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Decisione

32.2017.32

L'Ufficio AI ha attribuito un quarto di rendita. L'assicurato ne pretende almeno mezza. Rinvio per accertamenti medici ulteriori e nuova decisione

25 settembre 2017Italiano54 min

Source ti.ch

Fatti

i medici sembrano aver concluso per un parziale recupero della capacità

lavorativa, essendo l’assicurato in grado di esercitare almeno parzialmente

l’attività amministrativa, va osservato che lo psichiatra curante

nell’attestazione del 26 agosto 2016, esprimendosi sulle attività esigibili, ha

affermato proprio il contrario, ossia che l’attività esercitabile al 50% dal

marzo 2015 era quella di pizzaiolo, essendo per contro auspicabile una

cessazione dell’attività come “esercente titolare” considerato come il

paziente non era in grado di reggere allo stress (cfr. doc. AI 87). Inoltre,

anche la dr.ssa ______________ non si è pronunciata con la dovuta chiarezza:

nel certificato del 9 giugno 2016 da un lato afferma che l’assicurato è inabile

al 50% in qualsiasi professione, ma poi conclude affermando che “a causa

della malattia intestinale e delle conseguenze psichiche che questa ha indotto,

il paziente è inabile al lavoro e con alta probabilità lo sarà a lungo termine”

(doc. AI 80). D’altro canto, nel rapporto medico all’AI di pochi giorni dopo

(del 28 luglio 2016), la medesima nuovamente attesta un’abilità lavorativa del

50% come pizzaiolo e gerente dal 2014, ma poi afferma “ma dal punto di vista

medico sarebbe da considerarsi un’inabilità al 100% in qualità di pizzaiolo e

gerente” (doc. AI 85).

Secondo

questo Tribunale, di fronte ad un quadro tutt’altro che chiaro, osservato

peraltro come i curanti abbiano per lo più espresso conclusioni generali

sull’abilità lavorativa nella professione svolta, senza differenziare tra le -

assai variegate - attività svolte dall’assicurato per la __________ di __________,

i medici SMR - il dr. __________ il 13 aprile 2015 e il dr. __________ il 1.

settembre 2016 (doc. AI 54 e 89) - non avrebbero dovuto limitarsi, come hanno

fatto, a trarre conclusioni sulla base dei soli referti dei medici curanti,

peraltro frammentari e non del tutto concordi nelle loro conclusioni, ma

avrebbero dovuto predisporre la messa in atto di un approfondimento peritale in

ambito sia gastroenterologico che psichiatrico, per tener conto sia degli

aspetti organici che di quelli psichici.

Per

quanto riguarda segnatamente la problematica psichiatrica, l’assicurato ha

sviluppato nel tempo un disagio psichico legato alla malattia

gastroenterologica, confluito in uno stato ansioso-depressivo, che era stato

segnalato già in occasione della degenza ospedaliera a __________ nel dicembre

2013 (doc. AI 35), e per la cura del quale era stato inviato dalla curante

nell’ottobre 2014 al dr. ___________ (cfr. doc. AI 35). Anche il dr. __________,

nella sua perizia del 16 settembre 2014, aveva indicato la presenza di una

marcata sindrome ansiosa, auspicando l’esecuzione di una valutazione

psichiatrica approfondita, considerato anche come a suo avviso in base

all’affezione psichica si stabilivano anche le limitazioni da rispettare

nell’esercizio di un’attività lavorativa (doc. AI 35). L’assicurato è quindi

stato seguito dal dr. __________ dal settembre 2014 e dalla psicologa __________

dalla primavera 2015 (doc. AI 63), come attestato dal dr. __________ nel

rapporto finale del 1. settembre 2016 (doc. AI 89).

Ora,

anche con riferimento al quadro psichiatrico che caratterizza l’assicurato e

che ne limita fortemente la tenuta allo stress, occorre procedere ad un

accertamento approfondito.

Considerato

come lo stesso psichiatra curante, nuovamente nella certificazione del 26

agosto 2016 (doc. AI 86), sottolinei la necessità e l’utilità del supporto di

psicoterapia per l’assicurato, appare imprescindibile che l’amministrazione

interpelli anche gli psicologi e gli psicoterapeuti che hanno seguito e seguono

il ricorrente.

Considerato

peraltro come, secondo sia il dr. __________ (laddove nel certificato del 26

agosto 2016 afferma in sostanza che la sintomatologia intestinale dipende anche

dal funzionamento psicosomatico e dalla sofferenza psichica, cfr. doc. AI 87) che

il dr. __________ (perizia del 16 settembre 2014, doc. AI 35), le patologie

intestinali e quelle psichiatriche sono in grado di condizionarsi

reciprocamente, questo Tribunale ritiene opportuno che venga esperita una perizia

bidisciplinare al fine di giungere ad una conclusione completa sull’effettiva

capacità lavorativa dell’assicurato, sull’evoluzione della stessa e sull’esigibilità

dell’attività lavorativa esercitata così come di altre attività, avuto anche

riguardo alle particolari necessità che la gestione della malattia impone (cfr.

in proposito ancora di seguito e al consid. 2.9).

Il

TCA ritiene, inoltre, che ulteriori accertamenti risultino indispensabili anche

al fine di meglio acclarare le concrete limitazioni da osservare

dall’assicurato nell’esercizio di un’attività lavorativa, e di conseguenza

dell’esigibilità dell’attività precedentemente svolta così come di un’altra

possibile attività esigibile. Per quanto riguarda l’attività svolta in

precedenza sarà importante esaminare la questione facendo i necessari distinguo

tra le diverse mansioni da lui svolte (quale pizzaiolo e addetto alle “attività

operative” correlate, da un lato e quale impegnato nel “lavoro direttivo”

nell’esercizio pubblico, dall’altro). Tale aspetto risulta evidentemente

decisivo anche al fine di una corretta valutazione economica della fattispecie

(cfr. consid. 2.8 e 2.9).

In

particolare il ricorrente nel suo ricorso fa valere il fatto che è solo grazie

al suo attuale lavoro che egli riesce a gestire “in maniera vivibile la sua

patologia che lo porta a doversi assentare frequentemente dal posto di lavoro”.

A suo dire ”solo un’occupazione come quella che sta rivestendo oggi gli

consente di gestire il tempo di lavoro senza limitazione di sospensioni per

eventi/bisogni fisiologici” legati alla sua malattia. Sottolinea le

difficoltà che incontra durante il lavoro, affaticandosi presto e dovendosi

prendere spesso delle pause che a volte “lo costringono a rimanere al lavoro

la sera ben oltre l’orario di chiusura, a volte sino alle 2” (doc. AI 72). Ritiene

in altre parole che i tempi e le necessità fisico-patologiche mal si conciliano

con un lavoro qualsiasi.

Ora,

tali allegazioni, che in considerazione della patologia gastroenterologica di

cui soffre l’assicurato non appaiono a priori prive di fondamento, necessitano

di ulteriore e migliore approfondimento.

Sia

segnalato in questa sede che i medici che l’hanno in cura hanno sottolineato

ripetutamente le difficoltà pratiche incontrate dall’assicurato nella gestione

della sua malattia. Nel rapporto del 28 luglio 2017 la dr.ssa __________, dopo

aver ricordato che il paziente, a motivo della malattia e della pouchite

cronica, lamenta almeno 8 scariche di feci al giorno e due di notte, con

diarrea cronica diurna e notturna, con “rischio di avere incidenti con

defecazioni non controllabili” (doc. AI 80) che gli causano “continue

interruzioni a lungo termine dell’attività lavorativa attuale calcolando che

questo implica un contatto con il pubblico e la necessità di un’attività

continuativa” ha anche affermato in merito alle limitazioni da osservare:

" Il

paziente deve stare in un ambiente con accesso ai servizi igienici che siano

sempre a disposizione, che possa recarvisi e rimanervi per oltre 15 min alla volta

e più volte al giorno. Non può avere contatto con il pubblico neanche

telefonico perché potrebbe dover interrompere la conversazione.

Non può rimanere concentrato per molto tempo vista la privazione

di sonno Iegata alle diarree notturne e alle carenze. Deve potersi idratare correttamente.

Va valutato attentamente anche il problema psichico.” (doc. AI 85)

Del

resto nella certificazione del 9 giugno 2016 la specialista curante dr.ssa __________

aveva posto l’accento anche sulla necessità di potersi alimentare

correttamente, con un’alimentazione frazionata sull’arco della giornata (doc.

AI 80) e nel maggio 2014 aveva già sottolineato come fosse impossibile

prevedere l’urgenza defecatoria e il rischio di incontinenza (doc. AI 12).

Anche

su questo punto quindi gli ulteriori accertamenti medici che verranno esperiti,

a livello bidisciplinare - considerato come la determinazione delle limitazioni

da osservare per la gestione della malattia gastroenterologica non possa

prescindere dal considerare anche le affezioni psichiatriche che lo portano,

tra l’altro, ad attacchi di panico (cfr. perizia dr. __________ 16 settembre

2014, doc. AI 35 e rapporto del 19 novembre 2014 del dr. __________, doc. AI

37) - dovranno adeguatamente stabilire le effettive e concrete limitazioni da

osservare dall’assicurato nell’esercizio di un’attività lavorativa.

Alla

luce di quanto sopra esposto, il TCA ritiene quindi indispensabile che venga

esperita una perizia bidisciplinare che valuti attentamente e minuziosamente

l’insieme delle patologie dell’assicurato, la loro evoluzione nel tempo e la

ripercussione delle stesse sulla sua capacità lavorativa residua.

2.8. Quanto

alla valutazione economica, la stessa appare prematura visto che l’evoluzione

della capacità lavorativa nell’attività svolta e in un’attività adeguata deve

ancora essere compiutamente acclarata.

Con

riferimento ai temi sollevati nel ricorso, sia solo ricordato in questa sede

che per determinare il reddito ipotetico conseguibile

dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido),

occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente

all’inizio dell’eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il

grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana. il TF nella

sentenza 9C_ 501/2013 del 28 novembre 2013 ha rilevato che occorre stabilire

quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio

dell’eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di

verosimiglianza preponderante, quale persona sana, tenuto conto delle sue

capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev’essere

determinato il più concretamente possibile.

Determinante

è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto

delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un

prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,

l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in

merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.

U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che

senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente

Considerandi

attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al

rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p.

381.

e riferimenti).

Per

quel che concerne la determinazione del reddito di un indipendente, si

deve tener conto in particolare delle attitudini professionali e personali e

del genere di attività della persona assicurata, come pure della situazione

economica e dell'andamento della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima

dell'insorgere dell'invalidità. In mancanza di dati affidabili, il reddito

medio o il risultato d'esercizio di aziende simili possono fungere da base per

valutare il reddito ipotetico (RCC 1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende

non può tuttavia essere equiparato direttamente al reddito ipotetico senza

invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti i casi deve essere fatta astrazione del

reddito che non proviene dall'attività personale dell'assicurato, come il

good-will, l'interesse derivante dal capitale investito o la parte di reddito

attribuibile alla collaborazione di famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr.

Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die Koordination von Invalidenrenten,

Zurigo 1997 pag. 65 e il marginale 3030 della Circolare sull'invalidità e la

grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI) edita dall’UFAS,

nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000; cfr. al riguardo anche STCA del

29.

ottobre 2003, inc. 32.2002.154, STCA del 27 ottobre 2003, inc. 32.2003.15).

Va

al riguardo fatto presente che, secondo la giurisprudenza, generalmente

amministratori o direttori impiegati, che di fatto sono azionisti unici o

parziali di una società anonima e che hanno una determinante influenza sulla

gestione della società, sono formalmente considerati salariati. Tuttavia,

in analogia al principio valido nell’AVS in cui la distinzione tra attività

dipendente e indipendente sono determinanti le condizioni economiche e non

giuridiche (DTF 122 V 171 consid. 3° con riferimenti), sono considerati

indipendenti gli assicurati che dal punto di vista economico e della politica

aziendale hanno una rilevante posizione in seno alla società; ciò è segnatamente

il caso di ditte individuali che si trasformano in società anonime di stampo

familiare con partecipazione del coniuge, dei figlio o di parenti stretti (STF

I 185/02 del 29 gennaio 2003 consid. 3.1). Lo stesso discorso vale anche nel

caso in cui un socio gerente, formalmente salariato, detiene la maggior parte

del capitale societario (in casu 96%), motivo per cui viene considerato quale

indipendente (STF 9C_472/2009 del 28 luglio 2010).

In

questo contesto va fatto presente che il marginale 3028.1 della

Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per

l’invalidità (CIGI), nel tenore valido dal 1° gennaio 2013, prevede che “l'amministratore

di una società anonima e il gerente di una società a garanzia limitata devono

essere considerati salariati. Tuttavia, se una persona che dirige una tale

società ha un’influenza determinante su quest’ultima (ad es. perché è l’unica

ad avere il diritto di firma), è giustificato calcolare il grado d’invalidità

con il metodo utilizzato per i lavoratori indipendenti (ad es. tenendo conto

della media dei redditi di più anni o procedendo a un paragone ponderato dei

campi d’attività; cfr.8C_898/2010)” (cfr. anche STF 8C_346 del 24 agosto

2012.

consid. 4.3; per la valutazione di un assicurato indipendente cfr. anche

STCA 32.2015.29 del 30 novembre 2015 e riferimenti).

Il

reddito da invalido, secondo la giurisprudenza, è invece determinato

sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a

condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la

capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività

effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece

non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha

intrapreso un’attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da

contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità,

può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio

federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali

regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid.

3c, 1989 pag. 485 consid. 3b). Inoltre, va rilevato che, secondo la

giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale

massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie

particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,

chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima

che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza

valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

Per

la giurisprudenza, sono determinanti i dati statistici più attuali a disposizione

al momento della decisione di rendita (cfr. STF 8C_78/2015 del 10 luglio 2015

consid 4 e 9C_526/2015 dell'11 settembre 2015 consid. 3.2.2).

2.9

Per

quanto riguarda il caso particolare, questo Tribunale si limita a rilevare che

alla luce degli accertamenti medici che verranno completati e delle relative

conclusioni sulla capacità lavorativa, sia nella sua attività che in altra

attività, il competente servizio professionale dovrà valutare concretamente

quali professioni alternative potrebbero effettivamente entrare in linea di

conto per l’assicurato, richiamato in ogni modo sin d’ora l'obbligo che incombe

all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per

ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla

salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi

citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp.

57, 551 e 572).

In

proposito non può in effetti non essere considerato come la patologia di cui

egli soffre comporta una serie di limitazioni pratiche (quali quelle di doversi

assentare di frequente e per tempo prolungato per i propri bisogni fisiologici,

la necessità di disporre di un servizio igienico nelle immediate vicinanze vista

l’imprevedibilità e l’urgenza con le quali si presentano le scariche

defecatorie e pure il rischio di incontinenza) che necessitano di un’attenta

valutazione al fine di individuare l’esistenza o meno di attività lavorative

alternative. Valutazione che in concreto non è ancora stata effettuata dal

preposto servizio professionale, non essendoci agli atti menzione di possibili

attività lavorative alternative esigibili dall’assicurato (cfr. doc. AI 75).

Sia

in proposito osservato che in sede di verbale di colloquio del 2 maggio 2016

con il consulente professionale, l’assicurato ha sottolineato la situazione

difficile anche a livello lavorativo, in particolare la necessità di pause

supplementari che lo costringono a restare al lavoro fino alle 2.00 di mattina

per riuscire a completare i suo compiti. Ha pure sottolineato di riuscire a

lavorare solo grazie all’aiuto che gli viene prestato dai sui colleghi di

lavoro e che di poter disporre sul luogo di lavoro di un servizio igienico.

Insomma egli sarebbe riuscito “in quest'ultimo anno ad organizzarsi

compatibilmente con le sue difficoltà” in quanto anche “abita vicino al

luogo di lavoro e questo gli evita trasferte regolari che potrebbero essere difficoltose

nella sua situazione”. Ha quindi sottolineato che il contesto lavorativo

attuale sia per lui particolarmente favorevole perché gli permette di gestirsi

secondo le sue possibilità. Ha pure affermato che anche “la sua psicologa reputa

"ideale" la sua situazione lavorativa attuale, per il contesto, le

agevolazioni, gli aiuti, etc.”. Infine aggiunge che “con la sua

problematiche sarebbe difficile trovare qualcuno disposto ad assumerlo e

trovare una situazione favorevole come quella attuale.” (doc. AI 75).

Ora,

tali allegazioni, che in sostanza sono state riprese nel ricorso (doc. I), non

appaiono a priori sprovviste di fondamento e, dopo essere state adeguatamente

approfondite anche in sede di accertamenti medici (cfr. consid. 2.7), dovranno

quindi essere oggetto di adeguata e nuova valutazione da parte del consulente professionale,

alla luce delle nuove conclusioni medico-teoriche sulla capacità lavorativa.

2.10

Il TCA, di norma, rinvia l’incarto all’Ufficio AI o perché vi sono carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione o perché

vi sono accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che

necessitano di un complemento (“Eine Rückweisung an die

IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung

einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist”; cfr. DTF 137 V 210; STCA

32.2011.115

del 27 ottobre 2011).

In

una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella

pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli

infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF

135.

V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di

rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero

di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare

gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo

la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein

Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine

Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471)." (STF

8C_59/2011 consid. 5.2)

L’Alta

Corte è giunta alla stessa conclusione in una sentenza ancor più recente,

8C_943/2010 del 9 novembre 2011, concernente una fattispecie in cui l’aspetto

della residua capacità lavorativa era stato oggetto di valutazioni discordanti

tra il medico fiduciario dell’assicuratore infortuni ed i sanitari della

clinica di riabilitazione dove l’assicurato aveva soggiornato tempo prima. In

quella pronunzia, il TF ha rinviato la causa all’amministrazione affinché

disponesse un complemento istruttorio da parte di un medico indipendente

ossequiando la procedura di cui all’art. 44 LPGA.

Nel

caso di specie, l’UAI, come visto in precedenza, ha fondato la sua decisione,

oltre che sui certificati dei curanti, essenzialmente sul solo parere del SMR,

il quale non ha visitato l’assicurato e non ha approfondito le problematiche di

natura gastroenterologica e psichiatrica, e non su una perizia amministrativa

pluridisciplinare.

Sono

pertanto realizzati i presupposti per un rinvio degli atti all’amministrazione

(cfr. la giurisprudenza appena citata).

Visto

tutto quanto sopra esposto la decisione impugnata va annullata e gli atti

rinviati all’amministrazione affinché effettui gli accertamenti medici ed

economici necessari.

Quindi,

in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà

nuovamente sul diritto a prestazioni dell’assicurato, fermo restando il diritto

ad almeno un quarto di rendita dal 1. novembre 2014 sino al 30 giugno 2015 e

nuovamente dal 1. giugno 2016.

2.11

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico

dell’Ufficio AI, il quale verserà pure al ricorrente, patrocinato in causa, fr.

1'500 di ripetibili (IVA inclusa; art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata del 27 gennaio 2017 è

annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato ai

considerandi 2.7 e 2.9.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente

la somma di fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti