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Decisione

32.2017.37

Assicurata non si presenta alle visite peritali. Conferma della soppressione della rendita AI. La misura, nel preciso caso di specie, è proporzionata

11 settembre 2017Italiano48 min

Source ti.ch

Fatti

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al

vecchio diritto – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se

l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo

non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

Il diritto all’assistenza

giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal pagamento delle tasse di

giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in cui necessario - il

diritto al gratuito patrocinio (DTF 121 I 60 consid. 2a con riferimenti; cfr.

art. 29 cpv. 3 Cost. fed.).

In concreto, dagli atti

emerge che l’insorgente con la soppressione della rendita non ha più alcuna

entrata ed ha domandato di essere messa al beneficio della pubblica assistenza.

Considerandi

In

tali circostanze l’indigenza deve essere ammessa.

Considerato che

l’interessata non dispone delle necessarie conoscenze giuridiche, per cui l'intervento

di un legale appare senz'altro giustificato e che le argomentazioni non erano

palesemente destituite di esito favorevole, il TCA ritiene che nella

fattispecie siano soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione

dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata, riservato l'eventuale

obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell’insorgente dovesse in

futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; sentenza 32.2011.202 del 16

maggio 2012; STFA del 15 luglio 2003, I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio

2002, U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V

301, consid. 6).

L’emanazione della

presente sentenza rende priva di oggetto l’istanza di conferimento dell’effetto

sospensivo, peraltro mai sostanziata ma solo citata (doc. VIII, inc.

32.2017

; cfr. sentenza 9C_711/2016,9C_716/2016 del 9 maggio 2017 consid.

12, pubblicata in DTF 143 V 130).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. I ricorsi, nella misura in

cui sono ricevibili, sono respinti.

2. L’istanza tendente alla

concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.

Di conseguenza RI 1 è

ammessa al gratuito patrocinio dell’avv. __________ fino al 25 aprile 2017 e

dell’avv. RA 1 dal 9 maggio 2017.

3. Le

spese, per complessivi fr. 500.--, sono a carico della ricorrente. A seguito della

concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte dallo

Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti