32.2017.35
Richiesta di una rendita AI. Conferma della decisione dell'UAI sia per l'aspetto medico, in base alla perizia reumatologica allestita in sede amministrativa, sia per quanto concerne il calcolo dell'in
18 settembre 2017Italiano62 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2017.35
cs
Lugano
18 settembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 marzo 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 31 gennaio 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1968, da
ultimo magazziniere presso la __________, ha inoltrato, nel corso del mese di
febbraio 2014, una domanda di prestazioni AI.
1.2. Dopo aver acquisito gli atti
ritenuti necessari, tra i quali una perizia reumatologica del 18 aprile 2016
del dr. med. __________, con decisione del 31 gennaio 2017, preavvisata dal
progetto del 2 novembre 2015, l’UAI ha posto RI 1 al beneficio di ¾ di rendita
(grado del 61%) dal 1° agosto 2014 al 31 dicembre 2014.
1.3. RI 1, rappresentato dall’avv.
RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendo il
riconoscimento di mezza rendita d’invalidità dal mese di gennaio 2015 (doc. I).
Il ricorrente contesta sia l’aspetto medico che quello economico.
Circa la valutazione del
suo stato valetudinario, l’insorgente critica la circostanza che tutti i medici
si riferiscono al referto del 2014 del dr. med. __________ allestito
nell’ambito della procedura tendente alla richiesta di indennità giornaliere dell’assicurazione
malattie e che sarebbe stato redatto senza tener conto dell’esatto mansionario
in seno alla ditta per la quale lavorava. A questo proposito, secondo
l’assicurato, la perizia del dr. med. __________ sarebbe poco approfondita e
superficiale nelle conclusioni laddove fa riferimento alla valutazione del dr.
med. __________. Gli altri due specialisti interpellati dal dr. med. __________,
medico SMR, e meglio il dr. med. __________ ed il dr. med. __________, non
avrebbero espresso alcun giudizio, malgrado, secondo l’interessato, fosse
ritenuto necessario per una valutazione pluridisciplinare. Il dr. med. __________
avrebbe del resto rinviato alle conclusioni del medico curante, dr. med. __________,
senza che tuttavia la sua opinione sia stata presa in considerazione.
Per quanto concerne
l’aspetto economico, l’interessato rileva che al salario base di fr. 67'600,
comprensivo degli assegni famigliari che non percepirà più quando i figli
avranno raggiunto l’indipendenza economica, l’UAI ha aggiunto le retribuzioni
per le ore straordinarie che non dipendono tuttavia da lui, ed ha calcolato un
importo di fr. 74’982. Per il ricorrente va invece preso in considerazione solo
il reddito lordo di fr. 67'600 senza alcuna aggiunta. Da questo importo vanno ancora
effettuate le deduzioni di legge per calcolare il reddito netto.
L’insorgente rileva poi
che il tasso di riduzione per attività leggere dell’8% non è corretto e chiede
l’applicazione del “tasso massimo” del 10%. Non è stata inoltre
effettuata alcuna riduzione per “altri svantaggi salariali derivanti da
altri fattori” sebbene, a causa dell’età, della formazione professionale,
della nazionalità, del mercato del lavoro, dell’impossibilità a riqualificarsi
professionalmente, del danno alla salute e non da ultimo della situazione
famigliare, questi fattori andrebbero considerati. In particolare dal 2014 non
avrebbe potuto effettuare straordinari poiché i figli, di cui l’ultimo ancora
minorenne, sono stati affidati a lui.
Infine l’interessato, che
afferma di trovarsi in difficoltà economica malgrado l’attività al 50%, chiede che
venga esperita una perizia pluridisciplinare, che il calcolo sia effettuato sulla
base dell’effettivo reddito e che vengano applicate le corrette deduzioni.
1.4. Con risposta del 14 marzo
2017 l’UAI propone la reiezione del ricorso, con argomentazioni che, laddove
necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).
1.5. Il 24 marzo 2017 il
ricorrente ha prodotto due referti del 13 gennaio 2017 e del 22 marzo 2017
della Clinica __________ di __________, rispettivamente di __________ (doc. B1
e B2), sostenendo che la diagnosi è completamente diversa rispetto a quella posta
dall’Ospedale __________ di __________ e chiedendo che venga effettuata una
perizia pluridisciplinare in collaborazione con un neurologo, un neurochirurgo
ed un reumatologo, nonché che venga effettuato dai servizi AI un sopralluogo
sul posto di lavoro per valutare le sue reali possibilità di esercitare
un’attività lavorativa per un tempo superiore a quello attualmente messo in
atto (doc. VI).
1.6. Con osservazioni del 6 aprile
2017 (doc. VIII), cui ha allegato il rapporto del 31 marzo 2017 del medico SMR,
dr. med. __________ (doc. VIII/1), l’amministrazione ha confermato la richiesta
di reiezione del ricorso.
1.7. Con scritto del 20 aprile
2017 l’insorgente ha trasmesso due rapporti del 14 aprile 2017, rispettivamente
del 10 novembre 2015 del medico curante, dr. med. __________ (doc. C1 e C2) ed
ha ribadito la necessità di allestire una perizia pluridisciplinare (doc. X).
1.8. Il 10 maggio 2017 dopo aver
chiesto (doc. XII), ed ottenuto (doc. XIII), una proroga, l’UAI ha prodotto una
valutazione del 9 maggio 2017 del medico SMR, dr. med. __________ (doc. XIV).
2.1. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).
Secondo
l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié
pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
2.2. Se
il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta
(art. 17 cpv. 1 LPGA). Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze
suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla
rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano
subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.
1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per
stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto
di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento
della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della
pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF
133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a
confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V
262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010,
p. 379).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità
al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole
(art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di
revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una
prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984
p. 137).
2.3. In
concreto, dopo aver acquisito la documentazione medica ritenuta necessaria, il
26 gennaio 2016, in seguito alle osservazioni al progetto di decisione, l’UAI
ha comunicato all’insorgente la necessità di un accertamento medico presso il
dr. med. __________, FMH reumatologia.
Il
18 aprile 2016 il perito ha visitato l’insorgente ed ha redatto la perizia
amministrativa (pag. 191 e seguenti incarto AI). Dopo aver descritto l’anamnesi
personale, sistemica, sociale, i dati soggettivi dell’assicurato, le
constatazioni oggettive e la valutazione, ha posto la diagnosi di sindrome
lomboradicolare S1 cronica a destra in cicatrice inglobante la radice di S1 a
destra, in esiti da emilaminectomia parziale S1 a destra e sequestrectomia per
ernia discale paramediana e laterale a destra L5/S1, l’8.11.2013, disturbi
statici del rachide (iperlordosi lombare con scoliosi destroconvessa
scompensata), decondizionamento e sbilancio muscolare ed ha affermato:
" (…)
Giudico come lavoro adatto allo stato di
salute un’attività che tiene pienamente conto dei limiti funzionali e di carico
descritti nell’allegato.
In un lavoro adatto allo stato di salute,
non sostanzialmente modificatosi rispetto alla valutazione medico assicurativa
del Dr. __________ il 15.4 e il 25.7.2014, giudico l’assicurato abile al lavoro
sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, con una diminuzione
del rendimento del 20%, come ritenuto dal Dr. __________ il 25.7.2014, a
decorrere dal 26.9.2014, a seguito del fabbisogno di maggiori pause, dei dolori
cronici radicolari, rallentanti i movimenti e in parte dei potenziali effetti
collaterali dei farmaci analgesici da assumere.
Si riconferma l’inabilità lavorativa totale
del 100%, ritenuta dal Dr. __________ dopo la valutazione medico fiduciaria del
25.7.2014, in qualità di magazziniere con le mansioni descritte dal datore di
lavoro il 21.3.2014. (…)” (pag. 200 incarto AI)
Il 26 aprile 2016 il
medico SMR, dr. med. __________, ha confermato le valutazioni del perito (pag.
203 e seguenti incarto AI), rilevando: “inabilità lavorativa come da perizie
Dr. __________ e, dopo il 25 luglio 2014, Dr. __________” (pag. 206 incarto
AI, cfr. anche pag. 209 incarto AI).
Nelle more processuali
l’interessato ha prodotto due referti, del 13 gennaio 2017 della Clinica __________
di __________ e del 22 marzo 2017 della Clinica __________ di __________ (doc. B1 e B2).
Il 22
marzo 2017 la dr.ssa med. __________ ha posto la diagnosi di “chronische
neuropathische Schmerzen S1 rechts bei st. n. partieller Hemilaminectomie
rechts und Entfernung einer sequestierten DH L5/S1 am 08.11.2013; st.n.
Nervenwurzelinfiltration S1 rechts am 12.09.2013”, ha citato l’esito
dell’esame radiologico del 13 gennaio 2017 (“Konstant zu Voruntersuchung
mässige degenerative Veränderung LWK4/5 mit allenfalls fraglicher Kompression
der Wurzel L5 rechts und postoperative Veränderungen LWK5/SMK1 ohne eindeutige
Affektion der Wurzel S1”) ed ha affermato:
" (…)
Sowohl in den klinischen
als auch in den elektrophysiologischen Befunden lassen sich keinerlei Zeichen
einer akuten Wurzelkompression nachweisen. Bei der Hyposensibilität und den
Parästhesien im Bereich des Dermatoms S1 rechts handelt es sich um residuelle
Defizite bei St.n. Diskushernienoperation L5/S1.
Mit Herr RI 1 habe ich
eingehend die Mechanismen des Schmerzchronifizierung sowie die Notwendigkeit
einer suffizienten Langzeittherapie beschprochen. Der Patient hat sich mit
einer Neurontin-Behandlung einverstanden erklärt und wird diese ab sofort
beginnen. Ein Rezept sowie das entsprechende Aufdosierungsschema habe ich Herrn
RI 1 mitgegeben. Bei allfälligen Nebenwirkungen wird sich den Patienten direkt
bei mir melden. Zudem habe ich dem Patienten empfohlen, ein regelmässiges
Training zur Stärkung der LWS-Muskulatur im Rahmen von isometrischen Uebungen
durchzuführen und vorerst auf die starke Flexions-und Retroflexionsbewegungen
im LWS-Bereich sowie Heben schwerer Lasten zu verzichten. Des weiteren ist eine
konsequente progressive Muskelentspannung zu empfehlen.
Ausserdem ist eine
multimodale lokale Behandlung (inkl. Ultraschall und Massagen) bei
muskolofaszialen Schmerzen im tieflumbalen paravertebralen Bereich rechts
indiziert.
Die TENS-Stimulations soll
vorerst beibehalten werden.” (doc. B1)
Il 31 marzo 2017 il medico
SMR, dr. med. __________, ha affermato:
" (…)
Rapporto Dr.ssa __________, Clinica di
neurologia, __________, __________, del 22 marzo 2017: Diagnosi: dolore
cronico neuropatico S1 a destra in esiti di emilaminectomia parziale ed
asportazione di ernia discale L5-S1 (8 novembre 2013) e stato dopo
infiltrazione della radice S1 a destra (12 settembre 2013). Inoltre emicrania
con aura e stato dopo intervento meniscale a sinistra (2007). La risonanza
magnetica della colonna lombare del 13 gennaio 2017 evidenzia un referto
costante rispetto all’esame precedente. Esame dei potenziali sensomotori
evocati ed elettromiografia nei limiti di norma. Oggettività clinica senza
segni per sofferenza radicolare acuta. il paziente presenta dei deficit
residuali dopo l’intervento per l’ernia discale L5-S1. (…) Inoltre si
raccomanda un allenamento muscolare con esercizi isometrici a livello lombare.
Trattamento locale multimodale del dolore paralombare e continuazione del
trattamento stimolante con TENS.
Radiografie e risonanza magnetica della
colonna lombare del 13 gennaio 2017 (PD Dr. __________, Clinica __________, __________):
Indicazione: lombosciatalgia persistente a destra in stato dopo disectomia L5-S1
a destra (2013). Lastre precedenti del 28 marzo 2014 (Ospedale __________, __________)
a disposizione. Referto costante rispetto all’esame precedente.
Fatti
I due rapporti non contengono informazioni
sostanzialmente nuove. La sintomatologia riferita è già ben descritta nella
perizia del Dr. __________ del 18 aprile 2016.” (doc. VIII/1)
Il 20 aprile 2017 il
ricorrente ha prodotto i certificati del 1° aprile 2017 e del 10 novembre 2015
(quest’ultimo già agli atti) del medico curante, dr. med. __________, medicina
generale FMH (doc. C1 e C2).
Il 10 novembre 2015 il
curante ha affermato:
" (…)
In qualità di medico curante, certifico che
l’inabilità lavorativa da me attestata per il paziente menzionato nella
proporzione del 50% a partire dal 1.11.2014 è riferita ad un impiego presso
l’azienda __________ per un’attività ragionevolmente esigibile rispetto alla
sua attuale e persistente patologia vertebrale lombare e radicolare.
Utilizzando regolarmente una TENS-terapia il sig. RI 1 riesce a lavorare a metà
giornata eseguendo solo delle attività confacenti alla caricabilità del suo
rachide lombare (in particolare non solleva né sposta pesi). Ciò è stato
possibile grazie alla disponibilità e alla collaborazione del datore che gli ha
permesso, a partire dal 1.11.2014, di svolgere a metà giornata delle mansioni
più leggere rispetto a quelle che era tenuto ad effettuare prima
dell’insorgenza dell’attuale patologia vertebrale e radicolare.
Dal 1.11.2014 il grado d’inabilità
lavorativa del sig. RI 1 per un’attività ragionevolmente esigibile ed adeguata
rispetto alla sua attuale e persistente patologia vertebrale lombare e
radicolare è decisamente superiore al 20% a va valutato almeno nella misura del
50%.
A mia conoscenza purtroppo l’Ufficio A.I.
ha steso il progetto di assegnazione di rendita omettendo due elementi che
potrebbero risultare decisivi: una valutazione del paziente sul posto di lavoro
ed una perizia medica specialistica.” (doc. C2)
Il 14 aprile 2017 il dr.
med. __________ ha affermato:
" (…)
In qualità di medico curante ho seguito
regolarmente il paziente menzionato dal 2013 per un’ernia discale L5/S1 operata
presso il reparto di __________ dell’Ospedale __________ di __________. Il
decorso è stato caratterizzato dalla persistenza di un deficit neurologico
sensitivo e di una sindrome algica nel territorio della radice S1 di destra,
senza nuove compressioni radicolari (v. documentazione specialistica a
disposizione, in particolare quella recente della Clinica __________ di __________);
le ultime valutazioni specialistiche cliniche e radiologiche fanno stato di
alterazioni degenerative del segmento lombare L4/L5 e di alterazioni
post-operatorie del segmento L5/S1.
A partire dal 1.11.2014, fino a tempo per
ora indeterminato, considero il paziente inabile al lavoro al 50%
esclusivamente per un’attività confacente alla limitata caricabilità del
rachide; ciò significa che può lavorare solo a metà tempo e con mansioni
ridotte rispetto a prima di diventare sintomatico e poi operato per la suddetta
ernia discale L5/S1.
La sua limitata abilità lavorativa non ha
purtroppo potuto essere migliorata dalle varie terapie messe in atto: farmaci
antidolorifici e antiinfiammatori, modulatori del dolore, fisioterapia e,
soprattutto, TENS-terapia. Nelle scorse settimane su prescrizione dei colleghi
della Clinica __________ ha iniziato una nuova terapia farmacologica con
Neurontin, farmaco neuromodulatore, a dosi gradualmente crescenti; al momento
attuale non è ancora possibile capire in che misura tale trattamento possa
giovargli sia dal punto di vista soggettivo che da quello della caricabilità
del rachide.” (doc. C1)
Il 9 maggio 2017 il medico
SMR, dr. med. __________, ha affermato:
" (…)
In sede di ricorso al Tribunale cantonale
delle assicurazioni, l’assicurato ha prodotto un rapporto Dr.ssa __________,
Clinica di neurologia, __________, __________, del 22 marzo 2017 ed un referto
di radiografie e di una risonanza magnetica della colonna lombare del 13
gennaio 2017 (PD Dr. __________, Clinica __________, __________).
I due rapporti non contengono informazioni
sostanzialmente nuove: la sintomatologia riferita è già ben descritta nella
perizia del Dr. __________ del 18 aprile 2016.
In data 26 aprile 2017 giunge un rapporto
del medico curante (dal 2013) Dr. __________ del 14 aprile 2017. Egli attesta
inabilità lavorativa al 50% (in termini di presenza), limitatamente per
un’attività confacente alla limitata caricabilità del rachide, dal 1° novembre
2014 per un periodo indeterminato.
Egli aggiunge che i diversi provvedimenti
terapeutici intrapresi non erano in grado di migliorare la capacità lavorativa.
È allegato un certificato medico 10 novembre 2015 (già agli atti e preso in
considerazione, la perizia medica suggerita è stata realizzata).
Non è oggettivato un cambiamento dello
stato di salute riscontrato dal perito Dr. __________ in data 18 aprile 2016
che si sovrappone alle constatazioni del Dr. __________ del 25 luglio 2014. Il
Dr. __________ aggiungeva che difficilmente, dei provvedimenti terapeutici
possibili sarebbero stati in grado di incrementare la capacità lavorativa.
Si conferma il grado d’inabilità lavorativa
come emerge dalle conclusioni del perito Dr. __________.” (doc. XIV/1)
2.4. Per costante giurisprudenza
(cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di
poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanita-rie, valutare quali attività professionali
siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza
probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti
siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su
esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che
sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha
valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),
bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite
da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono
a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1
pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza
pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto
conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle
direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In
partico-lare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U
329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel che concerne il Servizio
di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta Corte nella
DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato
di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione
conferiti dall'art. 44
LPGA (consid. 6 e 7).
In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di
accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo
e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376
il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di
parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura
giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia
di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove
assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.
In una sentenza di
principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale
ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al
valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art.
72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,
formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul
Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta
Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per
poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni
come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo
nelle procedure giudiziarie è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha
riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente
le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM
nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro
dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto
necessario adottare dei correttivi:
(a livello amministrativo)
- assegnazione a caso dei
mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
- differenze minime delle
tariffe della perizia (consid. 3.2),
- miglioramento e
uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
- rafforzamento dei
diritti di partecipazione:
-- in caso di divergenze
l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale
impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale
federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza
secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona assicurata
spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad
esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a livello dell’autorità
giudiziaria di prima istanza).
In caso di accertata
necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale
federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia
medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA
1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11
aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione
invalidità (consid. 4.4.2).
Infine, il Tribunale
federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard
processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà
decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema
cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Per quel che riguarda
i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente
con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del
suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109
consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei
rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza
valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I
462/05 del 25 aprile 2007).
2.5. Questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della
decisione impugnata, dopo attento esame della documentazione medica agli atti,
deve confermare l’operato dell’UAI che, basandosi sulla perizia reumatologica
del 18 aprile 2016 del dr. med. __________ e sulle valutazioni del medico SMR,
dr. med. __________, il quale a sua volta si è fondato sulla documentazione
acquisita dall’UAI e prodotta dal ricorrente in sede amministrativa, ha
stabilito che l’insorgente, completamente inabile al lavoro nella precedente
attività, dopo l’anno di attesa va considerato abile al lavoro al 50% dal 26
luglio 2014 al 25 settembre 2014 ed al 20% dal 26 settembre 2014 in attività
leggere e confacenti al suo stato di salute (pag. 209 incarto AI).
La valutazione peritale è
da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri
giurisprudenziali ricordati al considerando che precede. Il perito si è espresso
su tutte le patologie lamentate dall’assicurato, ha esaminato accuratamente
tutta la documentazione messa a sua disposizione ed ha valutato la capacità
lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni risultanti dalla visita
effettuata il 18 aprile 2016.
Al referto va attribuita
piena forza probante.
2.6. L’insorgente contesta di
poter svolgere un’attività leggera nella misura dell’80%.
Egli sostiene in primo
luogo che i medici che hanno valutato la fattispecie si sarebbero fondati sui
referti del dr. med. __________ del 2014 il quale, a sua volta, si sarebbe
basato su dati erronei per quanto concerne le mansioni dell’interessato nell’azienda
per la quale lavorava.
A questo proposito,
secondo l’assicurato, la perizia del dr. med. __________ sarebbe poco
approfondita e superficiale nelle conclusioni laddove fa riferimento alla
valutazione del dr. med. __________, che oltre ad utilizzare un mansionario
errato, avrebbe consigliato una nuova valutazione entro due mesi che non
sarebbe mai stata effettuata. Gli altri due specialisti interpellati dal medico
SMR, e meglio il dr. med. __________, __________ presso l’Ospedale __________
di __________ ed il dr. med. __________, __________ presso il Centro __________
dell’Ospedale __________ di __________, non avrebbero espresso alcun giudizio,
malgrado, secondo l’interessato, fosse ritenuto necessario per una valutazione
pluridisciplinare. Il dr. med. __________ avrebbe rinviato alle conclusioni del
medico curante, dr. med. __________, senza che tuttavia la sua opinione sia
stata presa in considerazione.
Va in primo luogo
evidenziato che l’UAI, e per esso il medico SMR, non hanno deciso di far allestire
una perizia pluridisciplinare per la quale sarebbero stati nominati anche il
dr. med. __________ ed il dr. med. __________. I due medici sono infatti stati
interpellati dall’UAI nell’ambito degli accertamenti medici effettuati prima
dell’allestimento della perizia, in quanto entrambi gli specialisti già
conoscevano lo stato di salute del ricorrente ed era necessario un
aggiornamento degli atti (cfr. pag. 169 incarto AI).
I loro pareri sono stati
presi in considerazione dal medico SMR e dal perito (cfr. perizia: pag. 191
incarto AI: “essa si basa sulla documentazione messami gentilmente a
disposizione, sui dati anamnestici richiesti e sull’esame clinico”; pag.
192 incarto AI dove viene descritta l’anamnesi personale con l’intervento
neurochirurgico del novembre 2013 presso l’Ospedale __________ di __________ e
pag. 193 dove viene citata la presa di posizione del dr. med. __________: “il
10.8.2015 il dr. __________ […]”).
Quanto alla circostanza
che i medici e segnatamente il dr. med. __________, si sarebbero fondati sul
parere del dr. med. __________, malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione
FMH, che sarebbe stato redatto senza conoscere l’esatto mansionario in seno
alla ditta, va evidenziato quanto segue.
Dagli atti emerge il dr.
med. __________ ha visitato l’assicurato in due occasioni per conto
dell’assicuratore malattie, il 15 aprile 2014 ed il 25 luglio 2014 (cfr. pag.
116 incarto AI). Nel corso della prima visita del 15 aprile 2014 il dr. med. __________,
“per l’ultima attività svolta”, aveva a disposizione un mansionario
firmato dal datore di lavoro “leggermente diverso da quello allestito
successivamente” (cfr. pag. 116 incarto AI; cfr. anche pag. 152 incarto AI).
Tuttavia le valutazioni del
dr. med. __________ circa la capacità lavorativa del ricorrente nell’ultima
attività svolta presso la __________ sono determinanti unicamente per stabilire
l’incapacità lavorativa nel periodo di attesa di un anno ai sensi dell’art. 28
cpv. 1 LAI.
Considerato che l’UAI ha
ritenuto che l’interessato ha avuto un’incapacità al lavoro almeno del 40% in
media durante un anno senza notevole interruzione (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI)
da quando è stato incapace al lavoro il 20 agosto 2013 e che l’insorgente al
termine di questo anno è stato considerato invalido almeno al 40% (art. 28 cpv.
1 lett. b LAI), e che dunque l’amministrazione ha considerato adempiuto il
periodo di attesa di un anno, ciò che del resto l’insorgente neppure contesta, la
questione del mansionario non è rilevante.
Del resto dagli atti
emerge che dal 19 febbraio 2014 l’interessato è completamente inabile al lavoro
nella precedente attività, mentre dal 20 agosto 2013 al 18 febbraio 2014 ha
avuto solo alcuni brevi periodi di capacità lavorativa parziale o completa
quale magazziniere che non gli hanno impedito di adempiere le condizioni di cui
all’art. 28 LAI (cfr. pag. 209 e 211 incarto AI; cfr. anche pag. 153 incarto AI).
Non va poi dimenticato che
invece la capacità lavorativa in attività leggera e confacente al suo stato di
salute, dal mese di agosto 2014, determinante per il calcolo del grado
d’invalidità, in applicazione del principio dell’obbligo di ridurre il danno
che incombe all’assicurato, non è valutata in base al mansionario che
l’interessato aveva nella precedente attività, bensì sulla base delle
limitazioni effettive constatate dallo specialista nell’ambito della sua
perizia in un’attività adatta.
Ne segue che l’asserita
mancata presa in considerazione dell’esatto mansionario da parte del dr. med. __________
non è rilevante per il caso di specie.
Per quanto concerne la
censura secondo cui lo specialista avrebbe stabilito la necessità di una
rivalutazione del ricorrente dopo due mesi dalla visita peritale, senza che
questo secondo esame sia mai stato eseguito, va rilevato quanto segue.
Se è vero che nell’ambito
della prima visita peritale del 15 aprile 2014 lo specialista ha affermato che
“le condizioni del paziente non sono consolidate. Una valutazione della sua
capacità funzionale residuale appare prematura. Essa potrà avvenire al termine
delle misure terapeutiche ancora da attuare o al più tardi entro 2 mesi circa”
(pag. 28 incarto cassa malati), d’altra parte il 25 luglio 2014 lo stesso dr.
med. __________ ha nuovamente visitato l’insorgente ed ha concluso che “senza
modifiche significative dei disturbi e dei reperti oggettivi nel corso degli
ultimi mesi lo stato di salute del paziente deve essere per intanto considerato
quello definitivo (a condizione che non si proceda alla posa di un
elettroneurostimolatore come accennato dal paziente)” e che “per un
lavoro fisicamente leggero con mansioni rispettose alle limitazioni stabilite è
invece esigibile dal profilo medico-teorico una ripresa lavorativa da subito,
per i primi 2 mesi nella misura del 50% (presenza ridotta con rendimento
submassimale), successivamente nella misura del 80% inteso come presenza
normale ma con un rendimento parzialmente ridotto dovuto alla necessità di
brevi pause lavorative. Senza ulteriori intervenzioni terapeutiche questa
valutazione è da ritenere definitiva” (pag. 47 incarto AI).
Anche questa censura va
pertanto respinta.
Per il resto l’insorgente
non apporta elementi medici oggettivi atti a sovvertire le convincenti
conclusioni del perito reumatologo.
Non sono tali i certificati
prodotti nelle more processuali. I referti del 13 gennaio 2017 della Clinica __________
di __________ (doc. B2) e del 22 marzo 2017 della Clinica __________ di __________
(doc. B1), fanno stato di una sostanziale stabilità della patologia di cui è
affetto il ricorrente e pongono diagnosi simili a quelle indicate dal dr. med. __________
(doc. B1: dolore cronico neuropatico S1 a destra in esiti di emilaminectomia
parziale ed asportazione di ernia discale L5-S1 (8 novembre 2013) e stato dopo
infiltrazione della radice S1 a destra (12 settembre 2013); perizia, pag. 200
incarto AI: sindrome lomboradicolare S1 cronica a destra in cicatrice
inglobante la radice di S1 a destra, in esiti da emilaminectomia parziale S1 a
destra e sequestrectomia per ernia discale paramediana e laterale a destra
L5/S1, l’8.11.2013, disturbi statici del rachide (iperlordosi lombare con
scoliosi destroconvessa scompensata), decondizionamento e sbilancio muscolare).
La risonanza del 13
gennaio 2017 rileva del resto una stabilità rispetto al precedente esame (doc. B2: “[…] Zum Vergleich die externen Aufnahmen zuletzt vom
28.03.2014 aus dem __________ __________ […] Konstant zur Voruntersuchung
mässige degenerative Veränderung LWK4/5 mit allenfalls fraglicher Kompression
der Wurzel L5 rechts und postoperative Veränderungen LKW5/SWK1 ohne eindeutige
Affektion der Wurzel S1”).
Non
sono d’aiuto al ricorrente neppure gli attestati del 10 novembre 2015 e del 14
aprile 2017 del medico curante, dr. med. __________, peraltro medico generico e
dunque non specialista nella patologia qui in discussione.
Nel primo certificato il
curante si limita ad attestare un’incapacità lavorativa del 50% ed a chiedere
l’allestimento di una perizia e di una valutazione sul posto di lavoro, senza
tuttavia apportare alcun elemento medico particolare atto a sostenere la sua
conclusione.
Nel referto del 14 aprile
2017 il dr. med. __________ ribadisce la sua valutazione, attestando nuovamente
un’incapacità lavorativa del 50%, confermando in sostanza che lo stato di
salute dell’interessato è rimasto stabile. Neppure in questo caso ha invece evidenziato
elementi che possano mettere in dubbio la valutazione peritale del 18 aprile
2016 del dr. med. __________, la quale deve di conseguenza essere confermata.
Va poi rilevato come il
miglioramento in due fasi dello stato di salute in attività leggere e
confacenti, e meglio dapprima al 50% dal 26 luglio 2014 e poi all’80% dal 26
settembre 2014, come stabilito dal dr. med. __________ (pag. 45 incarto Cassa
malati) e dal dr. med. __________ (pag. 10 incarto AI), trova conferma anche
nelle attestazioni del medico curante seppure con date e percentuali in parte
diverse. Il dr. med. __________ ha infatti attestato una capacità lavorativa
del 20% dal 1° settembre 2014 e del 50% dal 1° novembre 2014 (cfr. pag. 66
incarto cassa malati; pag. 99 incarto AI; cfr. anche pag. 168 incarto AI). La
ripresa graduale, presso il precedente datore di lavoro, è stata confermata
anche dal ricorrente in sede di osservazioni (pag. 165 incarto AI).
Ciò deriva in parte anche dalla
circostanza che il 25 agosto 2014 gli è stato applicato un apparecchio TENS da
mettere localmente a livello lombare paravertebrale a destra, dando al
ricorrente “molto beneficio” (cfr. referto del 13 ottobre 2014 del dr.
med. __________, pag. 104 incarto AI; cfr. anche pag. 99 incarto AI).
Certo, le date dei
miglioramenti, ossia 26 luglio 2014 e 26 settembre 2014 per il dr. med. __________
ed il dr. med. __________, rispettivamente 1° settembre 2014 e 1° novembre 2014
per il dr. med. __________ e le percentuali di capacità lavorativa, 50% e 80% secondo
i due specialisti, rispettivamente 20% e 50% secondo il curante, non collimano.
Ciò è dovuto
sostanzialmente alla circostanza che il ricorrente ha ricominciato a lavorare
presso il proprio datore di lavoro cambiando solo alcune mansioni (pag.
165: “[…] grazie alla disponibilità del mio datore di lavoro, faccio alcuni
lavori più leggeri e adeguati al mio stato di salute, ma anche in questi casi
spesso devo chiedere l’aiuto dei miei colleghi di lavoro […]”;
sottolineatura del redattore) e che le capacità lavorative e le date si
riferiscono all’attività effettivamente svolta presso il medesimo datore di
lavoro (cfr. doc. C2: “[…] certifico che l’inabilità lavorativa da me
attestata per il paziente menzionato nella proporzione del 50% a partire dal
1.11.2014 è riferita ad un impiego presso l’azienda __________ per un’attività
ragionevolmente esigibile rispetto alla sua attuale e persistente patologica
[…]”), allorché il dr. med. __________ ed il dr. med. __________ hanno
giudicato la capacità lavorativa del ricorrente al 50% e poi all’80% prendendo
in considerazione tutte quelle attività leggere e confacenti allo stato di
salute che il ricorrente potrebbe esercitare in base alle limitazioni
funzionali concretamente accertate nel corso delle rispettive visite peritali.
Va
qui rammentato che per quanto concerne la differente valutazione medica tra il
curante ed il perito il TF ha più volte avuto l’occasione di ribadire
che essa è spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a scopo
di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. sentenza 9C_697/2013 del 15
novembre 2013 consid. 3.2, sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche
sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29
settembre 2010).
Al
ricorrente va ugualmente ricordato che il solo fatto che uno o più medici
curanti esprimano un'opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in
discussione una perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre
nuovi accertamenti (cfr. ad esempio sentenza citata 9C_721/2012 consid. 4.4 con
riferimento; sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2). Anche
perché il medico curante, che vede il proprio paziente quando il disturbo si
trova in una fase acuta, tende a farsi un'idea diversa della gravità del danno
alla salute rispetto al perito il cui esame invece non si focalizza sulla
necessità di cura in un dato momento (sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013,
consid. 3.2; SVR 2008 IV n. 15 pag. 43 consid. 2.2.1 [I 514/06]). Del resto la
prassi prevede che, di principio, deve essere considerato con la necessaria
prudenza l’avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi
hanno con il paziente, per cui, secondo esperienza comune, il medico curante
tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio
paziente, in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a quest’ultimo
(sentenza 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, consid. 4.2).
In
Considerandi
concreto la valutazione peritale è inoltre stata confermata anche dal medico
SMR, dr. med. __________.__________
A
proposito del medico SMR non va dimenticato che per l’art. 59
cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI
per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono
la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo
l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le
mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti
per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e senso del disposto
come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di
fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto
alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze
medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale
della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione
di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle
indicazioni dell’SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente
pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre
2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag.
174, con riferimenti).
Alla
luce di quanto sopra questo TCA non ha alcun motivo per scostarsi dalla perizia
del 18 aprile 2016 del dr. med. __________ e dalle conclusioni dell’UAI secondo
cui l’insorgente al termine del periodo di attesa di un anno, va considerato
capace al lavoro al 50% in attività leggere e dal 26 settembre 2014 all’80%.
La
richiesta di allestire una perizia pluridisciplinare e di effettuare un esame sul
posto di lavoro va di conseguenza respinta.
Va qui rammentato che
conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare
d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223
consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale
modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF
124.
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
2.7
Nel caso di specie
l’interessato è tuttora attivo nella misura del 50% (doc. I).
La giurisprudenza federale
ha stabilito che per la definizione del reddito da invalido fa stato in primo
luogo la situazione salariale concreta, a condizione tuttavia che la persona
assicurata sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa
residua e che il reddito derivante dall’attività effettivamente svolta sia
adeguato e non costituisca un salario sociale (cfr. più in dettaglio il consid.
2.11
della presente sentenza; cfr. anche sentenza 8C_671/2013 del 20 febbraio
2014.
consid. 3 con riferimento alla DTF 126 V 75 consid. 3b/aa).
Ad esempio nella sentenza
9C_610/2016 del 2 marzo 2017 il Tribunale federale ha ritenuto esigibile, per
un’assicurata ancora attiva al 50% nella sua attività abituale, un cambiamento
di professione e dunque la necessità per l’interessata di sfruttare la sua
capacità di lavoro completa in un’attività confacente al suo stato di salute
(cfr. in particolare il consid. 5.2 della citata sentenza).
Infatti
all’assicurato può essere richiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa
in quei settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati, con
mansioni semplici e ripetitive, che non richiedono una preparazione
professionale specifica ma possono essere esercitate dopo una semplice
introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio. Specialmente
nell’ambito industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi
sono, in effetti, delle attività di mera sorveglianza, fisicamente assai
leggere, che possono essere svolte sia in posizione seduta che in piedi (per
esempio attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di
controllo, ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura
(cfr. sentenza 32.2013.75 del 28 gennaio 2014 e sentenza 32.2011.143 del 21
novembre 2011).
Occorre
ricordare che il concetto d’invalidità è riferito ad un mercato del lavoro
equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una
parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra,
un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di
lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire
se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e
conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In
particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora
le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta
da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo
in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin
dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (STF 8C_248/2014 del 29 agosto
2014.
consid. 2; DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989
pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).
Va
altresì sottolineato che il consulente in integrazione
professionale, sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche,
valuta quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta
essenzialmente al consulente professionale, che meglio di chiunque altro è in
grado di emettere una valutazione a proposito delle attività economiche
entranti in linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età (STF
9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5; STF 9C_949/ 2010 del 5 luglio 2011;
RtiD II-2008 pag. 274 consid. 4.3), e non al medico, avuto riguardo alle
indicazioni e limitazioni mediche, valutare quali attività professionali siano
concretamente ipotizzabili (STF 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5,9C_13/2007 del 31 marzo 2008 consid. 3; vedi anche Meyer,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des
Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 348).
Secondo la
giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,
all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze
esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di
fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato
che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel
settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio,
compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998
pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).
Occorre
inoltre ricordare che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un
elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e
giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al
massimo le sue capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240
pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale
impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile in
concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale,
considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione
per l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF
110.
V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).
Il
TF ed il TCA hanno già avuto modo di confermare la possibilità di svolgere
attività leggere in maniera completa per persone che presentavano limitazioni
importanti.
In
una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato
completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico,
comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a
causa di un "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare
all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il
gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere.
Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di
innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia
dell'assicuratore aveva ritenuto "… limitato nelle attività lavorative
che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita,
scostato al tronco, così come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di
utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi
possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo
fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al
tronco" (cfr. STCA succitata, consid. 2.6.).
È
pure stato dichiarato in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento
completo, un’attività adeguata, nella quale venga ingaggiata prevalentemente la
mano destra in mansioni non gravose per il polso, con la mano controlaterale a
svolgere una funzione ausiliaria, un assicurato, cuoco di professione, che
soffriva - a livello dell’estremità superiore sinistra – di una sindrome
dolorosa e da risparmio cronica con deficit funzionali, in presenza di una
lieve artrosi dell’articolazione radio-ulnare distale, di una modica artrosi
dell’articolazione radio-carpale nonché di una neuropatia del mediano e - a
destra – di una leggera sindrome dolorosa e da inattività con una lieve artrosi
dell’articolazione radio-ulnare distale, un’incipiente artrosi dell’articolazione
radio-carpale ed una lieve neuropatia del mediano (cfr. STCA 35.2004.38 del 3
marzo 2005).
È
poi stato ritenuto completamente abile in attività leggere, da svolgere
all’altezza del banco implicanti unicamente la manipolazione di oggetti
leggeri, un assicurato, di professione muratore, che soffriva di una sindrome
da attrito sottoacromiale ad entrambe le spalle, persistente malgrado le
operazioni eseguite nel frattempo (riparazione cuffia dei rotatori,
acromioplastica a livello della due spalle; STFA I 356/04 del 12 maggio 2005,
consid. 2.2 e 3.1).
Con
un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid. 5.2.3, il TFA ha
considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di
sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco
nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un
assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra
con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei
rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e
infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del
tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di
una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale:
spalla congelata post-traumatica).
Questo
Tribunale ritiene che anche nel caso di specie nel mercato generale del lavoro
esistano delle occupazioni, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, che
il ricorrente, nonostante i disturbi che lo interessano, sarebbe in grado di
esercitare, dapprima al 50% e poi all’80%, senza la necessità di provvedimenti
professionali (cfr. anche sentenza 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.2 e
seguenti, cfr. sentenza 32.2014.21 dell’11 febbraio 2015), ciò che gli permette
di sfruttare al meglio la sua capacità lavorativa residua (cfr. consid. 2.8 e
seguenti della presente sentenza).
Resta
da esaminare se l’UAI ha effettuato correttamente il raffronto dei redditi.
2.8
Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona
assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire
quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio
dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di
verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1
pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il più
concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la
persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso
adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V
222.
consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere
conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda
simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile
il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza
l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag.
248.
consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui -
in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la
persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale,
continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U
400.
pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale
va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe
intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere
concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La
mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti
che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la
partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina
citata).
Un salario di punta può
essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC
1980.
pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno
in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di
lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto
che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare
la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali
adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,
ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
2.9
In
concreto l’insorgente contesta il reddito da valido di fr. 74'982 figurante
nella decisione impugnata e sostiene che andrebbe utilizzato un salario
inferiore, e meglio il salario lordo di fr. 67'600, da cui andrebbero ancora
sottratte le deduzioni sociali. Egli afferma che il salario preso in
considerazione dall’UAI è comprensivo delle ore straordinarie che tuttavia non
gli sarebbero più garantite e degli assegni di famiglia che non potrebbe più
percepire in futuro quando i figli non saranno più in formazione.
Questo
Tribunale evidenzia innanzitutto che se si volesse far capo ad un salario da
valido inferiore rispetto a quello utilizzato dall’amministrazione, ciò
andrebbe a sfavore del ricorrente, con una riduzione del grado d’invalidità che
non gli permetterebbe neppure di percepire i ¾ di rendita assegnati dall’UAI
dal 1° agosto 2014 al 31 dicembre 2014.
In
secondo luogo va rammentato che il salario da prendere in considerazione deve
essere quello lordo e non deve comprendere gli assegni di famiglia (cfr. sentenza
8C_358/2017 del 4 agosto 2017; cfr. anche la sentenza 32.2014.35 del 20
novembre 2014 consid. 2.5).
Infine,
va rilevato che le indennità per le ore straordinarie, di principio, fanno
parte del salario da valido (cfr. sentenza 32.2009.117 del 24 febbraio 2010
consid. 2.9).
2.10
Dalla
decisione impugnata emerge che l’amministrazione ha utilizzato la media dei
redditi conseguiti dall’insorgente dal 2008 al 2012, pari a fr. 74'431,
aggiornandola al 2013 a fr. 74'982.
In
sede di risposta l’UAI ha ritenuto più corretto utilizzare il reddito di fr.
67'600, come richiesto dall’insorgente e come figurante nel questionario del
datore di lavoro del 21 marzo 2014 (pag. 74 incarto AI; il datore di lavoro
oltre al reddito lordo di fr. 67'600 ha comunque indicato anche una gratifica
di fr. 1'000 [pag. 75 incarto AI]).
Questo
TCA evidenzia che il 23 gennaio 2015 la consulente dell’AI ha accertato che il
ricorrente, attivo presso il medesimo datore di lavoro quale magazziniere dal
1° marzo 1999 (pag. 73 incarto AI), ha percepito, nel corso degli anni, dei
redditi variabili, “anche in funzione degli straordinari da lui effettuati”
(pag. 139 incarto AI).
Ciò
emerge anche dalla scheda contabile del 2012 dove figurano i vari elementi del
salario, e meglio: fr. 62'400 di salario base (ossia fr. 4'800 al mese [62'400
: 13]); fr. 4'996.25 di straordinario; fr. 4'800 di “assegni figli”
(ossia fr. 400 al mese [4'800 : 12]), fr. 1'000 di gratifica e fr. 5'200 di
tredicesima, per un salario lordo AVS di fr. 73'596.25 (ossia fr. 78'396.25 -
fr. 4'800 di assegni familiari sui quali non sono dovuti i contributi sociali).
L’importo
di fr. 5'200 X 13, oltre alla gratifica di fr. 1'000, figurante nel
questionario del datore di lavoro, non è pertanto preciso poiché non comprende
gli straordinari che, come accertato dall’UAI, l’insorgente ha conseguito anche
negli anni precedenti e fino al mese di agosto 2013, quando è subentrato il
danno alla salute (cfr. pag. 129-130 incarto AI). In particolare l’interessato
ha conseguito fr. 75'967 nel 2008, fr. 75’445 nel 2009, fr. 72'657 nel 2010,
fr. 74'488 nel 2011 e fr. 73'596 del 2012, per una media di fr. 74'430 (pag.
139.
incarto AI).
Accertata una fluttuazione dei redditi nel corso degli anni, vista la
specificità dell’attività svolta dal ricorrente, il cui salario base viene
influenzato anche dagli straordinari che effettua regolarmente,
l’amministrazione ha agito correttamente prendendo in considerazione una media
dell’importo percepito negli ultimi anni precedenti l’insorgere del danno alla
salute (cfr. sentenza 32.2011.302 del 20 giugno 2012 con riferimenti in
particolare alla sentenza 8C_611/2007 del 23 aprile 2008 e, nell’ambito di
un’attività indipendente, alla sentenza 8C_626/2011 del 29 marzo 2012).
L’importo
medio dal 2008 al 2012 di fr. 73'596 non va tuttavia aggiornato solo al 2013
(fr. 74'982), ma deve essere aggiornato al 2014, anno d’inizio dell’eventuale
diritto alla rendita, a fr. 75'581.85 (+ 0,8%; cfr. evoluzione dei salari,
stima trimestrale [www.bfs.admin.ch]).
2.11
Per
quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
In
concreto l’interessato ha una capacità lavorativa dell’80% in attività leggere
e confacenti al suo stato di salute, di modo che il suo salario al 50% non va
utilizzato quale salario da invalido (cfr. sentenza 9C_610/2016 del 2 marzo
2017, consid. 6.2).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2014 (cfr., a proposito del 2012, la
sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, in
particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2014
tirage_skill_level (NOGA08, RSS 2014; salario mensile lordo [valore centrale]
secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; cfr., per il
2012, la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V
178), emerge che il salario lordo
mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di
competenze; cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in
DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) di 40
ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle
condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347
segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 63’744.- (Fr. 5'312.- x 12 mesi).
Questi dati si riferiscono,
però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.
Riportando queste cifre su un
orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel
2014.
(cfr. per questo aspetto, STFA
I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche sentenza U 8/07 del
20.
febbraio 2008 e la tabella: “Durée normale du travail dans les entreprises selon la
division économique”), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammonta a Fr. 66'453.12 (Fr. 63’744
: 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa
(STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L’Alta
Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione
deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido motivo,
sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF
126.
V 80 consid. 5b/cc).
Con
sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del
salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il TF ha affermato:
"
5.4
Contrariamente al potere di
apprezzamento del Tribunale federale, quello dell’autorità giudiziaria di primo
grado non è per contro limitato alla violazione del diritto (compreso l’eccesso
e l’abuso del potere di apprezzamento), ma si estende ugualmente all’esame di
adeguatezza della decisione amministrativa (“Angemessenheits-kontrolle”). In
tale contesto l’esame verte sulla questione di sapere se un’altra soluzione non
sarebbe stata più opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto,
dall’autorità nell’ambito del proprio potere di apprezzamento e pur nel
rispetto dei principi generali del diritto. A tal proposito, il giudice delle
assicurazioni sociali non può, senza valido motivo, sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione; deve piuttosto fondarsi
su circostanze tali da fare apparire il proprio apprezzamento come quello
maggiormente appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid.
5.2
pag. 73 seg.).
5.5
La decisione del Tribunale cantonale di
distanziarsi dalla deduzione operata dall’UAI a titolo di circostanze
particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un
eccesso nell’esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido
motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi
il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni
dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare – a causa
dell’ininfluenza del calcolo per l’esito della valutazione – il giudizio
dell’istanza precedente. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe
invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente
concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria
(cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversi-cherung [IVG], in:
Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). (…)"
Nel
caso di specie l’UAI, ha applicato una riduzione dell’8% dovuta alla necessità
di svolgere unicamente attività leggere, ossia una percentuale non più
applicabile in seguito alla sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 e come
ammesso dalla medesima amministrazione in sede di risposta che ha proposto una
riduzione del 10%, che già comprende gli impedimenti funzionali in attività
leggere derivanti dal danno alla salute.
Il
ricorrente chiede che venga applicata una riduzione superiore, per “altri
svantaggi salariali derivanti da altri fattori”, a causa dell’età, della
formazione, della nazionalità, del mercato del lavoro, dell’impossibilità di
riqualificarsi, del danno alla salute e della situazione famigliare, ritenuto
che dal 2014 deve occuparsi dei figli a lui affidati, di cui uno minorenne (17
anni), ciò che gli impedisce di effettuare ore straordinarie. Considerato il
danno alla salute l’interessato ritiene che difficilmente riuscirebbe a trovare
una diversa mansione.
In
una sentenza pubblicata in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la
questione del potere d'esame del Tribunale federale e dei tribunali cantonali
delle assicurazioni qualora si tratti di verificare, in materia di
assicurazione per l'invalidità, l'estensione della riduzione operata sul
reddito da invalido accertato sulla base dei dati statistici conformemente alla
DTF 126 V 75.
L'Alta
Corte al consid. 5.2 si è così espressa:
"
Contrairement au pouvoir
d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première
instance n'est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit
(y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également
à l'opportunité de la décision administrative ("Angemessenheitskontrolle").
En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le
point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas
concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant
les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son
résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif
pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il
doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre
appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81).”
Va
poi rilevato che nella sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 il TF ha
rammentato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore
entrante in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di
servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il
tasso d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale,
nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul
reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete
(consid. 4.2 “[…] Or, il sied de rappeler qu'il n'y a pas lieu
de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en
considération comme les limitations liées au handicap, l'âge, les années de
service, la nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux
d'occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les
limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu
d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126
V 75 consid. 5b/bb p. 80; arrêt 9C_751/2011 du 30
avril 2012 consid. 4.2.1). […]”). Con sentenza
9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 al consid. 6.2.1 il TF ha ribadito questo
concetto (“[…] La deduzione va valutata complessivamente – e non
separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli fattori di deduzione –
tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso, ma non può superare il
25% (DTF 126 V 75 consid. 5b/aa in fine pag. 80). Di conseguenza, l’agire della
ricorrente che è partita dal 10% stabilito dall’UAI - e ritenuto corretto dal
Tribunale cantonale – cui ha aggiunto separatamente in modo schematico per due
volte il 5% è contrario a quanto stabilito dalla giurisprudenza e dunque già
solo per questo motivo non merita accoglimento […]”).
In
concreto l’incapacità lavorativa del ricorrente del 50% e poi del 20% va intesa
quale riduzione del rendimento (cfr. perizia dr. med. __________ pag. 200
incarto AI e perizia dr. med. __________ pag. 47 incarto cassa malati).
A
proposito della riduzione del rendimento, con sentenza 9C_149/2015 del 22 marzo
2016.
il TF al consid. 4.1 ha ribadito che:
"
Nel caso concreto
l'autorità giudiziaria precedente, sulla base dei dati peritali, ha ritenuto la
capacità lavorativa di A.________ dell'80% (che si traduce nella presenza
durante tutto il giorno con rendimento ridotto) in un'attività rispettosa dei
limiti funzionali. Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale in
caso di presenza lavorativa durante tutto il giorno ma con limitazioni, in
concreto del 20%, non vi è più spazio per alcuna riduzione riconducibile
all'impossibilità di svolgere un'attività a tempo pieno (cfr. fra tante:
sentenze 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 5;9C_980/2008 del 4 marzo 2009
consid. 3.1.2 e 9C_344/2008 del 5 giugno 2008 consid. 4). Detto altrimenti, il
fatto che l'opponente non possa svolgere un'attività adeguata al 100% ma
unicamente nella misura dell'80% è già stato considerato dall'amministrazione
allorquando ha ridotto il reddito da invalido del 20% per il minor rendimento e
non vi è più spazio per ulteriori riduzioni di sorta.”
Anche
nel caso di specie la capacità lavorativa del 50%, e dal 26 settembre 2014
dell’80% va intesa come presenza durante tutto l’anno con riduzione del
rendimento (cfr. pag. 200 incarto AI e pag. 47 incarto cassa malati).
Ne
segue che non vi è alcuna possibilità di procedere ad una riduzione per il
fatto che l’interessato sarebbe in grado di svolgere attività unicamente a
tempo parziale.
Neppure
la nazionalità, cui l’insorgente aggiunge la sua scarsa formazione, è atta ad
aumentare la percentuale della riduzione del salario da invalido.
L’assicurato,
di nazionalità __________, è al beneficio di un permesso di domicilio “C”
(pag. 7 incarto AI), ciò che non lo penalizza a livello salariale (cfr. DTF 126
V 75, consid. 5a)cc) e si trova nel nostro Paese dal 1991 (pag. 13 e 39 incarto
AI). L’insorgente ha ottenuto un diploma di carrozziere (attività mai
esercitata) nel suo Paese d’origine ed ha svolto le attività di aiuto cucina e
cameriere in Svizzera prima di diventare magazziniere (pag. 37 incarto AI), ciò
che implica la capacità di adattarsi agevolmente a nuove e diverse sfide
professionali (cfr. anche la sentenza 9C_1013/2008 del 23 dicembre 2009 dove il
TF non ha ritenuto che il solo certificato di capacità quale fabbro posseduto
da un assicurato 56enne incidesse negativamente sul salario). Il ricorrente ha
inoltre indicato di parlare e capire correntemente l’italiano e di avere buone
capacità di lettura, scrittura e di espressione orale nella nostra lingua (pag.
36.
incarto AI).
Circa l’età
(l’insorgente è nato nel 1968), il TF ha già avuto modo di stabilire che essa
non solo non si ripercuote negativamente sul reddito ipotetico da invalido, ma
incide favorevolmente su di esso (sentenza 9C_1013/2008 del 23 dicembre 2009 consid.
6.
).
Altri elementi,
indicati dal ricorrente, non rientrano tra i fattori di riduzione (cfr. DTF 126
V 75, consid. 5a)cc: “Sodann trug die Rechtsprechung
dem Umstand Rechnung, dass weitere persönliche und berufliche Merkmale einer
versicherten Person, wie Alter, Dauer der Betriebszugehörigkeit, Nationalität oder
Aufenthaltskategorie sowie Beschäftigungsgrad Auswirkungen auf die Lohnhöhe
haben können”). In particolare la circostanza che
l’interessato deve anche occuparsi del figlio minorenne, a mente del TCA, non è
un motivo per ridurre il salario da invalido, non essendo un fattore che incide
sfavorevolmente sul salario.
Alla
luce di quanto sopra, tenuto conto dell’insieme delle circostanze, una
riduzione globale (cfr. sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 e sentenza 9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 al consid. 6.2.1) del 10%,
rientra nei parametri giurisprudenziali e va confermata (cfr. sentenza
8C_549/2016 del 19 gennaio 2017 dove il TF, in ambito di assicurazione contro
gli infortuni, ha confermato la riduzione del 10% ad un assicurato capace al
lavoro al 60% che chiedeva una riduzione maggiore [consid. 6]; sentenza
8C_418/2015 del 7 ottobre 2015 dove il TF ha confermato una riduzione del 10%,
mentre il ricorrente ne chiedeva una del 25% [consid. 6.5]; sentenza
9C_191/2015 del 1° giugno 2015 dove il TF ha annullato la riduzione del 10%
calcolata dal Tribunale cantonale sangallese perché le limitazioni derivanti
dalla patologia psichica [possibilità di lavorare solo in certi luoghi,
attività in cui non sia messo sotto pressione] erano già comprese nella riduzione
del rendimento); sentenza 9C_845/2014 del 25 febbraio 2015 dove il TF ha
accolto un ricorso dell’UAI che aveva calcolato un grado d’invalidità del 39%
senza assegnare alcuna riduzione, allorché i giudici cantonali basilesi avevano
ridotto del 10% il salario da invalido ed avevano assegnato all’assicurato un
quarto di rendita [consid. 5.2]; sentenza 9C_248/2013 del 17 ottobre 2013 dove
il TF ha confermato una riduzione del 10% per un assicurato abile al 50% nella
precedente attività [consid. 3.5.3]; sentenza 9C_44/2011 del 1° settembre 2011
al consid. 5.4.1. dove per un assicurato capace al lavoro al 40% in attività
leggere [consid. 4.1] a causa di una patologia cardiaca, è stata riconosciuta
una riduzione del 10%).
Raffrontando
il reddito da valido di fr. 75'581.85 con quello da invalido di fr. 66'453.12, ridotto del 50% (riduzione del rendimento) a fr. 33'226.56 e
poi del 10% (deduzione sociale) a fr. 29'903.90, si ottiene un grado
d’invalidità del 60.43% arrotondato, conformemente alla
DTF 130 V 121, al 60% che dà diritto a ¾ di rendita come calcolato
dall’UAI (art. 28 cpv. 2 LAI), dal 1° agosto 2014.
Raffrontando
il reddito da valido di fr. 75'581.85 con quello da invalido di fr. 66'453.12, ridotto del 20% (riduzione del rendimento) a fr. 53'162.50 e
poi del 10% (deduzione sociale) a fr. 47'846.25 si ottiene un grado
d’invalidità del 36.69% arrotondato, conformemente alla
DTF 130 V 121, al 37% che non dà più diritto ad alcuna rendita dal 1°
gennaio 2015 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute, art. 88a
cpv. 1 OAI).
2.12
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
In
concreto, visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 500.-- vanno messe a
carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti