32.2017.27
Assicurato non si presenta alle visite peritali. Conferma della soppressione della rendita AI. La misura, nel preciso caso di specie, è proporzionata
11 settembre 2017Italiano50 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2017.27
cs
Lugano
11 settembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 febbraio 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 23 gennaio 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisioni del 4 novembre
2010 l’UAI, dopo aver acquisito una perizia del 23 dicembre 2009 allestita dal
dr. med. __________ per il tramite del __________ __________, ha posto RI 1,
nato nel 1974, al beneficio di una rendita intera d’invalidità dal 1° aprile
2010 (pag. 146 seg. incarto AI).
1.2. Nel corso del mese di
febbraio 2013 l’UAI ha avviato una procedura di revisione (pag. 159 incarto
AI), al termine della quale ha confermato il diritto alla rendita con scritto
del 6 agosto 2013 (pag. 179 incarto AI). Un’ulteriore revisione ha dato il
medesimo esito in data 6 novembre 2014 (pag. 195 incarto AI).
1.3. L’amministrazione ha avviato
una nuova procedura di revisione nel corso del mese di marzo 2015.
Nel frattempo il Ministero
Pubblico ha aperto un’inchiesta nei confronti di RI 1 sia per truffa alle
assicurazioni sociali con l’accusa di avere, in correità con la sua ex-moglie, __________,
ingannato i funzionari della __________ __________ sulla loro reale situazione
personale (stato di convivenza di fatto) ottenendo in tal modo indebitamente
prestazioni complementari versate in loro favore a far tempo dal mese di __________
per complessivi fr. 112'104 percepiti in troppo (pag. 61 e 64 incarto penale),
sia, sempre per truffa, per avere, in correità con l’ex moglie, nel mese di __________,
acquistato merce sapendo che il relativo costo di CHF 5'887.00 non sarebbe mai
stato pagato e ingannando i dipendenti della società sulla sua reale identità
(pag. 33 incarto penale).
1.4. Con comunicazione del 23
giugno 2016 l’UAI ha informato RI 1 circa la necessità di procedere ad una
rivalutazione del suo stato di salute e lo ha convocato per una visita peritale
da tenersi il 9 agosto presso il dr. med. __________ del __________ __________
di __________ (pag. 255 incarto AI).
1.5. Il 21 luglio 2016 il medico
curante dell’assicurato, Dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e
psicoterapia, ha chiesto all’UAI di posticipare l’appuntamento (pag. 258
incarto AI), ciò che l’amministrazione, sulla base del parere del medico SMR,
dr. med. __________, del 27 luglio 2016, ha negato (pag. 261 incarto AI). In
seguito alla mancata presenza di RI 1 all’appuntamento del 9 agosto 2016, il 19
agosto 2016 l’assicurato è stato diffidato a dichiarare in forma scritta entro
il 6 settembre se intendeva o meno sottoporsi all’accertamento medico. Il 6
settembre 2016 l’interessato ha scritto via e-mail al dr. med. __________,
medico SMR, senza prendere posizione (pag. 275 incarto AI). Il 7 settembre 2016
l’UAI ha assegnato a RI 1 un termine scadente il 26 settembre 2016 per
informare l’amministrazione circa la disponibilità a sottoporsi alla perizia
(pag. 276 incarto AI).
1.6. Con progetto di decisione del
12 ottobre 2016, scaduto infruttuoso il termine assegnato all’assicurato, l’UAI
ha soppresso la rendita AI (pag. 279 incarto AI).
1.7. In seguito alle osservazioni
prodotte da RI 1 (pag. 283 incarto AI), il 4 novembre 2016 l’UAI ha informato
l’interessato che avrebbe dovuto ritornare la dichiarazione circa la volontà di
sottoporsi al citato accertamento, entro il 14 novembre 2016, pena la
soppressione della rendita (pag. 284 incarto AI).
1.8. Con e-mail del 13 novembre
2016 RI 1 si è detto disposto a presentarsi agli accertamenti peritali (pag.
286 incarto AI). Il 15 novembre 2016 l’UAI ha trasmesso all’assicurato la
preposta dichiarazione da ritornare entro il 25 novembre 2016 (pag. 287 incarto
AI). A causa di un disguido non imputabile all’assicurato, la dichiarazione è
nuovamente stata inviata il 21 novembre 2016 (pag. 289 incarto AI).
L’assicurato l’ha ritornata il 29 novembre 2016 debitamente firmata (pag. 291
incarto AI).
1.9. Con scritto del 6 dicembre
2016 l’UAI ha di conseguenza fissato due nuovi appuntamenti, il 17 gennaio 2017
ed il 27 gennaio 2017 (pag. 292 incarto AI).
1.10. Con lettera del 2 gennaio
2017, cui ha allegato un certificato del 20 dicembre 2016 della dr.ssa med. __________,
RI 1 ha chiesto l’annullamento degli appuntamenti e la continuazione del
versamento della rendita (pag. 296 incarto AI).
1.11. Il 10 gennaio 2017
l’amministrazione, ripercorsa l’intera fattispecie, ha mantenuto gli
appuntamenti fissati per il mese di gennaio 2017, ritenuto che in caso di
assenza dell’assicurato, la prestazione sarebbe stata soppressa (pag. 303
incarto AI).
1.12. Con e-mail del 17 gennaio 2017
delle ore 16.23 RI 1 ha informato l’UAI di essere impossibilitato a presenziare
all’accertamento medico ed ha allegato un certificato della dr.ssa med. __________,
capoclinica del Pronto Soccorso dell’Ospedale __________ che ha attestato come
l’interessato “è stato visitato al Pronto Soccorso. Si ritiene indicato
riposo a casa per la giornata odierna” (pag. 306 incarto AI).
1.13. Con decisione del 23 gennaio
2017 l’UAI ha soppresso la rendita AI (pag. 309 incarto AI).
1.14. RI 1, rappresentato dall’avv. RA
1, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendone l’annullamento,
domandando il ripristino dell’effetto sospensivo e postulando contestualmente
di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio (doc. I). Il ricorrente richiama l’intero incarto AI, il suo incarto
relativo alle prestazioni complementari oltre all’incarto del Ministero
Pubblico in merito al procedimento aperto nei suoi confronti e chiede di
sentire quale teste la dr.ssa med. __________.
L’insorgente rileva di
aver divorziato nel maggio 2015, di aver continuato ad avere un buon rapporto
con l’ex-moglie e di aver così deciso di continuare a vivere con lei per motivi
economici, ciò che sarebbe immediatamente stato comunicato __________, inviando
la sentenza di divorzio ed il contratto di locazione. Il 14 gennaio 2016
l’interessato afferma di aver ricevuto una decisione in ambito di PC tramite la
quale l’amministrazione ha ricalcolato il diritto a prestazioni ed ha chiesto
la restituzione di fr. 6'530.- per il periodo da agosto 2015 a gennaio 2016. La
procedura è attualmente sospesa dopo l’inoltro dell’opposizione. Il ricorrente
afferma inoltre che nel corso del mese di __________ ha perquisito la sua abitazione
poiché accusato di aver truffato le assicurazioni sociali in quanto, pur avendo
divorziato, vive ancora nello stesso appartamento della ex-moglie. Il
ricorrente sostiene di aver immediatamente comunicato __________ questa
circostanza e di conseguenza di non aver mai voluto nascondere nulla. Dopo
l’interrogatorio presso la __________ il procedimento penale non sarebbe più
avanzato. Ciò avrebbe creato una situazione di totale incertezza e sfiducia con
aggravamento del suo stato di salute, creando in lui un forte stato d’ansia e
di sfiducia nelle autorità.
L’insorgente sostiene di
non aver violato l’art. 43 LPGA, poiché ha sempre collaborato. L’assenza agli
appuntamenti fissati per gli accertamenti peritali è dettata da motivi
prettamente medici.
Per il ricorrente la
decisione impugnata viola il principio di proporzionalità, perché la rendita è
stata soppressa senza alcun fondamento, viola il diritto di essere sentito
poiché nella motivazione della decisione si sostiene che non si sarebbe
presentato al primo appuntamento senza addurre nessuna valida ragione allorché
la dr.ssa med. __________ ha descritto in modo dettagliato il suo stato
psichico. Inoltre il 17 gennaio 2017 è stato ricoverato presso il Pronto
Soccorso dell’Ospedale __________, impedendogli di recarsi presso il medico
incaricato dall’UAI. L’amministrazione non si sarebbe inoltre mai messa in
contatto né con la dr.ssa med. __________, né con l’Ospedale __________ e non avrebbe
mai inoltrato al ricorrente i quesiti peritali che intendeva sottoporre al dr.
med. __________.
1.15. Con risposta del 10 aprile
2017, cui ha allegato una presa di posizione del 29 marzo 2017 del medico SMR,
dr. med. __________, l’UAI propone la reiezione del ricorso con argomentazioni
che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. VI/1).
1.16. Con scritto del 28 aprile 2017
il Vicepresidente del TCA ha respinto la domanda di ripristino dell’effetto
sospensivo (doc. VIII).
1.17. Dopo aver chiesto (doc. IX),
ed ottenuto (doc. X), una proroga, il ricorrente ha prodotto ulteriori
osservazioni (doc. XI), sulle quali l’UAI ha preso posizione il 22 maggio 2017
(doc. XIII).
in
ordine
2.1. L’insorgente
si lamenta di una violazione del diritto di essere sentito poiché nella
decisione l’UAI fa valere che non si sarebbe presentato al primo appuntamento
senza addurre alcuna giustificazione, allorché con certificato del 20 dicembre
2016 la curante avrebbe descritto in modo dettagliato le ragioni
dell’impossibilità di presenziare alla visita ed inoltre vi è un referto del Pronto
Soccorso dell’Ospedale __________ del 17 gennaio 2017 che motiva le ragioni
della sua assenza.
L’UAI
e il medico SMR non avrebbero effettuato alcun accertamento e l’amministrazione
ha immediatamente emanato la decisione formale, senza tener conto dei referti
della curante e dello stato di salute del ricorrente. Quest’ultimo, del resto,
non avrebbe ricevuto i quesiti peritali, in violazione della giurisprudenza
(sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011).
Ai
sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per
costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare
essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di
una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i
fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere
visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di
prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006
nella causa J. e D., H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b,
127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art.
4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF
126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi
citate).
Nel
caso di specie non è ravvisabile una violazione del diritto di essere sentito.
Infatti, se è vero che l’UAI ha solo succintamente indicato i motivi che sono
alla base della soppressione della rendita, d’altra parte l’amministrazione ha
rammentato che il 10 gennaio 2017 ha spiegato al ricorrente le ragioni per le
quali riteneva possibile la sua presenza alla visita del 17 gennaio 2017,
prendendo posizione, in quello scritto, sulle affermazioni della curante.
Questo
tribunale rileva inoltre che una violazione del diritto di essere sentito è
sanabile se l'interessato, come in concreto, riceve la possibilità di
esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che gode del pieno potere di esame
sui fatti e sul diritto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180
consid. 4a pag. 183).
Nel
caso di specie, il TCA dispone di un pieno potere di esame in tal senso (cfr.
anche sentenza 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione
del principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il
chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).
In
concreto con il ricorso l’insorgente ha nuovamente potuto prendere posizione in
merito a quanto affermato dalla propria curante ed ha potuto ampiamente esporre
la propria posizione anche per quanto riguarda la visita al Pronto Soccorso del
17 gennaio 2017. Egli del resto si è ancora avvalso della possibilità di
esprimersi in merito inoltrando le osservazioni del 10 maggio 2017 tramite le
quali si è diffusamente espresso (doc. XI).
Non
va poi dimenticato che il TF ha già avuto modo di stabilire che è possibile
prescindere da un rinvio della causa all'amministrazione se, come in concreto,
una simile operazione si esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e
procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con l'interesse - di pari
rango del diritto di essere sentito - della parte ad essere giudicata
celermente (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti, cfr. anche
sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3).
Il
ricorrente non può neppure essere seguito laddove afferma di non aver ricevuto
le domande peritali. Esse sono infatti state allegate allo scritto del 23
giugno 2016 tramite il quale gli è pure stato assegnato un termine scadente
l’11 luglio 2016 per inoltrarne ulteriori (pag. 255-256 incarto AI: “allegati”).
L’interessato non contesta la notifica di tale scritto e non ha sostenuto,
all’epoca, di non aver ricevuto i quesiti (cfr. pag. 257 e seguenti incarto AI).
Del resto la dr.ssa med. __________ ha preso posizione sulla convocazione il 21
luglio 2016 (pag. 258 incarto AI).
L’assicurato
solo con il ricorso, e dunque tardivamente ed in spregio del principio della
buona fede processuale secondo cui le contestazioni di ordine formale devono
essere fatte valere immediatamente e non sollevate solo nel caso in cui l’esito
della procedura è sfavorevole (sentenza 8C_231/2009 del 24 novembre 2009,
consid. 2; cfr. anche sentenza 1B_104/2017 dell’11 aprile 2017, consid., 2.3 e
2.4), ha contestato di non aver ricevuto le domande.
Il TCA può pertanto entrare
nel merito del ricorso.
2.2. L’insorgente non è d’accordo che
gli atti penali siano sottoposti al perito.
Per costante
giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed
il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005
AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e
giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Se
non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può
dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5
gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414
consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).
In
concreto il TCA può pronunciarsi esclusivamente sul tema oggetto della
decisione impugnata, ossia la soppressione della rendita in seguito all’assenza
del ricorrente alla visita del 17 gennaio 2017. Altre questioni evocate dall’assicurato,
tra cui l’asserita visione degli atti penali da parte del perito, esulano dal
tema in esame e sono pertanto irricevibili.
nel
merito
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).
Secondo
l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito
da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
2.4. Se
il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta
(art. 17 cpv. 1 LPGA). Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze
suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla
rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano
subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.
1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per
stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto
di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento
della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della
pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF
133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a
confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V
262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010,
p. 379).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità
al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole
(art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di
revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di
una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa S.; RCC
1984 p. 137).
2.5. Va
ancora rammentato che per l’art. 43 cpv. 1 LPGA l’assicuratore esamina le
domande, intraprende d’ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le
informazioni di cui ha bisogno. Le informazioni date oralmente devono essere
messe per scritto.
Secondo
l’art. 43 cpv. 2 LPGA se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami
medici o specialistici per la valutazione del caso, l’assicurato deve
sottoporvisi.
Ai
sensi dell’art. 43 cpv. 3 LPGA se l’assicurato o altre persone che pretendono
prestazioni, nonostante un’ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di
compiere il loro dovere d’informare o di collaborare, l’assicuratore può, dopo
diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver
impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o
chiudere l’inchiesta e decidere di non entrare in materia.
Secondo
la giurisprudenza l’amministrazione può applicare l’art. 43 cpv. 3 LPGA anche
nell’ambito di una revisione avviata d’ufficio (sentenza 9C_244/2016 del 16
gennaio 2017, consid. 3.1). Può ordinare l’allestimento di una perizia e
rendere attento l’assicurato del suo obbligo di collaborare. È possibile, in
caso di rifiuto di collaborare, dopo comminatoria ed assegnazione di un termine
di riflessione, sanzionare la persona assicurata, ai sensi dell’art. 43 cpv. 3
LPGA, anche con la sospensione delle prestazioni fino al momento in cui la
persona assicurata si dichiara disposta a sottoporsi senza riserve alla perizia
ordinata mediante decisione cresciuta in giudicato (sentenza 9C_244/2016 del 16
gennaio 2017, consid. 3.1 con rinvio alla DTF 139 V 585).
Con
sentenza del 16 gennaio 2017 il TF ha accolto un ricorso dell’UAI del Canton
San Gallo che aveva soppresso la rendita ad un assicurato, al beneficio di una
rendita intera, confermata dopo una revisione, e che pur presentandosi
all’appuntamento peritale si è comportato in maniera tale da impedire al medico
psichiatra l’allestimento del referto. L’Alta Corte ha
affermato:
" (…)
3.2. Der Beschwerdegegner hat die psychiatrische Begutachtung
unbestrittenermassen verhindert, wie Dr. med. C.________ im Bericht vom 2.
Oktober 2014 im Einzelnen geschildert hat, wobei sein Verhalten nicht mit den in
den Akten aufgeführten psychischen Störungen erklärt werden könne und für
einige der diagnostizierten Leiden hochgradig untypisch sei. Das Vorliegen
eines strategischen, zweckgebundenen Verhaltens könne nicht ausgeschlossen
werden. Hinreichend schlüssige Anhaltspunkte dafür, dass der Beschwerdegegner
zum vorgesehenen Untersuchungszeitpunkt nicht urteilsfähig war, fehlen, woran
nichts ändert, dass die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde angeblich daran
zweifelte, dass der Versicherte den Begutachtungstermin einhalten würde. Somit
ist als erstellt zu betrachten, dass der Beschwerdegegner seinen
Mitwirkungspflichten nach vorgängig durchgeführtem Mahn- und
Bedenkzeitverfahren im Sinne von Art. 43 Abs. 3 ATSG in unentschuldbarer Weise
nicht nachgekommen ist. Wie die IV-Stelle zutreffend bemerkt, setzt die
Erfüllung des in Art. 43 Abs. 3 ATSG umschriebenen Sachverhalts der Missachtung
der Mitwirkungspflichten nicht voraus, dass die Verwaltung der versicherten
Person in allen Einzelheiten vorschreiben müsste, wie sie sich zu verhalten
hat. Ebenso wenig kann es für die Einhaltung der Auflage, sich einer
Begutachtung zu unterziehen, genügen, in den Praxisräumlichkeiten des
Gutachters zu erscheinen. Die Verwaltung war daher grundsätzlich befugt, die
Rentenzahlungen einzustellen.
3.3. Zu berücksichtigen ist jedoch auch bei der nach Art. 43 Abs. 3
ATSG zu verfügenden Sanktion der Verhältnismässigkeitsgrundsatz. Denn wenn die
verweigerte Mitwirkung in einem späteren Zeitpunkt erbracht wird, kann sich die
festgelegte Sanktion nur auf diejenige Zeitspanne beziehen, während der die
Mitwirkung verweigert wurde (BGE 139 V 585 E. 6.3.7.5 S.
590 f.). Spätestens bei der nachträglichen Erklärung der
Mitwirkungsbereitschaft entfällt der Kausalzusammenhang zwischen der verfügten
Leistungseinstellung und der Verletzung der Mitwirkungspflicht. Hat indessen -
wie im hier zu beurteilenden Fall - die versicherte Person die ihr obliegende
Mitwirkung später nicht ausdrücklich und vorbehaltlos angeboten, hat sie keinen
Anspruch darauf, dass ihr die Invalidenrente auf Zusehen hin weiterhin
auszurichten ist. Andernfalls hätte es der Versicherte in der Hand, die Dauer
der Rentenzahlungen zu verlängern. Analog zum Fall einer anhaltenden Mitwirkungspflichtverweigerung
im Falle einer Erstanmeldung zum Leistungsbezug bei der Invalidenversicherung
gemäss Art. 21 Abs. 4 ATSG hat hier die verfügte Einstellung der Invalidenrente
vorerst auf Dauer zu erfolgen, wobei eine später allenfalls erklärte Bereitschaft,
an der psychiatrischen Begutachtung mitzuwirken, als Neuanmeldung zu betrachten
wäre (Urteile 9C_994/2009 vom 22. März 2010 E. 5,8C_733/2010 vom 10. Dezember
2010 E. 5.6). Massgebend ist der Zeitpunkt, in welchem der Versicherte seine
verweigernde Haltung aufgibt und sich bereit erklärt, sich der gebotenen
medizinischen Untersuchung zu unterziehen, und es ist für die Zukunft zu
prüfen, ob auf die bisherige Leistungsablehnung zurückzukommen ist (zitiertes
Urteil 9C_994/2009 E. 4).
3.4. Da der Versicherte im vorliegenden Fall keine Bereitschaft, sich
psychiatrisch begutachten zu lassen, an den Tag gelegt hat, hat für die
Beschwerdeführerin kein Grund bestanden, die Einstellung der Invalidenrente
gemäss Verfügung vom 29. Mai 2015 zu befristen. Kommt der Beschwerdegegner
indessen später auf seine verweigernde Haltung zurück, indem er seine
Bereitschaft erklärt, sich einer zumutbaren psychiatrischen Abklärung zu
unterziehen, wird die Verwaltung die entsprechende Erklärung als Neuanmeldung
entgegenzunehmen und ab jenem Zeitpunkt pro futuro zu prüfen haben, ob die
Voraussetzungen für den Anspruch auf eine Invalidenrente wiederum erfüllt sind.”
Va
infine segnalata la sentenza 9C_372/2015 del 19 febbraio 2016 dove il TF, al
consid. 4.1.2 ha affermato:
" (…)
Selon la jurisprudence, l'application de
l'art. 43 al. 3 LPGA dans un cas où des prestations sont en cours et où
l'assuré qui les perçoit refuse de manière inexcusable de se conformer à son
devoir de renseigner ou de collaborer à l'instruction de la procédure de
révision, empêchant par là que l'organe d'exécution de l'assurance-invalidité
établisse les faits pertinents, suppose que le fardeau de la preuve soit
renversé. En principe, il incombe bien à l'administration d'établir une
modification notable des circonstances influençant le degré d'invalidité de
l'assuré, si elle entend réduire ou supprimer la rente. Toutefois, lorsque
l'assuré refuse de façon inexcusable de la renseigner, il lui est impossible de
démontrer les faits conduisant à une modification du taux d'invalidité. Dans un
tel cas, lorsque l'assuré empêche fautivement que l'office AI administre les
preuves nécessaires, il convient d'admettre un renversement du fardeau de la
preuve (cf. consid. 2.2 non
publié de l'ATF 129 III 181; HANS PETER WALTER, Beweis und Beweislast
im Haftpflichtprozessrecht, in Haftpflichtprozess 2009, p. 47 ss, p. 58). Il appartient alors à l'assuré d'établir
que son état de santé, ou d'autres circonstances déterminantes, n'ont pas subi
de modifications susceptibles de changer le taux d'invalidité qu'il présente
(arrêt 9C_961/2008 du 30 novembre 2009 consid. 6.3.3, in SVR 2010 IV n° 30 p.
94).
La violation intentionnelle, par le
recourant, de son obligation d'annoncer son changement de domicile a placé
l'organe d'exécution de l'AI dans l'impossibilité d'assumer ses tâches
puisqu'il ne pouvait plus le contacter. Concrètement, l'OAI-VD qui était en
charge du dossier n'était plus en mesure de s'assurer du bien-fondé du maintien
de la rente et n'aurait, en particulier, pas pu procéder à la révision
périodique du droit à cette prestation qui avait été prévue au plus tard en mai
2006 lors de son octroi (cf. communication du 16 avril 2003. Par son silence,
le recourant aurait aussi évité la mise en oeuvre de mesures de précaution que
l'administration doit prendre lorsque des rentes sont servies à l'étranger (cf.
art. 74 RAVS et 83 RAI). La suppression de la rente ne constituait donc pas, en
pareilles circonstances, une mesure disproportionnée, à tout le moins à compter
du moment où devait intervenir la révision d'office de la rente en mai 2006 et
où le recourant aurait manqué de manière inexcusable à son devoir de collaborer
à l'instruction. Le non versement des prestations à partir de septembre 2006
n'est donc pas contraire au principe de la proportionnalité.”
2.6. In
concreto l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita intera
d’invalidità dal 1° aprile 2010 (pag. 139 e seguenti incarto AI). La
prestazione è stata assegnata in seguito ad una procedura sfociata
nell’allestimento, il 23 dicembre 2009, di una perizia psichica del __________ __________
ad opera del dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e
psicoterapia, che aveva diagnosticato un disturbo psicotico non specificato
(F20.9; pag. 123 incarto AI) ed aveva messo in rilievo numerosi elementi (tra
cui la privazione, ad entrambi i genitori, dell’affidamento delle due bambine
[nate nel 1998 e 2001] nell’estate del 2006 sulla base della perizia sulle capacità
genitoriali del 30 settembre 2006 della dr.ssa __________ [pag. 2 e seguenti
atti diversi]), che facevano propendere per una totale incapacità lavorativa.
Il perito ha proposto una presa a carico tramite farmacoterapia antipsicotica
con farmaci di nuova generazione e la necessità di rivalutare il caso
periodicamente (pag. 126 incarto AI).
La prestazione è stata
confermata il 6 agosto 2013 (pag. 179 incarto AI) ed il 6 novembre 2014 (pag.
195 incarto AI) sulla base delle valutazioni del medico curante, dr.ssa med. __________,
FMH psichiatria e psicoterapia (pag. 167 e seguenti incarto AI e 197 e
seguenti).
Nell’ambito della terza procedura
di revisione della rendita AI, avviata d’ufficio dall’amministrazione, dopo
aver riesaminato l’incarto ed aver deciso, sulla base delle valutazioni del
medico SMR, Dr. med. __________, di allestire una perizia psichiatrica, in data
23 giugno 2016 l’UAI ha scritto al ricorrente indicandogli la necessità di
sottoporsi ad un accertamento medico psichiatrico presso il dr. med. __________,
FMH psichiatria e psicoterapia, il 9 agosto alle ore 15:00, indicando che “in
allegato trasmettiamo le domande che porremo al medico. Domande supplementari
al perito potranno esserci inoltrate entro lunedì 11 luglio 2016.” (pag.
255 incarto AI). Nella comunicazione figura inoltre:
" (…)
per l’elaborazione della pratica l’ufficio AI
intraprende i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha
bisogno. Se necessari e ragionevolmente esigibili per la valutazione del caso, l’assicurato
deve sottoporsi a esami medici o specialistici. Se egli rifiuta in modo
ingiustificato di compiere il suo dovere d’informare o di collaborare,
l’ufficio AI può decidere in base agli atti o valutare la sospensione della
prestazione attualmente erogata (art. 43 LPGA).
Se l’assicurato non ha adempiuto l’obbligo di
notificazione o non fornisce all’ufficio AI le informazioni di cui questo
abbisogna per adempiere i suoi compiti legali, le prestazioni possono anche
essere ridotte o rifiutate (art. 7b LAI).
(…)
Obiezioni fondate contro il tipo di accertamento, il
tipo di disciplina così come eventualmente contro il nome del perito prescelto
possono essere inoltrate per iscritto all’Ufficio AI entro lunedì 11 luglio
2016.
Salvo indicazioni contrarie, alla scadenza di questo
termine assegneremo il mandato definitivo al sopraccitato perito.
La rendiamo attenta che, nell’ambito dell’obbligo di
collaborare, ci deve annunciare immediatamente eventuali appuntamenti già
fissati (per esempio operazioni previste, degenze stazionarie in cliniche o in
istituti di riabilitazione, vacanze o nascite imminenti” (pag. 256 incarto AI)
Il 21 luglio 2016 la curante,
dr.ssa med. __________, specialista FMH psichiatria e psicoterapia, ha
affermato:
" (…)
Mi riferisco agli appuntamenti che i miei pazienti
summenzionati hanno il 09.08.16 (…, Dr __________) per gli accertamenti medici
nell’ambito della revisione delle rendite.
Come già accennato l’anno scorso per la signora __________
– e lo stesso vale anche per l’ex-marito – il dover sottoporsi ad una perizia è
un evento traumatico, che riporta loro alla mente le valutazioni genitoriali
fatte anni fa, sulla base delle quali sono state tolte loro le figlie.
Da quando hanno ricevuto la convocazione il loro stato
psichico è peggiorato.
La signora __________ è molto agitata e presenta
picchi depressivi dell’umore, disturbi del sonno, rimuginazioni e pensieri
suicidali ed il signor RI 1 non comprendendo la necessità di questa ulteriore
verifica è molto teso e si chiude in sé stesso.
Inoltre le valutazioni peritali sono state fissate
durante le mie vacanze (…), cosa che preoccupa maggiormente i signori __________,
che si sentono totalmente spaesati e alla mercé delle autorità.
In questo loro stato è anche difficile eseguire una
valutazione che renda loro giustizia nel senso che non rispecchierebbe il loro
stato psichico abituale.
Per questo motivo chiedo di posticipare gli
appuntamenti a dopo il mio ritorno in modo da poter dar loro uno spazio per
tranquillizzarsi prima e dopo le visite dei periti.” (pag. 258 incarto AI)
Il 27 luglio 2016 l’UAI ha
rifiutato di rinviare l’accertamento ed ha ingiunto all’assicurato di
presentarsi per la visita (pag. 261 incarto AI). Il dr. med. __________, medico
SMR, ha rilevato che il precedente accertamento peritale risale al 2009, è
dunque opportuno procedere con un nuovo accertamento a distanza di oltre 6
anni, che l’accertamento si svolgerà come da linee guida su più di una visita e
dunque la curante sarà assente solo per la prima visita, che l’accertamento è
svolto da psichiatra con formazione FMH e notevole esperienza sia come curante
sia in ambito peritale e che il sottoporsi a perizia comporta sempre un certo
grado di ansia in qualunque persona e un eventuale rinvio non creerebbe altro
che maggiore ansia (pag. 262 incarto AI).
Il 9 agosto 2016
l’insorgente non si è presentato all’appuntamento (pag. 264 incarto AI).
Il 19 agosto 2016 l’UAI ha
scritto all’interessato, affermando:
" (…)
Rammentiamo che secondo l’art. 43 cpv. 2 della Legge federale
sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), se sono
necessari o ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici per la
valutazione del caso, l’assicurato deve sottoporvisi. Il capoverso 3 della
medesima disposizione precisa che se l’assicurato, nonostante ingiunzione,
rifiuta in modo ingiustificato di collaborare, previa diffida scritta ed
avvertimento circa le conseguenze, e dopo aver impartito un adeguato termine di
riflessione, l’assicuratore può decidere in base agli atti o chiudere
l’inchiesta, decidendo di non entrare in materia.
Sulla scorta dei citati disposti, assegniamo quindi un
ultimo termine scadente martedì 6 settembre 2016 per dichiarare in forma
scritta se intende o meno sottoporsi all’accertamento ordinato.
Qualora non dovessimo ricevere alcun riscontro, ci
vedremo costretti a procedere nel senso sopra descritto (ciò che potrebbe anche
condurre l’amministrazione a pronunciare la soppressione della rendita intera
d’invalidità tutt’ora erogata).
Infine, cogliamo l’occasione per osservare che fino ad
oggi non ci è ancora stato recapitato il questionario per la revisione della
rendita, trasmesso il 20 aprile 2016 per la compilazione. Ne alleghiamo
pertanto una copia con l’invito a retrocederlo, debitamente compilato in tutti
Fatti
i suoi punti e firmato, entro il suindicato termine di martedì 6 settembre
2016.” (pag. 268/269 incarto AI)
Il 6 settembre 2016 il
ricorrente si è rivolto via e-mail al dr. med. __________, medico SMR,
affermando che “il Ministero Pubblico ha chiarito che non chiede
accertamenti medici, perché l’ufficio AI non gli ha ancora annullati, visto che
lei ha comunicato alla dottoressa __________ che per voi è apposto. Mi è stato
riferito dalla stessa che lei ha fiducia nel suo operato di medico psichiatra
(…) Voi avete diagnosticato un grado di invalidità del 100%, sempre confermato
con revisioni ogni due anni” (pag. 275 incarto AI).
Il 7 settembre 2016 l’UAI
ha scritto al ricorrente, richiamando le precedenti comunicazioni del 23 giugno
2016, del 27 luglio 2016 e del 19 agosto 2016, ribadendo la necessità di
effettuare un accertamento medico neutrale per fare il punto della situazione
medica ed ha affermato:
" (…)
Ritenuto che la nostra decisione 23 giugno 2016 è
cresciuta in giudicato e che tramite mail del 6 settembre c.m. non è stata
fornita una risposta esaustiva al nostro scritto 19 agosto 2016, con il
presente conferiamo un ultimo termine scadente lunedì 26 settembre 2016
per dichiarare se intende o meno sottoporsi al necessario accertamento. A
tale scopo alleghiamo una dichiarazione, invitandola a ritornarcela debitamente
compilata e firmata entro il suindicato termine.
Si rammenta che secondo l’art. 43 cpv. 2 della Legge
federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA),
se sono necessari o ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici per
la valutazione del caso, l’assicurato deve sottoporvisi. Il capoverso 3 della
medesima disposizione precisa che se l’assicurato, nonostante ingiunzione,
rifiuta in modo ingiustificato di collaborare, previa diffida scritta ed
avvertimento circa le conseguenze, e dopo aver impartito un adeguato termine di
riflessione, l’assicuratore può decidere in base agli atti o chiudere
l’inchiesta, decidendo di non entrare in materia.
In assenza della ricezione della qui allegata
dichiarazione, entro il termine concesso, procederemo senza indugio nel senso
sopra descritto. Si rileva che ciò potrebbe condurre l’amministrazione alla
soppressione della rendita d’invalidità tuttora erogata.” (pag. 276 incarto AI)
Il 12 ottobre 2016 l’UAI
ha emanato il progetto di decisione tramite il quale ha soppresso la rendita
(pag. 279/280 incarto AI).
Il 19 ottobre 2016
l’insorgente ha scritto un e-mail all’UAI, contestando il progetto (pag. 283
incarto AI).
Il 4 novembre 2016 l’UAI
ha scritto al ricorrente affermando:
" (…)
In relazione alla sua e-mail del 19 ottobre scorso,
siamo a ribadire che dagli atti al suo incarto emerge la necessità di procedere
ad una rivalutazione peritale del suo stato di salute.
Alla luce di quanto precede, qualora lei – alla
scadenza del termine per presentare osservazioni al progetto di decisione 12
ottobre 2016 (ossia entro lunedì 14 novembre 2016) – non facesse pervenire la
dichiarazione circa la volontà di sottoporsi a perizia (scritto allegato alla
lettera raccomandata del 7 settembre 2016), procederemo con l’emissione di una
decisione di soppressione delle prestazioni. Posto che tale provvedimento
riveste carattere immediatamente esecutivo (art. 66 della Legge federale per
l’invalidità (LAI) e art. 97 della Legge sull’assicurazione per la vecchiaia e
per i superstiti (LAVS)), la cessazione dell’erogazione della rendita sino ad
ora versata avverrà dal 1° gennaio 2017 (art. 88bis cpv. 2 lett. a dell’Ordinanza
sull’assicurazione per l’invalidità, OAI)” (pag. 284 incarto AI)
Con e-mail del 13 novembre
2016 l’insorgente ha affermato di dichiararsi “intenzionato a sottopormi
alla perizia decisa dal vostro ufficio. Non sono d’accordo con il mandato
conferito al dottor __________ via __________, poiché preferisco un medico
donna. Chiedo di essere periziato dalla dottoressa __________” (pag. 286
incarto AI).
Il 15 novembre 2016 l’UAI
ha comunicato al ricorrente che non avrebbe sostituito il perito poiché la
decisione del 23 giugno 2016 è cresciuta in giudicato ed ha allegato la
dichiarazione circa la volontà di sottoporsi alla perizia da ritornare entro il
25 novembre 2016 (pag. 287 incarto AI). Il 21 novembre 2016 l’UAI ha nuovamente
scritto all’interessato avendo trasmesso la dichiarazione relativa ad un’altra
persona e gli ha assegnato un termine scadente il 1° dicembre 2016 per
ritornare il citato scritto debitamente firmato (pag. 289 incarto AI). Il 29
novembre 2016 è pervenuta all’amministrazione la dichiarazione sottoscritta dal
ricorrente (pag. 291 incarto AI) e il 6 dicembre 2016 l’assicurato è stato
convocato nei giorni 17 e 27 gennaio 2017 per le visite peritali (pag. 292
incarto AI).
Il 2 gennaio 2017 la
legale del ricorrente ha scritto all’UAI indicando che l’interessato non era in
grado di sottoporsi agli accertamenti medici, chiedendo che gli appuntamenti
fissati siano per il momento annullati ed allegando un certificato del 20
dicembre 2016 della dr.ssa med. __________ che ha affermato: __________
" (…)
Come anche per l’ex-moglie – signora __________ – il
doversi sottoporre ad una perizia è per lui un evento traumatico che lo riporta
alle valutazioni genitoriali sulla base delle quali anni fa le due figlie sono
state collocate in istituto senza che lui abbia potuto rivederle.
Nel __________, dove è stato sottoposto ad un
interrogatorio durato diverse ore riguardante accuse di truffa alle
assicurazioni sociali.
Il fatto che in seguito sia stata ordinata una perizia
per la revisione della rendita AI – __________ – ha scatenato in lui una forte
rabbia ed un peggioramento dello stato psichico: è molto teso, si è chiuso
ancor più in se stesso, rimugina in continuazione, si sente perseguitato da
tutti, in particolare dalle istituzioni ed ha sviluppato delle paure ed idee di
persecuzione a sfondo paranoico.
Per questo motivo attualmente per motivi medici egli
non può presenziare alle visite effettuate per il mese di gennaio 2017” (pag.
299 incarto AI)
Il 5 gennaio 2017 il
medico SMR, dr. med. __________, ha affermato:
" (…)
Ho preso nozione del certificato della Dr.ssa __________
del 20.12.2016. Il contenuto dello scritto francamente mi sorprende: sono da un
lato riportati eventi avvenuti molti anni or sono, le figlie collocate in
istituto, dall’altro un evento recente, un interrogatorio di polizia, fatti del
tutto estranei a considerazioni mediche.
Aggiungo che l’assicurato si era regolarmente
presentato alla perizia psichiatrica demandata dall’UAI tempo dopo il fatto
relativo alle figlie.
Inoltre, si allude che l’attuale perizia sia in
qualche modo stata ordinata dopo minaccia di revisione del grado AI durante
l’interrogatorio di polizia, fatto questo non solo privo di valenza medica ma
anche apparentemente frutto di una congettura che non può essere stata
ragionevolmente oggettivata dalla collega durante i colloqui avuti con il suo
paziente.
In conclusione, il certificato della Dr.ssa __________
non riporta considerazioni mediche oggettive che giustifichino l’astensione
dell’assicurato delle visite peritali previste.” (pag. 301 incarto AI)
Il 10 gennaio 2017 l’UAI
ha scritto alla rappresentante del ricorrente, riassumendo la fattispecie,
mantenendo l’appuntamento del 17 gennaio 2017 per la prima visita peritale
(pag. 303 e seguenti incarto AI) ed affermando che “qualora il suo assistito
dovesse persistere nel suo agire contrario all’esecuzione dell’accertamento in
questione – e ciò in contrasto con la dichiarazione sottoscritta il 24 novembre
2016 – l’UAI riterrà che la reale volontà dell’assicurato è – per atti
concludenti – quella di non voler sottoporsi agli accertamenti peritali. In tal
caso le prestazioni verranno soppresse per mancata collaborazione e la
decisione sarà immediatamente esecutiva” (pag. 305 incarto AI).
Con e-mail del 17 gennaio
2017 delle ore 16.23 l’interessato ha trasmesso all’UAI un certificato medico
della Capoclinica del Pronto Soccorso dell’Ospedale __________ di __________,
dr.ssa med. __________, indicando di essere “impossibilitato a presenziare”
alla perizia. Nel certificato figura che “il signor RI 1 è stato visitato in
Pronto Soccorso. Si ritiene indicato riposo a casa per la giornata odierna”
(pag. 307 incarto AI).
Confermata l’assenza
dell’interessato presso il dr. med. __________, l’UAI con decisione del 23 gennaio
2017 ha soppresso la rendita (pag. 309/310 incarto AI).
Con il ricorso
l’insorgente ha allegato un certificato medico della dr.ssa med. __________,
del 23 febbraio 2017, dove figura che:
" (…)
Confermo che, come già descritto nei miei precedenti
certificati, per il mio paziente summenzionato attualmente il fatto di dover
presentarsi per una perizia suscita in lui grosse paure, ansie e – __________ –
anche idee di persecuzione. Da allora infatti egli ha perso totalmente la
fiducia nelle istituzioni e si sente preso di mira e trattato ingiustamente.
Egli è convinto, che questa perizia sia l’ennesimo sopruso nei suoi confronti
da parte dello stato. Il fatto, inoltre, di non aver ancora, dopo 1 anno,
ricevuto alcuna decisione dalla pretura (recte: procura) non migliora
sicuramente le cose e accentua in lui l’idea che si trami qualcosa alle sue
spalle.
Dall’altra parte egli è una persona che ha avuto
enormi difficoltà di adattamento durante tutto l’arco della sua vita adulta
(vedasi perizia AI del 23.12.2009), non è mai riuscito a perseguire un’attività
lucrativa e da decenni soffre di una patologia psichiatrica invalidante, la cui
natura è cronica, stazionaria e senza speranza di un miglioramento importante.
Da una nuova perizia non ci sarebbe quindi da aspettarsi un risultato molto
differente da quello della prima perizia. Per questo motivo chiedo di rimandare
la perizia a quando la situazione attuale (causa in pretura [recte: procura])
sarà risolta.” (doc. D)
Il 29 marzo 2017, nelle
more processuali, il dr. med. __________, medico SMR, ha affermato:
" (…)
Per quanto concerne la documentazione medica,
precedentemente da me non visionata, ho preso nozione di:
certificato medico generico rilasciato dal Pronto
Soccorso dell’Ospedale __________ di __________ del 17.01.2017: indicato riposo
a casa per la giornata odierna senza altre motivazioni. Il giorno 17.01.21017
l’assicurato avrebbe dovuto presentarsi alla prima visita peritale.
Certificato medico della Dr.ssa __________ del
23.02.2017: come nei precedenti certificati, la psichiatra si attiene ad
informazioni soggettive del suo paziente non suffragate da uno status psichico
oggettivo. Sono, ad esempio, citate idee di persecuzione, non meglio descritte,
come conseguenza diretta di un intervento __________. Inoltre, il quadro
sarebbe ancora più grave perché a distanza di un anno la procedura penale non
sarebbe conclusa.
In qualunque modo si considerino queste affermazioni,
è assolutamente necessario che siano valutate in maniera oggettiva e neutrale
da una perizia psichiatrica, anche perché si tratterebbe di segni e sintomi in
precedenza non noti.
Nel secondo paragrafo del certificato si fa
riferimento ad una precedente perizia AI, allestita nel 2009 e si conclude in
modo del tutto acritico, che una nuova perizia non porterebbe ad un risultato
diverso dal 2009, nonostante nel precedente paragrafo si affermi esattamente il
contrario cioè un attuale peggioramento.
L’ultima frase in cui si chiede di rimandare la
perizia a dopo la conclusione della causa in pretura (recte: procura) lascia
intuire come lo stato attuale dell’assicurato non sia determinato da fattori
medici ma esclusivamente sociali.
Nonostante una perizia non porti, come la psichiatra
curante afferma poche righe sopra, a risultati diversi dal 2009, non si
comprende perché la stessa Dr.ssa __________ ne caldeggi comunque
l’effettuazione anche se dopo la conclusione della vertenza legale.
Noto, inoltre, che la Dr.ssa __________ non fa
menzione se il nuovo certificato faccia o meno riferimento a visite psichiatriche
effettuate dopo il 20.12.2016 (data del precedente certificato a me noto).
In conclusione:
1) E’ ancora necessario sottoporre l’assicurato a
perizia psichiatrica per i motivi sopra addotti, in breve, presenza o meno di
una nuova diagnosi e relativa prognosi, rilevanza dei fattori sociali non
medici.
2) Per le stesse ragioni non vi è motivo per rinviare
l’accertamento.
3) Per quanto concerne gli effetti dell’interrogatorio
__________, non è fatta menzione da parte della Dr.ssa __________ di alcuna
diagnosi psichiatrica maggiore rispettivamente manca una descrizione oggettiva
di status. Si può verosimilmente affermare che si tratta della posizione
soggettiva dell’assicurato non di una presa di posizione medica oggettiva.
Quanto e se l’evento __________ sia stato traumatico
per l’assicurato, questo deve essere valutato al più presto, alla luce del
tempo ormai, trascorso, solo con una perizia psichiatrica, per assenza di
elementi oggettivi per una presa di posizione medico-psichiatrica esaustiva.”
(doc. VI/1)
2.7. Alla luce della
Considerandi
giurisprudenza applicabile al caso di specie (cfr. consid. 2.5, segnatamente la
sentenza 9C_244/2016 del 16 gennaio 2017) e degli atti (cfr. consid. 2.6),
questo Tribunale ritiene, per i motivi che seguono, che a giusta ragione
l’amministrazione ha soppresso la rendita dell’assicurato.
2.7.1
Nel caso concreto la decisione
tramite la quale l’UAI il 23 giugno 2016 ha stabilito la necessità di un
accertamento medico è cresciuta incontestata in giudicato (pag. 255 incarto
AI). Lo stesso insorgente, in sede amministrativa, si è detto d’accordo di
sottoporsi ad una perizia (pag. 291 incarto AI). Del resto, visto il tempo
trascorso dall’ultimo referto (23 dicembre 2009) e ritenuto che il medesimo
perito, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, aveva indicato la
necessità di rivalutare il caso periodicamente (pag. 126 incarto AI),
l’allestimento di una nuova perizia si impone.
L’assicurato tuttavia, con
il suo atteggiamento, ha di fatto impedito l’allestimento della referto
giudiziario, rendendo in sostanza impossibile all’amministrazione verificare il
suo stato di salute (cfr. anche sentenza 9C_244/2016 del 16 gennaio 2017,
consid. 3.2).
Dapprima, il 9 agosto
2016, non si è presentato al primo appuntamento fissato presso il dr. med. __________,
malgrado l’UAI avesse spiegato per quale motivo le riflessioni della curante contenute
nel certificato del 21 luglio 2016 non sarebbero state sufficienti a rinviare
la visita peritale (pag. 261 incarto AI).
In seguito l’assicurato,
interpellato in due occasioni dall’amministrazione circa la sua volontà di
sottoporsi o meno al previsto accertamento medico (pag. 266 e 276 incarto AI),
e reso attento circa le conseguenze di un suo rifiuto (pag. 266 e 276 incarto
AI), non ha ritornato la dichiarazione allegata, ma in un primo tempo si è
limitato ad una generica presa di posizione sulla fattispecie tramite e-mail
(del 6 settembre 2016 [pag. 275 incarto AI]) e successivamente è rimasto
silente.
Solo dopo aver ricevuto il
progetto di decisione di soppressione della rendita (pag. 279 incarto AI) e, in
seguito alle sue osservazioni, una nuova dichiarazione atta a stabilire la sua
volontà o meno di sottoporsi alla perizia, l’insorgente si è detto disposto ad
essere visitato da un medico incaricato dall’UAI (pag. 291 incarto AI).
Sennonché, un paio di
settimane prima della visita del 17 gennaio 2017, l’insorgente ha chiesto
l’annullamento degli appuntamenti fissati (pag. 296 incarto AI), facendo valere
motivi medici riassunti dalla curante nel certificato del 20 dicembre 2016 (pag.
299). Dopo che l’UAI ha ribadito la necessità dell’accertamento del 17 gennaio
2017, sostenendo, sulla base delle valutazioni del medico SMR, dr. med. __________,
che i motivi medici fatti valere non erano sufficienti per annullare le visite
previste nel corso del mese di gennaio (pag. 303 incarto AI), lo stesso
ricorrente, il giorno dell’accertamento, ha trasmesso un e-mail all’amministrazione
cui ha allegato un certificato di medesima data del Pronto Soccorso
dell’Ospedale __________ che riteneva “indicato”, un giorno di “riposo
a casa per la giornata odierna” (pag. 307 incarto AI).
Alla luce del
comportamento dell’insorgente, che ha impedito l’accertamento peritale, occorre
esaminare se vi sono motivi medici giustificanti il rinvio delle visite
mediche. Ciò è quanto ritiene l’interessato sulla base dei referti del 20
dicembre 2016 (pag. 299 incarto AI) e del 23 febbraio 2017 (doc. D) della
curante, dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia e del
certificato del 17 gennaio 2017 del Pronto Soccorso dell’Ospedale __________
(pag. 307 incarto AI).
Per quanto concerne il
certificato del 17 gennaio 2017 della dr.ssa med. __________, capoclinica
presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale __________, questo TCA evidenzia che la
specialista si è limitata ad affermare che l’insorgente “è stato visitato in
Pronto Soccorso” e che “si ritiene indicato riposo a casa per la
giornata odierna”, senza tuttavia fornire alcuna spiegazione medica relativamente
alla patologia sofferta dall’assicurato (pag. 307 incarto AI), che del resto
neppure è menzionata nel successivo certificato del 23 febbraio 2017 della
curante (doc. D).
Nel certificato non figura
pertanto alcun elemento medico oggettivo atto a ritenere che l’insorgente non
avrebbe potuto presentarsi per la visita peritale.
Del resto il Pronto Soccorso
dell’Ospedale __________, sito in via __________ a __________, è contiguo allo
studio del perito, dr. med. __________, che si trova in via __________, sempre
a __________ e dal quale dista, facendo un giro “lungo”, al massimo 650
metri a piedi, ossia due minuti (cfr. __________).
Ora, non si vede per quale
motivo il 17 gennaio 2017 il ricorrente ha potuto lasciare la casa di __________
(a 7,3 km dall’Ospedale __________, ossia 15 minuti in macchina), dove abita,
recarsi presso l’Ospedale __________ per farsi visitare e rilasciare un
certificato dove figura che è “indicato un riposo a casa per la giornata”,
scansionarlo e mandarlo tramite e-mail il giorno stesso all’UAI (pag. 306
incarto AI) e non è invece stato in grado di andare dal perito che si trova nel
palazzo che costeggia il medesimo nosocomio, dall’altra parte della strada.
Certo, l’interessato
evidenzia come nella perizia del 23 dicembre 2009 il dr. med. __________ aveva
precisato che “non ha la capacità di fronteggiare da solo neppure i minimi
stress, come quello di organizzarsi autonomamente il viaggio per la visita
peritale” (pag. 124 incarto AI, punto 8.1. della perizia). Questa circostanza
tuttavia non è stata sollevata dalla curante, la quale si è limitata, e solo
nel certificato del 21 luglio 2016, a chiedere lo spostamento delle visite ad
un periodo in cui le non fosse in vacanza (pag. 258 incarto AI). Ora, non
risulta dagli atti, né è stato fatto valere che la dr.ssa med. __________ il 17
gennaio 2017 fosse assente per vacanza.
Neppure i certificati del
20.
dicembre 2016 e del 23 febbraio 2017 della curante contengono elementi
medici oggettivi atti a far ritenere che l’interessato non poteva sottoporsi ad
una perizia.
La dr.ssa med. __________ sostiene
in primo luogo che sottoporsi ad una perizia farebbe riaffiorare nel ricorrente
il trauma del referto allestito allorquando l’interessato è stato privato
dell’autorità sulle figlie. Come evidenziato anche dal medico SMR, il referto è
stato allestito il 30 settembre 2006 (doc. 2 atti diversi) e ciò non gli ha
impedito di sottoporsi alla perizia del __________ nel dicembre 2009. Inoltre,
se così fosse, l’assicurato non potrebbe mai più essere sottoposto a visita
peritale.
Neppure la circostanza di
aver subito, quasi un anno prima, nel __________, un interrogatorio da parte __________,
motivo peraltro non sollevato nel certificato del 21 luglio 2016 della curante
(pag. 258 incarto AI), può essere una ragione valida per sfuggire all’obbligo
di collaborare. Il fatto che le vicissitudini passate abbiano scatenato una
rabbia ed un senso di persecuzione nel ricorrente, ossia sintomi soggettivi,
non è sufficiente per non procedere con un approfondimento medico.
Non può neanche essere
dato seguito alla richiesta di attendere la fine del procedimento penale. A
prescindere dalla circostanza che la procedura penale non concerne, per quanto
emerge dagli atti, la questione della rendita AI e dunque non ha nulla a che
vedere con la presente procedura, se si volesse dar seguito a questa richiesta,
sarebbe in sostanza l’interessato a poter decidere fino a quando percepire la
rendita senza più essere sottoposto ad alcun accertamento di tipo medico. Anche
perché in caso di ricorsi alle istanze superiori la procedura penale potrebbe
protrarsi per lungo tempo, in contrasto con il principio generale valido nelle
assicurazioni sociali di una procedura semplice e celere.
L’interessato
non può essere seguito neppure laddove afferma che l’UAI ed il medico SMR non
hanno interpellato la curante, dr.ssa med. __________ ed i medici del Pronto
Soccorso dell’Ospedale __________.
Infatti, di norma, una
valutazione sulla base dei soli atti medici (“Aktegutachten”) è
possibile se l’SMR dispone, come in concreto, di sufficienti elementi
risultanti da altri accertamenti personali (cfr., nel caso di una perizia,
sentenza 9C_376/2007 del 13 giugno 2008; sentenza 8C_659/2010 del 14 febbraio
2011.
consid. 5; sentenza 8C_947/2011 del 27 gennaio 2012; sentenza 8C_184/2013
del 7 giugno 2013, consid. 2.5).
In
concreto il dr. med. __________, SMR, ha potuto stabilire, sulla base degli
atti dell’incarto, che non vi sono motivi medici oggettivi che avrebbero
impedito l’interessato di presentarsi all’appuntamento peritale (doc. VI/1).
Ne segue che non vi è
alcun motivo giustificativo alla base della mancata apparizione del ricorrente
alla visita del 17 gennaio 2017 presso il perito.
2.7.2
Come visto la sanzione, presa
in applicazione dell’art. 43 cpv. 3 LPGA, deve essere proporzionata (sentenza
9C_244/2016 del 16 gennaio 2017). Quando la persona assicurata decide di
collaborare, la sanzione può concernere unicamente il lasso di tempo durante il
quale la collaborazione è stata rifiutata. Se l’assicurato collabora, non vi è
più alcun nesso causale e la rendita va di principio ripristinata (DTF 139 V
585.
consid. 6.3.7.5 e sentenza 9C_244/2016 del 16 gennaio 2017). Tuttavia se,
come nel caso di specie, la persona assicurata, in concreto dopo il 17 gennaio
2017, non ha espressamente e senza alcuna condizione accettato di
collaborare, non ha più alcun diritto a che la rendita sia ancora versata
(sentenza 9C_244/2016 del 16 gennaio 2017). Non fosse così sarebbe la persona
assicurata a decidere la continuazione della durata del versamento della
rendita (sentenza 9C_244/2016 del 16 gennaio 2017: “Andernfalls hätte es der
Verischerte in der Hand, die Dauer der Rentenzahlungen zu verlängern”).
Analogamente al caso di un rifiuto di collaborare nell’ambito di una prima
richiesta di prestazioni, il rifiuto della prestazione deve essere durevole e
una successiva volontà di collaborare va ritenuta quale nuova domanda (sentenza
9C_244/2016 del 16 gennaio 2017).
Poiché nel caso di specie
l’interessato non ha mostrato alcuna volontà di collaborare dopo il 17 gennaio
2017, avendo posto quale condizione la fine della procedura penale, non vi è
alcun motivo per limitare nel tempo la soppressione della rendita (sentenza
9C_244/2016 del 16 gennaio 2017, consid. 3.4). Anche perché quando l’assicurato
impedisce colpevolmente all’UAI di amministrare le prove necessarie, vi è
un’inversione dell’onere probatorio e spetta all’assicurato stabilire che il
suo stato di salute, o altre circostanze determinanti, non hanno subito
modifiche suscettibili di cambiare il grado d’invalidità da lui presentato (9C_372/2015
del 19 febbraio 2016), ciò che in concreto, visto il tempo trascorso
dall’ultima perizia (del 2009), la necessità di valutazioni periodiche (pag.
126.
incarto AI, dr. med. __________), il ruolo del medico curante (cfr. sentenza
9C_757/2016 del 10 febbraio 2017; sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013
consid. 3.2, sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza
9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010),
le risposte, lucide, fornite nel corso degli interrogatori in polizia (cfr.
pag. 33 e seguenti incarto penale, con interrogatorio dalle 10.15 alle 14.50
con alcune pause in data __________ e pag. 200 e seguenti incarto penale con
interrogatorio dalle 16.40 alle 18.09 il __________) e la valutazione del
medico SMR, dr. med. __________, che ritiene necessario effettuare una perizia
psichiatrica, non è riuscito al ricorrente.
Ne segue che anche su
questo punto la decisione impugnata merita conferma.
2.8
L’insorgente chiede
l’assunzione di ulteriori prove, richiama l’intero incarto AI, l’incarto delle
prestazioni complementari, l’incarto penale e chiede di sentire come teste la
dr.ssa med. __________ (doc. I e XI).
In
concreto l’amministrazione con la risposta di causa ha prodotto l’intero
incarto AI del ricorrente, dove sono pure contenuti alcuni documenti
dell’incarto penale.
Questo
TCA rinuncia al richiamo dell’incarto delle prestazioni complementari e
dell’incarto penale poiché non concernono il diritto a prestazioni dell’AI e
non apporterebbero alcun elemento di novità per l’evasione del ricorso.
Alla
luce delle valutazioni dei referti della dr.ssa med. __________, si rinuncia pure
alla sua audizione quale teste, giacché la documentazione agli atti è
sufficiente per decidere nel merito dell’impugnativa.
Il
tribunale rinuncia pertanto all’assunzione di ulteriori prove, ritenuto che
quelle prodotte dalle parti sono sufficienti per decidere nel merito della
vertenza, sono complete ed esaustive e non necessitano di complementi (cfr.
anche sentenza 9C_394/2016 del 21 novembre 2016, consid. 6.2).
Va
qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora
l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;
Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H
103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.
2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce
una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2
Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162
consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
2.9
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico
dell’assicurato.
Quest’ultimo chiede
tuttavia di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il
gratuito patrocinio.
Ai sensi dell’art. 61
lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il
diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente
può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale disposto mantiene il principio
che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si
esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa
indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362).
I presupposti (cumulativi)
per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al
vecchio diritto – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se
l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo
non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 e 372 con
riferimenti).
Il diritto all’assistenza
giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal pagamento delle tasse di
giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in cui necessario - il
diritto al gratuito patrocinio (DTF 121 I 60 consid. 2a con riferimenti; cfr.
art. 29 cpv. 3 Cost. fed.).
In concreto, dal
certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria emerge che l’insorgente
con la soppressione della rendita non ha più alcuna entrata ed ha domandato di
essere messo al beneficio della pubblica assistenza.
In tali circostanze
l’indigenza deve essere ammessa.
Considerato che
l’interessato non dispone delle necessarie conoscenze giuridiche, per cui l'intervento
di un legale appare senz'altro giustificato e che le argomentazioni non erano
palesemente destituite di esito favorevole, il TCA ritiene che nella
fattispecie siano soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione
dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, riservato l'eventuale
obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell’insorgente dovesse in
futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; sentenza 32.2011.202 del 16
maggio 2012; STFA del 15 luglio 2003, I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio
2002, U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V
301, consid. 6).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, nella misura in
cui è ricevibile, é respinto.
2. L’istanza tendente alla
concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.
Di conseguenza RI 1 è
ammesso al gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.
3. Le
spese, per complessivi fr. 500.--, sono a carico del ricorrente. A seguito
della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte
dallo Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti