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Decisione

32.2017.22

Nuova domanda, richiesta di prestazioni respinta in assenza di un grado di invalidità sufficiente. TCA conferma. Non assegnati nemmeno provvedimenti professionali

10 agosto 2017Italiano50 min

Source ti.ch

Fatti

i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr.

consid. 2.4) e non essendo provato un peggioramento duraturo e incidente sulla

capacità lavorativa, intervenuto dopo la resa della perizia e prima della

decisione contestata del 24 gennaio 2017 (la quale delimita, come detto, il

potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali, cfr. DTF 132 V 220

consid. 3), a ragione l’Ufficio AI - sulla base anche del parere del medico SMR

(sul valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR cfr. la STFA I

938/05 del 24 agosto 2006; cfr. anche sopra al consid. 2.3) -, e richiamato

altresì l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia

ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico

cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid.

2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp. 57, 551 e 572), ha ritenuto che dal

maggio 2014 il ricorrente andava considerato inabile nella misura del 70% nella

sua precedente attività di addetto alla manutenzione delle autostrade e del 30%

come aiuto informatico, mentre che in un’attività leggera adeguata rispettosa

delle limitazioni presentate dallo stato di salute l'incapacità lavorativa

medico-teorica era da considerare nulla. Con riferimento al menzionato obbligo

dell’assicurato di diminuire il danno, non si può tralasciare di sottolineare

che il dr. __________ ha sottolineato l’opportunità che l’assicurato si

sottoponga ad un adeguato trattamento analgesico farmacologico (con misure

infiltrative), inclusa una riabilitazione muscolare attiva, oltre che ad un calo

ponderale.

Visto

quanto sopra, la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti

per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del

querelato provvedimento, senza che si rendano necessari ulteriori accertamenti.

Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 p.

429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28

consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94

consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d).

Ciò

non toglie che, ribadito come il presente giudizio non pregiudica eventuali

diritti nei confronti dell’AI insorti successivamente alla data del

provvedimento in lite, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr.

DTF 130 V 140 e 129 V 4), resta aperta la possibilità al ricorrente di far

valer se del caso in futuro un peggioramento delle sue condizioni.

2.6. Per

quel che concerne la definizione del grado d’invalidità mediante il metodo

ordinario del confronto dei redditi (cfr. al consid. 2.2) – che di principio è

rimasta incontestata - nelle motivazioni della decisione contestata sono

indicati i parametri utilizzati dall’amministrazione per definire i redditi sia

da valido che da invalido, a cui va fatto riferimento.

2.6.1. Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona

assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre

stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio

dell’eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di

verosimiglianza preponderante, quale persona sana. il TF nella sentenza 9C_

501/2013 del 28 novembre 2013 ha rilevato che occorre stabilire quanto la

stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale

diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza

preponderante, quale persona sana, tenuto conto delle sue capacità

professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev’essere

determinato il più concretamente possibile.

Di

regola ci si fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha

conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all’evoluzione

dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci si potrà

scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall’ISS

(v. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con

riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare

indicazioni riguardanti l’ultima attività professionale dell’assicurato o se

l’ultimo salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che

egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità

di persona valida; per esempio se l’assicurato, prima di essere riconosciuto

definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già

delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo

stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali

norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il

posto di lavoro della persona assicurata prima dell’insorgenza del danno alla

salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell’invalidità

(DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. sentenza 9C_416/2010 del 26 gennaio

2011 consid. 3.2).

In

proposito va detto che l’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto d’indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I

222/04).

In

una sentenza 8C_695/2015 del 19 novembre 2015, il Tribunale federale ha

applicato, per la determinazione dei redditi da raffrontare, l’edizione 2012 della

rilevazione della struttura dei salari (RSS), senza alcuna particolare riserva

(si vedano pure, ad esempio, le sentenze UV.2014.00277 del 31 agosto 2015

consid. 3.2.2 del Tribunale delle assicurazioni del Canton Zurigo e 200 2015

853 del 17 dicembre 2015 consid. 4.6.2 del Tribunale amministrativo del Canton

Berna).

In

una sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 3.4, il Tribunale

federale ha confermato l'applicazione da parte del Tribunale amministrativo

federale, per la determinazione dei redditi da raffrontare, dell'edizione 2010

della rilevazione della struttura dei salari (RSS), considerato che la

decisione amministrativa litigiosa era stata emessa il 4 gennaio 2013 e l'UAIE

non poteva pertanto disporre dei dati del 2012, la cui pubblicazione era

avvenuta solo nel corso del mese di ottobre 2014 (cfr. lettera circolare AI n.

328 dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, UFAS, del 22 ottobre

2014), consolidando così la giurisprudenza secondo la quale sono determinanti i

dati statistici più attuali a disposizione al momento della decisione di

rendita (cfr. STF 8C_78/2015 del 10 luglio 2015 consid 4 e 9C_526/2015 dell'11

settembre 2015 consid. 3.2.2).

In concreto, l’insorgente non contesta il reddito figurante

nella decisione impugnata, di fr. 68’802 per il 2014, riferito ai dati

statistici correttamente ammessi dall’amministrazione in considerazione del

fatto che egli non lavora da numerosi anni e che la ditta presso il quale ha da

ultimo lavorato come operaio addetto alla manutenzione delle strade ha cessato

la sua attività dal 2009 (doc. AI 269). Del resto, l’amministrazione

ha correttamente utilizzato i dati salariali forniti dalla RSS

TA1-tirage skill level Svizzera 2012 (NOGA08, RSS 2012 pag. 35), emanata

dall'Ufficio federale di statistica di Berna, in relazione a personale maschile

nella categoria “costruzioni” fissando il salario, dopo aver riportato

la cifra statistica su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di

41,7 ore computabili nel 2012 e 2014 (cfr. STF I 203/03 del 21 luglio 2003 e la

citata tabella B9.2) e averla adeguata al 2014 ([+ 0.7% nel 2013 e + 0.7% nel

2014; cfr. evoluzione dei salari, stima trimestrale [www.bfs.admin.ch]), in fr.

68'802.25.-- (doc. AI 271).

2.6.2. Per

quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto

guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività

lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da

valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai

rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica,

che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di

lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485

consid. 3b).

Come

anticipato, l’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in

difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali

risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei

salari, e meglio i dati salariali forniti dalla la RSS TA1-tirage skill level

Svizzera 2012, emanata dall'Ufficio federale di statistica di Berna

nell’ottobre 2014), più precisamente dalla tabella TA1 2012 skill level

(NOGA08, RSS 2012 pag. 35; salario mensile lordo [valore centrale] secondo il

ramo economico, il livello di competenze e il sesso ( cfr., a quest'ultimo

proposito, DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7; DTF 128 V 174), e

relativa a personale maschile in una professione semplice che presuppone

qualifiche inferiori e comporta attività semplici e ripetitive (categoria 4)

nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni

salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV

15, pagg. 47ss.).

Da

tale tabella emerge che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno

dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il

livello 1 di competenze) di 40 ore settimanali nel settore privato, corrisponde

ad un importo di fr. 62’520.-- (fr. 5’210.- x 12 mesi). Riportando queste cifre

su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili

nel 2012 e 2014 (cfr. i precitati riferimenti, ad esempio STF I 203/03 del 21

luglio 2003 e la citata tabella B9.2), il salario lordo medio ipotetico

nazionale da invalido per un uomo ammonta a fr. 65'177.- (fr. 62’520: 40 x

41,7), inclusa la tredicesima (STF U 274/98 del 18 febbraio 1999). Tale dato è

stato poi - correttamente - aggiornato al 2014 in fr. 66'169.- (doc. AI 149) e

va confermato.

Del

resto lo stesso non è di principio censurato dal ricorrente.

Inoltre, secondo la

giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico. L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione

globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle

varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,

chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima

che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza

valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Con

sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 al consid. 5.4. il TF ha confermato il

principio posto dal TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve

avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di

tassi più frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni

sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente

verificabili in sede giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata

anche recentemente dal TF, segnatamente nella sentenza 9C_767/2015 del 19

aprile 2016 al consid. 4.6.

Infine,

con sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato

che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante

in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la

nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso

d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei

limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito

da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete.

Nel

caso di specie l’UAI ha applicato una riduzione complessiva del 10%,

segnatamente per il fattore “attività leggere”.

In

una sentenza pubblicata in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la

questione del potere d'esame del Tribunale federale e dei tribunali cantonali

delle assicurazioni qualora si tratti di verificare, in materia di

assicurazione per l'invalidità, l'estensione della riduzione operata sul

reddito da invalido accertato sulla base dei dati statistici conformemente alla

DTF 126 V 75. L'Alta Corte al consid. 5.2 si è così espressa:

" Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de

l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité dans ce

contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir

d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision

administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne

l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si

une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée

dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes

généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet

égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent,

substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit

s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre

appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81).”

Val

qui la pena inoltre di ribadire che la riduzione massima consentita ammonta al

25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie

particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF

126 V 80 consid. 5b/cc). A questo proposito giova inoltre ricordare che, a

detta della nostra Massima Istanza, è soltanto il pieno adempimento di tutte le

condizioni del caso (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni

di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione),

che giustifica una riduzione pari al 25% (cfr. STF 9C_655/2012 del 29 novembre

2012, consid. 3; Meyer Ulrich/Reichmuth Marco, in: Stauffer Hans-Ulrich/Cardinaux

Basile, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), Commentario, 3 Ed.,

Zurigo 2014, ad art. 28a n. 100 e segg.).

Si osservi anche che il fatto di avere una limitata formazione professionale

non giustifica ulteriori decurtazioni, considerato che le attività adeguate

entranti in linea di conto (livello di qualifica 4, semplici e ripetitive) non

richiedono né un’esperienza professionale diversificata, né un grado di

istruzione particolare (cfr. in questo senso la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR

2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del

3 aprile 2009).

Inoltre, nella STF 8C_482/2016 del 15 settembre 2016 pubblicata in SVR 2017 IV

Nr. 17 l’Alta Corte ha ribadito che in caso d’applicazione del livello di

qualifiche 4 dei dati salariali statistici sono già considerate le carenti

conoscenze linguistiche. Trattandosi di lavori ausiliari il fattore età non

gioca imperativamente un effetto di riduzione sui salari (cfr. STF 8C_482/2016

del 15 settembre 2016, consid. 5.4.2).

Nella

STF 9 C_359/2014 del 5 settembre 2014 il TF ha ribadito che allorquando vi è

una capacità lavorativa a tempo pieno ma con una flessione del rendimento,

quest’ultima viene presa in considerazione nella fissazione della capacità

lavorativa e non vi è motivo di effettuare un ulteriore riduzione per la stessa

ragione: “(…) En ce qui concerne le taux

d'abattement sur le salaire statistique, la jurisprudence considère que

lorsqu'un assuré est capable de travailler à plein temps mais avec une

diminution de rendement, celle-ci est prise en considération dans la fixation

de la capacité de travail et il n'y a pas lieu, en sus, d'effectuer un

abattement à ce titre (arrêts 9C_677/2012 du 3 juillet 2013 consid. 2.2;

8C_93/2013 du 16 avril 2013 consid. 5.4 et les références). (…)” (STF 9C_359/2014 del 5 settembre 2014 consid. 5.4). L’Alta

Corte si è confermata in questa giurisprudenza anche nelle STF 9C_635/2016 del

14 dicembre 2016 consid. 4.3 e 9C_603/2015 del 25 aprile 2016 consid. 8.1.

Fatte

queste premesse, tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice

delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello

dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte

ritiene che, operando una - peraltro non trascurabile - decurtazione del 10%,

l’amministrazione non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento. In particolare,

mediante la riduzione in questione, l'UAI ha debitamente tenuto conto

degli effetti legati al danno alla salute di cui è affetto l'assicurato, il

quale può ancora esercitare al 100% un’attività adeguata, con limitazioni

fisiche non oltremodo gravose.

Questo

Tribunale ritiene quindi di non doversi scostare dalla valutazione

dell’amministrazione, l’assicurato non avendo addotto motivi pertinenti che gli

permettano di sostituire il suo apprezzamento (ATF 137 V 73 consid. 5.2, 126 V

80 consid. 5b). In effetti, va detto che altre circostanze personali che

Considerandi

potrebbero giustificare una decurtazione maggiore sul reddito statistico da

invalido non ne sono state addotte né del resto emergono dagli atti

all’inserto.

Ne

segue che la riduzione globale del 10% dal reddito da invalido va confermata.

Del

resto, come meglio si illustrerà al consid. 2.7.3, anche volendo per pura ipotesi

di lavoro ridurre il reddito da invalido del 25%, l’interessato non avrebbe

comunque diritto ad una rendita.

2.6.3

Visto quanto precede,

l’amministrazione ha determinato in fr. 59'553.-- il reddito da invalido (90%

di 66'169).

Sulla base di questo

dato, ha quindi determinato il grado di invalidità raffrontando il reddito da valido di fr. 68'802 (cfr. consid. 2.6.1) con il reddito da

invalido di fr. 59'553, ottenendo un grado d’invalidità (non pensionabile) del 13%

(68'802 – 59'553.-- x 100 : 68'802) che non dà diritto a una rendita.

Sia

detto a titolo abbondanziale che nell’ipotesi in cui si volesse tener conto di

una deduzione (massima) del 25%, e quindi raffrontare il reddito da valido di fr.

68’802 con quello da invalido di fr. 49'626 (ridotto del 25%), si

otterrebbe un grado d’invalidità del 28% che pure non darebbe diritto a

una rendita. È dunque a ragione che l’UAI non ha riconosciuto il diritto ad una

rendita d’invalidità.

Sia

ancora osservato che, considerando che è nello svolgimento di attività leggere

adeguate che vi è il minor discapito economico, richiamato nuovamente l’obbligo

per l’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile

per ovviare alle conseguenze del discapito economico derivante dal danno alla

salute (cfr. DTF 123 V 233), a ragione l’amministrazione ha quantificato un

grado di invalidità del 13%.

2.7

2.7.1

Secondo

l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente minacciati

d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione per quanto essi

siano necessari e idonei a ripristinare, conservare o migliorare la loro

capacità al guadagno o la loro capacità di svolgere mansioni consuete (lett. a)

e le condizioni per il diritto ai diversi provvedimenti siano adempiute (lett.

b).

Per

stabilire tale diritto deve essere considerata tutta la durata probabile della

vita professionale rimanente (art. 8 cpv. 1bis LAI).

Fra

i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i

provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale

(art. 8 cpv. 3 lett. a LAI) ed i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3

lett. b LAI), che comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la

prima formazione professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale

(art. 17 LAI), il collocamento (art. 18 LAI) e l'aiuto in capitale (art. 18b

LAI).

Secondo

l’art. 17 cpv. 1 LAI l’assicurato ha diritto alla formazione in una

nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione

professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere

presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.

Invalido

ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della

gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione

professionale, una perdita di guadagno pari a circa il 20% (STF 8C_689/2015 del

15.

gennaio 2016: “(…) von rund 20% voraussetzt, wobei es sich dabei lediglich

um einen Richtwert handelt.”; DTF 130 V 489 consid. 4.2; DTF 124 V 110 consid.

2b; STFA I 164/05 del 22 dicembre 2006 consid. 7; SVR 2010 IV Nr. 24; AHV

Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b). La soglia minima di diminuzione della capacità

di guadagno conferente diritto a provvedimenti di riformazione professionale è

quindi del 20%.

Secondo

l'art. 6 cpv. 1 OAI, per riformazione professionale vanno intesi i

provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare la capacità di

guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l'inizio di

un'attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa

dell'invalidità.

Con

riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme

delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente

un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta

dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite

del possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag.

495.

consid. 2a).

Infine,

la circolare sui provvedimenti d’integrazione di ordine professionale (CPIP)

prevede:

"

4010.

Le seguenti condizioni devono

essere adempiute cumulativa-mente:

- a causa di un’invalidità imminente o

esistente la persona assicurata non è più in grado di esercitare la precedente

professione o di compiere le mansioni consuete, lucrative o no;

- l’assicurato deve essere idoneo

all’integrazione, ossia essere oggettivamente e soggettivamente in grado di

sottoporsi con successo ai provvedimenti di formazione professionale;

- la formazione deve essere

compatibile con l’invalidità e corrispondere alle capacità dell’assicurato.

Deve essere inoltre semplice ed adeguata e offrire possibilità di guadagno

pressappoco equivalenti a quelle della precedente attività. Non sono rimborsate

le spese di una formazione che non prospetta una prestazione lavorativa

economicamente valorizzabile.

(…)

4013.

Se un assicurato è sufficientemente integrato o

se può esserle procurato un posto di lavoro adeguato ed esigibile senza una

formazione supplementare, una riformazione professionale non è necessaria.”

Infine,

con STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011 il TF, in un caso in cui un’assicurata

invalida al 40% (percentuale calcolata secondo il metodo misto) aveva chiesto

di essere messa a beneficio di provvedimenti integrativi di natura

professionale, ha affermato che:

" (…)

Sennonché, a prescindere dalle argomentazioni esposte

nel giudizio impugnato, cui si rinvia per brevità, l’insorgente sembra

dimenticare che nel momento determinante della decisione amministrativa in lite

le si presentava un ventaglio relativamente ampio di professioni (leggere e

ripetitive, poco qualificate) possibili che non richiedevano necessariamente la

messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. per

analogia sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2,9C_753/2008 del

26.

ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3). Già

solo per questo motivo, la richiesta non può dunque trovare accoglimento. (…)" (STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011,

consid. 6)

D’altra

parte l’art. 15 LAI prevede che gli assicurati, cui l’invalidità rende

difficile la scelta della professione o impedisce l’esercizio dell’attività

svolta fino ad allora da essi, hanno diritto all’orientamento professionale.

L’art.

18.

LAI prima frase dispone che gli assicurati che presentano un’incapacità al

lavoro e che sono idonei all’integrazione, hanno diritto a un sostegno attivo

nella ricerca di un posto di lavoro appropriato nonché a una consulenza

costante al fine di conservare il loro posto di lavoro.

L’applicazione

di tale articolo presuppone che l’assicurato sia invalido ai sensi dell’art. 4

cpv. 1 LAI. Il diritto all’orientamento professionale presuppone dunque che

l’assicurato dev’essere intralciato nella ricerca di lavoro a causa del danno

alla salute. Ad esempio, una persona che non può affrontare un colloquio di

lavoro perché muta o con difficoltà motorie oppure se a causa del danno alla

salute necessita di particolari provvedimenti sul posto di lavoro (quale mezzi

ausiliari ottici) o di particolari esigenze nei confronti del datore di lavoro

(per esempio, tolleranza per le pause rese necessarie dall’invalidità

dell’assicurato) (Pratique VSI 2003 pag. 270). Il TFA ha poi precisato che

siccome il servizio di collocamento non rappresenta un provvedimento

d’integrazione particolarmente costoso, per motivarne il diritto è sufficiente

avere, nella ricerca di un nuovo lavoro, difficoltà relativamente piccole

dovute alla salute. Se invece la ricerca del posto di lavoro è resa

problematica per altre ragioni non legate all’invalidità, come l’assenza di

posti disponibili sul mercato del lavoro, l’età dell’assicurato ecc., l’AI non

deve intervenire ma, a dipendenza del caso, l’interessato dev’essere collocato

dall’assicurazione contro la disoccupazione (Pratique VSI 2000 pag. 71; sulla

differenza tra servizio di collocamento dell’AI e dell’assicurazione contro la

disoccupazione cfr. DTF 116 V 85).

Infine,

secondo l’Alta Corte, l’assicurato con una capacità lavorativa al 100% in

attività leggere adeguate non ha diritto all’aiuto al collocamento a meno che

sussista una limitazione supplementare nella ricerca del lavoro (Pratique VSI

2003.

pag. 270; critico Cattaneo, op.cit., RDAT 2003 I pag. 598).

D’altra

parte, l’art. 18a LAI (Lavoro a titolo di prova), nella sua versione in vigore

dal 1 gennaio 2012 prevede che l’AI può assegnare all'assicurato un posto di

lavoro a titolo di prova per al massimo 180 giorni (lavoro a titolo di prova),

al fine di appurare le sue capacità effettive sul mercato del lavoro.

2.7.2

Nella

fattispecie, nel suo ricorso l’assicurato sembra postulare di essere posto al

beneficio di una riformazione professionale sebbene in ogni modo dichiari di

ritenere “ridicola e denigrante” la proposta di “attuazione di

provvedimenti professionali” (doc. I).

Ora,

come ben ricordato anche dall’amministrazione nella risposta di causa, in

proposito occorre ricordare che a seguito delle conclusioni tratte dal perito

dr. ______________ (perizia del 10 novembre 2008, doc. AI 110) e dal SMR (rapporto

finale del 16 febbraio 2009, doc. Al 124) concludenti per una completa abilità

lavorativa in attività adeguate dall'ottobre 2003 e un’inabilità al 40%

nell'attività in precedenza svolta, con rapporto del 17 dicembre 2009 (doc. Al

129) il Servizio integrazione professionale (SIP) aveva riconosciuto la misura

del collocamento (cfr. comunicazione del 18 febbraio 2010, doc. AI 140). Tale

mandato non era tuttavia stato concluso con successo per mancato interesse da

parte dell’assicurato (cfr. rapporto del SIP del 2 agosto 2010, doc. AI 148).

D’altro

canto con la decisione del 3 marzo 2010, rimasta incontestata e divenuta quindi

vincolante, l’amministrazione non solo aveva correttamente negato il diritto alla

rendita, ma anche quello a provvedimenti professionali in considerazione del

grado d'invalidità insufficiente (16%; cfr. doc. AI 141).

Nell’ambito

dell’evasione della nuova domanda di prestazioni presentata nel novembre 2011,

il competente Ufficio Al del Canton __________ (UAI __________), luogo di domicilio,

ha concesso l'aiuto al collocamento (cfr. comunicazione del 6 dicembre 2011, doc.

Al 165) e altre misure di orientamento e di riallenamento al lavoro in virtù

delle quali l’interessato ha potuto ricevere un’adeguata preparazione e di

conseguenza una formazione quale aiuto informatico (cfr. comunicazioni del 13

febbraio, 30 aprile e 27 luglio 2012, doc. Al 173, 180). Considerato quindi

come l’assicurato avesse acquisito competenze nell'ambito dell'informatica

quale autodidatta, il SIP competente aveva osservato che "(...) Nous allons continuer à le former sur le terrain afin qu'il décroche

un emploi dans cette branche, mais surtout que sur ses offres puissent figurer

les stages et les certificats de travail dans cette branche" (cfr. rapporto del SIP del Canton __________ del 27 luglio

2012, inc. Al, doc. 189). Il medesimo Ufficio ha in seguito riconosciuto

la misura del lavoro a titolo di prova (art. 18a LAI) presso la ditta __________

(cfr. comunicazione del 24 settembre e 18 dicembre 2012, doc. AI 196, 198, 206)

e l'assegno per il periodo di introduzione (art. 18b LAI; cfr. comunicazione

del 22 aprile 2013, doc. Al. 214), così come pure sono state erogate le

relative indennità giornaliere. Presso tale ditta in seguito l’assicurato è

stato assunto (doc. AI 215), e quindi di conseguenza il SIP ha potuto concludere

la pratica dell’assicurato (cfr. annotazione del SIP del 7 ottobre 2013, doc.

AI 220; cfr. contratto di lavoro a tempo indeterminato del 12 aprile 2013, doc.

Al 215).

Tuttavia

successivamente l’assicurato ha disdetto tale contratto lavorativo per il 31

gennaio 2014 (doc. Al 222) ed è rientrato in Ticino, presentando domanda di

prestazioni dell'Al nel giugno 2014. Nell’ambito dell’istruttoria della pratica

a seguito della sentenza del TCA del 24 febbraio 2015 (cfr. consid. 1.1), sulla

base delle conclusioni medico teoriche sulla capacità lavorativa tratte dal

perito dr. __________ e dal SMR (doc. AI 262, 272), e quindi ammessa un’inabilità

lavorativa del 70% quale operaio in ambito di manutenzione stradale e del 30%

quale aiuto informatico, ma un’abilità completa in attività adeguate consone

alle limitazioni funzionali da maggio 2014, nell’ottobre 2016 l’assicurato è

stato invitato ad un incontro con il consulente per l’integrazione

professionale al fine di discutere il procedere. Nel rapporto 7 ottobre 2016 si

legge quanto segue:

" (…)

Situazione professionale

All'inizio dell'incontro l'A. parla

apertamente di ciò che ha fatto nella sua vita. Mi spiega come abbia trovato un

posto di aiuto informatico e tramite UAI lo hanno formato ad hoc presso il

posto di lavoro. Ha sempre avuto la passione per l’informatica anche se

attualmente non se la sentirebbe più di essere reintegrato in questo contesto.

Racconta che si occupava di montaggi computer e manutenzione, era solo lui e il

proprietario.

Per sua scelta ha deciso di lasciare

il posto di lavoro e di trasferirsi in Ticino. Dopo un periodo di

disoccupazione è ora a beneficio della pubblica assistenza.

All'A. si propone l'attuazione di PPR.

Dapprima un percorso al Centro Professionale di __________ (al Centro di

Accertamento Professionale) per poi effettuare delle misure nel mercato del lavoro.

Vi è altresì la possibilità di essere seguito per l'aiuto al collocamento.

L'A. appare da subito scettico.

Dichiara che ha fatto molto durante la sua vita (corsi, lavori, ecc.) e che ora

si sente stanco di "lottare" considerando inoltre tutti i limiti dovuti

al danno alla salute.

Concordiamo che valuterà la proposta e

che ci sentiremo entro venerdì.

Oggi l'A. mi contatta e mi comunica

che non si sottopone ad alcun provvedimento ma che farà opposizione alla

decisione Al.

Provvedimenti Professionali:

Si tratta di un uomo di 52 anni che, a

causa del danno alla salute, risulta abile nella misura del 70% in attività

adeguate. Si è incontrato l'A. per valutare dei provvedimenti professionali ma

dopo una sua riflessione desidera chiudere la pratica Al e valuterà di fare

un'opposizione al progetto.

Alla luce di quanto sopra esposto si

chiude quindi il mandato di integrazione.” (doc. AI 278)

A

seguito del rifiuto dell’assicurato di accogliere la proposta di misure

d'integrazione, l'amministrazione, con la decisione contestata, stabilito un

grado d'invalidità del 13%, ha quindi respinto la richiesta di prestazioni.

Alla

luce di quanto precede, segnatamente della mancata collaborazione dimostrata

dall’interessato, le sue allegazioni ricorsuali, in particolare laddove

rimprovera all’Ufficio AI di non aver “mai preso veramente a cuore” i

suoi problemi, si appalesano inammissibili e al limite del temerario.

Come

detto, l’assicurato ha beneficiato di varie misure di natura professionale, oltre

all'aiuto al collocamento. Non solo: egli si è pure rifiutato di sottoporsi a

provvedimenti professionali che gli stono stati proposti.

Inoltre,

come ricordato con pertinenza dall’amministrazione nella sua risposta di causa e

come ben si evince dal dettagliato rapporto allestito dal competente Ufficio

del Canton __________ versato agli atti (rapporto "Démarches de

placement" del 25 gennaio 2012 dell'UAI __________, IV/1), varie misure

sono state attuate, per consentire all'assicurato di trovare un posto di lavoro

quale aiuto informatico.

Dagli

atti risulta per il resto che all’assicurato è stato correttamente negato il

diritto a provvedimenti professionali, segnatamente una riformazione

professionale, non raggiungendo il grado minimo d’invalidità minimo del 20% richiesto

dal disciplinamento legale e giurisprudenziale menzionato sopra (cfr. consid.

2.7.1

e DTF 130 V 489 e riferimenti; cfr. rapporto del SIP del 17

dicembre 2009, decisione 3 marzo 2010 e proposta del SIP del 19 aprile 2013, doc.

Al 212).

Del

resto, a prescindere dal grado minimo d’invalidità, con la risposta di causa

l’Ufficio AI, riferendosi a quanto concluso dal consulente professionale, ha con

pertinenza osservato, in merito al rifiuto di riconoscere una

riformazione professionale, che l’assicurato in ogni modo può, senza difficoltà

e malgrado il danno alla salute, ricollocarsi a pieno regime in attività

adeguate semplici e ripetitive senza che vi sia la necessità di adottare prima

una (specifica) riqualifica professionale.

A

ragione.

Infatti

questo Tribunale conferma che l’insorgente, senza dover intraprendere una

specifica riqualifica professionale, potrebbe svolgere attività semplici e

ripetitive dal profilo fisico leggero o medio-leggero (cfr. anche sentenza

32.2011.143

del 21 novembre 2011; cfr. per analogia sentenze 9C_673/2009

del 14 aprile 2010 consid. 6.2,9C_753/2008 del 26 ottobre 2009 consid. 3.5 e U

463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3). All’assicurato può in effetti essere

richiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei settori

d’attività accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e

ripetitive, che non richiedono una preparazione professionale specifica ma

possono essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed

un breve periodo di rodaggio. Va qui rilevato che specialmente nell’ambito

industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in

effetti, delle attività di mera sorveglianza, fisicamente assai leggere, che

possono essere svolte sia in posizione seduta che in piedi (per esempio

attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo, ecc.)

con la possibilità anche di variare frequentemente la postura (cfr. STCA

32.2013.75

del 28 gennaio 2014 e 32.2011.143 del 21 novembre 2011).

Secondo

la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,

all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze

esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare

in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il

TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore

industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di

controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 pag. 296

consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).

Ne

segue che a giusta ragione l’Ufficio AI ha negato il diritto a provvedimenti

professionali (riqualifica/riformazione professionale), ritenuto che

l’interessato gode di un ampio ventaglio di professioni possibili che non

richiedono particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. anche le STCA

32.2015.83

del 4 maggio 2016, 32.2014.17 del 27 luglio 2015, 32.2014.95 del 21

maggio 2015, 32.2013.75 del 28 gennaio 2014; cfr. anche STF 9C_734/2010 del 18

maggio 2011 e per analogia 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2,

9C_753/2008 del 26 ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003

consid. 3.3).

Infine, l’amministrazione ha indicato che rimane

aperta per l’assicurato la possibilità di far

capo ad un aiuto al collocamento (cfr. anche DTF 116 V 85 con

riferimenti; SVR 2003 IV Nr. 11 pag. 34 consid. 4.4.; in merito cfr. anche D.

Cattaneo, “La promozione dell’autonomia del disabile: esempi scelti dalle

assicurazioni sociali”, in RDAT I-2003 pag. 595s).

Spetta

dunque all’assicurato, se del caso, attivarsi in questo senso e ricontattare l’amministrazione

(cfr. STCA 32.2011.143 del 21 novembre 2011).

2.8

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico

dell’assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese, per complessivi

fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti