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32.2017.40

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20 settembre 2017Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

i citati limiti funzionali, l’assicurata era abile a tempo pieno, ma con una

riduzione del rendimento che poteva arrivare fino al 20%, mentre in un’attività

anche mediamente pesante la limitazione del rendimento era del 40%.

Come casalinga l’assicurata era totalmente abile al lavoro.

L’esperto ha infine evidenziato che v’era una forte discordanza

tra l’autovalutazione dell’assicurata e gli elementi oggettivi a sua

disposizione per i problemi di natura reumatologica.

Il neurologo dr. med. __________ ha visitato l’assicurata il 21

gennaio 2016 e l’indomani (doc. 27 pag. 125) ha esposto l’anamnesi, lo stato

neurologico e le sue conclusioni.

Lo specialista non ha posto una diagnosi con influsso, ma

solo senza influsso sulla capacità lavorativa indicando emicrania senza

aura; sindrome lombovertebrale cronica con stato dopo intervento di

stabilizzazione L4-L5 e L5-S1 (luglio 2012), senza deficit neurologici associali;

sindrome cervicale cronica con stato da discectomia C6-C7 (agosto 2013), senza

deficit neurologici associati. Pertanto, dal punto di vista neurologico

l’assicurata era (sempre stata) abile in qualsiasi lavoro in ragione del 100%,

così pure come casalinga.

Il dr. med. __________, FMH endocrinologia/diabetologia, ha

visitato l’interessata il 18 gennaio 2016 e nel suo referto del 26 seguente

(doc. 27 pag. 110) ha posto la diagnosi di stato dopo tiroidectomia totale e

terapia radiometabolica per carcinoma della tiroide papillare in attuale

terapia sostitutiva e TSH-soppressiva.

Dal profilo strettamente endocrinologico non v’era nessuna

incapacità lavorativa né nella precedente attività esercitata né in qualsiasi

altra, come pure in qualità di casalinga.

Infine, l’assicurata è stata visitata dal dr. med. __________, FMH

psichiatria e psicoterapia, il 27 gennaio e il 3 febbraio 2016. Lo specialista

ha redatto il proprio rapporto il 9 maggio 2016 (doc. 27 pag. 130) riassumendo

l’anamnesi ed esponendo sia l’esame psichico sia le sue conclusioni. Egli non

ha posto alcuna diagnosi psichiatrica, ma ha messo unicamente l’accento sulla

personalità dell’assicurata, di tipo anassertiva, caratterizzata da una scarsa

propensione a fare valere i propri diritti che la poneva in difficoltà qualora fosse

chiamata a sostenere ruoli di primo piano, essendo la sua natura

sostanzialmente piuttosto arrendevole e remissiva nei confronti delle esigenze

degli altri. È stata inoltre considerata una componente somatoforme legata a una

difficoltà nell’elaborazione del dolore. Non v’era alcuna riduzione

significativa della capacità lavorativa dell’assicurata.

Sentiti quindi tutti i periti coinvolti, globalmente il SAM ha

posto le seguenti diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

Cefalee di tipo tensivo ed emicranico associate a cervicalgie e

importanti disturbi neurovegetativi:

- stato dopo spondilodesi C6-C7 (28 agosto 2013);

- attuale assenza di deficit neurologici;

- possibile componente somatoforme.

Sindrome lombospondilogena cronica:

- stato dopo spondilodesi L4-S1 (10 luglio 2012);

- assenza attuale di deficit neurologici.

Stato dopo lussazione della spalla sinistra nel 2010:

- lesione di Hill-Sachs e Bankart;

- cuffia dei rotatori intatta;

- lesione anamnestica dello SLAP.

Incipiente artrosi delle dita ddp.

Quale diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa

sono state indicate: emicrania senz’aura; stato dopo tiroidectomia totale (23

novembre 2007) e terapia radiometabolica per carcinoma tiroideo papillare con attuale

terapia sostitutiva e TSH-soppressiva: carcinoma papillare del lobo destro

della tiroide con minima estensione ai tessuti molli peritiroidei; personalità

anassertiva; ipertensione arteriosa diagnosticata nel 2007 trattata; noto

reflusso gastroesofageo; pregresso intervento al setto nasale (2010-2012); pregressa

isterectomia nel 1990; ipercolesterolemia non trattata; ipovitaminosi D non

trattata.

Le conclusioni peritali si fondano su un’esauriente discussione

fra i medici periti del SAM. Tuttavia, sussistendo unicamente un’incapacità

lavorativa per patologia reumatologica, non si era reso necessario procedere a

teleconferenza con i vari specialisti coinvolti nella valutazione peritale

dell’assicurata.

Nella valutazione medico-teorica globale i periti hanno concluso

che l’assicurata risultava abile al 60% come aiuto cuoca.

La capacità lavorativa del 60% era da intendersi come lavoro a

tempo pieno, ma con riduzione del rendimento.

La riduzione del 40% era dovuta soprattutto ai problemi a carico

della colonna cervicale e della colonna lombare. La capacità funzionale

dell’interessata era fortemente limitata nel sollevamento di grandi pesi, v’era

una limitazione nei movimenti di flesso-estensione e rotazione del tronco

nonché per quanto riguarda posizioni inergonomiche con la colonna cervicale e

il ripetuto sollevamento di pesi con le braccia in avanti. Limitato risultava

anche il lavoro attorno e sopra l’orizzontale, soprattutto i lavori sopra l’altezza

del capo.

In un’attività adeguata, in un lavoro leggero che rispetti le citate

limitazione funzionali, l’assicurata è stata giudicata abile al lavoro nella

misura dell’80%. In un’attività anche mediamente pesante l’interessata

raggiungeva una capacità lavorativa del 60%. Si è pertanto ritenuto esigibile

un lavoro leggero con un carico massimo di 9kg da sollevarsi molto sovente fino

all’altezza dei fianchi, mentre un carico massimo dai 10 ai 25kg da sollevarsi

sovente fino all’altezza dei fianchi. In entrambi i casi l’assicurata era abile

a tempo pieno con una riduzione del rendimento.

Questa capacità lavorativa è stata ritenuta tale a distanza di sei

mesi dall’intervento neurochirurgico cervicale di spondilodesi (28 agosto

2013), perciò dal mese di marzo 2014.

In attività di casalinga è stata ritenuta abile al lavoro al 100%.

Secondo i periti, l’assicurata presentava un forte potenziale di

integrazione professionale che poteva essere valorizzato attraverso misure di

riallenamento progressivo al lavoro. Pertanto, provvedimenti professionali per

la riformazione o la reintegrazione lavorativa erano attuabili sin da subito.

Nel suo rapporto finale del 24 maggio 2016 (doc. 28) il medico SMR

dottor __________, FMH medico generico, ha ripreso sia le diagnosi con e senza

influsso sulla capacità lavorativa dell’assicurata poste dai periti del SAM,

sia i gradi di (in)capacità lavorativa da essi stabiliti con le relative

limitazioni funzionali reumatologiche. In particolare, in attività adeguate ha

ritenuto l’interessata inabile al 100% dal 10 luglio 2012 al 10 gennaio 2013 e

dal 28 agosto 2013 al 28 marzo 2014, con una parentesi di abilità totale

dall’11 gennaio al 27 agosto 2013. Dal 29 marzo 2014 in poi la capacità lavorativa

era del 20%, da intendersi come riduzione del rendimento.

L’assicurata ha formulato delle osservazioni al progetto di

decisione del 21 dicembre 2016, senza però produrre dei certificati medici a

suffragio delle sue obiezioni.

Contrariamente a quanto sostenuto con il ricorso, il dr. med. __________,

medicina generale, è intervenuto soltanto in un secondo tempo, il 23 febbraio

2017 (doc. A2), e quindi dopo che l’Ufficio AI aveva emanato la sua decisione

del 13 febbraio 2017 (doc. A1). Questo certificato è stato prodotto con l’atto

ricorsuale e il medico curante dell’assicurata ha chiesto un riesame della

situazione della sua paziente, adducendo che nel frattempo il suo stato di

salute era peggiorato. Il curante ha evidenziato che dal 2016 l’assicurata

necessitava di cure continue per sindrome cervico brachiale con cefalee, nausea

e vomito. A livello lombo-sacrale presentava soventi episodi di lombalgia acuta

con necessità di riposo assoluto. Stanti gli interventi del 2012 e del 2013, il

medico ha osservato che anche il neurochirurgo per il momento consigliava

unicamente di continuare con regolare fisioterapia e antiflogistici e

antinfiammatori secondo necessità. Questa situazione sfavorevole ha comportato

lo sviluppo di uno stato ansioso depressivo cronico. Egli ha infine segnalato

l’aggravamento dei disturbi alla spalla sinistra, osservando che a breve l’assicurata

sarebbe stata visitata da uno specialista e che rimaneva possibile una terapia

chirurgica. In queste condizioni, la paziente era quindi inabile al lavoro.

Il medico SMR ha ritenuto necessario richiamare subito (doc. 39) dal

dr. med. __________ i certificati medici specialistici del 2016 che

quest’ultimo ha messo a disposizione nel referto del 23 febbraio 2017 e il 17

marzo 2017 (doc. 43) l’Ufficio AI ha trasmesso al SAM (doc. 43), oltre al

rapporto del curante, la documentazione che gli è pervenuta quello stesso

giorno (doc. 45).

Il Servizio Accertamento Medico ha quindi valutato tutti questi

atti medici e nel complemento del 28 marzo 2017 (doc. IV/1) ha confermato le

conclusioni alle quali era giunto il 19 maggio 2016.

Gli specialisti hanno evidenziato di avere già diagnosticato un

anno prima le cefalee di tipo tensivo ed emicranico come pure la sindrome

lombospondilogena cronica.

Essi hanno inoltre ricordato che da parte del neurologo non era stata

posta una diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa e che la prognosi

era favorevole, mentre il reumatologo aveva ritenuto giustificata, alla luce

anche di una possibile componente somatoforme, una riduzione della capacità

lavorativa del 40% nell’attività svolta e del 20% in attività adatta.

La nuova documentazione prodotta descriveva un quadro radiologico

e clinico stabile, che dal punto di vista terapeutico poneva unicamente

l’indicazione per un trattamento fisioterapico e dunque conservativo.

I periti si sono poi confrontati con le affermazioni del medico

curante, secondo cui si era sviluppato uno stato ansioso depressivo cronico,

mentre nella valutazione peritale del 27 gennaio e del 3 febbraio 2017 lo

psichiatra dr. med. __________ non aveva riscontrato alcuna diagnosi con

influsso sulla capacità lavorativa, ma solo una personalità anassertiva.

Inoltre, non risultava che vi fosse stata una presa a carico specialistica per

tale problema.

Per quanto concerne l’aggravamento dei disturbi alla spalla

sinistra, nel referto del 9 marzo 2017 del dr. med. __________, specialista FMH

in ortopedia, prodotto dal medico curante, si è descritto un quadro clinico

verosimilmente aggravatosi con importante dolorabilità nei movimenti

soprattutto dell’intra-rotazione della spalla sinistra. L’ortopedico ha altresì

effettuato un test infiltrativo e a livello terapeutico ha proposto un

possibile intervento chirurgico in artroscopia.

Il perito reumatologo dr. med. __________, che un anno prima aveva

valutato anche lo stato della spalla sinistra con una sonografia funzionale che

aveva confermato l’integrità della cuffia dei rotatori, aveva ritenuto che

questa patologia avesse un influsso sulla capacità lavorativa dell’assicurata,

ribadendo però che la diminuzione della capacità era dovuta essenzialmente ai

problemi a carico della colonna cervicale e della colonna lombare, oltre alla

possibile componente somatoforme, che portava a una verosimile amplificazione

di sintomi soggettivi.

Viste le considerazioni esposte, il Servizio Accertamento Medico

ha confermato le conclusioni poste nella propria perizia del 2016.

Alla luce della nuova presa di posizione del SAM, il 28 marzo 2017

(doc. IV/2) il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale ha ribadito le

conclusioni tratte dai periti il 19 maggio 2016, che egli ha riassunto il 25

maggio 2016 nel rapporto finale.

2.3. Per costante giurisprudenza

(STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter

graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente

da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio

sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato

è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio

per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato

(DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).

Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle

indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano

concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è

che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio

approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara

e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF

122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle

perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha

stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati

riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e

sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che

indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V

161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK

1986 pag. 189; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza

pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto

conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle

direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In

particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito

che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli

esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le

loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25

aprile 2007; STFA U 329/01

ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Considerandi

Nella DTF 125 V 351 (=

SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le

perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate

dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001.

pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del

24.

agosto 2006 concernente un caso di

assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito

dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza

tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere

ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha

sviluppato la seguente considerazione:

" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport

d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont

la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de

l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport

médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de

divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière

générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns

et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès

lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer

celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical

régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique

pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,

du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur

l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir

de tel." (…).

Per quel che riguarda

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L'Alta Corte, nella sentenza

9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012

del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze d'opinioni

tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha

precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion

entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des

rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard

des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent

de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de

rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un

mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175;

SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25

mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par

l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul

fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il

n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert." (…).

Infine, va ricordato

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui

egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.4

Questo Tribunale, chiamato a

verificare se lo stato di salute della ricorrente sia stato accuratamente vagliato

dall'Ufficio AI prima dell'emanazione della decisione impugnata, dopo attenta

analisi della documentazione medica agli atti non può che confermare l'operato

dell'amministrazione, in quanto le problematiche alla colonna lombare e

cervicale, alla spalla sinistra, così come i disturbi psichici, sono stati

chiariti in modo soddisfacente dai periti che l’Ufficio AI ha appositamente

nominato.

Vanno quindi ritenute determinanti le conclusioni a cui è giunto il

Servizio Accertamento Medico il 19 maggio 2016 e il 28 marzo 2017.

Più specificatamente, vanno confermate le conclusioni dello

specialista reumatologo dr. med. __________, che ha visitato l’assicurata il 19

gennaio 2016 e che ha preso atto degli esami radiologici del bacino (2013),

della colonna lombare (TAC nel 2013), della colonna cervicale (2014), come pure

degli esami effettuati il giorno precedente ad entrambi i piedi e le mani.

Questo esperto ha potuto inoltre esaminare dei certificati medici risalenti al

2007.

e al 2008 fino a giungere alle operazioni di artrodesi del 2012 (colonna

lombare) e del 2013 (colonna cervicale). Il reumatologo ha pure personalmente

accertato lo status internistico e neurologico dell’assicurata, così come la

deambulazione, il rachide, le articolazioni sacroiliache, le spalle, i gomiti,

i polsi, le mani, le anche, le ginocchia, le caviglie e i piedi.

Nell’effettuare questo esame lo specialista ha riscontrato 16 punti positivi di

fibromialgia, sospettando quindi una componente somatoforme.

Nel valutare la capacità lavorativa dell’assicurata il perito ha

tenuto conto di tutte le problematiche evidenziate in ambito reumatologico,

ossia riguardanti le colonne lombari e cervicali come pure le spalle, rilevando

come la capacità funzionale fosse fortemente limitata nel sollevamento di

grandi pesi e nei movimenti di flessione/estensione e rotazione del tronco.

Inoltre, egli ha rilevato che la sua valutazione della capacità

lavorativa coincideva con quella posta nel 2015 dal dr. __________, FMH

ortopedia e traumatologia dell’apparato locomotore, che ha operato l’assicurata

sia nel 2012 sia nel 2013.

D’altronde, anche l’ultimo referto dell’ortopedico, datato 26

luglio 2016 (doc. 45) e prodotto dal medico curante, non ha riscontrato alcun

peggioramento e quale terapia per alleviare i dolori cervicali notturni lo

specialista ha prescritto all’interessata della fisioterapia, quindi un

trattamento meramente conservativo.

Di uguale tenore il referto radiologico del 12 luglio 2016 (doc.

45), in cui è chiaramente indicato che dall’esame del settembre 2014 a quello

odierno non sono avvenuti cambiamenti o spostamenti degni di rilievo per quanto

concerne la colonna cervicale. Lo stesso vale per la colonna lombare, il cui

referto è stato paragonato ad immagini antecedenti.

Per quanto concerne i disturbi psichici lamentati dall’assicurata

e fatti propri dal suo medico curante il 23 febbraio 2017, va qui rilevato come

il dr. med. __________ l’abbia attentamente esaminata in due occasioni ad

inizio 2016 e non abbia riscontrato una malattia psichica di rilevante entità

tale da ridurre significativamente la sua capacità lavorativa. Piuttosto, lo

psichiatra ha rilevato una personalità anassertiva, che però non le precludeva

la possibilità di un reinserimento lavorativo. Egli ha peraltro osservato che senza

un percorso psicoterapeutico la prognosi della condizione psicologica non era

destinata a cambiare.

Un anno dopo il dr. med. __________ ha segnalato che i disturbi

cervico brachiali e lombosacrali hanno portato l’interessata a sviluppare uno

stato ansioso depressivo cronico, ma di una tale situazione, come visto, il

perito non ne aveva trovato traccia.

Va inoltre segnalato che la ricorrente non risulta nemmeno in cura

psichiatrica e referti specialistici non ne sono stati prodotti. Pertanto,

l’affermazione del 23 febbraio 2017 del curante non può venire in aiuto

all’assicurata, soprattutto se si pon mente che solo un anno prima l’esperto

nominato dall’Ufficio AI non ha riscontrato alcuna patologia psichiatrica e,

quindi, affermare che in dodici mesi si sia giunti a uno stato ansioso

depressivo cronico non appare realistico, oltreché a non essere

debitamente comprovato da certificati medici specialistici. Al riguardo, i

periti nuovamente interpellati dall’amministrazione pendente causa hanno

infatti osservato che “Viene descritta unicamente una personalità

anassertiva, senza però riscontro di patologia affettiva caratterizzata da calo

del tono dell’umore, quadro che avrebbe dovuto essere già manifesto, qualora

l’A. a tutt’oggi presenti uno stato ansioso depressivo ritenuto cronico.

Inoltre apparentemente non vi è stata alcuna presa a carico per tale problema

dal punto di vista psichiatrico.” (doc. IV/1 pag. 2).

Da quanto precede discende che la ricorrente non è riuscita a

comprovare, mediante specifica documentazione medica, che il suo stato clinico

fosse peggiore di quello accertato in modo chiaro, dettagliato e completo dall’Ufficio

AI mediante una perizia pluridisciplinare.

Non va in effetti dimenticato di rilevare che la valutazione delle

condizioni di salute della ricorrente è spaziata in vari ambiti specialistici,

fra cui quelli da essa menzionati nel ricorso. A questa valutazione, e al

relativo complemento del 28 marzo 2017, va dunque riconosciuta forza probatoria

piena conformemente alla giurisprudenza esposta (cfr. consid. 2.3).

Inoltre, stando così le cose nemmeno va dato seguito alla pretesa

ricorsuale di ritornare gli atti all’amministrazione per procedere a ulteriori

valutazioni mediche specialistiche del suo stato di salute e quindi della sua

capacità lavorativa.

Va peraltro evidenziato che in virtù della regola secondo cui il

principio inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle

assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo

delle parti di collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera contestazione

della presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi

- segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non

è dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente

all'amministrazione l'onere di determinare le condizioni di salute

dell’assicurato attuando un nuovo esame medico rispettivamente richiamando dei

referti medici - magari addirittura in possesso dell’interessato medesimo -, quando

alla base della lamentela del ricorrente vi sono (solo) affermazioni di carattere

soggettivo riguardo ad un presunto peggioramento del suo stato di salute

(STCA 32.2017.6 del 4 luglio 2017; STCA 32.2016.108 del 2 maggio 2017; STCA

32.2016.45

del 10 marzo 2017; STCA 32.2015.120 del 2 agosto 2016; STCA

32.2015.76

dell’8 marzo 2016; STCA 32.2015.69 del 19 febbraio 2016; STCA

32.2014.187

del 22 settembre 2015; STCA 32.2014.125 dell’8 luglio 2015; STCA

32.2014.16

del 18 giugno 2014; STCA 32.2012.315 del 30 settembre 2013; STCA

32.2012.299

del 10 settembre 2013; STCA 32.2012.243 del 27 maggio 2013; STCA

36.2012.67

dell'11 febbraio 2013 confermata dalla STF 9C_185/2013 del 17 aprile

2013; STCA 32.2008.206 del 15 giugno 2009; STCA 32.2008.178 del 10 giugno 2009;

STCA 32.2007.207 del 9 giugno 2008).

L'insorgente, affermando che la perizia SAM non è completa e

quindi che non attesta il suo attuale stato di salute, postulando con ciò che

gli atti siano rinviati all’amministrazione per nuovi accertamenti medici, è

venuta però meno al suo obbligo di comprovare le sue allegazioni per quanto

concerne l’ambito psichiatrico.

Essa si è infatti limitata ad affermare di avere chiesto un

consulto psichiatrico con le osservazioni al progetto di decisione e di non

essere (più) stata visitata dai periti. La ricorrente ha quindi contestato

l’agire dell’Ufficio AI, che non avrebbe vagliato sufficientemente le sue

condizioni malgrado la sua richiesta in tal senso.

Il TCA rileva, al riguardo, che da parte sua l’assicurata non ha saputo

comprovare le sue lamentele, visto che i vari rapporti che il dr. med. __________

ha trasmesso all’amministrazione (doc. 45) si riferiscono unicamente all’ambito

somatico, mentre nessun referto medico è stato allestito in ambito

psichiatrico. D’altronde, l’interessata non risulta(va) nemmeno in cura presso

uno specialista in psichiatria, perciò venire ora a chiedere al Tribunale di

rinviare gli atti all’Ufficio AI affinché approfondisca questa circostanza vìola

l’obbligo di collaborare che spetta a un assicurato che intende fare valere

determinati diritti e che non può pretendere di lasciare semplicemente questo

compito unicamente alle autorità amministrative e giudiziarie.

Va ancora ribadito che la perizia pluridisciplinare effettuata dal

Servizio Accertamento Medico ha inoltre analizzato lo stato di salute della

ricorrente dal profilo psichiatrico, non riscontrando alcun impedimento in

nessuna professione.

Non va da ultimo dimenticato di osservare che anche il medico SMR

si è pronunciato il 24 maggio 2016 e il 28 marzo 2017 sullo stato di salute

della ricorrente, prendendo in considerazione non solo la perizia

pluridisciplinare SAM del 19 maggio 2016 e il suo complemento del 28 marzo 2017,

ma anche tutti i rapporti dei medici curanti, i quali, per contro, non si sono

sufficientemente confrontati con i referti allestiti dai periti e dal medico

SMR.

L’SMR, quantomeno fino alla data determinante della decisione in

lite (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1), non ha ammesso uno stato di salute

dell'assicurata peggiore rispetto a quello determinato dagli specialisti

intervenuti su nomina dell’Ufficio AI.

Il suo giudizio, poi, come visto, non è stato validamente contraddetto

dalle argomentazioni dell'assicurata in sede ricorsuale e va pertanto posto

alla base del presente giudizio.

Il tali circostanze le lagnanze dell'assicurata, non

circostanziate sufficientemente, devono essere respinte, siccome prive di

sostrato medicalmente oggettivabile. Il TCA fa dunque proprie le conclusioni

formulate dall'Ufficio AI nella determinazione dell'incapacità lavorativa della

ricorrente.

Va pertanto ritenuto che dal 29 marzo 2014 l’assicurata era abile

al 60% nella sua precedente attività di aiuto cuoca, mentre all’80% in attività

leggere adeguate che rispettino i limiti posti dal perito reumatologo. In

entrambi i casi la riduzione della capacità lavorativa era intesa come

riduzione del rendimento su un tempo di lavoro pieno.

2.5

Per quanto concerne l’aspetto

economico, inizialmente l’Ufficio AI aveva ritenuto l’assicurata salariata in

ragione del 65% e per il restante 35% come casalinga, giungendo, in

applicazione del metodo misto, ad una perdita di guadagno, e quindi ad un grado

di invalidità globale, dell’8%, percentuale però non sufficiente per attribuire

una rendita di invalidità.

Con il ricorso l’interessata ha contestato la suddivisione del

tempo operata dall’amministrazione, la quale con la risposta di causa ha

aderito alle richieste della ricorrente e l’ha considerata come salariata a

tempo pieno (doc. IV).

Tuttavia, dal nuovo calcolo della perdita di guadagno ottenuta confrontando

il reddito da valida stabilito secondo le tabelle statistiche ISS 2012 nel

campo della ristorazione che prevedono un reddito lordo medio mensile,

aggiornato al 2014, di Fr. 3'721.- che, riportato su 41,1 ore medie nella

categoria 56 ristorazione, dà un reddito lordo annuo medio di Fr. 45'880.-

(doc. 32), con il reddito statistico ipotetico da invalida che avrebbe potuto

realizzare nel 2014 svolgendo un’attività che presuppone qualifiche inferiori nel

settore privato (Fr. 4'300.- : 40 x 41,7 x 12 = Fr. 53'793.-) e che è stato

ridotto del 5% per motivi personali (4% per attività leggere e 1% per altri

fattori di riduzione) per giungere a un reddito ipotetico di Fr. 40'882,70

(doc. 32), il grado del 10,9% che l’Ufficio AI ha ottenuto non permette

nuovamente all’assicurata di beneficiare di una rendita di invalidità.

Questa nuova conclusione economica non è stata contestata dalla

ricorrente, perciò il TCA non ha motivo di verificare ulteriormente il calcolo

effettuato dall’amministrazione.

Di conseguenza, la decisione impugnata deve essere confermata nel

risultato e il ricorso integralmente respinto.

2.6

Secondo l'art. 29 cpv. 2

LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr.

500.

-vanno poste a carico dell'insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di Fr. 500.- sono

poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti