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Decisione

32.2017.42

Revisione d'ufficio. Riduzione rendita da intera a mezza. Dalla perizia pluridisciplinare non sono emersi elementi x confermare un peggioramento dello stato di salute.Principio del parallelismo dei re

5 ottobre 2017Italiano124 min

Source ti.ch

Fatti

i punti determinanti non sono stati oggetto di uno studio completo ed

approfondito, poiché si basano su opinioni e rapporti già espressi e che la

psichiatra si è limitata ad elencare.

Il referto della dr.ssa med. __________ del 12 giugno 2017 (doc.

R) sarebbe invece più completo, poiché è basato su analisi più approfondite che

permettono di avere un quadro realmente completo del suo stato di salute e delle

sue limitazioni psichiche, laddove l’aumentata affaticabilità e la diminuita

energia vitale lo renderebbero inabile al lavoro “al 100% e non collocabile

in nessun posto di lavoro nel libero marcato” (doc. X punto 3.4).

Anche le conclusioni della dr.ssa __________, secondo

l’insorgente, sembrerebbero delle supposizioni e non rispetterebbero il

criterio della verosimiglianza preponderante.

L’assicurato ha inoltre riprodotto parzialmente i nuovi pareri del

medico curante dr. __________ (doc. S) e della specialista in nefrologia dr.ssa

med. __________ (doc. T), per concludere che tutti e tre i curanti l’hanno

dichiarato inabile al lavoro al 100%. Nuovamente l’interessato ha evidenziato che

le perizie SAM e SMR non sono complete e non approfondiscono i punti litigiosi,

perciò le conclusioni tratte non sono credibili e le prove apportate vanno ad

inficiarne la valutazione medica e devono essere sostituite dalle

considerazioni espresse nelle valutazioni allegate; in difetto di ciò, il TCA

dovrà ordinare una perizia giudiziaria.

Infine, il ricorrente ha di nuovo contestato il calcolo economico

e ha proposto due varianti in cui giunge ad un grado AI del 67%. Poi ha

spiegato di non essersi accontentato del salario percepito e ha quindi preteso l’applicazione

del parallelismo dei redditi.

Da ultimo, quanto alla possibilità di un reinserimento

professionale, l’assicurato ha sollevato delle perplessità vista la sua età (62

anni), la sua formazione lavorativa limitata e i suoi seri problemi di salute,

che gli renderebbero impossibile un reinserimento nel libero mercato del lavoro.

1.10. I tre nuovi rapporti medici

sono stati sottoposti al Servizio Medico Regionale e il 4 luglio 2017 (doc.

1146) il dr. __________ ha ritenuto l’assicurato totalmente inabile al lavoro

dal marzo 2017 con prognosi negativa. Da parte sua l’amministrazione,

considerato che il peggioramento è intervenuto posteriormente alla decisione

impugnata – e che sarà quindi valutato nell’ambito di una nuova revisione -, ha

ribadito di respingere il ricorso (doc. XII).

1.11. Il 7 luglio 2017 (doc. XIV)

l’insorgente ha certificato di essere appena stato dimesso dall’Ospedale __________

di __________ per una mancata dilatazione del ventricolo sinistro ed altre

problematiche (doc. Z). Invocando la giurisprudenza secondo cui il giudice può,

per economia processuale, considerare anche uno stato di fatto posteriore alla

data di emanazione della decisione impugnata ed estendere temporaneamente

l’oggetto della lite, considerato che è da anni che soffre di importanti

problemi cardiaci e di ipertensione arteriosa, l’assicurato ha evidenziato che

non si tratta quindi di un peggioramento successivo alla decisione. Il suo

compromesso stato medico-valetudinario era già presente prima, seppure non sia

stato debitamente considerato dall’Ufficio AI. A suo dire, quindi, quanto

occorso in seguito non è altro che il palesarsi di una situazione preesistente;

il peggioramento non può che confermare la criticità del suo stato di salute

esistente già prima dell’emanazione della decisione in oggetto, perciò va considerata

accertata l’inabilità lavorativa in qualsiasi attività.

1.12. Nelle sue osservazioni del 13

luglio 2017 (doc. XVI) l’Ufficio AI ha ribadito che la decisione impugnata va

valutata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in

cui è stata resa. Inoltre, esso ha contestato che il ricorrente avesse i noti

problemi cardiologici già prima dell’emanazione della decisione, tuttavia i

periti del SAM hanno riscontrato un miglioramento dal febbraio 2013 e il nuovo

peggioramento della patologia è stato certificato solo dal marzo 2017, perciò la

valutazione precedente che è alla base della decisione del 2017 va confermata.

L’insorgente non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. XVII).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è

sapere se è a giusta ragione che, nell’ambito di una revisione d’ufficio, l’Ufficio

assicurazione invalidità ha ridotto il diritto alla rendita intera riconosciuto

nel 2011 (doc. 60) all’assicurato con effetto dal 1° settembre 2010 – diritto

confermato il 24 maggio 2012 (doc. 80) - ad una mezza rendita di invalidità dal

1° aprile 2017, poiché dopo la perizia pluridisciplinare del 28 novembre 2013 e

l a perizia psichiatrica di decorso del 23 giugno 2016 dal profilo medico è

stato riscontrato un miglioramento dello stato di salute dell’assicurato, il

quale sarebbe abile al lavoro al 50% dal febbraio 2013 in attività adeguate

alle sue condizioni di salute nel rispetto di alcune limitazioni funzionali e

dal calcolo effettuato con il metodo ordinario di raffronto risulterebbe un

grado AI del 54%.

2.2. Secondo

l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno

alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché

il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità

(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité

sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro

s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità

al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le

mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla

rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha

rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,

ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29

cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1

LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita

un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale

definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione

dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30

consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non

tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione

professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC

1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura

dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla

situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per

la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due

redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,

vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere

calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR

1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato,

in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di

difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente

un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007:

TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio

2006, consid. 5).

2.3. Se

il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modifica,

che incide quindi in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il

futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta

(art. 17 cpv. 1 LPGA). Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile

di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare

una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di

rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche all’art.

17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

La revisione avviene d'ufficio quando, in

previsione di una possibile modifica importante del grado d’invalidità o della

grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di

aiuto dovuto all'invalidità, è stato stabilito un termine al momento

della fissazione della rendita, dell’assegno per grandi invalidi o del contributo per l'assistenza (art. 87 cpv. 1 lett. a OAI);

o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare

una notevole modifica del grado d’invalidità, della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità (art. 87 cpv. 1 lett. b OAI). Invece, se è fatta domanda di

revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o di grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto

all'invalidità è cambiato in misura rilevante per

il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 OAI). Infine, qualora

la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il contributo per l'assistenza

siano stati negati perché il grado d'invalidità era insufficiente, perché non è

stata riconosciuta una grande invalidità o perché il bisogno di aiuto era

troppo esiguo per avere diritto al contributo per l'assistenza, una nuova

richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel

capoverso 2 (art. 87 cpv. 3 OAI).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI).

Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,

occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non

appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2

OAI).

Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione

della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una

prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e

STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità

che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre

2012, consid. 5.3).

Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa

dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente

periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di

far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa

origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo

d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato

ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di

revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005

pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64-65).

Quanto agli effetti della revisione di una rendita, per l’art.

88bis cpv. 2 OAI la riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto,

al più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della

decisione (lett. a).

Essa può però intervenire anche retroattivamente dalla data

in cui avvenne la modificazione determinante, se l’erogazione illecita è causa

dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato oppure se

quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente

dall’articolo 77 (lett. b).

L’art. 88bis OAI è applicabile non solo in caso di revisione, ma

anche in caso di modifica del diritto alla rendita stabilito in via di riesame

(riconsiderazione) (Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 2a

edizione 2010, ad art. 30/31 (17 ATSG), pag. 395; Müller, Die materiellen

Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pag.

95).

Condizione necessaria per l’applicazione dell’art. 88bis OAI è che

l'errore giustificante una riconsiderazione concerna un argomento specifico

dell’AI. La riduzione o soppressione della rendita a seguito di

riconsiderazione avviene quindi di principio, giusta l’art. 88bis cpv. 2 lett.

a OAI, con effetto pro futuro, eccezion fatta per i casi in cui

l’assicurato ha violato il suo obbligo di informare, nel qual caso una modifica

ha effetto ex tunc (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330,

119 V 432; Müller, op. cit., pag. 95 segg.). Il TFA ha pure stabilito che

l’inizio della soppressione con effetto ex nunc della rendita va

stabilito in applicazione analogica dell’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI (DTF 111

V 197).

2.4. La costante giurisprudenza ha

stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di

modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività

lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue

conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subìto un cambiamento importante

(DTF 130 V 349 consid. 3.5; DTF 113 V 275 consid. 1a; DTF 112

V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b; DTF 109 V 116; DTF 105 V 30; RCC 1989 p.

323).

Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque

necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano

subìto una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. Una semplice valutazione

diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,

non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 351;

DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione,

da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti

al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della

pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF

133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare

una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109

V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010,

p. 379).

A proposito della notevole modifica del grado

d'invalidità quale condizione di revisione prevista dall’art. 17 cpv. 1 LPGA,

nella DTF 133 V 545 la nostra Massima Istanza ha precisato che per le rendite

dell'assicurazione invalidità, anche una modifica di poco conto nello stato di

fatto determinante può dare luogo a una revisione se tale modifica determina un

superamento (per eccesso o per difetto) di una soglia minima (cfr. consid. 6).

La revisione si occupa di modifiche nella situazione

personale della persona assicurata (stato di salute, fattore economico).

Modifiche di poco conto dei dati statistici non giustificano per contro una

revisione di una rendita d'invalidità, nemmeno se a seguito di queste modifiche

il valore soglia viene superato (per eccesso o per difetto; cfr. consid. 7).

Nella STF 9C_158/2012 del 5 aprile 2013 il Tribunale federale ha

rammentato che una riduzione o soppressione può essere adottata quando le

circostanze di fatto (di natura valetudinaria e/o economica) rilevanti per il

diritto alla rendita si sono modificate in maniera considerevole (cfr. DTF 130

V 343 consid. 3.5 pag. 349 con riferimenti).

Secondo il principio dell’onere probatorio materiale, la

situazione giuridica precedente deve permanere se una modifica rilevante della

fattispecie non è dimostrabile con il grado della verosimiglianza preponderante

(SVR 2012 IV n. 18 pag. 81, STF 9C_418/2010, consid. 3.1; cfr. anche sentenza

9C_32/2012 del 23 gennaio 2013, consid. 2).

Inoltre, nella successiva STF 9C_745/2012 del 30 aprile 2013,

l’Alta Corte ha ricordato che a differenza di quanto prescritto dall'art. 17

cpv. 2 LPGA per le altre prestazioni durevoli, l'art. 17 cpv. 1 LPGA non esige

in relazione alla revisione di una rendita d'invalidità una modifica notevole

dello stato di fatto, ma (solo) una modifica notevole del grado d'invalidità.

Questa modifica può risiedere sia in un cambiamento dello stato di salute sia

in una modifica della componente lucrativa (STF 9C_886/2011 del 29 giugno 2012

consid. 3.1; DTF 133 V 545 consid. 6.1-6.3).

Da ultimo, nella DTF 141 V 9 (SVR 2015 IV Nr. 21) il Tribunale

federale ha stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita

si sono modificati a tal punto da lasciare apparire una notevole modificazione

dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve

essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e

completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198

consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2'016 del 18 aprile 2017 consid. 4.1; STF

9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF 9C_226/2013 del 4 settembre

2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di salute

e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro clinico

esistente non osta alla soppressione di una rendita (cfr. consid. 5 e 6).

2.5. Va ancora ricordato che per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino

intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977

pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984

pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998 consid. 3b; Locher/Gächter,

Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98).

Al riguardo, nella STFA I 166/03 del 30 giugno 2004 al consid. 3.2

l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,

possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono

essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le

anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno

stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione

per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato

potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è

ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF

127 V 298 consid. 4c in fine). (…)".

Secondo la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra

l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le

nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre

1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

Nella STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il

riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la

diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti

da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V

396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I

621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)”.

Va infine rilevato che nella DTF 141 V 281 il Tribunale federale

ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche,

compresi i disturbi somatoformi dolorosi. La capacità di lavoro deve essere

valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera

strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati

predefiniti. In particolare, la presunzione secondo cui questi disturbi possono

generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente

esigibile è stata abbandonata.

2.6. Nel caso di specie, dopo

avere richiamato gli atti medici ritenuti determinanti e la documentazione

acquisita dall’assicuratore infortuni, sentito il parere del Servizio Medico

Regionale, l’Ufficio assicurazione invalidità ha disposto una perizia

pluridisciplinare affidata al Servizio Accertamento Medico (doc. 120), sui cui

esiti si è basato il dr. med. __________ nel suo rapporto finale SMR del 9

dicembre 2013. L’Ufficio AI ha a sua volta poi fatto proprie le conclusioni del

medico SMR per emettere in un primo tempo il progetto di decisione dell’8

settembre 2014 con cui stabiliva al 50% la capacità lavorativa dell’assicurato

in attività rispettose dei limiti funzionali e di carico.

A seguito delle osservazioni sollevate dall’assicurato in merito

alla riduzione del suo diritto alla rendita (da intera a mezza) e al suo stato

di salute comprovato mediante nuovi certificati medici, l’amministrazione l’ha

sottoposto a fine 2015 a una nuova perizia pluridisciplinare per valutare

l’attestato peggioramento dal punto di vista psichiatrico da parte dei medici

curanti.

Nel rapporto peritale del 23 giugno 2016 (doc. C) i periti hanno

concluso che le valutazioni prodotte dall’assicurato non apportavano modifiche

sostanziali alla valutazione espressa nell’ambito della precedente perizia del

28 novembre 2013. Il medico SMR ha fatto proprie tali conclusioni e

l’amministrazione ha quindi emesso il 27 luglio 2016 (doc. 220) un nuovo

progetto di decisione che annullava e sostituiva il precedente, ma che lo

confermava per quanto concerne la capacità lavorativa residua in attività

adeguata stabilita sempre nel 50%.

Anche il complemento del 30 novembre 2016 (doc. 238)

del SAM, su cui si è basato l’Ufficio AI per emettere la decisione del 15

febbraio 2017 qui impugnata, si rifà alla valutazione del 2013.

Occorre dunque esporre la perizia pluridisciplinare

resa il 28 novembre 2013 (doc. 120) dal Servizio Accertamento Medico, che ha effettuato

degli accertamenti ambulatoriali nei giorni 21 e 24 agosto, 4, 7 e 26

settembre, come pure il 3 ottobre 2013.

Nel rapporto peritale vengono riassunti tutti gli

atti medici messi a disposizione ed esposta l’anamnesi familiare,

personale-sociale, professionale, patologica, sistemica, le affezioni attuali,

la descrizione della giornata, la terapia in atto, come pure le constatazioni

obiettive con lo status, gli esiti degli esami di laboratorio, radiologici e

cardiologici esperiti nell’ambito della valutazione peritale.

Segue poi una sintesi dei singoli consulti

specialistici.

Il 24 agosto e il 7 settembre 2013 la dr.ssa med. __________,

medico chirurgo, specialista in psichiatria, ha avuto dei colloqui con l’interessato

della durata di 60 rispettivamente di 45 minuti.

Nel suo rapporto dell’8 settembre 2013 (doc. 120 pag. 435), dopo

avere elencato gli atti medici su cui si è basata, esposta l’anamnesi personale

e patologica, i dati clinici denunciati soggettivamente dall’assicurato, la

farmaco terapia assunta e lo status psichico, la psichiatra ha posto la

diagnosi di sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10: F41.2) e di elaborazione

di sintomi fisici per motivi psicologici (ICD-10: F68.0). La perita non ha riscontrato

elementi attuali ed anamnestici compatibili con una diagnosi di PTSD (sindrome

post traumatica da stress) né al momento un quadro depressivo tout court,

quanto piuttosto un quadro misto esordito nel 2009 come reattivo all’infortunio

e non ben metabolizzato per cui si è strutturato in un quadro

ansioso-depressivo poco rispondente alle terapie prescritte. L’esperta

concordava con il quadro rilevato dal collega dr. med. __________ nell’agosto

2010 nell’ambito di una visita specialista eseguita per conto dell’assicuratore

infortuni, secondo cui la prognosi era passibile di peggioramento per

l’attitudine dell’assicurato ad implodere, a soccombere, ad attendersi una

risoluzione esterna. Questo aspetto appariva poco in linea con una personalità

ben strutturata premorbosa; ella ha ipotizzato una modifica di tratti di

personalità antecedenti all’infortunio che inficiava il procedere del percorso

dell’interessato, non necessariamente per una sua attivazione, ma anche per un

difetto attitudinale alla reazione, all’attivazione, per un

difetto-caratterizzazione dell’elaborazione per motivi psicologici non evidenti

da rintracciare.

Nelle sue conclusioni la dr.ssa __________ ha affermato che di

fondo la diagnosi di sindrome mista ansioso-depressiva, a quel momento, stante

l’impossibilità di dirimere in maniera definitiva e non controvertibile tra un

quadro oggettivo e un ampliamento sintomatico, doveva considerare i limiti

personologici messi in luce nell’interazione interpersonale, il difetto di

caricabilità, di reazione, di motivazione che comunque andavano inseriti nella

disfunzione psichica attuale dell’assicurato (F68.0). Quest’ultimo non sembrava

attivamente simulare, ma piuttosto poter essere preso nel giogo dei benefici

secondari da cui, anche per motivi economici, poteva essergli difficile uscire.

Il fatto che risultasse non consapevole comportava una qualità espressiva della

sindrome mista più rilevante di quanto non sarebbe accaduto in un soggetto

all’esordio e in un soggetto con qualità personologiche più funzionali e

adeguate.

D’avviso della perita il quadro motivava una percentuale di

inabilità lavorativa del 50% come difetto di rendimento per la terapia assunta

e il difetto di risposta. L’assicurato appariva mediamente migliorato dalla

perizia esperita nel dicembre 2011 dal collega __________ per conto dell’assicuratore

infortuni, mentre da quella del dr. med. __________ mediamente peggiorato

rispetto all’espressività. Due-tre anni di patologie e di ritiro dal normale

percorso di vita e lavorativo erano elementi che non potevano essere

irrilevanti sulla possibilità di recupero, di una riapertura della motivazione

del soggetto. La psichiatra ha consigliato vivamente una seconda valutazione a

circa sei mesi, dopo congruo periodo in struttura residenziale con le modifiche

farmacologiche suggerite e determinati monitoraggi. A suo dire, in assenza di

ciò non si sarebbero avute sostanziali modifiche, ma una tendenza

all’incistamento e alla prognosi negativa. Dopo il soggiorno in un’apposita

struttura la specialista ha suggerito di rivederlo anche con un test di

personalità e uno neuropsicologico per scongiurare eventuali effetti organici (compatibili

con l’evento traumatico) a quel momento non presumibili.

L’inabilità lavorativa dal punto di vista psichiatrico era dunque

presente almeno dal febbraio 2013 nella misura del 50% in tutte le attività,

nel senso di riduzione del rendimento visto che appariva cronicamente depresso,

difettoso nella caricabilità, rapidamente affaticato, demotivato,

astenico-ipostenico.

La prognosi era dubbia, passibile di peggioramento clinico.

Il dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna e

reumatologia, ha peritato l’assicurato il 4 settembre 2013 e nel rapporto del 9

settembre seguente (doc. 120 pag. 443) ha riportato l’anamnesi reumatologica da

terzi, i dati soggettivi e oggettivi (stato generale, sistema locomotore,

sistema nervoso cursorio, gli esami di laboratorio e di radiologia).

Quali diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa il

reumatologo ha posto: 1. Sindrome del dolore cronico di probabile origine

somatoforme. 2. Sindrome panvertebrale cronica su marcate discopatie tra C5 e

Th1; DD: nell’ambito della diagnosi 1. 3. Omalgia cronica a destra su

conosciuta lesione tipo SLAP. 4. Probabile irritazione cronica del nervo ulnare

destro; esami neurologici risultati sempre negativi. 5. Cefalee croniche di

origine mista.

Il perito ha indicato le seguenti diagnosi non

reumatologiche con possibile influsso sulla capacità lavorativa: 1.

Importante sindrome ansio-depressiva reattiva. 2. Cardiopatia ischemica ed

ipertensiva; stato dopo PTCA con posa di stent nel dicembre 2004 e nel gennaio

2005. 3. Insufficienza renale (GFR stimata il 31 luglio 2013: 39ml/min). 4.

Blefarospasmo cronico all’occhio destro. Quali diagnosi senza influsso

v’erano un’iperuricemia con anamnesticamente stato dopo attacchi gottosi;

l’obesità (BMI 34) e un’insufficienza venosa cronica.

Nella sua valutazione il reumatologo ha rilevato che all’esame

clinico ha trovato un paziente in solo discrete condizioni generali, di

costituzione obesa, fortemente depresso e dimostrativo nel manifestare i suoi

disturbi con segni di Waddell chiaramente positivi ad indizio per un

sovraccarico funzionale. La colonna vertebrale era di difficile valutazione a

causa di una forte controinnervazione da lui stesso esercitata; diffusi dolori

alla palpazione dell’intera colonna e della muscolatura paravertebrale. Anche i

movimenti della spalla destra erano difficilmente valutabili, visto che in modo

attivo l’assicurato non muoveva praticamente la spalla, mentre i movimenti

passivi non sembravano essere particolarmente limitati anche se dolenti. Era

quindi impossibile effettuare dei test. Presenza di una leggera iposensibilità

sul dermatoma C8 all’avambraccio e alla mano destra. L’esperto ha evidenziato

che l’assicurato presentava una complessa patologia di origine multifattoriale,

che non poteva essere sufficientemente spiegata dalla presenza delle descritte

patologie degenerative a carico della colonna cervicale e della spalla destra.

Il quadro era caratterizzato da importanti diffusi dolori sul tronco ed alle

estremità superiori, con una forte componente somatoforme. A conferma

dell’assenza di una reale patologia meccanica o neurologica, v’era l’assenza di

patologie agli esami neurologici già più volte eseguiti, nonché l’assenza di

una vera atrofia muscolare sia a carico della spalla che della muscolatura del

braccio.

Malgrado ciò, le descritte patologie alla colonna cervicale e alla

spalla, come pure le persistenti cefalee, resistenti alle terapie medicamentose

e fisioterapiche già eseguite, limitavano almeno parzialmente l’assicurato

nello svolgere qualsiasi tipo di attività. Dal profilo puramente

ortopedico-reumatologico il perito ha ritenuto che l’assicurato presentasse una

limitazione della capacità lavorativa di non oltre il 20-30% per l’ultima

attività svolta di autista. Per professioni fisicamente più pesanti, che richiedevano

particolari sforzi per la colonna vertebrale (sollevamento ripetuto di pesi

superiori ai 10kg, movimenti ripetitivi di flessione ed estensione del tronco,

lavori prolungati in posizioni inergonomiche), nonché lavori con le braccia al

di sopra dell’orizzontale, l’assicurato presentava invece una maggiore

limitazione della capacità lavorativa di almeno il 70%. Per lo svolgimento di

una professione fisicamente leggera, che non implicasse particolari sforzi per

il braccio destro e per la colonna vertebrale e che gli permettesse di cambiare

frequentemente posizione, v’era solo una lieve limitazione della capacità

lavorativa che l’esperto ha valutato al 20%.

Dal profilo terapeutico risultava difficile proporre delle valide

terapie che potessero garantire un reale miglioramento dei suoi dolori/disturbi

in assenza di una qualsiasi risposta alle corrette terapie eseguite nel corso

degli ultimi anni. La patologia psichiatrica presentata dall’assicurato giocava

inoltre un ruolo fortemente sfavorevole, limitando notevolmente le possibilità

di recupero. Pertanto, la prognosi era fortemente negativa e il perito ha rilevato

che difficilmente sarà possibile reintegrare l’assicurato, 58enne, in un

qualsiasi ambito professionale.

Il 3 ottobre 2013 il dr. med. __________, specialista FMH in

neurologia, ha visitato l’assicurato e il 7 ottobre 2013 (doc. 120 pag. 448) ha

riferito il suo parere dopo aver esposto l’anamnesi e gli esiti dell’esame

neurologico dei nervi cranici, dei riflessi, del sistema motorio e

coordinazione e della sensibilità.

Il neurologo ha posto la diagnosi di cefalee croniche post

traumatiche e di sospetta neuropatia irritativa dell’ulnare destro.

Nella sua valutazione il perito ha osservato che l’interessato era

in cura per cardiopatia ischemico-ipertensiva, era conosciuto per nefropatia

cronica stadio III e che dopo l’incidente del 2009 egli ha sviluppato cefalee

croniche predominanti all’emicranio destro soprattutto di tipo tensivo

nonostante la sintomatologia vegetativa associata, che evolvevano in un

contesto psichiatrico sfavorevole di grave sindrome ansioso-depressiva

reattiva. I disturbi all’occhio destro (riduzione della rima palpebrale,

ipovisus) erano probabilmente di origine locale in relazione alla cicatrice

sopraciliare e alla presenza di una epiteliopatia puntata all’esame

oftalmologico; lo specialista non ha riscontrato segni clinici di un blefarospasmo

o di un emispasmo facciale.

I curanti negli anni precedenti hanno escluso complicazioni post

traumatiche o di altra natura all’origine delle cefalee. Quale problema

secondario l’assicurato riferiva dall’incidente persistenti dolori al gomito destro

con insensibilità delle D4-5 della mano destra compatibili con una neuropatia

ulnare irritativa, anche se con elementi discordanti.

Dal lato strettamente neurologico una cefalea post traumatica

cronica poteva giustificare, a seguito dell’incidente del 2009, un’incapacità

lavorativa del 30% a lungo termine, associata a intermittenza a disturbi

vegetativi e di equilibrio. La capacità del 70% era riferita ad attività

leggere e non troppo pesanti; inoltre, era controindicata la guida

dell’automobile o di veicoli pesanti sia per lo stato di salute sia per

l’importante farmacoterapia assunta. Tenuto conto dei tentativi terapeutici già

eseguiti e del contesto psichiatrico, per il perito la prognosi era

sfavorevole. Quali possibilità terapeutiche per migliorare lo stato di salute dell’interessato

egli ha ritenuto prioritaria una presa a carico psichiatrica, mentre per l’età

e i problemi medici non vedeva un’indicazione a provvedimenti di integrazione

professionale. Per una valutazione più globale bisognava tenere conto

soprattutto dell’aspetto psichiatrico.

Infine, il 26 settembre 2013 lo specialista FMH in medicina

interna e cardiologia dr. med. __________ ha visitato l’assicurato e nel suo

rapporto del 17 ottobre 2013 (doc. 120 pag. 451) ha esposto l’anamnesi

comprensiva dei disturbi soggettivi, la terapia farmacologica in atto, gli

esiti dell’esame clinico, della cicloergometria e della

ecocardiografia-doppler.

Lo specialista ha posto la diagnosi di: 1. Cardiopatia ischemica

su stato dopo PTCA DES (Taxus) RLPdx e PTCA/BMS (Lecton) RCA media, 2004; stato

dopo PTCA RCX media e RD1, 2005; stato dopo PTCA/DES (Nobori 3x18mm) RIVA

medio, aneurisma RCA ostiale, stenosi 50-70% RCX distale, 23 febbraio 2012;

ventricolo sinistro di dimensioni e FE normali, ipertrofia del setto basale;

FRCV: ipertensione arteriosa, sovrappeso, tabagismo smesso 6 anni fa,

ipercolesterolemia. 2. Esiti da trauma cranio-cervicale su infortunio stradale

l’8 maggio 2009 con dolori cronici al rachide cervicale, alla cintura

omero-scapolare e al gomito destro; cefalea tensiva di probabile origine post

traumatica; stato da commotio cerebri e sospetta emorragia subacranoidea

temporale sinistra. 3. Nefropatia cronica stadio III secondo CKD/KDOQI su

proteinuria nefrosica a 3,8g/24h (ottobre 2011), attuale stimata a 1,7g/24h

(27.06.2012); biopsia renale il 24 gennaio 2012: nefropatia ipertensiva e nefropatia

lgA; GFR moderatamente ridotta ma stabile 39-45ml/min. 4. Stato dopo exeresi di

cisti epidermoide al gluteo sinistro il 27 gennaio 2012. 5. Pregressa emorragia

digestiva anemizzante, 2005. 6.Ipoplasia dell’arteria cervicale destra, Duplex,

maggio 2010. 7. Stato dopo nefrolitiasi. 8. Sindrome ansioso-depressiva.

Nella sua valutazione l’esperto ha precisato che l’esame

cardiologico ha mostrato un ventricolo sinistro di dimensioni e FE normali con

una ipertrofia del setto basale e una lieve disfunzione diastolica. La capacità

di sforzo appariva ridotta in maniera leggera, senza segni di ischemia

significativa. Il lieve dolore parasternale a sinistra che insorgeva da metà

prova in avanti, di intensità variabile, era da considerarsi piuttosto atipico

e non sospetto per una causa cardiaca. Stessa cosa per i disturbi toracici di

breve durata, lamentati con frequenza variabile sia a riposo che sotto sforzo.

Dopo le diverse dilatazioni coronariche, di cui l’ultima nel 2012, la

situazione sembrava abbastanza calma senza particolari danni strutturali. La

prognosi a medio e lungo termine appariva tendenzialmente favorevole, premesso

un miglior controllo dell’ipertensione arteriosa. All’esame clinico i valori

della PA erano elevati. L’assicurato assumeva una lista impressionante di

medicamenti, fatto che sollevava il problema della compliance. In

presenza di una insufficienza renale, l’ipertensione arteriosa poteva essere in

parte legata a una ritenzione di sodio/acqua. Secondo il perito andava valutato

se introdurre un diuretico.

Dal punto di vista strettamente cardiaco l’interessato è stato

ritenuto inabile al 100% per attività pesanti e abile al 100% per attività moderate

e leggere.

Dalla perizia pluridisciplinare del Servizio

Accertamento Medico risulta che le conclusioni peritali si fondano su

un’esauriente discussione plenaria tra i medici periti del SAM e il dr. med. __________,

il dr. med. __________ e la dr.ssa __________, avvenuta il 28 novembre 2013 alle

ore 7.50.

Sentiti quindi tutti i periti coinvolti, globalmente il SAM ha

posto le seguenti diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa:

Sindrome mista ansioso-depressiva

(ICD-10: F41.2).

Elaborazione di sintomi fisici per

motivi psicologici (ICD-10: F68.0).

Sindrome panvertebrale cronica

con/su:

- marcate discopatie C5-Th1.

Omalgia cronica a destra con/su:

- conosciuta lesione tipo SLAP.

Cefalee croniche post traumatiche.

Sospetta neuropatia irritativa del

nervo ulnare destro.

Cardiopatia ischemica con/su:

- pregressa PTCA e posa di stent

DES (Taxus) su RLPds e PTCA e posa di stent BMS (Lecton) su RCA media nel 2004,

- pregressa PTCA su RCX media e RD1

nel 2005,

- pregressa PTCA e posa di stent DES

(Nobori 3x18mm) su RIVA medio, aneurisma RCA ostiale, stenosi 50-70% di RCX

distale nel 2012,

- ventricolo sinistro di

dimensioni, EF normale, ipertrofia del setto basale,

- FRCV: (ipertensione arteriosa,

sovrappeso, pregresso tabagismo, dislipidemia, iperuricemia).

Quale diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa

sono state indicate: nefropatia stadio III secondo CKD/KDOQI con/su:

nefropatia ipertensiva e nefropatia IgA. Ipoplasia dell’arteria

vertebrale a destra, esame duplex del maggio 2010.

Nella valutazione medico-teorica globale

dell’attuale capacità lavorativa nell’ultima attività esercitata come autista e

meccanico gli specialisti hanno concluso che essa era nulla alla luce delle

singole capacità lavorative stabilite da ciascun perito per il rispettivo

ambito di valutazione (per la psichiatra: abile al 50%; per il reumatologo:

abile al 70-80% come autista, all’80% in attività adatte e al 30% in attività

non rispettose di determinati limiti funzionali e di carico; secondo il

neurologo: capace al 70%, ma la guida di un’automobile e di veicoli pesanti era

sconsigliata a causa dello stato generale e dell’importante farmacoterapia

assunta; per il cardiologo: abile al lavoro al 100% come autista e in attività

moderate e leggere, inabile al 100% in attività pesanti).

I periti hanno infine osservato di non avere

constatato alcun sostanziale miglioramento rispetto alla decisione (recte:

progetto) dell’Ufficio AI del 14 aprile 2011 (grado AI 100%).

Essi hanno poi consigliato un ricovero in ambiente specialistico

psichiatrico e una rivalutazione della terapia farmacologica che comprendeva,

tra l’altro, un monitoraggio dell’assunzione dei vari farmaci. Tenendo conto

della patologia psichiatrica è stata quindi consigliata una rivalutazione a sei

mesi dalla dimissione da una clinica psichiatrica.

Per quanto concerne le conseguenze sulla capacità di

integrazione, non è stato consigliato alcun provvedimento di

riformazione/riqualifica professionale.

Dal lato psichiatrico l’assicurato presentava una

capacità lavorativa del 50% in qualsiasi tipo di attività e del 70% come

casalingo.

Dal punto di vista reumatologico la capacità

lavorativa era dell’80% in attività rispettose dei limiti funzionali e di

carico.

Dal profilo neurologico, a causa in particolare

della cefalea, l’interessato presentava una capacità lavorativa del 70% in

qualsiasi tipo di attività e del 100% come casalingo.

Anche dal punto di vista cardiologico l’interessato

era abile al 100% anche in attività moderate e leggere e come casalingo.

Globalmente, dal punto

di vista medico-teorico, considerate tutte le patologie i periti hanno concluso

che l’assicurato presentava dal febbraio 2013 una capacità lavorativa del 50%

(presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto) in attività

rispettose dei limiti funzionali e di carico descritti e del 70% (presenza

durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto) come casalingo

Il 9 dicembre 2013 (doc. 125) il medico SMR __________

ha steso il suo rapporto finale riprendendo le diagnosi e le capacità

lavorative stabilite dagli esperti del SAM, rilevando come lo stato di salute

dell’interessato fosse migliorato rispetto alla valutazione __________ del dr.

med. __________ del novembre 2011 dal punto di vista psichiatrico e come la

prognosi fosse sfavorevole vista la maggiore componente psichiatrica e la

difficoltosa compliance medicamentosa in un paziente per il quale era

esigibile una terapia regolare psichiatrica.

A seguito del progetto di decisione dell’8 settembre

2014 (doc. 157) di riduzione della rendita, l’assicurato ha prodotto

all’Ufficio AI dei vecchi e dei nuovi certificati medici, che per ordine del

medico SMR (doc. 167) sono stati sottoposti al SAM, e meglio ai consulenti che

si erano già espressi un anno prima.

Nel rapporto del 17 dicembre 2014 (doc. 171) gli

specialisti hanno preso posizione sui referti del medico curante internista,

della psichiatra e della nefrologa, e da parte loro i dottori __________, __________

e __________ non hanno riscontrato dei peggioramenti delle condizioni di salute

dell’assicurato rispettivamente i referti dei curanti non contenevano nuovi

elementi che apportavano cambiamenti alle valutazioni peritali rese un anno

prima.

Anche dal lato nefrologico non si è costatato un

peggioramento.

Da parte sua, la dr.ssa __________ ha preso

posizione sul rapporto della collega dr.ssa __________, osservando come la

diagnosi posta dalla curante si modificava in maniera decisa verso una forma

morbosa di minore gravità a inizio 2013 (quando la moglie ha abbandonato

l’assicurato per ingestibilità della relazione relativa al suo malessere).

Inoltre, la perita ha rilevato che i sintomi descritti non si distanziavano nel

complesso da quelli precedentemente indicati. Ciò che cambiava e di molto era

la diagnosi che da un PTSD iniziale è passata a un quadro misto nel 2013 e nel

2014 è divenuto un quadro depressivo di media qualità. La psichiatra del SAM ha

quindi concluso che essendo cambiato l’orientamento diagnostico in modo

drastico dall’ultima diagnosi posta, ella poteva solo dedurre che l’assicurato

fosse peggiorato a detta della collega, ma senza valutarlo non poteva affermare

se ciò corrispondeva a dato oggettivo e in quale qualità questo peggioramento

si fosse verificato.

In conclusione, per il SAM “potrebbe essere

subentrato un peggioramento a livello psichiatrico” sulla base dei

certificati del settembre 2014, “ma non si può dire altro” (doc. 174

pag. 647).

Ciò stante, il 12 gennaio 2015 (doc. 177) il dr.

med. __________ dell’SMR, FMH in psichiatria e psicoterapia, ha disposto una

perizia psichiatrica di decorso presso il SAM, che è stata allestita il 23

giugno 2016 (doc. C) dopo che l’assicurato è stato visitato nei giorni 6 e 17

ottobre 2015, come pure il 7 e il 24 novembre 2015 per accertamenti

pluridisciplinari ambulatoriali.

Riassunti i certificati medici a disposizione

allestiti dal 2012 fino al 15 dicembre 2015, il Servizio Accertamento Medico ha

esposto l’anamnesi familiare, personale-sociale, professionale, patologica (aggiornata

al settembre 2015, in cui è indicato che l’assicurato ogni due mesi veniva

seguito dal medico curante dr. med. __________ per il controllo della

creatinina, ogni tre mesi dalla dr.ssa med. __________, nefrologa, per lo

stesso motivo, e settimanalmente aveva un colloquio con la dr.ssa med. __________,

psichiatra curante, e per tre pomeriggi alla settimana si recava presso

l’ospedale diurno gestito da quest’ultima per seguire ergoterapia), sistemica, le

affezioni attuali, la descrizione della giornata, la terapia e le constatazioni

obiettive (esami di laboratorio effettuati dal SAM).

Il 17 ottobre (60 minuti) e il 7 novembre 2015 (30

minuti) la dr.ssa med. __________, specialista in psichiatria, ha visitato

l’assicurato e nel referto del 14 dicembre 2015 (doc. 213 pag. 788) ha

riassunto il suo precedente parere del 2013, precisando che per dirimere alcuni

aspetti contrastanti ha chiesto al neuropsicologo dottor __________ di eseguire

un Milton test - avvenuto il 24 novembre 2015 (doc. 213 pag. 783) -, da cui si

evinceva una riduzione complessiva delle funzioni cognitive sia relativamente

alla memoria che dell’attenzione, della velocità ed efficienza dell’esecuzione.

Lo specialista ha riferito la possibilità di un effetto di aggravamento da

parte dell’assicurato, ma non era così rilevante. Ha piuttosto sottolineato la

presenza di aspetti patologici sia internistici, organici che psichiatrici, che

a suo dire con effetto sommatorio potevano indurre un quadro simile a quello da

lui descritto.

La perita ha poi riassunto i certificati a sua

disposizione fino al novembre 2015, l’anamnesi personale e patologica, i dati

clinici soggettivi (irritabilità, insonnia, tensione endopsichica, difetto

della memoria, ipersensibilità agli stimoli, fastidio all’idea di doversi

confrontare con la gente specie se in spazi affollati, cefalea, stanchezza,

affaticabilità, gambe gonfie e pesanti, dolori alla colonna in sede cervicale

che irradiano alla spalla destra, astenia, dolori allo sterno e a volte battiti

cardiaci irregolari), la farmacoterapia in atto e lo status psichico

(ipostenico, lucido, meno ritirato e schivo che nel 2013, meno evidente una

tendenza all’ampliamento dei sintomi e drammatizzazione, più armonico rispetto

al 2013, eloquio spontaneo, mimica lievemente ipomobile, pensiero concreto,

molto meno rappresentata l’idea prevalente dell’incidente, più concretamente

riferito all’attuale sofferenza fisica, alla solitudine, alla perdita di un

ruolo sociale e di guadagno, lieve rallentamento psicomotorio, umore lievemente

deflesso, ansia soprattutto somatizzata con note di dispnea e tachicardia,

sonno turbato da insonnia).

La psichiatra ha confermato la precedente diagnosi

di sindrome mista ansioso depressiva (ICD-10: F41.2) e di elaborazione di

sintomi fisici per motivi psicologici (ICD-10: F68.0). Essa ha confermato

l’assenza di una diagnosi di PTSD e ha osservato che il quadro depressivo lieve

e le note ansiose apparivano ben collocate in una diagnosi di sindrome mista

ansioso depressiva.

Nelle sue conclusioni la specialista ha evidenziato

che la diagnosi di sindrome mista ansioso depressiva di per sé stessa poco

rilevante, era complicata nella sua espressività dalla copresenza della

disfunzione psichica attuale del soggetto (F68.0 e determina una ridotta

caricabilità ed efficienza). Piuttosto che un’attiva e deliberata simulazione, la

consulente ha registrato la sensazione di una tendenza all’aggravamento

soprattutto per mantenere un beneficio secondario riferito al ruolo di malato

che deresponsabilizza e autorizza alla richiesta di aiuto. Il quadro appariva

sovrapponibile a quanto registrato nel 2013, anzi quasi più modulato nell’espressività.

La perita ha confermato la capacità lavorativa del

50%, espressa come difetto di rendimento, riconosciuta nel 2013, visto che

l’assicurato appariva soprattutto cronicamente depresso, difettoso nella

caricabilità, rapidamente affaticato, astenico-ipostenico. La psichiatra ha

rilevato che la collega dr.ssa med. __________, nella sua ultima relazione, ha

diagnosticato una agorafobia, un quadro misto e, ha fatto presente la specialista

del SAM, solo anamnesticamente ha riferito di una depressione ricorrente anche

con episodi di media qualità che però al momento non ha codificato: appariva

così difficile per la perita capire a quale peggioramento si facesse

riferimento. Ai colloqui non sono emersi elementi che confermavano un

peggioramento quanto piuttosto una migliore modulabilità del soggetto, seppure

nel persistere dei quadri già codificati nel 2013. Infine, l’esperta ha

rilevato che non sussistevano sostanziali modifiche che mutassero nessuna

alternativa sostenibile della diagnosi posta nel 2013 e quindi della

percentuale di incapacità lavorativa del 50% che veniva confermata, visto il

miglioramento della qualità espressiva media, ma questo non determinava una

modifica sostanziale della capacità, della caricabilità e della resilienza del

soggetto.

La prognosi era dubbia per un’attitudine alla scarsa

reattività e reazione, che portavano l’assicurato a implodere, ad avere un

atteggiamento attendista nei confronti di un esterno cui si limitava a chiedere

riconoscimento del diritto al risarcimento del danno. Per l’esperta la terapia

farmacologica non è stata incrementata, anzi ridotta e il dato non appariva

coerente con il supposto peggioramento descritto dalla curante. Ha pertanto

insistito nel ritenere utile una modifica della terapia anche da eseguirsi in

un ambiente sanitario residenziale e non solo in un ospedale diurno, per

verificare la compliance, la risposta oggettiva e i funzionamenti renali

ed epatici.

Il 21 giugno 2016 alle ore 8.05 i periti del Servizio Accertamento

Medico e la dr.ssa __________ e il dr. __________ hanno avuto modo di discutere

in modo esaustivo del caso tramite teleconferenza, giungendo a porre come

diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa una sindrome mista

ansioso-depressiva (ICD-10: F41.2), un’elaborazione di sintomi fisici per

motivi psicologici (ICD-10: F68.0) e un’insufficienza cognitiva piuttosto

importante, di origine multifattoriale. Per il resto, sono state riprese le

diagnosi precedentemente poste nel 2013.

Nel valutare la capacità medico-teorica globale della

capacità lavorativa del ricorrente nella precedente attività, gli specialisti hanno

evidenziato che le valutazioni agli atti non apportavano modifiche sostanziali

alla valutazione espressa il 28 novembre 2013 con una capacità lavorativa come

autista e meccanico dello 0%. Pertanto, essi non hanno constatato alcun

sostanziale miglioramento rispetto alla decisione amministrativa del 2011 con

cui si è attribuita una rendita di invalidità del 100%. Nella loro valutazione

i periti hanno considerato la patologia psichiatrica attuale e le valutazioni

reumatologica, neurologica e cardiologica che erano state eseguite nel 2013.

Essi hanno infine segnalato come non sia avvenuto un ricovero in ambiente

specialistico psichiatrico come consigliato per una rivalutazione della terapia

farmacologica comprendente anche un monitoraggio dell’assunzione dei vari

farmaci.

Per quanto concerne la capacità lavorativa di integrazione

(capacità residua) dell’assicurato, i consulenti hanno affermato che doveva

trattarsi di un’attività lavorativa che non richiedesse un’alta concentrazione,

prestazioni cognitive anche di media entità, in cui l’assicurato non dovesse

sostenere particolari sforzi con il braccio destro e neppure con la colonna

vertebrale. Doveva essere un’attività che permettesse all’interessato di

cambiare frequentemente posizione e che non gli imponesse il sollevamento

ripetuto di pesi superiori ai 10kg e di utilizzare frequentemente il braccio

destro al di sopra dell’orizzontale. La capacità lavorativa era ridotta anche a

causa della cefalea e di una possibile neuropatia ulnare irritativa anche se

con elementi discordanti come aveva già evidenziato il dr. med. __________,

rilevando un’estensione del deficit sensitivo all’avambraccio con un EMNG del

nervo ulnare dell’aprile 2010 normale a destra.

In un’attività leggera e adatta che rispettasse i limiti

funzionali descritti l’interessato andava ritenuto abile al lavoro al 50%

(attività svolta sull’arco di un’intera giornata, ma con rendimento ridotto del

50%), considerando globalmente non solo la patologia psichiatrica e

neuropsicologica, ma anche quella neurologica, reumatologica e cardiologica. I

periti hanno evidenziato che questa capacità lavorativa era invariata dal

febbraio 2013 in avanti, data della relazione della dr.ssa __________ che diagnosticava

un quadro misto, quindi essi hanno confermato quanto espresso nella precedente

perizia SAM del 2013.

Misure di integrazione professionali attraverso misure di

riallenamento progressivo al lavoro avrebbero permesso all’assicurato di essere

attivo nella misura del 50% in un’attività lavorativa leggera ed adatta.

Inoltre, i consulenti hanno insistito nuovamente nel ritenere utile una

modifica della terapia anche da eseguirsi in un ambiente sanitario

residenziale, ciò che non era avvenuto malgrado fosse stato indicato già nella

precedente perizia SAM.

Infine, i consulenti hanno osservato che benché ai colloqui con la

psichiatra l’interessato fosse apparso meno abulico e drammatizzante, più

interattivo con l’interlocutore rispetto a quanto espresso in precedenza,

tuttavia essi hanno ritenuto che una tendenza all’aggravamento dei sintomi o

un’esagerazione fosse presente. In un assicurato che lamentava dolori diffusi

che gli impedivano il sonno, ecc., un tasso di paracetamolo di 11,2 mg/l come

unico antidolorifico assunto non risultava molto compatibile. Inoltre,

l’interessato ha attestato un ritiro sociale, ciò nonostante egli si recava

regolarmente tre volte alla settimana agli incontri in day hospital,

aveva comunque anche incontri con i vicini con cui manteneva buoni rapporti e

usciva ogni giorno per fare la spesa. Pertanto, non si era in presenza di una

grave patologia psichiatrica anche se l’assicurato tendeva a esprimerla in

maniera esagerata. In tutti questi anni, in particolare dal 2013, neppure vi

sono stati ricoveri in ambito psichiatrico come consigliato. Emergeva poi una

tendenza a lasciarsi andare, a disinvestirsi dalle proprie responsabilità

assumendo un atteggiamento molto regressivo ed era in quest’ambito che andava

collocata la diagnosi di deficit cognitivi importanti di origine

multifattoriale.

Il dr. med. __________ dell’SMR ha affermato il 27 giugno 2016

(doc. 215) che “IL 100 nelle sue antecedenti attività. IL 50% come già

espresso in attività adeguate come dal rapporto finale SMR del 9.12.2013”.

Il 27 luglio 2016 (doc. 220) l’Ufficio AI ha emesso un nuovo

progetto di decisione di riduzione della rendita (da intera a mezza) che

sostituiva il precedente dell’8 settembre 2014.

A ciò ha fatto seguito la trasmissione da parte dell’assicurato

all’amministrazione da una parte del referto del 7 settembre 2016 (doc. 225)

della dr.ssa med. __________, che ha attestato una malattia nefrologica e

un’ipertensione arteriosa molto severa e di difficile controllo, dall’altra di

alcune ricette di farmaci prescritte nell’estate 2016 dal medico curante dr. __________.

D’avviso del medico SMR, questi certificati non permettevano di

modificare le valutazioni degli specialisti del SAM (doc. 230).

Riguardo ai nuovi certificati del 30 settembre 2016 (dr. __________)

e del 5 ottobre 2016 (dr.ssa __________) prodotti il 18 ottobre 2016 dal

patrocinatore dell’assicurato unitamente a dei risultati di analisi, lo stesso

dr. med. __________ li ha trasmessi al SAM per una valutazione specialistica

(doc. 235).

Secondo il curante, l’assicurato era sempre inabile al lavoro in

misura totale per qualsiasi tipo di attività. “Le sue diagnosi di Nefropatia

cronica, Cardiopatia ischemica ipertensiva, Ipertensione arteriosa essenziale

di estremamente mal compensata e di difficile controllo, unitamente ad una

invalidante cefalea cronica post traumatica atipica al seguito di violento

trauma cranico, con commozione cerebrale e sospetta emorragia subaracnoidea

temporale sinistra nel maggio 2009 (incidente stradale), ad una evoluzione

depressiva pure nota dal 2009 probabilmente reattiva, ne fanno un paziente

sofferente, fragile, vulnerabile, sfiduciato e depresso. Questa situazione è

cronicizzata. Ritengo illusorio sperare possibile un suo rientro nel mondo del

lavoro, in quanto non potrebbe garantire quel minimo di costanza dal profilo

della presenza e di un sufficiente rendimento che ogni datore di lavoro

potrebbe onestamente esigere da lui.”.

La dr.ssa med. __________, FMH medicina interna e nefrologia, ha

precisato il 5 ottobre 2016 di seguire l’interessato ogni quattro mesi.

Riguardo alla perizia del SAM del 23 giugno 2016 essa ha segnalato che:

"

- l’importanza dell’insufficienza renale cronica sullo stato di salute

del paziente e quindi sulla sua

capacità lavorativa, non viene tenuta in considerazione

- l’ipertensione

arteriosa severa e la sua complessa terapia medicamentosa, che anch’esse

influenzano lo stato di salute del paziente, non vengono citate quale causa di

inabilità lavorativa

- nella perizia

viene ribadito più volte che la funzione renale è stabile (nel 2013 era

stabile, dal 2014 in peggioramento)

- il paziente non

sembra essere stato valutato da un nefrologo/ internista.”.

Inoltre, secondo la nefrologa,

" Il

paziente presenta un’insufficienza renale cronica, in progressione, di origine

nefrangiosclerotica e secondaria a nefropatia IgA (biopsia renale del 2012).

Confermo che l’insufficienza renale è rimasta stazionaria tra il 2010 (anno in

cui ho iniziato a seguire il paziente) e febbraio 2014 con valori di creatinina

che si aggiravano tra i 130-160 µmol/L (verosimilmente dovuto ad

iperfiltrazione compensatoria, ma la malattia renale progredisce costantemente).

Infatti dall’agosto 2014 ho potuto apprezzare un declino progressivo della

funzionalità renale fino ad una creatinina di 237 µmol/L (controllo del

6.9.2016), con GFR stimata con formula EPI a 25 ml/min. Anche la proteinuria

rimane importante e si attesta attorno a 1.5 g/24h.

Nel settembre 2014 attestavo già un’incapacità lavorativa del

30-50%, per quanto concerneva il lato puramente nefrologico (insufficienza

renale e ipertensione arteriosa). Ora, a 2 anni di distanza, alla luce del

peggioramento, l’incapacità lavorativa è almeno del 50-70%.

Ci tengo a precisare che di competenza nefrologica/internistica vi

è pure l’ipertensione arteriosa, che nella perizia viene citata solo quale

fattore di rischio cardiovascolare e non come patologia a sé stante. Il

paziente presenta da anni un’ipertensione arteriosa molto severa, di difficile

controllo malgrado prescrizione dei 7 farmaci antiipertensivi, con numerosi

sintomi associati (capogiri, senso di stordimento, cefalea recidivanti). Anche

questa patologia influisce sullo stato di salute e sulla capacità lavorativa

del paziente.

Concludendo, al di là delle patologie nefrologiche/internistiche

(insufficienza renale, ipertensione arteriosa), che motivano a mio modo di

vedere già da sole un’incapacità lavorativa del 50-70%, in presenza delle altre

patologie (al primo posto la problematica psichiatrica), valuto il paziente

inabile al lavoro al 100% (anche in caso di lavoro adatto alle sue

possibilità).

Il 30 novembre 2016 (doc. 238) la dr.ssa med. __________ del SAM,

specialista FMH in medicina interna, ha dapprima preso posizione sulla

valutazione della dr.ssa med. __________, rilevando che dal 2015 un rialzo

della creatinina da 201 a 237 era una modifica lieve, anche se in progressione.

La perita ha affermato che, dalla sua esperienza, non ha mai visto attestata

un’inabilità lavorativa per l’ipertensione arteriosa. Per quanto concerne

l’insufficienza renale, benché al momento fosse in aumento, essa non era tale

Considerandi

da giustificare una dialisi. Peraltro, i pazienti in dialisi normalmente lavorano

almeno parzialmente, ma l’assicurato non era a questo stadio, avendo una

creatinina leggermente in progressione e superiore alla norma, ma questo,

secondo l’esperta, assolutamente non poteva giustificare una incapacità

lavorativa, certamente non in attività lavorative leggere e adatte. La

specialista del SAM ha pure consultato un esperto in nefrologia, il quale ha

affermato che un’ipertensione arteriosa, di per sé, non giustifica

un’incapacità lavorativa e che nella sua pratica quotidiana non raramente vedeva

pazienti con 210-215 mmHg di pressione assolutamente asintomatici. Pertanto, a

meno che non ci sia un’ipertensione arteriosa acuta e grave, questo non

giustifica un’incapacità lavorativa. La perita ha osservato che l’interessato aveva

praticamente la stessa terapia per l’ipertensione arteriosa che aveva già alla

dimissione del gennaio 2011, alla terapia che era stata prescritta è stato

aumentato il Cardura da 4mg a 8mg ed aggiunto l’Inegy. In tutti questi anni,

dunque, il trattamento della pressione arteriosa non aveva subìto significative

e sostanziali modifiche. Ciò confermerebbe che i curanti non erano poi così

insoddisfatti del trattamento. Inoltre, per l’esperta andavano sicuramente

cercate anche cause secondarie dell’ipertensione arteriosa (una sindrome delle

apnee da sonno, assunzione inadeguata salina nella dieta, ecc., tutti fattori

che possono effettivamente contribuire a mantenere la pressione elevata.

Peraltro, i valori di pressione misurati al SAM non erano mai

risultati fuori norma.

In merito all’insufficienza renale, per il prof. dr. med. __________,

a cui il SAM ha chiesto un parere, una GFR stimata 25 ml/min è assolutamente

asintomatica. Solo una GFR < 20 ml/min, che si attesta attorno ai 15 ml/min,

diventa sintomatica. Pertanto, anche a riguardo della nefropatia, che a quel

momento era al limite tra il grado III e IV, non era suo parere un motivo per

giustificare una riduzione della capacità lavorativa.

Alla luce di ciò, secondo la dr.ssa __________ le osservazioni

della dr.ssa __________ non erano in grado di modificare la valutazione del

SAM, secondo cui l’assicurato era stato ritenuto abile al 50% in attività

leggere e adatte, mentre totalmente incapace al lavoro in attività pesanti a

mediamente pesanti a causa della patologia cardiologica. Per i periti questa

valutazione teneva perfettamente conto di tutte le problematiche di salute

dell’assicurato. Essi hanno rilevato che il senso di stordimento, le cefalee

recidivanti e i capogiri erano già stati valutati nell’ambito della precedente

perizia SAM del 2013.

In merito al referto del dr. med. __________, per il Servizio

Accertamento Medico esso descriveva un’evoluzione depressiva a suo avviso

probabilmente reattiva, ma non parlava della problematica bipolare, la

problematica di cefalea cronica post traumatica già ben valutata a suo tempo

nel 2013 in conseguenza del trauma cranico, citava la nefropatia cronica, la

cardiopatia ischemica già presa in considerazione con la valutazione cardiologica

nel 2013 e non modificata da allora e descriveva l’ipertensione essenziale

estremamente mal compensata.

Il SAM ha rilevato che nessuno dei due colleghi ha mai descritto i

valori della pressione arteriosa, che durante le valutazioni peritali non erano

mai risultate superiori al limite della norma.

Per quanto concerne il peggioramento della creatinina, v’era stato

sì un lieve peggioramento, ma già nel luglio 2012 la dr.ssa med. __________

parlava di una nefropatia cronica stadio III, ora il grado è valutato stadio

III-IV, pertanto il peggioramento era lieve e non significativo sicuramente ai

fini della capacità lavorativa.

I periti del SAM hanno pertanto confermato uno stato di salute

invariato rispetto al 2013, hanno ritenuto complessivamente lo stesso sia

stabile nei sintomi sia per quanto concerne la funzionalità dell’assicurato,

senza un’evoluzione tale da modificare la capacità lavorativa stabilita.

Complessivamente, quindi, le osservazioni inoltrate dai medici

curanti non erano in grado di confutare la valutazione peritale eseguita presso

il SAM.

I disturbi lamentati dall’interessato, quali una leggera

stanchezza e un affaticamento rapido, per i medici consulenti dell’Ufficio AI

potevano essere ben integrati nel 50% di riduzione del rendimento che era già

stato valutato a suo tempo, senza ulteriormente giustificare un aumento

dell’incapacità lavorativa.

Sulla scorta di questa presa di posizione, il 12 dicembre 2016

(doc. 239) il dr. med. __________ ha confermato quanto già espresso nel suo

precedente rapporto SMR del 27 giugno 2016.

L’assicurato medesimo ha trasmesso direttamente al SAM dei

certificati medici, alcuni dei quali già ricevuti e vagliati dagli specialisti,

quali il referto del 5 ottobre 2016 della dr.ssa med. __________ e il

certificato del 30 settembre 2016 del dr. med. __________.

Il nuovo rapporto del 31 ottobre 2016 (doc. G) della dr.ssa med. __________

evidenziava che dopo l’infortunio del 2009 l’assicurato presentava un’evoluzione

del suo stato di salute molto sfavorevole e da allora presentava una grave

sintomatologia psichica oltre che diverse patologie somatiche. Dal lato

psichico egli presentava delle forti limitazioni che gli impedivano sia lo

svolgimento di un’attività lavorativa (apatia, mancanza di forze, aumentata

affaticabilità, mancanza di iniziativa, scarsissima caricabilità, tensione

endopsichica ed un umore depresso, a volte cupo) sia l’inserimento in un

ambiente di lavoro (irritabilità, diminuita capacità di adeguamento, ma anche

la scarsissima caricabilità, che causerebbero una serie di conflitti e malumori

con colleghi e superiori). Inoltre, da un accertamento neuropsicologico era

emerso un quadro di “inefficienza cognitiva piuttosto importante e

generalizzato, che coinvolgeva la memoria, l’attenzione, le funzioni esecutive

complesse e la comprensione”, che andava a sommarsi ed a peggiorare le

limitazioni descritte.

In merito alla determinazione del grado di capacità lavorativa

dell’assicurato stabilito dai periti, la psichiatra curante ha osservato che

nella valutazione in un’attività adeguata nella perizia del 23 giugno 2016 non

si sarebbe tenuto conto delle limitazioni psichiche e nemmeno della diminuzione

della collocabilità che esse comportavano. L’assicurato presentava, a causa

della sintomatologia psichica e dei deficit cognitivi, marcate diminuzioni

della caricabilità, della capacità di adeguamento, della produttività, della

resistenza allo stress, dell’autonomia e della capacità di interazione con

terzi ed un’aumentata affaticabilità, una mancanza di iniziativa nonché

disturbi somatici con ulteriori limitazioni. Questo quadro, per la curante, mal

si conciliava con un’attività lavorativa al 50% al di fuori di un laboratorio

protetto. Pertanto, egli era da considerare totalmente inabile al lavoro nel

libero mercato del lavoro.

Il certificato del 6 novembre 2015 (verosimilmente l’anno è il

2016) del dr. med. __________ attestava che i noti problemi persistevano,

invariati, quali una nefropatia, una cardiopatia ischemica, un’ipertensione

essenziale difficilmente compensata con diversi medicamenti, una cefalea cronica,

uno stato depressivo latente probabilmente reattivo e degli esiti di trauma

stradale del maggio 2009 con importante sintomatologia dolorosa residua. La

situazione era invariata rispetto alle precedenti valutazioni; c’era una lieve

tendenza progressiva della insufficienza renale. Delle componenti di

adattamento sociale difficoltoso non facilitavano l’elaborazione del dolore

somatico, cervicale, cerebrale ed articolare, aggravandone la percezione. Per

il curante, la somma di tutti questi fattori continuava a giustificare

un’inabilità lavorativa completa, con prognosi di ripresa certamente

sfavorevole.

Il 12 gennaio 2017 (doc. 243) il medico SMR ha affermato che si

trattava di documentazione già valutata sia da lui stesso sia dai periti del

SAM. Quanto al nuovo e ultimo rapporto del medico curante dr. med. __________,

il dr. med. __________ ha ritenuto che esso convalidava uno stato stabile

considerando l’interessato sempre limitato come nel passato senza però

riportare novità per rapporto alla documentazione già nota al SAM. Pertanto,

non v’era nessuna modifica delle limitazioni a seguito di questa ultima

documentazione, perciò quanto espresso nell’ultima valutazione del Servizio

Accertamento Medico del 27 giugno 2016 restava vincolante.

Con il ricorso l’assicurato ha prodotto della documentazione medica

in parte già conosciuta dall’amministrazione (perizia SAM del 23 giugno 2016,

certificato del dr. med. __________ del 30 settembre 2016, certificati della

dr.ssa med. __________ del 7 settembre 2016 e del 5 ottobre 2016 con le analisi

della creatinina, rapporto della dr.ssa med. __________ del 31 ottobre 2016 e parere

del 30 novembre 2016 del SAM) e in parte nuova poiché recente, quali le

distinte del 26 luglio 2016 e del 27 agosto 2016 allestite dalla dr.ssa __________

e del 13 febbraio 2017 (doc. H) dal dr. med. __________ dei farmaci che

assume(va) il ricorrente, aggiornate al 10 marzo 2017 dopo il ricovero al __________.

Inoltre, il 7 marzo 2017 (doc. H) quest’ultimo ha riferito che l’interessato

soffriva di diverse patologie internistiche (nefropatia: GFR 29 ml/min,

ipertensione mal controllata, cardiopatia ischemico ipertensiva con recidive di

dolori tipici che hanno motivato la richiesta di chiarimenti con una

coronarografia che si sarebbe svolta a giorni, cefalea cronica post traumatica,

depressione reattiva in trattamento, iperplasia prostatica), compensate con

molta difficoltà al prezzo di una massiccia terapia medicamentosa (15 pastiglie

al giorno in media). Egli ha segnalato che il paziente era fragile, con ridotta

tolleranza allo sforzo, la cui situazione, d’avviso del curante, era

definitivamente incompatibile anche con una minima capacità lavorativa normale.

Inoltre, l’ingravescenza di dolori pectanginosi tipici delle scorse ultime due

settimane aveva motivato il medico curante a chiedere un ricovero al __________

per chiarimenti urgenti, che si sarebbero svolti l’indomani (doc. L).

La dr.ssa med. __________ si è espressa l’11 aprile 2017 sulla

valutazione della collega del 31 ottobre 2016 prodotta con il ricorso. Il suo

parere è stato ripreso per intero dal SAM il 13 aprile 2017 (doc. VI/2), il

quale si è allineato alle conclusioni della consulente psichiatra. Quest’ultima

ha dapprima riassunto il referto della dr.ssa __________, poi la sua perizia

del dicembre 2015 e i pareri di altri colleghi dal giorno dell’incidente in

poi.

La perita ha in seguito evidenziato quanto segue:

" Alla luce

dei fatti le diagnosi confermate vanno nella linea di un quadro misto con umore

deflesso (con fasi di maggiore espressività) ansia e irritabilità. Da più parti

si sottolinea la presenza di una quanto meno debole motivazione a reagire che

non si può far derivare solo da una difettosa stenia. La proposta del 100% di IL

non trova nelle diagnosi alcuna possibilità di conferma.

Rispetto all’ipotesi di un lavoro in uno spazio protetto, mi preme

far notare che questi solitamente sono riservati a soggetti ben più compromessi

e con decisamente nessuna possibilità di ritrovare una posizione lavorativa nel

mondo esterno.

Il senso di solito di questi progetti non è “lavorativo” nel senso

del perseguire un salario in senso stretto, ma di immaginare un progetto di

tipo riabilitativo per persone svantaggiate dal punto di vista sociale.

Non credo che al momento non si sia in grado di fornire un lavoro

“protetto” nel senso più ampio del termine ed inteso come garantire un’attività

lavorativa certa e fornita anche in presenza di un nostro difetto di

caricabilità e tenuta.

La realtà lavorativa è poco permeabile ai disagi privati ma a questo

non può fare eco una presa a carico di tutti coloro che manifestino un disagio

psichico, pena il rischio che nel giro di pochissimo tempo ci siano un numero

spaurito di persone che devono sostenere un numero elevatissimo di soggetti non

produttivi.

Tra questi peraltro si dovrà verificare con cura i termini delle

limitazioni per ovviare alla presenza di abusi.

La realtà attuale non solo lavorativa chiede a tutti di fare uno

sforzo e di tollerare uno stress storico-sociale-economico.

Di fatto il quadro dell’A non può essere inteso come tale da

impedire uno sforzo esigibile per recuperare e mantenere un minimo di

produttività.

L’idea di un riallineamento progressivo al lavoro voleva invece

tenere presente lo sforzo dei soggetti rimasti fermi per lungo tempo nel voler

tentare un rientro che confrontato con l’immediato 100% rischia un insuccesso.

Un progressivo riallineamento permette un riadattamento e un

allenamento progressivo favorendo il successo del programma di rientro.

Il difetto di rendimento tiene conto dei limiti registrati e

consente all’A una produttività non totale nelle prime fasi di rientro.”.

Il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale ha riassunto

il 18 aprile 2017 (doc. VI/3) le diagnosi esposte dalla perizia SAM nel

novembre 2016 e i gradi di capacità lavorativa individuati (inabile al 100%

come autista e in attività pesanti, mentre abile al 50% dal febbraio 2013 in

attività adatte come da perizia SAM 2013), così pure la presa di posizione del

SAM del 13 aprile 2017 sulla nuova documentazione prodotta in sede di ricorso. Secondo

il medico SMR, in considerazione del parere dettagliato della dr.ssa med. __________,

egli ha ritenuto che potesse essere quindi confermata la valutazione espressa dal

Servizio Accertamento Medico.

Pendente causa il ricorrente ha prodotto ulteriori nuovi

certificati medici.

L’8 giugno 2017 (doc. T) la dr.ssa med. __________ ha confermato

che l’interessato era affetto da polipatologia complessa e invalidante:

nefropatia cronica di grado moderato-avanzato, cardiopatia ischemica

ipertensiva, ipertensione arteriosa di difficile controllo, cefalea cronica

post traumatica, depressione reattiva ed insonnia in terapia cronica, stato

dopo trauma stradale nel maggio 2009. La nefrologa ha confermato che anche a

quel momento la situazione era compromessa: l’assicurato presentava

un’insufficienza renale cronica, in progressione negli anni, di origine

nefrangiosclerotica e secondaria a nefropatia lgA. I valori di creatinina erano

in lento ma costante peggioramento e attualmente si apprezzava un declino della

funzionalità renale con GFR stimata con formula EPI a 24 ml/min. La proteinuria

rimaneva anche importante e si attestava attorno ai 1.5 g/24h.

La curante ha rilevato che di competenza nefrologica/internistica

vi era pure l’ipertensione arteriosa: l’interessato aveva dei valori pressori

così di difficile controllo che necessitava di una terapia comprendente 7

farmaci. Presentava diversi sintomi e limitazioni fisiche, quali capogiri,

senso di stordimento, cefalee recidivanti, che potevano essere spiegati sia da

valori ipertensivi che ipotensivi, oltre che dagli effetti secondari della

terapia stessa.

Queste due patologie, secondo la specialista, motivavano già da

sole un’incapacità lavorativa quasi totale. Visto però il quadro clinico complessivo

(in particolare per la cardiopatia e la situazione psichiatrica), essa riteneva

l’assicurato senza dubbio inabile al lavoro al 100%, perciò non condivideva la

perizia.

Il 12 giugno 2017 (doc. R) la dr.ssa med. __________ ha evidenziato

che lo stato psichico del paziente si conciliava male con lo svolgimento di

un’attività lavorativa, anche al 50%. Essa ha ricordato che la diagnosi è solo

il punto di partenza di una valutazione, visto che ciò che conferma o meno

un’incapacità lavorativa sono le limitazioni psichiche. In concreto, esse

consistevano in diminuzioni della caricabilità, della capacità di adeguamento,

della produttività, della resistenza allo stress e dell’autonomia. Grosse

difficoltà e instabilità nella capacità di interazione con terzi rendevano

inoltre molto difficoltosa la relazione con colleghi e superiori, cosa che

costituiva una importante limitazione della collocabilità.

La psichiatra curante ha precisato che questa valutazione si

basava sull’osservazione dell’assicurato nel corso degli anni in clinica

diurna. Il decorso in generale era molto altalenante: a periodi presentava una

frequenza regolare (3 volte a settimana), in altri riusciva ad andare solo in

modo irregolare, in altri ancora necessitava di una terapia farmacologica

intensiva (tramite infusioni). Anche nei periodi di frequenza il suo stato

psichico era altalenante. A volte era molto chiuso in sé stesso, parlava

pochissimo e stava tutto il tempo da solo in un angolo, a volte rispondeva in

modo molto secco e con tono aggressivo quando gli si rivolgeva anche una

semplice domanda ed altre era invece più socievole e collaborativo con gli

altri utenti. Faceva molta fatica a comunicare anche per le cose più banali con

persone che non gli andavano particolarmente a genio. Dalla separazione dalla

moglie nel 2013 la situazione non era migliorata.

La psichiatra ha rilevato che anche nella produttività i risultati

erano molto altalenanti: c’erano periodi in cui l’assicurato portava a termine

i lavori manuali proposti in terapia occupazione, ma c’erano anche lunghi

periodi in cui non concludeva niente, sospendeva un lavoro a metà o

semplicemente non riusciva neanche ad iniziarlo e restava inattivo. In generale

era visibile un’aumentata affaticabilità quasi costante ed a periodi una

diminuita energia vitale così come sbalzi d’umore e una frequente irritabilità.

Pertanto, a suo dire questo stato psichico rendeva l’assicurato

inabile al lavoro al 100% e non collocabile in nessun posto di lavoro nel

libero mercato. Nessun datore di lavoro sarebbe disposto ad accettare un

rendimento così scarso ed altalenante a causa dello stato psichico ed i

comportamenti osservati nella terapia occupazione, dopo pochissimo tempo

sorgerebbero conflitti con colleghi e datore di lavoro, che porterebbero da un

lato al licenziamento e d’altro lato ad un ulteriore crollo psichico.

Nel suo certificato del 13 giugno 2017 (doc. S) il dr. med. __________

ha ricordato come la funzione renale dell’assicurato fosse compromessa e in

progressivo peggioramento; anche la funzione cardiovascolare era compromessa

con un’ipertensione di difficile compensazione e una malattia coronarica grave

che nel marzo 2017 ha necessitato una PTCA/stent in urgenza per stenosi critica

sul tratto prossimale dell’arteria interventricolare posteriore ed infarto

incombente. Il medico curante ha rilevato che l’interessato presentava

un’indiscutibile evoluzione depressiva reattiva ai citati seri problemi di

salute e a una sindrome da disadattamento aggravata dal vissuto persecutorio di

ingiustizia nel non riconoscimento dei danni alla sua salute sul piano medico

assicurativo, che non faceva che peggiorare la situazione. Infine, “Il tutto

aggrava il quadro di croniche cefalee tensive in parte posttraumatiche già

menzionate in precedenza, con manco assoluto di concentrazione ed effetto

circolo vizioso, senza vie d’uscita in un paziente che per stabilizzare la sua

situazione deve assumere in media 15 pastiglie al giorno.”.

Questi ultimi tre nuovi referti medici sono stati sottoposti al vaglio

del dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale, il quale ha ritenuto il

4.

luglio 2017 (doc. 1146) che “In considerazione dell’attuale certificazione

ed in particolare del fatto che l’assicurato presenta un peggioramento della

cardiopatia ischemica da 3.2017 egli è da ritenere inabile al 100% per

qualsiasi attività da 3.2017 con prognosi negativa.”.

Infine, il ricorrente ha prodotto la lettera d’uscita provvisoria

del 5 luglio 2017 (doc. Z) stesa dal dr. med. __________, del Servizio di

nefrologia dell’Ospedale __________ di __________, relativa alla degenza

dell’assicurato dal 26 giugno al 5 luglio 2017. Vi sono indicate le diagnosi,

la valutazione e il procedere.

2.7

Per costante giurisprudenza

(STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter

graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente

da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio

sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato

è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio

per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato

(DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).

Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle

indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano

concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è

che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio

approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi

per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del

mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF

122.

V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle

perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha

stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati

riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e

sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che

indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V

161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK

1986.

pag. 189; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza

pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto

conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle

direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In

particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito

che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli

esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le

loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001.

pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25

aprile 2007; STFA U 329/01

ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (=

SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le

perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate

dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001.

pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del

24.

agosto 2006 concernente un caso di

assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito

dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza

tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere

ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha

sviluppato la seguente considerazione:

" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise

émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la

jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de

l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport

médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de

divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns

et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès

lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer

celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical

régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique

pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,

du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur

l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir

de tel." (…).

Per quel che riguarda

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L'Alta Corte, nella sentenza

9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012

del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze d'opinioni

tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha

precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion

entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des

rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard

des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent

de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de

rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un

mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175;

SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25

mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par

l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul

fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il

n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert." (…).

Infine, va ricordato

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui

egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Da ultimo, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294). L’esperto

deve innanzitutto, come accennato, porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di

un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto

di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e

quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale

profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi

sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124

del 27 settembre 2001).

2.8

Questo Tribunale, chiamato a

verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato accuratamente

vagliato dall'Ufficio AI prima dell'emanazione della decisione impugnata, dopo

attenta analisi della folta documentazione medica agli atti non può che

confermare l'operato dell'amministrazione, in quanto le problematiche reumatologiche,

neurologiche, nefrologiche e cardiologiche, così come i disturbi psichiatrici,

sono stati chiariti in modo soddisfacente dai periti appositamente nominati dall’Ufficio

assicurazione invalidità.

Vanno quindi ritenute determinanti le conclusioni a cui è giunto

il Servizio Accertamento Medico il 28 novembre 2013, il 17 dicembre 2014, il 23

giugno 2016, il 30 novembre 2016 e il 13 aprile 2017.

Più specificatamente, vanno confermate le conclusioni della

specialista psichiatra dr.ssa med. __________, che ha visitato l’assicurato il

24.

agosto e il 7 settembre 2013, come pure il 17 ottobre e il 7 novembre 2015; sia

nel 2013 sia nel 2015 il primo incontro è durato 60 minuti, il secondo 30

minuti. La perita ha inoltre potuto esaminare numerosi certificati medici

risalenti fino al 2007 allestiti anche da medici non specialisti in materia, ma

che segnalavano comunque dei disturbi attinenti alla psiche dell’assicurato.

Questa esperta ha avuto modo di analizzare e valutare lo stato di

salute del ricorrente fino all’aprile 2017 e di confrontarsi, fino ad allora, soprattutto

con i pareri specialistici della collega e medico curante dr.ssa med. __________.

La psichiatra nominata dall’Ufficio AI ha pure personalmente accertato lo

status psichico dell’assicurato così come la farmaco terapia che egli assumeva,

suggerendo a quest’ultimo proposito delle modifiche vista la impermeabilità e

l’immodificata condizione del ricorrente malgrado l’assunzione di numerosi

farmaci, ciò che rendeva poco verosimile l’efficacia della terapia in atto.

Inoltre, la consulente ha proposto una via alternativa di cura, quale il

ricovero in una struttura specializzata con monitoraggio stretto dell’assunzione,

delle concentrazioni ematiche, della funzione renale e della risposta clinica.

In occasione della seconda valutazione dell’insorgente, avvenuta

nel 2015, a distanza di due anni la dr.ssa __________ ha rilevato che l’assicurato

appariva ai colloqui meno abulico e drammatizzante, più interattivo con l’interlocutore,

più armonico nell’interazione rispetto al 2013. Non erano emersi elementi che

confermassero un peggioramento, quanto piuttosto una migliore modulabilità

dell’assicurato, ma ciò non era atto a modificare una modifica sostanziale

della capacità, della caricabilità e della resilienza del ricorrente. La

terapia farmacologica era stata ridotta, ciò che contrastava con il supposto

peggioramento descritto dalla curante. In sostanza, però, il quadro appariva

sovrapponibile al 2013, la diagnosi era la medesima non essendovi altre

diagnosi alternative sostenibili.

L’esperta ha riconosciuto che l’assicurato era cronicamente

depresso, difettoso nella caricabilità, rapidamente affaticato, astenico-ipostenico

e che la scarsa motivazione alla reazione lo portava ad implodere.

Stanti queste circostanze, nella sua valutazione complessiva del

2015.

la psichiatra nominata dall’Ufficio AI ha ritenuto che il rendimento

psicofisico dell’assicurato era ridotto del 50% e ha quindi confermato la sua

precedente opinione del 2013.

Occorre ribadire che sia nel 2013 sia nel 2015 la perita è giunta

a questa conclusione dopo avere attentamente valutato i pareri della dr.ssa

med. __________, psichiatra curante del ricorrente, ed essersi confrontata con

essi ben motivando i punti discordanti e il suo parere specialistico.

Anche il referto del 31 ottobre 2016 della collega - che riteneva

non fosse stata data adeguata attenzione agli aspetti limitanti quali l’apatia,

la mancanza di forze, l’affaticabilità, la scarsissima caricabilità, la

tensione endopsichica, la mancanza di iniziativa, l’irritabilità, la diminuita

capacità di adeguamento e la conseguente valutazione dell’incapacità di lavoro

che secondo la dr.ssa __________ non aveva tenuto conto della reale

collocabilità - è stato preso debitamente in considerazione dalla consulente

del SAM nel suo rapporto dell’11 aprile 2017 allestito pendente causa.

Quest’ultima, dopo avere elencato i pareri anche di altri

psichiatri che hanno esaminato l’assicurato, ha affermato che “le diagnosi

confermate vanno nella linea di un quadro misto con umore deflesso (con fasi di

maggiore espressività) ansia e irritabilità. Da più parti si sottolinea la

presenza di una quanto meno debole motivazione a reagire che non si può far

derivare solo da una difettosa stenia. La proposta del 100% di IL non trova

nelle diagnosi alcuna possibilità di conferma.” (doc. VI/2 pag. 2).

Per quanto concerne il parere della psichiatra curante, secondo

cui nella valutazione della capacità lavorativa dell’assicurato non sarebbe

stato tenuto conto delle limitazioni psichiche – quali marcate diminuzioni

della caricabilità, della capacità di adeguamento, della produttività, della

resistenza allo stress, dell’autonomia, della capacità di interazione con terzi

e un’aumentata affaticabilità, una mancanza di iniziativa – e neppure della

diminuzione della collocabilità che esse comportano, stabilendo così che

l’interessato era da considerare totalmente inabile al lavoro nel libero

mercato del lavoro, la perita ha spiegato che, solitamente, questi spazi

protetti sono riservati a persone più compromesse rispetto all’assicurato e con

nessuna possibilità di ritrovare una posizione lavorativa nel mondo esterno.

A suo dire, al momento non era possibile fornire un lavoro

protetto all’assicurato, nel senso di garantire un’attività lavorativa certa e fornita

anche in presenza di difetti di caricabilità e tenuta. La consulente del

Servizio Accertamento Medico ha poi spiegato i motivi di questa impossibilità di

collocare l’assicurato in un ambiente protetto come auspicato dalla sua

psichiatra e queste argomentazioni, che hanno portato la dr.ssa med. __________

a confermare un grado di capacità lavorativa del 50% - inteso come difetto di

rendimento che tiene conto dei limiti registrati e consente una produttività

non totale nelle prime fasi di rientro - mediante un progressivo riallineamento

che permette un riadattamento e un allenamento progressivo favorendo il

successo del programma di rientro, sono state condivise dal SAM e dal Servizio

Medico Regionale.

Quest’ultimo ha pure vagliato le ulteriori osservazioni del 12

giugno 2017 della dr.ssa med. __________ la quale ribadiva, in risposta al

parere della collega, l’incapacità lavorativa totale dell’assicurato.

D’avviso di questo Tribunale, le osservazioni e le argomentazioni

fornite dalla psichiatra del Servizio Accertamento Medico sono sufficientemente

complete e dettagliate da essere poste quale base di giudizio per la

valutazione della capacità lavorativa del ricorrente.

Per quanto concerne la compromessa funzione renale dell’assicurato

e in progressivo peggioramento, messa in evidenza dalla dr.ssa med. __________

e dal dr. med. __________, tale circostanza è stata attentamente valutata dalla

dr.ssa med. __________ del Servizio Accertamento Medico, FMH in medicina

interna, la quale ha inoltre consultato il prof. dr. med. __________,

nefrologo, e, sentite le sue spiegazioni, ha ritenuto che non v’era motivo per

giustificare una riduzione della capacità lavorativa stanti i valori pressori e

di creatinina presentati dall’interessato. Entrambi hanno affermato che

un’ipertensione arteriosa come quella presentata dall’assicurato non

giustificava un’incapacità lavorativa. Inoltre, l’insufficienza renale

registrata dal ricorrente era asintomatica e quindi non era atta a giustificare

una riduzione della capacità lavorativa.

Il peggioramento della creatinina, ritenuto lieve dagli

specialisti, ha comportato che il grado della nefropatia è passato da stadio

III a stadio III-IV e come tale, secondo gli esperti, non era un peggioramento

significativo ai fini della capacità lavorativa.

Ancora a fine 2016 il Servizio Accertamento Medico evidenziava che

il senso di stordimento, le cefalee recidivanti e i capogiri, nuovamente

sollevati dai medici curanti, erano già stati valutati attentamente nella sua

precedente perizia del 2013 e la terapia medicamentosa, per l’ipertensione

arteriosa, da allora non si era pressoché modificata. I valori della pressione

arteriosa, peraltro, quando sono stati misurati durante le giornate di

accertamento peritale non erano mai risultati superiori al limite della norma.

Di conseguenza, le osservazioni dei curanti non erano in grado di

mettere in discussione la capacità lavorativa dell’assicurato in attività

leggere e adatte stabilita nel 50% dal SAM, valutazione che teneva conto di

tutte le problematiche di salute del ricorrente. In sostanza, quindi, nel 2016

i periti hanno confermato lo stato di salute accertato nel 2013 che, complessivamente,

era stabile nei sintomi e per quanto concerne la funzionalità del ricorrente,

ossia senza un’evoluzione tale da modificare la sua capacità lavorativa.

La medesima conclusione è stata tratta ancora nell’aprile 2017,

quando la dr.ssa __________ si è pronunciata sugli ultimi referti della collega

che aveva in cura l’assicurato, ritenendoli ininfluenti ai fini della

determinazione della capacità lavorativa dell’insorgente.

In queste circostanze, il TCA si allinea quindi alle dettagliate e

complete conclusioni tratte dal Servizio Accertamento Medico nei suoi vari

pareri specialistici rilasciati dal 2013 al 2017, in cui ha sempre concluso per

una capacità lavorativa del 50% - intesa come attività lavorativa svolta

sull’arco di una intera giornata con rendimento ridotto del 50% - considerando globalmente

non solo la patologia psichiatrica e neuropsicologica, ma anche quella

neurologica, reumatologica e cardiologica.

A quest’ultimo proposito occorre osservare che il 26 settembre

2013.

il dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna e cardiologia,

aveva sottoposto l’assicurato a cicloergometria ed ecocardiografia-doppler e

aveva affermato che, dopo le diverse dilatazioni coronariche, la situazione

sembrava abbastanza calma senza particolari danni strutturali. La prognosi a

medio e lungo termine appariva tendenzialmente favorevole, premesso un miglior

controllo dell’ipertensione arteriosa. Stante la diagnosi di cardiopatia

ischemica, dal punto di vista strettamente cardiaco lo specialista aveva

affermato che l’assicurato era da considerarsi inabile al 100% per attività

pesanti, mentre abile al 100% per attività moderate e leggere.

Il consulente del SAM si è nuovamente pronunciato sulle condizioni

di salute del ricorrente il 27 novembre 2014 dopo avere preso atto di nuovi

certificati medici del settembre 2014 comprendenti un referto della psichiatra

curante dr.ssa med. __________, uno del medico curante dr. med. __________ e un

altro della nefrologa curante dr.ssa med. __________. Egli ha concluso che non

ravvisava elementi nuovi dal punto di vista cardiologico che apportassero

cambiamenti alla sua precedente valutazione del 2013.

I successivi referti del dr. med. __________, che ancora il 30

settembre 2016 confermava la cardiopatia ischemica ipertensiva, non sono stati

ritenuti tali dal medico SMR da modificare la capacità lavorativa globale

dell’assicurato.

È solo l’ultimo certificato del 13 giugno 2017 (doc. S), in cui il

medico curante ha indicato che “La sua funzione cardiovascolare sia compromessa,

con una ipertensione di difficile compensazione ed una malattia coronarica

grave che, recentemente (marzo 2017) ha necessitato una PTCA/Stent in urgenza

per stenosi critica sul tratto prossimale dell’arteria interventricolare

posteriore, ed infarto incombente.”, che nel luglio 2017 ha portato il dr.

med. __________ del Servizio Medico Regionale a ritenere il ricorrente inabile

al lavoro al 100% in qualsiasi attività. Egli ha però specificato che tale

peggioramento era da far risalire al marzo 2017.

A mente della scrivente Corte, questa nuova circostanza va in

effetti separata dall’oggetto attualmente in esame, che deve portare il giudice

a pronunciarsi sulla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in

cui la decisione impugnata è stata resa (DTF 130 V 140), e quindi a metà

febbraio 2017.

D’altronde, lo stesso medico curante ha affermato nel certificato

del 7 marzo 2017 (doc. E) che “L’ingravescenza di dolori pectanginosi tipici

delle scorse ultime due settimane ha motivato la mia richiesta di ricovero al __________

per chiarimenti urgenti. Entrerà in ospedale domattina.”, perciò il

peggioramento è avvenuto nella terza settimana di febbraio di quest’anno. Prima

di allora la situazione era stabile, non vi sono dunque indizi clinici per ammettere

che già prima della decisione impugnata lo stato di salute dell’assicurato

fosse peggiore di quello ritenuto dal dr. med. __________ nel 2014 e

implicitamente confermato anche in seguito dal Servizio Accertamento Medico in

assenza di atti medici che attestassero il contrario.

Da quanto precede discende che una nuova valutazione dello stato

di salute dell’assicurato comprendente anche le modifiche sorte dal punto di

vista cardiologico potrà essere effettuata dall’Ufficio assicurazione

invalidità nell’ambito di una revisione d’ufficio, come d’altronde dallo stesso

già anticipato (doc. XII).

Pertanto, per quanto concerne il periodo in esame, si deve

ritenere che la documentazione agli atti è chiara e sufficiente per l'evasione

della presente fattispecie, senza che si renda quindi necessario l'esperimento

di ulteriori accertamenti, segnatamente una perizia giudiziaria come richiesto

dal ricorrente.

La fattispecie risulta già adeguatamente accertata da esperti.

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti

probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere

altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,

pag. 212 n. 450, Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39

n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120

Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere

non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V

344.

consid. 3c).

Non va da ultimo dimenticato di osservare che anche il medico SMR

si è pronunciato il 9 dicembre 2013, il 17 febbraio 2014, il 3 luglio 2014, il

12.

gennaio 2015, il 27 giugno 2016, il 3 ottobre 2016, il 12 gennaio 2017 e il

4.

luglio 2017 sullo stato di salute del ricorrente, prendendo in considerazione

non solo la perizia pluridisciplinare SAM del 28 novembre 2013, il suo

complemento del 17 dicembre 2014, la perizia psichiatrica di decorso del 23

giugno 2016, il rapporto del 30 novembre 2016 e le osservazioni del 13 aprile

2017, ma anche tutti i rapporti dei medici curanti.

L’SMR, quantomeno fino alla data determinante della decisione in

lite (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1), non ha ammesso uno stato di salute

dell'assicurato peggiore rispetto a quello determinato dagli specialisti

intervenuti su nomina dell’Ufficio AI.

Il suo giudizio, poi, come visto, non è stato validamente contraddetto

dalle argomentazioni dell'assicurato in sede ricorsuale e va pertanto posto

alla base del presente giudizio.

Il tali circostanze le lagnanze dell’assicurato devono essere respinte.

Il TCA fa dunque proprie le conclusioni formulate dall'Ufficio AI, che ha

ritenuto esservi un miglioramento delle sue condizioni di salute e della sua

capacità lavorativa rispetto alla situazione accertata nel 2011 e nel 2012,

quando si era in presenza di uno stato di salute non ancora stabilizzato.

Va pertanto ritenuto che dal febbraio 2013 l’assicurato non era più

in grado di svolgere la sua precedente attività di autista e di meccanico,

mentre tenendo conto di tutte le patologie egli presentava una capacità

lavorativa del 50% - intesa come presenza durante tutto il giorno, ma con

rendimento ridotto – in attività rispettose dei limiti funzionali e di carico

descritti dagli specialisti.

2.9

Riconosciuto il valore

invalidante delle affezioni psichiche , neurologiche, reumatologiche e

cardiologiche di cui soffre il ricorrente, occorre ora verificare, dal profilo

economico, le conseguenze del danno alla salute subìto come impone la

giurisprudenza.

L'obbligo dell'assicurato di mettere a frutto

la sua residua capacità lavorativa in altri ambiti lavorativi discende

dall'art. 21 LPGA. In relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità

lavorativa, vige il principio secondo cui l'assicurato è tenuto all'obbligo di

ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla salute.

In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto

quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle

conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua

residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V

22.

consid. 4a pag. 28; Landolt,

Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi

Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una

rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da

escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

Dalla persona assicurata possono tuttavia essere

pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze

oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa

residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione

professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro

equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22

consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

Occorre anche ricordare che il concetto d'invalidità

è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica

ed astratta implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda

di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da

offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si

dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue

residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il

diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà

essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una

forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale

o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità

occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF

110.

V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid.

4a; Plädoyer 1995 n. 1 pag. 67 consid. 5c).

Secondo la dottrina e la giurisprudenza, da un assicurato

costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere

soltanto l’esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto della sua

formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed

intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro

equilibrato che entra in considerazione per lui (Rumo-Jungo, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung,

Zurigo 2003, pag. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; Omlin,

Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p.

205s., secondo cui: “Bei einem Wechsel muss die neue Tätigkeit, die

Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten angepasst sein und hat den

körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den Behinderungen des Versicherten

zu entsprechen”; Doudin, La rente d’invalidité dans l’assurance-accidents selon

la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, in SZS 1990, pag. 255 seg.).

In questo ordine d’idee, il TFA ha stabilito che - trattandosi di

lavoratori non qualificati esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività

manuale - entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di

manovalanza oppure altre attività fisiche (Omlin, op. cit., pag. 206; RCC 1989,

pag. 331 consid. 4a).

L’Alta Corte ha tuttavia anche precisato che il mercato del lavoro

accessibile a questi assicurati non è limitato a tali attività.

Nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti

vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano

le attività di controllo e sorveglianza (SVR 2002 UV 15, pag. 49 consid. 3b;

RCC 1991, pag. 332 consid. 3b, STFA del 20 aprile 2004, U 871/02, consid. 3;

STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.5).

Anche in questo ambito, vi sono aperte delle opportunità di lavoro

per lavoratori ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni

di servizio.

Occorre infine rilevare che, secondo la giurisprudenza, se è vero

che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente

al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli

accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di

invalidità. In proposito va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto

corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto

di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF

8C_399/2007 del 23 aprile 2008 consid. 8.2; Pratique VSI 1998 pag. 296 consid.

3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).

Per determinare il reddito ipotetico conseguibile

dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido),

occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente

all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il

grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid.

4.3.1

pag. 224 con riferimento). Tale reddito deve essere determinato il più

concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la

persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso

adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V

222.

consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito

in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile. Nel

caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito

ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si

farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b).

Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di

indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata

avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività

precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 U 400 pag. 381 consid. 2a).

In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata.

Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e

percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30;

RAMI 1993 n. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è

pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata

da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi, ecc. (VSI 2002

pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).

Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze

particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I

salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari

fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid.

3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal

presupposto che, senza il danno alla salute, l'assicurato avrebbe continuato ad

esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati

eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 pag. 100 consid. 3b,ZAK

1990.

pag. 519 consid. 3c).

2.10

Nell’evenienza concreta, per

la determinazione della perdita di guadagno l’Ufficio AI si è basato sul

rapporto finale dell’SMR secondo cui l’assicurato, malgrado il danno alla

salute, era comunque in grado di svolgere altre attività lucrative in ragione

del 50%.

L’amministrazione ha quindi utilizzato il consueto metodo

ordinario mettendo a confronto il reddito di Fr. 67'639.- che l'assicurato

avrebbe conseguito nel 2014 senza il danno alla salute nella professione

precedente di autista-meccanico al 100% (reddito da valido), con quello di Fr.

31'431.- (reddito da invalido) risultante da un’ipotetica attività leggera e

ripetitiva svolta al 100% nel 2014 (Fr. 66'170.-) ridotta del 50% per la sua

capacità lavorativa residua e ancora del 5% per motivi personali, per ottenere

una perdita di guadagno del 54%.

Più specificatamente, l’Ufficio AI si è fondato su un reddito da

valido stabilito sulla base dei dati forniti dall’ex datore di lavoro (docc. 130

e 217).

2.11

Riguardo al reddito da

valido, ossia il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire

prima che sorgesse il danno alla salute (2009), dagli atti risulta che il 27

dicembre 2013 (doc. 126) __________, ex datore di lavoro del ricorrente, ha

attestato che lo stipendio lordo annuale per il 2012, comprensivo di ogni supplemento

e della tredicesima, sarebbe ammontato a Fr. 58'102,20 (Fr. 4'469,40 x 13).

Il 21 gennaio 2014 (doc. 130) il datore di lavoro ha confermato

che se l’assicurato avesse continuato a lavorare per l’azienda al 100% avrebbe

percepito nel 2012 uno stipendio annuo, comprensivo di ogni supplemento per le

vacanze, le indennità per festivi e la tredicesima, di Fr. 67'639.-. Inoltre,

ha precisato che dal 2011 al 2012 non ci sono stati aumenti di stipendio.

Su nuova richiesta dell’Ufficio AI del 28 giugno 2016 (doc. 216),

il 12 luglio 2016 (doc. 217) l’ex datore di lavoro ha affermato che i salari

lordi complessivi per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 non sarebbero variati da

quanto già comunicato per l’anno 2012 in quanto non v’erano stati aumenti.

Da parte sua il ricorrente ha prodotto un’attestazione rilasciata

il 22 settembre 2009 (doc. U) da __________, in cui viene certificato che egli

era alle sue dipendenze dal 1° luglio 1997 come autista di autocarri e che percepiva

uno stipendio lordo mensile di Fr. 5'140.- per 13 mensilità.

Dai conti salari 2010 e 2011 risulta che il salario mensile era

pari a Fr. 5'168.- rispettivamente a Fr. 5'203.-.

Infatti, è su tale base di stipendio che l’assicuratore infortuni

ha aggiornato negli anni il salario e che è giunto dal 2011 in poi ad un

salario da valido di Fr. 67'639.-, ossia a Fr. 5'203.- x 13 mesi (doc. V).

Per il ricorrente, invece, per calcolare il suo reddito da valido

si deve partire dal salario del 2010 di Fr. 67'184.- (Fr. 5'168.- x 13) risultante

dal foglio stipendio di gennaio 2010 (doc. M) e aggiornarlo al 2014 in virtù dell’evoluzione

dei salari nominali dei prezzi al consumo e dei salari reali (Tabella T39, doc.

N), per ottenere un salario lordo annuo di Fr. 69'428,50.

Sulla scorta degli atti a disposizione, il TCA ritiene che il

reddito da valido del ricorrente è stato correttamente accertato dall’Ufficio

AI, che ha espressamente interpellato al riguardo l’ex datore di lavoro, il

quale ha comprovato che l’iniziale salario lordo del 2009 è aumentato fino al

2011.

e poi, sottostando ad un contratto collettivo di lavoro, non è più stato aggiornato

negli anni dalla competente Commissione paritetica cantonale per le industrie

degli autotrasporti. Ciò vale anche per l’anno 2017 (http://www.cpcdiverse-ti.ch/download/687.pdf), momento in cui ci si deve porre per valutare

se l'interessato ha diritto di (continuare a) ricevere la rendita di invalidità.

Di conseguenza, non si vede per quale motivo bisognerebbe

indicizzare il salario del 2010 come proposto dall’insorgente stesso, peraltro

mediante una tabella (T39) non consona allo scopo.

Nel 2017

il reddito da valido del ricorrente va dunque confermato in Fr. 67'639.-.

2.12

Per

quanto concerne il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V

75, che al considerando 3b/aa

ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da invalido

è determinante la situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn").

Qualora difettino indicazioni economiche effettive,

possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti

dalle statistiche salariali ufficiali,

edite dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi

medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb;

RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Al fine di non

discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono

notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da

non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati

nel nostro Cantone senza il danno alla salute, da alcuni anni questo Tribunale

aveva deciso che nell'applicazione dei dati statistici per determinare il

reddito da invalido - se necessaria la sua determinazione teorica - occorreva

utilizzare la tabella che rifletteva i salari versati nella nostra regione

(TA13).

L'Alta Corte ha però stabilito

che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche

concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17, STFA I 222/04 del

5.

settembre 2006).

Con sentenza del 7 aprile 2008

(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza federale U 8/07 del 20

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito

in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale

in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella

medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006

pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Questo tema è stato

definitivamente risolto dalla nostra Massima Istanza nella sentenza 8C_44/2009

del 3 giugno 2009, in cui ha ricordato che:

"

3.3

In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio

2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale,

precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito

effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario

statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere

considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V

322.

e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un

parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si

procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la

soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa

sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già

aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione

una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e

professionali." (…).

In seguito, nella STF

9C_21/2014 del 2 aprile 2014 l’Alta Corte ha ribadito al considerando 4.2 che i

dati di riferimento vanno adeguati in base al principio del parallelismo dei

redditi soltanto se è comprovato che l’assicurato non intendeva accontentarsi

di un salario modesto. Inoltre, il TF ha ricordato che non vi è una presunzione

in tal senso.

2.13

Per

quanto concerne il 2017, anno di eventuale riduzione del diritto alla rendita

(DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467 pag. 511 segg.), in assenza di dati salariali

concreti occorre basarsi sui dati statistici nazionali e dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2014,

edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2014_tirage_skill_level Rami

economici (NOGA08) (denominata Salario mensile lordo [valore centrale] secondo

il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; DTF 142 V 178), si osserva che il salario lordo

mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di

competenze; STF 9C_632/2015)

di 40 ore settimanali nel settore privato corrisponde ad un importo di

Fr. 63'744.- (Fr. 5'312.- x 12 mesi).

Adattando all'evoluzione dei

salari nominali questo dato fino a porsi

al momento in cui l'assicurato dovrebbe (continuare a) ricevere la rendita (DTF

126.

V 81 consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA 36.2008.148

del 12 dicembre 2008; STCA del 13

febbraio 2006, 36.2005.55), per l'indicizzazione dei salari nell'ambito

dell'accertamento del reddito ipotetico da invalido si ha per gli uomini che

partendo dal dato del 2014 (Tabella TA1 2014) il salario lordo statistico

svizzero adeguato al rincaro ammonta nel 2016 a Fr. 64'299,91 (Fr. 63'744.- : 103,2 x 104,1) (cfr.

Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2016, pubblicata

dall'Ufficio federale di statistica in: https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/ home/statistiche/lavoro-reddito/salari-reddito-lavoro-costo-lavoro/evoluzione-salari.assetdetail.255182.html;

STF 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014, consid. 4.2). Questo

importo va infine aggiornato al 2017 dello 0,3%, ultimo dato disponibile,

ossia la stima trimestrale per il secondo quartale per il 2017 (https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/lavoro-reddito/salari-reddito-lavoro-costo-lavoro/evoluzione-salari/stima-trimestrale.html).

Si ha dunque un reddito lordo annuo ipotetico di Fr. 64'492,81 (Fr.

64'299,91 + [Fr. 64'299,91 x 0,3 : 100]).

Questi dati si riferiscono,

però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.

Riportando ora queste cifre su

un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel

2016.

(cfr. per questo

aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche

sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e

la Tabella sulla durata normale del lavoro nelle aziende secondo la divisione

economica, in ore per settimana (T 03.02.03.01.04.01), pubblicata dall'Ufficio

federale di statistica, aggiornata al 2016: https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/activite-professionnelle-temps-travail/temps-travail/heures-normales-statistique-duree-normale-travail.assetdetail.2967269.html), ultimo dato disponibile, il salario lordo medio ipotetico nazionale

da invalido per un uomo ammonta a Fr. 67'233,75 (Fr.

64'492,81 : 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è

già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

2.14

L’assicurato

si è inoltre lamentato che l’Ufficio AI non ha applicato il principio del

parallelismo dei redditi e quindi non ha tenuto conto della differenza di

salario del 10,78% (gap salariale) fra quanto egli avrebbe percepito dal

suo datore di lavoro (Fr. 69'428,80) e quanto avrebbe guadagnato a livello

svizzero per la stessa attività (Fr. 77'815,50).

Inoltre, lo stipendio di Fr. 5'140.- che percepiva nel 2009 non

era uno stipendio notevolmente al di sotto della media. Peraltro, egli non si era

accontentato di questo salario. Ritenuto che ha una formazione di elettricista

e che quando è stato assunto non padroneggiava la lingua italiana, non si

poteva in ogni caso pretendere che cercasse un’occupazione meglio retribuita.

A questo proposito va ribadito

che i dati di riferimento vanno adeguati in base al principio del parallelismo

dei redditi soltanto se è comprovato che l'assicurato non intendeva

accontentarsi di un salario modesto. Non v'è una presunzione in tal senso (STF

9C_21/2014 del 2 aprile 2014 consid. 4.2; STF 9C_205/2011 del 10 novembre 2011

consid. 8.4).

Il Tribunale federale ha

riconosciuto che se un assicurato, per motivi estranei all'invalidità (per

esempio a causa della sua carente formazione scolastica o professionale, delle

sue carenti competenze linguistiche, delle limitate possibilità di assunzione

dovute a uno statuto di lavoratore stagionale, ecc.), ha realizzato un reddito

considerevolmente inferiore alla media dei salari nazionali conseguibili nello

stesso ambito professionale - tale limite essendo stato fissato al 5% - senza

che vi si sia spontaneamente accontentato, si procede a un parallelismo dei

due redditi di paragone per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%

(DTF 135 V 297).

Il parallelismo dei redditi

tiene quindi conto della circostanza che l'assicurato da invalido non è

realisticamente in grado di realizzare il salario statistico medio, per cui

occorre riconoscergli un salario da invalido conseguentemente più basso. Per

contro, laddove un reddito da invalido di fascia media è realisticamente conseguibile,

rispettivamente ragionevolmente esigibile, un reddito da valido inferiore alla

media (per motivi economici) non deve essere adattato al livello medio di tale

reddito (DTF 135 V 58 consid. 3.4.3 e 3.4.4).

In sostanza, nel parallelismo

dei redditi il confronto va effettuato tra quanto effettivamente realizzato

prima dell'evento assicurato e la media svizzera usuale nel settore specifico.

Inoltre, il parallelismo dei

redditi si giustifica non solo in ragione della differenza considerevole

(già una differenza del 5% è sufficiente per apparire considerevole) tra il

reddito effettivamente conseguito e quello mediamente realizzabile (a livello

nazionale) nel settore specifico, ma anche e soprattutto per l'involontarietà

di questa differenza. L'assicurato non può infatti fare ricadere sulla

collettività degli assicurati le conseguenze di una sua scelta personale. In

simile evenienza nessun intervento, anche solo parziale, può essere richiesto

dall'AI (STF 9C_21/2014 del 2 aprile 2014 consid. 3; STF 9C_430/2013 del 22

luglio 2013).

Nel caso di specie, questo

Tribunale evidenzia che il curriculum formativo e professionale del ricorrente

indica variegate attività negli anni – dall’aiuto cucina al portiere, dal

cameriere all’autista (doc. 8) -, ma dal 1981 fino al 2009 ha lavorato come

autista ed in particolare dal 1997 fino al giorno dell’incidente stradale era

dipendente della __________.

Pertanto, queste circostanze

portano a concludere che l’assicurato, già attivo come autista da 16 anni e poi

entrato alle dipendenze del summenzionato datore di lavoro presso cui ha

lavorato per 12 anni, si è accontentato del reddito che quest’ultimo gli ha

versato in tutti questi anni.

Una diversa conclusione non può quindi essere tratta, dato che non

risulta che egli abbia messo in atto sforzi particolari, nel corso di questi

anni, per cambiare attività ed ottenere in questo modo un salario superiore. Non

è stata infatti apportata nemmeno una prova che era intenzione del ricorrente

cambiare datore di lavoro per potere progredire nella sua carriera lavorativa e

percepire di conseguenza uno stipendio maggiore.

Ne discende che l’applicazione

del parallelismo dei redditi deve essere qui esclusa e quindi non sono

realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido in

applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20

febbraio 2008 ed alla STF 8C_44/2009 sopra menzionate, nonché alla DTF

135.

V 297 (STCA 32.2015.119 del 2 agosto 2016; STCA 32.2014.190 del 24

settembre 2015; STCA 36.2014.107 del 2 febbraio 2015; STCA 36.2014.14 del 1°

dicembre 2014; STCA 32.2014.16 del 18 giugno 2014).

Di conseguenza, il reddito

statistico lordo medio nazionale da invalido per un uomo nel 2017 resta fissato a Fr.

67'233,75.

2.15

Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione, ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello

medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul

salario teorico statistico.

L'Alta Corte ha precisato, al

riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013 del 26

agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite

l’utilizzo di multipli di 5, il TF ha affermato:

"

5.4

Contrariamente al potere di

apprezzamento del Tribunale federale, quello dell’autorità giudiziaria di primo

grado non è per contro limitato alla violazione del diritto (compreso l’eccesso

e l’abuso del potere di apprezzamento), ma si estende ugualmente all’esame di

adeguatezza della decisione amministrativa (“Angemessenheits-kontrolle”). In

tale contesto l’esame verte sulla questione di sapere se un’altra soluzione non

sarebbe stata più opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto,

dall’autorità nell’ambito del proprio potere di apprezzamento e pur nel

rispetto dei principi generali del diritto. A tal proposito, il giudice delle

assicurazioni sociali non può, senza valido motivo, sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione; deve piuttosto fondarsi

su circostanze tali da fare apparire il proprio apprezzamento come quello

maggiormente appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid.

5.2

pag. 73 seg.).

5.5

La decisione del Tribunale cantonale di

distanziarsi dalla deduzione operata dall’UAI a titolo di circostanze

particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un

eccesso nell’esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido

motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi

il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni

dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare – a causa

dell’ininfluenza del calcolo per l’esito della valutazione – il giudizio

dell’istanza precedente. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe

invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente

concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria

(cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invaliden-versicherung [IVG], in:

Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). (…)”.

Con sentenza 8C_80/2013 del 17

gennaio 2014 il TF ha rammentato che non è necessario procedere con deduzioni

distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate

all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di

soggiorno o ancora il tasso d’occupazione.

Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei

limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito

da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete (cfr. consid.

4.

: “[…] Or, il

sied de rappeler qu'il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes

pour chacun des facteurs entrant en considération comme les limitations liées

au handicap, l'âge, les années de service, la nationalité ou la catégorie de

permis de séjour, ou encore le taux d'occupation. Il faut bien plutôt procéder

à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des

effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des

circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 consid. 5b/bb p. 80; arrêt 9C_751/2011 du 30 avril 2012

consid. 4.2.1). […]”).

Non è dunque possibile procedere separatamente, in maniera

schematica, sommando i singoli fattori di deduzione, ma la deduzione va fatta

complessivamente tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso, ma non

può superare il 25% (STF 9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 consid. 6.2.1).

Nel caso di specie l’Ufficio AI

ha tenuto conto di una deduzione del 5% per attività leggere (doc. 219).

Per l’insorgente, considerato

che “l’attività di autista del signor RI 1 è un’attività qualificata, si

pretendono da lui attività leggere, ha cominciato tale attività nel 1997 e di

conseguenza vige una capacità limitata da riadattarsi e considerata la capacità

residua, la riduzione sociale dev’essere di almeno il 15%.” (doc. I pag. 10).

Nel dettaglio, nessuna riduzione deve essere concessa in funzione

dell’età (l’assicurato è nato nel 1955). Infatti, nella STF 9C_1013/2008 del 23

dicembre 2009, in cui la ricorrente era 56enne al momento della decisione

amministrativa, l’Alta Corte ha affermato che l’età non solo non si ripercuote negativamente

sul reddito ipotetico da invalido, ma addirittura incide favorevolmente su di

esso. Inoltre, nella STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 al considerando 12.1

il Tribunale federale ha precisato che l’età avanzata è un fattore estraneo

all'invalidità.

I lavoratori ausiliari, attivi in quei settori di attività

accessibili a lavoratori non qualificati, sono richiesti indipendentemente dalla

loro età in un mercato del lavoro equilibrato (cfr. anche la sentenza I 594/04

del 14 febbraio 2005).

Circa la nazionalità e la sua formazione professionale, va

evidenziato che l’insorgente, in Svizzera dal 1976, è titolare di un permesso C

di domicilio, è coniugato e ha frequentato le scuole medie e professionali al

suo Paese di origine. Inoltre, come risulta dal curriculum vitae (doc. 8),

legge e scrive bene in italiano, così come in tedesco. La sua lingua madre è il

__________, ma si esprime anche in __________.

In queste circostanze, si ritiene corretto che l’Ufficio AI non

abbia ritenuto di dovere applicare delle riduzioni per la nazionalità e la

formazione.

Per quanto concerne lo svolgimento di un’attività leggera,

l’amministrazione ha a buon diritto ritenuto che non potendo più l’assicurato

svolgere dei lavori pesanti, si doveva procedere a una riduzione del reddito

del 5%.

Nessuna deduzione, invece, è stata giustamente concessa per le

limitazioni funzionali, visto che la limitazione del rendimento determinato in

sede medica le tiene già in considerazione.

Infatti, la riduzione per attività parziale non può essere

concessa, poiché nel caso di specie la capacità lavorativa del 50% è da

intendere quale riduzione del rendimento del 50% nell’ambito di una presenza

durante tutto il giorno (cfr. rapporto finale SMR).

Al riguardo, va evidenziato che alla luce di quanto sottolineato dall’Alta

Corte nella STF 9C_359/2014 del 5 settembre 2014, la riduzione del rendimento

non dà luogo ad un’ulteriore riduzione per motivi personali:

" 5.4. En ce qui concerne le taux

d'abattement sur le salaire statistique, la jurisprudence considère que

lorsqu'un assuré est capable de travailler à plein temps mais avec une

diminution de rendement, celle-ci est prise en considération dans la fixation

de la capacité de travail et il n'y a pas lieu, en sus, d'effectuer un

abattement à ce titre (arrêts 9C_677/2012 du 3 juillet 2013 consid. 2.2;

8C_93/2013 du 16 avril 2013 consid. 5.4 et les références).“.

Anche nella STF 8C_163/2015 del 16 giugno 2015 il Tribunale

federale ha ricordato che non è possibile, nel momento in cui si valuta

l’entità della riduzione percentuale da applicare al reddito da invalido,

tenere conto nuovamente della riduzione di rendimento già constatata a livello

medico e inclusa nella valutazione della capacità lavorativa residua, onde

evitare di prendere in considerazione due volte lo stesso punto di vista (STCA

32.2015.76

dell’8 marzo 2016; STCA 32.2014.130 del 24 settembre 2015).

La nostra Massima Istanza ha espressamente indicato che:

"

(…)

3.2.2

Bestehen über das ärztlich

beschriebe Beschäftigungspensum hinaus zusätzliche Einschränkungen, wie

beispielsweise ein vermindertes Rendement pro Zeiteinheit wegen verlangsamter

Arbeitsweise oder ein Bedarf nach ausserordentlichen Pausen oder ist die

funktionelle Einschränkung ihrer besonderen Natur nach nicht ohne weiteres mit

den Anforderungen vereinbar, wie sie sich aus den gewöhnlichen betrieblichen

Abläufen ergeben, kann dies bei der Bemessung des leidensbedingten Abzugs vom

statistischen Tabellenlohn berücksichtigt werden (Urteil 8C_260/2011 vom 25.

Juli 2011 E. 5.5 mit Hinweisen). Allerdings ist zu beachten, dass allfällige

bereits in der Beurteilung der medizinischen Arbeitsfähigkeit enthaltene

gesundheitliche Einschränkungen nicht zusätzlich in die Bemessung des

leidensbedingten Abzuges einfliessen können, weil damit ein- und derselbe

Gesichtspunkt bei der Bestimmung des Invalideneinkommens doppelt angerechnet

Dispositivo

würde. Die Vorinstanz hat zutreffend erkannt, dass Dr. med. B.________ die

Arbeitsfähigkeit in der angestammten oder einer anderen adaptierten

Erwerbstätigkeit in der Bandbreite von 50 % - 70 % angab, wobei aus der

(mehrfachen) Unterstreichung des höheren Niveaus (70 %) zu schliessen war, dass

die Versicherte eher in diesem Umfang ohne Leistungseinschränkung arbeiten

könnte. Unter diesen Umständen hat das kantonale Gericht zu Recht erkannt, dass

kein triftiger Grund bestand, in das Ermessen der Verwaltung einzugreifen,

zumal auch sonst kein abzugsbegründendes Merkmal gemäss BGE 126 V 75 vorlag,

welches die Vorinstanz, auf deren Entscheid im Übrigen verwiesen wird, nicht

berücksichtigt hätte.”.

Tutto ben considerato, il TCA ritiene che, da una valutazione

complessiva, il tasso di deduzione del 5% sia adeguato e ciò tenendo anche

conto delle limitazioni funzionali indicate dai periti e dal medico SMR. Non

v’è quindi alcun motivo per sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione

nell'applicazione della riduzione concessa, percentuale che si trova del resto

entro i limiti riconosciuti dalla giurisprudenza.

2.16. Ne segue che il reddito

statistico ipotetico da invalido rivalutato ammontante nel 2017 a Fr. 67'233,75 va ritenuto

nella misura del 50% (Fr. 67'233,75 x 50 : 100 =

Fr. 33'616,87) stante la ridotta

capacità lavorativa esigibile dell’assicurato e in seguito questo nuovo

reddito va diminuito del 5% per tenere

conto delle circostanze personali, ottenendo così l’importo di Fr. 31'936.- (Fr. 33'616,87 - [Fr. 33'616,87 x 5 : 100]).

Confrontando questo dato con l'ammontare di Fr. 67'639.- corrispondente al reddito

(ipotetico) da valido che l'assicurato avrebbe potuto conseguire nell'anno 2017

per l'attività di autista esercitata al 100% senza il

danno alla salute, risulta dunque una perdita di guadagno del 52,78% ([Fr. 67'639.- -

Fr. 31'936.-] : Fr. 67'639.- x 100), che va arrotondata al

53% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121

consid. 3.2.

Il ricorrente ha quindi diritto

a una mezza rendita di invalidità.

2.17. Al medesimo risultato si

giungerebbe comunque anche se si ammettesse che il ricorrente non si era

accontentato dello stipendio ricevuto e quindi si tenesse conto di un gap

salariale derivante dall’applicazione del principio del parallelismo dei

redditi.

Da un lato si ha un reddito da

valido teoricamente conseguito per il 2017 come autista per un'occupazione al

100% per 47,5 ore (doc. 12) di Fr. 67'639.-

(cfr. consid. 2.11).

Dall’altro lato, per un'attività

equivalente esercitata a tempo pieno nel 2017 per 42,9 ore alla settimana nel

settore H 49 relativo ai trasporti terresti, livello di competenze 2 (che

prevede attività di trasporto), il reddito ottenibile per un uomo ammonta a Fr.

74'779,11 all'anno.

Partendo dunque dalla Tabella

TA1 2014_tirage_ skill level (NOGA 08), categoria professionale 49-52 "Trasp.

terrestre, per vie d’acqua e aereo; magazzinaggio”, livello di competenze 2, si

ha un salario mensile lordo di Fr. 5'742.- (importo comprensivo già della

tredicesima), ossia un salario annuo di Fr. 68'904.-.

Poi, per l'indicizzazione dei

salari nell'ambito dell'accertamento del reddito ipotetico da invalido, occorre

fondarsi sui dati statistici disponibili per i settori specifici o quantomeno

per analoghi generi di attività (STF 9C_854/2013 del 24 febbraio 2014 consid.

4.1 e 5.2; STF 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014 consid. 4.3; STF 9C_748/ 2009

del 16 aprile 2010 consid. 4.5 pubblicata in RtiD II-2010 pag. 194; STCA

32.2014.125 dell’8 luglio 2015; STCA 32.2012.315 del 30 settembre 2013; STCA

36.2013.8/9 del 20 giugno 2013; STCA 32.2010.313 del 25 maggio 2011). Nel ramo

professionale del trasporto e del magazzinaggio, servizi postali e di corriere (ramo

economico H/49-53), il salario medio svizzero per uomini, debitamente adeguato

al rincaro, ammonta a Fr. 69'515,57 nel 2016 (Fr. 68'904.- : 101,4 x 102,3) e a

Fr. 69'724,12 nel 2017 tenuto conto della variazione trimestrale dello 0,3% (cfr.

Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2016, pubblicata

dall'Ufficio federale di statistica). Questo importo a sua volta va riportato

su 42,9 ore/ settimana (cfr. Tabella sulla durata normale del lavoro nelle

aziende secondo la divisione economica, in ore per settimana, pubblicata

dall'Ufficio federale di statistica, T 03.02.03.01.04.01) per un tempo di

lavoro medio esigibile nel 2016 nello specifico settore "H" dei

trasporti (STF 9C_854/2013 del 24 febbraio 2014 consid. 4.1 e 5.2; STF

8C_671/2013 del 20 febbraio 2014 consid. 4.3; STF 9C_748/ 2009 del 16 aprile

2010, consid. 4.5; STF 8C_771/2008 del 3 giugno 2009, consid. 4.1; STCA

32.2014.125 dell’8 luglio 2015; STCA 36.2013.14 del 22 aprile 2014; STCA

36.2013.82 del 18 marzo 2014; STCA 32.2012.315 del 30 settembre 2013; STCA

36.2013.8/9 del 20 giugno 2013; STCA 32.2010.313 del 25 maggio 2011; STCA

32.2010.133 del 22 novembre 2010). Si ottiene così un importo annuo aggiornato

al 2017 di Fr. 74'779,11 (Fr. 69'724,12 : 40 x 42,9).

Più precisamente, il reddito che l'assicurato avrebbe percepito

lavorando a tempo pieno nel 2017 come autista presso il summenzionato datore di

lavoro sarebbe inferiore del 9,55% ([Fr. 74'779,11 – Fr. 67'639.-] : Fr. 74'779,11 x 100) rispetto a quello statistico svizzero ottenibile

nel medesimo settore professionale.

Pertanto, il reddito statistico lordo da invalido relativo

all'anno 2017 andrebbe ridotto del 4,55% (9,55 - 5%; citata STF 8C_44/2009),

per attestarsi a Fr. 64'174,61 (Fr. 67'233,75 -

[Fr. 67'233,75 x 4,55 : 100]).

Si avrebbe quindi che il reddito statistico ipotetico da

invalido ridotto ammontante nel 2017 a Fr. 64'174,61

andrebbe ritenuto nella misura del

50% (Fr. 64'174,61 x 50 : 100 = Fr. 32'087,30)

stante la ridotta capacità

lavorativa esigibile dell’assicurato e in seguito questo nuovo reddito andrebbe

diminuito del 5% per tenere conto

delle circostanze personali,

ottenendo così l’importo di Fr. 30'482,93 (Fr. 32'087,30 - [Fr. 32'087,30 x 5 : 100]).

Confrontando questo dato con l'ammontare di Fr. 67'639.- corrispondente al reddito

(ipotetico) da valido che l'assicurato avrebbe potuto conseguire nell'anno 2017

per l'attività di autista esercitata al 100% senza il

danno alla salute, risulterebbe dunque una perdita di guadagno del 54,93% ([Fr. 67'639.- -

Fr. 30'482,93] : Fr. 67'639.- x 100), che va arrotondata al

55%.

Pertanto, anche in tale ipotesi

di lavoro il ricorrente avrebbe diritto a una mezza rendita di invalidità ex

art. 28 cpv. 2 LAI.

2.18. Alla luce di tutto quanto

esposto, dall'inabilità lavorativa del 100% come

autista/meccanico sorta nel maggio 2009 che dal 2011 ha permesso al ricorrente di

beneficiare di una rendita intera, ora questo diritto si riduce a una mezza

rendita di invalidità.

Infatti, tenuto conto di una capacità lavorativa

residua del 50% (intesa come riduzione del rendimento) in altre attività

adeguate dal febbraio 2013, la perdita di guadagno del 53% - oppure del 55%

tenendo conto di un ipotetico gap salariale - stabilita da questo Tribunale fa

sì che il ricorrente abbia diritto a una mezza rendita AI dal 1° aprile 2017

giusta l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI.

Questo Tribunale non può quindi che confermare la decisione di

riduzione della rendita d'invalidità stabilita dall'amministrazione con la decisione

impugnata.

2.19. Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA

e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr.

500.-vanno poste a carico dell'insorgente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di Fr. 500.- sono

poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti