32.2017.33
Rinvio degli atti all'UAI per l'allestimento di una nuova perizia reumatologica sulla base della nuova documentazione medica prodotta e delle valutazioni del perito
13 giugno 2017Italiano39 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2017.33
cs
Lugano
13 giugno 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 marzo 2017 di
RI 1
contro
la decisione del 31 gennaio 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1970, ha
inoltrato, il 4 aprile 2011, una domanda di prestazioni AI per adulti a causa
di “disturbi apparato locomotore” e “disturbi ansioso-depressivi”.
1.2. Richiamati gli accertamenti
medici eseguiti dall’assicuratore malattie, esperito un esame psichiatrico ad
opera del medico SMR, in seguito una perizia psichiatrica presso il Centro
peritale per le assicurazioni sociali, eseguita dal dr. med. __________, con decisione
del 12 marzo 2012 l’UAI ha negato il diritto ad una rendita d’invalidità,
poiché l’accertata incapacità al lavoro ed al guadagno nella misura del 100%
dal 10 settembre 2010 al 31 maggio 2011 e del 50% dal 1° giugno 2011 al 30
giugno 2011, non permette l’erogazione di prestazioni.
1.3. Con sentenza 32.2012.107 del
7 novembre 2012 il TCA ha respinto il ricorso inoltrato da RI 1 contro la
predetta decisione formale.
1.4. Con pronunzia 9C_1017/2012 del
14 maggio 2013 il TF ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato
dall’assicurato contro la sentenza del TCA, poiché l’insorgente non ha versato
l’anticipo spese richiesto.
1.5. Nel corso del mese di luglio
2013 RI 1 ha presentato una nuova domanda di prestazioni dell’AI, indicando di
aver subito ulteriori danni alla salute in seguito alla caduta da una
bicicletta, con caso assunto dalla __________.
1.6. Dopo aver fatto allestire una
perizia pluridisciplinare del SAM (psichiatrica, reumatologica, neurologica e
oftalmologica) dell’8 marzo 2016 ed aver sottoposto la fattispecie al Servizio
d’integrazione professionale, con decisione del 31 gennaio 2017, preavvisata
dal progetto del 19 ottobre 2016, in sostituzione di quello del 12 ottobre 2016,
l’UAI ha riconosciuto il diritto alla rendita intera limitatamente ai periodi
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 e dal 1° febbraio 2016 al 31 agosto
2016. Accertato dal 1° settembre 2016 un grado d’invalidità del 31%
l’amministrazione non ha riconosciuto ulteriori prestazioni.
1.7. RI 1 è insorto al TCA contro
la predetta decisione formale chiedendo di essere messo al beneficio di ¼ di
rendita AI, rispettivamente di rinviare l’incarto all’UAI per riconsiderare le
risultanze delle valutazioni specialistiche già esperite e dei reperti
strumentali e di poter beneficiare dell’assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio (doc. I). L’insorgente, che afferma di aver fatto capo ad un
professionista per l’esame del calcolo d’invalidità per un importo complessivo
di fr. 500 di cui chiede il rimborso, contesta sia l’aspetto medico (segnatamente
in ambito reumatologico ed oftalmologico) che quello economico.
1.8. Con risposta del 28 marzo
2017 l’UAI, dopo aver ricalcolato il grado d’invalidità, prendendo quale
reddito da valido i dati statistici in luogo dell’ultimo salario conseguito
quale dipendente presso la __________, poiché l’assicurato era stato licenziato
per motivi diversi dal danno alla salute, ha confermato che il ricorrente non
ha diritto ad una rendita ed ha chiesto la reiezione del ricorso con
argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione
(doc. VI).
1.9. Il 14 aprile 2017 il
ricorrente ha prodotto ulteriori osservazioni, cui ha allegato un nuovo referto
medico (doc. VIII/D).
1.10. Dopo aver chiesto (doc. X) ed
ottenuto (doc. XI), una proroga, l’amministrazione, sulla base delle
affermazioni del consulente del SAM, dr. med. __________, ha chiesto “il
ritorno degli atti all’amministrazione per procedere all’istruttoria medica”
(doc. XII).
1.11. Con scritto del 22 maggio
2017, pervenuto il 29 maggio 2017, il ricorrente ha preso posizione, affermando
che le risultanze strumentali e le diagnosi degli specialisti chirurghi della
spalla e della schiena finora espressisi non lasciano dubbi circa i suoi
reliquati e dunque le sue lagnanze sarebbero confermate ed il TCA deve imporre
all’UAI di prendere in debita considerazione il valore medico/giuridico delle
diagnosi (doc. XIV). Ciò vale in particolare per la circostanza che
l’amministrazione non avrebbe tenuto conto della perizia del dr. med. __________,
da lei stessa richiesta. L’insorgente afferma:
" (…)
Che l’amministrazione sia disposta a statuire nuovamente mi può
anche stare bene, ma questa Corte le imponga il rispetto di tutte le
osservazioni medico/specialistiche come già richiesto nelle mie osservazioni al
primigenio progetto di decisione dell’UAI e di tutti gli argomenti sollevati in
questo ricorso.
Alla luce di quanto esposto voglia questo Tribunale considerare il
ritorno degli atti all’amministrazione per una nuova valutazione medica, ma
imponendo un termine perentorio di riforma onde non allungare ulteriormente
(forse raddoppiando) i tempi di chiusura di questo procedimento.
Chiedo inoltre, viste le opinioni diametralmente opposte tra il
perito reumatologo del SAM da una parte e tutti gli altri specialisti chirurghi
della spalla e della colonna vertebrale dall’altra – nemmeno da me scelti – di
affidare l’incarico a professionisti scelti di comune accordo tra le parti e
meglio un riconosciuto chirurgo specialista della spalla (per quanto riguarda
le spalle) ed un chirurgo specialista della colonna vertebrale (per quanto
riguarda la schiena) e non dottori di altra specialità.
Sicuramente questo Tribunale non avrà nulla da eccepire a riguardo
di imparzialità e trasparenza. Su ciò chiedo una presa di posizione motivata da
parte di questa Corte. (…)”
Circa il calcolo del grado
d’invalidità, l’interessato evidenzia le continue modifiche effettuate dall’UAI
e chiede già fin d’ora il riconoscimento di ¼ di rendita. Infine l’insorgente
contesta pure la riduzione del 10% dal reddito da invalido, chiedendo una
riduzione superiore (doc. XIV).
2.1. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).
Secondo
l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc,
op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina
n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
2.2. Se
il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta
(art. 17 cpv. 1 LPGA). Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze
suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla
rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano
subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.
1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per
stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto
di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento
della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della
pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF
133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a
confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V
262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010,
p. 379).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità
al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole
(art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di
revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di
una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC
1984 p. 137).
2.3. In
concreto nell’ambito della nuova richiesta di prestazioni, l’insorgente è stato
sottoposto ad una perizia pluridisciplinare (psichiatrica: dr.ssa med. __________;
reumatologica: dr. med. __________; neurologica: dr. med. __________;
oftalmologica: dr.ssa med. __________) del SAM, allestita l’8 marzo 2016 (pag.
642 e seguenti incarto AI).
Fatti
I
periti, dopo aver riassunto gli atti e descritto l’anamnesi familiare,
personale-sociale, professionale, patologica, le affezioni attuali, l’anamnesi
sistemica, le constatazioni obiettive e i reperti, hanno posto la diagnosi con
influenza sulla capacità lavorativa di sindrome cervicolombovertebrale cronica
con/su discrete alterazioni degenerative C4-C7 e L4-S1, tendenza alla
cronicizzazione dei dolori, omalgie croniche bilaterali con/su piccole lesioni
inserzionali del sovraspinato e subscapolare a sinistra, pregressa lussazione
della spalla destra, 15.2.2015 con lesioni di tipo Hill-Sachs e conseguente
leggera instabilità della spalla destra, insufficienza della convergenza con
diplopie dopo trauma con commotio cerebri, 2 gennaio 2013 e la diagnosi senza
influenza sulla capacità lavorativa di lieve astigmatismo miopico, presbiopia,
anemia normocromica normocitica, obesità (BMI ca. 32 kg/m2) e
dislipidemia.
Gli
specialisti hanno stabilito che l’insorgente presenta una capacità lavorativa
dello 0% come autista __________ e del 75% come agente di sicurezza, precisando
che la diminuzione della capacità lavorativa è dovuta principalmente ai
problemi oculari (diplopia) ed ai problemi reumatologici al rachide ed alle
spalle.
In
un’attività adeguata il ricorrente è abile al 70% (presenza durante tutto il
giorno, ma con rendimento ridotto). L’interessato può svolgere attività
leggere. Si sconsigliano attività che richiedano il sollevamento ripetuto della
braccia al disopra dell’orizzontale od il mantenimento prolungato delle braccia
in tale posizione. Dal punto di vista oculistico l’insorgente non può svolgere
lavori in vicinanza.
Il
dr. med. __________, FMH ortopedia e traumatologia, interpellato dall’UAI, il
30 maggio 2016 ha affermato che si può contare su una ripresa dell’attività
lavorativa o di un aumento della capacità d’impiego dopo intervento di
artroscopia spalla sinistra e spalla destra (pag. 775 incarto AI).
Il
6 luglio 2016 il medico SMR, dr. med. __________, accertata una completa
incapacità lavorativa nella precedente attività di autista __________ dal 2
gennaio 2013, ha stabilito che l’insorgente, in attività leggere e confacenti
al suo stato di salute è inabile al 100% dal 2 gennaio 2013 al 16 novembre
2014, al 30% dal 17 novembre 2014 al 14 febbraio 2015, al 100% dal 15 febbraio
2015 al 31 agosto 2015, al 30% dal 1° settembre 2015 al 1° febbraio 2016, al
100% dal 2 febbraio 2016 al 24 maggio 2016 ed al 30% dal 25 maggio 2016 (pag.
826 incarto AI).
L’11
novembre 2016 la dr.ssa med. __________, FMH medicina interna generale, ha
attestato, per l’URC di __________ che l’insorgente è abile al 75% come agente
di sicurezza come indicato dalle direttive SAM (pag. 910 incarto AI).
Pendente
causa l’insorgente ha trasmesso un’ecografia delle spalle della dr.ssa __________,
specialista in radiologia, attiva presso __________, __________, a __________ (__________),
del 13 aprile 2017 (doc. D).
Chiamato
ad esprimersi in merito, il consulente del SAM, dr. med. __________,
specialista FMH medicina interna/malattie reumatiche, il 5 maggio 2017, circa
le affermazioni della dr.ssa __________, ha affermato che “il quadro
ecografico da lei descritto sembrerebbe effettivamente evidenziare un
peggioramento delle lesioni tendinee precedentemente descritte. A distanza di
un anno e mezzo dall’esame peritale al quale avevo sottoposto l’assicurato mi è
ora difficile poter affermare se il quadro radiologico da lei descritto sia
associato ad un reale peggioramento dello stato clinico e dei dolori
dell’assicurato. Come è ben noto, l’esame ecografico ha un buon valore
diagnostico se eseguito da un ecografista esperto. Personalmente non conosco la
dr.ssa __________ e non posso valutare l’affidabilità delle sue osservazioni.
Qualora la collega avesse ragione nell’evidenziare le descritte lesioni
tendinee sarebbe opportuno sottoporre l’assicurato ad una nuova artro-MRI delle
spalle per poter confermare le descritte lesioni e quindi valutare le
necessarie terapie. Come precedentemente sottolineato mi è ora impossibile
comunque valutare lo stato clinico del signor RI 1 e confermare un reale
peggioramento dello stato delle sue spalle” (doc. XII).
Sulla
base di quanto affermato dal dr. med. __________ i periti del SAM, dopo aver
rammentato che “nell’ambito della perizia a livello reumatologico l’A. è
stato valutato dal Dr. med. __________, che ha redatto il suo consulto il
9.12.2015. Ha poi eseguito un complemento redatto il 29.2.2016 al riguardo di
documenti medici arrivati successivamente” hanno evidenziato che per lo
specialista è impossibile valutare lo stato clinico dell’assicurato e
confermare un reale peggioramento dello stato delle sue spalle e “per questo
motivo si consiglia una nuova rivalutazione in particolare a livello
reumatologico, poiché è possibile che vi sia un cambiamento dello stato di
salute e di conseguenza della capacità lavorativa dell’A” (doc. XII).
Il
12 maggio 2017 il Dr. med. __________ ha affermato che “il perito non è in
grado di stabilire se lo stato di salute rispettivamente lo stato funzionale
dell’assicurato sia peggiorato o meno rispetto alla valutazione peritale del
2016 essendo necessaria una valutazione clinica attuale” (doc. XII).
2.4. Per
poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di
ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti.
Il
compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF
9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag.
261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156
consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività
professionali siano concretamente ipotizzabili.
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo
contenuto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile
2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e
122 V 160 consid. 1c).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di
Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF
132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di
rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione
conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio
delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo
e della parità delle armi: cfr. DTF 136 V 376.
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
In
una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56,
pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici
regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un
rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è
stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato (cfr. anche
sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010).
Tuttavia,
nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla
concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile
fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con
riferimenti, in particolare, alla DTF 139 V 225 e 135 V 465).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo
di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola
fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
9C_757/2016 del 10 febbraio 2017 consid. 4.2;8C_947/2011 del 27 gennaio 2012;
8C_5/2011 del 27 giugno 2011;8C_790/2010 del 15 febbraio 2011;8C_828/2007 del
23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109
consid. 3a)cc); Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 398) e che
il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, consid. 5.3).
2.5. Nel
caso di specie, alla luce della nuova valutazione del 13 aprile 2017 della
dr.ssa __________ questo TCA non può confermare la perizia del SAM per quanto
concerne il periodo successivo all’ultimo esame effettuato dal consulente
reumatologo, dr. med. __________.
Infatti,
sia lo stesso consulente, che i periti del SAM ritengono che sia necessario
procedere con ulteriori esami per stabilire se nel frattempo vi è stato un
peggioramento dello stato di salute del ricorrente.
Certo,
di principio, secondo costante giurisprudenza, l’autorità giudicante deve
limitare l’esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all’epoca
in cui è stata resa la decisione impugnata, in concreto il 31 gennaio 2017,
ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi
di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa.
I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono
di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (cfr. fra le tante: DTF 121
V 366 consid. 1b; 116 V 248 consid. 1a). Per cui un eventuale peggioramento
dello stato di salute accertato solo il 13 aprile 2017 non può essere preso in
considerazione.
In
concreto tuttavia, ritenuto che il consulente reumatologo, dr. med. __________,
ha redatto i suoi consulti in data 9 dicembre 2015 e 29 febbraio 2016 e che lui
stesso, così come i periti del SAM, non escludono che successivamente vi possa
essere stato un peggioramento dello stato di salute (doc. XII/2), si impongono
ulteriori accertamenti medici atti a stabilire se e quando vi sia stata una
modifica dello stato di salute ed in che misura questo eventuale cambiamento
incida sulla capacità lavorativa del ricorrente in attività leggere e
confacenti. Ciò del resto viene auspicato anche dall’UAI stesso (doc. XII).
Ritenuto
che il medico SMR ha stabilito che l’interessato, dopo un periodo di incapacità
al lavoro al 100%, poi nuovamente al 30% dal 1° settembre 2015 al 1° febbraio
2016, è stato nuovamente inabile al lavoro al 100% fino al 24 maggio 2016
compreso, occorrerà stabilire la capacità lavorativa del ricorrente, in
attività leggere e confacenti, dal 25 maggio 2016.
2.6. Per
il periodo precedente questo TCA non ha invece alcun motivo per mettere in
dubbio la perizia pluridisciplinare del SAM.
Tale valutazione è da
considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri
giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.
I periti si sono espressi
su tutte le patologie lamentate dall’assicurato, hanno esaminato accuratamente
tutta la documentazione messa loro a disposizione ed hanno valutato la capacità
lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni risultanti dalle visite
effettuate presso di loro.
Al referto va attribuita
piena forza probante.
Del
resto, l’insorgente, che giustamente non contesta le valutazioni psichiatrica e
neurologica, che danno atto di una capacità lavorativa completa e sono state
allestite al termine di un esame completo ed approfondito, per quanto concerne
l’aspetto oftalmologico si limita a censurare la conclusione della dr.ssa med. __________,
oftalmologia FMH, senza tuttavia apportare alcuna documentazione medica atta a
sovvertire le valutazioni della specialista.
Ora,
la consulente, dopo aver visitato l’assicurato, al termine di un accurato esame
dello stato di salute del ricorrente, accertata una completa incapacità
lavorativa quale autista, e posta la diagnosi con influsso sulla capacità
lavorativa di insufficienza della convergenza con diplopie dopo trauma con
commozione cerebrale (2 gennaio 2013) ha stabilito che in altre attività, ma
non lavori in vicinanza, è capace al lavoro al 70% (pag. 709 incarto AI).
L’insorgente
da parte sua, in sede di osservazioni al progetto ed in sede ricorsuale, non ha
prodotto alcun certificato medico specialistico in ambito oftalmologico, atto a
ritenere una diversa percentuale di capacità lavorativa in attività leggere
come descritte dalla consulente.
Se è vero che la procedura
dinanzi al Tribunale delle assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio
ed il Tribunale accerta d'ufficio, con la collaborazione delle
parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le prove necessarie e le
apprezza liberamente (cfr. art. 61 LPGA), d’altra parte questo principio
non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle
parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con
riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, in: Basler Juristische Mitteilungen
(BJM) 1989 pag. 12; Spira, Le
contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, in:
Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz, in: Luzerner Rechtsseminar 1986,
Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo
comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si
avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente
richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati:
in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze
dell'assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg.
158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; Beati in: Relazioni tra diritto civile e
assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg).
L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti,
correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia
il principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da
un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata
prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti,
chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita
deve fornirne la prova.
In concreto in assenza di
Considerandi
qualsiasi certificato medico specialistico in ambito oftalmologico che attesti
una diversa capacità lavorativa, non si giustifica di mettere in dubbio le
conclusioni della dr.ssa med. __________.
Quanto alle attività
esigibili, va rammentato che per costante giurisprudenza il compito del medico
consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale
misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel
fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano
ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Ne
segue che spetta al consulente in integrazione professionale, come avvenuto in
concreto indicare quali professioni sono concretamente esigibili (cfr. pag. 861
e seguenti incarto AI). Il 12 ottobre 2016 la consulente ha stabilito, dopo un
attento esame dell’intera documentazione, che l’interessato può svolgere le
attività di tipo semplice e ripetitivo indicate nelle tabelle RSS, che non
richiedono una preparazione professionale specifica, ma possono essere
esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve
periodo di rodaggio, e meglio in ambito industriale e nel settore della
prestazione dei servizi.
Al
proposito occorre ricordare che il concetto d’invalidità è riferito ad un
mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta
implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di
manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da
offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si
dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue
residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il
diritto ad una rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità
dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in
una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa
generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le
possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non
realistiche (STF 8C_248/2014 del 29 agosto 2014 consid. 2; DTF 110 V 276
consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer
1995.
no. 1 pag. 67 consid. 5c).
Va
altresì sottolineato che il consulente in integrazione professionale,
sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche, valuta quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta essenzialmente
al consulente professionale, che meglio di chiunque altro è in grado di
emettere una valutazione a proposito delle attività economiche entranti in
linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età (STF 9C_439/2011 del 29
marzo 2012 consid. 5; STF 9C_949/ 2010 del 5 luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274
consid. 4.3), e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni e limitazioni
mediche, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili
(STF 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5,9C_13/2007
del 31 marzo 2008 consid. 3; vedi anche Meyer, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,
2010, ad art. 28a, pag. 348).
Secondo
la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,
all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate.
È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in
maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TF
ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore
industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di
controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 pag. 296
consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).
Occorre
inoltre ricordare che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un
elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e
giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al
massimo le sue capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240
pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale
impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile in
concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale,
considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione
per l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF
110.
V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).
2.7
Infine,
circa l’aspetto reumatologico, va evidenziato come il dr. med. __________ ha
tenuto conto della documentazione elencata dall’insorgente in sede di ricorso
ed antecedente alla redazione dei suoi consulti del 9 dicembre 2015 (pag. 694
incarto AI) e del 29 febbraio 2016 (pag. 702 incarto AI). Egli ha segnatamente
descritto gli atti oggettivi (stato generale, sistema locomotore, sistema
nervoso cursorio, la radiologia [a partire dalla MRI della colonna cervicale
del 25 maggio 2013 fino alla MRI della colonna dorsale e lombare del 6 ottobre
2015]) ed ha approfonditamente indicato le ragioni della sua valutazione. Per
quanto concerne la capacità lavorativa, il consulente ha evidenziato:
" (…) ritengo
che quale autista l’assicurato presenta ora una solo leggera limitazione della
sua capacità lavorativa di non oltre il 20% (lavoro durante l’intero arco della
giornata ma con la possibilità di anteporre delle pause un po’ più prolungate).
In qualità di agente di sicurezza vi è una pure un’incapacità lavorativa
valutabile attorno al 20-30% (lavoro durante l’intero arco della giornata),
egli presenta una maggiore limitazione della capacità lavorativa valutabile
attorno al 50% soprattutto per lavori che richiedono il sollevamento ripetuto
delle braccia al di sopra dell’orizzontale o il mantenimento prolungato delle
braccia in tale posizione (ad esempio quale imbianchino o gessatore).
Per lo svolgimento di una professione amministrativa - d’ufficio
egli non presenta invece alcuna limitazione della capacità lavorativa. Questa
valutazione della sua residua capacità lavorativa è a mio parere valida dall’agosto
2015, ovvero circa 6 mesi dall’ultimo infortunio avuto nel febbraio 2015 con
(sub) lussazione della spalla dx e contusione alla colonna vertebrale.
Sotto l’aspetto puramente reumatologico ritengo che questa
valutazione della sua residua capacità lavorativa possa valere pure dal
settembre 2010 (…). Da febbraio 2015 ad agosto 2015 vi è invece una totale
incapacità lavorativa per lo svolgimento di qualsiasi tipo di professione,
anche se fisicamente leggera.” (pag. 700-701 incarto AI)
Nella
valutazione globale, tenuto conto anche delle altre patologie e
segnatamente dell’aspetto oftalmologico, i periti del SAM hanno poi concluso
per una totale incapacità nell’attività di autista dal 2 gennaio 2013 e una
capacità lavorativa del 70% in attività leggere, ritenuta comunque una totale
incapacità in determinati periodi.
Considerato
che anche la consulente in integrazione professionale ha ritenuto l’interessato
completamente inabile al lavoro nella precedente attività di autista, mentre ha
ritenuto esigibili unicamente le attività di tipo semplice e ripetitivo “indicate
nelle tabelle RSS” (cfr. pag. 862-863: “[…] all’assicurato può essere
richiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei settori
d’attività accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e
ripetitive, che non richiedono una preparazione professionale specifica, ma
possono essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed
un breve periodo di rodaggio. Si rileva che specialmente nell’ambito industriale,
ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono delle attività di
mera sorveglianza, fisicamente assai leggere, che possono essere svolte sia in
posizione seduta che in piedi (per esempio attività d’incasso, d’assemblaggio,
di confezione prodotti, di controllo, ecc.) con la possibilità anche di variare
frequentemente la postura”), che l’UAI ha riconosciuto una rendita intera
dal 1° gennaio 2014 (dopo l’anno di attesa) al 31 dicembre 2015 e dal 1°
febbraio 2016 al 31 agosto 2016, le censure del ricorrente relativamente alla
perizia del dr. med. __________ per quanto concerne la possibilità di svolgere
l’attività di autista nella misura del 20%, di agente di sicurezza nella misura
del 70-80%, o “in attività molto pesante che richieda il sollevamento
ripetuto delle braccia al di sopra dell’orizzontale o il mantenimento
prolungato delle braccia in tale posizione” al 50%, non vanno esaminate,
poiché non determinanti per il diritto alla rendita.
La
circostanza che il consulente non ha riportato letteralmente le conclusioni dei
reperti medici ma ha proceduto ad alcuni riassunti di quanto figura nei vari
referti, non ne inficia il suo valore probatorio (cfr. anche sentenza
9C_762/2016 del 13 febbraio 2017).
Non
sono neppure di pregio le critiche all’UAI relativamente alla circostanza che
l’amministrazione avrebbe incaricato il dr. med. __________, FMH ortopedia e
traumatologia, di effettuare una perizia e non ne avrebbe tenuto conto. L’UAI
si è infatti limitato, nel corso del mese di marzo 2016, a chiedere allo
specialista di compilare il modulo “rapporto medico: integrazione
professionale/rendita” (pag. 808). Una volta pervenuto, il medesimo è stato
sottoposto al medico SMR, il quale ha affermato: ”assicurato non sottoposto
a nuovo intervento, a partire dall’ultima visita dr. __________ del 24.5.2016
l’esigibilità lavorativa è da ritenersi nuovamente come da perizia SAM in
assenza di nuova lesione strutturale” (pag. 824 incarto AI). Il fatto che
lo specialista, il quale del resto descrive i limiti funzionali ma non indica
nessuna incapacità lavorativa, ritenga necessario un intervento di artroscopia
alla spalle sinistra e destra e che abbia affermato che “si può contare su
una ripresa dell’attività lavorativa o di un aumento della capacità d’impiego
dopo intervento di artroscopia spalla sinistra e spalla destra”, non
significa ancora che l’interessato sia inabile al lavoro nelle attività leggere
semplici e ripetitive descritte dalla consulente in integrazione; tant’è che lo
stesso medico ha indicato che l’interessato può svolgere attività in posizione
seduta, attività dal carico discontinuo e dove debba trasportare al massimo
10kg dal 18 novembre 2015 (cfr. pag. 812 incarto AI).
Quanto alle affermazioni
del medico curante, dr. med. __________, FMH medicina generale, citate dal
ricorrente e relative ad un certificato del 12 novembre 2014 (doc. I [cfr.
anche pag. 580 incarto AI]: “secondo il mio punto di vista e alla luce della
completezza dei vari accertamenti diagnostici oggi abbiamo un quadro clinico
che differisce da quanto sostenuto dalla __________ che, come istituzione, dà
un giudizio medico-assicurativo; nei fatti l’assicurazione peggiora lo stato
psichico del paziente che una volta in più perde e la sua sofferenza non viene
riconosciuta…….In sintesi gli ostacoli principali alla ripresa del lavoro sono
molteplici e come spiegato sopra, riguardanti sia la sfera psichica che quella
fisica”), basti qui evidenziare come si tratti di considerazioni generiche
che non sono atte a mettere in discussione la motivata e convincente perizia
del SAM. Non va del resto dimenticato che il TF ha più volte
avuto l’occasione di ribadire che la differente valutazione medica tra
il medico che prende in cura l’assicurato e il perito è spiegabile con la
diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di
perizia: cfr. sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.2, sentenza
9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio
2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010).
Al ricorrente va
ugualmente ricordato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano
un'opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una
perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi
accertamenti (cfr. ad esempio sentenza citata 9C_721/2012 consid. 4.4 con
riferimento; sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2). Anche
perché il medico curante, che vede il proprio paziente quando il disturbo si
trova in una fase acuta, tende a farsi un'idea diversa della gravità del danno
alla salute rispetto al perito il cui esame invece non si focalizza sulla
necessità di cura in un dato momento (sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre
2013, consid. 3.2; SVR 2008 IV n. 15 pag. 43 consid. 2.2.1 [I 514/06]).
2.8
Alla
luce di tutto quanto sopra esposto questo TCA deve confermare le risultanze
della perizia del SAM dell’8 marzo 2016 (pag. 642 e seguenti incarto AI) e del
6.
luglio 2016 del medico SMR (pag. 824 incarto AI), per quanto concerne il
periodo fino al 24 maggio 2016.
Per
il periodo successivo invece, alla luce della nuova valutazione della dr.ssa __________
del 13 aprile 2017 occorre rinviare l’incarto all’UAI per l’allestimento di una
nuova perizia reumatologica atta a stabilire se e da quando vi è stato un
peggioramento dello stato di salute ed in che modo ha inciso sulla capacità
lavorativa del ricorrente in attività leggere. Vista la fedefacenza delle
conclusioni del dr. med. __________ non vi è alcun motivo per ritenere la
necessità di far capo ad un altro perito (cfr. anche sentenza 32.2015.51 del 14
dicembre 2015, consid. 2.10) o per prendere in considerazione uno specialista
della spalla o della colonna vertebrale.
A
questo proposito va rilevato che con sentenza 9C_965/2008 del 23 dicembre 2009
pubblicata in RtiD II-2010 a pag. 208, il TF ha già avuto modo di prendere
posizione su una censura simile, affermando:
"
(…)
4.1
A sostegno della sua tesi, il ricorrente
osserva che non si tratta unicamente di statuire su due valutazioni mediche
divergenti (quelle dei medici incaricati dall'assicuratore malattia, da un
lato, e quelle dei medici curanti dall'altro), ma anche di considerare che il
dott. F.________ è passato all'atto di un delicato intervento chirurgico che è
riuscito e che ora lo fa stare bene. Egli mette inoltre in dubbio il fatto che
la Corte cantonale si sia fondata sul parere di esperti competenti, in possesso
dei requisiti necessari. Sostiene al contrario che, essendo le ernie discali di
competenza di un neurochirurgo, la valutazione del caso non poteva essere
affidata a un reumatologo e a un chirurgo ortopedico.
4.2
Nella misura in cui contesta, per la prima
volta in sede federale, la competenza dei dott. G.________ e R.________, il
ricorrente fa (implicitamente) valere un motivo di ricusa per fondati motivi ai
sensi dell'art. 44 LPGA (cfr.
Ueli Kieser, Arzt als Gutachter, in Arztrecht in der Praxis, 2a ed. 2007, pag.
438; lo stesso, ATSG-Kommentar, 2a ed. 2009, pag. 568, n. 18 all'art. 44). Già solo per questo motivo, ci si
potrebbe seriamente domandare se la censura, che poteva senz'altro essere
sollevata in sede cantonale, non sia contraria al principio della buona fede,
valido pure in ambito procedurale (DTF 130 III 66 consid. 4.3
pag. 75; 127 II 227 consid. 1b pag.
230; 121 I 30 consid. 5f pag.
38), e in particolare all'obbligo incombente alle parti di invocare motivi di
ricusazione non appena ne abbiano conoscenza (cfr. sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni I 193/05 del 7 settembre 2006, riassunta in RSAS
2007.
pag. 61, consid. 3.5).
La questione può tuttavia rimanere indecisa in
quanto il primo giudice poteva validamente e senza arbitrio fondarsi sulle
valutazioni degli specialisti incaricati da [… omissis …] per statuire sul
merito. Basti a tal proposito rilevare che, come in altri settori specialistici
della medicina, i confini dell'area di competenza del neurologo,
dell’ortopedico e del reumatologo non sono assolutamente netti e, in generale,
dipendono dal tipo di affezioni studiate e dalla terapia praticata. Per quanto
concerne più precisamente la problematica relativa all'ernia discale - comunque
convincentemente esclusa dai medici interpellati dall'opponente - va inoltre
precisato che essa non necessariamente è di sola competenza del neurologo, ma
può anche essere di pertinenza ortopedica (cfr., alla voce ernia discale, La
grande enciclopedia medica UTET, 2007, VI vol., pag. 132), come del resto hanno
già (implicitamente) avuto modo di rilevare in altre occasioni le istanze
giudiziarie (in questo senso ad esempio sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni U 59/93 del 12 aprile 1994 consid. 2-4).
Per il resto, le sentenze cui rinvia il
ricorrente per dimostrare che la mancata specializzazione dei medici intervenuti
determinerebbe una palese violazione del principio dell'accertamento d'ufficio
dei fatti, riguardano accertamenti in ambito psichiatrico operati da medici non
specialisti della specifica disciplina e non sono manifestamente pertinenti
alla vertenza qui in esame. (…)”
Anche
in concreto, rilevato come l’interessato, conformemente alla giurisprudenza
(cfr. DTF 137 V 210), il 21 ottobre 2015 è stato preventivamente reso attento
circa il nome dei periti e segnatamente la necessità di una perizia reumatologica
ad opera del dr. med. __________ (pag. 629-630 incarto AI) e non ha sollevato
alcuna obiezione in merito alla sua specializzazione nel termine assegnatogli,
né ne ha chiesto la ricusa, né ha domandato di essere esaminato da medici con
una diversa specializzazione (cfr. anche pag. 632, scritto dell’allora
rappresentante del ricorrente all’UAI del 28 ottobre 2015), ci si potrebbe
chiedere se la sua censura non sia tardiva.
In
ogni caso, non si vede per quale motivo la valutazione della patologia di cui è
affetto il ricorrente (sindrome cervicolombovertebrale cronica con/su discrete
alterazioni degenerative C4-C7 e L4-S1, tendenza alla cronicizzazione dei
dolori, omalgie croniche bilaterali con/su piccole lesioni inserzionali del
sovraspinato e subscapolare a sinistra, pregressa lussazione della spalla
destra, 15.2.2015 con lesioni di tipo Hill-Sachs e conseguente leggera
instabilità della spalla destra), non sia di competenza di un reumatologo.
Infine,
per quanto concerne i tempi entro i quali effettuare la nuova perizia, rilevato
che l’incarto è già noto e che lo specialista a cui affidare l’incarico è
conosciuto, l’UAI dovrà dare immediatamente avvio all’istruttoria una volta
cresciuta in giudicato la presenta sentenza.
2.9
Stabilito
che l’incarto va rinviato all’UAI per ulteriori accertamenti medici, non deve
ancora essere esaminato il calcolo del grado d’invalidità effettuato
dall’amministrazione. Vanno tuttavia qui abbondanzialmente rammentate le
sentenze, in italiano,9C_348/2016 del 7 dicembre 2016 e 9C_710/2016 del 18
aprile 2017, relative al reddito da valido e consultabili nel sito del
Tribunale federale (www.bger.ch).
Inoltre, va rammentato
che in DTF 137 V 314 il TF ha modificato la propria giurisprudenza ed ha
stabilito che alla parte ricorrente deve essere concessa la possibilità di
ritirare il ricorso anche nel caso in cui la decisione che le riconosce una
rendita (ad esempio un quarto di rendita) viene annullata e la causa rinviata
all'ufficio AI per ulteriori accertamenti (consid. 3.2).
In concreto,
con la conferma del diritto alla rendita intera limitatamente ai periodi
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 e dal 1° febbraio 2016 al 31 agosto
2016, non vi è spazio per una reformatio in peius (cfr. anche la
sentenza 9C_205/2011 del 10 novembre 2011, consid. 8.4, penultimo paragrafo;
cfr. sentenza 32.2014.70 del 30 marzo 2015, sentenza 32.2014.126 del 27 luglio
2015).
2.10
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
In concreto, visto l’esito
del ricorso, le spese per fr. 500.-- vanno messe a carico dell’UAI. Ciò rende
priva di oggetto la richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria con
concessione di gratuito patrocinio. Va del resto evidenziato come l’insorgente,
chiamato a trasmettere la documentazione economica dimostrante lo strato di
indigenza è rimasto silente (doc. IV).
Per quanto concerne la
domanda di riconoscere l’importo di fr. 500 pari a quanto avrebbe fatturato un
professionista in ambito di ricalcolo del grado d’invalidità, va qui
evidenziato, innanzitutto, che l’insorgente non ha prodotto alcuna nota
d’onorario e pertanto le sue affermazioni sono rimaste a livello di parlato.
Del resto, l'Alta Corte
federale riconosce eccezionalmente ad una parte vittoriosa non rappresentata il
diritto ad ottenere un'indennità per ripetibili per l'attività da lei svolta
solo se la causa è complessa, gli interessi in gioco sono importanti, il lavoro
svolto ha impedito notevolmente l'attività professionale o ha comportato una
perdita di guadagno e se gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati
ai risultati ottenuti (DTF 113 Ib 356 consid. 6b, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF
110.
V 133 consid. 4a).
In concreto già solo per
il fatto che dagli atti non emerge che il lavoro svolto ha impedito
notevolmente l'attività professionale o ha comportato una perdita di guadagno
per il ricorrente, non va riconosciuta alcuna indennità.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto
ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati
all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi, fermo
restando il diritto ad una rendita intera dal 1° gennaio 2014 al 31
dicembre 2015 e dal 1° febbraio 2016 al 31 agosto 2016.
2. Le spese, per complessivi
fr. 500.--, sono a carico dell’UAI, ciò che rende priva di oggetto la domanda
di assistenza giudiziaria.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti