32.2017.23
Negato il diritto alla rendita. Malattia psichica. Ricorso accolto con rinvio degli atti per ulteriori accertamenti medici
14 luglio 2017Italiano8 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2017.23
rg/gm
Lugano
14 luglio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 febbraio 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 18 gennaio 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - per decisione 18 gennaio 2017,
l’Ufficio AI, ritenendo RI 1 totalmente incapace al lavoro nell’abituale attività
di elettrauto ma abile in misura completa in attività adeguate, dopo raffronto
dei redditi ha respinto la richiesta di pre-stazioni presentata nel luglio
2014;
- contro suddetta decisione
s’aggrava al TCA l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1. Producendo nuova
refertazione medica psichiatrica (rapporti 7 e 14 febbraio 2017 del dr. __________,
doc. A/2-3), evidenziando in particolare la lacunosità della valutazione medica
(psichiatrica) operata dall’ammi-nistrazione e censurando altresì la
determinazione del reddito da invalido, l’insorgente postula l’annullamento del
provvedimento con rinvio della causa all’amministrazione per nuovi
accertamenti;
- con la risposta di causa
l’Ufficio AI, osservando in particolare come la problematica psichiatrica sia stata
sollevata per la prima volta con il gravame e confermando quindi la correttezza
della decisione impugnata sulla scorta dell’annotazione SMR del 14 marzo 2017 –
che, preso atto della nuova certificazione medica prodotta in sede ricorsuale,
concludente per l’esistenza di una patologia psichiatrica difficilmente giustificante
un’incapacità lavorativa di lunga durata (IV/1) – chiede la reiezione del
gravame;
- con scritto 3 maggio 2017 il
ricorrente, contestando che la problematica psichiatrica sia stata sollevata
solo in sede di ricorso e producendo ulteriore documentazione medica (valutazione
peritale eseguita nel marzo 2015 dal dr. __________ per conto del __________,
doc. B), si è riconfermato nella sua domanda di giudizio;
- con osservazioni 23 maggio
2017 l’Ufficio A, producendo le prese di posizione dei medici SMR dr. __________
e dr. __________ (cfr. X/1-2), chiede il rinvio degli atti per “riesaminare
il caso”;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di princi-pio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 a-gosto 2015; STF
8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,
in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit,
2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI
l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione
(e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA]
almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati
hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre
quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata
alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000
pag. 84). Per l’art. 29 cpv.
1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi
dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente
all’art. 29 cpv. 1 LPGA;
- nel caso
concreto questo TCA, alla luce delle certificazioni mediche agli atti ed in
particolare dei certificati 7 e 14 febbraio 2017 dello psichiatra dr. __________
– che attestano l’esistenza da dicembre 2014 di disturbi psichici insorti dopo
l’infortunio e causanti incapacità lavorativa (“reazione mista ansioso-depressiva
nell’ambito di una sindrome da disadattamento (ICD-10 F42.1)”; doc
A/1-2) –, ritiene che, come evidenziato nel gravame e come del resto ammesso
dall’ammi-nistrazione con le sue ultime osservazione del 22 maggio 2017, la
fattispecie necessiti di essere ulteriormente indagata dal profilo medico
psichiatrico (come indicato dal medico SMR dr. __________ nelle sue annotazioni
22 maggio 2017 (cfr. X/2: “In considerazione della nozione di presa a carico
psichiatrica contenuta nella visita fiduciaria __________ antecedente la
decisione impugnata (valutazione psichiatrica però non agli atti) la situazione
psichiatrica va aggiornata e probabilmente valutata in ambito peritale”),
tramite aggiornamento della situazione psichiatrica (e se del caso con una valutazione
peritale), quando si consideri che l’esistenza di una problematica psichiatrica
era già stata seppur succintamente evidenziata nella perizia effettuata nel
marzo 2015 dal dr. __________ per conto di __________, perizia, questa, contenuta
negli atti AI (Incarto Cassa Malati, doc. 5), e ciò indipendentemente dalla
questione a sapere se il medico SMR dr. __________, come asserito dal dr. P__________
nel suo referto peritale, abbia o meno eseguito una valutazione concernente l’assicurato
(cfr. al riguardo X/2);
- in STF
9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha
precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una
perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha
ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che
necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen
Ausführungen”; cfr. STCA 32. 2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione
(“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein
in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage
begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kanntonalen
Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”;
cfr. STCA 32.2011. 115 del 27 ottobre 2011);
- nel
caso concreto, stante la lacunosità degli accertamenti esperiti, si giustifica
il rinvio degli atti all’amministrazione affinché proceda ad
ulteriori accertamenti medici nel senso sopra indicato – e se del caso economici
– rendendo in seguito una nuova decisione sul diritto dell’assicurato a prestazioni;
- secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009;8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
- visto l'esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'Ufficio
AI;
-
all’insorgente, patrocinato in causa, vanno riconosciute ripetibili per fr.
1’800.-- (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA);
per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto.
§ La decisione del 18
gennaio 2017 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le spese di procedura di fr.
500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI che verserà al ricorrente fr.
1'800.-- per ripetibili (IVA compresa).
3.- Comunicazione agli interessati
Fatti
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
Considerandi
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti