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Decisione

32.2017.44

Rendita rifiutata in assenza di un grado di invalidità sufficiente. TCA conferma

2 ottobre 2017Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

i periodi di stage, né la scuola che organizzava i corsi interaziendali.

Sia l'istituto __________ di __________, sia io quale

Consulente di riferimento, l'abbiamo contattata più volte telefonicamente,

senza esito.

In data 16.03.2016 avevamo fissato un incontro presso

il nostro ufficio con la presenza del nostro medico Psichiatra Dr. __________

per assumere informazioni riguardanti il suo comportamento e le sue ripetute assenze.

Durante tale incontro le avevamo spiegato che questo

suo comportamento avrebbe compromesso Ia

buona riuscita della formazione.

Le avevamo chiesto quale fosse la sua intenzione e lei

ci aveva confermato che desiderava terminare

la formazione. Abbiamo però constatato che

le assenze si sono ripetute (ultima informazione ricevuta oggi 3.05.2017). Lei si era giustificato dicendo che contattava

sempre l'istituto (purtroppo questa sua affermazione non è veritiera) e che non

rispondeva al telefono di casa perché troppo distante dalla sua camera da letto

e di non capire questa preoccupazione da parte delle persone coinvolte.

Siamo stati molto chiari e diretti nell'esporle le

conseguenze se il suo comportamento non fosse cambiato. Le abbiamo inoltre

spiegato che se lei avesse continuato a comportarsi in questo modo, il nostro Ufficio avrebbe interrotto la formazione in corso. Ribadiamo che la buona riuscita della formazione non

dipende dal suo problema di salute ma dal suo

comportamento.

Non possiamo inoltre dar seguito alla sua richiesta di

ripetere l'anno scolastico in quanto l'insuccesso di tale formazione è dovuto

unicamente alla mancanza di applicazione e di voglia di collaborare da parte sua.

Quanto esposto finora non potrà giustificare

un'eventuale riduzione del rendimento al momento in cui si procederà alla definizione

del grado d'invalidità.

A questo proposito viene richiamato l'art. 21 cpv. 4

della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), il quale cita:

“ Le prestazioni possono essere temporaneamente o

definitivamente ridotte o rifiutate se l'assicurato, nonostante una sollecitazione scritta che indichi le conseguenze

giuridiche e un adeguato termine di riflessione, si sottrae, si oppone oppure,

entro i limiti di quanto gli può essere chiesto, non si sottopone spontaneamente

a una cura o a un provvedimento d'integrazione professionale ragionevolmente

esigibile e che promette un notevole miglioramento della capacità di lavoro o una nuova possibilità di guadagno."

Le intimiamo quindi:

* di ottemperare

con diligenza, impegno e presenza al provvedimento professionale, in modo tale da conseguire il massimo profitto nel rispetto

delle limitazioni funzionali originate dal suo

problema di salute;

* a non più assentarsi, senza un motivo valido o

certificato dal suo medico, dall'istituto __________ di __________

* di prendere

coscienza del fatto che la formazione in corso riconosciuta dall'Ufficio dell'assicurazione invalidità è perfettamente esigibile

e compatibile con il suo stato di salute;

* di prendere

coscienza del fatto che il nostro ufficio al termine della formazione valuterà

il grado d'invalidità come se avesse

portato a termine la formazione di giardiniere CFP, percorso integrativo.” (doc. AI 43)

L’assicurato

ha quindi concluso la formazione biennale come giardiniere ottenendo il

relativo attestato (doc. AI 61). Si è quindi proceduto, presso l’Istituto di __________,

ad una valutazione in vista del collocamento presso un datore di lavoro (la __________),

organizzando pure stages professionali che hanno portato ad una valutazione

della resa lavorativa valutata al 65% (cfr. il rapporto di stage del 19 luglio

2016 della __________, doc. AI 52). L’assicurato ha nondimeno in seguito

rinunciato al contratto di lavoro propostogli dall’Ufficio AI, con un pensum al

65%, presso una ditta di __________ (doc. AI 53).

Con

rapporto finale di formazione del 1° settembre 2016 i responsabili della

formazione professionale hanno affermato:

"

(…)

RI 1 ha terminato la formazione come Giardiniere

paesaggista - percorso integrativo il 31 agosto 2016.

Attendiamo di ricevere da parte della DFP l'Attestato

di capacità che probabilmente arriverà alla fine di Settembre in quanto gli

uffici preposti si dicono oberati di lavoro.

RI 1 è un ragazzo che nella sua professione ha dato

modo di dimostrare di essere capace. Se presente lavora bene seppur con dei

tempi di esecuzione ancora abbastanza lunghi. L'impegno è risultato altalenante

nel corso del secondo anno di formazione poiché non è stato sempre presente.

A livello conoscenze professionali raggiunte risulta

sufficiente anche se tende ad isolarsi nel gruppo di lavoro e ad essere

taciturno.

Accertamenti: stage

Nel corso del secondo anno di formazione RI 1 ha svolto

i seguenti stage valutativi in aziende

esterne:

Dal 19 ottobre 2015 al 6 novembre 2015 presso il __________

di __________ (rapporto di stage in

vostro possesso)

Dal 18 gennaio 2016 al 5 febbraio 2016 presso la

squadra di giardinieri del __________ di __________ - __________ (rapporto di

stage in vostro possesso).

Durante gli stage esterni RI 1 ha dimostrato di saper

lavorare bene seppur in modo poco continuativo e incostante. La puntualità

spesso è venuta a mancare. Ha dimostrato interesse per la professione ed

educazione nei contatti con i colleghi. Durante il secondo stage al __________

di __________ dopo alcuni giorni RI 1 non si è presentato sul posto di lavoro.

In diverse occasioni con lui è stato necessario il mio

intervento o quello del formatore o l'educatrice

per riportarlo al percorso giusto.

Collocamento: (vedi allegato)

In vista del collocamento alla fine del Il anno di

formazione, RI 1 ha svolto uno stage Iungo dal 20 giugno 2016 al 25 luglio 2016

presso la __________ di __________ (sig. __________)

Durante lo stage RI 1 si è inserito molto bene nel team

di lavoro, è risultato sempre puntuale, sereno ed interessato alla professione.

Il ragazzo ci riporta che per lui è stata un'esperienza lavorativa bella, con

colleghi bravi e il lavoro interessante. Ha fatto le sue vacanze (dal 1 al 7

agosto).

La settimana dall'8 al 12 agosto è rientrato a lavorare

nel nostro istituto con il suo formatore. Il 16-17-18-19 agosto 2016 RI 1 non si è più presentato

da __________. La resp della formazione __________ ha chiamato la madre del

ragazzo prima e lui dopo. Il ragazzo non è più intenzionato ad andare a

lavorare. Rinuncia al collocamento e al salario.

Finito lo stage il rendimento effettivo riscontrato è

stato: 65% contro 70-75% valutato da noi nel

corso dei due anni. Il salario lordo che

la ditta __________ avrebbe riconosciuto al ragazzo è di 1’500 fr. al mese. Ci

sarebbe stato un incontro nella settimana dal 29 agosto al 02 settembre 2016

per la firma del contratto.

Il futuro professionale di RI 1 risulta ad oggi

compromesso per sua decisione senza alcuna motivazione apparente.” (doc. AI

54).

La

pratica è quindi stata sottoposta per valutazione al consulente professionale,

il quale, con rapporto finale del 5 settembre 2016, ha affermato:

"

(…)

Formazione scolastica e professionale, descrizione ultima

attività - grado raggiunto (elementari, medie, ecc.), durata, mansioni,

specializzazioni, ecc.

RI 1 ha svolto le scuole medie a __________, senza

ottenere la licenza.

Dal 1.9.2014 al 31.8.2016 ha svolto il tirocinio quale

Giardiniere CFP (percorso integrativo)

presso l'lstituto __________ di __________ a __________.

La sua applicazione, a livello scolastico, non gli ha permesso

di raggiungere gli obiettivi che sarebbero

stati alla sua portata. In questi due anni

ha fatto diversi stage esterni, ma non tutti hanno dato esiti positivi in

quanto spesso RI 1 era assente - e queste assenze erano, per la maggior parte delle

volte, ingiustificate (vedi Rapporto del __________ di __________ - ged del

5.2.2016).

Dal 20.06.2016 al 24.08.2016 RI 1 ha svolto uno stage

presso __________ di __________, dove

avrebbe potuto essere assunto con un contratto a tempo indeterminato. Il Datore

di Lavoro aveva valutato il rendimento effettivo di RI 1 ad una percentuale del

65%.

Purtroppo al 24.08.2016 il giovane ha abbandonato il

collocamento.

Stato di salute - capacità lavorativa, limiti

funzionali

Vedi annotazione del Dr. __________ datate 08.09.2014 e

successive datate 30.03.2016

Attività esigibile adeguata - senza (ri)formazione

specifica (oltre a quelle indicate nella categoria 4.2)

Analisi della reintegrabilità (conformemente alla

direttiva interna)

L'attività nella quale l'assicurato si è formato, ovvero,

Giardiniere CFP (percorso integrativo), è

esigibile e adeguata al suo profilo.

In caso di convocazione: verbale del primo colloquio -

progetti, idee, proposte, ecc.

Vedi nostra Diffida datata 03.05.2016

Durante questi due anni di formazione si è dovuti

intervenire a più riprese per rendere attento RI 1 a mantenere un comportamento

corretto e a non commettere più assenze ingiustificate.

Già nel 2014 la Direttrice __________ aveva reso

attenta la mamma di RI 1 che se il figlio non

avesse ripreso il lavoro, l'istituto avrebbe proceduto a disdire il contratto

di tirocinio (vedi lettera datata 1 8.12.2014 - ged del 29.12.2014).

Successivi rapporti da parte dell'istituto hanno

continuato a confermare questo suo modo di

comportarsi - vedi ged del 11 .11 .2015.

ll 16.02.2016 organizziamo un incontro presso

l'lstituto __________ di __________ - vedi annotazione in ged 16.02.2016, dove

ribadiamo l'importanza di avvisare tempestivamente l'istituto in caso di

impedimenti o assenze giustificate.

A marzo 2016 l'lstituto __________ di __________ provvede

nuovamente (prima segnalazione fatta nel 2015)

a segnalare RI 1 all'Autorità Regionale di Protezione __________ di __________,

dove è stato in seguito convocato per 06.07.2016.

Considerandi

II 16.03.2016 convochiamo RI 1 e la madre ad un

incontro presso il nostro ufficio in presenza anche del Dr. __________ - vedi

annotazione in ged 16.03.2016.

Al 30.03.2016 il Dr. __________ annota una sua presa di

posizione riguardo alla situazione di RI 1 - vedi ged del 30.03.2016.

Al 03.05.2016 ci vediamo costretti ad inviare, per

Raccomandata, una Diffida al giovane - vedi ged del 03.05.2016.

Al 18.05.2016 la madre ci ritorna la Diffida

debitamente controfirmata da parte loro, confermando

i seguenti punti (presenti nella Diffida):

(…)

A giugno 2016 l’istituto ci conferma nuovamente

l'assenza di RI 1 (ingiustificata). Chiedo all'lstituto di organizzare un

ultimo stage/accertamento per quantificare il rendimento effettivo di RI 1 nel libero mercato del lavoro.

L'lstituto ha così organizzato, dal 20.06.2016 al 31

.08.2016 uno stage presso __________ di __________.

Il Datore di lavoro __________ non

escludeva la possibilità di assumere il giovane al termine dello stage.

Verso la fine dello stage, il Datore di Lavoro ha

redatto un rapporto nel quale valuta il rendimento effettivo di RI 1 ad una

percentuale del 65%.

Lo stage avrebbe dovuto terminare al 31.08.2016, ma

purtroppo, al 24.08.2016 il giovane ha abbandonato il collocamento, affermando

che non vuole più lavorare.

In caso di diritto a PPR: calcolo CGR dopo

(ri)formazione

Si considera che l'Assicurato ha acquisito sufficienti

conoscenze professionali e

pertanto si fa riferimento ai salari RSS.

Reddito da valido - anno di riferimento 2014

In riferimento ai dati statistici delle RSS, si prende

in considerazione la Divisione economica 71, 79-82, livello di competenze 1 =

attività semplici di tipo fisico o manuale.

Salario annuo CHF 57'392.-= (54530/40* 42.1) - vedi

aggiornamento salario allegato.

Reddito da invalido

In riferimento ai dati statistici delle RSS, si prende in

considerazione la Divisione economica 77, 79-82, livello di competenze 1 =

attività semplici di tipo fisico o manuale.

La capacità lavorativa secondo il datore di lavoro ____________ è stata valutata

al 65%.

Salario annuo fr. 37'305.- (57’392-65%)

Grado di invalidità

57'392.-- - 37'305.-- = 35%

57'392.-

Procedere

Se l'Assicurato ne farà richiesta scritta, si valuterà

la possibilità di un aiuto al collocamento.

Per questo motivo ritengo concluso il mio

mandato.” (doc. AI 56)

Di

conseguenza, con progetto di decisione del 20 dicembre 2016 dapprima e

decisione del 15 febbraio 2017 poi, l’amministrazione ha negato il diritto ad

una rendita con le seguenti motivazioni:

"

(…)

Decidiamo pertanto:

La richiesta di prestazioni è respinta.

Esito degli accertamenti:

Con comunicazione del 18.09.2014 abbiamo conferito al

Signor RI 1 una garanzia per una prima formazione in qualità di giardiniere CFP

presso l'lstituto __________, dal 1.09.2014

al 31.08.2016. Per tutta la durata del provvedimento

professionale ci siamo assunti i costi che ne sono scaturiti.

A seguito di parecchie assenze ingiustificate, con

lettera del 03.05.2016 il Signor RI 1 è stato diffidato a continuare il provvedimento

ottemperando diligenza, impegno, -presenza e a non assentarsi più senza dare motivazioni.

Inoltre, abbiamo reso attento il Signor RI 1 sul fatto

che avrebbe dovuto prendere coscienza che il provvedimento organizzato era

esigibile e compatibile con il suo stato di salute. Tramite il rapporto di fine

formazione del 05.09.2016, la nostra Consulente d'integrazione professionale ci

comunica che ha portato a termine la formazione in qualità di giardiniere paesaggista CFP, conseguendo il relativo certificato. ll summenzionato provvedimento ha potuto confermare

l'effettiva resa lavorativa del Signor RI 1 pari al 65%.

Qui di seguito le viene illustrato il metodo utilizzato

per calcolare il grado d'invalidità, i redditi utilizzati per l'anno 2014 sono gli ultimi dati salariali forniti

dall'Ufficio federale di statistica (Tabelle RSS TA1).

Reddito da valido

In assenza del danno alla salute, nell' attività di

giardiniere paesaggista a tempo pieno, il Signor RI 1 avrebbe potuto percepire

un salario annuo di CHF 57'392.00 (fonte: reddito statistico RSS, divisione

economica: 77.79-82, livello di qualifica: attività semplici e ripetitive).

Reddito da invalido

Grazie al summenzionato provvedimento professionale,

può dunque sfruttare la sua capacità lavorativa

residua del 65% e può ambire nella professione di giardiniere paesaggista, ad

un salario annuo di CHF 37'305.00 (fonte:

reddito statistico RSS, divisione economica: 77.79-82, Iivello di qualifica: attività semplici e ripetitive).

ll calcolo utilizzato è mostrato qui di seguito.

Confronto dei redditi:

senza invalidità CHF 57'392.00

con invalidità CHF 37'305.00

Perdita di guadagno CHF 20'087.00 = Grado d'invalidità del 35%

Considerato che il grado d'invalidità è pari al 35%, quindi

inferiore al 40%, il diritto ad una rendita

Al non sussiste.

Rendiamo attento il Signor RI 1 che, su richiesta

scritta, il nostro Servizio d'lntegrazione Professionale

(SIP) rimane a disposizione per un eventuale aiuto al collocamento. (…)”

Di

fronte al TCA l’assicurato ha prodotto documentazione relativa alla pratica con

l’assicurazione disoccupazione e certificati di inabilità lavorativa.

2.5

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto

(DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione

deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si

rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni

e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività

e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede

d’istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti,

i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

In

una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56,

pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici

regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un

rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato

redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato.

Tuttavia,

nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla

concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile

fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con

riferimenti (in particolare alla DTF 139 V 225 e 135 V 465)

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo

di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare

sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15

gennaio 2009; STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla

luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante

attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del

23.

aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc; Meyer Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung,

in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2014, ad

art. 28a, pag. 398-399) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall’ammini-strazione e a imporre nuovi

accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29

settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

2.6

Nel

caso concreto, dopo attento esame della documentazione agli atti, secondo il

TCA l’Ufficio AI ha correttamente e approfonditamente valutato la fattispecie

e, quindi, ritenuto che, malgrado i problemi accertati, segnatamente la

diagnosi di “Probabile disarmonia evolutiva con ritardo mentale lieve (F70)”,

diagnosi posta dal curante dr. __________, dal Servizio medico psicologico

(SMP) e dal medico SMR, l’assicurato andava considerato in grado di esercitare

la professione imparata di giardiniere paesaggista CFP con una resa lavorativa

quantificabile nel 65%.

In

effetti, rilevato come l’assicurato non avesse ottenuto la licenza di scuole

medie e segnalate “difficoltà d’inserimento nel contesto professionale post

scolarizzazione obbligatoria” (cfr. rapporto del 6 agosto 2014 del SMP,

doc. AI 9), l’amministrazione, sulla base anche di quanto attestato dal dr. ____________,

psichiatra del SMR, nel suo rapporto del 8 settembre 2014, ha appurato che l’assicurato

era da considerare ragionevolmente in grado di “portare a termine la formazione

come giardiniere biennale integrativo in internato all'lstituto __________” (doc.

AI 11). Tale formazione era stata auspicata anche dal curante dr. __________

(cfr. il rapporto del 16 luglio 2014, doc. AI 7).

L’amministrazione

ha quindi riconosciuto all’assicurato “la garanzia per la prima formazione

professionale”, assumendo segnatamente i costi per una prima formazione

professionale dal 1. settembre 2014 al 31 agosto 2016 presso l’Istituto __________

di __________ quale giardiniere (formazione empirica; doc. AI 12).

In

effetti, malgrado difficoltà comportamentali legate alla frequentazione scolastica

e talvolta ad assenze (ingiustificate) sul lavoro, la formazione come

giardiniere ha infine potuto essere completata con successo e l’assicurato ha

ottenuto il relativo diploma. In occasione di un incontro il 16 marzo 2016 presso

l’ufficio AI, in presenza dell’assicurato, di sua madre, del consulente professionale

e del dr. __________ (psichiatra del SMR), all’assicurato - che aveva ribadito la

volontà di terminare la formazione - era stata, tra l’altro, spiegata

l’importan-za di frequentare regolarmente il lavoro e la scuola, ritenuto che altrimenti

l’Ufficio AI sarebbe stato costretto ad interrompere la formazione in corso,

osservato come la stessa non fosse da considerare compromessa per il problema

di salute, ma esclusivamente per il suo comportamento (doc. AI 36). Alla luce

di quanto appurato nell’ambito di tale colloquio, il 30 marzo 2016 il dr. __________

del SMR aveva quindi concluso escludendo qualsivoglia limitazione sulla

capacità lavorativa e formativa dal lato medico-psichiatrico, ritenuto come ”Il

comportamento inadeguato, l'aperto atteggiamento di sfida da lui mostrati

durante il colloquio rispettivamente l'assenza evidente di motivazione, le

affermazioni oggettivamente non veritiere da lui presentate come

giustificazioni delle assenze (ad esempio sonno profondo e stanchezza tale che

gli avrebbero impedito di raggiungere un telefono in casa), affermazioni non

minimamente criticate dalla madre, non costituiscono segni o sintomi di valenza

psicopatologica che possano in qualche modo influenzare il proseguo del

progetto formativo” (doc. AI 37).

Viste

le nuove assenze dal lavoro dell’assicurato, in data 3 maggio 2016 l’amministrazione

ha quindi proceduto ad una diffida ex art. 21 cpv. 4 LPGA, con la quale, ribadito

come la buona riuscita della formazione non dipendesse “dal suo problema di

salute ma dal suo comportamento”, in particolare dalla mancanza di

applicazione e di voglia di collaborare da parte sua, gli era stato intimato

formalmente di ottemperare con diligenza, impegno e presenza al provvedimento

professionale, a non più assentarsi dal lavoro e di prendere coscienza del

fatto che la formazione in corso riconosciuta dall'AI era perfettamente

esigibile e compatibile con il suo stato di salute e che, al termine della stessa,

il grado d'invalidità sarebbe stato valutato come se avesse portato a termine

la formazione di giardiniere CFP (doc. AI 43).

La

formazione come giardiniere è quindi stata conclusa con la consegna del

relativo attestato delle competenze-forma-zione biennale quale giardiniere

(doc. AI 61).

Effettuata

dunque una valutazione in vista di collocare l’assicurato presso un datore di

lavoro, con stages professionali, visto il rapporto finale di stage del 19

luglio 2016 della __________ (doc. AI 52), con motivazioni pertinenti dei responsabili

della formazione, condivise integralmente dal consulente professionale dell’AI,

la resa lavorativa e, quindi, la sua capacità lavorativa è stata valutata al

65% (cfr. il citato rapporto di stage del 19 luglio 2016, il rapporto finale di

formazione del 1° settembre 2016 del consulente professionale dell’AI, doc. AI 52,

54; rapporto finale del consulente professionale del 5 settembre 2016, doc. AI

56).

Alla

luce di questi accertamenti, che peraltro non sono stati smentiti da altra

documentazione, segnatamente medica, che potesse in qualche modo metterne in

dubbio il benfondato, a ragione l’amministrazione ha ammesso un grado di

abilità lavorativa nella professione imparata del 65%, pari all’effettiva resa

lavorativa dimostrata nel corso della formazione e degli stages eseguiti,

esclusa segnatamente la presenza di segni o sintomi con valenza psicopatologica

così come la sussistenza di limitazioni tali da impedirgli di esercitare,

nell’indicata misura, la professione imparata.

Del

resto, questo TCA non può che aderire alla convincente presa di posizione del

SMR. A questo riguardo va pure ricordato che per l’art. 59 cpv.

2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per

valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la

capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo

6.

LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete

in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne

le decisioni in ambito medico. Scopo e senso del nuovo disposto come pure del

nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli

uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari

del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze

medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale

della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione

di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle

indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (cfr. STF 9C_9/2010

del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009

IV n. 56 p. 174, con riferimenti).

In

ogni modo, le valutazioni agli atti non sono state smentite da altra documentazione

medico-specialistica attestante la presenza di affezioni invalidanti o, ancora,

un peggioramento successivo alle predette valutazioni mediche del SMR e entro

la data della decisione contestata, sottolineato come per costante giurisprudenza il giudice

delle assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati

fino al momento del provvedimento contestato (DTF 132 V 220 consid.

3.1

).

In

effetti, i due generici certificati medici resi dal dr. __________, peraltro in

data successiva alla resa della decisione qui impugnata, si limitano ad attestare

un’inabilità lavorativa dal 31 gennaio al 15 marzo 2017 (senza indicazione di

alcuna diagnosi medica) e a segnalare una visita presso il dr. __________,

della quale tuttavia non è poi stato fatto pervenire alcun riscontro (doc. A2).

Questi certificati, unitamente a quelli del 7 e 10 marzo 2016 del curante (attestanti

inabilità lavorative dal 25 febbraio al 13 marzo 2016; doc. AI A5), non

documentano la presenza di affezioni invalidanti o un peggioramento successivo

alle valutazioni effettuate dal SMR e non permettono quindi di dipartirsi dalle

conclusioni dell’amministrazione. Del resto val la pena ancora di osservare che

malgrado il ricorrente abbia sottolineato di essere regolarmente seguito dalla

psicologa __________, del Servizio psicosociale di __________, riservandosi di

fare pervenire una sua presa di posizione da ultimo con scritto al TCA del 2

maggio 2017 (doc. I, VI), non ha infine prodotto alcuna certificazione di

questa specialista né del curante o altro medico che potesse in qualche modo

documentare una situazione psicologica o psichiatrica diversa da quella

stabilita dall’amministrazione.

In

realtà, l’assicurato non contesta sostanzialmente le conclusioni di abilità

lavorativa del 65% e più in generale gli accertamenti medici condotti

dall’amministrazione, ma si limita in sintesi ad esprimere un dissenso puramente

soggettivo. Sostiene in effetti che gli dovrebbe essere riconosciuta una rendita,

che avrebbe bisogno di un sostegno psicologico e che sarebbe tutto il giorno condizionato

da una svogliatezza che lo porterebbe a non recarsi al lavoro e nemmeno

all’ufficio disoccupazione e che l’avrebbe costretto a farsi seguire da una

psicologa. Non apporta tuttavia il benché minimo elemento atto a mettere in

dubbio le conclusioni dell’Ufficio AI, non avendo appunto prodotto alcuna

documentazione rilevante.

Va

qui ricordato infine che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo

cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal

giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso

che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare

all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con

riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare

l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile –

le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti

invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze

della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Se

ne deve quindi concludere che l’Ufficio AI ha compiutamente valutato le

problematiche di cui l’assicurato è portatore, giungendo ad una conclusione

logica e priva di contraddizioni. Da questa non è possibile scostarsi, malgrado

il TCA sia consapevole della difficile situazione personale del ricorrente che

traspare dagli atti e dalle sue prese di posizione, anche in considerazione della

non facile gestione del rapporto con il figlio che ha avuto in età molto precoce.

Richiamato

pure l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia

ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico

cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V

278.

consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati), è da ritenere dimostrato

con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115

V 142 consid. 8b) che l’insor-gente debba essere considerato abile nella misura

del 65% nell’esercizio dell’attività di giardiniere paesaggista.

Sia

peraltro sottolineato che non solo l’assicurato ha spontaneamente rinunciato a

stipulare un contratto di lavoro propostogli dall’Ufficio AI, con un pensum al

65%, con la ditta di Vezia presso la quale egli aveva (peraltro con soddisfazione

di entrambe le parti) effettuato uno stage lavorativo (doc. AI 53), ma pure

risulta iscritto regolarmente all’assicurazione disoccupazione dal 2016,

ammessa la sua collocabilità e, quindi, la sua idoneità lavorativa, e beneficia

(malgrado le penalità che gli sono state comminate) delle indennità giornaliere

di diritto così come di provvedimenti di orientamento professionale e di occupazione

temporanea (doc. B2-B15).

2.7

Per

quel che concerne l’aspetto economico (rimasto incontestato), l’Ufficio AI ha

proceduto al raffronto dei redditi, sulla base del dettagliato rapporto del

consulente professionale del 5 settembre 2016 (doc. AI 56), così come risulta

dalla decisione contestata.

Per

il reddito da valido l’amministrazione, in corretta applicazione dei salari

statistici applicabili (Salario divisione economica 77, 79-82 – ossia: “attività

ammnistrative e di servizio di supporto”, livello di competenze 1, attività

semplici e ripetitive tipo fisico o manuale), ha preso in considerazione un

importo di fr. 57’392.--, aggiornato al 2014. Il reddito da invalido è quindi

stato determinato partendo dal medesimo dato salariale statistico e tenendo

conto di un’inabilità lavorativa del 35%, per complessivi fr. 37’305 (57'392 –

35%). Dal raffronto tra i due redditi è risultato un grado d’invalidità del 35%

che non giustifica il diritto alla rendita.

Ne

consegue che la decisione contestata dev’essere confermata, mentre il ricorso

va respinto.

2.8

L’assicurato,

tramite la madre, ha chiesto di esperire una visita psichiatrica e di essere

convocato per poter “parlare con voi di faccia a faccia” (VIII, X).

Giusta

l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro

un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale

costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei

suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che

gli venga rivolta.

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54s. consid.

3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai

ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere

principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF

8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento

in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta

chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di

prima istanza (cfr. STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V

55.

consid. 3a con riferimenti). Una semplice richiesta di prove, così come

delle domande tendenti alla comparizione oppure a un interrogatorio personale,

a un interrogatorio delle parti, a un’audizione testimoniale oppure a un

sopralluogo, non sono sufficienti per fondare un simile obbligo (cfr. SVR 2009

IV Nr. 22 p. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta

Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica

fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in

particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF

127.

V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

Nella

concreta evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale

-, il ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico

dibattimento, ma ha semplicemente chiesto di essere udito da questo Tribunale. Va inoltre ricordato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF

130.

II 425 consid. 2.1 p. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente

all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al

previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Questo

Tribunale ritiene che la refertazione medica ed economia agli atti contiene

elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno

dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si

renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.

2.9

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinnanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese, di fr. 500.-, sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti