32.2017.219
Domanda di rendita respinta. Conferma della valutazione medico-teorica (perizia pluridisciplinare). Conferma dei modesti redditi da persona valida, essendosi la persona assicurata accontentata di una
8 novembre 2018Italiano32 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2017.219
BS/sc
Lugano
8 novembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 dicembre 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 17 novembre 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1979, di
formazione falegname ed esercitante l’attività di venditore di gioielli, in
data 18 gennaio 2016 ha compilato una richiesta di prestazioni AI per adulti
(doc. 2 incarto AI).
1.2. Nell’ambito degli
accertamenti medici, l’Ufficio AI ha incaricato il __________ (__________) di
procedere ad una perizia multidisciplinare. Nel relativo rapporto 11 novembre
2016 i periti hanno valutato una totale inabilità lavorativa in qualsiasi
attività dal giugno 2009, ridotta al 50% dal 1° aprile 2011 sino al 30 novembre
2015. Da dicembre 2015 in avanti periti hanno ritenuto una totale inabilità quale
falegname e venditore ed un’abilità del 30% in attività adeguate (doc. 33
incarto AI).
Dopo aver proceduto al
consueto raffronto dei redditi, dal quale è risultato un grado d’invalidità del
31%, con decisione del 17 novembre 2017, preavvisata il 15 maggio 2017,
l’Ufficio AI ha negato il diritto alla rendita (doc. 54 incarto AI).
1.3. Contro la succitata decisione
l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto il presente ricorso
chiedendo il riconoscimento di una rendita dal luglio 2011 (recte: 2010).
In primo luogo sostiene
che, in virtù del principio della buona fede, la domanda di prestazioni è da
far risalire almeno al mese di luglio 2009, motivo per cui il diritto alle
rendita va posto dal luglio 2010 (ricorso punto no. 2.1 pag. 8)
Ritiene inoltre non
convincente la valutazione medico-teorica, in particolare riguardo al
miglioramento della capacità lavorativa del 50% da aprile 2011 a novembre 2015.
Contesta la determinazione
del reddito da valido operata dall’amministrazione, ritenendo che debba essere
preso in considerazione il reddito da falegname con maturità professionale e
non quello da venditore di gioielli. Per quel che concerne il reddito con
invalidità, postula una riduzione sociale almeno del 10%.
Dei singoli motivi verrà
detto, per quanto occorra, nel prosieguo.
1.4. Con la risposta di causa
l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione
contestata, ritenendo corretta la valutazione medico-teorica come pure la
definizione del grado d’invalidità.
1.5. Il 1° febbraio 2018
l’assicurato ha inoltrato delle osservazioni alla risposta di causa (VI),
seguite dalla presa di posizione del 15 febbraio 2018 dell’amministrazione.
1.6. Su richiesta del TCA, il 3
ottobre 2018 l’amministrazione ha prodotto una comunicazione relativa al
rilevamento tempestivo del gennaio 2011 (X).
L’8 ottobre 2018
l’insorgente ha preso posizione su questo nuovo atto (XII). Il 17 ottobre 2018 l’Ufficio
AI ha inoltrato delle osservazioni in merito a quanto asserito dall’assicurato (XIV).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di
cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico,
non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28
cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al
40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI
prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA
il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal
raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata
alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000
p. 84).
Secondo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.3. Nella presente fattispecie, a
seguito della domanda di prestazioni, raccolta la documentazione dei medici
curanti, l’Ufficio AI ha incaricato il __________ di eseguire una perizia
pluridisciplinare.
Dal referto datato 11
novembre 2016 (doc. 33 incarto AI) risulta che i periti hanno fatto capo a
consultazioni specialistiche esterne: psichiatrica (dr. med. __________),
reumatologica (dr. med. __________) ed emato-oncologica (dr. med. __________). Sulla
base delle risultanze dei singoli consulti e degli accertamenti eseguiti presso
il citato centro d’accertamento, i periti del __________ hanno posto le
seguenti diagnosi:
" (…)
5. DIAGNOSI
5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
Disturbo schizoide di personalità (ICD-10 GM, F60.1) / disturbo
schizoide di personalità (DSM-V 301.20).
Disturbo depressivo ricorrente, episodio di media gravità in atto
(ICD-10-GM, F33.1) / disturbo depressivo maggiore, episodio ricorrente con
caratteristiche melancoliche (DSM-V 296.32).
Sindrome lombospondilogena cronica con/su:
- modifiche
alterazioni degenerative L4/L5 e L5/S1 senza neurocompressione.
Sindrome cervicospondilogena cronica con/su:
- minime
alterazioni degenerative conformi all’età senza neurocompressione.
Lieve ipoestesia ulnare residua e lieve artrosi secondaria post
traumatica a livello dell’articolarezione MCP IV a sinistra con/su:
- pregresso trauma
della circolazione stradale (13.7.2007) con ferite lacerocontuse, lesione di
nervi periferici (in particolare nervo mediano), articolari (lacerazione delle
capsule articolari dell’articolazione MF IV-V), ossee (in particolare dell’osso
metacarpale IV), legamentari (legamenti intermetacarpali IV-V) e delle parti
molli della mano sin.;
- pregressa
revisione e osteosintesi, 13.7.2007.
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:
Leucemia mieloide cronica in fase cronica, Philadephia positiva,
BCR/ABL positiva:
- diagnosi
09.05.2009;
- Sokal score: high risk, Hasford score: intermediate/high risk;
- Iniziale
importante leucocitosi (250 G/I) e trombocitosi (1200 G/I) con importante
splenomegalia (25 cm);
- attualmente
remissione molecolare completa continua;
- sorella
HLA-A, B, Cw, DRB1 compatibile. (…)”
(pag. 103-104 incarto AI)
Riportate le singole
conclusioni dei diversi specialisti esterni (cfr. perizia punto no. 6), dopo
una dettagliata ed esaustiva discussione globale, ritenute invalidanti
unicamente le affezioni psichiatriche e reumatologiche, ma non (più) quella
emato-oncologica, i periti hanno concluso per una totale inabilità quale
venditore e falegname, ma abile al 30% (intesa come riduzione di rendimento,
sia dell’orario di lavoro giornaliero che per le necessità di pause più
prolungate, cfr. punto. 9.1.2.2; sono incluse anche le pause supplementari,
cfr. punto no. 9.1.2.3) in attività adeguate rispettose delle limitazioni, il
tutto con effetto da dicembre 2015 (momento della cessazione dell’attività
lavorativa; cfr. perizia punto no. 9.1.3,).
Per quel che concerne il
periodo precedente, i periti hanno osservato:
" (…) Nel
passato a causa della patologia emato-oncologica, degli accertamenti e dei
trattamenti, possiamo codificare una capacità lavorativa dello 0% dal maggio
2009 (periodo in cui si pone la diagnosi di leucemia mieloide cronica in fase
cronica) sino al primo trimestre 2011. Successivamente tenendo conto della
patologia psichiatrica si può ipotizzare una capacità lavorativa del 50% in
qualsiasi tipo di attività sino al dicembre 2015. (…)” (pag. 115 incarto AI)
Con il presente ricorso
l’assicurato contesta la valutazione medico-teorica del SAM, in particolare per
quel che concerne il miglioramento delle condizioni di salute dovuto alla leucemia
non più considerata come invalidante, facendo inoltre presente la sopraggiunta
problematica psichiatrica.
2.4. Per costante giurisprudenza
(cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità,
all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di
documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri
specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo
stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato
è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio
per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili
dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo
contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella DTF 137 V 210 il TF
ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una
decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM
nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o
più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a
rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.5. Nell’evenienza
concreta, richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio di
rapporti medici di cui al considerando precedente, questo Tribunale non
intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono
giunti i periti del __________, i quali hanno compiutamente valutato sino al
momento della resa della decisione contestata (17 novembre 2017) – per costante
giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della
vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento
della resa della decisione contestata (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag.
220 con riferimenti) – le differenti affezioni di cui l’assicurato è
portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni che
stabilisce una totale incapacità lavorativa nell’originaria attività e del 70%
in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali, questo per
Fatti
i seguenti motivi.
2.5.1. Dal punto oncologico-ematologico
l’assicurato è stato visitato dal dr. med. __________, il quale nel rapporto 11
ottobre 2016, posta la diagnosi di leucemia mieloide cronica, ha concluso che
la malattia oncologica “non ha attualmente un influsso significativo sulla
capacità lavorativa del paziente nella professione da ultimo esercitata di
venditore e nella professione esercitata in precedenza di falegname” (punto
no. 1 della perizia, pag. 114 inc. AI).
Difatti,
lo specialista ha rilevato:
" (…)
Dal punto di vista strettamente emato-oncologico il paziente è attualmente
in remissione completa e non presenta effetti collaterali del trattamento che
possano ridurre la capacità lavorativa teorica.
Una incapacità lavorativa dovuta alla malattia oncologica è
esistita nel periodo precedente la diagnosi e successivo alla diagnosi fino al
raggiungimento della remissione. Dagli esami degli atti messi a
disposizione risulta che il paziente non aveva presentato nessuna risposta alla
terapia di prima linea con Imatinib, che ha dovuto essere interrotta a fine
agosto 2009 e che anche la risposta alla terapia successiva con Dasatinib è
stata subottimale. È solo dal marzo 2011 che il paziente è stato trattato
con la terapia attualmente in corso di Nilotinib (Tasigna®), con
l’ottenimento di una remissione ematologica e molecolare completa. (…)” (sottolineature
del redattore; pag. 144 incarto AI)
Quindi, grazie al
trattamento medico iniziato nel marzo 2011, la leucemia risulta essere in
remissione. Il perito ha comunque accertato una riduzione della capacità
lavorativa dal secondo trimestre 2009 al primo trimestre 2011 (punto no. 3
della perizia), confermando, a titolo di prognosi favorevole a medio-lungo
termine, il raggiungimento di una remissione molecolare completa senza tuttavia
escludere un aggravamento della malattia emato-oncologica (cfr. punto no. 4
della perizia).
2.5.2. L’aspetto reumatologico è
stato esaminato dal dr. med. __________. Poste le diagnosi reumatologiche
riportate al consid. 2.3, nel rapporto 12 settembre 2016 lo specialista ha
evidenziato le seguenti limitazioni:
" (…) La
diminuzione della capacità lavorativa in attività pesanti è dovuta alla
presenza di lombalgie e cervicalgie comuni, in parte legate ad alterazioni
degenerative fisiologiche ma anche alla lieve ipoestesia con disestesie nel territorio
del nervo ulnare alla mano sinistra e alla lieve artrosi secondaria della MCP
IV. L’assicurato è limitato in posizioni statiche molto prolungate oltre 2 ore
senza la possibilità di sgranchirsi e cambiare posizione, è limitato per lavori
molto pesanti e pesanti, per movimenti molto ripetitivi di flessione-estensione
o rotazione del tronco e per lavori di forza molto ripetitivi con la mano
sinistra rispettivamente nell’uso di strumenti vibranti (ad esempio martello
pneumatico) per molto tempo (oltre 4 ore al giorno) con la mano sinistra. (…)”
(punto no. 5 pag. 141 incarto AI)
Egli ha concluso ritenendo
l’assicurato “abile al lavoro a tempo pieno con un rendimento che può essere
ridotto al 25%. Come venditore di gioielli l’assicurato è totalmente abile al
lavoro” (punto no. 2 del rapporto).
2.5.3 L’assicurato è stato visitato
dalla dr.ssa med. __________, la quale nel referto 24 ottobre 2016, diagnosticati
un disturbo schizoide di personalità e disturbo depressivo, episodio di media
gravità in atto, dopo aver proceduto ad un’esaustiva valutazione, in merito ai
motivi della ridotta capacità lavorativa ha evidenziato:
" (…) Giustifico
la diminuzione della capacità lavorativa nell’attività finora svolta, quali la
depressione, con tutti i classici sintomi di deflessione del tempo dell’umore,
pessimismo, ridotta energia vitale e il disturbo di personalità schizoide con
la grave anestesia affettiva e incapacità alla relativa. (…)” (punto no. 5 pag.
131-132 incarto AI)
La specialista ha concluso
per una piena inabilità lavorativa nell’ultima attività svolta di venditore di
bancarella, precisando che l’assicurato potrebbe “svolgere altre attività,
in cui la condizione è quella di non aver contatto con il pubblico, o troppi
colleghi di lavoro, forse solo da casa, come telelavoro ma con una percentuale
di capacità lavorativa del 30% come rendimento. (…)” (punto no. 8
pag. 132 incarto AI).
2.5.4. Globalmente
i periti hanno pertanto ritenuto l’assicurato totalmente inabile nella sua
precedente attività di venditore e falegname, ma abile al 30% in attività
adeguate così descritte:
" (…) Dal
punto di vista psichiatrico deve trattarsi di un’attività senza contatto con il
pubblico e con pochi colleghi di lavoro, preferibilmente da svolgere da solo a
casa.
Dal punto di vista reumatologico l’A. è limitato in posizioni
statiche molto prolungate oltre le due ore senza la possibilità di sgranchirsi
e cambiare posizione, per lavori molto pesanti e pesanti, per movimenti molto
ripetitivi di flessione-estensione o rotazione del tronco, per lavori di forza
molto ripetitivi con la mano sin. rispettivamente nell’uso di strumenti
vibranti per molto tempo oltre le quattro ore il dì, con la mano sin. I limiti
funzionali sono descritti in dettaglio nell’allegato consulto reumatologico.
(…)” (punto no. 9.1.1 pag. 112 incarto AI)
Infine, la succitata
perizia è stata confermata dal __________ e dai singoli periti il 17 agosto
2017 (doc. 48 inc. AI).
Non avendo l’assicurato
prodotto documentazione atta a mettere in dubbio la succitata valutazione
medico-teorica, ritenuto come non siano emersi peggioramenti successivi alla valutazione
pluridisciplinare, viste quindi le affidabili e concludenti risultanze della
perizia __________, alla quale va conferito valore probatorio (cfr. consid. 2.4),
richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia
ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico
cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,
400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp.. 57, 551 e 572), il TCA ritiene
dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito
delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i
riferimenti ivi citati), che il ricorrente è totalmente inabile in
qualsiasi attività da maggio 2009 e del 50% dal 1° aprile 2011 in avanti, ma abile
al 30% in attività adeguate dal 1° dicembre 2015.
2.6. L’insorgente, facendo
riferimento ad una comunicazione relativa ad un intervento tempestivo, sostiene
che la domanda di prestazioni debba essere fatta risalire al luglio 2009 (cfr.
punto no. 2.1 del ricorso, pag. 8).
Non va dimenticato che i
periti del __________ hanno accertato una totale inabilità lavorativa in
qualsiasi attività, dovuta alla leucemia, da maggio 2009 sino al primo
trimestre 2011. Se effettivamente la domanda di prestazioni fosse del luglio
2009 l’assicurato avrebbe diritto a delle prestazioni AI (almeno) fino alla
remissione della malattia. Se fa invece stato la domanda inoltrata il 18
gennaio 2016, eventuali prestazioni sarebbero erogate al più presto dal luglio
2016, ossia sei mesi dalla relativa domanda (art. 29 cpv. 1 LAI) e quindi dal
succitato periodo di rilevante inabilità lavorativa l’assicurato non trarrebbe
alcun diritto.
Tuttavia agli atti non
risulta una domanda di prestazioni fatta nel luglio 2009.
Risulta invece che i
genitori dell’assicurato, mediante sottoscrizione in data 26 gennaio 2011 del
modulo di “comunicazione del rilevamento tempestivo per adulti”, hanno
segnalato all’Ufficio AI la problematica del loro figlio (doc. 1 inc. AI).
Nel ricorso (punto no.
2.1) l’assicurato sostiene che a tale comunicazione non vi è stato dato seguito
da parte dell’Ufficio AI, come prescritto dall’art. 3c LAI. Lo ha ribadito
nelle osservazioni 17 ottobre 2018 (cfr. consid. 1.6).
Come risulta dalle
annotazioni 31 gennaio 2011 dell’ispettore AI richiamate dal TCA (cfr. consid.
1.6), a seguito della succitata segnalazione l’assicurato è stato contattato per
un appuntamento (ai sensi dell’art. 1 quinquies cpv. 1 OAI l’Ufficio AI può
convocare l’assicurato ad un colloquio di rilevamento tempestivo per valutare
se una domanda di prestazioni è indicata), il quale ha tuttavia declinato l’invito
[“(…)In data 31.01.2011 ricevo segnalazione RT (Rilevamento tempestivo
n.d.r.) dai genitori e contatto l’assicurato per un appuntamento. Lui però
rifiuta di avere un incontro e che se ne avrà necessità in futuro si annuncerà…]”,
doc. X/1). Preso atto che l’assicurato ha ribadito che “non intende
partecipare ad un colloquio di rilevamento tempestivo”, l’ispettore, impossibilitato
a procedere, ha chiuso il caso (cfr. le citate annotazioni; doc. X/1).
Certo, come si desume dalle
osservazioni 8 ottobre 2018 dell’insorgente, l’amministrazione avrebbe potuto
ingiungere all’assicurato d’inoltrare la domanda di prestazioni, informandolo,
come prescritto dall’art. 3c cpv. 6 LAI, “del fatto che le prestazioni posso
essere ridotte o rifiutate se non si annuncia senza indugio”.
Solo dopo diversi
tentennamenti l’assicurato, come ammesso dallo stesso (cfr. ricorso punto no.
Considerandi
2.
, pag. 7), è stato convinto dai genitori ad inoltrare la domanda di
prestazioni per adulti firmata il 18 gennaio 2016 (doc. 2 inc. AI).
In ogni modo la
segnalazione di rilevamento tempestivo dei genitori non può assurgere a domanda
ufficiale di prestazioni (in questo senso cfr. STCA 32.2015.165 consid. 2.2).
2.7
Occorre ora procedere alla
graduazione dell’invalidità mediante il metodo ordinario (cfr. consid. 2.3), il
cui calcolo è stato esposto nella decisione impugnata.
2.7.1
Secondo giurisprudenza,
riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013, per determinare il reddito
ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire
quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio
dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza
preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali
e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere determinato il più
concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona
assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo
all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci
si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti
dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid.
4.3.1
pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora
dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale
dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde manifestamente
a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza
in qualità di persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere
riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o
aveva già delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo
del suo stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle
usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui
il posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno
alla salute non esiste più al momento determinante della valutazione
dell'invalidità (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del
26.
gennaio 2011 consid. 3.2).
Nel caso in esame, l’Ufficio
AI ha determinato il reddito da valido, prendendo in considerazione fr. 27'600.--
relativi ai salari percepiti dall’assicurato nel 2005 e 2006 allorquando
vendeva gioielli presso una bancarella a __________ per conto della __________
poi diventata __________, rilevando che tale importo corrisponde alla
retribuzione più alta ricevuta dall’interessato quale venditore prima dell’insorgenza
del danno alla salute (2009), così come si evince dall’estratto del conto
individuale (IV/1)
In sede di ricorso l’assicurato
sostiene che per motivi di salute nell’aprile 2010 ha cessato l’attività di
falegname appresa per iniziare con l’aiuto dei genitori quella di venditore di
gioielli (cfr. ricorso punto. 1.2). Sostiene inoltre che la remunerazione
percepita era talmente ridotta da considerarla alla stregua di un salario sociale.
Dispositivo
Per questi motivi conclude che non posso essere presi in considerazioni i
redditi di venditore ma quelli di falegname (cfr. ricorso punto no. 2.7).
A tal riguardo, in sede di
risposta di causa l’Ufficio AI ha correttamente rilevato:
" (…) Egli (il
ricorrente, n.d.r.) afferma inoltre che avrebbe interrotto l’attività di
falegname nell’aprile 2010 (in realtà trattasi del padre!) ossia allorquando ha
intrapreso l’attività di venditore ad una bancarella per 2/3 giorni alla
settimana (v. punto 1.2 del ricorso). Tali affermazioni non trovano però
riscontro nei documenti agli atti, i quali comprovano invece che l’attività di
falegname è stata interrotta nel febbraio 2002 e che l’attività presso la
bancarella è stata intrapresa dal marzo 2002, dapprima presso la __________ e
dal 01.01.2005 presso la __________ (v. estratto conto individuale qui
allegato, nonché curriculum vitae del 09.03.2016 – doc. 11 incarto AI –
e questionario del datore di lavoro – doc. 15 incarto AI). (…)”
(doc. IV pag. 3)
Riguardo al pensum
lavorativo, nella perizia SAM risulta che l’assicurato “all’inizio lavorava
al 100% sia d’estate, sia d’inverno; successivamente a causa dei suoi vari
disturbi riduce l’attività nella misura del 50% (due giorni e mezzo la
settimana)” (cfr. punto no. 3.3. pag. 543 inc. AI).
Quindi all’inizio
dell’attività di venditore (marzo 2002) l’assicurato lavorava a tempo pieno,
ciò che trova del resto conferma nel suo curriculum vitae del 9 marzo 2016 dove
ha indicato che l'attività quale venditore era svolta dalle 10.00 alle 18.00 e
che l’aiuto del padre è subentrato nel 2009 (pagg. 38 e 41 inc. AI).
In effetti, con scritto 13
aprile 2016 il fiduciario della datrice di lavoro ha in particolare osservato:
" (…) Innanzitutto
precisiamo che la cessazione del rapporto di lavoro è dovuta a una
ristrutturazione aziendale con relativa rinuncia a un punto vendita “bancarella
a __________” dove era attivo RI 1.
RI 1 riusciva a sostenere questa attività a tempo parziale grazie
all’intervento di suo padre che lo sosteneva sull’arco della giornata
garantendogli varie pause e aiuto nei lavori più pesanti.
Osservazioni alla posizione 2.9
Gli orari normali di lavoro in bancarella erano dalle 10.00 alle
18.00 e quindi le 8 ore al giorno, attività che RI 1 svolgeva compatibilmente
con i suoi problemi di salute e con le esigenze aziendali professionali.
Impossibile poi riempire il prima del danno ed il dopo danno alla
salute.
Osservazione alla posizione 2.10
Il sistema di retribuzione non era né orario né mensile, RI 1
riceveva un importo fisso frontaliero di Fr. 600.--, un importo fisso per
apri-chiudi bancarella di fr. 30.-- ed una provvigione del 15% - 20% (a
dipendenza della stagione) sulla cifra d’affari giornaliera.
Indicativamente possiamo quantificare una media di salario orario
di ca. 22.-- netti all’ora.
Lo stipendio che riceveva era corrispondente all’effettivo
rendimento. (…)” (pag. 59-60 incarto AI)
Nella domanda di rendita
l’assicurato ha poi indicato di svolgere l’attività di venditore per 2/3 giorni
la settimana dall’agosto 2007 (pag. 8 inc. AI).
Quindi, dal 2002 e sino (almeno)
all’agosto 2007, egli ha lavorato a tempo pieno. In tale contesto gli introiti
del 2005 e 2006 - i più elevati percepiti durante l’attività di venditore (cfr.
a tal riguardo l’estratto del conto individuale in doc. IV/1) - presi in
considerazione dall’amministrazione si riferiscono ad un periodo in cui
l’insorgente ha lavorato a pieno regime, che precede l’insorgenza dell’incapacità
lavorativa di lunga durata fatto risalire dal __________ al maggio 2009 e
comunque prima dell’incidente della circolazione del luglio 2007, evento che
l’assicurato nella sua domanda di prestazioni ha indicato quale inizio del
danno alla salute (pag. 4 inc. AI).
Certo, la retribuzione
presa in considerazione dall’Ufficio AI è modesta. Tuttavia più che, come
sostenuto dall’assicurato, di un salario sociale – vale a dire una retribuzione
maggiore non corrispondente all’effettivo rendimento del lavoratore (cfr. in
merito DTF 117 V 8 consid. 2c/aa) – in casu si tratta di una retribuzione
minima per l’attività di venditore di gioielli che l’assicurato ha svolto per
diversi anni, dal 2002 al 2015. Tale aspetto verrà ripreso nel prossimo
considerando.
Visto quanto sopra, correttamente
l’amministrazione ha fissato in fr. 27'600.-- il reddito da valido.
2.7.2. Per quel che concerne il
reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa
e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare
perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile,
il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione
del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici
ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli
stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76
consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che,
secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della
particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non
possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in
lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello
medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul
salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione
globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle
varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,
chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima
che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza
valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito
che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche
concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del
5 settembre 2006).
Se una persona assicurata,
per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente
inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si
procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In
pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido
aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure
facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da
invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda
fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido
ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto
presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver
tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi
in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze
personali e professionali (DTF 134 V 322).
Quando il reddito da
valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello
specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi
ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che
se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario
statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai
sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag. 325 e può giustificare - soddisfatte
le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo
restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale
eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010
consid. 5.5).
Ritornando
al caso in esame, conformemente alla citata
giurisprudenza, l’Ufficio AI ha utilizzato i dati salariali forniti
dalla tabella TA1 (stato 2014) elaborata dall'Ufficio federale di statistica e
relativa ad una professione che presuppone qualifiche inferiori (categoria 4)
nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni
salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV
15, pagg. 47ss.) per un salario mensile, aggiornato al 2015, di fr. 5’351.--.
Riportando tale dato su 41.7 ore di durata media lavorativa settimanale, il
dato statistico corrisponde a fr. 66’945.-- per un impiego a tempo pieno.
Considerata
un’inabilità del 70%, riconosciuta una riduzione totale del 5% per svantaggi
derivanti da contingenze particolari, il reddito da invalido è stato
quantificato in fr. 19'079.-- (stato 2015).
Ora,
come riportato al considerando precedente, durante la sua attività di
venditore (dal 2002 al 2015) l’assicurato ha percepito degli introiti modesti.
Non è stato del resto fatto valere – né vi sono indizi in tal senso – che in
passato egli avrebbe optato per un’attività più redditizia. Essendosi quindi
accontentato di una retribuzione minima, conformemente alla succitata
giurisprudenza, non vi è spazio per applicare un gap salariale.
Per
quel che concerne la riduzione sociale, dagli atti risulta che il consulente IP
ha riconosciuto un 5% per il fatto che l’assicurato possa svolgere
unicamente attività leggere (cfr. rapporto
14 febbraio 2017, doc. 169 inc. AI). Nella decisione contestata invece,
sempre quantificata in 5% la percentuale di riduzione, la motivazione è stata
quella per “svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari”.
L’assicurato per contro
postula una riduzione di almeno il 10% (pag. 12 del ricorso).
Sia
come sia, va fatto presente che – come si vedrà nel prosieguo - anche volendo
riconoscere per ipotesi di lavoro una riduzione del 10% per attività leggere e
svantaggi salariali, l’esito della vertenza non cambierebbe.
Altre
riduzioni non entrano in linea di conto, ricordato che, secondo giurisprudenza,
allorquando vi è una capacità lavorativa a tempo pieno ma con una
flessione del rendimento – come è il caso in esame -, quest’ultima viene presa
in considerazione nella fissazione della capacità lavorativa e non vi è motivo
di effettuare un ulteriore riduzione per la stessa ragione (cfr. STF
9C_149/2015 del 22 marzo 2016 consid. 4.1 con rinvii).
In conclusione, considerato
un reddito da valido di fr. 27’600.-- (cfr. consid. 2.9.1) e da invalido di fr.
18'075,15 (30% di fr. 66'945 = 20'083,50; 90% di fr. 20'083,50 =
18'075,15) si ottiene un grado d’invalidità del 34,51% ([27’600 - 18'075,15]
x 100 : 27’600) che non dà diritto ad alcuna rendita d’invalidità.
Visto tutto quanto
precede, non presentando l’assicurato un grado d’invalidità pensionabile, la
decisione impugnata va confermata ed il ricorso respinto.
2.8. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis
LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o
al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni
è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.- e 1’000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso.
Visto l’esito della
vertenza le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese di causa, per complessivi fr. 500.--, vanno poste a
carico dell'assicurato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti