32.2017.215
Tossicomania. Diniego di prestazioni da parte dell'AI. Ricorso accolto con rinvio per perizia psichiatrica
22 febbraio 2018Italiano10 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2017.215
rg/sc
Lugano
22 febbraio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 dicembre 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 6 novembre 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - per decisione 6 novembre 2017
l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni presentata da RI 1 nel
maggio 2017, osservando che “gli accertamenti hanno permesso di stabilire
che l’incapacità lavorativa è dovuta primariamente alle conseguenze di uno
stato di dipendenza, il che non rappresenta un’invalidità ai sensi della Legge
AI” (doc. D);
- contro la suddetta decisione
s’aggrava al TCA l’assicurato pa-trocinato dal padre RA 1. Contesta la valutazione
operata dall’amministrazione e sostiene che l’assunzione di sostanze
psicoattive è la conseguenza di una malattia invalidante, producendo al
riguardo nuova documentazione medica (doc. B) e chiedendo un esame più
approfondito del suo stato di salute;
- con la risposta di causa
l’Ufficio AI, preso atto dell’annotazio-ne dello psichiatra SMR del 18 dicembre
2017 (cfr. VI-1) formulata in risposta alle domande poste dal giurista AI il 15
dicembre 2017 (cfr. VI-2), postula l’annullamento della decisione impugnata con
retrocessione degli atti per i necessari accertamenti medici con successiva
emanazione di una nuova decisione (cfr. VI);
- con scritto 24 gennaio 2018
il rappresentante dell’insorgente ha dichiarato di aderire alla proposta
dell’amministrazione (cfr. VIII);
- la presente vertenza non
pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il
TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi
dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010
dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicher-heit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art.
28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto
un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno
senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è
invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28
LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié
pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare,
benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il
diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui
l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art.
29 cpv. 1 LPGA;
- secondo la Circolare
sull'invalidità e la grande invalidità nel-l'assicurazione per l'invalidità
(CIGI), cifra 1013, le tossicoma-nie (sindromi da dipendenza quali p. es.
l'alcolismo [RCC 1989 p. 283, 1969 S. 236], la dipendenza da medicamenti [RCC
1964 p. 115] o da droghe [RCC 1992 p. 180, 1987 p. 467, 1973 p. 600], l'abuso
di nicotina oppure l'obesità [RCC 1984 p. 359]) non giustificano di per sé
un'incapacità al lavoro. Esse possono tuttavia avere l'effetto di un danno alla
salute invalidante se sono la conseguenza o il sintomo di un danno invalidante
alla salute mentale o fisica, oppure hanno causato un notevole danno fisico e/o
mentale quale una durevole lesione cerebro-organico-neurologica oppure un irreversibile
mutamento di natura organica della personalità affettiva. Occorre pertanto
verificare se la tossicodipendenza è la conseguenza di un danno alla salute
fisica o mentale di natura patologica preesistente oppure se la dipendenza è la
ragione di un susseguente danno alla salute suscettibile a diminuire la
capacità al guadagno in maniera permanente o di lunga durata (Pratique VSI 2001
p. 227 consid. 5 e 6);
- nel caso
concreto, come accennato, nelle more della presente procedura il giurista AI –
tenuto conto di quanto attestato dalla psichiatra curante dr.ssa __________ nel
rapporto 20 novembre 2017 prodotto col gravame – ha sottoposto allo psichiatra
SMR le seguenti considerazioni e domande:
"
RI 1, 25 anni, ha presentato una
prima richiesta di prestazioni Al per adulti nel mese di maggio 2017.
Basandosi essenzialmente sul tuo rapporto finale del 25
settembre 2017, l'amministrazione – per decisione 6 novembre 2017 – ha respinto
la domanda del Signor RI 1 con la seguente motivazione: "(...)
Decidiamo pertanto:
La richiesta di prestazioni è respinta.
Esito degli accertamenti:
Dall'esame dalla documentazione medica agli atti
risulta che in assenza del consumo di sostanze stupefacenti la sua capacità
lavorativa sarebbe con verosimiglianza preponderante completa.
Gli accertamenti hanno permesso di stabilire che la sua
incapacità lavorativa è dovuta primariamente alle conseguenze di uno stato di
dipendenza, il che non rappresenta un'invalidità ai sensi della Legge Al.
(...)".
Contro questa decisione l'assicurato, per il tramite
del padre, ha inoltrato in data 4 dicembre 2017 un tempestivo ricorso al TCA
mediante il quale chiede l'annullamento della decisione impugnata con il
susseguente rinvio degli atti all'Ufficio Al affinché venga effettuato un esame
approfondito sul suo stato di salute.
A sostegno delle proprie argomentazioni, egli ha pure
prodotto il rapporto 20 novembre 2017 della psichiatra curante Dr.ssa med. __________
di __________ sub. doc. B incarto TCA.
Dallo scritto della curante di cui sopra emerge – fra
le altre cose – che "gli abusi di sostanze psicoattive dal 2016 in poi
siano sempre stati secondari alla diagnosi principale, vale a dire uno
schizofrenia paranoide, e vadano intesi quali tentativi di automedicazione,
come indicato anche sulle lettere di uscita dei vari ricoveri".
Anche dal rapporto stilato il 06.06.2017 dalla Clinica __________
di __________ emerge quale diagnosi principale una paranoia con un secondario
uso di alcool e cannabinoidi.
Alla luce della certificazione medica summenzionata,
non sarebbe opportuno procedere mediante una visita SMR oppure mediante un
esame peritale psichiatrico al fine di dissipare ogni dubbio e di stabilire con
la necessaria certezza se l'assicurato è da ritenere o meno invalido ai sensi
della LAI (in quanto l'abuso di sostanze tossiche non ha provocato una malattia
o un infortunio in seguito alla quale o per cui l'assicurato ha subito un danno
alla salute fisica o mentale che riduce la capacità al guadagno, né tantomeno
esso risulta da un tale danno con valore di malattia)?
Se no, si può allora confermare integralmente il tuo
rapporto finale SMR del 25.09.2017?
Chiedo cortesemente una Tua valutazione scritta per
l'inoltro della relativa risposta di causa entro la fine della prossima settimana.” (doc. VI-2);
in risposta
alle quali lo psichiatra SMR dr. __________ ha dichiarato di ritenere indicata
l’esecuzione di una perizia psichiatrica (cfr. VI-1);
- stante quanto
sopra, alla luce della refertazione medica agli atti ed in particolare del
summenzionato rapporto della psichiatra curante che evidenzia come l’abuso di
sostanze psicoattive dal 2016 sia sempre stato secondario alla diagnosi
principale di schizofrenia paranoide, la fattispecie necessita effettivamente –
come chiesto e documentato nel gravame e conformemente a quanto osservato dallo
psichiatra SMR – di essere ulteriormente indagata dal profilo medico tramite
perizia psichiatrica, onde accertare l’eventuale esistenza di un danno alla
salute invalidante quale causa oppure conseguenza dello stato di dipendenza ai
sensi della menzionata CIGI;
- in STF
9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha
precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una
perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha
ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che
necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen
Ausführungen”; cfr STCA 32. 2011.107 del 27 ottobre
2011), o perchè vi erano delle carenze negli accertamenti svolti
dall’amministrazione (“Eine Rück-weisung an die IV-Stelle bleibt hingegen
möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig
ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht
(unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von
gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011. 115
del 27 ottobre 2011);
- nel caso concreto,
considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione necessitino di
essere completati, si giustifica il rinvio degli atti ad essa affinché
proceda nel senso sopra indicato. In esito alla nuova
istruttoria dovrà essere e-messa, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI,
una nuova decisione soggetta a ricorso ai sensi degli
artt. 56 e segg. LPGA nel cui ambito l’assicurato potrà far valere rispettivamente
riproporre ogni censura di fatto e di diritto;
- secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è deter-minata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009;8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
- visto l'esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico dell'Ufficio
AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione del 6
novembre 2017 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le spese di procedura di fr.
500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3.- Comunicazione agli interessati
Fatti
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
Considerandi
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti