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Decisione

32.2017.33

Rinvio degli atti all'UAI per l'allestimento di una nuova perizia reumatologica sulla base della nuova documentazione medica prodotta e delle valutazioni del perito

13 giugno 2017Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

I

periti, dopo aver riassunto gli atti e descritto l’anamnesi familiare,

personale-sociale, professionale, patologica, le affezioni attuali, l’anamnesi

sistemica, le constatazioni obiettive e i reperti, hanno posto la diagnosi con

influenza sulla capacità lavorativa di sindrome cervicolombovertebrale cronica

con/su discrete alterazioni degenerative C4-C7 e L4-S1, tendenza alla

cronicizzazione dei dolori, omalgie croniche bilaterali con/su piccole lesioni

inserzionali del sovraspinato e subscapolare a sinistra, pregressa lussazione

della spalla destra, 15.2.2015 con lesioni di tipo Hill-Sachs e conseguente

leggera instabilità della spalla destra, insufficienza della convergenza con

diplopie dopo trauma con commotio cerebri, 2 gennaio 2013 e la diagnosi senza

influenza sulla capacità lavorativa di lieve astigmatismo miopico, presbiopia,

anemia normocromica normocitica, obesità (BMI ca. 32 kg/m2) e

dislipidemia.

Gli

specialisti hanno stabilito che l’insorgente presenta una capacità lavorativa

dello 0% come autista __________ e del 75% come agente di sicurezza, precisando

che la diminuzione della capacità lavorativa è dovuta principalmente ai

problemi oculari (diplopia) ed ai problemi reumatologici al rachide ed alle

spalle.

In

un’attività adeguata il ricorrente è abile al 70% (presenza durante tutto il

giorno, ma con rendimento ridotto). L’interessato può svolgere attività

leggere. Si sconsigliano attività che richiedano il sollevamento ripetuto della

braccia al disopra dell’orizzontale od il mantenimento prolungato delle braccia

in tale posizione. Dal punto di vista oculistico l’insorgente non può svolgere

lavori in vicinanza.

Il

dr. med. __________, FMH ortopedia e traumatologia, interpellato dall’UAI, il

30 maggio 2016 ha affermato che si può contare su una ripresa dell’attività

lavorativa o di un aumento della capacità d’impiego dopo intervento di

artroscopia spalla sinistra e spalla destra (pag. 775 incarto AI).

Il

6 luglio 2016 il medico SMR, dr. med. __________, accertata una completa

incapacità lavorativa nella precedente attività di autista __________ dal 2

gennaio 2013, ha stabilito che l’insorgente, in attività leggere e confacenti

al suo stato di salute è inabile al 100% dal 2 gennaio 2013 al 16 novembre

2014, al 30% dal 17 novembre 2014 al 14 febbraio 2015, al 100% dal 15 febbraio

2015 al 31 agosto 2015, al 30% dal 1° settembre 2015 al 1° febbraio 2016, al

100% dal 2 febbraio 2016 al 24 maggio 2016 ed al 30% dal 25 maggio 2016 (pag.

826 incarto AI).

L’11

novembre 2016 la dr.ssa med. __________, FMH medicina interna generale, ha

attestato, per l’URC di __________ che l’insorgente è abile al 75% come agente

di sicurezza come indicato dalle direttive SAM (pag. 910 incarto AI).

Pendente

causa l’insorgente ha trasmesso un’ecografia delle spalle della dr.ssa __________,

specialista in radiologia, attiva presso __________, __________, a __________ (__________),

del 13 aprile 2017 (doc. D).

Chiamato

ad esprimersi in merito, il consulente del SAM, dr. med. __________,

specialista FMH medicina interna/malattie reumatiche, il 5 maggio 2017, circa

le affermazioni della dr.ssa __________, ha affermato che “il quadro

ecografico da lei descritto sembrerebbe effettivamente evidenziare un

peggioramento delle lesioni tendinee precedentemente descritte. A distanza di

un anno e mezzo dall’esame peritale al quale avevo sottoposto l’assicurato mi è

ora difficile poter affermare se il quadro radiologico da lei descritto sia

associato ad un reale peggioramento dello stato clinico e dei dolori

dell’assicurato. Come è ben noto, l’esame ecografico ha un buon valore

diagnostico se eseguito da un ecografista esperto. Personalmente non conosco la

dr.ssa __________ e non posso valutare l’affidabilità delle sue osservazioni.

Qualora la collega avesse ragione nell’evidenziare le descritte lesioni

tendinee sarebbe opportuno sottoporre l’assicurato ad una nuova artro-MRI delle

spalle per poter confermare le descritte lesioni e quindi valutare le

necessarie terapie. Come precedentemente sottolineato mi è ora impossibile

comunque valutare lo stato clinico del signor RI 1 e confermare un reale

peggioramento dello stato delle sue spalle” (doc. XII).

Sulla

base di quanto affermato dal dr. med. __________ i periti del SAM, dopo aver

rammentato che “nell’ambito della perizia a livello reumatologico l’A. è

stato valutato dal Dr. med. __________, che ha redatto il suo consulto il

9.12.2015. Ha poi eseguito un complemento redatto il 29.2.2016 al riguardo di

documenti medici arrivati successivamente” hanno evidenziato che per lo

specialista è impossibile valutare lo stato clinico dell’assicurato e

confermare un reale peggioramento dello stato delle sue spalle e “per questo

motivo si consiglia una nuova rivalutazione in particolare a livello

reumatologico, poiché è possibile che vi sia un cambiamento dello stato di

salute e di conseguenza della capacità lavorativa dell’A” (doc. XII).

Il

12 maggio 2017 il Dr. med. __________ ha affermato che “il perito non è in

grado di stabilire se lo stato di salute rispettivamente lo stato funzionale

dell’assicurato sia peggiorato o meno rispetto alla valutazione peritale del

2016 essendo necessaria una valutazione clinica attuale” (doc. XII).

2.4. Per

poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di

ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti.

Il

compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF

9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag.

261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156

consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili.

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo

contenuto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile

2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e

122 V 160 consid. 1c).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di

Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF

132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di

rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio

delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo

e della parità delle armi: cfr. DTF 136 V 376.

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

In

una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56,

pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici

regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un

rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è

stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato (cfr. anche

sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010).

Tuttavia,

nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla

concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile

fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con

riferimenti, in particolare, alla DTF 139 V 225 e 135 V 465).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo

di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola

fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

9C_757/2016 del 10 febbraio 2017 consid. 4.2;8C_947/2011 del 27 gennaio 2012;

8C_5/2011 del 27 giugno 2011;8C_790/2010 del 15 febbraio 2011;8C_828/2007 del

23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc); Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 398) e che

il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, consid. 5.3).

2.5. Nel

caso di specie, alla luce della nuova valutazione del 13 aprile 2017 della

dr.ssa __________ questo TCA non può confermare la perizia del SAM per quanto

concerne il periodo successivo all’ultimo esame effettuato dal consulente

reumatologo, dr. med. __________.

Infatti,

sia lo stesso consulente, che i periti del SAM ritengono che sia necessario

procedere con ulteriori esami per stabilire se nel frattempo vi è stato un

peggioramento dello stato di salute del ricorrente.

Certo,

di principio, secondo costante giurisprudenza, l’autorità giudicante deve

limitare l’esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all’epoca

in cui è stata resa la decisione impugnata, in concreto il 31 gennaio 2017,

ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi

di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa.

I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono

di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (cfr. fra le tante: DTF 121

V 366 consid. 1b; 116 V 248 consid. 1a). Per cui un eventuale peggioramento

dello stato di salute accertato solo il 13 aprile 2017 non può essere preso in

considerazione.

In

concreto tuttavia, ritenuto che il consulente reumatologo, dr. med. __________,

ha redatto i suoi consulti in data 9 dicembre 2015 e 29 febbraio 2016 e che lui

stesso, così come i periti del SAM, non escludono che successivamente vi possa

essere stato un peggioramento dello stato di salute (doc. XII/2), si impongono

ulteriori accertamenti medici atti a stabilire se e quando vi sia stata una

modifica dello stato di salute ed in che misura questo eventuale cambiamento

incida sulla capacità lavorativa del ricorrente in attività leggere e

confacenti. Ciò del resto viene auspicato anche dall’UAI stesso (doc. XII).

Ritenuto

che il medico SMR ha stabilito che l’interessato, dopo un periodo di incapacità

al lavoro al 100%, poi nuovamente al 30% dal 1° settembre 2015 al 1° febbraio

2016, è stato nuovamente inabile al lavoro al 100% fino al 24 maggio 2016

compreso, occorrerà stabilire la capacità lavorativa del ricorrente, in

attività leggere e confacenti, dal 25 maggio 2016.

2.6. Per

il periodo precedente questo TCA non ha invece alcun motivo per mettere in

dubbio la perizia pluridisciplinare del SAM.

Tale valutazione è da

considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri

giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.

I periti si sono espressi

su tutte le patologie lamentate dall’assicurato, hanno esaminato accuratamente

tutta la documentazione messa loro a disposizione ed hanno valutato la capacità

lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni risultanti dalle visite

effettuate presso di loro.

Al referto va attribuita

piena forza probante.

Del

resto, l’insorgente, che giustamente non contesta le valutazioni psichiatrica e

neurologica, che danno atto di una capacità lavorativa completa e sono state

allestite al termine di un esame completo ed approfondito, per quanto concerne

l’aspetto oftalmologico si limita a censurare la conclusione della dr.ssa med. __________,

oftalmologia FMH, senza tuttavia apportare alcuna documentazione medica atta a

sovvertire le valutazioni della specialista.

Ora,

la consulente, dopo aver visitato l’assicurato, al termine di un accurato esame

dello stato di salute del ricorrente, accertata una completa incapacità

lavorativa quale autista, e posta la diagnosi con influsso sulla capacità

lavorativa di insufficienza della convergenza con diplopie dopo trauma con

commozione cerebrale (2 gennaio 2013) ha stabilito che in altre attività, ma

non lavori in vicinanza, è capace al lavoro al 70% (pag. 709 incarto AI).

L’insorgente

da parte sua, in sede di osservazioni al progetto ed in sede ricorsuale, non ha

prodotto alcun certificato medico specialistico in ambito oftalmologico, atto a

ritenere una diversa percentuale di capacità lavorativa in attività leggere

come descritte dalla consulente.

Se è vero che la procedura

dinanzi al Tribunale delle assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio

ed il Tribunale accerta d'ufficio, con la collaborazione delle

parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le prove necessarie e le

apprezza liberamente (cfr. art. 61 LPGA), d’altra parte questo principio

non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle

parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con

riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in: Basler Juristische Mitteilungen

(BJM) 1989 pag. 12; Spira, Le

contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, in:

Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz, in: Luzerner Rechtsseminar 1986,

Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo

comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si

avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente

richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati:

in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze

dell'assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg.

158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; Beati in: Relazioni tra diritto civile e

assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg).

L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti,

correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia

il principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da

un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata

prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti,

chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita

deve fornirne la prova.

In concreto in assenza di

Considerandi

qualsiasi certificato medico specialistico in ambito oftalmologico che attesti

una diversa capacità lavorativa, non si giustifica di mettere in dubbio le

conclusioni della dr.ssa med. __________.

Quanto alle attività

esigibili, va rammentato che per costante giurisprudenza il compito del medico

consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale

misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel

fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano

ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Ne

segue che spetta al consulente in integrazione professionale, come avvenuto in

concreto indicare quali professioni sono concretamente esigibili (cfr. pag. 861

e seguenti incarto AI). Il 12 ottobre 2016 la consulente ha stabilito, dopo un

attento esame dell’intera documentazione, che l’interessato può svolgere le

attività di tipo semplice e ripetitivo indicate nelle tabelle RSS, che non

richiedono una preparazione professionale specifica, ma possono essere

esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve

periodo di rodaggio, e meglio in ambito industriale e nel settore della

prestazione dei servizi.

Al

proposito occorre ricordare che il concetto d’invalidità è riferito ad un

mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta

implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di

manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da

offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si

dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue

residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il

diritto ad una rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità

dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in

una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa

generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le

possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non

realistiche (STF 8C_248/2014 del 29 agosto 2014 consid. 2; DTF 110 V 276

consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer

1995.

no. 1 pag. 67 consid. 5c).

Va

altresì sottolineato che il consulente in integrazione professionale,

sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche, valuta quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta essenzialmente

al consulente professionale, che meglio di chiunque altro è in grado di

emettere una valutazione a proposito delle attività economiche entranti in

linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età (STF 9C_439/2011 del 29

marzo 2012 consid. 5; STF 9C_949/ 2010 del 5 luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274

consid. 4.3), e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni e limitazioni

mediche, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili

(STF 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5,9C_13/2007

del 31 marzo 2008 consid. 3; vedi anche Meyer, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

2010, ad art. 28a, pag. 348).

Secondo

la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,

all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate.

È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in

maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TF

ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore

industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di

controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 pag. 296

consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).

Occorre

inoltre ricordare che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un

elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e

giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al

massimo le sue capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240

pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale

impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile in

concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale,

considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione

per l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF

110.

V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).

2.7

Infine,

circa l’aspetto reumatologico, va evidenziato come il dr. med. __________ ha

tenuto conto della documentazione elencata dall’insorgente in sede di ricorso

ed antecedente alla redazione dei suoi consulti del 9 dicembre 2015 (pag. 694

incarto AI) e del 29 febbraio 2016 (pag. 702 incarto AI). Egli ha segnatamente

descritto gli atti oggettivi (stato generale, sistema locomotore, sistema

nervoso cursorio, la radiologia [a partire dalla MRI della colonna cervicale

del 25 maggio 2013 fino alla MRI della colonna dorsale e lombare del 6 ottobre

2015]) ed ha approfonditamente indicato le ragioni della sua valutazione. Per

quanto concerne la capacità lavorativa, il consulente ha evidenziato:

" (…) ritengo

che quale autista l’assicurato presenta ora una solo leggera limitazione della

sua capacità lavorativa di non oltre il 20% (lavoro durante l’intero arco della

giornata ma con la possibilità di anteporre delle pause un po’ più prolungate).

In qualità di agente di sicurezza vi è una pure un’incapacità lavorativa

valutabile attorno al 20-30% (lavoro durante l’intero arco della giornata),

egli presenta una maggiore limitazione della capacità lavorativa valutabile

attorno al 50% soprattutto per lavori che richiedono il sollevamento ripetuto

delle braccia al di sopra dell’orizzontale o il mantenimento prolungato delle

braccia in tale posizione (ad esempio quale imbianchino o gessatore).

Per lo svolgimento di una professione amministrativa - d’ufficio

egli non presenta invece alcuna limitazione della capacità lavorativa. Questa

valutazione della sua residua capacità lavorativa è a mio parere valida dall’agosto

2015, ovvero circa 6 mesi dall’ultimo infortunio avuto nel febbraio 2015 con

(sub) lussazione della spalla dx e contusione alla colonna vertebrale.

Sotto l’aspetto puramente reumatologico ritengo che questa

valutazione della sua residua capacità lavorativa possa valere pure dal

settembre 2010 (…). Da febbraio 2015 ad agosto 2015 vi è invece una totale

incapacità lavorativa per lo svolgimento di qualsiasi tipo di professione,

anche se fisicamente leggera.” (pag. 700-701 incarto AI)

Nella

valutazione globale, tenuto conto anche delle altre patologie e

segnatamente dell’aspetto oftalmologico, i periti del SAM hanno poi concluso

per una totale incapacità nell’attività di autista dal 2 gennaio 2013 e una

capacità lavorativa del 70% in attività leggere, ritenuta comunque una totale

incapacità in determinati periodi.

Considerato

che anche la consulente in integrazione professionale ha ritenuto l’interessato

completamente inabile al lavoro nella precedente attività di autista, mentre ha

ritenuto esigibili unicamente le attività di tipo semplice e ripetitivo “indicate

nelle tabelle RSS” (cfr. pag. 862-863: “[…] all’assicurato può essere

richiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei settori

d’attività accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e

ripetitive, che non richiedono una preparazione professionale specifica, ma

possono essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed

un breve periodo di rodaggio. Si rileva che specialmente nell’ambito industriale,

ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono delle attività di

mera sorveglianza, fisicamente assai leggere, che possono essere svolte sia in

posizione seduta che in piedi (per esempio attività d’incasso, d’assemblaggio,

di confezione prodotti, di controllo, ecc.) con la possibilità anche di variare

frequentemente la postura”), che l’UAI ha riconosciuto una rendita intera

dal 1° gennaio 2014 (dopo l’anno di attesa) al 31 dicembre 2015 e dal 1°

febbraio 2016 al 31 agosto 2016, le censure del ricorrente relativamente alla

perizia del dr. med. __________ per quanto concerne la possibilità di svolgere

l’attività di autista nella misura del 20%, di agente di sicurezza nella misura

del 70-80%, o “in attività molto pesante che richieda il sollevamento

ripetuto delle braccia al di sopra dell’orizzontale o il mantenimento

prolungato delle braccia in tale posizione” al 50%, non vanno esaminate,

poiché non determinanti per il diritto alla rendita.

La

circostanza che il consulente non ha riportato letteralmente le conclusioni dei

reperti medici ma ha proceduto ad alcuni riassunti di quanto figura nei vari

referti, non ne inficia il suo valore probatorio (cfr. anche sentenza

9C_762/2016 del 13 febbraio 2017).

Non

sono neppure di pregio le critiche all’UAI relativamente alla circostanza che

l’amministrazione avrebbe incaricato il dr. med. __________, FMH ortopedia e

traumatologia, di effettuare una perizia e non ne avrebbe tenuto conto. L’UAI

si è infatti limitato, nel corso del mese di marzo 2016, a chiedere allo

specialista di compilare il modulo “rapporto medico: integrazione

professionale/rendita” (pag. 808). Una volta pervenuto, il medesimo è stato

sottoposto al medico SMR, il quale ha affermato: ”assicurato non sottoposto

a nuovo intervento, a partire dall’ultima visita dr. __________ del 24.5.2016

l’esigibilità lavorativa è da ritenersi nuovamente come da perizia SAM in

assenza di nuova lesione strutturale” (pag. 824 incarto AI). Il fatto che

lo specialista, il quale del resto descrive i limiti funzionali ma non indica

nessuna incapacità lavorativa, ritenga necessario un intervento di artroscopia

alla spalle sinistra e destra e che abbia affermato che “si può contare su

una ripresa dell’attività lavorativa o di un aumento della capacità d’impiego

dopo intervento di artroscopia spalla sinistra e spalla destra”, non

significa ancora che l’interessato sia inabile al lavoro nelle attività leggere

semplici e ripetitive descritte dalla consulente in integrazione; tant’è che lo

stesso medico ha indicato che l’interessato può svolgere attività in posizione

seduta, attività dal carico discontinuo e dove debba trasportare al massimo

10kg dal 18 novembre 2015 (cfr. pag. 812 incarto AI).

Quanto alle affermazioni

del medico curante, dr. med. __________, FMH medicina generale, citate dal

ricorrente e relative ad un certificato del 12 novembre 2014 (doc. I [cfr.

anche pag. 580 incarto AI]: “secondo il mio punto di vista e alla luce della

completezza dei vari accertamenti diagnostici oggi abbiamo un quadro clinico

che differisce da quanto sostenuto dalla __________ che, come istituzione, dà

un giudizio medico-assicurativo; nei fatti l’assicurazione peggiora lo stato

psichico del paziente che una volta in più perde e la sua sofferenza non viene

riconosciuta…….In sintesi gli ostacoli principali alla ripresa del lavoro sono

molteplici e come spiegato sopra, riguardanti sia la sfera psichica che quella

fisica”), basti qui evidenziare come si tratti di considerazioni generiche

che non sono atte a mettere in discussione la motivata e convincente perizia

del SAM. Non va del resto dimenticato che il TF ha più volte

avuto l’occasione di ribadire che la differente valutazione medica tra

il medico che prende in cura l’assicurato e il perito è spiegabile con la

diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di

perizia: cfr. sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.2, sentenza

9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio

2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010).

Al ricorrente va

ugualmente ricordato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un'opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (cfr. ad esempio sentenza citata 9C_721/2012 consid. 4.4 con

riferimento; sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2). Anche

perché il medico curante, che vede il proprio paziente quando il disturbo si

trova in una fase acuta, tende a farsi un'idea diversa della gravità del danno

alla salute rispetto al perito il cui esame invece non si focalizza sulla

necessità di cura in un dato momento (sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre

2013, consid. 3.2; SVR 2008 IV n. 15 pag. 43 consid. 2.2.1 [I 514/06]).

2.8

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto questo TCA deve confermare le risultanze

della perizia del SAM dell’8 marzo 2016 (pag. 642 e seguenti incarto AI) e del

6.

luglio 2016 del medico SMR (pag. 824 incarto AI), per quanto concerne il

periodo fino al 24 maggio 2016.

Per

il periodo successivo invece, alla luce della nuova valutazione della dr.ssa __________

del 13 aprile 2017 occorre rinviare l’incarto all’UAI per l’allestimento di una

nuova perizia reumatologica atta a stabilire se e da quando vi è stato un

peggioramento dello stato di salute ed in che modo ha inciso sulla capacità

lavorativa del ricorrente in attività leggere. Vista la fedefacenza delle

conclusioni del dr. med. __________ non vi è alcun motivo per ritenere la

necessità di far capo ad un altro perito (cfr. anche sentenza 32.2015.51 del 14

dicembre 2015, consid. 2.10) o per prendere in considerazione uno specialista

della spalla o della colonna vertebrale.

A

questo proposito va rilevato che con sentenza 9C_965/2008 del 23 dicembre 2009

pubblicata in RtiD II-2010 a pag. 208, il TF ha già avuto modo di prendere

posizione su una censura simile, affermando:

"

(…)

4.1

A sostegno della sua tesi, il ricorrente

osserva che non si tratta unicamente di statuire su due valutazioni mediche

divergenti (quelle dei medici incaricati dall'assicuratore malattia, da un

lato, e quelle dei medici curanti dall'altro), ma anche di considerare che il

dott. F.________ è passato all'atto di un delicato intervento chirurgico che è

riuscito e che ora lo fa stare bene. Egli mette inoltre in dubbio il fatto che

la Corte cantonale si sia fondata sul parere di esperti competenti, in possesso

dei requisiti necessari. Sostiene al contrario che, essendo le ernie discali di

competenza di un neurochirurgo, la valutazione del caso non poteva essere

affidata a un reumatologo e a un chirurgo ortopedico.

4.2

Nella misura in cui contesta, per la prima

volta in sede federale, la competenza dei dott. G.________ e R.________, il

ricorrente fa (implicitamente) valere un motivo di ricusa per fondati motivi ai

sensi dell'art. 44 LPGA (cfr.

Ueli Kieser, Arzt als Gutachter, in Arztrecht in der Praxis, 2a ed. 2007, pag.

438; lo stesso, ATSG-Kommentar, 2a ed. 2009, pag. 568, n. 18 all'art. 44). Già solo per questo motivo, ci si

potrebbe seriamente domandare se la censura, che poteva senz'altro essere

sollevata in sede cantonale, non sia contraria al principio della buona fede,

valido pure in ambito procedurale (DTF 130 III 66 consid. 4.3

pag. 75; 127 II 227 consid. 1b pag.

230; 121 I 30 consid. 5f pag.

38), e in particolare all'obbligo incombente alle parti di invocare motivi di

ricusazione non appena ne abbiano conoscenza (cfr. sentenza del Tribunale

federale delle assicurazioni I 193/05 del 7 settembre 2006, riassunta in RSAS

2007.

pag. 61, consid. 3.5).

La questione può tuttavia rimanere indecisa in

quanto il primo giudice poteva validamente e senza arbitrio fondarsi sulle

valutazioni degli specialisti incaricati da [… omissis …] per statuire sul

merito. Basti a tal proposito rilevare che, come in altri settori specialistici

della medicina, i confini dell'area di competenza del neurologo,

dell’ortopedico e del reumatologo non sono assolutamente netti e, in generale,

dipendono dal tipo di affezioni studiate e dalla terapia praticata. Per quanto

concerne più precisamente la problematica relativa all'ernia discale - comunque

convincentemente esclusa dai medici interpellati dall'opponente - va inoltre

precisato che essa non necessariamente è di sola competenza del neurologo, ma

può anche essere di pertinenza ortopedica (cfr., alla voce ernia discale, La

grande enciclopedia medica UTET, 2007, VI vol., pag. 132), come del resto hanno

già (implicitamente) avuto modo di rilevare in altre occasioni le istanze

giudiziarie (in questo senso ad esempio sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni U 59/93 del 12 aprile 1994 consid. 2-4).

Per il resto, le sentenze cui rinvia il

ricorrente per dimostrare che la mancata specializzazione dei medici intervenuti

determinerebbe una palese violazione del principio dell'accertamento d'ufficio

dei fatti, riguardano accertamenti in ambito psichiatrico operati da medici non

specialisti della specifica disciplina e non sono manifestamente pertinenti

alla vertenza qui in esame. (…)”

Anche

in concreto, rilevato come l’interessato, conformemente alla giurisprudenza

(cfr. DTF 137 V 210), il 21 ottobre 2015 è stato preventivamente reso attento

circa il nome dei periti e segnatamente la necessità di una perizia reumatologica

ad opera del dr. med. __________ (pag. 629-630 incarto AI) e non ha sollevato

alcuna obiezione in merito alla sua specializzazione nel termine assegnatogli,

né ne ha chiesto la ricusa, né ha domandato di essere esaminato da medici con

una diversa specializzazione (cfr. anche pag. 632, scritto dell’allora

rappresentante del ricorrente all’UAI del 28 ottobre 2015), ci si potrebbe

chiedere se la sua censura non sia tardiva.

In

ogni caso, non si vede per quale motivo la valutazione della patologia di cui è

affetto il ricorrente (sindrome cervicolombovertebrale cronica con/su discrete

alterazioni degenerative C4-C7 e L4-S1, tendenza alla cronicizzazione dei

dolori, omalgie croniche bilaterali con/su piccole lesioni inserzionali del

sovraspinato e subscapolare a sinistra, pregressa lussazione della spalla

destra, 15.2.2015 con lesioni di tipo Hill-Sachs e conseguente leggera

instabilità della spalla destra), non sia di competenza di un reumatologo.

Infine,

per quanto concerne i tempi entro i quali effettuare la nuova perizia, rilevato

che l’incarto è già noto e che lo specialista a cui affidare l’incarico è

conosciuto, l’UAI dovrà dare immediatamente avvio all’istruttoria una volta

cresciuta in giudicato la presenta sentenza.

2.9

Stabilito

che l’incarto va rinviato all’UAI per ulteriori accertamenti medici, non deve

ancora essere esaminato il calcolo del grado d’invalidità effettuato

dall’amministrazione. Vanno tuttavia qui abbondanzialmente rammentate le

sentenze, in italiano,9C_348/2016 del 7 dicembre 2016 e 9C_710/2016 del 18

aprile 2017, relative al reddito da valido e consultabili nel sito del

Tribunale federale (www.bger.ch).

Inoltre, va rammentato

che in DTF 137 V 314 il TF ha modificato la propria giurisprudenza ed ha

stabilito che alla parte ricorrente deve essere concessa la possibilità di

ritirare il ricorso anche nel caso in cui la decisione che le riconosce una

rendita (ad esempio un quarto di rendita) viene annullata e la causa rinviata

all'ufficio AI per ulteriori accertamenti (consid. 3.2).

In concreto,

con la conferma del diritto alla rendita intera limitatamente ai periodi

dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 e dal 1° febbraio 2016 al 31 agosto

2016, non vi è spazio per una reformatio in peius (cfr. anche la

sentenza 9C_205/2011 del 10 novembre 2011, consid. 8.4, penultimo paragrafo;

cfr. sentenza 32.2014.70 del 30 marzo 2015, sentenza 32.2014.126 del 27 luglio

2015).

2.10

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In concreto, visto l’esito

del ricorso, le spese per fr. 500.-- vanno messe a carico dell’UAI. Ciò rende

priva di oggetto la richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria con

concessione di gratuito patrocinio. Va del resto evidenziato come l’insorgente,

chiamato a trasmettere la documentazione economica dimostrante lo strato di

indigenza è rimasto silente (doc. IV).

Per quanto concerne la

domanda di riconoscere l’importo di fr. 500 pari a quanto avrebbe fatturato un

professionista in ambito di ricalcolo del grado d’invalidità, va qui

evidenziato, innanzitutto, che l’insorgente non ha prodotto alcuna nota

d’onorario e pertanto le sue affermazioni sono rimaste a livello di parlato.

Del resto, l'Alta Corte

federale riconosce eccezionalmente ad una parte vittoriosa non rappresentata il

diritto ad ottenere un'indennità per ripetibili per l'attività da lei svolta

solo se la causa è complessa, gli interessi in gioco sono importanti, il lavoro

svolto ha impedito notevolmente l'attività professionale o ha comportato una

perdita di guadagno e se gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati

ai risultati ottenuti (DTF 113 Ib 356 consid. 6b, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF

110.

V 133 consid. 4a).

In concreto già solo per

il fatto che dagli atti non emerge che il lavoro svolto ha impedito

notevolmente l'attività professionale o ha comportato una perdita di guadagno

per il ricorrente, non va riconosciuta alcuna indennità.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati

all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi, fermo

restando il diritto ad una rendita intera dal 1° gennaio 2014 al 31

dicembre 2015 e dal 1° febbraio 2016 al 31 agosto 2016.

2. Le spese, per complessivi

fr. 500.--, sono a carico dell’UAI, ciò che rende priva di oggetto la domanda

di assistenza giudiziaria.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti