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Decisione

32.2017.49

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 dicembre 2017Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

di vigilanza all'indirizzo degli organi esecutivi dell'assicurazione sul modo

di svolgere le loro competenze. Volte ad assicurare un'applicazione uniforme

delle prescrizioni legali da parte dell'amministrazione, tali istruzioni

esplicano effetto solo nei confronti di quest'ultima. Esse non creano delle

nuove regole giuridiche e rappresentano il punto di vista dell’amministrazione

sull’applicazione di una norma di diritto e non un'interpretazione vincolante

delle stesse. Il giudice ne controlla liberamente la costituzionalità e la

legalità e se ne deve scostare nella misura in cui esse stabiliscono delle

norme non conformi alle disposizioni legali applicabili (DTF 139

V 125 consid. 3.3.4., 133 V 257 consid. 3.2, 131 V 45 consid.

2.3, 130 V 172 consid. 4.3.1, 232 consid. 2.1, 129 V

204 consid. 3.2, 127 V 61 consid. 3a, 126 V 68 consid. 4b, 427 consid.

5a).

Ritornando al caso in

esame, va rilevato che giustamente non è stato fatto valere che l’ippoterapia,

unitamente alla fisioterapia, sia un provvedimento sanitario indispensabile per

la cura vera e propria dell’artrogriposi, condizione clinica caratterizzata

da rigidità articolare [“Il termine artrogriposi non

identifica una sindrome specifica, ma una caratteristica clinica, ossia la

contrattura articolare multipla congenita (dal greco “Arthron”, articolazione,

e “Grypos”, rigido”: da. http://www.ior.it/curarsi-al-rizzoli/artrogriposi;

con il nome di Arthrogryposis multiplex congenita (AMC) si indica una rigidità articolare

congenita. Questa rigidità può concentrarsi solo su singole articolazioni o

anche coinvolgerne molte, in casi estremi perfino tutte. Si tratta di una

malattia dei nervi, dei muscoli, dei tendini e soprattutto delle capsule delle

articolazioni; da http://www.arthrogryposis.de/iga/info_it]”,

contrariamente a quanto previsto per le paralisi cerebrali, le sclerosi

multiple congenite e, dall’anno scorso, per la trisomia 21.

Inoltre, il data 13

ottobre 2017 questo TCA ha formulato all’UFAS le seguenti domande, ricevendo

risposta (riportata in corsivo) il 14 novembre 2017 (VII, IX):

" Per quale

motivo l’ippoterapia è riconosciuta dall’AI solo per i casi di paralisi

cerebrale (cifra 390 OIC; marg. 390.5 CPSI) e di disturbi neuromotori acquisiti

(cfr. marg. 1021 CPSI)?

L’ippoterapia - K è una terapia riconosciuta per

le paralisi cerebrali congenite e per le sclerosi multiple (390 OIC).

L’efficacia dell’ippoterapia è riconosciuta solo per queste affezioni.

Quali sono i motivi per non riconoscere l’ippoterapia

- K, in combinazione con la fisioterapia, anche per la cura dell’infermità 181

OIC?

L’infermità congenita menzionata al numero 181

OIC, ossia l’atromiodisplasia congenita, non è un’affezione neuromuscolare e

l’efficacia di questo trattamento non è riconosciuta per questa affezione.

L’ippoterapia ha un carattere pedagogico senza essere un puro metodo di

trattamento. In tali casi, solo la fisioterapia sarà presa a carico dall’AI.” (VII, IX)

Esaminata ora la

fattispecie sotto l’aspetto dell’art. 12 LAI, con annotazioni 24 febbraio 2017

il dr. __________, capo servizio medico del SMR, ha sostenuto che “… si può

affermare che non vi è alcuna evidenza medica che la combinazione della

Considerandi

fisioterapia con l’ippoterapia porterebbe ad un eventuale miglioramento di

capacità lavorativa futura come chiaramente espresso dalla marginale 1021 CIGI”

(sottolineatura del redattore, pag. 195 incarto AI).

Nella risposta di causa

l’Ufficio AI ha correttamente rilevato

“ …. che la specifica

richiesta di garanza per l’ippoterapia - K (inc. AI, doc. 97 pag. 176-177/226)

indica una presa a carico a lungo termine, quindi di durata indeterminata, e contiene

obiettivi identici a quelli già espressi per la fisioterapia, quest’ultima

riconosciuta dall’AI (cfr. prescrizione del 7 gennaio 2016, inc. AI, doc. 90,

pag. 166/226)”.

In tal senso va fatto

riferimento ai benefici rilevati dalla fisioterapista nello scritto 19 gennaio

2016:

" Il mio

lavoro con RI 1 è volto a

- Contrastare

le importanti contratture a livello di anche, ginocchia e piedi bilateralmente

e a livello di polso e mano sinistra attraverso manovre di mobilizzazione

passiva, stiramento dei muscoli retratti e potenziamento dei gruppi muscolari

alle contratture.

- Potenziare

il controllo e la muscolatura del tronco nella speranza di evitare l’insorgere

di deviazioni del rachide dovute all’asimmetria funzionale degli arti

superiori.

- Allenare e

potenziare la capacità di RI 1 nei trasferimenti da e sulla carrozzina.

- Controllo

dei mezzi ausiliari (sedia a rotelle a spinta manuale e ortesi notturne per gli

arti inferiori) perché siano sempre adeguati alla crescita della bambina.

Tutto ciò ha lo scopo di mantenere il

buon livello di autonomia della bambina che frequenta con successo la seconda

classe della scuola elementare e che gode di una situazione familiare e sociale

serena.

RI 1 ha iniziato il trattamento con

me nel gennaio 2009 e, dagli iniziali 5 trattamenti settimanali, siamo passati,

due anni fa, alle attuali 2 sedute settimanali.” (doc. 90 incarto AI)

Quindi, raffrontato quanto

sopra con quanto rilevato nel succitato rapporto del 18 marzo 2017 della

fisioterapista (cfr. consid. 2.4), i benefici alle mani ed al rachide possono

essere raggiunti con la fisioterapia, senza necessariamente far capo anche alla

ippoterapia, che potrebbe semmai portare ad “… un miglior equilibrio della

bambina, almeno nella posizione da seduta” (citato rapporto 23 novembre

2016.

del dr. __________). Per questo motivo, va condiviso quanto sostenuto dal dr.

__________ del SMR il 24 febbraio 2017 (“ si può affermare che non vi è

alcuna evidenza medica che la combinazione della fisioterapia con l’ippoterapia

porterebbe ad un’eventuale miglioramento di capacità lavorativa futura”, doc.

112.

incarto AI).

In simili condizioni, non

essendo adempiute le premesse per il riconoscimento dell’ippoterapia quale

provvedimento sanitario, a ragione l’Ufficio AI ha respinto la richiesta in

oggetto.

Ne consegue la conferma

della decisione contestata, mentre il ricorso va respinto.

2.6

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o

al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni

è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto l’esito della

vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di fr. 500.-- sono

poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti