32.2017.36
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19 ottobre 2017Italiano63 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2017.36
FS
Lugano
19 ottobre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3 marzo 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 31 gennaio 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1975 e da
ultimo attiva quale “__________” (la cui attività consisteva nella: “(…)
Prod. Pasticceria fatto in casa e lavori di pulizia (…)” (doc. AI 14/80
punto 5) presso il __________ (doc. AI 14/76-92), nel mese di giugno 2012 ha
inoltrato una domanda di prestazioni AI (doc. AI 2/15-22).
Esperiti gli accertamenti
medici ed economici del caso, l’Ufficio AI, con decisione 21 ottobre 2015 (doc.
AI 84/291-294), ha negato all’assicurata il diritto a prestazioni.
In esito al ricorso del 23
novembre 2015 (doc. AI 87/300-306), inoltrato tramite l’avv. RA 1, questo
Tribunale ha omologato la transazione intervenuta tra le parti e rinviato gli
atti all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti medici (decreto di stralcio 19
gennaio 2016 sub doc. AI 92/325-328).
1.2. Con decisione 31 gennaio 2017,
preavvisata il 10 novembre 2016 (doc. AI 112/414-417) e oggetto della presente
vertenza, l’Ufficio AI – sulla base della perizia pluridisciplinare del
SAM del 5 maggio 2015 (doc. AI 66/205-251) con complemento del 16 ottobre 2015
(doc. AI 83/288-290) e perizia bidisciplinare del 26 settembre 2016 (doc. AI
109/352-385), del rapporto finale SMR dell’8 maggio 2015 con annotazioni 28
settembre 2015 e 27 settembre 2016 del medico SMR dr. __________ (doc. AI
68/255-258, 80/285 e 107/350), della valutazione del consulente in integrazione
professionale del 16 luglio 2015 (doc. AI 69/259-261) e delle tabelle allestite
il 9 novembre 2016 (doc. AI 113/418-421) – ha negato all’assicurata il
diritto a prestazioni (doc. AI 119/435-439).
1.3. Con il presente ricorso
l’assicurata, sempre tramite l’avv. RA 1, ha contestato, con argomentazioni di
cui si dirà nei considerandi di merito, la valutazione medica ed economica,
chiedendo la riforma della decisione impugnata nel senso che “(…) alla
ricorrente RI 1 viene attribuita almeno la mezza rendita d’invalidità con un
grado d’invalidità del 50%. (…)” (I pag. 6). Contestualmente l’insorgente
ha inoltre chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
1.4. Con la risposta di causa
l’Ufficio AI, con argomentazione di cui si dirà, se necessario, in seguito, ha
chiesto di respingere il ricorso.
1.5. Con scritti del 6 aprile e
del 2 maggio 2017 l’insorgente ha trasmesso al TCA il certificato municipale
per l’ammissione all’assistenza giudiziaria corredato della relativa
documentazione e comunicato di non avere ulteriori mezzi di prova da produrre
riconfermandosi nelle proprie allegazioni (IX, IX/1 e X).
Con osservazioni del 15
maggio 2017, interpellato dal TCA (XI), l’Ufficio AI – addotti i motivi
per i quali ha ritenuto giustificata una riduzione del 5% per attività leggera ribadendo
l’assenza di ulteriori fattori giustificanti una maggiore riduzione al reddito
da invalida – si è confermato nella domanda di reiezione del gravame
(XII).
Fatti
I doc. XI e XI sono stati
trasmessi per conoscenza alla ricorrente (XIII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto a
prestazioni (cfr. consid. 1.2).
L’insorgente postula il
riconoscimento del diritto ad almeno una mezza rendita senza precisare da
quando (cfr. consid. 1.3).
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità
di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer
(Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit,
2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 1
LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16
LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito
del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e
dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato
che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA,
dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del
diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della
decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e
suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01
del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid.
4.1).
2.3. Per quanto riguarda in
particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha
stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non
poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la
società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI
1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I
148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des
Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98).
Al riguardo l’Alta Corte
ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,
possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono
essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le
anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno
stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF
127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004,
consid. 3.2)
Secondo la giurisprudenza
del TFA, siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le
alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),
l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del
18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag.
182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06
del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno
alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno
specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13
luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
Nella DTF 141 V 281 il TF
ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche,
compresi i disturbi somatoformi dolorosi. La capacità di lavoro deve essere
valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera
strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati
predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono
generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente
esigibile è stata abbandonata.
2.4. Nella fattispecie in esame
l’Ufficio AI – vista la richiesta di perizia 20 marzo 2014 del medico
SMR dr. __________ (doc. AI 52/182) – ha ordinato una perizia
pluridisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico (doc. AI 55/186-187 e
56/188-190).
Dalla perizia
pluridisciplinare del SAM del 5 maggio 2015 (doc. AI 66/205-251), risulta che i
periti hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura
reumatologica (dr. __________), neurologica (dr. __________) e psichiatrica
(dr. __________).
Sulla base delle
risultanze dei singoli consulti e del soggiorno dell’insorgente presso il
citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:
" (…)
5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
Sindrome ansiosa generalizzata.
Sindrome somatoforme da dolore persistente.
Fibromialgia.
Incipiente discopatia C5-C6 (IRM 8.4.2013, 18.11.2013 e Rx
9.2.2015).
Incipiente discopatia L4-L5 (IRM 8.4.2013, 18.11.2013 e Rx
9.2.2015)
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:
Emicrania, possibilmente emicranica d tipo vestibolare.
Sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10, F41.2). (…)" (doc.
AI 66/219).
Alla luce degli atti
medici raccolti – dopo un’attenta valutazione e posta la seguente
valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…)
L'attuale grado di capacità lavorativa medico-teorica globale dell'A.
nell'attività da ultimo esercitata come aiuto pasticcera è valutata nella
misura del 60%, intesa come riduzione del rendimento sull'arco di un'intera
giornata lavorativa. (…)” (doc. AI 66/222) – i periti hanno espresso
la seguente valutazione circa le conseguenze sulla capacità lavorativa e
d’integrazione:
" (…)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
8.1 Capacità di lavoro nell'attività abituale
8.1.1 A
quali deficit funzionali è dovuta un'eventuale riduzione della capacità
lavorativa?
Conseguenze sull'attuale capacità
lavorativa derivano dalle patologie descritte in ambito reumatologico e psichiatrico,
mentre invece, come descritto nei capitoli precedenti, dal punto di vista
neurologico vi è una capacità lavorativa piena in qualunque attività.
Dal punto di vista reumatologico il
nostro consulente descrive una fibromialgia, un'incipiente discopatia C5-C6 e
un'incipiente discopatia L4-L5, valutando l'attuale grado di capacità
lavorativa, dal punto di vista reumatologico, nella misura del 90%
nell'attività da ultimo esercitata. La diminuzione della capacità lavorativa
nell'attività finora svolta è dovuta alla sindrome algica generalizzata associata
a insonnia e stanchezza cronica. Questa problematica riduce leggermente il
rendimento sul lavoro. Nella valutazione si tiene conto inoltre dei compiti
pesanti o ripetitivi come il caricare e scaricare merce, nonché il riordinare i
vari articoli sugli scafali. L'A. è leggermente limitata per lavori ripetitivi soprattutto
con le spalle al di sopra dell'orizzontale, per movimenti ripetitivi di
flessione-estensione e rotazione del tronco, per lavori pesanti a mediamente
pesanti. Il nostro consulente ritiene che la situazione sia invariata da anni,
senza una soluzione di continuità.
Dal punto di vista psichiatrico il nostro
consulente pone la diagnosi di una sindrome ansiosa generalizzata e di una
sindrome somatoforme da dolore persistente. Tenuto conto della gravità della
condizione clinica (e il nostro consulente si riferisce in modo particolare al
grado di morbosità della sindrome ansiosa generalizzata associata alla sindrome
del dolore cronico di cui I'A. è affetta), il Dr. med. __________ valuta un'incapacità
lavorativa dal punto di vista psichiatrico nella misura del 40%. La diminuzione
della capacità lavorativa è giustificata dal fatto che la coscienza psicologica
dell'A. è infiltrata da contenuti di pensiero volti ad anticipare possibili
danni a carico della propria integrità corporea e di quella dei suoi cari. Questa
apprensione è pervasiva rendendo l'A. poco concentrata sui propri obiettivi i
quali vengono resi vani dalle preoccupazioni dominanti. L'A. non riesce perciò
a dare continuità ed efficacia ai suoi sforzi e mostra una resistenza ridotta.
In riferimento ai criteri prognostici
di Förster il nostro consulente descrive che:
- accanto alla sindrome del dolore
cronico diffuso a carico dell'apparato locomotore ha evidenziato una patologia
psichiatrica rilevante per quanto attiene al livello di morbosità del quadro
clinico;
- la sindrome ansioso generalizzata è
l'aspetto manifesto di una angoscia di perdita della propria integrità corporea
e di quella dei suoi cari;
- la sintomatologia ansiosa è
talmente pervasiva da limitare la capacità di riuscita personale dell'A.;
- la sindrome ansiosa generalizzata
tende a restringere il campo di azione dell'A. e la porta a ridurre le relazioni
interpersonali a causa probabilmente del calcolo dei possibili rischi legati
alla interazione sociale anche se non parlerebbe in questo caso di isolamento
sociale quanto piuttosto di evitamento dei contatti.
Si ritiene che le incapacità lavorative
descritte dai consulenti non debbano essere sommate, ma integrate, in quanto le
patologie che causano una diminuzione della capacità lavorativa contemplano lo
stesso sintomo, cioè il dolore cronico.
8.1.2 Indicare
la capacità lavorativa per l'attività abituale, in percentuale oppure in ore al
giorno.
In considerazione di quanto descritto
al punto 8.1.1, la capacità lavorativa globale attuale nell'attività da ultimo
esercitata di aiuto pasticcera è considerata nella misura del 60%.
8.1.2.1 Se
la capacità lavorativa è stata espressa in percentuale, indicare se tale
percentuale va intesa come tempo di presenza oppure come rendimento globalmente
ridotto nell'arco dell'intera giornata lavorativa.
Va intesa come riduzione del
rendimento sull'arco di un'intera giornata lavorativa.
8.1.2.2 Se
la capacità lavorativa residua è stata espressa in ore al giorno, precisare se
vi è un'ulteriore riduzione di rendimento o se il rendimento è pieno.
Vedi sopra.
8.1.2.3 Se
si raccomandano delle pause supplementari, specificare se queste sono già state
conteggiate nella quantificazione della capacità lavorativa residua.
Eventuali pause supplementari sono già
state conteggiate.
8.1.3 Facendo
riferimento all’anamnesi, da quando (mese e anno) la capacità lavorativa
indicata dal perito nell’attività abituale può essere considerata valida?
Sulla base di quanto descritto dai nostri
consulenti, l'incapacità lavorativa nella misura del 40% descritta al punto
8.1.2 vale a partire dall'11.6.2013 (in corrispondenza dell'inizio della presa
a carico psichiatrica presso il Dr. med. __________). In precedenza permane
unicamente la patologia reumatologica che, a detta del nostro consulente,
comporta un'incapacità lavorativa nella misura del 10% invariata da anni, senza
una soluzione di continuità.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'lNTEGRAZIONE
9.1 Capacità di lavoro in un'attività adeguata
9.1.1 Quali
caratteristiche medico-teoriche dovrebbe avere un'attività adeguata? (nel caso
di una malattia fisica indicare sempre il carico massimo in kg senza
limitazioni e se vi sia un'eventuale difficoltà in lavori di precisione)
Secondo il nostro consulente in
reumatologia, l'A. è in grado di svolgere qualunque lavoro fisicamente leggero
a mediamente pesante a tempo pieno, ma con un rendimento ridotto al massimo nella
misura del 10%, ritenendo la situazione invariata negli ultimi anni.
Dal punto di vista neurologico il
nostro consulente valuta una capacità lavorativa nella misura del 100% in
qualunque attività.
Dal punto di vista psichiatrico il
nostro consulente valuta una capacità lavorativa nella misura del 60% in
qualunque attività lucrativa. Per gli stessi motivi già descritti al punto
8.1.1, le incapacità lavorative descritte dai consulenti non vengono sommate,
ma integrate.
9.1.2 Indicare
la capacità lavorativa per attività adeguata, in percentuale oppure in ore al
giorno.
Sulla base di quanto descritto al punto
9.1.1, la capacità lavorativa globale in un'attività adatta allo stato di
salute è considerata nella misura del 60%.
9.1.2.1 Se
la capacità lavorativa è stata espressa in percentuale, indicare se tale
percentuale va intesa come tempo di presenza oppure come rendimento globalmente
ridotto nell’arco dell'intera giornata lavorativa.
Va intesa come riduzione del
rendimento sull'arco di un'intera giornata lavorativa.
9.1.2.2 Se
la capacità lavorativa residua è stata espressa in ore al giorno, precisare se
vi è un’ulteriore riduzione del rendimento o se il rendimento è pieno.
Vedi sopra.
9.1.2.3 Se
si raccomandano delle pause supplementari, specificare se queste sono già state
conteggiate nella quantificazione della capacità lavorativa residua.
Eventuali pause supplementari sono già
state conteggiate.
9.1.3 Facendo
riferimento all'anamnesi, da quando (mese e anno) la capacità lavorativa
indicata dal perito nell'attività adeguata può essere considerata valida?
Sulla base di quanto descritto dai
nostri consulenti, l'incapacità lavorativa nella misura del 40% descritta al
punto 9.1.2 vale a partire dall'11.6.2013 (in corrispondenza dell'inizio della
presa a carico psichiatrica presso il Dr. med. __________). In precedenza
permane unicamente la patologia reumatologica che, a detta del nostro
consulente, comporta un'incapacità lavorativa nella misura del 10% invariata da
anni, senza una soluzione di continuità.
9.1.4 Esprimersi
anche sulla capacità lavorativa in ambito domestico, facendo riferimento alle
diverse funzioni.
Come casalinga vi è una capacità
lavorativa nella misura del 100%.
9.2 Reintegrazione professionale
9.2.1 Sono
medicalmente sostenibili provvedimenti professionali volti alla reintegrazione
nella libera economia?
Secondo il nostro consulente in
psichiatria non sono ritenuti indicati provvedimenti di integrazione professionale.
9.2.2 In
caso affermativo, a partire da quando (mese e anno)?
--
9.2.3 Di
quali elementi bisogna tener conto dal punto di vista medico?
--
9.2.4 Se
in corso di revisione si constata uno stato di salute invariato, definire se è
presente un potenziale di integrazione professionale che può essere valorizzato
attraverso misure di riallenamento progressivo al lavoro.
Non si tratta di revisione.
9.3 Obbligo di diminuire il danno da parte dell'A.
9.3.1 Adeguatezza
della terapia attuale, esigibilità di una terapia adeguata secondo le linee
guida?
Il nostro consulente in reumatologia
descrive che l'A. è attualmente piuttosto decondizionata: un piano di
riabilitazione potrebbe migliorare parzialmente la sua capacità lavorativa in
tutte le attività. Secondo il nostro consulente in psichiatria la terapia
farmacologica potrebbe essere maggiormente incentrata sul trattamento della
sintomatologia della sindrome ansiosa generalizzata, di cui l'A. è affetta:
potrebbe giovare, accanto alla farmacoterapia una terapia cognitivo
comportamentale.
9.3.2 Quale
miglioramento funzionale (in percentuale) ci si può verosimilmente aspettare
con una terapia adeguata e in quanti mesi?
Secondo il nostro consulente in
psichiatria la prognosi è incerta, ma tenuto conto della scarsa influenza
finora riscontrata dai trattamenti messi in atto, propende per un'evoluzione
piuttosto sfavorevole dei disturbi accusati dall'A.
9.3.3 Altri
suggerimenti per aumentare la capacità lavorativa (es. adeguamento del posto di
lavoro, mezzi ausiliari ecc.)
--
10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI
10.1 Altri quesiti del medico SMR.
Quesiti particolari ai quali non sia già stato risposto nei
capitoli precedenti non sono posti.
10.2 Si chiede
al perito di rispondere ad eventuali domande poste dall'A. o dal suo
rappresentante legale.
Domande particolari non sono poste.
Lasciamo al Servizio Medico Regionale, rispettivamente all'Ufficio
Al, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico curante,
affinché sia informato sulle conclusioni peritali. (…)" (doc. AI
66/223-227)
Il dr. __________ del SMR,
con rapporto finale dell’8 maggio 2015 (doc. AI 68/255-258) – posta la
seguente diagnosi principale con influsso sulla capacità lavorativa: “(…) Sindrome
ansiosa generalizzata. Sindrome somatoforme da dolore persistente. Fibromialgia.
(…)” (doc. AI 68/255) e, quale ulteriore diagnosi con influsso sulla capacità
lavorativa, quella di “(…) Incipiente discopatia C5-C6 (IRM 8.4.2013,
18.11.2013 e Rx 9.2.2015). Incipiente discopatia L4-L5 (IRM 8.4.2013,
18.11.2013 e Rx 9.2.2015) (…)” (doc. AI 68/255) –, ha concluso per
un grado d’inabilità lavorativa nell’attività abituale e in una adeguata del 10%
dal 2011 e del 40% dall’11.6.2013.
Il SAM, interpellato dal
medico SMR dr. __________ (doc. AI 79/284), nel complemento del 16 ottobre 2015
(doc. AI 83/288-290) ha precisato che “(…) in riferimento alla perizia medica
interdisciplinare del 5.5.2015 eseguita presso il SAM di __________, ci ha
inviato il rapporto medico del Dr. med. __________, specialista FMH psichiatria
e psicoterapia a __________ del 31.7.2015, chiedendo se alla luce di quanto citato
in tale rapporto, si confermano o meno le diagnosi e le valutazioni già
espresse nell'ambito della perizia medica SAM del 5.5.2015. Abbiamo pertanto
messo a disposizione la documentazione inviata al nostro consulente Dr. med. __________,
specialista FMH psichiatria e psicoterapia a __________, che con il suo rapporto
del 6.10.2015 ci ha fatto pervenire la sua presa di posizione che riportiamo
integralmente e con cui ci allineiamo. "ho
preso atto del rapporto medico del collega psichiatra Dr. __________ di __________
del 31.07.2015. L'esame di quanto descritto dal collega nel suo scritto non
aggiunge a mio modo di vedere nuovi elementi a quanto da me valutato e
diagnosticato in occasione della perizia SAM del 05.05.2015, pertanto confermo
in toto le considerazioni da me già espresse in merito allo stato valetudinario
dell'A." (…)” (doc. AI 83/288).
Il dr. __________, nell’annotazione
del 19 ottobre 2015, ha confermato il rapporto finale SMR dell’8 maggio 2015
(doc. AI 82/287).
L’Ufficio AI –
conformemente alla transazione omologata da questo Tribunale con decreto del 19
gennaio 2016 (cfr. consid. 1.1) – ha ordinato “un accertamento
psichiatrico di decorso” (doc. AI 101/339-342 e 104/345-346).
I periti del SAM, nella
perizia bidisciplinare del 26 settembre 2016 (doc. AI 109/352-385) – poste le seguenti diagnosi con influsso
sulla capacità lavorativa: “(…) Sindrome somatoforme da dolore persistente
(ICD-10 F 45.4). Sindrome ansiosa generalizzata (ICD-10 F 41.1). Dalla
precedente perizia SAM del 5.5.2015 sono note: Fibromialgia. Incipiente
discopatia C5-C6. Incipiente discopatia L4-L5. (…)” doc. AI 109/362) e
ritenuta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità
lavorativa: “(…) Dal punto di vista psichiatrico l'attuale grado di capacità
lavorativa medico-teorica nell'attività da ultimo esercitata come aiuto
pasticcera è valutato nella misura del 60%, restando quindi invariato rispetto
alla precedente perizia SAM del 5.5.2015. (…)” (doc. AI 109/365) – circa le conseguenze sulla capacità
lavorativa e d’integrazione si sono così espressi:
" (…)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
8.1 Capacità di lavoro nell'attività abituale
8.1.1 A
quali deficit funzionali è dovuta un'eventuale riduzione della capacità
lavorativa?
In data 25.4.2016 l'Ufficio Al del
Canton Ticino ha incaricato il SAM di effettuare una perizia psichiatrica di
decorso. Vi è stata quindi una valutazione specialistica psichiatrica da parte
del consulente Dr. med. __________, specialista FMH psichiatria e psicoterapia
a __________ (che aveva già valutato l'A. nell'ambito della precedente perizia
SAM del 5.5.2015), con visite in data 20.7 e 10.8.2016, che nel suo rapporto
dell'11.8.2016 pone le diagnosi di una sindrome somatoforme da dolore persistente
e di una sindrome ansiosa generalizzata, confermando le diagnosi già poste
nell'ambito della precedente perizia SAM di 5.5.2015. Tenuto conto che gli
elementi sia diagnostici che clinici sono rimasti sostanzialmente invariati
rispetto alia valutazione specialistica effettuata nel 2015, il nostro
consulente ribadisce quanto riportato a questo proposito in quella sede,
confermando che l'incapacità lavorativa dal punto di vista psichiatrico rimane
nella misura del 40% in qualunque attività lucrativa. Per quanto riguarda la
giustificazione della diminuzione della capacità lavorativa valgono le stesse
considerazioni fatte in occasione della prima perizia SAM, in particolare la
sintomatologia ansiosa generalizzata rispetto alla sintomatologia somatoforme
risulta essere l'aspetto dominante il quadro clinico. Tale sintomatologia
ansiosa generalizzata è sostenuta dalle preoccupazioni inerenti la propria
salute e quella dei propri cari e soprattutto dall'angoscia di morte pervasiva
non consentendo all'A. di concentrarsi sul presente ostacolando di fatto la sua
riuscita pragmatica. Sostanzialmente la sindrome ansiosa generalizzata e le
lamentazioni corporali rimangono l'aspetto manifesto di una sofferenza di base
caratterizzata dall'angoscia di perdita della propria integrità corporea e di
quella dei propri cari. La valutazione della capacità lavorativa rimane
invariata rispetto alla precedente perizia SAM del 5.5.2015. Secondo il nostro
consulente l'angoscia di morte rimane l'elemento caratterizzante lo stile di
vita dell'A. dal quale dipendono sia la sintomatologia ansiosa generalizzata,
sia le lamentazioni corporali croniche.
8.1.2 Indicare
la capacità lavorativa per l'attività abituale, in percentuale oppure in ore al
giorno.
Dal punto di vista psichiatrico
l'attuale grado di capacità lavorativa medico teorica nell'attività da ultimo
esercitata come aiuto pasticcera è valutato nella misura del 60%, restando
quindi invariato rispetto alla precedente perizia SAM del 5.5.2015.
8.1.2.1 Se
la capacità lavorativa è stata espressa in percentuale, indicare se tale
percentuale va intesa come tempo di presenza oppure come rendimento globalmente
ridotto nell'arco dell'intera giornata lavorativa.
Va inteso come riduzione del
rendimento sull'arco di un'intera giornata lavorativa.
8.1.2.2 Se
la capacità lavorativa residua è stata espressa in ore al giorno, precisare se
vi è un'ulteriore riduzione di rendimento o se il rendimento è pieno.
Vedi sopra.
8.1.2.3 Se
si raccomandano delle pause supplementari, specificare se queste sono già state
conteggiate nella quantificazione della capacità lavorativa residua.
Eventuali pause supplementari sono già
state conteggiate nella valutazione della capacità lavorativa.
8.1.3 Facendo
riferimento all’anamnesi, da quando (mese e anno) la capacità lavorativa
indicata dal perito nell’attività abituale può essere considerata valida?
Dal punto di vista psichiatrico la
valutazione della capacità lavorativa in qualunque attività lucrativa è rimasta
invariata rispetto alla precedente perizia SAM del 5.5.2015 sino ad oggi.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'lNTEGRAZIONE
9.1 Capacità di lavoro in un'attività adeguata
9.1.1 Quali
caratteristiche medico-teoriche dovrebbe avere un'attività adeguata? (nel caso
di una malattia fisica indicare sempre il carico massimo in kg senza
limitazioni e se vi sia un'eventuale difficoltà in lavori di precisione)
Come già descritto in precedenza, dal
punto di vista psichiatrico il nostro consulente valuta una capacità lavorativa
nella misura del 60% in qualunque attività lucrativa. Secondo il nostro
consulente valgono le stesse considerazioni già fatte in occasione della prima
perizia SAM del 5.5.2015: la diminuzione della capacità lavorativa è giustificata
dal fatto che la sintomatologia ansiosa generalizzata (rispetto alla
sintomatologia somatoforme risulta essere l'aspetto dominante il quadro clinico)
sostenuta dalle preoccupazioni inerenti la propria salute e quella dei propri
cari e soprattutto dall'angoscia di morte pervasiva, non consente all'A. di
concentrarsi sul presente ostacolando di fatto la sua riuscita pragmatica con
una diminuzione del rendimento nell'attività lavorativa.
9.1.2 Indicare
la capacità lavorativa per attività adeguata, in percentuale oppure in ore al giorno.
Dal punto di vista psichiatrico
l'attuale grado di capacità lavorativa medico teorica è valutato nella misura
del 60% in qualunque attività lucrativa, restando quindi invariato rispetto
alla precedente perizia SAM del 5.5.2015.
9.1.2.1 Se
la capacità lavorativa è stata espressa in percentuale, indicare se tale
percentuale va intesa come tempo di presenza oppure come rendimento globalmente
ridotto nell’arco dell'intera giornata lavorativa.
Va inteso come riduzione del
rendimento sull'arco di un'intera giornata lavorativa.
9.1.2.2 Se
la capacità lavorativa residua è stata espressa in ore al giorno, precisare se
vi è un’ulteriore riduzione del rendimento o se il rendimento è pieno.
Vedi sopra.
9.1.2.3 Se
si raccomandano delle pause supplementari, specificare se queste sono già state
conteggiate nella quantificazione della capacità lavorativa residua.
Eventuali pause supplementari sono già
state conteggiate nella valutazione della capacità lavorativa.
9.1.3 Facendo
riferimento all'anamnesi, da quando (mese e anno) la capacità lavorativa
indicata dal perito nell'attività adeguata può essere considerata valida?
Dal punto di vista psichiatrico la
valutazione della capacità lavorativa in qualunque attività lucrativa è rimasta
invariata rispetto alla precedente perizia SAM del 5.5.2015 sino ad oggi.
9.1.4 Esprimersi
anche sulla capacità lavorativa in ambito domestico, facendo riferimento alle
diverse funzioni.
100%.
9.2 Reintegrazione professionale
9.2.1 Sono
medicalmente sostenibili provvedimenti professionali volti alla reintegrazione
nella libera economia?
Il nostro consulente in psichiatria
ritiene che nelle condizioni attuali, a causa delle sue limitazioni, I'A. ben
difficilmente sarebbe in grado di portare a termine una riformazione
professionale.
9.2.2 In
caso affermativo, a partire da quando (mese e anno)?
-.-
9.2.3 Di
quali elementi bisogna tener conto dal punto di vista medico?
-.-
9.2.3.1 I problemi che ostacolano il reinserimento sono dovuti al quadro
clinico stesso? Se sì, in che misura?
Secondo il nostro consulente in
psichiatria i problemi che ostacolano il reinserimento lavorativo sono dovuti,
almeno in parte, al quadro clinico stesso. Il nostro consulente ritiene che le
limitazioni funzionali messe in evidenza vadano ricondotte principalmente al
danno alla salute rilevato mentre per quel che riguarda la presenza di fattori
legati a motivi estranei all'invalidità siano da considerare in primis lo stato
di perdurante non occupazione e le difficoltà economiche in cui versa attualmente
l'A.
9.2.4 Se
in corso di revisione si constata uno stato di salute invariato, definire se è
presente un potenziale di integrazione professionale che può essere valorizzato
attraverso misure di riallenamento progressivo al lavoro.
Secondo il nostro consulente in
psichiatria lo stato psichico dell'A., dal momento della valutazione
specialistica effettuata in occasione della precedente perizia SAM del 5.5.2015
ad oggi, è rimasto sostanzialmente invariato.
9.3 Obbligo di diminuire il danno da parte dell'A.
9.3.1 Come
giudica l’aderenza terapeutica dimostrata dall'A. nel corso degli anni?
Il nostro consulente in psichiatria
descrive che il riscontro di valori ematici dei medicamenti al di sotto del
range terapeutico è, nel caso fosse da attribuire ad una ridotta compliance (ma
va comunque detto che interpellata a proposito I'A. sostiene di assumere
regolarmente i farmaci che le sono stati prescritti dallo psichiatra curante),
da attribuire ad una scarsa concentrazione sul presente causata dalla malattia
psichica dell'A. o eventualmente ad un problema di assorbimento delle sostanze.
Rimane comunque ed evidentemente importante il richiamo ad una maggiore attenzione
verso la compliance terapeutica potendo la farmacoterapia quando assunta regolarmente
diminuire l'intensità della sintomatologia psichica accusata dall'A.
9.3.2 Adeguatezza
della terapia attuale secondo le linee guida? Eventuali proposte terapeutiche?
Secondo il nostro consulente in
psichiatria pur non essendo di fatto migliorata clinicamente almeno come misura
preventiva rimane indispensabile che l'A. rimanga agganciata al proprio
psichiatra di riferimento con il quale ha stabilito un legame di fiducia.
La prognosi propende per
un'evoluzione piuttosto cronica dei disturbi psichici accusati dall'A.
9.3.3 Quale
miglioramento funzionale (in percentuale) ci si può verosimilmente aspettare
con una terapia adeguata e in quanto tempo, indipendentemente dal grado di
motivazione dell'A.?
Vedasi risposta al quesito precedente 9.3.2.
9.3.4. Altri suggerimenti per aumentare la capacità lavorativa (es. adeguamento
del posto di lavoro, mezzi ausiliari, ecc.)
-.-
10 COERENZA
10.1 Descrivere
in modo critico eventuali discrepanze evidenziate tra i sintomi descritti
dall'A., l'anamnesi e la valutazione clinica durante la visita.
Il nostro consulente in psichiatria non ha osservato discrepanze e
non ha rilevato tendenze all'accentuazione né tanto meno alla simulazione dei
sintomi da parte dell'A., la quale a suo avviso esprime in maniera autentica la
sua sofferenza psichica.
11 OSSERVAZIONI
e RISPOSTA a DOMANDE PARTICOLARI
11.1 Altri
quesiti del medico SMR.
Quesiti particolari ai quali non sia già stato risposto nei capitoli
precedenti non sono posti. Si ricorda che le valutazioni in ambito
reumatologico e neurologico sono state descritte nell'ambito della precedente
perizia SAM del 5.5.2015 a cui si rimanda
11.2 Si chiede
al perito di rispondere ad eventuali domande poste dall'A. o dal suo
rappresentante legale.
Domande particolari non sono poste.
Lasciamo al Servizio Medico Regionale, rispettivamente all'Ufficio
Al, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico curante,
affinché sia informato sulle conclusioni peritali. (…)" (doc. AI 109/365-370)
Il dr. __________, nell’annotazione
del 27 settembre 2016, ha confermato il rapporto finale SMR dell’8 maggio 2015
(doc. AI 107/350).
L’Ufficio AI, viste le
risultanze mediche suenunciate e ritenute la valutazione del consulente in integrazione
professionale del 16 luglio 2015 e le tabelle allestite il 9 novembre 2016 con
allegata la motivazione della riduzione al reddito da invalido (doc. AI
69/259-261 e 113/418-421 di cui si dirà in seguito), con decisione del 31
gennaio 2017 ha negato all’assicurata il diritto a prestazioni (cfr. consid.
1.2).
2.5. Per poter graduare
Considerandi
l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre
di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri
specialisti.
Il compito del medico
consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale
misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel
fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano
ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo
2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2
pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).
Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni
sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente
ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza
probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti
siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su
esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che
sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha
valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (STF 8C_828/2007 del 23
aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25
febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid. 1c).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento
Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha
rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una
perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti
dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie
SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della
parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella DTF 137 V 210 il TF
ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una
decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM
nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale
federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia
medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.
4.4.1
, 4.4.1.4 e 4.4.2).
In una sentenza
9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il
TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e
l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del
SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto
senza aver visitato personalmente l’assicurato.
Al riguardo, l’Alta Corte,
nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:
" (…) Per il
nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008 e - almeno in parte
- applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono a disposizione degli
uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni,
stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI
secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le
mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti
per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del nuovo disposto
come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI,
di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del
diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze
medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale
della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione
di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle
indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente
pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_323/2009 del 14
luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con riferimenti). (…)"
(STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 2)
Tuttavia, nel caso in cui
sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei
pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali
rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con riferimenti, in
particolare, alla DTF 139 V 225 e 135 V 465).
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 9C_757/2016 del 10
febbraio 2017 consid. 4.2;8C_947/2011 del 27 gennaio 2012;8C_5/2011 del 27
giugno 2011;8C_790/2010 del 15 febbraio 2011;8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc);
Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 398) e che il solo fatto
che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è
sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 5.3).
2.6
Nel caso concreto, questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute è stato accuratamente
vagliato prima dell’emissione della decisione qui impugnata, non ha motivo per
mettere in dubbio la valutazione peritale del SAM, che va considerata
dettagliata, approfondita e quindi rispecchia i parametri giurisprudenziali
ricordati al considerando precedente. Questo per i motivi che seguono.
Dal fascicolo (cfr. doc. AI
66/205-251) risulta che il SAM ha considerato compiutamente tutta la
documentazione medica agli atti precisando debitamente le ragioni per le quali
i periti hanno concluso per un’incapacità lavorativa, tanto nell’attività
abituale quanto in una adeguata, del 10% dal 2011 e del 40% dal giugno 2013 (in
corrispondenza dell’inizio della presa a carico psichiatrica presso il dr. __________).
Gli stessi periti, avuto
riguardo al rapporto del 31 luglio 2015 del dr. __________ indirizzato all’avv.
RA 1 (doc. AI 78/281-283), nel complemento del 16 ottobre 2015 si sono
confermati nella loro valutazione (cfr. doc. AI 83/288/290).
Sempre i periti del SAM –
considerato l’ulteriore rapporto del 6 novembre 2016 del dr. __________
indirizzato all’avv. RA 1 (doc. AI 87/312-313) e tenuto conto della modifica
apportata dalla DTF 141 V 281 (cfr. consid. 2.3) –, nell’ambito
dell’accertamento psichiatrico di decorso, si sono ancora confermati nella loro
valutazione pluridisciplinare (cfr. la perizia bidisciplinare del 26 settembre
2016.
sub doc. AI 109/352-385).
La valutazione dei periti
del SAM non è stata validamente contestata e tantomeno messa in dubbio da
nessun medico, né generico né specialista.
Va qui ricordato che se da
una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio,
secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio
dal giudice, dall’altra questo principio non è però assoluto, visto che la sua
portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della
causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il
dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle
parti di apportare ove ciò fosse ragionevolmente esigibile le prove necessarie,
avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che
altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove
(DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
In concreto, nonostante
abbia avuto la facoltà, da ultimo ancora dopo la risposta di causa (cfr. doc.
VIII), di presentare eventuali altri validi mezzi di prova, l’insorgente ha
comunicato al TCA di non averne (cfr. doc. X). Egli non ha pertanto prodotto
nessuna documentazione medica atta a mettere in dubbio la valutazione del SAM
confermata anche dal medico SMR dr. __________ nel rapporto finale dell’8
maggio 2015 e nelle annotazioni del 19 ottobre 2015 e del 27 settembre 2016
(cfr. doc. AI 68/255-258, 82/287 e 107/350).
L’obbligo di collaborare
non può peraltro tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di
controparte senza addurre degli elementi oggettivi – segnatamente di natura
medica – a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è dunque sufficiente
lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente all'amministrazione l'onere
di determinare le condizioni di salute dell’assicurato attuando un nuovo esame
medico rispettivamente richiamando dei referti medici – magari addirittura in
possesso dell’interessato medesimo –, quando alla base della lamentela del
ricorrente vi sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo a
riguardo della diligente valutazione medica effettuata dall’amministrazione
(cfr., tra le tante, STCA 32.2017.40 del 20 settembre 2017 con riferimenti).
Questo Tribunale ritiene
pertanto che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e
sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata e in
particolare le limitazioni da osservare, sino all'emanazione del querelato
provvedimento (il 31 gennaio 2017, data questa che segna il limite temporale
del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali; cfr. DTF 132 V
215.
consid. 3.1.1; 130 V 140 e 129 V 4; STF
9C_863/2014 del 23 marzo 2015 consid. 3.2.2 e 8C_792/2014 del 23 marzo 2015
consid. 3.3), senza che si renda quindi necessario l'esperimento di
ulteriori accertamenti.
Al riguardo,
va ricordato che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce
l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero
modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione
anticipata delle; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; si veda pure DTF 130 II 425
consid. 2.1 pag. 429; 122 II 464 consid. 4a pag. 469; 122 III 219 consid. 3c
pagg. 323-324 e 119 V 335 consid. 3c pagg. 343-344 tutte con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre
2010.
consid. 5.4; SVR 2001 IV Nr. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo
al previgente art. 4 cpv. 1 v. Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162
consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c).
2.7
In merito alla valutazione
economica – considerati i dati del 2014 (anno in cui al più presto nasce
un eventuale diritto alla rendita visto l’anno di carenza ex art. 28 cpv. 1
lett. b) – va rilevato quanto segue.
2.7.1
Secondo giurisprudenza,
riassunta nella STF 9C_501/2013 del 28 novembre 2013, per
determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il
danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel
momento determinante (corrispondente all'inizio
dell'eventuale diritto alla rendita e/o al momento della sua modifica),
guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona
sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze
personali. Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile.
Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha
conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione
dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci si potrà
scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (DTF
134.
V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con
riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare
indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se
l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che
egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità
di persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto
definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già
delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo
stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali
norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il
posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla
salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità
(STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2 con riferimenti).
Nella fattispecie concreta
– interpellato il datore di lavoro che gli ha fornito i dati necessari
(cfr. doc. AI 110/386 e 111/387-413 – l’Ufficio AI ha stabilito che nel
2014.
il reddito da valido ammonta a fr. 48'191.-- (vedi anche la tabella
allestita il 9 novembre 2016 sub doc. AI 113/418).
Questo dato – corretto e,
peraltro, rimasto incontestato – può essere fatto proprio da questo Tribunale.
2.7.2
Per quel che concerne il
reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa
e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare
perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile,
il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione
del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici
ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli
stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76
consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che,
secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della
particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non
possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in
lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello
medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul
salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una
deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener
conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del
lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale
procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il
giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito
che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche
concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del
5.
settembre 2006).
In una sentenza del 7
aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/07 del 20
febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito
in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale
in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella
medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006
pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007
del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di
sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse
chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola
stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV Nr. 12 pag. 45 consid. 6.2;
dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata
in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3 l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap
salariale del 4%).
La questione è stata
definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima
Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito
diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso
è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4
pag. 325 e può giustificare – soddisfatte le ulteriori condizioni – un
parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però
soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le
condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze
personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi
fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente
una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze
personali e professionali.
Questa
giurisprudenza è stata confermata nella DTF 141 V 1 consid. 5.
2.7.2.1
Nel caso in esame, ritenuto che
l'insorgente non ha intrapreso un'attività lucrativa da lei esigibile – dall’anamnesi
professionale risulta infatti che l’assicurata dal luglio 2011 “(…) non ha
più ripreso un’attività lucrativa, percependo IPG (è stata licenziata nel corso
del 2013). (…)” (doc. AI 109/356) –, per il calcolo del reddito da
invalido vanno applicati i dati statistici.
In sede di risposta
rettamente l’amministrazione ha osservato che “(…) le tabelle per il 2014 erano
già disponibili al memento della decisione (…)” (VII, pag. 3).
In concreto, dall'inchiesta
svizzera sulla struttura dei salari 2014 (vedi, a
proposito del 2012, la STF 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142
V 178, in particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di
statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2014 skill level (NOGA08),
risulta che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dalle donne per
un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di
competenze) di 40 ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle
condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e
SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di fr.
51’600.-- (4'300 x 12 mesi).
Questi dati si
riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Considerato
che nel 2014 le ore settimanali normali di lavoro totali ammontavano a 41.7, si
ottiene per quell’anno un reddito da invalido di fr. 53'793.-- (51’600
x 41.7 : 40), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U
274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
Ritenuta la capacità
lavorativa residua del 60% in un’attività adeguata il reddito da invalido
secondo i dati statistici validi per un'attività semplice di tipo fisico o
manuale è di fr. 34'675.80 (53'793 x 60%) contro i fr. 28'914.60 che si
ottengono riducendo del 40% il reddito ipotetico da valido del 2014 nella sua
attività abituale (fr. 48'191 (cfr. consid. 2.7.1) ridotti del 40%).
Conformemente alla
succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.7.2) questo Tribunale deve pertanto
innanzitutto concludere che l’insorgente sfrutta al meglio la sua capacità
residua di lavoro svolgendo un’altra attività semplice e ripetitiva.
Di conseguenza ella non
può essere seguita laddove sostiene che “(…) trattandosi in concreto di
un'inabilità lavorativa del 40% in qualsiasi attività, con possibilità dunque
di svolgere ancora la precedente attività nella misura del 60%, per il calcolo
dell'invalidità economica non si possono considerare i dati salariali statistici
ma occorre computare il reddito effettivamente percepito dall'assicurata prima
del danno alla salute ridotto del 40% pari al grado di inabilità al lavoro
stabilito dai periti medici. Il grado d'invalidità della ricorrente deve
pertanto essere stabilito almeno in tale misura, con diritto almeno a un quarto
di rendita d'invalidità. (…)” (I, punto 9, pag. 4).
2.7.2.2
Come accennato, secondo la
giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare
situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e
tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico
di al massimo il 25% (cfr. consid. 2.7.2).
L’insorgente contesta la
riduzione del 5% applicata dall’Ufficio AI adducendo che “(…) si contesta a
riguardo anzitutto la valutazione effettuata dall'Ufficio Al in merito alla
riduzione del solo 5% applicata al salario conseguibile malgrado il danno alla
salute. Nel caso di specie la ricorrente soffre a tutt'oggi per prima cosa di
importanti dolori fisici a seguito di fibromialgia che la limitano
considerevolmente sia nei propri movimenti che nel normale svolgimento delle
più comuni attività. Infatti a causa della menzionata sindrome cervico-brachiale
e lombospondilogena diagnosticata dal Dr. med. __________, l'assicurata subisce
uno sbilanciamento ed un'insufficienza muscolare del rachide, del cinto
scapolomerale e pelvico, con una sindrome del dolore cronico che le procura di
conseguenza una diminuita funzionalità a livello di tutto il rachide
soprattutto lombare ma anche a livello delle spalle e delle braccia, in
particolare quella sinistra. Nel concreto la ricorrente si stanca più
velocemente nell'utilizzo delle braccia e della schiena, la cui stanchezza procura
di conseguenza una difficoltà nell'esecuzione dei movimenti instaurando
gradualmente un fitto dolore alla cervicale che poi si protrae alle braccia ed
alla testa. Anche i normali movimenti come chinarsi o il restare a lungo in una
posizione seduta procurano alla ricorrente dei forti malori, avendo ella tra
l'altro subito una curvatura della colonna vertebrale a seguito in particolare
della seconda gravidanza. In considerazione di quanto precede, e conformemente
a quanto stabilito dalla giurisprudenza federale, il reddito con invalidità per
quanto attiene alla sola necessità di svolgere delle attività leggere va
pertanto ridotto del 10%. L'erronea percentuale del 5% decisa dall'Ufficio Al,
da corregge come visto con una riduzione del 10%, considera inoltre solo la
necessità della ricorrente di svolgere unicamente attività leggere, senza tener
conto di tutte le altre ripercussioni sull'attività lavorativa dell'interessata
a seguito delle proprie condizioni personali e di salute, come ad esempio l'età
dell'assicurata, il suo livello formativo, la sua nazionalità e il fatto che la
medesima può esercitare solo un'attività a tempo parziale. La ricorrente
infatti, cittadina marocchina con alcun livello formativo specifico e madre
single con due figli minorenni a carico, oltre agli impedimenti di natura
prettamente fisica-motoria summenzionati soffre come a livello psichiatrico di
una sindrome somatoforme da dolore persistente con tutta una serie d'importanti
sintomi e disturbi psichici che persistono malgrado la cura prescritta dal Dr.
med. __________. In particolar modo sono da evidenziare, oltre ai vari dolori
diffusi in tutto il corpo già menzionati, degli importanti stati d'ansia nonché
diversi disturbi neurovegetativi che causano attacchi di panico, vertigini,
perdita d'equilibrio ecc. Il tutto purtroppo accompagnato da una persistente
cefalea presente già da diversi anni. Tale sintomatologia limita anch'essa in
maniera evidente la residua capacità lavorativa dell'interessata, la quale non
riesce praticamente a gestire in maniera continuata e costante anche una
normale attività lavorativa routiniera, dovendo ella per forza di cose
prendersi dei debiti momenti di pausa per combattere tali stati psichiatrici,
potendo ella pertanto svolgere unicamente un'attività a tempo parziale con la
possibilità di disporre di pause spontanee, di potersi sedere e riposare, e la
necessità di evitare attività comportanti una particolare componente di stress
nell'esecuzione delle stesse. In considerazione pertanto di tutto quanto
precede va pertanto concessa una riduzione complessiva e massima del 25% in
riferimento al reddito con invalidità determinato. (…)” (I, consid. 9,
pagg. 4 e 5).
Al riguardo va
innanzitutto ribadito che, visti i motivi esposti al considerando 2.6, alla valutazione
dei periti del SAM – che hanno concluso per un’incapacità lavorativa,
sia in quella abituale che in un’altra attività adeguata, del 10% dal 2011 e
del 40% dal giugno 2013 –, va riconosciuta piena forza probatoria.
Di conseguenza, nella
misura in cui pretenda una maggior riduzione percentuale sul salario teorico
statistico partendo da una diversa valutazione medica, l’insorgente non può
essere seguito.
Con sentenza 9C_179/2013
del 26 agosto 2013 al consid. 5.5 (confermata nella STF 9C_767/2015 del 19
aprile 2016 consid. 4.6) il TF ha confermato il principio posto dal TCA secondo
cui la riduzione del salario statistico deve avvenire tramite l’utilizzo di
multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di tassi più frazionati si
rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente
concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria.
Nella STF 8C_80/2013 del
17.
gennaio 2014 il TF ha rammentato che non è necessario procedere con
deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le
limitazioni legate all’andicap, l’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la
categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre
piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di
apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto
conto dell’insieme delle circostanze concrete (cfr. consid. 4.2:
“[…] Or, il sied de rappeler qu'il n'y a pas lieu de procéder à des
déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération comme
les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service, la nationalité
ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux d'occupation. Il faut
bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir
d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte
tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 consid. 5b/bb p. 80; arrêt 9C_751/2011 du 30 avril 2012 consid. 4.2.1). […]”).
Non è dunque possibile
procedere separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli fattori di
deduzione, ma la deduzione va fatta complessivamente tenendo conto di tutte le
circostanze del singolo caso, ma non può superare il 25% (STF 9C_211/2016 del
18.
ottobre 2016 consid. 6.2.1).
Va qui ribadito che “(…)
una deduzione globale del 25% dal salario statistico
permette di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul
reddito del lavoro (…)” (regesto della DTF 126 V 75) e
che, a detta della nostra Massima Istanza, è soltanto il pieno
adempimento di tutte le condizioni del caso (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado d'occupazione), che giustifica una riduzione pari al 25% (STF 9C_655/2012
del 29 novembre 2012, consid. 3; Meyer/Reichmuth, op.
cit., ad art. 28a, pagg. 344-351).
Nella STF 9C_359/2014 del
5.
settembre 2014 il TF ha ribadito che allorquando vi è una capacità lavorativa
a tempo pieno ma con una flessione del rendimento, quest’ultima viene presa in
considerazione nella fissazione della capacità lavorativa e non vi è motivo di
effettuare un ulteriore riduzione per la stessa ragione: “(…) En ce qui concerne le taux d'abattement sur le salaire statistique,
la jurisprudence considère que lorsqu'un assuré est capable de travailler à
plein temps mais avec une diminution de rendement, celle-ci est prise en
considération dans la fixation de la capacité de travail et il n'y a pas lieu,
en sus, d'effectuer un abattement à ce titre (arrêts 9C_677/2012 du 3 juillet
2013.
consid. 2.2;8C_93/2013 du 16 avril 2013 consid. 5.4 et les références).
(…)” (STF 9C_359/2014 del 5 settembre 2014 consid. 5.4).
L’Alta Corte si è confermata in questa giurisprudenza anche nelle STF
9C_635/2016 del 14 dicembre 2016 consid. 4.3 e 9C_603/2015 del 25 aprile 2016
consid. 8.1.
Inoltre, il TF ha più volte negato la rilevanza del fattore "età"
in relazione a lavoratori ausiliari, siccome essi sono
richiesti sul mercato normale del lavoro indipendentemente dalla loro età (STF
8C_403/2017 del 25 agosto 2017 consid. 4.4.1: “(…) Der Faktor Alter wirkt
sich nicht (zwingend) lohnsenkend aus. Denn Hilfsarbeiten werden auf dem
hypothetisch ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 16 ATSG) altersunabhängig
nachgefragt (vgl. Urteil 8C_805/2016 vom 22. März 2017
E. 3.4.3;9C_134/2016 vom 12. April 2016 E. 5.3;8C_672/2013 vom 20. Februar
2014.
E. 3.3). (…)”; vedi anche la STF 8C_482/2016 del 15 settembre
2016.
consid. 5.4.3).
Si osservi anche che il fatto
di avere una limitata formazione professionale non giustifica ulteriori
decurtazioni, considerato che le attività adeguate entranti in linea di conto
(livello 1 attività semplici di tipo fisico o manuale; corrispondente al
precedente livello di qualifica 4: attività semplici e ripetitive) non
richiedono né un’esperienza professionale diversificata, né un grado di
istruzione particolare (cfr. in questo senso DTF 137 V 71 consid. 5.3 e STF
8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3 con riferimenti).
Nella STF 8C_482/2016 del
15.
settembre 2016 pubblicata in SVR 2017 IV Nr. 17 l’Alta Corte ha ribadito che
in caso d’applicazione del livello di qualifiche 4 dei dati salariali
statistici sono già considerate le carenti conoscenze linguistiche.
Nella fattispecie
concreta, sulla base della perizia SAM del 5 maggio 2015 (doc. AI 66/205-251),
il dr. __________, nel rapporto finale SMR dell’8 settembre 2015 (doc. AI 68/297/300),
ha attestato che non vi è alcuna riduzione della presenza sul lavoro
trattandosi di una riduzione del rendimento (cfr. doc. AI 68/256). Sempre il
dr. __________, quali limitazioni funzionali, ha indicato un carico massimo di
10.
Kg senza limitazioni, nessuna difficoltà nello svolgere lavori di precisione
e l’assenza della necessità di pause supplementari (cfr. doc. AI 68/256).
Quanto alle ulteriori limitazioni funzionali necessarie per l’integrazione
professionale, riprendendo le conclusioni dei consulenti dr. __________ e dr. __________,
il medico SMR ha indicato: “(…) Limitazioni somatiche Sollevare
e portare pesi all'altezza dei fianchi: - MOLTO SPESSO
molto leggeri (fino i 5Kg)/leggeri (fino a 10 kg), TALVOLTA medi
(11-25Kg), DI RADO pesanti (>25Kg), TALVOLTA può sollevare fino i 5Kg
sopra l'altezza del petto; maneggiare attrezzi: - MOLTO SPESSO
leggeri/di precisione, TALVOLTA medi, Dl RADO pesanti, MOLTO SPESSO è la
rotazione manuale; posizione corporea/mobilità: - TALVOLTA lavori sopra
l'altezza del capo/rotazione del tronco/seduto ed inclinato in avanti/in piedi
ed inclinato in avanti, MOLTO SPESSO inginocchiato/effettuare la flessione
delle ginocchia; posizione di lunga durata: - MOLTO SPESSO
seduto/eretto; spostamento: - MOLTO SPESSO camminare fino a 50mt/oltre
50mt/per lunghi tragitti/su terreni dissestati/salire-scendere le scale/salire-scendere
ponteggi/scale a pioli. Limitazioni psichiche La diminuzione della
capacità lavorativa è giustificata dal fatto che la coscienza psicologica
dell'A. è infiltrata da contenuti di pensiero volti ad anticipare possibili
danni a carico della propria integrità corporea e di quella dei suoi cari.
Questa apprensione è pervasiva rendendo l'A. poco concentrata sui propri
obiettivi i quali vengono resi vani dalle preoccupazioni dominanti. L'A. non
riesce perciò a dare continuità ed efficacia ai suoi sforzi e mostra una
resistenza ridotta. (…)” (doc. AI 68/256-257).
Fatte queste premesse,
tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni
sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione
(DTF 137 V 71 e 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte ritiene che, operando una
decurtazione del 5%, l’amministrazione non abbia abusato del proprio potere di
apprezzamento. In particolare, il TCA ritiene che, mediante la riduzione in
questione, l'Ufficio AI abbia debitamente tenuto conto degli effetti
legati al danno alla salute di cui è affetta l'assicurata, e non può di
conseguenza condividere né le critiche mosse dal rappresentante
della ricorrente all'operato dell'amministrazione per aver applicato una
riduzione sociale del 5% né ammettere una decurtazione maggiore.
La deduzione ammessa tiene
del resto adeguatamente conto del fatto che l’interessata può ancora esercitare
al 60% un’attività adeguata e come le limitazioni fisiche da osservare non
siano oltremodo gravose.
D’altro canto occorre
anche considerare che le limitazioni funzionali dovute al danno alla salute
così come il fatto che ella abbia un rendimento ridotto, sono già state
considerate nella – non trascurabile – inabilità lavorativa del 40% determinata
in ambito medico-teorico dai periti del SAM e confermata dal SMR.
In questo senso questo
Tribunale può fare proprie la conclusione dell’amministrazione stante la quale “(…)
lo scrivente Ufficio Al reputa corretta la riduzione limitata al 5% al caso in
esame per attività leggere per le seguenti ragioni: l'assicurata è in giovane
età (classe 1975), è titolare di un permesso C (inc. Al, doc. 1 a pag. 2/472),
quand'anche senza formazione particolare ha dimostrato di potere svolgere
diverse attività in vari settori, e di potere e sapere sfruttare le sue
potenzialità economiche sul mercato del lavoro (cfr. rapporto del Servizio
integrazione professionale del 16 luglio 2015, inc. Al, doc. 69 e precedente
rapporto per intervento tempestivo del 4 luglio 2012 con riferimento al punto 1
"Iter scolastico e professionale", inc. Al, doc. 6, pag. 29/472, come
anche curriculum vitae datato 12 luglio 2012, inc. Al, doc. 12); non vi sono,
inoltre, riduzioni applicabili per rendimento ridotto (per le donne il criterio
del tasso di occupazione ridotto non ha, di principio, alcun influsso sulla
possibilità di guadagno). (…)” (VII, punto 5, pag. 3).
Pure a ragione
l’amministrazione ha precisato che “(…) la riduzione del 5% al reddito con
invalidità attuata per attività leggere è giustificata dal fatto che la signora
RI 1 non ha limitazioni per un carico massimo fino a 10 kg come indicato dal
perito reumatologo dr. med. __________ nella perizia pluridisciplinare del
Servizio accertamento medico del 5 maggio 2015, con limitazioni funzionali
riprese nel rapporto finale del Servizio medico regionale dell'8 maggio 2015. (…)”
(XII).
Questo Tribunale ritiene
quindi di non doversi scostare dalla valutazione dell’amministrazione,
l’assicurata non avendo addotto motivi pertinenti che gli permettano di
sostituire il suo apprezzamento (ATF 137 V 73 consid. 5.2, 126 V 80 consid.
5b).
In effetti, va detto che
altre circostanze personali che potrebbero giustificare una decurtazione
maggiore sul reddito statistico da invalido non ne sono state addotte né del
resto emergono dagli atti all’inserto.
Ne segue che
la riduzione globale del 5% dal reddito da invalido va confermata.
2.7.2.3
Partendo da un reddito da
invalido secondo i dati statistici di fr. 53'793.-- (cfr. consid. 2.7.2.1), considerata
la capacità lavorativa residua del 60% (cfr. consid. 2.6) e applicata la
riduzione del 5% (cfr. consid. 2.7.2.2), il reddito da invalido si attesta
infine a fr. 30'662.01 (53'793 x 60% ridotti del 5%).
2.7.3
Confrontando il reddito da
invalido di fr. 30'662.01 (cfr. consid. 2.7.2.3) con quello da valido di fr. 48'191
(cfr. consid. 2.7.1), si ottiene un grado d’invalidità del 36% ([48'191
- 30'662.01] x 100 : 48'191 = 36.37% arrotondato al 36% secondo la
giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121) che non dà diritto ad alcuna
rendita.
2.8
Quanto al rifiuto a
provvedimenti professionali, va anch’esso confermato per le seguenti ragioni.
Innanzitutto va qui
ribadito che la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo
di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a personale non
qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in
particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di
sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il
cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la
messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra
le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente
confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012;9C_635/2007 del 21
agosto 2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid.
4.6
).
Dal loro
canto i periti del SAM hanno, da ultimo, evidenziato che “(…) il nostro
consulente in psichiatria ritiene che nelle condizioni attuali, a causa delle
sue limitazioni, l’A ben difficilmente sarebbe in grado di portare a termine
una riformazione professionale. (…)” (doc. AI 109/368).
Infine anche il consulente
in integrazione, nella valutazione del 16 luglio 2015 (doc. AI 69/259-261), ha
evidenziato che “(…) nonostante il grado d’invalidità sia superiore al 20%,
non vi sono i presupposti di legge per la messa in atto di provvedimenti di
integrazione sottoforma di formazione professionale. Vista la capacità
lavorativa residua ed i limiti funzionali, si esprime parere favorevole ad un
aiuto al collocamento qualora l’assicurata lo richiedesse. (…)” (doc. AI
69/261).
Visto quanto sopra
esposto, non vi sono dunque motivi per scostarsi dalla valutazione del consulente
in integrazione professionale, effettuata peraltro da una persona con
esperienza in ambito integrativo.
In questo senso va
confermata la reintegrabilità dell’insorgente senza la necessità di
provvedimenti professionali.
È dunque a ragione che
l’Ufficio AI non ha riconosciuto il diritto a provvedimenti professionali.
2.9
In simili circostanze, visto tutto
quanto precede, è dunque a giusta ragione che l’Ufficio AI ha negato all’insorgente
il diritto a prestazioni.
2.10
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis
LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o
al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni
è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso.
Visto l’esito della
vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà al prossimo
considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
2.11
L’assicurata ha formulato
istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. consid. 1.3).
Ai sensi dell’art. 61
lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il
diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente
può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia
sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in
vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso
doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza
giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del
diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base
del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta
al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG-Kommentar 3a ed., 2015, ad
art. 61, n. 173, pagg. 828-829).
A norma dell’art. 3 cpv. 1
della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (Lag), nel
tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si estende
all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e
spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi)
per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al
vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 173 segg.) – sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se il processo non è
palesemente privo di esito positivo e se l’intervento dell’avvocato è
necessario o perlomeno indicato (DTF 125 V 202 consid. 4a e 372 consid 5b con
riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag).
Nella presente fattispecie
non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono
così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione,
rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI
1994.
pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame
forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza
appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di
esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.
In effetti, la perizia pluridisciplinare del SAM del 5 maggio 2015 con il
relativo complemento del 16 ottobre 2015 e l’ulteriore perizia bidisciplinare
del 26 settembre 2016 e il rapporto finale dell’8 maggio 2015 con le annotazioni
28.
settembre 2015 e 27 settembre 2016 del medico SMR dr. __________, svolti
nell’ambito della domanda di prestazioni del giugno 2012, hanno permesso di
esprimersi con la dovuta chiarezza circa l’evoluzione nel tempo della capacità
lavorativa dell’assicurata sia nell’attività abituale che in un’altra attività
adeguata e l’insorgente, anche se patrocinata da un legale, non ha apportato
alcun valido elemento atto a contraddire o a mettere in dubbio tale
valutazione. Come visto sopra, nonostante non le potesse sfuggire la necessità
di contestare validamente le conclusioni dei periti del SAM confermate dal dr. __________,
l’insorgente in corso di procedura ricorsuale non ha prodotto alcuna
documentazione medica idonea a validamente contestare dette valutazioni e/o a
rendere verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute
subentrata prima della decisione impugnata del 31 gennaio 2017.
In ogni caso l’assistenza
giudiziaria andrebbe respinta anche perché apparentemente (ancorché vidimato il
certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria appare incompleto e
impreciso, cfr. IX/1) nemmeno risulterebbe dato lo stato d’indigenza.
Infatti dal suddetto certificato
e dai suoi allegati emerge che l’insorgente è senza attività lucrativa e che suo
marito, nel 2016, ha ottenuto un salario netto di fr. 65’703.70 (cfr. il
certificato di salario per quell’anno sub. IX/1).
Le entrate complessive
mensili ammontano quindi a fr. 5'475.30 (65’703.70 : 12).
Per quanto riguarda il
calcolo del fabbisogno, deve essere applicato l’importo base mensile per
coniugi di fr. 1’700.--, cui aggiungere fr. 400.-- per ognuno dei due figli
minorenni, stabilito per il calcolo del minimo esistenziale LEF.
Tale importo (in casu
complessivamente fr. 2'500.--) comprende già le spese di sostentamento,
abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali
elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di
esistenza agli effetti del diritto esecutivo giusta l’art. 93 LEF del 1. settembre
2009).
L’insorgente con suo
marito e i due figli (nati nel 2008 e nel 2012) abitano in una casa di loro
proprietà a __________ e per la stessa pagano degli interessi ipotecari pari a
fr. 4'781.26 all’anno ovvero fr. 398.43 al mese (4'781.26 : 12).
Volendo considerare
l’Ordinanza del DFI sui premi medi 2017 dell’assicurazione delle cure
medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni complementari (nel
certificato non sono stati indicati oneri per la cassa malati) il premio medio
annuo del nucleo famigliare si attesterebbe a fr. 14'064.-- (premio medio annuo
valido per il canton Ticino per gli adulti nella regione 1 di fr. 5'724.-- e
per i bambini di fr. 1'308.--; [5'724 x 2] + [1'308 x 2] = 14'064)
rispettivamente a fr. 1'172.-- al mese (14'064 : 12).
Si ottiene, quindi, un
onere mensile globale di fr. 4'070.43 (2'500 + 398.43 + 1'172).
Inoltre va tenuto conto
del fatto che all’importo di base determinato in riferimento alla Tabella per
il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, va
aggiunto un supplemento del 15-25%, ossia nel caso particolare fr. 375.-- sino
a fr. 625.-- conformemente a quanto stabilito dal TFA nella sentenza U 102/04
del 20 settembre 2004.
In casu, partendo quindi
da un onere complessivo massimo di fr. 4'445.43 (4'070.43 + 375)
rispettivamente fr. 4'695.43 (4'070.43 + 625) da un lato, e entrate di fr.
5'475.30, si ottiene comunque un’eccedenza mensile di fr. 1’029.87
rispettivamente di fr. 779.87.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda d’assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3. Le spese, per fr. 500.--,
sono poste a carico della ricorrente.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti