32.2017.214
L'ammnistrazione, considerata la richiedente casalinga, ha respinto la domanda di prestazioni ritenuto un grado di impedimento nelle mansioni casalinghe insufficiente. Il TCA annulla la decisione e ri
24 agosto 2018Italiano47 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2017.214
FC/sc
Lugano
24 agosto 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’11 dicembre 2017 di
RI 1
contro
la decisione del 13 novembre 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI
1, nata nel 1959, nel giugno 2016, adducendo problemi psichiatrici, ha presentato
una domanda di prestazioni per adulti (doc. AI 1). Eseguiti i necessari
accertamenti medici ed economici (comprensivi anche di un’inchiesta economica
per le persone che si occupano dell’economia domestica), con decisione del 13
novembre 2017, confermativa di un progetto di decisione del precedente 5 maggio,
l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni avendo stabilito un grado di
impedimento nelle mansioni di casalinga e, di conseguenza, un grado di
invalidità del 22%, insufficiente per la concessione di prestazioni (doc. AI 25).
1.2. Con
ricorso al TCA l'assicurata contesta le conclusioni dell’amministrazione e
chiede una rivalutazione del caso, censurando gli accertamenti effettuati e
nella sostanza la qualifica di casalinga a tempo pieno e sostenendo in sintesi
di essere completamente inabile al lavoro (doc. I). Ha allegato certificati d’inabilità
completa del suo psichiatra curante.
1.3. Nella
risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto l’annullamento della decisione
contestata e il rinvio degli atti per espletare ulteriori accertamenti al fine
di determinare la corretta qualifica dell’assicurata (se salariata o casalinga)
e effettuare una nuova valutazione medica circa l’impatto del danno alla salute
in ambito lavorativo (doc. V).
1.4. Il
1 febbraio 2018 l’assicurata, pur dichiarando di non aderire alla proposta
dell’Ufficio AI, ha ribadito le limitazioni causate dai problemi alla salute di
cui soffre e affermato di accettare la proposta di rivalutazione in relazione
al fatto di essere considerata solo casalinga e alle sue condizioni di salute
(doc. VII). Il 14 febbraio 2018 ha quindi prodotto nuove valutazioni mediche del
dr. __________ (doc. IX), sulle quali si è espresso l’Ufficio AI con scritto
del 27 febbraio 2018 nel senso che le stesse non fornivano alcun nuovo spunto valutativo.
considerato in diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015;
8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel
merito
2.2. Il
TCA è chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha respinto la
richiesta di prestazioni di RI 1.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco
di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il
raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento
dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da
invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la
valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone
intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA,
decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF
129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13
giugno 2003, consid. 4.1).
2.3. Se,
però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di
essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità
di guadagno non è possibile poiché – in simili condizioni – l'invalidità non
può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se
non si può esigere da questi l'esercizio di un’attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA parifica l'impedimento di svolgere le
proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di
calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag.
246 consid. 2b; DTF 104 V 136). In questo senso l’art. 28a cpv. 2 LAI prevede
che l'invalidità dell’assicurato che non esercita un’attività lucrativa ma
svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che
intraprenda un’attività lucrativa è valutata, in deroga all’articolo 16 LPGA,
in funzione dell’incapacità di svolgere le mansioni consuete.
A
sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI precisa che per mansioni consuete di una persona
senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in
particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività
artistiche e di pubblica utilità e che per mansioni consuete dei religiosi
s’intende ogni attività svolta dalla comunità.
L’invalidità
viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da
effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001
pag. 158 consid. 3c). Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato
prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente,
applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les
assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,
1994, pag. 145). Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto
all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e
segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione
può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di
quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte
dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze
locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella
con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un
coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.4. Nel
caso in cui, invece, l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza
dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna applicabile
l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato esercita
un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda
del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo l'articolo 16
LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è
determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte
dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del
coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il
grado d'invalidità nei due ambiti.
Questo
metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è
stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
Anche
in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad
assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e
consacrano il resto del loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla
legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione
dell'art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata
in Plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005,
pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).
Questa
giurisprudenza è stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334, 133 V 504 e
133 V 477.
In
una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9, l'Alta Corte ha precisato la propria
giurisprudenza e ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli
influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete
nell'ambito dell'applicazione del metodo misto. Una eventuale ridotta capacità
nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle mansioni
consuete (secondo l'art. 27 OAI) in seguito a maggiori sforzi compiuti
nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a
determinate condizioni.
Ricordato
che il metodo misto è previsto per le persone che esercitano un’attività
lucrativa e che oltre a questa conducono un’economia domestica o svolgono altre
mansioni ai sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA (art. 5 cpv. 1 vLAI nel tenore in
vigore sino al 31 dicembre 2002), secondo giurisprudenza la riduzione del tasso
di occupazione esigibile in un’attività lucrativa senza che questo tempo libero
venga consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è irrilevante ai fini
del metodo di valutazione dell’invalidità. In quest’ultima fattispecie è applicabile
il metodo ordinario (DTF 131 V 51).
Chiamata
a pronunciarsi in un caso in cui si trattava di valutare l'invalidità
per gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale senza
consacrare il loro tempo libero allo svolgimento delle mansioni consuete,
l’Alta Corte, nella DTF 142 V 290, ha stabilito che “(…)
la giurisprudenza secondo DTF 131 V 51, che concerne il metodo di confronto dei
redditi applicabile alle persone che esercitano un'attività lucrativa a tempo
parziale senza consacrare il loro tempo libero allo svolgimento delle mansioni
consuete, deve essere precisata nel senso che la limitazione nell'ambito
lucrativo - in funzione dell'estensione del tasso ipotetico d'attività
lucrativa parziale - deve essere considerata in modo proporzionale (consid. 7.
(…)” (regesto della DTV 142 V 290).
Ancorché
non applicabile alla presente fattispecie, va ricordata la giurisprudenza
sviluppata dal TF dopo la sentenza 7186_09 del 2 febbraio 2016 nella causa Di
Trizio contro Svizzera – divenuta definitiva a seguito del rifiuto, in
data 4 luglio 2016, da parte della Grande Camera della Corte europea dei diritti
dell’uomo, della richiesta avanzata dalla Svizzera di un riesame della stessa –
nella quale la seconda sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo,
chiamata a pronunciarsi in una fattispecie in cui il TF aveva confermato la
soppressione del diritto alla rendita nel caso di un’assicurata che, dopo la nascita
di due gemelli, con l’applicazione del metodo misto non raggiungeva più un
grado d’invalidità pensionabile (STF 9C_49/2008 del 28 luglio 2008), ha
tuttavia dichiarato (per 4 voti contro 3) che vi è stata una violazione
dell’art. 14 combinato con l’art. 8 CEDU, che non va esaminata separatamente la
violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 6 CEDU e che non va esaminata separatamente
neppure la violazione dell’art. 8 CEDU preso da solo.
Nella
STF 9F_8/2016 del 20 dicembre 2016, pubblicata in DTF 143 I 50 (pronunciandosi
sulla domanda di revisione della STF 9C_49/2008 del 20 luglio 2008 a seguito
della succitata sentenza 7186_09 del 2 febbraio 2016 della Corte europea dei
diritti dell’uomo), la nostra Massima istanza ha concluso che vi è una
violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 8 CEDU allorquando le scelte
(rientranti nella sfera di protezione dell’art. 8 CEDU) prese dalla persona
assicurata costituiscono la sola causa del cambiamento di status e a seguito
dell’applicazione del nuovo metodo di calcolo del grado d’invalidità (metodo
misto) risulta la soppressione della rendita in via di revisione rispettivamente
la limitazione temporale del diritto alla rendita riconosciuta con effetto
retroattivo. In una tale costellazione, allorquando questa è riconducibile unicamente
ad un cambiamento di status e meglio al passaggio da assicurato con
un’occupazione a tempo pieno a quella di assicurato attivo parzialmente con
mansioni consuete, per ristabilire uno stato conforme alla CEDU bisogna rinunciare
alla soppressione della rendita ai sensi dell’art. 17 LPGA. Il TF ha pertanto
concluso che in questo caso la soppressione del diritto ad una rendita
non è conforme alla CEDU. L’Alta Corte – rilevato che le precedenti considerazioni
portavano all’accoglimento della domanda di revisione della STF 9C_49/2008 del
28 luglio 2008 e rinviando alla Lettera circolare n. 355 del 31 ottobre 2016
dell’UFAS – ha infine specificato che il giudizio del 2 febbraio 2016
della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo, all’infuori
della costellazione descritta al considerando 4.1, nulla mutava
all’applicabilità del metodo misto.
Nella
STF 9C_604/2016 del 1° febbraio 2017, pubblicata in DTF 143 I 60, il TF si è
confermato nella giurisprudenza di cui alla DTF 143 I 50 estendendola anche al
caso di riduzione della prestazione in caso di revisione.
Nella
STF 9C_525/2016 del 15 marzo 2017 il TF ha sottolineato come l'UFAS medesimo,
nella Lettera circolare n. 355 del 31 ottobre 2016, ha segnalato che il
Consiglio federale sta cercando di trovare una soluzione adeguata al problema (in
argomento vedi le STCA 32.2017.53 del 13 novembre 2017 e 32.2016.86 del 15
maggio 2017).
Il
1. gennaio 2018 sono entrati in vigore gli articoli 27 e 27bis cpv.
2-4 OAI nel loro nuovo tenore (cfr. RU N. 107 del 19 dicembre 2017, pagg.
7581-7582). Al riguardo, dal comunicato stampa del 01.12.2017 dell’UFAS
intitolato “Maggiore equità nel calcolo del grado d’invalidità dei
lavoratori a tempo parziale”, risulta che “(…) il Consiglio federale
introduce un nuovo modello di calcolo per determinare il grado d'invalidità dei
lavoratori a tempo parziale, che contribuisce a migliorare la conciliabilità
tra famiglia e lavoro e soddisfa anche le richieste della Corte europea dei
diritti dell'uomo. Nella sua seduta del 1º dicembre 2017, il Consiglio federale
ha fissato l'entrata in vigore della relativa modifica d'ordinanza al 1º
gennaio 2018. (…)” (cfr. la succitata comunicazione agli atti).
Detti
articoli non possono tuttavia essere applicati alla presente fattispecie visto
che, per consolidata prassi (STF 2C_471/2009 del 23 luglio 2010 consid. 5.3),
in caso di modifica delle basi legali e in mancanza, come si avvera in concreto,
di regolamentazione transitoria contraria, si applicano le disposizioni in
vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (cfr. anche la DTF
132 V 215 consid. 3.1.1). Per contro le norme procedurali, in assenza di
disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione. In argomento vedi
anche la STF 9C_553/2017 del 18 dicembre 2017 e la Lettera circolare AI n. 372
dell’UFAS del 9 gennaio 2018.
2.5. Al
fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità,
si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa
immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in seguito verificare,
fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in
assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato
un'attività lavorativa. Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno
un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità e se
l'assicurato che non esercitava un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una
in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve
essere attribuita all'attività che veniva svolta al momento dell'intervento del
danno alla salute invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non
hanno subìto modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da
considerare sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le
condizioni finanziarie, familiari, l'età dell'assicurato, la sua situazione
professionale, le affinità e la personalità dell'assicurato. A nessuno di
questi elementi va tuttavia attribuita un'importanza decisiva, per esempio
nemmeno al mancato raggiungimento del minimo d'esistenza nel caso del mancato
esercizio di un'attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di
una simile attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V
195; in argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid. 3 e
la giurisprudenza ivi citata; vedi inoltre Meyer/Reichmuth, Rechtssprechung des
Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 5, pagg. 54-58 e 60-62 e Blanc, La
procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190).
Questa
valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica
dell’assicurato che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale
dedotta da indizi esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid. 5.2; STFA
Fatti
I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).
Va
ancora rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione
si deve infatti accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata dall'assicurato
se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP
1994 pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF
120 V 150; Meyer/Reichmuth, op. cit., pagg. 312-313; Blanc, op. cit., pag.
190-191).
2.6. Un
danno alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è di gravità
tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro (DTF 127 V 298 consid. 4c).
Al
riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le
anomalie psichiche parificabili a malattia.
Non sono considerati effetti di uno stato psichico
morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per
l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF
127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004,
consid. 3.2).
In
particolare, secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme da
dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una
limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo
può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista
psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla
gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa
da parte dell’assicurato.
Nella
DTF 130 V 352 (confermata in DTF 136 V 281 consid. 3.2.1 e 131 V 49 e nelle STF
9_C 830/2007 del 29 luglio 2008 e 9C_959/2009,9C_995/2009 del 19 febbraio
2010), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso
la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità,
intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali
criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche
accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in
evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in
tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza
possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente
l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico
(profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn")
ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi
alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli
sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA
inedita 28 maggio 2004 in re B, I 702/03 consid. 5 e del 21 aprile 2004 in re
P., I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 p. 155 consid.
2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung
in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der
Invaliditätsbemessung, in: Schaffhauser/Schlauri [editori], Schmerz und
Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, p. 76 segg. e 80 segg.).
L’Alta
Corte, nella DTF 131 V 49, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto
invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa
della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si
devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza
dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità. Pertanto, se
le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei
sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole
discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;
l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza
in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti
dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;
l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante
il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im
Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:
Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno
studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Questa
giurisprudenza è stata estesa anche al caso della fibromialgia (STFA I 873/05
del 19 maggio 2006) e, nella DTF 137 V 64, oltre ad estenderla anche
all’ipersonnia (sonnolenza diurna), patologia che rientra nel quadro dei disturbi
privi di sostrato organico oggettivabile non chiari dal profilo patogenetico ed
eziologico, l’Alta si è così espressa:
"
(…)
4.2 Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen
entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des
invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70),
dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S.
150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches
Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010
E. 2.3,9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008
E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.
April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE
136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten
Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische un unfalladäquate HWS-Verletzung
(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend
wirkt. (…)" (DTF 137 V 64, consid.
4.2, pag. 68)
Va
qui evidenziato che il TF, nella STF 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata
in DTF 141 V 281, ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle
affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato
stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch) stabilendo in sostanza che la
capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i
fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del
caso particolare e senza risultati predefiniti. L’Alta Corte ha in particolare
stabilito che la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente
essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
Infine,
val la pena ancora precisare che per la giurisprudenza affinché un esame medico
in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse
condizioni (cfr. DTF 127 V 294). L’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi
secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità
dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di
un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto
di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e
quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale
profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata
pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità
di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi
sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona
esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto (STCA 32.1999.124
del 27 settembre 2001).
2.7. Nella
presente fattispecie, nell’ambito dell’evasione della domanda di prestazioni l’amministrazione
ha interpellato i curanti. Nel rapporto medico del 14 settembre 2016 il dr. __________,
internista, poste le diagnosi di “stato ansioso depressivo con ripetute
crisi di panico, disturbo del sonno, cervicalgie con spondilosi, tensione
muscolare, ipercolesterolemia trattata con stamina, pregressa sindrome
radicolare S1 sin”, ha certificato una totale inabilità lavorativa “come
gerente di esercizio pubblico” dal 2008, soprattutto a motivo dei problemi
psicologici (doc. AI 8). Il dr. __________, psichiatra curante dell’assicurata
dal giugno 2016, il 9 ottobre 2016, diagnosticata una “Sindrome da attacchi
di panico F41.0”, ha attestato una completa inabilità lavorativa dal giugno
2016 (doc. AI 11). Nel rapporto del 20 giugno 2017 il medesimo psichiatra ha
attestato un peggioramento delle condizioni aggiungendo quale diagnosi differenziale
quella di “Sindrome schizotipica F21 (ICD 10)” con conferma di inabilità
lavorativa completa (doc. AI 21). In corso di causa l’assicurata ha prodotto
ulteriori certificazioni di totale inabilità del dr. __________, rese nel
periodo dal 20 giugno 2017 al 15 novembre 2017; ha pure allegato un certificato
di inabilità del 12 febbraio 2018 con il quale lo psichiatra curante ha confermato
quanto espresso nel precedente scritto del 20 giugno 2017 e affermato che “permangono
le difficoltà a livello psichiatrico che non permettono una ripresa lavorativa,
neanche a tempo parziale” (doc. IX/1),
L’Ufficio
AI, per stabilire la capacità dell’assicurata quale casalinga, ha fatto esperire
un’inchiesta domiciliare il 30 gennaio 2017. Sulla base degli accertamenti rilevati
presso il domicilio dell’interessata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni
singola mansione domestica, nel rapporto del 9 febbraio 2017 (doc. AI 14) l’assistente
sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 22%. Il relativo rapporto
ha il seguente tenore:
"
1 INIZIO E DESCRIZIONE DEL DANNO
ALLA SALUTE
La signora RI 1 fa risalire a luglio 2014 l'importante
peggioramento del suo stato di salute.
Racconta di essere stata ricoverata in preda a un forte
attacco di panico durante una vacanza. Le crisi sono accompagnate da forti
palpitazioni, mancanza di respiro, battito accelerato, tremori,
"sentimenti di terrore dello spazio attorno a sé e paura della morte".
A colloquio sono riferiti due ulteriori attacchi di panico nel mese di gennaio
2015 e nell'agosto 2016 che hanno richiesto l'intervento dell'ambulanza al
domicilio. L'assicurata spiega di fare fatica a uscire dal proprio appartamento
e di riuscire solo a percorrere brevi tratti a piedi nelle immediate vicinanze
dell'abitazione, in macchina si sente più
sicura ma evita gli orari di punta, le strade non conosciute e i ponti. È
spesso "travolta" da paure,
tremori alle gambe e giramenti di testa. Non riesce più a frequentare spazi
grandi e affollati e a tollerare l'attesa. Dice di essere sempre molto
preoccupata "che il suo corpo la abbandoni" e ogni lieve dolore la
porta a pensare che potrebbe trattarsi di una malattia.
L'agitazione, l'angoscia e il nervosismo
s'intensificano alla sera. Con il tempo grazie a esercizi di respirazione
spiega di riuscire a tranquillizzarsi ma in alcuni casi deve ricorrere ai medicamenti.
L'assicurata si è in un primo momento rivolta alla Dr.ssa
__________ (specialista in medicina psicosomatica, ipnosi medica e
psicoterapeuta) e in seguito allo psichiatra __________ che attualmente vede
una volta ogni quindici giorni.
La signora RI 1 riferisce di aver preso degli
psicofarmaci ma di aver subito interrotto I'assunzione a causa d'importanti
effetti collaterali, al bisogno assume Temesta.
(…).
5. ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità
5.1 Conduzione dell'economia domestica
pianificazione,
organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo
importanza assegnata
5%
percentuale
degli impedimenti
0%
percentuale
di invalidità
0%
L’assicurata non incontra difficoltà nella conduzione
dei compiti domestici che pianifica a seconda del proprio stato di salute.
5.2 Alimentazione
preparazione
dei pasti, pulizia della cucina, riserve
importanza assegnata
45%
percentuale degli impedimenti
20
%
percentuale di invalidità
9%
L'assicurata dichiara di riuscire sempre a cucinare e a
risistemare la cucina. In passato si occupava in un unico momento delle pulizie
stagionali degli armadietti, ora fa poco alla volta a seconda di come si sente.
Afferma che quando inizia a sentirsi agitata, abbandona l'attività e cerca di
controllare il proprio respiro per riuscire a calmarsi. Si sente meno
efficiente e più rallentata dopo l'insorgenza del danno alla salute. Le
attività di pulizia sono inoltre svolte meno frequentemente rispetto a un tempo.
Considerando i limiti funzionali all’incarto, coerenti
con le dichiarazioni fatte a colloquio dall’assicurata, valuto un percentuale
d'impedimento del 20% tenendo conto della collaborazione del figlio e di una
riduzione del rendimento.
5.3 Pulizia dell'appartamento
rispolvero,
pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.
importanza assegnata
20%
percentuale
degli impedimenti
20%
percentuale
di invalidità
4%
La signora RI 1 riesce a garantire con regolarità le
pulizie di casa, rispetto al passato ammette di aver diminuito il ritmo e intensità.
Pulisce il pavimento, passa l'aspirapolvere, si occupa delle pulizie dei bagni,
spolvera, cambia le lenzuola alternando l'attività a momenti di riposo.
Suddivide la pulizia su più giorni e se ne occupa nei momenti di maggior
benessere, capita che venga sopraffatta dall'ansia e dalle preoccupazioni in
questi casi si ferma e cerca di calmarsi.
Lamenta inoltre dolori alla schiena dopo aver svolto le pulizie più
impegnative.
L'assicurata si occupa altresì delle pulizie stagionali
della casa e del lavaggio di vetri e tende. Il
figlio collabora su richiesta.
Tenendo conto dei limiti funzionali indicati a dossier
valuto un impedimento del 20% a causa di un ridotto rendimento e dei limiti nel
sollevamento di pesi inferiori a 5 kg. La collaborazione del figlio è esigibile
e presa in considerazione nella percentuale proposta.
5.4 Spesa e acquisti diversi
compresi
pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali
importanza assegnata
10%
percentuale
degli impedimenti
50%
percentuale
di invalidità
5%
La signora RI 1 è munita del permesso di guida e possiede
un'automobile propria, circa una volta a
settimana, a dipendenza di come si sente, si sposta alla __________ di __________
per fare la spesa. Gli acquisti sono fatti
sempre nello stesso negozio. A pochi passi dalla sua abitazione è presente un
grande supermercato ma spiega di non riuscire a servirsene a causa della folla e degli spazi molto grandi che la fanno sentire
male. È infastidita dalla gente, dalla coda alla
cassa, dai rumori e dalla confusione. Capita che rientri a casa senza aver
fatto spesa a causa dell'insorgere di paure dovute all'eccessiva confusione presente.
Le uscite a piedi richiedono un grande sforzo per controllare l'angoscia, è
facilitata dall'uso della macchina ma si sposta solo su tragitti brevi e
conosciuti e negli orari meno trafficati.
Si occupa personalmente della propria gestione
burocratica-amministrativa eseguendo i pagamenti in posta. Anche in
quest'ambito fatica a frequentare l'ufficio postale.
L'assicurata ha dovuto n modificare le sue abitudini
nelle spese settimanali e in tutte le attività esterne all’abitazione per paura
che possa accadere un nuovo attacco di panico. Le difficoltà descritte dall’assicurata
e i limiti medici presenti nell’incarto giustificano un impedimento del 50% nelle attività qui valutate, è inoltre
esigile la collaborazione del figlio
5.5 Bucato, confezione e riparazioni di indumenti
lavare,
stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.
importanza assegnata
20%
percentuale
degli impedimenti
20%
percentuale
di invalidità
4%
La signora RI 1 si serve della lavanderia in comune che
può utilizzare un pomeriggio a settimana.
Ci sono periodi nei quali fa fatica a uscire dal proprio appartamento per raggiungere la lavanderia al piano inferiore. Riferisce
che talvolta è "bloccata dalle paure" e non riesce a uscire dalla porta di casa, rimanda quindi
il bucato al prossimo turno libero.
Afferma di riuscire generalmente a occuparsi del bucato
una volta a settimana senza accumulare carichi
eccessivi. Stira lo stretto necessario,
riesce a farlo solo nei momenti migliori. L'assicurata continua a dedicarsi con
piacere a piccoli lavori a maglia per i nipotini.
Anche in quest'ambito, come nei punti precedenti, si
valuta l’inabilità in funzione dei limiti, si considera inoltre un parziale
aiuto da parte del figlio. Avendo turni di lavaggio prestabiliti e di una
lavanderia in comune va ritenuto una minor libertà nell’organizzazione del
bucato, una lavanderia privata all’interno dell’abitazione ridurrebbe
considerevolmente le difficoltà.
5.6 Cura dei bambini e di altri membri della famiglia
Compresa
educazione, attività comuni, compiti, ecc.
importanza assegnata
0 %
percentuale
degli impedimenti
0 %
percentuale
di invalidità
0%
5.7 Diversi
cura
delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica,
creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato
importanza assegnata
Considerandi
0.
%
percentuale
degli impedimenti
0.
%
percentuale
di invalidità
0%
La signora RI 1 si occupa con piacere delle piante e
dei fiori che coltiva nel proprio balcone, il contatto con la natura le
permette di rilassarsi.
Non sono segnalate difficoltà nello svolgimento delle
attività qui considerate.
Valutazione
dell'assistente sociale
totale
delle attività
100%
percentuale
di invalidità
22%
Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità,
l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?
Il figlio.
Da quando il danno alla salute ha avuto ripercussioni
sulla capacità di lavoro?
Luglio 2014.
OSSERVAZIONI PERSONALI DELL'ASSISTENTE SOCIALE
Chiedo gentilmente al segretario di sottoporre il
rapporto d'inchiesta al medico psichiatra SMR per una presa di posizione in
merito alla percentuale d'invalidità proposta.” (doc. AI 14).
Con
annotazione 4 maggio 2017 il dr. __________ del SMR ha affermato che “le
conclusioni dell’inchiesta casalinga sono dal punto di vista medico condivisibili”
(doc. AI 16).
A
seguito delle osservazioni al progetto di decisione del 5 maggio 2017 presentate
dall’assicurata il 2 giugno 2017 (doc. 18), corredate dal citato certificato
del dr. __________ del 20 giugno 2017 segnalante un peggioramento (doc. AI 21),
l’amministrazione ha interpellato l’assistente sociale che aveva effettuato
l’inchiesta al domicilio, la quale ha osservato:
"
(…) Prendo atto delle osservazioni
del 02.06.2017 e della documentazione medica inoltrata dalla signora RI 1.
La valutazione degli impedimenti quale casalinga si è
basata sulle dichiarazioni rese dall'assicurata durante il colloquio e sui
limiti funzionali indicati a dossier.
Il rapporto di valutazione casalinga del 02.02.2017 è
inoltre stato sottoposto al medico psichiatra SMR (dott. __________) che ha
condiviso la percentuale d'impedimento proposta.
Le osservazioni inoltrate dall'assicurata non
aggiungono nuove informazioni tali da motivare
una modifica della mia valutazione.
Il certificato medico dal Dr. __________ attesta
un'inabilità lavorativa completa senza tuttavia distinguere l'attività lavorativa
da quella casalinga.
Se il medico psichiatra SMR, dopo la visione della
nuova documentazione medica, dovesse esprimere una diversa valutazione degli
impedimenti quale casalinga, rimango a disposizione per rivedere le conclusioni
del rapporto d'inchiesta.
Chiedo inoltre al segretario ispettore di valutare se
lo statuto di casalinga al 100% è compatibile con le dichiarazioni
dell'assicurata la quale, non potendo più contare sul sostegno del compagno dal
quale si è separata e avendo esaurito le proprie risorse, ha richiesto il sussidio assistenziale.” (doc. AI 22)
Ha
quindi sottoposto i nuovi atti al medico SMR dr. __________, il quale
nell’annotazione del 25 ottobre 2017 ha affermato:
"
Ho preso visione delle osservazioni
al progetto di decisione e del rapporto medico (GED 20.06.2017) del dr. med. __________.
Dallo stesso scritto dell'assicurata del 02.06.2017
(GED 06.06.2017) si evidenzia che la sintomatologia sia fluttuante, cosa che se
da una parte le crea sofferenza e limitazioni, dall’altra, nei momenti in cui
tale sintomatologia è assente, le consente sicuramente di svolgere l'attività di
casalinga come oggettivato nell’inchie-sta.
L'assicurata scrive che dallo sviluppo della sindrome
da attacchi di panico per anni non sarebbe stata in grado di uscire nemmeno a
fare la spesa. Nella frase successiva descrive come le crisi subentrassero mentre
era alla guida dalla sua auto (dato apparentemente incoerente con il fatto che
non potesse uscire di casa per anni), nei luoghi pubblici, alla cassa dei
supermercati (altra apparente incoerenza). Successivamente l'assicurata spiega
che la sintomatologia la obbligasse a rimanere a domicilio per periodi
variabili da 1 a 7 giorni. Se ne deduce,
alla luce della variabilità dei sintomi, che conservativamente almeno nei
rimanenti giorni di un mese potesse svolgere
le mansioni casalinghe. Tale constatazione trova conferma nel fatto che
l'assicurata stessa dichiara di essere stata in grado di recarsi in __________ in
vacanza (altra apparente incoerenza con la dichiarazione di non potere uscire
da
casa per anni), salvo poi dover tornare indietro a
causa dell’insorgenza di una crisi dopo pochi giorni.
Anche in considerazione del rapporto medico del dr. med.
__________, non si evidenziano elementi che giustifichino valutazioni
differenti rispetto a quanto esplicitato nel rapporto finale SMR, e nelle
annotazione SMR (GED 04.05.2017) in relazione all'inchiesta casalinga (GED 02.02.2017).”
L’amministrazione
ha quindi confermato il progetto con la decisione impugnata del 13 novembre
2017.
che ha statuito:
"
(…)
Decidiamo pertanto:
La richiesta di prestazioni è respinta.
Esito degli accertamenti:
A seguito della sua richiesta di prestazioni Al abbiamo
provveduto a sottoporre l'incarto al Servizio Medico Regionale (SMR) per la
definizione dei limiti funzionali.
In seguito, al fine di poter quantificare il suo grado
d'invalidità per quello che concerne le mansioni di casalinga, abbiamo provveduto
in data 30 gennaio 20'l7 ad effettuare un'inchiesta a domicilio. Dalla stessa è
emerso un impedimento pari al 22%.In ragione di un grado Al inferiore al 40% la
richiesta di prestazioni Al viene respinta.
Osservazioni al progetto:
Abbiamo preso atto delle sue osservazioni presentate in
data 02 giugno 2017.
Dapprima il caso è stato nuovamente sottoposto
all'attenzione dell'assistente sociale responsabile dell'inchiesta a domicilio
svolta nel gennaio 2017. La stessa comunicava che la valutazione degli
impedimenti quale casalinga si è basata sulle dichiarazioni rese dall'assicurata
durante il colloquio e sui limiti funzionali indicati a dossier. Il rapporto di
valutazione casalinga del 02 febbraio 2017 è inoltre stato sottoposto al medico
psichiatra del Servizio Medico Regionale (SMR) che ha condiviso la percentuale d'impedimento
proposta. Le osservazioni inoltrate non aggiungono nuove informazioni tali da motivare una modifica della mia valutazione.
Per ulteriori precisazioni il suo dossier è stato
nuovamente sottoposto al Servizio Medico Regionale (SMR), che con annotazione
del 25 ottobre 20"l7 comunicava quanto segue:
"Nel suo stesso scritto si evidenzia che la
sintomatologia sia fluttuante, cosa che se da una parte /e crea sofferenza e
limitazioni, dall’altra, nei momenti in cui tale sintomatologia è assente, /e
consente sicuramente di svolgere attività di casalinga come oggettivato nell’inchiesta.
Lei scrive che dallo sviluppo della sindrome da attacchi
di panico per anni non sarebbe stata in grado di uscire nemmeno a fare la
spesa. Nella frase successiva descrive come le crisi subentrassero mentre era
alla guida dalla sua auto (dato apparentemente incoerente con il fatto che non
potesse uscire di casa per anni), nei luoghi pubblici, alla cassa dei
supermercati (altra apparente incoerenza). Successivamente rassicurata spiega
che la sintomatologia la obbligasse a rimanere a domicilio per periodi
variabili da 1 a 7 giorni. Se ne deduce, alla luce della variabilità dei sintomi,
che conservativamente almeno nei rimanenti giorni di un mese potesse svolgere
le mansioni casalinghe. Tale constatazione trova conferma nel fatto che l’assicurata
stessa dichiara di essere stata in grado di recarsi in __________ in vacanza
(altra apparente incoerenza con la dichiarazione di non potere uscire da casa
per anni), salvo poi dover tornare indietro a causa dell’insorgenza di una
crisi dopo pochi giorni.
Anche in considerazione del rapporto medico del Dr. Med.
__________, non si evidenziano elementi che giustifichino valutazioni
differenti rispetto a quanto esplicitato nel rapporto finale SMR, e nell’annotazione
SMR (04 maggio 2017) in relazione all’inchiesta casalinghe.”
In ragione di quanto sopra il progetto
del 05 maggio 2017 viene confermato.”
2.8
Per
costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di
poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso)
è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente,
che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha
valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid.
3.
e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure
giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea
(consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre
ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo
(assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia;
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e
rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e
3.4.2
) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata
necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale
federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia
medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.
4.4.1
, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.
), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o
più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere
in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre
nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010
del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi
menzionati).
Va
poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione
dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in
RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono
citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione
riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124
inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF
130.
V 352).
2.9
Nel
caso di specie, l’amministrazione ha considerato l’assicu-rata casalinga, in
sostanza considerando la circostanza che la medesima, in precedenza professionalmente
attiva nell’am-bito della ristorazione, dal 2008 non aveva più esercitato attività
lavorativa.
Tale
conclusione, che è sostanzialmente contestata dalla ricorrente, non può essere
condivisa.
Risulta
dagli atti che l’assicurata ha lavorato come gerente in diverse strutture
alberghiere sino al 2008, senza interruzioni di rilievo (doc. AI 2). Nel
rapporto medico del 14 settembre 2016 il curante dr. __________ aveva ritenuto
l’assicurata inabile in misura completa nell’attività di “gerente di esercizio
pubblico” ritenendo la ripresa del lavoro “difficile dopo 9 anni di IL”
(doc. AI 8). Dal canto suo lo psichiatra curante, il 9 ottobre 2016, precisando
che l’assicurata era in assistenza, ha osservato che “la paziente è disposta,
stando leggermente meglio, a valutare un percorso di reintegrazione
socio-professionale” e che a suo parere era “immaginabile un percorso
progressivo di ripresa delle capacità lavorative” (doc. AI 11). Malgrado in
seguito, nel rapporto finale SMR del 28 novembre 2016, il dr. ____________ avesse
indicato che era necessario “accertarsi se l’A è da considerare casalinga al
100%” (doc. AI 13), l’ammi-nistrazione non ha effettuato alcuno specifico ulteriore
chiarimento, limitandosi a far eseguire l’inchiesta al domicilio. In questa
sede l’assistente sociale ha chiesto all’assicurata, che aveva precisato di
aver terminato il suo ultimo impiego come gerente al 50% presso l'Osteria __________
a __________, se, nel caso in cui non fosse intervenuto il danno alla salute, “eserciterebbe
oggi un'attività lucrativa”. La risposta è stata verbalizzata come segue:
"
(….) In assenza del danno alla
salute, dopo essere rientrata da un viaggio in __________ (paese dove vive la
figlia maggiore) e dopo aver interrotto la relazione con il proprio compagno,
l’assicurata avrebbe sicuramente dovuto riprendere un'attività lavorativa a
tempo parziale per mantenersi. L'assicurata spiega che dal 2008 in poi è stata
sostenuta economicamente dal compagno e da un'eredità lasciatagli dal padre.
Nel 2013 avendo finito i risparmi e trovandosi sola senza entrare ha richiesto
l'assistenza sociale.
A colloquio non sa riferire a che percentuale avrebbe ripreso
a lavorare in assenza del danno alla salute.
Lascio valutare al segretario ispettore lo status
dell'assicurata in considerazione degli elementi a dossier e delle dichiarazioni fatte durante l'inchiesta al
domicilio.”
Malgrado
tale risposta, l’amministrazione ha reso dapprima il progetto e quindi la
decisione contestata, con la quale ha ritenuto l’assicurata casalinga al 100%.
Questa conclusione, quantomeno in
assenza di ulteriori e più approfonditi accertamenti, non può essere
confermata.
Richiamata
in effetti la giurisprudenza ricordata al consid. 2.5 - secondo la quale al fine
di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si
deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa
immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità, verificando quindi attentamente
sulla base della globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in
assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività
lavorativa (DTF 130 V 396 consid. 3.3, 125 V 150 V 150 consid. 2c; SVR 1996 AI
Nr. 76; cfr. gli ulteriori riferimenti al consid. 2.5) - la conclusione
dell’amministrazione appare quantomeno affrettata e carente della necessaria
motivazione.
Come
a ragione ricordato dall’Ufficio AI nella risposta di causa, la ricorrente è
divorziata dal 1998 e dal 2013 beneficia di prestazioni assistenziali. Quest’ultima
circostanza lascerebbe quantomeno supporre che, in assenza del danno alla salute
che l’affligge da diversi anni, si sarebbe vista costretta a riprendere un'attività
lavorativa, almeno a tempo parziale. Ciò sembra del resto ipotizzabile anche
alla luce di quanto stabilito dall'assistente sociale in occasione dell’inchiesta
a domicilio sulla base di quanto direttamente dichiarato dall’interessa-ta. Va
peraltro osservato che in occasione della visita a domicilio l’assicurata disponeva
(ancora) dell'aiuto saltuario del figlio, aiuto che sembrerebbe essere tuttavia
nel frattempo venuto meno. Del resto la possibilità che l’assicurata paventasse
la possibilità di intraprendere un’attività lavorativa, quantomeno a tempo
parziale, sembra trasparire in maniera inequivocabile anche dalle già citate certificazioni
dei medici curanti, segnatamente da quelle del dr. __________ del 14 settembre
2016, del dr. __________ del 9 ottobre 2016, 20 giugno 2017 e 12 febbraio 2018 ed
era stata del resto pure almeno ipotizzata dal medico SMR nel rapporto finale
del 28 novembre 2016, laddove aveva espressamente segnalato la necessità di accertare
se l’assicurata fosse effettivamente da ritenere casalinga al 100% (doc. AI 13).
Non solo: anche l’assistente sociale, nuovamente interpellata in sede di osservazioni
al progetto di decisione, in data 26 giugno 2017 aveva espressamente sollevato
dubbi sullo statuto attribuito all’assicurata, chiedendo al segretario
ispettore di valutare se lo statuto di casalinga al 100% è compatibile con
le dichiarazioni dell'assicurata la quale, non potendo più contare su il sostegno
del compagno dal quale si è separata e avendo esaurito le proprie risorse, ha
richiesto il sussidio assistenziale” (doc. AI 22).
Alla
luce di questi elementi, il TCA ritiene quantomeno ipotizzabile che
l’assicurata, al momento dell’ipotetica nascita del chiesto diritto alla
rendita, fosse da considerare almeno parzialmente salariata.
Al
fine di una corretta scelta del metodo di valutazione dell’invalidità da utilizzare
risultano quindi imprescindibili ulteriori accertamenti volti a chiarire la corretta
ripartizione tra salariata e casalinga, dovendo l’Ufficio AI segnatamente anche
appurare la disponibilità al lavoro (e in che misura percentuale) prima
dell’intervento dei problemi alla salute.
Ne
consegue che questo Tribunale, concordando con la proposta dell’Ufficio AI – alla
quale del resto l’insorgente non si è inequivocabilmente opposta (cfr. consid.
1.
) – ritiene necessario esperire ulteriori accertamenti. A seconda delle risultanze
e delle conclusioni sulla capacità medico teorica che ne scaturiranno (cfr. in
proposito al consid. 2.10), l’amministra-zione dovrà pure se del caso interpellare
anche il consulente in integrazione professionale al fine di verificare se, e
se del caso in che misura e da quale momento, l’assicurata sia effettivamente
reintegrabile in un mercato del lavoro supposto in equilibrio.
2.10
Anche
dal profilo medico la fattispecie è in ogni modo bisognosa di ulteriori
accertamenti.
A
prescindere dal fatto che nessuno dei medici interpellati si è espresso con la necessaria
chiarezza sulla capacità lavorativa dell’assicurata quale casalinga da un lato
e in un’attività lavorativa (segnatamente l’ultima da essa esercitata) dall’al-tro,
tralasciando di indicare esattamente dove risiedano le limitazioni che essa incontra
nell’esercizio di un’attività e, se del caso, quali sarebbero le mansioni più
adeguate, la documentazione all’inserto non contiene elementi sufficienti per
raggiungere una conclusione completa e attendibile circa le effettive condizioni
di salute e le relative ripercussioni sulla capacità lavorativa in ambito sia professionale
che casalingo. Questo anche considerata la notevole discrepanza che emer-ge
dalla conclusione sulla capacità lavorativa indicata dai curanti (100% di
inabilità) e quella tratta dall’inchiesta al domicilio (22% di impedimento).
Alla
luce delle conclusioni cui l’amministrazione perverrà circa lo statuto da
attribuire all’assicurata, segnatamente nel caso in cui la stessa venga qualificata
almeno parzialmente casalinga, considerate altresì le conclusioni medico-teoriche
che scaturiranno dalle nuove valutazioni mediche, l’amministra-zione valuterà
la necessità di effettuare una nuova inchiesta al domicilio al fine di
accertarne il corretto grado di impedimento.
Quanto
al rinvio degli atti all’amministrazione va rilevato che nella STF 9C_243/2010 del
28.
giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi
il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in
quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento
istruttorio. Il TCA in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare
l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti
peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011),
o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione
(“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein
in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet
ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter
dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn
lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen
Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA
32.2011.115
del 27 ottobre 2011).
Nel
caso concreto, stante l’evidente necessità – già desumibile dall’incarto AI e
del resto evidenziata dall’amministrazione con la risposta di causa – di
completare gli accertamenti, la decisione impugnata va annullata
e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda a
tutti gli accertamenti più opportuni finalizzati ad una nuova e completa valutazione
in merito allo statuto da attribuire all’assicurata nonché all’impatto del
danno alla salute sulla capacità lavorativa nell’attività precedentemente
esercitata o altra idonea e come casalinga, mediante accertamenti medici, se
necessario peritali, ed economici, se del caso una nuova inchiesta domiciliare.
Sia
peraltro sottolineato che, alla luce di quanto certificato dai curanti, gli accertamenti
medici che verranno predisposti non dovranno limitarsi alle affezioni psichiatriche,
ma estendersi anche ad eventuali patologie somatiche, le quali saranno del caso
da valutare globalmente insieme a quelle psichiatriche (cfr. in
argomento: STF 9C_330/2012 del 7 settembre 2012; STF 9C_913/2012 del 9
aprile 2013; SVR 2008 IV Nr. 15).
In
esito a tali accertamenti, effettuate le necessarie valutazioni economiche, l’Ufficio AI si pronuncerà nuovamente circa l’attribuzione di una
rendita e/o provvedimenti professionali.
Ne consegue che in
tal senso il ricorso è accolto.
2.11
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio
AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il
ricorso è accolto.
§ La
decisione 13 novembre 2017 è annullata e gli atti rinviati
all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi e si
pronunci nuovamente sul diritto alla rendita.
2. Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti