32.2017.40
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
20 settembre 2017Italiano36 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2017.40
TB
Lugano
20 settembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 marzo 2017 di
RI 1
contro
la decisione del 13 febbraio 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Il 16 dicembre 2014 (doc. 2) RI
1, 1961, ha chiesto prestazioni AI per adulti a causa dei disturbi lombo-cervicali
che nel 2012 e nel 2013 hanno necessitato di interventi chirurgici e che da
allora l’hanno resa inabile al lavoro di aiuto cucina. Oltre a ciò si è
aggiunto uno stato ansioso depressivo reattivo.
1.2. L’Ufficio assicurazione
invalidità ha intrapreso i necessari accertamenti medici (docc. 6 e 7) e, sentito
il 7 aprile 2015 (doc. 11) il Servizio Medico Regionale, il 9 dicembre 2015
(doc. 24) ha disposto una perizia pluridisciplinare dell’assicurata.
1.3. Preso atto del rapporto
peritale del 19 maggio 2016 (doc. 27) e del rapporto finale dell’SMR del 28
maggio seguente (doc. 28) cui ha fatto seguito la valutazione del 21 ottobre
2016 (doc. 30) del consulente in integrazione professionale, con decisione del 13
febbraio 2017 (doc. A1), preavvisata dal progetto del 21 dicembre 2016 (doc. 31)
avversato dall’assicurata il 3 gennaio 2017 (doc. A3), l’Ufficio AI ha negato
all’assicurata una rendita di invalidità essendo il grado AI inferiore al 40% (8%).
1.4. Con ricorso del 13 marzo 2017
(doc. I) RI 1 ha chiesto di annullare la decisione dell’Ufficio AI e riconoscerle
una rendita di invalidità rispettivamente di rinviare gli atti all’Ufficio AI
per approfondire il suo stato di salute e la capacità lavorativa.
Secondo la ricorrente, l’amministrazione non avrebbe preso in
considerazione il parere del suo medico curante del 23 febbraio 2017 (doc. A2),
che ha fatto presente come il suo stato di salute sia ulteriormente peggiorato
dall’inoltro della domanda AI.
Inoltre, l’assicurata aveva rilevato nelle sue osservazioni al
progetto di decisione come fosse necessaria sottoporla ad una visita
specialistica psichiatrica, ciò che però non è avvenuto.
Infine, la ricorrente ha contestato di essere salariata solo al
65%, facendo valere che se lo stato di salute gliel’avesse permesso essa avrebbe
riiniziato l’attività lavorativa a tempo pieno non solo dal 2012, ma già dal
2007 dopo l’asportazione della tiroide.
1.5. Nella sua risposta di causa
del 28 marzo 2017 (doc. IV) l’Ufficio AI ha proposto di respingere il ricorso.
Per quanto concerne l’aspetto medico, l’amministrazione ha
sottoposto all’attenzione del Servizio Accertamento Medico, che l’aveva già
peritata un anno prima, i certificati prodotti dal medico curante dell’assicurata
(doc. 45 e doc. A2) e nel rapporto del 28 marzo 2017 (doc. IV/1) i periti hanno
confermato le conclusioni tratte il 19 maggio 2016. Considerato che questa
perizia giunge a una conclusione logica e che è stata pure confermata dal
medico del Servizio Medico Regionale (doc. 28), ritenuto poi che non v’è
documentazione medico-specialistica che l’abbia smentita, non occorre quindi
procedere con nuovi accertamenti specialistici. Va dunque ritenuto che dal
marzo 2014 la capacità lavorativa nell’abituale attività di aiuto cucina era
del 60%, mentre in altre attività leggere ed adeguate al suo stato di salute,
rispettose di determinati limiti funzionali, era dell’80%.
In merito all’espetto economico, l’Ufficio AI ha accolto la
richiesta della ricorrente di ritenerla salariata al 100% se non fosse
intervenuto il danno alla salute già nel 2007, così come risulta da alcune sue precedenti
dichiarazioni (docc. 33 e 46).
Tuttavia, anche ricalcolando la perdita di guadagno economica subìta
dalla ricorrente sfruttando la capacità lavorativa residua in quei settori di
attività accessibili a lavoratori non qualificati con mansioni semplici e
ripetitive, essa avrebbe potuto realizzare nel 2014 un salario medio annuo
lordo di Fr. 53'793.-. Riportato sulla sua capacità residua dell’80% e ritenuta
una riduzione del 5%, il reddito da invalido risultante di Fr. 40'882,70 deve
essere paragonato al reddito da valido di Fr. 45'880.- conseguito nel 2014
(docc. 29 e 32), per ottenere un grado AI del 10,9%, che non permette comunque l’attribuzione
di una rendita di invalidità.
1.6. Il 4 aprile 2017 (doc. VI) la
ricorrente ha contestato le conclusioni dell’amministrazione, ribadendo la
necessità di una rivalutazione del suo stato di salute alla luce delle
considerazioni del suo medico curante. L’assicurata ha inoltre evidenziato come
nelle sue condizioni sarebbe alquanto difficile continuare l’attività di aiuto
cucina nella misura del 60%, trattandosi di un lavoro che richiede sforzi
fisici non indifferenti e ripetuti. Per di più, non sarebbe nemmeno in grado di
garantire una presenza costante a causa della permanenza a letto per uno o due
giorni alla settimana a causa dei forti dolori alla cervicale e alla schiena,
come pure per i forti mal di testa con vomito. Ciò vale anche qualora cambiasse
attività lavorativa. Infine, l’interessata ha indicato che, a causa dei
persistenti dolori, nel mese di luglio 2017 sarebbe stata operata alla spalla
sinistra.
1.7. L’amministrazione si è
riconfermata il 3 maggio 2017 (doc. VIII) sia nella risposta di causa sia nella
decisione impugnata, ribadendo che lo scritto del 23 febbraio 2017 del medico
curante della ricorrente è già stato debitamente analizzato dal SAM.
Quanto all’intervento chirurgico alla spalla sinistra, l’Ufficio
AI ha rilevato che un eventuale peggioramento dello stato di salute esula dalla
controversia ora in esame al TCA e che, se del caso, formerà oggetto di un
nuovo provvedimento amministrativo.
L’assicurata non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. IX).
considerato in diritto
2.1. Secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali
dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla
salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla
rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,
ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29
cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita
un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale
definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione
dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non
tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione
professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC
1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura
dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato,
in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di
difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente
un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007:
TF] con sentenza U 156/05 del 14
luglio 2006, consid. 5).
2.2. Nel caso di specie, dopo
avere richiamato gli atti medici ritenuti determinanti, il 7 aprile 2015 (doc.
11) il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale ha ritenuto opportuno
disporre una valutazione pluridisciplinare, che ha avuto luogo nei giorni 12,
18, 19, 21 e 27 gennaio 2016 come pure il 3 febbraio 2016, in ambito
reumatologico, neurologico, endocrinologico e psichiatrico.
Nel suo rapporto peritale del 19 maggio 2016 (doc. 27)
il Servizio Accertamento Medico ha riassunto tutti gli
atti medici messi a sua disposizione e ha esposto l’anamnesi familiare,
personale-sociale, professionale, patologica, sistemica, le affezioni attuali,
la descrizione della giornata, la terapia seguita, come pure le constatazioni
obiettive con lo status, gli esiti degli esami di laboratorio e radiologici
esperiti dai suoi specialisti.
Nel suo parere del 22 gennaio 2016 (doc. 27 pag. 116) il dr. med. __________,
specialista FMH reumatologia e medicina interna, ha esposto l’anamnesi attuale
e sociale recente, le limitazioni soggettive, lo status, gli esiti degli esami
radiologici effettuati nel 2013 e nel 2014, come pure al momento della perizia.
La diagnosi posta con influsso sulla capacità lavorativa
era di cefalee di tipo tensivo ed emicranico associale a cervicalgie e
importanti disturbi neurovegetativi in stato dopo spondilodesi C6-C7 il 28
agosto 2013 con probabile componente somatoforme; sindrome lombospondilogena
cronica in stato dopo spondilodesi L4-S1 il 10 luglio 2012; stato dopo
lussazione della spalla sinistra causa infortunio nel 2010 con lesione di
Hill-Sachs e Bankart, cuffia dei rotatori intatta, lesione anamnestica dello
SLAP. Quale diagnosi senza influsso erano indicate emicrania e cefalee
tensive; stato dopo carcinoma della tiroide (2007).
Lo specialista ha risposto alle domande ritenendo l’assicurata, come
aiuto cuoca, abile a tempo pieno, ma con una riduzione del rendimento del 40% e
con determinate limitazioni funzionali (nel sollevare pesi sopra il petto,
maneggiare attrezzi pesanti, movimenti di flessione/estensione, rotazione del
tronco).
Ad ogni modo, a causa degli interventi chirurgici eseguiti nel
2012 e nel 2013, l’assicurata andava ritenuta totalmente inabile al lavoro in
qualsiasi attività per sei mesi. Dopodiché, la capacità lavorativa coincideva
con quella attuale.
In attività adatta che consista in un lavoro leggero che rispetti
Fatti
i citati limiti funzionali, l’assicurata era abile a tempo pieno, ma con una
riduzione del rendimento che poteva arrivare fino al 20%, mentre in un’attività
anche mediamente pesante la limitazione del rendimento era del 40%.
Come casalinga l’assicurata era totalmente abile al lavoro.
L’esperto ha infine evidenziato che v’era una forte discordanza
tra l’autovalutazione dell’assicurata e gli elementi oggettivi a sua
disposizione per i problemi di natura reumatologica.
Il neurologo dr. med. __________ ha visitato l’assicurata il 21
gennaio 2016 e l’indomani (doc. 27 pag. 125) ha esposto l’anamnesi, lo stato
neurologico e le sue conclusioni.
Lo specialista non ha posto una diagnosi con influsso, ma
solo senza influsso sulla capacità lavorativa indicando emicrania senza
aura; sindrome lombovertebrale cronica con stato dopo intervento di
stabilizzazione L4-L5 e L5-S1 (luglio 2012), senza deficit neurologici associali;
sindrome cervicale cronica con stato da discectomia C6-C7 (agosto 2013), senza
deficit neurologici associati. Pertanto, dal punto di vista neurologico
l’assicurata era (sempre stata) abile in qualsiasi lavoro in ragione del 100%,
così pure come casalinga.
Il dr. med. __________, FMH endocrinologia/diabetologia, ha
visitato l’interessata il 18 gennaio 2016 e nel suo referto del 26 seguente
(doc. 27 pag. 110) ha posto la diagnosi di stato dopo tiroidectomia totale e
terapia radiometabolica per carcinoma della tiroide papillare in attuale
terapia sostitutiva e TSH-soppressiva.
Dal profilo strettamente endocrinologico non v’era nessuna
incapacità lavorativa né nella precedente attività esercitata né in qualsiasi
altra, come pure in qualità di casalinga.
Infine, l’assicurata è stata visitata dal dr. med. __________, FMH
psichiatria e psicoterapia, il 27 gennaio e il 3 febbraio 2016. Lo specialista
ha redatto il proprio rapporto il 9 maggio 2016 (doc. 27 pag. 130) riassumendo
l’anamnesi ed esponendo sia l’esame psichico sia le sue conclusioni. Egli non
ha posto alcuna diagnosi psichiatrica, ma ha messo unicamente l’accento sulla
personalità dell’assicurata, di tipo anassertiva, caratterizzata da una scarsa
propensione a fare valere i propri diritti che la poneva in difficoltà qualora fosse
chiamata a sostenere ruoli di primo piano, essendo la sua natura
sostanzialmente piuttosto arrendevole e remissiva nei confronti delle esigenze
degli altri. È stata inoltre considerata una componente somatoforme legata a una
difficoltà nell’elaborazione del dolore. Non v’era alcuna riduzione
significativa della capacità lavorativa dell’assicurata.
Sentiti quindi tutti i periti coinvolti, globalmente il SAM ha
posto le seguenti diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
Cefalee di tipo tensivo ed emicranico associate a cervicalgie e
importanti disturbi neurovegetativi:
- stato dopo spondilodesi C6-C7 (28 agosto 2013);
- attuale assenza di deficit neurologici;
- possibile componente somatoforme.
Sindrome lombospondilogena cronica:
- stato dopo spondilodesi L4-S1 (10 luglio 2012);
- assenza attuale di deficit neurologici.
Stato dopo lussazione della spalla sinistra nel 2010:
- lesione di Hill-Sachs e Bankart;
- cuffia dei rotatori intatta;
- lesione anamnestica dello SLAP.
Incipiente artrosi delle dita ddp.
Quale diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa
sono state indicate: emicrania senz’aura; stato dopo tiroidectomia totale (23
novembre 2007) e terapia radiometabolica per carcinoma tiroideo papillare con attuale
terapia sostitutiva e TSH-soppressiva: carcinoma papillare del lobo destro
della tiroide con minima estensione ai tessuti molli peritiroidei; personalità
anassertiva; ipertensione arteriosa diagnosticata nel 2007 trattata; noto
reflusso gastroesofageo; pregresso intervento al setto nasale (2010-2012); pregressa
isterectomia nel 1990; ipercolesterolemia non trattata; ipovitaminosi D non
trattata.
Le conclusioni peritali si fondano su un’esauriente discussione
fra i medici periti del SAM. Tuttavia, sussistendo unicamente un’incapacità
lavorativa per patologia reumatologica, non si era reso necessario procedere a
teleconferenza con i vari specialisti coinvolti nella valutazione peritale
dell’assicurata.
Nella valutazione medico-teorica globale i periti hanno concluso
che l’assicurata risultava abile al 60% come aiuto cuoca.
La capacità lavorativa del 60% era da intendersi come lavoro a
tempo pieno, ma con riduzione del rendimento.
La riduzione del 40% era dovuta soprattutto ai problemi a carico
della colonna cervicale e della colonna lombare. La capacità funzionale
dell’interessata era fortemente limitata nel sollevamento di grandi pesi, v’era
una limitazione nei movimenti di flesso-estensione e rotazione del tronco
nonché per quanto riguarda posizioni inergonomiche con la colonna cervicale e
il ripetuto sollevamento di pesi con le braccia in avanti. Limitato risultava
anche il lavoro attorno e sopra l’orizzontale, soprattutto i lavori sopra l’altezza
del capo.
In un’attività adeguata, in un lavoro leggero che rispetti le citate
limitazione funzionali, l’assicurata è stata giudicata abile al lavoro nella
misura dell’80%. In un’attività anche mediamente pesante l’interessata
raggiungeva una capacità lavorativa del 60%. Si è pertanto ritenuto esigibile
un lavoro leggero con un carico massimo di 9kg da sollevarsi molto sovente fino
all’altezza dei fianchi, mentre un carico massimo dai 10 ai 25kg da sollevarsi
sovente fino all’altezza dei fianchi. In entrambi i casi l’assicurata era abile
a tempo pieno con una riduzione del rendimento.
Questa capacità lavorativa è stata ritenuta tale a distanza di sei
mesi dall’intervento neurochirurgico cervicale di spondilodesi (28 agosto
2013), perciò dal mese di marzo 2014.
In attività di casalinga è stata ritenuta abile al lavoro al 100%.
Secondo i periti, l’assicurata presentava un forte potenziale di
integrazione professionale che poteva essere valorizzato attraverso misure di
riallenamento progressivo al lavoro. Pertanto, provvedimenti professionali per
la riformazione o la reintegrazione lavorativa erano attuabili sin da subito.
Nel suo rapporto finale del 24 maggio 2016 (doc. 28) il medico SMR
dottor __________, FMH medico generico, ha ripreso sia le diagnosi con e senza
influsso sulla capacità lavorativa dell’assicurata poste dai periti del SAM,
sia i gradi di (in)capacità lavorativa da essi stabiliti con le relative
limitazioni funzionali reumatologiche. In particolare, in attività adeguate ha
ritenuto l’interessata inabile al 100% dal 10 luglio 2012 al 10 gennaio 2013 e
dal 28 agosto 2013 al 28 marzo 2014, con una parentesi di abilità totale
dall’11 gennaio al 27 agosto 2013. Dal 29 marzo 2014 in poi la capacità lavorativa
era del 20%, da intendersi come riduzione del rendimento.
L’assicurata ha formulato delle osservazioni al progetto di
decisione del 21 dicembre 2016, senza però produrre dei certificati medici a
suffragio delle sue obiezioni.
Contrariamente a quanto sostenuto con il ricorso, il dr. med. __________,
medicina generale, è intervenuto soltanto in un secondo tempo, il 23 febbraio
2017 (doc. A2), e quindi dopo che l’Ufficio AI aveva emanato la sua decisione
del 13 febbraio 2017 (doc. A1). Questo certificato è stato prodotto con l’atto
ricorsuale e il medico curante dell’assicurata ha chiesto un riesame della
situazione della sua paziente, adducendo che nel frattempo il suo stato di
salute era peggiorato. Il curante ha evidenziato che dal 2016 l’assicurata
necessitava di cure continue per sindrome cervico brachiale con cefalee, nausea
e vomito. A livello lombo-sacrale presentava soventi episodi di lombalgia acuta
con necessità di riposo assoluto. Stanti gli interventi del 2012 e del 2013, il
medico ha osservato che anche il neurochirurgo per il momento consigliava
unicamente di continuare con regolare fisioterapia e antiflogistici e
antinfiammatori secondo necessità. Questa situazione sfavorevole ha comportato
lo sviluppo di uno stato ansioso depressivo cronico. Egli ha infine segnalato
l’aggravamento dei disturbi alla spalla sinistra, osservando che a breve l’assicurata
sarebbe stata visitata da uno specialista e che rimaneva possibile una terapia
chirurgica. In queste condizioni, la paziente era quindi inabile al lavoro.
Il medico SMR ha ritenuto necessario richiamare subito (doc. 39) dal
dr. med. __________ i certificati medici specialistici del 2016 che
quest’ultimo ha messo a disposizione nel referto del 23 febbraio 2017 e il 17
marzo 2017 (doc. 43) l’Ufficio AI ha trasmesso al SAM (doc. 43), oltre al
rapporto del curante, la documentazione che gli è pervenuta quello stesso
giorno (doc. 45).
Il Servizio Accertamento Medico ha quindi valutato tutti questi
atti medici e nel complemento del 28 marzo 2017 (doc. IV/1) ha confermato le
conclusioni alle quali era giunto il 19 maggio 2016.
Gli specialisti hanno evidenziato di avere già diagnosticato un
anno prima le cefalee di tipo tensivo ed emicranico come pure la sindrome
lombospondilogena cronica.
Essi hanno inoltre ricordato che da parte del neurologo non era stata
posta una diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa e che la prognosi
era favorevole, mentre il reumatologo aveva ritenuto giustificata, alla luce
anche di una possibile componente somatoforme, una riduzione della capacità
lavorativa del 40% nell’attività svolta e del 20% in attività adatta.
La nuova documentazione prodotta descriveva un quadro radiologico
e clinico stabile, che dal punto di vista terapeutico poneva unicamente
l’indicazione per un trattamento fisioterapico e dunque conservativo.
I periti si sono poi confrontati con le affermazioni del medico
curante, secondo cui si era sviluppato uno stato ansioso depressivo cronico,
mentre nella valutazione peritale del 27 gennaio e del 3 febbraio 2017 lo
psichiatra dr. med. __________ non aveva riscontrato alcuna diagnosi con
influsso sulla capacità lavorativa, ma solo una personalità anassertiva.
Inoltre, non risultava che vi fosse stata una presa a carico specialistica per
tale problema.
Per quanto concerne l’aggravamento dei disturbi alla spalla
sinistra, nel referto del 9 marzo 2017 del dr. med. __________, specialista FMH
in ortopedia, prodotto dal medico curante, si è descritto un quadro clinico
verosimilmente aggravatosi con importante dolorabilità nei movimenti
soprattutto dell’intra-rotazione della spalla sinistra. L’ortopedico ha altresì
effettuato un test infiltrativo e a livello terapeutico ha proposto un
possibile intervento chirurgico in artroscopia.
Il perito reumatologo dr. med. __________, che un anno prima aveva
valutato anche lo stato della spalla sinistra con una sonografia funzionale che
aveva confermato l’integrità della cuffia dei rotatori, aveva ritenuto che
questa patologia avesse un influsso sulla capacità lavorativa dell’assicurata,
ribadendo però che la diminuzione della capacità era dovuta essenzialmente ai
problemi a carico della colonna cervicale e della colonna lombare, oltre alla
possibile componente somatoforme, che portava a una verosimile amplificazione
di sintomi soggettivi.
Viste le considerazioni esposte, il Servizio Accertamento Medico
ha confermato le conclusioni poste nella propria perizia del 2016.
Alla luce della nuova presa di posizione del SAM, il 28 marzo 2017
(doc. IV/2) il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale ha ribadito le
conclusioni tratte dai periti il 19 maggio 2016, che egli ha riassunto il 25
maggio 2016 nel rapporto finale.
2.3. Per costante giurisprudenza
(STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter
graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è
necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente
da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio
sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato
è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio
per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato
(DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).
Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle
indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano
concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è
che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio
approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena
conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara
e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF
122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle
perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha
stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati
riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e
sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che
indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V
161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK
1986 pag. 189; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza
pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto
conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle
direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In
particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito
che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli
esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le
loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25
aprile 2007; STFA U 329/01
ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Considerandi
Nella DTF 125 V 351 (=
SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le
perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate
dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001.
pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del
24.
agosto 2006 concernente un caso di
assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha
evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito
dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza
tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere
ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha
sviluppato la seguente considerazione:
" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport
d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont
la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de
l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport
médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de
divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière
générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns
et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès
lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer
celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical
régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique
pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,
du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur
l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir
de tel." (…).
Per quel che riguarda
i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L'Alta Corte, nella sentenza
9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012
del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze d'opinioni
tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha
precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion
entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale,
nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des
rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard
des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent
de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de
rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un
mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175;
SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25
mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par
l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul
fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il
n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui
sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l'expert." (…).
Infine, va ricordato
che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere
la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui
egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.4
Questo Tribunale, chiamato a
verificare se lo stato di salute della ricorrente sia stato accuratamente vagliato
dall'Ufficio AI prima dell'emanazione della decisione impugnata, dopo attenta
analisi della documentazione medica agli atti non può che confermare l'operato
dell'amministrazione, in quanto le problematiche alla colonna lombare e
cervicale, alla spalla sinistra, così come i disturbi psichici, sono stati
chiariti in modo soddisfacente dai periti che l’Ufficio AI ha appositamente
nominato.
Vanno quindi ritenute determinanti le conclusioni a cui è giunto il
Servizio Accertamento Medico il 19 maggio 2016 e il 28 marzo 2017.
Più specificatamente, vanno confermate le conclusioni dello
specialista reumatologo dr. med. __________, che ha visitato l’assicurata il 19
gennaio 2016 e che ha preso atto degli esami radiologici del bacino (2013),
della colonna lombare (TAC nel 2013), della colonna cervicale (2014), come pure
degli esami effettuati il giorno precedente ad entrambi i piedi e le mani.
Questo esperto ha potuto inoltre esaminare dei certificati medici risalenti al
2007.
e al 2008 fino a giungere alle operazioni di artrodesi del 2012 (colonna
lombare) e del 2013 (colonna cervicale). Il reumatologo ha pure personalmente
accertato lo status internistico e neurologico dell’assicurata, così come la
deambulazione, il rachide, le articolazioni sacroiliache, le spalle, i gomiti,
i polsi, le mani, le anche, le ginocchia, le caviglie e i piedi.
Nell’effettuare questo esame lo specialista ha riscontrato 16 punti positivi di
fibromialgia, sospettando quindi una componente somatoforme.
Nel valutare la capacità lavorativa dell’assicurata il perito ha
tenuto conto di tutte le problematiche evidenziate in ambito reumatologico,
ossia riguardanti le colonne lombari e cervicali come pure le spalle, rilevando
come la capacità funzionale fosse fortemente limitata nel sollevamento di
grandi pesi e nei movimenti di flessione/estensione e rotazione del tronco.
Inoltre, egli ha rilevato che la sua valutazione della capacità
lavorativa coincideva con quella posta nel 2015 dal dr. __________, FMH
ortopedia e traumatologia dell’apparato locomotore, che ha operato l’assicurata
sia nel 2012 sia nel 2013.
D’altronde, anche l’ultimo referto dell’ortopedico, datato 26
luglio 2016 (doc. 45) e prodotto dal medico curante, non ha riscontrato alcun
peggioramento e quale terapia per alleviare i dolori cervicali notturni lo
specialista ha prescritto all’interessata della fisioterapia, quindi un
trattamento meramente conservativo.
Di uguale tenore il referto radiologico del 12 luglio 2016 (doc.
45), in cui è chiaramente indicato che dall’esame del settembre 2014 a quello
odierno non sono avvenuti cambiamenti o spostamenti degni di rilievo per quanto
concerne la colonna cervicale. Lo stesso vale per la colonna lombare, il cui
referto è stato paragonato ad immagini antecedenti.
Per quanto concerne i disturbi psichici lamentati dall’assicurata
e fatti propri dal suo medico curante il 23 febbraio 2017, va qui rilevato come
il dr. med. __________ l’abbia attentamente esaminata in due occasioni ad
inizio 2016 e non abbia riscontrato una malattia psichica di rilevante entità
tale da ridurre significativamente la sua capacità lavorativa. Piuttosto, lo
psichiatra ha rilevato una personalità anassertiva, che però non le precludeva
la possibilità di un reinserimento lavorativo. Egli ha peraltro osservato che senza
un percorso psicoterapeutico la prognosi della condizione psicologica non era
destinata a cambiare.
Un anno dopo il dr. med. __________ ha segnalato che i disturbi
cervico brachiali e lombosacrali hanno portato l’interessata a sviluppare uno
stato ansioso depressivo cronico, ma di una tale situazione, come visto, il
perito non ne aveva trovato traccia.
Va inoltre segnalato che la ricorrente non risulta nemmeno in cura
psichiatrica e referti specialistici non ne sono stati prodotti. Pertanto,
l’affermazione del 23 febbraio 2017 del curante non può venire in aiuto
all’assicurata, soprattutto se si pon mente che solo un anno prima l’esperto
nominato dall’Ufficio AI non ha riscontrato alcuna patologia psichiatrica e,
quindi, affermare che in dodici mesi si sia giunti a uno stato ansioso
depressivo cronico non appare realistico, oltreché a non essere
debitamente comprovato da certificati medici specialistici. Al riguardo, i
periti nuovamente interpellati dall’amministrazione pendente causa hanno
infatti osservato che “Viene descritta unicamente una personalità
anassertiva, senza però riscontro di patologia affettiva caratterizzata da calo
del tono dell’umore, quadro che avrebbe dovuto essere già manifesto, qualora
l’A. a tutt’oggi presenti uno stato ansioso depressivo ritenuto cronico.
Inoltre apparentemente non vi è stata alcuna presa a carico per tale problema
dal punto di vista psichiatrico.” (doc. IV/1 pag. 2).
Da quanto precede discende che la ricorrente non è riuscita a
comprovare, mediante specifica documentazione medica, che il suo stato clinico
fosse peggiore di quello accertato in modo chiaro, dettagliato e completo dall’Ufficio
AI mediante una perizia pluridisciplinare.
Non va in effetti dimenticato di rilevare che la valutazione delle
condizioni di salute della ricorrente è spaziata in vari ambiti specialistici,
fra cui quelli da essa menzionati nel ricorso. A questa valutazione, e al
relativo complemento del 28 marzo 2017, va dunque riconosciuta forza probatoria
piena conformemente alla giurisprudenza esposta (cfr. consid. 2.3).
Inoltre, stando così le cose nemmeno va dato seguito alla pretesa
ricorsuale di ritornare gli atti all’amministrazione per procedere a ulteriori
valutazioni mediche specialistiche del suo stato di salute e quindi della sua
capacità lavorativa.
Va peraltro evidenziato che in virtù della regola secondo cui il
principio inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle
assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo
delle parti di collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera contestazione
della presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi
- segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non
è dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente
all'amministrazione l'onere di determinare le condizioni di salute
dell’assicurato attuando un nuovo esame medico rispettivamente richiamando dei
referti medici - magari addirittura in possesso dell’interessato medesimo -, quando
alla base della lamentela del ricorrente vi sono (solo) affermazioni di carattere
soggettivo riguardo ad un presunto peggioramento del suo stato di salute
(STCA 32.2017.6 del 4 luglio 2017; STCA 32.2016.108 del 2 maggio 2017; STCA
32.2016.45
del 10 marzo 2017; STCA 32.2015.120 del 2 agosto 2016; STCA
32.2015.76
dell’8 marzo 2016; STCA 32.2015.69 del 19 febbraio 2016; STCA
32.2014.187
del 22 settembre 2015; STCA 32.2014.125 dell’8 luglio 2015; STCA
32.2014.16
del 18 giugno 2014; STCA 32.2012.315 del 30 settembre 2013; STCA
32.2012.299
del 10 settembre 2013; STCA 32.2012.243 del 27 maggio 2013; STCA
36.2012.67
dell'11 febbraio 2013 confermata dalla STF 9C_185/2013 del 17 aprile
2013; STCA 32.2008.206 del 15 giugno 2009; STCA 32.2008.178 del 10 giugno 2009;
STCA 32.2007.207 del 9 giugno 2008).
L'insorgente, affermando che la perizia SAM non è completa e
quindi che non attesta il suo attuale stato di salute, postulando con ciò che
gli atti siano rinviati all’amministrazione per nuovi accertamenti medici, è
venuta però meno al suo obbligo di comprovare le sue allegazioni per quanto
concerne l’ambito psichiatrico.
Essa si è infatti limitata ad affermare di avere chiesto un
consulto psichiatrico con le osservazioni al progetto di decisione e di non
essere (più) stata visitata dai periti. La ricorrente ha quindi contestato
l’agire dell’Ufficio AI, che non avrebbe vagliato sufficientemente le sue
condizioni malgrado la sua richiesta in tal senso.
Il TCA rileva, al riguardo, che da parte sua l’assicurata non ha saputo
comprovare le sue lamentele, visto che i vari rapporti che il dr. med. __________
ha trasmesso all’amministrazione (doc. 45) si riferiscono unicamente all’ambito
somatico, mentre nessun referto medico è stato allestito in ambito
psichiatrico. D’altronde, l’interessata non risulta(va) nemmeno in cura presso
uno specialista in psichiatria, perciò venire ora a chiedere al Tribunale di
rinviare gli atti all’Ufficio AI affinché approfondisca questa circostanza vìola
l’obbligo di collaborare che spetta a un assicurato che intende fare valere
determinati diritti e che non può pretendere di lasciare semplicemente questo
compito unicamente alle autorità amministrative e giudiziarie.
Va ancora ribadito che la perizia pluridisciplinare effettuata dal
Servizio Accertamento Medico ha inoltre analizzato lo stato di salute della
ricorrente dal profilo psichiatrico, non riscontrando alcun impedimento in
nessuna professione.
Non va da ultimo dimenticato di osservare che anche il medico SMR
si è pronunciato il 24 maggio 2016 e il 28 marzo 2017 sullo stato di salute
della ricorrente, prendendo in considerazione non solo la perizia
pluridisciplinare SAM del 19 maggio 2016 e il suo complemento del 28 marzo 2017,
ma anche tutti i rapporti dei medici curanti, i quali, per contro, non si sono
sufficientemente confrontati con i referti allestiti dai periti e dal medico
SMR.
L’SMR, quantomeno fino alla data determinante della decisione in
lite (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1), non ha ammesso uno stato di salute
dell'assicurata peggiore rispetto a quello determinato dagli specialisti
intervenuti su nomina dell’Ufficio AI.
Il suo giudizio, poi, come visto, non è stato validamente contraddetto
dalle argomentazioni dell'assicurata in sede ricorsuale e va pertanto posto
alla base del presente giudizio.
Il tali circostanze le lagnanze dell'assicurata, non
circostanziate sufficientemente, devono essere respinte, siccome prive di
sostrato medicalmente oggettivabile. Il TCA fa dunque proprie le conclusioni
formulate dall'Ufficio AI nella determinazione dell'incapacità lavorativa della
ricorrente.
Va pertanto ritenuto che dal 29 marzo 2014 l’assicurata era abile
al 60% nella sua precedente attività di aiuto cuoca, mentre all’80% in attività
leggere adeguate che rispettino i limiti posti dal perito reumatologo. In
entrambi i casi la riduzione della capacità lavorativa era intesa come
riduzione del rendimento su un tempo di lavoro pieno.
2.5
Per quanto concerne l’aspetto
economico, inizialmente l’Ufficio AI aveva ritenuto l’assicurata salariata in
ragione del 65% e per il restante 35% come casalinga, giungendo, in
applicazione del metodo misto, ad una perdita di guadagno, e quindi ad un grado
di invalidità globale, dell’8%, percentuale però non sufficiente per attribuire
una rendita di invalidità.
Con il ricorso l’interessata ha contestato la suddivisione del
tempo operata dall’amministrazione, la quale con la risposta di causa ha
aderito alle richieste della ricorrente e l’ha considerata come salariata a
tempo pieno (doc. IV).
Tuttavia, dal nuovo calcolo della perdita di guadagno ottenuta confrontando
il reddito da valida stabilito secondo le tabelle statistiche ISS 2012 nel
campo della ristorazione che prevedono un reddito lordo medio mensile,
aggiornato al 2014, di Fr. 3'721.- che, riportato su 41,1 ore medie nella
categoria 56 ristorazione, dà un reddito lordo annuo medio di Fr. 45'880.-
(doc. 32), con il reddito statistico ipotetico da invalida che avrebbe potuto
realizzare nel 2014 svolgendo un’attività che presuppone qualifiche inferiori nel
settore privato (Fr. 4'300.- : 40 x 41,7 x 12 = Fr. 53'793.-) e che è stato
ridotto del 5% per motivi personali (4% per attività leggere e 1% per altri
fattori di riduzione) per giungere a un reddito ipotetico di Fr. 40'882,70
(doc. 32), il grado del 10,9% che l’Ufficio AI ha ottenuto non permette
nuovamente all’assicurata di beneficiare di una rendita di invalidità.
Questa nuova conclusione economica non è stata contestata dalla
ricorrente, perciò il TCA non ha motivo di verificare ulteriormente il calcolo
effettuato dall’amministrazione.
Di conseguenza, la decisione impugnata deve essere confermata nel
risultato e il ricorso integralmente respinto.
2.6
Secondo l'art. 29 cpv. 2
LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133
V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre
2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr.
500.
-vanno poste a carico dell'insorgente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di Fr. 500.- sono
poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti