Lexipedia

Decisione

32.2017.214

L'ammnistrazione, considerata la richiedente casalinga, ha respinto la domanda di prestazioni ritenuto un grado di impedimento nelle mansioni casalinghe insufficiente. Il TCA annulla la decisione e ri

24 agosto 2018Italiano47 min

Source ti.ch

Fatti

I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).

Va

ancora rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione

si deve infatti accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata dall'assicurato

se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP

1994 pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF

120 V 150; Meyer/Reichmuth, op. cit., pagg. 312-313; Blanc, op. cit., pag.

190-191).

2.6. Un

danno alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è di gravità

tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro (DTF 127 V 298 consid. 4c).

Al

riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni

fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,

devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le

anomalie psichiche parificabili a malattia.

Non sono considerati effetti di uno stato psichico

morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per

l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato

potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è

ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF

127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004,

consid. 3.2).

In

particolare, secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme da

dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una

limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare

un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo

può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista

psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla

gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa

da parte dell’assicurato.

Nella

DTF 130 V 352 (confermata in DTF 136 V 281 consid. 3.2.1 e 131 V 49 e nelle STF

9_C 830/2007 del 29 luglio 2008 e 9C_959/2009,9C_995/2009 del 19 febbraio

2010), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso

la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità,

intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali

criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche

accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in

evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in

tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza

possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente

l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico

(profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn")

ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi

alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli

sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA

inedita 28 maggio 2004 in re B, I 702/03 consid. 5 e del 21 aprile 2004 in re

P., I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 p. 155 consid.

2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung

in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der

Invaliditätsbemessung, in: Schaffhauser/Schlauri [editori], Schmerz und

Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, p. 76 segg. e 80 segg.).

L’Alta

Corte, nella DTF 131 V 49, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto

invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa

della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si

devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza

dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità. Pertanto, se

le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei

sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole

discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;

l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza

in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti

dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;

l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante

il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im

Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:

Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno

studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Questa

giurisprudenza è stata estesa anche al caso della fibromialgia (STFA I 873/05

del 19 maggio 2006) e, nella DTF 137 V 64, oltre ad estenderla anche

all’ipersonnia (sonnolenza diurna), patologia che rientra nel quadro dei disturbi

privi di sostrato organico oggettivabile non chiari dal profilo patogenetico ed

eziologico, l’Alta si è così espressa:

"

(…)

4.2 Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen

entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des

invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70),

dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S.

150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches

Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010

E. 2.3,9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008

E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.

April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE

136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten

Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische un unfalladäquate HWS-Verletzung

(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend

wirkt. (…)" (DTF 137 V 64, consid.

4.2, pag. 68)

Va

qui evidenziato che il TF, nella STF 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata

in DTF 141 V 281, ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle

affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato

stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch) stabilendo in sostanza che la

capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i

fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del

caso particolare e senza risultati predefiniti. L’Alta Corte ha in particolare

stabilito che la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente

essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

Infine,

val la pena ancora precisare che per la giurisprudenza affinché un esame medico

in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse

condizioni (cfr. DTF 127 V 294). L’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi

secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di

un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto

di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e

quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale

profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi

sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona

esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto (STCA 32.1999.124

del 27 settembre 2001).

2.7. Nella

presente fattispecie, nell’ambito dell’evasione della domanda di prestazioni l’amministrazione

ha interpellato i curanti. Nel rapporto medico del 14 settembre 2016 il dr. __________,

internista, poste le diagnosi di “stato ansioso depressivo con ripetute

crisi di panico, disturbo del sonno, cervicalgie con spondilosi, tensione

muscolare, ipercolesterolemia trattata con stamina, pregressa sindrome

radicolare S1 sin”, ha certificato una totale inabilità lavorativa “come

gerente di esercizio pubblico” dal 2008, soprattutto a motivo dei problemi

psicologici (doc. AI 8). Il dr. __________, psichiatra curante dell’assicurata

dal giugno 2016, il 9 ottobre 2016, diagnosticata una “Sindrome da attacchi

di panico F41.0”, ha attestato una completa inabilità lavorativa dal giugno

2016 (doc. AI 11). Nel rapporto del 20 giugno 2017 il medesimo psichiatra ha

attestato un peggioramento delle condizioni aggiungendo quale diagnosi differenziale

quella di “Sindrome schizotipica F21 (ICD 10)” con conferma di inabilità

lavorativa completa (doc. AI 21). In corso di causa l’assicurata ha prodotto

ulteriori certificazioni di totale inabilità del dr. __________, rese nel

periodo dal 20 giugno 2017 al 15 novembre 2017; ha pure allegato un certificato

di inabilità del 12 febbraio 2018 con il quale lo psichiatra curante ha confermato

quanto espresso nel precedente scritto del 20 giugno 2017 e affermato che “permangono

le difficoltà a livello psichiatrico che non permettono una ripresa lavorativa,

neanche a tempo parziale” (doc. IX/1),

L’Ufficio

AI, per stabilire la capacità dell’assicurata quale casalinga, ha fatto esperire

un’inchiesta domiciliare il 30 gennaio 2017. Sulla base degli accertamenti rilevati

presso il domicilio dell’interessata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni

singola mansione domestica, nel rapporto del 9 febbraio 2017 (doc. AI 14) l’assistente

sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 22%. Il relativo rapporto

ha il seguente tenore:

"

1 INIZIO E DESCRIZIONE DEL DANNO

ALLA SALUTE

La signora RI 1 fa risalire a luglio 2014 l'importante

peggioramento del suo stato di salute.

Racconta di essere stata ricoverata in preda a un forte

attacco di panico durante una vacanza. Le crisi sono accompagnate da forti

palpitazioni, mancanza di respiro, battito accelerato, tremori,

"sentimenti di terrore dello spazio attorno a sé e paura della morte".

A colloquio sono riferiti due ulteriori attacchi di panico nel mese di gennaio

2015 e nell'agosto 2016 che hanno richiesto l'intervento dell'ambulanza al

domicilio. L'assicurata spiega di fare fatica a uscire dal proprio appartamento

e di riuscire solo a percorrere brevi tratti a piedi nelle immediate vicinanze

dell'abitazione, in macchina si sente più

sicura ma evita gli orari di punta, le strade non conosciute e i ponti. È

spesso "travolta" da paure,

tremori alle gambe e giramenti di testa. Non riesce più a frequentare spazi

grandi e affollati e a tollerare l'attesa. Dice di essere sempre molto

preoccupata "che il suo corpo la abbandoni" e ogni lieve dolore la

porta a pensare che potrebbe trattarsi di una malattia.

L'agitazione, l'angoscia e il nervosismo

s'intensificano alla sera. Con il tempo grazie a esercizi di respirazione

spiega di riuscire a tranquillizzarsi ma in alcuni casi deve ricorrere ai medicamenti.

L'assicurata si è in un primo momento rivolta alla Dr.ssa

__________ (specialista in medicina psicosomatica, ipnosi medica e

psicoterapeuta) e in seguito allo psichiatra __________ che attualmente vede

una volta ogni quindici giorni.

La signora RI 1 riferisce di aver preso degli

psicofarmaci ma di aver subito interrotto I'assunzione a causa d'importanti

effetti collaterali, al bisogno assume Temesta.

(…).

5. ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità

5.1 Conduzione dell'economia domestica

pianificazione,

organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo

importanza assegnata

5%

percentuale

degli impedimenti

0%

percentuale

di invalidità

0%

L’assicurata non incontra difficoltà nella conduzione

dei compiti domestici che pianifica a seconda del proprio stato di salute.

5.2 Alimentazione

preparazione

dei pasti, pulizia della cucina, riserve

importanza assegnata

45%

percentuale degli impedimenti

20

%

percentuale di invalidità

9%

L'assicurata dichiara di riuscire sempre a cucinare e a

risistemare la cucina. In passato si occupava in un unico momento delle pulizie

stagionali degli armadietti, ora fa poco alla volta a seconda di come si sente.

Afferma che quando inizia a sentirsi agitata, abbandona l'attività e cerca di

controllare il proprio respiro per riuscire a calmarsi. Si sente meno

efficiente e più rallentata dopo l'insorgenza del danno alla salute. Le

attività di pulizia sono inoltre svolte meno frequentemente rispetto a un tempo.

Considerando i limiti funzionali all’incarto, coerenti

con le dichiarazioni fatte a colloquio dall’assicurata, valuto un percentuale

d'impedimento del 20% tenendo conto della collaborazione del figlio e di una

riduzione del rendimento.

5.3 Pulizia dell'appartamento

rispolvero,

pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.

importanza assegnata

20%

percentuale

degli impedimenti

20%

percentuale

di invalidità

4%

La signora RI 1 riesce a garantire con regolarità le

pulizie di casa, rispetto al passato ammette di aver diminuito il ritmo e intensità.

Pulisce il pavimento, passa l'aspirapolvere, si occupa delle pulizie dei bagni,

spolvera, cambia le lenzuola alternando l'attività a momenti di riposo.

Suddivide la pulizia su più giorni e se ne occupa nei momenti di maggior

benessere, capita che venga sopraffatta dall'ansia e dalle preoccupazioni in

questi casi si ferma e cerca di calmarsi.

Lamenta inoltre dolori alla schiena dopo aver svolto le pulizie più

impegnative.

L'assicurata si occupa altresì delle pulizie stagionali

della casa e del lavaggio di vetri e tende. Il

figlio collabora su richiesta.

Tenendo conto dei limiti funzionali indicati a dossier

valuto un impedimento del 20% a causa di un ridotto rendimento e dei limiti nel

sollevamento di pesi inferiori a 5 kg. La collaborazione del figlio è esigibile

e presa in considerazione nella percentuale proposta.

5.4 Spesa e acquisti diversi

compresi

pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali

importanza assegnata

10%

percentuale

degli impedimenti

50%

percentuale

di invalidità

5%

La signora RI 1 è munita del permesso di guida e possiede

un'automobile propria, circa una volta a

settimana, a dipendenza di come si sente, si sposta alla __________ di __________

per fare la spesa. Gli acquisti sono fatti

sempre nello stesso negozio. A pochi passi dalla sua abitazione è presente un

grande supermercato ma spiega di non riuscire a servirsene a causa della folla e degli spazi molto grandi che la fanno sentire

male. È infastidita dalla gente, dalla coda alla

cassa, dai rumori e dalla confusione. Capita che rientri a casa senza aver

fatto spesa a causa dell'insorgere di paure dovute all'eccessiva confusione presente.

Le uscite a piedi richiedono un grande sforzo per controllare l'angoscia, è

facilitata dall'uso della macchina ma si sposta solo su tragitti brevi e

conosciuti e negli orari meno trafficati.

Si occupa personalmente della propria gestione

burocratica-amministrativa eseguendo i pagamenti in posta. Anche in

quest'ambito fatica a frequentare l'ufficio postale.

L'assicurata ha dovuto n modificare le sue abitudini

nelle spese settimanali e in tutte le attività esterne all’abitazione per paura

che possa accadere un nuovo attacco di panico. Le difficoltà descritte dall’assicurata

e i limiti medici presenti nell’incarto giustificano un impedimento del 50% nelle attività qui valutate, è inoltre

esigile la collaborazione del figlio

5.5 Bucato, confezione e riparazioni di indumenti

lavare,

stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.

importanza assegnata

20%

percentuale

degli impedimenti

20%

percentuale

di invalidità

4%

La signora RI 1 si serve della lavanderia in comune che

può utilizzare un pomeriggio a settimana.

Ci sono periodi nei quali fa fatica a uscire dal proprio appartamento per raggiungere la lavanderia al piano inferiore. Riferisce

che talvolta è "bloccata dalle paure" e non riesce a uscire dalla porta di casa, rimanda quindi

il bucato al prossimo turno libero.

Afferma di riuscire generalmente a occuparsi del bucato

una volta a settimana senza accumulare carichi

eccessivi. Stira lo stretto necessario,

riesce a farlo solo nei momenti migliori. L'assicurata continua a dedicarsi con

piacere a piccoli lavori a maglia per i nipotini.

Anche in quest'ambito, come nei punti precedenti, si

valuta l’inabilità in funzione dei limiti, si considera inoltre un parziale

aiuto da parte del figlio. Avendo turni di lavaggio prestabiliti e di una

lavanderia in comune va ritenuto una minor libertà nell’organizzazione del

bucato, una lavanderia privata all’interno dell’abitazione ridurrebbe

considerevolmente le difficoltà.

5.6 Cura dei bambini e di altri membri della famiglia

Compresa

educazione, attività comuni, compiti, ecc.

importanza assegnata

0 %

percentuale

degli impedimenti

0 %

percentuale

di invalidità

0%

5.7 Diversi

cura

delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica,

creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato

importanza assegnata

Considerandi

0.

%

percentuale

degli impedimenti

0.

%

percentuale

di invalidità

0%

La signora RI 1 si occupa con piacere delle piante e

dei fiori che coltiva nel proprio balcone, il contatto con la natura le

permette di rilassarsi.

Non sono segnalate difficoltà nello svolgimento delle

attività qui considerate.

Valutazione

dell'assistente sociale

totale

delle attività

100%

percentuale

di invalidità

22%

Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità,

l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?

Il figlio.

Da quando il danno alla salute ha avuto ripercussioni

sulla capacità di lavoro?

Luglio 2014.

OSSERVAZIONI PERSONALI DELL'ASSISTENTE SOCIALE

Chiedo gentilmente al segretario di sottoporre il

rapporto d'inchiesta al medico psichiatra SMR per una presa di posizione in

merito alla percentuale d'invalidità proposta.” (doc. AI 14).

Con

annotazione 4 maggio 2017 il dr. __________ del SMR ha affermato che “le

conclusioni dell’inchiesta casalinga sono dal punto di vista medico condivisibili”

(doc. AI 16).

A

seguito delle osservazioni al progetto di decisione del 5 maggio 2017 presentate

dall’assicurata il 2 giugno 2017 (doc. 18), corredate dal citato certificato

del dr. __________ del 20 giugno 2017 segnalante un peggioramento (doc. AI 21),

l’amministrazione ha interpellato l’assistente sociale che aveva effettuato

l’inchiesta al domicilio, la quale ha osservato:

"

(…) Prendo atto delle osservazioni

del 02.06.2017 e della documentazione medica inoltrata dalla signora RI 1.

La valutazione degli impedimenti quale casalinga si è

basata sulle dichiarazioni rese dall'assicurata durante il colloquio e sui

limiti funzionali indicati a dossier.

Il rapporto di valutazione casalinga del 02.02.2017 è

inoltre stato sottoposto al medico psichiatra SMR (dott. __________) che ha

condiviso la percentuale d'impedimento proposta.

Le osservazioni inoltrate dall'assicurata non

aggiungono nuove informazioni tali da motivare

una modifica della mia valutazione.

Il certificato medico dal Dr. __________ attesta

un'inabilità lavorativa completa senza tuttavia distinguere l'attività lavorativa

da quella casalinga.

Se il medico psichiatra SMR, dopo la visione della

nuova documentazione medica, dovesse esprimere una diversa valutazione degli

impedimenti quale casalinga, rimango a disposizione per rivedere le conclusioni

del rapporto d'inchiesta.

Chiedo inoltre al segretario ispettore di valutare se

lo statuto di casalinga al 100% è compatibile con le dichiarazioni

dell'assicurata la quale, non potendo più contare sul sostegno del compagno dal

quale si è separata e avendo esaurito le proprie risorse, ha richiesto il sussidio assistenziale.” (doc. AI 22)

Ha

quindi sottoposto i nuovi atti al medico SMR dr. __________, il quale

nell’annotazione del 25 ottobre 2017 ha affermato:

"

Ho preso visione delle osservazioni

al progetto di decisione e del rapporto medico (GED 20.06.2017) del dr. med. __________.

Dallo stesso scritto dell'assicurata del 02.06.2017

(GED 06.06.2017) si evidenzia che la sintomatologia sia fluttuante, cosa che se

da una parte le crea sofferenza e limitazioni, dall’altra, nei momenti in cui

tale sintomatologia è assente, le consente sicuramente di svolgere l'attività di

casalinga come oggettivato nell’inchie-sta.

L'assicurata scrive che dallo sviluppo della sindrome

da attacchi di panico per anni non sarebbe stata in grado di uscire nemmeno a

fare la spesa. Nella frase successiva descrive come le crisi subentrassero mentre

era alla guida dalla sua auto (dato apparentemente incoerente con il fatto che

non potesse uscire di casa per anni), nei luoghi pubblici, alla cassa dei

supermercati (altra apparente incoerenza). Successivamente l'assicurata spiega

che la sintomatologia la obbligasse a rimanere a domicilio per periodi

variabili da 1 a 7 giorni. Se ne deduce,

alla luce della variabilità dei sintomi, che conservativamente almeno nei

rimanenti giorni di un mese potesse svolgere

le mansioni casalinghe. Tale constatazione trova conferma nel fatto che

l'assicurata stessa dichiara di essere stata in grado di recarsi in __________ in

vacanza (altra apparente incoerenza con la dichiarazione di non potere uscire

da

casa per anni), salvo poi dover tornare indietro a

causa dell’insorgenza di una crisi dopo pochi giorni.

Anche in considerazione del rapporto medico del dr. med.

__________, non si evidenziano elementi che giustifichino valutazioni

differenti rispetto a quanto esplicitato nel rapporto finale SMR, e nelle

annotazione SMR (GED 04.05.2017) in relazione all'inchiesta casalinga (GED 02.02.2017).”

L’amministrazione

ha quindi confermato il progetto con la decisione impugnata del 13 novembre

2017.

che ha statuito:

"

(…)

Decidiamo pertanto:

La richiesta di prestazioni è respinta.

Esito degli accertamenti:

A seguito della sua richiesta di prestazioni Al abbiamo

provveduto a sottoporre l'incarto al Servizio Medico Regionale (SMR) per la

definizione dei limiti funzionali.

In seguito, al fine di poter quantificare il suo grado

d'invalidità per quello che concerne le mansioni di casalinga, abbiamo provveduto

in data 30 gennaio 20'l7 ad effettuare un'inchiesta a domicilio. Dalla stessa è

emerso un impedimento pari al 22%.In ragione di un grado Al inferiore al 40% la

richiesta di prestazioni Al viene respinta.

Osservazioni al progetto:

Abbiamo preso atto delle sue osservazioni presentate in

data 02 giugno 2017.

Dapprima il caso è stato nuovamente sottoposto

all'attenzione dell'assistente sociale responsabile dell'inchiesta a domicilio

svolta nel gennaio 2017. La stessa comunicava che la valutazione degli

impedimenti quale casalinga si è basata sulle dichiarazioni rese dall'assicurata

durante il colloquio e sui limiti funzionali indicati a dossier. Il rapporto di

valutazione casalinga del 02 febbraio 2017 è inoltre stato sottoposto al medico

psichiatra del Servizio Medico Regionale (SMR) che ha condiviso la percentuale d'impedimento

proposta. Le osservazioni inoltrate non aggiungono nuove informazioni tali da motivare una modifica della mia valutazione.

Per ulteriori precisazioni il suo dossier è stato

nuovamente sottoposto al Servizio Medico Regionale (SMR), che con annotazione

del 25 ottobre 20"l7 comunicava quanto segue:

"Nel suo stesso scritto si evidenzia che la

sintomatologia sia fluttuante, cosa che se da una parte /e crea sofferenza e

limitazioni, dall’altra, nei momenti in cui tale sintomatologia è assente, /e

consente sicuramente di svolgere attività di casalinga come oggettivato nell’inchiesta.

Lei scrive che dallo sviluppo della sindrome da attacchi

di panico per anni non sarebbe stata in grado di uscire nemmeno a fare la

spesa. Nella frase successiva descrive come le crisi subentrassero mentre era

alla guida dalla sua auto (dato apparentemente incoerente con il fatto che non

potesse uscire di casa per anni), nei luoghi pubblici, alla cassa dei

supermercati (altra apparente incoerenza). Successivamente rassicurata spiega

che la sintomatologia la obbligasse a rimanere a domicilio per periodi

variabili da 1 a 7 giorni. Se ne deduce, alla luce della variabilità dei sintomi,

che conservativamente almeno nei rimanenti giorni di un mese potesse svolgere

le mansioni casalinghe. Tale constatazione trova conferma nel fatto che l’assicurata

stessa dichiara di essere stata in grado di recarsi in __________ in vacanza

(altra apparente incoerenza con la dichiarazione di non potere uscire da casa

per anni), salvo poi dover tornare indietro a causa dell’insorgenza di una

crisi dopo pochi giorni.

Anche in considerazione del rapporto medico del Dr. Med.

__________, non si evidenziano elementi che giustifichino valutazioni

differenti rispetto a quanto esplicitato nel rapporto finale SMR, e nell’annotazione

SMR (04 maggio 2017) in relazione all’inchiesta casalinghe.”

In ragione di quanto sopra il progetto

del 05 maggio 2017 viene confermato.”

2.8

Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso)

è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente,

che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid.

3.

e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure

giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea

(consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre

ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo

(assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia;

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e

rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e

3.4.2

) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.

4.4.1

, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.

), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o

più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere

in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre

nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010

del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati).

Va

poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono

citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione

riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124

inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF

130.

V 352).

2.9

Nel

caso di specie, l’amministrazione ha considerato l’assicu-rata casalinga, in

sostanza considerando la circostanza che la medesima, in precedenza professionalmente

attiva nell’am-bito della ristorazione, dal 2008 non aveva più esercitato attività

lavorativa.

Tale

conclusione, che è sostanzialmente contestata dalla ricorrente, non può essere

condivisa.

Risulta

dagli atti che l’assicurata ha lavorato come gerente in diverse strutture

alberghiere sino al 2008, senza interruzioni di rilievo (doc. AI 2). Nel

rapporto medico del 14 settembre 2016 il curante dr. __________ aveva ritenuto

l’assicurata inabile in misura completa nell’attività di “gerente di esercizio

pubblico” ritenendo la ripresa del lavoro “difficile dopo 9 anni di IL”

(doc. AI 8). Dal canto suo lo psichiatra curante, il 9 ottobre 2016, precisando

che l’assicurata era in assistenza, ha osservato che “la paziente è disposta,

stando leggermente meglio, a valutare un percorso di reintegrazione

socio-professionale” e che a suo parere era “immaginabile un percorso

progressivo di ripresa delle capacità lavorative” (doc. AI 11). Malgrado in

seguito, nel rapporto finale SMR del 28 novembre 2016, il dr. ____________ avesse

indicato che era necessario “accertarsi se l’A è da considerare casalinga al

100%” (doc. AI 13), l’ammi-nistrazione non ha effettuato alcuno specifico ulteriore

chiarimento, limitandosi a far eseguire l’inchiesta al domicilio. In questa

sede l’assistente sociale ha chiesto all’assicurata, che aveva precisato di

aver terminato il suo ultimo impiego come gerente al 50% presso l'Osteria __________

a __________, se, nel caso in cui non fosse intervenuto il danno alla salute, “eserciterebbe

oggi un'attività lucrativa”. La risposta è stata verbalizzata come segue:

"

(….) In assenza del danno alla

salute, dopo essere rientrata da un viaggio in __________ (paese dove vive la

figlia maggiore) e dopo aver interrotto la relazione con il proprio compagno,

l’assicurata avrebbe sicuramente dovuto riprendere un'attività lavorativa a

tempo parziale per mantenersi. L'assicurata spiega che dal 2008 in poi è stata

sostenuta economicamente dal compagno e da un'eredità lasciatagli dal padre.

Nel 2013 avendo finito i risparmi e trovandosi sola senza entrare ha richiesto

l'assistenza sociale.

A colloquio non sa riferire a che percentuale avrebbe ripreso

a lavorare in assenza del danno alla salute.

Lascio valutare al segretario ispettore lo status

dell'assicurata in considerazione degli elementi a dossier e delle dichiarazioni fatte durante l'inchiesta al

domicilio.”

Malgrado

tale risposta, l’amministrazione ha reso dapprima il progetto e quindi la

decisione contestata, con la quale ha ritenuto l’assicurata casalinga al 100%.

Questa conclusione, quantomeno in

assenza di ulteriori e più approfonditi accertamenti, non può essere

confermata.

Richiamata

in effetti la giurisprudenza ricordata al consid. 2.5 - secondo la quale al fine

di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si

deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa

immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità, verificando quindi attentamente

sulla base della globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in

assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività

lavorativa (DTF 130 V 396 consid. 3.3, 125 V 150 V 150 consid. 2c; SVR 1996 AI

Nr. 76; cfr. gli ulteriori riferimenti al consid. 2.5) - la conclusione

dell’amministrazione appare quantomeno affrettata e carente della necessaria

motivazione.

Come

a ragione ricordato dall’Ufficio AI nella risposta di causa, la ricorrente è

divorziata dal 1998 e dal 2013 beneficia di prestazioni assistenziali. Quest’ultima

circostanza lascerebbe quantomeno supporre che, in assenza del danno alla salute

che l’affligge da diversi anni, si sarebbe vista costretta a riprendere un'attività

lavorativa, almeno a tempo parziale. Ciò sembra del resto ipotizzabile anche

alla luce di quanto stabilito dall'assistente sociale in occasione dell’inchiesta

a domicilio sulla base di quanto direttamente dichiarato dall’interessa-ta. Va

peraltro osservato che in occasione della visita a domicilio l’assicurata disponeva

(ancora) dell'aiuto saltuario del figlio, aiuto che sembrerebbe essere tuttavia

nel frattempo venuto meno. Del resto la possibilità che l’assicurata paventasse

la possibilità di intraprendere un’attività lavorativa, quantomeno a tempo

parziale, sembra trasparire in maniera inequivocabile anche dalle già citate certificazioni

dei medici curanti, segnatamente da quelle del dr. __________ del 14 settembre

2016, del dr. __________ del 9 ottobre 2016, 20 giugno 2017 e 12 febbraio 2018 ed

era stata del resto pure almeno ipotizzata dal medico SMR nel rapporto finale

del 28 novembre 2016, laddove aveva espressamente segnalato la necessità di accertare

se l’assicurata fosse effettivamente da ritenere casalinga al 100% (doc. AI 13).

Non solo: anche l’assistente sociale, nuovamente interpellata in sede di osservazioni

al progetto di decisione, in data 26 giugno 2017 aveva espressamente sollevato

dubbi sullo statuto attribuito all’assicurata, chiedendo al segretario

ispettore di valutare se lo statuto di casalinga al 100% è compatibile con

le dichiarazioni dell'assicurata la quale, non potendo più contare su il sostegno

del compagno dal quale si è separata e avendo esaurito le proprie risorse, ha

richiesto il sussidio assistenziale” (doc. AI 22).

Alla

luce di questi elementi, il TCA ritiene quantomeno ipotizzabile che

l’assicurata, al momento dell’ipotetica nascita del chiesto diritto alla

rendita, fosse da considerare almeno parzialmente salariata.

Al

fine di una corretta scelta del metodo di valutazione dell’invalidità da utilizzare

risultano quindi imprescindibili ulteriori accertamenti volti a chiarire la corretta

ripartizione tra salariata e casalinga, dovendo l’Ufficio AI segnatamente anche

appurare la disponibilità al lavoro (e in che misura percentuale) prima

dell’intervento dei problemi alla salute.

Ne

consegue che questo Tribunale, concordando con la proposta dell’Ufficio AI – alla

quale del resto l’insorgente non si è inequivocabilmente opposta (cfr. consid.

1.

) – ritiene necessario esperire ulteriori accertamenti. A seconda delle risultanze

e delle conclusioni sulla capacità medico teorica che ne scaturiranno (cfr. in

proposito al consid. 2.10), l’amministra-zione dovrà pure se del caso interpellare

anche il consulente in integrazione professionale al fine di verificare se, e

se del caso in che misura e da quale momento, l’assicurata sia effettivamente

reintegrabile in un mercato del lavoro supposto in equilibrio.

2.10

Anche

dal profilo medico la fattispecie è in ogni modo bisognosa di ulteriori

accertamenti.

A

prescindere dal fatto che nessuno dei medici interpellati si è espresso con la necessaria

chiarezza sulla capacità lavorativa dell’assicurata quale casalinga da un lato

e in un’attività lavorativa (segnatamente l’ultima da essa esercitata) dall’al-tro,

tralasciando di indicare esattamente dove risiedano le limitazioni che essa incontra

nell’esercizio di un’attività e, se del caso, quali sarebbero le mansioni più

adeguate, la documentazione all’inserto non contiene elementi sufficienti per

raggiungere una conclusione completa e attendibile circa le effettive condizioni

di salute e le relative ripercussioni sulla capacità lavorativa in ambito sia professionale

che casalingo. Questo anche considerata la notevole discrepanza che emer-ge

dalla conclusione sulla capacità lavorativa indicata dai curanti (100% di

inabilità) e quella tratta dall’inchiesta al domicilio (22% di impedimento).

Alla

luce delle conclusioni cui l’amministrazione perverrà circa lo statuto da

attribuire all’assicurata, segnatamente nel caso in cui la stessa venga qualificata

almeno parzialmente casalinga, considerate altresì le conclusioni medico-teoriche

che scaturiranno dalle nuove valutazioni mediche, l’amministra-zione valuterà

la necessità di effettuare una nuova inchiesta al domicilio al fine di

accertarne il corretto grado di impedimento.

Quanto

al rinvio degli atti all’amministrazione va rilevato che nella STF 9C_243/2010 del

28.

giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi

il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio. Il TCA in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare

l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti

peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011),

o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione

(“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein

in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet

ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter

dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn

lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen

Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA

32.2011.115

del 27 ottobre 2011).

Nel

caso concreto, stante l’evidente necessità – già desumibile dall’incarto AI e

del resto evidenziata dall’amministrazione con la risposta di causa – di

completare gli accertamenti, la decisione impugnata va annullata

e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda a

tutti gli accertamenti più opportuni finalizzati ad una nuova e completa valutazione

in merito allo statuto da attribuire all’assicurata nonché all’impatto del

danno alla salute sulla capacità lavorativa nell’attività precedentemente

esercitata o altra idonea e come casalinga, mediante accertamenti medici, se

necessario peritali, ed economici, se del caso una nuova inchiesta domiciliare.

Sia

peraltro sottolineato che, alla luce di quanto certificato dai curanti, gli accertamenti

medici che verranno predisposti non dovranno limitarsi alle affezioni psichiatriche,

ma estendersi anche ad eventuali patologie somatiche, le quali saranno del caso

da valutare globalmente insieme a quelle psichiatriche (cfr. in

argomento: STF 9C_330/2012 del 7 settembre 2012; STF 9C_913/2012 del 9

aprile 2013; SVR 2008 IV Nr. 15).

In

esito a tali accertamenti, effettuate le necessarie valutazioni economiche, l’Ufficio AI si pronuncerà nuovamente circa l’attribuzione di una

rendita e/o provvedimenti professionali.

Ne consegue che in

tal senso il ricorso è accolto.

2.11

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio

AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.Il

ricorso è accolto.

§ La

decisione 13 novembre 2017 è annullata e gli atti rinviati

all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi e si

pronunci nuovamente sul diritto alla rendita.

2. Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti