32.2017.5
Ass. non ha ricevuto il progetto di decisione inviato x posta ordinaria.Non ha quindi potuto formulare osservazioni.UAI ha commesso altri errori procedurali non ritenendo il certificato del curante qu
20 giugno 2017Italiano16 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2017.5
TB
Lugano
20 giugno 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 gennaio 2017 di
RI 1
contro
la decisione del 28 novembre 2016 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
Fatti
A. Il
23 giugno 2015 (doc. 2) RI 1, nato nel 1960, ha chiesto prestazioni AI per
adulti a causa dell’infarto al miocardio che l’ha colpito il 19 dicembre 2014 e
che da allora l’ha reso inabile al lavoro di autista di __________.
L’Ufficio assicurazione invalidità ha
intrapreso i necessari accertamenti medici richiamando anche gli atti
dall’assicuratore malattia. Sentiti il medico del Servizio Medico Regionale il 24
giugno 2016 (doc. 43) e il consulente in integrazione il 9 agosto 2016 (doc.
48), con decisione del 28 novembre 2016 (doc. A1), preavvisata dal progetto dell’11
agosto 2016 (doc. 49), l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurato una rendita
intera dal 1° dicembre 2015 e di tre quarti dal 1° luglio 2016 (grado AI 65%).
B. Il
7 dicembre 2016 (doc. 61) l’assicurato ha chiesto all’Ufficio AI di potere
visionare gli atti alla base della decisione ricevuta e due giorni dopo (doc.
60) l’amministrazione gli ha trasmesso l’incarto AI masterizzato su CD-ROM.
Il dr. med. __________, FMH medicina
interna e cardiologia, il 16 dicembre 2016 (doc. 63) ha inviato all’Ufficio AI
un rapporto medico sulle condizioni di salute del suo paziente, precisando che
se da una parte l’interessato era effettivamente migliorato, d’altra parte la
sua capacità fisica risultava essere severamente ridotta. Ad ogni modo, tenuto
conto di determinate limitazioni, l’assicurato avrebbe potuto lavorare al 50%
in posizione seduta. A suo parere, però, l’interessato avrebbe dovuto
beneficiare di una rendita intera, a meno che gli fosse trovata un’attività “protetta”
con durata e rendimento ridotti.
C. L’amministrazione
ha interpellato il 22 dicembre 2016 (doc. 62) il Servizio Medico Regionale per
sapere se questo certificato era in grado di modificare le conclusioni espresse
nel rapporto finale del 24 giugno 2016 e gli ha sottoposto due possibilità
d’azione:
" Se sì,
annulliamo la decisione del 28.11.2016.
Se no, ritenuto che lo scritto è giunto
entro i termini per il ricorso, scriveremo all’assicurato chiedendo se desidera
che lo stesso venga inoltrato al TCA a valere quale ricorso.”.
Il dr. med. __________ ha risposto il
10 gennaio 2017 (doc. 64) che il documento del 16 dicembre 2016 non apportava
nuovi elementi medici che non fossero già stati considerati, perciò confermava
il suo rapporto medico SMR del 24 giugno 2016.
D. In
pari data, il 10 gennaio 2017 (doc. I) RI 1 ha interposto ricorso al Tribunale
contro la decisione del 28 novembre 2016 chiedendo l’attribuzione di una
rendita intera anche dopo il 29 marzo 2016 viste le sue precarie condizioni di
salute, che non gli permettono né di continuare a svolgere l’attività di
autista né nessuna altra attività lavorativa. Perfino le azioni quotidiane
della vita richiedono tempo e sforzi elevati, attività che lo affaticano molto.
È pertanto impossibile e poco realista che egli possa svolgere un’attività
lucrativa in ragione del 50%, nemmeno nel rispetto di tutte le indicazioni
rilevate dal suo medico curante nel rapporto del 16 dicembre 2016. Al fine di
appurare le sue reali condizioni di salute il ricorrente ha chiesto al TCA di
essere sottoposto a una perizia, visto che l’Ufficio AI non ha agito in tal
senso.
E. Nella
sua risposta del 2 febbraio 2017 (doc. IV) l’Ufficio AI ha proposto la reiezione
del ricorso, rilevando nel merito dell’aspetto medico di attenersi alle conclusioni
del Servizio Medico Regionale riportate nel rapporto del 24 giugno 2016, avendo
l’istruttoria confermato la buona evoluzione dello stato di salute del ricorrente
tanto da certificare una capacità lavorativa del 50% in attività adeguate alle
limitazioni funzionali. L’amministrazione ha rilevato che pure il dr. med. __________,
che ha visitato l’assicurato per conto dell’assicuratore malattia, nel suo
rapporto del 21 luglio 2015 (doc. 16 pag. 102) aveva riconosciuto una tale
capacità, non escludendo un ulteriore miglioramento. Quanto alle attività adeguate
esercitabili dall’assicurato, l’Ufficio AI ha nuovamente interpellato il Servizio
integrazione professionale, che il 1° febbraio 2017 (doc. IV/1) si è espresso
in merito alle osservazioni ricorsuali sull’assenza di attività esigibili se
non in ambito protetto.
F. Il
17 febbraio 2017 (doc. VI) l’assicurato ha criticato le risposte dell’amministrazione
e della consulente in integrazione professionale, non ritenendole accurate e
non corrispondenti alle sue reali condizioni di salute al momento dell’inoltro
del ricorso e attuali. A conferma della gravità del suo stato e a riprova che
quanto preteso dall’Ufficio AI (lavorare al 50%) sia impossibile, il ricorrente
ha informato il TCA di essere stato ricoverato d’urgenza in ospedale tre giorni
dopo l’inoltro del ricorso per un drastico peggioramento delle sue condizioni
(doc. B2), tanto che anche il medico curante ha riconosciuto nel suo referto
del 10 febbraio 2017 (doc. B1) di essere stato ottimista in precedenza, visto
che l’unica soluzione è ora un trapianto di cuore. Egli ha quindi ribadito le sue
richieste ricorsuali di essere rivalutato mediante una perizia e che gli sia
attribuita una rendita intera.
G. Sentito
il 27 febbraio 2017 (doc. VIII) il dr. med. __________ del Servizio Medico
Regionale che si è pronunciato sui certificati medici inviatigli nel frattempo dal
ricorrente, il 3 marzo 2017 (doc. VIII) l’amministrazione ha confermato la
decisione del 28 novembre 2016 e quindi la riduzione della rendita da intera a
tre quarti stante la stabilizzazione del suo stato di salute e il riconoscimento
di una capacità lavorativa residua del 50% in altre attività adeguate. Per il
periodo successivo alla decisione impugnata, l’Ufficio AI ha affermato che
procederà alla revisione del caso sulla base dei nuovi elementi clinici
rilevati anche dall’SMR.
Il ricorrente ha contestato la presa di
posizione del medico SMR, che ha riconosciuto un’invalidità del 100% soltanto
dal 13 gennaio 2017, mentre dal 1° luglio 2016 ha confermato i tre quarti.
A suo dire, l’invalidità non è
aumentata dal gennaio 2017, ma è sempre stata del 100% a partire dal 19
dicembre 2014. I problemi fisici elencati nel referto del gennaio 2017 erano
già presenti prima del suo ricovero d’urgenza, perciò il 15 marzo 2017 (doc. X)
l’assicurato ha nuovamente ribadito le sue pretese ricorsuali.
considerato in diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria come
a costante giurisprudenza del Tribunale Federale (fra le ultime, STF
9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF
8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre
2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003). Per una critica della dottrina sulla STF 9C_807/2014 del 9 settembre
2015 in cui il Tribunale federale ha annullato una decisione del Tribunale cantonale
delle Assicurazioni del Cantone Ticino siccome emanata a giudice unico, apparentemente
instaurando così una nuova e più restrittiva prassi rispetto al passato, cfr. Ivano Ranzanici: La possibilità concessa
dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di
Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza
federale, in RTiD I – 2016, pagg. 307 e segg., in particolare ad 4.3.3 pag. 328
e segg.
nel merito
Considerandi
2.
Il
ricorrente ha osservato di essere venuto a conoscenza dell’esito della sua domanda
di prestazioni AI, con il quale non è d’accordo, soltanto con la decisione del
28.
novembre 2016 che gli è pervenuta il 30 seguente.
Chieste spiegazioni telefoniche al
preposto Ufficio, gli è stato risposto che “nel mese di luglio o agosto mi
era stato inviato una bozza di decisione alla quale mi sarei potuto opporre, ma
che purtroppo, io non ho mai ricevuto.” (doc. I pag. 2).
Al riguardo l’amministrazione ha affermato
di avere inviato il preavviso di decisione dell’11 agosto 2016 per posta
ordinaria, perciò non è in grado di dimostrare quando tale atto sia stato notificato
all’assicurato.
Ad ogni modo, secondo l’Ufficio AI, prima
dell’inoltro del ricorso l’assicurato ha potuto visionare gli atti ed
esprimersi in merito alle motivazioni contenute nella decisione del 28 novembre
2016, tanto che il suo medico curante si è determinato in proposito il 16
dicembre 2016 e questo parere è stato sottoposto al medico SMR in “audizione”
(doc. 62).
Pertanto, a dire dell’Ufficio AI,
poiché l’assicurato ha riproposto il medesimo referto medico con il suo
ricorso, non vi sarebbe alcuna violazione del diritto di essere sentito del
ricorrente, avendo egli potuto esprimersi in merito al suo caso dinanzi alle
autorità competenti, che avrebbero così sanato l’eventuale violazione.
3.
In
virtù dell’art. 57a cpv. 1 LAI, l'ufficio AI comunica all'assicurato,
per mezzo di un preavviso, la decisione prevista in merito alla domanda di
prestazione o alla soppressione o riduzione della prestazione già assegnata.
L'assicurato ha il diritto di essere sentito conformemente all'art. 42 LPGA.
Giusta l’art. 73bis cpv.
1.
OAI, il preavviso di cui all’art. 57a LAI concerne unicamente questioni
che secondo l’art. 57 cpv. 1 lett. c-f LAI rientrano nei compiti degli uffici
AI.
Per l’art. 73bis cpv. 2
lett. a OAI, il preavviso è notificato all'assicurato, personalmente o al suo
rappresentante legale.
Secondo l’art. 73ter OAI,
1.
Le parti possono presentare all'ufficio AI le loro obiezioni sul
preavviso entro 30 giorni.
2.
L'assicurato può presentare le sue obiezioni all'ufficio AI per scritto
oppure oralmente. Se le obiezioni sono presentate oralmente, l'ufficio AI
redige un verbale sommario che deve essere firmato dall'assicurato.
In seguito, terminata
l'istruttoria, l'ufficio AI si pronuncia sulla richiesta di prestazioni (art.
74.
cpv. 1 OAI).
La motivazione della
deliberazione tiene conto delle obiezioni formulate dalle parti sul preavviso,
in quanto siano rilevanti per la deliberazione (art. 74 cpv. 2 OAI).
L’art. 76 cpv. 1
lett. a OAI dispone che la decisione è notificata alle persone, agli istituti e
agli assicuratori ai quali è stato notificato il preavviso.
4.
L’amministrazione
ha emanato l’11 agosto 2016 (doc. 49) un progetto di assegnazione di rendita
all’assicurato (dapprima una rendita intera, poi dal 1° luglio 2016 tre quarti
di rendita), accordandogli la possibilità di presentare entro 30 giorni per
iscritto delle eventuali osservazioni contro le conclusioni tratte o di chiedere
delle informazioni complementari al riguardo. Trascorso il termine di 30
giorni, non prorogabile (con STF 8C_372/2016 del 29 dicembre 2016, destinata
alla pubblicazione in DTF, SVR 2017 IV Nr. 23, in particolare al consid. 4.3.5,
il Tribunale federale ha ora stabilito che il termine di 30 giorni per fare
osservazioni al progetto di decisione è un termine d’ordine che può essere
prorogato in presenza di sufficienti motivi), l’Ufficio AI avrebbe emanato la
decisione formale.
Il 28 novembre 2016 (doc. A1)
l’amministrazione ha infatti emesso ex art. 74 OAI la decisione formale con cui
ha confermato il progetto di attribuzione di una rendita all’interessato.
Il ricorrente sostiene di non avere
ricevuto il progetto di decisione dell’11 agosto 2016 e, al riguardo, l’amministrazione
non ha alcuna prova del relativo invio, avendolo trasmesso all’assicurato per
posta ordinaria.
5.
L'onere
della prova circa l'atto e il momento della notifica di una decisione amministrativa
incombe, di principio, all'autorità che intende trarne conseguenze giuridiche
(DTF 124 V 402 consid. 2a). La prova della notifica di un atto, che deve essere
determinata almeno con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto
in materia di assicurazioni sociali (DTF 124 V 402 consid. 2b,
121.
V 6 consid. 3), può tuttavia risultare dall'insieme delle
circostanze o da altri indizi (DTF 105 III 46 consid. 3, DLA 2000 n. 25 pag.
121).
L’invio
delle decisioni avviene, a scelta dell’autorità, per invio semplice o raccomandato.
A proposito della notifica di atti e
decisioni amministrativi, nella sentenza del 14 dicembre 1999 pubblicata in DLA
2000.
pag. 118 segg., l'Alta Corte ha rilevato che l'autorità sopporta le conseguenze
della mancanza di prove (o della mancanza della probabilità preponderante) nel
senso che, se la notifica o la rispettiva data sono contestate e se esistono
effettivamente dubbi a tale proposito, occorre basarsi sulle dichiarazioni del
destinatario dell'invio. La spedizione con la posta normale non consente in
generale di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la
semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per
dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta.
Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o
dall'assieme delle circostanze (DTF 101 Ia 8 consid. 1; STFA B 109/05 del 27
gennaio 2006, consid. 2.4), quali la mancata protesta da parte di una persona
che riceve richiami (DTF 105 III 46 consid. 3; citata STFA B 109/05; STCA del 22 luglio 2005, inc. 36.2005.3 e 4).
6.
Nell’evenienza
concreta l’amministrazione non è in grado di dimostrare l’invio e nemmeno la
ricezione del progetto di decisione dell’11 agosto 2016. La circostanza che
tale atto sia presente nella documentazione allegata dall’Ufficio AI non
comprova ancora che esso sia stato effettivamente ricevuto dal destinatario.
Non essendo comprovata adeguatamente da
parte dell’Ufficio AI la data esatta dell’intimazione del progetto di
decisione, si deve fare riferimento ed affidamento alle affermazioni
dell’assicurato e dunque ritenere che egli abbia ricevuto soltanto la decisione
del 28 novembre 2016 e non anche il relativo progetto.
Di conseguenza, l’interessato non ha
avuto la possibilità di esercitare il suo diritto di essere sentito previsto
dall’art. 57a LAI e quindi di presentare le sue obiezioni entro trenta giorni
(art. 73ter cpv. 1 OAI), per iscritto oppure oralmente (art. 73ter cpv. 2 OAI).
Ne discende che, terminata
l’istruttoria, il 28 novembre 2016 l’amministrazione ha emanato la decisione
formale ma, contrariamente al tenore dell’art. 74 OAI, la motivazione della
deliberazione non teneva conto delle obiezioni formulate dall’assicurato sul
preavviso, proprio perché egli non ha avuto la possibilità di manifestarle.
Per contro, egli aveva delle osservazioni
da sollevare.
In effetti, dapprima l’interessato ha chiesto
il 7 dicembre 2016 (doc. 61) di avere gli atti alla base della decisione formale
del 28 novembre 2016; poi ha dovuto fare capo al ricorso quale mezzo di diritto
per fare valere le proprie pretese, perdendo così un grado di giudizio.
Il TCA evidenzia che dal procedere
dell’amministrazione, oltre alla violazione del diritto di essere sentito
dell’assicurato garantito dall’art. 57a LAI in connessione con l’art. 42 LPGA,
risultano ulteriori errori procedurali, perciò questa violazione non è sanabile
in questa sede giudiziaria.
In primo luogo, il referto del 16
dicembre 2016 (doc. 63) che il dr. med. __________, medico curante
dell’assicurato, ha inviato all’Ufficio AI posteriormente alla decisione del 28
novembre 2016, avrebbe dovuto essere considerato quale ricorso contro questo
atto amministrativo e quindi avrebbe dovuto essere trasmesso per competenza a
questo Tribunale.
Un tentativo in tal senso è stato fatto
dal funzionario incaricato, che ha interpellato il medico SMR inviandogli il
parere del 16 dicembre 2016 e domandandogli se era opportuno chiedere all’assicurato
se voleva che il referto del curante valesse quale ricorso al TCA. Tuttavia,
l’Ufficio AI non ha poi agito così, lasciando che, autonomamente, l’interessato
inoltrasse il suo ricorso a questo Tribunale.
Al riguardo, d’avviso del Tribunale, l’affermazione
dell’amministrazione secondo cui “L’Ufficio AI non ha risposto al signor RI
1.
come inteso sopra, avendo l’assicurato presentato, nel frattempo, il ricorso
contro le decisioni amministrative rese al lodevole Tribunale cantonale delle
assicurazioni (TCA)” (doc. IV punto 1 pag. 2 ) non cambia le cose.
L’interessato ha infatti interposto motu
proprio ricorso tempestivamente il 10 gennaio 2017 e quindi poco prima che
scadesse il termine di 30 giorni (art. 60 LPGA). Ci si può però domandare
quanto tempo ancora l’amministrazione intendeva aspettare prima di informare
l’assicurato sui suoi diritti e chiedergli, come annotato il 22 dicembre 2016
(doc. 62), se intendesse ricorrere contro la decisione formale alla luce del
certificato del suo medico curante rispettivamente quando pensava di
trasmettere al TCA il certificato del 16 dicembre 2016 del dr. med. __________
a valere quale ricorso.
Inoltre, va rilevato che il referto del
10.
gennaio 2017 del medico del Servizio Medico Regionale, oltre a non contenere
la risposta ai due quesiti postigli dal funzionario incaricato a titolo di “audizione”
(cfr. consid. C), nemmeno è stato inviato all’assicurato e/o al dr. med. __________
stesso per una presa di posizione.
Infatti, del contenuto di questo parere
l’interessato ha preso conoscenza soltanto indirettamente con la risposta di
causa.
È evidente che un tale agire
dell’amministrazione ha violato in più occasioni il diritto dell’assicurato ad
essere sentito. Trattandosi di gravi violazioni, le stesse non possono essere
sanate davanti alla scrivente autorità giudiziaria.
7.
Da
quanto precede discende che la decisione formale del 28 novembre 2016 deve
essere considerata quale progetto di decisione di attribuzione di una rendita,
mentre il ricorso del 10 gennaio 2017 va inteso come delle obiezioni a tale progetto
che l’assicurato non ha potuto sollevare a suo tempo conformemente all’art.
73ter OAI.
Gli atti vanno pertanto trasmessi
all’Ufficio AI per una nuova valutazione del caso e per l’emanazione di una
decisione formale che tenga conto delle osservazioni di merito dell’assicurato
formulate nel suo ricorso.
8.
Il
ricorso deve quindi essere accolto, per motivi formali, e la decisione
impugnata annullata con la trasmissione degli atti all’amministrazione per i
suoi incombenti.
Malgrado sia vincente in causa, non
essendo patrocinato all’assicurato non vanno attribuite ripetibili (art. 61
lett. g LPGA).
9.
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in
caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI
dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra
Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo
al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese
per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione impugnata è annullata e gli atti vanno trasmessi all’Ufficio AI per
emanare una nuova decisione formale ai sensi del considerando 7.
2. Le
spese di Fr. 500.- sono poste a carico dell’amministrazione.
Non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve
indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una
breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti