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Decisione

32.2017.28

Aumento della rendita in via di revisione. Per l'inizio del peggioramento vale la perizia di parte e non quella ordinata dall'amministrazione. Reintegrabilità in un'attività semplice e ripetitiva. Cal

27 settembre 2017Italiano64 min

Source ti.ch

Fatti

i periodi contributivi avuti dal 2007 in poi non può in alcun modo essere

accolta. Ugualmente contestato, per gli stessi motivi evidenziati sopra,

risulta essere il quarto di rendita Al (decisione del 26 agosto 2015 peraltro

cresciuta in giudicato). Anche per questa prestazione si è fatto capo ai

parametri di calcolo di una precedente rendita intera Al, limitata al periodo

1º febbraio 2006 - 30 settembre 2006, che computava gli anni contributivi e i

relativi redditi da attività lucrativa fino al 31 dicembre 2005 (cfr. artt. 3

cpv. 2 LAI e 29bis cpv. 1 LAVS). In questo caso sono risultate però

determinanti le marginali 5630 e 5631 delle DR: "Le stesse basi di calcolo rimangono inoltre determinanti: per una

persona già beneficiaria di una rendita a cui la rendita è versata nuovamente

senza che sia insorto un nuovo evento assicurato, in ragione del fatto che i

provvedimenti di integrazione ai sensi dell'articolo 8 LAI si sono rivelati

interamente o solo parzialmente infruttuosi". Non rilevando errori

Considerandi

nelle modalità di calcolo, gli importi assegnati risultano corretti. (…)”

(XVI/1).

2.10

In simili condizioni, visto

tutto quanto precede, la decisione impugnata, conformemente a quanto esposto ai

consid. 2.6 e 2.8, è modificata nel senso che all’insorgente è riconosciuto il

diritto ad una rendita di tre quarti dal 1. novembre 2014 (tre mesi dopo il

peggioramento dell’agosto 2014 ai sensi dell’art. 88a OAI).

2.11

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o

al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni

è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto l’esito della

vertenza le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

La domanda di esenzione

dalle spese (cfr. consid. 1.5) diventa pertanto priva di oggetto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, nella misura in

cui è ricevibile, è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è modificata nel senso che RI 1 ha diritto ad una rendita

di tre quarti dal 1. novembre 2014.

2. Le spese, per fr. 500.--,

sono poste a carico dell’Ufficio AI, ciò che rende priva di oggetto la domanda

di esenzione dalle spese formulata da RI 1.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti