dati clinici con l’esame

clinico secondo AMDP 8-System in cui ha descritto l’anamnesi, il referto

psichico e il referto somatico, l’anamnesi psicofarmacologica, l’esito degli

approfondimenti testali essendo stata sottoposta a valutazione psicodiagnostica

il 22 febbraio 2016 da uno psicologo, psicoterapeuta e neuropsicologo e dalla

psichiatra stessa al Test IES e DES, la descrizione delle attività e delle

abitudini e il trattamento psichiatrico in essere (nessun farmaco psichiatrico,

ma psicoterapia ogni 15 giorni).

La perita ha riportato le sue constatazioni e nelle conclusioni ha

osservato che la valutazione sulla capacità lavorativa psichiatrica le ha fatto

constatare che un eventuale peggioramento del quadro psichico imporrebbe una

valutazione della capacità genitoriale dell’assicurata essendo una madre single

con tutte le difficoltà che ne comporta vista la sua anamnesi psichiatrica e i

disturbi di personalità riscontrati. Era quindi importante che venissero messe

in atto cure psicoterapeutiche e sociali per evitare futuri peggioramenti del

quadro psicopatologico che avrebbero potuto compromettere le capacità

genitoriali dell’assicurata.

Quale diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa la

psichiatra ha posto un disturbo di personalità emotivamente instabile, tipo borderline

(ICD-10-GM F60.31) / disturbo borderline di personalità (DSM-V 301.83).

Inoltre, un disturbo di personalità dipendente (astenico)

(ICD.10-GM F60.7) / disturbo dipendente di personalità (DSV-V 301.6).

Quale diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa la

perita ha indicato la distimia (ICD.10-GM F34.1) / disturbo depressivo

persistente (distimia) con ansia moderata con esordio precoce, sindrome distimica

pura (DSM-V 300.4); disturbo post traumatico da stress (ICD-10-GM F43.1) /

disturbo da stress post traumatico (DSM-V 309.81).

La capacità lavorativa dal punto di vista psichiatrico

nell’attività da ultimo svolta di infermiera era attestabile al 50% dovuta a

limitazione di rendimento per tutte le caratteristiche di personalità indicate

e che riducevano la capacità. Questa valutazione era da integrare e non da

sommare con la patologia cardiologica, poiché l’esperta ha considerato

interagenti/interferenti le due condizioni patologiche. La riduzione della

capacità lavorativa era presente, come già attestato dalla precedente perita

nel 2010, dai primi mesi del 2009 a causa della fragilità personologica,

dall’umore distimico, dalla stanchezza e spossatezza oltre che dall’ansia. La

prognosi a medio-lungo termine era incerta. Era necessario mettere in atto cure

psicoterapeutiche e sociali tali da dare un supporto alla fragilità della

personalità dell’assicurata per evitare un peggioramento, anche del quadro cardiologico,

in quanto era strettamente correlato alle condizioni psichiche, mantenendo le

condizioni/capacità attuali, con eventualmente una maggiore stabilità che con

il passare del tempo, dopo la quarta/quinta decade di età si va verso un certo

miglioramento delle condizioni psichiche dovute ai disturbi di personalità.

Quali misure terapeutiche era esclusa una terapia farmacologica

non essendo efficace in un disturbo di personalità, ma piuttosto un supporto

sia psicoterapeutico sia una terapia EMDR.

Dei provvedimenti di integrazione erano necessari qualora non

avesse trovato lavoro nell’attività precedente.

L’assicurata era in grado di svolgere altre attività lavorative in

ragione del 70% in lavori adatti alle sue caratteristiche fisiche, alla

patologia cardiaca, alla sua età e competenze attuali, in un ambiente di lavoro

non competitivo, poiché non avrebbe retto il confronto con gli altri vista la

difficoltà personologica in cui v’era scarsissima autostima. Era altresì abile

al 70% come infermiera addetta all’istruzione come già in passato, perché in un

lavoro in cui non deve accudire i pazienti e senza contatto con il pubblico

viene meno sollecitata la componente borderline e dipendente di

personalità con maggior rendimento. Come casalinga era abile all’80%, potendo

gestire i tempi e i modi.

Non è stata constatata una discrepanza fra i sintomi descritti e

la valutazione clinica e rispetto alla valutazione clinica della perizia psichiatrica

del 2010 la dottoressa __________ ha ritrovato un quadro clinico di sostanziale

stabilità e ha confermato l’inabilità lavorativa del 50% come infermiera. A suo

avviso, era opportuno un riallineamento progressivo a un lavoro in cui fosse

ridotto al minimo il contatto con pazienti da accudire e con azioni

infermieristiche complesse.

Nel tempo, l’evoluzione era di un quadro leggermente migliorato

rispetto alla valutazione della dottoressa __________. Sulla base della

valutazione psicologica testistica il disturbo di personalità borderline

appariva meno evidente e non sono state evidenziate gravi patologie, anche se

si era al limite sulla effettiva capacità genitoriale dell’interessata.

La perita ha precisato che i problemi che ostacolavano il

reinserimento lavorativo erano dovuti al quadro clinico psichico in atto

(prevalentemente in relazione ai disturbi di personalità) nella misura del 50%

come infermiera e in altre attività del 30%.

Infine, in merito ai disturbi e alle risorse personali esistenti, la

specialista ha indicato la presenza di sintomi cronicamente depressivi (distimia),

ansia somatica, agitazione e la fragilità personologica del disturbo di

personalità borderline/dipendente, in cui v’erano risorse interne ancora

presenti e da poter mettere in campo, quali la tenacia, la volontà, la

determinazione. Come emerso dal test psicometrico e dall’esame clinico,

l’assicurata presentava un disturbo psichiatrico non grave, ma legato alla

mancata strutturazione della personalità (disturbi di personalità), senza

fenomeni dissociativi, con risorse interne, da utilizzare in un percorso

psicoterapeutico finalizzato ad aiutarla all’integrazione della personalità.

Il 5 settembre 2016 alle ore 12 i periti del Servizio Accertamento

Medico e la dr.ssa med. __________, il dr. med. __________ e il dr. med. __________

hanno avuto modo di discutere del caso in teleconferenza in modo esaustivo.

Alla luce delle consultazioni dei quattro specialisti, il SAM ha posto le

diagnosi seguenti.

Diagnosi con influsso:

Disturbo di personalità

emotivamente instabile, tipo borderline (ICD-10-GM F60.31) / disturbo borderline

di personalità (DSM-V 301.83).

Disturbo di personalità dipendente

(astenico) (ICD-10-GM F60.7) / disturbo dipendente di personalità (DSM-V

301.6).

Sindrome lombospondilogena cronica:

- senza deficit neurologici

associati di tipo radicolare;

- stato dopo voluminosa ernia

discale L5-S1 a sinistra all’origine di una sindrome radicolare irritativa (TAC

aprile 2013);

- regressione dell’ernia (MRI 27

novembre 2013);

- incipiente osteocondrosi L4-L5,

osteocondrosi L5-S1 con piccola ernia residua senza neurocompressione (MRI 17

aprile 2015).

Tachicardia atriale ectopica con/su

pregressa ablazione per flutter atriale, agosto 1999:

- studio elettrofisiologico CHUV,

29 giugno 1999;

- studio elettrofisiologico CHUV, 19

agosto 1999 con ablazione cavo-tricuspidale;

- studio elettrofisiologico CHUV, 6

dicembre 2001;

- studio elettrofisiologico e

ablazione di focolaio atriale, 9 agosto 2004;

- studio elettrofisiologico, non

inducibilità di tachicardia rapida, marzo 2006;

- studio elettrofisiologico e ablazione

di tachicardia auricolare (3 focolai nell’atrio destro e 2 focolai

postero-settali), HUG 23 marzo 2008;

- ventricolo sinistro di dimensioni

e FE normali.

Lipotimia e sincopi recidivante di

causa probabilmente vaso-vagale e/o ipotensiva nell’ambito probabilmente di una

disgregolazione neurovegetativa.

Diagnosi senza influsso:

Lieve sindrome cervicospondilogena

intermittente:

- sinostosi C2-C3 e lievi disturbi

della statica in presenza di lievi alterazioni degenerative;

- senza deficit neurologici

associati.

Emicrania senza aura.

Pregressa sindrome del tunnel

carpale attualmente non sintomatica.

Distimia (ICD-10-GM F34.1) /

disturbo depressivo persistente (distimia) con ansia moderata con esordio

precoce, con sindrome distimica pura (DSM-V 300.4).

Disturbo post traumatico da stress

(ICD-10-GM F43.1) / disturbo da stress post traumatico (DSM-V 309.81).

Nella valutazione medico-teorica globale dell’attuale

capacità lavorativa della ricorrente nella precedente attività, gli esperti

hanno ritenuto che dal 30 giugno 2009 l’assicurata presentava una capacità

lavorativa con rendimento ridotto del 50% come infermiera di livello 2

in casa anziani a causa dei problemi cardiologici, psichiatrici e

reumatologici. I deficit funzionali erano descritti dai vari consulenti.

La percentuale di inabilità lavorativa teneva conto (integrandole)

dell’inabilità lavorativa per motivi reumatologici (inabilità lavorativa del

25% dall’aprile 2013 per lombalgie), dell’inabilità lavorativa per motivi

cardiologici (inabilità lavorativa del 50% dal 30 giugno 2009) e dell’inabilità

lavorativa per motivi psichiatrici (50% dal 2009). Le percentuali di inabilità

andavano integrate in quanto v’era un rendimento globalmente ridotto (maggiore

stanchezza, ansia).

Erano infine riconosciuti i periodi di inabilità lavorativa totale

per sindrome radicolare dal 1° aprile al 1° luglio 2013, dal 1° marzo al 1°

maggio 2014 e dal 1° settembre al 1° novembre 2015.

La sua capacità lavorativa in attività adeguate leggere fino a

moderate ed ergonomicamente corrette, tenendo conto delle limitazioni

funzionali elencate dai periti reumatologo e psichiatra (in un lavoro senza

dover accudire pazienti e senza contatto con il pubblico, in un piccolo team

con mansioni autonome, poteva svolgere un’attività lavorativa in misura

maggiore del 50% e cioè al 70%, perché veniva meno sollecitata la componente borderline

e dipendente di personalità con maggior rendimento), poteva raggiungere il 70%

a partire dalla valutazione della dr.ssa med. __________ del 25 febbraio 2016 e

continua, da intendersi come rendimento globalmente ridotto nell’arco di

un’intera giornata.

Per il periodo precedente, dal 30 giugno 2009 al 27 febbraio 2010

abile al 100% in attività leggera e adatta come da seconda perizia SAM del 28

giugno 2011, mentre dal 25 febbraio 2016 abile al lavoro al 70%.

Come casalinga la capacità lavorativa residua era del 75% dal 30

giugno 2009, escludendo i lavori con impegno fisico da moderato a pesante,

mentre l’assicurata poteva svolgere i lavori con impegno leggero fino a medio.

Provvedimenti professionali volti alla reintegrazione erano

necessari qualora l’interessata non avesse trovato un impiego nella sua

precedente attività.

Per i periti, lo stato di salute risultava globalmente leggermente

migliorato per l’aspetto psichiatrico rispetto all’ultima valutazione SAM del

28 giugno 2011, leggermente migliorato per l’aspetto cardiologico, migliorato

per quello reumatologico (dopo periodi transitori di peggioramento) e invariato

per quello neurologico.

Sono infine state riprese le eventuali proposte terapeutiche di

ogni consulente ed è stato precisato che non sono state riscontrate discrepanze

tra i sintomi descritti dall’assicurata, l’anamnesi e la valutazione clinica

durante la visita.

Sulla scorta di questa perizia pluridisciplinare, il 20 settembre

2016 (doc. 214) il dr. med. __________, attivo presso il Servizio Medico

Regionale, nel rapporto finale SMR ha confermato le diagnosi con e senza

influsso sulla capacità lavorativa stabilite dagli esperti del Servizio Accertamento

Medico, così come i gradi di incapacità lavorativa (50% nell’attività

abituale e 30% in attività adeguate, in entrambi i casi intesa come

riduzione del rendimento e dal 25 febbraio 2016). Per i periodi precedenti si

rinviava al rapporto SMR del 10 ottobre 2012. Il medico SMR ha poi ripreso i

limiti funzionali fisici stabiliti dal reumatologo e i limiti psichici fissati

dalla dr.ssa __________, precisando che, trattandosi di una revisione, lo stato

di salute risultava migliorato sotto il profilo psichico, reumatologico e

cardiologico.

Il consulente in integrazione ha affermato il 6 aprile 2017 (doc.

215) che dal ricalcolo del grado di invalidità il diritto alla rendita passava

a una mezza rendita. Considerata una capacità lavorativa del 50% in attività

abituale come infermiera diplomata, attività che poteva essere ritenuta

esigibile nella misura massima possibile a quel momento, eventuali programmi di

integrazione non avrebbero migliorato significativamente la sua capacità di

guadagno, perciò il progetto di decisione di pari data (doc. 217) stabiliva la

riduzione della rendita di invalidità a mezza rendita.

Nelle osservazioni al progetto di riduzione (doc. 230), l’avv. RA

1 ha trasmesso all’Ufficio AI dei certificati dei medici curanti.

Nel rapporto del 28 giugno 2017 (doc. 230) il Prof. dr. med. __________,

co-primario di cardiologia presso la __________, ha risposto ai quesiti

postigli dal patrocinatore legale della sua paziente.

Lo specialista ha condiviso pienamente la diagnosi posta dal perito

dr. med. __________ e l’ha così stabilita: 1. Tachicardia atriale ectopica

recidivante con, in particolare, impianto di loop recorder nel 2016 e

recidiva documentata di tachicardia atriale nel 2017 tramite loop recorder.

Considerandi

2.

Disfunzione del nodo del seno.

Alla domanda sulla capacità lavorativa dell’assicurata, il medico

curante ha risposto che sostanzialmente non condivideva quanto sostenuto dal

collega, come già espresso in sue precedenti valutazioni, anche se il decorso

era a tratti favorevole, ma al momento non permetteva, a suo modo di vedere, di

immaginare una ripresa lavorativa nella misura del 50%. I disturbi cardiologici

che affliggevano l’assicurata erano tali da non permettere una pianificazione

ragionevole della sua vita, in particolare una eventuale attività lavorativa

come infermiera.

Secondo il cardiologo, la prognosi quoad vitam, quindi la

speranza di vita dell’interessata, era da considerarsi favorevole; diverso il

dato relativo alla qualità di vita, che egli ha ritenuto tuttora significativamente

compromessa dalle aritmie/palpitazioni che l’affliggevano in maniera

imprevedibile, ma sicuramente limitanti nelle sue attività quotidiane.

La lettera d’uscita del 7 luglio 2017 (doc. 230) allestita dal Prof.

dr. med. __________, capo servizio, riferisce della degenza dell’assicurata dal

28.

al 30 maggio 2017 presso la __________, in cui è stata ricoverata per una

nuova procedura ablativa per recidiva di tachicardia atriale sintomatica.

Esposte la diagnosi, l’anamnesi, la terapia domiciliare, l’esame clinico,

l’esito dell’ECG a riposo e gli esami effettuati, nell’evoluzione è stato

indicato che allo studio elettrofisiologico endocavitario eseguito si è

evidenziata assenza di inducibilità di tachiaritmie sopraventricolari, per cui

non è stato possibile eseguire l’ablazione transcatetere mediante

radiofrequenza. In seguito a quel riscontro è stato deciso per una sospensione

della terapia antiaritmica in atto per osservare l’evoluzione del quadro

clinico. L’ecocardiografia di controllo aveva escluso la presenza di versamento

pericardico.

L’assicurata è stata dimessa in buone condizioni generali.

Il rapporto del 4 luglio 2017 (doc. 230) del dr. med. __________,

psichiatria e psicoterapia FMH, medicina psicosomatica e psicosociale FMH,

riferisce che dagli esami psicodiagnostici si evinceva la presenza di punteggi

elevati nella scala dell’ansia, della distimia e, in particolare, dello stress

post traumatico. Nel contempo, queste scale evidenziavano che la terapia aveva

permesso di mantenere un buon livello di funzionalità sia nella gestione della

casa sia nell’educazione del figlio. A suo dire, però, non erano questi gli

elementi che influenzavano l’inabilità lavorativa, bensì la vulnerabilità nei

confronti dello stress, legata alla diagnosi di personalità emotivamente

instabile di tipo borderline, come pure il disturbo di personalità

dipendente (astenico), che, di per sé, le impedivano di sopportare lo stress

lavorativo. Queste diagnosi erano confermate e ne conseguiva la fondamentale

vulnerabilità. Non v’era una modifica sostanziale dell’incapacità come

infermiera, a suo tempo valutata al 75%.

L’assicurata ha infine prodotto sei certificati del __________

emessi fra il 2014 e il 2017, in cui si riferisce delle infiltrazioni

periradicolari e delle iniezioni interdiscali che le sono state somministrate

all’incirca ogni sei-sette mesi.

Tutti questi referti, unitamente all’intervenuta convocazione per

una nuova infiltrazione per il 1° settembre 2017 (doc. 234), sono stati

trasmessi dal Servizio Medico Regionale (doc. 231) al Servizio Accertamento

Medico per una presa di posizione.

Sentiti tutti i consulenti, il 23 ottobre 2017 (doc. 237) il SAM ha

steso un nuovo rapporto che riporta per esteso i pareri di ogni perito e che

termina concordando con le conclusioni degli specialisti, perciò le valutazioni

peritali del 12 settembre 2016 non sono state modificate.

Il dr. med. __________, prendendo atto anche delle osservazioni

dell’avv. RA 1, ha evidenziato che era indubbio che i disturbi fossero cronici

e degenerativi; inoltre, le alterazioni strutturali degenerative erano state

descritte in dettaglio nel suo rapporto. La frequenza delle consultazioni

presso un centro del dolore non poteva però essere utilizzata come parametro di

decorso. Inoltre, i rimproveri del patrocinatore dell’assicurata sull’esame del

perito non avevano alcun sostrato medico. L’interessata aveva delle alterazioni

degenerative alla schiena e tra queste v’era un’ernia discale che era

regredita. L’ernia era l’alterazione degenerativa più rilevante che

l’assicurata avesse avuto ed era regredita. Quindi, da un punto di vista

oggettivo, la situazione era migliorata riguardo alle alterazioni strutturali

degenerative, così come risulta dalle sue diagnosi poste al punto 1A: l’ernia

discale voluminosa che era presente nel 2013 era regredita e questo

rappresentava un chiaro miglioramento delle alterazioni degenerative (sinonimo:

alterazioni strutturali degenerative) della colonna vertebrale. Pertanto, malgrado

le aspre critiche gratuite proferite dal legale sul suo operato, senza indicare

motivi medici, non si poteva quindi parlare di uno stato di salute decisamente

peggiorato. Per quanto concerne le alterazioni strutturali indicate nei

referti, il perito non vedeva sostanziali elementi nuovi rispetto a quanto riportato

nel suo consulto. Al di là degli aspetti soggettivi come la sofferenza

dell’assicurata, il reumatologo li ha dovuti separati dagli aspetti oggettivi,

i soli che determinano la riduzione della capacità lavorativa, e non ha trovato

nuovi elementi che modificassero significativamente la sua valutazione da un

punto di vista diagnostico o terapeutico.

Il neurologo dottor __________ ha ripercorso le diagnosi poste il

17.

febbraio 2016 ed analizzando i referti del centro del dolore ha affermato

che la lombosciatalgia L3 a destra aveva ben risposto all’infiltrazione e che

non v’erano elementi per sospettare di una sintomatologia radicolare

attualmente sintomatica.

Una pregressa radicolopatia L3 a destra era già stata presa in

considerazione in occasione della sua precedente valutazione, perciò sulla base

di questo rapporto si doveva supporre che l’evoluzione della componente

radicolare L3 rimanesse favorevole.

Anche con riferimento alla valutazione del 13 marzo 2017 si doveva

intendere che l’evoluzione della componente radicolare L3 sembrasse favorevole,

visto che non si faceva riferimento a una possibile sintomatologia attualmente

riferibile a questa particolare radice.

La recente documentazione non portava nuovi dati rilevanti per gli

aspetti neurologici, così è stato confermato il parere del 2016.

La dr.ssa med. __________ si è pronunciata sul giudizio del dottor

__________, affermando che quanto scritto dal collega non era altro che la

conferma di quanto da lei descritto diffusamente e approfonditamente nel suo

consulto del 25 luglio 2016, di cui ne ha ripreso degli estratti, evidenziando

per ciò che riguardava i criteri diagnostici del disturbo di personalità che

aveva stabilito la capacità lavorativa del 50% avvalendosi di valutazioni

testistiche psicologiche in cui il disturbo di personalità borderline

era apparso meno evidente e non erano state evidenziate gravi patologie. In

quell’occasione la psichiatra aveva inoltre evidenziato come vi fossero ancora

risorse interne da potere mettere in campo quali la tenacia, la volontà e la

determinazione e che piuttosto che una terapia farmacologica era opportuno un

supporto sia psicoterapeutico di tipo cognitivo-comportamentale o una terapia

EMDR, sia di tipo sociale.

Nello scritto del collega l’esperta non ha dunque ritrovato dati

esplicativi di condizioni psicopatologiche nuove, subentrate dopo il suo

consulto. Di fatto, le osservazioni del dottor __________ erano dunque ininfluenti,

non hanno prodotto elementi di reale novità, anzi, hanno confermato la perita

maggiormente nelle sue posizioni e appariva quindi difficile sostenere

qualsiasi modifica alla sua posizione di allora.

Infine, il cardiologo dr. med. __________ ha preso posizione sulle

osservazioni del legale dell’assicurata, il quale ha criticato la diagnosi

posta dal perito che, però, lo stesso Prof. dr. med. __________ ha affermato che

sostanzialmente faceva riferimento alla lista di diagnosi posta dal curante.

Pertanto, anche in tal caso il perito ha criticato le censure rivoltegli

dall’avv. RA 1, non possedendo quest’ultimo le conoscenze specifiche per capire

se le diagnosi indicate dai due cardiologi fossero differenti e se una fosse

più corretta dell’altra.

L’esperto ha poi descritto l’utilità e le prestazioni

dell’apparecchio Reveal posizionato sotto cute all’assicurata nel giugno

2016, rilevando che però lo studio elettrofisiologico è stato eseguito solo 11

mesi più tardi. Egli ha inoltre osservato che nella lettera di uscita dal __________

si faceva riferimento a una recidiva sintomatica documentata con il Reveal.

La questione centrale era dunque di potere determinare con una certa

accuratezza il carico aritmico dell’assicurata e l’eventuale relazione con i

disturbi clinici. Per questo motivo il nosocomio avrebbe dovuto fornire la

statistica dell’ultimo anno riguardo a frequenza degli eventi, durata, velocità

del polso e sintomaticità nonché eventuale presenza di episodi non sintomatici

o di sintomi non correlabili con l’aritmia. Solo dopo questa analisi oggettiva

sarebbe stato possibile determinare se veramente solo i disturbi cardiologici

affliggevano l’interessata o se bisognava pensare a un’ipotesi diversa.

L’impossibilità di potere indurre delle tachiaritmie allo studio

elettrofisiologico del 29 maggio 2017 avrebbe inoltre potuto indicare, oltre all’impossibilità

di procedere a un trattamento efficace, che le aritmie non erano facilmente

scatenabili e forse neanche così frequenti, fatto che avrebbe potuto

relativizzare il loro impatto sul quadro clinico generale. A dire dello

specialista, dunque, l’elemento principale da considerare per potere

determinare l’influsso della patologia cardiaca sullo stato di salute e sulla

qualità di vita dell’assicurata era il carico aritmico, ovvero la quantità e la

durata delle aritmie e quindi di riflesso il loro influsso sulla situazione clinica.

Se queste fossero state sporadiche e brevi, il loro ruolo avrebbe potuto essere

marginale sia nell’eziologia dei disturbi accusati sia sulla prognosi quoad

valetudinem, mentre quella quoad vitam rimaneva buona come già indicato

nella precedente valutazione. Se invece l’interessata avesse presentato attacchi

pressoché quotidiani e di lunga durata, la sua valutazione del 18 febbraio 2016

avrebbe dovuto essere modificata, altrimenti per il momento rimaneva invariata.

Il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale, preso atto

delle conclusioni dei periti SAM del 23 ottobre 2017, l’indomani (doc. 238) ha

confermato il rapporto medico SMR del 2016.

Basandosi su queste conclusioni, con decisione del 27 ottobre 2017

(doc. A1) l’Ufficio AI ha ritenuto l’assicurata inabile al 50% come

infermiera presso una casa anziani, mentre in attività adeguate allo stato di

salute la limitazione era del 30%. È stato dunque confermato il progetto

di riduzione della rendita a mezza rendita di invalidità.

Con il ricorso del 29 novembre 2017 l’assicurata ha trasmesso al

TCA l’estratto della perizia pluridisciplinare del 28 giugno 2011 (doc. 2)

comprendente la diagnosi, la discussione con l’esposizione dei pareri

specialistici, la valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità

lavorativa e le conseguenze sulla capacità lavorativa. Al Tribunale sono

inoltre pervenuti il parere del Prof. dr. med. __________ del 28 giugno 2017

(doc. A4), il certificato dello psichiatra curante __________ del 4 luglio 2017

(doc. A5), la lettera di uscita del 7 luglio 2017 (doc. A3) della __________ e

sei referti del __________ (docc. A6-A11), così come l’avviso per un’ulteriore

infiltrazione il 1° settembre 2017 (doc. A12).

Pendente causa la ricorrente ha prodotto il certificato medico del

4.

dicembre 2017 (doc. A14) dell’ambulatorio di elettrofisiologia presso la __________,

che riporta le diagnosi cardiologiche di: 1. Verosimile sincope neuromediata a

prevalente componente vasodepressiva; 2. Disautonomia del nodo del seno con

bradicardia marcata (durante terapia con propranololo) e verosimile tachicardia

sinusale inappropriata; 3. Tachicardia atriale ectopica recidivante con, da

ultimo, 2017: recidiva documentata al loop recorder di tachicardia

atriale e ecocardiografia TT del 28 marzo 2017: FE 59%, lieve insufficienza

mitralica.

Nell’anamnesi è stato evidenziato che dalla dimissione a fine

maggio, dove allo studio elettrofisiologico endocavitario era stata esclusa la

presenza di aritmie sopraventricolari inducibili, l’assicurata aveva riferito

discreto benessere. La stessa aveva avuto un episodio pre-lipotimico associato

a cardiopalmo tachicardico che si era rivelato trattarsi di una tachicardia

sinusale alla registrazione il 17 novembre 2017 del Reveal. Invece, il

26.

novembre 2017 l’interessata ha avvertito un senso di battito mancante e,

dopo pochi minuti, mentre era seduta a tavola, la sintomatologia si era

ripresentata in maniera più accentuata e, nel spostarsi, ha perso conoscenza

cadendo a terra riportando un trauma contusivo a livello del fianco destro. Le

registrazioni hanno permesso di ricondurre la sintomatologia di battito

mancante a una fase di extrasistolia ventricolare monomorfa isolata, mentre il

ritmo era sinusale normofrequente. Per il resto, l’interessata riferiva

chiaramente una limitazione funzionale legata a un ritmo frequentemente

tachicardico con cui ha imparato a convivere.

Sono poi indicate la terapia domiciliare in essere, l’esito

dell’ECG a riposo del 4 dicembre 2017 e del controllo del loop recorder

del 4 dicembre 2017.

Infine, nella discussione, gli specialisti hanno affermato che

l’evento sincopale recente presentava una verosimile genesi neuro-mediata a

prevalente componente vasodepressiva. Inoltre, in considerazione della

non-inducibilità di aritmie sopraventricolari e dell’assenza di aritmie atriali

documentate dal mese di giugno, essi sospettavano che le fasi frequenti di

tachicardia sinusale limitante fossero una manifestazione di disautonomia del

nodo seno con verosimile esaltato automatismo del nodo del seno con

iperattività in seguito agli stress fisici ed emotivi. Sentito il Prof. dr.

med. __________, è stata fornita all’assicurata una serie di accorgimenti per

cercare di controllare gli eventi lipotimici su base neuro-mediata, quali un’idratazione

appropriata, evitare la postura ortostatica prolungata ed eseguire le manovre

di contropulsione in caso di prodromi. Visto il sospetto di tachicardie

sinusali inappropriate, è stata modificata la terapia farmacologica.

Per il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale che il 17

gennaio 2018 (doc. VIII/1) si è pronunciato sulla nuova documentazione medica, non

v’era una sostanziale modifica dello stato di salute. L’evento sincopale era

stato di verosimile causa vaso-vagale, problematica già nota e valutata.

Pertanto, in assenza di una modifica dello stato di salute, egli ha confermato

le conclusioni del Servizio Accertamento Medico.

Al TCA sono infine pervenuti la convocazione per il 28 febbraio

2018.

di una discografia presso il __________ e una ricetta medica per degli

antidolorifici (docc. X/1 e X/2).

2.6

Per costante giurisprudenza

(STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter

graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è

che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio

approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi

per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del

mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF

122.

V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle

perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha

stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati

riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e

sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che

indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V

161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK

1986.

pag. 189; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332).

In una sentenza

pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto

conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle

direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In

particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito

che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli

esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le

loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001.

pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25

aprile 2007; STFA U 329/01

ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (=

SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le

perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate

dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001.

pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del

24.

agosto 2006 concernente un caso di

assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito

dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza

tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere

ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha

sviluppato la seguente considerazione:

" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise

émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la

jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de

l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport

médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de

divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns

et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès

lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer

celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical

régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique

pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,

du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur

l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir

de tel." (…).

Per quel che riguarda

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L'Alta Corte, nella sentenza

9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012

del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di

opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice,

ha precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion

entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des

rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard

des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent

de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de

rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un

mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175;

SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25

mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par

l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul

fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il

n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert." (…).

Infine, va ricordato

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui

egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Da ultimo, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294; D. Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle

assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG, Lugano e Helbing

& Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 203 e segg. (249-254).

Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista

in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione

riconosciuto scientificamente (STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V

49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann,

Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999

pag. 105 segg.).

Il medico deve inoltre pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e

deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività

lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto

psicosociale della persona esaminata.

Del resto, il rifiuto del carattere invalidante deve

ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori

descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui

descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti

divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti

dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto

insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente

psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).

2.7

Va ancora ricordato che per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino

intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977

pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984

pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des

Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98).

Al riguardo, nella STFA I 166/03 del 30

giugno 2004 al consid. 3.2 l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,

possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono

essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le

anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno

stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di

quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102.

V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF

127.

V 298 consid. 4c in fine). (…)".

Secondo la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra

l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le

nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre

1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

Nella STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il

riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la

diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti

da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V

396.

segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I

621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)”.

Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha

precisato i criteri per potere concludere che un disturbo da dolore somatoforme

(ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle

assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing

& Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 254-257).

Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V

49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di

un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della

situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono

considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di

prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività

risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un

danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione.

Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra

i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato

afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago;

l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti

dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato

sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il

contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein,

Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:

Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno

studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre

affezioni, come risulta dalla DTF 137 V 64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta

Corte si è così pronunciata:

" (…)

4.2

Diese im Bereich der somatoformen

Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der

Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4

S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.

45.

S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches

Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010

E. 2.3,9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008

E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.

April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE

136.

V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten

Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung

(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend

wirkt. (…)”.

Con la STF 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V

281, il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi

(cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di

lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono

stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare

e senza risultati predefiniti. In particolare, la presunzione secondo

cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà

ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

In due recenti sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e DTF

143.

V 418), il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova

procedura probatoria illustrata nella DTF 141 V 281 per i dolori somatoformi

persistenti, secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della

persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve ora essere

applicata non solo in caso di depressioni da lievi fino a medio-gravi

(DTF 143 V 409), ma anche per tutte

le malattie psichiche (DTF 143 V 418).

Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale

riguardante le depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr., fra

le ultime, STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.2; STF 8C_650/2016 del 9

marzo 2017 consid. 5.1.3 = SVR 2017 IV Nr. 62; STF 9C_434/2016 del 14 ottobre

2016.

consid. 6.3; DTF 140 V 193 consid. 3.3), le malattie corrispondenti

potevano essere considerate invalidanti solo se era dimostrata una “resistenza

alle terapie”, condizione necessaria per la concessione di una rendita AI. Con

il cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto non

vale più in maniera assoluta. Ora invece, come nelle altre malattie psichiche,

la questione decisiva è sapere se la persona interessata riesca a presentare,

sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’incapacità lavorativa

e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in

presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni

modo ancora essere considerata complessivamente nell’apprezzamento delle prove,

tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

2.8

Nell’evenienza concreta, si

tratta di stabilire se vi sia stato un miglioramento delle condizioni di salute

dell’assicurata rispetto alla precedente valutazione medica peritale

pluridisciplinare avvenuta nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2010 –

rapporto peritale SAM del 28 giugno 2011 (doc. 122) e rapporto finale SMR del

12.

luglio 2011 (doc. 123) -, che nel 2012 ha portato alla concessione di una

rendita di invalidità di tre quarti.

I periti del Servizio Accertamento Medico che hanno valutato la

ricorrente nel mese di febbraio 2016 hanno concluso che, rispetto alla

precedente perizia, globalmente lo stato di salute dell’assicurata

risultava leggermente migliorato per l’aspetto psichiatrico, leggermente

migliorato per l’aspetto cardiologico, migliorato per quello reumatologico (dopo

periodi transitori di peggioramento) e invariato per quello neurologico.

Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della

ricorrente sia stato accuratamente vagliato dall’Ufficio AI prima dell’emanazione

della decisione impugnata, dopo attenta analisi di tutta la documentazione

medica agli atti conferma l’operato dell’amministrazione.

Su invito del Servizio Medico Regionale, è infatti stata disposta

una perizia pluridisciplinare che ha approfonditamente indagato quattro campi:

reumatologico, neurologico, psichiatrico e cardiologico, e per la quale sono

stati nominati quattro medici specializzati nelle singole discipline.

Questi ultimi hanno individualmente esaminato di persona

l’assicurata, addentrandosi nell’anamnesi, nei disturbi soggettivi, nell’esame

clinico oggettivo da essi stessi eseguito, nelle terapie in atto, negli esiti

di esami diagnostici effettuati in passato e di quelli da loro stessi disposti e

hanno posto le rispettive diagnosi di competenza, traendo infine le proprie conclusioni

sulla capacità lavorativa della ricorrente nella sua abituale attività di

infermiera in casa anziani, di infermiera in attività leggere, in attività adeguate

leggere e come casalinga.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente per il tramite

del suo patrocinatore (doc. VI punto 2b pag. 4), i periti del SAM si sono a

tutti gli effetti espressi congiuntamente sull’integrazione delle percentuali

di incapacità lavorativa stabilite globalmente. Infatti, al punto 8.1.3 del

rapporto peritale del 12 settembre 2016, è chiaramente indicato che “Dal 30.6.2009 fino ad oggi vale una capacità

lavorativa residua del 50% (come infermiera in casa anziani). La percentuale

d’inabilità lavorativa tiene conto (integrandole) dell’inabilità lavorativa per

motivi reumatologici (inabilità lavorativa 25% dall’aprile 2013 per lombalgie),

dell’inabilità lavorativa per motivi cardiologici (inabilità lavorativa 50% dal

30.

giugno 2009) e dell’inabilità lavorativa per motivi psichiatrici (50% dal

2009). Le percentuali d’incapacità lavorativa vanno integrate in quanto vi è un

rendimento globalmente ridotto (maggior stanchezza, ansia).”.

Ma non solo. La consulente psichiatra ha indicato che la sua

valutazione della capacità lavorativa dell’assicurata era da considerarsi da

integrare e non da sommare con la patologia cardiologica, in quanto la

specialista ha considerato interagenti/ interferenti le due condizioni

patologiche.

Le critiche ricorsuali al riguardo non vanno dunque tutelate.

È altrettanto malvenuto l’avv. RA 1 a sostenere che all’insorgente

“non è stata data nemmeno la possibilità di

esprimersi sulla formulazione e/o delucidazione dei quesiti peritali, come

invece sarebbe stato tenuto a fare l’Ufficio convenuto (STF 133 V 446).”

(doc. VI punto 2b pag. 4).

Il 16 novembre 2015 (doc. 202) l’Ufficio assicurazione invalidità

ha infatti scritto all’assicurata informandola della necessità di sottoporsi a

una serie di esami medici completi e che il Servizio Accertamento Medico era

stato incaricato di valutarla nelle discipline di medicina interna, cardiologia,

neurologia, psichiatria e psicoterapia, integrando l’accertamento con

reumatologia e test psicodiagnostici. In calce alla pagina 1 e all’inizio di

pagina 2, in grassetto, è indicato in particolare che “Eventuali domande supplementari da sottoporre al

perito potranno esserci inoltrate entro 10 giorni. Le domande da voi

eventualmente poste in precedenza saranno tenute in considerazione.”.

In effetti, già il 16 febbraio 2015 (doc. 186) all’assicurata era stata inviata

la comunicazione della necessità di una perizia pluridisciplinare, con allegata

la lista delle domande che l’Ufficio AI avrebbe sottoposto al centro peritale,

invitandola a formulare ulteriori quesiti qualora l’avesse reputato necessario.

Inoltre, appena comunicati i nomi dei periti, sempre entro il termine di 10

giorni, l’assicurata aveva avuto la possibilità di presentare all’Ufficio AI

obiezioni fondate contro uno o più specialisti nominati.

Di conseguenza, non v’è stata alcuna violazione “dei diritti di parte”, intesi come diritto

di essere sentito, perciò il TCA non può dare seguito alla richiesta ricorsuale

di cassare la decisione impugnata (doc. VI punto 2b pag. 4).

Nemmeno va dato seguito alle affermazioni della ricorrente secondo

cui la perizia del SAM sarebbe lacunosa sotto molti aspetti, non spiegando per

esempio i motivi per cui lo stato di salute dell’assicurata sarebbe migliorato.

In particolare, essa ha evidenziato che in occasione della precedente perizia medica

pluridisciplinare, nel 2011, non era presente alcuna patologia alla spina

dorsale essendo apparsa nel 2013, mentre ora il perito reumatologo ha sostenuto

addirittura esservi stati dei sensibili miglioramenti, malgrado l’interessata

si sottoponga spesso a infiltrazioni a causa di dolori lancinanti e cronici

(doc. VI punto 2a pag. 4 e punto 4 pag. 7).

A quest’ultimo proposito il dr. med. __________ si è espresso il

12.

settembre 2017, in occasione di una seconda valutazione a seguito della

produzione di nuova documentazione medica.

Il reumatologo ha ben spiegato le ragioni mediche per le quali, da

un punto di vista prettamente oggettivo, aveva riscontrato che la situazione

era migliorata riguardo alle alterazioni strutturali degenerative. Egli ha

chiaramente illustrato le sue conclusioni, affermando che l’ernia discale

voluminosa che era presente nel 2013 era regredita, perciò si trattava di un

chiaro miglioramento delle condizioni della colonna vertebrale. Inoltre, la

circostanza che vi fosse una sofferenza persistente da parte dell’assicurata,

situazione che il perito non metteva affatto in dubbio, non voleva però ancora

significare che vi fossero anche aspetti oggettivi che comprovassero una

riduzione della capacità lavorativa. Egli non aveva riscontrato sostanziali

elementi nuovi per quanto riguarda le alterazioni strutturali rispetto a quanto

riportato nel suo primo consulto. In merito all’affermazione della ricorrente secondo

cui la situazione starebbe peggiorando visto l’incremento della frequenza delle

infiltrazioni a cui si sottoponeva stanti i dolori lancinanti che la

perseguitavano, il consulente ha tenuto a precisare che la frequenza delle

consultazioni presso un centro del dolore non poteva essere utilizzata come un

parametro di decorso. Pertanto, in assenza di chiare prove mediche a sostegno,

il reumatologo ha disatteso le lamentele – puramente soggettive – della

ricorrente.

Queste spiegazioni possono essere fatte proprie dalla scrivente

Corte, poiché essendo ben motivate e avendo un sostrato medico sono sufficientemente

convincenti, ciò che non si può dire delle illazioni dell’assicurata, che

rimangono tali non essendo suffragate da reperti oggettivi. In effetti, i

referti con cui si descrivono le iniezioni intradiscali e le infiltrazioni

peridurali prodotti con il ricorso, oltre ad essere stati già vagliati dai

periti in fase di osservazioni al progetto di decisione, non dicono niente di

più per quanto concerne le alterazioni strutturali, attentamente esaminate dal

dottor __________ nel suo rapporto peritale del 17 febbraio 2016.

In quell’occasione, infatti, lo specialista aveva esaminato la

ricorrente clinicamente e aveva rilevato che persisteva un quadro di dolori

lombari irradianti al sacro, senza però più alcuna evidenza clinica o

radiologica per una neurocompressione. Egli aveva inoltre ammesso che c’erano

stati tre episodi acuti che avevano comportato l’inabilità lavorativa totale

dell’assicurata per due-tre mesi, salvo poi riprendere la capacità lavorativa

come infermiera e in altre attività in ragione del 75%.

Il perito aveva ammesso la presenza di alterazioni degenerative a

carico della colonna lombare, le quali avevano comportato la diminuzione della

capacità lavorativa del 25%.

L’interessata risultava quindi limitata soprattutto in lavori

pesanti a mediamente pesanti e in lavori ripetitivi di flessione-estensione o

rotazione del tronco, lavori con il tronco piegato in avanti, lavori attorno e

sopra l’orizzontale e posizioni non ergonomiche prolungate. In attività leggere

e adatte che tenessero conto di queste limitazioni l’assicurata risultava

addirittura totalmente abile al lavoro.

Tanto le prime quanto le seconde constatazioni del reumatologo,

d’avviso del TCA, sono credibili e ben motivate, oltre a essere suffragate

dagli atti radiologici messi a sua disposizione. Per di più, la sua opinione è

stata corroborata dai numerosi certificati prodotti proprio dalla ricorrente

(nuovamente) con il ricorso, che attestano delle terapie messe in atto per

ridurre il dolore, ma non indicano la presenza di nuovi elementi per quanto

riguarda le alterazioni strutturali.

D’altronde, anche il neurologo dr. med. __________ ha affermato

nel suo secondo parere del 17 agosto 2017 che l’evoluzione della componente

radicolare L3 era rimasta favorevole e che non v’erano elementi per sospettare

una sintomatologia radicolare attualmente sintomatica, perciò anche egli si è

riconfermato nella sua precedente valutazione del 2016 in cui non aveva

riscontrato reperti determinanti un’incapacità lavorativa né proposte

terapeutiche. L’assicurata era risultata totalmente abile al lavoro e dal 2010

ad oggi, malgrado il peggioramento della sintomatologia vertebrale, la

situazione strettamente neurologica non mostrava modifiche rilevanti.

Per quanto concerne l’aspetto cardiaco, anch’esso contestato

dall’insorgente, va qui subito rilevato che la ricorrente ha tratto un’errata

conclusione del parere del perito dr. med. __________.

Come da quest’ultimo segnalato, non è vero che le diagnosi poste

dai due specialisti in questione si differenzino l’una dall’altra, avendo per

l’appunto il Prof. dr. med. __________ stesso affermato il 28 giugno 2017 che “Sostanzialmente la diagnosi posta nella valutazione

del 18.2.2016 dal Dr. med. __________ fa riferimento alla nostra lista di

diagnosi e quindi la confermo.” (doc.

A4).

Va quindi manifestamente disattesa la richiesta della ricorrente

di “ordinare una perizia che chiarisca e

stabilisca finalmente e definitivamente l’effettiva diagnosi cardiologica in

capo alla ricorrente. In effetti, quanto accertato dal SAM è inutilizzabile,

viste le lacune e le contraddittorietà con quanto accertato dai curanti.”

(doc. VI punto 3d pag. 6).

La discrepanza fra le parti risiede invece nella definizione della

capacità lavorativa dell’assicurata, visto che il curante ha escluso una

ripresa dell’attività lavorativa nella misura del 50%, sebbene il decorso a

tratti fosse favorevole.

Il TCA osserva a quest’ultimo proposito che il Prof. dr. med. __________

non si è pronunciato sulla capacità lavorativa residua dell’assicurata, ma si è

implicitamente riferito unicamente alla capacità lavorativa nell’attività

abituale di infermiera, attività in cui il perito l’aveva ritenuta appunto

abile al 50%, perciò già solo per questo motivo la sua valutazione non può

essere totalmente fedefacente ai fini del giudizio, non essendo completa per

quanto concerne l’influsso delle patologie sulla capacità lavorativa della

ricorrente in altre attività adeguate al suo stato di salute.

D’altra parte, in attività lavorative lievi-moderate, l’interessata

era stata definita dal dr. med. __________ abile al 100%, mentre in attività

moderate-pesanti inabile al 100%. Inoltre, la prognosi a medio-lungo termine

era stata indicata come tendenzialmente favorevole e nel suo parere del 18

febbraio 2016 il perito aveva suggerito l’impianto sottocutaneo di un Reveal

per quantificare il carico aritmico e un eventuale nuovo studio

elettrofisiologico.

Nel mese di giugno seguente all’assicurata è stato in effetti impiantato

un loop recorder (Reveal), mentre undici mesi più tardi è stato

effettuato lo studio elettrofisiologico. L’apparecchio di monitoraggio ha

registrato nel marzo 2017 una recidiva di tachicardia atriale e poi non è più

dato a sapere se ve ne siano state altre. La lettera di dimissioni del 7 luglio

2017, riferita alla degenza dal 28 al 30 maggio 2017, indica che v’è stata una

recidiva di tachicardia atriale sintomatica e documentata dal Reveal,

senza però specificare se si trattava della stessa del marzo precedente o di

un’altra. Il perito cardiologo ha al riguardo spiegato la necessità di disporre

della statistica dell’ultimo anno delle registrazioni del monitoraggio, così da

potere effettuare un’analisi oggettiva e capire se veramente erano solo i

disturbi cardiologici ad affliggere l’interessata o se bisognava pensare a una

diversa ipotesi. L’elemento principale per potere determinare l’influsso della

patologia cardiologica sullo stato di salute e sulla qualità di vita della

ricorrente era il carico aritmico, ossia la quantità e la durata delle aritmie

e quindi di riflesso il loro influsso sulla situazione clinica. L’esperto ha

quindi illustrato gli scenari ipotizzabili a dipendenza delle risultanze dell’esame

del monitoraggio cardiologico, in assenza delle quali la valutazione rimaneva

invariata e rinviava al suo parere del febbraio 2016.

Stante il referto del 4 dicembre 2017 (doc. A14), dal mese di

giugno non v’erano state altre aritmie atriali e l’episodio occorso a fine

novembre è stato classificato come un evento sincopale che presentava una

verosimile genesi neuromediata a prevalente componente vasodepressiva, tanto

che il Servizio Medico Regionale ha definito l’evento sincopale essere stato

verosimilmente di causa vaso-vagale e quindi che si trattava di una

problematica già nota e valutata dai periti del Servizio Accertamento Medico.

In sostanza, il quadro clinico non era dunque peggiorato malgrado questi ultimi

eventi.

Stanti le dettagliate e minuziose spiegazioni date dal dr. __________

nei suoi due rapporti peritali, che prendono specificatamente posizione anche

sui pareri dei curanti, questa Corte ritiene che in assenza di ulteriori

rapporti medici che contrastino con l’opinione dell’esperto in capo alla

definizione della capacità lavorativa della ricorrente non solo nella sua

attività abituale di infermiera in casa anziani, ma anche di infermiera

istruttrice o che svolge attività leggere rispettivamente in altre attività

lievi-moderate, quanto valutato dallo specialista per conto dell’Ufficio AI

debba essere ritenuto come determinante per la soluzione della controversia,

siccome ben motivato e privo di contraddizioni.

Medesima conclusione va tratta per la valutazione effettuata dalla

dr.ssa med. __________, la quale ha esaminato personalmente l’assicurata in due

occasioni nei mesi di febbraio e marzo 2016 analizzando nel dettaglio tutti i

certificati medici agli atti e nel successivo referto del 29 agosto 2017 si è

minuziosamente confrontata con l’opinione del collega che aveva in cura la

ricorrente, motivando e spiegando le sue precedenti conclusioni e ribadendole,

non trovando nel nuovo parere del dr. med. __________ delle informazioni tali

da modificare il quadro clinico che essa aveva formulato il 25 luglio 2016. I

disturbi di personalità riscontrati nell’assicurata riducevano la capacità

lavorativa a causa della fragilità personologica, dell’umore distimico, della

stanchezza e spossatezza oltre che dell’ansia, elementi che emergevano

dall’anamnesi e dagli approfondimenti testati.

La psichiatra aveva pure riconosciuto che il quadro cardiologico

era strettamente correlato alle condizioni psichiche, perciò era opportuno che

venissero messe in atto cure psicoterapeutiche e sociali tali da dare un

supporto alla fragilità della personalità e per evitare un peggioramento anche

del quadro cardiologico.

Come detto, poi, l’esperta aveva anche chiaramente specificato che

la valutazione della capacità lavorativa dell’assicurata era da integrare e non

da sommare con la patologia cardiologica.

Le due condizioni patologiche erano interagenti/interferenti.

A suo avviso, il quadro clinico era di sostanziale stabilità

rispetto alla valutazione del 2010 effettuata dalla collega dr.ssa __________,

ribadendo la necessità di un riallineamento progressivo a un lavoro in cui

fosse ridotto al minimo il contatto con i pazienti da accudire, attività in cui

confermava l’inabilità lavorativa del 50%.

Per approfondire le condizioni psichiche della ricorrente, la

specialista stessa l’aveva sottoposta a dei test (Test IES e DES)

rispettivamente lo psicologo, psicoterapeuta neuropsicologo __________ l’aveva

sottoposta il 22 febbraio 2016 a una valutazione psicodiagnostica e i risultati

a cui egli è giunto sono serviti alla consulente per completare la sua

valutazione e per avere sufficienti criteri diagnostici, unitamente ai colloqui

avuti con l’interessata, alla lettura degli atti, al consulto cardiologico del

dr. med. __________, per esprimere il suo punto di vista specialistico.

Per il TCA, anche la perita psichiatra ha esaminato nel dettaglio

le condizioni di salute dell’insorgente, confrontandosi con i referti dei

curanti e spiegando accuratamente le sue conclusioni.

La scrivente Corte conclude dunque che lo stato di salute della

ricorrente è stato compiutamente valutato dagli specialisti del Servizio

Accertamento Medico sulla base dei rapporti peritali allestiti sia il 12

settembre 2016 sia il 23 ottobre 2017.

A questo proposito occorre evidenziare che il principio

inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni

non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di

collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera contestazione della

presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi -

segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è

dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente

all'amministrazione l'onere di determinare le condizioni di salute

dell’assicurato attuando un nuovo esame medico rispettivamente richiamando dei

referti medici - magari addirittura in possesso dell’interessato medesimo -,

quando alla base della lamentela del ricorrente vi sono (solo) affermazioni di

carattere soggettivo riguardo ad un presunto peggioramento del suo stato

di salute (fra le ultime, STCA 32.2017.174 del 18 luglio 2018; STCA 32.2017.136

del 12 marzo 2018; STCA 32.2017.132 del 26 febbraio 2018; 32.2017.77 del 12

dicembre 2017; STCA 32.2017.70 del 9 novembre 2017; STCA 32.2017.62 del 26

ottobre 2017; STCA 32.2017.6 del 4 luglio 2017; STCA 32.2016.108 del 2 maggio

2017; STCA 32.2016.45 del 10 marzo 2017; STCA 36.2012.67 dell'11 febbraio 2013

confermata dalla STF 9C_185/2013 del 17 aprile 2013; STCA 32.2008.206 del 15

giugno 2009; STCA 32.2008.178 del 10 giugno 2009; STCA 32.2007.207 del 9 giugno

2008).

L'insorgente si è in sostanza limitata a chiedere di fare

allestire una perizia giudiziaria che stabilisca la diagnosi cardiologica, che determini

gli influssi concreti sul grado di invalidità e che ovvi alla lacunosità e

contraddittorietà del referto del SAM.

L’assicurata non ha però saputo comprovare le sue critiche di un

peggioramento del suo stato di salute rispetto alla valutazione del Servizio Accertamento

Medico, tale da giustificare le stesse inabilità lavorative stabilite in

occasione della precedente perizia pluridisciplinare del 2011 allegata al suo

ricorso.

Come visto, infatti, i referti dei medici curanti prodotti con il

ricorso sono già stati prodotti in occasione della procedura amministrativa e già

debitamente vagliati dagli specialisti prima che l’Ufficio AI rendesse la decisione

qui impugnata.

La ricorrente si è quindi limitata ad esporre le proprie

valutazioni soggettive, senza però che la documentazione agli atti possa

oggettivamente suffragare le sue sintomatologie soggettive e

contestare di conseguenza che sia avvenuto un miglioramento della situazione dal

punto di vista clinico, ossia oggettivo.

In virtù delle considerazioni esposte, in assenza di nuovi atti

medici che mettano in dubbio le conclusioni che hanno tratto gli esperti sia

dal punto di vista psichiatrico sia somatico, il TCA deve ritenere come

completi, chiari ed affidabili i rapporti allestiti dai periti del SAM, come

pure dai dr. med. __________, __________, __________ e __________. In particolare,

le loro conclusioni sono state rese dopo un attento esame personale delle

condizioni oggettive e quindi su delle valutazioni e constatazioni concrete

della capacità lavorativa dell’assicurata non solo nell’attività abituale di

infermiera, ma anche dell’abilità residua in altre attività adeguate.

I rapporti del 12 settembre 2016 e del 23 ottobre 2017 hanno

motivato in modo completo ed esaustivo le ragioni per avere concluso a un

miglioramento dello stato di salute dell’assicurata in determinati ambiti

medici (leggermente migliorato per l’aspetto psichiatrico e cardiologico,

mentre migliorato per quello reumatologico e invariato in campo neurologico).

Pertanto, in assenza di ulteriore documentazione medica

specialistica che contraddica le predette chiare conclusioni degli esperti, non

v’è un valido motivo per apportare una modifica alle loro valutazioni delle

condizioni di salute della ricorrente con attinenza alla decisione del 27 ottobre

2017.

qui impugnata.

Da quanto precede discende che una nuova valutazione dello stato

di salute dell’assicurata, così come da essa richiesta, non è affatto

necessaria. Infatti, per quanto concerne il periodo in esame, si deve ritenere

che la documentazione a disposizione del TCA è chiara e sufficiente per

l'evasione della presente causa, senza che si renda quindi necessario

l'esperimento di ulteriori accertamenti, segnatamente l’allestimento di una

perizia.

La fattispecie risulta già adeguatamente accertata da esperti.

In conclusione, dalla documentazione agli atti emerge che lo stato

di salute della ricorrente era migliorato dal 25 febbraio 2016, nel senso che

era possibile ritenerla abile al 50% nella precedente attività abituale di

infermiera in casa anziani, mentre in attività adeguate rispettose di

determinati limiti fisici e psichici l’assicurata era abile al 70%.

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad

assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39

n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120

Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere

non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V

344.

consid. 3c).

Alla luce di ciò, la scrivente Corte non può che confermare lo

stato di salute della ricorrente così come valutato dal dr. med. __________ nel

suo parere del 20 settembre 2016 e da esso espressamente ribadito il 24 ottobre

2017.

dopo avere preso conoscenza delle precisazioni del SAM del 23 ottobre

2017.

Non v’è infatti motivo di modificare le conclusioni tratte

dall’SMR, visto che specifici, validi e più dettagliati pareri medici contrari

non ne sono stati trasmessi pendente causa dalla ricorrente.

L’SMR, quantomeno fino alla data determinante della decisione in

lite (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1), non ha ammesso uno stato di salute

dell'assicurata peggiore rispetto a quello determinato dagli specialisti

intervenuti su mandato - aleatorio - dell’Ufficio assicurazione invalidità.

In tali circostanze le contestazioni dell'assicurata, non

sufficientemente circostanziate, devono essere respinte, siccome prive (anche)

di sostrato medicalmente oggettivabile.

L’aspetto medico stabilito dai periti del Servizio

Accertamento Medico alla base della decisione dell’Ufficio AI di ridurre il

grado di invalidità dell’assicurata va pertanto confermato.

2.9

Per quanto concerne l’aspetto

economico, poiché esso non è stato contestato come tale dall’assicurata

(che ha preteso che la rendita di invalidità sia ripristinata in ragione di tre

quarti sulla base della sua incapacità lavorativa rimasta a suo dire invariata

rispetto alla precedente perizia pluridisciplinare del 2011), ciò porta il TCA

a non verificare oltre il grado di invalidità del 50% ritenuto dall’Ufficio AI

a seguito della procedura di revisione d’ufficio del suo diritto alla rendita.

Tale nuovo grado di invalidità equivale alla percentuale di incapacità lavorativa

del 50% stabilita dagli esperti del SAM nell’attività abituale di infermiera.

2.10

In virtù delle considerazioni

esposte, il ricorso deve pertanto essere respinto e confermata la decisione di

riduzione del diritto alla rendita della ricorrente a mezza rendita di

invalidità.

2.11

Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA

e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr.

500.

-vanno poste a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le

spese di Fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti