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Decisione

32.2017.48

Perizia pluridisciplinare del SAM. Diritto ad un quarto di rendita limitato nel tempo. Confronto dei redditi da valido e invalido

5 ottobre 2017Italiano60 min

Source ti.ch

Fatti

I doc. VIII e XIII sono

stati trasmessi per conoscenza all’Ufficio AI (IX e XIV).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è

sapere se a ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad

un quarto di rendita limitatamente al periodo dal 1. dicembre 2013 al 30 aprile

2015 (cfr. consid. 1.2).

2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere

sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in:

Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale

Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

Giusta l'art. 28 cpv. 1

LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16

LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito

del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e

dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Al proposito va precisato

che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA,

dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono

determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del

diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere

rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di

eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della

decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e

suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01

del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid.

4.1).

2.3. Per quanto riguarda in

particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha

stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non

poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la

società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI

1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I

148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des

Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98).

Al riguardo l’Alta Corte

ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,

possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono

essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le

anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno

stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto

è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF

127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004,

consid. 3.2)

Secondo la giurisprudenza

del TFA, siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le

alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),

l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del

18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag.

182 consid. 2a con riferimenti).

In una sentenza I 384/06

del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno

alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno

specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di

classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.

pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13

luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

Nella DTF 141 V 281 il TF

ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche,

compresi i disturbi somatoformi dolorosi. La capacità di lavoro deve essere

valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera

strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati

predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono

generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente

esigibile è stata abbandonata.

2.4. Per costante giurisprudenza

quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un

certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo

successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex

art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I

597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19

ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I

299/03 del 29 giugno 2004). A sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che

se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole

modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente

o soppressa, d’ufficio o su richiesta. I principi giurisprudenziali sviluppati

in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono

applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343, consid. 3.5,

pagg. 349-352). Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo

di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in

caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da

tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia

(art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di

revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di

una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid.

4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv.

2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il

diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una

rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3 con

riferimenti). Giusta l’art. 29 bis OAI (Risorgere dell’invalidità dopo la

soppressione della rendita), se la rendita è stata soppressa a causa

dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente

periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di

far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa

origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo

d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

2.5. Nella fattispecie in esame

l’Ufficio AI – visti i rapporti medici 14 aprile 2014 del dr. __________,

FMH in urologia e capo servizio presso l’Ospedale __________ di __________

(8/28-33) e 18 giugno 2014 con gli scritti del 10 ottobre 2014 e del 30

settembre 2015 del dr. __________, FMH in medicina generale, con i relativi

referti allegati (doc. AI 45/129-141, 27/111-112 e 36/127-131) e la richiesta di

perizia 18 dicembre 2014 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 51/163-164) –

ha ordinato una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio Accertamento

Medico (doc. AI 31/117-120, 32/121, 35/125-126, 38/133-135 e 41/139-141).

Dalla perizia

pluridisciplinare del SAM del 21 marzo 2016 (doc. AI 42/142-215), risulta che i

periti hanno fatto capo a cinque consultazioni specialistiche esterne, di

natura psichiatrica (dr.ssa __________), urologica (dr. __________), reumatologica

(dr. __________), neurologica (dr. __________) e chirurgica (dr. __________).

Sulla base delle

risultanze dei singoli consulti e del soggiorno dell’insorgente presso il

citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:

" (…)

5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

Possibili neuropatie iatrogene dei nervi ilio-ipogastrico, ilio-inguinale

e genito-femorale di sin. in stato dopo isterectomia complicata da lesione

uretere sin., idronefrosi e fuoriuscita dell'urina nel retroperitoneo con

urinoma retroperitoneale e perivescicale.

Lesione della parete addominale di sin. dopo laparotomie.

5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

Ipercolesterolemia.

Sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10, F41.2).

Disturbi all'inguine sin. e all'ipocondrio sin., nonché nella zona

del trocantere e della fascia lata a sin.

Stato dopo laparoscopia per endometriosi nel 1990.

Stato dopo raschiamento nel 2003.

Stato dopo appendicectomia nel 1984.

Stato dopo isterectomia laparoscopica con lesione iatrogena

dell'uretere di sin. nel 2012.

Stato dopo posa di un pig tail per via laparotomico con

uretrotomia nel 2012.

Stato dopo ureterocistoneostomia per via laparotomico nel 2012.

Stato dopo cambio del catetere pig tail per via endoscopica nel

2013.

Lesione iatrogena dell'uretere sin. (…)" (doc. AI 42/162).

Alla luce degli atti

medici raccolti – dopo un’attenta valutazione e posta la seguente

valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…)

L'A. risulta abile al lavoro in attività precedentemente svolta nella misura

dello 0% da dicembre 2012, abile nella misura del 70% in attività adatta da

giugno 2013 e abile nella misura del 70% in attività di casalinga da giugno

2013. (…)” (doc. AI 42/170) – i periti hanno espresso la seguente

valutazione circa le conseguenze sulla capacità lavorativa e d’integrazione:

" (…)

8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

8.1 Capacità di lavoro nell'attività abituale

8.1.1 A

quali deficit funzionali è dovuta un'eventuale riduzione della capacità

lavorativa?

Dal punto di vista psichiatrico non

vi sono limitazioni funzionali e ciò dalla fine del 2014; in precedenza tra il

2012 e il 2014 vi erano limiti funzionali dettati da una reazione di

disadattamento che si è evoluto in un quadro misto ansiosodepressivo di qualità

espressiva lieve.

Dal punto di vista urologico non vi sono limiti funzionali.

Dal punto di vista reumatologico vi

sono delle tendomioghelosi inserzionali che sono messe in relazione con una sintomatologia

dolorosa e un carico della gamba sin. non ottimale, ma che non sono tali da

giustificare una limitazione funzionale.

Dal punto di vista neurologico vi

sono dei cedimenti e dei deficit di forza all'arto inferiore sin. con disturbi

dell'equilibrio per i quali non vi è però una base motorica/neurologica chiara

e vi è l'impressione quasi più di un disturbo somatoforme e ciò dal mese di

dicembre 2012.

Dal punto di vista chirurgico I'A. è

impossibilità nell'alzare pesi e stare più di un'ora in piedi e ciò dicembre

2012. L'A. non può sollevare pesi oltre 5 kg senza lamentare forti dolori.

8.1.2 Indicare

la capacità lavorativa per l'attività abituale, in percentuale oppure in ore al

giorno.

L'A. risulta abile nella misura dello

0% in attività abituale da dicembre 2012.

8.1.2.1 Se

la capacità lavorativa è stata espressa in percentuale, indicare se tale

percentuale va intesa come tempo di presenza oppure come rendimento globalmente

ridotto nell'arco dell'intera giornata lavorativa.

In tempo e rendimento.

8.1.2.2 Se

la capacità lavorativa residua è stata espressa in ore al giorno, precisare se

vi è un'ulteriore riduzione di rendimento o se il rendimento è pieno.

Capacità lavorativa di grado 0% in

tempo e rendimento da dicembre 2012.

8.1.2.3 Se

si raccomandano delle pause supplementari, specificare se queste sono già state

conteggiate nella quantificazione della capacità lavorativa residua.

Capacità lavorativa di grado 0% in

tempo e rendimento da dicembre 2012.

8.1.3 Facendo

riferimento all’anamnesi, da quando (mese e anno) la capacità lavorativa

indicata dal perito nell’attività abituale può essere considerata valida?

Da dicembre 2012.

9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'lNTEGRAZIONE

9.1 Capacità di lavoro in un'attività adeguata

L'A. risulta abile nella misura del 70% da giugno 2013.

9.1.1 Quali

caratteristiche medico-teoriche dovrebbe avere un'attività adeguata? (nel caso

di una malattia fisica indicare sempre il carico massimo in kg senza

limitazioni e se vi sia un'eventuale difficoltà in lavori di precisione)

L'A. non può sollevare pesi oltre i 5

kg e non può stare in piedi per più di un'ora. L'A. lamenta dolori inguinali

che sono compatibili con una neuropatia periferica e lamenta cedimenti e deficit

di forza all'arto inferiore sin. con disturbi dell'equilibrio per i quali però

non sembra esservi una base motorica neurologica ma che sembrano quasi più

essere di natura somatoforme.

9.1.2 Indicare

la capacità lavorativa per attività adeguata, in percentuale oppure in ore al

giorno.

L'A. presenta un grado di capacità

lavorativa in attività adeguata di grado 70%. Tra dicembre 2012 e la fine del

2014 vi è un grado di incapacità lavorativa del 40% per motivi psichiatrici in

relazione alla sindrome da disadattamento. La limitazione dettata dal danno

alla salute di carattere psichiatrico può essere integrata in quella dettata

dal danno alla salute neurologico che viene in parte interpretato come

somatizzazione. Si ritiene dunque globalmente comunque un grado di capacità

lavorativa del 70% da giugno 2013.

9.1.2.1 Se

la capacità lavorativa è stata espressa in percentuale, indicare se tale

percentuale va intesa come tempo di presenza oppure come rendimento globalmente

ridotto nell’arco dell'intera giornata lavorativa.

Si tratta di riduzione del rendimento.

9.1.2.2 Se

la capacità lavorativa residua è stata espressa in ore al giorno, precisare se

vi è un’ulteriore riduzione del rendimento o se il rendimento è pieno.

Si tratta di riduzione del rendimento.

9.1.2.3 Se

si raccomandano delle pause supplementari, specificare se queste sono già state

conteggiate nella quantificazione della capacità lavorativa residua.

Non si raccomandano pause

supplementari dato che sono già conteggiate nella quantificazione della capacità

lavorativa residua.

9.1.3 Facendo

riferimento all'anamnesi, da quando (mese e anno) la capacità lavorativa

indicata dal perito nell'attività adeguata può essere considerata valida?

Da giugno 2013.

9.1.4 Esprimersi

anche sulla capacità lavorativa in ambito domestico, facendo riferimento alle

diverse funzioni.

Abile nella misura del 70%

da giugno 2013.

9.2 Reintegrazione professionale

9.2.1 Sono

medicalmente sostenibili provvedimenti professionali volti alla reintegrazione

nella libera economia?

Sì.

9.2.2 In

caso affermativo, a partire da quando (mese e anno)?

Sicuramente da subito e retrospettivamente da giugno 2013.

9.2.3 Di

quali elementi bisogna tener conto dal punto di vista medico?

Dei limiti funzionali indicati.

9.2.4 Se

in corso di revisione si constata uno stato di salute invariato, definire se è

presente un potenziale di integrazione professionale che può essere valorizzato

attraverso misure di riallenamento progressivo al lavoro.

Non si tratta di revisione.

9.3 Obbligo di diminuire il danno da parte dell'A.

9.3.1 Adeguatezza

della terapia attuale, esigibilità di una terapia adeguata secondo le linee

guida?

Per quanto riguarda i disturbi di

carattere reumatologico si potrebbe discutere con il medico curante la somministrazione

di Lyrica cominciando con dosaggi bassi a 25 mg da 1 a 2 past. giornaliere per

poi aumentare lentamente il dosaggio se ben tollerato.

Dal punto di vista neurologico non

sembrano esserci grossi margini terapeutici, si potrebbe eventualmente tentare

con Lyrica, Trileptal e Tegretol anche lo specialista Dr. med. __________ non

pensa si possa cambiare in maniera significativa la situazione dell'A.

Dal punto di vista chirurgico si

potrebbe prendere in considerazione una valutazione da parte di un medico

anestesista specializzato nella terapia del dolore con l'eventuale terapia con

infiltrazioni senza effetto però sulla capacità lavorativa.

9.3.2 Quale

miglioramento funzionale (in percentuale) ci si può verosimilmente aspettare

con una terapia adeguata e in quanti mesi?

Non è possibile esprimersi in

percentuale né in tempo.

9.3.3 Altri

suggerimenti per aumentare la capacità lavorativa (es. adeguamento del posto di

lavoro, mezzi ausiliari ecc.)

Nessuno.

10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI

10.1 Altri quesiti del medico SMR.

Domande particolari non sono poste.

10.2 Si chiede

al perito di rispondere ad eventuali domande poste dall'A. o dal suo

rappresentante legale.

Domande particolari non sono poste.

Lasciamo al Servizio Medico Regionale, rispettivamente all'Ufficio

Al, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico curante,

affinché sia informato sulle conclusioni peritali. (…)" (doc. AI

42/171-174)

Il SAM, così interpellato

dal medico SMR dr. __________ (doc. AI 44/217), nel complemento del 2 maggio

2016 ha precisato che “(…) per quanto concerne l'attività svolta possiamo

confermare quanto descritto nella perizia del 21.3.2016 con una capacità dello

0% nell'attività svolta di cuoca. L'incapacità lavorativa totale è presente da

dicembre 2012 in avanti. Per quanto concerne invece la capacità lavorativa residua

in un'attività lavorativa adatta ci chiedete di essere più dettagliati

nell'esprimersi circa l'attività come consulente di vendita, che anche

nell'attività di cantante. Possiamo rispondere che, a partire da gennaio 2015,

vale una capacità lavorativa del 70%, sia come consulente di vendita che come

cantante. In precedenza, considerando che la patologia psichiatrica ha prodotto

un'incapacità lavorativa massima del 40% dal 2012 al 2014, possiamo ritenere

che dal dicembre 2012 al giugno 2013 vi è un'incapacità lavorativa totale anche

in un'attività lavorativa adatta, questo considerando i vari interventi subiti

e i vari ricoveri ospedalieri e le loro conseguenze dal lato chirurgico. Da

luglio 2013 al dicembre 2014 è presente un'incapacità lavorativa massima del

40% per la patologia psichiatrica e un'incapacità lavorativa del 30% per la

patologia neurologica. Pertanto da luglio 2013 a dicembre 2014 l'A. va

considerata abile al lavoro nella misura del 60%.L'incapacità lavorativa

d'ordine psichiatrico in relazione a una reazione da disadattamento con una

sindrome mista ansioso-depressiva relativa alle vicissitudini valetudinarie,

all'ansia, all'angoscia e al dolore ad essa collegata, non va sommata ma

integrata a quella di natura neurologica, dovuta alle conseguenze degli

interventi. Precedentemente dal dicembre 2012 al luglio 2013 l'incapacità

lavorativa totale è determinata dalla problematica chirurgica, come descritto

bene dal nostro consulente Dr. med. __________. In considerazione

dell'incapacità lavorativa d'ordine neurologico e d'ordine psichiatrico abbiamo

eseguito una teleconferenza, dove viene confermata la non cumulabilità delle

due inabilità lavorative durante il periodo da luglio 2013 al dicembre 2014. Le

conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione tra i medici

periti del SAM e tra la Dr.ssa med. __________ e Dr. med. __________ in data

29.4.2016 alle ore 9:46, tramite teleconferenza. (…)” (45/218-219).

Il dr. __________ del SMR,

con rapporto finale del 10 maggio 2016 (doc. AI 46/225-228), posta la diagnosi

principale con influsso sulla capacità lavorativa di “(…) possibili

neuropatie iatrogene dei nervi ilio-ipogastrico, ilio-inguinale e

genito-femorale di sin. in stato dopo isterectomia complicata da lesione

uretere sin., idronefrosi e fuoriuscita dell'urina nel retroperitoneo con

urinoma retroperitoneale e perivescicale. Lesione della parete addominale di

sin. dopo laparotomie. (…)” (doc. AI 46/225), ha concluso per un grado

d’inabilità lavorativa totale nell’attività abituale (quale cuoca formata) dal

dicembre 2012 in avanti; in un’attività adeguata, rispettosa dei limiti

funzionali posti, l’incapacità lavorativa è invece stata del 100% dal dicembre

2012 fino al giugno 2013, del 40% dal luglio 2013 al dicembre 2014 e del 30%

dal gennaio 2015 in avanti.

Il SAM –

interpellato dall’Ufficio AI, che gli ha sottoposto lo scritto del 13 luglio

2016 con il quale l’insorgente, già allora tramite l’avv. RI 1, si è opposta

progetto di decisione del 19 maggio 2016 contestando la perizia pluridisciplinare

del 21 marzo 2016 (doc. AI 49/234-237, 60/261-263 e 62/266) – con

ulteriore complemento del 25 ottobre 2016 (doc. AI 65/269-281) si è così

espresso: “(…) In riferimento alla vostra richiesta sopraccitata, qui di

seguito riportiamo le prese di posizione dei medici specialisti che hanno

visitato l'A., a cui ci allineiamo: Dr.ssa med. __________, specialista in

psichiatria e psicoterapia "come

da vostra richiesta ho preso visione della relazione datata 13.07.2016

dell’Avvocato RA 1, legale dell’A, diretta all’Ufficio Assicurazioni Sociali

nella quale egli scrive tra l’altro riferendosi alla perizia da noi svolta: è

"scientifica nella valutazione dello stato medico...ma totalmente gratuita

nella valutazione del suo grado di invalidità inteso giuridicamente come

incapacità di guadagno", aggiunge peraltro: "accerta che è invalida

al 100%...che non può stare in piedi per più di 1 ora e non può sollevare pesi

di più di 5 Kg...poi con un volo pindarico...inventa una CL del 70%... ".

Aggiunge ancora: "non fornisce né le ragioni né i criteri che l'hanno

condotta a...". L'Avvocato di fatto registra dal suo punto di vista

un'incongruenza tra il piano medico oggettivo descritto e le conclusioni cui si

giunge dal punto di vista, pare, esclusivamente riferito alla percentuale di

IL. Per sostenere l’impressione di una tale incongruenza, si riferisce

essenzialmente ai limiti dello stare in piedi e dei pesi da sostenere. Non fa

alcun riferimento ad aspetti di pertinenza psichiatrica e alla mia relazione

peritale in dettaglio. Avendo trovato la signora capace lavorativamente al 100%

dal punto di vista squisitamente psichiatrico, non mi pare che la lettera ponga

una necessità di specifiche dal mio punto di vista ma da quello semmai

somatico. Nella mia relazione peraltro fornivo sia i criteri che le motivazioni

per sostenere la mia conclusione in ordine proprio alla CL riconosciutale. Ciò

detto confermo quanto già registrato nella mia relazione del 2015. Spero di

aver risposto alle Vostre necessità." Dr. med. __________, specialista

FMH urologia "Ti ringrazio della

Tua lettera di precisazione del 29.09.2016, della quale ho preso atto.

Ribadisco dunque quanto scritto sulla mia perizia del 10.11.2015: 1. La

capacità lavorativa per la problematica specifica urologica è del 100%. 4.

Ritengo la prognosi (per quanto riguarda la sintomatologia dolorosa) a medio

lungo termine, senza terapia adeguata, pessima." Dr. med. __________,

specialista FMH reumatologia "Concerne:

presa di posizione sullo scritto dell'Avvocato RA 1 in merito al progetto di

assegnazione di rendita d’invalidità temporanea all’assicurata Signora RI 1 –

nr. Ass. __________ Ho letto attentamente la lettera dell'Avvocato RA 1. Per

quanto concerne le problematiche reumatologiche, dal punto di vista medico e

mio personale, non ho nulla da commentare e da aggiungere rispetto alla mia

valutazione peritale in vostro possesso." Dr. med. __________,

specialista FMH neurologia "ho preso

atto della lettera dell'avvocato RA 1 del 13.07.2016 in merito alla perizia

della paziente summenzionata. Dal lato neurologico posso solo confermare che effettivamente

in un lavoro adatto la paziente presenta una capacità del 70%, la riduzione del

30% è piuttosto da interpretare come riduzione del rendimento con la presenza

sul posto di lavoro normale di 8 ore e 30 al giorno. La riduzione del rendimento

su descritto è legato ai dolori accusati dalla paziente. Per quanto riguarda il

paragone effettuato dall’avvocato RA 1 tra la paziente ed una persona in sedia

a rotelle, posso ricordare che anche le persone in sedia a rotelle possono

avere in un'attività professionale adatta ad una capacità lavorativa del tutto completa,

tante persone in sedia a rotelle e paraplegiche hanno una vita professionale

del tutto normale senza incapacità lavorative. È da sottolineare comunque che

la paziente non è paraplegica e tanto meno tetraplegica come paragonato

dall’avvocato RA 1." Dr. med. __________, specialista FMH

chirurgia, chirurgia vascolare, chirurgia generale e traumatologia "come richiesto da te il 07.09.2016 prendo

posizione in merito alla lettera dell'Avv. RA 1 del 13.07.2016 come segue:

Malgrado la lettera dell’Avv. RA 1 non vedo nessun motivo di modificare la mia valutazione

chirurgica del 13.11.2015. Mi preme di precisare un punto della lettera

dell'Avv. RA 1: La paziente può stare al massimo un'ora di fila in piedi, in

seguito è costretta di sedersi o di sdraiarsi per circa 30 minuti onde calmare

i dolori. Cosi la paziente riesce a stare diverse ore in piedi durante il giorno.

Dal lato chirurgico ritengo quindi la paziente sempre al 100% abile a un lavoro

seduto." (…)” (doc. AI 65/269-271).

Nell’annotazione del 7

novembre 2016 il medico SMR dr. __________ ha quindi concluso che “(…) come

da risposta degli specialisti coinvolti del SAM non si ritiene presente una

motivazione medica tale da modificare le limitazioni già note dalla perizia e

riportate antecedentemente nel rapporto finale SMR del 10.5.2016 e che restano

per noi vincolanti. (…)” (doc. AI 66/282).

L’Ufficio AI, viste le

risultanze mediche suenunciate e ritenute la valutazione del consulente in

integrazione professionale del 17 maggio 2016 e le tabelle allestite il 19

maggio 2016 con allegata la motivazione della riduzione al reddito da invalido

(doc. AI 47/229-231, 50/238-241, 51/242-245, 52/246-249 e 53/250 di cui si dirà

in seguito), con decisione del 20 febbraio 2017 ha riconosciuto all’assicurata

il diritto ad un quarto di rendita dal 1. dicembre 2013 fino al 30 aprile 2015

(cfr. consid. 1.2).

2.6. Per poter graduare

l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre

di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri

specialisti.

Il compito del medico

consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale

misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel

fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano

ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo

2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2

pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).

Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni

sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili

(Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla valenza

probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti

siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su

esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che

sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (STF 8C_828/2007 del 23

aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25

febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid. 1c).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali

fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati

concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano

indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM)

dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che

se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono

essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA

(consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il

profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi

vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF 137 V 210 il TF

ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una

decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM

nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

Considerandi

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

In una sentenza 9C_323/2009

del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF,

richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e

l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del

SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto

senza aver visitato personalmente l’assicurato.

Al riguardo, l’Alta Corte,

nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:

" (…) Per il

nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008 e - almeno in parte

- applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono a disposizione degli

uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni,

stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI

secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le

mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti

per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del nuovo

disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli

uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con

riferimenti). (…)" (STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 2)

Tuttavia, nel caso in cui

sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei

pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali

rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con riferimenti, in

particolare, alla DTF 139 V 225 e 135 V 465).

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 9C_757/2016 del 10

febbraio 2017 consid. 4.2;8C_947/2011 del 27 gennaio 2012;8C_5/2011 del 27

giugno 2011;8C_790/2010 del 15 febbraio 2011;8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc);

Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 398) e che il solo fatto

che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è

sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 5.3).

2.7

Nel caso concreto, questo Tribunale,

chiamato a verificare se lo stato di salute è stato accuratamente vagliato

prima dell’emissione della decisione qui impugnata, non ha motivo per mettere

in dubbio la valutazione peritale del SAM, che va considerata dettagliata,

approfondita e quindi rispecchia i parametri giurisprudenziali ricordati al

considerando precedente. Questo per i motivi che seguono.

Dal fascicolo (cfr. doc. AI

42/142-215) risulta che il SAM ha considerato compiutamente tutta la

documentazione medica agli atti e nel complemento del 2 maggio 2016 (cfr. doc.

45/218/219) i periti hanno precisato debitamente le ragioni per le quali hanno

concluso per un’incapacità lavorativa totale in qualsiasi attività dal dicembre

2012.

al giugno 2013 e per un’incapacità lavorativa in un’attività adeguata, rispettosa

dei limiti funzionali posti, del 40% dal luglio 2013 e del 30% dal gennaio 2015.

La valutazione dei periti,

confermata nell’ulteriore complemento del 25 ottobre 2016 (cfr. doc. AI

65/269/281) e dal medico SMR dr. __________ nell’annotazione 7 novembre 2016

(cfr. doc. AI 66/282), non è stata validamente contestata e tantomeno messa in

dubbio da nessun medico, né generico né specialista.

In particolare

l’insorgente, ancorché nella lettera del 17 giugno 2016 con cui ha chiesto la

proroga del termine per presentare osservazioni al “Progetto d’assegnazione

di rendita” del 19 maggio 2016 ha indicato che “(…) siamo infatti in

attesa di una documentazione medica complementare. (…)” (doc. AI 56), in

seguito nulla ha prodotto. Questo Tribunale, alla luce del tempo trascorso nel

frattempo e considerato il fatto che fosse lecito attendersi che i documenti

medici preannunciati venissero prodotti “entro un

termine ragionevole”, deve concludere che l'insorgente

ha rinunciato alla produzione di ulteriori atti medici (cfr., al riguardo, STF 8C_45/2010

del 26 marzo 2010, con la quale il TF ha confermato la STCA 35.2009.86 del 10

dicembre 2009).

Va qui ricordato che se da

una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio,

secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio

dal giudice, dall’altra questo principio non è però assoluto, visto che la sua

portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della

causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il

dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle

parti di apportare ove ciò fosse ragionevolmente esigibile le prove necessarie,

avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che

altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove

(DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

In concreto, nonostante

abbia avuto la facoltà, da ultimo ancora dopo la risposta di causa (cfr. doc. VII),

di presentare eventuali altri validi mezzi di prova, l’insorgente non ha

prodotto nessuna documentazione medica atta a mettere in dubbio la valutazione

del SAM confermata anche dal SMR (cfr. il rapporto finale SMR del 10 maggio

2016.

sub doc. AI 46/225-228 e l’annotazione del 7 novembre 2016 sub doc. AI

66/282).

L’obbligo di collaborare

non può peraltro tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di

controparte senza addurre degli elementi oggettivi – segnatamente di natura

medica – a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è dunque sufficiente

lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente all'amministrazione l'onere

di determinare le condizioni di salute dell’assicurato attuando un nuovo esame

medico rispettivamente richiamando dei referti medici – magari addirittura in

possesso dell’interessato medesimo –, quando alla base della lamentela del

ricorrente vi sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo a riguardo

della diligente valutazione medica effettuata dall’amministrazione (cfr., tra

le tante, STCA 32.2017.40 del 20 settembre 2017 con riferimenti).

Questo Tribunale ritiene

pertanto che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e

sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata e in

particolare le limitazioni da osservare, sino all'emanazione del querelato

provvedimento (il 20 febbraio 2017, data questa che segna il limite temporale

del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali; cfr. DTF 132 V

215.

consid. 3.1.1; 130 V 140 e 129 V 4; STF

9C_863/2014 del 23 marzo 2015 consid. 3.2.2 e 8C_792/2014 del 23 marzo 2015

consid. 3.3), senza che si renda quindi necessario l'esperimento di

ulteriori accertamenti.

Al riguardo, va ricordato che se l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; si veda pure DTF 130 II 425 consid.

2.1

pag. 429; 122 II 464 consid. 4a pag. 469; 122 III 219 consid. 3c pagg.

323-324 e 119 V 335 consid. 3c pagg. 343-344 tutte con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il

diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 5.4; SVR 2001 IV Nr. 10 pag. 28 consid. 4b;

riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v. Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b,

122.

V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c).

Ne discende

che la richiesta di “(…) una perizia medica indipendente sulla situazione

fisica dell’assistita. (…)” (VIII) va respinta.

In particolare, quanto al

valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza,

dell'equità del processo e della parità delle armi, si rinvia qui DTF 136 V 376

citata al consid. 2.6.

Inoltre va rilevato che

l’interessata, conformemente alla giurisprudenza (DTF 137 V 210), il 12 ottobre

2015.

è stata preventivamente resa attenta circa il nome dei periti e

segnatamente la necessità di una perizia pluridisciplinare con accertamenti psichiatrici

a cura della dr.ssa __________, urologici a cura del dr. __________,

neurologici a cura del dr. __________, chirurgici a cura del dr. __________ e

reumatologici a cura del dr. __________ (doc. AI 38/133-135) e non ha sollevato

alcuna obiezione in merito nel termine assegnatole, né ne ha chiesto la ricusa,

né ha domandato di essere esaminata da medici con una diversa specializzazione.

Anche nello scritto del 17 febbraio 2015 indirizzato ad un funzionario

dell’Istituto della assicurazioni sociali (doc. AI 41/139-141), menzionati i

consulenti specialistici del SAM, l’avv. RA 1 non ha eccepito alcunché al

riguardo limitandosi a concludere che “(…) vi prego dunque di terminare al

più presto l’iter di visite mediche e perizie, affinché la mia cliente possa

ritrovare una serenità sul piano economico. (…)” (doc. AI 41/140).

Quanto alla domanda di

essere sentita personalmente – “(…) richiediamo che la signora RI 1

venga ascoltata dal Tribunale cantonale delle assicurazioni. (…)” (VIII) –

va invece evidenziato che l’audizione richiesta può essere

rifiutata senza per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.

Giusta l’art. 6 n. 1 CEDU,

ogni persona ha il diritto ad un’equa e pubblica udienza entro un termine

ragionevole, davanti ad un tribunale indipendente e imparziale costituito per

legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di

carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga

rivolta.

Nel campo di applicazione

dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle

assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (STF 8C_522/2012 del 2 novembre

2012.

consid. 2.3.).

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 47 consid. 3 pagg. 54 segg., la

pubblicità del dibattimento imposta dall’art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata

anche nella Costituzione svizzera all’art. 30 cpv. 3 dev’essere principalmente

garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (STF 8C_504/2010 del 2

febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia

di assicurazioni sociali presuppone l’esistenza di una richiesta chiara ed

inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza;

semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze

di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una

richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece

se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze

probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di

interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non

bastano per creare un simile obbligo (STF 9C_796/2015 del 17 dicembre

2015.

consid. 5.3,8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4,9C_87/2013 del 18

marzo 2013 consid. 4,9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3 e 9C_578/2008

del 29 maggio 2009 consid. 4.8 tutte con riferimenti).

Nella

concreta evenienza – contrariamente a quanto esige la succitata giurisprudenza

federale – l’insorgente non ha formulato un’esplicita richiesta di indire un

pubblico dibattimento, né una richiesta di audizione al fine di esporre il

proprio punto di vista sulle risultanze probatorie, ma ha semplicemente chiesto

di essere “(…) ascoltata dal Tribunale cantonale delle assicurazioni. (…)”

(VIII).

Ella ha quindi postulato

l’assunzione di una nuova prova.

Ritenuto che

la documentazione già presente nell’incarto consente di emanare un

giudizio, questo Tribunale rinuncia all’audizione della ricorrente poiché

superflua ai fini dell’esito della vertenza.

2.8

L’insorgente, sostiene poi

che “(…) l'Istituto delle assicurazioni sociali indica una lista di attività

"adeguate" che possono ancora essere svolte dall'assicurata. Queste

attività necessitano di una formazione che la signora RI 1 non possiede. Ci

vuole inoltre una condizione fisica che la signora RI 1 non ha. Infatti la

signora RI 1 non ha nemmeno il diritto ad una riqualifica professionale. Il

mercato del lavoro, non offre nessuna occupazione rimunerata al 70%, tantomeno

al 100%, a una persona che non si regge in piedi e che non può sollevare più di

5.

Kg. (…)” (I, punto 6, pagg. 2-3).

Al riguardo va

innanzitutto ribadito che, visti i motivi esposti al precedente considerando,

alla valutazione dei periti del SAM – che hanno concluso per

un’incapacità lavorativa totale in qualsiasi attività dal dicembre 2012 al

giugno 2013 e per un’incapacità lavorativa in un’attività adeguata del 40% dal

luglio 2013 e del 30% dal gennaio 2015 –, va riconosciuta piena forza

probatoria.

Va inoltre rilevato che la

giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire

che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato

o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare

nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e

controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento

frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di

particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF

8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la

STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012;9C_635/2007 del 21 agosto 2008

consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).

Il consulente in

integrazione professionale, nel rapporto finale del 17 maggio (doc. AI

47/229-231), quanto alla valutazione delle “Attività esigibili – senza

(ri)formazione specifica” e alle “Proposte formative (eventuali) o

chiusura del caso” si è così espresso: “(…) Le possibilità di

reintegrazione sono date in primo luogo dalla gamma delle attività esigibili

dal profilo medico. Per definire queste ultime si confronta il profilo delle

residue abilità del soggetto (esame di funzionalità fisica) con il profilo dei

requisiti (= esigenze) che caratterizzano i posti di lavoro presenti sul

mercato nei vari settori economici. Si tratta quindi di identificare delle

attività semplici, leggere e non qualificate alle residue abilità del soggetto.

Partendo dalle limitazioni medico-teoriche e tenendo conto della configurazione

della realtà economica del Cantone Ticino, si può ritenere che (pur tenendo

conto delle componenti riduttive), in situazione di equilibrio, il mercato del

lavoro accessibile sia ancora apprezzabilmente esteso. l limiti invalidanti

espressi in sede medica permettono di individuare una vasta gamma di attività

sia nel settore secondario: • operaia generico nell'industria

farmaceutica • operaia nel settore alimentare • operaia con

mansioni d'assemblaggio e/o produzione e/o rifinitura e/o controllo /

sorveglianza del funzionamento e della qualità; come anche nel settore

terziario: • venditrice / cassiera non qualificata, • consulente

di vendita sfruttando le proprie conoscenze professionali (attività già svolta

presso la __________), • collaboratrice presso grande distribuzione

controllo qualità merce alimentare • ricezionista presso alberghi •

visto le conoscenze linguistiche come addetta call center • formatrice

nel suo settore professionale. […] L'assicurata non ha diritto a riqualifica

professionale. Potrebbe essere riconosciuto un percorso formativo ad hoc,

secondo l'attività professionale in cui decide di essere inserita. Per questo

motivo, si riconosce l'aiuto al collocamento. Si può procedere con

l'elaborazione della pratica. Chiudo il mandato. (…)” (doc. AI 47/231).

Secondo la giurisprudenza,

se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,

all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze

esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di

fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va

rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività

nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio,

compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi fisici, che

consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono

necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione

professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione

prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata STF 8C_563/2012 del 23 agosto

2012, consid. 3.3 con riferimenti).

Si può,

quindi, senz'altro ipotizzare – senza far riferimento alla difficoltà

concreta di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda,

difficoltà che viene coperta dall’assicurazione contro la disoccupazione e non

dall’assicurazione contro l’invalidità (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag.

332.

consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 83) – che la ricorrente sia in

grado di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali

idonee.

Del resto

deve essere ricordato che il principio dell’esigibilità configura un aspetto di

quello della proporzionalità. Questo principio permette di pretendere da una

persona un determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti,

anche in virtù del principio della riduzione del danno.

Ai fini

dell’accertamento dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro

equilibrato e quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio tra

domanda e offerta di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in

relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta

pertanto di un concetto teorico e astratto (STF 9C_277/2016 del 15 marzo 2017,

consid. 4.1 che conferma la DTF 110 V 273, consid. 4b pag. 276). Un assicurato

non può pertanto avvalersi dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto

di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 pag. 347). Ciò non è il caso se

– ipotesi non realizzata nella fattispecie – l'attività ammissibile è possibile

solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro

praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie

alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (STF 9C_277/2016

del 15 marzo 2017; ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a).

Detta ipotesi

(reintegrabilità sul mercato normale del lavoro) è confermata anche dal fatto

che spetta essenzialmente al consulente professionale, che meglio di chiunque

altro è in grado di emettere una valutazione a proposito delle attività

economiche entranti in linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età

(STF 9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5; STF 9C_949/ 2010 del 5 luglio

2011; RtiD II-2008 pag. 274 consid. 4.3), e non al medico, avuto riguardo alle

indicazioni e limitazioni mediche, valutare quali attività professionali siano

concretamente ipotizzabili (STF 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5).

Nel caso in esame, nel succitato rapporto finale del 17 maggio 2016 (doc. AI

47/229-231), il consulente in integrazione ha elencato le diverse attività

confacenti allo stato di salute dell’assicurata.

Quanto agli aspetti legati

alla formazione – l’insorgente

sostiene che le attività indicate dal consulente in integrazione “(…)

necessitano di una formazione che la signora RI 1 non possiede. (…)” (I,

punto 6, pag. 2) – a prescindere

dal fatto che l’assicurata ha ottenuto un AFC quale cuoca, ha avuto diverse

esperienze professionali e conosce bene il francese, il tedesco e l’inglese

(cfr. il curriculum vitae sub doc. AI 10/43-48), questo Tribunale sottolinea di

avere già più volte stabilito, in linea con la giurisprudenza federale, che

anche degli assicurati analfabeti e privi di formazione, costretti ad

abbandonare la loro originaria professione, di tipo manuale, a causa del danno

alla salute, possono reperire sul mercato generale del lavoro un’attività fisicamente leggera e che non presupponga particolari attitudini

intellettuali (vedi, tra le altre, la STCA 32.2014.44 del 20 gennaio 2015

consid. 2.8; 32.2013.157 del 29 settembre 2014 consid. 2.10.2.1; 32.2013.133

del 1. aprile 2014 consid. 2.8 e la 32.2013.117 del 4 febbraio 2014 consid. 2.9

e riferimenti).

Visto tutto quanto sopra

esposto, non vi sono dunque motivi per scostarsi dalla valutazione del consulente

in integrazione professionale, effettuata peraltro da una persona con

esperienza in ambito integrativo.

In particolare –

ritenuti la formazione scolastica, le esperienze professionali e la conoscenza

delle lingue – questo Tribunale può fare propria anche la conclusione

del consulente in integrazione professionale stante la quale “(…) l'assicurata

non ha diritto a riqualifica professionale. Potrebbe essere riconosciuto un

percorso formativo ad hoc, secondo l'attività professionale in cui decide di

essere inserita. Per questo motivo, si riconosce l'aiuto al collocamento. (…)”

(doc. AI 47/231).

In questo senso va

confermata la reintegrabilità dell’insorgente senza la necessità di

provvedimenti professionali.

È dunque a ragione che

l’Ufficio AI non ha riconosciuto il diritto a provvedimenti professionali.

2.9

In merito alla valutazione

economica – considerati i dati del 2014 (anno d’inizio del diritto alla

rendita ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI e del 2015 anno in cui vi è stato il

miglioramento dello stato di salute; cfr. consid. 2.5 e 2.7) – va

rilevato quanto segue.

2.9.1

Secondo giurisprudenza,

riassunta nella STF 9C_501/2013 del 28 novembre 2013, per

determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il

danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel

momento determinante (corrispondente all'inizio

dell'eventuale diritto alla rendita e/o al momento della sua modifica),

guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona

sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze

personali. Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile.

Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha

conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione

dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci si potrà

scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (DTF

134.

V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con

riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare

indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se

l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che

egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità

di persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto

definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già

delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo

stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali

norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il

posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla

salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità

(STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2 con riferimenti).

Per quanto

concerne il reddito da valido, l'Ufficio AI ha concluso

che “(…) considerato il fatto che da anni la Signora RI 1 non

svolge alcuna attività lavorativa, per il calcolo del reddito da valido

facciamo riferimento alle tabelle RSS. Tenendo conto della formazione quale

cuoca (categoria 55-56 conoscenze professionali e specializzate) il reddito che

l'assicurata avrebbe potuto percepire per l'anno 2013, senza il danno alla

salute, ammonta a Fr. 51'881.- annui. (…)” (doc. AI 67/284).

Questo Tribunale rileva

che effettivamente dall’anamnesi professionale risulta che “(…) l'A. ha assolto

l'apprendistato di cuoca. Ha iniziato a lavorare presso il ristorante dei

genitori dove è rimasta fino all'età di 21 anni. In seguito ha lavorato in __________

ad __________ per ca. sei mesi, ma non si è trova soddisfatta essendo un lavoro

troppo sedentario e ripetitivo. Ha quindi concorso per un posto presso l'asilo

di nido di __________ dove ha in seguito lavorato per ca. 11 anni. Nel 2002 ha

iniziato a lavorare presso il __________ come capo cucina e vi è rimasta per

ca. sei anni. Dal 2008 al 2010 ha lavorato presso il proprio ristorante, che ha

dato in seguito in gestione per motivi di salute, su consiglio del proprio

medico curante che riteneva che il lavoro fosse troppo pesante per il danno

alla salute di cui era affetta (importanti menometrorragie). Ha venduto quindi

il ristorante nel 2011 pensando di cambiare mestiere con l'idea di svolgere in

seguito l'attività di consulente di vendita quale dipendente. Per questo motivo

ha anche disdetto tutte le assicurazioni per perdita di guadagno. A seguito di

interventi chirurgici che hanno avuto luogo a partire dal 2012 non ha più

lavorato. (…)” (doc. AI 42/151; vedi anche il curriculum vitae sub. doc. AI

10/46).

Ritenuto che l’attività

quale consulente di vendita presso la __________ di __________ dal 14 marzo

2011.

al 31 marzo 2012 (a differenza di quella di cuoca) non è stata interrotta

per motivi di salute (dalla lettera di disdetta del 27 febbraio 2012

risulta in effetti che l’interruzione del rapporto di lavoro è riconducibile

alla difficile situazione economica e alla necessità del datore di lavoro di

diminuire le capacità lavorative; cfr. doc. 2/28 dell’incarto disoccupazione)

è a giusta ragione che – ciò che peraltro nemmeno è stato contestato –

l’Ufficio AI ha concluso che per il calcolo del reddito da valido vanno

applicati i dati statistici tenendo conto della formazione dell’assicurata

quale cuoca.

Dall'inchiesta svizzera

sulla struttura dei salari 2014 (vedi, a proposito del

2012, la STF 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, in

particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più

precisamente dalla tabella TA1 2014 skill level (NOGA08), risulta che il

salario lordo mediamente percepito in quell'anno dalle donne nel ramo d'attività

55-56 servizi di alloggio e ristorazione (livello 2 di competenze; che

corrisponde al precedente livello 3 come si evince dal doc. AI 53/250) di 40

ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle condizioni

salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002

UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di fr. 49’524.--

(4'127 x 12 mesi). Ritenuto che le ore lavorative per quel ramo d’attività

(55-56) ammontavano nel 2014 a 42.4 (cfr. la tabella sulla durata normale del

lavoro nelle imprese secondo la divisione economica, edita dall'Ufficio

federale di statistica) il reddito da valido per il 2014 si

attesta a fr. 52'495.44 (nella tabella sub doc. AI 53/250 si è giunti

all’importo di fr. 52'285.-- in quanto si è partiti quale anno di partenza dal

2012).

Nel 2015, nello stesso ramo

d'attività – ritenute le ore lavorative del ramo

d’attività pari a 42.4 e applicato un aumento per il 2015 dello 0.3 (Tabella

T1.1.10 Indice dei salari nominali, Donne, 2011-2016, ramo economico 55-56

servizi di alloggio e di ristorazione) –, il reddito da valido si

attesta a fr. 52'652.92 (4'127 x 12 X 42.4 : 40 aumentati dello

0.

%).

2.9.2

Per quel che concerne il

reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare

perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile,

il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione

del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici

ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli

stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76

consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre, va rilevato che,

secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello

medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul

salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una

deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener

conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del

lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta Corte ha stabilito

che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche

concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del

5.

settembre 2006).

In una sentenza del 7

aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/07 del 20

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito

in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale

in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella

medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006

pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007

del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di

sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse

chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola

stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV Nr. 12 pag. 45 consid. 6.2;

dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata

in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3 l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap

salariale del 4%).

La questione è stata

definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima

Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito

diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso

è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4

pag. 325 e può giustificare – soddisfatte le ulteriori condizioni – un

parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però

soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le

condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze

personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi

fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente

una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze

personali e professionali.

Questa

giurisprudenza è stata confermata nella DTF 141 V 1 consid. 5.

Nel caso in esame,

ritenuto che l'insorgente non ha intrapreso un'attività lucrativa da lei

esigibile, per il calcolo del reddito da invalido vanno applicati i dati

statistici.

Dall'inchiesta svizzera

sulla struttura dei salari 2014 (vedi, a proposito del

2012, la STF 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, in

particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più

precisamente dalla tabella TA1 2014 skill level (NOGA08), risulta che il

salario lordo mediamente percepito in quell'anno dalle donne per un'attività

semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze) di 40 ore

settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali

nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag.

47.

segg.), corrisponde ad un importo di fr. 51’600.-- (4'300 x 12

mesi).

Questi dati si

riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Considerato

che nel 2014 le ore settimanali normali di lavoro totali ammontavano a 41.7, si

ottiene per quell’anno un reddito da invalido di fr. 53'793.-- (51’600

x 41.7 : 40), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U

274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

Nel 2014, considerata la capacità

lavorativa residua del 60% (cfr. consid. 2.7) e applicata la riduzione del 5%

(cfr. le tabelle allestite il 19 maggio 2016 con allegata la motivazione della

riduzione al reddito da invalido; doc. AI 50/238-241, 51/242-245, 52/246-249 e

53/250), il reddito da invalido si attesta infine a fr. 30'662.01 (53'793 x 60%

ridotti del 5%).

Nel 2015 il reddito da

invalido ammonterebbe invece a fr. 54'052.61 (51'600 x 41.7 [ore

settimanali di lavoro nel 2015] : 40 aggiornati al 2015 [dividendo per 103.6 e

moltiplicando per 104.1; Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Donne,

2011-2016]). Considerata la capacità lavorativa residua del 70% (cfr.

consid. 2.7) e applicata la riduzione del 5% (cfr. le tabelle allestite il 19

maggio 2016 con allegata la motivazione della riduzione al reddito da invalido;

doc. AI 50/238-241, 51/242-245, 52/246-249 e 53/250), il reddito da invalido si

attesta infine a fr. 35'944.99 (54'052.61 x 70% ridotti del 5%).

2.9.3

Per il 2014, confrontando il

reddito da invalido di fr. 30'662.01 (cfr. consid. 2.9.2) con quello da valido

di fr. 52'495.44 (cfr. consid. 2.9.1), si ottiene un grado

d’invalidità del 42% ([52'495.44 - 30'662.01] x 100

: 52'495.44 = 41.59% arrotondato al 42% secondo la

giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121) che dà diritto a un quarto di

rendita.

Per il 2015, confrontando

il reddito da invalido di fr. 35'944.99 (cfr. consid. 2.9.2) con quello da

valido di fr. 52'652.92 (cfr. consid. 2.9.1), si ottiene un grado d’invalidità

del 43% ([52'652.92 - 35'944.99] x 100 : 52'652.92 = 31.73% arrotondato

al 32% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121) che non dà

diritto a una rendita d’invalidità.

2.10

In simili circostanze, visto

quanto precede, è dunque a giusta ragione che l’Ufficio AI ha riconosciuto

all’insorgente il diritto ad un quarto di rendita limitatamente al periodo dal 1.

settembre 2014 (dopo l’anno di carenza e dopo sei mesi dalla domanda di

prestazioni del marzo 2014, ex art. 29 cpv. 1 LAI) fino al 30 aprile 2015 (tre

mesi dopo il miglioramento dello stato di salute dal gennaio 2015 ex art. 88a

OAI).

2.11

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o

al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni

è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto l’esito della

vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà al prossimo

considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

2.12

L’assicurata ha formulato

istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. consid. 1.3).

Ai sensi dell’art. 61

lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il

diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente

può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia

sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in

vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso

doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza

giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del

diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base

del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta

al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG-Kommentar 3a ed., 2015, ad art.

61, n. 173, pagg. 828-829).

A norma dell’art. 3 cpv. 1

della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (Lag), nel

tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si estende

all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e

spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al

vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 173 segg.) – sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se il processo non è

palesemente privo di esito positivo e se l’intervento dell’avvocato è

necessario o perlomeno indicato (DTF 125 V 202 consid. 4a e 372 consid 5b con

riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag).

Nella presente fattispecie

non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono

così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione,

rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI

1994.

pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame

forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza

appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di

esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

In effetti, la perizia del 21 marzo 2016 del SAM con i relativi complementi 2

maggio e 25 ottobre 2016 e il rapporto finale del 10 maggio 2016 con

l’annotazione 7 novembre 2016 del medico SMR dr. __________, svolti nell’ambito

della domanda di prestazioni del marzo 2014, hanno permesso di esprimersi con

la dovuta chiarezza circa l’evoluzione nel tempo della capacità lavorativa

dell’assicurata sia nell’attività abituale che in un’altra attività adeguata e

l’insorgente, anche se patrocinata da un legale, non ha apportato alcun valido

elemento atto a contraddire o a mettere in dubbio tale valutazione. Come visto

sopra, nonostante non le potesse sfuggire la necessità di contestare validamente

le conclusioni dei periti del SAM confermate dal dr. __________, l’insorgente

in corso di procedura ricorsuale non ha prodotto alcuna documentazione medica

idonea a validamente contestare dette valutazioni e/o a rendere verosimile

una rilevante modifica del suo stato di salute subentrata prima della decisione

impugnata del 20 febbraio 2017.

In simili condizioni,

l'istanza tendente all’esonero delle spese e tasse di giustizia e all’ammissione

del gratuito patrocinio deve essere respinta

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.Il ricorso è respinto.

2. La domanda d’assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3. Le spese, per fr. 500.--,

sono poste a carico della ricorrente.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti