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Decisione

32.2017.219

Domanda di rendita respinta. Conferma della valutazione medico-teorica (perizia pluridisciplinare). Conferma dei modesti redditi da persona valida, essendosi la persona assicurata accontentata di una

8 novembre 2018Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti motivi.

2.5.1. Dal punto oncologico-ematologico

l’assicurato è stato visitato dal dr. med. __________, il quale nel rapporto 11

ottobre 2016, posta la diagnosi di leucemia mieloide cronica, ha concluso che

la malattia oncologica “non ha attualmente un influsso significativo sulla

capacità lavorativa del paziente nella professione da ultimo esercitata di

venditore e nella professione esercitata in precedenza di falegname” (punto

no. 1 della perizia, pag. 114 inc. AI).

Difatti,

lo specialista ha rilevato:

" (…)

Dal punto di vista strettamente emato-oncologico il paziente è attualmente

in remissione completa e non presenta effetti collaterali del trattamento che

possano ridurre la capacità lavorativa teorica.

Una incapacità lavorativa dovuta alla malattia oncologica è

esistita nel periodo precedente la diagnosi e successivo alla diagnosi fino al

raggiungimento della remissione. Dagli esami degli atti messi a

disposizione risulta che il paziente non aveva presentato nessuna risposta alla

terapia di prima linea con Imatinib, che ha dovuto essere interrotta a fine

agosto 2009 e che anche la risposta alla terapia successiva con Dasatinib è

stata subottimale. È solo dal marzo 2011 che il paziente è stato trattato

con la terapia attualmente in corso di Nilotinib (Tasigna®), con

l’ottenimento di una remissione ematologica e molecolare completa. (…)” (sottolineature

del redattore; pag. 144 incarto AI)

Quindi, grazie al

trattamento medico iniziato nel marzo 2011, la leucemia risulta essere in

remissione. Il perito ha comunque accertato una riduzione della capacità

lavorativa dal secondo trimestre 2009 al primo trimestre 2011 (punto no. 3

della perizia), confermando, a titolo di prognosi favorevole a medio-lungo

termine, il raggiungimento di una remissione molecolare completa senza tuttavia

escludere un aggravamento della malattia emato-oncologica (cfr. punto no. 4

della perizia).

2.5.2. L’aspetto reumatologico è

stato esaminato dal dr. med. __________. Poste le diagnosi reumatologiche

riportate al consid. 2.3, nel rapporto 12 settembre 2016 lo specialista ha

evidenziato le seguenti limitazioni:

" (…) La

diminuzione della capacità lavorativa in attività pesanti è dovuta alla

presenza di lombalgie e cervicalgie comuni, in parte legate ad alterazioni

degenerative fisiologiche ma anche alla lieve ipoestesia con disestesie nel territorio

del nervo ulnare alla mano sinistra e alla lieve artrosi secondaria della MCP

IV. L’assicurato è limitato in posizioni statiche molto prolungate oltre 2 ore

senza la possibilità di sgranchirsi e cambiare posizione, è limitato per lavori

molto pesanti e pesanti, per movimenti molto ripetitivi di flessione-estensione

o rotazione del tronco e per lavori di forza molto ripetitivi con la mano

sinistra rispettivamente nell’uso di strumenti vibranti (ad esempio martello

pneumatico) per molto tempo (oltre 4 ore al giorno) con la mano sinistra. (…)”

(punto no. 5 pag. 141 incarto AI)

Egli ha concluso ritenendo

l’assicurato “abile al lavoro a tempo pieno con un rendimento che può essere

ridotto al 25%. Come venditore di gioielli l’assicurato è totalmente abile al

lavoro” (punto no. 2 del rapporto).

2.5.3 L’assicurato è stato visitato

dalla dr.ssa med. __________, la quale nel referto 24 ottobre 2016, diagnosticati

un disturbo schizoide di personalità e disturbo depressivo, episodio di media

gravità in atto, dopo aver proceduto ad un’esaustiva valutazione, in merito ai

motivi della ridotta capacità lavorativa ha evidenziato:

" (…) Giustifico

la diminuzione della capacità lavorativa nell’attività finora svolta, quali la

depressione, con tutti i classici sintomi di deflessione del tempo dell’umore,

pessimismo, ridotta energia vitale e il disturbo di personalità schizoide con

la grave anestesia affettiva e incapacità alla relativa. (…)” (punto no. 5 pag.

131-132 incarto AI)

La specialista ha concluso

per una piena inabilità lavorativa nell’ultima attività svolta di venditore di

bancarella, precisando che l’assicurato potrebbe “svolgere altre attività,

in cui la condizione è quella di non aver contatto con il pubblico, o troppi

colleghi di lavoro, forse solo da casa, come telelavoro ma con una percentuale

di capacità lavorativa del 30% come rendimento. (…)” (punto no. 8

pag. 132 incarto AI).

2.5.4. Globalmente

i periti hanno pertanto ritenuto l’assicurato totalmente inabile nella sua

precedente attività di venditore e falegname, ma abile al 30% in attività

adeguate così descritte:

" (…) Dal

punto di vista psichiatrico deve trattarsi di un’attività senza contatto con il

pubblico e con pochi colleghi di lavoro, preferibilmente da svolgere da solo a

casa.

Dal punto di vista reumatologico l’A. è limitato in posizioni

statiche molto prolungate oltre le due ore senza la possibilità di sgranchirsi

e cambiare posizione, per lavori molto pesanti e pesanti, per movimenti molto

ripetitivi di flessione-estensione o rotazione del tronco, per lavori di forza

molto ripetitivi con la mano sin. rispettivamente nell’uso di strumenti

vibranti per molto tempo oltre le quattro ore il dì, con la mano sin. I limiti

funzionali sono descritti in dettaglio nell’allegato consulto reumatologico.

(…)” (punto no. 9.1.1 pag. 112 incarto AI)

Infine, la succitata

perizia è stata confermata dal __________ e dai singoli periti il 17 agosto

2017 (doc. 48 inc. AI).

Non avendo l’assicurato

prodotto documentazione atta a mettere in dubbio la succitata valutazione

medico-teorica, ritenuto come non siano emersi peggioramenti successivi alla valutazione

pluridisciplinare, viste quindi le affidabili e concludenti risultanze della

perizia __________, alla quale va conferito valore probatorio (cfr. consid. 2.4),

richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia

ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico

cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,

400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp.. 57, 551 e 572), il TCA ritiene

dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito

delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i

riferimenti ivi citati), che il ricorrente è totalmente inabile in

qualsiasi attività da maggio 2009 e del 50% dal 1° aprile 2011 in avanti, ma abile

al 30% in attività adeguate dal 1° dicembre 2015.

2.6. L’insorgente, facendo

riferimento ad una comunicazione relativa ad un intervento tempestivo, sostiene

che la domanda di prestazioni debba essere fatta risalire al luglio 2009 (cfr.

punto no. 2.1 del ricorso, pag. 8).

Non va dimenticato che i

periti del __________ hanno accertato una totale inabilità lavorativa in

qualsiasi attività, dovuta alla leucemia, da maggio 2009 sino al primo

trimestre 2011. Se effettivamente la domanda di prestazioni fosse del luglio

2009 l’assicurato avrebbe diritto a delle prestazioni AI (almeno) fino alla

remissione della malattia. Se fa invece stato la domanda inoltrata il 18

gennaio 2016, eventuali prestazioni sarebbero erogate al più presto dal luglio

2016, ossia sei mesi dalla relativa domanda (art. 29 cpv. 1 LAI) e quindi dal

succitato periodo di rilevante inabilità lavorativa l’assicurato non trarrebbe

alcun diritto.

Tuttavia agli atti non

risulta una domanda di prestazioni fatta nel luglio 2009.

Risulta invece che i

genitori dell’assicurato, mediante sottoscrizione in data 26 gennaio 2011 del

modulo di “comunicazione del rilevamento tempestivo per adulti”, hanno

segnalato all’Ufficio AI la problematica del loro figlio (doc. 1 inc. AI).

Nel ricorso (punto no.

2.1) l’assicurato sostiene che a tale comunicazione non vi è stato dato seguito

da parte dell’Ufficio AI, come prescritto dall’art. 3c LAI. Lo ha ribadito

nelle osservazioni 17 ottobre 2018 (cfr. consid. 1.6).

Come risulta dalle

annotazioni 31 gennaio 2011 dell’ispettore AI richiamate dal TCA (cfr. consid.

1.6), a seguito della succitata segnalazione l’assicurato è stato contattato per

un appuntamento (ai sensi dell’art. 1 quinquies cpv. 1 OAI l’Ufficio AI può

convocare l’assicurato ad un colloquio di rilevamento tempestivo per valutare

se una domanda di prestazioni è indicata), il quale ha tuttavia declinato l’invito

[“(…)In data 31.01.2011 ricevo segnalazione RT (Rilevamento tempestivo

n.d.r.) dai genitori e contatto l’assicurato per un appuntamento. Lui però

rifiuta di avere un incontro e che se ne avrà necessità in futuro si annuncerà…]”,

doc. X/1). Preso atto che l’assicurato ha ribadito che “non intende

partecipare ad un colloquio di rilevamento tempestivo”, l’ispettore, impossibilitato

a procedere, ha chiuso il caso (cfr. le citate annotazioni; doc. X/1).

Certo, come si desume dalle

osservazioni 8 ottobre 2018 dell’insorgente, l’amministrazione avrebbe potuto

ingiungere all’assicurato d’inoltrare la domanda di prestazioni, informandolo,

come prescritto dall’art. 3c cpv. 6 LAI, “del fatto che le prestazioni posso

essere ridotte o rifiutate se non si annuncia senza indugio”.

Solo dopo diversi

tentennamenti l’assicurato, come ammesso dallo stesso (cfr. ricorso punto no.

Considerandi

2.

, pag. 7), è stato convinto dai genitori ad inoltrare la domanda di

prestazioni per adulti firmata il 18 gennaio 2016 (doc. 2 inc. AI).

In ogni modo la

segnalazione di rilevamento tempestivo dei genitori non può assurgere a domanda

ufficiale di prestazioni (in questo senso cfr. STCA 32.2015.165 consid. 2.2).

2.7

Occorre ora procedere alla

graduazione dell’invalidità mediante il metodo ordinario (cfr. consid. 2.3), il

cui calcolo è stato esposto nella decisione impugnata.

2.7.1

Secondo giurisprudenza,

riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013, per determinare il reddito

ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire

quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio

dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza

preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali

e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere determinato il più

concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona

assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo

all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci

si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti

dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid.

4.3.1

pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora

dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale

dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde manifestamente

a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza

in qualità di persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere

riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o

aveva già delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo

del suo stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle

usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui

il posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno

alla salute non esiste più al momento determinante della valutazione

dell'invalidità (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del

26.

gennaio 2011 consid. 3.2).

Nel caso in esame, l’Ufficio

AI ha determinato il reddito da valido, prendendo in considerazione fr. 27'600.--

relativi ai salari percepiti dall’assicurato nel 2005 e 2006 allorquando

vendeva gioielli presso una bancarella a __________ per conto della __________

poi diventata __________, rilevando che tale importo corrisponde alla

retribuzione più alta ricevuta dall’interessato quale venditore prima dell’insorgenza

del danno alla salute (2009), così come si evince dall’estratto del conto

individuale (IV/1)

In sede di ricorso l’assicurato

sostiene che per motivi di salute nell’aprile 2010 ha cessato l’attività di

falegname appresa per iniziare con l’aiuto dei genitori quella di venditore di

gioielli (cfr. ricorso punto. 1.2). Sostiene inoltre che la remunerazione

percepita era talmente ridotta da considerarla alla stregua di un salario sociale.

Dispositivo

Per questi motivi conclude che non posso essere presi in considerazioni i

redditi di venditore ma quelli di falegname (cfr. ricorso punto no. 2.7).

A tal riguardo, in sede di

risposta di causa l’Ufficio AI ha correttamente rilevato:

" (…) Egli (il

ricorrente, n.d.r.) afferma inoltre che avrebbe interrotto l’attività di

falegname nell’aprile 2010 (in realtà trattasi del padre!) ossia allorquando ha

intrapreso l’attività di venditore ad una bancarella per 2/3 giorni alla

settimana (v. punto 1.2 del ricorso). Tali affermazioni non trovano però

riscontro nei documenti agli atti, i quali comprovano invece che l’attività di

falegname è stata interrotta nel febbraio 2002 e che l’attività presso la

bancarella è stata intrapresa dal marzo 2002, dapprima presso la __________ e

dal 01.01.2005 presso la __________ (v. estratto conto individuale qui

allegato, nonché curriculum vitae del 09.03.2016 – doc. 11 incarto AI –

e questionario del datore di lavoro – doc. 15 incarto AI). (…)”

(doc. IV pag. 3)

Riguardo al pensum

lavorativo, nella perizia SAM risulta che l’assicurato “all’inizio lavorava

al 100% sia d’estate, sia d’inverno; successivamente a causa dei suoi vari

disturbi riduce l’attività nella misura del 50% (due giorni e mezzo la

settimana)” (cfr. punto no. 3.3. pag. 543 inc. AI).

Quindi all’inizio

dell’attività di venditore (marzo 2002) l’assicurato lavorava a tempo pieno,

ciò che trova del resto conferma nel suo curriculum vitae del 9 marzo 2016 dove

ha indicato che l'attività quale venditore era svolta dalle 10.00 alle 18.00 e

che l’aiuto del padre è subentrato nel 2009 (pagg. 38 e 41 inc. AI).

In effetti, con scritto 13

aprile 2016 il fiduciario della datrice di lavoro ha in particolare osservato:

" (…) Innanzitutto

precisiamo che la cessazione del rapporto di lavoro è dovuta a una

ristrutturazione aziendale con relativa rinuncia a un punto vendita “bancarella

a __________” dove era attivo RI 1.

RI 1 riusciva a sostenere questa attività a tempo parziale grazie

all’intervento di suo padre che lo sosteneva sull’arco della giornata

garantendogli varie pause e aiuto nei lavori più pesanti.

Osservazioni alla posizione 2.9

Gli orari normali di lavoro in bancarella erano dalle 10.00 alle

18.00 e quindi le 8 ore al giorno, attività che RI 1 svolgeva compatibilmente

con i suoi problemi di salute e con le esigenze aziendali professionali.

Impossibile poi riempire il prima del danno ed il dopo danno alla

salute.

Osservazione alla posizione 2.10

Il sistema di retribuzione non era né orario né mensile, RI 1

riceveva un importo fisso frontaliero di Fr. 600.--, un importo fisso per

apri-chiudi bancarella di fr. 30.-- ed una provvigione del 15% - 20% (a

dipendenza della stagione) sulla cifra d’affari giornaliera.

Indicativamente possiamo quantificare una media di salario orario

di ca. 22.-- netti all’ora.

Lo stipendio che riceveva era corrispondente all’effettivo

rendimento. (…)” (pag. 59-60 incarto AI)

Nella domanda di rendita

l’assicurato ha poi indicato di svolgere l’attività di venditore per 2/3 giorni

la settimana dall’agosto 2007 (pag. 8 inc. AI).

Quindi, dal 2002 e sino (almeno)

all’agosto 2007, egli ha lavorato a tempo pieno. In tale contesto gli introiti

del 2005 e 2006 - i più elevati percepiti durante l’attività di venditore (cfr.

a tal riguardo l’estratto del conto individuale in doc. IV/1) - presi in

considerazione dall’amministrazione si riferiscono ad un periodo in cui

l’insorgente ha lavorato a pieno regime, che precede l’insorgenza dell’incapacità

lavorativa di lunga durata fatto risalire dal __________ al maggio 2009 e

comunque prima dell’incidente della circolazione del luglio 2007, evento che

l’assicurato nella sua domanda di prestazioni ha indicato quale inizio del

danno alla salute (pag. 4 inc. AI).

Certo, la retribuzione

presa in considerazione dall’Ufficio AI è modesta. Tuttavia più che, come

sostenuto dall’assicurato, di un salario sociale – vale a dire una retribuzione

maggiore non corrispondente all’effettivo rendimento del lavoratore (cfr. in

merito DTF 117 V 8 consid. 2c/aa) – in casu si tratta di una retribuzione

minima per l’attività di venditore di gioielli che l’assicurato ha svolto per

diversi anni, dal 2002 al 2015. Tale aspetto verrà ripreso nel prossimo

considerando.

Visto quanto sopra, correttamente

l’amministrazione ha fissato in fr. 27'600.-- il reddito da valido.

2.7.2. Per quel che concerne il

reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa

e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare

perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile,

il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione

del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici

ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli

stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76

consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre, va rilevato che,

secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello

medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul

salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione

globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle

varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,

chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima

che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza

valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta Corte ha stabilito

che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche

concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del

5 settembre 2006).

Se una persona assicurata,

per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente

inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si

procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In

pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido

aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure

facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da

invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda

fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido

ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto

presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver

tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi

in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali (DTF 134 V 322).

Quando il reddito da

valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello

specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi

ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che

se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario

statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai

sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag. 325 e può giustificare - soddisfatte

le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo

restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale

eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010

consid. 5.5).

Ritornando

al caso in esame, conformemente alla citata

giurisprudenza, l’Ufficio AI ha utilizzato i dati salariali forniti

dalla tabella TA1 (stato 2014) elaborata dall'Ufficio federale di statistica e

relativa ad una professione che presuppone qualifiche inferiori (categoria 4)

nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni

salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV

15, pagg. 47ss.) per un salario mensile, aggiornato al 2015, di fr. 5’351.--.

Riportando tale dato su 41.7 ore di durata media lavorativa settimanale, il

dato statistico corrisponde a fr. 66’945.-- per un impiego a tempo pieno.

Considerata

un’inabilità del 70%, riconosciuta una riduzione totale del 5% per svantaggi

derivanti da contingenze particolari, il reddito da invalido è stato

quantificato in fr. 19'079.-- (stato 2015).

Ora,

come riportato al considerando precedente, durante la sua attività di

venditore (dal 2002 al 2015) l’assicurato ha percepito degli introiti modesti.

Non è stato del resto fatto valere – né vi sono indizi in tal senso – che in

passato egli avrebbe optato per un’attività più redditizia. Essendosi quindi

accontentato di una retribuzione minima, conformemente alla succitata

giurisprudenza, non vi è spazio per applicare un gap salariale.

Per

quel che concerne la riduzione sociale, dagli atti risulta che il consulente IP

ha riconosciuto un 5% per il fatto che l’assicurato possa svolgere

unicamente attività leggere (cfr. rapporto

14 febbraio 2017, doc. 169 inc. AI). Nella decisione contestata invece,

sempre quantificata in 5% la percentuale di riduzione, la motivazione è stata

quella per “svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari”.

L’assicurato per contro

postula una riduzione di almeno il 10% (pag. 12 del ricorso).

Sia

come sia, va fatto presente che – come si vedrà nel prosieguo - anche volendo

riconoscere per ipotesi di lavoro una riduzione del 10% per attività leggere e

svantaggi salariali, l’esito della vertenza non cambierebbe.

Altre

riduzioni non entrano in linea di conto, ricordato che, secondo giurisprudenza,

allorquando vi è una capacità lavorativa a tempo pieno ma con una

flessione del rendimento – come è il caso in esame -, quest’ultima viene presa

in considerazione nella fissazione della capacità lavorativa e non vi è motivo

di effettuare un ulteriore riduzione per la stessa ragione (cfr. STF

9C_149/2015 del 22 marzo 2016 consid. 4.1 con rinvii).

In conclusione, considerato

un reddito da valido di fr. 27’600.-- (cfr. consid. 2.9.1) e da invalido di fr.

18'075,15 (30% di fr. 66'945 = 20'083,50; 90% di fr. 20'083,50 =

18'075,15) si ottiene un grado d’invalidità del 34,51% ([27’600 - 18'075,15]

x 100 : 27’600) che non dà diritto ad alcuna rendita d’invalidità.

Visto tutto quanto

precede, non presentando l’assicurato un grado d’invalidità pensionabile, la

decisione impugnata va confermata ed il ricorso respinto.

2.8. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o

al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni

è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto l’esito della

vertenza le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese di causa, per complessivi fr. 500.--, vanno poste a

carico dell'assicurato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti