Lexipedia

Decisione

32.2017.26

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 settembre 2017Italiano53 min

Source ti.ch

Fatti

A. Mengis, IV Mutloser Entscheid

des Bundesgerichts, in: Plädoyer 1/17 pag. 12 seg.).

Con sentenza 9C_604/2016 del 1° febbraio 2017, pubblicata in DTF

143 I 60, il Tribunale federale ha confermato il contenuto della DTF 143 I 50,

aggiungendo al considerando 3.3.3 che la stessa non si applica soltanto nel

caso di soppressione di una rendita in caso di revisione allorquando questa è

riconducibile unicamente ad un cambiamento di status e meglio al passaggio da

assicurato con un’occupazione a tempo pieno a quella di assicurato attivo

parzialmente con mansioni consuete, ma anche nel caso di riduzione della

prestazione in caso di revisione.

Nella STF 9C_525/2016 del 15 marzo 2017 il TF ha sottolineato come

l'UFAS medesimo nella direttiva n. 355 del 31 ottobre 2016 ha segnalato che il

Consiglio federale sta cercando di trovare una soluzione adeguata al problema (sull’argomento

vedi la STCA 32.2016.86 del 15 maggio 2017).

2.5. Al fine di determinare il

metodo di calcolo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità, si deve

anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa

immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in seguito

verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente,

in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato

un'attività lavorativa.

Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa

immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità e se l'assicurato che non

esercitava un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non

fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve essere attribuita

all'attività che veniva svolta al momento dell'intervento del danno alla salute

invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non hanno subìto modifiche

rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da considerare sono tutte

le circostanze del caso concreto, segnatamente le condizioni finanziarie,

familiari, l'età dell'assicurato, la sua situazione professionale, le affinità

e la personalità dell'assicurato. A nessuno di questi elementi va tuttavia

attribuita un'importanza decisiva, per esempio nemmeno al mancato raggiungimento

del minimo d'esistenza nel caso del mancato esercizio di un'attività lucrativa

rispettivamente alla necessità economica di una simile attività (DTF 130 V 393

consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195; in argomento cfr. anche la STF

9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid. 3 e la giurisprudenza ivi citata; vedi

inoltre Meyer-Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 5, pagg. 54-58 e 61-62 e Blanc, La procédure administrative en

assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190).

Questa valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la

volontà ipotetica dell’assicurato che, in quanto fatto interno, deve essere in

regola generale dedotta da indizi esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012

consid. 5.2; STFA I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).

Va ancora rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato. Ad

ogni revisione si deve infatti accertare quale sarebbe stata l'attività

esercitata dall'assicurato se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF

117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo

parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150; Meyer,

op. cit., pag. 288; Blanc, op.

cit., pag. 190-191).

Nel caso di specie, al fine di stabilire il grado di

invalidità, sulla base delle risposte date dall’interessata il 27 aprile 2015

(doc. 39) l’amministrazione ha ritenuto che, senza il danno alla salute,

con la nascita della figlia l’assicurata avrebbe lavorato all’80%, perciò l’ha

considerata salariata all’80% (doc. 66) ed esercitante mansioni consuete al 20%,

applicando così il metodo misto di calcolo.

Questa suddivisione, non contestata, va confermata.

Quanto all’utilizzazione del metodo misto, considerato che nella

fattispecie concreta si tratta di statuire su una decisione con la quale è

stato negato il diritto a una rendita, non trattandosi quindi di una

costellazione come quella descritta nelle DTF 143 I 50 e DTF 143 I 60, in virtù

della suesposta giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.4) nulla osta qui alla

sua applicazione (STCA 32.2016.21 del 17 febbraio 2017 consid. 2.7).

2.6. In concreto, dopo avere

richiamato gli atti medici ritenuti determinanti, il 5 agosto 2016 (doc. 82) i

dr. med. __________ e __________ del Servizio Medico Regionale hanno esaminato

l’assicurata e nel loro rapporto finale con esame, di pari data, hanno

riassunto il suo status clinico e posto la diagnosi principale con influsso

sulla capacità lavorativa (disturbo da alterato comportamento alimentare F50.8;

sindrome ansiosa generalizzata con somatizzazioni a carico dell’apparato

gastroenterico F41.2; disturbo di personalità misto, con tratti ansiosi,

dipendenti, ossessivi F61.0) e senza influsso (artralgie alle mani e a tutte le

grandi articolazioni con importante decondizionamento muscolare, assenza di

tenosinoviti e sinoviti, ganglio del flexor carpi ulnaris a destra). Inoltre, i

medici hanno stabilito l’inabilità lavorativa dell’assicurata come segue:

100% dal 12 settembre 2013, 80% dal 15 maggio 2014, 60% dal 1°

aprile 2015 e 50% dal 1° maggio 2015, da intendersi come riduzione del

rendimento in qualsiasi attività lucrativa.

Come casalinga risultava inabile al lavoro al 20% dal settembre

2013, anche in tal caso quale diminuzione del rendimento.

Quali limitazioni i medici SMR hanno stabilito che il carico

massimo trasportabile era di 10kg, che l’assicurata doveva alternare al bisogno

la postura, che non aveva alcuna difficoltà nello svolgere lavori di precisione

e che non esigeva pause supplementari. Necessitava però di svolgere soltanto

attività fisicamente leggere a causa della sua esile costituzione fisica.

Infine, essi hanno segnalato che per mantenere in compenso

l’assicurata e consentire un miglioramento teorico del 20% di rendimento

nell’attività lucrativa nel corso dei prossimi 24 mesi, era necessario

riprendere una presa a carico psichiatrica regolare, eventualmente con la

somministrazione di medicamenti specifici.

Nel frattempo, il 25 febbraio 2015 l’Ufficio AI aveva già fatto

esperire da un’assistente sociale sia un’inchiesta economica per le persone che

si occupano dell’economia domestica (doc. 63) sia un’inchiesta per l’attività

professionale indipendente (doc. 66), rapporti che sono stati completati il 30

agosto 2016 (docc. 83 e 84) alla luce del predetto rapporto finale dell’SMR.

Sulla scorta di queste conclusioni, con la decisione

impugnata l'Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto

a una rendita.

Considerata un’incapacità lavorativa del 50% in

qualsiasi attività, applicando il metodo misto di calcolo l’amministrazione ha

concluso che il grado di invalidità dell’assicurata fosse del 35%.

Raffrontando il reddito lordo ottenibile statisticamente

per le donne (Tabella T17 posizione 51) nel 2012 (Fr. 51'888.-), aggiornato al

2014 (Fr. 52'678.-) e al 2015 (Fr. 52'872.-), con il reddito ipotetico con

invalidità stabilito con il metodo straordinario del confronto tra campi per

definire la perdita di guadagno nell’attività abituale (Fr. 54'285.- [reddito

ipotetico senza invalidità] – Fr. 32'598.- [reddito da invalido]), si ottiene

una perdita di guadagno di Fr. 21'687.- [diminuzione del reddito dell’attività

professionale dovuta al danno], pari a un grado AI del 40% nell’attività

professionale abitualmente svolta di estetista/ massaggiatrice (doc. A2).

Basandosi poi sull’inchiesta del 25 febbraio 2016

aggiornata al 30 agosto 2016 dalla quale si evince un impedimento del 17% per

l’attività di casalinga, dal paragone fra i due campi di attività si ottiene un

grado AI del 35,4% (20% x 17% + 80% x 40%).

2.7. Grado

d’invalidità per la parte casalinga

Nell’ambito della richiesta di considerare un’interazione tra il

campo professionale e quello delle mansioni consuete (DTF 134 V 9 consid.

7.3.2), l’insorgente ha fatto valere che il 20% del tempo nell’espletare le

mansioni domestiche non può essere suddiviso a suo piacimento, ma deve concentrare

queste attività in poco tempo e nei giorni in cui l’attività lavorativa non è

troppo pesante. A suo dire, quindi, sia l’impedimento del 10% per la

preparazione dei pasti e la pulizia della cucina sia l’impedimento del 20%

ritenuto dall’assistente sociale nel giardinaggio, nella cura dell’orto e nella

pulizia del garage, non terrebbero invece conto che l’assicurata, anche

considerando la collaborazione del marito, non sia in grado di occuparsi di

tali attività. Pertanto, è “altamente verosimile che un grado d’invalidità

totale del 17% non tenga debitamente conto delle limitazioni nelle mansioni

domestiche causate dal contemporaneo esercizio dell’attività indipendente,

attività anch’essa di natura fisica.” (doc. VIII pag. 3).

L’Ufficio AI, per stabilire la capacità dell’assicurata quale

casalinga, ha fatto esperire un’inchiesta domiciliare il 25 febbraio 2016 (doc.

63), che è stata poi, come visto, completata il 30 agosto 2016 (doc. 84).

Sulla base degli accertamenti fatti presso il domicilio

dell’interessata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione

domestica, l’assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 17%.

Va qui ricordato che nella Circolare sull’invalidità e la grande

invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI), nel tenore (nella

versione italiana) valido dal 1° gennaio 2015, allo scopo di garantire

un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera è prevista una ripartizione

delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo

attribuibile a ciascuna di esse.

In particolare la cifra 3086 prevede:

"

Di regola, si ammette che i lavori

di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti

percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo

%

Massimo

%

1. Conduzione dell'economia domestica

(pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

Considerandi

2.

2

5.

5

2.

Alimentazione (preparare i pasti, cucinare,

apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

10.

50.

3.

Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare

l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

5.

5.

20.

4.

Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni,

uffici)

5.

10.

5.

Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e

raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

5.

20.

6.

Accudire i figli o altri

familiari

0.

30.

7.

Altre attività (p.es. curare i malati, curare le

piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di

volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

0.

50.

* Va escluso l'impiego del tempo

libero (N. 3090).".

Mentre alle cifre 3087, 3088 e 3089 si legge ancora:

"

Il totale delle attività dev'essere

sempre del 100% (Pratique VSI 1997 pag. 298).

Di norma, vanno applicate la

ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095.

l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero

ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra

valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo

schema (RCC 1986 pag. 244).

In virtù dell’obbligo di ridurre il

danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a

migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente,

acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3044 segg.)

Deve cioè ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei membri della

sua famiglia in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute

(decisione del TFA del 17 marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3).

Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà

tenuto conto, al momento della valutazione dell’invalidità, della diminuzione

della capacità di lavoro nell’ambito domestico.

In virtù dell’obbligo di ridurre il

danno, una persona attiva nell’economia domestica deve contribuire quanto

ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es.

metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici

adeguati, N. 1048 e 3044 segg.). La maggior mole di lavoro può essere presa in

considerazione per il calcolo dell’invalidità soltanto se l’assicurato non è in

grado di svolgere la totalità dei lavori domestici durante il normale orario di

lavoro e necessita dunque dell’aiuto di terzi (RCC 1984, pag. 143, consid. 5).

L’interessato deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei

familiari in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (I 257/04

e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta i provvedimenti volti a ridurre il

danno, al momento della valutazione dell’invalidità non sarà tenuto conto della

diminuzione della capacità al lavoro nell’ambito domestico.".

Al riguardo, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha stabilito che –

in linea di massima e senza valide ragioni – non vi è motivo di mettere in

dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto

essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel

procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag.

235.

consid. 2d; RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001,

consid. 4). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento

da parte della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei

casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I

681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2).

L’allora TFA, in una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000 (citata

anche al consid. 4.1 della STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013), ha confermato

la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex

art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo

l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze

concrete.

Se, tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza

che l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui

l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa

risulta decisiva (RCC 1989 pag. 131 consid. 5b, 1984 pag. 144 consid. 5).

L’Alta Corte ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico,

affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi

eccezionali e meglio se le indicazioni dell'assicurata appaiono inverosimili e

in contrasto con gli accertamenti medici (STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013;

STF 8C_843/2011 del 29 maggio 2012; AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c),

ritenuto tuttavia che una presa di posizione da parte di uno specialista

sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta –

strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un

danno alla salute fisica – è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si

è in presenza di disturbi psichici (STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 e I

685/02 del 28 febbraio 2003).

Nella già citata DTF 128 V 93, al considerando 4 il TFA, a

proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta dell'Ufficio AI, ha

rilevato quanto segue:

“(…)

Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene

Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des

Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind -

analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V

352.

Erw. 3a mit Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist

wesentlich, dass als Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche

Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens

der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und

Behinderungen der pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die

Pflege Leistenden zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der

Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss

plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage

stehenden Massnahmen der Behandlungs- und Grundpflege sein und in

Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all

dies zu, ist der Abklärungsbericht voll beweiskräftig. Das Gericht greift,

sofern der Bericht eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage im eben

umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen der die Abklärung tätigenden

Person nur ein, wenn klar feststellbare Fehleinschätzungen vorliegen. Das

gebietet insbesondere der Umstand, dass die fachlich kompetente

Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das im Beschwerdefall

zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die Beurteilung des

Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf die

Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine

strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten

Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung

vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des

Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit

gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl. -generell-

BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im

Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4.

September 2001, I 175/01).(…)".

Con riferimento agli assicurati che sono portatori di affezioni

psichiche, nella sentenza 9C_201/2011 del 5 settembre 2011, parzialmente

pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 19 pag. 86, il Tribunale federale ha ribadito

che, di massima, alla perizia specialistica in ambito psichiatrico occorre dare

maggiore valenza rispetto all’inchiesta economica per le persone che si

occupano dell’economia domestica, giacché per l’assistente sociale è più

difficile valutare le limitazioni derivanti dalla patologia psichica.

In concreto, va osservato che già l’11 marzo 2016 (doc. 70) il dr.

med. __________ del Servizio Medico Regionale, specialista FMH in psichiatria e

psicoterapia, aveva affermato che “Le diagnosi poste incidono in misura

massima del 20% sull’attività casalinga come definito precedentemente dal Dr. __________.

Il disturbo alimentare non ha alcuna influenza. La sindrome ansioso depressiva

lieve, a livello medico teorico può ridurre trasversalmente ed in misura lieve,

il rendimento in tutte le attività previste nell’economia domestica. Tale

riduzione diffusa di rendimento può al massimo essere del 20%.”.

La medesima conclusione è stata ribadita il 5 agosto 2016 (doc.

82) dai dottori __________ ed __________ dell’SMR, secondo i quali come

casalinga v’era un’incapacità lavorativa del 20% dal settembre 2013 intesa come

riduzione del rendimento.

Va per di più osservato che la conclusione peritale è stata poi confermata

dall’inchiesta domiciliare del 25 febbraio 2016/30 agosto 2016, nella quale

l’assistente sociale ha stabilito una percentuale di invalidità totale del 17%

(doc. 84).

Il TCA evidenzia inoltre che, a seguito delle osservazioni della

ricorrente, l’Ufficio AI ha sottoposto il caso nuovamente all’assistente

sociale, la quale il 19 gennaio 2017 (doc. 98) ha affermato che “Se

guardiamo infine, alle osservazioni che concernono l’attività casalinga, il

grado di inabilità proposto ha valutato sia le dichiarazioni dell’assicurata,

che i limiti a dossier, che indicano scarsa tolleranza allo stress e

diminuzione del rendimento. Nel rapporto di inchiesta si sono valutate

l’esigibilità della collaborazione del coniuge e la possibilità per

l’assicurata di gestire il lavoro sull’arco del tempo (questo vale, per

esempio, per lo stiro) delegando solo le attività particolarmente impegnative.

Le dichiarazioni rese in sede di colloquio trovano conferma, peraltro, nella

situazione descritta dall’assicurata in sede peritale (pag. 6 della perizia).”.

In questo senso, alla luce delle spiegazioni date dall’ispettrice

sui singoli impedimenti criticati dalla ricorrente rispettivamente dall’Ufficio

AI sulla gestione del tempo e delle risorse fisiche dell’assicurata onde potere

ottemperare alle sue mansioni consuete fermo restando il suo obbligo di ridurre

il danno, la valutazione dell’inchiesta domiciliare deve essere confermata dal

TCA, non solo per quanto concerne le due attività contestate dall’assicurata,

ma anche per le altre mansioni domestiche.

Va sottolineato che nell’inchiesta economica in questione è stata

correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel

rispetto dei parametri di cui alle direttive (CIGI), attribuendo un valore

complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata

nell'ambito dell'economia domestica.

Inoltre, occorre prendere in considerazione l’aiuto dei familiari

nelle faccende domestiche. A questo proposito va evidenziato come l’assistente

sociale abbia rilevato l’esigibilità di una maggiore collaborazione da parte

del marito nei fine settimana o almeno quando non è impegnato professionalmente.

Va al riguardo ricordato l’obbligo per l’assicurata di diminuire

il danno (DTF 115 V 53) e che anche le persone occupate nell’economia domestica

devono contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente

esigibile, al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente

ripartendo meglio le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei

familiari nella misura usuale secondo le particolari circostanze (DTF 133 V 504

consid. 4.2; sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00).

Nella DTF 133 V 504 il TF ha rammentato che se la persona

assicurata, a causa della sua inabilità, può svolgere determinate mansioni

domestiche solo con difficoltà e con un impegno temporale assai più elevato,

deve riorganizzare il proprio lavoro e, nella misura usuale, ricorrere

all'aiuto dei familiari.

Questo concetto è stato ancora di recente ribadito nella STF

9C_701/2016 del 1° marzo 2017.

Infine, l’Ufficio AI ha evidenziato che la ricorrente può gestire

l’attività professionale e l’attività domestica dedicandosi alle mansioni

consuete quando meglio le aggrada potendo scegliere gli orari e l’offerta di

trattamenti estetici (doc. X).

Ora, tenuto conto dell’obbligo di ridurre il danno e di reciproca

(e accresciuta: DTF 130 V 97 consid. 3.3.3) assistenza familiare e ricordato

che in linea di massima e senza valide ragioni non vi è motivo di mettere in

dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali in quanto

essi dispongono di collaboratori specializzati il cui compito consiste nel

procedere a tali inchieste, la valutazione di cui al rapporto del 30 agosto

2016.

deve essere confermata.

Come visto, un intervento da parte dell'autorità giudiziaria

nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica

unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93

consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2).

In concreto non solo non vi sono motivi per ritenere l’apprezzamento

manifestamente erroneo, ma esso viene in sostanza confermato dalle percentuali

poste dai medici SMR __________, psichiatra e psicoterapeuta e __________,

medicina generale e interna, che hanno visitato la ricorrente.

Infatti, esaminate singolarmente le valutazioni

dell'assistente sociale circa gli impedimenti dovuti all'invalidità, questo

Tribunale ritiene che non siano ravvisabili elementi che consentano di mettere

in dubbio l'attendibilità della valutazione operata dall'assistente sociale,

che risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti ed in

particolare alle indicazioni fornite dall'assicurata medesima nell'ambito

dell'inchiesta domiciliare.

Inoltre, è da ritenere che le valutazioni degli

impedimenti relativi alle singole mansioni domestiche siano del tutto

affidabili e compatibili con gli impedimenti accertati in sede medica.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono,

tenuto conto di tutte le circostanze concrete, questo TCA non può quindi che

ritenere adeguati sia la percentuale di importanza assegnata alle diverse

attività domestiche, sia il grado d'incapacità lavorativa nello svolgimento

delle stesse mansioni casalinghe stabiliti dall'Ufficio AI sulla base

dell'accertamento domiciliare.

Non possono quini essere ritenute delle percentuali maggiori.

Di conseguenza, pure il tasso complessivo

d'invalidità fissato dall’amministrazione al 3,4% (20% x 17%) a valere

quale discapito economico per la quota lavorativa del 20% come casalinga deve essere posto alla base del presente giudizio, non essendoci nessun

motivo (fattuale e medico) per mettere in discussione la scelta di basarsi su

quanto accertato in sede di inchiesta domiciliare da una persona esperta in

materia.

2.8

Grado d’invalidità per la

parte lucrativa

Per calcolare il grado d’invalidità l’Ufficio AI è partito

dall’attività svolta all’80% quale estetista/massaggiatrice indipendente e,

sulla base delle conclusioni dell’SMR e dell’assistente sociale che ha condotto

un’inchiesta per l’attività professionale, ha concluso che la perdita di

guadagno imputabile al danno della salute era del 40%.

In applicazione del metodo straordinario - adottato

dall’ispettrice poiché non disponeva di redditi reali corrispondenti ad

un’attività indipendente svolta a tempo pieno dall’assicurata prima del danno

alla salute, tanto che anche nel periodo successivo alla malattia v’erano

unicamente delle perdite e non dei guadagni dall’attività indipendente svolta (doc.

98) -, e quindi per determinare l’incapacità lavorativa nei vari campi di

attività dell’assicurata, l’amministrazione ha suddiviso l’attività svolta in

tre campi: estetista, attività amministrativa e pulizie/lavaggio teli.

Per il primo campo l’assistente sociale ha ritenuto un impegno di

tempo del 72%, per il secondo dell’11% e per il terzo del 17%. Per ognuno di

essi ha poi stabilito l’incapacità al lavoro, ossia del 50% come estetista,

dello 0% nelle attività amministrative e del 30% nelle pulizie dello studio e

nel lavaggio degli asciugamani.

Queste percentuali sono state poi riportate sul reddito mensile

stabilito per ogni singola attività secondo l’inchiesta svizzera sulla

struttura dei salari 2012, attualizzata al 2015, così da ricavare il reddito

annuo senza danno relativo ad ognuno dei tre campi di attività.

Da ultimo, questi redditi sono stati computati in funzione del

grado di incapacità lavorativa precedentemente stabilito.

Infine, dalla somma dei succitati redditi annui (Fr. 54'285.-) è

stato dedotto il reddito totale da invalido (Fr. 32'598.-) ottenuto dalla somma

della diminuzione del reddito di ogni attività professionale dovuta al danno

alla salute in funzione delle ponderazioni senza danno del 72%, dell’11% e del

17%, per ottenere una diminuzione totale del reddito dell’attività

professionale imputabile al danno di Fr. 21'687.-, corrispondente a un grado

del 40% (per una maggiore chiarezza vedi la tabella allestita dall’ispettrice e

ripresa nella decisione impugnata).

Questo grado definisce la perdita di guadagno nell’attività

abitualmente svolta di estetista/massaggiatrice.

Posta la percentuale dell’80% quale salariata, l’amministrazione

ha stabilito il discapito economico per questa quota al 32% (80% x 40%).

Di conseguenza, sempre procedendo come ha fatto l’Ufficio AI

(ritenuto l’impedimento nell'attività di casalinga del 3,4%; cfr. consid. 2.7),

il grado d’invalidità complessivo presentato dall’assicurata si attesta al 35%

(32% + 3,4% = 35,4% arrotondato al 35% secondo la giurisprudenza

di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41).

L’amministrazione ha ritenuto che l’impedimento del 50% si

riferisse all’attività di estetista/massaggiatrice, mentre per la ricorrente

non sarebbe possibile assimilare ed accomunare l’attività di estetista con

l’attività di massaggiatrice, essendo quest’ultima molto più pesante e faticosa

della prima. Pertanto, secondo l’insorgente sarebbe più corretto suddividere la

ponderazione di questo campo di attività in due parti, applicando poi la

riduzione di rendimento del 50% alla parte più leggera, ossia quella di

estetista, e riconoscere la completa inabilità lavorativa in quella più

pesante, ovvero quella di massaggiatrice (doc. I punto 6).

Inoltre, l’assicurata ha contestato come nessuna riduzione di

rendimento sia stata riconosciuta nel campo dell’attività amministrativa, che

comprende pure i contatti con le clienti. A suo dire, poiché vi rientrano anche

le ordinazioni, la tenuta delle entrate e delle uscite, la preparazione del

volantino e i contatti con la clientela, sarebbe più corretto considerare

un’incapacità del 15% che tenga conto di queste varie mansioni e

dell’impedimento (doc. I punto 7).

Di conseguenza, da un nuovo confronto fra campi si otterrebbe un

grado di invalidità del 59,51% (doc. I punto 8) rispettivamente, applicando il

metodo misto, il grado di invalidità complessivo dal maggio 2015 sarebbe del

51% (doc. I punto 9).

Le questioni sollevate dall’assicurata possono rimanere irrisolte

alla luce delle considerazioni che seguono.

2.9

Con STF 9C_666/2016 del 23

gennaio 2017 l’Alta Corte, in merito alla valutazione del grado d'invalidità di

un'assicurata che lavorava in qualità di cassiera e responsabile a tempo

parziale (32.5 ore alla settimana pari ad un tasso d'occupazione del 81.25%) e

per il rimanente era casalinga, e che presentava una capacità residuale del 50%

in qualsiasi attività (abituale e adatta) ed un impedimento nell'attività di

casalinga (accertato con l'inchiesta economica dell'assistente sociale) del

6,3%, ha applicato il metodo misto e si è così espressa:

" 3.

Sur la base des avis

médicaux au dossier, le tribunal cantonal a considéré que l'assurée disposait

d'une capacité résiduelle de travail de 50 % dans son activité professionnelle

ou toute autre activité adaptée. Par ailleurs, il a retenu que l'enquête

ménagère, qui concluait à un degré d'empêchement de 6,3 % dans les travaux

habituels, avait force probante et écarté les griefs de l'assurée à cet égard,

concernant notamment l'exigibilité retenue pour l'aide apportée par sa fille

majeure. Relevant que l'intimée ne contestait pas le statut mixte retenu, ni la

pondération des champs d'activités (part de 80 % pour l'activité

professionnelle et de 20 % pour les travaux ménagers), l'autorité cantonale a

ensuite procédé au calcul du degré d'invalidité, qu'elle a fixé à 41,81 %

([32,5 x 50 + ([40-32,5] x 6,3)]/40). Sur la base de cette évaluation, elle a

octroyé un quart de rente d'invalidité à l'intimée dès le mois de juillet 2014.

4.

4.1

L'office recourant

conteste le calcul du taux d'invalidité effectué par la juridiction cantonale.

Il fait valoir que l'empêchement dans la sphère professionnelle ne s'élève pas

à 50 %, comme retenu en violation du droit par le jugement attaqué, mais à

38,46 %.

4.2

Le grief est bien fondé.

En effet, l'autorité cantonale a directement intégré dans son calcul le taux

d'incapacité de travail retenu par l'expert médical (50 %). Or celui-ci

n'exprime pas la perte de gain subie par l'assurée, dès lors que, selon les

faits constatés par le jugement attaqué, celle-ci travaillait à temps partiel

avant la survenance de son invalidité (32,5 heures par semaine sur 40 heures

selon l'horaire normal de travail dans l'entreprise, correspondant à un taux

d'occupation de 81,25 %). En application des principes de la jurisprudence (cf.

ATF 137 V 334 consid. 4.1 p. 339 s.), l'incapacité de

gain de l'intimée doit donc être établie en comparant le revenu qu'elle aurait

touché en travaillant à 81,25 % avec celui qu'elle pourrait obtenir en exerçant

son activité à 50 %. Le taux d'empêchement (pour la sphère lucrative) qui

ressort de ce calcul est de 38,46 % ([ (81,25-50) /81,25] x 100), et non de 50

%. Compte tenu en outre d'un taux d'empêchement de 6,3 % dans l'accomplissement

des travaux habituels, le degré d'invalidité global s'élève à 32 % ([32,5 x 38,36

%+ (40 - 32,5) x 6,3%] / 40; sur ce calcul, cf. ég. ch. 3101 de la Circulaire

de l'OFAS sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité). Ce taux

est insuffisant pour donner droit à une rente de l'assurance-invalidité.".

Applicando questa giurisprudenza al caso concreto bisogna

concludere che la perdita di guadagno dell’assicurata - che lavorava all’80%

quale estetista/massaggiatrice indipendente e che dal 1° maggio 2015 ha una capacità

residua del 50% tanto nella sua attività quanto in altre adeguate – deve essere

stabilita paragonando il reddito che avrebbe percepito lavorando all’80% con

quello che potrebbe ottenere esercitando la sua attività al 50%. L’impedimento

che ne deriva per la parte lucrativa è quindi del 37,5% ([(80 – 50) : 80] x 100).

Ora, tenuto conto della ponderazione dei campi di attività (quota dell’80%

per l’attività lucrativa e del 20% per le mansioni consuete) e che l’impedimento

nell'attività di casalinga era del 17% (cfr. consid. 2.7), sempre in applicazione

della suesposta recente giurisprudenza il grado di invalidità globale si

attesta dunque al 33% (80 x 37,5% [impedimento attività

lucrativa] + 20 x 17% [impedimento mansioni consuete] = 30% + 3,4% =

33,4% arrotondato al 33% secondo la giurisprudenza di cui alla

DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41).

Va qui al riguardo evidenziato che questo Tribunale ha già proceduto

in questo modo nella STCA 32.2016.86 del 15 maggio 2017, cresciuta incontestata

in giudicato e nella STCA 32.2017.1 del 12 luglio 2017, laddove si trattava di

determinare il grado di invalidità di persone che svolgevano, oltre ad

un’attività salariata, anche delle mansioni consuete e che medicalmente erano state

ritenute parzialmente abili in qualsiasi altra attività lucrativa.

2.10

Da quanto sopra esposto

risulta che sia procedendo come ha fatto l’amministrazione (cfr. consid. 2.8)

sia conformemente alla giurisprudenza di cui alla STF 9C_666/2016 del 23

gennaio 2017 (cfr. consid. 2.9), il grado d’invalidità complessivo non

raggiunge la quota minima pensionabile del 40% ai sensi dell’art. 28 cpv. 2 LAI

(35% procedendo secondo il metodo adottato dall’Ufficio AI rispettivamente 33%

secondo la citata giurisprudenza applicata dal TCA).

È dunque a ragione che l’amministrazione ha negato il diritto ad

una rendita d’invalidità alla ricorrente a decorrere dal 1° agosto 2015

(tre mesi dopo l’avvenuto miglioramento, art. 88a OAI).

Per il periodo precedente, ritenuto che alla scadenza dell’anno di

attesa, ossia dal 1° settembre 2014, l’assicurata presentava una

incapacità lavorativa medicalmente accertata dall’SMR dell’80% non solo nella

sua attività abituale ma anche in attività adeguate, sulla scorta dell’esposta

giurisprudenza del 23 gennaio 2017 con il nuovo metodo di calcolo si ha che potendo

l’interessata ancora espletare la sua attività in ragione del 20%, l’impedimento

per la parte lucrativa era quindi del 75% ([(80 [quota parte lucrativa] – 20 [capacità

residua nella sua attività]) : 80] x 100).

Nelle mansioni consuete il Servizio Medico Regionale ha ritenuto

un’inabilità lavorativa del 20% e l’assistente sociale ha stabilito, e il TCA

confermato, un impedimento parziale del 17%.

Rispettando le suddivisioni dei campi di attività si ottiene dunque

secondo il metodo misto un grado di invalidità globale del 63% (80 [parte

lucrativa] x 75% [impedimento parte lucrativa] + 20 [quota casalinga] x 17%

[tasso di impedimento nelle mansioni consuete] = 60% + 3,4% = 63,4%, arrotondato

al 63% secondo la DTF 130 V 121 consid. 3.2). Questo grado AI conferisce il

diritto a una rendita di tre quarti.

Con la propria risposta di causa l’amministrazione ha aderito alla

richiesta della ricorrente di riconoscerle il diritto a tre quarti di rendita di

invalidità dal 1° settembre 2014 al 31 luglio 2015, ovvero sino alla scadenza

dei tre mesi successivi all’accertato miglioramento del suo stato di salute

(art. 88a cpv. 1 OAI) che è avvenuto nel maggio 2015 (incapacità lavorativa del

50%).

Da quanto precede discende che il ricorso va parzialmente accolto nel

senso delle considerazioni esposte, e la decisione riformata nel senso che alla

ricorrente va riconosciuto il diritto a tre quarti di rendita dal 1° settembre

2014.

al 31 luglio 2015, mentre per il periodo successivo l’assicurata non ha

più diritto a una rendita AI.

2.11

Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA

e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese vanno suddivise fra l’insorgente

(Fr. 300.-) e l’Ufficio AI (Fr. 200.-).

Parzialmente vincente in causa e rappresentata da RA 1, alla

ricorrente vanno infine attribuite delle ripetibili parziali.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso delle considerazioni esposte. Di conseguenza la

decisione impugnata è modificata come segue:

1.1. L’amministrazione riconoscerà

e verserà all’assicurata una rendita temporanea di tre quarti (grado AI 63%) per

il periodo dal 1° settembre 2014 al 31 luglio 2015.

1.2. Dal 1° agosto 2015

l’assicurata non ha più diritto a una rendita.

2. Le spese vanno poste a

carico della ricorrente nella misura di Fr. 300.- e dell’Ufficio AI per la

restante parte di Fr. 200.-.

L’amministrazione verserà all’insorgente l’importo di Fr. 1'200.-

a titolo di ripetibili ridotte (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti