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Decisione

32.2017.220

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

26 novembre 2018Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

I periti hanno precisato

che l’incapacità lavorativa del 40% in attività adeguate “va intesa come

combinazione di limitazione di rendimento e di tempo di lavoro” (cfr. punto

no. 9.1.2.1), rilevando che “eventuali pause supplementari sono già state

conteggiate nella quantificazione della capacità lavorativa residua” (cfr.

punto no. 9.1.2.3).

In attività domestiche,

infine, i periti del SAM hanno valutato un’abilità del 100% dal 4 agosto 2014,

del 10% dal 22 aprile 2016 e del 15% dal 3 maggio 2016 (cfr. punto no. 9.1.4).

Con scritto 14 giugno 2017

il reumatologo curante, dr. med. __________, riportata l’intenzione della sua

paziente ad interporre ricorso contro il progetto di decisione 6 giugno 2017 (in

cui l’assicurata è stata considerata salariata al 31% quale salariata e

casalinga al 69% cfr. consid. 1.1; con la decisione contestata essa è stata

rettamente ritenuta quale persona salariata), ha fatto presente:

" (…) Inoltre

nel corso degli ultimi mesi non vi è sicuramente stato alcun miglioramento

delle sue condizioni di salute, né sotto l'aspetto psicologico né tanto meno

sotto quello reumatologico. Ricordo come per la problematica psichiatrica la

paziente venga regolarmente seguita dal dr. __________, che prenderà

personalmente posizione a riguardo della decisione Al.

Per quanto concerne la valutazione della sua residua capacità

lavorativa, in considerazione delle note patologie, è impensabile che

l'assicurata possa riprendere a svolgere la sua professione di ausiliaria di

pulizia, unica professione che sarebbe in grado di svolgere in assenza di una

qualsiasi formazione professionale ed adeguata formazione scolastica. In

considerazione delle sue patologie, della lunga assenza dal mondo del lavoro e

dell'assenza di un'adeguata formazione professionale/scolastica risulta essere

estremamente difficile, se non impossibile, poter prevedere il reinserimento di

questa assicurata nell'attuale difficile mercato del lavoro.” (incarto AI pag.

485)

In data 22 giugno 2017 il

dr. med. __________, psichiatra curante, ha scritto all’Ufficio AI quanto

segue:

" Vi rendo

noto che la paziente risulta in cura specialistica presso il mio studio dal

03.05.2016 facendo seguito ad una segnalazione fattami dal suo reumatologo

curante Dr. __________ di __________ presso il quale era in cura da tempo per

una complessa sintomatologia algica e funzionale a carico dell'apparato

locomotore di difficile interpretazione dove tra le ipotesi diagnostiche prese

in considerazione venne anche posta da parte della Clinica Reumatologica

dell'Ospedale Universitario di __________ quella di una poliartrite

indifferenziata motivo per cui è stata in seguito sottoposta per un lungo

periodo ad una terapia farmacologica a base di methotrexate, antiinfiammatori

(adalimumab) e corticosteroidi sistemici. A seguito delle constatazioni fatte

nell'ambito della presa a carico specialistica sono giunto a mettere in luce

una importante sindrome depressiva reattiva alle problematiche legate allo

stato di salute gravemente compromesso a cui si aggiungevano altrettante

gravose difficoltà famigliari, sociali e finanziarie. Tengo ora a mettere in

luce come a seguito delle conclusioni della perizia multidisciplinare

effettuata presso il __________ di __________ la paziente sia stata valutata

con una incapacità medica teorica del 40% a partire dal 03.05.2016 in avanti.

Dalla valutazione della perizia si evince però che la paziente sia stata

considerata al 60% casalinga mentre è proprio a causa della malattia

reumatologica di cui è affetta da ben tre anni che essa è stata di fatto

costretta ad interrompere totalmente il suo lavoro e ad annunciarsi all'Al non

essendo assolutamente in grado di sostenere il carico lavorativo come

ausiliaria di pulizie, attività che come sostenuto anche dal reumatologo

curante nella sua lettera del 14.06.2017 è impensabile che la paziente possa

ancora riprendere a svolgere in considerazione delle sue note patologie che

d'altronde la limitano pesantemente anche rispetto all'assolvimento della

mansione di casalinga che di fatto viene eseguita dall'aiuto domiciliare.”

(incarto AI pag. 490-491)

Esaminati i succitati due

rapporti, con annotazioni del 7 settembre 2017 il dr. __________ del SMR

(Servizio medico regionale dell’AI), preso atto della perizia del dr. med. __________

del 17 settembre 2007 (allegata alla perizia pluridisciplinare) ha riconosciuto

una precedente inabilità del 30% quale ausiliaria di pulizie dal 2007 (doc. 94

inc. AI).

In data 12 ottobre 2017

l’assicurata ha prodotto il rapporto 12 ottobre 2017 dello psichiatra curante,

dr. med. __________. Negando un miglioramento, egli ha precisato:

" (…) Si è

per contro costatato un incremento della sintomatologia ansioso depressiva e

algica generalizzata che unitamente al notevole carico medicamentoso ha reso

ancora meno efficace la funzionalità operativa della paziente diminuendo

ulteriormente la sua capacità di tenuta e di resistenza così da non essere in

grado di svolgere nemmeno le attività della vita quotidiana e da rendere

necessario il ricorso al servizio dell'aiuto domiciliare su richiesta del

reumatologo curante. Nelle condizioni attuali non avendo potuto constatare un

effettivo miglioramento della condizione clinica permane una inabilità

lavorativa totale per cui rimane preclusa per la paziente qualsiasi possibilità

di un suo rientro nel circuito lavorativo.” (incarto AI pag. 522)

Il 23 ottobre 2017 il dr.

med. __________ ha prodotto un ulteriore rapporto, ove in particolare ha

rilevato:

" (…) Purtroppo

lo stato clinico della signora RI 1 è da considerare stabile, negli ultimi mesi

non vi è stato nessun miglioramento delle sue condizioni di salute, nè sotto

l'aspetto fisico nè tanto meno sotto quello psichico (per questa patologia è in

cura dal dr. __________, che ha già provveduto ad inviarvi le sue

considerazioni). Le patologie reumatologiche lamentate dalla paziente, in modo

particolare i cronici importanti dolori alle mani, le impediscono di svolgere

le attività fisicamente più pesanti. Sicuramente quale donna delle pulizie è da

considerare in misura definitiva non più idonea. Al momento è comunque pure

limitata nello svolgimento di un'attività fisicamente leggera. Da quanto

riferisce è molto limitata pure nello svolgimento delle sue normali mansioni

domestiche ed a volte anche nella cura del corpo. Purtroppo tutte le terapie

eseguite nel corso degli anni, sia farmacologiche che fisioterapiche ed

ergoterapiche non hanno potuto influenzare in modo significativo questi dolori,

ormai cronicizzati.” (incarto AI pag. 526)

Con annotazioni 8 novembre

2017 il SMR ha valutato come segue la succitata documentazione:

" (…)

Valutazione:

- Dall’attuale

documentazione non risulta un peggioramento dello stato di salute

dell’assicurata.

- Da parte

del SAM il “miglioramento” del 2016 è giustificata dall’assenza di sinovite

documenta in precedenza, miglioramento soggettivamente non condiviso in

assicurata con componente funzionale.” (incarto AI pag. 527)

Con il presente ricorso in

sostanza l’assicurata, considerata con la decisione contestata quale salariata

a tempo pieno, contesta l’aumento della capacità lavorativa a far da tempo da maggio

2016 con conseguente riduzione della rendita da settembre 2016. Con riferimento

alle refertazioni degli specialisti reumatologi e psichiatrici, rileva come

dall’agosto 2014 il suo stato di salute non si sia modificato.

2.5. Per costante giurisprudenza

(cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare

l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo

contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella DTF 137 V 210 il TF

ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una

decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM

nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

Considerandi

l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.

), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o

più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a

rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.6

Ritornando

al caso in esame, come visto, l’assicurata è stata peritata dal __________ che

ha ritenuto invalidanti le patologie psichiatriche e reumatologiche, non quelle

neurologiche.

2.6.1

Dal punto di

vista psichiatrico, come visto, l’assicurata è stata visitata dalla dr.ssa med.

__________, la quale – dopo un’accurata e dettagliata anamnesi, nonché

un’esaustiva valutazione – ha posto le seguenti diagnosi: disturbo

istrionico di personalità (ICD10 F60.4), disturbo somatoforme da dolore

persistente (ICD10 F45.4) ed episodio depressivo di media gravità (ICD10

F32.1). La perita ha poi rilevato le seguenti limitazioni sulla capacità

lavorativa, motivando come segue:

" (…) La

diminuzione della capacità lavorativa è determinata dalla presenza di un umore

depresso con pessimismo verso l’eventuale evoluzione positiva del

futuro della sua condizione sia somatica ma in particolare delle preoccupazioni

economiche e del timore che sfocia in angoscia al pensiero della perdita

della casa, con presenza di ruminazioni mentali non ossessive. Vi è un’inibizione

della carica vitale e dell’energia, e tendenze suicidarie senza però

passaggio all’atto, a questo si aggiunge i disturbi del sonno con

insonnia da risvegli notturni multipli e riduzione della durata del sonno,

oltre che anche ad una insonnia da addormento ritardato. A questo si aggiunge

il disturbo da sintomi somatici da dolore persistente. (…)” (incarto AI pag.

442)

In altre attività essa ha

individuato un’abilità del 60%, da intendere come riduzione di rendimento,

descrivendo i limiti in attività adeguate:

" (…) Può

svolgere altre attività nella misura del 60%, lavori che tengano

presente il grado intellettivo, con lieve deficit di concentrazione,

astrazione, attenzione e concettualizzazione, la scarsa energia, secondaria ai

problemi di insonnia, l’emotività labile e le difficolta relazionali. Potrebbe

avere una ripresa lavorativa in misura maggiore rispetto all’attuale dopo

almeno sei mesi dall’aggiustamento psicofarmacologico, da me suggerito e il

potenziamento del sostegno psicologico. (…)” (incarto AI pag. 443)

La perita ha fatto

decorrere la sua valutazione dal 3 maggio 2016, inizio del trattamento a cura

del suo psichiatra curante. Rispetto alla certificazione di un’inabilità al

100% dello psichiatra curate (cfr. rapporto 8 maggio 2016 in doc. 43 inc. AI)

quanto ora attestato dalla perita psichiatrica non costituisce di per se un

miglioramento ma una differente valutazione della stessa situazione (le

diagnosi sono sostanzialmente le stesse) alla quale va data adesione trattandosi

di una dettagliata ed esaustiva perizia.

2.6.2

Dal lato reumatologico, il

perito dr. med. __________, poste le diagnosi somatiche di cui al consid. 2.4, ha proceduto ad una dettagliata valutazione (cfr. punto no. 5). In

particolare, egli ha evidenziato i seguenti limiti funzionali in un’attività

adatta:

" (…) Giudico

come lavoro adatto allo stato di salute attuale un'attività che tiene

pienamente conto dei limiti funzionali e di carico seguenti: l'assicurata può

talvolta sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, di

rado oltre 5 kg fino all'altezza dei fianchi; l'assicurata può di rado

sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, mai pesi oltrepassanti i

5.

kg sopra l'altezza del petto.

L'assicurata può di rado maneggiare attrezzi di precisione, spesso

maneggiare attrezzi di media entità, di rado attrezzi pesanti, mai maneggiare

attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale è normale. L'assicurata può di

rado effettuare lavori al di sopra della testa, spesso effettuare la rotazione

del tronco, spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, spesso

la posizione in piedi ed inclinata in avanti, può talvolta assumere la

posizione inginocchiata, molto spesso effettuare la flessione delle ginocchia,

talvolta assumere la posizione accovacciata. L'assicurata può assumere talvolta

la posizione seduta di lunga durata, talvolta la posizione in piedi di lunga

durata, dovendo aver la possibilità di alternare le posizioni al bisogno.

L'assicurata può molto spesso camminare fino a 50 metri, molto spesso oltre 50

metri, talvolta camminare per lunghi tragitti, come pure talvolta camminare su

terreno accidentato, pub talvolta salire le scale, mai salire su scale a pioli.

(…)” (incarto AI pag. 420)

Il perito ha ritenuto l’assicurata

abile al 100% in un lavoro adeguato rispettoso delle limitazioni decorrente dal

22.

aprile 2016 “ossia da quando la risonanza magnetica della mano destra

nativa e con mezzo di contrasto effettuata su richiesta del policlinico di

reumatologia dell’ospedale universitario di Zurigo, non aveva più mostrato

un’attività articolare infiammatoria residua” (pag. 420). Il reumatologo

curante, che – come visto al consid. 2.4. – ha attestato dei precedenti periodi

d’inabilità lavorativa, sostiene che non vi sia stato un miglioramento. Anche

in questo caso piuttosto di “miglioramento”, quanto accertato dal perito

rappresenta una diversa valutazione della stessa situazione alla quale va

prestata adesione.

2.6.3

Visti

i succitati referti degli specialisti curanti (cfr. consid. 2.4),

come pure quelli prodotti durante la procedura giudiziaria, questo Tribunale

rileva tuttavia la necessità di un approfondimento della situazione

medico-teorica sino al 23 novembre 2017, momento dell’emissione della prima

decisione amministrativa (la seguente decisione del 13 dicembre 2017 riguardava

la definizione degli importi di rendita retroattivi). A tal riguardo occorre

ricordare che, per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini

dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati

fino al momento della resa della decisione contestata (DTF 136 V 24

consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii).

In primo

luogo, dal punto di vista psichiatrico, nel già menzionato rapporto 22

giugno 2017 il dr. med. __________, negando un miglioramento delle condizioni

di salute, aveva segnatamente costatato “un incremento della

sintomatologia ansioso depressiva e algica generalizzata che unitamente al

notevole carico medicamentoso ha reso ancora meno efficace la funzionalità

operativa della paziente diminuendo ulteriormente la sua capacità di tenuta e

di resistenza così da non essere in grado di svolgere nemmeno le attività della

vita quotidiana e da rendere necessario il ricorso al servizio dell'aiuto

domiciliare su richiesta del reumatologo curante” (sottolineatura del

redattore). Tale concetto è stato del resto ribadito nel certificato del 16

aprile 2018:

" Con il

presente certifico che sia dal lato della sintomatologia psichica accusata sia

dal lato della funzionalità dell’apparato locomotore così come è dimostrato dal

carico di terapia medicamentosa a base di antiinfiammatori non steroidei che

viene prescritta dal reumatologo curante Dr. __________ di __________ non si

è constatato un effettivo miglioramento della condizione clinica sofferta dalla

paziente per cui ella permane a mio avviso inabile al lavoro nella misura del

100%.

Stante il quadro clinico tendente alla cronicizzazione dei

disturbi accusati dalla paziente appare preclusa qualsiasi possibilità di

reinserimento nel circuito lavorativo.” (sottolineatura del redattore; doc.

XVI/1)

Certo che rispetto alla

perizia psichiatrica del 14 novembre 2016 da quanto è stato attestato il 22

giugno 2017 sono trascorsi sei mesi (va comunque rilevato che l’ultima visita

peritale risale al 20 ottobre 2016). Tuttavia, se si tiene conto della prognosi

positiva a medio-lungo termine espressa dalla perita, l’intervenuto incremento

della sintomatologia depressiva con conseguente limitazione nelle attività

quotidiane, legato anche alla problematica reumatologica, secondo questo TCA, merita

un approfondimento. Contrariamente a quanto sostenuto dal SMR un peggioramento

non è da escludere.

Anche il dr. __________, nel

citato rapporto del 23 ottobre 2017, ha precisato che:

" Le

patologie reumatologiche lamentate dalla paziente, in modo particolare i

cronici importanti dolori alle mani, le impediscono di svolgere le attività

fisicamente più pesanti. Sicuramente quale donna delle pulizie è da considerare

in misura definitiva non più idonea. Al momento è comunque pure limitata

nello svolgimento di un'attività fisicamente leggera. Da quanto

riferisce è molto limitata pure nello svolgimento delle sue normali mansioni

domestiche ed a volte anche nella cura del corpo. Purtroppo tutte le

terapie eseguite nel corso degli anni, sia farmacologiche che fisioterapiche ed

ergoterapiche non hanno potuto influenzare in modo significativo questi dolori,

ormai cronicizzati.” (sottolineature del redattore, pag. 526 inc. AI)

Ritenuto che il dr. med. __________

ha visitato l’assicurata il 27 settembre 2016, anche in questo contesto un

peggioramento non è da escludere.

Con scritto 21 dicembre

2017.

il reumatologo curante, ribadendo di non aver mai purtroppo potuto “confermare

alcun miglioramento né clinico né soggettivo della sintomatologia algica, al

contrario di quanto viene attestato dall'Al”, ha rimarcato che “vi è

tuttora un'importante compromissione della sua capacità lavorativa sia sotto

l'aspetto ortopedico-reumatologico sia sotto quello psicologico, come

attestato dal dr. D. Mari”, concludendo che “Nelle attuali condizioni di

salute risulta perciò estremamente improbabile un suo reinserimento in un'attività

lavorativa, anche se fisicamente leggera” (sottolineatura del redattore, doc.

A6).

In queste circostanze un

approfondito accertamento medico pluridisciplinare di decorso (per lo meno di

natura reumatologica e psichiatrica) appare necessario, fermo restando che,

sulla base delle nuove risultanze mediche spetterà al consulente IP valutare le

possibilità d’inserimento professionale dell’assicurata.

Quanto al rinvio degli

atti all’amministrazione va rilevato che nella STF 9C_243/2010 del 28 giugno

2011.

(DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il

Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di

rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano

accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un

complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA

32.2011.107

del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli

accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle

bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer

bisher vollstän-dig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem

bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensga-rantien)

unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung,

Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).

In queste condizioni, la

decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’amministrazione

affinché proceda conformemente ai considerandi e si pronunci sul decorso, fermo

restando il diritto dell’assicurata ad almeno un quarto di rendita dal 1°

settembre 2014, una rendita intera dal 1° dicembre 2014 sino al 31 agosto 2016,

considerato come tale diritto non sia contestato (cfr. la sentenza 9C_205/2011

del 10 novembre 2011, consid. 8.4, penultimo paragrafo).

Va a questo

proposito rammentato che in DTF 137 V 314 il TF ha modificato la propria

giurisprudenza ed ha stabilito che alla parte ricorrente deve essere concessa

la possibilità di ritirare il ricorso anche nel caso in cui la decisione che le

riconosce una rendita (ad esempio un quarto di rendita) viene annullata e la

causa rinviata all'ufficio AI per ulteriori accertamenti (consid. 3.2).

In concreto,

con la conferma del diritto (non contestato) ad almeno una mezza rendita nel

Dispositivo

dispositivo della presente sentenza (cfr. anche la ST 9C_205/2011 del 10

novembre 2011, consid. 8.4, penultimo paragrafo) su questo specifico punto non

vi è spazio per una reformatio in peius (cfr. STCA 32.2014.70 del 30 marzo

2015).

Ne

consegue che il ricorso è accolto.

2.7. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ Le

decisioni 23 novembre 2017 e 13 dicembre 2017 sono annullate e

gli atti rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente ai

considerandi e si pronunci nuovamente sul diritto di RI 1 alla rendita dopo il

1° settembre 2016, fermo restando il diritto di quest’ultima ad almeno un

quarto di rendita dal 1° settembre 2014, una rendita intera dal 1° dicembre

2014 sino al 31 agosto 2016, considerato come tale diritto non sia contestato.

2. Le

spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

3. Comunicazione agli interessati

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti