32.2017.43
Restituzione di prestazione (rendita per figlio)indebitamente percepite. Ricorso accolto
23 maggio 2017Italiano12 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2017.43
rg/gm
Lugano
23 maggio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 marzo 2017 di
RI 1
contro
la decisione del 15 febbraio 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - per decisione 15 febbraio 2017
l’Ufficio AI ha chiesto a RI 1 – al beneficio di una mezza rendita con una prestazione
completiva (anche e per quanto qui interessa) per il figlio __________ – la
restituzione della rendita completiva percepita indebitamente nel periodo 1°
ottobre - 31 ottobre 2016 (fr. 329.--) ritenendo terminata la formazione del
figlio all’__________ a fine settembre 2016;
- contro suddetta decisione
insorge RI 1. Dopo aver evidenziato in particolare come l’esclusione del figlio
dall’__________ sia stata comunicata all’Ufficio AI il 18 ottobre 2016 e come
secondo l’OAI le modifiche hanno effetto a partire dal mese suc-cessivo alla
loro comunicazione, sostiene l’inammissibilità della restituzione della rendita
per figlio erogata nel mese di ottobre 2016, osservando anche come “(…)
appare lecito do-mandarsi se tale “evento rilevante”, non sia in realtà da
considerare contestualmente al rigetto dell’__________ del 21.11. 2017 e
pertanto la sospensione della rendita per figli da considerare solo dal mese di
dicembre 2016. Chiedo pertanto che la richiesta di restituzione sia annullata, che
venga esaminata la possibilità di sospendere la rendita solo a partire dal mese
di dicembre 2016 con la conseguente restituzione da parte del-l’AI della
rendita per figli di novembre 2016, con la presente e sulla base della nostra
situazione economica, richiedo inoltre l’assistenza giudiziaria gratuita per le
spese di giudizio” (doc. I);
- con la risposta di causa
l’Ufficio AI ha osservato che “(…) Il signor RI 1 è al beneficio dal 10
agosto 2004 di una mezza rendita d'invalidità con l'aggiunta di una rendita
completiva per il figlio __________, il quale nel novembre 2011 ha compiuto i
18 anni. Dopo la maggiore età il giovane ha comunque continuato la propria
formazione. Nell'anno accademico 2014-15 si è immatricolato presso l'Università
__________. Il 12 settembre 2017 [recte 2016, ndr], dopo vari solleciti,
l'assicurato sottoscriveva la dichiarazione con la quale confermava la
continuazione degli studi da parte del figlio e nel contempo si impegnava a
trasmettere la relativa iscrizione universitaria. Successivamente, il 18
ottobre 2017, la Cassa veniva informata circa il ricorso interposto dal giovane
contro l'esclusione dagli studi della Facoltà di __________. Infine, il 14
febbraio 2017 la Cassa veniva informata dell'esito del ricorso con il quale il
Consiglio di Facoltà di __________ respingeva il reclamo. Sulla scorta di
quest'ultimo documento, ritenendo terminata la formazione, lo scrivente
Ufficio, ha emanato in data 15 febbraio 2017 una decisione di restituzione
della rendita completiva versata per il periodo dal 1.10.2016 al 31.10.2016 per
un ammontare di fr. 329.-. Contro tale decisione l'assicurato ha interposto
ricorso presso il lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni in data 10
marzo 2017, chiedendo in primis l'annullamento della richiesta di rimborso e
subordinatamente la soppressione della rendita completiva solo dal 1° dicembre
2016 con il versamento ancora della mensilità dovuta per novembre 2016. Dagli
atti allegati annessi al ricorso lo scrivente ufficio prende atto (doc. A4)
della decisione, ufficializzata 10 ottobre 2016 e firmata dal prof. __________
(decano) e del dr. __________ (delegato per gli esami), di escludere il giovane
__________ dagli studi della facoltà di __________. In considerazione di questo
documento si può ragionevolmente ritenere che la fine degli studi possa essere
posticipata a fine ottobre, considerato che solo a quel momento al giovane è
stata ufficializzata la preclusione a continuare la formazione. Ora,
conformemente alla marginale 3350 delle Direttive sulle rendite (DR) il diritto
alla rendita completiva si estingue per i figli che seguono ancora un formazione
tra i 18 anni e 25 anni, alla fine del mese in cui essa termina o in cui il
figlio compie i 25 anni. E’ quindi pacifico reputare, visto quanto precede,
posticipare al 31 ottobre 2016 la fine della formazione e conseguentemente
sopprime il diritto alla prestazione dal 1° novembre 2016. Pertanto, lo scrivente
ufficio propone l'accoglimento parziale del ricorso, osservato che la parte
ricorrente non è chiamata a restituire alcunché (…)” (doc. V);
- invitato a prendere
posizione su quanto dichiarato dall’Ufficio AI in risposta di causa, il
ricorrente è rimasto silente;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di princi-pio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 a-gosto 2015; STF
8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- giusta l’art. 35 cpv. 1 LAI
le persone legittimate alla rendita d'invalidità hanno diritto a una rendita
completiva per ogni figlio che, qualora esse fossero morte, avrebbe diritto a
una rendita per orfani dell'assicurazione per la vecchiaia e i super-stiti
(cfr. art. 25 LAVS). A norma dell’art. 35 cpv. 4 LAI la rendita completiva per
Fatti
i figli è versata come la rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni
per un impiego appropriato della rendita (art. 20 LPGA) e le disposizioni
contrarie del giu-dice civile. In deroga all'articolo 20 LPGA, il Consiglio
federale può disciplinare il pagamento in casi speciali, segnatamente per i
figli di coppie separate o divorziate;
- ai sensi dell’art. 25 cpv. 5
LAVS per figli ancora in formazione il diritto alla rendita dura fino al
termine della stessa, ma al più tardi fino a 25 anni compiuti. Il Consiglio
federale può stabilire che cosa si intende per formazione. L’esecutivo federale
ha fatto uso di tale competenza all’art. 49bis OAVS (il cui capoverso 1
stabilisce che un figlio è ritenuto in formazione se segue un ciclo di
formazione regolare e riconosciuto giuridicamente o perlomeno di fatto e,
sistematicamente e per la maggior parte del suo tempo, si prepara ad un diploma
professionale o acquisisce una formazione generale che funge da base per
diverse professioni) e all’art. 49ter OAVS (il cui capoverso 1 prevede che la
formazione si conclude con un diploma professionale o scolastico e il cui cpv. 2 stabilisce invece che la
formazione è considerata conclusa anche se è abbandonata o interrotta o se
nasce il diritto a una rendita d'invalidità) (in
argomento cfr. Meyer/Reichmut, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung
(IVG), 2014, ad art. 35 pp. 470ss);
-
per l'art. 25 cpv. 1 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere
restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona
fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. La restituzione e il suo eventuale
condono vengono normalmente decisi in due fasi separate (art. 3 e 4 OPGA). Secondo
il cpv. 2, prima frase, dell’art. 25 LPGA il diritto di esigere la restituzione
si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto
d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo
il versamento della prestazione. Se il credito deriva
da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione
più lungo, quest’ultimo è determinante;
- è
tenuto alla restituzione chi ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da
un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata
in contrasto con la legge. Nella sentenza 9C_744/2012 del 15 gennaio
2013 l’Alta Corte ha ricordato che l'obbligo
di restituzione è di regola subordinato all'adempimento dei presupposti per la
riconsiderazione (erroneità manifesta della decisione e importanza notevole
della rettifica; art. 53 cpv. 2 LPGA) o per la revisione processuale della
decisione all'origine delle prestazioni in causa (DTF 130 V 318 consid.
5.2 con riferimenti). La rettifica di una decisione precedente per via di
riconsiderazione comporta pertanto di principio l'obbligo di restituzione della
prestazione assicurativa percepita a torto. Di regola, l'adattamento delle
prestazioni assicurative sociali avviene con effetto retroattivo (ex tunc).
L'assicurazione per l'invalidità conosce una differente regolamentazione
allorché la modifica della prestazione è dovuta a questioni specifiche al
diritto dell'assicurazione per l'invalidità, quali sono segnatamente quelle disciplinanti
la valutazione del grado d'invalidità (STF 9C_678/2011 del 4 gennaio 2012
consid. 5.1.1 con riferimenti pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 35 p. 136 e DTF 119 V 431 consid.
2). In tal caso, la modifica della prestazione assicurativa interviene con
effetto ex nunc et pro futuro (art. 85 cpv. 2 OAI), salvo in caso di violazione
dell'obbligo di informare da parte dell'assicurato (art. 77, art. 85 cpv. 2 e
Considerandi
88bis cpv. 2 lett. b OAI; cfr. STF 9C_363/2010 dell’8 novembre 2011 consid.
2.
, pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 33 p. 131). La restituzione può essere dovuta
anche a seguito di una revisione materiale di una decisione ai sensi dell’art.
17.
LPGA in base alla quale il versamento delle prestazioni è risultato in
seguito indebito (Kieser, ATSG-Kommentar, 2009, ad art. 25 n.12 p. 355). In
questo caso, co-me accennato, se il mancato adattamento delle prestazioni è
riconducibile ad una violazione dell'obbligo di informare ai sensi dell’art. 77
OAI, allora l’adattamento ha effetto ex tunc e la restituzione può essere
chiesta con effetto retroattivo (in ar-gomento confronta la STF 9C_409/2013 del
20.
settembre 2013, in particolare il consid. 4);
- nel caso
concreto, come detto, con la decisione impugnata l’amministrazione ha stabilito
l’obbligo di RI 1 (beneficiario del versamento della rendita per il figlio __________
correlata alla sua rendita AI) alla restituzione della rendita per il figlio indebitamente
percepita nel mese di ottobre 2016. L’insorgente sostiene di non dover
restituire tale rendita adducendo di aver comunicato all’amministrazione il 18
ottobre 2016 la modifica rilevante per l’erogazione della prestazione
completiva (segnatamente l’esclusione del figlio dagli studi presso l’__________
decisa il 10 ottobre 2016), ponendo altresì il quesito di sapere se non
vada addirittura riconosciuto il diritto alla rendita completiva anche per il
mese di novembre 2016, la decisione con cui il Consiglio di Facoltà ha respinto
il ricorso contro il provvedimento di esclusione essendo stata resa il 21
novembre 2016;
- effettivamente, come d’altronde è stato riconosciuto dall’am-ministrazione
nella risposta di causa, non può essere chiesta la restituzione della rendita
per figlio percepita nel mese di ottobre 2016. Vi è infatti da ritenere che la
rendita per figli ancora in formazione tra i 18 e i 25 anni si estingue, come
precisato nella cifra marginale 3350 delle Direttive sulle rendite AVS valide
dal 1 gennaio 2003, alla fine del mese in cui la formazione termina o in cui il
figlio compie i 25 anni, in casu con l’e-sclusione del figlio __________ dagli
studi della Facoltà di __________ sancita con la decisione emessa il 10 ottobre
2016.
e tempestivamente comunicata da parte dell’assicurato all’amministrazione;
- ci si può infine chiedere se quanto
ulteriormente postulato col gravame – segnamente la richiesta di considerare la
“sospensione della rendita per figli …solo dal mese di dicembre 2016“ ritenuto
che quale “evento rilevante non sia in realtà da considerare contestualmente
al rigetto dell’__________ del 21.11.2017 [recte: 2016]“) – sia o meno oggetto
della decisione qui impugnata (che concerne in sè la restituzione della rendita
del mese di ottobre 2016) e possa fare oggetto di impugnativa ed essere pertanto
fatto valere nella presente sede. In ogni caso, pur ammettendo la ricevibilità
di tale domanda, non può non essere rilevato come la decisione ema-nata nel
novembre 2016 dal Consiglio di Facoltà non ha fatto che confermare la
fondatezza della decisione di esclusione resa nell’ottobre 2016 ritenuto che,
con riferimento al summenzionato art. 49ter cpv. 2 OAVS, la formazione è da con-siderare
nel caso concreto essere terminata a ottobre 2016, a partire da tale momento
non avendo infatti più l’interessato seguito (o potuto seguire) gli studi ai
sensi del citato art. 49bis cpv. 1 OAVS secondo cui „un figlio è
ritenuto in formazione se segue un ciclo di formazione regolare e riconosciuto
giuridicamente o perlomeno di fatto“;
- il gravame merita pertanto accoglimento nel
senso che la decisione di restituzione della rendita per il figlio __________
relativa al mese di ottobre 2016 è annullata;
- secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è deter-minata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009;8C_393/2008 del 24 settembre 2008) atteso che le spese vanno
prelevate anche in caso di dispendio minimo (STF 8C_163/2012 del 12 a-prile
2012);
- stante l’esito del gravame
appare giustificato accollare le spese della presente procedura per fr. 500.-- all’Ufficio
AI, ciò che rende priva di oggetto la domanda di esonero dal pagamento delle
spese giudiziarie formulata dall’insorgente;
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione del 15
febbraio 2017 è annullata.
2.- Le spese di fr. 500.-- sono
poste a carico dell’Ufficio AI.
3.- Comunicazione agli interessati
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti