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Decisione

32.2017.41

METODO MISTO. 50% salariata e 50% casalinga. DICHIARAZIONE DELLA PRIMA ORA. REUMATOLOGO-ORTOPEDICO (interscambiabili). No violazione del principio di celerità.

6 novembre 2017Italiano59 min

Source ti.ch

Fatti

i riflessi bicipitali appaiono mediovivaci e simmetrici, le prove della forza

rozza ai muscoli bicipiti e tricipiti risultano normali, la mobilizzazione

passiva delle spalle dalle due parti non evoca un arco dolente, risultando

indolore, i test resistivi per le cuffie rotatorie vengono ben tenuti, per cui

non ho il sospetto di una lesione maggiore alle stesse; negli anni 90

l'assicurata aveva lamentato dolori ai gomiti con esacerbazione dal mese di

maggio 2011, per cui consultava il chirurgo della mano il 12.10.2011, specialista

che documentava un'epicondilopatia omeroradiale, di meno ulnare a destra; i

gomiti appaiono ora liberi ai movimenti passivi senza dolori, non vi sono

indolenzimenti periarticolari, la positività del segno di Tinel al solco del

nervo ulnare a destra depone per un'irritazione del nervo ulnare a questo

livello; la mobilità dei polsi dalle due parti è libera ed indolore, anche le

articolazioni delle dita non risultano indolenzite o fumé fatte, la chiusura

dei pugni è completa dalle due parti. Offre ai dolori scapolari irradianti

nell'arto superiore destro, l'assicurata accusa anche dolori lombari a sinistra

irradianti a cintura lombogluteali bilaterali, con diramazioni algiche dorsali

nette cosce fino a raggiungere i polpacci dalle due parti, più a destra che a

sinistra, lombalgie presenti tutti i giorni, mentre i dolori scapolari, al

braccio destro e alle gambe insorgono soprattutto dopo sforzi; afferma che di

notte avverte soprattutto dolori crampifonni toracolombari, a tal punto che

deve alzarsi, questi dolori si accentuano soprattutto stando ferma, per cui

deve alternare le posizioni in continuazione, ma anche avere la possibilità di

alternare il movimento alle posizioni statiche, ella ha notato che mettendo i

tacchi risente una sensazione di bruciore e dolore lombare, le lombalgie

peggiorano anche chinandosi; la colonna dorsale appare minimamente limitata

alla flessione attiva con Ott a 30/33 cm, con dolori avvertiti dall'assicurata

a fine corsa all'emitorace dorsale destro, dorsale che appare bloccata all'estensione

passiva, libera alle lateroflessioni passive bilaterali la colonna lombare

risulta minimamente ridotta alla flessione attiva, con Schober a 10/13 cm per

una distanza dita-suolo anteriore di 27 cm, libera all'estensione passiva,

libera alla lateroflessione passiva verso destra, ma bloccata a quella verso

sinistra con dolori accusati a fine corsa pungenti paravertebrali lombari a

sinistra, un po' meno intensi all'iperestensione lombare; sono assenti deficit

lomboradicolari acuti; all'esame neurologico cursorio non riesco ad evocare il

riflesso patellare a destra, la forza rozza ai gruppi muscolari delle gambe è

intatta M5; la mobilità coxo femorale passiva dalle due parti è libera ed

indolore; anche le ginocchia, stabili, senza segni meniscali, si presentano con

mobilità passiva libera ed indolore; l'assicurata mi segnala che portando

scarpe con i tacchi, avverte anche dolori agli avampiedi bilaterali: i piedi

appaiono piatti bilaterali, la mobilità passiva delle caviglie è libera ed

indolore, l'assicurata riesce a deambulare sia sui talloni, sia sulle punte dei

piedi regolarmente, senza segni di - risparmio". Sulla base di queste

constatazioni il nostro consulente valuta l'attuale grado di capacità

lavorativa, dal punto di vista reumatologico, nella misura del 50%

nell'attività abituale di docente nell'ambito dei corsi per adulti, nella

misura del 50% in un'attività adatta allo stato di salute e nella misura del

75% come casalinga.

Valutazione pneumologica

(…) l'A. è stata valutata dal nostro consulente PD Dr. med. __________

(consulto allegato). Dopo aver descritto l'anamnesi, lo stato clinico ed il

referto della spirometria completa effettuata (descritta al capitolo 4.2), il

nostro consulente pone le diagnosi da noi riassunte al capitolo 5, giungendo

alla seguenti conclusioni. "L'A. presenta una forma congenita di

cifoscoliosi destro-convessa piuttosto impressionante. Quest'ultima,

attualmente, non si manifesta con una diminuzione dei volumi statici polmonari.

Un'emogasanalisi eseguita presso l'ORL nel novembre 2014, in aria ambiente, era

risultata normale. Spesso le scoliosi possono evolvere con il tempo (la P.

negli ultimi 5 anni ha perso 4 cm di altezza). Non è esclusa nel futuro

un'evoluzione che porti ad una restrizione dei volumi mobilizzabili e quindi ad

-un'ipoventilazione alveolare necessitante di una ventiloterapia BiPAP a

domicilio. Attualmente, tuttavia, la situazione funzionale respiratoria a

riposo è favorevole. Secondo l'anamnesi è possibile che esista un lieve grado

di iperreagibilità bronchiale che tuttavia non si manifesta soggettivamente con

disturbi quali tosse stizzosa o wheezing. La dispnea all'esercizio fisico è

verosimilmente legata in buona parte a un disturbo della meccanica

toraco-polmonare, che si svela durante lo sforzo. Questa situazione potrebbe

essere confermata dall'esecuzione di un'ergo-spirometria eseguibile

eventualmente in treadmill". Sulla base di queste constatazioni il nostro

consulente valuta l'attuale grado di capacità lavorativa, dal punto di vista

pneumologico, nella misura del 100% nell'attività abituale d'insegnante, come

pure in attività adatta allo stato di salute ed una capacità lavorativa nella

misura del 75% come casalinga.

Valutazione cardiologica

(…) l'A. è stata valutata dal nostro consulente Dr. med. __________

(consulto allegato). Dopo aver descritto l'anamnesi, lo stato clinico ed il

referto degli esami effettuati (descritti al capitolo 4.2), il nostro

consulente giunge alle conclusione che non vi sono indizi per una cardiopatia

strutturale all'origine dell'intolleranza allo sforzi, la cui causa principale

è legata sicuramente alla cifoscoliosi toracica. Ulteriori passi cardiaci non

si impongono. Il consulente descrive quindi un cuore normale, descrivendo che

dal punto di vista cardiologico non sussiste una diminuzione della capacità

lavorativa né nell'attività abituale, né in altre attività (non vi sono

restrizioni per nessuna attività), pure come casalinga l'A. è ritenuta abile al

lavoro nella misura del 100%.

Valutazione psichiatrica

(…) l'A. è stata valutata dalla nostra consulente Dr.ssa med. __________

(consulto allegato), che dopo la visita peritale effettuata in data 28.1.2016

(la nostra consulente sottolinea che non ha ritenuto opportuno un seconda

colloquia in quanta la condizione psichica dell'A. è chiara) è giunta alle

seguenti conclusioni. "A mio parere dal colloquio avuto con l'A., motto

esaustivo, in cui si è mostrata in tutte le sue risorse, nel suo entusiasmo e

nel suo desiderio di affrontare come ha sempre fatto, le difficoltà, per poterle

superare, dal non ritrovare agli atti nessun accenno a patologie psichiatriche

pregresse o attuali, posso esprimere il mio punto di vista specialistico quale,

ritrovare nell'A, una condizione di capacità psichica di resilienza nel

riuscire a vivere con i deficit somatici. Tutto ciò mi porta a poter dire die:

non siamo di fronte a una patologia psichiatrica, tant'è che porta avanti la

sua attività lavorativa nonostante la fatica fisica, anzi ha mille progetti che

vorrebbe portare avanti nei limiti delta sue sofferenze fisiche". Sulla

base di queste constatazioni la nostra consulente non pone alcuna diagnosi dal

punto di vista psichiatrico valutando che dal sua punto di vista specialistico

non vi riduzione della capacità lavorativa in nessun tipo di attività

lavorativa e neppure come casalinga." (pag. 286-289 incarto AI)

Quanto alla capacità

lavorativa medico-teorica globale, i medici del SAM hanno ritenuto l’assicurata

abile al lavoro, nell'attività da ultimo esercitata come docente nell'ambito di

corsi per adulti, nella misura del 50% (intesa come riduzione del rendimento

sull'arco di una giornata lavorativa normale di otto-nove ore con eventuali

pause supplementari già conteggiate), a far tempo dal rapporto medico del

medico curante del 13 febbraio 2013 e continua, puntualizzando che le

conseguenze sulla capacità lavorativa derivano dalla patologia descritta in

ambito reumatologico mentre invece dal punto di vista pneumologico,

cardiologico e psichiatrico vi è una capacità lavorativa piena (pag. 289-291

incarto AI).

Quanto alla capacità

lavorativa medico-teorica globale in un'attività adeguata (ovvero rispettosa

dei limiti funzionali e di carico posti dal perito reumatologo), i medici del

SAM hanno ritenuto l’assicurata abile al lavoro nella misura del 50% (intesa

come riduzione del rendimento sull'arco di una giornata lavorativa normale di

otto-nove ore con eventuali pause supplementari già conteggiate), a far tempo

dal rapporto medico del medico curante del 13 febbraio 2013 e continua,

puntualizzando che dal punto di vista pneumologico è ritenuta esigibile al 100%

qualsiasi attività intellettuale simile alla sua professione e dal punto di

vista cardiologico e psichiatrico viene valutata una capacità lavorativa piena

anche in altre attività (pag. 291 e 292 incarto AI).

I medici del SAM hanno

inoltre valutato una capacità lavorativa medico-teorica globale come casalinga

nella misura del 75%, consigliando di effettuare una nuova inchiesta economica

per le persone che si occupano dell'economia domestica (pag. 293 incarto AI).

Nel rapporto finale del 28

aprile 2016 il medico dell'SMR (dr. med. __________) ha confermato i contenuti

(diagnosi, esigibilità lavorativa, ecc.) della perizia del SAM, puntualizzando

quale limite funzionale un carico massimo di 10 kg con alternanza della

postura al bisogno inclusa, senza difficoltà nello svolgere lavori di

precisione e senza necessità di pause supplementari (pag. 337-340 incarto AI).

2.7. Per poter graduare

l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre

di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri

specialisti.

Il compito del medico

consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale

misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel

fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano

ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo

2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2

pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).

Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni

sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente

ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228

seg.).

Quanto alla valenza

probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti

siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su

esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che

sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; MEYER-BLASER, Die Rechtspflege

in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),

bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05

del 25 aprile 2007).

In una sentenza di

principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il

Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza

federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di

accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità

alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr.

iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11

febbraio 2010. L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che

l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso

perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità

svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie è di per sé

conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte

il Tribunale federale ha riconosciuto il principio giusta il quale, in caso di

divergenze, l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione

incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al

Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della

giurisprudenza secondo DTF 132 V 93), precisando nel contempo che alla persona

assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura

(ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446). L'Alta Corte ha

inoltre puntualizzato che, in caso di accertata necessità di ulteriori

chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono

per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e

4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C

85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid.

3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid.

4.4.2). Questi principi sono stati confermati da TFA anche nella sentenza

9C_120/2011 del 25 luglio 2011 al consid. 4.1).

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e

che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05

del 25 aprile 2007).

2.8. Nella concreta fattispecie,

chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute della ricorrente è

stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della decisione qui

impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, questo

Considerandi

TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale effettuata dal

SAM (segnatamente la perizia del 22 aprile 2016), da considerare dettagliata,

approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra

ricordati, e fatta propria dall'UAI.

2.8.1

Dal profilo pneumologico,

l’assicurata è stata sottoposta a una valutazione specialistica da parte del PD

dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna e malattie polmonari,

il quale nel rapporto del 19 febbraio 2016 - dopo aver rilevato che la paziente

soffriva di dispnea all'esercizio fisico secondaria verosimilmente a un

disturbo della meccanica toraco-polmonare e di lieve iperattività bronchiale

(nozione anamnestica) ed aver accertato che la situazione funzionale

respiratoria a riposo era favorevole - ha concluso per un grado di capacità

lavorativa, dal punto di vista pneumologico, nella misura del 100%

nell'attività abituale d'insegnante, come pure in attività adatta allo stato di

salute ed una capacità lavorativa nella misura del 75% come casalinga in quanto

implica alcuni sforzi fisici (pag. 312 e 313 incarto AI).

Il TCA non ha ragioni per

scostarsi da questa valutazione.

Tanto più che neppure il rappresentante della ricorrente pretende il contrario.

2.8.2

Dal profilo cardiologico,

l’assicurata è stata sottoposta a una valutazione specialistica da parte del dr.

med. __________, specialista FMH in cardiologia, il quale nel rapporto del 28

gennaio 2016 - dopo aver accertato l'assenza di indizi per una cardiopatia

strutturale all'origine dell'intolleranza allo sforzi, la cui causa principale

era legata sicuramente alla cifoscoliosi toracica e dopo aver descritto un

cuore normale - ha concluso che non sussisteva una diminuzione della capacità

lavorativa né nell'attività abituale, né in altre attività (non vi erano

restrizioni per nessuna attività), pure come casalinga la paziente era ritenuta

abile al lavoro nella misura del 100% (pag. 318 e 319 incarto AI).

Il TCA non ha ragioni per scostarsi da questa valutazione.

Tanto più che neppure il rappresentante della ricorrente pretende il contrario.

2.8.3

Dal punto di vista

psichiatrico, l’assicurata è stata sottoposta a una valutazione specialistica

da parte della dr.ssa med. __________, medico chirurgo e specialista FMH in

psichiatria, la quale nel rapporto del 3 febbraio 2016 - dopo aver accertato

l'assenza di qualsivoglia patologia psichiatrica - ha concluso che la capacità

lavorativa dal punto di vista psichiatrico era del 100% (pag. 329 incarto AI).

Il TCA non ha ragioni per scostarsi da questa valutazione.

Tanto più che neppure il rappresentante della ricorrente pretende il contrario.

2.8.4

Per quanto riguarda la

patologia reumatologica, l’assicurata è stata sottoposta a una valutazione

specialistica da parte del dr. med. __________, spec. FMH in reumatologia, il

quale, nel rapporto del 26 gennaio 2016, dopo aver riportato l'anamnesi

reumatologica come pure i dati soggettivi dell'assicurata e quelli oggettivi

(stato generale; sistema locomotore, in particolare colonna vertebrale e

articolazioni periferiche; sistema nervoso cursorio), ha posto la diagnosi con

ripercussioni sulla capacità lavorativa di "Sindrome panvertebrale con componente spondilogena cronica, in:

" (…)

- note

alterazioni degenerative al rachide cervicale, dorsale e lombare,

- nota osteopenia,

gravi disturbi statici del rachide

(scoliosi destro-convessa D9-D10 con angolo di cobb superiore ai 50° con

anticurva sinistro-convessa in L4),- decondizionamento e sbilancio muscolare." (pag. 305-308 incarto AI)

Dopo aver posto i limiti

funzionali e di carico del caso ("L'assicurata

può talvolta sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi,

di rado tra 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, mai pesi oltre i 10 kg fino

all'altezza dei fianchi; l'assicurata può di rado sollevare pesi fino a 5 kg

sopra l'altezza del petto, mai pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l'altezza del

petto. L'assicurata può molto spesso maneggiare attrezzi di precisione,

talvolta maneggiare attrezzi di media entità, di rado attrezzi pesanti, mai

maneggiare attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale è normale. L'assicurata

può di rado effettuare lavori al di sopra della testa, talvolta effettuare la

rotazione del tronco, talvolta assumere la posizione seduta ed inclinata in

avanti, talvolta la posizione in piedi ed inclinata in avanti, spesso assumere

la posizione inginocchiata, molto spesso effettuare la flessione delle

ginocchia, di rado assumere la posizione accovacciata. L'assicurata può assumere

talvolta la posizione seduta di lunga durata, talvolta la posizione in piedi di

lunga durata. L'assicurata può molto spesso camminare fino a 50 metri, molto

spesso oltre 50 metri, talvolta camminare per lunghi tragitti, come pure

talvolta camminare su terreno accidentato, può spesso salire le scale, mai

salire su scale a pioli"; cfr.

pag. 310 incarto AI), il perito reumatologo ha valutato il grado di

capacità lavorativa, dal punto di vista reumatologico, nella misura del 50%

nell'attività abituale di docente nell'ambito dei corsi per adulti, nella

misura del 50% in un'attività adatta allo stato di salute e nella misura del

75% come casalinga. L'incapacità lavorativa del 50% nell'attività abituale ed

in attività adeguate come pure quella del 25% nell'attività di casalinga (da

convalidare, sul piano pratico, anche tramite un'inchiesta per le persone che

si occupano dell'economia domestica) sono da intendersi come diminuzione del

rendimento sull'arco di un'intera giornata lavorativa normale di 8-9 ore

rispettivamente abituale (pag. 310 incarto AI).

Il TCA non ha motivo di

discostarsi dalle convincenti considerazioni espresse dal perito reumatologo

dell'amministrazione, il quale vanta un'ampia esperienza in medicina

assicurativa, e che sono state pure confermate dal medico SMR.

A proposito del medico SMR

non va del resto dimenticato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i

servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le

condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità

funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA -

di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi. Scopo e senso del disposto come

pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare

capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla

rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze

medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale

della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione

di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni

del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un

assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010,

9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con

riferimenti).

Tanto più che la

valutazione del perito reumatologo, non è stata smentita da documentazione

medico-specialistica, neppure in questa sede.

2.8.4.1

Il patrocinatore

dell'assicurata ha criticato l'operato dell'amministrazione per aver sottoposto

la sua cliente ad una perizia reumatologica, allorquando la sua assistita non

ha mai avuto problemi di reumatismo, anziché alla più volte richiesta perizia

ortopedica, visto che l'assicurata presenta problemi di salute in parte dovuti

a problemi ortopedici (doc. I e VIII).

A questo proposito giova ricordare che il perito reumatologo per formazione ed

esperienza lavorativa dispone dei mezzi per valutare in modo adeguato e

completo affezioni dell’apparato muscolare-scheletrico. Infatti sulla questione

delle competenze di un medico specialista in reumatologia rispetto a uno

specialista in ortopedia, il Tribunale federale, in una sentenza 9C_965/2008

del 23 dicembre 2009 ha già avuto modo di sottolineare, che “come in altri

settori specialistici della medicina, i confini dell’area di competenza del

neurologo, dell’ortopedico e del reumatologo non sono assolutamente netti e, in

generale, dipendono dal tipo di affezioni studiate e dalla terapia praticata” (cfr. RtiD 2010 II pag. 208 [9C_965/2008]

consid. 4).

Questi principi sono già stati applicati da questa Corte ad esempio in una

sentenza 32.2008.222 dell’8 luglio 2009, in una 32.2011.75 del 6 settembre 2011, in una 32.2011.214 del 16 gennaio 2012, in una 32.2014.69 del 22 aprile 2015

ed in una 32.2015.109 del 27 giugno 2016.

Nella 32.2011.75 il TCA ha concluso che nel caso di un’assicurata affetta da

una sindrome lombovertebrale parzialmente lombospondilogena

cronica a destra in possibile instabilità segmentale, esiti da frattura del

piatto superiore della dodicesima vertebra dorsale, trattata mediante

cifoplastica con fosfato di calcio il 3.3.2009, dopo trauma assiale del

31.12

, disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale con

scoliosi sinistro convessa toracolombare, iperlordosi lombare), tendenza ad

ipermobilità articolare, decondizionamento e sbilancio muscolare, la scelta di

far allestire una perizia ad opera di un reumatologo, che si occupa delle

affezioni dolorose che colpiscono le articolazioni, i muscoli, i tendini e le

ossa e non da un ortopedico (l’ortopedia è la branca della medicina che si

occupa delle affezioni congenite e acquisite del sistema osteoarticolare e

delle strutture a esso anatomicamente e funzionalmente collegate), andava

confermata.

Nella

32.2011.214

il TCA ha concluso che anche se non ha una specializzazione in

ortopedia, il reumatologo per formazione ed esperienza lavorativa dispone dei

mezzi per valutare in modo adeguato e completo affezioni all’apparato

muscolo-scheletrico (vedi anche STF 9C_547/2010 del 26 gennaio 2011 al consid.

4.

).

Nella 32.2014.69 il TCA ha concluso che, nel caso di un assicurato affetto da

patologie organiche relative all'apparato muscolo-scheletrico e psichiatriche, la scelta di far allestire una perizia bidisciplinare di tipo

reumatologico e psichiatrico, andava tutelata.

Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF,

segnatamente nelle sentenze 8C_835/2014 del 16 gennaio 2015 al consid. 3.3,9C_320/2015

del 25 agosto 2015 al consid. 3.3.3 e 9C_644/2015 del 3 maggio 2016 al consid.

3.4

In siffatte circostanze il TCA non condivide le critiche mosse dal patrocinatore

dell'insorgente all'operato dell'amministrazione per non averla sottoposta ad

un consulto ortopedico.

Va qui ricordato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti).

In concreto, alla luce

delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie

sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere ad altri

accertamenti (in particolare, all'esperimento di una perizia ortopedica).

2.8.5

In esito alle considerazioni

che precedono, rispecchiando la valutazione SAM i criteri di affidabilità e

completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7.), alla stessa va

dunque attribuita piena forza probante. Tanto più che l'insorgente non ha

prodotto, neppure in questa sede, refertazione medica specialistica - riferita,

in particolare, al quadro clinico

antecedente al provvedimento contestato (visto che il giudice delle

assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base

della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata; SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V

140.

e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) - atta,

per un verso, a perlomeno sollevare dubbi circa la fedefacenza della perizia

pluridisciplinare SAM, e, per altro verso, a indurre questo TCA a disporre

ulteriori accertamenti medici specialistici.

Quanto accertato dai periti incaricati dall'UAI in merito alla capacità

lavorativa e in ambito domestico dell'assicurata nel rapporto peritale del 22

aprile 2016 (pag. 270-334 incarto AI) e confermato dal medico SMR nel rapporto

finale del 28 aprile 2016 (pag. 337-340 incarto AI), va dunque tutelato.

2.8.6

In conclusione, stante quanto

sopra esposto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze mediche

agli atti, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere

tutto quanto sia

ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico

cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz.

Sozialversicherungsrecht,

tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr.

anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997,

pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo

il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore

delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218

consid. 6 con riferimenti), che

RI 1 è inabile al lavoro al 50% (inteso come diminuzione del rendimento

sull'arco di un'intera giornata lavorativa normale di 8-9 ore; sia attività

abituale sia attività adeguata) ed al 25% (inteso come diminuzione del

rendimento sull'arco di un'intera giornata abituale) quale casalinga, in modo

continuativo dal 13 febbraio 2013.

2.9

Per quanto concerne l'aspetto

economico, - ritenuto che sulla scorta delle considerazioni che precedono

l'assicurata va ritenuta salariata al 50% (giova qui ribadire che trattasi

dell'ipotesi a lei maggiormente favorevole) e casalinga al 50%, che è inabile

al lavoro al 50% (inteso come diminuzione del rendimento sull'arco di un'intera

giornata lavorativa normale di 8-9 ore; sia attività abituale sia attività

adeguata) ed al 25% (inteso come diminuzione del rendimento sull'arco di

un'intera giornata abituale) quale casalinga e che, nel caso concreto va

applicato il metodo misto - questo Tribunale rileva quanto segue.

2.9.1

Per quanto riguarda la parte salariata,

applicando la giurisprudenza di cui alla STF 9C_666/2016 del 23 gennaio 2017

(cfr., in proposito, STCA 32.2016.86 del 15 maggio 2017, consid. 2.10; STCA

32.2017.26

del 13 settembre 2017, consid. 2.9) al caso concreto, l'assicurata -

che aveva dichiarato di lavorare al 30% ma che avrebbe lavorato al 50% (inteso

come riduzione di tempo) ed ha una capacità residua del 50% sull'arco di un'intera

giornata lavorativa normale di 8-9 ore e, quindi, del 25% sull'arco di una

mezza giornata lavorativa di 4-4.5 ore sia in attività abituale sia in attività

adeguata - presenta, per la parte salariata (50%), un grado di impedimento del

50% {[(50-25)/50]x100}.

2.9.2

Per quel che riguarda

l'attività di casalinga, quand'anche si volesse fare astrazione dal

grado di incapacità lavorativa nello svolgimento delle stesse mansioni

casalinghe del 22% stabilito sia dall'assistente sociale __________,

nell'inchiesta economica dell'11 marzo 2014 (pag. 110 incarto AI), sia dall'assistente

sociale __________, nell'inchiesta economica del 3 febbraio 2017 (pag. 365

incarto AI), e prendere in considerazione, come richiesto dal legale, l'ipotesi

maggiormente favorevole alla sua assistita, ovvero il grado teorico di

incapacità lavorativa nelle mansioni casalinghe del 25% stabilito dai periti

del SAM (il quale, val qui la pena di puntualizzare, era tuttavia riferito ad

una diminuzione di rendimento sull'arco di un'intera giornata abituale e,

quindi, sarebbe del 12.5% sull'arco di una mezza giornata usuale), l'assicurata

non ne trarrebbe alcun beneficio.

Difatti, viste le quote parti tra attività salariata (50%) e mansioni casalinghe

(50%) stabilite dall’amministrazione nella querelata decisione, il grado di

invalidità globale, conformemente alla precitata

giurisprudenza di cui alla STF 9C_666/2016 del 23 gennaio 2017, è del 33.50 {([21 ore x 50 % impedimento attività

salariata + (42 ore - 21 ore) x 25 % impedimento attività di casalinga] / 42},

arrotondato al 38% secondo

la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11

pag. 41) in applicazione del metodo misto. Tale grado d’invalidità -

che, lo si ribadisce, è frutto di una mera ipotesi di lavoro particolarmente

favorevole all'assicurata - non permette la concessione di una rendita. La

decisione avversata, mediante la quale l'amministrazione ha negato il

riconoscimento di una rendita d'invalidità all'assicurata, è corretta e merita

quindi di essere tutelata.

Da ultimo, il TCA osserva che l'operato dell'UAI si è svolto in tempi sostanzialmente corretti, ammissibili ed ancora

rispettosi del principio di celerità che deve contraddistinguere procedure

quali quella in oggetto. D'altronde l'accertamento peritale del SAM è stato

posticipato proprio a richiesta del patrocinatore dell'assicurata, visto che la

sua cliente era all'estero per motivi familiari inderogabili (cfr. pag. 240-244

incarto AI). Contrariamente a quanto ritenuto dal legale dell'insorgente,

nell'agire dell'amministrazione non è dunque ravvisabile

alcuna violazione del predetto principio.

2.10

Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA

e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è

determinata fra fr. 200.- e fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile

2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico

dell’assicurata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti