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Decisione

32.2017.43

Restituzione di prestazione (rendita per figlio)indebitamente percepite. Ricorso accolto

23 maggio 2017Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i figli è versata come la rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni

per un impiego appropriato della rendita (art. 20 LPGA) e le disposizioni

contrarie del giu-dice civile. In deroga all'articolo 20 LPGA, il Consiglio

federale può disciplinare il pagamento in casi speciali, segnatamente per i

figli di coppie separate o divorziate;

- ai sensi dell’art. 25 cpv. 5

LAVS per figli ancora in formazione il diritto alla rendita dura fino al

termine della stessa, ma al più tardi fino a 25 anni compiuti. Il Consiglio

federale può stabilire che cosa si intende per formazione. L’esecutivo federale

ha fatto uso di tale competenza all’art. 49bis OAVS (il cui capoverso 1

stabilisce che un figlio è ritenuto in formazione se segue un ciclo di

formazione regolare e riconosciuto giuridicamente o perlomeno di fatto e,

sistematicamente e per la maggior parte del suo tempo, si prepara ad un diploma

professionale o acquisisce una formazione generale che funge da base per

diverse professioni) e all’art. 49ter OAVS (il cui capoverso 1 prevede che la

formazione si conclude con un diploma professionale o scolastico e il cui cpv. 2 stabilisce invece che la

formazione è considerata conclusa anche se è abbandonata o interrotta o se

nasce il diritto a una rendita d'invalidità) (in

argomento cfr. Meyer/Reichmut, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung

(IVG), 2014, ad art. 35 pp. 470ss);

-

per l'art. 25 cpv. 1 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere

restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona

fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. La restituzione e il suo eventuale

condono vengono normalmente decisi in due fasi separate (art. 3 e 4 OPGA). Secondo

il cpv. 2, prima frase, dell’art. 25 LPGA il diritto di esigere la restituzione

si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto

d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo

il versamento della prestazione. Se il credito deriva

da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione

più lungo, quest’ultimo è determinante;

- è

tenuto alla restituzione chi ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da

un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata

in contrasto con la legge. Nella sentenza 9C_744/2012 del 15 gennaio

2013 l’Alta Corte ha ricordato che l'obbligo

di restituzione è di regola subordinato all'adempimento dei presupposti per la

riconsiderazione (erroneità manifesta della decisione e importanza notevole

della rettifica; art. 53 cpv. 2 LPGA) o per la revisione processuale della

decisione all'origine delle prestazioni in causa (DTF 130 V 318 consid.

5.2 con riferimenti). La rettifica di una decisione precedente per via di

riconsiderazione comporta pertanto di principio l'obbligo di restituzione della

prestazione assicurativa percepita a torto. Di regola, l'adattamento delle

prestazioni assicurative sociali avviene con effetto retroattivo (ex tunc).

L'assicurazione per l'invalidità conosce una differente regolamentazione

allorché la modifica della prestazione è dovuta a questioni specifiche al

diritto dell'assicurazione per l'invalidità, quali sono segnatamente quelle disciplinanti

la valutazione del grado d'invalidità (STF 9C_678/2011 del 4 gennaio 2012

consid. 5.1.1 con riferimenti pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 35 p. 136 e DTF 119 V 431 consid.

2). In tal caso, la modifica della prestazione assicurativa interviene con

effetto ex nunc et pro futuro (art. 85 cpv. 2 OAI), salvo in caso di violazione

dell'obbligo di informare da parte dell'assicurato (art. 77, art. 85 cpv. 2 e

Considerandi

88bis cpv. 2 lett. b OAI; cfr. STF 9C_363/2010 dell’8 novembre 2011 consid.

2.

, pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 33 p. 131). La restituzione può essere dovuta

anche a seguito di una revisione materiale di una decisione ai sensi dell’art.

17.

LPGA in base alla quale il versamento delle prestazioni è risultato in

seguito indebito (Kieser, ATSG-Kommentar, 2009, ad art. 25 n.12 p. 355). In

questo caso, co-me accennato, se il mancato adattamento delle prestazioni è

riconducibile ad una violazione dell'obbligo di informare ai sensi dell’art. 77

OAI, allora l’adattamento ha effetto ex tunc e la restituzione può essere

chiesta con effetto retroattivo (in ar-gomento confronta la STF 9C_409/2013 del

20.

settembre 2013, in particolare il consid. 4);

- nel caso

concreto, come detto, con la decisione impugnata l’amministrazione ha stabilito

l’obbligo di RI 1 (beneficiario del versamento della rendita per il figlio __________

correlata alla sua rendita AI) alla restituzione della rendita per il figlio indebitamente

percepita nel mese di ottobre 2016. L’insorgente sostiene di non dover

restituire tale rendita adducendo di aver comunicato all’amministrazione il 18

ottobre 2016 la modifica rilevante per l’erogazione della prestazione

completiva (segnatamente l’esclusione del figlio dagli studi presso l’__________

decisa il 10 ottobre 2016), ponendo altresì il quesito di sapere se non

vada addirittura riconosciuto il diritto alla rendita completiva anche per il

mese di novembre 2016, la decisione con cui il Consiglio di Facoltà ha respinto

il ricorso contro il provvedimento di esclusione essendo stata resa il 21

novembre 2016;

- effettivamente, come d’altronde è stato riconosciuto dall’am-ministrazione

nella risposta di causa, non può essere chiesta la restituzione della rendita

per figlio percepita nel mese di ottobre 2016. Vi è infatti da ritenere che la

rendita per figli ancora in formazione tra i 18 e i 25 anni si estingue, come

precisato nella cifra marginale 3350 delle Direttive sulle rendite AVS valide

dal 1 gennaio 2003, alla fine del mese in cui la formazione termina o in cui il

figlio compie i 25 anni, in casu con l’e-sclusione del figlio __________ dagli

studi della Facoltà di __________ sancita con la decisione emessa il 10 ottobre

2016.

e tempestivamente comunicata da parte dell’assicurato all’amministrazione;

- ci si può infine chiedere se quanto

ulteriormente postulato col gravame – segnamente la richiesta di considerare la

“sospensione della rendita per figli …solo dal mese di dicembre 2016“ ritenuto

che quale “evento rilevante non sia in realtà da considerare contestualmente

al rigetto dell’__________ del 21.11.2017 [recte: 2016]“) – sia o meno oggetto

della decisione qui impugnata (che concerne in sè la restituzione della rendita

del mese di ottobre 2016) e possa fare oggetto di impugnativa ed essere pertanto

fatto valere nella presente sede. In ogni caso, pur ammettendo la ricevibilità

di tale domanda, non può non essere rilevato come la decisione ema-nata nel

novembre 2016 dal Consiglio di Facoltà non ha fatto che confermare la

fondatezza della decisione di esclusione resa nell’ottobre 2016 ritenuto che,

con riferimento al summenzionato art. 49ter cpv. 2 OAVS, la formazione è da con-siderare

nel caso concreto essere terminata a ottobre 2016, a partire da tale momento

non avendo infatti più l’interessato seguito (o potuto seguire) gli studi ai

sensi del citato art. 49bis cpv. 1 OAVS secondo cui „un figlio è

ritenuto in formazione se segue un ciclo di formazione regolare e riconosciuto

giuridicamente o perlomeno di fatto“;

- il gravame merita pertanto accoglimento nel

senso che la decisione di restituzione della rendita per il figlio __________

relativa al mese di ottobre 2016 è annullata;

- secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è deter-minata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009;8C_393/2008 del 24 settembre 2008) atteso che le spese vanno

prelevate anche in caso di dispendio minimo (STF 8C_163/2012 del 12 a-prile

2012);

- stante l’esito del gravame

appare giustificato accollare le spese della presente procedura per fr. 500.-- all’Ufficio

AI, ciò che rende priva di oggetto la domanda di esonero dal pagamento delle

spese giudiziarie formulata dall’insorgente;

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è accolto.

§ La decisione del 15

febbraio 2017 è annullata.

2.- Le spese di fr. 500.-- sono

poste a carico dell’Ufficio AI.

3.- Comunicazione agli interessati

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti