32.2017.48
Perizia pluridisciplinare del SAM. Diritto ad un quarto di rendita limitato nel tempo. Confronto dei redditi da valido e invalido
5 ottobre 2017Italiano60 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2017.48
FS
Lugano
5 ottobre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 marzo 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 20 febbraio 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1969 e cuoca
di formazione, nel mese di marzo 2014 ha inoltrato una domanda di prestazioni
AI (doc. AI 5/18-23).
1.2. Con decisione del 20 febbraio
2017, preavvisata il 19 maggio 2016 (doc. AI 49/234-237) – visti la
perizia pluridisciplinare del SAM del 21 marzo 2016 con complementi del 2
maggio e del 25 ottobre 2016 (doc. AI 42/142-215, 45/218-224 e 65/269-282), il
rapporto finale 10 maggio con annotazioni del 7 novembre 2016 del medico SMR
dr. __________ (doc. AI 46/225-228 e 66/282), la valutazione del consulente in
integrazione professionale del 17 maggio 2016 (doc. AI 47/229-231) e le tabelle
allestite il 19 maggio 2016 con allegata la motivazione della riduzione al
reddito da invalido (doc. AI 50/238-241, 51/242-245, 52/246-249 e 53/250) –
l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto a un quarto di rendita
dal 1. dicembre 2013 (un anno dopo il periodo di carenza ex art. 28 cpv. 1 LAI
con erogazione della prestazione dal 1. settembre 2014 essendo la domanda
tardiva ex art. 29 cpv. 1 LAI) fino al 30 aprile 2015 (tre mesi dopo il
miglioramento dello stato di salute dal gennaio 2015 ex art. 88a OAI) (doc. A/1).
1.3. Con il presente ricorso
l’assicurata, tramite l’avv. RA 1, ha contestato tanto la valutazione medica
quanto quella economica e chiesto l’annullamento della decisione impugnata con
il riconoscimento del diritto ad una rendita intera senza specificare da quando.
L’insorgente ha addotto che “(…) in sintesi, la signora RI 1, non è in grado
di realizzare un lavoro che richiede prevalentemente il mantenimento della
stazione eretta o la deambulazione, attestando dal Iato neurologico un'incapacità
lavorativa completa del 100%, concludendo che la stessa è abile al lavoro al
70%, "in attività adeguate". Per ciò che concerne i limiti
funzionali, vi è un'impossibilità di alzare pesi oltre 5 kg senza provocare
forti dolori. La signora RI 1 necessita inoltre, di riposare dopo un'ora di attività
in piedi. […] L'Istituto delle assicurazioni sociali indica una lista di
attività "adeguate" che possono ancora essere svolte dall'assicurata.
Queste attività necessitano di una formazione che la signora RI 1 non possiede.
Ci vuole inoltre una condizione fisica che la signora RI 1 non ha. Infatti la
signora RI 1 non ha nemmeno il diritto ad una riqualifica professionale. Il
mercato del lavoro, non offre nessuna occupazione rimunerata al 70%, tantomeno
al 100%, a una persona che non si regge in piedi e che non può sollevare più di
5 Kg. (…)” (I, punti 4 e 6, pagg. 2-3).
L’insorgente ha inoltre
formulato “Richiesta di gratuito patrocinio” (II).
1.4. Con la risposta di causa –
osservato, in particolare, che “(…) per quanto attiene all'aspetto medico, nel
caso in esame, l’Ufficio Al ha fondato la valutazione della residua capacità
lavorativa sulla dettagliata, completa ed approfondita perizia
pluridisciplinare del SAM. […] Nell’evenienza concreta, l'assicurata ha manifestato
un dissenso puramente soggettivo nei confronti della valutazione operata
dall'amministrazione senza tuttavia produrre - in sede di ricorso - eventuali
elementi oggettivi, segnatamente di natura medica, a sostegno delle proprie
argomentazioni. Pertanto, in assenza di prove atte ad inficiare la valutazione
del SAM, la stessa deve essere considerata valida base di giudizio. […] Il
consulente in integrazione professionale __________ nel rapporto del 17.05.2016
ha indicato degli esempi pratici di attività semplici e ripetitive che
l’assicurata potrebbe svolgere, basando la sua valutazione sulle limitazioni
funzionali indicate dal SAM. All’assicurata può quindi essere ragionevolmente
chiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei settori
d'attività accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e
ripetitive, che non richiedono una preparazione professionale specifica ma
possono essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed
un breve periodo di rodaggio. Va qui osservato che, sia nell'ambito industriale
che nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono delle attività che non
implicano lavori manuali e che non presuppongono particolari attitudini
intellettuali e/o una formazione specifica. Giova inoltre sottolineare che il
SAM ha giudicato l'assicurata abile al 70% anche nell'ultima attività
lavorativa svolta quale consulente di vendita (cfr. complemento peritale del
02.05.2016). (…)” (VI) – l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il
ricorso.
1.5. Con scritti del 24 aprile,
del 9 e del 17 maggio 2017 l’avv. RA 1 ha chiesto al TCA di sentire la sua
assistita e di allestire una perizia medica indipendente (VIII), ha confermato
che la richiesta di “effetto sospensivo” è divenuta priva di oggetto (X
e XIII) e ha trasmesso (dopo la chiesta proroga del termine; XI e XII) il
certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria corredato della
relativa documentazione (XV e XV/1-8).
Fatti
I doc. VIII e XIII sono
stati trasmessi per conoscenza all’Ufficio AI (IX e XIV).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se a ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad
un quarto di rendita limitatamente al periodo dal 1. dicembre 2013 al 30 aprile
2015 (cfr. consid. 1.2).
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in:
Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale
Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 1
LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16
LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito
del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e
dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato
che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA,
dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del
diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della
decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e
suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01
del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid.
4.1).
2.3. Per quanto riguarda in
particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha
stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non
poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la
società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI
1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I
148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des
Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98).
Al riguardo l’Alta Corte
ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,
possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono
essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le
anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno
stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto
è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF
127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004,
consid. 3.2)
Secondo la giurisprudenza
del TFA, siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le
alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),
l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del
18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag.
182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06
del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno
alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno
specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13
luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
Nella DTF 141 V 281 il TF
ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche,
compresi i disturbi somatoformi dolorosi. La capacità di lavoro deve essere
valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera
strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati
predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono
generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente
esigibile è stata abbandonata.
2.4. Per costante giurisprudenza
quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un
certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo
successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex
art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I
597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19
ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I
299/03 del 29 giugno 2004). A sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che
se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole
modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente
o soppressa, d’ufficio o su richiesta. I principi giurisprudenziali sviluppati
in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono
applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343, consid. 3.5,
pagg. 349-352). Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo
di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in
caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia
(art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di
revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di
una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid.
4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv.
2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il
diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una
rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3 con
riferimenti). Giusta l’art. 29 bis OAI (Risorgere dell’invalidità dopo la
soppressione della rendita), se la rendita è stata soppressa a causa
dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente
periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di
far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa
origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo
d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.
2.5. Nella fattispecie in esame
l’Ufficio AI – visti i rapporti medici 14 aprile 2014 del dr. __________,
FMH in urologia e capo servizio presso l’Ospedale __________ di __________
(8/28-33) e 18 giugno 2014 con gli scritti del 10 ottobre 2014 e del 30
settembre 2015 del dr. __________, FMH in medicina generale, con i relativi
referti allegati (doc. AI 45/129-141, 27/111-112 e 36/127-131) e la richiesta di
perizia 18 dicembre 2014 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 51/163-164) –
ha ordinato una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio Accertamento
Medico (doc. AI 31/117-120, 32/121, 35/125-126, 38/133-135 e 41/139-141).
Dalla perizia
pluridisciplinare del SAM del 21 marzo 2016 (doc. AI 42/142-215), risulta che i
periti hanno fatto capo a cinque consultazioni specialistiche esterne, di
natura psichiatrica (dr.ssa __________), urologica (dr. __________), reumatologica
(dr. __________), neurologica (dr. __________) e chirurgica (dr. __________).
Sulla base delle
risultanze dei singoli consulti e del soggiorno dell’insorgente presso il
citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:
" (…)
5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
Possibili neuropatie iatrogene dei nervi ilio-ipogastrico, ilio-inguinale
e genito-femorale di sin. in stato dopo isterectomia complicata da lesione
uretere sin., idronefrosi e fuoriuscita dell'urina nel retroperitoneo con
urinoma retroperitoneale e perivescicale.
Lesione della parete addominale di sin. dopo laparotomie.
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:
Ipercolesterolemia.
Sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10, F41.2).
Disturbi all'inguine sin. e all'ipocondrio sin., nonché nella zona
del trocantere e della fascia lata a sin.
Stato dopo laparoscopia per endometriosi nel 1990.
Stato dopo raschiamento nel 2003.
Stato dopo appendicectomia nel 1984.
Stato dopo isterectomia laparoscopica con lesione iatrogena
dell'uretere di sin. nel 2012.
Stato dopo posa di un pig tail per via laparotomico con
uretrotomia nel 2012.
Stato dopo ureterocistoneostomia per via laparotomico nel 2012.
Stato dopo cambio del catetere pig tail per via endoscopica nel
2013.
Lesione iatrogena dell'uretere sin. (…)" (doc. AI 42/162).
Alla luce degli atti
medici raccolti – dopo un’attenta valutazione e posta la seguente
valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…)
L'A. risulta abile al lavoro in attività precedentemente svolta nella misura
dello 0% da dicembre 2012, abile nella misura del 70% in attività adatta da
giugno 2013 e abile nella misura del 70% in attività di casalinga da giugno
2013. (…)” (doc. AI 42/170) – i periti hanno espresso la seguente
valutazione circa le conseguenze sulla capacità lavorativa e d’integrazione:
" (…)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
8.1 Capacità di lavoro nell'attività abituale
8.1.1 A
quali deficit funzionali è dovuta un'eventuale riduzione della capacità
lavorativa?
Dal punto di vista psichiatrico non
vi sono limitazioni funzionali e ciò dalla fine del 2014; in precedenza tra il
2012 e il 2014 vi erano limiti funzionali dettati da una reazione di
disadattamento che si è evoluto in un quadro misto ansiosodepressivo di qualità
espressiva lieve.
Dal punto di vista urologico non vi sono limiti funzionali.
Dal punto di vista reumatologico vi
sono delle tendomioghelosi inserzionali che sono messe in relazione con una sintomatologia
dolorosa e un carico della gamba sin. non ottimale, ma che non sono tali da
giustificare una limitazione funzionale.
Dal punto di vista neurologico vi
sono dei cedimenti e dei deficit di forza all'arto inferiore sin. con disturbi
dell'equilibrio per i quali non vi è però una base motorica/neurologica chiara
e vi è l'impressione quasi più di un disturbo somatoforme e ciò dal mese di
dicembre 2012.
Dal punto di vista chirurgico I'A. è
impossibilità nell'alzare pesi e stare più di un'ora in piedi e ciò dicembre
2012. L'A. non può sollevare pesi oltre 5 kg senza lamentare forti dolori.
8.1.2 Indicare
la capacità lavorativa per l'attività abituale, in percentuale oppure in ore al
giorno.
L'A. risulta abile nella misura dello
0% in attività abituale da dicembre 2012.
8.1.2.1 Se
la capacità lavorativa è stata espressa in percentuale, indicare se tale
percentuale va intesa come tempo di presenza oppure come rendimento globalmente
ridotto nell'arco dell'intera giornata lavorativa.
In tempo e rendimento.
8.1.2.2 Se
la capacità lavorativa residua è stata espressa in ore al giorno, precisare se
vi è un'ulteriore riduzione di rendimento o se il rendimento è pieno.
Capacità lavorativa di grado 0% in
tempo e rendimento da dicembre 2012.
8.1.2.3 Se
si raccomandano delle pause supplementari, specificare se queste sono già state
conteggiate nella quantificazione della capacità lavorativa residua.
Capacità lavorativa di grado 0% in
tempo e rendimento da dicembre 2012.
8.1.3 Facendo
riferimento all’anamnesi, da quando (mese e anno) la capacità lavorativa
indicata dal perito nell’attività abituale può essere considerata valida?
Da dicembre 2012.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'lNTEGRAZIONE
9.1 Capacità di lavoro in un'attività adeguata
L'A. risulta abile nella misura del 70% da giugno 2013.
9.1.1 Quali
caratteristiche medico-teoriche dovrebbe avere un'attività adeguata? (nel caso
di una malattia fisica indicare sempre il carico massimo in kg senza
limitazioni e se vi sia un'eventuale difficoltà in lavori di precisione)
L'A. non può sollevare pesi oltre i 5
kg e non può stare in piedi per più di un'ora. L'A. lamenta dolori inguinali
che sono compatibili con una neuropatia periferica e lamenta cedimenti e deficit
di forza all'arto inferiore sin. con disturbi dell'equilibrio per i quali però
non sembra esservi una base motorica neurologica ma che sembrano quasi più
essere di natura somatoforme.
9.1.2 Indicare
la capacità lavorativa per attività adeguata, in percentuale oppure in ore al
giorno.
L'A. presenta un grado di capacità
lavorativa in attività adeguata di grado 70%. Tra dicembre 2012 e la fine del
2014 vi è un grado di incapacità lavorativa del 40% per motivi psichiatrici in
relazione alla sindrome da disadattamento. La limitazione dettata dal danno
alla salute di carattere psichiatrico può essere integrata in quella dettata
dal danno alla salute neurologico che viene in parte interpretato come
somatizzazione. Si ritiene dunque globalmente comunque un grado di capacità
lavorativa del 70% da giugno 2013.
9.1.2.1 Se
la capacità lavorativa è stata espressa in percentuale, indicare se tale
percentuale va intesa come tempo di presenza oppure come rendimento globalmente
ridotto nell’arco dell'intera giornata lavorativa.
Si tratta di riduzione del rendimento.
9.1.2.2 Se
la capacità lavorativa residua è stata espressa in ore al giorno, precisare se
vi è un’ulteriore riduzione del rendimento o se il rendimento è pieno.
Si tratta di riduzione del rendimento.
9.1.2.3 Se
si raccomandano delle pause supplementari, specificare se queste sono già state
conteggiate nella quantificazione della capacità lavorativa residua.
Non si raccomandano pause
supplementari dato che sono già conteggiate nella quantificazione della capacità
lavorativa residua.
9.1.3 Facendo
riferimento all'anamnesi, da quando (mese e anno) la capacità lavorativa
indicata dal perito nell'attività adeguata può essere considerata valida?
Da giugno 2013.
9.1.4 Esprimersi
anche sulla capacità lavorativa in ambito domestico, facendo riferimento alle
diverse funzioni.
Abile nella misura del 70%
da giugno 2013.
9.2 Reintegrazione professionale
9.2.1 Sono
medicalmente sostenibili provvedimenti professionali volti alla reintegrazione
nella libera economia?
Sì.
9.2.2 In
caso affermativo, a partire da quando (mese e anno)?
Sicuramente da subito e retrospettivamente da giugno 2013.
9.2.3 Di
quali elementi bisogna tener conto dal punto di vista medico?
Dei limiti funzionali indicati.
9.2.4 Se
in corso di revisione si constata uno stato di salute invariato, definire se è
presente un potenziale di integrazione professionale che può essere valorizzato
attraverso misure di riallenamento progressivo al lavoro.
Non si tratta di revisione.
9.3 Obbligo di diminuire il danno da parte dell'A.
9.3.1 Adeguatezza
della terapia attuale, esigibilità di una terapia adeguata secondo le linee
guida?
Per quanto riguarda i disturbi di
carattere reumatologico si potrebbe discutere con il medico curante la somministrazione
di Lyrica cominciando con dosaggi bassi a 25 mg da 1 a 2 past. giornaliere per
poi aumentare lentamente il dosaggio se ben tollerato.
Dal punto di vista neurologico non
sembrano esserci grossi margini terapeutici, si potrebbe eventualmente tentare
con Lyrica, Trileptal e Tegretol anche lo specialista Dr. med. __________ non
pensa si possa cambiare in maniera significativa la situazione dell'A.
Dal punto di vista chirurgico si
potrebbe prendere in considerazione una valutazione da parte di un medico
anestesista specializzato nella terapia del dolore con l'eventuale terapia con
infiltrazioni senza effetto però sulla capacità lavorativa.
9.3.2 Quale
miglioramento funzionale (in percentuale) ci si può verosimilmente aspettare
con una terapia adeguata e in quanti mesi?
Non è possibile esprimersi in
percentuale né in tempo.
9.3.3 Altri
suggerimenti per aumentare la capacità lavorativa (es. adeguamento del posto di
lavoro, mezzi ausiliari ecc.)
Nessuno.
10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI
10.1 Altri quesiti del medico SMR.
Domande particolari non sono poste.
10.2 Si chiede
al perito di rispondere ad eventuali domande poste dall'A. o dal suo
rappresentante legale.
Domande particolari non sono poste.
Lasciamo al Servizio Medico Regionale, rispettivamente all'Ufficio
Al, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico curante,
affinché sia informato sulle conclusioni peritali. (…)" (doc. AI
42/171-174)
Il SAM, così interpellato
dal medico SMR dr. __________ (doc. AI 44/217), nel complemento del 2 maggio
2016 ha precisato che “(…) per quanto concerne l'attività svolta possiamo
confermare quanto descritto nella perizia del 21.3.2016 con una capacità dello
0% nell'attività svolta di cuoca. L'incapacità lavorativa totale è presente da
dicembre 2012 in avanti. Per quanto concerne invece la capacità lavorativa residua
in un'attività lavorativa adatta ci chiedete di essere più dettagliati
nell'esprimersi circa l'attività come consulente di vendita, che anche
nell'attività di cantante. Possiamo rispondere che, a partire da gennaio 2015,
vale una capacità lavorativa del 70%, sia come consulente di vendita che come
cantante. In precedenza, considerando che la patologia psichiatrica ha prodotto
un'incapacità lavorativa massima del 40% dal 2012 al 2014, possiamo ritenere
che dal dicembre 2012 al giugno 2013 vi è un'incapacità lavorativa totale anche
in un'attività lavorativa adatta, questo considerando i vari interventi subiti
e i vari ricoveri ospedalieri e le loro conseguenze dal lato chirurgico. Da
luglio 2013 al dicembre 2014 è presente un'incapacità lavorativa massima del
40% per la patologia psichiatrica e un'incapacità lavorativa del 30% per la
patologia neurologica. Pertanto da luglio 2013 a dicembre 2014 l'A. va
considerata abile al lavoro nella misura del 60%.L'incapacità lavorativa
d'ordine psichiatrico in relazione a una reazione da disadattamento con una
sindrome mista ansioso-depressiva relativa alle vicissitudini valetudinarie,
all'ansia, all'angoscia e al dolore ad essa collegata, non va sommata ma
integrata a quella di natura neurologica, dovuta alle conseguenze degli
interventi. Precedentemente dal dicembre 2012 al luglio 2013 l'incapacità
lavorativa totale è determinata dalla problematica chirurgica, come descritto
bene dal nostro consulente Dr. med. __________. In considerazione
dell'incapacità lavorativa d'ordine neurologico e d'ordine psichiatrico abbiamo
eseguito una teleconferenza, dove viene confermata la non cumulabilità delle
due inabilità lavorative durante il periodo da luglio 2013 al dicembre 2014. Le
conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione tra i medici
periti del SAM e tra la Dr.ssa med. __________ e Dr. med. __________ in data
29.4.2016 alle ore 9:46, tramite teleconferenza. (…)” (45/218-219).
Il dr. __________ del SMR,
con rapporto finale del 10 maggio 2016 (doc. AI 46/225-228), posta la diagnosi
principale con influsso sulla capacità lavorativa di “(…) possibili
neuropatie iatrogene dei nervi ilio-ipogastrico, ilio-inguinale e
genito-femorale di sin. in stato dopo isterectomia complicata da lesione
uretere sin., idronefrosi e fuoriuscita dell'urina nel retroperitoneo con
urinoma retroperitoneale e perivescicale. Lesione della parete addominale di
sin. dopo laparotomie. (…)” (doc. AI 46/225), ha concluso per un grado
d’inabilità lavorativa totale nell’attività abituale (quale cuoca formata) dal
dicembre 2012 in avanti; in un’attività adeguata, rispettosa dei limiti
funzionali posti, l’incapacità lavorativa è invece stata del 100% dal dicembre
2012 fino al giugno 2013, del 40% dal luglio 2013 al dicembre 2014 e del 30%
dal gennaio 2015 in avanti.
Il SAM –
interpellato dall’Ufficio AI, che gli ha sottoposto lo scritto del 13 luglio
2016 con il quale l’insorgente, già allora tramite l’avv. RI 1, si è opposta
progetto di decisione del 19 maggio 2016 contestando la perizia pluridisciplinare
del 21 marzo 2016 (doc. AI 49/234-237, 60/261-263 e 62/266) – con
ulteriore complemento del 25 ottobre 2016 (doc. AI 65/269-281) si è così
espresso: “(…) In riferimento alla vostra richiesta sopraccitata, qui di
seguito riportiamo le prese di posizione dei medici specialisti che hanno
visitato l'A., a cui ci allineiamo: Dr.ssa med. __________, specialista in
psichiatria e psicoterapia "come
da vostra richiesta ho preso visione della relazione datata 13.07.2016
dell’Avvocato RA 1, legale dell’A, diretta all’Ufficio Assicurazioni Sociali
nella quale egli scrive tra l’altro riferendosi alla perizia da noi svolta: è
"scientifica nella valutazione dello stato medico...ma totalmente gratuita
nella valutazione del suo grado di invalidità inteso giuridicamente come
incapacità di guadagno", aggiunge peraltro: "accerta che è invalida
al 100%...che non può stare in piedi per più di 1 ora e non può sollevare pesi
di più di 5 Kg...poi con un volo pindarico...inventa una CL del 70%... ".
Aggiunge ancora: "non fornisce né le ragioni né i criteri che l'hanno
condotta a...". L'Avvocato di fatto registra dal suo punto di vista
un'incongruenza tra il piano medico oggettivo descritto e le conclusioni cui si
giunge dal punto di vista, pare, esclusivamente riferito alla percentuale di
IL. Per sostenere l’impressione di una tale incongruenza, si riferisce
essenzialmente ai limiti dello stare in piedi e dei pesi da sostenere. Non fa
alcun riferimento ad aspetti di pertinenza psichiatrica e alla mia relazione
peritale in dettaglio. Avendo trovato la signora capace lavorativamente al 100%
dal punto di vista squisitamente psichiatrico, non mi pare che la lettera ponga
una necessità di specifiche dal mio punto di vista ma da quello semmai
somatico. Nella mia relazione peraltro fornivo sia i criteri che le motivazioni
per sostenere la mia conclusione in ordine proprio alla CL riconosciutale. Ciò
detto confermo quanto già registrato nella mia relazione del 2015. Spero di
aver risposto alle Vostre necessità." Dr. med. __________, specialista
FMH urologia "Ti ringrazio della
Tua lettera di precisazione del 29.09.2016, della quale ho preso atto.
Ribadisco dunque quanto scritto sulla mia perizia del 10.11.2015: 1. La
capacità lavorativa per la problematica specifica urologica è del 100%. 4.
Ritengo la prognosi (per quanto riguarda la sintomatologia dolorosa) a medio
lungo termine, senza terapia adeguata, pessima." Dr. med. __________,
specialista FMH reumatologia "Concerne:
presa di posizione sullo scritto dell'Avvocato RA 1 in merito al progetto di
assegnazione di rendita d’invalidità temporanea all’assicurata Signora RI 1 –
nr. Ass. __________ Ho letto attentamente la lettera dell'Avvocato RA 1. Per
quanto concerne le problematiche reumatologiche, dal punto di vista medico e
mio personale, non ho nulla da commentare e da aggiungere rispetto alla mia
valutazione peritale in vostro possesso." Dr. med. __________,
specialista FMH neurologia "ho preso
atto della lettera dell'avvocato RA 1 del 13.07.2016 in merito alla perizia
della paziente summenzionata. Dal lato neurologico posso solo confermare che effettivamente
in un lavoro adatto la paziente presenta una capacità del 70%, la riduzione del
30% è piuttosto da interpretare come riduzione del rendimento con la presenza
sul posto di lavoro normale di 8 ore e 30 al giorno. La riduzione del rendimento
su descritto è legato ai dolori accusati dalla paziente. Per quanto riguarda il
paragone effettuato dall’avvocato RA 1 tra la paziente ed una persona in sedia
a rotelle, posso ricordare che anche le persone in sedia a rotelle possono
avere in un'attività professionale adatta ad una capacità lavorativa del tutto completa,
tante persone in sedia a rotelle e paraplegiche hanno una vita professionale
del tutto normale senza incapacità lavorative. È da sottolineare comunque che
la paziente non è paraplegica e tanto meno tetraplegica come paragonato
dall’avvocato RA 1." Dr. med. __________, specialista FMH
chirurgia, chirurgia vascolare, chirurgia generale e traumatologia "come richiesto da te il 07.09.2016 prendo
posizione in merito alla lettera dell'Avv. RA 1 del 13.07.2016 come segue:
Malgrado la lettera dell’Avv. RA 1 non vedo nessun motivo di modificare la mia valutazione
chirurgica del 13.11.2015. Mi preme di precisare un punto della lettera
dell'Avv. RA 1: La paziente può stare al massimo un'ora di fila in piedi, in
seguito è costretta di sedersi o di sdraiarsi per circa 30 minuti onde calmare
i dolori. Cosi la paziente riesce a stare diverse ore in piedi durante il giorno.
Dal lato chirurgico ritengo quindi la paziente sempre al 100% abile a un lavoro
seduto." (…)” (doc. AI 65/269-271).
Nell’annotazione del 7
novembre 2016 il medico SMR dr. __________ ha quindi concluso che “(…) come
da risposta degli specialisti coinvolti del SAM non si ritiene presente una
motivazione medica tale da modificare le limitazioni già note dalla perizia e
riportate antecedentemente nel rapporto finale SMR del 10.5.2016 e che restano
per noi vincolanti. (…)” (doc. AI 66/282).
L’Ufficio AI, viste le
risultanze mediche suenunciate e ritenute la valutazione del consulente in
integrazione professionale del 17 maggio 2016 e le tabelle allestite il 19
maggio 2016 con allegata la motivazione della riduzione al reddito da invalido
(doc. AI 47/229-231, 50/238-241, 51/242-245, 52/246-249 e 53/250 di cui si dirà
in seguito), con decisione del 20 febbraio 2017 ha riconosciuto all’assicurata
il diritto ad un quarto di rendita dal 1. dicembre 2013 fino al 30 aprile 2015
(cfr. consid. 1.2).
2.6. Per poter graduare
l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre
di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri
specialisti.
Il compito del medico
consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale
misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel
fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano
ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo
2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2
pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).
Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni
sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili
(Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza
probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti
siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su
esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che
sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha
valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (STF 8C_828/2007 del 23
aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25
febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid. 1c).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali
fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati
concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano
indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM)
dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che
se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono
essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA
(consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il
profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi
vedi la DTF 136 V 376.
Nella DTF 137 V 210 il TF
ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una
decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM
nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
Considerandi
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
In una sentenza 9C_323/2009
del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF,
richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e
l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del
SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto
senza aver visitato personalmente l’assicurato.
Al riguardo, l’Alta Corte,
nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:
" (…) Per il
nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008 e - almeno in parte
- applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono a disposizione degli
uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni,
stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI
secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le
mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti
per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del nuovo
disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli
uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti
sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche
conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità
funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara
separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla
base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con
riferimenti). (…)" (STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 2)
Tuttavia, nel caso in cui
sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei
pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali
rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con riferimenti, in
particolare, alla DTF 139 V 225 e 135 V 465).
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 9C_757/2016 del 10
febbraio 2017 consid. 4.2;8C_947/2011 del 27 gennaio 2012;8C_5/2011 del 27
giugno 2011;8C_790/2010 del 15 febbraio 2011;8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc);
Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 398) e che il solo fatto
che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è
sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 5.3).
2.7
Nel caso concreto, questo Tribunale,
chiamato a verificare se lo stato di salute è stato accuratamente vagliato
prima dell’emissione della decisione qui impugnata, non ha motivo per mettere
in dubbio la valutazione peritale del SAM, che va considerata dettagliata,
approfondita e quindi rispecchia i parametri giurisprudenziali ricordati al
considerando precedente. Questo per i motivi che seguono.
Dal fascicolo (cfr. doc. AI
42/142-215) risulta che il SAM ha considerato compiutamente tutta la
documentazione medica agli atti e nel complemento del 2 maggio 2016 (cfr. doc.
45/218/219) i periti hanno precisato debitamente le ragioni per le quali hanno
concluso per un’incapacità lavorativa totale in qualsiasi attività dal dicembre
2012.
al giugno 2013 e per un’incapacità lavorativa in un’attività adeguata, rispettosa
dei limiti funzionali posti, del 40% dal luglio 2013 e del 30% dal gennaio 2015.
La valutazione dei periti,
confermata nell’ulteriore complemento del 25 ottobre 2016 (cfr. doc. AI
65/269/281) e dal medico SMR dr. __________ nell’annotazione 7 novembre 2016
(cfr. doc. AI 66/282), non è stata validamente contestata e tantomeno messa in
dubbio da nessun medico, né generico né specialista.
In particolare
l’insorgente, ancorché nella lettera del 17 giugno 2016 con cui ha chiesto la
proroga del termine per presentare osservazioni al “Progetto d’assegnazione
di rendita” del 19 maggio 2016 ha indicato che “(…) siamo infatti in
attesa di una documentazione medica complementare. (…)” (doc. AI 56), in
seguito nulla ha prodotto. Questo Tribunale, alla luce del tempo trascorso nel
frattempo e considerato il fatto che fosse lecito attendersi che i documenti
medici preannunciati venissero prodotti “entro un
termine ragionevole”, deve concludere che l'insorgente
ha rinunciato alla produzione di ulteriori atti medici (cfr., al riguardo, STF 8C_45/2010
del 26 marzo 2010, con la quale il TF ha confermato la STCA 35.2009.86 del 10
dicembre 2009).
Va qui ricordato che se da
una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio,
secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio
dal giudice, dall’altra questo principio non è però assoluto, visto che la sua
portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della
causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il
dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle
parti di apportare ove ciò fosse ragionevolmente esigibile le prove necessarie,
avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che
altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove
(DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
In concreto, nonostante
abbia avuto la facoltà, da ultimo ancora dopo la risposta di causa (cfr. doc. VII),
di presentare eventuali altri validi mezzi di prova, l’insorgente non ha
prodotto nessuna documentazione medica atta a mettere in dubbio la valutazione
del SAM confermata anche dal SMR (cfr. il rapporto finale SMR del 10 maggio
2016.
sub doc. AI 46/225-228 e l’annotazione del 7 novembre 2016 sub doc. AI
66/282).
L’obbligo di collaborare
non può peraltro tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di
controparte senza addurre degli elementi oggettivi – segnatamente di natura
medica – a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è dunque sufficiente
lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente all'amministrazione l'onere
di determinare le condizioni di salute dell’assicurato attuando un nuovo esame
medico rispettivamente richiamando dei referti medici – magari addirittura in
possesso dell’interessato medesimo –, quando alla base della lamentela del
ricorrente vi sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo a riguardo
della diligente valutazione medica effettuata dall’amministrazione (cfr., tra
le tante, STCA 32.2017.40 del 20 settembre 2017 con riferimenti).
Questo Tribunale ritiene
pertanto che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e
sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata e in
particolare le limitazioni da osservare, sino all'emanazione del querelato
provvedimento (il 20 febbraio 2017, data questa che segna il limite temporale
del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali; cfr. DTF 132 V
215.
consid. 3.1.1; 130 V 140 e 129 V 4; STF
9C_863/2014 del 23 marzo 2015 consid. 3.2.2 e 8C_792/2014 del 23 marzo 2015
consid. 3.3), senza che si renda quindi necessario l'esperimento di
ulteriori accertamenti.
Al riguardo, va ricordato che se l'istruttoria da
effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; si veda pure DTF 130 II 425 consid.
2.1
pag. 429; 122 II 464 consid. 4a pag. 469; 122 III 219 consid. 3c pagg.
323-324 e 119 V 335 consid. 3c pagg. 343-344 tutte con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il
diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 5.4; SVR 2001 IV Nr. 10 pag. 28 consid. 4b;
riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v. Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b,
122.
V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c).
Ne discende
che la richiesta di “(…) una perizia medica indipendente sulla situazione
fisica dell’assistita. (…)” (VIII) va respinta.
In particolare, quanto al
valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza,
dell'equità del processo e della parità delle armi, si rinvia qui DTF 136 V 376
citata al consid. 2.6.
Inoltre va rilevato che
l’interessata, conformemente alla giurisprudenza (DTF 137 V 210), il 12 ottobre
2015.
è stata preventivamente resa attenta circa il nome dei periti e
segnatamente la necessità di una perizia pluridisciplinare con accertamenti psichiatrici
a cura della dr.ssa __________, urologici a cura del dr. __________,
neurologici a cura del dr. __________, chirurgici a cura del dr. __________ e
reumatologici a cura del dr. __________ (doc. AI 38/133-135) e non ha sollevato
alcuna obiezione in merito nel termine assegnatole, né ne ha chiesto la ricusa,
né ha domandato di essere esaminata da medici con una diversa specializzazione.
Anche nello scritto del 17 febbraio 2015 indirizzato ad un funzionario
dell’Istituto della assicurazioni sociali (doc. AI 41/139-141), menzionati i
consulenti specialistici del SAM, l’avv. RA 1 non ha eccepito alcunché al
riguardo limitandosi a concludere che “(…) vi prego dunque di terminare al
più presto l’iter di visite mediche e perizie, affinché la mia cliente possa
ritrovare una serenità sul piano economico. (…)” (doc. AI 41/140).
Quanto alla domanda di
essere sentita personalmente – “(…) richiediamo che la signora RI 1
venga ascoltata dal Tribunale cantonale delle assicurazioni. (…)” (VIII) –
va invece evidenziato che l’audizione richiesta può essere
rifiutata senza per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito
dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.
Giusta l’art. 6 n. 1 CEDU,
ogni persona ha il diritto ad un’equa e pubblica udienza entro un termine
ragionevole, davanti ad un tribunale indipendente e imparziale costituito per
legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di
carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga
rivolta.
Nel campo di applicazione
dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle
assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (STF 8C_522/2012 del 2 novembre
2012.
consid. 2.3.).
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 47 consid. 3 pagg. 54 segg., la
pubblicità del dibattimento imposta dall’art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata
anche nella Costituzione svizzera all’art. 30 cpv. 3 dev’essere principalmente
garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (STF 8C_504/2010 del 2
febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia
di assicurazioni sociali presuppone l’esistenza di una richiesta chiara ed
inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza;
semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze
di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una
richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece
se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze
probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di
interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non
bastano per creare un simile obbligo (STF 9C_796/2015 del 17 dicembre
2015.
consid. 5.3,8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4,9C_87/2013 del 18
marzo 2013 consid. 4,9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3 e 9C_578/2008
del 29 maggio 2009 consid. 4.8 tutte con riferimenti).
Nella
concreta evenienza – contrariamente a quanto esige la succitata giurisprudenza
federale – l’insorgente non ha formulato un’esplicita richiesta di indire un
pubblico dibattimento, né una richiesta di audizione al fine di esporre il
proprio punto di vista sulle risultanze probatorie, ma ha semplicemente chiesto
di essere “(…) ascoltata dal Tribunale cantonale delle assicurazioni. (…)”
(VIII).
Ella ha quindi postulato
l’assunzione di una nuova prova.
Ritenuto che
la documentazione già presente nell’incarto consente di emanare un
giudizio, questo Tribunale rinuncia all’audizione della ricorrente poiché
superflua ai fini dell’esito della vertenza.
2.8
L’insorgente, sostiene poi
che “(…) l'Istituto delle assicurazioni sociali indica una lista di attività
"adeguate" che possono ancora essere svolte dall'assicurata. Queste
attività necessitano di una formazione che la signora RI 1 non possiede. Ci
vuole inoltre una condizione fisica che la signora RI 1 non ha. Infatti la
signora RI 1 non ha nemmeno il diritto ad una riqualifica professionale. Il
mercato del lavoro, non offre nessuna occupazione rimunerata al 70%, tantomeno
al 100%, a una persona che non si regge in piedi e che non può sollevare più di
5.
Kg. (…)” (I, punto 6, pagg. 2-3).
Al riguardo va
innanzitutto ribadito che, visti i motivi esposti al precedente considerando,
alla valutazione dei periti del SAM – che hanno concluso per
un’incapacità lavorativa totale in qualsiasi attività dal dicembre 2012 al
giugno 2013 e per un’incapacità lavorativa in un’attività adeguata del 40% dal
luglio 2013 e del 30% dal gennaio 2015 –, va riconosciuta piena forza
probatoria.
Va inoltre rilevato che la
giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire
che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato
o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare
nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e
controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento
frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di
particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF
8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la
STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012;9C_635/2007 del 21 agosto 2008
consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).
Il consulente in
integrazione professionale, nel rapporto finale del 17 maggio (doc. AI
47/229-231), quanto alla valutazione delle “Attività esigibili – senza
(ri)formazione specifica” e alle “Proposte formative (eventuali) o
chiusura del caso” si è così espresso: “(…) Le possibilità di
reintegrazione sono date in primo luogo dalla gamma delle attività esigibili
dal profilo medico. Per definire queste ultime si confronta il profilo delle
residue abilità del soggetto (esame di funzionalità fisica) con il profilo dei
requisiti (= esigenze) che caratterizzano i posti di lavoro presenti sul
mercato nei vari settori economici. Si tratta quindi di identificare delle
attività semplici, leggere e non qualificate alle residue abilità del soggetto.
Partendo dalle limitazioni medico-teoriche e tenendo conto della configurazione
della realtà economica del Cantone Ticino, si può ritenere che (pur tenendo
conto delle componenti riduttive), in situazione di equilibrio, il mercato del
lavoro accessibile sia ancora apprezzabilmente esteso. l limiti invalidanti
espressi in sede medica permettono di individuare una vasta gamma di attività
sia nel settore secondario: • operaia generico nell'industria
farmaceutica • operaia nel settore alimentare • operaia con
mansioni d'assemblaggio e/o produzione e/o rifinitura e/o controllo /
sorveglianza del funzionamento e della qualità; come anche nel settore
terziario: • venditrice / cassiera non qualificata, • consulente
di vendita sfruttando le proprie conoscenze professionali (attività già svolta
presso la __________), • collaboratrice presso grande distribuzione
controllo qualità merce alimentare • ricezionista presso alberghi •
visto le conoscenze linguistiche come addetta call center • formatrice
nel suo settore professionale. […] L'assicurata non ha diritto a riqualifica
professionale. Potrebbe essere riconosciuto un percorso formativo ad hoc,
secondo l'attività professionale in cui decide di essere inserita. Per questo
motivo, si riconosce l'aiuto al collocamento. Si può procedere con
l'elaborazione della pratica. Chiudo il mandato. (…)” (doc. AI 47/231).
Secondo la giurisprudenza,
se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,
all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze
esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di
fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va
rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività
nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio,
compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi fisici, che
consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono
necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione
professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione
prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata STF 8C_563/2012 del 23 agosto
2012, consid. 3.3 con riferimenti).
Si può,
quindi, senz'altro ipotizzare – senza far riferimento alla difficoltà
concreta di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda,
difficoltà che viene coperta dall’assicurazione contro la disoccupazione e non
dall’assicurazione contro l’invalidità (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag.
332.
consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen
Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 83) – che la ricorrente sia in
grado di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali
idonee.
Del resto
deve essere ricordato che il principio dell’esigibilità configura un aspetto di
quello della proporzionalità. Questo principio permette di pretendere da una
persona un determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti,
anche in virtù del principio della riduzione del danno.
Ai fini
dell’accertamento dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro
equilibrato e quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio tra
domanda e offerta di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in
relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta
pertanto di un concetto teorico e astratto (STF 9C_277/2016 del 15 marzo 2017,
consid. 4.1 che conferma la DTF 110 V 273, consid. 4b pag. 276). Un assicurato
non può pertanto avvalersi dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto
di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 pag. 347). Ciò non è il caso se
– ipotesi non realizzata nella fattispecie – l'attività ammissibile è possibile
solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro
praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie
alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (STF 9C_277/2016
del 15 marzo 2017; ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a).
Detta ipotesi
(reintegrabilità sul mercato normale del lavoro) è confermata anche dal fatto
che spetta essenzialmente al consulente professionale, che meglio di chiunque
altro è in grado di emettere una valutazione a proposito delle attività
economiche entranti in linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età
(STF 9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5; STF 9C_949/ 2010 del 5 luglio
2011; RtiD II-2008 pag. 274 consid. 4.3), e non al medico, avuto riguardo alle
indicazioni e limitazioni mediche, valutare quali attività professionali siano
concretamente ipotizzabili (STF 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5).
Nel caso in esame, nel succitato rapporto finale del 17 maggio 2016 (doc. AI
47/229-231), il consulente in integrazione ha elencato le diverse attività
confacenti allo stato di salute dell’assicurata.
Quanto agli aspetti legati
alla formazione – l’insorgente
sostiene che le attività indicate dal consulente in integrazione “(…)
necessitano di una formazione che la signora RI 1 non possiede. (…)” (I,
punto 6, pag. 2) – a prescindere
dal fatto che l’assicurata ha ottenuto un AFC quale cuoca, ha avuto diverse
esperienze professionali e conosce bene il francese, il tedesco e l’inglese
(cfr. il curriculum vitae sub doc. AI 10/43-48), questo Tribunale sottolinea di
avere già più volte stabilito, in linea con la giurisprudenza federale, che
anche degli assicurati analfabeti e privi di formazione, costretti ad
abbandonare la loro originaria professione, di tipo manuale, a causa del danno
alla salute, possono reperire sul mercato generale del lavoro un’attività fisicamente leggera e che non presupponga particolari attitudini
intellettuali (vedi, tra le altre, la STCA 32.2014.44 del 20 gennaio 2015
consid. 2.8; 32.2013.157 del 29 settembre 2014 consid. 2.10.2.1; 32.2013.133
del 1. aprile 2014 consid. 2.8 e la 32.2013.117 del 4 febbraio 2014 consid. 2.9
e riferimenti).
Visto tutto quanto sopra
esposto, non vi sono dunque motivi per scostarsi dalla valutazione del consulente
in integrazione professionale, effettuata peraltro da una persona con
esperienza in ambito integrativo.
In particolare –
ritenuti la formazione scolastica, le esperienze professionali e la conoscenza
delle lingue – questo Tribunale può fare propria anche la conclusione
del consulente in integrazione professionale stante la quale “(…) l'assicurata
non ha diritto a riqualifica professionale. Potrebbe essere riconosciuto un
percorso formativo ad hoc, secondo l'attività professionale in cui decide di
essere inserita. Per questo motivo, si riconosce l'aiuto al collocamento. (…)”
(doc. AI 47/231).
In questo senso va
confermata la reintegrabilità dell’insorgente senza la necessità di
provvedimenti professionali.
È dunque a ragione che
l’Ufficio AI non ha riconosciuto il diritto a provvedimenti professionali.
2.9
In merito alla valutazione
economica – considerati i dati del 2014 (anno d’inizio del diritto alla
rendita ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI e del 2015 anno in cui vi è stato il
miglioramento dello stato di salute; cfr. consid. 2.5 e 2.7) – va
rilevato quanto segue.
2.9.1
Secondo giurisprudenza,
riassunta nella STF 9C_501/2013 del 28 novembre 2013, per
determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il
danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel
momento determinante (corrispondente all'inizio
dell'eventuale diritto alla rendita e/o al momento della sua modifica),
guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona
sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze
personali. Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile.
Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha
conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione
dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci si potrà
scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (DTF
134.
V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con
riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare
indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se
l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che
egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità
di persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto
definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già
delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo
stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali
norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il
posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla
salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità
(STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2 con riferimenti).
Per quanto
concerne il reddito da valido, l'Ufficio AI ha concluso
che “(…) considerato il fatto che da anni la Signora RI 1 non
svolge alcuna attività lavorativa, per il calcolo del reddito da valido
facciamo riferimento alle tabelle RSS. Tenendo conto della formazione quale
cuoca (categoria 55-56 conoscenze professionali e specializzate) il reddito che
l'assicurata avrebbe potuto percepire per l'anno 2013, senza il danno alla
salute, ammonta a Fr. 51'881.- annui. (…)” (doc. AI 67/284).
Questo Tribunale rileva
che effettivamente dall’anamnesi professionale risulta che “(…) l'A. ha assolto
l'apprendistato di cuoca. Ha iniziato a lavorare presso il ristorante dei
genitori dove è rimasta fino all'età di 21 anni. In seguito ha lavorato in __________
ad __________ per ca. sei mesi, ma non si è trova soddisfatta essendo un lavoro
troppo sedentario e ripetitivo. Ha quindi concorso per un posto presso l'asilo
di nido di __________ dove ha in seguito lavorato per ca. 11 anni. Nel 2002 ha
iniziato a lavorare presso il __________ come capo cucina e vi è rimasta per
ca. sei anni. Dal 2008 al 2010 ha lavorato presso il proprio ristorante, che ha
dato in seguito in gestione per motivi di salute, su consiglio del proprio
medico curante che riteneva che il lavoro fosse troppo pesante per il danno
alla salute di cui era affetta (importanti menometrorragie). Ha venduto quindi
il ristorante nel 2011 pensando di cambiare mestiere con l'idea di svolgere in
seguito l'attività di consulente di vendita quale dipendente. Per questo motivo
ha anche disdetto tutte le assicurazioni per perdita di guadagno. A seguito di
interventi chirurgici che hanno avuto luogo a partire dal 2012 non ha più
lavorato. (…)” (doc. AI 42/151; vedi anche il curriculum vitae sub. doc. AI
10/46).
Ritenuto che l’attività
quale consulente di vendita presso la __________ di __________ dal 14 marzo
2011.
al 31 marzo 2012 (a differenza di quella di cuoca) non è stata interrotta
per motivi di salute (dalla lettera di disdetta del 27 febbraio 2012
risulta in effetti che l’interruzione del rapporto di lavoro è riconducibile
alla difficile situazione economica e alla necessità del datore di lavoro di
diminuire le capacità lavorative; cfr. doc. 2/28 dell’incarto disoccupazione)
è a giusta ragione che – ciò che peraltro nemmeno è stato contestato –
l’Ufficio AI ha concluso che per il calcolo del reddito da valido vanno
applicati i dati statistici tenendo conto della formazione dell’assicurata
quale cuoca.
Dall'inchiesta svizzera
sulla struttura dei salari 2014 (vedi, a proposito del
2012, la STF 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, in
particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più
precisamente dalla tabella TA1 2014 skill level (NOGA08), risulta che il
salario lordo mediamente percepito in quell'anno dalle donne nel ramo d'attività
55-56 servizi di alloggio e ristorazione (livello 2 di competenze; che
corrisponde al precedente livello 3 come si evince dal doc. AI 53/250) di 40
ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle condizioni
salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002
UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di fr. 49’524.--
(4'127 x 12 mesi). Ritenuto che le ore lavorative per quel ramo d’attività
(55-56) ammontavano nel 2014 a 42.4 (cfr. la tabella sulla durata normale del
lavoro nelle imprese secondo la divisione economica, edita dall'Ufficio
federale di statistica) il reddito da valido per il 2014 si
attesta a fr. 52'495.44 (nella tabella sub doc. AI 53/250 si è giunti
all’importo di fr. 52'285.-- in quanto si è partiti quale anno di partenza dal
2012).
Nel 2015, nello stesso ramo
d'attività – ritenute le ore lavorative del ramo
d’attività pari a 42.4 e applicato un aumento per il 2015 dello 0.3 (Tabella
T1.1.10 Indice dei salari nominali, Donne, 2011-2016, ramo economico 55-56
servizi di alloggio e di ristorazione) –, il reddito da valido si
attesta a fr. 52'652.92 (4'127 x 12 X 42.4 : 40 aumentati dello
0.
%).
2.9.2
Per quel che concerne il
reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare
perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile,
il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione
del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici
ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli
stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76
consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che,
secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della
particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non
possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in
lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello
medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul
salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una
deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener
conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del
lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale
procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il
giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito
che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche
concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del
5.
settembre 2006).
In una sentenza del 7
aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/07 del 20
febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito
in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale
in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella
medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006
pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007
del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di
sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse
chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola
stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV Nr. 12 pag. 45 consid. 6.2;
dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata
in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3 l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap
salariale del 4%).
La questione è stata
definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima
Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito
diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso
è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4
pag. 325 e può giustificare – soddisfatte le ulteriori condizioni – un
parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però
soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le
condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze
personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi
fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente
una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze
personali e professionali.
Questa
giurisprudenza è stata confermata nella DTF 141 V 1 consid. 5.
Nel caso in esame,
ritenuto che l'insorgente non ha intrapreso un'attività lucrativa da lei
esigibile, per il calcolo del reddito da invalido vanno applicati i dati
statistici.
Dall'inchiesta svizzera
sulla struttura dei salari 2014 (vedi, a proposito del
2012, la STF 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, in
particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più
precisamente dalla tabella TA1 2014 skill level (NOGA08), risulta che il
salario lordo mediamente percepito in quell'anno dalle donne per un'attività
semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze) di 40 ore
settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali
nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag.
47.
segg.), corrisponde ad un importo di fr. 51’600.-- (4'300 x 12
mesi).
Questi dati si
riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Considerato
che nel 2014 le ore settimanali normali di lavoro totali ammontavano a 41.7, si
ottiene per quell’anno un reddito da invalido di fr. 53'793.-- (51’600
x 41.7 : 40), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U
274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
Nel 2014, considerata la capacità
lavorativa residua del 60% (cfr. consid. 2.7) e applicata la riduzione del 5%
(cfr. le tabelle allestite il 19 maggio 2016 con allegata la motivazione della
riduzione al reddito da invalido; doc. AI 50/238-241, 51/242-245, 52/246-249 e
53/250), il reddito da invalido si attesta infine a fr. 30'662.01 (53'793 x 60%
ridotti del 5%).
Nel 2015 il reddito da
invalido ammonterebbe invece a fr. 54'052.61 (51'600 x 41.7 [ore
settimanali di lavoro nel 2015] : 40 aggiornati al 2015 [dividendo per 103.6 e
moltiplicando per 104.1; Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Donne,
2011-2016]). Considerata la capacità lavorativa residua del 70% (cfr.
consid. 2.7) e applicata la riduzione del 5% (cfr. le tabelle allestite il 19
maggio 2016 con allegata la motivazione della riduzione al reddito da invalido;
doc. AI 50/238-241, 51/242-245, 52/246-249 e 53/250), il reddito da invalido si
attesta infine a fr. 35'944.99 (54'052.61 x 70% ridotti del 5%).
2.9.3
Per il 2014, confrontando il
reddito da invalido di fr. 30'662.01 (cfr. consid. 2.9.2) con quello da valido
di fr. 52'495.44 (cfr. consid. 2.9.1), si ottiene un grado
d’invalidità del 42% ([52'495.44 - 30'662.01] x 100
: 52'495.44 = 41.59% arrotondato al 42% secondo la
giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121) che dà diritto a un quarto di
rendita.
Per il 2015, confrontando
il reddito da invalido di fr. 35'944.99 (cfr. consid. 2.9.2) con quello da
valido di fr. 52'652.92 (cfr. consid. 2.9.1), si ottiene un grado d’invalidità
del 43% ([52'652.92 - 35'944.99] x 100 : 52'652.92 = 31.73% arrotondato
al 32% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121) che non dà
diritto a una rendita d’invalidità.
2.10
In simili circostanze, visto
quanto precede, è dunque a giusta ragione che l’Ufficio AI ha riconosciuto
all’insorgente il diritto ad un quarto di rendita limitatamente al periodo dal 1.
settembre 2014 (dopo l’anno di carenza e dopo sei mesi dalla domanda di
prestazioni del marzo 2014, ex art. 29 cpv. 1 LAI) fino al 30 aprile 2015 (tre
mesi dopo il miglioramento dello stato di salute dal gennaio 2015 ex art. 88a
OAI).
2.11
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis
LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o
al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni
è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso.
Visto l’esito della
vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà al prossimo
considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
2.12
L’assicurata ha formulato
istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. consid. 1.3).
Ai sensi dell’art. 61
lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il
diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente
può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia
sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in
vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso
doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza
giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del
diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base
del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta
al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG-Kommentar 3a ed., 2015, ad art.
61, n. 173, pagg. 828-829).
A norma dell’art. 3 cpv. 1
della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (Lag), nel
tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si estende
all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e
spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi)
per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al
vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 173 segg.) – sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se il processo non è
palesemente privo di esito positivo e se l’intervento dell’avvocato è
necessario o perlomeno indicato (DTF 125 V 202 consid. 4a e 372 consid 5b con
riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag).
Nella presente fattispecie
non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono
così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione,
rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI
1994.
pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame
forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza
appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di
esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.
In effetti, la perizia del 21 marzo 2016 del SAM con i relativi complementi 2
maggio e 25 ottobre 2016 e il rapporto finale del 10 maggio 2016 con
l’annotazione 7 novembre 2016 del medico SMR dr. __________, svolti nell’ambito
della domanda di prestazioni del marzo 2014, hanno permesso di esprimersi con
la dovuta chiarezza circa l’evoluzione nel tempo della capacità lavorativa
dell’assicurata sia nell’attività abituale che in un’altra attività adeguata e
l’insorgente, anche se patrocinata da un legale, non ha apportato alcun valido
elemento atto a contraddire o a mettere in dubbio tale valutazione. Come visto
sopra, nonostante non le potesse sfuggire la necessità di contestare validamente
le conclusioni dei periti del SAM confermate dal dr. __________, l’insorgente
in corso di procedura ricorsuale non ha prodotto alcuna documentazione medica
idonea a validamente contestare dette valutazioni e/o a rendere verosimile
una rilevante modifica del suo stato di salute subentrata prima della decisione
impugnata del 20 febbraio 2017.
In simili condizioni,
l'istanza tendente all’esonero delle spese e tasse di giustizia e all’ammissione
del gratuito patrocinio deve essere respinta
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso è respinto.
2. La domanda d’assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3. Le spese, per fr. 500.--,
sono poste a carico della ricorrente.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti