32.2017.212
Soppressione di una rendita in via di revisione. Conferma dalla valutazione medico-teorica e del calcolo del grado d'invalidità
20 settembre 2018Italiano30 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2017.212
BS/sc
Lugano
20 settembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 dicembre 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 3 novembre 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. A
seguito della domanda di prestazioni AI inoltrata da RI 1, classe 1968, da
ultimo attiva quale cameriera, dopo aver eseguito un accertamento
professionale, con decisione del 26 settembre 2002 l’Ufficio AI ha negato il
diritto ad una rendita non risultando un grado d’invalidità pensionabile (doc.
79 inc. AI).
La
citata decisione amministrativa è stata confermata dal TCA con sentenza del 9
luglio 2003 (inc. 32.2002.142; doc. 94 inc. AI).
1.2. Nel
2008 l’assicurata ha inoltrato una seconda domanda di prestazioni (doc. 97 inc.
AI).
Eseguita
una perizia pluridisciplinare presso il SAM (Servizio di accertamento medico
dell’AI) – concludente per un’inabilità lavorativa globale del 20% in attività
adeguate (doc. 123 inc. AI) e confermata dal SMR (Servizio medico regionale
dell’AI) con rapporto del 30 marzo 2013 (doc. AI 125 inc. AI) – con decisione
del 17 dicembre 2010, debitamente preavvisata, l’amministrazione ha
riconosciuto all’assicurata il diritto ad quarto di rendita dal 1° ottobre
2007, aumentata a rendita intera dal 1° gennaio 2008 al 31 marzo 2009 e
nuovamente – a seguito del risorgere dell’invalidità – ad una rendita intera
dal 1° giugno 2009 al 31 ottobre 2009 (doc. 171 inc. AI).
Avverso
la succitata decisione l’assicurata è insorta al TCA. Evinto dai nuovi referti
medici un peggioramento dello stato di salute, visto che con la risposta di causa
l’Ufficio AI ha postulato il rinvio degli atti per approfondire la situazione
medica, ritenuto l’assenso della controparte alla proposta di controparte, con
decreto di stralcio del 28 marzo 2011 questo Tribunale ha di conseguenza
rinviato l’incarto all’amministrazione per l’esecuzione dei prospettati
accertamenti medici (inc. 32.2011.40; doc. 185 inc. AI).
1.3. Ritornati gli atti, l’Ufficio
AI ha fatto eseguire una nuova perizia pluridisciplinare. Con rapporto 8
febbraio 2012 il SAM, ritenendo immutata la situazione rispetto alla precedente
perizia del marzo 2010, ad eccezione di alcuni periodi di totale inabilità
lavorativa dovuti ad una recrudescenza della sintomatologia, i periti hanno
valutato una capacità lavorativa dell’80% nell’originaria attività e del 90% in
attività adeguate dall’ottobre 2011 (doc. 212 inc. AI), valutazione confermata
con complemento peritale del 29 agosto 2012 (doc. 218 inc. AI, adottato dal SMR
il 22 marzo e 17 settembre 2012 (doc. 213 e 219 inc. AI).
Successivamente alla
perizia pluridisciplinare l’assicurata ha prodotto nuova documentazione medica
indicante un peggioramento, motivo per cui con annotazioni 2 gennaio 2013 il
SMR, limitando la valutazione del SAM sino alla fine di giugno 2012, ha
ritenuto una totale inabilità lavorativa in qualsiasi attività in previsione di
un intervento chirurgico stabilizzante, preannunciando una revisione della
rendita verso fine del 2014 (doc. 230 inc. AI).
Di conseguenza, con
decisioni del 5 giugno 2013, debitamente preavvisate, l’Ufficio AI ha
riconosciuto all’assicurata il diritto ad un quarto di rendita dal 1° ottobre 2007,
aumentato a rendita intera per i periodi 1° gennaio 2018 – 31 marzo 2009, 1°
giugno 2009 - 31 ottobre 2009, dal 1° settembre 2010 – 31 marzo 2012 e dal 1°
luglio 2012 continua (doc. 235 inc. AI).
1.4. Nel dicembre 2014 l’Ufficio
AI ha avviato d’ufficio una revisione della rendita.
Con annotazioni 10 agosto
2015 il SMR, ritenendo la situazione locomotoria ancora instabile, nonostante
un lento miglioramento, ha previsto una revisione ad inizio 2016 (doc. 266 inc.
AI).
Di conseguenza, con
comunicazione 12 agosto 2015 l’amministrazione ha confermato la mezza rendita
(doc. 266 inc. AI).
1.5. Avviata nel gennaio 2016 un’ulteriore
revisione della rendita, l’Ufficio AI ha incaricato il SAM di eseguire una
perizia pluridisciplinare, il quale nel rapporto del 23 marzo 2017 ha concluso
per un’inabilità globale del 20% in attività adeguate (doc. 289 inc. AI).
Sulla base delle
risultanze peritali, il SMR ha evinto un miglioramento dello stato di salute
rispetto alla precedente situazione rilevata nella revisione del 2015 (cfr.
rapporto 30 marzo 2017, doc. 290 inc. AI).
Ritenuti non attuabili
provvedimenti professionali (cfr. rapporto 2 maggio 2017 del consulente in
integrazione professionale, doc. 292 incarto AI), con preavviso 27 giugno 2017
l’Ufficio AI, in applicazione del metodo ordinario di calcolo dell’invalidità,
ha determinato un grado d’invalidità del 29% propendo di conseguenza la
soppressione della rendita (doc. 293 inc. AI).
Con
scritto 16 ottobre 2017 il neurochirurgo dr. med. __________ ha sostenuto che
fondamentalmente la situazione clinica della sua paziente è rimasta invariata
(doc. 301 inc. AI).
Dopo
aver sottoposto il succitato scritto all’esame del SMR, che ha rilevato come
non siano stati resi noti nuovi dati clinici atti a modificare la valutazione
pluridisciplinare, con decisione del 3 novembre 2017 l’Ufficio AI ha confermato
la soppressione della rendita, togliendo nel contempo l’effetto sospensivo ad
un eventuale ricorso (doc. 303 inc. AI).
1.6. Contro
la succitata decisione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha
interposto il presente ricorso chiedendo in via principale il riconoscimento di
una rendita intera e, in via subordinata, di una mezza di rendita, entrambe dal
1° gennaio 2018.
Postulando
il ripristino dell’effetto sospensivo, l’assicurata contesta il miglioramento
delle condizioni di salute ritenuto dall’amministrazione e, dal punto di vista
economico, l’entità delle riduzioni del reddito da invalida.
1.7. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI si è dapprima opposta al conferimento
dell’effetto sospensivo, chiedendo la reiezione del ricorso e la conferma della
decisione contestata, ritenendo corretta sia la valutazione medico-teorica che
la definizione del grado d’invalidità.
1.8. Il 5 marzo 2018 il
Vicepresidente del TCA ha respinto l’istanza di ripristino dell’effetto
sospensivo (X).
1.9. Con lettera 29 marzo 2018
l’assicurata ha prodotto nuova documentazione medica (XI).
Sottoposta tale
documentazione all’esame del SMR con osservazioni 19 aprile 2018 l’Ufficio AI
ha confermato la valutazione medica indicata nella decisione contestata (XIII).
considerato in
diritto
2.1. Oggetto
del contendere è sapere se correttamente l’Ufficio AI ha soppresso la rendita
intera.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.
46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente
permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno
del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine
di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo la
giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.3. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una
modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà,
per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o
su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi cambiamento
importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e,
quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17
LPGA.
La rendita può essere oggetto
di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di
salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di
guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una
modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi
pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione
diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,
non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372
consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una
situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108).
Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima
decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in
caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo
(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
Circa gli effetti della
modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per
grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o
la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in
atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica
della decisione.
L’art. 88bis cpv. 2 lett. b
OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per
grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la
modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento
indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato
l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
Fatti
2.4. Nel
caso concreto, nell’ambito dell’ultima revisione della rendita, l’Ufficio AI ha
ordinato una perizia pluridisciplinare eseguita del SAM.
Dal
referto datato 23 marzo 2017 (doc. 239 incarto AI) risulta che i periti hanno
fatto capo a consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. med.
__________), reumatologica (dr. med. __________) e neurologica (dr. med. __________).
Sulla
base delle risultanze dei singoli consulti e degli accertamenti eseguiti presso
il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le seguenti diagnosi, con
influsso sulla capacità lavorativa:
"
(…)
5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità
lavorativa:
Sindrome lombospondilogena cronica con:
- stato dopo stabilizzazione L4-L5 e L5-S1,
30.1.2008,
- stato dopo nuova decompressione e
stabilizzazione L4-L5 e L5-S1, 16.2.2011,
- stato dopo nuovo intervento di
revisione della spondilodesi con sostituzione del materiale e trapianto di
spongiosa, 28.3.2013.
Lieve sindrome cervicospondilogena cronica con:
- discopatia C5-C6 e C6-C7.
Sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10 F 41.2).
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità
lavorativa:
Cefalee cervicogene.
Ipoteroidismo sostituito in esiti di tiroidite
autoimmune.
Gastrite cronica.
Stato dopo colecistectomia, 2015.” (pag. 894 incarto
AI)
Dopo
aver proceduto ad un’esaustiva valutazione particolare e globale, in sede di
discussione peritale (punto no. 6 della perizia) i periti hanno ritenuto
invalidanti unicamente le affezioni psichiatriche (10% d’inabilità in tutte le
attività) e reumatologiche (20% d’inabilità, da intendersi come riduzione di
rendimento in un pensum lavorativo a tempo pieno in attività adeguate). Non
ritenendo cumulabili le singole incapacità lavorative ma integrate, essi hanno
valutato:
" (…) Complessivamente,
tenuto conto di tutte le patologie riscontrate, consideriamo l’A. abile al
lavoro nella misura definita in occasione della precedente perizia SAM
dell’8.2.2012 sino all’intervento operatorio del 28.3.2013. Nei tre mesi
successivi, l’A. è stata inabile al lavoro in modo completo per ogni
professione. Da luglio 2013 la capacità lavorativa dell’A. corrisponde a quella
attuale: 0% per le professioni da ultimo esercitate di cameriera, ausiliaria di
ristorazione e cassiera; 80% in un attività adatta, conforme ai limiti
funzionali e di carico descritti in precedenza. La capacità lavorativa dell’A.
non può essere migliorata con ulteriori misure terapeutiche. Provvedimenti
d’integrazione possono essere adottati da subito.
Per l’attività di casalinga, consideriamo l’A. normalmente abile al
lavoro. (…)” (pag. 897 incarto AI)
Riprese
le conclusioni della perizia SAM, con rapporto 30 marzo 2017 il SMR ha
riscontrato un miglioramento dello stato di salute dell’assicurata, rammentando
che “nella revisione del 8.2015 non si era proceduto a valutazioni
obbiettive specialistiche ma solo valutazione degli atti a disposizione” e
che “in questa odierna revisione si è proceduto invece a neutrale
rivalutazione plurispecialistica considerando assenza di intercorsi ulteriori
invasivi ortopedici” (doc. 290 inc. AI).
Di
conseguenza, dopo raffronto dei redditi, con la decisione impugnata l’Ufficio
AI, determinato un grado d’invalidità del 29%, ha confermato la soppressione
della rendita.
L’assicurata,
contestando un miglioramento rispetto al 2015, sostiene invece che le
condizioni di salute sono rimaste invariate se non addirittura peggiorate.
2.5. Per
costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di
poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo
contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o
più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a
rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va
poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione
dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in
RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono
citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere
fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004
pubblicata in DTF 130 V 352).
2.6. Nell’evenienza
concreta, richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio di
rapporti medici di cui al considerando precedente, questo Tribunale non
intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono
giunti i periti del SAM, i quali hanno compiutamente valutato, sino al momento
della resa della decisione contestata – per costante giurisprudenza il giudice
delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di
regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della resa della
decisione contestata (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con
riferimenti) – le differenti affezioni di cui l’assicurata è portatrice,
giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni che stabilisce
una totale inabilità lavorativa nella sua abituale professione ma un’abilità
del 80% in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali con
decorrenza dal luglio 2013.
Né
del resto la ricorrente ha validamente messo in dubbio la validità dell’accertamento
pluridisciplinare.
Premesso
quanto sopra, va rilevato che al fine di accertare se vi sia stato un motivo di
revisione, corrispondente nel caso in esame ad un miglioramento della
situazione valetudinaria, occorre paragonare i fatti esistenti al
momento della decisione del 5 giugno 2013, tenuto conto della comunicazione del
12 agosto 2015 di conferma della rendita, con la decisione contestata.
Nella decisione del 2013, vista
la nuova documentazione medica prodotta, il SMR aveva accertato un
peggioramento successivo alla perizia del SAM del febbraio 2012, riconoscendo
un’incapacità lavorativa totale dal luglio 2012 (cfr. annotazioni 2 gennaio
2013, doc. 230 inc. AI).
Nella successiva revisione del
2015 sempre il SMR, tenuto in particolare conto di un certificato del medico
curante, con annotazioni del 10 agosto 2015 il SMR, accertata una “situazione
locomotoria compromessa ed instabile pur ciononostante in lento miglioramento”,
aveva confermato una piena inabilità al lavoro:
" (…) Considerando
la complessa situazione del rachide adesso si giustifica ancora una piena
inabilità lavorativa per ogni attività (come certificato dal medico curante dr.
__________).
Non escludendo un minimo miglioramento nei prossimi mesi si
giustifica dal punto di vista puramente medico prevedere revisione a inizio
2016.” (pag. 797 incarto AI)
Come
visto, la recente perizia pluridisciplinare ha permesso di ravvisare
chiaramente un miglioramento delle condizioni di salute, non più giustificante
una totale inabilità lavorativa conferente il diritto alla rendita intera.
Del
resto, pertinentemente nel succitato (cfr. consid. 2.4) rapporto finale 30
marzo 2017 di adesione e conferma alla perizia SAM il dr. med. Andreoli del SMR
ha rilevato:
" (…) Si
rammenta che nella revisione del 8.2015 non si era proceduto a valutazioni
obbiettive specialistiche ma solo valutazione degli atti a disposizione.
In questa odierna revisione si è proceduto invece a neutrale
rivalutazione plurispecialistica considerando assenza di intercorsi ulteriori
invasivi ortopedici.” (pag. 941 incarto AI)
Il
ricorrente evidenza che tra le due perizie SAM la situazione dal punto di vista
della salute è pressoché rimasta invariata.
In
effetti, riguardo alla componente extra somatica, nel rapporto 17 febbraio 2017
il dr. med. __________ in merito all’evoluzione ha evidenziato che “ lo
stato psichico dell’assicurata è rimasto sostanzialmente invariato…”
(risposta no. 11 pag. 922 inc. AI).
Anche
in ambito neurologico il dr. med. __________ ha ritenuto che “rispetto alle
precedenti valutazioni e in particolare dal 2012 ad oggi non vi sono state
modifiche della situazione oggettiva dal punto di vista neurologico” (risposta
no. 11 pag. 936 inc. AI).
Un
leggero miglioramento è stato invece riscontrato dal perito reumatologo:
" Globalmente
la situazione può essere ritenuta leggermente peggiorata rispetto alle prime
valutazioni peritali dopo un terzo intervento chirurgico e soprattutto dopo che
in questo ambito era stata verificata la rottura del materiale di osteosintesi
e la non fusione dei segmenti operati in precedenza. Anche se dopo il terzo
intervento chirurgico la situazione è migliorata rispetto a prima
dell’intervento, questi dati (i 3 interventi e il fatto che si siano chiarite
le ragioni dei dolori) rappresentano globalmente una situazione peggiore
rispetto a quella descritta nelle precedenti perizie sulla base della quale
sono state tratte le relative conclusioni peritali. Come detto dopo il terzo
intervento la situazione è comunque un po’ migliorata rispetto a prima
dell’intervento. Attualmente siamo in una situazione di stabilità da un punto
di vista soggettivo e oggettivo. (…)” (pag. 930 incarto AI)
In
questo senso va letto anche il rapporto 16 ottobre 2017 del dr. med. __________,
allegato al ricorso e già esaminato in sede amministrativa, in cui conclude che
la situazione clinica è rimasta stabile dal 2013 (doc. D).
Tuttavia,
come detto, decisivo è che alla luce di quanto riportato sopra non vi sono più
le condizioni per riconoscere una piena inabilità lavorativa su cui la
decisione 5 giugno 2013 e la comunicazione del 12 agosto 2015 si sono fondate.
Trattandosi
dunque di un miglioramento, risultato rilevante, rettamente l’Ufficio AI ha
proceduto alla revisione della rendita intera.
2.7. Occorre
ora procedere alla graduazione dell’invalidità mediante il metodo ordinario
(cfr. consid. 2.2), il cui calcolo è stato esposto nella decisione impugnata ed
è rimasto incontestato.
2.7.1. Secondo
giurisprudenza, riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013, per
determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da
valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante
(corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe
secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto
conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale
reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si
fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del
danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto
in presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e
ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid.
4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti).
Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni
riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo
salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli
sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di
persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto
definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già
delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo
stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali
norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il
posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla
salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità
(DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011
consid. 3.2).
Nel
caso in esame, l’Ufficio AI ha determinato il reddito da valida, in fr. 55’127.--,
corrispondente al salario statistico relativo al settore del commercio al
dettaglio conoscenze professionali, dato aggiornato al 2015 (cfr. decisione
contestata). Tale dato è rimasto incontestato. Del resto questo è lo stesso
calcolo fatto dall’amministrazione in occasione della decisione del 5 giugno
2013 (cfr. pagg. 706 -709).
2.7.2. Per
quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base
della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che
quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa
residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia
adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126
V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno,
in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da
lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella
determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti
statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si
riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro
(DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485
consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al
riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento
a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).
Se
una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un
reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia
spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei
due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello
di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente
conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di
reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In
una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito
da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo,
va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già
aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono
essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione
per circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).
Quando
il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico
riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo
stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3
giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di
almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è
considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4
pag. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un
parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo
parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia
del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).
Ritornando
al caso in esame, per la determinazione del reddito ipotetico l’Ufficio AI ha
preso in considerazione un importo di fr. 54'191,12 risultante dalla tabella
TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, attività semplici e
ripetitive, valore mediano, valido nel 2014, riportato su 41.7 ore settimanali,
ridotto del 20% per tenere conto dell'esigibilità lavorativa all’80%, e
decurtato di un ulteriore 10% per attività leggere, giungendo così ad un
reddito da invalida di fr. 39'017,60
(cfr. rapporto 3 aprile 2017 del consulente in integrazione professionale in
pag. 942 incarto AI).
L’amministrazione
ha applicato una riduzione del 10% giustificata dalla necessità per l’assicurata
di svolgere unicamente attività leggere, escludendo altre riduzioni (cfr.
rapporto 3 aprile 2017 del consulente IP, pagg. 945/946). L’assicurata postula una
riduzione del 15%.
Questa
Corte, tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle
assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello
dell’amministrazione (DTF 137 V 71 e 132 V 393 consid. 3.3), non ha motivo per
distanziarsi dalla percentuale calcolata dall’amministrazione non presentando
l’assicurata altri fattori di riduzione.
Raffrontando
il reddito da valida di fr. 55’127.-- con quello da invalida di fr. 39'017,60 si ottiene
un grado d’invalidità del 29%.
In
via abbondanziale va fatto presente che anche volendo riconoscere per ipotesi
di lavoro una riduzione del 15%, l’esito della vertenza non cambierebbe.
Infatti, si otterrebbe un grado d’invalidità del 33% (55’127 [reddito da
valida] – fr. 36'850 [reddito da invalida: 80% di 54'191,12 – 15%] x 100 : 55’127).
Di
conseguenza l’amministrazione ha rettamente ridotto la rendita da intera a
mezza con effetto dal 1° gennaio 2018 (primo giorno del secondo mese successivo
alla decisione contestata; art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI).
In
conclusione, visto quanto sopra, la decisione impugnata merita conferma, mentre
il ricorso va respinto.
2.8. Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative
all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra
200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo
al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/ 2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della
ricorrente.
Per questi
motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti