32.2017.39
Durata minima di contribuzione per aver diritto a prestazione; contributi versati dal coniuge; rinvio degli atti per ulteriori accertamenti
6 giugno 2017Italiano8 min
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Incarto
n.
32.2017.39
rg/sc
Lugano
6 giugno 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 marzo 2017 di
RI 1
contro
la decisione del 6 febbraio 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - nel dicembre 2015 RI 1, entrata
in Svizzera nel 2010, ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti
indicando di soffrire di sclerosi multipla dal 2012;
- esperita l’istruttoria - in
particolare un’inchiesta per persone che si occupano dell’economia domestica -
ed effettuate verifiche in merito al periodo di contribuzione (doc. AI 19 e
segg.), per decisione 6 febbraio 2017 (preavvisata il 27 dicembre 2016)
l’amministrazione ha negato il diritto a prestazioni con la seguente
motivazione:
"
(…)
La Signora RI 1 non ha diritto ad una rendita
d’invalidità ordinaria in quanto dal suo estratto del conto individuale risulta
che non ha versato contributi all’AVS Svizzera per il periodo minimo richiesto
di un anno, infatti secondo la marginale n° 3001.3 della CIBIL (Circolare sulla
procedura per la fissazione delle prestazioni nell’AVS/AI) se la durata minima
di contribuzione di tre anni è raggiunta grazie alla presa in conto dei periodi
d’assicurazione compiuti in uno stato dell’UE (Unione Europea) o dell’AILS
(Associazione internazionale di libero scambio), ma la durata di contribuzione in
Svizzera è inferiore ad un anno, alcuna rendita ordinaria dell’AI può essere
versata.
Computo dei mesi di contribuzione in Svizzera:
L’assicurata non ha mai svolto un’attività lucrativa in
Svizzera.
Inoltre abbiamo verificato anche l’eventualità che il
marito, Sig. __________, avesse versato i contributi anche in favore della
Signora RI 1, gli stessi sarebbero dovuti essere di 3 anni alla scadenza
dell’anno d’attesa della malattia, cioè a Dicembre 2013.
Siccome il conteggio parte dal giorno del matrimonio
(25.02.2011) il minimo di 3 anni di contributi non sono raggiunti e pertanto
non è possibile versare alcuna rendita d’invalidità. (…)” (doc. II/1);
- con il presente tempestivo
ricorso, insorge dinanzi al TCA l’assicurata personalmente. Contestando la
conclusione cui è giunta l’amministrazione osserva in particolare:
"
(…)
Ma ritorniamo al mio caso: le prestazioni in questione
mi sono state negate in quanto figura che mi sono sposata nel mese di febbraio
del 2011. Secondo voi i termini di tre anni non sono dunque applicabili. Però
io sono entrata in Svizzera nel 26.12.2010. Dunque il termine dei tre
anni sono effettivamente applicabili nel mio caso. Mio marito ha dunque
contribuito per più di tre anni a favore della mia assicurazione AI tramite il
suo salario. Dunque dalla data della mia domanda (01.12.2015) sono trascorsi
più di tre anni. (…)” (doc. I);
- con risposta di causa
l’Ufficio AI, sulla scorta della presa di posizione del giurista AI del 23
marzo 2017, in cui è stato in particolare osservato:
"
L’assicurata è entrata in Svizzera
il 26.12.2010.
L’assicurata ha contratto matrimonio con il Signor __________
in data 25.02.2011.
La malattia di lunga durata ha avuto inizio il mese di
dicembre 2012 (cfr. rapporto finale SMR del 01.02.2016), quindi l’anno d’attesa
è giunto a scadenza a dicembre 2013.
Contrariamente a quanto indicato sulla decisione
impugnata, i contributi versati dal coniuge (che devono essere almeno pari al
doppio del contributo minimo) non partono dal giorno in cui è stato contratto
il matrimonio (25.02.2011), bensì vengono conteggiati per tutto l’anno civile
qui in discussione (quindi per tutto il 2011; cfr. l’art. 3 cpv. 3 lett. a
LAVS, l’art. 3 cpv. 4 lett. a LAVS e la cifra marginale 2073 delle Direttive
sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività
lucrativa nell’AVS/AI e nelle IPG (DIN)).
Per verificare la durata minima di contribuzione
nell’AI occorre procedere, nel singolo caso, come segue:
va verificato se la durata minima di contribuzione sia
adempiuta con periodi assicurativi svizzeri. Si considerano tre anni
contributivi interi se una persona è stata assicurata obbligatoriamente o
facoltativamente per più di due anni e 11 mesi in totale (cfr. cifra marginale
3004.3.1 delle Direttive sulle rendite (DR) dell’assicu-razione federale per la
vecchiaia, i superstiti e l’invalidità e cfr. anche la cifra marginale 3005.1
CIBIL).
Nel caso concreto, l’assicurata non ha versato
contributi propri né in Svizzera e neppure in uno stato dell’UE/AELS.
Tuttavia, a mente della ricorrente il marito ha versato
per più di tre anni i contributi di legge ai sensi dell’art. 3 cpv. 3 lett. a
LAVS.
Di conseguenza, se l’assicurata riesce comprovare – per
il tramite del conto individuale (CI) del Signor __________ – che il marito ha
pagato almeno il doppio del contributo minimo per anno civile (segnatamente per
gli anni 2011, 2012 e 2013), si ritiene che l’assicurata adempia le condizioni
assicurative per poter eventualmente beneficiare di una rendita ordinaria.
In effetti, in tale evenienza si conteggerebbero,
all’insorgenza dell’invalidità, più di due anni e 11 mesi di contributi
conformemente a quanto previsto dalle direttive summenzionate.
Alla luce di quanto esposto sopra, si ritiene pertanto
necessario chiedere una retrocessione degli atti al Lodevole Tribunale alfine
di poter accertare (chiedendo all’assicurata di volerci produrre il contro
individuale del marito) se siano o meno adempiute le condizioni assicurative
per un eventuale diritto alla rendita ordinaria.” (doc. V/1)
ha
proposto la retrocessione degli atti per l’espletamento di nuovi accertamenti
con conseguente emanazione di una nuo-va decisione;
- richiesta a voler prendere
posizione sulla proposta formulata dall’Ufficio AI, l’insorgente è rimasta
silente;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di princi-pio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF
8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- sulla base delle succitate
considerazioni esposte nella risposta di causa, considerato in particolare come
giusta l’art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS (secondo cui si ritiene che
paghino contributi propri, qualora il coniuge versi contributi pari almeno al
doppio del contributo minimo i coniugi senza attività lucrativa di assicurati
con un'attività lucrativa, e come a norma dell’art. 3 cpv. 4 lett. a LAVS il
capoverso 3 si applica anche agli anni civili in cui il matrimonio è
contratto o sciolto (e richiamate al riguardo la prassi e quindi le cifre
marginali 2071 e 2073 delle Direttive sui contributi dei lavoratori
indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell’AVS/AI/IPG (DIN)
valide dal 1. gennaio 2008 [stato 1. gennaio 2017] nonché la cifra marginale
5027 delle Direttive sulle rendite (DR) valide dal 1. gennaio 2003 [stato 1.
gennaio 2017]; cfr. anche Pratique VSI 2002 p. 87), richiamato pure l’art. 36
LAI che per il diritto ad una rendita ordinaria impone un periodo contributivo
di almeno 3 anni (ossia 2 anni e 11 mesi, cfr. al proposito la cifra marginale
3004.3.1 DR nonché la cifra marginale 3005.1 Circulaire sur la procédure pour
la fixation des préstations dans l’AVS/AI/PC [Accords bilatéraux
Suisse-UE. Convention AELE], valida dal 4 aprile 2016), si
giustifica senz’altro nel caso concreto l’annullamento della decisione
impugnata e la retrocessione degli atti all’amministrazioni affinché – ritenuto
che l’insorgente non risulta aver versato contributi nè in Svizzera nè in uno
stato dell’UE/AELS – dopo verifica (d’ufficio e, laddove necessario ed
esigibile, con la collaborazione dell’assi-curata) dell’eventuale pagamento da
parte del marito di alme-no il doppio del contributo minimo per gli anni 2011,
2012 e 2013 ed esperiti eventuali ulteriori accertamenti che si rendessero
necessari, si pronunci nuovamente sul diritto di RI 1 ad una rendita;
- secondo l’art. 69 cpv. 1bis
LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o
al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni
è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.- e 1’000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso. Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a
carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso è accolto.
§ La
decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Uffi-cio AI conformemente
ai considerandi.
2.- Le spese di fr. 500.-- sono
poste a carico dell’Ufficio AI.
3.- Comunicazione agli interessati
Fatti
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
Considerandi
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
giudice
Raffaele Guffi Gianluca Menghetti