32.2017.22
Nuova domanda, richiesta di prestazioni respinta in assenza di un grado di invalidità sufficiente. TCA conferma. Non assegnati nemmeno provvedimenti professionali
10 agosto 2017Italiano50 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2017.22
FC
Lugano
10 agosto 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini,
vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 febbraio 2017 di
RI 1
contro
la decisione del 24 gennaio 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI
1, nato nel 1963, già attivo come operaio e autista, nel mese di aprile 2003
aveva presentato una prima domanda di prestazioni lamentando gli esiti di un
trauma distorsivo al ginocchio sinistro. Esperiti gli accertamenti del caso,
ammessa un’inabilità lavorativa completa dal febbraio 2002 all’ottobre 2003,
l’amministrazione, con decisione su opposizione del 25 gennaio 2005, gli ha
riconosciuto una rendita intera per il periodo dal febbraio 2003 al 31 gennaio
2004 (doc. AI 58). Una nuova richiesta è stata presentata dall’assicurato
nell’ottobre 2007 (doc. AI 67). Effettuati, tra l’altro, anche accertamenti
peritali di natura reumatologica e psichiatrica, l’amministrazione, concesso il
diritto al collocamento, mediante provvedimento del 3 marzo 2010, cresciuto
incontestato in giudicato, ha respinto la domanda di prestazioni in assenza di
un grado di invalidità sufficiente (doc. AI 141). L’assicurato, nel frattempo
trasferitosi a __________, ha presentato nel novembre 2011 una nuova domanda di
prestazioni. L’ufficio cantonale competente gli ha concesso nuovamente un aiuto
al collocamento e misure professionali, compresa una riqualifica quale aiuto
informatico e stages professionali effettuati sino al ritorno in Ticino, nel
febbraio 2014.
Nel
giugno 2014 l’assicurato ha presentato la quarta domanda di prestazioni, lamentando
problemi alla schiena, all’anca e al ginocchio (doc. AI 223). Mediante
decisione del 10 dicembre 2014 l’amministrazione non è entrata nel merito di
tale domanda, ritenendo che la documentazione prodotta non oggettivava una
modifica della situazione rispetto all’epoca della precedente decisione del 19
ottobre 2010 (recte 3 marzo 2010; doc. AI 234). L’assicurato ha presentato
ricorso contro tale provvedimento al TCA, il quale, alla luce dei recenti
certificati medici prodotti dall’interessato e considerata la proposta in tal
senso formulata dall’amministrazione, ha rinviato gli atti all’Ufficio AI per
entrata in materia (cfr. decreto del 24 febbraio 2015, inc. 32.104.193).
L’Ufficio
AI, effettuati nuovi accertamenti medici e peritali, mediante progetto dell’11
ottobre 2016 dapprima e decisione del 24 gennaio 2017 poi, ha nuovamente
respinto la domanda di prestazioni, considerato come, a fronte di un’ abilità
completa in attività lavorative adeguate, l’assicurato presentava un grado di
invalidità del 13%, insufficiente per la concessione di prestazioni assicurative
(doc. AI 283).
1.2. Con
ricorso al TCA l'assicurato ha contestato il provvedimento, censurando in
particolare il fatto che l.mministrazione gli avrebbe negato la possibilità di
una formazione professionale (doc. I).
1.3. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del gravame,
confermando la correttezza della procedura così come della valutazione medica e
economica poste alla base del provvedimento impugnato. Ha pure sottolineato
come l’assicurato avesse beneficiato di svariati provvedimenti professionali,
come si evince dal rapporto allegato redatto dall’Ufficio AI del Canton __________
(VII).
considerato in
diritto
2.1. Oggetto
del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita o a
provvedimenti professionali.
2.2. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,
Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art.
28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli
ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a piè pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
2.3. Nel
caso concreto, dopo aver, mediante decisione 25 gennaio 2005, attribuito
all’assicurato una rendita intera limitatamente al periodo dal 1. febbraio 2003
al 31 gennaio 2004, in evasione di una nuova domanda di prestazioni, con
decisione del 3 marzo 2010 – cresciuta incontestata in giudicato - l’Ufficio AI
ha negato la concessione di prestazioni avendo concluso per una capacità
lavorativa residua completa in attività leggere adeguate con un conseguente grado
di invalidità del 16%. In tale sede l’amministrazione aveva fatto eseguire una valutazione
psichiatrica (che aveva escluso la presenza di affezioni rilevanti e, quindi,
di limitazioni alla capacità lavorativa; cfr. doc. AI 120) e reumatologica a
cura del dr. __________, il quale, nella perizia del 10 novembre 2008, aveva
posto le seguenti diagnosi:
" Sindrome
lombovertebrale parzialmente lombospondilogena cronica a destra in
- Anterolistesi di L4 su L5
- Discopatia bisegmentale L4/5 e L5/S
l
-Disturbi statici del rachide
(appiattimento della dorsale e della lombare, scoliosi sinistroconvessa
dorsale, corta destroconvessa lombare, compensata)
- Decondizionamento muscolare
Periartropatia omeroscapolare con
sintomatologia di attrito a destra
Esiti da intervento di osteotomia
valgizzante, plastica a mosaico femorale mediale, plastica del legamento
crociato anteriore a sinistra, il 26.8.2002”
giungendo
quindi alle seguenti conclusioni sulla capacità lavorativa:
" Giudico
come lavoro adatto allo stato di salute attuale, un'attività che tiene
pienamente conto della capacità funzionale residua, descritta nell'allegato.
In un lavoro adatto allo stato di
salute, giudico l’assicurato abile al lavoro nella misura del 100% con un
rendimento massimo del 100%, a decorrere dal 13.10.2003, quindi al termine
dell'inabilità lavorativa riconosciuta dalla __________ al 100 % dal 21.2.2002
al 12.10.2003.
Nella sua ultima attività principale
come operaio nella manutenzione __________, addetto al taglio erba sulle
scarpate, del taglio siepe da spartitraffico, della posa segnaletiche di
cantiere, della pulizia di lampade in galleria, giudico l'assicurato, a seguito
dei limiti funzionali e di carico menzionati, abile al lavoro sull’arco di una
giornata lavorativa normale, ma con una
diminuzione del rendimento del 40 %,
sempre a decorrere dal 13.10.2003.” (doc. AI 110)
Presentata
una nuova domanda di prestazioni, evasa con una decisione di non entrata nel
merito con provvedimento 10 dicembre 2014 (ritenendo che la documentazione
prodotta non oggettivava una modifica della situazione rispetto all’epoca della
precedente decisione del 3 marzo 2010; doc. AI 234), a seguito del ricorso
presentato dal ricorrente, il TCA, visionata la documentazione medica prodotta
dall’assicurato e visto il preavviso favorevole dell’Ufficio AI, ha rinviato
gli atti all’amministrazione per entrata in materia (cfr. pronuncia del 24
febbraio 2015, inc. 32.2014.193). L’Ufficio AI ha quindi predisposto nuovi accertamenti,
segnatamente interpellando i medici curanti e dando mandato al dr. __________,
reumatologo, di effettuare una valutazione. Nella perizia del 16 dicembre 2015
lo specialista ha quindi posto le diagnosi di:
" (…)
4. Diagnosi
Sindrome cervicospondilogena cronica prevalentemente a destra in
- Disturbi
statici del rachide (ipercifosi dell dorsale alta con protrazione del capo, appiattimento
della dorsale e dell lombare, con scoliosi sinistroconvessa dorsale,
destroconvessa lombare, scompensata)
Sindrome lombospondilogena cronica a destra in
- Rilevanti
discopatie bisegmentali L4fL5 ed L5/S 1 con osteocondrosi e spondilartrosi
- Spondilolistesi
di primo grado secondo Meyerding di L4 su L5, su spondilolisi istmica
bilaterale
- Disturbi
statici del rachide (ipercifosi della dorsale alta con protrazione del capo, appiattimento
della dorsale e della lombare, con scoliosi sinistroconvessa dorsale,
destroconvessa lombare, scompensata)
- Decondizionamento
e sbilancio muscolare
- Obesità (peso 75,2 kg / 161,5 cm)
Attrito coxofemorale a destra di tipo Picer, su
- Lieve retroversione dell' acetabolo dell'anca destra
Probabile gonartrosi a destra
Gonartrosi in valgo a sinistra, in
- Esiti da
intervento di osteotomia valgizzante, plastica a mosaico femorale mediale,
plastica del legamento crociato anteriore a sinistra, il 26.8.2002
- Obesità (peso 75,2 kg / statura 161,5 cm) (…)”
e
concluso:
" (…)
Giudico come lavoro adatto allo stato
di salute attuale, un'attività che tiene pienamente conto dei limiti funzionali
e di carico descritti nell'allegato; da notare che questi limiti sono anche
applicabili durante il tempo libero, per cui potrebbero interagire con
l'abilità alla guida, come segnalato dall' assicurato problematica, qualora
debba rimanere seduto a lungo incolonnato.
In un lavoro adatto allo stato di
salute, giudico l'assicurato abile al lavoro sull'arco di una giornata
lavorativa normale di 8-9 ore, con rendimento massimo del 100% a decorrere dal
13.10.2003, prendendo atto che, dal momento dell'insorgenza dei dolori coxogeni
a destra, su attrito coxofemorale, segnalati dall’ortopedico il 9.5.2014, sono
da considerarsi limiti funzionali e di carico più restrittivi rispetto a quelli
formulati dopo l'ultima valutazione peritale reumatologica del 10.11.2008.
Rammento che il 10.11.2008 giudicavo
l'assicurato, nella sua attività principale allora svolta come operaio nella
manutenzione autostradale, abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa
normale, ma con diminuzione del rendimento del 40 % a partire dal 3.10.2003; a
decorrere dal 19 .5 .2014, lo giudico, a seguito dei limiti funzionali e di carico
profilati nell'allegato, sempre per quest'ultima attività, inabile al lavoro
nella misura dei 2/3, da intendersi come diminuzione del rendimento sull'arco
di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore.
Da ultimo l'assicurato era attivo come
aiuto informatico con attestato di capacità, occupato dal 2.11.2012 fino al 31.1.2014,
nella misura del 70%, attività poi interrotta in quanto l'assicurato aveva
deciso di ritornare in Ticino dopo le dimissioni dal posto di lavoro,
iscrivendosi successivamente presso l'assicurazione disoccupazione, dal 6
.2.2014; si trattava, stando alla descrizione del posto di lavoro del datore di
lavoro dall’8.3.2015, di un'attività leggera con necessità di sollevare carichi
leggeri fino a 10 kg solo raramente, svolta sovente da seduto, raramente doveva
camminare, talvolta stare in piedi, occupandosi dell'assemblaggio della hardware
informatica e del mantenimento informatico sovente, talvolta anche del servizio
esterno di riparazione; si trattava di un'attività, se messa a confronto con i limiti
funzionali e di carico citati nell'allegato, quasi ideale allo stato di salute
attuale, anche se forse un po' statica, in quanto l'assicurato stava sovente
seduto, per cui è giustificata una diminuzione del rendimento del 30 %,
sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8- 9 ore, a partire dal 19.5.2014.
(…)” (doc. AI 262)
Nel
rapporto finale del 21 dicembre 2015 il dr. __________del SMR ha avallato le
diagnosi poste dal dr. __________ e riassunto i periodi di inabilità nel senso
che l’assicurato dal 19 maggio 2014 (momento in cui erano stati segnalati i
dolori coxogeni a destra, su attrito coxofemorale) era da considerare inabile al
70% nell’abituale attività di operaio alla manutenzione stradale, al 30%
nell’attività di aiuto informatico da ultimo esercitata, mentre che in
un’attività leggera adeguata, rispettosa dei limiti funzionali individuati dal
reumatologo, era da ritenere completamente abile (doc. AI 272).
Dopo
aver interpellato il consulente IP (doc. AI 54), che ha proceduto al confronto
dei redditi determinando una perdita di guadagno del 13.4% (cfr. rapporto del
consulente IP del 20 luglio 2016, doc. AI 272 e 278 e doc. AI 269-273), mediante
la decisione contestata del 24 gennaio 2017, confermativa di un progetto dell’11
ottobre 2016, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni,
motivando:
" (…)
Esito degli accertamenti:
In primo luogo si precisa che
l'attività originaria a cui si fa riferimento è quella esercitata al momento
dell'insorgenza del danno alia salute, ovvero quella di operaio di manutenzione
autostrade.
La documentazione medico-specialistica
acquisita all'incarto, ed in particolare la perizia eseguita dal Dr. med. __________,
oggettiva l'inabilità lavorativa di 2/3 nella professione originaria, l'ultima
professione svolta in qualità di aiuto informatico è esigibile a tempo pieno
con una riduzione di rendimento del 30%, mentre attività adeguate allo stato di
salute possono essere svolte in misura completa.
Potrebbe pertanto svolgere attività
rispecchianti le indicazioni mediche, reperibili sul mercato libero del lavoro
e che non richiedono qualifiche professionali specifiche.
Per definire il reddito senza danno
alla salute si fa riferimento ai valori statistici sui salari svizzeri per la
categoria delle costruzioni (41-43) in attività semplici e ripetitive.
In conformità alla Sentenza del TCA
del 12 giugno 2006 ed alle indicazioni della Corte plenaria del Tribunale
federale delle assicurazioni è stata stabilita l'inapplicabilità dei valori
regionali (TA13). La giurisprudenza impone che il reddito da invalido vada determinato
in applicazione dei valori nazionali (TA1 ). Utilizzando i dati forniti dalla
citata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica nel 2014 avrebbe
potuto realizzare un salario mensile di CHF 5'289.- (attività semplici e
ripetitive, valore mediano). Riportando questo dato su 41.7 ore esso ammonta a
CHF 5'514 mensili oppure CHF 66’170.- per l'intero anno. Effettuando una
riduzione complessiva del 10% per svantaggi salariali derivanti da contingenze
particolari si ottiene un reddito da invalido di CHF 59'553.-.
Di seguito si riporta il calcolo
effettuato per determinare il grado d'invalidità:
Confronto dei redditi:
senza invalidità CHF 68'802.00
con invalidità CHF 59'553.00
Perdita di guadagno CHF 9'249.00 =
limitazione del 13.00%
ll grado d'invalidità inferiore al 40%
esclude il diritto a rendita.
Ha respinto la proposta di offrire provvedimenti
reintegrativi, tuttavia, su espressa richiesta scritta si resta a disposizione
per accordare un aiuto al collocamento.
Osservazioni al progetto di
decisione dell’11 novembre 2016
In data 10 novembre 2016 ci ha
inoltrato osservazioni, sprovviste di documentazione medica, contro il nostro
progetto di decisione.
Per il tramite dell'Ufficio Al del Canton
__________ ha potuto ricevere un'adeguata preparazione che le ha permesso di
effettuare una formazione su misura come aiuto informatico presso un datore di
lavoro che l'ha in un secondo momento assunta. Per sua scelta ha deciso di dare
le dimissioni e di rientrare in Ticino e successivamente inoltrare una nuova
richiesta di prestazioni Al.
Dopo aver intrapreso i dovuti
accertamenti in ambito medico, il nostro Servizio Integrazione Professionale le
ha proposto l'attuazione di provvedimenti professionali che ha rifiutato
asserendo di voler inoltrare osservazioni contro il nostro progetto di decisione.
Per quanto attiene alla riformazione
professionale, non le è stata concessa in quanto risultava essere sprovvisto di
un attestato federale di capacità (AFC).
D'altro canto, previa richiesta
scritta, l'Ufficio Al rimane a disposizione per eventualmente attivare il
nostro Servizio di aiuto al collocamento.
Visto quanto sopra il citato progetto
di decisione citato merita piena conferma.” (doc. AI 283)
Di
fronte al TCA l’assicurato non ha prodotto nuova documentazione medica, mentre
l’amministrazione, dopo aver confermato le proprie conclusioni, ha fatto pervenire
un rapporto allestito dall’Ufficio AI del Canton __________ denominato
“Démarches de placement” (doc. IV/1).
2.4. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto
(DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede
d’istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
In
una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56,
pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici
regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un
rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è
stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato.
Tuttavia,
nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla
concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile
fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con
riferimenti (in particolare alla DTF 139 V 225 e 135 V 465)
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo
di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola
fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009; STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001
pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung,
in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2014, ad
art. 28a, pag. 398-399) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano
un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una
perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi
accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29
settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi
menzionati).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
2.5. Nel
caso concreto, l’assicurato ha subito nel 1991 e nel 2002 delle lesioni al
menisco del ginocchio sinistro, sviluppando altresì dal 2003 dolori alla
schiena e lombari che avevano portato, già nel 2008, il perito dr. __________ a
riconoscere un’inabilità del 40% nella sua professione di operario addetto
nella manutenzione autostradale; in una professione leggera e rispettosa dei
limiti funzionali l’abilità era invece stata valutata come completa. La seconda
domanda di prestazioni era stata respinta considerato un conseguente grado di
invalidità del 16% (doc. AI 141).
Nel
giugno 2014 l’assicurato ha presentato una nuova domanda di prestazioni facendo
valere l’insorgenza di dolori al ginocchio, all’anca e alla schiena (doc. AI
223).
Ora,
tutto ben considerato, dopo attento esame della documentazione agli atti,
secondo il TCA l’Ufficio AI ha correttamente ritenuto che, malgrado le diagnosi
evidenziate, sino al momento decisivo della decisione impugnata (cfr. DTF 132 V
220, 130 V 140, 129 V 4, 121 V 366 consid. 1b), dal maggio 2014, allorquando erano
state evidenziate nuove problematiche ortopediche, l’assicurato andava ritenuto
abile in misura completa in un’attività leggera, rispettosa dei limiti
funzionali menzionati dal perito reumatologo, mentre che nell’attività abituale
di addetto alla manutenzione autostradale la capacità era del 30% e come aiuto
informatico del 70%.
Il
TCA ritiene in particolare che lo stato di salute dell’assicurato sia stato
approfonditamente vagliato dall’amministrazione, segnatamente sulla base della
perizia del dr. __________ del 16 dicembre 2015, di cui non ha motivo di metterne
in dubbio la dettagliata e convincente valutazione specialistica. La stessa,
basata su una valutazione clinico/funzionale approfondita e sull’esame degli
atti medici e radiologici, si rileva completa, approfondita e rispettosa dei
criteri probatori enunciati al considerando che precede.
Più
precisamente, il perito, dopo aver dettagliatamente esposto la situazione
dell’assicurato e ricordato di averlo già valutato nel 2008, eseguita
un’approfondita valutazione di tutte le problematiche fatte valere, ha concluso
che sulla base degli atti, dell'anamnesi richiesta e dell'esame clinico, era
possibile porre le diagnosi elencate al considerando 2.4. Ha quindi rilevato
che l’interessato, sebbene lamentasse dolori invalidanti, non risultasse al
momento al beneficio di un trattamento analgesico farmacologico proporzionato
alle algie lamentate, e non seguisse una riabilitazione muscolare attiva. Ha ritenuto
consigliabile che l’assicurato si sottoponesse, oltre che ad un adeguato
trattamento analgesico (con misure infiltrative), anche ad un calo ponderale,
in quanto l'eccesso di peso di quasi 15 kg, portava ad un sovraccarico del
passaggio lombosacrale e delle articolazioni delle estremità inferiori (doc. AI
262).
Alla
luce di queste conclusioni, il perito ha concluso che in un lavoro adatto allo
stato di salute, ossia rispettoso dei limiti funzionali e di carico descritti,
l'assicurato era da considerare abile al lavoro sull'arco di una giornata
lavorativa normale di 8-9 ore, con rendimento massimo del 100 %, a decorrere
dal 13 ottobre 2003, prendendo atto che, dal momento dell'insorgenza dei dolori
coxogeni a destra, su attrito coxofemorale (segnalati dall’ortopedico il 19
maggio 2014), erano da considerarsi limiti funzionali e di carico più
restrittivi rispetto a quelli formulati dopo l'ultima valutazione peritale
reumatologica del 10 novembre 2008. In particolare era da considerare idonea
un’attività con la possibilità di alternare la posizione di lavoro al bisogno,
che non richiedeva il sollevamento di pesi superiori ai 5 kg, lavori prolungati
sopra l’altezza delle spalle, in posizione inginocchiata o accovacciata, su
scale o impalcature, o in posizione piegata in avanti in modo prolungato, o
comprendente spostamenti su terreni accidentati (doc. AI 263).
Per
contro nell’attività di operaio nella manutenzione autostradale, l’assicurato
era da considerare abile soltanto nella misura di 1/3 da intendersi come diminuzione
del rendimento sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore. Infine,
come aiuto informatico l’assicurato era da considerare abile a tempo pieno, ma
con una diminuzione del rendimento del 30%.
Dette
approfondite conclusioni, supportate da un’accurata indagine clinica,
dall’esame della cospicua documentazione clinica e radiologica, meritano
conferma, in quanto giungono a
risultati concludenti, in ossequio ai succitati (cfr. consid. 2.4) requisiti
posti dalla giurisprudenza in materia di valutazione dei mezzi di prova, non
sussistendo del resto indizi concreti idonei a mettere in forse la loro
credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Le stesse sono state
del resto confermate pienamente anche dal dr. __________, medico del SMR, nel
rapporto finale del 21 dicembre 2015 (doc. AI 272).
Del
resto la valutazione peritale non è stata oggetto di contestazione e non è
stata smentita da altra documentazione medico-specialistica attestante nuove
affezioni o una diversa valenza delle patologie diagnosticate.
Né
del resto le altre censure sollevate, in modo confuso, dal ricorrente
permettono di modificare l’esito della presente vertenza.
In
conclusione, rispecchiando la perizia del dr. __________ del 15 dicembre 2015 tutti
Fatti
i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr.
consid. 2.4) e non essendo provato un peggioramento duraturo e incidente sulla
capacità lavorativa, intervenuto dopo la resa della perizia e prima della
decisione contestata del 24 gennaio 2017 (la quale delimita, come detto, il
potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali, cfr. DTF 132 V 220
consid. 3), a ragione l’Ufficio AI - sulla base anche del parere del medico SMR
(sul valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR cfr. la STFA I
938/05 del 24 agosto 2006; cfr. anche sopra al consid. 2.3) -, e richiamato
altresì l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia
ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico
cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid.
2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp. 57, 551 e 572), ha ritenuto che dal
maggio 2014 il ricorrente andava considerato inabile nella misura del 70% nella
sua precedente attività di addetto alla manutenzione delle autostrade e del 30%
come aiuto informatico, mentre che in un’attività leggera adeguata rispettosa
delle limitazioni presentate dallo stato di salute l'incapacità lavorativa
medico-teorica era da considerare nulla. Con riferimento al menzionato obbligo
dell’assicurato di diminuire il danno, non si può tralasciare di sottolineare
che il dr. __________ ha sottolineato l’opportunità che l’assicurato si
sottoponga ad un adeguato trattamento analgesico farmacologico (con misure
infiltrative), inclusa una riabilitazione muscolare attiva, oltre che ad un calo
ponderale.
Visto
quanto sopra, la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti
per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del
querelato provvedimento, senza che si rendano necessari ulteriori accertamenti.
Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio
conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre
prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 p.
429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28
consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94
consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d).
Ciò
non toglie che, ribadito come il presente giudizio non pregiudica eventuali
diritti nei confronti dell’AI insorti successivamente alla data del
provvedimento in lite, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr.
DTF 130 V 140 e 129 V 4), resta aperta la possibilità al ricorrente di far
valer se del caso in futuro un peggioramento delle sue condizioni.
2.6. Per
quel che concerne la definizione del grado d’invalidità mediante il metodo
ordinario del confronto dei redditi (cfr. al consid. 2.2) – che di principio è
rimasta incontestata - nelle motivazioni della decisione contestata sono
indicati i parametri utilizzati dall’amministrazione per definire i redditi sia
da valido che da invalido, a cui va fatto riferimento.
2.6.1. Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona
assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre
stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di
verosimiglianza preponderante, quale persona sana. il TF nella sentenza 9C_
501/2013 del 28 novembre 2013 ha rilevato che occorre stabilire quanto la
stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale
diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza
preponderante, quale persona sana, tenuto conto delle sue capacità
professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev’essere
determinato il più concretamente possibile.
Di
regola ci si fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha
conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all’evoluzione
dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci si potrà
scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall’ISS
(v. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con
riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare
indicazioni riguardanti l’ultima attività professionale dell’assicurato o se
l’ultimo salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che
egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità
di persona valida; per esempio se l’assicurato, prima di essere riconosciuto
definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già
delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo
stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali
norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il
posto di lavoro della persona assicurata prima dell’insorgenza del danno alla
salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell’invalidità
(DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. sentenza 9C_416/2010 del 26 gennaio
2011 consid. 3.2).
In
proposito va detto che l’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto d’indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I
222/04).
In
una sentenza 8C_695/2015 del 19 novembre 2015, il Tribunale federale ha
applicato, per la determinazione dei redditi da raffrontare, l’edizione 2012 della
rilevazione della struttura dei salari (RSS), senza alcuna particolare riserva
(si vedano pure, ad esempio, le sentenze UV.2014.00277 del 31 agosto 2015
consid. 3.2.2 del Tribunale delle assicurazioni del Canton Zurigo e 200 2015
853 del 17 dicembre 2015 consid. 4.6.2 del Tribunale amministrativo del Canton
Berna).
In
una sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 3.4, il Tribunale
federale ha confermato l'applicazione da parte del Tribunale amministrativo
federale, per la determinazione dei redditi da raffrontare, dell'edizione 2010
della rilevazione della struttura dei salari (RSS), considerato che la
decisione amministrativa litigiosa era stata emessa il 4 gennaio 2013 e l'UAIE
non poteva pertanto disporre dei dati del 2012, la cui pubblicazione era
avvenuta solo nel corso del mese di ottobre 2014 (cfr. lettera circolare AI n.
328 dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, UFAS, del 22 ottobre
2014), consolidando così la giurisprudenza secondo la quale sono determinanti i
dati statistici più attuali a disposizione al momento della decisione di
rendita (cfr. STF 8C_78/2015 del 10 luglio 2015 consid 4 e 9C_526/2015 dell'11
settembre 2015 consid. 3.2.2).
In concreto, l’insorgente non contesta il reddito figurante
nella decisione impugnata, di fr. 68’802 per il 2014, riferito ai dati
statistici correttamente ammessi dall’amministrazione in considerazione del
fatto che egli non lavora da numerosi anni e che la ditta presso il quale ha da
ultimo lavorato come operaio addetto alla manutenzione delle strade ha cessato
la sua attività dal 2009 (doc. AI 269). Del resto, l’amministrazione
ha correttamente utilizzato i dati salariali forniti dalla RSS
TA1-tirage skill level Svizzera 2012 (NOGA08, RSS 2012 pag. 35), emanata
dall'Ufficio federale di statistica di Berna, in relazione a personale maschile
nella categoria “costruzioni” fissando il salario, dopo aver riportato
la cifra statistica su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di
41,7 ore computabili nel 2012 e 2014 (cfr. STF I 203/03 del 21 luglio 2003 e la
citata tabella B9.2) e averla adeguata al 2014 ([+ 0.7% nel 2013 e + 0.7% nel
2014; cfr. evoluzione dei salari, stima trimestrale [www.bfs.admin.ch]), in fr.
68'802.25.-- (doc. AI 271).
2.6.2. Per
quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto
guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività
lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da
valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai
rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica,
che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di
lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485
consid. 3b).
Come
anticipato, l’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in
difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali
risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei
salari, e meglio i dati salariali forniti dalla la RSS TA1-tirage skill level
Svizzera 2012, emanata dall'Ufficio federale di statistica di Berna
nell’ottobre 2014), più precisamente dalla tabella TA1 2012 skill level
(NOGA08, RSS 2012 pag. 35; salario mensile lordo [valore centrale] secondo il
ramo economico, il livello di competenze e il sesso ( cfr., a quest'ultimo
proposito, DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7; DTF 128 V 174), e
relativa a personale maschile in una professione semplice che presuppone
qualifiche inferiori e comporta attività semplici e ripetitive (categoria 4)
nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni
salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV
15, pagg. 47ss.).
Da
tale tabella emerge che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno
dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il
livello 1 di competenze) di 40 ore settimanali nel settore privato, corrisponde
ad un importo di fr. 62’520.-- (fr. 5’210.- x 12 mesi). Riportando queste cifre
su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili
nel 2012 e 2014 (cfr. i precitati riferimenti, ad esempio STF I 203/03 del 21
luglio 2003 e la citata tabella B9.2), il salario lordo medio ipotetico
nazionale da invalido per un uomo ammonta a fr. 65'177.- (fr. 62’520: 40 x
41,7), inclusa la tredicesima (STF U 274/98 del 18 febbraio 1999). Tale dato è
stato poi - correttamente - aggiornato al 2014 in fr. 66'169.- (doc. AI 149) e
va confermato.
Del
resto lo stesso non è di principio censurato dal ricorrente.
Inoltre, secondo la
giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare
situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e
tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico. L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione
globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle
varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,
chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima
che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza
valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Con
sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 al consid. 5.4. il TF ha confermato il
principio posto dal TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve
avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di
tassi più frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni
sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente
verificabili in sede giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata
anche recentemente dal TF, segnatamente nella sentenza 9C_767/2015 del 19
aprile 2016 al consid. 4.6.
Infine,
con sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato
che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante
in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la
nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso
d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei
limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito
da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete.
Nel
caso di specie l’UAI ha applicato una riduzione complessiva del 10%,
segnatamente per il fattore “attività leggere”.
In
una sentenza pubblicata in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la
questione del potere d'esame del Tribunale federale e dei tribunali cantonali
delle assicurazioni qualora si tratti di verificare, in materia di
assicurazione per l'invalidità, l'estensione della riduzione operata sul
reddito da invalido accertato sulla base dei dati statistici conformemente alla
DTF 126 V 75. L'Alta Corte al consid. 5.2 si è così espressa:
" Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de
l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité dans ce
contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision
administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne
l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si
une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée
dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes
généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet
égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent,
substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit
s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre
appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81).”
Val
qui la pena inoltre di ribadire che la riduzione massima consentita ammonta al
25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie
particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF
126 V 80 consid. 5b/cc). A questo proposito giova inoltre ricordare che, a
detta della nostra Massima Istanza, è soltanto il pieno adempimento di tutte le
condizioni del caso (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni
di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione),
che giustifica una riduzione pari al 25% (cfr. STF 9C_655/2012 del 29 novembre
2012, consid. 3; Meyer Ulrich/Reichmuth Marco, in: Stauffer Hans-Ulrich/Cardinaux
Basile, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), Commentario, 3 Ed.,
Zurigo 2014, ad art. 28a n. 100 e segg.).
Si osservi anche che il fatto di avere una limitata formazione professionale
non giustifica ulteriori decurtazioni, considerato che le attività adeguate
entranti in linea di conto (livello di qualifica 4, semplici e ripetitive) non
richiedono né un’esperienza professionale diversificata, né un grado di
istruzione particolare (cfr. in questo senso la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR
2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del
3 aprile 2009).
Inoltre, nella STF 8C_482/2016 del 15 settembre 2016 pubblicata in SVR 2017 IV
Nr. 17 l’Alta Corte ha ribadito che in caso d’applicazione del livello di
qualifiche 4 dei dati salariali statistici sono già considerate le carenti
conoscenze linguistiche. Trattandosi di lavori ausiliari il fattore età non
gioca imperativamente un effetto di riduzione sui salari (cfr. STF 8C_482/2016
del 15 settembre 2016, consid. 5.4.2).
Nella
STF 9 C_359/2014 del 5 settembre 2014 il TF ha ribadito che allorquando vi è
una capacità lavorativa a tempo pieno ma con una flessione del rendimento,
quest’ultima viene presa in considerazione nella fissazione della capacità
lavorativa e non vi è motivo di effettuare un ulteriore riduzione per la stessa
ragione: “(…) En ce qui concerne le taux
d'abattement sur le salaire statistique, la jurisprudence considère que
lorsqu'un assuré est capable de travailler à plein temps mais avec une
diminution de rendement, celle-ci est prise en considération dans la fixation
de la capacité de travail et il n'y a pas lieu, en sus, d'effectuer un
abattement à ce titre (arrêts 9C_677/2012 du 3 juillet 2013 consid. 2.2;
8C_93/2013 du 16 avril 2013 consid. 5.4 et les références). (…)” (STF 9C_359/2014 del 5 settembre 2014 consid. 5.4). L’Alta
Corte si è confermata in questa giurisprudenza anche nelle STF 9C_635/2016 del
14 dicembre 2016 consid. 4.3 e 9C_603/2015 del 25 aprile 2016 consid. 8.1.
Fatte
queste premesse, tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice
delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello
dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte
ritiene che, operando una - peraltro non trascurabile - decurtazione del 10%,
l’amministrazione non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento. In particolare,
mediante la riduzione in questione, l'UAI ha debitamente tenuto conto
degli effetti legati al danno alla salute di cui è affetto l'assicurato, il
quale può ancora esercitare al 100% un’attività adeguata, con limitazioni
fisiche non oltremodo gravose.
Questo
Tribunale ritiene quindi di non doversi scostare dalla valutazione
dell’amministrazione, l’assicurato non avendo addotto motivi pertinenti che gli
permettano di sostituire il suo apprezzamento (ATF 137 V 73 consid. 5.2, 126 V
80 consid. 5b). In effetti, va detto che altre circostanze personali che
Considerandi
potrebbero giustificare una decurtazione maggiore sul reddito statistico da
invalido non ne sono state addotte né del resto emergono dagli atti
all’inserto.
Ne
segue che la riduzione globale del 10% dal reddito da invalido va confermata.
Del
resto, come meglio si illustrerà al consid. 2.7.3, anche volendo per pura ipotesi
di lavoro ridurre il reddito da invalido del 25%, l’interessato non avrebbe
comunque diritto ad una rendita.
2.6.3
Visto quanto precede,
l’amministrazione ha determinato in fr. 59'553.-- il reddito da invalido (90%
di 66'169).
Sulla base di questo
dato, ha quindi determinato il grado di invalidità raffrontando il reddito da valido di fr. 68'802 (cfr. consid. 2.6.1) con il reddito da
invalido di fr. 59'553, ottenendo un grado d’invalidità (non pensionabile) del 13%
(68'802 – 59'553.-- x 100 : 68'802) che non dà diritto a una rendita.
Sia
detto a titolo abbondanziale che nell’ipotesi in cui si volesse tener conto di
una deduzione (massima) del 25%, e quindi raffrontare il reddito da valido di fr.
68’802 con quello da invalido di fr. 49'626 (ridotto del 25%), si
otterrebbe un grado d’invalidità del 28% che pure non darebbe diritto a
una rendita. È dunque a ragione che l’UAI non ha riconosciuto il diritto ad una
rendita d’invalidità.
Sia
ancora osservato che, considerando che è nello svolgimento di attività leggere
adeguate che vi è il minor discapito economico, richiamato nuovamente l’obbligo
per l’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile
per ovviare alle conseguenze del discapito economico derivante dal danno alla
salute (cfr. DTF 123 V 233), a ragione l’amministrazione ha quantificato un
grado di invalidità del 13%.
2.7
2.7.1
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente minacciati
d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione per quanto essi
siano necessari e idonei a ripristinare, conservare o migliorare la loro
capacità al guadagno o la loro capacità di svolgere mansioni consuete (lett. a)
e le condizioni per il diritto ai diversi provvedimenti siano adempiute (lett.
b).
Per
stabilire tale diritto deve essere considerata tutta la durata probabile della
vita professionale rimanente (art. 8 cpv. 1bis LAI).
Fra
i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i
provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale
(art. 8 cpv. 3 lett. a LAI) ed i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3
lett. b LAI), che comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la
prima formazione professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale
(art. 17 LAI), il collocamento (art. 18 LAI) e l'aiuto in capitale (art. 18b
LAI).
Secondo
l’art. 17 cpv. 1 LAI l’assicurato ha diritto alla formazione in una
nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione
professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere
presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.
Invalido
ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione
professionale, una perdita di guadagno pari a circa il 20% (STF 8C_689/2015 del
15.
gennaio 2016: “(…) von rund 20% voraussetzt, wobei es sich dabei lediglich
um einen Richtwert handelt.”; DTF 130 V 489 consid. 4.2; DTF 124 V 110 consid.
2b; STFA I 164/05 del 22 dicembre 2006 consid. 7; SVR 2010 IV Nr. 24; AHV
Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b). La soglia minima di diminuzione della capacità
di guadagno conferente diritto a provvedimenti di riformazione professionale è
quindi del 20%.
Secondo
l'art. 6 cpv. 1 OAI, per riformazione professionale vanno intesi i
provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare la capacità di
guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l'inizio di
un'attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa
dell'invalidità.
Con
riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme
delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente
un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta
dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite
del possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag.
495.
consid. 2a).
Infine,
la circolare sui provvedimenti d’integrazione di ordine professionale (CPIP)
prevede:
"
4010.
Le seguenti condizioni devono
essere adempiute cumulativa-mente:
- a causa di un’invalidità imminente o
esistente la persona assicurata non è più in grado di esercitare la precedente
professione o di compiere le mansioni consuete, lucrative o no;
- l’assicurato deve essere idoneo
all’integrazione, ossia essere oggettivamente e soggettivamente in grado di
sottoporsi con successo ai provvedimenti di formazione professionale;
- la formazione deve essere
compatibile con l’invalidità e corrispondere alle capacità dell’assicurato.
Deve essere inoltre semplice ed adeguata e offrire possibilità di guadagno
pressappoco equivalenti a quelle della precedente attività. Non sono rimborsate
le spese di una formazione che non prospetta una prestazione lavorativa
economicamente valorizzabile.
(…)
4013.
Se un assicurato è sufficientemente integrato o
se può esserle procurato un posto di lavoro adeguato ed esigibile senza una
formazione supplementare, una riformazione professionale non è necessaria.”
Infine,
con STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011 il TF, in un caso in cui un’assicurata
invalida al 40% (percentuale calcolata secondo il metodo misto) aveva chiesto
di essere messa a beneficio di provvedimenti integrativi di natura
professionale, ha affermato che:
" (…)
Sennonché, a prescindere dalle argomentazioni esposte
nel giudizio impugnato, cui si rinvia per brevità, l’insorgente sembra
dimenticare che nel momento determinante della decisione amministrativa in lite
le si presentava un ventaglio relativamente ampio di professioni (leggere e
ripetitive, poco qualificate) possibili che non richiedevano necessariamente la
messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. per
analogia sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2,9C_753/2008 del
26.
ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3). Già
solo per questo motivo, la richiesta non può dunque trovare accoglimento. (…)" (STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011,
consid. 6)
D’altra
parte l’art. 15 LAI prevede che gli assicurati, cui l’invalidità rende
difficile la scelta della professione o impedisce l’esercizio dell’attività
svolta fino ad allora da essi, hanno diritto all’orientamento professionale.
L’art.
18.
LAI prima frase dispone che gli assicurati che presentano un’incapacità al
lavoro e che sono idonei all’integrazione, hanno diritto a un sostegno attivo
nella ricerca di un posto di lavoro appropriato nonché a una consulenza
costante al fine di conservare il loro posto di lavoro.
L’applicazione
di tale articolo presuppone che l’assicurato sia invalido ai sensi dell’art. 4
cpv. 1 LAI. Il diritto all’orientamento professionale presuppone dunque che
l’assicurato dev’essere intralciato nella ricerca di lavoro a causa del danno
alla salute. Ad esempio, una persona che non può affrontare un colloquio di
lavoro perché muta o con difficoltà motorie oppure se a causa del danno alla
salute necessita di particolari provvedimenti sul posto di lavoro (quale mezzi
ausiliari ottici) o di particolari esigenze nei confronti del datore di lavoro
(per esempio, tolleranza per le pause rese necessarie dall’invalidità
dell’assicurato) (Pratique VSI 2003 pag. 270). Il TFA ha poi precisato che
siccome il servizio di collocamento non rappresenta un provvedimento
d’integrazione particolarmente costoso, per motivarne il diritto è sufficiente
avere, nella ricerca di un nuovo lavoro, difficoltà relativamente piccole
dovute alla salute. Se invece la ricerca del posto di lavoro è resa
problematica per altre ragioni non legate all’invalidità, come l’assenza di
posti disponibili sul mercato del lavoro, l’età dell’assicurato ecc., l’AI non
deve intervenire ma, a dipendenza del caso, l’interessato dev’essere collocato
dall’assicurazione contro la disoccupazione (Pratique VSI 2000 pag. 71; sulla
differenza tra servizio di collocamento dell’AI e dell’assicurazione contro la
disoccupazione cfr. DTF 116 V 85).
Infine,
secondo l’Alta Corte, l’assicurato con una capacità lavorativa al 100% in
attività leggere adeguate non ha diritto all’aiuto al collocamento a meno che
sussista una limitazione supplementare nella ricerca del lavoro (Pratique VSI
2003.
pag. 270; critico Cattaneo, op.cit., RDAT 2003 I pag. 598).
D’altra
parte, l’art. 18a LAI (Lavoro a titolo di prova), nella sua versione in vigore
dal 1 gennaio 2012 prevede che l’AI può assegnare all'assicurato un posto di
lavoro a titolo di prova per al massimo 180 giorni (lavoro a titolo di prova),
al fine di appurare le sue capacità effettive sul mercato del lavoro.
2.7.2
Nella
fattispecie, nel suo ricorso l’assicurato sembra postulare di essere posto al
beneficio di una riformazione professionale sebbene in ogni modo dichiari di
ritenere “ridicola e denigrante” la proposta di “attuazione di
provvedimenti professionali” (doc. I).
Ora,
come ben ricordato anche dall’amministrazione nella risposta di causa, in
proposito occorre ricordare che a seguito delle conclusioni tratte dal perito
dr. ______________ (perizia del 10 novembre 2008, doc. AI 110) e dal SMR (rapporto
finale del 16 febbraio 2009, doc. Al 124) concludenti per una completa abilità
lavorativa in attività adeguate dall'ottobre 2003 e un’inabilità al 40%
nell'attività in precedenza svolta, con rapporto del 17 dicembre 2009 (doc. Al
129) il Servizio integrazione professionale (SIP) aveva riconosciuto la misura
del collocamento (cfr. comunicazione del 18 febbraio 2010, doc. AI 140). Tale
mandato non era tuttavia stato concluso con successo per mancato interesse da
parte dell’assicurato (cfr. rapporto del SIP del 2 agosto 2010, doc. AI 148).
D’altro
canto con la decisione del 3 marzo 2010, rimasta incontestata e divenuta quindi
vincolante, l’amministrazione non solo aveva correttamente negato il diritto alla
rendita, ma anche quello a provvedimenti professionali in considerazione del
grado d'invalidità insufficiente (16%; cfr. doc. AI 141).
Nell’ambito
dell’evasione della nuova domanda di prestazioni presentata nel novembre 2011,
il competente Ufficio Al del Canton __________ (UAI __________), luogo di domicilio,
ha concesso l'aiuto al collocamento (cfr. comunicazione del 6 dicembre 2011, doc.
Al 165) e altre misure di orientamento e di riallenamento al lavoro in virtù
delle quali l’interessato ha potuto ricevere un’adeguata preparazione e di
conseguenza una formazione quale aiuto informatico (cfr. comunicazioni del 13
febbraio, 30 aprile e 27 luglio 2012, doc. Al 173, 180). Considerato quindi
come l’assicurato avesse acquisito competenze nell'ambito dell'informatica
quale autodidatta, il SIP competente aveva osservato che "(...) Nous allons continuer à le former sur le terrain afin qu'il décroche
un emploi dans cette branche, mais surtout que sur ses offres puissent figurer
les stages et les certificats de travail dans cette branche" (cfr. rapporto del SIP del Canton __________ del 27 luglio
2012, inc. Al, doc. 189). Il medesimo Ufficio ha in seguito riconosciuto
la misura del lavoro a titolo di prova (art. 18a LAI) presso la ditta __________
(cfr. comunicazione del 24 settembre e 18 dicembre 2012, doc. AI 196, 198, 206)
e l'assegno per il periodo di introduzione (art. 18b LAI; cfr. comunicazione
del 22 aprile 2013, doc. Al. 214), così come pure sono state erogate le
relative indennità giornaliere. Presso tale ditta in seguito l’assicurato è
stato assunto (doc. AI 215), e quindi di conseguenza il SIP ha potuto concludere
la pratica dell’assicurato (cfr. annotazione del SIP del 7 ottobre 2013, doc.
AI 220; cfr. contratto di lavoro a tempo indeterminato del 12 aprile 2013, doc.
Al 215).
Tuttavia
successivamente l’assicurato ha disdetto tale contratto lavorativo per il 31
gennaio 2014 (doc. Al 222) ed è rientrato in Ticino, presentando domanda di
prestazioni dell'Al nel giugno 2014. Nell’ambito dell’istruttoria della pratica
a seguito della sentenza del TCA del 24 febbraio 2015 (cfr. consid. 1.1), sulla
base delle conclusioni medico teoriche sulla capacità lavorativa tratte dal
perito dr. __________ e dal SMR (doc. AI 262, 272), e quindi ammessa un’inabilità
lavorativa del 70% quale operaio in ambito di manutenzione stradale e del 30%
quale aiuto informatico, ma un’abilità completa in attività adeguate consone
alle limitazioni funzionali da maggio 2014, nell’ottobre 2016 l’assicurato è
stato invitato ad un incontro con il consulente per l’integrazione
professionale al fine di discutere il procedere. Nel rapporto 7 ottobre 2016 si
legge quanto segue:
" (…)
Situazione professionale
All'inizio dell'incontro l'A. parla
apertamente di ciò che ha fatto nella sua vita. Mi spiega come abbia trovato un
posto di aiuto informatico e tramite UAI lo hanno formato ad hoc presso il
posto di lavoro. Ha sempre avuto la passione per l’informatica anche se
attualmente non se la sentirebbe più di essere reintegrato in questo contesto.
Racconta che si occupava di montaggi computer e manutenzione, era solo lui e il
proprietario.
Per sua scelta ha deciso di lasciare
il posto di lavoro e di trasferirsi in Ticino. Dopo un periodo di
disoccupazione è ora a beneficio della pubblica assistenza.
All'A. si propone l'attuazione di PPR.
Dapprima un percorso al Centro Professionale di __________ (al Centro di
Accertamento Professionale) per poi effettuare delle misure nel mercato del lavoro.
Vi è altresì la possibilità di essere seguito per l'aiuto al collocamento.
L'A. appare da subito scettico.
Dichiara che ha fatto molto durante la sua vita (corsi, lavori, ecc.) e che ora
si sente stanco di "lottare" considerando inoltre tutti i limiti dovuti
al danno alla salute.
Concordiamo che valuterà la proposta e
che ci sentiremo entro venerdì.
Oggi l'A. mi contatta e mi comunica
che non si sottopone ad alcun provvedimento ma che farà opposizione alla
decisione Al.
Provvedimenti Professionali:
Si tratta di un uomo di 52 anni che, a
causa del danno alla salute, risulta abile nella misura del 70% in attività
adeguate. Si è incontrato l'A. per valutare dei provvedimenti professionali ma
dopo una sua riflessione desidera chiudere la pratica Al e valuterà di fare
un'opposizione al progetto.
Alla luce di quanto sopra esposto si
chiude quindi il mandato di integrazione.” (doc. AI 278)
A
seguito del rifiuto dell’assicurato di accogliere la proposta di misure
d'integrazione, l'amministrazione, con la decisione contestata, stabilito un
grado d'invalidità del 13%, ha quindi respinto la richiesta di prestazioni.
Alla
luce di quanto precede, segnatamente della mancata collaborazione dimostrata
dall’interessato, le sue allegazioni ricorsuali, in particolare laddove
rimprovera all’Ufficio AI di non aver “mai preso veramente a cuore” i
suoi problemi, si appalesano inammissibili e al limite del temerario.
Come
detto, l’assicurato ha beneficiato di varie misure di natura professionale, oltre
all'aiuto al collocamento. Non solo: egli si è pure rifiutato di sottoporsi a
provvedimenti professionali che gli stono stati proposti.
Inoltre,
come ricordato con pertinenza dall’amministrazione nella sua risposta di causa e
come ben si evince dal dettagliato rapporto allestito dal competente Ufficio
del Canton __________ versato agli atti (rapporto "Démarches de
placement" del 25 gennaio 2012 dell'UAI __________, IV/1), varie misure
sono state attuate, per consentire all'assicurato di trovare un posto di lavoro
quale aiuto informatico.
Dagli
atti risulta per il resto che all’assicurato è stato correttamente negato il
diritto a provvedimenti professionali, segnatamente una riformazione
professionale, non raggiungendo il grado minimo d’invalidità minimo del 20% richiesto
dal disciplinamento legale e giurisprudenziale menzionato sopra (cfr. consid.
2.7.1
e DTF 130 V 489 e riferimenti; cfr. rapporto del SIP del 17
dicembre 2009, decisione 3 marzo 2010 e proposta del SIP del 19 aprile 2013, doc.
Al 212).
Del
resto, a prescindere dal grado minimo d’invalidità, con la risposta di causa
l’Ufficio AI, riferendosi a quanto concluso dal consulente professionale, ha con
pertinenza osservato, in merito al rifiuto di riconoscere una
riformazione professionale, che l’assicurato in ogni modo può, senza difficoltà
e malgrado il danno alla salute, ricollocarsi a pieno regime in attività
adeguate semplici e ripetitive senza che vi sia la necessità di adottare prima
una (specifica) riqualifica professionale.
A
ragione.
Infatti
questo Tribunale conferma che l’insorgente, senza dover intraprendere una
specifica riqualifica professionale, potrebbe svolgere attività semplici e
ripetitive dal profilo fisico leggero o medio-leggero (cfr. anche sentenza
32.2011.143
del 21 novembre 2011; cfr. per analogia sentenze 9C_673/2009
del 14 aprile 2010 consid. 6.2,9C_753/2008 del 26 ottobre 2009 consid. 3.5 e U
463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3). All’assicurato può in effetti essere
richiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei settori
d’attività accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e
ripetitive, che non richiedono una preparazione professionale specifica ma
possono essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed
un breve periodo di rodaggio. Va qui rilevato che specialmente nell’ambito
industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in
effetti, delle attività di mera sorveglianza, fisicamente assai leggere, che
possono essere svolte sia in posizione seduta che in piedi (per esempio
attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo, ecc.)
con la possibilità anche di variare frequentemente la postura (cfr. STCA
32.2013.75
del 28 gennaio 2014 e 32.2011.143 del 21 novembre 2011).
Secondo
la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,
all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze
esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare
in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il
TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore
industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di
controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 pag. 296
consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).
Ne
segue che a giusta ragione l’Ufficio AI ha negato il diritto a provvedimenti
professionali (riqualifica/riformazione professionale), ritenuto che
l’interessato gode di un ampio ventaglio di professioni possibili che non
richiedono particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. anche le STCA
32.2015.83
del 4 maggio 2016, 32.2014.17 del 27 luglio 2015, 32.2014.95 del 21
maggio 2015, 32.2013.75 del 28 gennaio 2014; cfr. anche STF 9C_734/2010 del 18
maggio 2011 e per analogia 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2,
9C_753/2008 del 26 ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003
consid. 3.3).
Infine, l’amministrazione ha indicato che rimane
aperta per l’assicurato la possibilità di far
capo ad un aiuto al collocamento (cfr. anche DTF 116 V 85 con
riferimenti; SVR 2003 IV Nr. 11 pag. 34 consid. 4.4.; in merito cfr. anche D.
Cattaneo, “La promozione dell’autonomia del disabile: esempi scelti dalle
assicurazioni sociali”, in RDAT I-2003 pag. 595s).
Spetta
dunque all’assicurato, se del caso, attivarsi in questo senso e ricontattare l’amministrazione
(cfr. STCA 32.2011.143 del 21 novembre 2011).
2.8
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico
dell’assicurato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese, per complessivi
fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti