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Decisione

32.2017.47

Rendita temporanea. Metodo misto e conseguente ripartizione non contestati. Perizia SAM (reumatologico, neurologico e psichiatrico). Aktegutachten. Media retrospettiva e domanda tardiva. Calcolo econo

19 febbraio 2018Italiano80 min

Source ti.ch

Fatti

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di

rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a

proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in

caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento

determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi

senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a

cpv. 2 OAI).

Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione

della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una

prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e

STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI

è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il

diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una

rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa

dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente

periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di

far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa

origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo

d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato

ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di

revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005

pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64-65).

2.3. Il TCA rileva preliminarmente

che il patrocinatore dell'assicurata non contesta - a ragione - l'applicazione

del metodo misto (cfr. sul tema: STCA 32.2017.81 del 18 dicembre 2017, consid.

2.3 e ss.; 32.2017.80 del 22 gennaio 2018, consid. 2.5 e ss. ) al caso di

specie come pure la conseguente ripartizione effettuata dall'amministrazione

(salariata al 50% e casalinga al 50%).

Per quanto concerne l’aspetto medico, l'UAI, ha dato mandato al SAM il 18

agosto 2015 di esperire una perizia pluridisciplinare con accertamenti medici

di natura internistica, neurologica, psichiatrica e reumatologica (pag. 403

incarto AI).

In tale ambito i medici del SAM, dopo aver elencato gli atti ed esposto

dettagliatamente l'anamnesi (familiare, personale-sociale, professionale,

patologica e sistemica), le constatazioni soggettive ed obiettive, la

descrizione della giornata e i reperti esami (segnatamente di laboratorio:

ematologico, ematochimico, screening tiroideo, urine), hanno sottoposto

l'assicurata ad un consulto reumatologico (dr. med. __________), ad un consulto

neurologico (dr. med. __________) e ad un consulto psichiatrico (dr. med. __________).

Globalmente, nel rapporto peritale del 23 dicembre 2015, i medici del SAM,

sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali

della ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto la

seguente:

"

5 DIAGNOSI

5.1

Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

Sindrome cervicospondilogena con

possibile componente radicolare, cronica a ds. in:

- esiti da discectomia C6-C7, decompressione radicolare C7 a ds., con

posizionamento di cage intersomatica, il 12.12.2013, con minima residua

sintomatologia deficitaria sensitiva intermittente C7 a ds. senza rilevante

componente algica.

Sindrome lombospondilogena cronica bilaterale con possibile instabilità

segmentale, in:

- note alterazioni degenerative plurisegmentali del rachide lombare (parziale

obliterazione recessuale L2-L3 a sin, su materiale discale, stenosi recessuale

L3-L4 a ds., stenosi recessuale L4-L5 a ds., stenosi foraminale bilaterale

L5-S1, alla MRI lombare dell'ottobre 2014);

esiti da duplice intervento di decompressione del segmento L5-S1, il 10.10.2002

e il 9.12.2004;

disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale, iperlordosi lombare,

minima scoliosi destro-convessa dorsale);

decondizionamento e sbilancio muscolare.

Sindrome

depressiva ricorrente, episodio di media gravità (ICD-10 F 33.0).

5.2 Diagnosi senza influenza

sulla capacità lavorativa:

Ipercolesterolemia.

Sindrome lombovertebrale

cronica.

Dolori

cervicali a sin, non riferibili a patologia neurologica.

Emicrania senz'aura.” (pag. 438 e 439

incarto AI).

Quanto alla capacità

lavorativa medico-teorica globale, i medici del SAM hanno ritenuto che

l’assicurata presenta una capacità lavorativa del 40%, inteso come riduzione

del rendimento nell'attività svolta, del 50% in attività adatta intesa come

riduzione del rendimento e ciò da giugno 2015 in avanti, mentre presenta un

grado di capacità lavorativa dell'85% inteso come riduzione del rendimento dal

12 giugno 2014 per l'attività di casalinga. I periti del SAM hanno

puntualizzato che nella valutazione in merito all'attività svolta la riduzione

della capacità lavorativa per motivi neurologici, reumatologici e psichiatrici

sono state parzialmente sommate (pag. 449 incarto AI).

Da ultimo, i medici del

SAM hanno osservato che, rispetto alla precedente perizia SAM (del 13 luglio

2010), era subentrato un peggioramento sia somatico sia psichiatrico (pag. 453

incarto AI) ed hanno consigliato di prendere in considerazione dal punto di

vista psichiatrico la rivalutazione del caso dopo un anno (pag. 454 incarto

AI).

Nel rapporto finale dell'8 gennaio 2016 il medico dell'SMR (dr. med. __________)

ha ripreso le diagnosi con e senza influsso sulla capacità

lavorativa poste dai periti del SAM oltre ai limiti funzionali determinati dal

perito reumatologo, puntualizzando l'alternanza della postura al bisogno

(inclusa) come l'assenza di difficoltà nello svolgere lavori di precisione e

l'assenza di necessità di pause supplementari, ribadendo le medesime incapacità

lavorative (intese come riduzione di rendimento) e, più precisamente, nell'attività

abituale di venditrice 100% dal dicembre 2013 al maggio 2015 e 60% dal

giugno 2015 e continua, in un'attività adeguata 100% dal dicembre 2013

al maggio 2015 e 50% dal giugno 2015 e continua e nelle mansioni consuete di casalinga

100% dal dicembre 2013 al giugno 2014 e 15% dal 12 giugno 2014 e continua.

Da ultimo ha posto una prognosi stazionaria dello stato di salute dell'assicurata

con revisione a distanza di 2 anni (pag. 498-502 incarto AI).

L'11 novembre 2016 il dr. med. __________, specialista FMH

in neurologia che ha in cura l'assicurata, ha osservato quanto segue, riguardo

alla consultazione del 7 novembre 2016:

"

(…)

Diagnosi:

Sindrome dolorosa cervicale e

lombare persistente in

- esiti da intervento per ernia discale C6-C7 destra

- due interventi al rachide lombare

per ernia discale L5-S1 sinistra nel 2004 e 2006.

(…)

Esame neurologico:

Importante riduzione della mobilità

della colonna cervicale in tutte le direzioni con dolore in fine corsa,

riduzione anche della mobilità della colonna lombare soprattutto in antero e

retroflessione e dolore palpatorio paravertebrale con contrattura muscolare

associata. Non si registrano diminuzioni focali della forza o alterazioni della

sensibilità, sporadiche parestesie descritte dalla paziente. I riflessi

osteotendinei sono poco vivaci, simmetrici.

Conclusioni:

Persistenza di una sintomatologia dolorosa a livello cervicale e lombare, in

esiti da intervento in entrambe le localizzazioni, ultima nel dicembre 2013,

per ernia del disco C6-C7. Attualmente non vi sono evidenze per un aggravamento

nel senso di una ricomparsa di sintomi o segni neurologici radicolari deficitari,

tuttavia il sintomo doloroso è persistente e invalidante, sia da un profilo

strettamente lavorativo che di autonomia al domicilio. Questa si manifesta

soprattutto con una riduzione al minimo delle attività domestiche soprattutto

quelle in cucina, con conseguente cattiva alimentazione e aumento ponderale.

Ritengo quindi che la terapia con il Palexia debba essere sicuramente

mantenuta, dosi maggiori sarebbero da escludere in quanto a rischio di maggiori

effetti collaterali e aggravamento della situazione, si potrebbe ipotizzare un

nuovo ciclo di terapia fisioterapeutica, con lo scopo antalgico di rinforzo

muscolare.

Dal punto di vista assicurativo mi

stupisce la decisione dell'Ufficio AI in quanto la signora RI 1 può essere

ritenuta abile in un'attività lavorativa appropriata alle proprie condizioni di

salute al massimo al 50%, intesa come un 20% di riduzione del rendimento nel

contesto degli effetti secondari della terapia antalgica oppiacea che assume e

per il restante una riduzione del numero di ore di presenza sul posto di

lavoro. Le limitazioni da osservare sarebbero quelle di un lavoro estremamente

leggero, privo di movimenti ripetitivi, senza necessità di sollevare a

ripetizione carichi anche solo leggeri, possibilità di alternare la posizione

seduta a quella in piedi e di modulare l'intensità di lavoro secondo le

condizioni percepite. Anche a livello casalingo non ritengo che le capacità

lavorative superino il 50%: nonostante la possibilità di estendere il periodo

impiegato per esercitare le faccende e l'assenza di costrizioni temporali,

alcuni compiti non sono eseguibili autonomamente o vengono preferibilmente

evitati, come la preparazione dei pasti" (pag. 569-570 incarto AI).

Nell'annotazione del 19

dicembre 2016 il medico dell'SMR, dr. med. __________, ha osservato quanto

segue:

" (…)

rapporto dr. __________ del 11.11.2016:

- Assume 3x 75 Palexia

- Persistenza di sintomatologia dolorosa a livello cervicale

- Attualmente non vi sono segni di una ricomparsa di sintomi o segni

neurologici

- Sintomatologia dolorosa persistente e invalidante

- Abile al massimo al 50% in attività adatta

Valutazione:

dall'attuale rapporto dr. __________ non risulta una

sostanziale modifica dello stato di salute dell'assicurata, in particolare non

vi sono disturbo neurologici. Il dosaggio di Palexia corrisponde incirca al

dosaggio assunto in occasione della perizia SAM (allora 200 mg/di)". (pag. 575 incarto AI).

Su richiesta del 25

ottobre 2017 del TCA, l'UAI ha sottoposto il certificato medico dell'11

novembre 2016 del dr. med. __________ al dr. med. __________, specialista del

SAM che aveva visitato personalmente l'assicurata.

Il perito neurologo, nel

complemento del 2 novembre 2017 (doc. 2), ha rilevato quanto segue:

" (…)

Da

parte mia avevo esaminato la paziente dal punto di vista neurologico il 28

ottobre 2015 giungendo alle diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di:

stato da intervento per ernia discale C6/7 a destra (dicembre 2013) con minima

residua sintomatologia deficitaria sensitiva intermittente C7 a destra, senza

rilevante componente algica. Si citavano inoltre quali ulteriori diagnosi senza

influsso sulla capacità lavorativa: stato da due interventi di discectomia

L5/S1 a sinistra (2002 e 2004), a quel momento senza deficit sensitivo-motori

residui ma con sindrome lombovertebrale cronica, dolori cervicali a sinistra

non riferibili a patologia neurologica ed emicrania senza aura. Si era ritenuto

che vi fosse al massimo un'incapacità lavorativa del 10% per quel che

riguarda gli aspetti neurologici e cioè riferibili alla minima residua

sintomatologia deficitaria sensitiva, per altro intermittente, C7 a destra. In

effetti a quel momento l'Assicurata lamentava soprattutto dolori anche verso il

braccio a sinistra senza caratteristiche radicolari, che non erano chiaramente

scatenabili a movimenti della colonna cervicale. La situazione neurologica

oggettiva dunque non presentava deficit maggiori. Sottolineo inoltre il fatto

che avevo a disposizione, come ho citato a pagina 2 del mio rapporto, le

valutazioni neurologiche del Dr. __________ del marzo 2012 e del 06 maggio 2014

come pure luglio 2014.

Il Dr. __________ ha rivisto l'A. il 07.11.2016, ponendo la

diagnosi di "sindrome dolorosa cervicale e lombare persistente in: esiti

da intervento per ernia discale C6/7 a destra e due interventi al rachide

lombare per ernia discale L5/S1 a sinistra nel 2004 e 2006". Riassume poi

i dati anamnestici mettendo l'accento sulla sintomatologia dolorosa. Descrive

l'esame neurologico al quale non riscontra "diminuzioni

focali della forza o alterazioni della sensibilità". Sono descritte

"sporadiche parestesie". In pratica anche il Dr. __________ non

riscontra deficit neurologici come d'altronde all'esame neurologico nell'ambito

della perizia SAM dell'ottobre 2015. Non porta dunque nuovi elementi oggettivi

neurologici rispetto a quanto allora constatato. I sintomi che aveva descritto

la paziente al momento della valutazione neurologica e che riprende il Dr. __________

alla sua valutazione ormai di un anno fa (07.11.2016) sono principalmente di

competenza reumatologica. Per quel che riguarda gli aspetti neurologici la

nuova documentazione non porta a modificare la valutazione dell'ottobre 2015."

Il 24 novembre 2017 il dr. med. __________, specialista FMH in neurologia che ha in

cura l'assicurata, si è al riguardo così espresso:

"

(…)

Le considerazioni da loro prodotte si riferiscono

esclusivamente a dei documenti scritti risalenti a un anno fa (novembre 2016) e

ad una valutazione peritale del Dr. med. __________ del 2015, quindi non più

attuali. Nel merito specifico critico nel modo più assoluto che la valutazione

della capacità lavorativa residua possa essere determinata solamente dagli

aspetti neurologici oggettivi, i quali allora giustificavano un'incapacità

lavorativa del 10% dal punto di vista neurologico in presenza di minima residua

sintomatologia deficitaria sensitiva intermittente C7 destra. Sottolineo anche

che nello stesso documento veniva evocato che i disturbi presentati dalla

paziente sono di principalmente competenza reumatologica, ma questo aspetto non

veniva assolutamente tenuto in considerazione nella valutazione globale delle

capacità lavorative residue.

Dal punto di vista reumatologico va tenuto conto della

sintomatologia dolorosa persistente del rachide cervicale, nel contesto delle

alterazioni degenerative descritte e dell'intervento chirurgico subito, che

impediscono una mobilizzazione consona alle attività lavorative e l'esecuzione

di qualsiasi attività ripetitiva o prolungata. Questa situazione è rimasta inalterata

nel corso degli anni e solo in parte palliata dall'assunzione di farmaci

antidolorifici potenti. I disturbi persistenti hanno motivato nell'ultimo mese

ulteriori esami che sono scaturiti in uno nuovo intervento chirurgico eseguito

il mese scorso.

Infatti la Signora RI 1 su mio consiglio è stata valutata nuovamente presa a

carico dal Dr. med. __________ il quale dopo aver eseguito nuove valutazioni

radiologiche ha riscontrato una pseudoartrosi in esito da intervento di

stabilizzazione anteriore C6-C7, che spiega la persistenza del sintomo

doloroso. Ritiene pertanto indicato un intervento di revisione e nuova

stabilizzazione, che ha eseguito il 20 ottobre 2017 presso la Cinica __________.

Attualizzando la situazione e contestualizzandola allo stato attuale appare

chiaro come le valutazioni espresse sulla base dei documenti del novembre 2016

siano superate dai nuovi avvenimenti e che nel frattempo la Signora RI 1 non

abbia mai presentato un miglioramento significativo dei sintomi tali da

permetterle una ripresa lavorativa. Oltre alle misere oggettivazioni

neurologiche deficitarie citate dal Dr. __________ vi sono obiettività chiare e

indiscusse che sono fonte di sofferenza e impossibilità funzionale, con le

quali si giustifica ampiamente un'incapacità lavorativa di lunga durata e che

intrattengo il sintomo doloroso e che hanno persino motivato una nuova presa a

carico chirurgica lo scorso mese di ottobre.

Attualmente la paziente si trova nel periodo post operatorio e le sue capacità

lavorative future andranno valutate a debita distanza e a dipendenza dall'esito

di quest'ultimo intervento.

Le valutazioni espresse sulla base di osservazioni cliniche

dell'ottobre 2015 e di rapporti medici del novembre 2016, interpretate in un

esclusivo ambito strettamente neurologico non sono quindi il riflesso della

situazione attuale e non possono da sole determinare l'assenza di un'incapacità

lavorativa" (doc.

H)

Il 5 dicembre 2017 il

patrocinatore dell'assicurata ha versato agli atti il rapporto operatorio del

20 ottobre 2017 e la lettera di degenza del 23 ottobre 2017, ambedue del dr.

med. __________ (doc. I e L) mentre il 29 dicembre 2017 ha prodotto

l'attestazione del 27 dicembre 2017 rilasciato dalla Clinica __________ di __________

riguardante il ricovero in regime stazionario a far tempo dal 12 dicembre 2017

della sua assistita (doc. M).

Nell'annotazione del 13

dicembre 2017 il medico dell'SMR, dr. med. __________, ha osservato quanto

segue:

"

(…)

rapporto dr. __________ del 24.11.2017:

il quale critica che non si è debitamente tenuto conto dei disturbi

reumatologici/degenerativi. Dal rapporto non risultano nuovi elementi.

rapporto operatorio dr. __________ del 20.10.2017:

asportazione di gabbia C6-7, nuova spondilodesi ACIF C6-7, C5-6 e placca

anteriore C5-7

rapporto degenza __________ 19.10.2017 al 24.10.2017

Valutazione:

- Dall'attuale documentazione risulta nuovo intervento

a livello cervicale eseguito il 20.10.2017 con decorso regolare. In

considerazione dell'avvenuto intervento risulta giustificata una IL 100% per la

durata di 3-6 mesi.

- Dalla documentazione non risultano elementi che

possono mettere in forse il contenuto della decisione del 16.2.2017." (doc.

XVII-1)

2.4. Per poter graduare

l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre

di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri

specialisti.

Il compito del medico

consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale

misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel

fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano

ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo

2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2

pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).

Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni

sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente

ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228

seg.).

Quanto alla valenza

probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti

siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su

esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che

sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate.

Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160

consid. 1c; MEYER-BLASER, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989

pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160

in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05

del 25 aprile 2007).

In una sentenza di

principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il

Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza

federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di

accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità

alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr.

iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11

febbraio 2010. L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che

l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso

perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità

svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie è di per sé

conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte

il Tribunale federale ha riconosciuto il principio giusta il quale, in caso di

divergenze, l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione

incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al

Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della

giurisprudenza secondo DTF 132 V 93), precisando nel contempo che alla persona

assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura

(ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446). L'Alta Corte ha

inoltre puntualizzato che, in caso di accertata necessità di ulteriori

chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo

devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e

4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C

85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid.

3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid.

4.4.2). Questi principi sono stati confermati da TFA anche nella sentenza

9C_120/2011 del 25 luglio 2011 al consid. 4.1).

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e

che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05

del 25 aprile 2007).

Infine va ricordato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. DTF 127 V

294). L’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta (cfr. in questo senso anche la STF 9C_815/2012 del

12 dicembre 2012 consid. 3 e le citate DTF 131 V 49 e 130 V 396) e pronunciarsi

sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della

ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve

tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione

psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un

eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia,

la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e

l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La

prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati

criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della

persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi

su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli

osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane

sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le

informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto

che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).

2.5. Per quanto riguarda in

particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha

stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di gravità tale da non

poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).

Al riguardo l'Alta Corte

ha sottolineato che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,

possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono

essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le

anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno

stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di

quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid.

1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA I 148/98

del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la giurisprudenza

del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni

dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la

farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999;

STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a

con riferimenti).

In una sentenza I 384/06

del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno

alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno

specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di

classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.

pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13

luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

In una sentenza pubblicata

in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che

un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di

guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 254-257).

In una sentenza I 770/03

del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere

confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore

somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei

criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi

a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione

per l'invalidità.

Pertanto, se le

limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei

sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.

Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Questa giurisprudenza è

poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la DTF 137 V 64

sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:

" (…)

4.2 Diese im Bereich der somatoformen

Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der

Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4

S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.

45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches

Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010

E. 2.3,9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008

E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.

April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE

136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten

Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung

(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend

wirkt. (…)”

In una sentenza

9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il Tribunale federale

ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni

psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato

stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di lavoro deve essere

valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera

strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati

predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi

possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà

ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

In altre due sentenze

8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, destinate alla pubblicazione,

il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura

illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i

casi nei quali è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in

particolare anche nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

Alla luce di questa nuova

prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, ivi comprese le depressioni da

lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura probatoria fondata

su indicatori.

Ciò comporta, in

particolare, la modifica della precedente giurisprudenza del Tribunale federale

secondo cui le depressioni da lievi fino a medio-gravi erano ritenute invalidanti

solo nel caso in cui fosse stata dimostrata una “resistenza alle terapie”,

ponendo ora quale questione decisiva, per tutte le affezioni psichiche, quella

di sapere se la persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro

di valutazione oggettivo, la prova di un’incapacità lavorativa e al guadagno

invalidante.

2.6. Nella concreta fattispecie,

chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute della ricorrente è

stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della decisione qui

impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, questo

TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale effettuata dal

SAM (segnatamente la perizia del 23 dicembre 2015 ed il relativo complemento

del perito neurologo del 2 novembre 2017), da considerare dettagliata,

approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra

ricordati, e fatta propria dall'UAI.

2.6.1. Dal punto di vista

psichiatrico, l’assicurata è stata sottoposta a una valutazione specialistica

da parte del dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria, il quale nel

rapporto del 17 dicembre 2015 ha posto la diagnosi con influsso sulla

capacità lavorativa di "ICD-10 F 33.0 Sindrome depressiva ricorrente,

episodio di media gravità ".

Il perito del SAM, ha analizzato compiutamente lo stato psichico della

ricorrente nel corso di 2 colloqui che hanno avuto luogo il 14 ottobre e il 4

novembre 2015.

Dopo aver riportato l'anamnesi riassuntiva e l'esame psichico, il perito del

SAM ha concluso che rispetto alla valutazione specialistica effettuata nel 2010

rimanevano pressoché le medesime tematiche legate alle difficoltà esistenziali

dell'assicurata incentrate sul riesame continuo delle ferite del passato e

sulle snervanti preoccupazioni per il proprio futuro. Identico risultava il

sentimento di perdita del legame di appartenenza maturato dopo un faticoso ma

infruttuoso lavoro di una intera vita rivolta costantemente al tentativo di

trovare per sé stessa una situazione di calda e fiduciosa accoglienza da parte

di un partner, tentativo che era però rimasto frustrato dalla lunga serie di

esperienze di vita deludenti dal punto di vista affettivo e relazionale (in

modo particolare con riferimento al rapporto con il padre, con il marito e con il

suo ultimo convivente dai quali era o perlomeno si sentiva più controllata e

oppressa che benvoluta e amata come avrebbe desiderato), esperienze che

avendole procurato una serie di micro-traumi emotivi più che gioie l'avevano

portata ad evitare di riproporsi in quella direzione e sostanzialmente a

sottrarsi alla vista generale facendola soggiornare in una posizione depressiva

dalla quale probabilmente per paura di venire esposta alle medesime esperienze

sofferte fatica ad uscire. Per quanto concerne la valutazione della capacità

lavorativa, tenuto conto della precisazione diagnostica che la pone su di un

livello di disfunzionalità maggiore rispetto a quello precedentemente

notificato il perito ha ritenuto che in quel momento l'incapacità lavorativa

psichiatrica dell'assicurata si attestasse sul 50%. Dal mese di maggio 2014 in

avanti vi era una percentuale d'incapacità lavorativa che tenuto conto dei

lievi ma comunque significativi miglioramenti dello stato clinico (legati alla

efficacia della presa a carico specialistica) era progressivamente discesa fino

all'attuale grado del 50% nel quale si era assestato. Questo grado di capacità

lavorativa valeva anche per le attività adeguate ed altre attività, mentre

nell'attività di casalinga l'assicurata era ritenuta abile al 100%. Per quanto

concerne la prognosi a medio-lungo termine ha avuto l'impressione di

un'evoluzione piuttosto nel senso di una cronicizzazione dei disturbi accusati

dall'assicurata, ma era comunque possibile e non escludeva che grazie alle cure

ed in particolare al clima di fiducia venutosi a creare con la psichiatra di

riferimento dalla quale viene incoraggiata lo stato di salute dell'assicurata,

potesse ulteriormente migliorare. Ha consigliato di prendere in considerazione

una rivalutazione del caso dopo un anno, puntualizzando che rimaneva di fondamentale

importanza la continuazione della presa a carico specialistica e del

trattamento psicofarmacologico in atto.

Le opinioni della dr.ssa med. __________,

specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, del 13 agosto 2014 (pag. 359-364

incarto AI) e del 24 agosto 2015 della psichiatra curante (pag. 408 incarto AI)

sono state debitamente prese in considerazione e analizzate dal perito del SAM

nel rapporto del 17 dicembre 2015 (pag. 459-465 incarto AI). D'altra parte la valutazione della psichiatra curante (del 13 agosto

2014 e del 24 agosto 2015 e, quindi, in ogni caso antecedenti alla perizia del

SAM), seppur divergente per quanto riguarda la valutazione della

capacità lavorativa dell’insorgente (IL 100% dal 26 maggio 2014 e continua),

non apporta nuovi elementi oggettivi ignorati dal perito psichiatra (ponendo la

medesima diagnosi, ovvero "Sindrome

depressiva ricorrente attuale episodio depressivo di grado medio")

e va quindi intesa nel senso di una diversa valutazione delle conseguenze che

la patologia dell’interessata ha sulla sua capacità di lavoro.

Il TCA non ha motivo di scostarsi dalle convincenti considerazioni espresse dal

perito psichiatra del SAM.

2.6.2. Dal

punto di vista neurologico, l’assicurata è stata sottoposta a una valutazione

specialistica da parte del dr. med. __________, specialista FMH in neurologia, il

quale nel rapporto del 29 ottobre 2015 ha posto la diagnosi con influsso

sulla capacità lavorativa di "Stato da intervento per ernia discale

C6/7 a destra (dicembre 2013) con minima residua sintomatologia deficitaria sensitiva

intermittente C7 a destra, senza rilevante componente algica" e senza

influsso sulla capacità lavorativa di: "Stato da due interventi di

discectomia L5/S1 a sinistra (2002 e 2004) attualmente senza deficit sensitivo-motori

residui; sindrome lombovertebrale cronica. Dolori cervicali a sinistra non

riferibili a patologia neurologica. Emicrania senza aura".

Il perito del SAM, ha analizzato compiutamente lo stato neurologico della

ricorrente nel corso di una visita che ha avuto luogo il 28 ottobre 2015.

Dopo

aver riportato l'anamnesi e l'esame neurologico (come pure gli esiti della RM

cervicale del 12 gennaio 2011 e della RM lombare del 7 settembre 2013), il

perito del SAM ha concluso che continuasse ad intermittenza una una minima

sindrome sensitiva C7 a destra, senza deficit più costanti e che i disturbi

parestetici descritti dall'assicurata fossero spiegati da una recidiva di

sindrome del tunnel carpale a destra, l'assicurata era già stata operata per

questa patologia che in quel momento non era sintomatica. Più recentemente

aveva accusato forti dolori lateralmente alla colonna cervicale a sinistra che

non si estendevano verso il braccio e non avevano caratteristiche radicolari,

non erano neppure presenti al momento della valutazione neurologica né

chiaramente scatenabili ai movimenti della colonna cervicale. Il perito

riteneva che si trattasse di dolori di origine esclusivamente muscolotensiva e

non neurogena. Infine ha segnalato la presenza di cefalee che si erano

manifestate fin dall'età scolastica, con crisi recidivanti che, sulla base

delle loro caratteristiche, corrispondevano ad un'emicrania senz'aura. Pur

essendo le crisi di cefalea relativamente frequenti, tre-quattro volte al mese,

queste erano ben conosciute all'assicurata e le avevano sempre permesso di

svolgere un'attività lavorativa, per ammissione dell'assicurata stessa solo

raramente era stata costretta ad assentarsi dal lavoro a causa delle cefalee.

Anche queste non causavano dunque una limitazione della capacità lavorativa.

Unico elemento neurologico che poteva essere ritenuto eventualmente limitante

era costituito dalla sintomatologia irradiante al braccio destro probabilmente

corrispondente ad una discreta sindrome radicolare sensitiva C7 a destra

comunque senza dolori e con sintomi molto discreti. Questa avrebbe potuto

d'altro canto esacerbare se ella fosse stata costretta ad eseguire attività

pesanti per gli arti superiori e per la colonna cervicale. Per un'attività

comunque adatta e che tenga conto di questi aspetti il perito ha ritenuto che

vi fosse una capacità lavorativa completa del 100%, per un'attività invece che

tendesse a sollecitare in modo rilevante gli arti superiori e la colonna cervicale

per gli aspetti neurologici avrebbe potuto esserci al massimo un'incapacità

lavorativa del 10%. Non vi erano in quel momento proposte terapeutiche

ulteriori al di fuori del proseguimento della terapia antalgica già in corso.

Rispetto a quanto era stato descritto in occasione di precedenti valutazioni

neurologiche ed in particolare nel 2013 e 2014 ha trovato comunque una

situazione migliorata, la radicolopatia iperalgica C7 a destra allora presente

era nettamente regredita ed anche la mobilità cervicale era diventata

soddisfacente; nel luglio 2014 era descritta ancora un'evoluzione poco

favorevole dei dolori cervicali ma il perito riteneva che ciò si sia nel

frattempo modificato con un'evoluzione che permettesse, almeno per quel che

riguardava gli aspetti neurologici, di definire le limitazioni della capacità

lavorativa indicate. Dal punto di vista neurologico in conclusione il perito ha

ritenuto che per l'attività di venditrice potesse esservi al massimo

un'incapacità lavorativa del 10%, a causa dei lievi sintomi residui

intermittenti C7 a destra che avrebbero potuto esacerbare in caso di

sollecitazione maggiore della colonna cervicale e degli arti superiori. Questa

sintomatologia sussisteva dal dicembre 2013: inizialmente i sintomi erano

nettamente più pronunciati ed era sicuramente giustificata un'incapacità

lavorativa maggiore, almeno fino alla seconda metà del 2014 (praticamente da

agosto 2014) del 100% a causa degli importanti dolori persistenti. Tra

settembre e dicembre 2014 vi era stato un progressivo miglioramento, si poteva

dunque ritenere che in questa fase dal punto di vista neurologico vi fosse

un'incapacità lavorativa del 50%. Almeno da gennaio 2015, secondo i dati

descritti dall'assicurata, la situazione sembrava essere quella attualmente

descritta. L'incapacità lavorativa del 10% era giustificata dalla discreta

sintomatologia verosimilmente radicolare C7 a sinistra, residua che avrebbe

potuto esacerbare in situazioni di particolare sollecitazione degli arti

superiori e della colonna cervicale. Per ciò che concerne il grado di capacità

lavorativa in attività adeguata il perito ha ritenuto che in attività in cui è

possibile evitare particolari sollecitazioni della colonna vertebrale e

cervicale si potesse ipotizzare anche una capacità lavorativa del 100% dal

punto di vista neurologico. L'assicurata poteva svolgere l'attività di

casalinga nella misura del 100%. Non vi erano proposte terapeutiche attualmente

dal punto di vista neurologico ed era probabile che, per ciò che concerne la

prognosi a medio-lungo termine, i sintomi descritti sarebbero persistiti in

modo variabile a lungo termine.

Le opinioni del dr. med. __________, specialista

in neurologia, (in particolare, quelle dell'11 novembre 2016: pag. 569 e 570) sono

state debitamente prese in considerazione e analizzate dal perito del SAM nel complemento

peritale del 2 novembre 2017.

Il perito del SAM, nella motivata e approfondita presa di posizione del 2

novembre 2017 di cui si è già ampiamente detto al consid. 2.3, ha spiegato nel

dettaglio i motivi per cui la sua valutazione diverge da quella, confermata da

ultimo anche nel rapporto medico dell'11 novembre 2016, del neurologo curante,

puntualizzando che "I sintomi che aveva descritto la paziente al

momento della valutazione neurologica e che riprende il Dr. __________ alla sua

valutazione ormai di un anno fa (07.11.2016) sono principalmente di competenza

reumatologica. Per quel che riguarda gli aspetti neurologici la nuova

documentazione non porta a modificare la valutazione dell'ottobre 2015"

(doc. 2).

D'altra

parte la valutazione del neurologo curante, seppur

divergente per quanto riguarda la valutazione della capacità lavorativa

dell’insorgente, non apporta nuovi elementi oggettivi ignorati dal perito

neurologo e va quindi intesa nel senso di una diversa valutazione delle

conseguenze che la patologia dell’interessata ha sulla sua capacità di lavoro.

Per

quanto concerne invece la critica mossa all'operato del perito neurologo del

SAM per aver formulato le proprie considerazioni del 2 novembre 2017

solo basandosi sulla lettura degli atti, senza aver preso conoscenza della

concreta situazione (in particolare, senza aver visitato nuovamente

l'assicurata), giova qui ricordare che, di norma, una valutazione sulla base

dei soli atti medici (“Aktegutachten”) è possibile se il medico dispone,

come in concreto, di sufficienti elementi risultanti da altri accertamenti

personali (STCA 32.2017.27 dell'11 settembre 2017, consid. 2.71 e rinvii

giurisprudenziali ivi citati). In concreto il dr. med. __________, perito

neurologo del SAM, che ha personalmente visitato l'assicurata in occasione

delle perizia SAM del 2015, ha potuto stabilire, sulla base degli atti

dell’incarto, che "I sintomi che aveva descritto la paziente al momento

della valutazione neurologica e che riprende il Dr. __________ alla sua

valutazione ormai di un anno fa (07.11.2016) sono principalmente di competenza

reumatologica. Per quel che riguarda gli aspetti neurologici la nuova

documentazione non porta a modificare la valutazione dell'ottobre 2015"

(doc. 2).

D'altra parte, giova qui ricordare, che l'emanazione della decisione qui

impugnata (in casu, il 16 febbraio 2017) segna il limite temporale del

potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; 130 V 140 e 129 V 4; cfr. pure STF

9C_863/2014 del 23 marzo 2015 consid. 3.2.2 e 8C_792/2014 del 23 marzo 2015

consid. 3.3).

Il TCA non ha quindi motivo di scostarsi dalle

convincenti considerazioni espresse dal perito neurologo del SAM.

2.6.3. Dal

punto di vista reumatologico, l’assicurata è stata sottoposta a una valutazione

specialistica da parte del dr. med. __________, specialista FMH in reumatologia,

il quale nel rapporto del 9 ottobre 2015 ha posto la diagnosi con

influsso sulla capacità lavorativa di "Sindrome cervicospondilogena con

possibile componente radicolare, cronica a ds. in: - esiti da discectomia

C6-C7, decompressione radicolare C7 a ds., con posizionamento di cage

intersomatica, il 12.12.2013, con minima residua sintomatologia deficitaria

sensitiva intermittente C7 a ds. senza rilevante componente algica. Sindrome

lombospondilogena cronica bilaterale con possibile instabilità segmentale, in:-

note alterazioni degenerative plurisegmentali del rachide lombare (parziale

obliterazione recessuale L2-L3 a sin, su materiale discale, stenosi recessuale

L3-L4 a ds., stenosi recessuale L4-L5 a ds., stenosi foraminale bilaterale

L5-S1, alla MRI lombare dell'ottobre 2014); esiti da duplice intervento di

decompressione del segmento L5-S1, il 10.10.2002 e il 9.12.2004; disturbi

statici del rachide (appiattimento della dorsale, iperlordosi lombare, minima

scoliosi destro-convessa dorsale); decondizionamento e sbilancio muscolare.".

Il perito del SAM, ha analizzato compiutamente lo stato reumatologico della

ricorrente nel corso di una visita che ha avuto luogo l'8 ottobre 2015.

Dopo

aver puntualizzato che l'anamnesi personale, sistemica, famigliare e sociale

era riassunta negli atti redatti dalla dr.ssa med. __________, il perito del

SAM ha riportato l'anamnesi reumatologica da terzi, i dati soggettivi

dell'assicurata e i dati oggettivi (stato generale; sistema locomotore, in

particolare colonna vertebrale e articolazioni periferiche; sistema nervoso

cursorio) accertati durante la visita, concludendo che, rispetto alla

valutazione reumatologica antecedente del 12 aprile 2010, per quanto concerneva

esclusivamente le patologie di mia stretta competenza, ossia quelle al rachide e

alle articolazioni periferiche, lasciando al neurologo il compito di valutare

la sintomatologia derivante da eventuali radicolopatie, la mobilità del rachide

cervicale e lombare, nel corso degli ultimi cinque anni, era leggermente

diminuita, l'assicurata nel frattempo è stata sottoposta a discectomia C6/C7 con

decompressione radicolare C7 a destra con posizionamento di una gabbia

intersomatica il 12.12.2013, le alterazioni degenerative, anche con il processo

di invecchiamento, erano progredite al rachide lombare, stando all'ultima

risonanza magnetica della colonna lombare nell'ottobre 2014. La terapia

farmacologia analgesica era stata fortemente potenziata mentre la

riabilitazione muscolare, in particolare del corsetto muscolare

lomboaddominale, era stata completamente trascurata. La capacità funzionale e

di carico residua dell'assicurata, rispetto alla valutazione peritale

precedente del 12 aprile 2010, andava rivista soprattutto per i carichi

sollevati e trasportati e per tutte le attività che venivano svolte oltre il

piano orizzontale. Il perito ha ribadito che l'esigibilità lavorativa posta teneva

esclusivamente conto delle patologie di stretta competenza reumatologica. In

un'attività adatta allo stato di salute dell'assicurata, rispettante tutti i

limiti funzionali e di carico indicati, è stata giudicata abile al lavoro

sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8 - 9 ore, con un rendimento

massimo del 100 %, a distanza di 6 mesi dall'intervento-neurochirurgico al

rachide cervicale del 12 dicembre 2013, vale a dire dal 12 giugno 2014. Nella

sua ultima attività principale come venditrice presso un negozio di

abbigliamento, è stata giudicata abile al lavoro sull'arco di una giornata

lavorativa normale di 8 - 9 ore, ma con una diminuzione del rendimento di 1/3,

sempre a partire dal 12 giugno 2014. In qualità di casalinga, sempre a partire

dal 12 giugno 2014, è stata valutata abile al lavoro sull'arco di una giornata

lavorativa abituale, ma con una diminuzione del rendimento del 15%, a decorrere

dal 12 giugno 2014. É giustificata un'inabilità lavorativa totale del 100 %, per

qualsiasi tipo di attività, a partire dal 12 dicembre 2013 fino all'11 giugno 2014.

Precedentemente all'intervento neurochirurgico al rachide cervicale del 12

dicembre 2013 poteva essere ritenuta valida la valutazione della capacità

lavorativa attestata dai medici curanti, in particolare dal neurologo curante

Dr. __________ di __________.

Il TCA non ha motivo di scostarsi dalle

convincenti considerazioni espresse dal perito reumatologo del SAM.

D'altra parte la valutazione del neurologo

curante, che non è quindi specialista della materia che qui ci occupa, seppur

divergente per quanto riguarda la valutazione della capacità lavorativa

dell’insorgente, non apporta nuovi elementi oggettivi ignorati dal perito

reumatologo (nella presa di posizione del 2 novembre 2017 il perito neurologo

ha puntualizzato che i sintomi che aveva descritto la paziente al momento della

valutazione del SAM nel 2015 e ripresi dal neurologo curante nel 2016 erano di competenza

del reumatologo), che vanta un'ampia esperienza in ambito assicurativo, e va

quindi intesa nel senso di una diversa valutazione delle conseguenze che la

patologia dell’interessata ha sulla sua capacità di lavoro.

In

siffatte circostanze, tenuto conto che i periti del SAM hanno proceduto ad una

visita personale accurata dell'assicurata, il fatto che essi - in particolare,

il neurologo - avessero a disposizione i rapporti medici dei curanti del 2014

(inclusa, quindi, la lettera del 6 maggio 2014 ed il rapporto medico del 28

luglio 2014 del neurologo curante di cui a pag. 329-330 e 349-353 incarto AI,

ed i referti del 16 dicembre 2013 e del 29 gennaio 2014 del __________ di __________

di cui al doc. 331-336 incarto AI e il rapporto medico del __________ dell'11

novembre 2014 di cui a pag. 372-377) rispettivamente il referto del 6 febbraio

2015 del Neurocentro (pag. 395-396 incarto AI), lo scritto del 24 agosto 2015

della psichiatra curante (pag. 408 incarto AI) e 1° ottobre 2015 medico di

famiglia (pag. 413 incarto AI), ma nessun aggiornamento dello stato di salute

neurologico da parte del neurologo curante, al momento in cui hanno proceduto

all'esame peritale dell'assicurata, è ininfluente ai fini del giudizio. In

particolare non è una circostanza atta a sollevare dubbi - nemmeno lievi -

circa la fedefacenza della perizia

del SAM del 23 dicembre 2015 e del relativo complemento del perito neurologo

del 2 novembre 2017, con espresso riguardo alla situazione clinica

dell'assicurata, che è stata attentamente e dettagliatamente vagliata dai

periti del SAM, come pure dell'esigibilità posta dai medesimi specialisti che

peraltro vantano un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa.

Il TCA non ha quindi neppure

motivo di scostarsi dalle convincenti considerazioni espresse dai periti dell'ammini-strazione

con riferimento alla capacità lavorativa medico-teorica globale nell'attività

da ultimo esercitata come venditrice ("Dal punto di vista

neurologico vi è un'incapacità lavorativa totale da dicembre 2013 ad agosto

2014. Una capacità lavorativa del 50% dal settembre 2014 al dicembre 2014. Una

capacità lavorativa del 90% da gennaio 2015. Dal punto di vista reumatologico

vi è un'incapacità lavorativa totale da dicembre 2013 al 12.6.2014 e un grado

di capacità lavorativa del 66%(113 di riduzione) dal 12.6.2014. Dal punto di

vista psichiatrico vi è un aumento del grado d'incapacità lavorativa rispetto a

quanto rilevato nella perizia del 2010, dove si attestava una riduzione della

capacità lavorativa del 20%. L'A. presenta ora un grado di capacità lavorativa

del 50% da giugno 2015 in avanti. Globalmente si attesta quindi un grado di

capacità lavorativa al 40% da giugno 2015 in avanti. In precedenza da maggio

2014 a maggio 2015 l'A. è ritenuta inabile al lavoro al 100% per la patologia

psichiatrica. Complessivamente l'A. va considerata abile allo 0% da dicembre

2013 a, maggio 2015 (prima per la patologia somatica al rachide dopo intervento

cervicale in seguito per la patologia psichiatrica). Da giugno 2015 l'A. è

abile nella misura del 40% come venditore"), in un'attività

adeguata ("L'A. presenta, per motivi neurologici un grado

d'incapacità lavorativa totale da dicembre 2013 ad agosto 2014, un grado di

capacità lavorativa del 50% da settembre 2014 a dicembre 2014, un grado di

capacità lavorativa del 100% da gennaio 2015. Dal punto di vista reumatologico

l'A. è ritenuta inabile al 100% da dicembre 2013 al 12.6.2014 ed è ritenuta

abile al 100% dal 12.6.2014. Dal punto di vista psichiatrico presenta un grado

di capacità lavorativa del 50% da giugno 2015 in avanti. In precedenza è stata

inabile al lavoro al 100% da maggio 2014 a maggio 2015. Complessivamente dunque

da giugno 2015 l'A. è considerata abile al 50%. In precedenza è stata abile

allo 0% da dicembre 2013 a Maggio 2015") e in ambito

domestico ("abile all'85% da luglio 2014. In precedenza, da

dicembre 2013 a giugno 2014, presenta un grado d'incapacità lavorativa del

100%. Dal punto di vista psichiatrico l'A. non ha mai presentato inabilità

lavorativa nell'attività di casalinga, potendosi gestire nei tempi e nei modi").

Tanto più che le stesse sono state fatte proprie anche dal medico SMR nel

rapporto finale dell'8 gennaio 2016 di cui si è pure già ampiamente detto al

consid. 2.3.

A proposito del medico SMR

non va del resto dimenticato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i

servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le

condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità

funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA -

di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e

senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

In esito alle

considerazioni che precedono, rispecchiando la valutazione dei periti del SAM

(segnatamente la perizia del 23 dicembre 2015 ed il complemento neurologico del

2 novembre 2017) i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla

giurisprudenza (cfr. consid. 2.4 e 2.5), ad esse va dunque attribuita piena

forza probante.

Questa Corte ritiene

pertanto che lo stato di salute dell’assicurata sia stato dettagliatamente ed

approfonditamente vagliato dall'amministrazione, segnatamente dagli specialisti

dell'amministrazione e dal medico SMR, prima dell'emanazione della decisione

qui impugnata, data questa (in casu, il 16 febbraio 2017) che segna il

limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali

(DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; 130 V 140 e 129 V 4; cfr. pure STF 9C_863/2014 del 23 marzo 2015 consid. 3.2.2 e 8C_792/2014

del 23 marzo 2015 consid. 3.3).

Per quanto concerne i successivi documenti medici prodotti dal patrocinatore

dell'insorgente [segnatamente: il rapporto operatorio del 20 ottobre 2017 e la

lettera di degenza del 23 ottobre 2017, ambedue del dr. med. __________ (doc. I

e L) e l'attestazione del 27 dicembre 2017 rilasciato dalla Clinica __________

di __________ riguardante il ricovero in regime stazionario a far tempo dal 12

dicembre 2017 della sua assistita (doc. M)], essa non

porta alcun nuovo elemento clinico per una diversa valutazione della

fattispecie. Giova difatti ribadire che per costante giurisprudenza il giudice

delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla

situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata

resa, in casu il 16 febbraio 2017. I fatti accaduti posteriormente e che

hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo

atto amministrativo (fra le tante cfr. DTF 130 V 138). Tale documentazione

medica - alla luce anche dell'annotazione del 13 dicembre 2017 del med. SMR, __________,

(doc. 2) di cui si è già ampiamente detto al consid. 2.3 - viene quindi trasmessa all’UAI

affinché la tratti alla stregua di una nuova

domanda di prestazioni e renda nel merito, dopo aver proceduto ai necessari

accertamenti, una nuova decisione.

Va qui pure ricordato che,

quando l'istruttoria da effettuare

d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II

consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente

all'art. 29 cpv.2 Cost.

(DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Il TCA rinuncia quindi all'assunzione di ulteriori prove, ritenendo la

situazione sufficientemente chiarita.

In conclusione, stante

quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata

di intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,

400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF

113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da

ritenere dimostrato, secondo il grado della

verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle

assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6

pag. 221 con riferimenti), che

RI 1 nell'attività abituale di venditrice presenta un'incapacità

lavorativa del 100% (intesa come riduzione di rendimento) dal dicembre 2013 al

maggio 2015 e del 60% (intesa come riduzione di rendimento) dal giugno 2015 e

continua mentre in un'attività adeguata (ovvero rispettosa dei

limiti funzionali indicati dai periti neurologo e reumatologo del SAM e

confermati dal medico SMR) presenta un'incapacità lavorativa del 100% (intesa

come riduzione di rendimento) dal dicembre 2013 al maggio 2015 e del 50%

(intesa come riduzione di rendimento) dal giugno 2015 e continua e, da ultimo,

nelle mansioni consuete di casalinga

presenta un'incapacità lavorativa del 100% (intesa come riduzione di

rendimento) dal dicembre 2013 all'11 giugno 2014 e del 15% (intesa come

riduzione di rendimento) dal 12 giugno 2014 e continua.

Va inoltre rilevato che la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già

avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a

personale non qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di

occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite

mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che

consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono

necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione

professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid.

3.3, che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012;

9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26

marzo 2008 consid. 4.6.3).

Secondo la giurisprudenza,

se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,

all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze

esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di

fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va

rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad

attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di

montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi

fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non

richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di

reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di

confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata STF 8C_563/2012 del

23 agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti).

Si può,

quindi, senz'altro ipotizzare – senza far riferimento alla difficoltà concreta

di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda,

difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e

non dall’assicurazione contro l’invalidità (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991

pag. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 83) – che la ricorrente sia in grado di

mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali

idonee.

Inoltre, quanto alla possibilità di reintegrazione senza la necessità di

provvedimenti professionali, questo Tribunale condivide la conclusione (rimasta

incontestata) del consulente in integrazione professionale che, nella

valutazione del 10 ottobre 2016 (pag. 529 incarto AI), ha stabilito che “(…)

pur avendo grado d’invalidità superiore al 20%, considerato il grado

d’incapacità lavorativa (50%) e l’iter scolastico-socio-professionale

dell’assicurato, non riteniamo sia opportuno mettere in atto provvedimenti di

ordine professionali. Su richiesta scritta, restiamo a disposizione per

valutare l’adozione di un eventuale aiuto al collocamento. Si ritiene conclusa

la pratica. (…)”.

2.7. In

merito alla valutazione economica, in applicazione del metodo misto (50%

salariata e 50% casalinga; cfr. consid. 2.3), va rilevato quanto segue.

Preliminarmente va osservato che, in applicazione della media retrospettiva

(cfr., fra le tante, sentenza 32.2014.189 del 2 marzo 2015), l'UAI ha ritenuto

che l'assicurata (che presentava un grado di invalidità del 20% a decorrere dal

1° gennaio 2010; cfr. consid. 1.1) avrebbe avuto diritto ad un quarto di

rendita d'invalidità con grado AI del 40% dal 1° febbraio 2014 al 30 aprile

2014 e ad una rendita intera con grado AI del 100% dal 1° maggio 2014 (tre mesi

dopo la modifica del grado AI, art. 88 a OAI).

Ora, giusta l'art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto

dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle

prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA, giusta il quale, colui che

rivendica una prestazione deve annunciarsi all'assicuratore competente nella

forma prescritta per l'assicurazione sociale interessata (cpv. 1), gli

assicuratori sociali consegnano gratuitamente i formulari per la domanda e per

l'accertamento del diritto a prestazioni; questi formulari devono essere

trasmessi al competente assicuratore dopo essere stati compilati interamente e

in modo veritiero dal richiedente o dal suo datore di lavoro ed eventualmente

dal medico curante (cpv. 2), se una domanda non rispetta le esigenze di forma o

se è trasmessa a un servizio incompetente, per quanto riguarda l'osservanza dei

termini e gli effetti giuridici collegati alla domanda è determinante la data

in cui essa è stata consegnata alla posta o inoltrata a tale servizio (cpv. 3).

Visto che la domanda della ricorrente risale al 27 marzo 2014 (pag. 313-319

incarto AI), è a ragione che l'UAI ha proceduto al versamento della rendita

unicamente a decorrere dal 1° settembre 2014 (ovvero 6 mesi dopo la precitata

richiesta).

2.8. Grado d’invalidità per la

parte salariata.

L’insorgente non ha contestato gli importi ritenuti dall’UAI di fr. 26'723.-

quale reddito da valida e, tenendo conto di una riduzione del rendimento del

50% e di una deduzione sociale del 15% per attività leggere ed altri fattori di

riduzione, di fr. 11'098.- quale reddito ipotetico da invalida (cfr. pag. 2 e 3

decisione avversata).

Ritenuto quindi che

l’aspetto economico non è stato contestato dall’insorgente, questo Tribunale

non ha motivo di verificare oltre il calcolo effettuato dall’amministrazione

(in questo senso cfr. le STCA 32.2017.40 del 20 settembre 2017 consid. 2.6;

32.2016.137 del 23 maggio 2017 consid. 2.8; 32.2016.122 del 10 maggio 2017

consid. 2.8; 32.2016.109 dell’8 maggio 2017 consid. 2.10; 32.2016.108 del 2

maggio 2017 consid. 2.9 e 32.2016.107 del 10 aprile 2017 consid. 2.6; STCA

32.2017.81 del 18 dicembre 2017, consid. 2.11.1).

Di conseguenza, l’invalidità

per la parte salariata è del 23% ([26'723 - 11'098] : 26'723 x 100 = 58.47%).

2.9. Grado d’invalidità per la

parte casalinga.

Rammentato che l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o

parzialmente) dell'economia domestica è stabilita confrontando le singole

attività ancora accessibili alla richiedente la rendita AI con i lavori che può

eseguire una persona sana (cfr. sul tema: STCA 32.2017.81 del 18 dicembre 2017,

consid. 2.4 e 2.5), questo Tribunale rileva quanto segue.

Nella Circolare

concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità

(CIGI), nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2015, allo scopo di garantire

un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera è prevista una ripartizione

delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo

attribuibile a ciascuna di esse. In particolare la cifra 3086 prevede:

"

Di regola, si ammette che i lavori

di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti

percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo

%

Massimo

%

1. Conduzione dell'economia domestica

(pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

Considerandi

2.

2

5.

5

2.

Alimentazione (preparare i pasti, cucinare,

apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

10.

50.

3.

Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare

l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

5.

5.

20.

4.

Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni,

uffici)

5.

10.

5.

Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e

raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

5.

20.

6.

Accudire i figli o altri

familiari

0.

30.

7.

Altre attività (p.es. curare i malati, curare le

piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di

volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

0.

50.

* Va escluso l'impiego del tempo

libero (N. 3090)."

Mentre alle cifre 3087,

3088.

e 3089 si legge ancora:

"

Il totale delle attività

dev'essere sempre del 100% (Pratique VSI 1997 pag. 298).

Di norma, vanno applicate la

ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095.

l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero

ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra

valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti

dallo schema (RCC 1986 pag. 244).

In virtù dell’obbligo di ridurre il

danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a

migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente,

acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3044 segg.)

Deve cioè ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei membri della

sua famiglia in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute

(decisione del TFA del 17 marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3).

Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà

tenuto conto, al momento della valutazione dell’invalidità, della diminuzione

della capacità di lavoro nell’ambito domestico.

In virtù dell’obbligo di ridurre il

danno, una persona attiva nell’economia domestica deve contribuire quanto

ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es.

metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici

adeguati, N. 1048 e 3044 segg.). La maggior mole di lavoro può essere presa in

considerazione per il calcolo dell’invalidità soltanto se l’assicurato non è in

grado di svolgere la totalità dei lavori domestici durante il normale orario di

lavoro e necessita dunque dell’aiuto di terzi (RCC 1984, pag. 143, consid. 5).

L’interessato deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei

familiari in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (I 257/04

e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta i provvedimenti volti a ridurre il

danno, al momento della valutazione dell’invalidità non sarà tenuto conto della

diminuzione della capacità al lavoro nell’ambito domestico."

Al riguardo, il TFA (dal

1° gennaio 2007: TF) ha stabilito che – in linea di massima e senza valide

ragioni – non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste

effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori

specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste

(AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d; RCC 1984

pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001, consid. 4). Un

intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona

incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente

erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2).

L’allora TFA, in una

sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000 (citata anche al consid. 4.1 della STF

9C_896/2012 del 31 gennaio 2013), ha confermato la legittimità di queste

direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere

effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale

delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

Se, tuttavia, non è

possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento è

effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di

lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva

(RCC 1989 pag. 131 consid. 5b, 1984 pag. 144 consid. 5).

L’Alta Corte ha inoltre

precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima

sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se

le indicazioni dell'assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti

medici (STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013; STF 8C_843/2011 del 29 maggio

2012; AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c), ritenuto tuttavia che una presa di

posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni

accertate in sede d'inchiesta – strumento destinato soprattutto alla

valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica – è da

considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi

psichici (STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio 2003).

Nella già citata DTF 128 V

93, il TFA, a proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta

dell'ufficio AI, ha rilevato:

" (…)

Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene Abklärung

an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des

Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind -

analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit

Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als

Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der

örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner

gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und Behinderungen der

pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden

zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht

aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und

detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der

Behandlungs- und Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und

Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht

voll beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige

Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen

der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare

Fehleinschätzungen vorliegen. Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die

fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das

im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die

Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf

die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine

strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten

Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung

vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des

Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit

gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl. -generell-

BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im

Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4.

September 2001, I 175/01).

(…)" (DTF 128 V 93, consid. 4, pagg. 93-94)

In concreto, l'Ufficio AI

ha incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta economica (pag. 503

incarto AI), eseguita il 3 marzo 2016 (pag. 504-510 incarto AI).

Il relativo rapporto è stato allestito il 24 marzo 2016 ed ha il seguente

tenore:

"(…)

5.

ATTIVITÀ -

descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità

5.1

Conduzione dell'economia domestica

pianificazione, organizzazione, ripartizione del

lavoro, controllo

importanza assegnata

5%

percentuale degli impedimenti

0%

percentuale di invalidità

0%

La signora RI 1 pianifica e organizza da sé e con le

medesime capacità di sempre il proprio ménage domestico.

5.2

Alimentazione

preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve

importanza assegnata

45%

percentuale degli impedimenti

10%

percentuale di invalidità

4,5%

L'A.ta

dichiara di consumare perlopiù pietanze fredde o comunque di veloce

preparazione. Non ama i cibi precotti per cui consuma joghurt, insalate,

panini, zwieback, ecc. Ricorda come un tempo amava dilettarsi fra i fornelli,

oggi al contrario lamenta una mancanza di energia, di volontà e di appetito.

Con la mano destra fatica a tagliare i cibi più duri, infatti sta ripresentando

il dolore al tunnel carpale operato nel 2013, afferma. La pulizia a fondo della

cucina è stata delegata alla figlia.

Potendo

gestire i tempi e i modi, in un'attività piuttosto leggera considerato il carico

modesto, per l'A.ta si giustificano unicamente impedimenti di ordine

reumatologico, come da limiti dell'incarto.

5.3

Pulizia dell'appartamento

rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare

i letti, ecc.

importanza assegnata

20%

percentuale degli impedimenti

40%

percentuale di invalidità

8%

La

signora RI 1 si definisce una persona che amava la pulizia ma soprattutto

l'ordine ma con il peggiorare del suo stato di salute deve attualmente delegare

le pulizie più pesanti alla figlia (vetri, stagionali, cambio lenzuola). L'A.ta

dichiara di poter passare l'aspirapolvere e il moccio alternando l'attività a

frequenti pause. Infatti, il gesto continuo dell'arto superiore le provoca facilmente

dolore. Tuttavia, va a giornate, per cui quando non se la sente deve per forza

rimandare a un tempo migliore. Si tratta inoltre di pulizie più superficiali

rispetto a un tempo, anche quella del locale bagno.

Tenuto

conto delle limitazioni all'incarto giustifichiamo un impedimento del 40%

dovuto anche a un allungamento dei tempi. L'A.ta può infatti distribuire le

mansioni su più momenti e giorni ma per quelle più pesanti e che implicano

l'assunzione prolungata di posture non ergonomiche necessita dell'aiuto esterno.

5.4

Spesa e acquisti diversi

compresi pagamenti, trattative assicurazioni e

rapporti ufficiali

importanza assegnata

10%

percentuale degli impedimenti

30%

percentuale di invalidità

3%

Dovendosi

spostare a piedi l'A.ta suddivide le occasioni di acquisto su più giorni a

settimana, di regola si reca in negozio ogni due giorni appunto. Normalmente

utilizza la borsa carrello per trasportare la merce ma occasionalmente si reca

oltreconfine con la figlia per effettuare gli acquisti più pesanti. L'A.ta

riferisce di non poter camminare a lungo; ad es. camminare fino al __________

(800 m) le provoca in seguito dolore all'anca e all'arto destro. Ella esce esclusivamente

per gli acquisti o per altre necessità ma tende ad evitare i contatti sociali,

anche perché spesso le conoscenze le chiedono di lei o della figlia e dover

ripetere le stesse cose la infastidisce. Si occupa da sempre della propria

contabilità lamentando un certo stress dovuto alla ristrettezza economica del

momento.

L'A.ta

avendo a disposizione i negozi principali nelle strette vicinanze può mantenere

una certa autonomia. Si considera quindi unicamente la necessità di aiuto nel

trasporto della merce più pesante e un minimo di allungamento dei tempi.

5.5

Bucato, confezione e riparazioni di indumenti

lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia,

ecc.

importanza assegnata

20%

percentuale degli impedimenti

10%

percentuale di invalidità

2%

Il turno per il bucato è di mezza giornata ogni quindici

giorni ma fortunatamente può lavare anche fuori turno. Effettua lavatrici con

piccole quantità di bucato per comodità e non usa l'asciugatrice per motivi di

risparmio. Prima di stendere gli indumenti, l'A.ta li piega e dopo un'ora li

stende nel proprio appartamento. Una volta asciutti, la signora RI 1 piega

nuovamente gli abiti, che ripone con calma nell'armadio. Sono diversi anni

ormai che non stira più, per motivi di salute, infatti ammette di non possedere

nemmeno il ferro. Da diversi anni non lavora più a maglia per difficoltà

nell'uso prolungato dell'arto.

Considerando il carico modesto e la possibilità di poter lavare piuttosto

liberamente si giustifica unicamente un allungamento dei tempi. Lo stiro è

stato abbandonato prima dell'incapacità lavorativa dal 2013.

5.6

Cura dei bambini e di altri membri della famiglia

Compresa educazione, attività comuni, compiti, ecc.

importanza assegnata

0%

percentuale degli impedimenti

0%

percentuale di invalidità

0%

-.-

5.7

Diversi

cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali,

attività di utilità pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi,

volontariato

importanza assegnata

0%

percentuale degli impedimenti

0%

percentuale di invalidità

0%

La Signora RI 1 non segnala attività in questo ambito.

Valutazione dell'assistente sociale

totale delle attività

100%

percentuale di invalidità

17,5%

■ Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata non

può svolgere personalmente nell'economia domestica?

Figlia.

Da quando il danno alla salute ha avuto ripercussioni sulla

capacità al lavoro?

Dal 2013 (pag. 540-510 incarto AI).

Sulla

base degli accertamenti esperiti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver

fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l’assistente

sociale ha quindi stabilito una limitazione complessiva del 17,5%.

Innanzitutto va sottolineato che nell’inchiesta economica in questione è stata

correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel

rispetto dei parametri di cui alle direttive (CIGI), attribuendo un valore complessivo

del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito

dell'economia domestica.

Inoltre,

tenuto conto dell’obbligo di ridurre il danno e di reciproca (e accresciuta:

DTF 130 V 97 consid. 3.3.3 pag. 101 con riferimenti) assistenza familiare e

ricordato che in linea di massima e senza valide ragioni non vi è motivo di

mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali

in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati il cui compito consiste

nel procedere a tali inchieste la valutazione di cui all’inchiesta del 3 marzo

2016.

va di principio confermata.

Un

intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona

incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia

chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003

consid. 2).

In concreto non solo non

vi sono motivi per ritenere l’apprezzamento manifestamente erroneo, ma esso

trova conferma nelle motivazioni contenute nell’inchiesta medesima.

Stanti

le considerazioni esposte, esaminate singolarmente le valutazioni

dell'assistente sociale circa gli impedimenti dovuti all'invalidità, questo

Tribunale ritiene che non siano ravvisabili elementi che consentano di mettere

in dubbio l'attendibilità della valutazione operata dall'assistente sociale,

che risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti ed in

particolare alle indicazioni fornite dall'assicurata medesima nell'ambito

dell'inchiesta domiciliare. Inoltre, è da ritenere che le valutazioni degli

impedimenti relativi alle singole mansioni domestiche sono del tutto affidabili

e compatibili con gli impedimenti accertati in sede medica.

D'altra parte la valutazione operata dall'assistente sociale viene in sostanza

confermata anche dai periti del SAM che, nella perizia del 23 dicembre 2015, hanno

concluso per un’incapacità lavorativa nelle mansioni consuete di casalinga del

15% (intesa come riduzione del rendimento), puntualizzando che dal punto di

vista psichiatrico l'assicurata non aveva mai presentato inabilità lavorativa

nell'attività di casalinga, potendosi gestire nei tempi e nei modi (pag. 453

incarto AI) e anche dal dr. med. __________, medico SMR, nel rapporto finale

dell'8 gennaio 2016 che ha confermato un'incapacità lavorativa nelle mansioni

consuete di casalinga del 15% (intesa come riduzione del rendimento).

Non consente di giungere

ad una diversa conclusione la valutazione del dr. med. __________, in

particolare quella dell'11 novembre 2016 ("Anche a livello casalingo

non ritengo che le capacità lavorative superino il 50%: nonostante le

possibilità di estendere il periodo impiegato per esercitare le faccende e

l'assenza di costrizioni temporali, alcuni compiti non sono eseguibili

autonomamente o vengono preferibilmente evitati, come la preparazione dei pasti"),

che non ha evidentemente preso in considerazione tutte le mansioni di casalinga

e non ha neppure tenuto conto, come invece ha fatto la funzionaria dell’AI

nell’ambito della sua inchiesta a domicilio (pag. 504 e ss. e seguenti incarto

AI), dell’obbligo di ridurre il danno e di reciproca ed accresciuta assistenza

familiare.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, tenuto conto di tutte le

circostanze concrete, questo TCA non può quindi che ritenere adeguati sia la

percentuale di importanza assegnata alle diverse attività domestiche, sia il

grado d'incapacità lavorativa nello svolgimento delle stesse mansioni

casalinghe stabiliti dall'Ufficio AI sulla base dell'accertamento domiciliare.

Tanto più che l'inchiesta domiciliare è stata confermata il 5 aprile 2016 anche

dal medico SMR, dr. med. __________, giusta il quale "Dall'attuale

inchiesta casalinghe risulta un impedimento del 16.5% (recte: 17.5%),

impedimento che in pratica combacia con l'impedimento medico-teorico espresso

dai periti del SAM. OK quindi per impedimento del 16.5% (recte 17.5%) come da

inchiesta" (pag. 512 incarto AI).

2.10

Visti i gradi d’invalidità, per

la parte salariata del 58.47% (cfr. consid. 2.8) e per quella casalinga del

17,5% (cfr. consid. 2.9), rispettando la suddivisione dei campi d’attività (50%

salariata e 50% casalinga; cfr. consid. 2.3) e in applicazione del metodo misto

(cfr. consid. 2.3), il grado d’invalidità globale al

giugno 2015 (momento in cui ha avuto luogo il miglioramento dello stato di

salute dell'assicurata: cfr. consid. 2.6.3) si attesta al 38% (50 [parte

salariata] x 58.47% [impedimento parte lucrativa] + 50 [parte casalinga] x 17,5%

[tasso di impedimento nelle mansioni consuete] = 29.23% + 8,75% = 37,98%,

arrotondato al 38% secondo la DTF 130 V 121 consid. 3.2).

Questo grado d’invalidità

non conferisce il diritto ad una rendita d’invalidità (cfr. consid. 2.1).

Di

conseguenza l’amministrazione ha ridotto la rendita da intera a mezza dal 1° ottobre

2015, ossia tre mesi dopo il miglioramento della capacità lucrativa - fissato

al mese di giugno 2015 (cfr. consid. 2.6.3) - come prescritto dall’art. 88a cpv. 1 OAI

(cfr. consid. 2.2).

In conclusione, visto

quanto sopra, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va

respinto.

2.11

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

§ Gli

atti sono trasmessi all’UAI affinché proceda agli accertamenti indicati al

consid. 2.6.3.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti