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Decisione

32.2017.212

Soppressione di una rendita in via di revisione. Conferma dalla valutazione medico-teorica e del calcolo del grado d'invalidità

20 settembre 2018Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

2.4. Nel

caso concreto, nell’ambito dell’ultima revisione della rendita, l’Ufficio AI ha

ordinato una perizia pluridisciplinare eseguita del SAM.

Dal

referto datato 23 marzo 2017 (doc. 239 incarto AI) risulta che i periti hanno

fatto capo a consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. med.

__________), reumatologica (dr. med. __________) e neurologica (dr. med. __________).

Sulla

base delle risultanze dei singoli consulti e degli accertamenti eseguiti presso

il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le seguenti diagnosi, con

influsso sulla capacità lavorativa:

"

(…)

5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità

lavorativa:

Sindrome lombospondilogena cronica con:

- stato dopo stabilizzazione L4-L5 e L5-S1,

30.1.2008,

- stato dopo nuova decompressione e

stabilizzazione L4-L5 e L5-S1, 16.2.2011,

- stato dopo nuovo intervento di

revisione della spondilodesi con sostituzione del materiale e trapianto di

spongiosa, 28.3.2013.

Lieve sindrome cervicospondilogena cronica con:

- discopatia C5-C6 e C6-C7.

Sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10 F 41.2).

5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità

lavorativa:

Cefalee cervicogene.

Ipoteroidismo sostituito in esiti di tiroidite

autoimmune.

Gastrite cronica.

Stato dopo colecistectomia, 2015.” (pag. 894 incarto

AI)

Dopo

aver proceduto ad un’esaustiva valutazione particolare e globale, in sede di

discussione peritale (punto no. 6 della perizia) i periti hanno ritenuto

invalidanti unicamente le affezioni psichiatriche (10% d’inabilità in tutte le

attività) e reumatologiche (20% d’inabilità, da intendersi come riduzione di

rendimento in un pensum lavorativo a tempo pieno in attività adeguate). Non

ritenendo cumulabili le singole incapacità lavorative ma integrate, essi hanno

valutato:

" (…) Complessivamente,

tenuto conto di tutte le patologie riscontrate, consideriamo l’A. abile al

lavoro nella misura definita in occasione della precedente perizia SAM

dell’8.2.2012 sino all’intervento operatorio del 28.3.2013. Nei tre mesi

successivi, l’A. è stata inabile al lavoro in modo completo per ogni

professione. Da luglio 2013 la capacità lavorativa dell’A. corrisponde a quella

attuale: 0% per le professioni da ultimo esercitate di cameriera, ausiliaria di

ristorazione e cassiera; 80% in un attività adatta, conforme ai limiti

funzionali e di carico descritti in precedenza. La capacità lavorativa dell’A.

non può essere migliorata con ulteriori misure terapeutiche. Provvedimenti

d’integrazione possono essere adottati da subito.

Per l’attività di casalinga, consideriamo l’A. normalmente abile al

lavoro. (…)” (pag. 897 incarto AI)

Riprese

le conclusioni della perizia SAM, con rapporto 30 marzo 2017 il SMR ha

riscontrato un miglioramento dello stato di salute dell’assicurata, rammentando

che “nella revisione del 8.2015 non si era proceduto a valutazioni

obbiettive specialistiche ma solo valutazione degli atti a disposizione” e

che “in questa odierna revisione si è proceduto invece a neutrale

rivalutazione plurispecialistica considerando assenza di intercorsi ulteriori

invasivi ortopedici” (doc. 290 inc. AI).

Di

conseguenza, dopo raffronto dei redditi, con la decisione impugnata l’Ufficio

AI, determinato un grado d’invalidità del 29%, ha confermato la soppressione

della rendita.

L’assicurata,

contestando un miglioramento rispetto al 2015, sostiene invece che le

condizioni di salute sono rimaste invariate se non addirittura peggiorate.

2.5. Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo

contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o

più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a

rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va

poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono

citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere

fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004

pubblicata in DTF 130 V 352).

2.6. Nell’evenienza

concreta, richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio di

rapporti medici di cui al considerando precedente, questo Tribunale non

intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono

giunti i periti del SAM, i quali hanno compiutamente valutato, sino al momento

della resa della decisione contestata – per costante giurisprudenza il giudice

delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di

regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della resa della

decisione contestata (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con

riferimenti) – le differenti affezioni di cui l’assicurata è portatrice,

giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni che stabilisce

una totale inabilità lavorativa nella sua abituale professione ma un’abilità

del 80% in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali con

decorrenza dal luglio 2013.

del resto la ricorrente ha validamente messo in dubbio la validità dell’accertamento

pluridisciplinare.

Premesso

quanto sopra, va rilevato che al fine di accertare se vi sia stato un motivo di

revisione, corrispondente nel caso in esame ad un miglioramento della

situazione valetudinaria, occorre paragonare i fatti esistenti al

momento della decisione del 5 giugno 2013, tenuto conto della comunicazione del

12 agosto 2015 di conferma della rendita, con la decisione contestata.

Nella decisione del 2013, vista

la nuova documentazione medica prodotta, il SMR aveva accertato un

peggioramento successivo alla perizia del SAM del febbraio 2012, riconoscendo

un’incapacità lavorativa totale dal luglio 2012 (cfr. annotazioni 2 gennaio

2013, doc. 230 inc. AI).

Nella successiva revisione del

2015 sempre il SMR, tenuto in particolare conto di un certificato del medico

curante, con annotazioni del 10 agosto 2015 il SMR, accertata una “situazione

locomotoria compromessa ed instabile pur ciononostante in lento miglioramento”,

aveva confermato una piena inabilità al lavoro:

" (…) Considerando

la complessa situazione del rachide adesso si giustifica ancora una piena

inabilità lavorativa per ogni attività (come certificato dal medico curante dr.

__________).

Non escludendo un minimo miglioramento nei prossimi mesi si

giustifica dal punto di vista puramente medico prevedere revisione a inizio

2016.” (pag. 797 incarto AI)

Come

visto, la recente perizia pluridisciplinare ha permesso di ravvisare

chiaramente un miglioramento delle condizioni di salute, non più giustificante

una totale inabilità lavorativa conferente il diritto alla rendita intera.

Del

resto, pertinentemente nel succitato (cfr. consid. 2.4) rapporto finale 30

marzo 2017 di adesione e conferma alla perizia SAM il dr. med. Andreoli del SMR

ha rilevato:

" (…) Si

rammenta che nella revisione del 8.2015 non si era proceduto a valutazioni

obbiettive specialistiche ma solo valutazione degli atti a disposizione.

In questa odierna revisione si è proceduto invece a neutrale

rivalutazione plurispecialistica considerando assenza di intercorsi ulteriori

invasivi ortopedici.” (pag. 941 incarto AI)

Il

ricorrente evidenza che tra le due perizie SAM la situazione dal punto di vista

della salute è pressoché rimasta invariata.

In

effetti, riguardo alla componente extra somatica, nel rapporto 17 febbraio 2017

il dr. med. __________ in merito all’evoluzione ha evidenziato che “ lo

stato psichico dell’assicurata è rimasto sostanzialmente invariato…”

(risposta no. 11 pag. 922 inc. AI).

Anche

in ambito neurologico il dr. med. __________ ha ritenuto che “rispetto alle

precedenti valutazioni e in particolare dal 2012 ad oggi non vi sono state

modifiche della situazione oggettiva dal punto di vista neurologico” (risposta

no. 11 pag. 936 inc. AI).

Un

leggero miglioramento è stato invece riscontrato dal perito reumatologo:

" Globalmente

la situazione può essere ritenuta leggermente peggiorata rispetto alle prime

valutazioni peritali dopo un terzo intervento chirurgico e soprattutto dopo che

in questo ambito era stata verificata la rottura del materiale di osteosintesi

e la non fusione dei segmenti operati in precedenza. Anche se dopo il terzo

intervento chirurgico la situazione è migliorata rispetto a prima

dell’intervento, questi dati (i 3 interventi e il fatto che si siano chiarite

le ragioni dei dolori) rappresentano globalmente una situazione peggiore

rispetto a quella descritta nelle precedenti perizie sulla base della quale

sono state tratte le relative conclusioni peritali. Come detto dopo il terzo

intervento la situazione è comunque un po’ migliorata rispetto a prima

dell’intervento. Attualmente siamo in una situazione di stabilità da un punto

di vista soggettivo e oggettivo. (…)” (pag. 930 incarto AI)

In

questo senso va letto anche il rapporto 16 ottobre 2017 del dr. med. __________,

allegato al ricorso e già esaminato in sede amministrativa, in cui conclude che

la situazione clinica è rimasta stabile dal 2013 (doc. D).

Tuttavia,

come detto, decisivo è che alla luce di quanto riportato sopra non vi sono più

le condizioni per riconoscere una piena inabilità lavorativa su cui la

decisione 5 giugno 2013 e la comunicazione del 12 agosto 2015 si sono fondate.

Trattandosi

dunque di un miglioramento, risultato rilevante, rettamente l’Ufficio AI ha

proceduto alla revisione della rendita intera.

2.7. Occorre

ora procedere alla graduazione dell’invalidità mediante il metodo ordinario

(cfr. consid. 2.2), il cui calcolo è stato esposto nella decisione impugnata ed

è rimasto incontestato.

2.7.1. Secondo

giurisprudenza, riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013, per

determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da

valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante

(corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe

secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto

conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale

reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si

fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del

danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto

in presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e

ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid.

4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti).

Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni

riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo

salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli

sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di

persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto

definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già

delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo

stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali

norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il

posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla

salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità

(DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011

consid. 3.2).

Nel

caso in esame, l’Ufficio AI ha determinato il reddito da valida, in fr. 55’127.--,

corrispondente al salario statistico relativo al settore del commercio al

dettaglio conoscenze professionali, dato aggiornato al 2015 (cfr. decisione

contestata). Tale dato è rimasto incontestato. Del resto questo è lo stesso

calcolo fatto dall’amministrazione in occasione della decisione del 5 giugno

2013 (cfr. pagg. 706 -709).

2.7.2. Per

quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base

della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che

quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa

residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia

adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126

V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno,

in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da

lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella

determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti

statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si

riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro

(DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485

consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al

riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento

a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

Se

una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un

reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia

spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei

due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello

di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente

conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di

reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In

una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito

da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo,

va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già

aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono

essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione

per circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).

Quando

il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico

riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo

stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3

giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di

almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è

considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4

pag. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un

parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo

parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia

del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).

Ritornando

al caso in esame, per la determinazione del reddito ipotetico l’Ufficio AI ha

preso in considerazione un importo di fr. 54'191,12 risultante dalla tabella

TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, attività semplici e

ripetitive, valore mediano, valido nel 2014, riportato su 41.7 ore settimanali,

ridotto del 20% per tenere conto dell'esigibilità lavorativa all’80%, e

decurtato di un ulteriore 10% per attività leggere, giungendo così ad un

reddito da invalida di fr. 39'017,60

(cfr. rapporto 3 aprile 2017 del consulente in integrazione professionale in

pag. 942 incarto AI).

L’amministrazione

ha applicato una riduzione del 10% giustificata dalla necessità per l’assicurata

di svolgere unicamente attività leggere, escludendo altre riduzioni (cfr.

rapporto 3 aprile 2017 del consulente IP, pagg. 945/946). L’assicurata postula una

riduzione del 15%.

Questa

Corte, tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle

assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello

dell’amministrazione (DTF 137 V 71 e 132 V 393 consid. 3.3), non ha motivo per

distanziarsi dalla percentuale calcolata dall’amministrazione non presentando

l’assicurata altri fattori di riduzione.

Raffrontando

il reddito da valida di fr. 55’127.-- con quello da invalida di fr. 39'017,60 si ottiene

un grado d’invalidità del 29%.

In

via abbondanziale va fatto presente che anche volendo riconoscere per ipotesi

di lavoro una riduzione del 15%, l’esito della vertenza non cambierebbe.

Infatti, si otterrebbe un grado d’invalidità del 33% (55’127 [reddito da

valida] – fr. 36'850 [reddito da invalida: 80% di 54'191,12 – 15%] x 100 : 55’127).

Di

conseguenza l’amministrazione ha rettamente ridotto la rendita da intera a

mezza con effetto dal 1° gennaio 2018 (primo giorno del secondo mese successivo

alla decisione contestata; art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI).

In

conclusione, visto quanto sopra, la decisione impugnata merita conferma, mentre

il ricorso va respinto.

2.8. Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra

200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/ 2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della

ricorrente.

Per questi

motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti