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Decisione

32.2017.27

Assicurato non si presenta alle visite peritali. Conferma della soppressione della rendita AI. La misura, nel preciso caso di specie, è proporzionata

11 settembre 2017Italiano50 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi punti e firmato, entro il suindicato termine di martedì 6 settembre

2016.” (pag. 268/269 incarto AI)

Il 6 settembre 2016 il

ricorrente si è rivolto via e-mail al dr. med. __________, medico SMR,

affermando che “il Ministero Pubblico ha chiarito che non chiede

accertamenti medici, perché l’ufficio AI non gli ha ancora annullati, visto che

lei ha comunicato alla dottoressa __________ che per voi è apposto. Mi è stato

riferito dalla stessa che lei ha fiducia nel suo operato di medico psichiatra

(…) Voi avete diagnosticato un grado di invalidità del 100%, sempre confermato

con revisioni ogni due anni” (pag. 275 incarto AI).

Il 7 settembre 2016 l’UAI

ha scritto al ricorrente, richiamando le precedenti comunicazioni del 23 giugno

2016, del 27 luglio 2016 e del 19 agosto 2016, ribadendo la necessità di

effettuare un accertamento medico neutrale per fare il punto della situazione

medica ed ha affermato:

" (…)

Ritenuto che la nostra decisione 23 giugno 2016 è

cresciuta in giudicato e che tramite mail del 6 settembre c.m. non è stata

fornita una risposta esaustiva al nostro scritto 19 agosto 2016, con il

presente conferiamo un ultimo termine scadente lunedì 26 settembre 2016

per dichiarare se intende o meno sottoporsi al necessario accertamento. A

tale scopo alleghiamo una dichiarazione, invitandola a ritornarcela debitamente

compilata e firmata entro il suindicato termine.

Si rammenta che secondo l’art. 43 cpv. 2 della Legge

federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA),

se sono necessari o ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici per

la valutazione del caso, l’assicurato deve sottoporvisi. Il capoverso 3 della

medesima disposizione precisa che se l’assicurato, nonostante ingiunzione,

rifiuta in modo ingiustificato di collaborare, previa diffida scritta ed

avvertimento circa le conseguenze, e dopo aver impartito un adeguato termine di

riflessione, l’assicuratore può decidere in base agli atti o chiudere

l’inchiesta, decidendo di non entrare in materia.

In assenza della ricezione della qui allegata

dichiarazione, entro il termine concesso, procederemo senza indugio nel senso

sopra descritto. Si rileva che ciò potrebbe condurre l’amministrazione alla

soppressione della rendita d’invalidità tuttora erogata.” (pag. 276 incarto AI)

Il 12 ottobre 2016 l’UAI

ha emanato il progetto di decisione tramite il quale ha soppresso la rendita

(pag. 279/280 incarto AI).

Il 19 ottobre 2016

l’insorgente ha scritto un e-mail all’UAI, contestando il progetto (pag. 283

incarto AI).

Il 4 novembre 2016 l’UAI

ha scritto al ricorrente affermando:

" (…)

In relazione alla sua e-mail del 19 ottobre scorso,

siamo a ribadire che dagli atti al suo incarto emerge la necessità di procedere

ad una rivalutazione peritale del suo stato di salute.

Alla luce di quanto precede, qualora lei – alla

scadenza del termine per presentare osservazioni al progetto di decisione 12

ottobre 2016 (ossia entro lunedì 14 novembre 2016) – non facesse pervenire la

dichiarazione circa la volontà di sottoporsi a perizia (scritto allegato alla

lettera raccomandata del 7 settembre 2016), procederemo con l’emissione di una

decisione di soppressione delle prestazioni. Posto che tale provvedimento

riveste carattere immediatamente esecutivo (art. 66 della Legge federale per

l’invalidità (LAI) e art. 97 della Legge sull’assicurazione per la vecchiaia e

per i superstiti (LAVS)), la cessazione dell’erogazione della rendita sino ad

ora versata avverrà dal 1° gennaio 2017 (art. 88bis cpv. 2 lett. a dell’Ordinanza

sull’assicurazione per l’invalidità, OAI)” (pag. 284 incarto AI)

Con e-mail del 13 novembre

2016 l’insorgente ha affermato di dichiararsi “intenzionato a sottopormi

alla perizia decisa dal vostro ufficio. Non sono d’accordo con il mandato

conferito al dottor __________ via __________, poiché preferisco un medico

donna. Chiedo di essere periziato dalla dottoressa __________” (pag. 286

incarto AI).

Il 15 novembre 2016 l’UAI

ha comunicato al ricorrente che non avrebbe sostituito il perito poiché la

decisione del 23 giugno 2016 è cresciuta in giudicato ed ha allegato la

dichiarazione circa la volontà di sottoporsi alla perizia da ritornare entro il

25 novembre 2016 (pag. 287 incarto AI). Il 21 novembre 2016 l’UAI ha nuovamente

scritto all’interessato avendo trasmesso la dichiarazione relativa ad un’altra

persona e gli ha assegnato un termine scadente il 1° dicembre 2016 per

ritornare il citato scritto debitamente firmato (pag. 289 incarto AI). Il 29

novembre 2016 è pervenuta all’amministrazione la dichiarazione sottoscritta dal

ricorrente (pag. 291 incarto AI) e il 6 dicembre 2016 l’assicurato è stato

convocato nei giorni 17 e 27 gennaio 2017 per le visite peritali (pag. 292

incarto AI).

Il 2 gennaio 2017 la

legale del ricorrente ha scritto all’UAI indicando che l’interessato non era in

grado di sottoporsi agli accertamenti medici, chiedendo che gli appuntamenti

fissati siano per il momento annullati ed allegando un certificato del 20

dicembre 2016 della dr.ssa med. __________ che ha affermato: __________

" (…)

Come anche per l’ex-moglie – signora __________ – il

doversi sottoporre ad una perizia è per lui un evento traumatico che lo riporta

alle valutazioni genitoriali sulla base delle quali anni fa le due figlie sono

state collocate in istituto senza che lui abbia potuto rivederle.

Nel __________, dove è stato sottoposto ad un

interrogatorio durato diverse ore riguardante accuse di truffa alle

assicurazioni sociali.

Il fatto che in seguito sia stata ordinata una perizia

per la revisione della rendita AI – __________ – ha scatenato in lui una forte

rabbia ed un peggioramento dello stato psichico: è molto teso, si è chiuso

ancor più in se stesso, rimugina in continuazione, si sente perseguitato da

tutti, in particolare dalle istituzioni ed ha sviluppato delle paure ed idee di

persecuzione a sfondo paranoico.

Per questo motivo attualmente per motivi medici egli

non può presenziare alle visite effettuate per il mese di gennaio 2017” (pag.

299 incarto AI)

Il 5 gennaio 2017 il

medico SMR, dr. med. __________, ha affermato:

" (…)

Ho preso nozione del certificato della Dr.ssa __________

del 20.12.2016. Il contenuto dello scritto francamente mi sorprende: sono da un

lato riportati eventi avvenuti molti anni or sono, le figlie collocate in

istituto, dall’altro un evento recente, un interrogatorio di polizia, fatti del

tutto estranei a considerazioni mediche.

Aggiungo che l’assicurato si era regolarmente

presentato alla perizia psichiatrica demandata dall’UAI tempo dopo il fatto

relativo alle figlie.

Inoltre, si allude che l’attuale perizia sia in

qualche modo stata ordinata dopo minaccia di revisione del grado AI durante

l’interrogatorio di polizia, fatto questo non solo privo di valenza medica ma

anche apparentemente frutto di una congettura che non può essere stata

ragionevolmente oggettivata dalla collega durante i colloqui avuti con il suo

paziente.

In conclusione, il certificato della Dr.ssa __________

non riporta considerazioni mediche oggettive che giustifichino l’astensione

dell’assicurato delle visite peritali previste.” (pag. 301 incarto AI)

Il 10 gennaio 2017 l’UAI

ha scritto alla rappresentante del ricorrente, riassumendo la fattispecie,

mantenendo l’appuntamento del 17 gennaio 2017 per la prima visita peritale

(pag. 303 e seguenti incarto AI) ed affermando che “qualora il suo assistito

dovesse persistere nel suo agire contrario all’esecuzione dell’accertamento in

questione – e ciò in contrasto con la dichiarazione sottoscritta il 24 novembre

2016 – l’UAI riterrà che la reale volontà dell’assicurato è – per atti

concludenti – quella di non voler sottoporsi agli accertamenti peritali. In tal

caso le prestazioni verranno soppresse per mancata collaborazione e la

decisione sarà immediatamente esecutiva” (pag. 305 incarto AI).

Con e-mail del 17 gennaio

2017 delle ore 16.23 l’interessato ha trasmesso all’UAI un certificato medico

della Capoclinica del Pronto Soccorso dell’Ospedale __________ di __________,

dr.ssa med. __________, indicando di essere “impossibilitato a presenziare”

alla perizia. Nel certificato figura che “il signor RI 1 è stato visitato in

Pronto Soccorso. Si ritiene indicato riposo a casa per la giornata odierna”

(pag. 307 incarto AI).

Confermata l’assenza

dell’interessato presso il dr. med. __________, l’UAI con decisione del 23 gennaio

2017 ha soppresso la rendita (pag. 309/310 incarto AI).

Con il ricorso

l’insorgente ha allegato un certificato medico della dr.ssa med. __________,

del 23 febbraio 2017, dove figura che:

" (…)

Confermo che, come già descritto nei miei precedenti

certificati, per il mio paziente summenzionato attualmente il fatto di dover

presentarsi per una perizia suscita in lui grosse paure, ansie e – __________ –

anche idee di persecuzione. Da allora infatti egli ha perso totalmente la

fiducia nelle istituzioni e si sente preso di mira e trattato ingiustamente.

Egli è convinto, che questa perizia sia l’ennesimo sopruso nei suoi confronti

da parte dello stato. Il fatto, inoltre, di non aver ancora, dopo 1 anno,

ricevuto alcuna decisione dalla pretura (recte: procura) non migliora

sicuramente le cose e accentua in lui l’idea che si trami qualcosa alle sue

spalle.

Dall’altra parte egli è una persona che ha avuto

enormi difficoltà di adattamento durante tutto l’arco della sua vita adulta

(vedasi perizia AI del 23.12.2009), non è mai riuscito a perseguire un’attività

lucrativa e da decenni soffre di una patologia psichiatrica invalidante, la cui

natura è cronica, stazionaria e senza speranza di un miglioramento importante.

Da una nuova perizia non ci sarebbe quindi da aspettarsi un risultato molto

differente da quello della prima perizia. Per questo motivo chiedo di rimandare

la perizia a quando la situazione attuale (causa in pretura [recte: procura])

sarà risolta.” (doc. D)

Il 29 marzo 2017, nelle

more processuali, il dr. med. __________, medico SMR, ha affermato:

" (…)

Per quanto concerne la documentazione medica,

precedentemente da me non visionata, ho preso nozione di:

certificato medico generico rilasciato dal Pronto

Soccorso dell’Ospedale __________ di __________ del 17.01.2017: indicato riposo

a casa per la giornata odierna senza altre motivazioni. Il giorno 17.01.21017

l’assicurato avrebbe dovuto presentarsi alla prima visita peritale.

Certificato medico della Dr.ssa __________ del

23.02.2017: come nei precedenti certificati, la psichiatra si attiene ad

informazioni soggettive del suo paziente non suffragate da uno status psichico

oggettivo. Sono, ad esempio, citate idee di persecuzione, non meglio descritte,

come conseguenza diretta di un intervento __________. Inoltre, il quadro

sarebbe ancora più grave perché a distanza di un anno la procedura penale non

sarebbe conclusa.

In qualunque modo si considerino queste affermazioni,

è assolutamente necessario che siano valutate in maniera oggettiva e neutrale

da una perizia psichiatrica, anche perché si tratterebbe di segni e sintomi in

precedenza non noti.

Nel secondo paragrafo del certificato si fa

riferimento ad una precedente perizia AI, allestita nel 2009 e si conclude in

modo del tutto acritico, che una nuova perizia non porterebbe ad un risultato

diverso dal 2009, nonostante nel precedente paragrafo si affermi esattamente il

contrario cioè un attuale peggioramento.

L’ultima frase in cui si chiede di rimandare la

perizia a dopo la conclusione della causa in pretura (recte: procura) lascia

intuire come lo stato attuale dell’assicurato non sia determinato da fattori

medici ma esclusivamente sociali.

Nonostante una perizia non porti, come la psichiatra

curante afferma poche righe sopra, a risultati diversi dal 2009, non si

comprende perché la stessa Dr.ssa __________ ne caldeggi comunque

l’effettuazione anche se dopo la conclusione della vertenza legale.

Noto, inoltre, che la Dr.ssa __________ non fa

menzione se il nuovo certificato faccia o meno riferimento a visite psichiatriche

effettuate dopo il 20.12.2016 (data del precedente certificato a me noto).

In conclusione:

1) E’ ancora necessario sottoporre l’assicurato a

perizia psichiatrica per i motivi sopra addotti, in breve, presenza o meno di

una nuova diagnosi e relativa prognosi, rilevanza dei fattori sociali non

medici.

2) Per le stesse ragioni non vi è motivo per rinviare

l’accertamento.

3) Per quanto concerne gli effetti dell’interrogatorio

__________, non è fatta menzione da parte della Dr.ssa __________ di alcuna

diagnosi psichiatrica maggiore rispettivamente manca una descrizione oggettiva

di status. Si può verosimilmente affermare che si tratta della posizione

soggettiva dell’assicurato non di una presa di posizione medica oggettiva.

Quanto e se l’evento __________ sia stato traumatico

per l’assicurato, questo deve essere valutato al più presto, alla luce del

tempo ormai, trascorso, solo con una perizia psichiatrica, per assenza di

elementi oggettivi per una presa di posizione medico-psichiatrica esaustiva.”

(doc. VI/1)

2.7. Alla luce della

Considerandi

giurisprudenza applicabile al caso di specie (cfr. consid. 2.5, segnatamente la

sentenza 9C_244/2016 del 16 gennaio 2017) e degli atti (cfr. consid. 2.6),

questo Tribunale ritiene, per i motivi che seguono, che a giusta ragione

l’amministrazione ha soppresso la rendita dell’assicurato.

2.7.1

Nel caso concreto la decisione

tramite la quale l’UAI il 23 giugno 2016 ha stabilito la necessità di un

accertamento medico è cresciuta incontestata in giudicato (pag. 255 incarto

AI). Lo stesso insorgente, in sede amministrativa, si è detto d’accordo di

sottoporsi ad una perizia (pag. 291 incarto AI). Del resto, visto il tempo

trascorso dall’ultimo referto (23 dicembre 2009) e ritenuto che il medesimo

perito, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, aveva indicato la

necessità di rivalutare il caso periodicamente (pag. 126 incarto AI),

l’allestimento di una nuova perizia si impone.

L’assicurato tuttavia, con

il suo atteggiamento, ha di fatto impedito l’allestimento della referto

giudiziario, rendendo in sostanza impossibile all’amministrazione verificare il

suo stato di salute (cfr. anche sentenza 9C_244/2016 del 16 gennaio 2017,

consid. 3.2).

Dapprima, il 9 agosto

2016, non si è presentato al primo appuntamento fissato presso il dr. med. __________,

malgrado l’UAI avesse spiegato per quale motivo le riflessioni della curante contenute

nel certificato del 21 luglio 2016 non sarebbero state sufficienti a rinviare

la visita peritale (pag. 261 incarto AI).

In seguito l’assicurato,

interpellato in due occasioni dall’amministrazione circa la sua volontà di

sottoporsi o meno al previsto accertamento medico (pag. 266 e 276 incarto AI),

e reso attento circa le conseguenze di un suo rifiuto (pag. 266 e 276 incarto

AI), non ha ritornato la dichiarazione allegata, ma in un primo tempo si è

limitato ad una generica presa di posizione sulla fattispecie tramite e-mail

(del 6 settembre 2016 [pag. 275 incarto AI]) e successivamente è rimasto

silente.

Solo dopo aver ricevuto il

progetto di decisione di soppressione della rendita (pag. 279 incarto AI) e, in

seguito alle sue osservazioni, una nuova dichiarazione atta a stabilire la sua

volontà o meno di sottoporsi alla perizia, l’insorgente si è detto disposto ad

essere visitato da un medico incaricato dall’UAI (pag. 291 incarto AI).

Sennonché, un paio di

settimane prima della visita del 17 gennaio 2017, l’insorgente ha chiesto

l’annullamento degli appuntamenti fissati (pag. 296 incarto AI), facendo valere

motivi medici riassunti dalla curante nel certificato del 20 dicembre 2016 (pag.

299). Dopo che l’UAI ha ribadito la necessità dell’accertamento del 17 gennaio

2017, sostenendo, sulla base delle valutazioni del medico SMR, dr. med. __________,

che i motivi medici fatti valere non erano sufficienti per annullare le visite

previste nel corso del mese di gennaio (pag. 303 incarto AI), lo stesso

ricorrente, il giorno dell’accertamento, ha trasmesso un e-mail all’amministrazione

cui ha allegato un certificato di medesima data del Pronto Soccorso

dell’Ospedale __________ che riteneva “indicato”, un giorno di “riposo

a casa per la giornata odierna” (pag. 307 incarto AI).

Alla luce del

comportamento dell’insorgente, che ha impedito l’accertamento peritale, occorre

esaminare se vi sono motivi medici giustificanti il rinvio delle visite

mediche. Ciò è quanto ritiene l’interessato sulla base dei referti del 20

dicembre 2016 (pag. 299 incarto AI) e del 23 febbraio 2017 (doc. D) della

curante, dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia e del

certificato del 17 gennaio 2017 del Pronto Soccorso dell’Ospedale __________

(pag. 307 incarto AI).

Per quanto concerne il

certificato del 17 gennaio 2017 della dr.ssa med. __________, capoclinica

presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale __________, questo TCA evidenzia che la

specialista si è limitata ad affermare che l’insorgente “è stato visitato in

Pronto Soccorso” e che “si ritiene indicato riposo a casa per la

giornata odierna”, senza tuttavia fornire alcuna spiegazione medica relativamente

alla patologia sofferta dall’assicurato (pag. 307 incarto AI), che del resto

neppure è menzionata nel successivo certificato del 23 febbraio 2017 della

curante (doc. D).

Nel certificato non figura

pertanto alcun elemento medico oggettivo atto a ritenere che l’insorgente non

avrebbe potuto presentarsi per la visita peritale.

Del resto il Pronto Soccorso

dell’Ospedale __________, sito in via __________ a __________, è contiguo allo

studio del perito, dr. med. __________, che si trova in via __________, sempre

a __________ e dal quale dista, facendo un giro “lungo”, al massimo 650

metri a piedi, ossia due minuti (cfr. __________).

Ora, non si vede per quale

motivo il 17 gennaio 2017 il ricorrente ha potuto lasciare la casa di __________

(a 7,3 km dall’Ospedale __________, ossia 15 minuti in macchina), dove abita,

recarsi presso l’Ospedale __________ per farsi visitare e rilasciare un

certificato dove figura che è “indicato un riposo a casa per la giornata”,

scansionarlo e mandarlo tramite e-mail il giorno stesso all’UAI (pag. 306

incarto AI) e non è invece stato in grado di andare dal perito che si trova nel

palazzo che costeggia il medesimo nosocomio, dall’altra parte della strada.

Certo, l’interessato

evidenzia come nella perizia del 23 dicembre 2009 il dr. med. __________ aveva

precisato che “non ha la capacità di fronteggiare da solo neppure i minimi

stress, come quello di organizzarsi autonomamente il viaggio per la visita

peritale” (pag. 124 incarto AI, punto 8.1. della perizia). Questa circostanza

tuttavia non è stata sollevata dalla curante, la quale si è limitata, e solo

nel certificato del 21 luglio 2016, a chiedere lo spostamento delle visite ad

un periodo in cui le non fosse in vacanza (pag. 258 incarto AI). Ora, non

risulta dagli atti, né è stato fatto valere che la dr.ssa med. __________ il 17

gennaio 2017 fosse assente per vacanza.

Neppure i certificati del

20.

dicembre 2016 e del 23 febbraio 2017 della curante contengono elementi

medici oggettivi atti a far ritenere che l’interessato non poteva sottoporsi ad

una perizia.

La dr.ssa med. __________ sostiene

in primo luogo che sottoporsi ad una perizia farebbe riaffiorare nel ricorrente

il trauma del referto allestito allorquando l’interessato è stato privato

dell’autorità sulle figlie. Come evidenziato anche dal medico SMR, il referto è

stato allestito il 30 settembre 2006 (doc. 2 atti diversi) e ciò non gli ha

impedito di sottoporsi alla perizia del __________ nel dicembre 2009. Inoltre,

se così fosse, l’assicurato non potrebbe mai più essere sottoposto a visita

peritale.

Neppure la circostanza di

aver subito, quasi un anno prima, nel __________, un interrogatorio da parte __________,

motivo peraltro non sollevato nel certificato del 21 luglio 2016 della curante

(pag. 258 incarto AI), può essere una ragione valida per sfuggire all’obbligo

di collaborare. Il fatto che le vicissitudini passate abbiano scatenato una

rabbia ed un senso di persecuzione nel ricorrente, ossia sintomi soggettivi,

non è sufficiente per non procedere con un approfondimento medico.

Non può neanche essere

dato seguito alla richiesta di attendere la fine del procedimento penale. A

prescindere dalla circostanza che la procedura penale non concerne, per quanto

emerge dagli atti, la questione della rendita AI e dunque non ha nulla a che

vedere con la presente procedura, se si volesse dar seguito a questa richiesta,

sarebbe in sostanza l’interessato a poter decidere fino a quando percepire la

rendita senza più essere sottoposto ad alcun accertamento di tipo medico. Anche

perché in caso di ricorsi alle istanze superiori la procedura penale potrebbe

protrarsi per lungo tempo, in contrasto con il principio generale valido nelle

assicurazioni sociali di una procedura semplice e celere.

L’interessato

non può essere seguito neppure laddove afferma che l’UAI ed il medico SMR non

hanno interpellato la curante, dr.ssa med. __________ ed i medici del Pronto

Soccorso dell’Ospedale __________.

Infatti, di norma, una

valutazione sulla base dei soli atti medici (“Aktegutachten”) è

possibile se l’SMR dispone, come in concreto, di sufficienti elementi

risultanti da altri accertamenti personali (cfr., nel caso di una perizia,

sentenza 9C_376/2007 del 13 giugno 2008; sentenza 8C_659/2010 del 14 febbraio

2011.

consid. 5; sentenza 8C_947/2011 del 27 gennaio 2012; sentenza 8C_184/2013

del 7 giugno 2013, consid. 2.5).

In

concreto il dr. med. __________, SMR, ha potuto stabilire, sulla base degli

atti dell’incarto, che non vi sono motivi medici oggettivi che avrebbero

impedito l’interessato di presentarsi all’appuntamento peritale (doc. VI/1).

Ne segue che non vi è

alcun motivo giustificativo alla base della mancata apparizione del ricorrente

alla visita del 17 gennaio 2017 presso il perito.

2.7.2

Come visto la sanzione, presa

in applicazione dell’art. 43 cpv. 3 LPGA, deve essere proporzionata (sentenza

9C_244/2016 del 16 gennaio 2017). Quando la persona assicurata decide di

collaborare, la sanzione può concernere unicamente il lasso di tempo durante il

quale la collaborazione è stata rifiutata. Se l’assicurato collabora, non vi è

più alcun nesso causale e la rendita va di principio ripristinata (DTF 139 V

585.

consid. 6.3.7.5 e sentenza 9C_244/2016 del 16 gennaio 2017). Tuttavia se,

come nel caso di specie, la persona assicurata, in concreto dopo il 17 gennaio

2017, non ha espressamente e senza alcuna condizione accettato di

collaborare, non ha più alcun diritto a che la rendita sia ancora versata

(sentenza 9C_244/2016 del 16 gennaio 2017). Non fosse così sarebbe la persona

assicurata a decidere la continuazione della durata del versamento della

rendita (sentenza 9C_244/2016 del 16 gennaio 2017: “Andernfalls hätte es der

Verischerte in der Hand, die Dauer der Rentenzahlungen zu verlängern”).

Analogamente al caso di un rifiuto di collaborare nell’ambito di una prima

richiesta di prestazioni, il rifiuto della prestazione deve essere durevole e

una successiva volontà di collaborare va ritenuta quale nuova domanda (sentenza

9C_244/2016 del 16 gennaio 2017).

Poiché nel caso di specie

l’interessato non ha mostrato alcuna volontà di collaborare dopo il 17 gennaio

2017, avendo posto quale condizione la fine della procedura penale, non vi è

alcun motivo per limitare nel tempo la soppressione della rendita (sentenza

9C_244/2016 del 16 gennaio 2017, consid. 3.4). Anche perché quando l’assicurato

impedisce colpevolmente all’UAI di amministrare le prove necessarie, vi è

un’inversione dell’onere probatorio e spetta all’assicurato stabilire che il

suo stato di salute, o altre circostanze determinanti, non hanno subito

modifiche suscettibili di cambiare il grado d’invalidità da lui presentato (9C_372/2015

del 19 febbraio 2016), ciò che in concreto, visto il tempo trascorso

dall’ultima perizia (del 2009), la necessità di valutazioni periodiche (pag.

126.

incarto AI, dr. med. __________), il ruolo del medico curante (cfr. sentenza

9C_757/2016 del 10 febbraio 2017; sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013

consid. 3.2, sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza

9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010),

le risposte, lucide, fornite nel corso degli interrogatori in polizia (cfr.

pag. 33 e seguenti incarto penale, con interrogatorio dalle 10.15 alle 14.50

con alcune pause in data __________ e pag. 200 e seguenti incarto penale con

interrogatorio dalle 16.40 alle 18.09 il __________) e la valutazione del

medico SMR, dr. med. __________, che ritiene necessario effettuare una perizia

psichiatrica, non è riuscito al ricorrente.

Ne segue che anche su

questo punto la decisione impugnata merita conferma.

2.8

L’insorgente chiede

l’assunzione di ulteriori prove, richiama l’intero incarto AI, l’incarto delle

prestazioni complementari, l’incarto penale e chiede di sentire come teste la

dr.ssa med. __________ (doc. I e XI).

In

concreto l’amministrazione con la risposta di causa ha prodotto l’intero

incarto AI del ricorrente, dove sono pure contenuti alcuni documenti

dell’incarto penale.

Questo

TCA rinuncia al richiamo dell’incarto delle prestazioni complementari e

dell’incarto penale poiché non concernono il diritto a prestazioni dell’AI e

non apporterebbero alcun elemento di novità per l’evasione del ricorso.

Alla

luce delle valutazioni dei referti della dr.ssa med. __________, si rinuncia pure

alla sua audizione quale teste, giacché la documentazione agli atti è

sufficiente per decidere nel merito dell’impugnativa.

Il

tribunale rinuncia pertanto all’assunzione di ulteriori prove, ritenuto che

quelle prodotte dalle parti sono sufficienti per decidere nel merito della

vertenza, sono complete ed esaustive e non necessitano di complementi (cfr.

anche sentenza 9C_394/2016 del 21 novembre 2016, consid. 6.2).

Va

qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora

l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;

Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H

103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.

2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce

una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2

Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

2.9

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico

dell’assicurato.

Quest’ultimo chiede

tuttavia di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il

gratuito patrocinio.

Ai sensi dell’art. 61

lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il

diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente

può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale disposto mantiene il principio

che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si

esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa

indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362).

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al

vecchio diritto – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se

l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo

non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 e 372 con

riferimenti).

Il diritto all’assistenza

giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal pagamento delle tasse di

giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in cui necessario - il

diritto al gratuito patrocinio (DTF 121 I 60 consid. 2a con riferimenti; cfr.

art. 29 cpv. 3 Cost. fed.).

In concreto, dal

certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria emerge che l’insorgente

con la soppressione della rendita non ha più alcuna entrata ed ha domandato di

essere messo al beneficio della pubblica assistenza.

In tali circostanze

l’indigenza deve essere ammessa.

Considerato che

l’interessato non dispone delle necessarie conoscenze giuridiche, per cui l'intervento

di un legale appare senz'altro giustificato e che le argomentazioni non erano

palesemente destituite di esito favorevole, il TCA ritiene che nella

fattispecie siano soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione

dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, riservato l'eventuale

obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell’insorgente dovesse in

futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; sentenza 32.2011.202 del 16

maggio 2012; STFA del 15 luglio 2003, I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio

2002, U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V

301, consid. 6).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, nella misura in

cui è ricevibile, é respinto.

2. L’istanza tendente alla

concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.

Di conseguenza RI 1 è

ammesso al gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.

3. Le

spese, per complessivi fr. 500.--, sono a carico del ricorrente. A seguito

della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte

dallo Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti