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Decisione

32.2017.35

Richiesta di una rendita AI. Conferma della decisione dell'UAI sia per l'aspetto medico, in base alla perizia reumatologica allestita in sede amministrativa, sia per quanto concerne il calcolo dell'in

18 settembre 2017Italiano62 min

Source ti.ch

Fatti

I due rapporti non contengono informazioni

sostanzialmente nuove. La sintomatologia riferita è già ben descritta nella

perizia del Dr. __________ del 18 aprile 2016.” (doc. VIII/1)

Il 20 aprile 2017 il

ricorrente ha prodotto i certificati del 1° aprile 2017 e del 10 novembre 2015

(quest’ultimo già agli atti) del medico curante, dr. med. __________, medicina

generale FMH (doc. C1 e C2).

Il 10 novembre 2015 il

curante ha affermato:

" (…)

In qualità di medico curante, certifico che

l’inabilità lavorativa da me attestata per il paziente menzionato nella

proporzione del 50% a partire dal 1.11.2014 è riferita ad un impiego presso

l’azienda __________ per un’attività ragionevolmente esigibile rispetto alla

sua attuale e persistente patologia vertebrale lombare e radicolare.

Utilizzando regolarmente una TENS-terapia il sig. RI 1 riesce a lavorare a metà

giornata eseguendo solo delle attività confacenti alla caricabilità del suo

rachide lombare (in particolare non solleva né sposta pesi). Ciò è stato

possibile grazie alla disponibilità e alla collaborazione del datore che gli ha

permesso, a partire dal 1.11.2014, di svolgere a metà giornata delle mansioni

più leggere rispetto a quelle che era tenuto ad effettuare prima

dell’insorgenza dell’attuale patologia vertebrale e radicolare.

Dal 1.11.2014 il grado d’inabilità

lavorativa del sig. RI 1 per un’attività ragionevolmente esigibile ed adeguata

rispetto alla sua attuale e persistente patologia vertebrale lombare e

radicolare è decisamente superiore al 20% a va valutato almeno nella misura del

50%.

A mia conoscenza purtroppo l’Ufficio A.I.

ha steso il progetto di assegnazione di rendita omettendo due elementi che

potrebbero risultare decisivi: una valutazione del paziente sul posto di lavoro

ed una perizia medica specialistica.” (doc. C2)

Il 14 aprile 2017 il dr.

med. __________ ha affermato:

" (…)

In qualità di medico curante ho seguito

regolarmente il paziente menzionato dal 2013 per un’ernia discale L5/S1 operata

presso il reparto di __________ dell’Ospedale __________ di __________. Il

decorso è stato caratterizzato dalla persistenza di un deficit neurologico

sensitivo e di una sindrome algica nel territorio della radice S1 di destra,

senza nuove compressioni radicolari (v. documentazione specialistica a

disposizione, in particolare quella recente della Clinica __________ di __________);

le ultime valutazioni specialistiche cliniche e radiologiche fanno stato di

alterazioni degenerative del segmento lombare L4/L5 e di alterazioni

post-operatorie del segmento L5/S1.

A partire dal 1.11.2014, fino a tempo per

ora indeterminato, considero il paziente inabile al lavoro al 50%

esclusivamente per un’attività confacente alla limitata caricabilità del

rachide; ciò significa che può lavorare solo a metà tempo e con mansioni

ridotte rispetto a prima di diventare sintomatico e poi operato per la suddetta

ernia discale L5/S1.

La sua limitata abilità lavorativa non ha

purtroppo potuto essere migliorata dalle varie terapie messe in atto: farmaci

antidolorifici e antiinfiammatori, modulatori del dolore, fisioterapia e,

soprattutto, TENS-terapia. Nelle scorse settimane su prescrizione dei colleghi

della Clinica __________ ha iniziato una nuova terapia farmacologica con

Neurontin, farmaco neuromodulatore, a dosi gradualmente crescenti; al momento

attuale non è ancora possibile capire in che misura tale trattamento possa

giovargli sia dal punto di vista soggettivo che da quello della caricabilità

del rachide.” (doc. C1)

Il 9 maggio 2017 il medico

SMR, dr. med. __________, ha affermato:

" (…)

In sede di ricorso al Tribunale cantonale

delle assicurazioni, l’assicurato ha prodotto un rapporto Dr.ssa __________,

Clinica di neurologia, __________, __________, del 22 marzo 2017 ed un referto

di radiografie e di una risonanza magnetica della colonna lombare del 13

gennaio 2017 (PD Dr. __________, Clinica __________, __________).

I due rapporti non contengono informazioni

sostanzialmente nuove: la sintomatologia riferita è già ben descritta nella

perizia del Dr. __________ del 18 aprile 2016.

In data 26 aprile 2017 giunge un rapporto

del medico curante (dal 2013) Dr. __________ del 14 aprile 2017. Egli attesta

inabilità lavorativa al 50% (in termini di presenza), limitatamente per

un’attività confacente alla limitata caricabilità del rachide, dal 1° novembre

2014 per un periodo indeterminato.

Egli aggiunge che i diversi provvedimenti

terapeutici intrapresi non erano in grado di migliorare la capacità lavorativa.

È allegato un certificato medico 10 novembre 2015 (già agli atti e preso in

considerazione, la perizia medica suggerita è stata realizzata).

Non è oggettivato un cambiamento dello

stato di salute riscontrato dal perito Dr. __________ in data 18 aprile 2016

che si sovrappone alle constatazioni del Dr. __________ del 25 luglio 2014. Il

Dr. __________ aggiungeva che difficilmente, dei provvedimenti terapeutici

possibili sarebbero stati in grado di incrementare la capacità lavorativa.

Si conferma il grado d’inabilità lavorativa

come emerge dalle conclusioni del perito Dr. __________.” (doc. XIV/1)

2.4. Per costante giurisprudenza

(cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanita-rie, valutare quali attività professionali

siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza

probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti

siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su

esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che

sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),

bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza

pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto

conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle

direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In

partico-lare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel che concerne il Servizio

di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta Corte nella

DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato

di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44

LPGA (consid. 6 e 7).

In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di

accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo

e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376

il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di

parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura

giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia

di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove

assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.

In una sentenza di

principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale

ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al

valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art.

72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,

formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul

Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta

Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per

poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni

come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo

nelle procedure giudiziarie è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha

riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente

le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM

nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro

dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto

necessario adottare dei correttivi:

(a livello amministrativo)

- assegnazione a caso dei

mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

- differenze minime delle

tariffe della perizia (consid. 3.2),

- miglioramento e

uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

- rafforzamento dei

diritti di partecipazione:

-- in caso di divergenze

l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale

impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale

federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza

secondo DTF 132 V 93);

-- alla persona assicurata

spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad

esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a livello dell’autorità

giudiziaria di prima istanza).

In caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA

1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11

aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione

invalidità (consid. 4.4.2).

Infine, il Tribunale

federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard

processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà

decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Per quel che riguarda

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente

con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del

suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

Infine, va ricordato che se vi sono dei

rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza

valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I

462/05 del 25 aprile 2007).

2.5. Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della

decisione impugnata, dopo attento esame della documentazione medica agli atti,

deve confermare l’operato dell’UAI che, basandosi sulla perizia reumatologica

del 18 aprile 2016 del dr. med. __________ e sulle valutazioni del medico SMR,

dr. med. __________, il quale a sua volta si è fondato sulla documentazione

acquisita dall’UAI e prodotta dal ricorrente in sede amministrativa, ha

stabilito che l’insorgente, completamente inabile al lavoro nella precedente

attività, dopo l’anno di attesa va considerato abile al lavoro al 50% dal 26

luglio 2014 al 25 settembre 2014 ed al 20% dal 26 settembre 2014 in attività

leggere e confacenti al suo stato di salute (pag. 209 incarto AI).

La valutazione peritale è

da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri

giurisprudenziali ricordati al considerando che precede. Il perito si è espresso

su tutte le patologie lamentate dall’assicurato, ha esaminato accuratamente

tutta la documentazione messa a sua disposizione ed ha valutato la capacità

lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni risultanti dalla visita

effettuata il 18 aprile 2016.

Al referto va attribuita

piena forza probante.

2.6. L’insorgente contesta di

poter svolgere un’attività leggera nella misura dell’80%.

Egli sostiene in primo

luogo che i medici che hanno valutato la fattispecie si sarebbero fondati sui

referti del dr. med. __________ del 2014 il quale, a sua volta, si sarebbe

basato su dati erronei per quanto concerne le mansioni dell’interessato nell’azienda

per la quale lavorava.

A questo proposito,

secondo l’assicurato, la perizia del dr. med. __________ sarebbe poco

approfondita e superficiale nelle conclusioni laddove fa riferimento alla

valutazione del dr. med. __________, che oltre ad utilizzare un mansionario

errato, avrebbe consigliato una nuova valutazione entro due mesi che non

sarebbe mai stata effettuata. Gli altri due specialisti interpellati dal medico

SMR, e meglio il dr. med. __________, __________ presso l’Ospedale __________

di __________ ed il dr. med. __________, __________ presso il Centro __________

dell’Ospedale __________ di __________, non avrebbero espresso alcun giudizio,

malgrado, secondo l’interessato, fosse ritenuto necessario per una valutazione

pluridisciplinare. Il dr. med. __________ avrebbe rinviato alle conclusioni del

medico curante, dr. med. __________, senza che tuttavia la sua opinione sia

stata presa in considerazione.

Va in primo luogo

evidenziato che l’UAI, e per esso il medico SMR, non hanno deciso di far allestire

una perizia pluridisciplinare per la quale sarebbero stati nominati anche il

dr. med. __________ ed il dr. med. __________. I due medici sono infatti stati

interpellati dall’UAI nell’ambito degli accertamenti medici effettuati prima

dell’allestimento della perizia, in quanto entrambi gli specialisti già

conoscevano lo stato di salute del ricorrente ed era necessario un

aggiornamento degli atti (cfr. pag. 169 incarto AI).

I loro pareri sono stati

presi in considerazione dal medico SMR e dal perito (cfr. perizia: pag. 191

incarto AI: “essa si basa sulla documentazione messami gentilmente a

disposizione, sui dati anamnestici richiesti e sull’esame clinico”; pag.

192 incarto AI dove viene descritta l’anamnesi personale con l’intervento

neurochirurgico del novembre 2013 presso l’Ospedale __________ di __________ e

pag. 193 dove viene citata la presa di posizione del dr. med. __________: “il

10.8.2015 il dr. __________ […]”).

Quanto alla circostanza

che i medici e segnatamente il dr. med. __________, si sarebbero fondati sul

parere del dr. med. __________, malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione

FMH, che sarebbe stato redatto senza conoscere l’esatto mansionario in seno

alla ditta, va evidenziato quanto segue.

Dagli atti emerge il dr.

med. __________ ha visitato l’assicurato in due occasioni per conto

dell’assicuratore malattie, il 15 aprile 2014 ed il 25 luglio 2014 (cfr. pag.

116 incarto AI). Nel corso della prima visita del 15 aprile 2014 il dr. med. __________,

“per l’ultima attività svolta”, aveva a disposizione un mansionario

firmato dal datore di lavoro “leggermente diverso da quello allestito

successivamente” (cfr. pag. 116 incarto AI; cfr. anche pag. 152 incarto AI).

Tuttavia le valutazioni del

dr. med. __________ circa la capacità lavorativa del ricorrente nell’ultima

attività svolta presso la __________ sono determinanti unicamente per stabilire

l’incapacità lavorativa nel periodo di attesa di un anno ai sensi dell’art. 28

cpv. 1 LAI.

Considerato che l’UAI ha

ritenuto che l’interessato ha avuto un’incapacità al lavoro almeno del 40% in

media durante un anno senza notevole interruzione (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI)

da quando è stato incapace al lavoro il 20 agosto 2013 e che l’insorgente al

termine di questo anno è stato considerato invalido almeno al 40% (art. 28 cpv.

1 lett. b LAI), e che dunque l’amministrazione ha considerato adempiuto il

periodo di attesa di un anno, ciò che del resto l’insorgente neppure contesta, la

questione del mansionario non è rilevante.

Del resto dagli atti

emerge che dal 19 febbraio 2014 l’interessato è completamente inabile al lavoro

nella precedente attività, mentre dal 20 agosto 2013 al 18 febbraio 2014 ha

avuto solo alcuni brevi periodi di capacità lavorativa parziale o completa

quale magazziniere che non gli hanno impedito di adempiere le condizioni di cui

all’art. 28 LAI (cfr. pag. 209 e 211 incarto AI; cfr. anche pag. 153 incarto AI).

Non va poi dimenticato che

invece la capacità lavorativa in attività leggera e confacente al suo stato di

salute, dal mese di agosto 2014, determinante per il calcolo del grado

d’invalidità, in applicazione del principio dell’obbligo di ridurre il danno

che incombe all’assicurato, non è valutata in base al mansionario che

l’interessato aveva nella precedente attività, bensì sulla base delle

limitazioni effettive constatate dallo specialista nell’ambito della sua

perizia in un’attività adatta.

Ne segue che l’asserita

mancata presa in considerazione dell’esatto mansionario da parte del dr. med. __________

non è rilevante per il caso di specie.

Per quanto concerne la

censura secondo cui lo specialista avrebbe stabilito la necessità di una

rivalutazione del ricorrente dopo due mesi dalla visita peritale, senza che

questo secondo esame sia mai stato eseguito, va rilevato quanto segue.

Se è vero che nell’ambito

della prima visita peritale del 15 aprile 2014 lo specialista ha affermato che

“le condizioni del paziente non sono consolidate. Una valutazione della sua

capacità funzionale residuale appare prematura. Essa potrà avvenire al termine

delle misure terapeutiche ancora da attuare o al più tardi entro 2 mesi circa”

(pag. 28 incarto cassa malati), d’altra parte il 25 luglio 2014 lo stesso dr.

med. __________ ha nuovamente visitato l’insorgente ed ha concluso che “senza

modifiche significative dei disturbi e dei reperti oggettivi nel corso degli

ultimi mesi lo stato di salute del paziente deve essere per intanto considerato

quello definitivo (a condizione che non si proceda alla posa di un

elettroneurostimolatore come accennato dal paziente)” e che “per un

lavoro fisicamente leggero con mansioni rispettose alle limitazioni stabilite è

invece esigibile dal profilo medico-teorico una ripresa lavorativa da subito,

per i primi 2 mesi nella misura del 50% (presenza ridotta con rendimento

submassimale), successivamente nella misura del 80% inteso come presenza

normale ma con un rendimento parzialmente ridotto dovuto alla necessità di

brevi pause lavorative. Senza ulteriori intervenzioni terapeutiche questa

valutazione è da ritenere definitiva” (pag. 47 incarto AI).

Anche questa censura va

pertanto respinta.

Per il resto l’insorgente

non apporta elementi medici oggettivi atti a sovvertire le convincenti

conclusioni del perito reumatologo.

Non sono tali i certificati

prodotti nelle more processuali. I referti del 13 gennaio 2017 della Clinica __________

di __________ (doc. B2) e del 22 marzo 2017 della Clinica __________ di __________

(doc. B1), fanno stato di una sostanziale stabilità della patologia di cui è

affetto il ricorrente e pongono diagnosi simili a quelle indicate dal dr. med. __________

(doc. B1: dolore cronico neuropatico S1 a destra in esiti di emilaminectomia

parziale ed asportazione di ernia discale L5-S1 (8 novembre 2013) e stato dopo

infiltrazione della radice S1 a destra (12 settembre 2013); perizia, pag. 200

incarto AI: sindrome lomboradicolare S1 cronica a destra in cicatrice

inglobante la radice di S1 a destra, in esiti da emilaminectomia parziale S1 a

destra e sequestrectomia per ernia discale paramediana e laterale a destra

L5/S1, l’8.11.2013, disturbi statici del rachide (iperlordosi lombare con

scoliosi destroconvessa scompensata), decondizionamento e sbilancio muscolare).

La risonanza del 13

gennaio 2017 rileva del resto una stabilità rispetto al precedente esame (doc. B2: “[…] Zum Vergleich die externen Aufnahmen zuletzt vom

28.03.2014 aus dem __________ __________ […] Konstant zur Voruntersuchung

mässige degenerative Veränderung LWK4/5 mit allenfalls fraglicher Kompression

der Wurzel L5 rechts und postoperative Veränderungen LKW5/SWK1 ohne eindeutige

Affektion der Wurzel S1”).

Non

sono d’aiuto al ricorrente neppure gli attestati del 10 novembre 2015 e del 14

aprile 2017 del medico curante, dr. med. __________, peraltro medico generico e

dunque non specialista nella patologia qui in discussione.

Nel primo certificato il

curante si limita ad attestare un’incapacità lavorativa del 50% ed a chiedere

l’allestimento di una perizia e di una valutazione sul posto di lavoro, senza

tuttavia apportare alcun elemento medico particolare atto a sostenere la sua

conclusione.

Nel referto del 14 aprile

2017 il dr. med. __________ ribadisce la sua valutazione, attestando nuovamente

un’incapacità lavorativa del 50%, confermando in sostanza che lo stato di

salute dell’interessato è rimasto stabile. Neppure in questo caso ha invece evidenziato

elementi che possano mettere in dubbio la valutazione peritale del 18 aprile

2016 del dr. med. __________, la quale deve di conseguenza essere confermata.

Va poi rilevato come il

miglioramento in due fasi dello stato di salute in attività leggere e

confacenti, e meglio dapprima al 50% dal 26 luglio 2014 e poi all’80% dal 26

settembre 2014, come stabilito dal dr. med. __________ (pag. 45 incarto Cassa

malati) e dal dr. med. __________ (pag. 10 incarto AI), trova conferma anche

nelle attestazioni del medico curante seppure con date e percentuali in parte

diverse. Il dr. med. __________ ha infatti attestato una capacità lavorativa

del 20% dal 1° settembre 2014 e del 50% dal 1° novembre 2014 (cfr. pag. 66

incarto cassa malati; pag. 99 incarto AI; cfr. anche pag. 168 incarto AI). La

ripresa graduale, presso il precedente datore di lavoro, è stata confermata

anche dal ricorrente in sede di osservazioni (pag. 165 incarto AI).

Ciò deriva in parte anche dalla

circostanza che il 25 agosto 2014 gli è stato applicato un apparecchio TENS da

mettere localmente a livello lombare paravertebrale a destra, dando al

ricorrente “molto beneficio” (cfr. referto del 13 ottobre 2014 del dr.

med. __________, pag. 104 incarto AI; cfr. anche pag. 99 incarto AI).

Certo, le date dei

miglioramenti, ossia 26 luglio 2014 e 26 settembre 2014 per il dr. med. __________

ed il dr. med. __________, rispettivamente 1° settembre 2014 e 1° novembre 2014

per il dr. med. __________ e le percentuali di capacità lavorativa, 50% e 80% secondo

i due specialisti, rispettivamente 20% e 50% secondo il curante, non collimano.

Ciò è dovuto

sostanzialmente alla circostanza che il ricorrente ha ricominciato a lavorare

presso il proprio datore di lavoro cambiando solo alcune mansioni (pag.

165: “[…] grazie alla disponibilità del mio datore di lavoro, faccio alcuni

lavori più leggeri e adeguati al mio stato di salute, ma anche in questi casi

spesso devo chiedere l’aiuto dei miei colleghi di lavoro […]”;

sottolineatura del redattore) e che le capacità lavorative e le date si

riferiscono all’attività effettivamente svolta presso il medesimo datore di

lavoro (cfr. doc. C2: “[…] certifico che l’inabilità lavorativa da me

attestata per il paziente menzionato nella proporzione del 50% a partire dal

1.11.2014 è riferita ad un impiego presso l’azienda __________ per un’attività

ragionevolmente esigibile rispetto alla sua attuale e persistente patologica

[…]”), allorché il dr. med. __________ ed il dr. med. __________ hanno

giudicato la capacità lavorativa del ricorrente al 50% e poi all’80% prendendo

in considerazione tutte quelle attività leggere e confacenti allo stato di

salute che il ricorrente potrebbe esercitare in base alle limitazioni

funzionali concretamente accertate nel corso delle rispettive visite peritali.

Va

qui rammentato che per quanto concerne la differente valutazione medica tra il

curante ed il perito il TF ha più volte avuto l’occasione di ribadire

che essa è spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a scopo

di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. sentenza 9C_697/2013 del 15

novembre 2013 consid. 3.2, sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche

sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29

settembre 2010).

Al

ricorrente va ugualmente ricordato che il solo fatto che uno o più medici

curanti esprimano un'opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in

discussione una perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre

nuovi accertamenti (cfr. ad esempio sentenza citata 9C_721/2012 consid. 4.4 con

riferimento; sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2). Anche

perché il medico curante, che vede il proprio paziente quando il disturbo si

trova in una fase acuta, tende a farsi un'idea diversa della gravità del danno

alla salute rispetto al perito il cui esame invece non si focalizza sulla

necessità di cura in un dato momento (sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013,

consid. 3.2; SVR 2008 IV n. 15 pag. 43 consid. 2.2.1 [I 514/06]). Del resto la

prassi prevede che, di principio, deve essere considerato con la necessaria

prudenza l’avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi

hanno con il paziente, per cui, secondo esperienza comune, il medico curante

tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio

paziente, in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a quest’ultimo

(sentenza 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, consid. 4.2).

In

Considerandi

concreto la valutazione peritale è inoltre stata confermata anche dal medico

SMR, dr. med. __________.__________

A

proposito del medico SMR non va dimenticato che per l’art. 59

cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI

per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono

la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo

l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le

mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti

per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e senso del disposto

come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di

fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto

alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze

medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale

della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione

di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle

indicazioni dell’SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente

pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre

2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag.

174, con riferimenti).

Alla

luce di quanto sopra questo TCA non ha alcun motivo per scostarsi dalla perizia

del 18 aprile 2016 del dr. med. __________ e dalle conclusioni dell’UAI secondo

cui l’insorgente al termine del periodo di attesa di un anno, va considerato

capace al lavoro al 50% in attività leggere e dal 26 settembre 2014 all’80%.

La

richiesta di allestire una perizia pluridisciplinare e di effettuare un esame sul

posto di lavoro va di conseguenza respinta.

Va qui rammentato che

conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare

d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223

consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale

modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

2.7

Nel caso di specie

l’interessato è tuttora attivo nella misura del 50% (doc. I).

La giurisprudenza federale

ha stabilito che per la definizione del reddito da invalido fa stato in primo

luogo la situazione salariale concreta, a condizione tuttavia che la persona

assicurata sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa

residua e che il reddito derivante dall’attività effettivamente svolta sia

adeguato e non costituisca un salario sociale (cfr. più in dettaglio il consid.

2.11

della presente sentenza; cfr. anche sentenza 8C_671/2013 del 20 febbraio

2014.

consid. 3 con riferimento alla DTF 126 V 75 consid. 3b/aa).

Ad esempio nella sentenza

9C_610/2016 del 2 marzo 2017 il Tribunale federale ha ritenuto esigibile, per

un’assicurata ancora attiva al 50% nella sua attività abituale, un cambiamento

di professione e dunque la necessità per l’interessata di sfruttare la sua

capacità di lavoro completa in un’attività confacente al suo stato di salute

(cfr. in particolare il consid. 5.2 della citata sentenza).

Infatti

all’assicurato può essere richiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa

in quei settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati, con

mansioni semplici e ripetitive, che non richiedono una preparazione

professionale specifica ma possono essere esercitate dopo una semplice

introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio. Specialmente

nell’ambito industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi

sono, in effetti, delle attività di mera sorveglianza, fisicamente assai

leggere, che possono essere svolte sia in posizione seduta che in piedi (per

esempio attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di

controllo, ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura

(cfr. sentenza 32.2013.75 del 28 gennaio 2014 e sentenza 32.2011.143 del 21

novembre 2011).

Occorre

ricordare che il concetto d’invalidità è riferito ad un mercato del lavoro

equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una

parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra,

un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di

lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire

se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e

conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In

particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora

le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta

da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo

in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin

dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (STF 8C_248/2014 del 29 agosto

2014.

consid. 2; DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989

pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).

Va

altresì sottolineato che il consulente in integrazione

professionale, sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche,

valuta quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta

essenzialmente al consulente professionale, che meglio di chiunque altro è in

grado di emettere una valutazione a proposito delle attività economiche

entranti in linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età (STF

9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5; STF 9C_949/ 2010 del 5 luglio 2011;

RtiD II-2008 pag. 274 consid. 4.3), e non al medico, avuto riguardo alle

indicazioni e limitazioni mediche, valutare quali attività professionali siano

concretamente ipotizzabili (STF 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5,9C_13/2007 del 31 marzo 2008 consid. 3; vedi anche Meyer,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 348).

Secondo la

giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,

all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze

esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di

fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato

che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel

settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio,

compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998

pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).

Occorre

inoltre ricordare che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un

elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e

giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al

massimo le sue capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240

pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale

impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile in

concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale,

considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione

per l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF

110.

V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).

Il

TF ed il TCA hanno già avuto modo di confermare la possibilità di svolgere

attività leggere in maniera completa per persone che presentavano limitazioni

importanti.

In

una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato

completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico,

comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a

causa di un "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare

all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il

gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere.

Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di

innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia

dell'assicuratore aveva ritenuto "… limitato nelle attività lavorative

che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita,

scostato al tronco, così come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di

utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi

possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo

fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al

tronco" (cfr. STCA succitata, consid. 2.6.).

È

pure stato dichiarato in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento

completo, un’attività adeguata, nella quale venga ingaggiata prevalentemente la

mano destra in mansioni non gravose per il polso, con la mano controlaterale a

svolgere una funzione ausiliaria, un assicurato, cuoco di professione, che

soffriva - a livello dell’estremità superiore sinistra – di una sindrome

dolorosa e da risparmio cronica con deficit funzionali, in presenza di una

lieve artrosi dell’articolazione radio-ulnare distale, di una modica artrosi

dell’articolazione radio-carpale nonché di una neuropatia del mediano e - a

destra – di una leggera sindrome dolorosa e da inattività con una lieve artrosi

dell’articolazione radio-ulnare distale, un’incipiente artrosi dell’articolazione

radio-carpale ed una lieve neuropatia del mediano (cfr. STCA 35.2004.38 del 3

marzo 2005).

È

poi stato ritenuto completamente abile in attività leggere, da svolgere

all’altezza del banco implicanti unicamente la manipolazione di oggetti

leggeri, un assicurato, di professione muratore, che soffriva di una sindrome

da attrito sottoacromiale ad entrambe le spalle, persistente malgrado le

operazioni eseguite nel frattempo (riparazione cuffia dei rotatori,

acromioplastica a livello della due spalle; STFA I 356/04 del 12 maggio 2005,

consid. 2.2 e 3.1).

Con

un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid. 5.2.3, il TFA ha

considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di

sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco

nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un

assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra

con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei

rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e

infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del

tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di

una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale:

spalla congelata post-traumatica).

Questo

Tribunale ritiene che anche nel caso di specie nel mercato generale del lavoro

esistano delle occupazioni, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, che

il ricorrente, nonostante i disturbi che lo interessano, sarebbe in grado di

esercitare, dapprima al 50% e poi all’80%, senza la necessità di provvedimenti

professionali (cfr. anche sentenza 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.2 e

seguenti, cfr. sentenza 32.2014.21 dell’11 febbraio 2015), ciò che gli permette

di sfruttare al meglio la sua capacità lavorativa residua (cfr. consid. 2.8 e

seguenti della presente sentenza).

Resta

da esaminare se l’UAI ha effettuato correttamente il raffronto dei redditi.

2.8

Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona

assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire

quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio

dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di

verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1

pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il più

concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la

persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso

adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V

222.

consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere

conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda

simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile

il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza

l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag.

248.

consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui -

in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la

persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale,

continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U

400.

pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale

va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe

intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere

concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La

mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti

che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la

partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina

citata).

Un salario di punta può

essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC

1980.

pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno

in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di

lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto

che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare

la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali

adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,

ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

2.9

In

concreto l’insorgente contesta il reddito da valido di fr. 74'982 figurante

nella decisione impugnata e sostiene che andrebbe utilizzato un salario

inferiore, e meglio il salario lordo di fr. 67'600, da cui andrebbero ancora

sottratte le deduzioni sociali. Egli afferma che il salario preso in

considerazione dall’UAI è comprensivo delle ore straordinarie che tuttavia non

gli sarebbero più garantite e degli assegni di famiglia che non potrebbe più

percepire in futuro quando i figli non saranno più in formazione.

Questo

Tribunale evidenzia innanzitutto che se si volesse far capo ad un salario da

valido inferiore rispetto a quello utilizzato dall’amministrazione, ciò

andrebbe a sfavore del ricorrente, con una riduzione del grado d’invalidità che

non gli permetterebbe neppure di percepire i ¾ di rendita assegnati dall’UAI

dal 1° agosto 2014 al 31 dicembre 2014.

In

secondo luogo va rammentato che il salario da prendere in considerazione deve

essere quello lordo e non deve comprendere gli assegni di famiglia (cfr. sentenza

8C_358/2017 del 4 agosto 2017; cfr. anche la sentenza 32.2014.35 del 20

novembre 2014 consid. 2.5).

Infine,

va rilevato che le indennità per le ore straordinarie, di principio, fanno

parte del salario da valido (cfr. sentenza 32.2009.117 del 24 febbraio 2010

consid. 2.9).

2.10

Dalla

decisione impugnata emerge che l’amministrazione ha utilizzato la media dei

redditi conseguiti dall’insorgente dal 2008 al 2012, pari a fr. 74'431,

aggiornandola al 2013 a fr. 74'982.

In

sede di risposta l’UAI ha ritenuto più corretto utilizzare il reddito di fr.

67'600, come richiesto dall’insorgente e come figurante nel questionario del

datore di lavoro del 21 marzo 2014 (pag. 74 incarto AI; il datore di lavoro

oltre al reddito lordo di fr. 67'600 ha comunque indicato anche una gratifica

di fr. 1'000 [pag. 75 incarto AI]).

Questo

TCA evidenzia che il 23 gennaio 2015 la consulente dell’AI ha accertato che il

ricorrente, attivo presso il medesimo datore di lavoro quale magazziniere dal

1° marzo 1999 (pag. 73 incarto AI), ha percepito, nel corso degli anni, dei

redditi variabili, “anche in funzione degli straordinari da lui effettuati”

(pag. 139 incarto AI).

Ciò

emerge anche dalla scheda contabile del 2012 dove figurano i vari elementi del

salario, e meglio: fr. 62'400 di salario base (ossia fr. 4'800 al mese [62'400

: 13]); fr. 4'996.25 di straordinario; fr. 4'800 di “assegni figli”

(ossia fr. 400 al mese [4'800 : 12]), fr. 1'000 di gratifica e fr. 5'200 di

tredicesima, per un salario lordo AVS di fr. 73'596.25 (ossia fr. 78'396.25 -

fr. 4'800 di assegni familiari sui quali non sono dovuti i contributi sociali).

L’importo

di fr. 5'200 X 13, oltre alla gratifica di fr. 1'000, figurante nel

questionario del datore di lavoro, non è pertanto preciso poiché non comprende

gli straordinari che, come accertato dall’UAI, l’insorgente ha conseguito anche

negli anni precedenti e fino al mese di agosto 2013, quando è subentrato il

danno alla salute (cfr. pag. 129-130 incarto AI). In particolare l’interessato

ha conseguito fr. 75'967 nel 2008, fr. 75’445 nel 2009, fr. 72'657 nel 2010,

fr. 74'488 nel 2011 e fr. 73'596 del 2012, per una media di fr. 74'430 (pag.

139.

incarto AI).

Accertata una fluttuazione dei redditi nel corso degli anni, vista la

specificità dell’attività svolta dal ricorrente, il cui salario base viene

influenzato anche dagli straordinari che effettua regolarmente,

l’amministrazione ha agito correttamente prendendo in considerazione una media

dell’importo percepito negli ultimi anni precedenti l’insorgere del danno alla

salute (cfr. sentenza 32.2011.302 del 20 giugno 2012 con riferimenti in

particolare alla sentenza 8C_611/2007 del 23 aprile 2008 e, nell’ambito di

un’attività indipendente, alla sentenza 8C_626/2011 del 29 marzo 2012).

L’importo

medio dal 2008 al 2012 di fr. 73'596 non va tuttavia aggiornato solo al 2013

(fr. 74'982), ma deve essere aggiornato al 2014, anno d’inizio dell’eventuale

diritto alla rendita, a fr. 75'581.85 (+ 0,8%; cfr. evoluzione dei salari,

stima trimestrale [www.bfs.admin.ch]).

2.11

Per

quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

In

concreto l’interessato ha una capacità lavorativa dell’80% in attività leggere

e confacenti al suo stato di salute, di modo che il suo salario al 50% non va

utilizzato quale salario da invalido (cfr. sentenza 9C_610/2016 del 2 marzo

2017, consid. 6.2).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2014 (cfr., a proposito del 2012, la

sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, in

particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2014

tirage_skill_level (NOGA08, RSS 2014; salario mensile lordo [valore centrale]

secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; cfr., per il

2012, la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V

178), emerge che il salario lordo

mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di

competenze; cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in

DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) di 40

ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle

condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347

segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 63’744.- (Fr. 5'312.- x 12 mesi).

Questi dati si riferiscono,

però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.

Riportando queste cifre su un

orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel

2014.

(cfr. per questo aspetto, STFA

I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche sentenza U 8/07 del

20.

febbraio 2008 e la tabella: “Durée normale du travail dans les entreprises selon la

division économique”), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammonta a Fr. 66'453.12 (Fr. 63’744

: 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa

(STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L’Alta

Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione

deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido motivo,

sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF

126.

V 80 consid. 5b/cc).

Con

sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del

salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il TF ha affermato:

"

5.4

Contrariamente al potere di

apprezzamento del Tribunale federale, quello dell’autorità giudiziaria di primo

grado non è per contro limitato alla violazione del diritto (compreso l’eccesso

e l’abuso del potere di apprezzamento), ma si estende ugualmente all’esame di

adeguatezza della decisione amministrativa (“Angemessenheits-kontrolle”). In

tale contesto l’esame verte sulla questione di sapere se un’altra soluzione non

sarebbe stata più opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto,

dall’autorità nell’ambito del proprio potere di apprezzamento e pur nel

rispetto dei principi generali del diritto. A tal proposito, il giudice delle

assicurazioni sociali non può, senza valido motivo, sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione; deve piuttosto fondarsi

su circostanze tali da fare apparire il proprio apprezzamento come quello

maggiormente appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid.

5.2

pag. 73 seg.).

5.5

La decisione del Tribunale cantonale di

distanziarsi dalla deduzione operata dall’UAI a titolo di circostanze

particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un

eccesso nell’esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido

motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi

il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni

dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare – a causa

dell’ininfluenza del calcolo per l’esito della valutazione – il giudizio

dell’istanza precedente. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe

invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente

concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria

(cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversi-cherung [IVG], in:

Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). (…)"

Nel

caso di specie l’UAI, ha applicato una riduzione dell’8% dovuta alla necessità

di svolgere unicamente attività leggere, ossia una percentuale non più

applicabile in seguito alla sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 e come

ammesso dalla medesima amministrazione in sede di risposta che ha proposto una

riduzione del 10%, che già comprende gli impedimenti funzionali in attività

leggere derivanti dal danno alla salute.

Il

ricorrente chiede che venga applicata una riduzione superiore, per “altri

svantaggi salariali derivanti da altri fattori”, a causa dell’età, della

formazione, della nazionalità, del mercato del lavoro, dell’impossibilità di

riqualificarsi, del danno alla salute e della situazione famigliare, ritenuto

che dal 2014 deve occuparsi dei figli a lui affidati, di cui uno minorenne (17

anni), ciò che gli impedisce di effettuare ore straordinarie. Considerato il

danno alla salute l’interessato ritiene che difficilmente riuscirebbe a trovare

una diversa mansione.

In

una sentenza pubblicata in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la

questione del potere d'esame del Tribunale federale e dei tribunali cantonali

delle assicurazioni qualora si tratti di verificare, in materia di

assicurazione per l'invalidità, l'estensione della riduzione operata sul

reddito da invalido accertato sulla base dei dati statistici conformemente alla

DTF 126 V 75.

L'Alta

Corte al consid. 5.2 si è così espressa:

"

Contrairement au pouvoir

d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première

instance n'est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit

(y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également

à l'opportunité de la décision administrative ("Angemessenheitskontrolle").

En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le

point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas

concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant

les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son

résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif

pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il

doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre

appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81).”

Va

poi rilevato che nella sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 il TF ha

rammentato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore

entrante in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di

servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il

tasso d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale,

nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul

reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete

(consid. 4.2 “[…] Or, il sied de rappeler qu'il n'y a pas lieu

de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en

considération comme les limitations liées au handicap, l'âge, les années de

service, la nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux

d'occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les

limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu

d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126

V 75 consid. 5b/bb p. 80; arrêt 9C_751/2011 du 30

avril 2012 consid. 4.2.1). […]”). Con sentenza

9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 al consid. 6.2.1 il TF ha ribadito questo

concetto (“[…] La deduzione va valutata complessivamente – e non

separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli fattori di deduzione –

tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso, ma non può superare il

25% (DTF 126 V 75 consid. 5b/aa in fine pag. 80). Di conseguenza, l’agire della

ricorrente che è partita dal 10% stabilito dall’UAI - e ritenuto corretto dal

Tribunale cantonale – cui ha aggiunto separatamente in modo schematico per due

volte il 5% è contrario a quanto stabilito dalla giurisprudenza e dunque già

solo per questo motivo non merita accoglimento […]”).

In

concreto l’incapacità lavorativa del ricorrente del 50% e poi del 20% va intesa

quale riduzione del rendimento (cfr. perizia dr. med. __________ pag. 200

incarto AI e perizia dr. med. __________ pag. 47 incarto cassa malati).

A

proposito della riduzione del rendimento, con sentenza 9C_149/2015 del 22 marzo

2016.

il TF al consid. 4.1 ha ribadito che:

"

Nel caso concreto

l'autorità giudiziaria precedente, sulla base dei dati peritali, ha ritenuto la

capacità lavorativa di A.________ dell'80% (che si traduce nella presenza

durante tutto il giorno con rendimento ridotto) in un'attività rispettosa dei

limiti funzionali. Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale in

caso di presenza lavorativa durante tutto il giorno ma con limitazioni, in

concreto del 20%, non vi è più spazio per alcuna riduzione riconducibile

all'impossibilità di svolgere un'attività a tempo pieno (cfr. fra tante:

sentenze 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 5;9C_980/2008 del 4 marzo 2009

consid. 3.1.2 e 9C_344/2008 del 5 giugno 2008 consid. 4). Detto altrimenti, il

fatto che l'opponente non possa svolgere un'attività adeguata al 100% ma

unicamente nella misura dell'80% è già stato considerato dall'amministrazione

allorquando ha ridotto il reddito da invalido del 20% per il minor rendimento e

non vi è più spazio per ulteriori riduzioni di sorta.”

Anche

nel caso di specie la capacità lavorativa del 50%, e dal 26 settembre 2014

dell’80% va intesa come presenza durante tutto l’anno con riduzione del

rendimento (cfr. pag. 200 incarto AI e pag. 47 incarto cassa malati).

Ne

segue che non vi è alcuna possibilità di procedere ad una riduzione per il

fatto che l’interessato sarebbe in grado di svolgere attività unicamente a

tempo parziale.

Neppure

la nazionalità, cui l’insorgente aggiunge la sua scarsa formazione, è atta ad

aumentare la percentuale della riduzione del salario da invalido.

L’assicurato,

di nazionalità __________, è al beneficio di un permesso di domicilio “C”

(pag. 7 incarto AI), ciò che non lo penalizza a livello salariale (cfr. DTF 126

V 75, consid. 5a)cc) e si trova nel nostro Paese dal 1991 (pag. 13 e 39 incarto

AI). L’insorgente ha ottenuto un diploma di carrozziere (attività mai

esercitata) nel suo Paese d’origine ed ha svolto le attività di aiuto cucina e

cameriere in Svizzera prima di diventare magazziniere (pag. 37 incarto AI), ciò

che implica la capacità di adattarsi agevolmente a nuove e diverse sfide

professionali (cfr. anche la sentenza 9C_1013/2008 del 23 dicembre 2009 dove il

TF non ha ritenuto che il solo certificato di capacità quale fabbro posseduto

da un assicurato 56enne incidesse negativamente sul salario). Il ricorrente ha

inoltre indicato di parlare e capire correntemente l’italiano e di avere buone

capacità di lettura, scrittura e di espressione orale nella nostra lingua (pag.

36.

incarto AI).

Circa l’età

(l’insorgente è nato nel 1968), il TF ha già avuto modo di stabilire che essa

non solo non si ripercuote negativamente sul reddito ipotetico da invalido, ma

incide favorevolmente su di esso (sentenza 9C_1013/2008 del 23 dicembre 2009 consid.

6.

).

Altri elementi,

indicati dal ricorrente, non rientrano tra i fattori di riduzione (cfr. DTF 126

V 75, consid. 5a)cc: “Sodann trug die Rechtsprechung

dem Umstand Rechnung, dass weitere persönliche und berufliche Merkmale einer

versicherten Person, wie Alter, Dauer der Betriebszugehörigkeit, Nationalität oder

Aufenthaltskategorie sowie Beschäftigungsgrad Auswirkungen auf die Lohnhöhe

haben können”). In particolare la circostanza che

l’interessato deve anche occuparsi del figlio minorenne, a mente del TCA, non è

un motivo per ridurre il salario da invalido, non essendo un fattore che incide

sfavorevolmente sul salario.

Alla

luce di quanto sopra, tenuto conto dell’insieme delle circostanze, una

riduzione globale (cfr. sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 e sentenza 9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 al consid. 6.2.1) del 10%,

rientra nei parametri giurisprudenziali e va confermata (cfr. sentenza

8C_549/2016 del 19 gennaio 2017 dove il TF, in ambito di assicurazione contro

gli infortuni, ha confermato la riduzione del 10% ad un assicurato capace al

lavoro al 60% che chiedeva una riduzione maggiore [consid. 6]; sentenza

8C_418/2015 del 7 ottobre 2015 dove il TF ha confermato una riduzione del 10%,

mentre il ricorrente ne chiedeva una del 25% [consid. 6.5]; sentenza

9C_191/2015 del 1° giugno 2015 dove il TF ha annullato la riduzione del 10%

calcolata dal Tribunale cantonale sangallese perché le limitazioni derivanti

dalla patologia psichica [possibilità di lavorare solo in certi luoghi,

attività in cui non sia messo sotto pressione] erano già comprese nella riduzione

del rendimento); sentenza 9C_845/2014 del 25 febbraio 2015 dove il TF ha

accolto un ricorso dell’UAI che aveva calcolato un grado d’invalidità del 39%

senza assegnare alcuna riduzione, allorché i giudici cantonali basilesi avevano

ridotto del 10% il salario da invalido ed avevano assegnato all’assicurato un

quarto di rendita [consid. 5.2]; sentenza 9C_248/2013 del 17 ottobre 2013 dove

il TF ha confermato una riduzione del 10% per un assicurato abile al 50% nella

precedente attività [consid. 3.5.3]; sentenza 9C_44/2011 del 1° settembre 2011

al consid. 5.4.1. dove per un assicurato capace al lavoro al 40% in attività

leggere [consid. 4.1] a causa di una patologia cardiaca, è stata riconosciuta

una riduzione del 10%).

Raffrontando

il reddito da valido di fr. 75'581.85 con quello da invalido di fr. 66'453.12, ridotto del 50% (riduzione del rendimento) a fr. 33'226.56 e

poi del 10% (deduzione sociale) a fr. 29'903.90, si ottiene un grado

d’invalidità del 60.43% arrotondato, conformemente alla

DTF 130 V 121, al 60% che dà diritto a ¾ di rendita come calcolato

dall’UAI (art. 28 cpv. 2 LAI), dal 1° agosto 2014.

Raffrontando

il reddito da valido di fr. 75'581.85 con quello da invalido di fr. 66'453.12, ridotto del 20% (riduzione del rendimento) a fr. 53'162.50 e

poi del 10% (deduzione sociale) a fr. 47'846.25 si ottiene un grado

d’invalidità del 36.69% arrotondato, conformemente alla

DTF 130 V 121, al 37% che non dà più diritto ad alcuna rendita dal 1°

gennaio 2015 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute, art. 88a

cpv. 1 OAI).

2.12

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In

concreto, visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 500.-- vanno messe a

carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti