32.2017.46
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12 ottobre 2017Italiano59 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2017.46
TB
Lugano
12 ottobre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 marzo 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 22 febbraio 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Il 22 maggio 2014 (doc. 2) RI
1, 1967, di formazione pittore, ha chiesto prestazioni AI per adulti a causa
dei disturbi al ginocchio che dal 9 maggio 2013 l’hanno reso inabile al lavoro
di guardiano di sicurezza per le ferrovie e che l’hanno portato ad essere
licenziato da __________ per il 30 settembre 2015.
1.2. L’amministrazione ha
intrapreso i necessari accertamenti medici anche richiamando l’incarto dall’assicuratore
malattia che si è assunto il caso e nel 2016 ha disposto una perizia (doc. F).
Preso atto del rapporto finale SMR dell’11 aprile 2016 (doc. 59) e
del complemento del 24 ottobre 2016 (doc. 80) del rapporto del Servizio
integrazione professionale del 14 ottobre 2015, con decisione del 22 febbraio
2017 (doc. A), che confermava il progetto di decisione del 18 aprile 2016 (doc.
62) a seguito delle osservazioni dell’assicurato (doc. C) e dei successivi referti
medici (docc. 65 e 69) che sono stati trasmessi alla perita per una valutazione
(doc. 73), giunta il 14 giugno 2016 (doc. 76) e a seguito della quale il medico
SMR il 20 giugno 2016 (doc. 75) si è riconfermato nel suo precedente rapporto,
l’Ufficio AI ha attributo all’assicurato una rendita temporanea intera (grado
AI 100%) dal 1° maggio 2014, ma con versamento dal 1° novembre 2014, ossia dopo
sei mesi dalla presentazione della richiesta (art. 29 cpv. 1 LAI),
limitatamente al 30 settembre 2015.
1.3. Con ricorso del 17 marzo 2017
(doc. I) RI 1, rappresentato dal RA 1, ha chiesto di annullare la decisione
dell’Ufficio AI e di ritornare l’incarto per una rivalutazione della sua
situazione, che porti a riconoscergli un’incapacità lavorativa di almeno il 50%
anche in attività adeguata e quindi che sia ricalcolato il suo grado di
invalidità.
Secondo il ricorrente la sua situazione non sarebbe affatto
migliorata dal 18 giugno 2015. Anche il certificato del dr. med. __________ del
10 marzo 2017 (doc. D) riferisce di continui disturbi al ginocchio destro con
persistenza dell’artrofibrosi e dei dolori, tanto che la funzionalità era ancora
fortemente limitata con una flessione massima di 70°-80° e i dolori si accentuavano
alla mobilizzazione dopo 20 minuti da seduto e 15 minuti di marcia. Queste
difficoltà sono state rilevate anche nel rapporto finale di attività che è
stato steso il 2 settembre 2016 (doc. E) dopo un periodo durante il quale,
tramite l’assicurazione contro la disoccupazione, l’assicurato ha svolto un
provvedimento del mercato del lavoro.
1.4. Nella risposta del 24 aprile
2017 (doc. IV) l’Ufficio assicurazione invalidità ha proposto di respingere il
ricorso dopo avere sentito il dr. med. __________ del Servizio medico Regionale
(doc. IV/1), secondo cui il certificato medico prodotto dal ricorrente non
oggettivava uno stato clinico differente da quello già valutato.
L’amministrazione ha osservato di avere sottoposto l’assicurato a
una perizia, dalla quale è emerso che dopo un periodo di totale inabilità
lavorativa la situazione si era stabilizzata.
L’interessato è stato ritenuto inabile al 50% nella sua attività
abituale, mentre abile al 100% in attività adeguate conformi alle limitazioni
funzionali descritte dalla specialista in riabilitazione.
Questa valutazione è stata ribadita dalla perita nel complemento
del 16 aprile 2016 (recte: 14 giugno 2016) ed essendo completa e
coerente nelle conclusioni, per l’Ufficio AI va confermata anche alla luce del
nuovo rapporto del dr. __________.
L’amministrazione ha dunque confermato l’attribuzione al
ricorrente di una rendita temporanea dal 1° maggio 2014 al 30 settembre 2015,
ma con versamento delle prestazioni dal 1° novembre 2014 a causa della domanda
tardiva.
1.5. Nelle sue osservazioni del 4
maggio 2017 (doc. VI) il ricorrente ha prodotto la perizia del 6 aprile 2016
(doc. F) della dr.ssa med. __________, rilevando come in sostanza le parti
siano concordi nella valutazione dei disturbi di cui egli soffre, mentre la
discordanza sta nel definire la loro portata sulla sua capacità di lavoro.
L’insorgente ha ribadito come il referto del 10 marzo 2017 del dr.
__________ attesti un’ulteriore evoluzione sfavorevole, con una mobilità del
ginocchio limitata in flessione a 70°-80° e l’insorgenza di forti dolori dopo pochi
minuti di attività.
Inoltre, già nel suo referto del 18 giugno 2015 il chirurgo che
l’ha operato aveva escluso la possibilità di continuare l’attività abituale di
guardiano di sicurezza, visto che operava su terreni sconnessi, talvolta di
difficile accesso e sui cantieri lungo la linea ferroviaria. Pertanto, la sua
capacità nell’attività precedente deve essere considerata nulla.
Riguardo all’abilità lavorativa in attività adeguate, sulla scorta
delle limitazioni elencate dalla perita, a dire dell’assicurato una tale
attività sarebbe possibile unicamente in un posto concepito su misura e
assolutamente estraneo alla realtà del mercato del lavoro. La decisione
impugnata elenca una serie di attività, ma se si considerano le limitazioni funzionali
riconosciute anche dall’amministrazione, egli ritiene che le stesse non possano
essere esercitate al 100%. In nessuna di queste attività sarebbe possibile
cambiare frequentemente la postura alternando periodi seduti di 20-30 minuti a
periodi in piedi sino a due ore oppure ancora evitare spostamenti su terreni
anche sconnessi, salire scale o su terreni in salita/discesa e sollevare pesi
di 10kg, il tutto con un rendimento completo. D’avviso dell’assicurato, per
essere compatibili con le limitazioni riconosciute queste attività devono
essere svolte con pause adeguate che vanno a discapito inevitabilmente del
rendimento, perciò non sono esigibili in misura completa, ma al massimo al 50%.
Per di più, l’assicurato ha evidenziato che per alcune di queste
attività adeguate sono necessarie anche delle qualifiche di cui egli è
sprovvisto.
Infine, l’insorgente ha rilevato che la stessa perita ha indicato
la necessità di continuare con la fisioterapia e/o l’attività in acqua per
mantenere l’articolarità e rinforzare tutto l’arto inferiore destro, attività
che ha sempre svolto senza tuttavia raggiungere i risultati sperati, a conferma
dell’entità dei disturbi presenti che influiscono forzatamente negativamente
sul rendimento sul posto di lavoro.
In via principale l’assicurato ha dunque ribadito di ritornare gli
atti all’Ufficio AI per una rivalutazione della sua situazione che porti a
riconoscergli un’incapacità lavorativa di almeno il 50% anche in attività
adeguate; in via subordinata, ha chiesto che l’Ufficio AI effettui una nuova
valutazione che tenga conto delle sue esposte argomentazioni.
1.6. Il 22 maggio 2017 (doc. VIII)
l’amministrazione si è riconfermata nella risposta sulle conclusioni mediche e
sulle attività esigibili, mentre da parte sua l’assicurato non ha formulato nuove
osservazioni (doc. IX).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se è a giusta ragione che l’Ufficio assicurazione invalidità ha
riconosciuto all’assicurato una rendita intera di invalidità limitata nel tempo
dal 1° maggio 2014 al 30 settembre 2015, poiché dal 18 maggio 2015 egli sarebbe
abile al lavoro al 100% in attività adeguate e dal calcolo del grado della
perdita di guadagno risulterebbe una percentuale inferiore al grado minimo
pensionabile (10%).
2.2. Secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali
dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla
salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla
salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il
caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini,
Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea
e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla
rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,
ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29
cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita
un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale
definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione
dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non
tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione
professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC
1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura
dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato,
in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di
difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente
un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007:
TF] con sentenza U 156/05 del 14
luglio 2006, consid. 5).
2.3. Trattandosi in concreto
dell’attribuzione di una rendita limitata nel tempo, per costante
giurisprudenza, quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una
rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per
un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla
revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V
120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04
del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005;
Fatti
I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).
L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del
beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la
rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su
richiesta.
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di
rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a
proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in
caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento
determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi
senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a
cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione
della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una
prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e
STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI
è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il
diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una
rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).
Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa
dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente
periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di
far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa
origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo
d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.
Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato
ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di
revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005
pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64-65).
2.4. Nel caso di specie, dopo
avere richiamato gli atti medici ritenuti determinanti e sottoposto
l’assicurato a una perizia medica, preso poi atto del rapporto finale dell’11
aprile 2016 del Servizio Medico Regionale che confermava il parere della dr.ssa
med. __________ del 6 aprile 2016, specialista FMH in medicina fisica e riabilitazione,
la quale si è ulteriormente espressa il 14 giugno 2016 in merito alla nuova
documentazione medica prodotta dall’assicurato così come il dr. med. __________
dell’SMR che ha ribadito quanto espresso due mesi prima, l’Ufficio AI ha
considerato l’interessato inabile al lavoro in ragione del 100% dal 9 maggio
2013 nella sua precedente attività di guardiano della sicurezza, mentre
totalmente abile in altre attività adeguate al suo stato di salute dal 18
giugno 2015.
Quel giorno (doc. 27) il dr. med. __________, FMH in chirurgia
ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore, che l’aveva già operato
negli anni precedenti, ha ricordato che l’assicurato dopo l’impianto di protesi
ha avuto un’artrofibrosi e un’algodistrofia per la quale si era resa necessaria
una mobilizzazione del ginocchio in narcosi. Nonostante la fisioterapia egli
aveva nuovamente sviluppato un’artrofibrosi, mentre l’algodistrofia era
regredita. Il medico ha rilevato che la situazione era definitiva e non v’erano
margini per migliorare ulteriormente la flessione che arrivava a 100°-105°,
mentre l’estensione era completa (prima dell’intervento non lo era).
Vista la giovane età, per il chirurgo era “importante
attribuire una rendita di invalidità vicina al 50% poiché non può assolutamente
fare nessun lavoro su terreni sconnessi, stare a lungo in piedi o portare e
alzare pesi, camminare su scale e fare ripetute discese e salite. Può fare
perlopiù dei lavori sedentari e misti con brevi deambulazioni.”.
Nel suo referto del 6 ottobre 2015 (doc. 41) il dr. med. __________,
specialista FMH in medicina generale, medico curante dell’assicurato, ha
condiviso pienamente il parere del dr. med. __________, secondo cui l’interessato
risultava sempre inabile al lavoro al 50%, visto che la situazione cronicizzata
non permetteva al paziente di svolgere pienamente un lavoro sia da seduto che
da in piedi.
A suo avviso, quindi, l’assicurato rimaneva impossibilitato a
riprendere l’attività lavorativa nel settore ferroviario di servizio esterno
sui binari, mentre sarebbe stato abile al 100% in un lavoro di ufficio o in un
lavoro leggero fisicamente anche all’esterno tipo Securitas sull’arco di
un’intera giornata, ma con rendimento ridotto del 50% a dipendenza del tipo di
attività che avrebbe svolto e dei limiti funzionali, quali non potere mantenere
in modo prolungato posizioni statiche, dovere effettuare regolari pause anche
in un’attività di tipo amministrativo, ciò che ne riduceva il rendimento. Inoltre,
egli non era adatto ad eseguire lavori di ufficio per mancanza di preparazione
generale in questo settore e si doveva pure considerare che molto probabilmente
avrebbe avuto delle difficoltà di adattamento e adeguamento a una nuova realtà
lavorativa. A suo dire, era quindi ragionevole una rendita AI del 50%.
Il 18 febbraio 2016 (doc. 55) il dr. med. __________, FMH in
chirurgia ortopedica, ha ricordato che l’assicurato era stato operato di
protesi totale del ginocchio destro nel dicembre 2013, intervento che è stato
complicato da artrofibrosi per la quale ha subìto un’artrolisi del ginocchio
destro con mobilizzazione in narcosi il 17 febbraio 2015. Vista la cattiva
evoluzione è stato sottoposto a un nuovo intervento di artroscopia del
ginocchio destro con sinovectomia e artrolisi del ginocchio destro il 2 maggio
2015. Egli lamentava sempre un disturbo funzionale con limitazione della
flessione a 80°-90°; l’estensione era completa. Il ginocchio era stabile nel
piano frontale.
Il chirurgo ha rilevato un peggioramento rispetto all’ultimo
controllo effettuato dal dr. med. __________, dove la flessione era di 100°-110°.
Un altro intervento chirurgico non era opportuno, mentre è stata prescritta
all’interessato della fisioterapia.
Il 23 febbraio 2016 (doc. 57) il dr. med. __________ del Servizio
Medico Regionale ha ritenuto opportuno sottoporre l’assicurato a una perizia
medica, che è stata subito (doc. 57) affidata alla dr.ssa med. __________,
specialista FMH in medicina fisica e riabilitazione, che ha valutato
l’interessato il 24 marzo 2016 nel corso di 100 minuti.
Nel suo rapporto peritale del 6 aprile 2016 (doc. F) l’esperta ha
esposto l’anamnesi familiare, scolastica, professionale, sociale e personale, i
dati soggettivi del paziente con la descrizione dei disturbi (rigidità al
ginocchio continua, impossibilità di inginocchiarsi, posizione seduta con il
ginocchio flesso per 30 minuti, camminare in piano per due ore) e dell’attività
lavorativa (si occupava di sicurezza ferroviaria e manovrazione dei vagoni; il
lavoro consisteva nel controllo delle persone che si occupavano dell’ingresso e
del transito dei treni in stazione, controllava la sicurezza del lavoro altrui,
stava 8 ore in piedi al giorno spostandosi all’interno della stazione o tra i
binari), le constatazioni oggettive con un esame clinico dell’assicurato
(estensione 0°, flessione 80°, poi comparsa di blocco rigido, nessun dolore
alla mobilizzazione del ginocchio, forza ridotta) e il bilancio funzionale (test
del cammino, test delle scale, sollevava e trasportava fino a 25kg senza
problemi ma flettendo solo il rachide e non le ginocchia, impossibile l’inginocchiarsi
a terra), gli esiti delle indagini strumentali esperite in precedenza da terzi.
Quale diagnosi la specialista ha indicato che il ginocchio destro
era rigido su esiti di impianto di protesi totale del ginocchio nel 2013.
Per quanto concerne la valutazione delle conseguenze sulla
capacità di lavoro, alla luce dell’anamnesi e dell’esame clinico, nella sua
ultima attività svolta come impiegato ferroviario specializzato come capo della
sicurezza, manovratore di vagoni e guardia di sicurezza, impiego svolto
prevalentemente in ortostatismo e su terreni sconnessi, tra i binari dei treni,
salendo e scendendo le scale, la perita ha ritenuto giustificata un’inabilità
lavorativa del 50%, da intendersi come riduzione consensuale del rendimento
nell’arco di una giornata di 8 ore, a decorrere dal 18 maggio 2015 come
indicato dal dr. med. __________. Per il periodo dal 9 maggio 2013 al 17 giugno
2015 ha confermato un’inabilità lavorativa totale.
In un’attività adeguata e rispettosa delle risorse indicate, che
non richiedesse l’accovacciamento o la flessione delle ginocchia o il
sollevamento di pesi superiori a 10kg e che prevedesse cambi posturali
frequenti (seduto per 30 minuti a gamba flessa – in piedi fino a 2 ore), oltre
alla mobilizzazione in ambiente pianeggiante, l’assicurato era abile al 100%
dal 18 giugno 2015.
L’esperta ha infine consigliato all’interessato di continuare con
la fisioterapia e/o l’attività in acqua per mantenere l’articolarità e rinforzare
tutto l’arto inferiore destro.
L’11 aprile 2016 (doc. 59) il dr. med. __________ ha preso atto
del parere della perita e nel suo rapporto finale SMR ha posto la diagnosi di
esiti di artrofibrosi dopo posa di protesi totale al ginocchio destro il 9 dicembre
2013 ed asportazione di materiale di osteosintesi della tibia con/su: pregressa
mobilizzazione del ginocchio destro in narcosi; pregressa osteotomia di
valgizzazione della tibia destra e artroscopia al ginocchio destro con
sinovectomia parziale e microfratturazioni il 10 maggio 2013; stato da
meniscectomia parziale, mediale e laterale e lisciaggio cartilagineo
patellofemorale e del condilo femorale mediale su condromalacia il 2 dicembre
2011.
Il medico SMR ha confermato che l’inabilità lavorativa era totale sia
nell’attività abituale sia in altre adeguate, ma dal 18 giugno 2015 la capacità
era del 100%, ma con riduzione del rendimento del 50%, nella precedente
attività, mentre era totale in attività adatte alle sue condizioni di salute
nel rispetto dei limiti funzionali che prevedevano un carico massimo di 10kg,
non accovacciarsi, non flettere le ginocchia, cambi posturali frequenti (seduto
per 30 minuti a gamba flessa, in piedi fio a due ore), oltre alla
mobilizzazione in ambiente pianeggiante.
Il 18 aprile 2016 (doc. 65) il dr. med. __________ ha precisato
che l’esame clinico rimaneva invariato rispetto al precedente e che i margini
di manovra per migliorare questa situazione erano limitati visto che aveva già
subìto una mobilizzazione sotto narcosi e un release artroscopico. Il
chirurgo ha altresì indicato che l’interessato poteva effettuare lavori
pesanti, ma limitando il carico di lavoro al 50%. La fisioterapia andava
continuata.
Nel referto di una settimana dopo (doc. 69) il chirurgo ha
ribadito che confermava le limitazioni che erano già state espresse dal collega
dr. __________, evidenziando che l’assicurato presentava dei limiti abbastanza
importanti con il ginocchio, tanto da potere svolgere delle attività con carico
discontinuo per un massimo del rendimento del 50%, ossia per 4 ore al giorno,
ma non doveva assolutamente camminare su terreni accidentati. Egli non poteva
accovacciarsi o inginocchiarsi, né doveva assolutamente salire su scale a
pioli, impalcature o fare salite e discese. Poteva portare pesi di al massimo
10kg per un breve periodo e tragitto.
Il 14 giugno 2016 (doc. 76) la dr.ssa __________ si è pronunciata
su questi ultimi due referti sottolineando che nell’attività di controllo delle
persone che si occupavano dell’ingresso e del transito dei treni in stazione, di
controllo della sicurezza del lavoro altrui che comportava di stare per 8 ore
al giorno in piedi spostandosi all’interno della stazione o tra i binari, era
giustificata una inabilità lavorativa del 50%, da intendersi come riduzione
consensuale del rendimento nell’arco di una giornata di 8 ore, come d’avviso
del chirurgo che ha operato l’assicurato e confermato anche dal collega dr. __________.
In effetti, egli non riusciva a spostarsi tra i binari, mentre si poteva mobilizzare
all’interno della stazione e alcuni lavori nell’attività lavorativa abituale
non poteva/riusciva a farli.
Queste limitazioni valevano anche per un’attività adeguata, che
non doveva richiedere l’accovacciamento o la flessione delle ginocchia o il
sollevamento di pesi superiori a 10kg e che prevedesse cambi posturali
frequenti, come stare seduto per al massimo 30 minuti con la gamba flessa e in
piedi per 2 ore, oltre che a muoversi in ambienti pianeggianti.
Alla luce di questo complemento peritale il 20 giugno 2016 (doc.
75) il medico SMR ha confermato quanto espresso nel suo precedente rapporto
finale dell’11 aprile 2016.
Con il ricorso l’assicurato ha prodotto il certificato medico del
dr. med. __________ allestito il 10 marzo 2017 (doc. D), in cui il chirurgo
ortopedico ha presentato la situazione clinica rilevando che la flessione è
limitata a circa 70° massimo 80°, l’estensione a 0°. Al di là dei 70° e dopo
15-20 minuti, quando si trova in posizione seduta rispettivamente dopo 15
minuti di marcia, l’assicurato ha riferito importanti dolori alla
mobilizzazione. Non v’erano segni anamnestici e clinici per un’infezione né
indicazioni chirurgiche visto l’insuccesso degli ultimi interventi. Rimaneva
l’opzione di un cambio di protesi, che però non avrebbe garantito un risultato
migliore di quello ottenuto fino ad ora. Lo specialista ha osservato che
l’interessato ha effettuato qualche lavoro di reintegrazione professionale,
presentando comunque molte difficoltà. Non ha quindi ritenuto adeguata “l’invalidità
accordata da voi al paziente visti i sintomi che presenta e vi chiedo quindi di
volerla rivalutare in modo che possa ottenere almeno il 50%. Ritengo opportuno
che il paziente possa essere rivalutato da un punto di vista funzionale su base
stazionaria alla clinica della Suva per una determinazione dell’abilità al
lavoro residua.”.
Per l’SMR ciò non oggettivava uno stato clinico differente da
quello già valutato, così ha confermato il suo rapporto (doc IV/1).
2.5. Per costante giurisprudenza
(STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter
graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è
necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente
da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio
sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato
è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio
per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato
(DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).
Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle
indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano
concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è
che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio
approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena
conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia
chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi
per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del
mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF
122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle
perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha
stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati
riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e
sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che
indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V
161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK
1986 pag. 189; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza
pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto
conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle
direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In
particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito
che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli
esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le
loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25
aprile 2007; STFA U 329/01
ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (=
SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le
perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate
dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del
24 agosto 2006 concernente un caso di
assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha
evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito
dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza
tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere
ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha
sviluppato la seguente considerazione:
" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport
d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont
la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de
l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport
médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de
divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de
manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns
et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès
lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer
celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical
régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique
pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,
du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur
l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir
de tel." (…).
Per quel che riguarda
i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L'Alta Corte, nella sentenza
9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012
del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze d'opinioni
tra medici curanti e periti interpellati dal giudice o dall'amministrazione, ha
precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion
entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale,
nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des
rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard
des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de
leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler
qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat
thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR
2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai
2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par
l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul
fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il
n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui
sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l'expert." (…).
Infine, va ricordato
che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere
la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui
egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Da ultimo, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294). L’esperto
deve innanzitutto, come accennato, porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di
un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto
di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e
quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale
profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata
pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità
di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi
sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124
del 27 settembre 2001).
2.6. Questo Tribunale, chiamato a
verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato accuratamente
vagliato dall'Ufficio AI prima dell'emanazione della decisione impugnata, dopo
attenta analisi della documentazione medica agli atti non può che confermare
l'operato dell'amministrazione, in quanto la problematica ortopedica è stata
chiarita in modo soddisfacente dalla perita appositamente nominata dall’Ufficio
assicurazione invalidità.
Vanno quindi ritenute determinanti le conclusioni a cui è giunta la
dr.ssa. med. __________, che il 24 marzo 2016 ha visitato l’assicurato durante
100 minuti e ha potuto esaminare i certificati allestiti in precedenza dal medico
generalista e dai chirurghi ortopedici che l’hanno (avuto) in cura.
Questa esperta in medicina fisica e riabilitazione ha avuto modo
di analizzare e valutare lo stato di salute del ricorrente mediante
constatazioni oggettive. Essa ha infatti dapprima esaminato di persona
l’assicurato, verificando il peso (102kg) e l’altezza (185cm), lo stato dell’arto
inferiore (ginocchio destro deformato, non evidente rubor o calor, quadricipite
femorale e tricipite surale molto ipotonofrofici rispetto al controlaterale,
ferita chirurgica al ginocchio eutrofica, rotula ipomobile, buona la stabilità
alla prova del cassettamento anteriore e posteriore), i movimenti del ginocchio
(attivamente e passivamente estensione: 0°, flessione: 80°, poi comparsa di un
blocco rigido. Nessun dolore alla mobilizzazione del ginocchio), la forza del
ginocchio (ridotta rispetto all’arto controlaterale, disestesie tattili nella
regione perirotulea) e infine ha misurato le circonferenze della coscia e del
polpaccio. Inoltre, la specialista in riabilitazione ha sottoposto l’assicurato
a un bilancio funzionale, e meglio a dei test. Sull’arco di 6 minuti è stata
testata la sua andatura, che l’ha portato a percorrere 465m con minima
inclinazione del bacino verso sinistra durante l’alzata della gamba destra; poi
ha salito 15 scalini in 10 secondi con inclinazione del bacino verso sinistra
durante l’alzata della gamba destra ed è sceso in 8 secondi con il ginocchio
destro mantenuto esteso. Infine, l’interessato ha sollevato e trasportato fino
a 25kg senza problemi, ma flettendo solo il rachide e non le ginocchia, essendo
impossibile per lui inginocchiarsi a terra.
La perita ha altresì valutato la capacità funzionale residua del
ricorrente, ritenendola per l’appunto lievemente ridotta nel sollevamento e/o
trasporto di pesi fino a 25kg, ridotta nel manipolare oggetti pesanti e nel
mantenere la posizione eretta, mentre normale nella posizione da lavoro da
seduto, nulla sia in posizione inginocchiata sia nel lavorare con le ginocchia
in flessione. Nel mantenere posizioni statiche da seduto e da eretto la
capacità era lievemente ridotta, la deambulazione si riduceva oltre i 50m,
mentre per lunghi tragitti, su terreni accidentati e nel salire su ponteggi e
scale a pioli, era molto ridotta; infine, nel salire e scendere le scale la
capacità era ridotta.
La dr.ssa med. __________, attiva presso la Clinica di
riabilitazione di __________, ha confermato queste sue conclusioni anche dopo
avere preso atto dei pareri del 18 e del 25 aprile 2016 del chirurgo ortopedico
dr. med. __________, il quale ha indicato dapprima che l’assicurato poteva
effettuare lavori pesanti, ma limitando il carico di lavoro al 50%; poi che
poteva svolgere delle attività con carico discontinuo per un massimo del
rendimento del 50%, ovvero per 4 ore al giorno fermo restando determinati
limiti funzionali, che combaciavano con quelli stabiliti dalla perita nominata
dall’Ufficio AI.
Nel suo complemento peritale del 14 giugno 2016 la specialista in
riabilitazione ha infatti ribadito che la precedente attività di controllore
della sicurezza sul lavoro altrui poteva essere ancora esercitata sull’arco di
una giornata intera, ma con un rendimento ridotto del 50% a causa dei
summenzionati limiti fisici.
Inoltre, queste limitazioni si ripercuotevano anche sulla capacità
Considerandi
lavorativa residua del ricorrente, che per la perita risultava però comunque totale
in attività adeguate al suo stato di salute, ossia nel rispetto delle stesse.
Di conseguenza, la discrepanza tra i pareri medici risiede in
sostanza nella valutazione della capacità lavorativa (residua) del ricorrente, mentre
tutti i medici intervenuti sono concordi sui limiti funzionali e di carico esistenti.
Questo Tribunale ritiene di potere concludere, alla luce delle
spiegazioni date dalla dr.ssa __________ nel suo rapporto peritale e nel suo complemento,
che il ricorrente fosse ancora abile nell’attività precedente di guardiano
della sicurezza in ragione del 50%, da intendere come riduzione del rendimento
nell’arco di una giornata lavorativa.
D’altronde, lo stesso chirurgo ortopedico ha riconosciuto che
l’assicurato poteva effettuare i lavori pesanti in ragione del 50% e meglio
svolgere delle attività con carico discontinuo per un massimo del rendimento
del 50%, inteso come 4 ore al giorno.
Ora, sebbene il medico curante non abbia specificatamente inteso
che si trattasse dell’attività abituale dell’interessato, il TCA ritiene che, alla
luce della predetta conclusione tratta dall’esperta nominata
dall’amministrazione, un tale accostamento non sia fuori luogo visto che il
dottor __________ ha specificato che v’era una capacità lavorativa in attività
pesanti e in attività con carico discontinuo e, come visto, l’attività nel
settore della sicurezza ferroviaria e della manovrazione di vagoni è
un’attività pesante.
Qualora, invece, il chirurgo ortopedico si riferisse alla capacità
residua dell’assicurato a fronte di determinate limitazioni, stanti i test
effettuati dall’esperta in riabilitazione sulla mobilità e sulla deambulazione del
ricorrente che sono stati indicati nel referto peritale, la scrivente Corte non
ha motivo di mettere in dubbio i risultati a cui ella è giunta nelle sue
constatazioni oggettive che, a seguito di specifici esami, risultano chiari e
completi.
Per contro, i pareri del dr. med. __________ non sono ben
delineati, nel senso che, oltre ad essere alquanto stringati e a non indicare
se la capacità lavorativa del ricorrente sia stata stabilita dopo avere
effettuato degli esami specifici o dei test, non è chiaro se il grado di
incapacità del 50% si riferisca all’attività abituale o ad altre attività adeguate
che, peraltro, se così fosse potrebbero comunque prevedere un carico
discontinuo e un lavoro pesante.
Anche nel suo ultimo referto del 10 marzo 2017 il chirurgo ha fatto
confusione, addentrandosi questa volta in un campo non suo quando ha affermato
che “vi chiedo quindi di volerla [ndr: l’invalidità] rivalutare in
modo che possa ottenere almeno il 50%”.
Medesima conclusione va tratta per il referto del 18 giugno 2015
del dr. med. __________, allorquando egli ha concluso che “Vista la giovane
età ritengo che sia importante attribuire una rendita di invalidità vicina al
50%” a causa di determinati limiti funzionali, che anche il dr. med. __________
prima e la dr.ssa med. __________ poi hanno identificato.
In merito alle affermazioni di questi specialisti sulla
opportunità a che l’assicurato debba percepire una rendita dall’assicurazione
invalidità, addirittura quantificandone il diritto, va rilevato che tale parere
esula dalle loro competenze (STF8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 5.2). Infatti,
in merito al compito del medico, va rilevato che esso può esprimere soltanto un
giudizio medico sulle condizioni di salute di un assicurato, indicare in quale
misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_707/2016 del 1° dicembre
2016).
Il medico non può invece pronunciarsi anche sul grado di
invalidità, visto che la determinazione del grado AI è il risultato di un puro
calcolo economico che spetta al consulente in integrazione professionale sulla
scorta delle indicazioni e limitazioni mediche; quest'ultimo valuta infatti
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta quindi al
consulente, e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
l'esigibilità e la possibilità per l'assicurato di cercare un nuovo impiego su
un mercato equilibrato del lavoro e a proposito degli elementi da prendere in considerazione
(DTF 125 V 256 consid. 4; RtiD II-2008 pag. 274; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
In concreto, quindi, non spettava ai medici curanti giudicare il
grado di invalidità da attribuire all’assicurato, questo compito competendo,
essendo di carattere economico e non medico, al solo consulente in integrazione
professionale (docc. 64 e 80).
Pertanto, di questi certificati occorre tenere presente unicamente
il parere strettamente medico fornito dagli specialisti ortopedici sulle
condizioni di salute dell’assicurato e sulle sue limitazioni funzionali. La loro
valenza è quindi soltanto parziale.
Da quanto precede discende che una nuova valutazione dello stato
di salute dell’assicurato, così come da esso richiesta, non è affatto
necessaria. Infatti, per quanto concerne il periodo in esame, si deve ritenere
che la documentazione agli atti è chiara e sufficiente per l'evasione della
presente fattispecie, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di
ulteriori accertamenti, segnatamente il rinvio degli atti all’amministrazione.
La fattispecie risulta già adeguatamente accertata da esperti.
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad
assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39
n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120
Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere
non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile
dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V
344.
consid. 3c).
Non va da ultimo dimenticato di osservare che anche il medico SMR
si è pronunciato l’11 aprile 2016, il 20 giugno 2016 e il 21 aprile 2017 sullo
stato di salute del ricorrente, prendendo in considerazione non solo la perizia
del 6 aprile 2016 e il suo complemento 14 giugno 2016, ma anche tutti i
rapporti dei medici curanti.
L’SMR, quantomeno fino alla data determinante della decisione in
lite (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1), non ha ammesso uno stato di salute
dell'assicurato peggiore rispetto a quello determinato dagli specialisti
intervenuti su nomina dell’Ufficio AI.
Il suo giudizio, poi, come visto, non è stato validamente contraddetto
dalle argomentazioni dell'assicurato in sede ricorsuale e va pertanto posto
alla base del presente giudizio.
In altre parole, alla luce di quanto esposto, va osservato che il
chirurgo ortopedico che dal 2016 segue l’assicurato non ha comprovato che lo
stato di salute del ricorrente fosse peggiore di quello accertato nell’aprile
2016.
dalla dr.ssa med. __________.
D’altronde, come visto, i limiti funzionali e di carico erano i
medesimi come pure la flessione del ginocchio destro (80°).
Il tali circostanze le lagnanze dell'assicurato, non circostanziate
sufficientemente, devono essere respinte, siccome prive di sostrato
medicalmente oggettivabile.
Il TCA fa dunque proprie le conclusioni formulate dall'Ufficio AI
nella determinazione dell'incapacità lavorativa del ricorrente, ritenendolo
quindi inabile al lavoro al 100% dal 9 maggio 2013 come guardiano della
sicurezza ferroviaria per i sopraggiunti problemi al ginocchio destro
rispettivamente dal 18 giugno 2015 nuovamente abile al 100% ma con riduzione
del rendimento del 50% nella sua attività abituale, mentre totalmente capace in
altre attività adeguate che rispettino i limiti funzionali posti dalla perita.
2.7
Riconosciuto il valore
invalidante delle affezioni ortopediche al ginocchio destro di cui soffre il
ricorrente, occorre ora verificare, dal profilo economico le conseguenze del
danno alla salute che l’assicurato ha subìto.
Nel ricorso l'assicurato ha evidenziato come le sue limitazioni fisiche e funzionali
gli impediscano di svolgere al 100% le attività proposte dall’Ufficio AI,
poiché “In nessuna di queste attività è infatti possibile cambiare
frequentemente la postura, alternando periodi seduti di 20-30 minuti a periodi
in piedi sino a due ore, oppure ancora evitare spostamenti su terreni anche
sconnessi, rispettivamente di percorrere scale, o terreni in salita o in
discesa e di sollevare pesi di 10 kg e oltre, con rendimento completo. Per
essere compatibili con le limitazioni riconosciute all’assicurato, queste
attività devono essere svolte con pause adeguate che vanno inevitabilmente a
scapito del rendimento. Ne consegue che non sono esigibili in misura completa,
ma al massimo del 50 percento.” (doc. VI pag. 2). Inoltre, secondo il ricorrente
per svolgere attività quali il controllo di qualità o la rettifica di pezzi
finiti, “oltre al fatto che generalmente queste si svolgono in posizioni
statiche, occorrono anche qualifiche di cui l’assicurato risulta sprovvisto.”
(doc. VI pag. 2). Pertanto, a suo dire, queste attività sarebbero possibili “solo
in un posto concepito su misura dell’assicurato e assolutamente estraneo alla
realtà del mercato del lavoro, in particolare quello odierno.” (doc. VI
pag. 2).
Il ricorrente ha perciò chiesto che gli si riconosca
un’incapacità lavorativa di almeno il 50% anche in attività adeguata e
che, rivedendo il calcolo del grado di invalidità, la rendita non sia più limitata
nel tempo, bensì permanente.
Egli ha quindi preteso che il suo diritto alla
rendita perduri anche dopo il 30 settembre 2015, dato che anche alla luce delle
limitazioni individuate dalla perita la sua capacità lavorativa residua non sarebbe
realisticamente più richiesta e possibile in un mercato del lavoro equilibrato.
2.8
L'obbligo
dell'assicurato di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in altri
ambiti lavorativi discende dall'art. 21 LPGA. In relazione alle conseguenze
economiche dell'incapacità lavorativa, vige il principio secondo cui
l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative
del danno alla salute.
In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto
quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle
conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua
residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V
22.
consid. 4a pag. 28; Landolt,
Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi
Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una
rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da
escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).
Dalla persona assicurata possono tuttavia essere
pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze
oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa
residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione
professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro
equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22
consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).
Occorre anche ricordare che il concetto d'invalidità
è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica
ed astratta implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda
di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da
offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si
dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue
residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il
diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà
essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una
forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale
o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità
occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (STF 8C_670/2009 del 7 aprile 2010 consid. 8; STF
8C_641/2008 del 14 aprile 2009 consid. 5.2; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009
consid. 2.3; DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e
1989.
pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 n. 1 pag. 67 consid. 5c).
Al riguardo, come è stato ricordato nella STF
8C_709/2008 del 3 aprile 2009 al considerando 2.3, il Tribunale federale ha già
ripetutamente stabilito che in considerazione dell'ampio ventaglio di
attività semplici e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi
(cfr. Tabella TA1 edita dall’Ufficio federale di statistica, livello di
esigenze 4, attuale livello di competenze 1) – un numero significativo di
queste attività sono infatti di natura leggera, permettono di alternare la posizione
e sono pertanto adatte al danno alla salute che impone di lavorare in posizione
alternata - esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria
capacità lavorativa residua. Si tratta segnatamente del mercato occupazionale
per personale non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid.
4a), in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che
non comportano aggravi fisici e che consentono il cambiamento frequente di
posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2).
Secondo la dottrina e la giurisprudenza, da un assicurato
costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere
soltanto l’esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto della sua
formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed
intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione per lui (Rumo-Jungo, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung,
Zurigo 2003, pag. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; Omlin, Die Invalidität
in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 205 segg.,
secondo cui: “Bei einem Wechsel muss die neue Tätigkeit, die
Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten angepasst sein und hat den
körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den Behinderungen des Versicherten
zu entsprechen”; Doudin, La rente d’invalidité dans l’assurance-accidents selon
la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, in SZS 1990, pag. 255 segg.).
In questo ordine d’idee, il TFA ha stabilito che - trattandosi di
lavoratori non qualificati esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività
manuale - entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di manovalanza
oppure altre attività fisiche (Omlin, op. cit., p. 206; RCC 1989, p. 331 consid.
4a).
L’Alta Corte ha tuttavia anche precisato che il mercato del lavoro
accessibile a questi assicurati non è limitato a tali attività.
Nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti
vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano
le attività di controllo e sorveglianza (SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC
1991, p. 332 consid. 3b, STFA del 20 aprile 2004, U 871/02, consid. 3; STFA del
25.
febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.5).
Anche in questo ambito vi sono aperte delle opportunità di lavoro
per lavoratori ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni
di servizio.
Occorre infine rilevare che, secondo la giurisprudenza, se è vero
che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione
rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti
sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile
il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TFA ha in particolare
già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e
commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e
sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 consid. 8.2; Pratique VSI 1998
p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7)
Da ultimo, va ricordato che la determinazione del grado AI è il
risultato di un puro calcolo economico che spetta al consulente in integrazione
professionale sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche; egli valuta
infatti quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta
quindi al consulente, e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni
sanitarie, valutare l'esigibilità e la possibilità per l'assicurato di cercare
un nuovo impiego su un mercato equilibrato del lavoro e a proposito degli
elementi da prendere in considerazione (DTF 125 V 256 consid. 4;
RtiD II-2008 pag. 274; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
2.9
Nell’evenienza
concreta, il consulente in integrazione professionale si è espresso una prima
volta il 15 aprile 2016 (doc. 64), quando ha stabilito una riduzione globale
del 5% dal reddito ipotetico da invalido per attività leggere.
Confrontando poi il reddito da valido con il reddito ipotetico da
invalido ridotto del 5%, egli ha calcolato nel 9,56% il grado di invalidità del
ricorrente.
In un secondo momento, a seguito delle contestazioni
dell’assicurato riguardo alle attività adeguate che egli sarebbe stato in grado
di espletare con la sua capacità lavorativa residua, il consulente in
integrazione professionale si è pronunciato il 24 ottobre 2016 (doc. 80) puntualizzando
alcuni aspetti.
Dapprima il funzionario ha precisato che un grado di invalidità
del 9,56% non dà diritto a una riqualifica professionale. Inoltre, considerate
le qualifiche e l’esperienza professionale del ricorrente, egli era da
ritenersi reintegrabile nel mercato del lavoro senza dovere necessariamente
intraprendere una nuova formazione professionale. In particolare, il consulente
ha ritenuto esigibili tutte quelle attività semplici e ripetitive tipiche del
settore secondario e terziario non qualificate che rispettano i limiti
invalidanti e nel contempo il profilo attitudinale, personale e professionale,
dell’assicurato.
Poi l’esperto ha puntualizzato che per attività semplici e
ripetitive si intendono le attività che non richiedono una preparazione
professionale specifica (e quindi tanto meno una formazione professionale
organica), ma possono già essere esercitate dopo una semplice introduzione al
posto di lavoro e un breve periodo di rodaggio. Il consulente in integrazione
professionale ha quindi elencato degli esempi di attività considerate leggere: operaio
generico (mansioni d’assemblaggio, stampa, controllo della qualità, attività di
controllo, di sorveglianza, imballaggio, etichettatura), operaio ausiliario
addetto ad attività secondarie in produzioni industriali o artigianali di seconda
lavorazione, operaio per il controllo della qualità dei pezzi finiti, operaio
generico addetto alla rettifica dei pezzi finiti di seconda lavorazione in
officine meccaniche, operaio su macchine utensili preregolate in lavorazioni
industriali di vario genere, operaio non qualificato in calzoleria
multiservizio, operaio generico nella industria alimentare, vendita al
dettaglio (ad esempio addetto alla vendita di carburanti e servizi
collaterali), addetto alla logistica (magazziniere con l’ausilio del muletto),
cassiere, venditore non qualificato, compiti di controllo/manutenzione tipici
delle organizzazioni comunali (letturista, ripristino dei cestini, servizi) oppure
ancora come personale ausiliario addetto ad attività collaterali semplici, per
lo più di tipo manuale (archivio, servizio meccanografici, di duplicazione,
economato e similari).
Da quanto precede discende che l’amministrazione ha valutato
attentamente non solo lo stato di salute del ricorrente, ma anche la sua
capacità lavorativa con attinenza alla possibilità concreta di esercitarla in
varie attività lucrative. Infatti, il consulente in integrazione professionale,
esperto in materia, ha sapientemente vagliato i vari settori di attività in cui
l’assicurato, fermo restando le limitazioni funzionali e di carico individuate
dal medico SMR, è stato ritenuto in grado di esercitare a tempo pieno la sua
piena abilità lavorativa.
Espressamente interpellato al riguardo, il funzionario preposto a
tale compito ha saputo contestualizzare e posizionare l’insorgente in un
determinato settore lavorativo, tenendo ben presenti le sue reali condizioni di
salute. Egli ha dunque vagliato i campi economici e le attività lucrative che erano
concretamente esigibili dal ricorrente, soluzioni che questo Tribunale ritiene
plausibili e che non ha quindi motivo di mettere in dubbio alla luce, soprattutto,
del fatto che il consulente è esperto in materia.
Le lagnanze dell’assicurato vanno pertanto respinte, anche perché,
come è stato correttamente fatto notare dal consulente in integrazione
professionale, l’assicurato si era iscritto in disoccupazione per cercare un
impiego leggero a tempo pieno e durante il programma occupazione in cui è stato
inserito egli ha presenziato al 100% nel periodo dal 3 maggio al 2 settembre
2016, fermo restando le assenze giustificate di 2-3 volte alla settimana per
sottoporsi alla fisioterapia per il ginocchio.
2.10
Nel suo atto ricorsuale
l’assicurato ha rinviato alle osservazioni al progetto di decisione, perciò ha
implicitamente chiesto che si tenga conto della riduzione massima del 25% da
applicare al reddito da invalido, non contestato come tale, anziché del 5% come
ritenuto dall’amministrazione nella decisione impugnata.
Secondo la
giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare
situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e
tipo di permesso di dimora, grado di occupazione, ecc.), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico.
L'Alta Corte ha precisato, al
riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc).
Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della
riduzione del salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il Tribunale
federale ha affermato che nella sua prassi applica abitualmente alle deduzioni a
titolo di circostanze particolari dei multipli di 5. L’applicazione di tassi
più frazionati si rivelerebbe invece problematica, poiché siffatte riduzioni
sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili
in sede giudiziaria.
Con sentenza 8C_80/2013 del 17
gennaio 2014 l’Alta Corte ha rammentato che non è necessario procedere con
deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le
limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria
del permesso di soggiorno o il tasso d’occupazione.
Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei
limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito
da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete. Non è dunque
possibile procedere separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli
fattori di deduzione, ma la deduzione va fatta complessivamente tenendo conto
di tutte le circostanze del singolo caso, ma non può superare il 25% (STF
9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 consid. 6.2.1).
Nel caso di specie l’Ufficio AI
ha tenuto conto di una deduzione globale del 5% del reddito da invalido per la
necessità di svolgere unicamente delle attività leggere (doc. 64).
Il TCA osserva che la questione non merita di essere verificata nel
dettaglio, visto che anche volendo, per sola ipotesi di lavoro, applicare il
tasso di riduzione preteso dal ricorrente al calcolo effettuato dall’Ufficio AI
che, occorre ribadire, come tale non è stato contestato – ossia non sono stati
messi in discussione né il reddito da valido né il reddito da invalido di
partenza -, si arriva ad ottenere un grado di invalidità del 32% (Fr. 69'503.-
[reddito da valido] – {Fr. 62'861.- - (Fr. 62'861.- x 25 : 100)} [reddito da
invalido] : Fr. 69'503.- x 100).
Questo grado è stato quindi stabilito tenendo presente un’abilità
lavorativa residua del 100% in altre attività lucrative adeguate e una
riduzione del 25% per stabilire il reddito statistico da invalido ma, essendo
inferiore al grado minimo pensionabile, in virtù dell’art. 28 cpv. 2 LAI non dà
diritto a una rendita di invalidità.
Ne discende che è a giusta ragione che il grado del 10% stabilito
dall’amministrazione – o anche quello del 32% volendo seguire la tesi del
ricorrente, comunque non fondata alla luce della giurisprudenza - non permette
all’assicurato di continuare a ricevere una rendita di invalidità (art. 28 LAI)
trascorsi tre mesi dall’intervenuto miglioramento del suo stato di salute (art.
88a cpv. 1 OAI).
In queste circostanze, questo Tribunale non può dunque che
confermare la decisione dell’Ufficio AI di attribuzione al ricorrente di una
rendita temporanea intera di invalidità per il periodo dal 1° maggio 2014 al 30
settembre 2015, e meglio tre mesi dopo il miglioramento del suo stato di salute
oggettivato dal 18 giugno 2015.
Di conseguenza, è a giusta ragione che dal 1° ottobre 2015 il
ricorrente non ha più diritto al riconoscimento di una rendita (intera) di
invalidità.
La decisione impugnata deve pertanto essere confermata e il
ricorso integralmente respinto.
Al riguardo è comunque utile rilevare che il potere
cognitivo del TCA è limitato alla valutazione della legalità della decisione deferitale
sulla base dei fatti intervenuti fino al momento in cui essa è stata emanata
(DTF 121 V 366; U 29/04 dell’8 novembre 2005).
Un eventuale aggravamento dello stato di salute dell'assicurato
intervenuto in epoca posteriore alla decisione impugnata può, se del caso,
giustificare una nuova domanda (STFA I 816/02 del 4 maggio 2004; STF I 560/05
del 31 gennaio 2007).
2.11
Nelle sue osservazioni al
progetto di decisione il ricorrente ha altresì chiesto di essere posto al
beneficio dei necessari provvedimenti di integrazione professionale, poiché che
non disponeva di una formazione adeguata per i lavori leggeri che, per
l’amministrazione, egli sarebbe stato in grado di svolgere.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente
minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione per
quanto essi siano necessari e idonei a ripristinare, conservare o migliorare la
loro capacità al guadagno o la loro capacità di svolgere mansioni consuete
(lett. a) e le condizioni per il diritto ai diversi provvedimenti siano
adempiute (lett. b).
Per stabilire tale diritto deve essere considerata tutta la durata
probabile della vita professionale rimanente (art. 8 cpv. 1bis LAI).
Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono
previsti pure i provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione
professionale (art. 8 cpv. 3 lett. a LAI) ed i provvedimenti professionali
(art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono l'orientamento professionale (art.
15.
LAI), la prima formazione professionale (art. 16 LAI), la riformazione
professionale (art. 17 LAI), il collocamento (art. 18 LAI) e l'aiuto in
capitale (art. 18b LAI).
L'art. 17 cpv. 1 LAI prevede in particolare che l'assicurato ha
diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità
esige la riformazione professionale e se grazie ad essa la capacità al guadagno
può essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.
Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a
causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza
una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF
130.
V 489 consid. 4.2; DTF 124 V 110 consid. 2b; STFA I 164/05 del 22 dicembre
2006.
consid. 7; SVR 2010 IV Nr. 24; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b). La
soglia minima di diminuzione della capacità di guadagno conferente diritto a
provvedimenti di riformazione professionale è quindi del 20%.
Secondo l'art. 6 cpv. 1 OAI, per riformazione
professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere
o migliorare la capacità di guadagno al termine della prima formazione
professionale o dopo l'inizio di un'attività lucrativa senza previa formazione
professionale a causa dell'invalidità.
Con riformazione professionale la giurisprudenza
intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate
a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente
equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti
atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno
(Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110
consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).
2.12
In concreto, il grado di invalidità
del ricorrente è chiaramente inferiore alla soglia del 20% (grado AI dello 10%).
Pertanto, la decisione con cui l'Ufficio AI ha rifiutato di
concedere dei provvedimenti di integrazione professionale merita conferma.
A titolo abbondanziale il TCA evidenzia che si giungerebbe comunque
a rifiutare tali provvedimenti anche se si ritenesse, sempre per pura ipotesi
di lavoro, che il grado d'invalidità del ricorrente (32%) fosse superiore alla
soglia minima di diminuzione della capacità di guadagno conferente diritto a
provvedimenti di riformazione professionale che è del 20% (DTF 130 V 489
consid. 4.2; DTF 124 V 110 consid. 2b; STFA I 164/05 del 22 dicembre 2006 consid.
7; SVR 2010 IV Nr. 24; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Con sentenza 9C_734/2010 del 18 maggio 2011 il TF, in un caso in
cui un'assicurata invalida al 40% (percentuale calcolata secondo il metodo
misto: consid. A in fine) aveva chiesto di essere messa a beneficio di
provvedimenti integrativi di natura professionale, ha affermato che:
"
(…)
6.
(…) Sennonché, a prescindere dalle argomentazioni esposte nel
giudizio impugnato, cui si rinvia per brevità, l'insorgente sembra dimenticare
che nel momento determinante della decisione amministrativa in lite le si
presentava un ventaglio relativamente ampio di professioni (leggere e
ripetitive, poco qualificate) possibili che non richiedevano necessariamente la
messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. per
analogia sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2,9C_753/2008 del
26.
ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3). Già
solo per questo motivo, la richiesta non può dunque trovare accoglimento.".
Nel caso di specie una riqualifica professionale del
ricorrente non entra in considerazione (STCA 32.2016.59 del 30 marzo 2017; STCA
32.2012.39
del 24 ottobre 2012; STCA 32.2011.143 del 21 novembre 2011). Il
consulente interpellato dall'Ufficio AI ha infatti affermato che l’assicurato
era reintegrabile nel mercato del lavoro senza necessariamente dover
intraprendere una nuova formazione professionale viste le qualifiche e
l’esperienza professionale in suo possesso(cfr. consid. 2.9).
Rimane comunque aperta per l'assicurato la
possibilità di far capo ad un aiuto al
collocamento sulla base dell'art. 18 LAI per trovare un'attività confacente al
suo stato di salute, segnatamente qualora il danno alla salute sia d'impedimento
alla ricerca di un posto di lavoro (cfr. anche DTF 116 V 85 con riferimenti;
SVR 2003 IV Nr. 11 pag. 34 consid. 4.4; STCA 32.2012.69 del 20 agosto 2012;
STCA 32.2011.143 e STCA 32.2011.141 entrambe del 21 novembre 2011; cfr. anche
Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle
assicurazioni sociali”, in RDAT I 2003 pag. 595).
Spetta dunque al ricorrente, se del caso, attivarsi
in questo senso e contattare l’Ufficio AI - e per esso un consulente in
integrazione professionale (STCA 32.2016.122 del 10 maggio 2017; STCA
32.2016.59
del 30 marzo 2017; STCA 32.2012.39 del 24 ottobre 2012; STCA
32.2012.69
del 20 agosto 2012; STCA 32.2011.143 e STCA 32.2011.141 entrambe del
21.
novembre 2011).
2.13
Stante
quanto precede, la pretesa dell’insorgente di riconoscere un’incapacità
lavorativa di almeno il 50% anche in attività adeguata e (implicitamente)
di ottenere una rendita di invalidità anche dal 1° ottobre 2015 non può essere
accolta.
Inoltre, nella misura in cui l'Ufficio AI ha
rifiutato il riconoscimento (anche) di provvedimenti d'integrazione, la
decisione impugnata merita conferma (STCA 32.2016.137 del 23 maggio 2017; 32.2016.59
del 30 marzo 2017; STCA 32.2012.39 del 24 ottobre 2012; STCA 32.2012.69 del 20
agosto 2012; STCA 32.2011.143 e 32.2011.141 del 21 novembre 2011) e il ricorso
va respinto anche su questo punto.
2.14
Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA
e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133
V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre
2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr.
500.
-vanno poste a carico dell'insorgente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di Fr. 500.- sono
poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti