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Decisione

32.2017.29

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

2 ottobre 2017Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

I problemi con il marito, il quale non si occupava adeguatamente

dei figli, erano presenti da diversi anni ma a maggio 2008 l’A.ta ha deciso di

chiedere al datore di lavoro di diminuire la percentuale lavorativa, a titolo

eccezionale, e prolungare di conseguenza i due anni di lavoro obbligatorio a

seguito della formazione (v. lettera in GED – 17.7.2013). Al contrario,

dichiara la Signora RI 1, se il compagno fosse stato in grado di badare

adeguatamente ai bambini, avrebbe sicuramente continuato a lavorare a tempo

pieno. Nel frattempo, il datore di lavoro ha accettato la richiesta e

l’A.ta da gennaio 2009 ha diminuito il suo impiego al 70%: lavorava ad esempio

15 giorni di fila per averne 10 libero. Tuttavia, nei suoi giorni lavorativi,

il marito si occupava ancora dei figli, fino al giorno del suo infortunio. La

Signora RI 1 era però intenzionata a trovare una soluzione per sgravare il

marito da tale incombenza. L’A.ta avrebbe voluto ospitare per tre mesi,

alternanza, una cugina dal suo paese e la madre, le quali avrebbero potuto

occuparsi dei figli in sua assenza.

Successivamente all’intervento subito dal piccolo Ivan a causa di

un tumore al femore, ha pure inoltrato una richiesta di ricongiungimento per la

madre al Servizio degli Stranieri (3.2010, v. GED 19.7.2013) la quale avrebbe

potuto occuparsi in modo continuo dei bambini e favorire il suo rientro lavorativo

a tempo pieno. La richiesta si è protratta per diversi mesi e la risposta,

negativa, è arrivata dopo l’infortunio subito in dal 21.4.2010.” (sottolineatura

del redattore, incarto AI pag. 187-188)

L’intento dell’assicurata era

comunque di tornare a lavorare al 100%, tant’è che nella richiesta del 25

maggio 2008 di riduzione del tempo lavorativo al suo datore di lavoro essa

aveva precisato che si trattava di una misura temporanea “… affinché non

troverò una soluzione adeguata la quale mi permetterà di rientrare di nuovo al

100% “ (pag. 196 incarto AI), riduzione accettata, visto l’impegno

contrattuale di due anni assunto dalla stessa, in via eccezionale dalla Clinica

a partire dal 1° gennaio 2009 (pag. 197 incarto AI).

Sempre in occasione

dell’inchiesta economica, l’assicurata ha poi fatto presente:

" (…)

Nel frattempo al marito è stata assegnata una rendita AI per

motivi fisici e di depressione e da marzo 2011 gli è stato sospeso il diritto

di visita nei confronti dei figli.

Dovendosi quindi confrontare con l’impossibilità di far capo sia

al marito che alla madre nella cura dei figli, l’A.ta dichiara che oggi,

se dovesse lavorare a tempo pieno, farebbe capo al servizio di mensa scolastica

(__________) oppure avrebbe chiesto a due persone nel suo palazzo, i cui figli

vanno a scuola con i suoi, di poterli accogliere al momento dei pranzi.

Un’ulteriore alternativa sarebbe quella di ospitare, in alternanza, la madre e

la cugina (tre mesi ciascuna, per un massimo di 6 mesi all’anno), oppure

assumere delle persone dei paesi dell’Est (__________ad esempio). Infatti,

spiega che con il suo stipendio avrebbe potuto permettersi tali costi.

Inoltre, sottolinea come i ragazzi sono già grandicelli e sappiano

gestirsi meglio rispetto a qualche anno fa.” (sottolineatura del redattore; incarto

AI pag. 189)

A tal riguardo, in sede di

risposta di causa l’amministrazione ha sostenuto che “… tali possibilità

sussistevano anche periodo dal gennaio 2009 all’aprile 2010 e malgrado ciò – e

malgrado l’ex-marito contribuisse ancora alla cura dei figli – ella ha

ugualmente deciso di ridurre la percentuale lavorativa”.

Ora, va ricordato che sono

stati i problemi con il marito (“… il

quale non si occupava

adeguatamente dei figli”) a motivare la scelta di ridurre il tempo lavorativo,

richiesta fatta – come detto – nel maggio 2008. Inoltre, l’assicurata ha dichiarato

“… che oggi, se dovesse lavorare a tempo pieno”, quindi nel luglio 2013,

avrebbe fatto fronte agli indicati aiuti. Ha poi sottolineato come “… i

ragazzi sono già grandicelli e sappiano gestirsi meglio rispetto a qualche anno

fa”.

Certo, quanto rilevato

sopra può essere contraddetto con quanto evidenziato dall’Ufficio AI in sede di

risposta di causa. L’amministrazione ha infatti fatto presente che

l’assicurata, recuperata una capacità lavorativa del 50%, si era annunciata

all’assicurazione disoccupazione facendo presente “ … di non essere in grado

Considerandi

di accettare un impiego a metà tempo e in nessun altra percentuale, in quanto

deve custodire i figli a tempo pieno” (cfr. verbale 12 luglio 2011 presso

l’URC di __________ la ricorrente; pag. 5 incarto disoccupazione). A tal

riguardo, con scritto 3 ottobre 2012 l’assicurata, per il tramite del suo rappresentante,

aveva spiegato perché aveva rilasciato tale dichiarazione:

" (…)

Questa situazione ha avuto due conseguenze dirette per quanto

attiene alla capacità di lavoro della mia mandante: in primo luogo ha impedito

alla signora RI 1 di far capo al marito per la custodia dei figli quando doveva

assentarsi da casa per lavoro; in secondo luogo ha pure imposto alla madre di

privilegiare la cura dei figli, fortemente turbati per quanto stava succedendo,

per rispetto al suo desiderio di reinserirsi nel mondo del lavoro.

L’unica soluzione praticabile in un simile contesto era l’arrivo

in Svizzera della nonna; fallito il tentativo posto in atto per ottenere

un’autorizzazione in tal senso, la signora RI 1 si è vista costretta a

rilasciare la dichiarazione sopra menzionata.”

(incarto AI pag. 167)

Determinante è che per i

succitati motivi risulta l’intenzione dell’assicurata di riprendere l’attività

al 100%, progetto che è stato in primis interrotto dall’insorgenza del danno

alla salute.

In queste circostanze,

l’assicurata deve essere considerata, ai fini della definizione del metodo di

calcolo dell’invalidità, quale salariata a tempo pieno.

2.7

Per quanto concerne la

situazione medico-teorica, rimasta incontestata, dopo il ritorno degli atti l’Ufficio

AI ha ordinato una perizia multidisciplinare a cura del SAM. Con rapporto 18 luglio

2016, sulla base di valutazioni specialistiche di natura reumatologica,

neurologica e psichiatrica, in sintesi i periti hanno valutato un’incapacità

lavorativa del 50% sia nell’originaria professione che in attività adeguate,

dal giugno 2011 (cfr. doc. 159 incarto AI).

Ora, se la

persona interessata non sfrutta in maniera completa e ragionevolmente esigibile

la capacità lavorativa residua, il reddito da invalido va di principio

determinato alla luce dei dati forniti dalle statistiche salariali come risultano

segnatamente dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita

dall'Ufficio federale di statistica (ISS; DTF

126.

V 75 consid. 3b pag. 76 con riferimenti). Tuttavia, è possibile derogare

a questo principio e fissare la perdita di guadagno direttamente in base

all'incapacità di lavoro operando un confronto percentuale (“Prozentvegleich”).

Questo metodo costituisce una variante ammissibile del raffronto dei redditi

basato su dati statistici: il reddito da valido è preso in considerazione nella

misura del 100%, mentre il reddito da invalido è preso in considerazione

tenendo conto dell'incapacità lavorativa, la differenza percentuale corrisponde

in tal modo al grado d'invalidità (sentenze 8C_628/2015 del 6 aprile 2016

consid. 5.3.5 e 8C_211/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 4.1 con i riferimenti

pubblicata in SVR 2014 UV n. 1 pag. 1; Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung [IVG], 3 aed. 2014, n. 35 e seg. ad art. 28 a

LAI). L'applicazione di questo metodo si giustifica quando il salario da

valido e quello da invalido sono fissati in base agli stessi dati statistici,

oppure quando il lavoro precedentemente svolto è ancora possibile (perché il

contratto di lavoro per esempio non è stato sciolto), oppure quando questo

lavoro offre le migliori possibilità di reintegrazione professionale (perché

per esempio il salario prima dell'invalidità è superiore a quello da invalido)

(sentenze 9C_310/2009 del 14 aprile 2010 consid. 3.2 e 8C_294/2008 del 2

dicembre 2008 consid. 6.4.1).”

In concreto, dal momento

che l’assicurata, vista la sua formazione professionale, riesce a mettere a

maggior frutto la sua residua capacità lavorativa (50%) nella sua precedente

attività lucrativa, è applicabile il raffronto dei redditi percentuale. Risultando

un grado d’invalidità del 50%, con conseguente diritto alla mezza rendita, la

soppressione della prestazione assicurativa con effetto dal 1° ottobre 2011 non

è giustificata.

Visto quanto sopra, in

annullamento della decisione contestata, l’assicurata ha diritto ad una rendita

intera dal 1° aprile 2011, ridotta a metà rendita dal 1° ottobre 2011 in avanti.

2.8

Vincente in causa, la

ricorrente, patrocinata da un avvocato, ha diritto ad un’indennità per

ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

La domanda di assistenza

giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF

124.

V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid.

5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto

2010.

consid. 3).

2.9

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico dell’Ufficio

AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

.

§ La decisione del 31

gennaio 2017 è annullata.

§§ RI

1 ha diritto ad una rendita intera dal 1° aprile 2011, ridotta a metà rendita

dal 1° ottobre 2011 in avanti.

2. Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI,

il quale verserà alla ricorrente fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA

inclusa), ciò che rende priva d'oggetto la domanda di assistenza giudiziaria

con gratuito patrocinio.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti