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Decisione

32.2017.222

UAI attribuisce una rendita limitata nel tempo basandosi sui rapporti LAINF,che il TCA ritiene chiari e completi,non essendoci certificati medici contraddittori prodotti dal ric.Calcolo grado AI 34% e

26 novembre 2018Italiano75 min

Source ti.ch

Fatti

I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del

beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la

rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su

richiesta.

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di

rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a

proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in

caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento

determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi

senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a

cpv. 2 OAI).

Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione

della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una

prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e

STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI

è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il

diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una

rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa

dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente

periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di

far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa

origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo

d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato

ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di

revisione né di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in

Plaidoyer 1/06, pag. 64).

2.4. Nel caso di specie, a seguito

della domanda di prestazioni dell’assicurato del 2014, dopo avere richiamato

sia gli atti medici ritenuti determinanti sia l’incarto dall’assicuratore

infortuni che si era assunto il caso, l’Ufficio assicurazione invalidità ha

concluso che l’assicurato non poteva indubbiamente più esercitare la sua

professione di idraulico, ma che era in grado di svolgere a tempo pieno altre

attività adatte al suo stato di salute tenuto conto di determinate limitazioni

funzionali individuate dal medico a cui si era rivolto l’assicuratore infortuni

per valutare le sue condizioni di salute.

Nell’ottobre 2013 (doc. 11 incarto LAINF) l’assicurato è stato visto

dal dr. med. __________ per il peggioramento progressivo della situazione sorta

da una caduta nel 1994 e che aveva portato a un intervento di osteosintesi dell’omero

prossimale sinistro (doc. 12 LAINF) e alla concessione di un’indennità per

menomazione dell’integrità del 10% (doc. 28 LAINF). I dolori erano presenti in

maniera costante e peggioravano sotto sforzo.

Dalla risonanza è emersa la presenza di un’importante omartrosi

con anche la rottura del sovraspinato (doc. 14 LAINF).

Effettuata nel dicembre 2013 una ricostruzione artroscopica della

cuffia dei rotatori della spalla sinistra, i miglioramenti erano lenti e minimi,

la funzionalità limitata malgrado la riabilitazione.

A nove mesi dall’intervento, nel settembre 2014 (doc. 40 LAINF) i

dolori erano solo lievi, ma v’era ancora un’importante limitazione funzionale e

anche della forza articolare. L’inabilità lavorativa del 100% è stata prolunga

fino a fine anno e l’attività di montatore idraulico è stata esclusa, non

potendo effettuare lavori pesanti. Grazie alla costante fisioterapia, a fine

novembre 2014 (doc. 48 LAINF) v’era stato un discreto miglioramento con

ulteriore regressione dei dolori e una migliore funzione dell’arto; persisteva

invece un chiaro deficit di articolarità, l’elevazione essendo limitata a 120°,

la rotazione interna L5, la rotazione esterna a 30°.

Il 24 febbraio 2015 (doc. 74 LAINF) ha avuto luogo, su invito

dell’assicuratore infortuni, una visita medica di chiusura da parte della

dr.ssa med. __________, specialista in chirurgia ortopedica FMH, la quale ha

esposto il decorso secondo gli atti medici, le dichiarazioni dell’assicurato,

l’esame clinico e le radiografie.

La chirurga ha posto la diagnosi di insufficienza della cuffia dei

rotatori con instabilità gleno-omerale anteriore della spalla sinistra in

omartrosi eccentrica antero/superiore. Stato dopo infortunio del 13 gennaio

1995 con frattura/lussazione pluriframmentaria della testa omerale sinistra.

Stato dopo artrolisi e osteosintesi della testa omerale il 21 febbraio 1995.

Stato dopo descritta refissazione della cuffia dei rotatori (sovraspinoso,

infraspinoso, sottoscapolare con due ancorette) il 13 dicembre 2013 su Rottura

massiccia della cuffia dei rotatori con atrofia muscolare Goutallier II a III

del sovra/infraspinato, piccolo rotondo, sottoscapolare in omartrosi eccentrica

con osteopenia importante della testa omerale.

Nella sua valutazione la specialista ha riportato che l’assicurato

ha riferito un netto miglioramento per quanto riguardava il dolore visto che

non lavorava da più di un anno. Oggettivamente ipotrofia muscolare della cuffia

dei rotatori con instabilità anteriore gleno-omerale sinistra per insufficienza

della cuffia dei rotatori. Persistenza dell’importante osteopenia in sede della

testa omerale, omartrosi eccentrica invariata per quanto riguarda l’artro RM

del 6 novembre 2013. La consulente della __________ ha affermato che

l’assicurato non avrebbe potuto mai più riprendere il suo lavoro di idraulico,

perciò ha definito l’esigibilità lavorativa indicando le limitazioni seguenti:

nessuna limitazione per sollevare e portare pesi molto leggeri fino a 5kg e

sollevare oltre l’altezza del petto pesi fino a 5kg con la destra. Mai più

sollevare oltre l’altezza del petto pesi oltre i 5kg e fino all’altezza dei

fianchi pesi oltre i 25kg. Nessuna limitazione per il maneggio di attrezzi

leggeri/di precisione con la destra e di attrezzi medi con la destra come pure

la rotazione della mano destra. Lavori sopra la testa di rado possibili.

Nessuna limitazione per la rotazione del tronco, posizione seduta/inclinata in

avanti, posizione in piedi/ inclinata in avanti, posizione inginocchiata e

flessione delle ginocchia, posizione seduta di lunga durata, posizione in piedi

di lunga durata, camminare fino e oltre i 50 metri, camminare per lunghi

tratti, camminare su terreno accidentato e salire le scale. Mai più salire le

scale a pioli. L’uso delle due mani era possibile a condizione, mai più

possibile il maneggio di attrezzi vibranti con la sinistra. Nessuna limitazione

per l’equilibrio e stare in equilibrio.

L’assicurato è stato considerato da subito abile al 100% e gli è

stata riconosciuta un’IMI del 5%, che andava ad aggiungersi a quella del 10%

attribuitagli in precedenza.

Il 2 marzo 2015 l’assicurato ha ripreso a lavorare per il Comune

di __________, ma presso il servizio tecnico nella squadra esterna.

Dal 1° maggio 2015 è stato ritenuto abile al 100%, ma con

rendimento ridotto del 50% (doc. 89 LAINF).

Il 5 maggio 2015 (doc. 94 LAINF) ha avuto luogo un’altra visita

medica da parte della dr.ssa __________ a richiesta dell’assicuratore

infortuni, in cui l’assicurato ha affermato che il lavoro che faceva era leggero

e che non alzava pesi superiori a quanto stabilito nella visita di febbraio. Il

dolore apparso temporaneamente era stato controllato con antidolorifici, ma al

momento della visita non v’era più nessun dolore. Per la specialista oggettivamente

v’era stato un miglioramento per quanto riguardava la mobilità della spalla non

dominante sinistra per la flessione e abduzione e rotazione esterna. Il resto

era invariato. La muscolatura si era rinforzata in sede del braccio,

bilateralmente. Continuava l’esigibilità lavorativa stabilita durante la visita

del febbraio 2015.

La situazione della spalla è però peggiorata e a inizio ottobre

2015 l’interessato ha interrotto l’attività lavorativa (doc. 102 LAINF).

Il medico della __________ specialista in chirurgia, dr. __________,

ha confermato il 18 novembre 2015 (doc. 112) l’inabilità lavorativa totale fino

a metà gennaio 2016 nell’attesa di una visita specialistica.

Dopo la consultazione di marzo 2016, il 9 maggio 2016 (docc.

117-120, 129 LAINF) l’assicurato è stato operato alla spalla sinistra a __________

e ha poi iniziato subito la riabilitazione.

Il dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e

traumatologia dell’apparato locomotore, ha svolto il 7 dicembre 2016 (doc. 142 LAINF)

la visita medica di chiusura per conto dell’assicuratore infortuni.

Il consulente ha esposto gli atti medici determinanti dalla prima

visita della collega del 24 febbraio 2015 in poi e le dichiarazioni

dell’assicurato, che si è detto soddisfatto dell’ultima operazione tanto che da

allora non aveva più dolore nemmeno notturno, riusciva a svolgere tutte le

normali attività quotidiane senza problemi particolari, ma non riusciva a

sollevare pesi specie sopra il petto e aveva qualche difficoltà in tutte le

attività sopra la testa nelle quali compensava con l’arto controlaterale

destro.

Nell’esame clinico effettuato il medico ha rilevato un’abduzione/

adduzione a destra 180-0-40°, a sinistra 80-0-30°, flessione/ estensione a

destra 170-0-45°, a sinistra 80-0-45°; extra/intra rotazione a braccio abdotto

a destra 70-0-70°, a sinistra 20-0-40°.

La diagnosi posta dallo specialista era di stato dopo infortunio

del 13 gennaio 1995 con frattura/lussazione pluriframmentaria della testa

omerale sinistra. Stato dopo artrolisi e osteosintesi della testa omerale il 21

febbraio 1995. Stato dopo descritta rifissazione della cuffia dei rotatori

(sovraspinoso, infraspinoso, sottoscapolare con due ancorette) il 13 dicembre

2013 su rottura massiccia della cuffia dei rotatori con atrofia muscolare

Goutallier II a III del sovra/infraspinato, piccolo rotondo, sottoscapolare in

omartrosi eccentrica con osteopenia importante della testa omerale. Stato dopo

protesizzazione spalla sinistra con protesi di rivestimento (9 maggio 2016).

L’ortopedico ha riscontrato un deficit funzionale della spalla

sinistra come da interventi citati e come descritto nell’esame obiettivo. A suo

dire, non v’erano ulteriori trattamenti chirurgici, la situazione appariva stabilizzata.

Era opportuno effettuare 1-2 cicli di fisioterapia all’anno per almeno il prossimo

anno.

Dal profilo medico-assicurativo, l’esperto ha indicato che la

situazione era stabilizzata e quindi il caso era valutabile. Molto

probabilmente l’attività assicurata non sarebbe stata più esigibile in misura

completa, perciò egli ha determinato un’esigibilità lavorativa fermo restando dei

limiti con cui l’interessato si è detto d’accordo: l’assicurato poteva

sollevare pesi molto leggeri fino all’altezza dei fianchi senza limitazione,

pesi leggeri talvolta, pesi medi mai. Oltre l’altezza del petto poteva

sollevare pesi leggeri con prevalente utilizzo dell’arto controlaterale destro,

mentre mai sollevare pesi oltre i 5kg oltre l’altezza del petto. Era possibile

maneggiare attrezzi leggeri e medi senza limitazione, pesanti e molto pesanti

mai. La rotazione della mano era possibile senza limitazioni, mentre lavori

sopra la testa erano esclusi. La rotazione del busto, la posizione seduta e

inclinata in avanti era possibile senza limitazione così come la posizione

inginocchiata e con flessione delle ginocchia, mentre la posizione in piedi e

inclinata in avanti talvolta. L’assicurato poteva stare seduto e in piedi senza

limitazione, posizione a libera scelta possibile molto spesso. Egli poteva

camminare per lunghi tratti anche su terreno accidentato e salire le scale

senza problemi, ma mai salire su scale a pioli. L’uso delle due mani era

possibile a condizione con le limitazioni esposte; poteva stare in equilibrio. Il

ricorrente è stato dunque giudicato abile in misura massima nei limiti

dell’esigibilità indicata.

Infine, il chirurgo ortopedico ha confermato il grado dell’IMI.

Il 6 aprile 2017 (doc. 157 LAINF) lo specialista ha confermato il sue

parere anche a seguito delle contestazioni dell’assicurato dopo un incontro avuto

fra le parti (docc. 153 e 154 LAINF).

Con decisione del 29 maggio 2017 (doc. 169 LAINF), cresciuta

incontestata in giudicato (doc. 179 LAINF), la __________ ha fissato al 28%

(Fr. 74'591.- [salario da valido] – Fr. 53'711.- [salario da invalido con DPL]

: Fr. 74'591.- x 100) l’incapacità di guadagno e al 5% l’indennità per

menomazione dell’integrità.

L’assicurato si è subito annunciato all’assicurazione contro la

disoccupazione, visto che il contratto di lavoro con il Comune di __________ era

terminato a fine 2016 (doc. 148 LAINF).

Ricevuto il 30 giugno 2017 (doc. 106) l’incarto dall’assicuratore

infortuni, il consulente in integrazione professionale ha reso la sua

valutazione il 21 luglio 2017 (doc. 109) e il 25 luglio 2017 (doc. 110)

l’Ufficio AI ha emesso il progetto di decisione di attribuzione di una rendita

limitata nel tempo, confermato dalla decisione del 20 novembre 2017 (doc. B) anche

dopo le osservazioni del 7 agosto 2017 (doc. D) dell’assicurato, che riteneva di

non essere abile al 100% in altre attività come deciso dalla __________ e,

vista l’età (62 anni), di non essere collocabile.

Con il ricorso l’assicurato ha chiesto di annullare la decisione e

di rinviare gli atti all’Ufficio AI per rivalutare l’aspetto medico.

2.5. Per

costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter

graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di

un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati

oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,

che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato

approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del

contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non

è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale

perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25

aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352

consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,

BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 1997 pag. 123), bensì il suo contenuto

(DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106, al consid.

3b)aa il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento

delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di

rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie,

la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi

imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere

a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un

punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non

fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni

contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti

validi motivi per farlo (STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25

febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33), la Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione

deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si

rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di

contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si

trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già

di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V

31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in

sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che

l'allora TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle

opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità,

sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR

non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In

quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

3.2 L'on ne saurait

certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux

des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès

lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer

celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical

régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique

pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,

du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur

l'impartialité de ceux-ci. La recourante

ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…).

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile

2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im

Sozial-versicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

L'Alta Corte, nella sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto

ribadito ancora nella STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese

-, per quanto riguarda le divergenze di opinioni tra medici curanti e periti

interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha precisato quanto segue:

" On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins

traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre

une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

(ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine

valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence

consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat

d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid.

2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre

en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à

de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants

ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins

traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en

cause les conclusions de l'expert." (…).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il

giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile

2007).

2.6. Nell’evenienza concreta, si

tratta di stabilire lo stato di salute del ricorrente rispettivamente la sua

capacità lavorativa e di guadagno, sostanzialmente dal 7 dicembre 2016 in poi,

giacché per il periodo precedente, ossia dallo scadere dell’anno di attesa nell’ottobre

2014 fino a quel momento, l’assicurato non ha contestato le conclusioni tratte

dall’Ufficio AI di concessione di dapprima una rendita intera, poi di una

rendita di tre quarti e nuovamente di una rendita intera e ciò fino al 31 marzo

2017, ovvero fino a tre mesi dopo l’intervenuto miglioramento dello stato

clinico stabilito medicalmente ad inizio dicembre 2016.

Da un attento esame della documentazione medica agli atti, la

scrivente Corte ritiene che la problematica alla spalla sinistra sia stata

chiarita in modo soddisfacente da ultimo, in ordine di tempo, dal dr. med. __________,

interpellato dall’assicuratore infortuni che ha assunto il caso e che ha versato

all’insorgente le indennità giornaliere fino al 31 maggio 2017.

Va in primo luogo rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto

dall’assicurato, dal verbale del 7 dicembre 2016 (doc. 142 LAINF) risulta

chiaramente che il dr. med. __________ è specialista FMH in chirurgia

ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore, quindi egli era competente

a giudicare lo stato di salute dell’interessato, rispettivamente la sua

capacità lavorativa, con attinenza alla problematica alla spalla sinistra.

Per fare ciò, il chirurgo ortopedico si è basato sui rapporti del

24 febbraio 2015 e del 5 maggio 2015 della collega dr.ssa med. __________ così

come del dr. med. __________, chiamati anch’essi a valutare la capacità di

lavoro del ricorrente per conto dell’assicuratore infortuni. Inoltre, egli ha

preso atto del rapporto del collaboratore della __________ che ha avuto un

colloquio con il datore di lavoro dell’assicurato, il quale l’ha informato sul

tipo di attività volta, sulle sue capacità e sulle sue limitazioni.

Lo specialista ha poi consultato il referto di un medico curante

che ha assegnato un’inabilità lavorativa del 100% dal 26 ottobre 2015 al 20

gennaio 2016, il referto della radiografia alla spalla che era sostanzialmente

invariato rispetto agli ultimi esami, il parere del prof. dr. med. __________

del 23 marzo 2016, il suo rapporto operatorio a seguito della protesizzazione

con protesi di rivestimento della testa omerale e ricostruzione della cuffia

dei rotatori, il relativo referto del 23 giugno 2016 di buon decorso post

operatorio e del 21 settembre 2016 in cui il professore, malgrado avesse

riscontrato un miglioramento soggettivo, non più dolori, non ha più ritenuto possibile

una ripresa lavorativa come idraulico.

Va inoltre evidenziato che lo stesso assicurato ha dichiarato al

perito dell’assicuratore che, a seguito dell’ultimo intervento chirurgico, del

cui risultato era pienamente soddisfatto, da allora non aveva più dolore,

nemmeno durante la notte. Inoltre, egli riusciva a svolgere tutte le normali

attività quotidiane senza problemi particolari, eccetto, però, sollevare pesi

sopra il petto, così come aveva delle difficoltà a svolgere delle attività

sopra la testa, compensandole con l’arto controlaterale destro, sebbene egli

fosse mancino.

Questi deficit nella spalla sinistra sono stati osservati anche

dal chirurgo ortopedico, il quale ha riscontrato una situazione stabilizzata,

consigliando comunque ancora 1-2 cicli di fisioterapia. Ad ogni modo, il

ricorrente è stato giudicato abile al 100% in altre attività, fermo restando

dei limiti funzionali ben indicati dal dr. med. __________. Come idraulico,

invece, egli non era più abile in misura totale.

Le problematiche ortopediche alla spalla sinistra sono state

chiarite in modo soddisfacente dal perito che l’assicuratore infortuni ha

nominato appositamente e il cui parere è stato richiamato e fatto proprio dall’Ufficio

AI.

Vanno quindi ritenute determinanti le conclusioni a cui è giunto

lo specialista dr. med. __________ nella visita di chiusura del 7 dicembre

2016.

Al relativo referto va dunque riconosciuta forza probatoria piena

conformemente alla giurisprudenza esposta (cfr. consid. 2.5).

A nulla valgono le lamentele del ricorrente sulla legittimità

delle conclusioni che ha tratto l’Ufficio AI,

La scrivente Corte rileva che l’assicurato non ha prodotto alcun

certificato medico che contraddica le conclusioni dello specialista a cui si è

affidato l’assicuratore infortuni.

Dagli atti risulta unicamente il certificato medico del 3 maggio

2017 (doc. 163 LAINF) del dr. med. __________, FMH medicina interna, suo medico

curante, il quale ha unicamente attestato che il ricorrente è stato operato a __________

il 9 maggio 2017 (recte: 2016) per la posa di protesi parziale alla

spalla sinistra in artrosi post traumatica con paziente mancino e che

attualmente, seppur con dolori relativamente ben controllati, l’assicurato

presentava un’importante limitazione funzionale a carico della spalla sinistra,

che gli impediva i movimenti sopra l’orizzontale. Pertanto, essendo di

professione idraulico, l’interessato risultava a quel momento inabile al lavoro

in ragione del 100%.

Per il TCA, questo referto corrobora semplicemente l’opinione

dello specialista interpellato dall’assicuratore infortuni; non afferma nulla

di contrario. Peraltro, nemmeno si esprime sulla capacità lavorativa residua

dell’insorgente, che è un elemento fondamentale per stabilire il grado di

invalidità, perciò come tale non è determinante ai fini della presente causa e

quindi questa Corte ne deve tenere conto solo limitatamente.

Facendo leva sul fatto che presenterebbe ulteriori patologie di

carattere extra infortunistico, il ricorrente ha chiesto al Tribunale che

l’Ufficio AI accerti meglio ed ulteriormente le sue condizioni di salute e

quindi che non si basi unicamente sulle valutazioni effettuate dalla __________,

alle quali non è giuridicamente vincolata.

A suo dire, infatti, l’assicurato “soffre

pure di molteplici altri pregiudizi extra-infortunistici regolarmente attestati

da un medico con conseguente valutazione dell’incapacità lavorativa (… “… infortunistiche

(“… esiti di ricostruzione della cuffia dei rotatori in grave omartrosi della

spalla sinistra…”) … extra-infortunistiche (“… intervento per Dupuytren…

colonna lombare… morale… aspetto nutrizionale… dentatura…”). Non

sarebbe pertanto vero che egli non avrebbe mai segnalato all’Ufficio AI di

soffrire di pregiudizi di carattere non infortunistico. In tal caso, ne

discenderebbe che la valutazione della sua capacità lavorativa, così come

stabilita dalla __________, non potrebbe essere confermata anche dall’Ufficio

AI, che invece dovrebbe procedere con ulteriori accertamenti.

Tuttavia, il TCA rileva che queste patologie non sono supportate da

certificati medici che indichino un’analisi clinica ed oggettiva delle

condizioni di salute dell’interessato, ma si inseriscono semplicemente fra le

affermazioni dell’assicurato rese all’inizio della procedura amministrativa e

mai più sollevate.

Al riguardo, però, occorre qui evidenziare che queste affezioni

erano già state sanate nel 2014.

Il rapporto del 2 dicembre 2014 (doc. 29) del dr. med. __________

indica infatti quanto segue:

" Per quanto

riguarda le patologia collaterali attualmente la mano sinistra (intervento per

Dupuytrens 4-5 raggio nel giugno 2014), appare normale nei movimenti, senza

dolori e con le cicatrici calme. Anche dal profilo della colonna lombare il

paziente appare attualmente scarsamente sintomatico (anche perché non lavora).

Il morale appare altalenante anche se il paziente non assume più medicamenti,

dorme regolarmente ed anche l’aspetto nutrizionale appare in chiaro

miglioramento (77kg) stabili contro i pregressi 70kg). La dentatura appare

sanata e in buono stato con apparecchio.”.

Inoltre, per quanto concerne la dentatura, il 5 dicembre 2016

(doc. 94) il patrocinatore dell’assicurato ha informato l’Ufficio AI che il

mese seguente l’interessato si sarebbe sottoposto a un intervento all’apparato

masticatorio.

È quindi malvenuto, ora, il ricorrente a invocare nuovamente delle

patologie collaterali alla problematica alla spalla sinistra che non sono da

tempo più presenti e quindi che nemmeno sono più state attestate da specialisti

del ramo.

Le affermazioni dell’insorgente, non supportate dunque da valide

constatazioni cliniche ed oggettive, non sono atte a tutelare la sua posizione

sull’esistenza di patologie non infortunistiche.

Stante quanto precede, contrariamente a quanto evidenziato

dall’assicurato, la situazione è chiara, perciò non v’è motivo di dare seguito

alla pretesa ricorsuale di sottoporlo a un esame medico da parte dell’Ufficio

assicurazione invalidità.

Per di più, in virtù della regola secondo cui il principio

inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni

non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di

collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera contestazione della presa

di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi -

segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è

dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente

all'amministrazione l'onere di determinare le condizioni di salute

dell’assicurato attuando un nuovo esame medico rispettivamente richiamando dei

referti medici - magari addirittura in possesso dell’interessato medesimo -,

quando alla base della lamentela del ricorrente vi sono (solo) affermazioni di

carattere soggettivo riguardo ad un presunto peggioramento del suo stato

di salute (fra le ultime, STCA 32.2017.211 del 25 ottobre 2018; STCA

32.2017.174 del 18 luglio 2018; STCA 32.2017.136 del 12 marzo 2018; STCA

32.2017.132 del 26 febbraio 2018; 32.2017.77 del 12 dicembre 2017; STCA

32.2017.70 del 9 novembre 2017; STCA 32.2017.62 del 26 ottobre 2017; STCA

32.2017.6 del 4 luglio 2017; STCA 32.2016.108 del 2 maggio 2017; STCA

32.2016.45 del 10 marzo 2017; STCA 36.2012.67 dell'11 febbraio 2013 confermata

dalla STF 9C_185/2013 del 17 aprile 2013; STCA 32.2008.206 del 15 giugno 2009;

STCA 32.2008.178 del 10 giugno 2009; STCA 32.2007.207 del 9 giugno 2008).

L'insorgente, affermando semplicemente che l’Ufficio AI non si può

appoggiare alle conclusioni tratte dall’assicuratore infortuni, ma che deve espletare

dei nuovi accertamenti medici essendo in presenza anche di patologie di

carattere non infortunistico, è venuto meno al suo obbligo di comprovare le sue

allegazioni.

Esso si è limitato a contestare la valutazione e l’agire

dell’Ufficio assicurazione invalidità che non avrebbe sufficientemente vagliato

le sue condizioni.

Per contro, l’assicurato non ha saputo comprovare le sue

lamentele, non ha prodotto alcun rapporto medico in tal senso né in sede

amministrativa né ricorsuale. Non ha dunque fornito un quadro clinico delle sue

condizioni che comprovi uno stato di salute peggiore rispetto a quello

accertato a livello infortunistico dal dr. med. __________, ma ha espresso soltanto

dei dubbi – di carattere quindi meramente soggettivo – sulle valenza delle conclusioni

tratte in ambito infortunistico, che l’Ufficio AI ha esteso anche al campo

dell’assicurazione invalidità. Tuttavia, il ricorrente non ha prodotto alcun

referto medico attestante le sue condizioni di salute non conseguenti all’infortunio.

Per contraddire l’operato dell’Ufficio AI, egli ha semplicemente

contestato di essere abile al lavoro al 100%, rilevando che le affezioni extra

infortunistiche che tuttora lamenta gli impediscono di esercitare un’attività

adeguata al 100%. Egli necessiterebbe di una nuova valutazione, ma non ha apportato

alcun certificato medico che sostenga questa sua tesi.

Pertanto, in assenza di ulteriore valida documentazione medica

specialistica che contraddica le predette conclusioni dell’esperto, non v’è un

valido motivo per apportare una modifica alle sue valutazioni delle condizioni

di salute del ricorrente con attinenza alla decisione del 20 novembre 2017 qui

impugnata.

Da quanto precede discende che una nuova valutazione dello stato

di salute dell’assicurato, così come da esso richiesta, non è affatto

necessaria. Infatti, per quanto concerne il periodo in esame, si deve ritenere

che la documentazione agli atti è chiara, completa ed esaustiva e dunque è

sufficiente per l'evasione della presente fattispecie, senza che si renda

quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti, segnatamente il

rinvio degli atti all’amministrazione per nuovi accertamenti medici. La

fattispecie è già stata accertata adeguatamente da specialisti.

Se è vero che la valutazione dell'invalidità da parte

dell'assicurazione infortuni non vincola l'assicurazione invalidità ai sensi

della DTF 126 V 288 (DTF 133 V 549), d’altra parte la stessa è completa,

dettagliata e priva di contraddizioni, perciò il TCA vi si attiene e le

lagnanze dell'assicurato devono essere respinte, siccome prive di sostrato

medicalmente oggettivabile.

Inoltre, la circostanza invocata dal ricorrente che il Servizio

Medico Regionale non si è pronunciato sul suo stato di salute non porta, nel

caso concreto, a un differente risultato.

In effetti, non essendo state riscontrate delle patologie al di

fuori delle conseguenze dell’infortunio, non era necessario che l’SMR si

pronunciasse anch’esso sullo stato di salute del ricorrente. Erano infatti

sufficienti le chiare e complete conclusioni tratte dal chirurgo ortopedico

nominato dalla __________ riferite alla spalla.

Va ancora osservato che il dr. med. __________, specialista in

chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore, quando il 7

dicembre 2016 ha visitato l’assicurato ha affermato che “situazione è stabilizzata, il caso valutabile”.

Pertanto, “Molto probabilmente l’attività

assicurata non sarà più esigibile in misura completa” e

l’esigibilità lavorativa è stata “determinata

in presenza dell’assicurato e con il suo pieno assenso.” (doc. 142

LAINF).

Alla luce di ciò, la scrivente Corte non può che confermare lo

stato di salute del ricorrente così come valutato dal chirurgo ortopedico nel

suo parere del 7 dicembre 2016.

Non v’è infatti motivo di modificare le conclusioni tratte, visto

che specifici, validi e più dettagliati pareri medici contrari e/o

complementari non ne sono stati trasmessi pendente causa, né quindi di

discostarsi dalla valutazione allestita dal dr. med. __________ per conto

dell’assicuratore infortuni e tanto meno non è necessario effettuare ulteriori

accertamenti medici.

Lo scrivente Tribunale fa dunque proprie le conclusioni formulate

dall'Ufficio AI nella determinazione dell'incapacità lavorativa del ricorrente,

Considerandi

ritenendolo quindi inabile al lavoro al 100% dal 21 ottobre 2013 come idraulico

per i problemi alla spalla sinistra rispettivamente, per il periodo contestato,

abile al 100% dal 7 dicembre 2016 in attività adeguate che rispettino i limiti

funzionali posti dal perito in ambito infortunistico.

2.7

Con la

decisione del 20 novembre 2017 l’Ufficio assicurazione invalidità ha riconosciuto al ricorrente il diritto a una rendita intera d'invalidità (grado AI 100%) alla scadenza dell’anno

d’attesa, ossia dal 21 ottobre 2014.

Dopodiché, il raffronto fra il reddito conseguito al

100% nel 2015 senza invalidità (Fr. 77'008,60) e il reddito ottenibile in un'attività semplice e ripetitiva esigibile al 50%

(Fr. 66'944,94 : 2 = Fr. 33'472,47), tenuto inoltre conto di una riduzione

personale del 25% per la limitazione nello svolgere lavori leggeri (Fr.

33'472,47 - 25% = Fr. 25'104,35), ha dato luogo a una perdita di guadagno

(grado d'invalidità) del 67,40% e

quindi alla riduzione a tre quarti di rendita di invalidità.

Con il peggioramento della capacità lavorativa,

nulla dal 26 ottobre 2015 al 6 dicembre 2016, il ricorrente aveva di nuovo diritto

a una rendita intera.

Infine, stabilendo un grado di abilità lavorativa

del 100% in altre attività adeguate, dal 7 dicembre 2016 il reddito ipotetico

da invalido è stato fissato in Fr. 53'555,95, stante una riduzione del 20% per

motivi personali e quindi la perdita di guadagno dava luogo a un grado di

invalidità del 30%.

Il ricorrente ha contestato sia il reddito da valido

sia quello da invalido stabiliti dall’amministrazione.

Partendo da un reddito da valido conseguito nel 2013

pari a Fr. 78'514,85 e riportandolo a 41,7 ore di lavoro alla settimana, egli

ha proposto di ritenere un reddito da attività lucrativa di oltre Fr. 80'000.-.

Per il reddito ipotetico da invalido l’insorgente ha

affermato di non capire la provenienza di Fr. 53'555,95, ma non ha indicato con

quale reddito tale cifra dovrebbe essere sostituita.

Riconosciuto quindi il valore invalidante delle affezioni alla

sola spalla sinistra di cui soffre il ricorrente, occorre ora verificare, dal

profilo economico, le conseguenze del danno alla salute subìto.

2.8

L'obbligo

dell'assicurato di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in altri

ambiti lavorativi discende dall'art. 21 LPGA. In relazione alle conseguenze

economiche dell'incapacità lavorativa, vige il principio secondo cui

l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative

del danno alla salute.

In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto

quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle

conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua

residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V

22.

consid. 4a pag. 28; Landolt,

Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi

Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una

rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da

escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

Dalla persona assicurata possono tuttavia essere

pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze

oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa

residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione

professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro

equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22

consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

Occorre anche ricordare che il concetto d'invalidità

è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica

ed astratta implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda

di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da

offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si

dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue

residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il

diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà

essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una

forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale

o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità

occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (STF 8C_670/2009 del 7 aprile 2010 consid. 8; STF

8C_641/2008 del 14 aprile 2009 consid. 5.2; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009

consid. 2.3; DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e

1989.

pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 n. 1 pag. 67 consid. 5c).

Al riguardo, come è stato ricordato nella STF

8C_709/2008 del 3 aprile 2009 al considerando 2.3, il Tribunale federale ha già

ripetutamente stabilito che in considerazione dell'ampio ventaglio di

attività semplici e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi

(cfr. Tabella TA1 edita dall’Ufficio federale di statistica, livello di

esigenze 4, attuale livello di competenze 1) – un numero significativo di

queste attività sono infatti di natura leggera, permettono di alternare la

posizione e sono pertanto adatte al danno alla salute che impone di lavorare in

posizione alternata - esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui

realizzare la propria capacità lavorativa residua. Si tratta segnatamente del

mercato occupazionale per personale non qualificato o semi qualificato (RCC

1989.

pag. 331 consid. 4a), in cui possono venir eseguite mansioni di

sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che consentono il

cambiamento frequente di posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2).

Secondo la dottrina e la giurisprudenza, da un assicurato

costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere

soltanto l’esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto della sua

formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed

intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro

equilibrato che entra in considerazione per lui (Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

2003, pag. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; Omlin,

Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag.

205.

segg., secondo cui: “Bei einem Wechsel muss die neue Tätigkeit, die

Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten angepasst sein und hat den

körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den Behinderungen des Versicherten

zu entsprechen”; Doudin, La rente

d’invalidité dans l’assurance-accidents selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral des assurances, in SZS 1990, pag. 255 segg.).

In questo ordine d’idee, il TFA ha stabilito che - trattandosi di

lavoratori non qualificati esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività

manuale - entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di

manovalanza oppure altre attività fisiche (Omlin,

op. cit., p. 206; RCC 1989, p. 331 consid. 4a).

L’Alta Corte ha tuttavia anche precisato che il mercato del lavoro

accessibile a questi assicurati non è limitato a tali attività.

Nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti

vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano

le attività di controllo e sorveglianza (SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC

1991, p. 332 consid. 3b, STFA del 20 aprile 2004, U 871/02, consid. 3; STFA del

25.

febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.5).

Anche in questo ambito vi sono aperte delle opportunità di lavoro

per lavoratori ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni

di servizio.

Occorre infine rilevare che, secondo la giurisprudenza, se è vero

che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione

rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti

sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera

attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TFA ha in

particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale

e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e

sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 consid. 8.2; Pratique VSI 1998

p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).

Da ultimo, va ricordato che la determinazione del grado AI è il

risultato di un puro calcolo economico che spetta al consulente in integrazione

professionale sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche; egli valuta

infatti quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta

quindi al consulente, e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni

sanitarie, valutare l'esigibilità e la possibilità per l'assicurato di cercare

un nuovo impiego su un mercato equilibrato del lavoro e a proposito degli

elementi da prendere in considerazione (DTF 125 V 256 consid. 4;

RtiD II-2008 pag. 274; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

2.9

Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona

assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre

stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio

dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di

verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1

pag. 224 con riferimento). Tale reddito deve essere determinato il più

concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la

persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso

adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V

222.

consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito

in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile.

Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in

maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto

conseguire senza l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o

statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto

del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano una diversa

valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza

generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI

2000.

U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale

va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso

una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96

V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti

non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia

suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi, ecc.

(VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01]).

Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze

particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I

salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari

fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid.

3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal

presupposto che, senza il danno alla salute, l'assicurato avrebbe continuato ad

esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati

eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 U 168 pag. 100 consid.

3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

2.10

Riguardo al reddito da

valido, ossia il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire al

100% prima che sorgesse il danno alla salute, l’Ufficio AI ha aggiornato con i

dati statistici al 2015 il reddito del 2012 (Fr. 5'392,95) e ha aggiunto 1/5 della

gratifica ricevuta nel 2013, siccome spettantegli ogni 5 anni (doc. 97).

Partendo quindi da un reddito di Fr. 74'518,40 nel 2012 ricavato

dal questionario del datore di lavoro (doc. 13), l’amministrazione è giunta a

un reddito di Fr. 77'008,60 nel 2015 (Fr. 75'930.- + [Fr. 5'392,95 : 5]), che

ha posto alla base dei calcoli per la perdita di guadagno anche per il 2016.

Da parte sua, riferendosi al dato fornito nell’aprile 2015 (doc. 89

LAINF) dall’allora datore di lavoro e confermato il 26 aprile 2017 (doc. 161 LAINF), l’assicuratore

infortuni ha ritenuto l’importo di Fr. 5'392,95 al mese per 13 mensilità anche

nel 2015, nel 2016 e nel 2017 e a tale somma ha aggiunto le indennità di

picchetto per il 2016 comunicategli dal Comune di __________, per ottenere un

reddito da valido di Fr. 74'591.- (Fr. 5'392,95 x 13 + Fr. 4'483.-) per l’anno 2017, posto alla base

della decisione del 29 maggio 2017, cresciuta incontestata in giudicato.

D’avviso della scrivente Corte, la questione della determinazione

del reddito da valido non va ulteriormente approfondita.

Sia aggiungendo al reddito stabilito dall’Ufficio AI l’indennità

di picchetto confermata dal datore di lavoro all’assicuratore infortuni, sia

aggiungendo al reddito fissato dalla __________ una parte della gratifica come

risulta dall’incarto AI, il risultato finale non muta comunque.

Nella prima ipotesi si avrebbe un reddito annuo di Fr. 81'492.-

(Fr. 77'008,60 + Fr. 4'483.-), mentre nella seconda di Fr.

75'669,60 (Fr. 74'591.- + [Fr. 5'392,95 : 5]).

È tuttavia certo che, su

qualunque reddito da valido ci si basi, lo stesso rimane tale, corrispondendo

al reddito effettivamente conseguito dall’assicurato per l’attività di

idraulico svolta al 100%, e ciò indipendentemente dal fatto che le ore lavorate

fossero 40 alla settimana. Esso non va quindi assolutamente riportato su 41,7

ore alla settimana come preteso dall’insorgente, poiché questo aggiornamento statistico

va invece unicamente effettuato per stabilire il reddito ipotetico da invalido.

2.11

Per

quanto concerne il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V

75, che al considerando 3b/aa

ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da invalido

è determinante la situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn").

Qualora difettino indicazioni economiche effettive,

possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti

dalle statistiche salariali ufficiali,

edite dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Al fine di non

discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono

notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da

non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati

nel nostro Cantone senza il danno alla salute, in passato questo Tribunale

aveva deciso che nell'applicazione dei dati statistici per determinare il

reddito da invalido - se necessaria la sua determinazione teorica - occorreva

utilizzare la tabella che rifletteva i salari versati nella nostra regione

(TA13).

L'Alta Corte ha però successivamente

stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di

riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio

federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che

riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17, STFA

I 222/04 del 5 settembre 2006).

Con sentenza del 7 aprile 2008

(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza federale U 8/07 del 20

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando

il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è

inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il

reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L.

Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag.

326-327) (…)”.

Questo tema è stato

definitivamente risolto dalla nostra Massima Istanza nella sentenza 8C_44/2009

del 3 giugno 2009, in cui ha ricordato che:

"

3.3

In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio

2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale,

precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito

effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario

statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere

considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V

322.

e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un

parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si

procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la

soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa

sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già

aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali." (…).

In seguito, nella STF

9C_21/2014 del 2 aprile 2014 l’Alta Corte ha ribadito al considerando 4.2 che i

dati di riferimento vanno adeguati in base al principio del parallelismo dei

redditi soltanto se è comprovato che l’assicurato non intendeva accontentarsi

di un salario modesto. Inoltre, il TF ha ricordato che non vi è una presunzione

in tal senso.

2.12

Per

quanto concerne il 2017, anno di eventuale termine del diritto alla

rendita (DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467 pag. 511 segg.), in assenza di dati

salariali concreti occorre basarsi sui dati statistici nazionali e dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2016,

edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2016_tirage_skill_level - Rami

economici (NOGA08) (denominata Salario mensile lordo [valore centrale] secondo

il ramo economico, il livello di competenze e il sesso – Settore privato; DTF

142.

V 178), si osserva che il

salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di

competenze; STF 9C_632/2015)

per 40 ore settimanali corrisponde a un importo di Fr. 64'080.- (Fr. 5'340.- x 12 mesi).

Adattando all'evoluzione dei salari nominali questo dato fino a porsi al momento in cui l'assicurato dovrebbe

(continuare a) ricevere la rendita (DTF 126 V 81 consid. 7a; STF U 8/07

del 20 febbraio 2008; STCA 36.2008.148 del 12 dicembre 2008; STCA del 13 febbraio 2006, 36.2005.55), per

l'indicizzazione dei salari nell'ambito dell'accertamento del reddito ipotetico

da invalido si ha per gli uomini che partendo dal dato del 2016 (Tabella TA1

2016) il salario lordo statistico svizzero adeguato al rincaro ammonta nel 2017

a Fr. 64'387,78 (Fr. 64'080.- :

104,1 x 104,6) (cfr. Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Uomini,

2011-2017, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica in: https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/lavoro-reddito/salari-reddito-lavoro-costo-lavoro/evoluzione-salari.assetdetail.5128926.html;

STF 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014, consid. 4.2).

Questi dati si riferiscono,

però, a un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.

Riportando ora queste cifre su

un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel

2017.

(cfr. per questo

aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche

sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e

la Tabella sulla durata normale del lavoro nelle aziende secondo la divisione

economica, in ore per settimana (T 03.02.03.01.04.01), pubblicata dall'Ufficio

federale di statistica, aggiornata al 2017: https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/activite-professionnelle-temps-travail/temps-travail/heures-normales-statistique-duree-normale-travail.assetdetail.5287368.html), il salario lordo medio ipotetico nazionale da

invalido per un uomo ammonta a Fr. 67'124,26 (Fr. 64'387,78 : 40

x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa

(STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

2.13

Secondo

la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione, ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico.

L'Alta Corte ha precisato, al

riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della

riduzione del salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il Tribunale

federale ha affermato che nella sua prassi applica abitualmente alle deduzioni a

titolo di circostanze particolari dei multipli di 5. L’applicazione di tassi

più frazionati si rivelerebbe invece problematica, poiché siffatte riduzioni

sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente

verificabili in sede giudiziaria.

Con sentenza 8C_80/2013 del 17

gennaio 2014 l’Alta Corte ha rammentato che non è necessario procedere con

deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le

limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria

del permesso di soggiorno o il tasso d’occupazione.

Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei

limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito

da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete. Non è dunque

possibile procedere separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli

fattori di deduzione, ma la deduzione va fatta complessivamente tenendo conto

di tutte le circostanze del singolo caso, ma non può superare il 25% (STF

9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 consid. 6.2.1).

2.14

Nel caso in esame, l’Ufficio

assicurazione invalidità ha ritenuto una riduzione del 10% non potendo più

l’assicurato svolgere dei lavori pesanti e un’altra del 10% per altri fattori

di riduzione, per un totale del 20% per l’inabilità lavorativa del 100%

dall’ottobre 2015 in poi, mentre per il periodo precedente, in presenza di una

capacità lavorativa del 50% in attività adeguata, ha stabilito una riduzione

mista massima del 25% stante la difficile collocabilità per un uomo in attività

a tempo parziale.

Nel suo atto ricorsuale l’assicurato ha manifestato il proprio

dissenso a che sia considerato oggettivamente collocabile a 62 anni e 6 mesi al

giorno della decisione impugnata, oltretutto se si pone mente che appare poco

probabile che un datore di lavoro sia disposto ad assumerlo a due anni e mezzo

dal pensionamento e ciò in un’attività sostitutiva e con una serie di

limitazioni funzionali, oltre al fatto che ha sempre fatto l’idraulico.

A questo proposito occorre rilevare che la giurisprudenza ha

ammesso in maniera restrittiva come l’età, benché sia un elemento estraneo

all’invalidità, possa condurre – cumulata a circostanze personali e

professionali – a rendere inesigibile, ricordato che il concetto di mercato

equilibrato del lavoro è teorico e astratto (DTF 134 V 64 consid. 4.2.1), la

ricerca di un nuovo impiego (STF 9C_318/2014 del 10 settembre 2014 consid 5.2;

STF 9C_918/2008 del 28 maggio 2009 consid. 4.2.2).

Infatti, in un caso ticinese il Tribunale federale ha confermato

la conclusione dei giudici cantonali secondo cui la realizzazione della

capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro equilibrato è stata

considerata, inoltre, ammissibile, malgrado l'assicurato avesse compiuto

sessant'anni (STF 9C_916/2009 del 30 agosto 2010 consid. 7.1; STF 9C_918/2008

del 28 maggio 2009 consid. 4.2.1 e 4.2.2).

Al riguardo va rilevato che sebbene l'età avanzata

venga considerata un fattore estraneo all'invalidità, la giurisprudenza

riconosce che essa, insieme ad altri fattori di carattere personale o

professionale, può ostare alla realizzazione della capacità lavorativa residua

sul mercato del lavoro equilibrato per mancanza di richiesta di tale forza

lavoro (sentenza citata 9C_918/2008 consid. 4.2.2, anche DTF 132 V 393 consid. 3.2). In che misura l'età influisca sulla possibilità di

realizzare la capacità lavorativa residua non si valuta alla luce di un

principio generale, bensì tenuto conto delle esigenze delle attività di

riferimento (sentenza citata 9C_918/2008 consid. 4.2.2 con riferimenti).

L’Alta Corte ha infatti stabilito, nella DTF 138 V 457, che la

capacità lavorativa residua dipende dalle condizioni del singolo

caso. Determinanti possono essere la natura e lo stato dei danni della salute e

le sue conseguenze, il prevedibile dispendio per l’adattamento e l’introduzione

e in questo contesto anche la personalità, i talenti esistenti e le abilità, la

formazione, la carriera professionale o l’applicabilità dell’esperienza

professionale dal tradizionale campo lavorativo (cfr. consid. 3.1). Di

conseguenza, la reintegrabilità dipende non da ultimo dal periodo durante il

quale l’assicurato è ancora disponibile per

un’attività lavorativa e soprattutto anche per un eventuale cambiamento di

attività (DTF 138 V 457 consid. 3.2).

Inoltre, l’Alta Corte ha precisato che la questione della messa in

atto della capacità di lavoro rispettivamente della capacità residua di lavoro,

in caso di età avanzata, si esamina al momento in cui l'esigibilità medica di

una capacità di lavoro totale o parziale è constatata (DTF 138 V 457 consid.

3.

). In altre parole, occorre basarsi sull’età dell’assicurato al momento in

cui viene valutata, dal profilo medico, la sua capacità lavorativa (STF 9C_88/2013

del 4 settembre 2013 consid. 4.3).

A proposito dell’esigibilità, da parte di un assicurato di età

avanzata, di reinserirsi professionalmente su un mercato equilibrato del

lavoro, con STF 9C_847/2015 del 30 dicembre 2015, citata anche dall’Ufficio AI,

la nostra Massima Istanza si è occupata di un ricorrente, nato nel 1949 ed

attivo all’80% nel servizio tecnico di macchine per uffici, che nel 2013 ha

ottenuto un quarto di rendita. Adito su ricorso, il Tribunale cantonale ha

effettuato una reformatio in pejus annullando la decisione amministrativa e

rifiutando le prestazioni. L’assicurato ha interposto ricorso chiedendo una

rendita intera di invalidità.

Dopo avere esposto i principi stabiliti dalla citata DTF 138 V 457

sulla reintegrabilità degli assicurati in età avanzata (cfr. consid. 4.1.1), il

Tribunale federale ha evidenziato al considerando 4.1.2 di avere ritenuto

reintegrabili un assicurato di 62 anni e 9 mesi (STF 8C_345/2013 del 10

settembre 2013 consid. 4.3.3) e un altro di 61 anni (STF 8C_330/2015 del 19

agosto 2015 consid. 3.2), tenendo conto che i loro limiti funzionali non

pregiudicavano la possibilità di trovare un impiego. Per contro, l’Alta Corte

ha negato a un 64enne la capacità residua di reintegrarsi nel mondo del lavoro

a causa dei suoi limiti funzionali (STF 9C_979/2009 del 10 febbraio 2010

consid. 4 e 5). Anche un’assicurata di 64 anni appena compiuti avente una

capacità lavorativa residua del 50% a causa di diverse limitazioni è stata

ritenuta non reintegrabile (STF I 401/01 del 4 aprile 2002 consid. 4c e 4d),

così come un’altra persona assicurata di 64 anni e 10 mesi avente una capacità

lavorativa del 50% prima del raggiungimento dell’età pensionabile (STF

9C_153/2011 del 22 marzo 2012 consid. 3.3). A un assicurato avente il medesimo

anno di età, 8 mesi prima del pensionamento, che non lavorava da 9 anni e che

da più di 5 anni riceveva una rendita parziale ed era abile al lavoro in

ragione del 50%, il Tribunale federale non ha riconosciuto la reintegrabilità

della capacità lavorativa residua (STF 9C_145/2011 del 30 maggio 2011 consid.

3.

).

Nel caso esaminato dalla nostra Massima Istanza a fine 2015, i

primi giudici hanno accertato che il ricorrente aveva 63 anni e mezzo nel

momento determinante. Inoltre, in un’attività adeguata era abile al 100%, fermo

restando una minima limitazione consistente nell’evitare pesi superiori a 10kg

e nel dovere eseguire lavori in posizione seduta. Il ricorrente si esprimeva in

italiano e in tedesco e nella sua attività di tecnico di macchine per ufficio

ha lavorato anche nel servizio esterno, in cui oltre ad avere nozioni tecniche

ha appreso anche a relazionarsi con i clienti. L’assicurato era inoltre attivo

al 20% nelle mansioni consuete e quindi non era mai lontano dal mercato del

lavoro. Sulla base di questi elementi il Tribunale cantonale delle

assicurazioni ha concluso che il ricorrente potesse reintegrare da solo la sua

capacità lavorativa residua (cfr. consid. 4.3).

È corretto, ha concluso il Tribunale federale, che il ricorrente

non era facilmente collocabile e che gli restava ancora, al momento in cui è

stata stabilita medicalmente la sua capacità lavorativa residua, soltanto un

anno e mezzo prima del raggiungimento dell’età di pensionamento. Tuttavia, si

deve considerare che l’assicurato era completamente abile in attività adatta e

aveva solo alcune leggere limitazioni (non alzare pesi superiori a 10kg e

prevalentemente lavorare da seduto). In particolare, egli non era pregiudicato

nei movimenti fini. Inoltre, in considerazione del diploma commerciale

ottenuto, delle sue conoscenze linguistiche così come dell’esperienza

lavorativa, l’assicurato avrebbe potuto svolgere, oltre a dei compiti di

controllo e di sorveglianza, anche delle facili attività di carattere

amministrativo. Sulla scorta della giurisprudenza esposta e considerate le

esigenze relativamente alte per ammettere la non sfruttabilità della capacità

di lavoro residua di persone di età avanzata, il Tribunale federale ha concluso

che l’autorità di prima istanza non aveva violato il diritto federale quando ha

negato che l’accesso del ricorrente nel mercato del lavoro fosse reso

considerevolmente più difficile. Il ricorso è stato quindi respinto (cfr.

consid. 4.2).

La scrivente Corte rileva ancora che nella STF 8C_910/2015 del 19

maggio 2016, pubblicata in SVR 2016 IV Nr. 58, il Tribunale federale si è

pronunciato sul caso di un assicurato, nato nel 1952, che nel maggio 2011 ha

chiesto prestazioni dall’assicurazione invalidità per problemi cardiaci. Sulla

base dell’esito di una perizia medica del 5 agosto 2013, con decisione del 12

settembre 2014 l’Ufficio AI ha negato una rendita per assenza di un grado AI

pensionabile.

Al considerando 4.2 l’Alta Corte ha esposto la nozione di mercato

equilibrato del lavoro, evidenziando che è caratterizzato da un certo

equilibrio tra domanda e offerta di forza lavoro. Non si può parlare di

un’opportunità di lavoro se l’attività esigibile è possibile in una forma

talmente limitata che non esiste praticamente sul mercato equilibrato del

lavoro (cfr. consid. 4.2.1).

Il Tribunale federale ha inoltre ricordato che l’età avanzata è

certamente un fattore estraneo all’invalidità, essa viene però presa in

considerazione allorquando si tratta di rispondere alla questione di sapere se

la capacità lavorativa residua può essere realisticamente sfruttata sul mercato

equilibrato del lavoro (cfr. consid. 4.2.2).

Infine, la nostra Massima Istanza ha posto delle esigenze

relativamente alte per ammettere la non sfruttabilità della capacità di lavoro

residua di persone di età avanzata (cfr. consid. 4.3.4).

Infine, in un caso ticinese giudicato il 30 ottobre 2017 (STF

8C_428/2017), l’Alta Corte ha ritenuto non dati i presupposti per l’eccezione

giurisprudenziale che considera l’età avanzata, di norma fattore estraneo all’invalidità,

quale possibile ostacolo alla realizzazione della capacità lavorativa residua

sul mercato del lavoro equilibrato, ritenuto che la giurisprudenza ha ammesso

in maniera restrittiva che l’età possa condurre a rendere inesigibile la

ricerca di un nuovo impiego.

Nel caso esaminato, la ricorrente, attiva presso il datore di

lavoro dal 2008, aveva 52 anni al momento in cui il medico ha concluso per la

persistenza di una capacità lavorativa residua per lavori sedentari al massimo

del 50% ed era ad almeno 12 anni dall’età pensionabile AVS.

Il TCA deve respingere la lamentela del ricorrente

alla luce della giurisprudenza esposta.

In primo luogo va rilevato che, al momento

determinante, ossia quando la sua capacità lavorativa residua è stata valutata

medicalmente (DTF 138 V 457 consid. 3.3) nel dicembre 2016, l’assicurato aveva

61.

anni e 6 mesi.

Questo Tribunale rileva che nella STF 9C_1013/2008 del 23 dicembre

2009, in cui la ricorrente era 56enne al momento della decisione

amministrativa, l’Alta Corte ha affermato che l’età non solo non si ripercuote negativamente

sul reddito ipotetico da invalido, ma addirittura incide favorevolmente su di

esso.

I lavoratori ausiliari, attivi in quei settori di attività

accessibili a lavoratori non qualificati, sono richiesti indipendentemente

dalla loro età in un mercato del lavoro equilibrato (cfr. anche la sentenza I

594/04 del 14 febbraio 2005).

Oltre a ciò, le limitazioni stabilite dal perito il 7

dicembre 2016 concernono in sostanza (soltanto) il carico massimo (fino a 5kg)

e i lavori sopra la testa. A causa della patologia alla spalla sinistra sono

stati raccomandati lavori di tipo leggero che non implichino l’uso dell’arto

superiore sinistro con forza e sopra l’orizzontale.

D’avviso di questo Tribunale, l’elenco di attività

leggere, semplici e ripetitive, che il 21 luglio 2017 (doc. 109) il consulente

in integrazione professionale ha stilato (per esempio attività di mera

sorveglianza/controllo, di incasso, di assemblaggio, di confezione prodotti,

ecc.), alla luce delle condizioni di salute del ricorrente e meglio della sua totale

capacità lavorativa residua, va considerato come sostenibile.

In altre parole, le succitate limitazioni funzionali

non sono di alcun ostacolo alla sua reintegrabilità nel mondo equilibrato del

lavoro.

Neppure gli è pregiudizievole il fatto che sebbene abbia svolto la

medesima attività di idraulico per decenni e che le conoscenze dell’assicurato

in altri lavori siano praticamente nulle, tuttavia si può comunque ritenere,

secondo il grado della verosimiglianza preponderante valida nelle assicurazioni

sociali (DTF 129 V 56 consid. 2.4; DTF 138 V 218 consid. 6), che il ricorrente

sia in grado di svolgere almeno una delle attività leggere, semplici e

ripetitive, che il consulente in integrazione professionale ha appositamente

elencato.

Infatti, questi lavori non contrastano né con le sue condizioni di

salute né tanto meno con la sua età (STCA 32.2017.63 del 6 novembre 2017; STCA

32.2017.18

del 27 luglio 2017).

Non va poi dimenticato di osservare che l’assicurato è stato

ritenuto abile in altre attività adeguate in ragione del 100%, essendo la sua

capacità lavorativa residua totale.

In virtù delle considerazioni esposte, tenuto conto che sì l’età

avanzata viene presa in considerazione allorquando si tratta di sapere se la

capacità lavorativa residua può essere realisticamente sfruttata sul mercato

equilibrato del lavoro (SVR 2016 IV Nr. 58 consid. 4.2.2), ma che il Tribunale

federale ha posto delle esigenze relativamente alte per ammettere la non

sfruttabilità della capacità di lavoro residua di persone di età avanzata (SVR

2016.

IV Nr. 58 consid. 4.3.4), va dunque qui concluso che la capacità

lavorativa residua del 100% del ricorrente è reintegrabile in un mercato

equilibrato del lavoro.

Alla luce di quanto precede, questo Tribunale ritiene dunque che,

da una valutazione complessiva, il tasso di riduzione del 20% stabilito

dall’Ufficio assicurazione invalidità sia adeguato. Non v’è quindi alcun motivo

per sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione nell'applicazione

della riduzione concessa, percentuale che si trova del resto entro i limiti

riconosciuti dalla giurisprudenza.

2.15

Ne segue che il reddito

statistico ipotetico da invalido rivalutato ammontante nel 2017 a Fr. 67'124,26 va diminuito del 20% per tenere conto delle circostanze personali, ottenendo così l’importo di Fr.

53'699,41 (Fr. 67'124,26 - [Fr. 67'124,26 x 20 : 100]).

Confrontando questo dato con l'ammontare di Fr. 81'492.- corrispondente al reddito (ipotetico) da

valido che l'assicurato avrebbe potuto conseguire nell'anno 2017 per

l'attività d’idraulico esercitata al 100% senza il

danno alla salute, risulta dunque una perdita di guadagno del 34,10% ([Fr. 81'492.- -

Fr. 53'699,41] : Fr. 81'492.- x 100), che va arrotondata al

34% (DTF 130 V 121).

Va qui osservato che per il reddito da valido è stata considerata

la cifra maggiore fra le tre indicate al considerando 2.10 (Fr. 77'008,60, Fr.

75'669,60 e Fr. 81'492.-), siccome più favorevole al ricorrente.

Inoltre, al ricorrente va spiegato che l’importo di Fr. 53'555,95

stabilito dall’Ufficio AI consiste nel reddito statistico ipotetico da invalido

già ridotto del 20% per motivi personali e che il TCA ha fissato in Fr. 53'699,41.

Ne discende che è a giusta ragione che il grado del 34% non

permette all’interessato di continuare a ricevere una rendita di invalidità

(art. 28 LAI) trascorsi tre mesi dall’intervenuto miglioramento del suo stato

di salute (art. 88a cpv. 1 OAI).

2.16

In queste circostanze, questo

Tribunale non può dunque che confermare la decisione dell’Ufficio AI di attribuire

al ricorrente una rendita temporanea di invalidità per il periodo dal 1° ottobre

2014.

al 31 marzo 2017, e meglio a decorrere dal termine dell’anno di attesa

(dal 21 ottobre 2013 al 21 ottobre 2014) e fino a tre mesi dopo il

miglioramento oggettivato dal 7 dicembre 2016 (dal 1° gennaio al 31 marzo 2017).

Infatti, tenuto conto di una capacità lavorativa

residua del 100% in altre attività adeguate dal dicembre 2016, la perdita di guadagno

del 34% stabilita da questa Corte fa sì che, in virtù dell’art. 88a cpv. 2 OAI,

il ricorrente non abbia più diritto al riconoscimento di una rendita

(intera) dal 1° aprile 2017.

Il TCA non può quindi che confermare la decisione di attribuzione

di una rendita di invalidità limitata nel tempo così come stabilita dall'amministrazione

con la decisione impugnata.

2.17

Va da ultimo rilevato che la

decisione del 20 novembre 2017 nega al ricorrente il diritto alla messa in atto

di provvedimenti d’ordine professionale classici non ritenendoli opportuni

sulla scorta della sua età, quali il tirocinio e il percorso scolastico a tempo

pieno.

In concreto, pur essendo il grado d'invalidità del ricorrente (34%)

superiore alla soglia minima di diminuzione della capacità di guadagno

conferente diritto a provvedimenti di riformazione professionale, che è del 20%

(DTF 130 V 489 consid. 4.2; DTF 124 V 110 consid. 2b; STFA I 164/05 del 22

dicembre 2006 consid. 7; SVR 2010 IV Nr. 24; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b),

la decisione con cui l'Ufficio AI ha rifiutato la concessione di provvedimenti

di integrazione professionale, ma si è messo a disposizione per un aiuto al

collocamento, merita conferma.

Con sentenza 9C_734/2010 del 18 maggio 2011 il TF, in un caso in cui

un'assicurata invalida al 40% (percentuale calcolata secondo il metodo misto:

consid. A in fine) aveva chiesto di essere messa a beneficio di provvedimenti

integrativi di natura professionale, ha affermato che:

"

(…)

6.

(…) Sennonché, a prescindere dalle argomentazioni esposte nel

giudizio impugnato, cui si rinvia per brevità, l'insorgente sembra dimenticare

che nel momento determinante della decisione amministrativa in lite le si

presentava un ventaglio relativamente ampio di professioni (leggere e ripetitive,

poco qualificate) possibili che non richiedevano necessariamente la messa in

atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. per analogia

sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2,9C_753/2008 del 26 ottobre

2009.

consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3). Già solo per

questo motivo, la richiesta non può dunque trovare accoglimento.".

Nel caso di specie una riqualifica professionale del

ricorrente non entra in considerazione (STCA 32.2017.63 del 6 novembre 2017; STCA

32.2016.137

del 23 maggio 2017; STCA 32.2016.59 del 30 marzo 2017; STCA

32.2012.39

del 24 ottobre 2012; STCA 32.2011.143 del 21 novembre 2011).

Infatti, il consulente in integrazione

professionale, esperto in materia, ha affermato il 21 luglio 2017 (doc. 109)

che la capacità di guadagno dell’assicurato poteva essere ancora al meglio

apprezzata nello svolgimento di attività esigibili adeguate di tipo semplice e

ripetitivo indicate nelle tabelle RSS. Egli ha ritenuto che in questo contesto

il mercato del lavoro offre un ventaglio sufficientemente ampio di attività dal

profilo fisico leggero o medio-leggero. All’assicurato poteva essere richiesto

di sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei settori di attività che

non richiedono una preparazione professionale specifica, ma possono essere

esercitate dopo un periodo di introduzione al posto di lavoro e un breve

periodo di rodaggio. Il consulente ha precisato che specialmente nell’ambito

industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono

infatti delle attività fisicamente assai leggere, che possono essere svolte

alternando la posizione (per esempio attività di mera sorveglianza/controllo,

di incasso, di assemblaggio, di confezione prodotti, ecc.).

Vista l’età dell’assicurato, non v’erano le premesse

per potere riconoscere una riformazione professionale “classica” sotto forma di

tirocinio o di percorso scolastico a tempo pieno, rimanendo però a disposizione

per un aiuto al collocamento.

È infatti sempre aperta per l'assicurato la

possibilità di far capo ad un aiuto al

collocamento sulla base dell'art. 18 LAI per trovare un'attività confacente al

suo stato di salute, segnatamente qualora il danno alla salute sia d'impedimento

alla ricerca di un posto di lavoro (cfr. anche DTF 116 V 85 con riferimenti;

SVR 2003 IV Nr. 11 pag. 34 consid. 4.4; STCA 32.2012.69 del 20 agosto 2012;

STCA 32.2011.143 e STCA 32.2011.141 entrambe del 21 novembre 2011; cfr. anche

Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT I 2003 pag. 595).

Spetta dunque al ricorrente, se del caso, attivarsi

in questo senso e contattare l’Ufficio AI - e per esso un consulente in

integrazione professionale (STCA 32.2017.63 del 6 novembre 2017; STCA

32.2016.137

del 23 maggio 2017; STCA 32.2016.59 del 30 marzo 2017; STCA

32.2012.39

del 24 ottobre 2012; STCA 32.2012.69 del 20 agosto 2012; STCA

32.2011.141

e 143 del 21 novembre 2011).

2.18

Stante

quanto precede, la pretesa dell'insorgente di versargli una rendita intera di

invalidità anche dopo il 31 marzo 2017 rispettivamente di annullare la

decisione impugnata e di rinviare gli atti all’amministrazione per approfondire

l’aspetto medico non può essere accolta.

Inoltre, nella misura in cui l'Ufficio AI ha

rifiutato il riconoscimento (anche) di provvedimenti d'integrazione, la

decisione impugnata merita conferma (STCA 32.2017.63 del 6 novembre 2017; STCA

32.2016.137

del 23 maggio 2017; STCA 32.2016.59 del 30 marzo 2017; STCA

32.2012.39

del 24 ottobre 2012; STCA 32.2012.69 del 20 agosto 2012; STCA

32.2011.143

e 32.2011.141 del 21 novembre 2011) e il ricorso va respinto anche

su questo punto.

2.19

Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA

e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr.

500.

-vanno poste a carico dell'insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di Fr. 500.- sono

poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti