32.2017.30
Provvedimenti sanitari AI dopo ictus ischemico. Caso di applicazione del marg. 655.657/855-857.1 CPSI. Riconosciuti dall'AI i costi di riabilitazione clinica dalla quarta settimana dopo la dimissione
10 ottobre 2017Italiano18 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
Fatti
32.2017.30
BS/sc
Lugano
10 ottobre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 febbraio 2017 di
RI 1
contro
la decisione del 2 febbraio 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
in relazione al caso: PI 1
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione 15 settembre
2014 l’Ufficio AI aveva negato a PI 1, nato il __________ 1994, il diritto a
provvedimenti sanitari – segnatamente la presa a carico delle cure riabilitative,
a seguito di un ictus ischemico (occorsogli il 9 ottobre 2010), presso la Clinica
__________ dal 21 ottobre 2010 al 12 gennaio 2011 – non essendo assolti i
requisiti di cui agli artt. 12 (poiché trattasi di cura vera e propria) e 13
LAI (poiché non trattasi di infermità congenita).
Con tempestivo ricorso al
TCA contro la succitata decisione, RI 1 (in seguito: RI 1) aveva sostenuto che
il trattamento a cui era stato sottoposto l’assicurato durante la degenza alla Clinica
__________ doveva essere assunto dall’Ufficio AI quale provvedimento sanitario
ai sensi dell’art.12 LAI.
Con la risposta di causa
l’Ufficio AI, richiamata in particolare la Circolare UFAS sui provvedimenti
sanitari d’integrazione (CPSI; in particolare cifre marginali
655-657/855-857.1, 655-657/855-857.2 e 655-657/855-857.3) laddove nello
specifico tratta delle paralisi dovute a lesioni cerebrali e malattie del
cervello, aveva postulato il rinvio degli atti per effettuate ulteriori
verifiche mediche volte a chiarire con la dovuta certezza se
effettivamente i trattamenti cui era stato sottoposto l’assicurato nel periodo
21 ottobre 2010 -12 gennaio 2011 presso la Clinica __________ (cura
riabilitativa stazionaria) dovevano essere assunti o meno dall’AI quali provvedimenti
giusta l’art. 12 LAI.
Preso poi
atto dell’assenso di controparte alla proposta dell’Ufficio AI, con
sentenza 4 dicembre 2014 questa Corte, in accoglimento del ricorso, aveva rinviato
gli atti all’amministrazione per “una (più) completa valutazione della
fattispecie in esito alla quale si pronuncerà nuovamente, mediante emissione di
una decisione, sul diritto di PI 1 a provvedimenti sanitari”.
1.2. L’Ufficio AI ha quindi
nuovamente esaminato la fattispecie. In particolare con annotazioni 14 giugno
2015 il dr. __________, specialista in psichiatria presso il SMR (Servizio
medico regionale dell’AI), esaminata nuovamente la documentazione medica ha
concluso che unicamente le spese della fase riabilitativa presso il day hospital
della Clinica __________ possono essere prese a carico dell’AI e non quelle
relative al periodo in regime stazionario nella citata clinica, dedicato alla
cura vera e propria del male (doc. 137 incarto AI).
Di conseguenza con
comunicazione 9 ottobre 2015 l’amministrazione ha assunto i costi per la cura riabilitativa
in day hospital presso la Clinica __________ di __________ dal 17 gennaio 2011
al 18 febbraio 2011 (doc. 149 incarto AI).
Avendo la Cassa malati RI
1 contestato la succitata comunicazione (cfr. scritto del 30 ottobre 2015, doc.
154 incarto AI), la fattispecie è stata ulteriormente approfondita. Con
riferimento alla CPSI (in particolare alla nota marginale 655-657/855-857.1), i
medici del SMR hanno ritenuto che provvedimenti sanitari potevano essere riconosciuti
già dal 17 novembre 2010 (allorquando l’assicurato era in cura riabilitativa
stazionaria presso la Clinica __________), ossia quattro settimane dopo il
riacquisto della piena facoltà mentale risalante alla dimissione dall’Ospedale __________
di __________ del 21 ottobre 2010 (cfr. annotazioni 5 giugno 2016 e del 12
luglio 2016 del SMR, doc. 185 e 188 incarto AI).
Con progetto di decisione
del 2 novembre 2016 l’Ufficio AI ha pertanto assunto i costi per la cura
riabilitativa presso la Clinica __________ dal 17 novembre 2010 al 16 gennaio
2011, tenuto conto che il periodo successivo (17 gennaio 2011 - 18 febbraio
2011) era già stato precedentemente riconosciuto con la comunicazione del 9
ottobre 2015 (doc. 199 incarto AI).
Con osservazioni 1°
dicembre 2016 RI 1 ha chiesto che fossero assunte le spese dal 21 ottobre 2010,
giorno del trasferimento alla suddetta clinica per l’inizio della cura riabilitativa
stazionaria essendo in quel momento già assolto il presupposto del riacquisto
della piena facoltà mentale (doc. 202 incarto AI).
Con decisione 2 febbraio
2017 l’Ufficio AI, facendo riferimento alla note marginali 655-6757.1 della
CPSI (Circolare sui provvedimenti sanitari d’integrazione dell’assicurazione
invalidità), ha confermato il progetto di decisione, precisando:
"
(…) che alla dimissione dall’__________ nel rapporto del 4.11.2010
veniva indicata quale terapia antiaggregante e profilassi antitrombotica. Se la
prima va amministrata quale profilassi a vita, il medicamento Clexane è
precisamente somministrato per prevenire eventuali trombosi, con terapia che
deve essere proseguita per un determinato periodo (secondo https://compendium.ch/mpub/pnr/16610/pdf/it?start=1
dopo la dimissione dall’ospedale la terapia è continuata per 3 settimane).
Dal rapporto della Clinica __________ del 20.01.2011
alla dimissione rimane la terapia con aspirina Cardio.
Anche per tale elemento non si giustifica una presa a
carico anticipata di misure sanitarie (cfr. CPSI 655-657/855-857.2 + 3). (…)” (pag.
518 incarto AI)
1.3. Contro la succitata decisione
RI 1 ha interposto ricorso al TCA, chiedendo che l’AI si faccia carico delle
spese di riabilitazione dal 6 novembre 2010. Basandosi sugli atti di causa
(cfr. rapporto 4 novembre 2010 dell’Ospedale __________ di __________), ritiene
che al momento del ricovero presso il citato ospedale __________ l’assicurato risultava
essere vigile, orientato nel tempo e nello spazio, elementi che consentono di
ritenere che durante la degenza lo stesso non aveva mai perso conoscenza. Di
conseguenza l’Ufficio AI deve assumersi i costi della cura riabilitativa presso
la Clinica __________ dal 6 novembre 2010, ossia 4 settimane dal giorno di
ricovero (9 ottobre 2010) presso l’Ospedale __________ di __________.
1.4. Con la risposta di causa
l’Ufficio AI postula la reiezione del ricorso e la conferma della decisione
contestata.
1.5. Chiamato in causa, in data 12
marzo 2017 PI 1 ha inoltrato la sua presa di posizione (IV).
1.6. In data 6 aprile 2017 (VII) e
21 aprile 2017 (IX) rispettivamente l’Ufficio AI e la RI 1 hanno inoltrato le
osservazioni in merito a quanto asserito dall’assicurato. Il 21 aprile 2017 RI
1 ha prodotto delle osservazioni riguardo alla presa di posizione
dell’amministrazione (X).
considerato in diritto
2.1. Pacifica è la legittimazione
della Cassa malati RI 1 – presso la quale l’assicurato, ancora minorenne al
momento dell’attacco ischemico, era obbligatoriamente assicurato (per il
tramite dei suoi genitori) – a ricorrere contro la presente decisione che per
legge le è stata correttamente notificata dall’Ufficio AI (art. 88 quater OAI).
Trattandosi di una decisione concernente provvedimenti sanitari ex art. 12 -14
(Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, 2010, § 26 n.
1868 pag. 366), essa ha infatti un legittimo interesse a ricorrere ai sensi
dell’art. 49 cpv. 4 LPGA (Müller, op. cit, § 15 nr. 766, pag. 137).
2.2. Oggetto del contendere è
sapere se a ragione l’Ufficio AI ha assunto, a titolo di provvedimenti sanitari
ex art. 12 LAI, le spese relative alla cura riabilitativa in regime stazionario
dell’assicurato, che ha subito un attacco ischemico il 9 ottobre 2010, presso
la Clinica __________ con decorrenza dal 17 novembre 2010 (4 settimane
dalla dimissione dell’Ospedale __________ di __________).
La RI 1 sostiene infatti
che l’AI debba rispondere di tale cura riabilitativa a partire dal 6
novembre 2010, vale a dire 4 settimane dal ricovero presso il menzionato
nosocomio __________.
2.3. L’art. 8 cpv. 1 LAI prevede
che gli assicurati invalidi o minacciati da un’invalidità (art. 8 LPGA) hanno
diritto ai provvedimenti d’integrazione, tra cui i provvedimenti sanitari (art.
8 cpv. 3 lett. a LAI), per quanto essi siano necessari e idonei per ripristinare,
conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro capacità di
svolgere le mansioni consuete.
Quale misura integrativa, l'art. 12 cpv. 1 LAI dispone che sino
all'età di 20 anni compiuti, gli assicurati hanno diritto ai provvedimenti
sanitari destinati non alla cura vera e propria del male, ma direttamente
all'integrazione nella vita professionale o a favorire lo svolgimento delle
mansioni consuete e atti a migliorare in modo duraturo e sostanziale la
capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete o a evitare
una diminuzione notevole di tale capacità.
A norma dell’art. 12 cpv. 2 LAI, il Consiglio federale ha la
facoltà di delimitare i provvedimenti previsti nel capoverso 1 da quelli
destinati alla cura vera e propria del male. A tale scopo, esso può
segnatamente precisare la natura e l'estensione dei provvedimenti a carico
dell'assicurazione e disciplinare l'inizio e la durata del diritto.
In particolare sono ritenuti provvedimenti sanitari gli
interventi chirurgici, fisioterapeutici e psicoterapeutici, intesi a sopprimere
o ad attenuare i postumi d’una infermità congenita, d’una malattia o d’un
infortunio – caratterizzati da una diminuzione della motilità del corpo, delle
facoltà sensoriali o delle capacità di contatto – per migliorare in modo
duraturo e notevole la capacità di guadagno o la capacità di svolgere mansioni
consuete oppure preservare tale capacità da una diminuzione importante. I
provvedimenti devono essere considerati come indicati secondo le conoscenze
mediche esperimentate, e permettere d’integrare l’assicurato in modo semplice e
adeguato (art. 2 cpv. 1 OAI).
Di regola, per cura vera e propria dell'affezione si
intende la guarigione o il miglioramento di un fenomeno patologico labile. L'assicurazione
per l'invalidità, di principio, prende a proprio carico unicamente le misure
terapeutiche atte a eliminare o a correggere degli stati patologici stabili, o
perlomeno relativamente stabili, oppure delle perdite di funzione, a condizione
che tali misure permettano di prevedere un successo durevole e importante ai
sensi dell'art. 12 cpv. 1 LAI (DTF 120 V 279 consid. 3a e riferimenti ivi
citati; Pratique VSI 2000, pag. 301 consid. 2a).
L’art. 12 cpv. 1 LAI persegue lo scopo di delimitare il campo di
applicazione dell'assicurazione per l'invalidità da quello dell'assicurazione
contro le malattie e gli infortuni. Tale delimitazione si fonda sul principio
secondo il quale la cura di una malattia o di una lesione, a prescindere dalla
durata dell'affezione, appartiene, in primo luogo, al campo dell'assicurazione
contro le malattie e gli infortuni (DTF 104 V 81, consid. 1, 102 V 41 consid.
1; RCC 1981 pag. 159 consid. 3a).
Dal requisito della
correzione di stati patologici stabili, o perlomeno relativamente stabili,
oppure delle perdite di funzione, ci si discosta nel caso di assicurati
minori di 20 anni che non svolgono attività lucrativa. L'art. 5 cpv. 2 LAI
prevede che le persone di età inferiore a 20 anni, che non esercitano
un’attività lucrativa, sono considerate invalide sulla base dell’articolo 8
capoverso 2 LPGA. Stabilisce l’art. 8 cpv. 2 LPGA che gli assicurati minorenni
senza attività lucrativa sono ritenuti invalidi se hanno un danno alla salute
fisica, mentale o psichica che probabilmente provocherà un’incapacità al
guadagno totale o parziale. I provvedimenti sanitari dispensati
ad assicurati minorenni che non svolgono attività lucrativa possono essere
diretti in modo prevalente all'integrazione professionale ed essere così
assunti, nonostante il carattere ancora momentaneamente labile dell'affezione,
dall'assicurazione per l'invalidità se, senza queste misure – che possono essere
subitanee (ad es. un'operazione) oppure estese nel tempo (ad. es. fisioterapia,
ergoterapia), ma comunque non illimitate (RCC 1984 pag. 523) - si
otterrebbe una guarigione incompiuta o sussisterebbe un difetto stabile,
difficilmente correggibile, pregiudicante la formazione professionale o/e la
capacità di guadagno (DTF 131 V 21 consid. 4.2 con riferimenti).
2.4. Alla cifra 2.6.2 della Circolare
sui provvedimenti sanitari d’integrazione dell’assicurazione invalidità (CPSI),
riguardanti le paralisi dovute a lesioni cerebrali e malattie del cervello o
del midollo spinale, sono contenuti i seguenti marginali:
" marg. 665-657/855-857.1:
Le paralisi dovute a lesioni o a malattie del cervello (comprese
le malattie cerebrovascolari) giustificano provvedimenti d’integrazione dell’AI
a partire dal momento in cui la cura dell’affezione principale si è conclusa o
è divenuta solo accessoria e lo stato generale dell’assicurato permette
un’integrazione. Ciò può essere valutato al più presto 6 settimane dopo il
riacquisto della
piena facoltà mentale. Antecedentemente si escludono provvedimenti
d’integrazione dell’AI. I provvedimenti d’integrazione possono essere concessi
al più presto 4 settimane dopo il riacquisto della piena facoltà mentale. I
provvedimenti di riabilitazione possono comprendere anche una terapia neuropsicologica
(v. N. 65).
marg. 665-657/855-857.2
Nel caso di malattie cerebrovascolari, i provvedimenti di riabilitazione
sono possibili soltanto se il processo patologico viene localizzato, ma non se
si deve supporre l’esistenza di un’arteriosclerosi generalizzata. Si può presumerla
se le paralisi sono progressive o si aggravano con attacchi intermittenti. In
caso di occlusione vascolare (embolie, trombosi) non si può ritenere che
l’affezione si sia stabilizzata fintanto che viene applicata una terapia profilattica
per mezzo di medicamenti (anticoagulanti, inibitori degli aggregati dei
trombociti; v. N. 65).
marg. 665-657/855-857.3:
La concessione di provvedimenti sanitari per la cura
dell’affezione principale o dei postumi da paralisi è esclusa in caso di:
arteriosclerosi generalizzata, embolie delle arterie cerebrali finché
dev’essere applicato un trattamento con anticoagulanti o con inibitori degli
aggregati dei trombociti, encefalite letargica, idrocefalia, infarto cerebrale
ischemico reversibile, stati dopo operazioni palliative di tumori cerebrali o anomalie
inoperabili dei vasi cerebrali; sclerosi laterale amiotrofica; mielomeningocele,
sclerosi a placche, encefalomielite disseminata, siringomielia, trombosi delle
arterie cerebrali, per tutto il tempo in cui vengono somministrati
anticoagulanti o inibitori degli aggregati dei trombociti.”
A tal riguardo, questo TCA
condivide quanto sostenuto dall’Ufficio AI in sede di risposta, ossia che il
criterio del “riacquisto della piena facoltà mentale “ (in francese “retrouvé
sa pleine conscience” e in tedesco “Wiedererlangen des vollen Bewusstsiens”) di
cui alla nota marginale 655-657/855-857.1 CPSI sia da intendere “… come
momento dal quale potere valutare l’attuazione di provvedimenti integrativi”.
Va infine ricordato che,
al pari di ogni altra ordinanza amministrativa, le direttive dell'UFAS (incluse
le circolari) costituiscono delle istruzioni dell'autorità di vigilanza all'indirizzo
degli organi esecutivi dell'assicurazione sul modo di svolgere le loro
competenze. Volte ad assicurare un'applicazione uniforme delle prescrizioni
legali da parte dell'amministrazione, tali istruzioni esplicano effetto solo
nei confronti di quest'ultima. Esse non creano delle nuove regole giuridiche e
rappresentano il punto di vista dell’amministrazione sull’applicazione di una
norma di diritto e non un'interpretazione vincolante delle stesse. Il giudice
ne controlla liberamente la costituzionalità e la legalità e se ne deve
scostare nella misura in cui esse stabiliscono delle norme non conformi alle
disposizioni legali applicabili (DTF 139 V 125 consid. 3.3.4.,
133 V 257 consid. 3.2, 131 V 45 consid. 2.3, 130 V 172 consid. 4.3.1, 232 consid. 2.1, 129 V 204 consid. 3.2,
127 V 61 consid. 3a, 126 V 68 consid. 4b, 427 consid. 5a).
2.5. Nella fattispecie concreta, dall’esame
degli atti questo Tribunale non può che concordare con la valutazione operata
dall’Ufficio AI e ciò per i motivi che seguono.
In primo luogo va ricordato
che, come risulta dalle annotazioni 14 luglio 2015 del dr. __________ del SMR, “…
l’assicurato è stato ricoverato per ictus ischemico al Servizio di neurologia
di __________ dal 9 al 21 ottobre 2010, data del trasferimento presso la
Clinica __________. L’assicurato è stato degente in regime stazionario alla __________
dal 21.10.2010 fino al 12.01.2011, data della dimissione, con indicazione di
proseguire la riabilitazione presso il Day Hospital della medesima struttura.
La terapia in regime Day Hospital è durata dal 17 gennaio 2011 fino al
18.02.2011” (pag. 373 incarto AI; cfr. anche i rapporti 4 novembre 2010 del
Servizio di neurologia dell’Ospedale __________ di __________ e 20 gennaio 2011
della Clinica __________; doc. 10 e 12 incarto AI).
Con riferimento al marg. 665-657/855-857.1
della CPSI, l’Ufficio AI ha fatto risalire il riacquisto della piena facoltà
mentale al momento della dimissione dall’Ospedale __________, così come si
legge nelle annotazioni 5 giugno 2016 della dr.ssa __________:
" Rispondo
come segue alle precisazioni richieste dall’avv. __________ in merito alle cure
stazionarie riabilitative svolte dal 21.10.2020.
1. Da documenti agli atti,
risulta estremamente difficile stabilire il momento del riacquisto della piena
facoltà mentale, sicuramente a partire dalla dimissione dall’__________
21.10.2010, ma per la valutazione di una data anteriore non ho gli elementi
medici per potermi esprimere.
Considerandi
2.
Ammettendo che la piena
facoltà mentale sia stata riacquistata dal 21.10.2010, provvedimenti
d’integrazione possono essere concessi dal 17.11.2010.
3.
La cardio aspirina e il
Clexane rientrano nell’ambito di una profilassi e pertanto non a carico AI.
Considerata la complessità del caso chiedo che l’incarto venga
sottoposto anche a Dr. __________, caposervizio.” (incarto AI pag. 475)
La RI 1 sostiene invece che,
come si legge dal succitato rapporto 4 novembre 2010 del Servizio di neurologia,
l’assicurato al momento del ricovero presso l’Ospedale __________ (9 ottobre
2010) non aveva perso la piena facoltà mentale visto che all’esame clinico
risultava essere vigile, orientato nel tempo e nello spazio e collaborante (anche
lo stesso assicurato l’ha affermato; cfr. osservazioni 12 marzo 2017 in doc.
IV).
Con riferimento alle succitate
annotazioni 5 giugno 2010 del SMR, la ricorrente sottolinea come nemmeno il
servizio medico sia riuscito a stabilire il momento del riacquisto della piena
facoltà mentale, sottolineando inoltre che la fattispecie non è stata effettivamente
sottoposta per valutazione al caposervizio dr. __________. Per questi motivi la
cassa malati ricorrente chiede al TCA, qualora non vi sia sufficiente chiarezza
sul fatto che l’assicurato non abbia mai perso la piena facoltà mentale, di
ritornare gli atti all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti medici.
In merito all’ultimo
punto, va fatto presente che il caso è stato esaminato non dal dr. __________ ma
dal dr. __________, anch’egli specialista nello stesso campo medico del caposervizio,
il quale aveva condiviso le conclusioni della dr.ssa __________ (doc. 188
incarto AI).
Ora, dal rapporto 4
novembre 2010 del Servizio di neurologia dell’Ospedale __________ (pagg. 31 –
35.
incarto AI) si evince che il 9 ottobre 2010 l’assicurato, mentre giocava
fuori casa, aveva avuto una cefalea ad esordio acuto con vomito, a seguito del
quale si era accasciato a terra senza perdita di coscienza e che, come
già detto, in pronto soccorso era vigile, orientato nel tempo e nello spazio e
collaborante.
Ciò non toglie che, come
giustamente rilevato dall’amministrazione in sede di osservazioni 6 aprile 2017,
sempre con riferimento al succitato rapporto dell’Ospedale __________, dopo il
ricovero in cure intense l’assicurato è stato trasferito nel reparto SU (Stroke
Unit) necessitando di cure importanti. Sino alla sua dimissione – al 21 ottobre
2010.
– egli ha beneficiato della “cura vera e propria del male” (cfr. consid.
2.
), periodo durante il quale provvedimenti sanitari non potevano essere
attuati (cfr. in tal senso anche le summenzionate annotazioni del 14 luglio
2015.
del dr. __________, doc. 137 incarto AI). In questo contesto non è
pertanto determinante sapere se l’assicurato avesse o meno perso conoscenza. Non
è quindi necessario dare seguito ai chiesti ulteriori accertamenti medici.
Pertanto, prendere come momento
della valutazione per l’attuazione di provvedimenti sanitari il giorno delle
dimissioni dall’Ospedale __________ (21 ottobre 2010) e non quello del ricovero
(9 ottobre 2010) come sostenuto dalla cassa malati ricorrente appare corretto.
Di conseguenza, rettamente
l’Ufficio AI ha assunto i costi per la cura riabilitativa presso la Clinica __________
con decorrenza dal 17 novembre 2010, ossia 4 settimane dopo il 21 ottobre 2010.
La ricorrente evidenzia inoltre
che nella STCA di rinvio questo Tribunale aveva rilevato:
" (…) nel caso concreto, come evidenziato in sede di risposta di causa
con particolare riferimento ai criteri fissati dalla CPSI, 2a parte cap.
2.6
, cifre marginali 655-657/855-857.1, 655-657/855-857.2 e
655-657/855-857.3, la fattispecie necessita di essere ulteriormente indagata ed
approfondita dal profilo medico onde poter stabilire con la dovuta certezza se
effettivamente i trattamenti cui si è sottoposto l’assicurato nel periodo
21.
ottobre 2010-12 gennaio 2011 presso la clinica Hildebrand
(cura riabilitativa stazionaria) debbano essere assunti dall’AI quali
provvedimenti giusta l’art. 12 LAI.”
Orbene, questo non vuole
dire che automaticamente l’intera cura riabilitativa stazionaria presso la Clinica
__________ doveva essere riconosciuta a titolo di provvedimenti sanitari. Come
visto, solo a seguito degli ulteriori approfondimenti l’amministrazione è
giunta alla conclusione di assumersi i costi relativi al periodo stabilito
nella decisione contestata.
In conclusione, visto
quanto sopra, la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va
respinto.
2.6
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico della Cassa
malati ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese, per complessivi
fr. 500.--, sono poste a carico di RI 1.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti