32.2017.32
L'Ufficio AI ha attribuito un quarto di rendita. L'assicurato ne pretende almeno mezza. Rinvio per accertamenti medici ulteriori e nuova decisione
25 settembre 2017Italiano54 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2017.32
FC
Lugano
25 settembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 1° marzo 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 27 gennaio 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI
1, nato nel 1977, cittadino italiano, di professione pizzaiolo, nell’aprile
2014 ha presentato una domanda di prestazioni, lamentando la presenza di una
pancolite ulcerosa dal novembre 2013 (doc. AI 1). Esperiti gli accertamenti
medici ed economici del caso, tra cui una valutazione economica a cura del
consulente professionale, con progetto di decisione del 1 giugno 2016 l’Ufficio
AI ha accolto la domanda di prestazioni attribuendo all’assicurato un quarto di
rendita di invalidità (grado di invalidità del 46%) a far tempo dal 1. novembre
2014 sino al 30 giugno 2015, avendo stabilito un miglioramento delle condizioni
di salute dell’assicurato, con ripresa della capacità lavorativa piena in
attività adeguate e un conseguente grado di invalidità nullo, dal 1. marzo 2015
(doc. AI 77). Alla luce della documentazione medica prodotta in sede di
osservazioni dall’assicurato, patrocinato dal RA 1, l’amministrazione, annullato
il primo progetto di decisione, ne ha reso uno nuovo datato 9 settembre 2016
con il quale - ammessi periodi di inabilità lavorativa nell’attività abituale
completa dal 6 novembre 2013 e del 50% dal 1. marzo 2015, e in un’attività
adeguata totale dal 6 novembre 2013, del 50% dal settembre 2014, dello 0% dal 1
marzo 2015 e del 50% dal 9 giugno 2016 – ha attribuito all’assicurato un quarto
di rendita di invalidità (grado di invalidità del 46%) a far tempo dal 1.
novembre 2014 sino al 30 giugno 2015 e, quindi, nuovamente dal 1. giugno 2016.
In assenza di contestazioni e osservazioni, con decisione del 27 gennaio 2017, l’amministrazione
ha confermato il progetto di decisione.
1.2. Contro
tale decisione l’assicurato, sempre tramite il suo rappresentante, si aggrava
al TCA censurando le conclusioni dell’amministrazione, in particolare quelle sulla
sua capacità lavorativa e la determinazione del reddito da valido, e postulando
l’attribuzione di almeno mezza rendita “sia dal 1.11.2014 al 1.3.2015 sia
dal 1.6.2016”. Chiede inoltre il riconoscimento dell’assistenza
giudiziaria.
1.3. Con
risposta di causa del 20 marzo 2017 l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del
ricorso, ribadendo il benfondato degli accertamenti medici ed economici effettuati
e delle conclusioni sull’abilità lavorativa e sul grado di invalidità.
In
corso di causa, il ricorrente, tramite il suo legale, ha prodotto nuova documentazione
medica che è stata sottoposta all’amministrazione, la quale, dopo aver
interpellato il medico SMR, si è confermata nelle sue conclusioni con
osservazioni del 5 aprile 2017 (doc. XII). Con scritto 7 aprile 2017
l’assicurato, tramite il suo rappresentante, ha ribadito le sue allegazioni e il
21 aprile 2017 ha rinunciato alla domanda di gratuito patrocinio (doc. XIV, XVI).
considerato in diritto
2.1. Oggetto
del contendere è sapere per quale periodo l’assicurato ha diritto a prestazioni
dell’assicurazione invalidità e in quale misura, essendo incontestato e
pacifico che egli ha diritto almeno ad un quarto di rendita dal 1. novembre
2014 sino al 30 giugno 2015 e nuovamente dal 1. giugno 2016.
2.2. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,
Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art.
28 cpv. 1 l’assicurato ha diritto a una rendita se la sua capacità al guadagno
o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d’integrazione ragionevolmente
esigibili; se, inoltre, ha avuto un’incapacità al lavoro almeno del 40% in
media durante un anno senza notevole interruzione e, infine, al termine di
questo anno è invalido almeno al 40% (art. 6 e 8 LPGA). Per l’art. 28 cpv. 2
LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita
se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno
al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli
ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il
raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale)
inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però
essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere
conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa
della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)
e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I
600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003,
consid. 4.1).
2.3. Per
costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164; 131 V 120; 125 V 143;
SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre
2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005; I 299/03 del
29 giugno 2004).
Se
il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta
(art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione
giusta l’art. 17 LPGA.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano
subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.
1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per
stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita
a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369
consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).
Circa
gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad
un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che
la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi
è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la
notifica della decisione.
L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la
soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto
retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se
l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per
l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli
ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
2.4. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342,
607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht,
Berna 2003, pag. 128). Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di
precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i
quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali
propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia.
Non sono considerati effetti di uno
stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità
di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo
accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;
di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che
l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui
pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102
V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V
298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid.
3.2)
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998,
consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
Nella
STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento
di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa
da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13
luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
2.5. L’assicurato
soffre dal 2001 di una retto-colite ulcero emorragica severa che non ha risposto
ad alcuna terapia medicamentosa e che lo ha infine portato ad una colectomia
totale con confezione di una ileostomia (chiusa nel maggio 2014) ed in seguito
una ricanalizzazione con anastomosi ileo-anale e J-Pouch nel 2014. A seguito di
tale problematica l’assicurato presenta un alvo caratterizzato dall'emissione
di numerose scariche di feci al giorno (8-10), e almeno due la notte, e ha un’incontinenza
da urgenza di tipo fecale.
Introdotta
la domanda di prestazioni nell’aprile 2014, dopo aver esaminato la
documentazione medica richiamata dalla cassa malati __________, l’amministrazione
ha interpellato la dr.ssa __________, specialista in gastroenterologia che ha
in cura l’assicurato dal maggio 2013, la quale, nel rapporto del maggio 2014, posta
la diagnosi di “rettocolite ulcero-emorragica”, dal 2002, ha attestato
un’inabilità lavorativa totale rimandando ad una rivalutazione del caso dopo “ristabilimento
della continuità intestinale prevista nelle prossime settimane” (doc. AI
11). La dr.ssa __________, generalista curante dell’assicurato, il 25 maggio
2014 ha posto le diagnosi di “colite ulcerosa da anni, Colectomia totale con
ileostomia terminale per rettocolite ulcerosa” oltre alla diagnosi non
invalidante di “stato ansioso depressivo”. Ha concluso ritenendo
l’assicurato inabile in misura completa come pizzaiolo dal novembre 2013, con
possibile ripresa della capacità lavorativa al 50% (doc. AI 20). Ha versato
agli atti i rapporti relativi all’intervento chirurgico subito il 6 dicembre
2013 a Losanna, con nuovo ricovero e nuovo intervento il 24 marzo 2014 e presso
l’Ospedale __________ di __________ nel dicembre 2013 per la cura della
rettocolite ulcerosa. Richiesta nuovamente in merito, con rapporto del 30
ottobre 2014 la dr.ssa __________, confermate le note diagnosi di colite
ulcerosa da anni, coliestomia totale e stato ansioso depressivo, ha concluso
per un’inabilità lavorativa totale dal novembre 2013 con probabile ripresa al
50% “tra 2-3 mesi”, segnalando un nuovo intervento a __________ il 27
maggio 2014 per la chiusura dell’ileostomia, oltre ad una valutazione
ambulatoriale presso il servizio di cardiologia dell’Ospedale __________ di __________
con reperti sostanzialmente nella norma (doc. AI 35). In una perizia eseguita
su incarico di __________ il 16 settembre 2014 il dr. __________ ha concluso
per un’inabilità lavorativa completa in attesa di una stabilizzazione della
situazione, auspicando una presa a carico psichiatrica (doc. AI 35). Con
rapporto del 19 novembre 2014 la dr.ssa __________ ha confermato i precedenti
referti con attestazione di inabilità lavorativa completa e ripresa al 50% dal
2015 (doc. AI 37). Nel rapporto del 16 marzo 2015 il dr. __________,
psichiatra, ha in sostanza auspicato una ripresa progressiva dell’attività
lavorativa, inizialmente nella misura del 50% (doc. AI 52). In uno scritto del
27 gennaio 2015 l’assicurato, dal canto suo, ha precisato la natura della sua
attività lavorativa presso il ristorante/pizzeria __________ di __________
(nella misura del 70% in attività operative, ossia quale pizzaiolo, e il
restante 30% in attività direttive), indicando di avere l’intenzione di
riiniziare l’attività nel marzo 2015 (doc. AI 47). Con successivo scritto del
13 luglio 2015 lo psichiatra ha comunicato di non aver più avuto contatti con
il paziente successivamente al febbraio 2015 (doc. AI 60).
Con
rapporto finale del 13 aprile 2015 il dr. __________ del SMR, poste le diagnosi
di “Colite ulcerosa, diagnosi 2002 su: colectomia totale con ileostomia
terminale 6.12.2013, 24.3.2014 proctectomie, 27.5.2014 chiusura ileostomia”
oltre alla diagnosi pure invalidante di “Sindrome ansiosa reattiva”, ha concluso
per un grado di inabilità lavorativa totale nella sua attività come pizzaiolo
dal 6 novembre 2013 al 1 marzo 2015, in seguito del 50%; nell’attività
amministrativa esercitata l’inabilità era invece da ritenere completa dal
novembre 2013 al settembre 2014, in seguito al 50% e dal marzo 2015 nulla (doc.
AI 54).
Nuovamente
richiesta, la dr.ssa __________ il 19 giugno 2015 ha confermato un’abilità
lavorativa nella sua professione di “ristoratore” del 50% dal 2015 precisando
che l’inabilità era da ascrivere a incontinenza, diarrea e astenia e, quindi, alle
seguenti limitazioni:
" Interruzioni
frequenti del lavoro con necessità di recarsi ai servizi. Interruzione del
contatto con altre persone e impossibilità di avere contatto con clienti.”
(doc. AI 59)
Inoltre
l’attività era da esercitare in modo irregolare evitando il contatto con i
clienti.
Nel
frattempo la cassa malati ha inviato all’Ufficio AI la lista delle indennità
giornaliere per malattia versate a RI 1, comunicando di aver versato indennità
giornaliere per inabilità complete nel 2013, 2014 e 2015 sino alla fine di
febbraio; dal marzo 2013 per un grado di inabilità del 50% sino ad esaurimento
delle prestazioni al 23 agosto 2015 (doc. AI 70).
Nel
rapporto medico del 5 novembre 2015 la dr.ssa ___________ ha comunicato che per
le note diagnosi di “Rettocolite ulcero emorragica con stato dopo
proctocolectomia totale e ricostruzione in J pouch 2002” la situazione era
da considerare invariata rispetto all’ultimo rapporto (doc. AI 71).
Sulla
base di questa documentazione l’amministrazione ha dato mandato di eseguire
un’inchiesta per l’attività professionale indipendente scaturita nel rapporto
24 novembre 2015. Nello stesso, dopo aver esposto tutti i dati riferiti
all’azienda, lo __________ di __________, in cui è attivo l’assicurato, il
quale è pure socio al 50%, e descritte le attività effettuate dall’interessato
con descrizione dei cambiamenti intervenuti dopo il marzo 2013 e il confronto
dei campi di attività, stabilito il reddito percepito dall’assicurato
attingendo dai dati iscritti nel Conto individuale da un lato, integrandoli con
la quota degli utili spettantegli in qualità di socio al 50% della società, effettuato
il confronto dei redditi ha stabilito per il 2014 un grado di invalidità del
87% per quanto riferito all’attività svolta. Considerata d’altra parte un’abilità
lavorativa completa dal marzo 2014 in un’attività adeguata, come indicato dal
medico SMR, il consulente per l’integrazione professionale (IP) ha effettuato
il calcolo del grado di invalidità in un’attività adeguata giungendo ad un
grado del 46% nel 2014 e nullo a partire dal marzo 2015.
Di
conseguenza il 1. giugno 2016 l’Ufficio AI ha reso un primo progetto di
decisione con il quale ha proposto l’assegnazione di un quarto di rendita limitatamente
al periodo dal 1 novembre 2014 al 30 giugno 2015 (grado di invalidità del 46%)
(doc. AI 77).
In
fase di osservazioni l’assicurato, assistito dal suo patrocinatore, ha
contestato la proposta producendo due certificazioni mediche. La prima, del 9
giugno 2016, della dr.ssa __________ che ha affermato:
" Con la
presente certifico che il signor RI 1 è noto dal 2001 per una retto-colite ulcero
emorragica severissima che non ha risposto ad alcuna terapia medicamentosa e
che lo ha infine portato ad una colectomia totale con confezione di ileostomia
ed in seguito ricanalizzazione con anastomosi ileo-anale e J-Pouch.
L'intervento succitato è stato
eseguito nel 2014. Da allora il paziente presenta un alvo caratterizzato
dall'emissione di circa 8 scariche di feci al giorno liquide, malgrado
I'assunzione di 5-7- Imoditim al giorno. Il paziente ha un’incontinenza da
urgenza di tipo fecale e deve anche svegliarsi di notte almeno due volte per
andare in bagno.
Questa situazione è incompatibile con
qualsiasi tipo di attività lavorativa.
Egli è quindi inabile al lavoro al 50%
sia nella professione abituale di pizzaiolo, sia per qualsiasi altra
professione. Necessita di ricorrere frequentemente all'uso dei servizi igienici
ed il rischio di avere incidenti con defecazioni non controllabili non lo
rendono idoneo al lavoro. La persistenza di diarree rende difficile inoltre
l'alimentazione che deve essere frazionata e stiamo assistendo ad un calo
ponderale progressivo. Non da ultimo vi è rischio di disidratazione. Sul piano
psicologico il lungo percorso di malattia con rettorragie incoercibili
osservate per anni, calo ponderale, inabilità lavorativa protratta per mesi, e
I'attuale assenza di guarigione completa malgrado l'intervento altamente
mutilante subito, hanno ovviamente anche avuto un enorme influsso sul piano
psicologico, ragione per cui il paziente è seguito regolarmente dal Dr. __________,
psichiatra. A causa della malattia intestinale e delle conseguenze psichiche che
questa ha indotto, il paziente è inabile al lavoro e con alta probabilità lo
sarà a lungo termine.” (doc. AI 80)
Il
dr. __________ ha dal canto suo precisato in data 9 giugno 2016 di avere in
cura il paziente dal 1. marzo 2015, il quale risulta inabile all’attività
lavorativa nella misura del 50% (doc. AI 80).
Preso
atto di queste certificazioni l’amministrazione ha nuovamente interpellato la
dr.ssa __________, la quale in data 28 luglio 2016, poste le diagnosi con
ripercussione sulla capacità lavorativa di “Rettocolite ulcero emorragica
con stato dopo colectomia totale e Jpouch malattia diagnosticata nel 2002,
sindrome ansioso depressiva (da valutare con psichiatra curante)”,
ritenendo la situazione difficilmente migliorabile, ha concluso per una capacità
lavorativa del 50% come pizzaiolo e gerente da dopo l'intervento (2014),
specificando tuttavia che, malgrado il paziente avesse ripreso a lavorare al
50%, sarebbe stato da considerare inabile in misura completa. Ha segnatamente
affermato:
" Domande
sull'attività professionale svolta finora
Quali impedimenti fisici, mentali e
psichici è possibile riscontrare?
Il paziente ha diarrea cronica
notturna e diurna che impediscono attività continuativa di qualsiasi tipo e lo
rendono debole oltre che ansioso. Non dorme più di 3 ore di fila per notte a
causa delle diarree. Ha spesso carenze vitaminiche e di ferro per
malassorbimento
Come si ripercuotono sul lavoro?
Continue interruzioni del lavoro per
recarsi al bagno in urgenza per periodi piuttosto lunghi per difficoltà a
svuotare la pouch completamente. Incostanza e difficoltà alla concentrazione.
Dal punto di vista medico è pensabile
che la/il paziente prosegua l'attività professionale svolta finora? No
Entro quali limiti temporali?
Ritengo difficile il proseguimento a
lungo termine dell'attività lavorativa attuale calcolando che questa implica un
contatto con il pubblico e la necessità di un attività continuativa.
La capacità lavorativa può
considerarsi ridotta? sì
Se sì, perché, in che misura?
ll paziente lavora al 50% ma dal punto
di vista medico sarebbe da
considerarsi una inabilità al 100% in
qualità di pizzaiolo e gerente.
In quale misura (ore al giorno), da
quando e con quale profilo di carico è esigibile un'attività adeguata alla
menomazione?
Nelle condizioni attuali sia dal punto
di vista gastroenterologico che psichico Il paziente è inabile al lavoro al
100%.”
Si
è infine espressa sulle limitazioni da osservare nello svolgimento di
un’attività lavorativa (cfr. consid. 2.8) e sottolineato la necessità di
valutare attentamente anche il problema psichico (doc. AI 85).
L’amministrazione
ha quindi interpellato nuovamente anche il dr. __________, psichiatra, il quale
il 26 agosto 2016 ha posto quale diagnosi invalidanti “Fattori
psicologici e comportamentali (ICD-1 0 F54) associati a rettocolite
ulcero-emorragica severissima dal 2001 con colectomia totale dal 2014 (ICD-10 K
51.3)” e, dopo aver precisato che il paziente aveva ripreso contatto
regolare con lo studio dal maggio 2016, ha esposto quanto segue:
" Il 9.5.2016
il paziente mostrava una flessione dell'umore e un quadro ansioso, ridotta
tolleranza allo stress, elevata tensione psichica, insonnia tenace e ideazione
suicidaria latente al quadro si associava un calo ponderale legato ai problemi
della malattia infiammatoria intestinale, che negli scorsi mesi primaverili si
era particolarmente aggravata nella sintomatologia diarroica.
In questa situazione ho provato ad
introdurre un trattamento con mirtazapina, che il paziente si è procurato ma non
è riuscito ad assumere - valuto - per effetto di resistenze psichiche
significative.
In questa fase il paziente ha mostrato
meccanismi di negazione della malattia e dì rigidità mentali, che hanno destato
preoccupazione nei curanti: il 9.6.2016 mi ha chiamato la dott.ssa __________
preoccupata per l'atteggiamento del paziente, che in quella fase rifiutava approfondimenti
diagnostici della sintomatologia intestinale (calo ponderale & diarrea) rischiando
di mancare diagnosi ed eventuale trattamento di una pouchite e un malassorbimento.
Il comportamento del paziente è parso
legato ala necessità di gestire l'angoscia mediante la negazione e ricorrendo
anche ad aspetti di onnipotenza (io posso curarmi con la volontà").
Nel seguito è intervenuto un relativo
e discreto miglioramento della sintomatologia intestinale, che ritengo fosse
prevalentemente peggiorata anche sulla scorta del funzionamento o al paziente in
presenza di una significativa sofferenza psichica e lo quest'ultima vanno
considerati vari elementi e in particolare il peso visione legata al decorso sfavorevole
post colectomia (il chirurgo viscerale apparentemente aveva sentenziato la
guarigione dopo l’asportazione del colon, suscitando aspettative poi
drammaticamente frustrate), vissuti di inguaribilità e angosce di morte, ma
anche aspetti di sofferenza narcisistica, di un uomo prossimo a compiere i 40
anni di età che si trova a dover affrontare una malattia cronica e cambiamenti
complessi della sua vita personale e professionale. Rispetto quest'ultima egli
di fatto malgrado la forte motivazione non appare più in grado di svolgere la
professione di pizzaiolo e di esercente a tempo pieno a causa delle scariche
diarroiche (questione ovviamente non di competenza psichiatrica) e della ridotta
tolleranza allo stress emotivo e all'ansia.
Rifiutando le cure psichiatriche e gli
approfondimenti enterologici il paziente sembra aver beneficiato di una
sensazione di potenza, autoaffermazione e controllo, che gli ha permesso di
lenire l'angoscia e la sofferenza narcisistica e - in ogni caso - è coincisa
con un parziale miglioramento della sintomatologia intestinale. La situazione
in luglio è apparsa parzialmente migliorata tanto sul piano enterologico che psichico
con il paziente che sembra ora avviato a sviluppare una migliore coscienza e
critica di malattia.”
Ha
quindi concluso ammettendo un’inabilità lavorativa del 50% dal marzo 2015 e
continua come pizzaiolo; del 100% come esercente titolare dal maggio 2016.
Sull’attività fino a quel momento svolta lo psichiatra ha affermato:
" A livello
psichico vi è in particolare una ridotta tolleranza allo stress emotivo e
relazionale. Quando il paziente forza la sua tenuta allo stress, poi ne risente
in termini di peggioramento della sintomatologia intestinale. Al di là del problema
pratico ed igienico derivante dall’abbandonare il ruolo di ristoratore dato il
carico di stress psichico derivante dal ruolo imprenditoriale e dallo stress
relazionale legato alla gestione dei rapporti con colleghi e dipendenti.
Come si ripercuotono sul lavoro?
Riducendo il rendimento e la tenuta al
lavoro
Dal punto di vista medico è pensabile
che la/il paziente prosegua l'attività professionale svolta finora? sì
Entro quali limiti temporali?
AI 50 % e abbandonando
progressivamente il ruolo imprenditoriale divenuto eccessivamente oneroso in
termini di carico psichico ed emotivo.
(…)
Dal 11.7.2016 a livello psichico il
paziente ha mostrato una condizione compatibile con la prosecuzione
dell’attività di pizzaiolo per 4 ore giornaliere ma senza il carico derivante
dal ruolo imprenditoriale di titolare dell’esercizio.”
A
domanda, ha infine escluso una ripresa a tempo pieno dell’attività svolta (doc.
AI 87).
Con
rapporto finale del 1 settembre 2016 il medico SMR dr. __________ ha quindi
esposto:
" Breve
riassunto
situazione medica
Richiesta Al 4.2014, Progetto del
01.06.2016 di un % di rendita, contestazione del 14.06.2016
Assicurato pizzaiolo (70% attività
operativa, 30% lavoro direttivo
essendo coproprietario al 50% della
pensione __________, __________).
Decorso inizialmente favorevole:
a distanza di 3 mesi dalla chiusura
dell'ileostomia l'assicurato dal punto di vista medico è da ritenersi in grado
di svolgere le attività di tipo amministrativo/direttivo, quindi da 9.2014.
Da 1.3.2015 l'assicurato è in grado di
svolgere l'attività operativa
nella misura del 50% (rendimento
ridotto) mentre l'attività di tipo
amministrativo risulta esigibile in
misura abituale (impegno del 30%).
L'assicurato è stato rivisitato dalla
gastroenterologa e dallo psichiatra, (è stato seguito anche da psicologi per un
anno) per un netto peggioramento in primavera 2016 a causa di una pouchite
cronica.
Diagnosi principale con influsso
sulla CL
Colite ulcerosa, diagnosi 2002
- Colectomia
totale con ileostomia terminale per via laparoscopica 6.12.2013
- 24.3.2014 proctectomie
- 27.5.2014 chiusura ileostomia e
J-Pouch
- 6/2016 Pouchite cronica con
sindrome di malassorbimento
ed insonnia
Ulteriori diagnosi con influsso
sulla CL
Sindrome ansioso-reattiva.”
Osservato
come l’assicurato necessitasse di un lavoro con facile accessibilità ai servizi
igienici, di un lavoro tranquillo, senza responsabilità come imprenditore e
rilevato come lo psichiatra consigliasse di smettere gradualmente la gestione
come esercente titolare ed esercitare solo l'attività come pizzaiolo, il medico
SMR ha concluso per un’inabilità nell’attività abituale completa dal novembre
2013, del 50% dal marzo 2015; in un’attività adeguata del 100% dal novembre
2013 all’agosto 2014, quindi del 50% sino al febbraio 2015, quindi nulla sino
al giugno 2016, con il notevole peggioramento a causa di una pouchite cronica,
e quindi dal 9 giugno 2016 nuovamente del 50% (doc. AI 89).
Alla
luce di questa documentazione l’Ufficio AI, mediante progetto di decisione del
9 settembre 2016 (che annullava e sostituiva quello del 1. giugno 2016) e in
seguito con la decisione 27 gennaio 2017 qui contestata, ha deciso come segue:
" Decidiamo
quanto segue:
Dal 01 .11 .2014 (dopo un anno di
attesa, art. 28 Cpv. 1 lett. b LAI) sorge il diritto ad % di rendita d'invalidità
con un grado del 46% limitatamente al 30.06.2015 ('! mesi dal miglioramento
dello stato di salute - 01.03.2015 - art. 88a cpv. 1 0AI).
Dal 01.06.2016 (ulteriore
peggioramento dello stato di salute e dell'incapacità di guadagno - 09.06.2016)
sorge nuovamente il diritto ad 1/4 di rendita con un grado del 46%.
Esito degli accertamenti:
Esaminati gli atti acquisiti in sede
d'istruttoria, segnatamente sotto il profilo medico-teorico il nostro Servizio
medico regionale (SMR) ha riconosciuto che il danno alla salute di cui il
Signor RI 1 è portatore gli ha comportato un’incapacità lavorativa nelle
seguenti percentuali e periodi:
In attività abituale:
100% dal 06.11 .2013
50% dal 01.03.2015
In attività adeguata:
100% dal 06.11 .2013
50% dal 09.2014
0% dal 1.03.2015
50% dal 09.06.2016
Il dossier è stato in seguito
sottoposto al servizio ispettorato Al il quale ha provveduto ad esperire
l'inchiesta economica per indipendenti dalla quale emerge un reddito da valido
di fr. 45'926.- come di seguito composto:
abbiamo utilizzato i redditi soggetti
a contributi AVS dal 2010, quando lei è diventato socio al 50%, al 2012, anno
precedente l'insorgenza della malattia, e li abbiamo integrati con la quota
dell'utile tassato della società che le compete (50%). La media risultante è
pari a CHF 45'227.- lordi, che consideriamo come reddito da valido nel 2012,
aggiornato in seguito al 2014, con un risultato finale
di Fr. 45'926.-.
Per quel che concerne la valutazione
del grado d'invalidità, nell'attività abitualmente svolta presenta un capacità
di guadagno inferiore rispetto a quanto potrebbe percepire nel libero mercato
del lavoro che per l'anno 2014 corrispondono a Fr. 66'1 70.- (dati statistici
federali).
In attività adeguata potrebbe
evidentemente conseguire un guadagno nettamente maggiore e pertanto il calcolo
della capacità di guadagno residua (CGR) sarà effettuato in applicazione dell'
Art. "16 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (LPGA):
" Per
valutare il grado d'invalidità, il reddito che rassicurato invalido potrebbe
conseguire esercitando attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura
medica e eventuale esecuzione di provvedimenti di integrazione, tenuto conto di
una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito
che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido."
Grado Al - dati federali
disponibili: anno 2014
Scadenza dell'anno d'attesa:
01.11.2014
Reddito da valido:
Senza il danno alla salute lei è in
grado di percepire, come accertato in sede d'inchiesta, un salario annuo di Fr.
45'926.- per il 2014.
Reddito da invalido:
In conformità alla vigente giurisprudenza,
in considerazione del fatto che la gamma di attività esigibili è piuttosto
vasta, al fine di determinare il reddito da invalido di-un assicurato è possibile
far riferimento ai rilevamenti statistici ufficiali (tabelle RSS), editi
periodicamente dall'Ufficio federale di statistica.
Come da giurisprudenza imposta dal
Tribunale federale delle assicurazioni è stata stabilita I'inapplicabilità dei
valori regionali (tabella TA13).
Il reddito da invalido deve pertanto
essere determinato in applicazione dei valori nazionali (tabella TA 1).
Considerando una capacità di lavoro
del 50%, praticando la riduzione del 25% (riduzione complessiva dal reddito da
invalido del 25% per attività leggera e altri fattori di riduzione), sulla base
delle statistiche teoriche RSS (attività semplici e ripetitive, mediana; dati
riferiti alla realtà economica nazionale, in base alla giurisprudenza) risulta
un reddito d'invalido di Fr. 24'814.-.
45'926 - 24'814 x 100 = 46% =
grado Al
45'926
Dal 01.03.2015, miglioramento dello
stato di salute con piena capacità al lavoro in attività adeguate
Reddito da valido:
Fr. 45'926.- per il 2014.
Reddito da invalido:
Considerando una capacità di lavoro
del 100%, praticando la riduzione del 15% (riduzione complessiva dal reddito da
invalido del 1 5% per attività leggera e altri fattori di riduzione), sulla base
delle statistiche teoriche RSS (attività semplici e ripetitive, mediana; dati
riferiti alla realtà economica nazionale, in base alla giurisprudenza) risulta
un reddito d'invalido di Fr. 56'244.-.
45'926 - 56'244 x 100 = 0% =
grado Al
45'926
Dal giugno 2016, è ristabilito il
grado Al del 46%, attestazione del peggioramento 09.06.2016
a
Proposte formative
In considerazione del fatto che
l'assicurato intende proseguire la sua attività indipendente, la consulente in
integrazione professionale non propone provvedimenti professionali.
Reintegrazione
Attualmente non sono previsti
provvedimenti di reintegrazione.
Una nuova verifica della situazione
medica, personale e lavorativa non escluderà, se sarà indicata, l'adozione di
provvedimenti reintegrativi con lo scopo di migliorare la capacità al guadagno.”
(doc. AI 97)
L’assicurato
contesta questa decisione censurando in particolare le conclusioni in merito
alla capacità lavorativa medico-teorica e il calcolo del grado di invalidità.
Produce un certificato del dr. __________ del 29 marzo 2017 e un referto
relativo ad un esame endoscopico del 10 gennaio 2017, sui quali si è
pronunciato il medico SMR (doc. B1 e B2 e XII/1).
2.6. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo
contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi
dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a
medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le
proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati
concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano
indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico
(SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha
rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una
perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA
(consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie
SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della
parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche
per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti
esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro
utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e
alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
In
una sentenza del 14 luglio 2009 (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.
56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi
medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che
a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è
stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato. Al riguardo,
l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato
quanto segue:
" (…)
per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1°
gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici
regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni
mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato
- determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare un'attività
lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente
esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico
nei singoli casi.
A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del
nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per
gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti
sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche
conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità
funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara
separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla
base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve cosi decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con
riferimenti).
(…)" (STF 9C_524/2010 del 27 ottobre
2010, consid. 2)
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Va infine evidenziato che in ragione della
diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in
caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico
curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF
9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;
Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)
e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.7.
Nel caso concreto, questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato
di salute del ricorrente sia stato accuratamente vagliato dall’amministrazione
prima dell’emissione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della
documentazione medica agli atti, non può concordare con la valutazione dei
sanitari del SMR, segnatamente del dr. __________ del 13 aprile 2015 e del dr. __________
del 1. settembre 2016 (doc. AI 54 e 89), ma ritiene indispensabile che vengano
preliminarmente messi in atto ulteriori approfondimenti medico-specialistici
prima di poter esprimere un giudizio in merito al diritto a prestazioni.
In
effetti, la documentazione medica agli atti, composta peraltro unicamente da
scarni rapporti medici dei curanti e non da perizie approfondite, non consente
con la necessaria chiarezza di giungere a conclusioni complete sull’effettiva
capacità lavorativa dell’assicurato, nell’attività svolta prima del
sopraggiungere dell’affezione gastrointestinale e della patologia psichica che
l’affliggono così come in altre attività esigibili.
La
stessa non permette in particolare di stabilire chiaramente l’evoluzione nel
tempo delle ripercussioni delle medesime patologie sulla capacità lavorativa
dell’assicurato.
Se
infatti appare non controverso che l’assicurato andasse considerato
completamente inabile in ogni attività a far tempo dal novembre 2013, non è
chiaro come l’amministrazione abbia potuto concludere per una ripresa completa
della capacità lavorativa in un’attività adeguata a far tempo dal 1 marzo 2015.
In proposito la dr.ssa __________, nella sua certificazione del 30 ottobre
2014, attestato il perdurare di un’inabilità completa, si era limitata ad
affermare che era pensabile una ripresa al 50% “tra due o tre mesi” (doc.
AI 35). Il dr. __________, nella perizia eseguita per __________, in data 16
settembre 2014, aveva per contro ancora attestato un’inabilità lavorativa
completa (doc. 35). La dr.ssa __________, il 19 novembre 2014, aveva reputato
possibile una ripresa al 50% “dal 2015” nella sua attività e in altre
compatibili (doc. AI 37) e il 19 giugno 2015 aveva unicamente attestato
un’abilità del 50% nella sua attività (doc. AI 59). Nell’ottobre 2015 la dr.ssa
__________ aveva confermato una situazione invariata e, quindi, non migliorata
(doc. AI 71). Del resto anche lo psichiatra curante il 16 marzo 2015 si era
limitato ad affermare che era possibile una ripresa graduale dell’attività
lavorativa al 50% dal marzo 2015 (doc. AI 52).
La
conclusione di un’abilità completa a far tempo dal 1 marzo 2015 in una – non
ben precisata – attività adeguata sembra in realtà essere stata tratta dal
medico SMR dr. __________ nel rapporto finale del 13 aprile 2015, nel quale,
poste le diagnosi di “Colectomia totale con ileostomia terminale 6.12.2013,
24.3.2014 proctectomie, 27.5.2014 chiusura ileostomia” oltre alla diagnosi
invalidante di “Sindrome ansiosa reattiva”, aveva osservato che:
" Richiesta
Al 4.2014
Assicurato pizzaiolo (70% attività
operativa, 30% lavoro direttivo)
Decorso lentamente favorevole:
a distanza di 3 mesi dalla chiusura
dell'ileostomia l'assicurato dal
punto di vista medico è da ritenersi
in grado di svolgere le attività di tipo amministrativo/direttivo, quindi da
9.2014. Da 1.3.2015 l'assicurato è in grado di svolgere l'attività operativa nella
misura del 50% (rendimento ridotto) mentre l'attività di tipo amministrativo
risulta esigibile in misura abituale (impegno del 30%).” (doc. AI 54)
Di
conseguenza il medico SMR, dopo aver concluso per un grado di inabilità
lavorativa totale nella sua attività come pizzaiolo dal 6 novembre 2013 al 1
marzo 2015 e in seguito del 50%, ha affermato che nell’attività amministrativa
l’inabilità era invece da considerare completa dal novembre 2013 al settembre
2014, in seguito al 50% e dal marzo 2015 nulla (doc. AI 54).
Ora,
tale conclusione del medico SMR, il quale non ha nemmeno visitato personalmente
l’interessato, appare eccessivamente affrettata e non suffragata da riscontri
clinici e diagnostici sufficienti. Del resto, se è vero che a tre mesi dalla
chiusura dell’ileostomia, l’attività di tipo amministrativo appariva almeno
parzialmente nuovamente esigibile, presumibilmente la stessa andava ritenuta esigibile
nella misura “abituale” svolta dall’assicurato, vale a dire del 30%.
Dedurne invece una capacità nella misura completa appare a prima analisi, e
senza un approfondito riscontro medico e clinico, una conclusione decisamente affrettata.
Come detto, nessun medico che ha visitato l’assicurato ha mai ritenuto che egli
abbia riacquistato una capacità lavorativa completa successivamente al novembre
2013, nella sua attività lavorativa o in altra attività meglio compatibile con
le limitazioni derivanti dalle patologie di cui soffre.
Del
resto non si può non evidenziare una certa contraddittorietà tra i referti agli
atti. Se in effetti successivamente all’intervento di chiusura dell’ileostomia
Fatti
i medici sembrano aver concluso per un parziale recupero della capacità
lavorativa, essendo l’assicurato in grado di esercitare almeno parzialmente
l’attività amministrativa, va osservato che lo psichiatra curante
nell’attestazione del 26 agosto 2016, esprimendosi sulle attività esigibili, ha
affermato proprio il contrario, ossia che l’attività esercitabile al 50% dal
marzo 2015 era quella di pizzaiolo, essendo per contro auspicabile una
cessazione dell’attività come “esercente titolare” considerato come il
paziente non era in grado di reggere allo stress (cfr. doc. AI 87). Inoltre,
anche la dr.ssa ______________ non si è pronunciata con la dovuta chiarezza:
nel certificato del 9 giugno 2016 da un lato afferma che l’assicurato è inabile
al 50% in qualsiasi professione, ma poi conclude affermando che “a causa
della malattia intestinale e delle conseguenze psichiche che questa ha indotto,
il paziente è inabile al lavoro e con alta probabilità lo sarà a lungo termine”
(doc. AI 80). D’altro canto, nel rapporto medico all’AI di pochi giorni dopo
(del 28 luglio 2016), la medesima nuovamente attesta un’abilità lavorativa del
50% come pizzaiolo e gerente dal 2014, ma poi afferma “ma dal punto di vista
medico sarebbe da considerarsi un’inabilità al 100% in qualità di pizzaiolo e
gerente” (doc. AI 85).
Secondo
questo Tribunale, di fronte ad un quadro tutt’altro che chiaro, osservato
peraltro come i curanti abbiano per lo più espresso conclusioni generali
sull’abilità lavorativa nella professione svolta, senza differenziare tra le -
assai variegate - attività svolte dall’assicurato per la __________ di __________,
i medici SMR - il dr. __________ il 13 aprile 2015 e il dr. __________ il 1.
settembre 2016 (doc. AI 54 e 89) - non avrebbero dovuto limitarsi, come hanno
fatto, a trarre conclusioni sulla base dei soli referti dei medici curanti,
peraltro frammentari e non del tutto concordi nelle loro conclusioni, ma
avrebbero dovuto predisporre la messa in atto di un approfondimento peritale in
ambito sia gastroenterologico che psichiatrico, per tener conto sia degli
aspetti organici che di quelli psichici.
Per
quanto riguarda segnatamente la problematica psichiatrica, l’assicurato ha
sviluppato nel tempo un disagio psichico legato alla malattia
gastroenterologica, confluito in uno stato ansioso-depressivo, che era stato
segnalato già in occasione della degenza ospedaliera a __________ nel dicembre
2013 (doc. AI 35), e per la cura del quale era stato inviato dalla curante
nell’ottobre 2014 al dr. ___________ (cfr. doc. AI 35). Anche il dr. __________,
nella sua perizia del 16 settembre 2014, aveva indicato la presenza di una
marcata sindrome ansiosa, auspicando l’esecuzione di una valutazione
psichiatrica approfondita, considerato anche come a suo avviso in base
all’affezione psichica si stabilivano anche le limitazioni da rispettare
nell’esercizio di un’attività lavorativa (doc. AI 35). L’assicurato è quindi
stato seguito dal dr. __________ dal settembre 2014 e dalla psicologa __________
dalla primavera 2015 (doc. AI 63), come attestato dal dr. __________ nel
rapporto finale del 1. settembre 2016 (doc. AI 89).
Ora,
anche con riferimento al quadro psichiatrico che caratterizza l’assicurato e
che ne limita fortemente la tenuta allo stress, occorre procedere ad un
accertamento approfondito.
Considerato
come lo stesso psichiatra curante, nuovamente nella certificazione del 26
agosto 2016 (doc. AI 86), sottolinei la necessità e l’utilità del supporto di
psicoterapia per l’assicurato, appare imprescindibile che l’amministrazione
interpelli anche gli psicologi e gli psicoterapeuti che hanno seguito e seguono
il ricorrente.
Considerato
peraltro come, secondo sia il dr. __________ (laddove nel certificato del 26
agosto 2016 afferma in sostanza che la sintomatologia intestinale dipende anche
dal funzionamento psicosomatico e dalla sofferenza psichica, cfr. doc. AI 87) che
il dr. __________ (perizia del 16 settembre 2014, doc. AI 35), le patologie
intestinali e quelle psichiatriche sono in grado di condizionarsi
reciprocamente, questo Tribunale ritiene opportuno che venga esperita una perizia
bidisciplinare al fine di giungere ad una conclusione completa sull’effettiva
capacità lavorativa dell’assicurato, sull’evoluzione della stessa e sull’esigibilità
dell’attività lavorativa esercitata così come di altre attività, avuto anche
riguardo alle particolari necessità che la gestione della malattia impone (cfr.
in proposito ancora di seguito e al consid. 2.9).
Il
TCA ritiene, inoltre, che ulteriori accertamenti risultino indispensabili anche
al fine di meglio acclarare le concrete limitazioni da osservare
dall’assicurato nell’esercizio di un’attività lavorativa, e di conseguenza
dell’esigibilità dell’attività precedentemente svolta così come di un’altra
possibile attività esigibile. Per quanto riguarda l’attività svolta in
precedenza sarà importante esaminare la questione facendo i necessari distinguo
tra le diverse mansioni da lui svolte (quale pizzaiolo e addetto alle “attività
operative” correlate, da un lato e quale impegnato nel “lavoro direttivo”
nell’esercizio pubblico, dall’altro). Tale aspetto risulta evidentemente
decisivo anche al fine di una corretta valutazione economica della fattispecie
(cfr. consid. 2.8 e 2.9).
In
particolare il ricorrente nel suo ricorso fa valere il fatto che è solo grazie
al suo attuale lavoro che egli riesce a gestire “in maniera vivibile la sua
patologia che lo porta a doversi assentare frequentemente dal posto di lavoro”.
A suo dire ”solo un’occupazione come quella che sta rivestendo oggi gli
consente di gestire il tempo di lavoro senza limitazione di sospensioni per
eventi/bisogni fisiologici” legati alla sua malattia. Sottolinea le
difficoltà che incontra durante il lavoro, affaticandosi presto e dovendosi
prendere spesso delle pause che a volte “lo costringono a rimanere al lavoro
la sera ben oltre l’orario di chiusura, a volte sino alle 2” (doc. AI 72). Ritiene
in altre parole che i tempi e le necessità fisico-patologiche mal si conciliano
con un lavoro qualsiasi.
Ora,
tali allegazioni, che in considerazione della patologia gastroenterologica di
cui soffre l’assicurato non appaiono a priori prive di fondamento, necessitano
di ulteriore e migliore approfondimento.
Sia
segnalato in questa sede che i medici che l’hanno in cura hanno sottolineato
ripetutamente le difficoltà pratiche incontrate dall’assicurato nella gestione
della sua malattia. Nel rapporto del 28 luglio 2017 la dr.ssa __________, dopo
aver ricordato che il paziente, a motivo della malattia e della pouchite
cronica, lamenta almeno 8 scariche di feci al giorno e due di notte, con
diarrea cronica diurna e notturna, con “rischio di avere incidenti con
defecazioni non controllabili” (doc. AI 80) che gli causano “continue
interruzioni a lungo termine dell’attività lavorativa attuale calcolando che
questo implica un contatto con il pubblico e la necessità di un’attività
continuativa” ha anche affermato in merito alle limitazioni da osservare:
" Il
paziente deve stare in un ambiente con accesso ai servizi igienici che siano
sempre a disposizione, che possa recarvisi e rimanervi per oltre 15 min alla volta
e più volte al giorno. Non può avere contatto con il pubblico neanche
telefonico perché potrebbe dover interrompere la conversazione.
Non può rimanere concentrato per molto tempo vista la privazione
di sonno Iegata alle diarree notturne e alle carenze. Deve potersi idratare correttamente.
Va valutato attentamente anche il problema psichico.” (doc. AI 85)
Del
resto nella certificazione del 9 giugno 2016 la specialista curante dr.ssa __________
aveva posto l’accento anche sulla necessità di potersi alimentare
correttamente, con un’alimentazione frazionata sull’arco della giornata (doc.
AI 80) e nel maggio 2014 aveva già sottolineato come fosse impossibile
prevedere l’urgenza defecatoria e il rischio di incontinenza (doc. AI 12).
Anche
su questo punto quindi gli ulteriori accertamenti medici che verranno esperiti,
a livello bidisciplinare - considerato come la determinazione delle limitazioni
da osservare per la gestione della malattia gastroenterologica non possa
prescindere dal considerare anche le affezioni psichiatriche che lo portano,
tra l’altro, ad attacchi di panico (cfr. perizia dr. __________ 16 settembre
2014, doc. AI 35 e rapporto del 19 novembre 2014 del dr. __________, doc. AI
37) - dovranno adeguatamente stabilire le effettive e concrete limitazioni da
osservare dall’assicurato nell’esercizio di un’attività lavorativa.
Alla
luce di quanto sopra esposto, il TCA ritiene quindi indispensabile che venga
esperita una perizia bidisciplinare che valuti attentamente e minuziosamente
l’insieme delle patologie dell’assicurato, la loro evoluzione nel tempo e la
ripercussione delle stesse sulla sua capacità lavorativa residua.
2.8. Quanto
alla valutazione economica, la stessa appare prematura visto che l’evoluzione
della capacità lavorativa nell’attività svolta e in un’attività adeguata deve
ancora essere compiutamente acclarata.
Con
riferimento ai temi sollevati nel ricorso, sia solo ricordato in questa sede
che per determinare il reddito ipotetico conseguibile
dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido),
occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente
all’inizio dell’eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il
grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana. il TF nella
sentenza 9C_ 501/2013 del 28 novembre 2013 ha rilevato che occorre stabilire
quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di
verosimiglianza preponderante, quale persona sana, tenuto conto delle sue
capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev’essere
determinato il più concretamente possibile.
Determinante
è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto
delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un
prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,
l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in
merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.
U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che
senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente
Considerandi
attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al
rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p.
381.
e riferimenti).
Per
quel che concerne la determinazione del reddito di un indipendente, si
deve tener conto in particolare delle attitudini professionali e personali e
del genere di attività della persona assicurata, come pure della situazione
economica e dell'andamento della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima
dell'insorgere dell'invalidità. In mancanza di dati affidabili, il reddito
medio o il risultato d'esercizio di aziende simili possono fungere da base per
valutare il reddito ipotetico (RCC 1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende
non può tuttavia essere equiparato direttamente al reddito ipotetico senza
invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti i casi deve essere fatta astrazione del
reddito che non proviene dall'attività personale dell'assicurato, come il
good-will, l'interesse derivante dal capitale investito o la parte di reddito
attribuibile alla collaborazione di famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr.
Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die Koordination von Invalidenrenten,
Zurigo 1997 pag. 65 e il marginale 3030 della Circolare sull'invalidità e la
grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI) edita dall’UFAS,
nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000; cfr. al riguardo anche STCA del
29.
ottobre 2003, inc. 32.2002.154, STCA del 27 ottobre 2003, inc. 32.2003.15).
Va
al riguardo fatto presente che, secondo la giurisprudenza, generalmente
amministratori o direttori impiegati, che di fatto sono azionisti unici o
parziali di una società anonima e che hanno una determinante influenza sulla
gestione della società, sono formalmente considerati salariati. Tuttavia,
in analogia al principio valido nell’AVS in cui la distinzione tra attività
dipendente e indipendente sono determinanti le condizioni economiche e non
giuridiche (DTF 122 V 171 consid. 3° con riferimenti), sono considerati
indipendenti gli assicurati che dal punto di vista economico e della politica
aziendale hanno una rilevante posizione in seno alla società; ciò è segnatamente
il caso di ditte individuali che si trasformano in società anonime di stampo
familiare con partecipazione del coniuge, dei figlio o di parenti stretti (STF
I 185/02 del 29 gennaio 2003 consid. 3.1). Lo stesso discorso vale anche nel
caso in cui un socio gerente, formalmente salariato, detiene la maggior parte
del capitale societario (in casu 96%), motivo per cui viene considerato quale
indipendente (STF 9C_472/2009 del 28 luglio 2010).
In
questo contesto va fatto presente che il marginale 3028.1 della
Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per
l’invalidità (CIGI), nel tenore valido dal 1° gennaio 2013, prevede che “l'amministratore
di una società anonima e il gerente di una società a garanzia limitata devono
essere considerati salariati. Tuttavia, se una persona che dirige una tale
società ha un’influenza determinante su quest’ultima (ad es. perché è l’unica
ad avere il diritto di firma), è giustificato calcolare il grado d’invalidità
con il metodo utilizzato per i lavoratori indipendenti (ad es. tenendo conto
della media dei redditi di più anni o procedendo a un paragone ponderato dei
campi d’attività; cfr.8C_898/2010)” (cfr. anche STF 8C_346 del 24 agosto
2012.
consid. 4.3; per la valutazione di un assicurato indipendente cfr. anche
STCA 32.2015.29 del 30 novembre 2015 e riferimenti).
Il
reddito da invalido, secondo la giurisprudenza, è invece determinato
sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a
condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la
capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività
effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece
non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha
intrapreso un’attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da
contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità,
può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio
federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali
regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid.
3c, 1989 pag. 485 consid. 3b). Inoltre, va rilevato che, secondo la
giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare
situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e
tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale
massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie
particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,
chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima
che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza
valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).
Per
la giurisprudenza, sono determinanti i dati statistici più attuali a disposizione
al momento della decisione di rendita (cfr. STF 8C_78/2015 del 10 luglio 2015
consid 4 e 9C_526/2015 dell'11 settembre 2015 consid. 3.2.2).
2.9
Per
quanto riguarda il caso particolare, questo Tribunale si limita a rilevare che
alla luce degli accertamenti medici che verranno completati e delle relative
conclusioni sulla capacità lavorativa, sia nella sua attività che in altra
attività, il competente servizio professionale dovrà valutare concretamente
quali professioni alternative potrebbero effettivamente entrare in linea di
conto per l’assicurato, richiamato in ogni modo sin d’ora l'obbligo che incombe
all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per
ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla
salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi
citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp.
57, 551 e 572).
In
proposito non può in effetti non essere considerato come la patologia di cui
egli soffre comporta una serie di limitazioni pratiche (quali quelle di doversi
assentare di frequente e per tempo prolungato per i propri bisogni fisiologici,
la necessità di disporre di un servizio igienico nelle immediate vicinanze vista
l’imprevedibilità e l’urgenza con le quali si presentano le scariche
defecatorie e pure il rischio di incontinenza) che necessitano di un’attenta
valutazione al fine di individuare l’esistenza o meno di attività lavorative
alternative. Valutazione che in concreto non è ancora stata effettuata dal
preposto servizio professionale, non essendoci agli atti menzione di possibili
attività lavorative alternative esigibili dall’assicurato (cfr. doc. AI 75).
Sia
in proposito osservato che in sede di verbale di colloquio del 2 maggio 2016
con il consulente professionale, l’assicurato ha sottolineato la situazione
difficile anche a livello lavorativo, in particolare la necessità di pause
supplementari che lo costringono a restare al lavoro fino alle 2.00 di mattina
per riuscire a completare i suo compiti. Ha pure sottolineato di riuscire a
lavorare solo grazie all’aiuto che gli viene prestato dai sui colleghi di
lavoro e che di poter disporre sul luogo di lavoro di un servizio igienico.
Insomma egli sarebbe riuscito “in quest'ultimo anno ad organizzarsi
compatibilmente con le sue difficoltà” in quanto anche “abita vicino al
luogo di lavoro e questo gli evita trasferte regolari che potrebbero essere difficoltose
nella sua situazione”. Ha quindi sottolineato che il contesto lavorativo
attuale sia per lui particolarmente favorevole perché gli permette di gestirsi
secondo le sue possibilità. Ha pure affermato che anche “la sua psicologa reputa
"ideale" la sua situazione lavorativa attuale, per il contesto, le
agevolazioni, gli aiuti, etc.”. Infine aggiunge che “con la sua
problematiche sarebbe difficile trovare qualcuno disposto ad assumerlo e
trovare una situazione favorevole come quella attuale.” (doc. AI 75).
Ora,
tali allegazioni, che in sostanza sono state riprese nel ricorso (doc. I), non
appaiono a priori sprovviste di fondamento e, dopo essere state adeguatamente
approfondite anche in sede di accertamenti medici (cfr. consid. 2.7), dovranno
quindi essere oggetto di adeguata e nuova valutazione da parte del consulente professionale,
alla luce delle nuove conclusioni medico-teoriche sulla capacità lavorativa.
2.10
Il TCA, di norma, rinvia l’incarto all’Ufficio AI o perché vi sono carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione o perché
vi sono accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che
necessitano di un complemento (“Eine Rückweisung an die
IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung
einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der
Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine
Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
erforderlich ist”; cfr. DTF 137 V 210; STCA
32.2011.115
del 27 ottobre 2011).
In
una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella
pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli
infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF
135.
V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di
rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero
di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare
gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo
la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein
Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine
Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471)." (STF
8C_59/2011 consid. 5.2)
L’Alta
Corte è giunta alla stessa conclusione in una sentenza ancor più recente,
8C_943/2010 del 9 novembre 2011, concernente una fattispecie in cui l’aspetto
della residua capacità lavorativa era stato oggetto di valutazioni discordanti
tra il medico fiduciario dell’assicuratore infortuni ed i sanitari della
clinica di riabilitazione dove l’assicurato aveva soggiornato tempo prima. In
quella pronunzia, il TF ha rinviato la causa all’amministrazione affinché
disponesse un complemento istruttorio da parte di un medico indipendente
ossequiando la procedura di cui all’art. 44 LPGA.
Nel
caso di specie, l’UAI, come visto in precedenza, ha fondato la sua decisione,
oltre che sui certificati dei curanti, essenzialmente sul solo parere del SMR,
il quale non ha visitato l’assicurato e non ha approfondito le problematiche di
natura gastroenterologica e psichiatrica, e non su una perizia amministrativa
pluridisciplinare.
Sono
pertanto realizzati i presupposti per un rinvio degli atti all’amministrazione
(cfr. la giurisprudenza appena citata).
Visto
tutto quanto sopra esposto la decisione impugnata va annullata e gli atti
rinviati all’amministrazione affinché effettui gli accertamenti medici ed
economici necessari.
Quindi,
in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà
nuovamente sul diritto a prestazioni dell’assicurato, fermo restando il diritto
ad almeno un quarto di rendita dal 1. novembre 2014 sino al 30 giugno 2015 e
nuovamente dal 1. giugno 2016.
2.11
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico
dell’Ufficio AI, il quale verserà pure al ricorrente, patrocinato in causa, fr.
1'500 di ripetibili (IVA inclusa; art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto
ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata del 27 gennaio 2017 è
annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato ai
considerandi 2.7 e 2.9.
2. Le spese per complessivi
fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente
la somma di fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti