32.2017.37
Assicurata non si presenta alle visite peritali. Conferma della soppressione della rendita AI. La misura, nel preciso caso di specie, è proporzionata
11 settembre 2017Italiano48 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2017.37+38
cs
Lugano
11 settembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sui ricorsi: - del 9 marzo 2017 (inc. 32.2017.38)
di
RI 1
e
- del 13 marzo 2017 (inc. 32.2017.37) di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 31 gennaio 2017 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisioni del 2 giugno
2010 (pag. 114 e seguenti incarto AI) e del 14 ottobre 2010 (pag. 125 e
seguenti incarto AI) l’UAI, dopo aver acquisito la perizia dell’8 ottobre 2009
ed il complemento del 23 dicembre 2009 del dr. med. __________, FMH psichiatria
e psicoterapia del __________ __________, ha posto RI 1, nata nel 1974, al beneficio
di una rendita AI intera dal 1° aprile 2010.
1.2. Nel corso del mese di luglio
2012 l’UAI ha avviato una procedura di revisione al termine della quale ha
confermato il diritto alla rendita con comunicazione del 4 ottobre 2012 (pag.
155 incarto AI).
1.3. L’amministrazione ha avviato
una nuova procedura di revisione nel corso del mese di gennaio 2015 (pag. 158
incarto AI).
Nel frattempo il Ministero
Pubblico ha aperto un’inchiesta nei confronti di RI 1 sia per truffa alle
assicurazioni sociali con l’accusa di avere, in correità con il suo ex-marito, __________,
ingannato i funzionari della Cassa __________ sulla loro reale situazione
personale (stato di convivenza di fatto) ottenendo in tal modo indebitamente
prestazioni complementari versate in loro favore a far tempo dal mese __________
per complessivi fr. 112'104 percepiti in troppo (pag. 61 e 64 incarto penale),
sia, sempre per truffa, per avere, in correità con l’ex marito, nel mese di __________
acquistato merce sapendo che il relativo costo di CHF 5'887.00 non sarebbe mai
stato pagato e ingannando i dipendenti della società sulla reale identità
utilizzando nomi, secondi nomi, cognomi da nubile e da sposa (pag. 51 incarto
penale).
1.4. Il 24 giugno 2015 il dr. med.
__________, medico SMR, ha ritenuto necessario procedere ad una valutazione
testistica psicologica (“[…] alla luce della importante terapia
medicamentosa senza apparenti riscontri positivi nell’evoluzione dello status,
si ritiene necessario procedere con una valutazione testistica psicologica
(MMPI II, test di Rorschach) per oggettivare l’evoluzione personologica della
perizia del dr. __________ del 2009”). L’accertamento è stato annullato
dopo aver ricevuto un certificato del 6 luglio 2015 della dr.ssa med. __________
(pag. 199-203 incarto AI).
1.5. Dopo aver acquisito ulteriore
documentazione medica ed aver richiamato l’incarto penale, l’amministrazione ha
ritenuto necessario procedere con l’allestimento di una perizia. Con
comunicazione del 23 giugno 2016 l’UAI ha informato l’interessata della
necessità di procedere ad una valutazione del suo stato di salute e l’ha
convocata per il 9 agosto 2016 alle ore 15:00 presso la dr.ssa med. __________,
FMH psichiatria e psicoterapia, del Servizio __________ di __________ (pag. 224
incarto AI).
1.6. Il 21 luglio 2016 il medico
curante dell’assicurata, Dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e
psicoterapia, ha chiesto all’UAI di posticipare l’appuntamento (pag. 230
incarto AI), ciò che l’amministrazione, sulla base del parere del medico SMR,
dr. med. __________, del 27 luglio 2016, ha negato (pag. 234 incarto AI). In
seguito alla mancata presenza di RI 1 all’appuntamento del 9 agosto 2016, il 19
agosto 2016 l’assicurata è stata diffidata a dichiarare in forma scritta entro
il 6 settembre se intendeva o meno sottoporsi all’accertamento medico (pag. 244
incarto AI). Il 6 settembre 2016 l’interessata ha scritto via e-mail al dr.
med. __________, medico SMR, senza prendere posizione (pag. 275 incarto AI). Il
7 settembre 2016 l’UAI ha assegnato a RI 1 un termine scadente il 26 settembre
2016 per informare l’amministrazione circa la disponibilità a sottoporsi alla
perizia (pag. 248 incarto AI).
1.7. Con progetto di decisione del
12 ottobre 2016, scaduto infruttuoso il termine assegnato all’assicurata, l’UAI
ha soppresso la rendita AI (pag. 252 incarto AI).
1.8. Con e-mail dell’11 novembre
2016 RI 1 si è detta disponibile a presentarsi agli accertamenti peritali (pag.
258 incarto AI). Il 15 novembre 2016 l’UAI ha trasmesso all’assicurata la
preposta dichiarazione da ritornare entro il 25 novembre 2016 (pag. 269 incarto
AI).
L’interessata l’ha
ritornata il 22 novembre 2016 debitamente firmata (pag. 263 incarto AI).
1.9. Con scritto del 6 dicembre
2016 l’UAI ha di conseguenza fissato due nuovi appuntamenti, il 17 gennaio 2017
ed il 27 gennaio 2017 (pag. 264 incarto AI).
1.10. Con lettera del 4 gennaio
2017, cui ha allegato un certificato del 22 dicembre 2016 della dr.ssa med. __________,
RI 1 ha chiesto l’annullamento degli appuntamenti ed il rinvio degli
accertamenti peritali di alcuni mesi per quanto possibile organizzandoli in
presenza del medico curante ed in un contesto a lei noto (pag. 272 incarto AI).
1.11. Il 10 gennaio 2017
l’amministrazione, ripercorsa l’intera fattispecie, ha mantenuto gli
appuntamenti fissati per il mese di gennaio 2017, ritenuto che in caso di
assenza dell’assicurata, la prestazione sarebbe stata soppressa (pag. 268
incarto AI).
1.12. Con e-mail del 17 gennaio 2017
delle ore 15:50 RI 1 ha informato l’UAI di essere impossibilitata a presenziare
all’accertamento medico ed ha allegato un certificato del dr. med. __________,
specialista in medicina interna generale, presso la Clinica __________, che ha
attestato come l’interessata “è inabile al 100% per qualsiasi attività. Deve
rimanere a riposo per 1 giorno s.c.” (pag. 277 incarto AI).
1.13. Con decisione del 31 gennaio
2017 l’UAI ha soppresso la rendita AI (pag. 285 incarto AI).
1.14. RI 1 è insorta al TCA contro
la predetta decisione, sia personalmente, con ricorso datato 9 marzo 2017, che
tramite l’avv. __________, che ha postulato l’assistenza giudiziaria con
gratuito patrocinio (doc. I inc. 32.2017.37+38). L’interessata chiede in via
principale l’annullamento della decisione impugnata ed il ripristino della
rendita intera ed in via subordinata il suo annullamento e la retrocessione
degli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti. La ricorrente
sostiene di aver fornito valide motivazioni mediche atte a giustificare la
mancata presenza alla visita peritale del 17 gennaio 2017 e di conseguenza
ritiene che l’art. 43 cpv. 3 LPGA sia stato violato.
1.15. Con risposte del 10 aprile
2017 l’UAI propone la reiezione dei ricorsi con argomentazioni che, laddove
necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. V inc. 32.2017.38 e
doc. VI inc. 32.2017.37).
1.16. Con ordinanza dell’11 aprile
2017 il Vicepresidente del TCA ha congiunto le procedure dipendenti dai ricorsi
del 9 marzo 2017 di RI 1 personalmente e del 13 marzo 2017 di RI 1 allora
rappresentata dall’avv. __________ (doc. VII, inc. 32.2017.37).
1.17. Con scritto del 14 aprile 2017,
trasmesso all’UAI e all’avv. __________ per conoscenza (doc. IX), la ricorrente
ha scritto al TCA, intitolando l’atto “ricorso AI + PC e osservazioni:
ricorso con istanza di ripristino dell’effetto sospensivo” e contestando la
necessità di procedere con una perizia (doc. VIII, inc.
32.2017.37).
1.18. Il 25 aprile 2017 l’avv. __________
ha informato il TCA di non più patrocinare l’assicurata (doc. X, inc.
32.2017.37).
1.19. Il 27 aprile 2017 l’insorgente
ha chiesto una proroga del termine per produrre ulteriori prove, nonché di
consigliarle un avvocato che sarebbe disposto a lavorare con il gratuito
patrocinio (doc. XII, inc. 32.2017.37).
1.20. Il 28 aprile 2017 il vicepresidente
del TCA ha accolto la richiesta di proroga ed ha evidenziato non essere dati
gli estremi per la designazione di un patrocinatore d’ufficio ai sensi
dell’art. 28 cpv. 1 Lptca (doc. XIII, inc. 32.2017.37).
1.21. Il 9 maggio 2017 l’avv. RA 1
ha informato il TCA di aver assunto il patrocinio della ricorrente ed ha
chiesto una proroga (doc. XIV, inc. 32.2017.37),
accordatagli (doc. XV, inc. 32.2017.37).
1.22. Con replica del 18 maggio 2017
la ricorrente ha ribadito la sua richiesta di ripristino immediato della
rendita ed ha nuovamente postulato di essere messa al beneficio dell’assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. XVI, inc. 32.2017.37).
L’insorgente rileva che l’UAI non ha spiegato i motivi che l’hanno spinta ad
avviare una procedura d’ufficio di revisione della rendita malgrado in
occasione della precedente procedura conclusasi nel 2012 il medico SMR, dr.
med. __________, aveva ritenuto inadeguata una nuova revisione prima di un
termine di 5 anni ed aveva ritenuto che c’erano poche probabilità di un
miglioramento dello stato di salute. Essa contesta inoltre la presa di
posizione del medico SMR, dr. med. __________, circa le motivazioni fatte
valere dalla dr.ssa med. __________ e dal dr. med. __________ e non ritenute
sufficienti per posticipare la visita del 17 gennaio 2017. La ricorrente
ribadisce di essere tutt’ora disponibile a sottoporsi ad una perizia ma che
attualmente il suo stato psicofisico non le permette di affrontare una
valutazione peritale e chiede a questo proposito l’audizione della dr.ssa med. __________.
Le assenze alle visite peritali sono sempre state medicalmente giustificate.
L’interessata contesta inoltre che l’avvio della procedura di revisione non sia
collegata con la procedura penale, che le ha causato ulteriori stati d’ansia ed
un peggioramento del suo stato di salute.
1.23. Il 29 maggio 2017 l’UAI ha
affermato di non avere ulteriori osservazioni in merito (doc. XVIII, inc. 32.2017.37).
in
ordine
2.1. L’insorgente, nel suo ricorso
personale (doc. I, inc. 32.2017.38) e nello scritto del 14 aprile 2017 (doc.
VIII, inc. 32.2017.37), accenna alle prestazioni complementari.
Per costante
giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed
il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005
AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e
giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Se
non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può
dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5
gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414
consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).
In
concreto il TCA può pronunciarsi esclusivamente sul tema oggetto della
decisione impugnata, ossia la soppressione della rendita in seguito all’assenza
della ricorrente alla visita del 17 gennaio 2017. Altre questioni evocate
dall’assicurata, tra cui la soppressione delle prestazioni complementari,
esulano dal tema in esame e sono pertanto irricevibili. Va del resto
evidenziato che il “ricorso PC” (doc. I, inc. 32.2017.38) è
stato evaso con sentenza 33.2017.1 del 14 marzo 2017 di questo Tribunale.
nel
merito
2.2. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).
Secondo
l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié
pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare,
benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
2.3. Se
il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta
(art. 17 cpv. 1 LPGA). Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze
suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla
rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano
subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.
1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per
stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto
di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento
della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della
pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF
133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a
confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V
262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010,
p. 379).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità
al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole
(art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di
revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di
una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa S.; RCC
1984 p. 137).
2.4. Va
ancora rammentato che per l’art. 43 cpv. 1 LPGA l’assicuratore esamina le
domande, intraprende d’ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le
informazioni di cui ha bisogno. Le informazioni date oralmente devono essere
messe per scritto.
Secondo
l’art. 43 cpv. 2 LPGA se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami
medici o specialistici per la valutazione del caso, l’assicurato deve
sottoporvisi.
Ai
sensi dell’art. 43 cpv. 3 LPGA se l’assicurato o altre persone che pretendono
prestazioni, nonostante un’ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di
compiere il loro dovere d’informare o di collaborare, l’assicuratore può, dopo
diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver
impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o
chiudere l’inchiesta e decidere di non entrare in materia.
Secondo
la giurisprudenza l’amministrazione può applicare l’art. 43 cpv. 3 LPGA anche
nell’ambito di una revisione avviata d’ufficio (sentenza 9C_244/2016 del 16
gennaio 2017, consid. 3.1). Può ordinare l’allestimento di una perizia e
rendere attento l’assicurato del suo obbligo di collaborare. È possibile, in
caso di rifiuto di collaborare, dopo comminatoria ed assegnazione di un termine
di riflessione, sanzionare la persona assicurata, ai sensi dell’art. 43 cpv. 3
LPGA, anche con la sospensione delle prestazioni fino al momento in cui la
persona assicurata si dichiara disposta a sottoporsi senza riserve alla perizia
ordinata mediante decisione cresciuta in giudicato (sentenza 9C_244/2016 del 16
gennaio 2017, consid. 3.1 con rinvio alla DTF 139 V 585).
Con
sentenza del 16 gennaio 2017 il TF ha accolto un ricorso dell’UAI del Canton
San Gallo che aveva soppresso la rendita ad un assicurato, al beneficio di una
rendita intera, confermata dopo una revisione, e che pur presentandosi
all’appuntamento peritale si è comportato in maniera tale da impedire al medico
psichiatra l’allestimento del referto. L’Alta Corte ha
affermato:
" (…)
3.2. Der Beschwerdegegner hat die psychiatrische Begutachtung
unbestrittenermassen verhindert, wie Dr. med. C.________ im Bericht vom 2.
Oktober 2014 im Einzelnen geschildert hat, wobei sein Verhalten nicht mit den
in den Akten aufgeführten psychischen Störungen erklärt werden könne und für
einige der diagnostizierten Leiden hochgradig untypisch sei. Das Vorliegen
eines strategischen, zweckgebundenen Verhaltens könne nicht ausgeschlossen
werden. Hinreichend schlüssige Anhaltspunkte dafür, dass der Beschwerdegegner
zum vorgesehenen Untersuchungszeitpunkt nicht urteilsfähig war, fehlen, woran
nichts ändert, dass die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde angeblich daran
zweifelte, dass der Versicherte den Begutachtungstermin einhalten würde. Somit
ist als erstellt zu betrachten, dass der Beschwerdegegner seinen Mitwirkungspflichten
nach vorgängig durchgeführtem Mahn- und Bedenkzeitverfahren im Sinne von Art.
43 Abs. 3 ATSG in unentschuldbarer Weise nicht nachgekommen ist. Wie die
IV-Stelle zutreffend bemerkt, setzt die Erfüllung des in Art. 43 Abs. 3 ATSG
umschriebenen Sachverhalts der Missachtung der Mitwirkungspflichten nicht
voraus, dass die Verwaltung der versicherten Person in allen Einzelheiten
vorschreiben müsste, wie sie sich zu verhalten hat. Ebenso wenig kann es für
die Einhaltung der Auflage, sich einer Begutachtung zu unterziehen, genügen, in
den Praxisräumlichkeiten des Gutachters zu erscheinen. Die Verwaltung war daher
grundsätzlich befugt, die Rentenzahlungen einzustellen.
3.3. Zu berücksichtigen ist jedoch auch bei der nach Art. 43 Abs. 3
ATSG zu verfügenden Sanktion der Verhältnismässigkeitsgrundsatz. Denn wenn die
verweigerte Mitwirkung in einem späteren Zeitpunkt erbracht wird, kann sich die
festgelegte Sanktion nur auf diejenige Zeitspanne beziehen, während der die
Mitwirkung verweigert wurde (BGE 139 V 585 E. 6.3.7.5 S.
590 f.). Spätestens bei der nachträglichen Erklärung der
Mitwirkungsbereitschaft entfällt der Kausalzusammenhang zwischen der verfügten
Leistungseinstellung und der Verletzung der Mitwirkungspflicht. Hat indessen -
wie im hier zu beurteilenden Fall - die versicherte Person die ihr obliegende
Mitwirkung später nicht ausdrücklich und vorbehaltlos angeboten, hat sie keinen
Anspruch darauf, dass ihr die Invalidenrente auf Zusehen hin weiterhin
auszurichten ist. Andernfalls hätte es der Versicherte in der Hand, die Dauer
der Rentenzahlungen zu verlängern. Analog zum Fall einer anhaltenden
Mitwirkungspflichtverweigerung im Falle einer Erstanmeldung zum Leistungsbezug
bei der Invalidenversicherung gemäss Art. 21 Abs. 4 ATSG hat hier die verfügte
Einstellung der Invalidenrente vorerst auf Dauer zu erfolgen, wobei eine später
allenfalls erklärte Bereitschaft, an der psychiatrischen Begutachtung
mitzuwirken, als Neuanmeldung zu betrachten wäre (Urteile 9C_994/2009 vom 22.
März 2010 E. 5,8C_733/2010 vom 10. Dezember 2010 E. 5.6). Massgebend ist der
Zeitpunkt, in welchem der Versicherte seine verweigernde Haltung aufgibt und
sich bereit erklärt, sich der gebotenen medizinischen Untersuchung zu unterziehen,
und es ist für die Zukunft zu prüfen, ob auf die bisherige Leistungsablehnung
zurückzukommen ist (zitiertes Urteil 9C_994/2009 E. 4).
3.4. Da der Versicherte im vorliegenden Fall keine Bereitschaft, sich
psychiatrisch begutachten zu lassen, an den Tag gelegt hat, hat für die
Beschwerdeführerin kein Grund bestanden, die Einstellung der Invalidenrente
gemäss Verfügung vom 29. Mai 2015 zu befristen. Kommt der Beschwerdegegner
indessen später auf seine verweigernde Haltung zurück, indem er seine Bereitschaft
erklärt, sich einer zumutbaren psychiatrischen Abklärung zu unterziehen, wird
die Verwaltung die entsprechende Erklärung als Neuanmeldung entgegenzunehmen
und ab jenem Zeitpunkt pro futuro zu prüfen haben, ob die Voraussetzungen für
den Anspruch auf eine Invalidenrente wiederum erfüllt sind.”
Va infine segnalata
la sentenza 9C_372/2015 del 19 febbraio 2016 dove il TF, al consid. 4.1.2, ha affermato:
" (…)
Selon la jurisprudence, l'application de
l'art. 43 al. 3 LPGA dans un cas où des prestations sont en cours et où
l'assuré qui les perçoit refuse de manière inexcusable de se conformer à son
devoir de renseigner ou de collaborer à l'instruction de la procédure de
révision, empêchant par là que l'organe d'exécution de l'assurance-invalidité
établisse les faits pertinents, suppose que le fardeau de la preuve soit
renversé. En principe, il incombe bien à l'administration d'établir une
modification notable des circonstances influençant le degré d'invalidité de
l'assuré, si elle entend réduire ou supprimer la rente. Toutefois, lorsque
l'assuré refuse de façon inexcusable de la renseigner, il lui est impossible de
démontrer les faits conduisant à une modification du taux d'invalidité. Dans un
tel cas, lorsque l'assuré empêche fautivement que l'office AI administre les
preuves nécessaires, il convient d'admettre un renversement du fardeau de la
preuve (cf. consid. 2.2 non
publié de l'ATF 129 III 181; HANS PETER WALTER, Beweis und Beweislast
im Haftpflichtprozessrecht, in Haftpflichtprozess 2009, p. 47 ss, p. 58). Il appartient alors à l'assuré d'établir
que son état de santé, ou d'autres circonstances déterminantes, n'ont pas subi
de modifications susceptibles de changer le taux d'invalidité qu'il présente
(arrêt 9C_961/2008 du 30 novembre 2009 consid. 6.3.3, in SVR 2010 IV n° 30 p.
94).
La violation intentionnelle, par le
recourant, de son obligation d'annoncer son changement de domicile a placé
l'organe d'exécution de l'AI dans l'impossibilité d'assumer ses tâches
puisqu'il ne pouvait plus le contacter. Concrètement, l'OAI-VD qui était en
charge du dossier n'était plus en mesure de s'assurer du bien-fondé du maintien
de la rente et n'aurait, en particulier, pas pu procéder à la révision
périodique du droit à cette prestation qui avait été prévue au plus tard en mai
2006 lors de son octroi (cf. communication du 16 avril 2003. Par son silence,
le recourant aurait aussi évité la mise en oeuvre de mesures de précaution que
l'administration doit prendre lorsque des rentes sont servies à l'étranger (cf.
art. 74 RAVS et 83 RAI). La suppression de la rente ne constituait donc pas, en
pareilles circonstances, une mesure disproportionnée, à tout le moins à compter
du moment où devait intervenir la révision d'office de la rente en mai 2006 et
où le recourant aurait manqué de manière inexcusable à son devoir de collaborer
à l'instruction. Le non versement des prestations à partir de septembre 2006
n'est donc pas contraire au principe de la proportionnalité.”
2.5. In
concreto l’assicurata è stata posta al beneficio di una rendita intera
d’invalidità dal 1° aprile 2010 (pag. 101 e seguenti incarto AI). La
prestazione è stata assegnata in seguito ad una procedura sfociata
nell’allestimento, l’8 ottobre 2009, di una perizia psichiatrica del __________
__________ ad opera del dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e
psicoterapia, che aveva diagnosticato una sindrome depressiva ricorrente,
episodio attuale medio grave (ICD 10 F.33.2) ed una sindrome schizotipica (ICD
10.F21) ed aveva messo in rilievo numerosi elementi (tra cui la privazione, ad
entrambi i genitori, dell’affidamento delle due bambine [nate nel 1998 e 2001]
nell’estate del 2006 sulla base della perizia sulle capacità genitoriali del 30
settembre 2006 della dr.ssa __________ [pag. 58 e seguenti incarto AI]), che
facevano propendere per una totale incapacità lavorativa. Il perito ha evidenziato
che nonostante la regolare presa in carico specialistica e la terapia
psicofarmacologica prescritta la prognosi non sembrava essere favorevole a
causa del particolare disturbo di personalità presente, che notoriamente non
risponde o risponde in misura minima alla terapia psicofarmacologica, ed anche
a causa delle scarse risorse intellettive dell’assicurata (pag. 50 e seguenti
incarto AI).
La prestazione è stata
confermata il 4 ottobre 2012 (pag. 155 incarto AI) sulla base delle valutazioni
del medico curante, dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia
(pag. 147 e seguenti incarto AI), in seguito alle quali il medico SMR, dr. med.
__________, il 1° ottobre 2012 aveva affermato che: “NON indicata revisione
a breve termine (propongo 5 anni)” (pag. 154 incarto AI).
Nell’ambito di una nuova
procedura di revisione avviata nel gennaio 2015 (pag. 104 incarto AI), l’UAI ha
inizialmente deciso di sottoporre l’interessata a test cognitivi ed a questo
scopo l’ha convocata per il 17 luglio 2015 (pag. 199 incarto AI). In seguito
all’intervento della curante, la quale aveva rilevato che l’assicurata “attualmente
si trova in una situazione molto delicata – ha dovuto interrompere gli incontri
con le figlie perché queste non ne vogliono più sapere – ed inoltre l’imminente
valutazione ha scatenato in lei ricordi traumatici della perizia genitoriale
fatta anni fa, dopo la quale le sono state tolte definitivamente le figlie ed
il diritto di vederle” (pag. 203 incarto AI), l’appuntamento è stato
rinviato (pag. 201 incarto AI).
Nell’ambito di
un’ulteriore richiesta di aggiornamento degli atti, il 3 giugno 2016, la
curante, dr.ssa med. __________, ha scritto all’UAI affermando:
" (…)
Dal mese di maggio ha avuto 6 incontri con le figlie –
assieme al tutore – ma gli incontri non sono andati bene in quanto le figlie
erano fredde, infastidite, molto aggressive verso di lei e non mostravano
interesse nei suoi confronti. Alla fine hanno scritto una lettera in cui
chiedevano di non doverla più vedere e di essere lasciate in pace. La sig.ra RI
1 ci è rimasta molto male.
Quando a fine giugno 2015 ha ricevuto la convocazione
da parte dell’AI per una nuova perizia ha avuto un crollo psichico. Si è
trovata ribaltata nel 2007 quando – dopo una perizia di 4 ore con test
psicologici – le è stata tolta l’autorità parentale e la possibilità di vedere
le figlie.
In quel periodo era agitatissima, confusa, il pensiero
era sprunghaft, era arrabbiata ed il morale era a terra.
Dopo aver ricevuto la comunicazione che i test
sarebbero stati spostati si è calmata solo leggermente. Ha iniziato a sognare
l’intervento della polizia quando le sono state portate via le bambine ed a
soffrire di attacchi di panico, tanto che nell’estate 2015 ha chiesto
all’ex-marito – l’unica persona che frequenta – di starle vicino. Non si è più
ripresa completamente” (pag. 219 incarto AI)
In data 23 giugno 2016 l’UAI
ha scritto alla ricorrente indicandole la necessità di sottoporsi ad un
accertamento medico psichiatrico presso la dr.ssa med. __________, FMH
psichiatria e psicoterapia, il 9 agosto alle ore 15:00. Nella comunicazione
figura inoltre:
"
(…) per l’elaborazione della pratica l’ufficio AI intraprende i
necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Se
necessari e ragionevolmente esigibili per la valutazione del caso, l’assicurato
deve sottoporsi a esami medici o specialistici. Se egli rifiuta in modo
ingiustificato di compiere il suo dovere d’informare o di collaborare,
l’ufficio AI può decidere in base agli atti o valutare la sospensione della
prestazione attualmente erogata (art. 43 LPGA).
Se l’assicurato non ha adempiuto l’obbligo di
notificazione o non fornisce all’ufficio AI le informazioni di cui questo
abbisogna per adempiere i suoi compiti legali, le prestazioni possono anche
essere ridotte o rifiutate (art. 7b LAI).
(…)
Obiezioni fondate contro il tipo di accertamento, il
tipo di disciplina così come eventualmente contro il nome del perito prescelto
possono essere inoltrate per iscritto all’Ufficio AI entro lunedì 11 luglio
2016.
Salvo indicazioni contrarie, alla scadenza di questo
termine assegneremo il mandato definitivo al sopraccitato perito.
La rendiamo attenta che, nell’ambito dell’obbligo di
collaborare, ci deve annunciare immediatamente eventuali appuntamenti già
fissati (per esempio operazioni previste, degenze stazionarie in cliniche o in
istituti di riabilitazione, vacanze o nascite imminenti.” (pag. 224 incarto AI)
Il 21 luglio 2016 la
curante, dr.ssa med. __________, specialista FMH psichiatria e psicoterapia, ha
affermato:
"
(…) Mi riferisco agli appuntamenti che i miei pazienti summenzionati
hanno il 09.08.16 (Dr.ssa __________ …) per gli accertamenti medici nell’ambito
della revisione delle rendite.
Come già accennato l’anno scorso per la signora RI 1 –
e lo stesso vale anche per l’ex-marito – il dover sottoporsi ad una perizia è
un evento traumatico, che riporta loro alla mente le valutazioni genitoriali
fatte anni fa, sulla base delle quali sono state tolte loro le figlie.
Da quando hanno ricevuto la convocazione il loro stato
psichico è peggiorato.
La signora RI 1 è molto agitata e presenta picchi
depressivi dell’umore, disturbi del sonno, rimuginazioni e pensieri suicidali
ed il signor __________ non comprendendo la necessità di questa ulteriore
verifica è molto teso e si chiude in sé stesso.
Inoltre le valutazioni peritali sono state fissate
durante le mie vacanze (…), cosa che preoccupa maggiormente i signori __________,
che si sentono totalmente spaesati e alla mercé delle autorità.
In questo loro stato è anche difficile eseguire una
valutazione che renda loro giustizia nel senso che non rispecchierebbe il loro
stato psichico abituale.
Per questo motivo chiedo di posticipare gli
appuntamenti a dopo il mio ritorno in modo da poter dar loro uno spazio per
tranquillizzarsi prima e dopo le visite dei periti.” (pag. 230 incarto AI)
Il 27 luglio 2016 l’UAI ha
rifiutato di rinviare l’accertamento ed ha ingiunto all’assicurata di
presentarsi per la visita (pag. 233 incarto AI). Il dr. med. __________, medico
SMR, ha rilevato che il precedente accertamento peritale risale al 2009, è
dunque opportuno procedere con un nuovo accertamento a distanza di oltre 6
anni, che l’accertamento si svolgerà come da linee guida su più di una visita e
dunque la curante sarà assente solo per la prima visita, che l’accertamento è
svolto da psichiatra con formazione FMH e notevole esperienza sia come curante
sia in ambito peritale e che il sottoporsi a perizia comporta sempre un certo
grado di ansia in qualunque persona e un eventuale rinvio non creerebbe altro
che maggiore ansia (pag. 234 incarto AI).
Il 9 agosto 2016
l’insorgente non si è presentata all’appuntamento (pag. 236 incarto AI).
Il 19 agosto 2016 l’UAI ha
scritto all’interessata, affermando:
"
(…) A tal proposito si rammenta che secondo l’art. 43 cpv. 2 della Legge
federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA),
se sono necessari o ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici per
la valutazione del caso, l’assicurato deve sottoporvisi. Il capoverso 3 della
medesima disposizione precisa che se l’assicurato, nonostante ingiunzione,
rifiuta in modo ingiustificato di collaborare, previa diffida scritta ed
avvertimento circa le conseguenze, e dopo aver impartito un adeguato termine di
riflessione, l’assicuratore può decidere in base agli atti o chiudere
l’inchiesta, decidendo di non entrare in materia.
Sulla scorta dei citati disposti, assegniamo quindi un
ultimo termine scadente martedì 6 settembre 2016 per dichiarare
in forma scritta se intende o meno sottoporsi all’accertamento ordinato.
Qualora non dovessimo ricevere alcun riscontro, ci
vedremo costretti a procedere nel senso sopra descritto (ciò che potrebbe anche
condurre l’amministrazione a pronunciare la soppressione della rendita intera
d’invalidità tuttora erogata).” (pag. 244/245 incarto AI)
Il 6 settembre 2016 la
ricorrente si è rivolta via e-mail al dr. med. __________, medico SMR,
affermando che “il Ministero Pubblico ha chiarito che non chiede
accertamenti medici, perché l’ufficio AI non gli ha ancora annullati, visto che
lei ha comunicato alla dottoressa __________ che per voi è apposto. Mi è stato
riferito dalla stessa che lei ha fiducia nel suo operato di medico psichiatra
(…) Voi avete diagnosticato un grado di invalidità del 100%, sempre confermato
con revisioni ogni due anni” (pag. 247 incarto AI).
Il 7 settembre 2016 l’UAI
ha scritto alla ricorrente, richiamando le precedenti comunicazioni del 23
giugno 2016, del 27 luglio 2016 e del 19 agosto 2016, ribadendo la necessità di
effettuare un accertamento medico neutrale per fare il punto della situazione
medica ed ha affermato:
"
(…) Ritenuto che la nostra decisione 23 giugno 2016 è cresciuta in
giudicato e che tramite mail del 6 settembre c.m. non è stata fornita una
risposta esaustiva al nostro scritto 19 agosto 2016, con il presente conferiamo
un ultimo termine scadente lunedì 26 settembre 2016 per
dichiarare se intende o meno sottoporsi al necessario accertamento. A tale
scopo alleghiamo una dichiarazione, invitandola a ritornarcela debitamente
compilata e firmata entro il suindicato termine.
Si rammenta che secondo l’art. 43 cpv. 2 della Legge
federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA),
se sono necessari o ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici per
la valutazione del caso, l’assicurato deve sottoporvisi. Il capoverso 3 della
medesima disposizione precisa che se l’assicurato, nonostante ingiunzione,
rifiuta in modo ingiustificato di collaborare, previa diffida scritta ed
avvertimento circa le conseguenze, e dopo aver impartito un adeguato termine di
riflessione, l’assicuratore può decidere in base agli atti o chiudere
l’inchiesta, decidendo di non entrare in materia.
In assenza della ricezione della qui allegata
dichiarazione, entro il termine concesso, procederemo senza indugio nel senso
sopra descritto. Si rileva che ciò potrebbe condurre l’amministrazione alla
soppressione della rendita d’invalidità tuttora erogata.” (pag. 248 incarto AI)
Il 12 settembre 2016
l’interessata ha scritto un e-mail al dr. med. __________, medico SMR,
ribadendo di aver diritto ad una rendita intera (pag. 251 incarto AI).
Il 12 ottobre 2016 l’UAI
ha emanato il progetto di decisione tramite il quale ha soppresso la rendita
(pag. 252/253 incarto AI).
Il 4 novembre 2016
l’insorgente ha scritto un e-mail all’UAI, contestando il progetto (pag. 256
incarto AI), mentre l’11 novembre 2016 l’insorgente si è detta disposta,
tramite e-mail, a effettuare la perizia presso la dr.ssa med. __________ (pag.
258 incarto AI).
Il 15 novembre 2016 l’UAI
ha scritto alla ricorrente chiedendole di ritornare la dichiarazione secondo la
quale è d’accordo di sottoporsi all’accertamento peritale, debitamente datata e
firmata (pag. 260 incarto AI).
Il 24 novembre 2016 è
pervenuta all’amministrazione la dichiarazione sottoscritta dalla ricorrente
(pag. 263 incarto AI) e il 6 dicembre 2016 l’assicurata è stato convocata nei
giorni 17 e 27 gennaio 2017 per le visite peritali presso la dr.ssa med. __________
in via __________ a __________ (pag. 254 incarto AI).
Il 4 gennaio 2017 l’allora
legale della ricorrente, avv. __________, ha chiesto l’annullamento o perlomeno
il rinvio dell’accertamento peritale di alcuni mesi, se possibile
organizzandolo in presenza del medico curante e in un contesto noto alla
ricorrente (pag. 272 incarto AI). Alla domanda è stato allegato un certificato
del 22 dicembre 2016 della dr.ssa med. __________ che ha affermato:
"
(…) Come già descritto in precedenti rapporti, per la signora RI 1 il
dover sottoporsi ad una perizia rappresenta un evento traumatico in quanto le
fa rivivere le valutazioni genitoriali eseguite anni fa, sulla base delle quali
le sono state tolte le figlie.
Da quando, l’estate scorsa, è stata avviata la
revisione dell’AI con l’ordinazione di una perizia, il suo stato psichico è
nettamente peggiorato: ella è molto agitata, irritabile e a tratti verbalmente
aggressiva, presenta sbalzi depressivi dell’umore, disturbi del sonno,
rimuginazioni con sfumature paranoiche e pensieri suicidali.
Il ricevere la convocazione per il 17.01. ed il
27.01.2017 per una perizia l’ha precipitata ancor più nel panico, anche perché
– __________ – ella ha ancora più paura e meno fiducia nelle istituzioni.
Da quando è arrivata l’ultima convocazione la signora RI
1 ha iniziato a sognare le situazioni traumatiche in cui è stata coinvolta in
passato come l’intervento della polizia quando sono venuti a casa a prendere le
bambine e la perizia genitoriale. Il solo pensiero di doversi presentare ancora
per un “interrogatorio” le scatena un’ansia insopportabile, che l’ha portata ad
aumentare in modo notevole l’uso dei tranquillanti.
Per evitare uno scompenso totale è controindicato che
la signora RI 1 presenzi alle visite fissate per gennaio 2017” (pag. 274)
Il 9 gennaio 2017 il
medico SMR, dr. med. __________, ha affermato:
"
(…) Ho preso nozione del certificato della Dr.ssa __________ del 22.12.2016.
In esso sono rievocati episodi passati della vita
dell’assicurata rispettivamente sono enunciati sintomi aspecifici in assenza di
un’oggettiva descrizione di status.
Il fatto che l’assicurata presenti dei segni
soggettivi, ad esempio avrebbe aumentato di sua spontanea volontà la presa di
“tranquillanti”, in assenza di una descrizione oggettiva da parte della
psichiatra curante, non implica di per sé un’astensione della valutazione
peritale prevista, anzi la rende ancora più necessaria e dirimente.
In conclusione, non emergono motivazioni mediche
perché l’assicurata non si presenti regolarmente all’appuntamento peritale
previsto.” (pag. 269)
Il 10 gennaio 2017 l’UAI
ha scritto alla rappresentante della ricorrente, riassumendo la fattispecie,
mantenendo l’appuntamento del 17 gennaio 2017 per la prima visita peritale
(pag. 266 e seguenti incarto AI) ed affermando che “qualora la sua assistita
dovesse persistere nel suo agire contrario all’esecuzione dell’accertamento in
questione – e ciò in contrasto con la dichiarazione sottoscritta il 22 novembre
2016 – l’UAI riterrà che la reale volontà dell’assicurata è – per atti
concludenti – quella di non voler sottoporsi agli accertamenti peritali. In tal
caso le prestazioni verranno soppresse per mancata collaborazione e la
decisione sarà immediatamente esecutiva” (pag. 305 incarto AI).
Con e-mail del 17 gennaio
2017 delle ore 15.50 l’interessata ha trasmesso all’UAI un certificato medico
del dr. med. __________, specialista in medicina interna generale presso la
Clinica __________ che ha affermato come la paziente “è inabile al 100% per
qualsiasi attività. Deve rimanere a riposo per un giorno s.c.” (pag. 277
incarto AI).
Con scritto 16 gennaio
2017, pervenuto all’UAI il 18 gennaio 2017, __________, in rappresentanza della
ricorrente, ha ritrasmesso il certificato del 22 dicembre 2016 della dr.ssa
med. __________ (pag. 281 incarto AI).
Il 31 gennaio 2017 il
medico SMR, dr. med. __________, ha affermato che:
"
(…) Il certificato del Dr. __________ è un certificato d’inabilità
lavorativa generico della durata di un giorno, il 17.01.2017, data in cui
l’assicurata avrebbe dovuto presentarsi in perizia. È assente qualsiasi
indicazione di status, diagnosi, prognosi che possa oggettivare tale
certificato.
Noto che l’assicurata è stata comunque in grado di
recarsi il 17.01.2017 alla Clinica __________ e verosimilmente di relazionarsi
adeguatamente con persone estranee.
Per quanto concerne il certificato della Dr.ssa __________
del 22.12.2016, pervenuto tramite l’__________ il 18.01.2017, si tratta di un
documento già noto e ampiamente valutato dal SMR.
In conclusione, dal lato medico-psichiatrico, non
emergono elementi nuovi rispettivamente modificazioni significative di fatti
noti.” (pag. 299 incarto AI)
Pendente causa la
ricorrente ha prodotto anche la cartella clinica relativa alla visita del 17
gennaio 2017 (doc. D), da cui emerge che l’insorgente si è presentata alle ore
09.00, “nega allergia, non assume terapie quotidiane, in anamnesi: crisi
d’ansia ricorrenti” e che “giunge al nostro servizio richiedendo qualche
(… illeggibile …) x attacchi di panico. Vista dal dott. __________ riferisce
che si è presentata situazione critica dal passato che deve affrontare oggi.
Stato di ansia (…) Si prescrive (… illeggibile… ) 25 g CP. Pa. dimessa”.
2.6. Alla luce della
giurisprudenza applicabile al caso di specie (cfr. consid. 2.4, segnatamente la
sentenza 9C_244/2016 del 16 gennaio 2017) e degli atti (cfr. consid. 2.5),
questo Tribunale ritiene, per i motivi che seguono, che a giusta ragione
l’amministrazione ha soppresso il diritto alla rendita dell’assicurata.
2.6.1. Nel caso concreto la decisione
tramite la quale l’UAI il 23 giugno 2016 ha stabilito la necessità di un
accertamento medico è cresciuta incontestata in giudicato (pag. 224 incarto
AI). La stessa insorgente, in sede amministrativa, si è detta d’accordo di
sottoporsi ad una perizia (pag. 258 e 263 incarto AI) e con la replica ha
affermato che “non viene altresì contestato che una perizia sia necessaria.
D’altronde la qui ricorrente nemmeno si è mai ingiustificatamente sottratta a
tale obbligo di cooperazione, confermando più volte la sua intenzione a voler
collaborare in tal senso […]” (doc. XVI, pag. 5).
Non vi è pertanto alcun
motivo oggettivo per non procedere con l’accertamento medico.
Del resto, visto il tempo
trascorso dall’ultimo referto (8 ottobre 2009), la necessità di un
aggiornamento degli atti medici si imponeva da sé.
Ciò a maggior ragione se
si pon mente al fatto che le constatazioni figuranti nella perizia dell’8
ottobre 2009, segnatamente per quanto concerne le risposte fornite dalla
ricorrente (pag. 54 incarto AI: “[…] durante il colloquio l’A. talvolta
tende a deragliare non rispondendo alle domande che le vengono poste ma
ritornando costantemente al tema delle figlie”; “si evidenziano invece
deficit della memoria (ad esempio l’assicurata non è in grado di ricordare la
data di nascita delle figlie)”; cfr. pag. 90 incarto AI: “[…] Più volte
durante il colloquio l’A. non ha risposto in maniera adeguata alle nostre
domande deragliando e a momenti anche i nessi associativi risultavano non saldi
[…] era inoltre chiara la tendenza da parte sua a descrivere i dati di realtà
dandone un’interpretazione estremamente soggettiva che a momenti sembrava
sconfinare in un franco delirio […]”) sembrano divergere rispetto
all’apparente lucidità dimostrata dalla medesima insorgente in occasione dei
due interrogatori tenutisi __________ nell’ambito della procedura penale il __________
(dalle 16.45 alle 19.15 con pause [pag. 205 e seguenti incarto penale]) ed il __________
(dalle 9.35 alle 14.19 con pause [pag. 51 e seguenti incarto AI]).
Certo, il medico SMR, dr.
med. __________, in una nota interna del 1° ottobre 2012 aveva ritenuto non
indicata una revisione a breve termine della rendita ed aveva proposto di
attendere 5 anni (pag. 154 incarto AI). A prescindere dalla circostanza che
quanto indicato dal medico SMR era una semplice proposta personale contenuta in
un’annotazione interna e dunque non vincolante, non va dimenticato che
l’amministrazione, in presenza di elementi di novità, di regola, può in ogni
tempo avviare una procedura di revisione, in applicazione dell’art. 87 cpv. 1
lett. b OAVS per il quale la revisione avviene d’ufficio quando: allorché si
conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una
notevole modifica del grado d’invalidità.
Ne segue che a giusta
ragione l’UAI ha deciso di sottoporre la ricorrente ad una nuova perizia.
L’assicurata tuttavia, con
il suo atteggiamento, ha di fatto impedito l’allestimento del referto
giudiziario, rendendo in sostanza impossibile all’amministrazione verificare il
suo stato di salute (cfr. anche sentenza 9C_244/2016 del 16 gennaio 2017,
consid. 3.2).
Dapprima, il 30 giugno
2015 l’insorgente era stata convocata per essere sottoposta ad una serie di
test cognitivi in data 17 luglio 2015 (pag. 199 incarto AI). Alla luce delle
affermazioni della curante, dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e
psicoterapia che aveva rilevato come la ricorrente si trovasse in una
situazione delicata e come l’imminente valutazione aveva scatenato ricordi
traumatici della perizia genitoriale fatta anni fa (pag. 203 incarto AI), la
visita è stata annullata (pag. 201 incarto AI).
Successivamente con
scritto del 23 giugno 2016 la ricorrente è stata convocata presso la dr.ssa
med. __________ per un accertamento medico. L’insorgente non si è presentata
alla data prevista (9 agosto 2016), malgrado l’UAI avesse spiegato per quale
motivo le riflessioni della curante contenute nel certificato del 21 luglio
2016 non sarebbero state sufficienti, questa volta, per rinviare la visita
peritale (pag. 233 incarto AI).
In seguito l’assicurata,
interpellata in due occasioni dall’amministrazione circa la sua volontà di
sottoporsi o meno al previsto accertamento medico (pag. 244 e 248 incarto AI),
e resa attenta circa le conseguenze di un suo rifiuto (pag. 244 e 248 incarto
AI), non ha ritornato la dichiarazione allegata, ma in un primo tempo si è
limitata ad una generica presa di posizione sulla fattispecie tramite e-mail
(del 6 settembre 2016 [pag. 247 incarto AI] e del 12 settembre 2016 [pag. 251
incarto AI]).
Solo dopo aver ricevuto il
progetto di decisione di soppressione della rendita (pag. 252 incarto AI),
l’insorgente si è detta disposta ad essere visitata dalla dr.ssa med. __________
(pag. 258 e 263 incarto AI).
Sennonché, un paio di
settimane prima della visita del 17 gennaio 2017, la ricorrente ha chiesto
l’annullamento, rispettivamente il rinvio degli appuntamenti fissati (pag. 272
incarto AI), facendo valere motivi medici riassunti dalla curante nel
certificato del 22 dicembre 2016 (pag. 274).
Dopo che l’UAI ha ribadito
la necessità dell’accertamento del 17 gennaio 2017, sostenendo, sulla base
delle valutazioni del medico SMR, dr. med. __________, che i motivi medici
fatti valere non erano sufficienti per annullare le visite previste nel corso
del mese di gennaio (pag. 266 incarto AI), la stessa ricorrente, il giorno
dell’accertamento, ha trasmesso un e-mail all’amministrazione cui ha allegato
un certificato di medesima data del dr. med. __________, specialista medicina
interna generale della Clinica __________, dove figura che l’assicurata è
inabile al 100% per qualsiasi attività e “deve rimanere a riposo per 1
giorno s.c.” (pag. 277 incarto AI).
Alla luce del
comportamento dell’insorgente, che non ha permesso l’accertamento peritale,
occorre esaminare se vi sono motivi medici giustificanti il rinvio delle
visite.
Ciò è quanto ritiene
l’interessata sulla base dei referti del 22 dicembre 2016 (pag. 274 incarto AI)
della curante, dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia e del
certificato del 17 gennaio 2017 del dr. med. __________ (pag. 277 incarto AI).
Per quanto concerne il
certificato del 17 gennaio 2017 del dr. med. __________, questo TCA evidenzia
che lo specialista si è limitato ad affermare che l’insorgente “è inabile al
100% per qualsiasi attività” e che “deve rimanere a riposo per 1 giorno
s.c.”, senza tuttavia fornire alcuna spiegazione medica relativamente alla
patologia sofferta dall’assicurata (pag. 277 incarto AI).
Nel certificato non figura
alcun elemento medico oggettivo atto a ritenere che l’insorgente non avrebbe
potuto presentarsi per la visita peritale.
Neppure dalla cartella
clinica relativa alla visita del 17 gennaio 2017 e prodotta con la replica del
18 maggio 2017, emergono elementi a sostegno della sua tesi.
Nella refertazione, dalla
quale tra l’altro sembra risultare che l’interessata non assume alcun farmaco
(doc. D: “non assume terapie quotidiane”), ciò che, tra l’altro, impone
a maggior ragione la necessità di un accertamento medico (cfr. sentenza 9C_55/2016
del 14 luglio 2016, sentenza 8C_814/2016 del 3 aprile 2017 consid. 5.3.2 non
pubblicato in DTF 143 V 66, sentenza 8C_5/2017 dell’11 aprile 2017, consid.
5.2; sentenza 8C_34/2017 del 12 aprile 2017, consid. 4.3), figura che
l’interessata è giunta presso l’ospedale verso le 9.00 a causa di uno stato
d’ansia, richiedendo aiuto contro gli attacchi di panico, e sostenendo che “si
è presentata situazione critica dal passato che deve affrontare oggi”. Dopo
aver ricevuto la prescrizione di un medicamento è stata dimessa (doc. D).
Ora, il fatto di essere
inabile per qualsiasi attività e di trovarsi in uno “stato d’ansia”,
ossia proprio per una patologia per la quale deve essere peritata, non è un
motivo medicalmente valido per ritenere giustificata l’assenza alla visita
prevista nel primo pomeriggio presso la dr.ssa med. __________, alla luce anche
di quanto accaduto fino ad allora, e meglio della mancata presenza alla visita
del 9 agosto 2016, della iniziale assenza di risposta alla richiesta di
ritornare la dichiarazione di accettazione della perizia debitamente firmata,
della nuova richiesta di rinvio degli appuntamenti, prontamente rifiutata
dall’amministrazione.
L’interessata lo stesso
giorno è del resto stata in grado di recarsi presso un nosocomio che si trova a
circa 6 minuti di macchina da casa sua (cfr. __________), spiegare il suo stato
valetudinario, ottenere una prescrizione medica, scansionare il certificato e mandarlo
nel pomeriggio, alle ore 15:50, tramite e-mail, all’UAI (pag. 276 incarto AI),
mostrando in tal modo una capacità di destreggiarsi anche in situazioni per lei
difficili.
Vista la vicinanza tra
l’abitazione dell’interessata (via __________ a __________) e lo studio della
dr.ssa med. __________ (via __________ a __________), che si trova a soli 12
minuti di macchina (cfr. __________), non vi è motivo per ritenere che
l’insorgente non sarebbe stata in grado di recarsi anche al previsto
appuntamento.
Neppure il certificato del
22 dicembre 2016 della curante contiene elementi medici oggettivi atti a far
ritenere che l’interessata non sarebbe stata in grado di sopportare una visita
peritale nel corso del mese di gennaio 2017.
La dr.ssa med. __________
sostiene che sottoporsi ad una perizia farebbe riaffiorare nella ricorrente il
trauma del referto allestito allorquando l’interessata è stata privata
dell’autorità sulle figlie. Come evidenziato anche dal medico SMR, il referto è
tuttavia stato redatto il 30 settembre 2006 e ciò non le ha impedito di sottoporsi
alla perizia del __________ nell’ottobre 2009. Inoltre, se così fosse,
l’assicurata non potrebbe mai più essere sottoposta a visita peritale,
sottraendosi in tal modo ad ogni ulteriore verifica del suo stato di salute.
Neppure la circostanza che
l’interessata da quando è stata avviata la procedura di revisione dell’AI con
l’ordinazione di una perizia sarebbe agitata, irritata ed a tratti verbalmente
aggressiva o che presenta sbalzi depressivi dell’umore, disturbi del sonno,
rimuginazioni con sfumature paranoiche e pensieri suicidali o la mancanza di fiducia
nelle istituzioni è una ragione per non sottoporsi ad alcun accertamento
medico. Si tratta infatti di tipiche caratteristiche presenti in gran parte
delle persone affette da patologie psichiche. Se ciò fosse sufficiente per non
doversi sottoporre ad una perizia psichiatrica, tutti gli assicurati che
presentano sintomi simili non potrebbero mai essere esaminati dall’UAI.
Ciò vale a maggior ragione
se si tien conto che dai verbali di interrogatorio del __________ e del __________,
tenutisi a distanza di circa un anno presso il __________ di __________, in
situazioni ben più stressanti, perché la ricorrente ha dovuto rispondere a
numerose domande con l’accusa di aver commesso reati finanziari, non emergono
particolari difficoltà (cfr. pag. 51 e seguenti incarto penale e pag. 205 e
seguenti).
Ne segue che non vi è
alcun motivo giustificativo alla base della mancata apparizione della
ricorrente alla visita del 17 gennaio 2017 presso la perita.
2.6.2. Come visto la sanzione, presa
in applicazione dell’art. 43 cpv. 3 LPGA, deve essere proporzionata (sentenza
9C_244/2016 del 16 gennaio 2017). Quando la persona assicurata decide di
collaborare, la sanzione può concernere unicamente il lasso di tempo durante il
quale la collaborazione è stata rifiutata. Se l’assicurato collabora, non vi è
più alcun nesso causale e la rendita va di principio ripristinata (DTF 139 V
585 consid. 6.3.7.5 e sentenza 9C_244/2016 del 16 gennaio 2017). Tuttavia se,
come nel caso di specie, la persona assicurata, in concreto dopo il 17 gennaio
2017, non ha espressamente e senza alcuna condizione accettato di
collaborare, non ha più alcun diritto a che la rendita sia ancora versata
(sentenza 9C_244/2016 del 16 gennaio 2017). Non fosse così sarebbe la persona
assicurata a decidere la continuazione della durata del versamento della
rendita (sentenza 9C_244/2016 del 16 gennaio 2017: “Andernfalls hätte es der
Verischerte in der Hand, die Dauer der Rentenzahlungen zu verlängern”).
Analogamente al caso di un rifiuto di collaborare nell’ambito di una prima
richiesta di prestazioni, il rifiuto della prestazione deve essere durevole e
una successiva volontà di collaborare va ritenuta quale nuova domanda (sentenza
9C_244/2016 del 16 gennaio 2017).
Poiché nel caso di specie
l’interessata non ha mostrato alcuna volontà di collaborare dopo il 17 gennaio
2017, continuando a sostenere di essere “perfettamente disponibile a
sottoporsi ad una valutazione peritale” ma che “per motivi medici tale
perizia non può essere effettuata allo stato attuale” (cfr. doc. XVI), ciò
che come visto in precedenza non è il caso in concreto, non vi è alcun motivo
per limitare nel tempo la soppressione della rendita (sentenza 9C_244/2016 del
16 gennaio 2017, consid. 3.4). Anche perché quando l’assicurato impedisce
colpevolmente all’UAI di amministrare le prove necessarie, vi è un’inversione
dell’onere probatorio e spetta all’assicurato stabilire che il suo stato di
salute, o altre circostanze determinanti, non hanno subito modifiche
suscettibili di cambiare il grado d’invalidità da lui presentato (9C_372/2015
del 19 febbraio 2016), ciò che in concreto, visto il tempo trascorso
dall’ultima perizia (del 2009), la necessità di valutazioni periodiche, il
ruolo del medico curante (cfr. sentenza 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017; sentenza
9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.2, sentenza 9C_151/2011 del 27
gennaio 2012, cfr. anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché
sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010), la lucidità che emerge dagli atti
penali (cfr. pag. 51 e seguenti incarto penale e pag. 205 e seguenti) e la
valutazione del dr. med. __________ che ritiene necessario effettuare una
perizia psichiatrica, non è riuscito alla ricorrente.
Ne segue che anche su
questo punto la decisione impugnata merita conferma.
2.7. La ricorrente chiede
l’assunzione di ulteriori prove, richiamando l’intero incarto AI e chiedendo di
sentire come teste la sua curante, dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e
psicoterapia.
In
concreto l’amministrazione con la risposta di causa ha prodotto l’intero
incarto AI della ricorrente.
Alla
luce delle valutazioni dei referti della dr.ssa med. __________, si rinuncia
alla sua audizione quale teste, giacché la documentazione agli atti è
sufficiente per decidere nel merito dell’impugnativa.
Il
tribunale rinuncia pertanto all’assunzione di ulteriori prove, ritenuto che
quelle prodotte dalle parti sono sufficienti per decidere nel merito della
vertenza, sono complete ed esaustive e non necessitano di complementi (cfr.
anche sentenza 9C_394/2016 del 21 novembre 2016, consid. 6.2).
Va
qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora
l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;
Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H
103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.
2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce
una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2
Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162
consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
2.8.
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico
dell’assicurata.
Quest’ultima chiede
tuttavia di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il
gratuito patrocinio.
Ai sensi dell’art. 61
lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il
diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente
può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale disposto mantiene il principio
che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si
esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa
indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362).
Fatti
I presupposti (cumulativi)
per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al
vecchio diritto – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se
l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo
non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
Il diritto all’assistenza
giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal pagamento delle tasse di
giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in cui necessario - il
diritto al gratuito patrocinio (DTF 121 I 60 consid. 2a con riferimenti; cfr.
art. 29 cpv. 3 Cost. fed.).
In concreto, dagli atti
emerge che l’insorgente con la soppressione della rendita non ha più alcuna
entrata ed ha domandato di essere messa al beneficio della pubblica assistenza.
Considerandi
In
tali circostanze l’indigenza deve essere ammessa.
Considerato che
l’interessata non dispone delle necessarie conoscenze giuridiche, per cui l'intervento
di un legale appare senz'altro giustificato e che le argomentazioni non erano
palesemente destituite di esito favorevole, il TCA ritiene che nella
fattispecie siano soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione
dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata, riservato l'eventuale
obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell’insorgente dovesse in
futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; sentenza 32.2011.202 del 16
maggio 2012; STFA del 15 luglio 2003, I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio
2002, U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V
301, consid. 6).
L’emanazione della
presente sentenza rende priva di oggetto l’istanza di conferimento dell’effetto
sospensivo, peraltro mai sostanziata ma solo citata (doc. VIII, inc.
32.2017
; cfr. sentenza 9C_711/2016,9C_716/2016 del 9 maggio 2017 consid.
12, pubblicata in DTF 143 V 130).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. I ricorsi, nella misura in
cui sono ricevibili, sono respinti.
2. L’istanza tendente alla
concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.
Di conseguenza RI 1 è
ammessa al gratuito patrocinio dell’avv. __________ fino al 25 aprile 2017 e
dell’avv. RA 1 dal 9 maggio 2017.
3. Le
spese, per complessivi fr. 500.--, sono a carico della ricorrente. A seguito della
concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte dallo
Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti