32.2017.4
Nuova domanda di prestazioni. Obblighi procedurali dell'amministrazione. Tempestività del ricorso; notifica di decisione a rappresentante
9 marzo 2017Italiano13 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2017.4
rg/sc
Lugano
9 marzo 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 gennaio 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 14 novembre 2016 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - con decisione 16 settembre 2010
l’Ufficio AI, accertata, dopo raffronto dei redditi, una perdita di guadagno
dello 0%, aveva respinto la domanda di prestazioni presentata da RI 1 nel novembre
2009 per assenza d’invalidità pensionabile (doc. AI 38);
- dopo aver presentato una
seconda domanda nel febbraio 2012 per la quale l’amministrazione aveva deciso
la non entrata in materia (doc. AI 42), nell’agosto 2016 l’assicurato ha
presentato un’ulteriore nuova richiesta di prestazioni;
- con decisione 14 novembre
2016 – preavvisata il 4 ottobre 2016 – sulla base del parere medico SMR
l’amministrazione ha emesso una decisione di non entrata in materia non avendo
l’assicurato dimostrato una modifica rilevante delle circostanze
successivamente all’emanazione del precedente provvedimento (doc. AI 53);
- con il ricorso in rassegna,
datato 9 gennaio 2017, rappresentato dall’avv. RA 1 l’assicurato insorge
dinanzi al TCA contro suddetta decisione. Istando per la concessione del
gratuito patrocinio, nel merito rimprovera all’amministrazione di non aver “dato
seguito all’indicazione di rappresentanza, sottra-endo alla persona a lui
vicino la potenzialità di seguirlo nell’i-ter procedurale; ciò malgrado il sottoscritto
abbia suoi personali problemi di salute, che però non gli avrebbero impedito di
consigliare al proprio rappresentato di rivolgersi ad altro rappresentante, nel
caso si fosse reso conto di non riuscire a se-guire adeguatamente la presente
vertenza. Ancora l’AI TI, ap-profittando di questo sviamento procedurale, ha
tentato di de-pistare l’assicurato, omettendo di raccogliere le adeguate informazioni
presso i medici curanti indicati e chiamando l’assi-curato medesimo per una
valutazione del grado d’invalidità aggiornato, risp. di determinare l’ev. grado
di capacità lavorativa residua. Ciò rappresenta oltre che motivo di denegata
giustizia, anche una violazione dell’art. 87 OAI, che di per sè già
richiedeva all’AI TI di riaprire la revisione D’UFFICIO. Ancora l’AI TI
ha omesso di proporre all’assicura-to, previa attribuzione e colloquio con uno
dei propri consulenti, misure alternative di reinserimento professionale o
anche di riorientamento professionale (…)” (doc. I) e conclude chiedendo,
previa convocazione in Tribunale per un udienza, l’annullamento della decisone
impugnata con condanna dell’amministrazione “all’accettazione del caso, avviando
una regolare e completa procedura come di rito, con ogni spesa relativa”;
- con
la risposta di causa l’amministrazione evidenzia la tardività del gravame, la
decisione essendo stata notificata il 18 novembre 2016 e il gravame essendo
stato inoltrato il 9 gennaio 2017, mentre che il termine di 30 giorni per ricorrere,
sospeso per ferie giudiziarie, è venuto a scadenza il 3 gennaio 2017. Osserva
inoltre che la decisione è stata correttamente notificata all’assicurato
personalmente, e non al suo patrocinatore, in assenza di una valida procura
agli atti. Nel merito conferma la correttezza della propria decisione;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di princi-pio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF
8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- si pone anzitutto la
questione della tempestività del ricorso quale presupposto processuale, il cui
esame deve essere effettuato d’ufficio dal Tribunale (Zünd/Pfiffner Rauber,
Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2009, § 19 n. 8),
ritenuto che nel caso concreto il fascicolo contiene sufficienti elementi per
una siffatta disamina;
- la decisione impugnata,
spedita per invio raccomandato il 14 novembre 2016, è stata notificata
all’assicurato personalmente in data 18 novembre 2016 (cfr. tracciamento invii
sub V/2). Il termine di 30 giorni per ricorrere ex art. 60 LPGA ha quindi
iniziato a decorrere il 19 novembre 2016 e, considerata la sospensione dei
termini per ferie natalizie dal 18 dicembre 2016 al 2 gennaio 2017 compresi
(art. 38 cpv. 4 LPGA), è venuto a scadenza il 3 gennaio 2017. L’atto di
ricorso, consegnato alla posta il 9 gennaio 2017 (cfr. busta d’impostazione
agli atti), risulterebbe pertanto tardivo;
- tuttavia, dalle tavole
processuali risulta che nella domanda di prestazioni presentata nel maggio 2016
personalmente dal-l’assicurato utilizzando gli appositi formulari, questi ha (a
due riprese) indicato di essere rappresentato dall’avv. ERA 1 (doc. AI 46 e
47). Risulta inoltre che successivamente, il 30 agosto 2017, vi è stato un
colloquio telefonico tra un funzionario dell’AI e il rappresentante
dell’assicurato. In quell’oc-casione quest’ultimo ha comunicato che avrebbe
trasmesso ulteriore documentazione medica all’amministrazione (cfr. an-notazione
sub doc. AI 48).
In simili circostanze,
l’assicurato avendo comunicato all’am-ministrazione di essere rappresentato
dall’avv. RA 1 e di tale rapporto di rappresentanza l’amministrazione avendo avuto
successivamente conferma, atteso che per il rapporto di rappresentanza non è
richiesta una particolare forma (una procura scritta peraltro può ma non deve
essere obbligatoriamente richiesta giusta l’art. 37 cpv. 2 LPGA) e che tale rapporto
può pertanto sorgere o per atti concludenti o anche oralmente (Kieser,
ATSG-Kommentar, 2009, art. 37 n. 12), ritenuto inoltre che se le circostanze lo
giustificano, come in casu (dichiarazione scritta di rappresentanza nel
formulario di richiesta e di fatto successiva conferma il 30 agosto 2016),
quando il conferimento del potere di rappresentanza emerge dai fatti a un
assicurato non potrebbe essere richiesto di ulteriormente presentare una procura
scritta (Kieser, op. cit., art. 37 n. 12), l’Ufficio AI non poteva non
considerare l’assicurato siccome rappresentato. La decisione di non entrata in
materia avrebbe dovuto di conseguenza essere intimata al rappresentante e non
all’assicurato personalmente. Infatti, la notifica di una decisione, come ogni
altra comunicazione, avviene in forma corretta se è fatta al rappresentante
dell’assicurato fintanto che il potere di rappresentanza non venga revocato
(art. 37 cpv. 3 LPGA; STFA I 565/02 del 6 maggio 2003);
- ora, secondo
l’art. 49 cpv. 3 ultima frase LPGA la notifica irregolare di una decisione non
deve provocare pregiudizi per l’interessato (cfr. anche artt. 38 PA e 107 cpv.
3 OG in vigore sino al 31 dicembre 2007 e art. 49 LTF; DTF 111 V 150; RCC 1991
p. 393). La notifica irregolare di una decisione (a valere quale violazione del
diritto di essere sentito, DTF 129 V 73) – ad eccezione dell’assenza totale di
notifica – non comporta in sé la nullità della stessa con la conseguenza che il
termine per impugnarla non inizia a decorrere (DTF 129 I 364, 122 V 194, 122 I 97, 111 V 150; STFA I 565/2002 del 6 maggio 2003, C 168/00 del 13 febbraio 2001; Rhinow/Koller/Kiss, öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, 1996,
n. 380s).
Ad eccezione
del caso di assenza di notifica che, come detto, comporta la nullità della
decisione, la notifica irregolare non influisce sulla sua validità né sulla sua
esistenza, ma ha come conseguenza giuridica che il termine di ricorso non
inizia a decorrere (Stadelwieser, Die Eröffnung von Verfügungen, 1994, p. 157; Moor, Droit administratif, vol. II, 2002, p. 313). Gli effetti di
una decisione viziata da irregolare notifica vengono semplicemente differiti (Rhinow/Krähenmann, Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband,
1990, n. 84 cifra VI p. 285 e ivi giurisprudenza; ZBl 1984 p. 426; STFA I
398/03 del 14 giugno 2004). La sanzione legata ad un vizio di notifica consiste
quindi nel fatto che all’interessato la comunicazione difettosa non deve
cagionare pregiudizio, la notifica producendo i suoi effetti solo al momento in
cui colui al quale la comunicazione deve essere fatta ne viene a conoscenza
(VPB 1978 Nr. 96; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Ver-waltungsrecht, 2006,p. 353; Rhinow/Krähenmann, op.
cit., p. 283; STFA C 196/00 del 10 maggio 2001 consid. 1b; DTF 99 V 182 consid.
3);
- stante quanto
precede, nel caso di specie appare giustificato ritenere che (del contenuto) della
decisione notificata erroneamente all’assicurato venerdì 18 novembre 2016 il suo
rappresentante ne sia venuto con ogni verosimiglianza a conoscenza (non prima
di) lunedì 21 novembre 2016. In simili circostanze, l’ultimo giorno del termine
ricorsuale di 30 giorni – differito ai sensi della surriferita giurisprudenza e
sospeso per ferie natalizie – essendo stato venerdì 6 gennaio 2017, il termine
è scaduto lunedì 9 gennaio 2017. Presentato entro tale termine (cfr. busta
d’impostazione agli atti) il ricorso è pertanto da ritenere tempestivo;
- giova ancora
osservare – con riferimento all’argomento sollevato dall’amministrazione
secondo cui l’insorgente non ha in ogni caso fatto valere motivi di
restituzione in intero del termine di ricorso – che in caso di irregolare
notifica l’autorità di ricorso deve interpretare un ricorso depositato oltre il
termine quale domanda implicita di restituzione in intero (Moor, op. cit., p.
374);
- nel merito,
l’insorgente non contesta in sé la non entrata in materia sancita
dall’amministrazione in assenza di prova di u-na rilevante modifica della situazione
invalidante, bensì rimprovera all’Ufficio AI di “non aver dato seguito
all’indicazione di rappresentanza, sottraendo alla persona a lui vicino la potenzialità
di seguirlo nell’iter procedurale” e di avere “tentato di depistare
l’assicurato, omettendo di raccogliere le adeguate informazioni presso i medici
curanti indicati e chiamando l’assicurato medesimo per una valutazione” e
di aver proposto all’assicurato misure di reintegrazione professionale;
- qualora una prima
richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era
insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova
richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado
di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione
non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per
contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il
diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della
richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V
108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der
Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pp. 84-86);
- con sentenza 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 il TF ha confermato che,
nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni, l’assicurato già
nella nuova richiesta deve rendere verosimile che il grado d’invalidità è
modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni o deve perlomeno
far riferimento a mezzi di
prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere
dall’amministrazione atti a rendere verosimile l’asserita modifica. In questo
secondo caso l’ammini-strazione deve impartire all’interessato un termine per
produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario
non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2).
In STF I
734/05 dell’8 marzo 2006 (citata nella STF 8C_177/2010 del 15 aprile 2010), il TF ha tra l’altro rammentato che se nella nuova domanda non viene
reso verosimile che il grado d’invalidità si è modificato in misura rilevante
per il diritto alle prestazioni, ciò non porta in tutti i casi all’obbligo per
l’amministrazione di fissare un termine all’assicurato per rendere verosimile
la modifica. Il termine va assegnato unica-mente laddove l’assicurato non rende
verosimile la modifica rilevante per il diritto alle prestazioni, ma rinvia a mezzi
di prova supplementari, in particolare atti medici, che intende trasmettere in
un secondo tempo o che chiede all’amministra-zione di acquisire d’ufficio. Se,
per contro, viene inoltrata una nuova domanda senza rinvio a mezzi di prova
supplementari, l’amministrazione deve decidere sulla base della domanda e degli
atti ivi prodotti. Nello spirito della normativa di cui all’art. 87 cpv. 3 OAI,
mezzi di prova che datano successivamente alla decisione di non entrata in
materia devono essere sempre prodotti nell’ambito di una nuova domanda di
prestazioni rispettivamente di revisione;
- nel caso in
esame, come accennato, dal fascicolo emerge che dopo aver presentato la (nuova)
domanda di prestazioni (producendo due certificati medici, all’evidenza non
idonei a documentare una rilevante modifica della situazione invalidante,
circostanza, questa, non contestata dall’insorgente; cfr. doc. AI 50) pervenuta
all’amministrazione nell’agosto 2016, nello stesso mese il rappresentante
dell’assicurato ha avuto un colloquio telefonico con un funzionario
dell’Ufficio AI al quale l’avv. RA 1 ha comunicato che avrebbe inviato nei
giorni successivi ulteriore documentazione medica (doc. AI 48).
In simili
circostanze l’amministrazione, non ricevendo la pre-annunciata documentazione
medica, avrebbe dovuto fissare al rappresentante dell’assicurato un termine per
produrre il/i mezzo/i di prova in questione e non emanare una decisione di non
entrata in materia in base agli atti presenti all’inserto. Infatti, come da
surriferita giurisprudenza (DTF
130 V 69 consid. 5.2; STF I 734/05 dell’8 marzo 2006), nell’ambito della nuova
richiesta di prestazioni l’interessato deve rendere verosimile che il grado
d’invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle
prestazioni o perlomeno deve far
riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti
atti a rendere verosimile l’asserita modifica. In questo secondo caso
l’amministrazione deve impartire un ter-mine per produrre il mezzo di prova in
questione con l’avver-tenza che in caso contrario non entrerà nel merito della
domanda, ciò che non risulta essere avvenuto nel caso concreto (non corretta
risulta quindi l’indicazione del funzionario nella già citata nota telefonica
del 30 agosto 2016, secondo cui “se non arriva nulla entro il 10.09.2016,
uscire con una non entrata in materia”);
-
per violazione di un obbligo procedurale da parte dell’ammini-strazione
l’assicurato non è stato messo nelle condizioni di poter suffragare,
nell’ambito della procedura amministrativa, la propria nuova richiesta con la
produzione di ulteriori mezzi probatori (al riguardo giova ricordare che atti
medici, idonei a dimostrare una rilevante modifica, prodotti per la prima volta
in sede ricorsuale sono tardivi e da considerare quindi nel-l’ambito di una
(ulteriore) nuova domanda e non giustificano di conseguenza l’accoglimento del
ricorso; STF 8C_457/2012 del 9 luglio 2012, consid. 3.2).
-
in accoglimento del gravame la decisione impugnata deve pertanto essere
annullata e gli atti retrocessi all’amministra-zione affinché ponga rimedio a tale
vizio procedurale e renda in seguito una nuova decisione;
- l’esito del
presente gravame rende superfluo procedere all’u-dienza richiesta
dall’insorgente;
- giusta l'art. 69 cpv. 1bis
LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione
o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.--
e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al
valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/ 2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della
vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI che
verserà inoltre al ricorrente, vittorioso e patrocinato in causa, fr. 1'500 per
ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di gratuito patrocinio.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata annullata. Gli atti vengono retrocessi all’Ufficio AI
conformemente ai considerandi.
2.- Le spese di procedura di fr. 500.-- sono a carico dell’Ufficio
AI che rifonderà all’assicurato fr. 1'500.-- (IVA inclusa) per ripetibili, ciò
che rende priva di oggetto l’istanza di gratuito patrocinio.
3.- Comunicazione agli interessati
Fatti
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
Considerandi
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti